www.ildirittoamministrativo.it N. 14441/2015 REG.PROV.COLL. N. 15182/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15182 del 2014, proposto da: Società Mocas Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino in Roma, Via Lima, 20; contro Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 163/2006 della società ricorrente dalla partecipazione alle gare bandite dall'Op Agea Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura; 1 www.ildirittoamministrativo.it Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La società ricorrente impugna, con il ricorso in epigrafe, il provvedimento n. 8472 del 18.7.2014 di AGEA con il quale viene disposta la sua esclusione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei contratti, dalla partecipazione a tutte le future gare bandite dall’Organismo pagatore per inadempimento rispetto ad un contratto di fornitura di olio di semi di girasole in favore degli indigenti per tramite di enti caritativi. Deduce avverso tale provvedimento varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere. L’amministrazione resistente si è costituita mediante Avvocatura generale dello Stato e ha in via preliminare eccepito la tardività del ricorso. Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato. L’istanza cautelare è stata respinta, con riferimento alla non attualità del periculum, con ordinanza n. 119 del 2015, con contestuale fissazione della udienza di trattazione nel merito. All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività, in quanto il provvedimento impugnato è stato notificato alla ricorrente in data 18.7.2014 mentre il ricorso è stato notificato all’AGEA il 3 novembre 2014. Pertanto, computati i termini di sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre 2014, all’epoca vigente che, infatti risulta sostituito dal periodo 1/31 agosto soltanto con l'art. 20, comma 1-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, con la decorrenza dall’anno 2015) e tenuto conto che il 1° novembre era festivo e il 2 novembre 2014 era domenica, il ricorso risulta essere stato notificato entro il sessantesimo giorno dalla notificazione del provvedimento impugnato. Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto va accolto, con riferimento al dedotto vizio di difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006. Sostiene infatti la ricorrente che l’art. 38, lett. f) fonda le ragioni del provvedimento di esclusione sulla malafede, negligenza o sui gravi errori commessi dall’impresa nell’esecuzione di prestazioni affidata dalla stazione appaltante. Dunque non basterebbe il mero inadempimento contrattuale per giustificare il provvedimento di esclusione, ma occorrerebbe una motivazione puntuale e rigorosa a 2 www.ildirittoamministrativo.it sostegno delle ragioni per cui oltre all’inadempimento, l’impresa esclusa abbia compiuto rilevanti violazioni dei doveri professionale o contrattuali, dolose o gravemente colpose, tali da compromettere il rapporto fiduciario tra le parti. Nel caso di specie, invece, sempre secondo la prospettazione della odierna parte ricorrente, l’inadempimento della fornitura di olio di girasole che ha dato luogo alla disposta esclusione sarebbe dovuta a causa di forza maggiore in capo all’altra società, la IOBM, la quale ha riscontrato un grave problema ai macchinari di linea, in particolare gli strumenti di controllo del peso nella fase di riempimento, dovuti al terremoto del Sannio. Inoltre, sarebbe l’altra società facente parte del RTI a non aver portato a termine la prestazione. Non la ricorrente la quale ha adempiuto al 47% del 50% a lei spettante Il motivo deve essere accolto. Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VI, 21 giugno 2012, n. 3666 e Cons. Stato, sez. V, 25.02.2015 n. 943), l’esclusione dalla gara d’appalto, prevista dall’art. 38 lett. f) D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, si fonda sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica amministrazione fin dal momento genetico; per conseguenza, ai fini dell’esclusione di un concorrente non è necessario un accertamento della responsabilità per l’inadempimento relativo ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa, potere il quale, in quanto discrezionale, è soggetto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore di fatto. La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che l'esclusione dell'impresa da una gara d'appalto ai sensi della lett.f) dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, si caratterizza come misura di natura cautelare diretta ad evitare la situazione di pericolo e di allarme sociale che potrebbe discendere dalla stipulazione di un contratto tra l' Amministrazione pubblica e soggetti ritenuti inaffidabili. Per giungersi ad un tale giudizio di inaffidabilità, ossia una vera e propria frattura della fiducia, occorre tuttavia che il comportamento dell'operatore economico privato, nei pregressi rapporti contrattuali, sia stato o gravemente colposo ( grave negligenza) o intenzionalmente doloso (malafede) ovvero siano stati compiuti gravi errori nella esecuzione. Ne deriva, in buona sostanza, che la lesione dell'elemento fiduciario trova la