Corso per
COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL’OPERA
ai sensi dell’art.98 co.2 D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i.
Corso per
COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’OPERA
ai sensi dell’art.98 co.2 D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i.
IL COMMITTENTE O
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DEFINIZIONI
COMMITTENTE
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti
della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell’appalto
RESPONSABILE DEI LAVORI
Il soggetto che può essere incaricato dal committente per
svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. n°81/08
Nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e
s.m., il responsabile dei lavori è il responsabile del
procedimento (RUP)
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori/1
Nelle fasi di progettazione dell’opera, al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed organizzative si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela
Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto
la durata di tali lavori o fasi di lavoro
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con
l’impresa esecutrice, contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori/2
Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO
XVII
Chiede alle imprese esecutrici:
 una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’INPS, all’INAIL e alle CASSE EDILI;
 dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;
 trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei
lavori, copia della notifica preliminare, DURC ed una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui ai punti precedenti.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all’allegato XI
Il requisito per la verifica di idoneità tecnico professionale si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del CCIAA, del DURC, corredato
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall’ALLEGATO XVII.
L’altro requisito, riguardante le dichiarazioni del DOMA e del CCNL
applicato si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
delle imprese del DURC, fatto salvo quanto previsto dall’art.16-bis,
co. 10, del D.L. 29.11.2008 n°185, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28.01.2009 n°2, CIRCOLARE N°12/2012
e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori/3
Valuta il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Fascicolo
adattato alle caratteristiche dell’Opera.
Comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione e quello del Coordinatore della Sicurezza in
fase Esecuzione.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti richiesti, il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione e quello del Coordinatore
della Sicurezza in fase Esecuzione.
L’obbligo della nomina del
CSE
si applica anche nel caso in
cui, dopo l’affidamento dei
lavori a un’unica impresa,
L’obbligo della nomina del CSP
l’esecuzione dei lavori o di
non si applica ai lavori privati non parte di essi sia affidata a
soggetti a permesso di costruire una o più imprese
in base alla normativa vigente e
comunque di importo inferiore Il
committente
o
il
ad euro 100.000.
responsabile dei lavori,
In tal caso, le funzioni del CSP qualora in possesso dei
sono svolte dal CSE.
requisiti richiesti, ha facoltà
di svolgere le funzioni sia di
CIRCOLARE N°30/2009
CSP sia di CSE
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori/4
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori.
La designazione del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera
il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento
degli obblighi a carico del CSP e del CSE; nonché
l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro
dell’impresa affidataria .
TABELLA RIEPILOGATIVA OBBLIGHI
COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI
CONDIZIONI
NOTIFICA
PRELIMINARE
TITOLO
ABILITATIVO
NOMINA COORDINATORI
DELLA SICUREZZA
PERMESSO DI
COSTRUIRE
ALTRO TITOLO
ABILITATIVO
NOMINA
CSP
NOMINA
CSE
Unica impresa
(Entità lavori
< 200 u/g)
o
x
x
o
o
Unica impresa
(Entità lavori
≥ 200 u/g)
x
x
x
o
o
x
x
x
o
x
Più imprese
(Importo lavori
< 100.000,00 €)
x
x
o
x
x
Più imprese
(Importo lavori
< 100.000,00 €)
x
o
x
o
x
Più imprese
(Importo lavori
≥ 100.000,00 €
x
x
x
x
x
Inizialmente unica
impresa poi
subentro altre
imprese
Per mancata nomina del CSP e CSE, quando prevista
ARRESTO DA TRE A SEI MESI O
AMMENDA DA € 2.500 A € 6.400
ai sensi dell’Art.157 co.1 lett. a) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.
Per mancata verifica dell’idoneità
tecnico professionale e degli adempimenti degli
obblighi a carico del CSP, del CSE e del datore di lavoro
dell’impresa affidataria
ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA € 1.000 A € 4.800
ai sensi dell’Art.157 co.1 lett. b) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.
