MALATTIE RARE TUTELA NORMATIVA E ASPETTI LEGALI DECRETO MINISTERIALE N. 279/2001 REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELLA RETE NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE E DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI SANITARIE, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LETTERA B), DEL DLGSL N. 124 /1998. Istituzione della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza , la diagnosi e la terapia delle malattia rare Individuazione delle modalità di esenzione dalla partecipazione al costo di un gruppo di malattie rare e le relative forme di tutela; LA RETE NAZIONALE Centri di diagnosi e cura i cosiddetti “presidi” individuati dalle Regioni attraverso atti normativi (es. delibere delle Giunte) Sono accreditati per la formulazione della diagnosi di malattia rara, del piano terapeutico oltre che della prevenzione, la sorveglianza e il trattamento delle malattie rare Centri interregionali individuati dalle Regioni e istituiti con decreto del Ministro della Sanità d’intesa con la conferenza Stato Regioni svolgono attività di coordinamento , consulenza e supporto Registro Nazionale delle malattie rare LE MODALITÀ DI ESENZIONE Individuazione del Centro della rete nazionale specializzato per la propria malattia rara Il centro fa le indagini in regime di esenzione e diagnostica la malattia rara Il medico del centro prescrive il piano terapeutico, La Asl di appartenenza rilascia il certificato di esenzione indicando il codice della malattia rara Tutte le prescrizioni (ricette) devono riportare il codice di esenzione DIFFICOLTÀ ATTUATIVE DEL DM • • • • • necessità di leggi regionali di applicazione della normativa nazionale (devolution e riforma del titolo V della Cost.); inefficace e inefficiente individuazione dei Centri e dei Presidi da parte delle Regioni; mancata attivazione dei Presidi; disomogeneità della disciplina sul territorio nazionale; problemi di risorse economiche delle Regioni e delle Asl. INTERPRETAZIONE DEL DM: A) INTENTO DEL LEGISLATORE NAZIONALE L’esenzione per malattia rara da diritto alle prestazioni di assistenza incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) ritenuti efficaci ed appropriati al trattamento e al monitoraggio della malattia e per prevenirne gli aggravamenti. L’intento del legislatore nazionale è di imporre la fornitura di quanto necessario ad un appropriato trattamento ivi inclusi i prodotti NON farmaceutici soprattutto nei casi in cui non esistano farmaci adatti a trattare la patolagia. B) ATTUAZIONE DEL LEGISLATORE REGIONALE Questa evidenza non è tale nella legislazione attuativa di alcune regioni che emettendo provvedimenti limitativi stabiliscono la fornitura: di soli farmaci e/o di farmaci appartenenti ad una determinata fascia. Anche gli enti erogatori (Asl) applicano impropriamente criteri selettivi per la fornitura dei trattamenti basati addirittura sul reddito del paziente che ne fa richiesta. SE NONOSTANE L’ESENZIONE MI NEGANO I TRATTAMENTI? Richiesta scritta del malato, le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo di rispondere e nei confronti del silenzio della P.A. il legislatore ha previsto lo strumento del ricorso alla magistratura; Insistere con determinazione e avvalersi anche dell’intervento dell’associazione Uniti e del ricorso ai media; Mettere in pratica una paziente opera di collegamento tra i Centri e le Asl per far capire all’ente le problematiche della patologia . QUANDO RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO? In caso di mancata risposta ad un istanza scritta forse è il caso di richiedere l’assistenza di un legale. “atto di significazione e diffida” è un atto redatto da un legale ma sottoscritto personalmente dalla parte che va notificato all’Amministrazione per ottenere entro un termine (30 gg. ex art. 2 lex 241 del 1990) una risposta dalla P.A. nel nostro caso la Asl. IL RICORSO AL TAR Contro il protrarsi del silenzio della P.A. è volto ad ottenere una condanna ad emettere un provvedimento Contro il diniego della fornitura del trattamento in regime di esenzione è volto ad ottenere l’annullamento del diniego e l’ordine di fornire il trattamento CARATTERISTICHE DEL RICORSO va proposto entro 60 gg. dall’emissione del provvedimento (120 gg, se si ricorre al Presidente della Repubblica); ha costi elevati dato anche gli importi di contributo unificato; ha una durata piuttosto lunga (strumento della richiesta cautelare di sospensiva); è difficile ottenere una condanna alle spese in caso di soccombenza della P.A.; i gradi del processo amministrativo sono due ( giudice superiore è il Consiglio di Stato). IL RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA va proposto entro 120 gg. dall’emissione del provvedimento (120 gg, se si ricorre al Presidente della Repubblica); è l’unico strumento in caso sia trascorso il termine di 60 gg per il ricorso al TAR; ha tempi molto lunghi; prevede il parere obbligatorio del Consiglio di Stato. INVALIDITÀ CIVILE E STATO DI HANDICAP TUTELA NORMATIVA E ASPETTI LEGALI INVALIDITÀ CIVILE: DEFINIZIONE Lex 118 del 30.03.1971 “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minoranzione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo … che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ Lex 509 del 23.11.1988 L’invalidità civile è definita in percentuale nel caso in cui l’interessato sia maggiorenne, per la determinazione vengono adottati criteri medico – legali (tabelle di riferimento per percentuali) BENEFICI ECONOMICI Invalidità pari o superiore al 74% o minori “con difficoltà persistenti a svolgere funzioni proprie dell’età assegno mensile di assistenza o indennità di frequenza (€ 256,00 per 13 mensilità) posto il limite reddituale personale non superiore ad €. 4.408,95; Invalidità totale e permanente con “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o”con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (lex 18/80 e 508/88) indennità di accompagno (€ 472,00 per 12 mensilità) a prescindere dal reddito e dall’età. STATO DI HANDICAP E HANDICAP GRAVE Lex 104 del 5. 02.1992 art. 3, 1° comma “è persona handicappata colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” Art. 3, 3° comma “qualora la minoranza, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlatà all’età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità” BENEFICI LAVORATIVI due ore di permesso giornaliero retribuito o in alternativa 3 giorni di permesso mensile retribuito fruibili anche in maniera continuativa per l’handicappato grave o per i familiari che lo assistono(art. 33 L. 104/92); prolungamento del congedo familiare per i genitori di bambini con handicap grave e permessi retribuiti fino ai 3 anni di età, dopo i 3 anni 3 giorni di permesso mensile (L. 151/00); congedo straordinario di due anni remunerato dall’INPS per il genitore o coniuge dell’handicappato grave, per gli stessi soggetti scelta della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio (interesse legittimo) e /o rifiuto di trasferimento (diritto) … ALTRE AGEVOLAZIONI IVA agevolata per automobili, ausili destinati a persone invalide; detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi per sussidi tecnici ed informatici e per l’assistenza specifica (fisioterapisti, infermieri e medici); agevolazioni fiscali per le spese di badanti e colf; aumento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico; contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta; contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E/O HANDICAP Dal 1 gennaio 2010 le domande vanno presentate all’INPS esclusivamente in via telematica previa certificazione on line del medico di base che attiva una nuova istanza di riconoscimento e compilazione (sempre on line) della domanda. Per la trasmissione telematica ci si registra sul sito dell’INPS o ci si rivolge ad un Patronato. Segue la convocazione per l’accertamento sanitario (visita) e il parere della Commissione Medica Asl. ALCUNI CONSIGLI alla visita medica presso l’Asl presentarsi con la documentazione medica relativa a tutte le patologie (la determinazione dell’invalidità civile è data da un punteggio assegnato a ciascuna malattia fisica o psichica); portare solo fotocopie perché la documentazione viene trattenuta dalla Commissione; farsi accompagnare da un medico legale di parte che possa spiegare le patologie e illustrare la sitazione medica ai membri della Commissione. QUANDO RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO? Avverso il verbale con il giudizio espresso all’unanimità dalla Commissione Medica che risulti erroneo o insufficiente l’unico rimedio è il ricorso giudiziale. Giudice competente: Tribunale Civile Legittimato passivo: INPS a volte per l’handicap anche la ASL Rito del lavoro Termine per l’impugnazione 180 gg. dalla ricezione del verbale Giudizio esente da contributo unificato se si ha un reddito IRPEF inferiore ad €. 31.884,48 In caso di soccombenza non si viene condannati alle spese processuali se si ha un reddito inferiore a €. 