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Il Tutor Aziendale
La figura del tutor aziendale ed il ruolo che egli agisce all'interno del processo formativo
dell'apprendista sono di rilevanza strategica ai fini del buon esito del percorso stesso.
Il tutor aziendale è chiamato ad agire il ruolo di guida e di facilitatore del percorso di
inserimento e di apprendimento del giovane apprendista. E ancor di più con l'avvio
dell'apprendistato professionalizzante, dove l'impresa viene ad assumere un ruolo formativo
centrale, il tutor aziendale diviene una figura strategica: egli è responsabile della formazione
aziendale dell'apprendista.
L'art. 49 del D. Lgs. n. 276/03 esplicita chiaramente, fra i criteri e i principi direttivi relativi
all'apprendistato professionalizzante, la presenza di un tutore aziendale con formazione e
competenze adeguate.
La figura del tutor aziendale è normata dal Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2000, n. 22,
Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di
tutore aziendale ai sensi dell'art.16 comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante
"Norme in materia di promozione dell'occupazione".
Tale decreto definisce il ruolo e le competenze che dovrebbero contraddistingue il tutor
aziendale regolandone la formazione obbligatoria. La durata della formazione ammonta ad
almeno 8 ore, da realizzarsi preferibilmente al di fuori dell'impresa.
Nelle imprese artigiane o con meno di 15 dipendenti la funzione di tutor può essere esercitata
dal titolare dell'impresa. Nel caso in cui venga designato dall'impresa un lavoratore
dipendente, questi deve avere possedere le seguenti caratteristiche:
 avere un inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista
conseguirà al termine del contratto di apprendistato;
 svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
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 possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
 Ogni tutor non può seguire più di cinque apprendisti.
L'art. 23 della L. n. 133/08, Modifica alla disciplina del contratto di apprendistato, al punto 5,
abroga l'art. 1 del D.M. 7 ottobre 1999 dove si esplicitava che, al momento dell'assunzione
dell'apprendista, l'azienda doveva comunicare all'amministrazione competente i dati relativi
al tutor aziendale. Tali dati, pertanto, non vanno più comunicati al S.A.Re., ma devono essere
inseriti nel SIAP 3.0, in virtù del ruolo strategico che il tutor aziendale agisce all'interno del
processo formativo dell'apprendista.
L' interpello n. 49/09 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali conferma il
ruolo strategico e centrale del tutor aziendale e ribadisce l'importanza della formazione al
ruolo.
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