Per mancata comunicazione del nominativo del CSP e CSE alle
imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi e trasmissione all’amministrazione concedente della
copia della notifica preliminare
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 500 A € 1.800
ai sensi dell’Art.157 co.1 lett. c) del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.
SENTENZE GIURISPRUDENZIALI
DATORE DI LAVORO
CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 16 APRILE 2012, N°14407
Lavori di consolidamento di un pilastro, crollo e responsabilità del committente
CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 11 GIUGNO 2014, N°24602
Omessa designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. Responsabilità dei committenti
CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 14 GENNAIO 2013, N°1715
Affidamento dei lavori e mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale
SENTENZE GIURISPRUDENZIALI
RESPONSABILE DEI LAVORI
CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 7 NOVEMBRE 2013 N°44977
Sui limiti delle responsabilità del responsabile dei lavori nei cantieri
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COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’OPERA
ai sensi dell’art.98 co.2 D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i.
SENTENZE GIURISPRUDENZIALI
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Cassazione Penale Sezione IV –
Sentenza n°14407 del 16.04.2012
Sempre più rigorosa appare la posizione assunta dalla Corte di
Cassazione nei confronti dei committenti nei cantieri temporanei o
mobili i quali, secondo la suprema Corte, assumono una posizione di
garanzia particolarmente ampia in quanto sono tenuti ad effettuare,
oltre che delle verifiche formali sulle ditte appaltatrici e subappaltatrici
e sui lavoratori autonomi, anche dei controlli sostanziali per quanto
riguarda la prevenzione degli infortuni e la salute e sicurezza dei
lavoratori nonché a controllare il comportamento dei coordinatori per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al fine di verificare se
gli stessi adempiano agli obblighi che incombono su di loro.
continua
Cassazione Penale Sezione IV –
Sentenza n°14407 del 16.04.2012
E’ stato ribadito dalla suprema Corte in questa lunga ed articolata
sentenza che il committente è il “perno intorno al quale ruota la
sicurezza nei cantieri” e che lo stesso rimane il soggetto obbligato, in via
originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia
di sicurezza sul lavoro e ancora più significativa appare la posizione
assunta in questa sentenza dalla suprema Corte se si considera che la
stessa ha annullata la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del
committente dalla Corte di Appello alla quale ha restituito gli atti per un
riesame del procedimento.
COMMENTO
Cassazione Penale Sezione IV –
Sentenza n°44977 del 7.11.2013
In questa lunghissima sentenza la Corte di Cassazione penale, con
riferimento ad un infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere
edile, prende lo spunto per fare una rassegna dei compiti e delle
responsabilità delle varie figure professionali che devono occuparsi
di sicurezza sul lavoro in cantiere temporaneo o mobile oltre a
quella del datore di lavoro.
Con riferimento in particolare alla figura del RESPONSABILE DEI
LAVORI, la suprema Corte, ha sostenuto che al responsabile dei
lavori, così come al committente, oltre ai compiti assegnatigli dal
legislatore ed inerenti il controllo dell’operato dei coordinatori per
la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione,
compete anche quello di svolgere tutti i compiti propri del datore di
lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
continua
Cassazione Penale Sezione IV –
Sentenza n°44977 del 7.11.2013
Lo stesso inoltre ha l'obbligo, secondo la suprema Corte, di
cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
adottate in favore dei lavoratori nei confronti dei quali assume
pertanto una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici
connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad
operare.
Il responsabile dei lavori, prosegue la suprema Corte, sia pure in
termini diversi da quelli previsti per i datori di lavoro e per i dirigenti
ed i preposti, devono prendersi cura della salute e dell’integrità
fisica dei lavoratori, accertarsi del costante e completo rispetto da
parte degli stessi dei presidi antinfortunistici e garantire, in caso di
inadempienze, l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla
legge.
COMMENTO
ART. 15 D.Lgs n°81/08 e s.m.i. – MISURE GENERALI DI TUTELA
ALLEGATO XI – D.Lgs n°81/08 e s.m.i.
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
ALLEGATO XVII – D.Lgs n°81/08 e s.m.i.
