Commissione Sanitaria per l’accertamento degli stati di Invalidità Civile, dell’handicap, delle condizioni visive e del sordomutismo (ai sensi della legge n.295 del 15 ottobre 1990 ed integrata con l’operatore sociale della legge n.104 del 5 febbraio 1992 TIPO DI RICHIESTA 1. L'invalidità civile viene riconosciuta con un verbale che riporta una percentuale che va dal 34 al 100%, + eventuale accompagnamento. La percentuale rappresenta una “graduazione” della perdita della capacità lavorativa stabilita sulla base di una tabella approvata con Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992. Situazioni particolari sono rappresentate da: ciechi, sordi e minori di anni 18; per questi ultimi è prevista l'indennità di frequenza o, in casi gravi, l'indennità di accompagnamento. 2. Il riconoscimento della Legge 104 del 5 febbraio 1992 consiste in un verbale che indica la situazione di handicap (semplice o grave). A questa si aggiungono altre quattro valutazioni specifiche previste per semplificare l'accesso ad alcuni benefici. 3. L'esito della L.68 è una Relazione Conclusiva che prescrive delle limitazioni in ambito lavorativo. Le tre richieste possono essere fatte contestualmente o in modo separato. La platea degli aventi diritto è diversa per i diversi riconoscimenti: - l'accertamento di invalidità civile non può essere richiesto per patologie già riconosciute per invalidità del lavoro, di guerra o di servizio; - la richiesta di legge 104 può essere presentata da tutte le categorie di invalidi; - la Relazione Conclusiva di legge 68 è prevista solo per l'iscrizione al Collocamento Mirato degli invalidi civili; per le altre categorie di invalidità l'iscrizione alle liste del Collocamento Mirato è possibile con il solo verbale di riconoscimento. Titolare del procedimento è l'INPS. TITOLARITA’ L’ASL ha un ruolo esclusivamente accertativo. Ufficio responsabile: Servizio di Medicina Legale con sede a Bergamo, via Borgo Palazzo, 130. Certificato in via telematica di un medico certificatore: i Medici di Assistenza Primaria (MAP), i Pediatri di famiglia (PdF), ed alcuni specialisti (abilitati dall’Inps sulla base di una loro espressa richiesta)1. PROCEDURA Domanda da inoltrare esclusivamente in via telematica all’Inps, entro 90 gg. dalla data del certificato medico; è possibile farsi assistere da un Patronato di propria scelta. La domanda può essere fatta in qualunque momento; il diritto agli eventuali benefici economici parte dal mese successivo alla presentazione della domanda. I benefici derivanti dalla L.104 sono utilizzabili dal momento in cui viene ricevuto il verbale. Il certificato originale del medico certificatore e la documentazione specialistica dovranno essere consegnati alla Commissione, al momento della visita. 1 Per la sola domanda di legge 68 il Certificato medico non viene richiesto. Questa può essere fatta da chi è già in possesso di invalidità civile con percentuale pari o superiore al 46%. Una volta convocato dovrà però presentarsi alla Commissione con certificati specialistici aggiornati affinché la sua valutazione sia coerente con la situazione del momento. Sarà inoltre utile aggiornare la Commissione con eventuale relazione nel caso siano in corso progetti di inserimento lavorativo. Composizione della Commissione Sanitaria: COMMISSIONE VALUTANTE Medico Legale (Presidente), Medico del Patronato, Medico dell’Azienda Sanitaria Locale,2 Operatore Sociale (Assistente Sociale, Educatore Professionale o Psicologo) dell’Azienda Sanitaria Locale, Segretario dell’Azienda Sanitaria Locale. L’Ufficio invalidi ASL del Distretto di residenza convoca l’utente alla Commissione di invalidità 3 per l’accertamento. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO In sede di Commissione: compilazione del Verbale (ancora provvisorio) che viene inviato all’Inps4. l’Inps svolge un lavoro di controllo e provvede poi ad inviare i verbali5, ora definitivi, all’interessato o al Patronato. I verbali di invalidità, di legge 104/92, o legge 68/99, hanno scadenza solo se vi viene indicata una data di revisione. In tal caso la persona viene riconvocato d’ufficio (dall’Asl o dall’Inps)6. In caso di insoddisfazione dell’esito è possibile il ricorso che può essere solo giudiziario (al Tribunale Ordinario). N.B. La presente tabella vuole solo essere un aiuto e uno strumento orientativo; quanto contenuto è suscettibile di modificazioni in tempo anche ravvicinati. Elaborato da Assistente Sociale, d.ssa Maria Teresa Corti, ASL di Bergamo, distretti di Ponte San Pietro, Zogno e Villa d’Almè. maggio 2013 2 3 Generalmente il medico Asl è un medico di distretto (della sede di Commissione). Solo la Legge 68 prevede che il medico Asl sia un medico specialista in medicina del lavoro. Sul territorio dell’ASL di Bergamo vi sono 11 Uffici di Invalidità, sedi di Commissione: Bergamo, Dalmine, Seriate, Trescore Balneario, Lovere, Albino, Clusone, Zogno, Ponte San Pietro, Treviglio e Romano di Lombardia. Solo se viene richiesta anche la legge 68 la persona viene convocata ad una Commissione specializzata, a Bergamo, presso la sede della Medicina Legale, in via Borgo Palazzo. Oltre a questa Commissioni, a livello centrale vi sono Commissioni specifiche per le disabilità sensoriali (visive e uditive). 4 Solo nel caso di patologie oncologiche è prevista la consegna di una copia provvisoria dei verbali di invalidità civile e di legge 104/92 da parte dell’ufficio invalidi dell’Asl, sulla base dell’art. 6, com.3-bis, legge n.80 del 09 marzo 2006; questa prevede che l’accertamento debba essere fatto entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato e “gli esisti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica (…) di sospendere gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti”. 5 In questo periodo di transizione si è rilevata una diversificazione nella forma dei verbali; in alcuni casi infatti l’Inps si limita a convalidare con timbro i verbali redatti dalla Commissione dell’Asl, in altri casi li trascrive in forma propria. L’Inps ha la facoltà di verificare la valutazione anche riconvocando la persona. 6 Nel caso di riconoscimento di indennità di accompagnamento a minorenni, se non vengono previste revisioni, il diritto all’indennità economica supera la maggior età; per poter invece beneficiare anche della pensione di inabilità (che, al raggiungimento della maggior età, può integrare l’indennità), è indispensabile fare espressamente la domanda di nuovo riconoscimento al compimento del 18esimo anno di vita .