18.500 annuo. L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Dal 1 gennaio 2012 per agire in giudizio bisogna preventivamente proporre ai sensi del nuovo art 445 bis c.p.c. nel tribunale circondariale in cui si risiede, istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti. Questo accertamento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale sanabile anche in corso di giudizio. Al procedimento si applica l'articolo 696 bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), COME SI SVOLGE L’ACCERTAMENTO Nomina del ctu e visita valgono le disposizioni che regolano l'accertamento peritale di cui all'art. 195 c.p.c. e le disposizioni che prevedono la partecipazione obbligatoria del c.t.p. dell'Ente Previdenziale Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l'accertamento del requisito sanitario la consulenza del CTU, provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. La parte che contesta la CTU deve depositare, presso la cancelleria del giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile. L’introduzione dell’accertamento tecnico preventivo prevede il pagamento del contributo unificato ridotto del 50% nel caso si abbia un reddito IRPEF superiore a €. 31.884,48 RETICENZA DELLE ASL LA CLASS ACTION NELLA P.A. LEGGE BRUNETTA Il 15 gennaio 2010 è entrato in vigore il D.lgs. 198/09 che dà attuazione alla L. n. 15/09 in materia di efficienza della Pubblica Amministrazione. Il provvedimento consente ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei, ad una pluralità di utenti e consumatori, di agire in giudizio nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, i quali nello svolgimento delle proprie attività, abbiano leso i loro diritti. PER AGIRE LA LESIONE DEVE ESSERE DIRETTA, CONCRETA ED ATTUALE. Si può agire in giudizio, contro la P.A. o i concessionari di pubblico servizio, se il danno patito sia dovuto a: la violazione di standard qualitativi ed economici; la violazione degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi; l'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori; la violazione dei termini; la mancata emanazione di atti amministrativi. LO SCOPO DEL PROVVEDIMENTO NORMATIVO È: migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, o dei concessionari di pubblico servizio, nei confronti della collettività, applicare concretamente il principio contenuto nell’art. 97 Cost., in quanto impone alle pubbliche amministrazioni degli obblighi di risultato, possibilità ad un organo esterno di tipo giudiziale di controllare il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni degli standard - economici, qualitativi e oltre che di tempestività- loro imposti. APPLICAZIONE DELLA LEGGE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DI QUESTA PLATEA E’ immaginabile una class action per ottenere l’elargizione dei trattamenti necessari per la cura della malattia rara da parte delle Asl reticenti, nello specifico in caso di silenzio dell’ente alle domande ripetute dei pazienti. I limiti sono: l’azione collettiva dovrebbe essere proposta da più persone contro la medesima Asl il ricorso sarebbe volto solo all’ottenimento di un riscontro alle perduranti richieste ma non garantirebbe una risposta positiva ovvero l’elargizione dei trattamenti data la normativa restrittiva delle Regioni. IL PROCEDIMENTO diffida all'organo di vertice dell'ente interessato, nella quale si indicano gli interventi necessari da compiersi entro il termine di novanta giorni, decorso il termine ed entro un anno, se la P.A. o il concessionario di pubblico servizio non ha ottemperato in tutto o in parte ad eliminare la situazione denunciata, si propone il ricorso del ricorso deve essere data notizia sul sito istituzionale della P.A. o del concessionario di pubblico servizio intimati e va, altresì, comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli individui che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso che viene fissata in un giorno compreso tra il novantesimo ed il centoventesimo dal deposito del ricorso La competenza è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. LA SENTENZA non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti della P.A., emessa si limita ad accertare la violazione, l'omissione o l'inadempimento ordinando all'ente pubblico di porvi rimedio entro un congruo termine, comporta l’obbligo di attivare le procedure relative all’accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali, La sentenza e le misure adottate in sua ottemperanza devono essere pubblicate sul sito istituzionale della P.A. e vanno, altresì, comunicate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. CONCLUSIONI L’azione collettiva nella P.A. può essere considerata un mero reclamo per un disservizio ricevuto. Il risultato che si può conseguire, non è il risarcimento dell’eventuale danno subìto, ma un mero ordine del giudice che condanni l’ente in questione a fare quello che, già una Legge, gli impone di fare. La Legge Brunetta non prevede la modalità di liquidazione e di pagamento degli onorari degli avvocati.