Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima dell’atto commesso e nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva RISERVA DI LEGGE: nessuno può essere punito per un fatto che non si espressamente previsto come reato dalla legge PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ( art. 25 Cost.); DIVIETO DI ANALOGIA: la norma penale si applica solo ai casi espressamente disciplinati, peraltro l’analogia è ammessa solo quando la norma da applicare sia più favorevole al reo (analogia in bonam partem); PRINCIPIO D'OGGETTIVITÀ GIURIDICA: la norma penale deve tutelare soltanto beni o interessi costituzionalmente rilevanti; PRINCIPIO DI PERSONALITÀ : il reo è responsabile solo dei fatti a lui riferibili a titolo di dolo o colpa ( nullum crimen sine culpa ; PRINCIPIO DI MATERIALITÀ: non è punibile una semplice supposizione di reato senza una un'attività esteriormente manifestata (nullum crimen sine actione); PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ: un fatto costituisce reato solo se il bene protetto è concretamente leso o posto in pericolo dalla condotta dell'agente. NORME GIURIDICHE con cui lo Stato, con la minaccia di una sanzione ( PENA ), Le Caratteristiche del Diritto Penale sono : Positività: è costituito soltanto da norme giuridiche. Statualità: lo Stato soltanto ha il potere di emanare le norme penali.; Pubblicità: il diritto penale è una parte del diritto pubblico Il Diritto Penale si divide : Fondamentale: quello contenuto nel codice penale; Complementare: quello contenuto nelle leggi speciali; Comune: quello che si applica a tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato; Speciale: quello che si applica a determinate classi o categorie di persone per effetto di una loro qualità o condizione giuridica in cui si trovano (ad es. il diritto penale militare). LE NORME PENALI sono costituite da : Precetto: comando o divieto di compiere una determinata azione; Sanzione: conseguenza giuridica che deriva dalla violazione deL precetto. LE NORME PENALI possono essere : Perfette, ( contengono precetto e sanzione) Imperfette ( contengono soltanto il precetto o la sanzione); in Bianco o Cieche ( contengono sanzione e precetto ma questo è generico e viene specificato da altri atti normativi ). proibisce comportamenti umani contrari ai fini che esso persegue ( REATI ). Il reato è ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale che viene inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale, in quanto viene aggredito un bene giuridico tutelato dalla Costituzione. I reati si distinguono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI (art.39 C.P.) Delitti: sono quei reati per i quali è prevista la pena: l'ergastolo, la reclusione, la multa, le sanzioni previste dal D.Lvo 274/2000 per i reati di competenza dell Giudice di Pace; Contravvenzioni: sono quei reati per i quali è prevista la pena: l'arresto, l'ammenda, sanzioni previste dal D.Lvo 274/2000 per i reati di competenza del Giudice di Pace IL REATO OMISSIVO ( art.40 2° co C.P.) REATO IMPROPRIO o COMMISSIVO CON OMISSIONE È, quindi, un reato di PURA CONDOTTA che consiste nel mancato compimento di un’azione richiesta è il mancato IMPEDIMENTO del verificarsi di un evento che l’agente aveva l’obbligo di impedire REATO PROPRIO è la violazione di un comando previsto da una norma L’OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L’EVENTO DERIVA DA UNA POSIZIONE DI GARANZIA •Posizione di protezione ( Gli obbligati debbono preservare i beni da pericoli che li possono minacciare) • Posizione di controllo ( Gli obbligati debbono speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante e un bene giuridico eliminare le fonti di pericolo) Alle Posizioni sono connessi : • Principio d’affidamento • Principio di garanzia • Principio di competenza LA COLPA o IL RIMPROVERO( 43 C.P.) Mancanza di volontà del fatto Inosservanza delle regole di condotta preventiva (scritte : leggi,regolamenti, ordini e discipline non scritte : diligenza, prudenza, perizia ) Attribuibilità dell’inosservanza all’agente • Impropria: l’evento è voluto ma è reato colposo ( casi: eccesso colposo in cause di giustificazione; erronea supposizione di cause di giustificazione; errore determinato da colpa ) Colpa Generica: violazione di regole di diligenza; Colpa Specifica: violazione di norma specifiche; Colpa InCosciente:l’agente non si rende conto; Colpa Cosciente: l’agente si rende conto ma corre il rischio La COLPA PREVENZIONALE consiste nel avere non assolto al DOVERE Di CONOSCIBILITA’ imposto dal legislatore in riferimento a situazioni di pericolo da cui è derivato l’evento dannoso. Il legislatore impone ai debitori della sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro due doveri che debbono coesistere DOVERE DI ADEMPIMENTO Non restare inerti dinanzi agli obblighi di Attivazione previsti dalle norme Antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro DOVERI DI PREVENZIONE •ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE prevedere •ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE 1) in presenza di condotta omissiva si risponde per l’evento che si POTEVA o DOVEVA PREVEDERE; 2) in presenza di condotta omissiva se la situazione che ha causato l’evento non era conoscbile si risponde se non ci si è attivati per conoscerla. accanto alla responsabiltà da contratto sussiste contemporaneamente la responsabilità da contatto: tipica responsabilità contrattuale nascente da "un'obbligazione senza prestazione ai confini tra contatto e torto", che deriva non già dalla fonte dell'obbligazione ma dal contenuto del rapporto, costituito da obblighi di conservazione della sfera giuridica altrui. IL DANNO PATRIMONIALE 1. 2. Per danno patrimoniale si intende il "danno-conseguenza" e sussiste solo quando viene accertata: la lesione patrimoniale patita ovvero un pregiudizio futuro patrimoniale. Quindi il danno patrimoniale assume rilevanza se sussistono queste circostanze: – La concreta diminuzione del reddito da parte del danneggiato (deminutio patrimonii), – La possibilità che la lesione patita in futuro comporti la diminuzione del reddito rispetto a quello che l'individuo avrebbe potuto produrre senza la lesione patita (danno futuro), – la concreta probabilità che l'evento possa aver frustrato nel danneggiato una probabilità concreta di reddito (danno da perdita di chances); IL DANNO EXTRAPATRIMONIALE Attualmente il danno extrapatrimoniale si categorizza in tre parti: a. b. il danno morale soggettivo (transeunte turbamento dello stato d'animo) il danno biologico in senso stretto (lesione all'integrità psicofisica della persona ) il danno da lesione di interessi costituzionalmente garantiti ( la lesione di altri interessi garantiti dalla costituzione ) c. Le tre categorie di danno hanno, ciascuna, un presupposto medico-legale (rispettivamente la lesione personale, il danno biologico, l'invalidità temporanea e quella permanente specifica nonché la necessità di assistenza e di cure, il danno patrimoniale e la sofferenza fisica e psichica, il danno non patrimoniale). Art. 7 Contratto di appalto o contratto d'opera 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. In ambito di norme di sicurezza negli appalti si applica 1. L’art. 7 del D.lvo 626/94 se non si debbono realizzare opere murarie e non vi è pericolo di interferenza fra più imprese 2. Si applicano le norme previste dal D.Lvo 494/94 in caso di realizzazione di opere murarie e in presenza di interferenze tra imprese 3. Quindi se in fase di progettazione, nel cantiere è prevista un'unica impresa non devono essere nominati i coordinatori; se poi, per qualunque motivo, in fase di esecuzione le imprese presenti dovessero essere più di una, allora il committente o il responsabile dei lavori nominerà il coordinatore in fase di esecuzione, che si farà carico anche degli obblighi previsti per la fase di progettazione (redazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico). Delucidazioni sull’applicazione dell’art.7 D.Lvo 626/94 L’affidamento dei lavori a ditte esterne deve essere preceduto dall'emissione di regolare ordine in cui vengono indicati esattamente i lavori da eseguire e le eventuali specifiche tecniche. All'atto dell'invio dell'ordine gli uffici amministrativi provvederanno ad allegare il Fascicolo Informativo sui rischi esistenti nella Sede dove la ditta svolgerà i lavori e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate, unitamente ad una Dichiarazione che la Ditta dovrà riconsegnare firmata prima dell'inizio dei lavori. Il Fascicolo informativo riporta informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro Ai fini del rispetto dell’autonomia gestionale delle Imprese esterne ed allo scopo di evitare l’indebita assunzione di responsabilità, in materia di Sicurezza sul lavoro, è importante specificare esattamente il lavoro da svolgere al momento dell'ordine in modo da evitare di interferire con il personale dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori. In particolare è opportuno evitare di impartire ordini o direttive al personale dell'impresa, nonché esercitare alcuna influenza sullo svolgimento delle attività lavorativa dell’impresa stessa, in merito alle varie fasi lavorative o alle operazioni da compiersi, neppure per richiamare misure comportamentali di natura prevenzionistica. In quest’ultimo caso, eventuali irregolarità dovranno essere segnalate al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono in cui le ditte sono destinate ad operare. Sarà cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione illustrare ai tecnici della ditta la presenza di ulteriori specifici rischi riferiti ai luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori, compromettere la incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, si dovranno all’istante bloccare i lavori o fare interrompere l’azione pericolosa. I conseguenti provvedimenti saranno adottati in accordo con il Responsabile dell'Impresa. IL Decreto Legislativo n° 494/96 (mod.dal D.Lvo 528/99) Gli obblighi previsti dal D.Lgs 494/96 si sovrappongono e si integrano con quelli previsti dal D.Lgs 626/94. L'attore principale del D.Lgs 494/96 non è il datore di lavoro dell'impresa, ma il committente dell'opera che si avvale, per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, di nuove figure professionali dotate di appositi requisiti, i coordinatori della sicurezza in fase dì progettazione ed in fase di esecuzione. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, anche se in possesso dei requisiti di legge, non può ricoprire il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Il committente, visti gli adempimenti organizzativi ai quali è tenuto, ha la possibilità di nominare un responsabile dei lavori per lo svolgimento dei compiti previsti dalla norma; tale figura deve essere competente, capace ed autonoma. Si fa chiarezza sulle responsabilità del committente nel caso di nomina del responsabile dei lavori; il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Anche per le imprese con un numero di dipendenti che non supera le dieci unità diviene obbligatoria la valutazione dei rischi in forma scritta (che il D.Lgs 494/96 chiama piano operativo di sicurezza) come previsto all'art. 4 del D.Lqs 626/94 Campo di applicazione Il D.Lgs 494/96 si applica a: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee eiettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Sono considerati lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Non si applica ad interventi sugli impianti Obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori determina la durata delle singole fasi di lavoro designa il coordinatore per la progettazione ed il coordinatóre per l'esecuzione dei lavori solamente nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, se: - l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200uomini/giorno; - nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari seguenti: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. Lavori in prossimità di lìnee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione o che espongono ad un rischio di annegamento; Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie ; Lavori subacquei con respiratori; Lavori in cassoni ad aria compressa; Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.; Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori INPS, INAIL e Casse Edili, trasmette alla Direzione Provinciale del lavoro ed alla ASL territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti nei casi di cantieri con presenza del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o cantieri con un'unica impresa di entità presunta superiore a 200 uomini-giorno; Obblighi del coordinatore per la progettazione Durante la progettazione dell'opera : redige il piano di sicurezza e di coordinamento; predispone un fascicolo tecnico per la manutenzione in sicurezza dell'opera, eccetto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (art.31, lettera a L. 457/78). Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. verificare con, opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavorator autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 2. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (quello realizzato dalla singola impresa edile ai sensi del D.Lqs 626/94), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 4. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 5. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni legislative previste sia per i datori di lavorò delle imprese che per i lavoratori autonomi, oltre alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento; in tali casi deve proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazióne dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del lavoro; 6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore in fase di esecuzione è un Ufficiale di Polizia di fatto (dovendo informare gli organi di vigilanza in caso di inadempienze non sanate), deve essere un tuttologo, dovendo verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (valutazione dei rischi) dell'impresa e dovendo conoscere nel merito gli obblighi in materia di sicurezza sia dei lavoratori autonomi che delle imprese presenti in cantiere. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori II coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea di 1° livello nelle materie di ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; Laurea specialistica in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o, committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. Tali soggetti devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza della durata di 120 ore. Piano di sicurezza e di coordinamento II piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ; nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.