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
Commento a cura di G. Porreca
L’evento infortunistico e la vicenda giudiziaria
Il rappresentante legale di una società, quale committente dei lavori di recupero di un
vecchio casale, assieme al coordinatore della sicurezza nelle fasi di progettazione e di
esecuzione, nonché progettista e direttore dei lavori, ed al titolare dell’impresa esecutrice
sono stati chiamati a rispondere dei delitti di omicidio colposo in pregiudizio di un
lavoratore avente mansioni di manovratore di macchine operatrici e di lesioni personali
colpose in pregiudizio di un altro lavoratore con mansioni di custode presso il cantiere in
quanto procurate con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
nonché del delitto di disastro colposo.
Secondo l'accusa, gli imputati, nelle rispettive qualità, per colpa generica e specifica,
quest'ultima consistita, quanto al coordinatore per la sicurezza nella violazione degli articoli
4, comma 1, lettera a) e 12 del D. Lgs. n. 494 del 1996, avevano causato, nel corso dei lavori
di consolidamento di un pilastro, il crollo dello stesso e del muro perimetrale abbattutisi poi
sui due lavoratori. Dalle indagini immediatamente avviate era emerso che, poco prima del
crollo, si stava eseguendo, con un piccolo escavatore manovrato da uno degli imputati uno
scavo intorno al pilastro, che interessava una superficie di circa 3 metri per 3,20 per una
profondità di circa 40 cm dal livello della pavimentazione esistente. Intorno alle ore 8,30 si
verificava il crollo del muro che travolgeva i due lavoratori che si trovavano in piedi, l'uno
accanto all'altro, sul ciglio dello scavo.
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
La causa del crollo era stata individuata nel collasso della base del pilastro attorno al quale si
stava lavorando, dovuto all'esecuzione dello scavo sull'intero perimetro della base, intervento
che non avrebbe dovuto essere effettuato in considerazione del degrado dei materiali di cui
era costituito il pilastro e dell'assenza di fondazione, rilevabile fin dalle prime fasi dello scavo,
nonché del generale stato di abbandono in cui versava il manufatto. Non erano stati
comunque riscontrati errori di progettazione, posto che le caratteristiche di costruzione del
pilastro non erano note sia perché tutti gli altri pilastri del complesso, anche quelli presenti
sullo stesso allineamento, presentavano caratteristiche diverse, sia perché la superficie
laterale del pilastro collassato era intonacata, per cui il degrado dei materiali era stato
almeno in parte occultato.
Il Gup del Tribunale ha assolto il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, perché
il fatto agli stessi ascritto non costituisce reato ed a tale decisione il giudice era pervenuto
rilevando che, in considerazione dell'imprevedibilità delle particolari modalità di costruzione
del pilastro, non poteva essere attribuita al progettista alcuna colpa per non avere svolto
specifici accertamenti al riguardo mentre aveva riscontrato errori ed omissioni nella fase di
esecuzione dei lavori, che avrebbe imposto l'adozione di una serie di misure di sicurezza, in
realtà mai adottate. Lo stesso giudice aveva affermata la responsabilità del committente
condannandolo alla pena complessiva di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 600,00
di ammenda, con i benefici di legge, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti
civili costituite. Il giudice aveva inoltre ritenuto, in particolare,
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
che dagli atti fosse emerso che nell'area ove il crollo si era verificato i lavori erano sospesi
da alcuni mesi, tanto che la stessa era stata transennata e che l'iniziativa di intervenire sul
pilastro poi crollato era stata il frutto di un'autonoma decisione del committente che aveva
emanate le relative direttive senza neanche avvisare la direzione dei lavori ed il
responsabile della sicurezza, rimasti all'oscuro delle sue decisioni, malgrado la delicatezza
dei lavori ed i rischi che ne erano connessi.
Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello ha assolto il committente perché il
fatto non costituisce reato. Inesistente, in particolare, era stato ritenuto il profilo di colpa
specifica allo stesso contestato posto che le verifiche dei documenti di cui all’articolo 4,
comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. n. 494 del 1996, attribuita al committente o responsabile
dei lavori dall'articolo 3 del citato decreto, ha carattere solo formale, essendo la redazione
degli stessi demandata ai tecnici all'uopo incaricati dal committente e che a quest’ultimo
non è richiesta alcuna competenza tecnica, che sarebbe necessaria per potere valutare nel
merito la loro idoneità.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione sia il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello che le parti civili che hanno chiesto
l’annullamento della sentenza. Il Procuratore Generale, in particolare, ha contestato le
decisioni alle quali era pervenuta la Corte territoriale allorquando ha affermato che il
committente svolge un controllo solo formale del piano di sicurezza e di coordinamento
3
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
e non mirante ad accertare le carenze dello stesso piano, posto che la redazione dello
stesso è attribuita a tecnici appositamente incaricati e che la legge non prevede che il
committente debba possedere specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro ma
che avrebbe solo il compito di individuare le figure professionali che devono operare nel
cantiere, di comunicare agli enti preposti al controllo la verifica della redazione dei piani di
sicurezza, di verificare che il tecnico preposto svolga le sue funzioni di controllo dell'operato
delle imprese esecutrici, non anche quello di accertarsi del rispetto nel cantiere della
normativa antinfortunistica.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha condivise le osservazioni dei ricorrenti ed ha annullata la sentenza
di assoluzione del committente rinviando gli atti per un riesame alla Corte di Appello di
provenienza. “La designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione”, ha sostenuto la Sez. IV, “non esonera il committente o il responsabile dei
lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)". Il legislatore, dunque, nella
delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha
ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente -che è il soggetto
nel cui interesse sono eseguiti i lavori- e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il
contenuto, prevedendo a carico degli stessi un obbligo di verifica dell'adempimento, da
parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti, qual quello consistente,
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
non solo nell'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro”.
“Al committente, dunque”, ha proseguito la Sez. IV, “specie se, come nel caso oggi in esame,
rivesta anche il ruolo di responsabile dei lavori, non è attribuito dalla legge il compito di
verifiche solo ‘formali’, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto
riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della
salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli
stessi incombenti in tale materia”.
“In altri termini”, ha ancora affermato la suprema Corte, “il legislatore, con la norma
richiamata, ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti
nell'esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori,
una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità
diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e
dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti,
l'osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge”.
5
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
La Corte di Cassazione ha rilevato, in conclusione, che la Corte territoriale non aveva tenuto
in considerazione quanto più volte è stato affermato dalla stessa Corte suprema e cioè che
“in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente costituisce il ‘perno intorno
al quale ruota la sicurezza nei cantieri’ ed altresì che ‘il committente rimane il soggetto
obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di
sicurezza sul lavoro”. La Sez. IV ha aggiunto ancora che “il contratto d'appalto non solleva
da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una
partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera; in tal caso, invero,
anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, e dunque anche di
quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere”. ed ancora che “in
materia di lavori svolti in appalto, responsabile di eventuali infortuni, oltre all'imprenditore,
è anche il committente che si ingerisca nell'esecuzione dei lavori (Cass. nn. 46383/07,
38824/08). L'ingerirsi nei lavori, dunque, rappresenta, in ogni caso, allorché si determini un
evento lesivo, elemento fondante la responsabilità del committente, direttamente chiamato,
in tale eventualità, a controllare la presenza di adeguate condizioni di sicurezza del
cantiere”.
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentateC-103/sulla-responsabilita-del-committente-dell-opera-nei-cantieri-AR-12341/
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°44977 del 07.11.2013
Commento a cura di G. Porreca
Il caso
Il datore di lavoro di un’impresa edile, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ed il responsabile dei lavori sono stati chiamati a rispondere del reato di lesioni
colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
in pregiudizio di un lavoratore che, nel corso dei lavori di realizzazione di un ponte su di un
torrente, ha subito lesioni, con amputazione dell’arto superiore sinistro, che hanno
provocato un periodo di malattia superiore a quaranta giorni. L’infortunio si era verificato
nel cantiere installato per la costruzione del ponte sopra indicato, durante le operazioni di
varo, cioè di sistemazione del cassone prefabbricato dello stesso ponte nella sua sede
definitiva, operazione che veniva eseguita utilizzando una tecnica denominata "varo di
punta" (a spinta) e che prevedeva l’utilizzo di slitte di scorrimento e di un’attrezzatura di
traino.
