D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
D. Lgs. N. 528 del 19 novembre 1999 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. N. 494/96, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in
materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o
mobili.
I DD. Lgs. 626.94 e 494/96, superando la logica della frammentarietà
degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro
del sistema prevenzionale il principio della “ partecipazione e
collaborazione “ tra il datore di lavoro e lavoratore, soggetti
protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di
accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate
statisticamente, costituisce la base di preparazione della “ cultura
della prevenzione “.
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Cantiere temporaneo o mobile
Art. 2
Cantiere temporaneo o mobile è qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di genio civile:
• I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o
in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
• Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione,
lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio di
impianti di cui al D.Lgs. 626/94
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Figure coinvolte
Responsabile
dei lavori
Committente
Coordinatore
per la progettazione
Coordinatore
per l’esecuzione
dei lavori
Il Datore
di lavoro
Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute
dal precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono
responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività
produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda,
creando le strutture a tal fine necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori).
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Committente
Art. 2 - b
Viene individuato nella persona fisica o giuridica per conto della
quale viene realizzata l’opera, indipendentemente da eventuali
frazionamenti nella sua realizzazione, persona che non può
disinteressarsi delle misure di sicurezza adottate nel cantiere ove è
interessato.
Il Committente può essere anche la Pubblica Amministrazione.
Sia nei lavori privati che pubblici il Committente è la persona
legittimata alla firma dell’appalto, responsabile di obblighi
sanzionabili anche penalmente.
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Responsabile dei lavori
Art. 2 - c
Persona incaricata dal Committente che assume la gestione di tutti gli
aspetti tecnico-amministrativi in tema di sicurezza (progettazione
o esecuzione o controllo dell’esecuzione dell’opera), con relative
obbligazioni e responsabilità.
Non si tratta di una delega da parte del Committente, al quale fanno
capo responsabilità “ per culpa in eligendo “ (art. 3 - 6 - 11 - 13),
ma di una scelta di “ figura professionalmente “ più competente
che lo sostituisca nell’adempimento degli obblighi.
Negli appalti pubblici la predetta figura innovativa richiama quella
del “ direttore dei lavori “, addetto al controllo tecnicoamministrativo e la verifica dell’opera secondo capitolato e
progetto, denominato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 109
dell’11.2.94 “ responsabile unico del procedimento “.
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Coordinatore per la progettazione
Art. 2 - e
Incaricato dal Committente per curare la redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento, nonché del fascicolo dell’opera
contenente tutte le informazioni utili della prevenzione e
protezione dei rischi, occorrente successivamente per lavori di
manutenzione, compiti di cui all’art. 4.
Il Coordinatore della progettazione dovrà coordinare ed accertare
l’integrazione, durante le scelte tecniche ed organizzative, dei
principi generali di prevenzione di cui al D. Lgs. 626.94.
Copie del piano di sicurezza e di coordinamento devono essere messe
a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese
esecutrici interessate almeno dieci giorni prima dell’inizio dei
lavori.
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Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Art. 2 - f
Soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice,
incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5.
Compiti indirizzati, durante la fase esecutiva dell’opera, al
coordinamento ed alla verifica dell’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione indicate nel piano di sicurezza e
coordinamento, elaborato dal coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dell’imprese esecutrici
Anche a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori le nuove
disposizioni dettano obblighi con relative responsabilità
penalmente sanzionabili.
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Rischi particolari
allegato II
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2,0, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dai procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera;
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
3.
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree e conduttori nudi di tensione;
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
7. Lavori subacquei con respiratori;
8. Lavori in cassoni ad aria compressa;
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi;
10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
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Lavoratori autonomi
Art. 7 I lavoratori autonomi che esplicano la loro attività professionale
nell’ambito del cantiere, senza vincolo di subordinazione, ai sensi
del D. Lgs. n. 494/96 devono attenersi alle disposizioni emanate dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, all’utilizzo dei D.P.I. e
rispetto delle prescrizioni dettate dai DD. Lgs. n. 626/94 e n. 359/99.
