CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO “TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI” SINTESI APPLICATIVA Parti contrattuali - Sistema Commercio e Impresa - FESICA – CONFSAL - CONFSAL – FISALS - CONFSAL Livello Quadro A Stipula Decorrenza 28 maggio 2014 1 maggio 2014 Scadenza economica Scadenza normativa 30 aprile 2017 30 aprile 2017 DECLARATORIE DEL PERSONALE Declaratoria Lavoratori con funzioni direttive e con un ruolo di rilevante importanza ai fini della definizione e della attuazione di obiettivi; hanno autonomia decisionale e ampi poteri discrezionali per la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda. A tale qualifica corrisponde un alto livello di responsabilità. Quadro B Lavoratori con funzioni direttive ed autonomia decisionale ed operativa ai fini dell'attuazione degli obiettivi aziendali, responsabili di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa. I livello Lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. II livello Lavoratori con mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale. III livello IV livello V livello VI livello Super VI livello VII livello Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza. Lavoratori che svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, in possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite. Lavoratori in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, che svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità. Lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali. Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. PAGHE CONTRATTUALI * Qualifiche Paga base contrattuale ** Quadro A*** € 2.109,82 2.097,23 Quadro B*** € 1.953,30 1.941,86 I livello € 1.819,89 1.808,44 II livello € 1.663,37 1.653,64 III livello € 1.568,76 1.560,17 IV livello € 1.480,29 1.472,84 V livello € 1.388,26 1.381,37 VI livello S € 1.334,88 1.328,58 VI livello € 1.315,97 1.309,66 VII livello € 1.233,16 1.227,43 * Le paghe indicate si riferiscono solo alla prima decorrenza, da raggiungersi entro il maggio 2014 ** In corsivo, la retribuzione prevista per alberghi a 1 e 2 stelle, pensioni, locande e campeggi con presenze/licenza < 1200 persone *** Indennità di funzione mensile: Quadro A: € 46,48 Quadro B: € 41,32 MENSILITA’ AGGIUNTIVE Tredicesima In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere una mensilità Quattordicesima Nel mese di giugno l’azienda dovrà corrispondere una mensilità PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI Numero Coefficiente Orario normale mensilità giornaliero di lavoro settimanale 14 26 40 ore Orario settimanale mansioni discontinue Coefficiente orario per settimanale da 40 ore Coefficiente orario per settimanale da 45 ore Coefficiente orario per settimanale da 44 ore 45 ore 172 192 190 NORME PER I LAVORATORI MINORENNI Soggetti interessati Max ore lavorative Riposo settimanale * Riposo giornaliero Retribuzione del minore Minori di età compresa fra i 15 8 per giorno Min. 2 giorni se possibile ½ ora di riposo se Inferiore alla normale solo anni compiuti ed i 18 anni 40 per settimana consecutivi, comprendenti l’orario giornaliero se le mansioni assegnate compiuti la domenica supera le 4 ore e ½ sono meno impegnative * Il riposo può essere ridotto per particolari esigenze tecnico-organizzative, ma non può mai essere inferiore a 36 ore LAVORO STRAORDINARIO: TRATTAMENTO ECONOMICO (Maggiorazione da calcolare in percentuale sulla quota oraria della normale retribuzione) 15% Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 20% Lavoro straordinario diurno feriale (oltre l’ottava ora settimanale) 35% Lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 40 % Lavoro straordinario notturno (oltre l’ottava ora settimanale) 30% Lavoro straordinario festivo 50% Lavoro straordinario festivo notturno Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione. Il limite massimo di straordinario è di 250 ore annue per ciascun lavoratore. BANCA DELLE ORE Il lavoro straordinario potrà dar luogo, in alternativa al trattamento economico, al godimento di riposi compensativi. A tale scopo, il CCNL disciplina l’istituto della “Banca delle ore”: a) Il lavoratore potrà assentarsi dall’unità produttiva per godere dei riposi compensativi; b) In caso di contemporanea fruizione dei riposi da parte di più lavoratori, questi non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata (il 5% se di sabato o di altra giornata settimanale di maggiore intensità lavorativa); c) Sono esclusi dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre; d) Nelle unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, il riposo sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; e) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti; f) Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Periodo