sua ragione di esistenza in valutazioni della Stazione appaltante di carattere discrezionale. Anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con determinazione del 15-07-2003, n. 13, ha precisato che la 3 www.ildirittoamministrativo.it percezione e la valutazione della gravità della negligenza o malafede devono essere stimati direttamente dalla Stazione appaltante, riconoscendole un ampio spazio di apprezzamento. D’altro canto, però, il carattere discrezionale del provvedimento di esclusione impone alla Pubblica Amministrazione di fornire una puntuale e rigorosa motivazione del provvedimento. E ciò sia in base all’art. 3 della legge 241/90, il quale prevede l’obbligo di indicare nella motivazione stessa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto la pubblica amministrazione ad adottare una determinata decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili, ma anche in base al tenore stesso dell'articolo 38, lettera F, del D.Lgs n. 163 del 2006, il quale richiede, da parte della Stazione appaltante, una motivata valutazione nella determinazione di esclusione per deficit di fiducia. In particolare, dalla motivazione del provvedimento di esclusione, deve emergere l'incidenza della malafede o negligenza dell'operatore economico privato nel pregresso inadempimento contrattuale, al fine di evitare che il deficit di fiducia venga strumentalizzato allo scopo di determinare l'esclusione “definitiva” dell'impresa dal mercato degli appalti pubblici. In particolare, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria giustifichi il proprio comportamento inadempiente facendo riferimento ad eventi a sé non imputabili, l’amministrazione è tenuta a fornire un’adeguata prova della negligenza ed il provvedimento di esclusione deve contenere una adeguata motivazione sul punto. (cfr. Consiglio di Stato del 03-08-2011, n.4629.) Alla luce di quanto già esposto, al fine di assolvere all'onere motivazionale, occorre che la Stazione appaltante svolga prioritariamente una adeguata istruttoria e poi indichi espressamente nel provvedimento di esclusione: - l'inadempienza, da parte dell'operatore economico privato, nell'esecuzione di uno specifico contratto pubblico; -che l'inadempienza contrattuale è stata determinata da un comportamento negligente o in malafede; -la gravità della negligenza o malafede; -come tale gravità faccia venir meno il requisito dell'affidabilità dell'impresa; -come la rottura della fiducia incida sul pubblico interesse a stipulare un nuovo contratto con quell'impresa privata. (cfr. TAR Piemonte, Torino, Sezione II, 05-03-2012, n. 303). In conclusione, dunque, può affermarsi che la mera sussistenza di una precedente inadempienza contrattuale non è idonea di per sé a giustificare l’adozione del provvedimento di esclusione ai sensi della lettera f) dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Ora, venendo al caso in esame, il provvedimento impugnato, invero, motiva la disposta esclusione unicamente sulla base della gravità delle conseguenze economiche dell’inadempimento (la perdita 4 www.ildirittoamministrativo.it di 3 milioni di euro rimasti inutilizzati) e per la circostanza che la misura di sostegno alle persone indigenti non è stata poi ripetuta. Esso non contiene alcuna specifica e puntuale motivazione, corredata da adeguati riscontri istruttori, circa l’esistenza di grave negligenza o malafede o gravi errori nella esecuzione dell’appalto, ma si limita a contestare la gravità dell’inadempimento in sé e per sé, unicamente non con riferimento alla percentuale di fornitura rimasta adempiuta (53%). L’onere di motivazione, tra l’altro, doveva ritenersi accentuato tenuto conto che la gran parte dell’inadempimento sarebbe dovuto, secondo la prospettazione di parte ricorrente non contestata sul punto dall’amministrazione, non alla società ricorrente ma all’altra società facente parte del RTI (la Mataluni s.r.l.) Pertanto, a prescindere dalla sussistenza della asserita forza maggiore che avrebbe giustificato – secondo la tesi di parte ricorrente - la non completa esecuzione del contratto da parte del RTI del quale faceva parte l’impresa ricorrente (forza maggiore dovuta a gravi problemi ai macchinari dell’altra società facente parte del raggruppamento di imprese, la Mataluni s.r.l., in conseguenza di eventi tellurici, la cui sussistenza comunque non è stata adeguatamente provata), il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato vada annullato proprio con riferimento alla insufficienza della motivazione circa gli specifici presupposti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. f) del Codice dei contratti pubblici, e in particolar modo circa la sussistenza di malafede, di negligenza o di gravi errori nella esecuzione del contratto. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa la peculiarità della fattispecie. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Renzo Conti, Presidente Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore Salvatore Gatto Costantino, Consigliere 5 www.ildirittoamministrativo.it L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/12/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 6