Art. 23
Contravvenzioni sono previste nei confronti del lavoratore autonomo
per violazioni dell’art. 7.
Rappresenta una forma di tutela per il lavoratore autonomo e le altre unità
lavoratori presenti sui cantieri
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Valutazione dei rischi
Il punto di partenza per la valutazione è rivolto al rispetto delle
“ misure generali di tutela “ dettati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 626/94
che si concretizza nel cercare soluzioni sempre migliorative nel
campo prevenzionale: nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o preparati impiegati, sistemazione dei posti di
lavoro, organizzazione.
Nel redigere il piano di sicurezza si dovrà fare riferimento alle
seguenti definizioni:
• pericolo: fonte di possibili danni alla salute o lesioni;
• situazione pericolosa: circostanze in cui il lavoratore viene esposto
ad un pericolo;
• pericolo: insieme di probabilità e di gravità di possibili eventi che
possono causare danni lesivi;
• valutazione globale dei rischi: raffronto dati di probabilità evento
lesivo per la scelta di adeguate misure di sicurezza preventiva.
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Notifica preliminare
Il Committente o il Responsabile dei lavori deve assolvere obblighi
amministrativi per i cantieri di lavoro che comportino:
• rischi particolari, nei quali operano più imprese, anche se non in
contemporanea;
• di entità non inferiore a 200 uomini-giorno anche se con un’unica
impresa sono richiesti obblighi amministrativi per il Committente o il
Responsabile dei lavori.
Obblighi che consistono nel:
• trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente prima
dell’inizio dei lavori la notifica preliminare;
• nel chiedere alle imprese esecutrici dell’opera l’iscrizione alla Camera
di Commercio, industria e artigianato, nonché una dichiarazione
riferita al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti.
La copia della notifica deve essere affissa in posto visibile in cantiere ed aggiornata ove ci
siano stati cambiamenti in corso d’opera.
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Piano di sicurezza e coordinamento
Art. 12 Il piano deve contenere: i procedimenti esecutivi dell’opera, la
valutazione dei rischi, gli apprestamenti a garanzia della tutela del
lavoratore, i costi stimati da sostenere per le misure di prevenzione
e sicurezza, l’organizzazione anche in funzione dell’eventuale
presenza di altre imprese.
Gli elementi costitutivi del cantiere si identificano in:
• Anagrafe del cantiere che comprende tutti i dati relativi all’opera
da realizzare, i soggetti interessati, la localizzazione nel suo
contesto;
• L’opera, individuabile mediante la committenza e natura stessa;
• I dati generali dell’opera, descritta per tipologia di lavoro e
corredata con grafici, piante topografiche, disegni, prospetti;
• L’identificazione dei soggetti: committente, responsabile dei lavori,
progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per l’esecuzione, impresa/e presenti nel cantiere,
lavoratore autonomo.
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Piano operativo di sicurezza
Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori integrano il Piano di
sicurezza e di Coordinamento di un loro Piano Operativo di Sicurezza.
Il predetto piano descrive, nel rispetto dei DD. Lgs. n. 277/91n. 626/94 e n. 494/96, l’analisi e relativa valutazione dei rischi in
funzione dell’opera che si andrà a realizzare e la stima dei costi
interessati per la sicurezza.
Nel relativo programma dei lavori saranno regolamentate:
“ interferenze “ e “ incompatibilità “, utilizzo di attrezzature, D.P.I.,
approvvigionamenti di materie prime dall’esterno e servizi comuni.
Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la congruenza del Piano
operativo di Sicurezza, potrà chiedere eventuali adeguamenti,
coordinare i vari piani dell’imprese che operano in cantiere per fasi di
lavoro, stabilirà riunioni con l’imprese, accederà al cantiere per
verificare il rispetto del piano stesso, parte integrante del contratto di
appalto.
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Pianificazione
L’analisi di valutazione dei rischi riferiti alle varie fasi occorrenti
per la realizzazione dell’opera, la stessa temporizzazione
dell’impegno uomini-giorni per ogni fase operativa, l’eventuale
presenza in cantiere di più imprese, lavoratori dipendenti o
autonomi, interferenze e sovrapposizioni, utilizzo di mezzi
comuni deve essere disciplinata per evitare che situazioni di
pericolo possano essere trascurate rispetto ai tempi di esecuzione
dei lavori.
La pianificazione anche per verificare la congruenza tra il piano
operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento.
L’utilizzo di diagrammi temporali riferiti alle singole imprese
potrà essere uno strumento per raggiungere l’obiettivo della
prevenzione con i dovuti aggiustamenti ove si rendano necessari.
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Settimane
Progettazione cant.
Preparazione cant.
Scavi
Fondazioni
Struttura-ferro
Elevazione c.a.
Solai
Copertura
Ponteggi
Tompagnature
Finiture
Infissi
Impianti-servizi
Rimozione cant.
Settimane
1
1
2
3
3
5
6
1
1
6
8
2
3
1
Unità lavoro
Uomini-giorni
10
8
6
4
2
0
300
250
200
150
100
50
0
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Unità lavoro Uomini-giorni
1
5
4
20
4
40
4
60
4
60
5
125
5
150
5
25
3
15
6
180
6
240
4
40
4
60
2
10
(esempio)
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Fascicolo della sicurezza
Documento: U.E. 260 del 26 maggio 1993
Il Coordinatore designato dal Committente, nella fase di allestimento
del cantiere è tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno
registrate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di
sicurezza e di igiene in considerazione all’atto di eventuali lavori
successivi.
Il fascicolo comprende due capitoli:
Parte A Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera - si elencano sia i
pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori
successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per
prevenire tali rischi.
Parte B Equipaggiamenti in dotazione all’opera - compare un riepilogo della
documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di
emergenza.
Nel corso dell’esistenza dell’opera il committente o proprietario annoterà tutte
le modifiche che interverranno nel capitolo C-dotazione.
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Guida
Obblighi
Tipologia
di opera
agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Trasmettere
notifica
preliminare
prima dell’inizio
dei lavori
Richiedere
idoneità tecnico
professionale, regolarità
contributiva, indicazione
dei contratti collettivi
applicati, ecc.
Nominare
il coordinatore
per la
progettazione
Nominare
il coordinatore
per
l’esecuzione
Comunicare
alle imprese i nominativi
dei coordinatori
Spedire
copia dei piani di
sicurezza
Art. 3
D.Lgs. n. 626/94
Art. 7
D.Lgs. N. 626/94
solo per lavori
eseguiti all’interno
dell’azienda
Cantieri con presenza
di più imprese anche se
non contemporanea.
Entità presunta del cantiere:
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri con presenza
di più imprese anche se
non contemporanea
Opere con rischi
particolari
Cantieri con un’unica
impresa
Entità presunta del cantiere:
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri che solo in corso
d’opera richiedono più
imprese anche se non
contemporanea / di entità
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri che solo in corso
d’opera richiedono più
imprese anche se non
contemporanea / e con
rischi particolari (all. II)
Altri cantieri rientranti
nell’ambito di applicazione
del decreto “ cantieri “
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Guida ai documenti richiesti in funzione della tipologia delle opere
Documenti
Notifica
Tipologia
di cantiere
Piano di
sicurezza e
coordinamento
Piano
operativo
di
sicurezza
Piano di
sicurezza sostitutivo
solo per lavori pubblici
Fascicolo
con le
caratteristiche
dell’opera
Cantieri con presenza
di più imprese anche se
non contemporanea
Entità presunta del cantiere:
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri con presenza
di più imprese anche se non
contemporanea
Opere con rischi
particolari (all. II)
Cantieri
con un’unica impresa
Entità presunta del
cantiere
maggiore o uguale a 200
uomini-giorno
Cantieri che solo in corso
d’opera richiedono più imprese
anche se non contemporanea e
di entità maggiore o uguale a
200 uomini-giorno
Cantieri che solo in corso
d’opera richiedono più
imprese anche se non
contemporanea e con
rischi particolari (all. II)
Altri cantieri
rientranti nell’ambito di
applicazioni del
decreto “ cantieri “
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D. Lgs. n. 494.96