Secondo l’accusa, i tre imputati, in cooperazione tra loro, per colpa specifica individuata
nella violazione quanto al datore di lavoro degli artt. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 494/1996 e
374 del D.P.R. n. 547/1955, quanto al coordinatore dell’art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.
494/1996 e quanto al responsabile dei lavori dell’art. 6 comma 2 del predetto D. Lgs.,
avevano cagionato al lavoratore le lesioni sopra descritte. Il Tribunale, in composizione
monocratica, ha affermato la responsabilità dei tre imputati e li ha condannati alla pena di
due anni di reclusione ciascuno, integralmente condonata, nonché al risarcimento dei danni
in favore della parte civile costituita, complessivamente liquidati in 630.000,00 euro.
1
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
Su appello proposto dagli imputati, la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza
impugnata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto, a ciascuno degli
appellanti le pene inflitte dal primo giudice a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con
sospensione condizionale delle stesse e non menzione delle condanne. La medesima Corte
ha invece confermata la condanna, in solido, degli imputati al risarcimento dei danni
rimettendo le parti, in punto di liquidazione degli stessi, dinanzi al giudice civile, con
assegnazione alla parte civile di una provvisionale di 200.000,00 euro.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello i tre imputati, per il tramite dei rispettivi difensori,
hanno proposto ricorso per cassazione. In particolare il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori ha sostenuto nel proprio ricorso che il coordinatore assume in cantiere una funzione di
alta vigilanza da non confondere con quella del committente, del datore di lavoro e del
responsabile dei lavori e che non spetta allo stesso di verificare momento per momento la
corretta esecuzione dei lavori, essendo tale compito riservato ad altre figure professionali e
di garanzia ed ha sostenuto altresì che lo stesso non è tenuto ad essere costantemente
presente in cantiere. Il responsabile dei lavori dal canto suo ha posto in evidenza che, con
l’entrata in vigore del D. Lgs, n. 528/99, i compiti del responsabile dei lavori sono mutati, nel
senso che lo stesso è responsabile, non già della verifica dell’adempimento, da parte del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs
494/96, ma solo della verifica che il coordinatore adempia ai compiti previsti dal comma 1
lett. a) del citato art. 5 (applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza)
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
e quindi non più di quelli previsti dalla lett. b) (verifica dell’idoneità del piano di sicurezza e
della necessità di adeguarlo). Nessuna colpa poteva quindi attribuirsi al responsabile dei
lavori con riguardo alla verifica circa eventuali modifiche e adeguamenti al piano di
sicurezza originario nel caso di variazione del progetto. La tecnica costruttiva di varo
utilizzata dall’impresa per la realizzazione del ponte (varo di punta), ha ancora precisato il
ricorrente, è stata del tutto diversa da quella prevista nel progetto appaltato per cui il piano
di sicurezza avrebbe dovuto essere adeguato alla nuova metodologia di varo, essendo
diverse le attrezzature da impiegare e diversi gli interventi richiesti agli operatori con un
adempimento che spettava comunque ad altri. Il fatto quindi che altri non avevano
provveduto ad adeguare il PSC non poteva gravare sul responsabile dei lavori che tra l’altro
non aveva l’autorità di intervenire in una procedura di progettazione alla quale era del tutto
estraneo.
Le decisioni della Corte suprema
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati e, preso atto della intervenuta
prescrizione penale, ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del
reato confermando invece le statuizioni civili nei confronti del coordinatore e del
responsabile dei lavori. La stessa nel prendere le proprie decisioni ha formulato delle
considerazioni in merito al ruolo ed alle responsabilità delle varie figure che operano in
cantiere. Occorre rilevare, ha sostenuto la Sez. IV, che la normativa concernente il tema
della sicurezza del lavoro nel caso di un cantiere edile individua diverse posizioni di
garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro,
3
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
che organizza e gestisce l’esecuzione dell’opera, ma che coinvolgono, oltre al committente,
diverse figure professionali, tra le quali vi sono il responsabile dei lavori ed il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ha osservato la Corte di Cassazione, a tale figura professionale la legge
(art. 5 D. Lgs. n. 494/96) attribuisce compiti specifici e precisi obblighi, che lo individuano quale titolare di un’autonoma posizione di
garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare al coordinatore per
l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei
lavoratori. Allo stesso spetta, altresì, di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di
sicurezza e coordinamento, di adeguare i piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando
che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Spettava quindi al coordinatore, ha sostenuto la Sez. IV, di aggiornare il piano di
sicurezza e coordinamento dopo che la perizia di variante aveva radicalmente modificato le previsioni del piano originario, atteso che
detta variante aveva previsto delle modifiche, fra le quali la modifica della tecnica di varo, che rendevano necessario intervenire, anche
sotto il profilo della predisposizione dei necessari presidi antinfortunistici, attraverso l’adeguamento del piano di sicurezza.
Quanto al responsabile dei lavori, ha precisato la Corte suprema “ad esso compete di
svolgere tutti i compiti propri del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra cui quello di
verificare l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli
obblighi, per quanto oggi interessa, di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) del d.lgs n.494/96. Egli ha
quindi l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
adottate in favore dei lavoratori, e pertanto assume, nei confronti di questi ultimi, una
posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale
essi sono chiamati ad operare”. “In realtà, in forza di detta qualifica”, ha dedotto la Sez. IV,
“a lui incombeva la responsabilità dello svolgimento di tutte le funzioni proprie del datore di
lavoro in materia di sicurezza”.
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
Con riferimento alla figura del responsabile dei lavori la Sez. IV ha quindi ritenuto
opportuno richiamare il disposto di cui all’art. 6 comma 2 del D. Lgs n. 494/1996, come
modificato dal D. Lgs n. 528/1999, il quale prevede che la designazione del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui all'art. 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. a). Il legislatore, infatti, con tali precisi
riferimenti, non solo ha delineato in termini specifici gli obblighi dei committenti e dei
responsabili dei lavori, ma ne ha anche ampliato i contenuti, disponendo che essi sono
chiamati a svolgere una funzione di super-controllo, di verifica che i coordinatori
adempiano agli obblighi su loro incombenti, quale quello consistente non solo nel
l'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'art. 12, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Le modifiche apportate all’originario testo legislativo, ha quindi proseguito la suprema
Corte, hanno quindi rafforzato la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con
l’esecuzione dei lavori, avendo delineato per i committenti e per i responsabili dei lavori
posizioni di garanzia specifiche e notevolmente ampie, “dovendo essi, sia pure in termini
diversi da quelli previsti per i datori di lavoro e per i dirigenti e preposti, prendersi cura della
salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, accertarsi del costante e completo rispetto, da
parte di costoro, dei presidi antinfortunistici e garantire, in caso di inadempienze,
l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla legge”.
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Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n°14407 del 16.04.2012
“Al committente ed al responsabile dei lavori”, ha così concluso la Sez. IV, “non è attribuito
dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia
particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto
quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela
della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi
sugli stessi incombenti in detta materia".
Per quanto sopra detto, ha così sostenuto la Sez. IV, bene ha fatto la Corte territoriale a
ribadire la responsabilità del responsabile dei lavori avendo legittimamente ritenuto, alla
stregua degli elementi probatori acquisiti, che lo stesso non abbia svolto con la necessaria
attenzione e costanza i compiti di controllo e di garanzia che la legge gli attribuisce e
avendo in tal modo cooperato nella produzione dell’evento infortunistico.
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentateC-103/sui-limiti-delle-responsabilita-del-responsabile-dei-lavori-nei-cantieri-AR-13619/
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