COMUNE DI VODO DI CADORE
Via Nazionale n. 19
32040 VODO DI CADORE (BL)
I.M.U. 2012
ISTRUZIONI PER IL CALCOLO ED IL PAGAMENTO
Le informazioni rappresentano un riassunto esplicativo della normativa di riferimento alla data del 14 maggio
2012. Per i casi particolari e per approfondimenti si vedano:
d. lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni (istitutivo dell’ I.C.I.);
manovra “Monti” (legge 6 dicembre 2011 nr. 201);
regolamento comunale approvato con delibera di C.C. nr. 9 del 10.04.2012;
delibera di C.C. nr. 10 del 10.04.2012 di approvazione delle aliquote per l’anno 2012;
decreto legge 2 marzo 2012 nr. 16 convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 nr. 44.
Gli uffici comunali restano a disposizione per ogni chiarimento ai numeri:
tel. 0435-489019 - fax 0435-489446 - e-mail: [email protected]
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L'imposta municipale propria (I.M.U.) ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili
e terreni agricoli), ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le
definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504.
Soggetti all’ I.M.U. sono le persone fisiche e le persone giuridiche che risultino proprietarie degli immobili
sopra richiamati, ovvero titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi,
anche se non residenti nel territorio dello Stato italiano.
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ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.
Non può intendersi come dimora abituale quella nel quale il possessore si trovi in una situazione di
frammentazione del proprio nucleo familiare, ove non accompagnata da un’effettiva e documentata
frattura del rapporto affettivo alla base della convivenza.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate. Qualora nel territorio comunale siano possedute più unità pertinenziali per ciascuna delle
categorie catastali indicate, il possessore potrà dichiarare come pertinenza solamente quella più vicina
all’abitazione principale. In ogni caso la pertinenza deve essere ricompresa entro il perimetro del centro
abitato. Per le abitazioni situate al di fuori del centro abitato, le pertinenze dovranno essere ricomprese
entro la distanza massima di metri 100.
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto (rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3
comma 48 della Legge 23.12.1996 nr. 662), per il nuovo coefficiente “160” previsto per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e
locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte).
Una volta ottenuta la base imponibile, andrà applicata l’aliquota approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 10/2012 del 10.04.2012 per l’anno d’imposta 2012, pari allo 0,50 per cento.
L’aliquota riguarda anche i casi di unità immobiliari assegnate al coniuge separato o con matrimonio annullato o
sciolto o con effetti civili cessati, a condizione che il coniuge proprietario non assegnatario non sia possessore
di un’altra unità immobiliare adibita ad abitazione, ubicata sul territorio del medesimo comune ove è usata
l’unità immobiliare assegnata all’altro coniuge; e di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che risultino non locate.
Il calcolo dell’imposta per l’abitazione principale deve tenere conto delle detrazioni previste:
euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
Ai fini dell’applicazione della detrazione per i figli si specifica che:
il diritto alla detrazione sorge per i figli fino al compimento del 26° anno di età;
il diritto alla detrazione sorge per i figli comunque iscritti nello stato di famiglia anagrafico del soggetto
passivo dell’imposta, salvo che il soggetto passivo e il figlio coincidano nella medesima persona.
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Esempio di calcolo riferito ad una abitazione principale con pertinenze (A/3 + C/2 + C/6):
Rendita catastale totale delle tre unità immobiliari euro 450,00, rivalutata del 5% = euro 472,50.
Euro 472,50 x 160 si ottiene la base imponibile di euro 75.600,00
Euro 75.600,00 : 100 x 0,5 (aliquota approvata) = Euro 378,00 - da tale importo va sottratta la detrazione di
euro 200,00 e le eventuali detrazioni per i figli.
Come versare l’imposta:
Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate, di
cui la prima entro il 18.06.2012 e la seconda entro il 16.09.2012 in misura ciascuna pari ad un terzo
dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e le detrazioni spettanti. La terza rata va
versata entro il 16.12.2012, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio
sulle precedenti rate.
In alternativa l’imposta può essere pagata in unica soluzione entro il 18.06.2012 o in due rate, entro il
18.06.2012 e il 16.12.2012.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 presso gli uffici postali o agenzie bancarie
compilando la sezione “IMU e altri tributi locali” e utilizzando il seguente codice tributo:
- “3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative
pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”
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SECONDA CASA E RELATIVE PERTINENZE
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto (rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3
comma 48 della Legge 23.12.1996 nr. 662), per il nuovo coefficiente “160” previsto per i fabbricati
classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e
locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte).
Una volta ottenuta la base imponibile, andrà applicata l’aliquota approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 10/2012 del 10.04.2012 per l’anno d’imposta 2012, pari all’ 1,00 per cento.
Esempio di calcolo riferito ad una seconda casa con pertinenze (A/3 + C/2 + C/6):
Rendita catastale totale delle tre unità immobiliari euro 450,00, rivalutata per il 5% = euro 472,50.
Euro 472,50 x 160 si ottiene la base imponibile di euro 75.600,00
Euro 75.600,00 : 100 x 1,00 (aliquota approvata) = Euro 756,00 imposta dovuta
Come versare l’imposta
Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta dovuta per la seconda casa e le sue pertinenze andrà effettuato
nel seguente modo:
Scadenza del pagamento
Prima rata – quota al Comune
Prima rata – quota allo Stato
Seconda rata – quota al Comune
Seconda rata – quota allo Stato
Entro il 18.06.2012
Entro il 16.12.2012
Misura del pagamento
0,19 % della base imponibile
0,19 % della base imponibile
0,43 % della base imponibile
0,19 % della base imponibile
TOTALE 1,00 %
Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 presso gli uffici postali o agenzie bancarie
compilando la sezione “IMU e altri tributi locali” e utilizzando i seguenti codici tributo (quota Stato - quota
Comune):
- “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
- “3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”
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ALTRI IMMOBILI (TABIÀ DI MONTAGNA – IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO O
IN LOCAZIONE – NEGOZI – LABORATORI – AREE EDIFICABILI, ECC.)
Per tali fabbricati, la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto (rivalutata del 5%
ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge 23.12.1996 nr. 662), per i nuovi coefficienti sotto riportati:
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160 prevista per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle
categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7
(Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
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140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie
catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5
(Stabilimenti balneari e di acque curative);
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)
e A/10 (Uffici e studi privati);
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed
assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
Una volta ottenuta la base imponibile, andranno applicate le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 10/2012 del 10.04.2012 per l’anno d’imposta 2012.
Aliquota 0,76 per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale
fino al 2° grado, purchè il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e
da apposita autocertificazione presentata agli uffici comunali. Rientrano in tale fattispecie anche i casi in
cui la cessione riguardi una quota dell’immobile e lo stesso sia adibito ad abitazione principale anche da
altri familiari;
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Aliquota 0,76 per cento per gli immobili catastalmente identificati nelle categorie C/1, C/3, D/1 e
D/2. Il diritto alla presente agevolazione è rilevato d’ufficio;
Aliquota 0,86 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione, con contratto regolarmente
registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali (copia del contratto dovrà essere
presentata agli uffici comunali);
Aliquota 1,00 per cento per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili.
Esempio di calcolo riferito ad un ufficio o studio privato (A/10)
Rendita catastale di euro 650,00, rivalutata per il 5% euro 682,50.
Euro 682,50 x 80 si ottiene la base imponibile di euro 54.600,00
Euro 54.600,00 : 100 x 1,0 = Euro 546,00 imposta dovuta
Esempio di calcolo riferito ad un negozio (C/1)
Rendita catastale di euro 1.300,00, rivalutata per il 5% euro 1.365,00.
Euro 1.365,00 x 55 si ottiene la base imponibile di euro 75.075,00
Euro 75.075,00 : 100 x 0,76 = Euro 570,57 imposta dovuta
Come versare l’imposta
Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta dovuta andrà effettuato nel seguente modo:
Scadenza del pagamento
Prima rata – quota al Comune
Prima rata – quota allo Stato
Entro il 18.06.2012
Misura del pagamento
0,19 % della base imponibile
0,19 % della base imponibile
0,19 % della base imponibile per gli
immobili concessi in comodato gratuito,
negozi, laboratori – D/1 e D/2;
Seconda rata – quota al Comune
0,29 % della base imponibile per gli
Entro il 16.12.2012
immobili concessi in locazione;
0,43 % della base imponibile per i tabià di
montagna, aree
fabbricati.
Seconda rata – quota allo Stato
edificabili
ed
altri
0,19 % della base imponibile
TOTALE:
0,76 % per gli immobili concessi in
comodato gratuito, negozi, laboratori –
D/1 e D/2;
0,86 % per gli immobili concessi in
locazione;
1,00 % per i tabià di montagna, aree
edificabili ed altri fabbricati.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 presso gli uffici postali o agenzie bancarie
compilando la sezione “IMU e altri tributi locali” e utilizzando i seguenti codici tributo (quota comunale –
quota statale):
- “3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
- “3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;
- “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;
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INFORMAZIONI INTEGRATIVE SUL MODELLO F24
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo vanno riportati nella sezione “SEZIONE IMU E
ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a
debito versati” con le seguenti indicazioni:
nello spazio “codice ente/codice comune” dev’essere indicato il codice catastale del Comune di Vodo di
-
Cadore - M108;
nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica
soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (per
quest’anno indicare “2012”). Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta
avrebbe dovuto essere versata.
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PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI
Il diritto alle aliquote agevolate si rileva dalla dichiarazione o dall’autocertificazione presentata dal
contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne
sussistano le condizioni. La suddetta documentazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello in cui si è verificata la condizione (per il 2012 il termine è il 30 aprile 2013). La tardiva
presentazione della dichiarazione/autocertificazione dà diritto all’applicazione delle agevolazioni dall’anno
2013 e non dall’anno 2012.
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