CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO “TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI”
SINTESI APPLICATIVA
Parti contrattuali
- Sistema Commercio e Impresa
- FESICA – CONFSAL
- CONFSAL – FISALS
- CONFSAL
Livello
Quadro A
Stipula
Decorrenza
28 maggio
2014
1 maggio 2014
Scadenza economica Scadenza normativa
30 aprile 2017
30 aprile 2017
DECLARATORIE DEL PERSONALE
Declaratoria
Lavoratori con funzioni direttive e con un ruolo di rilevante importanza ai fini della definizione e della attuazione
di obiettivi; hanno autonomia decisionale e ampi poteri discrezionali per la gestione, il coordinamento ed il
controllo dei diversi settori e servizi della azienda. A tale qualifica corrisponde un alto livello di responsabilità.
Quadro B
Lavoratori con funzioni direttive ed autonomia decisionale ed operativa ai fini dell'attuazione degli obiettivi
aziendali, responsabili di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare
complessità organizzativa.
I livello
Lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia
operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione
esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
II livello
Lavoratori con mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione
delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici,
per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
III livello
IV livello
V livello
VI livello
Super
VI livello
VII livello
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano particolari conoscenze
tecniche ed adeguata esperienza.
Lavoratori che svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative
operazioni complementari, in possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
Lavoratori in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, che svolgono compiti esecutivi che
richiedono preparazione e pratica di lavoro.
Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale
complessità.
Lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze
professionali.
Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
PAGHE CONTRATTUALI *
Qualifiche
Paga base contrattuale **
Quadro A***
€ 2.109,82
2.097,23
Quadro B***
€ 1.953,30
1.941,86
I livello
€ 1.819,89
1.808,44
II livello
€ 1.663,37
1.653,64
III livello
€ 1.568,76
1.560,17
IV livello
€ 1.480,29
1.472,84
V livello
€ 1.388,26
1.381,37
VI livello S
€ 1.334,88
1.328,58
VI livello
€ 1.315,97
1.309,66
VII livello
€ 1.233,16
1.227,43
* Le paghe indicate si riferiscono solo alla prima decorrenza, da raggiungersi entro il maggio 2014
** In corsivo, la retribuzione prevista per alberghi a 1 e 2 stelle, pensioni, locande e campeggi con presenze/licenza < 1200 persone
*** Indennità di funzione mensile: Quadro A: € 46,48 Quadro B: € 41,32
MENSILITA’ AGGIUNTIVE
Tredicesima
In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere una mensilità
Quattordicesima
Nel mese di giugno l’azienda dovrà corrispondere una mensilità
PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
Numero Coefficiente Orario normale
mensilità giornaliero
di lavoro
settimanale
14
26
40 ore
Orario settimanale
mansioni discontinue
Coefficiente orario per
settimanale da 40 ore
Coefficiente orario per
settimanale da 45 ore
Coefficiente orario
per settimanale da
44 ore
45 ore
172
192
190
NORME PER I LAVORATORI MINORENNI
Soggetti interessati
Max ore lavorative
Riposo settimanale *
Riposo giornaliero Retribuzione del minore
Minori di età compresa fra i 15
8 per giorno
Min. 2 giorni se possibile ½ ora di riposo se Inferiore alla normale solo
anni compiuti ed i 18 anni
40 per settimana consecutivi, comprendenti l’orario giornaliero se le mansioni assegnate
compiuti
la domenica
supera le 4 ore e ½
sono meno impegnative
* Il riposo può essere ridotto per particolari esigenze tecnico-organizzative, ma non può mai essere inferiore a 36 ore
LAVORO STRAORDINARIO: TRATTAMENTO ECONOMICO
(Maggiorazione da calcolare in percentuale sulla quota oraria della normale retribuzione)
15%
Lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali)
20%
Lavoro straordinario diurno feriale (oltre l’ottava ora settimanale)
35%
Lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali)
40 %
Lavoro straordinario notturno (oltre l’ottava ora settimanale)
30%
Lavoro straordinario festivo
50%
Lavoro straordinario festivo notturno
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria
della normale retribuzione.
Il limite massimo di straordinario è di 250 ore annue per ciascun lavoratore.
BANCA DELLE ORE
Il lavoro straordinario potrà dar luogo, in alternativa al trattamento economico, al godimento di riposi compensativi. A tale
scopo, il CCNL disciplina l’istituto della “Banca delle ore”:
a) Il lavoratore potrà assentarsi dall’unità produttiva per godere dei riposi compensativi;
b) In caso di contemporanea fruizione dei riposi da parte di più lavoratori, questi non dovranno superare la percentuale del 10%
della forza occupata (il 5% se di sabato o di altra giornata settimanale di maggiore intensità lavorativa);
c) Sono esclusi dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre;
d) Nelle unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, il riposo sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale
interessato;
e) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i
relativi movimenti;
f) Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Periodo di prova
Quadri
I livello
II livello
III livello
IV livello
V livello
VI livello S
VI livello
VII livello
GESTIONE RAPPORTO
Preavviso di
Preavviso di
Preavviso di
licenziamento/
licenziamento/
licenziamento/
dimissioni in caso di dimissioni in caso
dimissioni in caso di
servizio tra 5 e 10 di servizio oltre
servizio fino a 5 anni
anni
10 anni
giorni 180
giorni 180
giorni 180
giorni 150
giorni 120
giorni 120
giorni 90
giorni 90
giorni 90
giorni 60
giorni 60
giorni 30
giorni 30
giorni 20
giorni 20
giorni 15
giorni 15
giorni 15
giorni 90
giorni 90
giorni 45
giorni 45
giorni 30
giorni 30
giorni 20
giorni 20
giorni 20
giorni 120
giorni 120
giorni 60
giorni 60
giorni 45
giorni 45
giorni 20
giorni 20
giorni 20
Scatti d’anzianità triennali
A: € 40,80 B: € 39,25
€ 37,70
€ 36,15
€ 34,86
€ 33,05
€ 32,54
€ 31,25
€ 30,99
€ 30,47
APPRENDISTATO
Livello da conseguire
Durata*
I Livello
Non ammesso
Dal II al V livello
36 mesi
VI livello
24 mesi
VI Super e VII livello
Non ammesso
* Salvo quanto previsto in casi particolari, ad es. attività artigianali
NUMERO DEGLI APPRENDISTI *
Numero di lavoratori qualificati o
Numero di apprendisti per micro
Numero di apprendisti per aziende con 10
specializzati presenti in azienda
imprese (fino 9 lavoratori in forza)
o più lavoratori in forza
Da 0 a 2
Fino a 3
Fino a 3
Fino a 1 apprendista per ogni lavoratore
Fino a 2 apprendisti ogni 3 lavoratori
Da 3 in poi
qualificato o specializzato
qualificati o specializzati
* Ad eccezione delle imprese artigiane
RETRIBUZIONE
Periodo di apprendistato
Retribuzione spettante
Primi 12 mesi
60% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 13° al 24° mese
70% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 25° al 36° mese
80% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 37° al 48° mese
85% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 49° al 60° mese
90% della retribuzione del livello di destinazione
MALATTIA E RICOVERO OSPEDALIERO
Evento
Quantificazione della indennità
Durata del beneficio
Per i primi 3 giorni, e per non più di 3
Malattia
60% della retribuzione lorda
eventi morbosi all’anno
Ricovero ospedaliero
60% della retribuzione lorda
Per un massimo di 180 giorni
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Base di computo *
Lavoratori impiegabili con contratto a termine
0–5
5
6–9
7
10 – 15
9
16 – 49
15
oltre 49
40%
* Costituita dal n. dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione nell’unità produttiva all'atto
dell'attivazione dei singoli rapporti.
PRINCIPALI NOVITA’ SUL CONTRATTO A TERMINE
- Recepimento delle nuove disposizioni ex D.L. 34/2014 (“jobs act”);
- Esenzione dai limiti quantitativi nelle le seguenti ipotesi:
a) Stagionalità (imprese che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura non inferiore a tre mesi);
b) Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
c) Fase di avvio di nuove attività;
d) Sostituzione e affiancamento di lavoratori temporaneamente assenti (es.: malattia, infortunio, assegnazione ad altra sede etc.);
e) Cause di forza maggiore, eventi o calamità naturali.
- Potenziamento del diritto di precedenza nell’assunzione riconosciuto ai lavoratori che abbiano già prestato servizio nella stessa
azienda nelle ipotesi a) e b).
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Base di computo *
Lavoratori somministrati
0–5
100%
6–9
100%
10 – 15
75%
16 – 49
75%
oltre 49
50%
* Costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti, comprensiva dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo
determinato.
OBBLIGO INFORMATIVO
- Potenziamento dell’attività dell’EBITEN per il monitoraggio del ricorso ai contratti a termine e alla somministrazione da parte
delle imprese.
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (c.d. “JOB SHARING”)
E’ il contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa
subordinata.
Disciplina:
a) I lavoratori possono indicare la percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale
svolta da ciascuno;
b) I lavoratori possono determinare una diversa distribuzione dell’orario, informando preventivamente il datore;
c) La retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione al lavoro effettivamente svolto;
d) In caso di risoluzione del rapporto con uno dei due lavoratori, il datore può proporre all’altro la conversione del rapporto in un
contratto a tempo pieno o il proseguimento del rapporto ripartito con un altro lavoratore.
Le imprese hanno l’obbligo di comunicare all’Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno
precedente.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in
determinati casi e condizioni.
Disciplina:
a) E’ ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, relative ad attività derivanti da esigenze
tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
b) Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo
restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età;
c) E’ vietato in alcuni casi specifici (es.: sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero)
Ferie
Congedo matrimoniale
Permessi per decesso e gravi
infermità
Congedi per gravi motivi familiari
Diritto allo studio
FERIE, CONGEDI E PERMESSI
26 giorni lavorativi, qualunque sia la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro.
a) Durata: 15 giorni consecutivi di calendario;
b) Richiesta: con un anticipo di almeno 10 giorni;
c) Decorrenza del congedo: dal terzo giorno antecedente le nozze;
d) Possibilità di proroga: 5 giorni senza retribuzione.
a) 3 giorni di permesso retribuito all’anno per decesso/grave infermità del coniuge, di un
parente entro il 2° grado o di un componente della famiglia anagrafica;
b) Beneficio esteso anche se l’evento riguarda il convivente, purché il rapporto perduri da
almeno 2 anni e risulti da certificazione anagrafica.
Due anni, continuativi o frazionati, nel corso della vita lavorativa, per gravi motivi di cui
al decreto interministeriale 278/2000.
Permessi retribuiti per lavoratori-studenti nella misura di 150 ore per triennio.
Ente Bilaterale
Nazionale del
Terziario
EBITEN
Finanziamento
dell’EBITEN
ENTE BILATERALE
Al fine di razionalizzare i costi, evitando in particolare le spese di costituzione e gestione di un nuovo
ente, e al fine di garantire una migliore efficienza, le Parti hanno deciso di affidare le funzioni proprie
dell’ente bilaterale all’EBITEN, quale ente già costituito tra le medesime Parti stipulanti il CCNL.
Sono affidate all’EBITEN tutte le funzioni relative al settore turismo, in particolare sulle seguenti materie:
- Occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali;
- Sostegno al reddito;
- Studio dell’evoluzione della normativa europea in materia sociale;
- Monitoraggio della legislazione nazionale, europea ed internazionale sulle pari opportunità uomo-donna;
- Garanzia, conciliazione, composizione delle controversie e arbitrato.
Contributo dello 0,80% a carico dell'azienda e dello 0,20% a carico del lavoratore su paga base e
contingenza.
L’azienda che ometta il versamento del contributo è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento
distinto della retribuzione non assorbibile, pari a 30,00 € per 14 mensilità.
FONDO FORMAZIENDA
Le Parti hanno individuato nel Fondo FORMAZIENDA l’ente interprofessionale per la formazione permanente e continua dei
lavoratori, anche in materia di apprendistato per la formazione dei tutor aziendali e degli apprendisti stessi.
PARTE SPECIALE:
AZIENDE CHE SVOLGONO SERVIZI DI TRASPORTO, ED ATTIVITÀ CONNESSE,
PREVALENTEMENTE IN AMBITO TURISTICO
Il CCNL ha disciplinato, in modo innovativo, i rapporti di lavoro delle aziende che svolgono servizi di trasporto e simili
prevalentemente in ambito turistico, per assicurare le adeguate tutele contrattuali ad un comparto che spesso non trova una
disciplina collettiva.
A tale scopo, esemplificativamente, il Titolo XVII del CCNL si riferisce a: attività di trasporto di turisti e/o trasporto merci (es.:
bagagli); noleggio autobus con conducente; noleggio auto con o senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro
genere; noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, servizi di trasporto persone mediante imbarcazioni di qualsiasi genere;
servizi ai turisti e/o di assistenza ai passeggeri (es.: informazioni, accoglienza e ricevimento presso località turistiche, guida
turistica etc.); autorimessa, posteggio e/o custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato.
La normativa del Titolo XVII, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali riportati a titolo esemplificativo, si muove
in un’ottica di armonizzazione con quanto previsto nella parte generale del CCNL e con le qualifiche professionali stabilite negli
altri comparti, al fine di tutelare meglio i lavoratori del comparto trasporti e servizi turistici.
Grazie alla disciplina contenuta nella parte speciale, hanno trovato adeguata tutela contrattuale alcune figure professionali in forte
espansione nel mercato lavorativo come, ad esempio, guide turistiche, personal shopper, personale di cortesia e di assistenza di
bordo e di terra per assistenza e customer care, traduttori e interpreti, etc.
Stante la peculiarità del settore, la disciplina speciale del CCNL ha inoltre previsto norme apposite:
- Per conducenti e personale viaggiante, al fine di garantire la continuità dei servizi ma anche un riposo adeguato a tali lavoratori;
- Per le imprese di noleggio auto senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro genere (es.: scooter, biciclette
etc.); noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, al fine di assicurare la necessaria flessibilità in ordine a periodi di maggior
richiesta di servizio, ai quali corrispondono equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO