Compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Quella del COORDINATORE DELLA SICUREZZA è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Dei cantieri edili ad esempio e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”. È una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, di ponte, tra i committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Dove nasce il ruolo del coordinatore Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo di questo responsabile della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: Decreto legislativo 626/94 nota a tutti come 626; Decreto legislativo 494/96 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", e infine ovviamente il Testo unico sulla sicurezza 81 08. Ovviamente, faremo riferimento normativo e citeremo maggiormente in questa breve descrizione il Testo unico, che sappiamo essere l’ultimo testo portante emesso dal legislatore in materia sicurezza lavoro e primo riferimento in ordine temporale per ogni provvedimento,e per ogni regola attualmente in vigore. Non mancheremo però di fornire per completezza di informazione altri riferimenti normativi utili. Ruolo e responsabilità del coordinatore della sicurezza Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate. “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che .: Redige il piano di sicurezza e di coordinamento; Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera . contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[..]. “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che: Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento . e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento . assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento . e il fascicolo . in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni . alle prescrizioni del piano . e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”. Quali i requisiti professionali Chi può fare il coordinatore della sicurezza? Chi può ricoprire questo importante e delicato ruolo nei cantieri temporanei e mobili? Citiamo in questo caso direttamente, e senza equivoci il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". Secondo quanto previsto dal decreto, con indicazioni ancora in vigore e reali, il coordinatore della sicurezza deve avere un: Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medifica sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia; Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 (Modello) FASE PRECEDENTE L’INIZIO DEI LAVORI Chiede alle imprese esecutrici, le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti (Modello) Se ritenuto opportuno adegua il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) – (Modello) Valuta il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. f) Nei casi di cui all’art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. a) – (Modello, Modello, Modello) Adegua il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) – (Modello) Adegua il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c) – (Modello) Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. d) – (Modello) Sospende in caso di pericolo grave e imminente,direttamente riscontrato,le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e) (Modello, Modello) Nei casi di cui all’art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2) FASE AL TERMINE DEI LAVORI Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante l’esecuzione dei lavori In altre parole, le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Nella fattispecie è stato ritenuto colpevole il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione alla caduta dall’alto di un operaio intento a lavori di posa in opera di un solaio in laterizio, per non aver correttamente vigilato sulla effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti a tali opere. La figura del coordinatore per la sicurezza nella progettazione la troviamo nei cantieri dove c’è la presenza di più ditte esecutrici. I contorni della figura sono definiti chiaramente dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro nel secondo articolo, l’89, in apertura del “Titolo IV Cantieri temporanei o mobili – Capo I misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. Viene definita in questo modo: “Art. 89. (Definizioni) 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per: e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”. L’articolo 91 del D.lgs 81/08 rappresenta il passaggio della legge nel quale vengono espressamente indicate mansioni caratteristiche e funzioni del coordinatore. Questi gli obblighi. “Art. 91. (Obblighi del coordinatore per la progettazione) - 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: •a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (leggere PSC) di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; •b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ndr)”. Il fascicolo citato nel punto b è un dossier che il coordinatore della progettazione deve predisporre nei riguardi sul cantiere e inerente le caratteristiche dell’opera. È diviso in tre capitoli, all’interno dei quali si deve indicare: •“La descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti, l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati)”. Coordinare prevenzione e protezione Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera; le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Misure da adottare prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) accessi ai luoghi di lavoro; b) sicurezza dei luoghi di lavoro; c) impianti di alimentazione e di scarico; d) approvvigionamento e movimentazione materiali; e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; f) igiene sul lavoro; g) interferenze e protezione dei terzi”. Il documento deve includere anche indicazioni su come verranno adottate le misure succitate al fine di: •Utilizzare le stesse in completa sicurezza; •mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. Nomina Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere nominato per legge dal committente o dal responsabile dei lavori nominato dal committente stesso. Ne viene nominato uno anche in caso di più ditte esecutrici presenti in cantiere ( a meno che non si sia in presenza di un’opera che costi meno di 100.000 euro) e in caso di imprese affidatarie il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di comunicarne il nome alle ditte terze. Se è in possesso dei necessari requisiti il coordinatore per la progettazione può ricoprire anche il ruolo di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Infine, il coordinatore per la progettazione una volta nominato avrà il compito di essere il primo riferimento del committente o del responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione dell’opera, ed essere la figura che deve vigilare sulle “misure generali di tutela”: •Al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; •all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. L’articolo 90 del TU in materia di sicurezza riporta gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori. La nomina dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione è un obbligo del committente, quale soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera, o nel campo degli appalti pubblici, soggetto titolare di potere decisionale o di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Qualora il committente deleghi al responsabile dei lavori i compiti stabiliti, è demandato al progettista in fase di progettazione ed al direttore lavori in fase di esecuzione, lo svolgimento di compiti compresi nel titolo IV del TU 81/08. Art 90 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.[…] 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori) 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori) 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori).[…] 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. Per riassumere quindi, l’entità che discretezza la nomina o meno del coordinatore è effettivamente la compresenza di più imprese in cantiere: questo significa che non è prevista la designazione di CSP o di CSE qualora i lavori siano svolti da un’unica impresa. Dove sono programmati interventi che coinvolgono più di un’impresa è fatto obbligo nominare in qualsiasi caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Per la fase progettuale l’articolo 90 al comma 11 stabilisce la discriminante dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire: la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non è imposta qualora i lavori non siano soggetti a titolo abilitativo alla costruzione, oppure siano caratterizzati da un importo inferiore ai 100 mila euro. Si ricorda che il comma 11 è introdotto dalla Legge 88 del 7 luglio 2009 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”. Al contrario di quanto era stato definito nei precedenti decreti legislativi in materia di sicurezza quali il D.Lgs 494/96 e successive modifiche, non è più imposto il numero di risorse presenti in cantiere, quantificate in uomini giorno: la soglia dei 200 uomini giorno non è più da stimarsi come soglia minima per l’effettiva designazione dei coordinatori. Il decreto correttivo 106 del 3 agosto 2009 introduci gli atti sanzionatori alla mancata nomina dei coordinatori ed in conseguenza alla mancata redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Gli obblighi fondamentali Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.lgs. 81/2008. Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento) la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente. Va sottolineato un aspetto estremamente importante relativo alle incompatibilità relative alla figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. L’art. 89 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 81/2008precisa che, agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori” il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”. La norma precisa che “le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”. Dunque sussiste una incompatibilità legale assoluta tra lo svolgimento del compito di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il rivestire la carica di datore di lavoro dell’impresa esecutrice (o comunque di dipendente o consulente-RSPP di tale datore di lavoro). Il coordinatore per l'esecuzione durante la realizzazione dell'opera (art. 92 c. 1 D. Lgs. n. 81/2008) è obbligato ad assicurare l'applicazione concreta delle disposizioni e delle procedure di lavoro contenute nel piano di sicurezza e coordinamento «tramite opportune azioni di coordinamento» (art. 92 c. 1 cit.), e deve adeguare tale piano e il fascicolo di informazioni utili per la prevenzione dei rischi all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche che possono intervenire successivamente. Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono: a) “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro” (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008); b) “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, eadeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza” (art. 92 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 81/2008); c) “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008); d) “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere” (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008 ); e) “segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell'inadempienza per alla l'esecuzione azienda provvede unità a sanitaria dare comunicazione locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro” (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 81/2008); f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008). L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose. In considerazione di tale potere la Cass. Pen. Sez. IV 26 maggio 2004, Cunial, ha confermato la condanna di un coordinatore per l’esecuzione ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con la violazione degli obblighi in esame per essere venuto meno “all’obbligo di modificare il piano di sicurezza in conseguenza della modifica dell'iter dei lavori e di sospendere, stante la gravità e l’imminenza del pericolo del crollo, l’operazione di scanalatura che il deceduto stava effettuando sul muro privo di qualsiasi puntellatura o ancoraggio”. Nel motivare la condanna la Sez IV ha aggiunto che la legge “ha introdotto la figura del coordinatore per l’esecuzione al fine di assicurare, nel corso dell’effettuazione dei lavori stessi, un collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di consentire al meglio l’organizzazione della sicurezza in cantiere” e che, in particolare, la norma “affida espressamente al coordinatore il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, con l’obbligo di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni”. Particolarmente inquietante appare il profilo di responsabilità penale del CSE evidenziato dalla Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 6219 del 12 febbraio 2009, ove, dichiarando inammissibile il ricorso contro la sentenza della corte d’appello proposto da un CSE condannato per il delitto di lesioni personali colpose ai danni di un lavoratore caduto dal tetto di un edificio di proprietà comunale, ha messo in evidenza la circostanza legata alla mancata informazione al CSE medesimo. Il CSE si era recato in cantiere il giorno stesso dell’infortunio prima che l’evento si verificasse, ed aveva consentito che i lavori in elevazione fossero svolti “senza che venisse adottata alcuna opera provvisionale protettiva e senza che i lavoratori avessero a disposizione agganci di sicurezza”: “poiché la situazione del cantiere era palesemente in contrasto con le regole di prevenzione”, al CSE fu attribuita la colpa “in relazione alla violazione dei suoi obblighi perché "verificare" significa, appunto, controllare l'opera altrui e, nel caso di specie, obbligava ad intervenire se venivano riscontrate violazioni delle misure di prevenzione”. Non ha esonerato il coordinatore da responsabilità neppure la mancata conoscenza, da parte sua, di un’inavvertita ripresa dei lavori sospesi da tempo, o il fatto che fosse entrata in cantiere una ditta senza che egli ne sia stato informato, in quanto il subordinare la centrale posizione di garanzia del coordinatore all’adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, avrebbe svuotato di contenuto gli obblighi incombenti sul coordinatore stesso. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 sentenza del 3 ottobre 2008, ha messo in evidenza che “i compiti del coordinatore codificati dal legislatore dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori” e che la responsabilità del coordinatore va individuata "nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto”. GLI OBBLIGHI ULTERIORI Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui sopra, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo per i lavori successivi (art. 92 comma 1 bis D. Lgs. n. 81/2008). Occorre sottolineare che il compito prioritario e fondamentale del Coordinatore per l'esecuzione è quello “di acquisire gli elementi in grado di caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, la qualità della/e impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto”. Difatti l'idoneità tecnicoprofessionale non è data una volta per tutte, ma è soggetta a variazioni eventuali correlate all'andamento dei lavori, e può anche venir meno, circostanza che il CSE dovrà adeguatamente verificare. Come è noto le imprese, nonché le imprese o i lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, dovranno dimostrare la loro idoneità tecnica e professionale anche attraverso la produzione dei documenti contenuti nel seguente elenco, da considerarsi indicativo e non esaustivo: - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; - dichiarazione sul tipo di contratto di lavoro applicato; - dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali; - Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i soggetti obbligati, che contenga quantomeno: - elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione ecc...). Per il rischio elettrico verrà richiesto all'impresa di fornire copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie; - elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere con fornitura, per ognuno, delle schede di sicurezza; - individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni preventive da adottare; - rapporto di valutazione del rumore; - documentazione in merito alla formazione e all'informazione fornite ai lavoratori; - documentazione inerente l'idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati; - copia del registro degli infortuni; - eventuale altra documentazione di sicurezza richiesta dalla norma (es. disegno esecutivo e progetto del ponteggio, programma delle demolizioni, piano dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, etc.). Il Coordinatore per l'esecuzione valuterà la documentazione fornita sia per meglio conoscere il livello di affidabilità delle imprese - e su questo eventualmente relazionare al Committente, o al responsabile dei lavori - sia per avallare (facendo eventualmente modificare) il/i POS ovvero (eventualmente) adeguare il PSC. Potrà altresì richiedere integrazioni sui vari punti o intervenire su particolari aspetti al fine di dover assicurare la coerenza dei Piani [punto 3.1 - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000 per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento]. I compiti del coordinatore per l'esecuzione, rispetto al piano di sicurezza e coordinamento sono definiti dall'articolo 92 D.Lgs. n. 81/2008 e comunque è a suo carico stabilire e comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: - le modalità di coordinamento previste (ad es. periodicità delle riunioni a cui partecipano le imprese e i lavoratori autonomi interessati); - le modalità di verifica del rispetto del piano (con verbale auspicabilmente corredato di fotografie delle visite in cantiere). Inoltre si richiamano i compiti di: - far rispettare alle imprese e lavoratori autonomi il piano come parte integrante del contratto di appalto; - in caso di pericolo grave ed imminente sospendere immediatamente le lavorazioni interessate fino all'avvenuta messa in sicurezza; - in caso di varianti in corso d'opera o di variazioni di procedure operative adeguare le parti di PSC relative portandole a conoscenza delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati [punto 3.2 - Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano – Linee guida dell’1 gennaio 2000 per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ]. In relazione al Piano Operativo di Sicurezza di ogni impresa è compito del coordinatore per l'esecuzione: - verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere; - verificare che sia nella sostanza rispettato; - coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere; - chiederne l'adeguamento qualora non risultasse congruente [punto 3.3 Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Linee guida dell’1 gennaio 2000 per la redazione e l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ]. Deve anche organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i diversi datori di lavoro (che invece predispongono una programmazione delle misure di sicurezza) e i lavoratori autonomi che operano nel cantiere. Con riguardo agli obblighi elencati dalla legge (artt. 90 e 91 D.Lgs. n. 81/2008) rispettivamente a carico del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, la Cassazione (sentenza 7 luglio 2003 della III Sezione penale) utilmente precisa che, fra tali obblighi, "non è annoverato il controllo e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi di sicurezza; tale obbligo, unito a quello di eliminare i difetti riscontrati, è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici ". Resta fermo, beninteso, che spetta comunque al coordinatore per l'esecuzione dei lavori - tra il resto - "verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro" (secondo quanto recita l'art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008). --------------------------------------------------------------------------------------------------Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera46, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N). b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 147 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. 2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. ---------------------------------------------------------------------------------------------------