di prova Quadri I livello II livello III livello IV livello V livello VI livello S VI livello VII livello GESTIONE RAPPORTO Preavviso di Preavviso di Preavviso di licenziamento/ licenziamento/ licenziamento/ dimissioni in caso di dimissioni in caso dimissioni in caso di servizio tra 5 e 10 di servizio oltre servizio fino a 5 anni anni 10 anni giorni 180 giorni 180 giorni 180 giorni 150 giorni 120 giorni 120 giorni 90 giorni 90 giorni 90 giorni 60 giorni 60 giorni 30 giorni 30 giorni 20 giorni 20 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 90 giorni 90 giorni 45 giorni 45 giorni 30 giorni 30 giorni 20 giorni 20 giorni 20 giorni 120 giorni 120 giorni 60 giorni 60 giorni 45 giorni 45 giorni 20 giorni 20 giorni 20 Scatti d’anzianità triennali A: € 40,80 B: € 39,25 € 37,70 € 36,15 € 34,86 € 33,05 € 32,54 € 31,25 € 30,99 € 30,47 APPRENDISTATO Livello da conseguire Durata* I Livello Non ammesso Dal II al V livello 36 mesi VI livello 24 mesi VI Super e VII livello Non ammesso * Salvo quanto previsto in casi particolari, ad es. attività artigianali NUMERO DEGLI APPRENDISTI * Numero di lavoratori qualificati o Numero di apprendisti per micro Numero di apprendisti per aziende con 10 specializzati presenti in azienda imprese (fino 9 lavoratori in forza) o più lavoratori in forza Da 0 a 2 Fino a 3 Fino a 3 Fino a 1 apprendista per ogni lavoratore Fino a 2 apprendisti ogni 3 lavoratori Da 3 in poi qualificato o specializzato qualificati o specializzati * Ad eccezione delle imprese artigiane RETRIBUZIONE Periodo di apprendistato Retribuzione spettante Primi 12 mesi 60% della retribuzione del livello di destinazione Dal 13° al 24° mese 70% della retribuzione del livello di destinazione Dal 25° al 36° mese 80% della retribuzione del livello di destinazione Dal 37° al 48° mese 85% della retribuzione del livello di destinazione Dal 49° al 60° mese 90% della retribuzione del livello di destinazione MALATTIA E RICOVERO OSPEDALIERO Evento Quantificazione della indennità Durata del beneficio Per i primi 3 giorni, e per non più di 3 Malattia 60% della retribuzione lorda eventi morbosi all’anno Ricovero ospedaliero 60% della retribuzione lorda Per un massimo di 180 giorni CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Base di computo * Lavoratori impiegabili con contratto a termine 0–5 5 6–9 7 10 – 15 9 16 – 49 15 oltre 49 40% * Costituita dal n. dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione nell’unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti. PRINCIPALI NOVITA’ SUL CONTRATTO A TERMINE - Recepimento delle nuove disposizioni ex D.L. 34/2014 (“jobs act”); - Esenzione dai limiti quantitativi nelle le seguenti ipotesi: a) Stagionalità (imprese che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura non inferiore a tre mesi); b) Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; c) Fase di avvio di nuove attività; d) Sostituzione e affiancamento di lavoratori temporaneamente assenti (es.: malattia, infortunio, assegnazione ad altra sede etc.); e) Cause di forza maggiore, eventi o calamità naturali. - Potenziamento del diritto di precedenza nell’assunzione riconosciuto ai lavoratori che abbiano già prestato servizio nella stessa azienda nelle ipotesi a) e b). SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Base di computo * Lavoratori somministrati 0–5 100% 6–9 100% 10 – 15 75% 16 – 49 75% oltre 49 50% * Costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti, comprensiva dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. OBBLIGO INFORMATIVO - Potenziamento dell’attività dell’EBITEN per il monitoraggio del ricorso ai contratti a termine e alla somministrazione da parte delle imprese. CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (c.d. “JOB SHARING”) E’ il contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa subordinata. Disciplina: a) I lavoratori possono indicare la percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale svolta da ciascuno; b) I lavoratori possono determinare una diversa distribuzione dell’orario, informando preventivamente il datore; c) La retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione al lavoro effettivamente svolto; d) In caso di risoluzione del rapporto con uno dei due lavoratori, il datore può proporre all’altro la conversione del rapporto in un contratto a tempo pieno o il proseguimento del rapporto ripartito con un altro lavoratore. Le imprese hanno l’obbligo di comunicare all’Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in determinati casi e condizioni. Disciplina: a) E’ ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, relative ad attività derivanti da esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno; b) Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età; c) E’ vietato in alcuni casi specifici (es.: sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero) Ferie Congedo matrimoniale Permessi per decesso e gravi infermità Congedi per gravi motivi familiari Diritto allo studio FERIE, CONGEDI E PERMESSI 26 giorni lavorativi, qualunque sia la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro. a) Durata: 15 giorni consecutivi di calendario; b) Richiesta: con un anticipo di almeno 10 giorni; c) Decorrenza del congedo: dal terzo giorno antecedente le nozze; d) Possibilità di proroga: 5 giorni senza retribuzione. a) 3 giorni di permesso retribuito all’anno per decesso/grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado o di un componente della famiglia anagrafica; b) Beneficio esteso anche se l’evento riguarda il convivente, purché il rapporto perduri da almeno 2 anni e risulti da certificazione anagrafica. Due anni, continuativi o frazionati, nel corso della vita lavorativa, per gravi motivi di cui al decreto interministeriale 278/2000. Permessi retribuiti per lavoratori-studenti nella misura di 150 ore per triennio. Ente Bilaterale Nazionale del Terziario EBITEN Finanziamento dell’EBITEN ENTE BILATERALE Al fine di razionalizzare i costi, evitando in particolare le spese di costituzione e gestione di un nuovo ente, e al fine di garantire una migliore efficienza, le Parti hanno deciso di affidare le funzioni proprie dell’ente bilaterale all’EBITEN, quale ente già costituito tra le medesime Parti stipulanti il CCNL. Sono affidate all’EBITEN tutte le funzioni relative al settore turismo, in particolare sulle seguenti materie: - Occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali; - Sostegno al reddito; - Studio dell’evoluzione della normativa europea in materia sociale; - Monitoraggio della legislazione nazionale, europea ed internazionale sulle pari opportunità uomo-donna; - Garanzia, conciliazione, composizione delle controversie e arbitrato. Contributo dello 0,80% a carico dell'azienda e dello 0,20% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. L’azienda che ometta il versamento del contributo è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, pari a 30,00 € per 14 mensilità. FONDO FORMAZIENDA Le Parti hanno individuato nel Fondo FORMAZIENDA l’ente interprofessionale per la formazione permanente e continua dei lavoratori, anche in materia di apprendistato per la formazione dei tutor aziendali e degli apprendisti stessi. PARTE SPECIALE: AZIENDE CHE SVOLGONO SERVIZI DI TRASPORTO, ED ATTIVITÀ CONNESSE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO TURISTICO Il CCNL ha disciplinato, in modo innovativo, i rapporti di lavoro delle aziende che svolgono servizi di trasporto e simili prevalentemente in ambito turistico, per assicurare le adeguate tutele contrattuali ad un comparto che spesso non trova una disciplina collettiva. A tale scopo, esemplificativamente, il Titolo XVII del CCNL si riferisce a: attività di trasporto di turisti e/o trasporto merci (es.: bagagli); noleggio autobus con conducente; noleggio auto con o senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro genere; noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, servizi di trasporto persone mediante imbarcazioni di qualsiasi genere; servizi ai turisti e/o di assistenza ai passeggeri (es.: informazioni, accoglienza e ricevimento presso località turistiche, guida turistica etc.); autorimessa, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato. La normativa del Titolo XVII, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali riportati a titolo esemplificativo, si muove in un’ottica di armonizzazione con quanto previsto nella parte generale del CCNL e con le qualifiche professionali stabilite negli altri comparti, al fine di tutelare meglio i lavoratori del comparto trasporti e servizi turistici. Grazie alla disciplina contenuta nella parte speciale, hanno trovato adeguata tutela contrattuale alcune figure professionali in forte espansione nel mercato lavorativo come, ad esempio, guide turistiche, personal shopper, personale di cortesia e di assistenza di bordo e di terra per assistenza e customer care, traduttori e interpreti, etc. Stante la peculiarità del settore, la disciplina speciale del CCNL ha inoltre previsto norme apposite: - Per conducenti e personale viaggiante, al fine di garantire la continuità dei servizi ma anche un riposo adeguato a tali lavoratori; - Per le imprese di noleggio auto senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro genere (es.: scooter, biciclette etc.); noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, al fine di assicurare la necessaria flessibilità in ordine a periodi di maggior richiesta di servizio, ai quali corrispondono equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio.