RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Apprendistato: chiarimenti su obbligo formativo e tutor Pietro Gremigni Consulente aziendale Il Ministero del lavoro chiarisce alcuni aspetti dell’istituto dell’apprendistato relati vi all’aspetto formativo Ministero del lavoro Lettera circolare 22.4.2013, n. 7258 Gli orientamenti interpretativi ministeriali in ma teria di apprendistato contenuti nella circolare del 22.4.2013 affrontano due problematiche legate al solo aspetto formativo, ossia il libretto formativo e il tutor, questioni tra l’altro date normalmente per scontate non solo tra i commentatori ma anche nella prassi amministrativa. Obbligo formativo In materia di formazione dell’apprendista il datore di lavoro deve impartire, o far impartire, all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire le conoscenze tecniche per diventare lavoratore qua lificato, secondo la tipologia contrattuale di apprendi stato applicata in concreto. Il datore di lavoro deve pertanto attuare tutti gli obblighi in materia formativa previsti dalla legge o dal contratto collettivo: 1) redigere in forma scritta il piano formativo individuale (art. 2, c. 1, lett. a, Dlgs n. 167/2011); 2) nominare un tutoraziendale (lett. d); 3) registrare la formazione effettuata sul Libretto formativo del cittadino (lett. g); 4) adempiere il percorso formativo previsto dal piano formativo individuale e coerente con la ti pologia di apprendistato prescelta; 5) vigilare sull’effettiva frequenza ai corsi (art. 7, comma 1, Testo unico). N. 19 - 3 maggio 2013 18 Libretto formativo L’art. 2, al comma 1, del Tu, rimanda alla contratta zione collettiva la disciplina della registrazione della formazione effettuata e della qualifica professiona le a fini contrattuali eventualmente acquisita nel li bretto formativo del cittadino. Il datore di lavoro deve registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente ac quisita, nonché l’indicazione delle competenze ac quisite dall’apprendista, certificate secondo le moda lità definite dalle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle pro fessioni. Nell’attesa della definizione del reperto rio delle professioni, si deve fare riferimento ai siste mi di standard regionali esistenti. Il Di del 10.10.2005 ha definito un modello unico di Libret to formativo, che dovrà essere rilasciato dalle Regio ni. Il modello è stato definito da un gruppo di lavoro promosso dal Ministero del lavoro e composto dai Ministeri competenti (Ministero del lavoro e Ministe ro dell’istruzione), dalle Regioni e Province autono me e dalle parti sociali. Di fatto il libretto formativo, in attesa delle delibere regionali che lo realizzino concretamente, non è ancora operativo e da qui nasce la prima precisazione da parte della lettera circolare del Ministero del lavoro. Il datore di lavoro dovrà redigere su un apposito registro istituito infor malmente ad hoc, le attività espletate dall’apprendi sta comprese quelle formative, allo scopo di accer tarne la coincidenza con quelle previste preliminar mente dal piano formativo. Perché i dati registrati non si limitino a ripetere i contenuti del piano forma tivo solo per un rispetto formale dell’adempimento, gli ispettori dovranno fare i riscontri con quanto effettivamente realizzato, attraverso la verifica di al tra documentazione o mediante dichiarazioni rila sciate dai lavoratori. Aggiungiamo solo che occorre anche rispettare quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo circa soprattutto il rispetto degli aspetti formali di compilazione. In generale i Ccnl prevedono degli attestati formativi con l’indicazione del numero di ore di formazione e le relative modali tà (affiancamento, durante l’attività lavorativa, altro), nonché la doppia firma dell’apprendista e del tutor. Tutor Il Testo unico sull’apprendistato si differenzia dal la disciplina previgente, in quanto assegna alla contrattazione collettiva o agli accordi interconfe derali il compito di regolamentare la figura del tutor. Infatti la disciplina collettiva deve prevedere la «presenza di un tutore o referente aziendale» (art. 2, c. 1, lett. d). La contrattazione collettiva ha il compito di definire l’intera disciplina del rappor to, con il solo vincolo del rispetto dei principi e Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE criteri direttivi posti dall’art. 2 del Testo unico. L’accordo collettivo potrà cioè disciplinare in ma niera libera e integrale i requisiti del tutor, cosa che comporta la vigenza delle normative preesi stenti (quelle regionali e, in mancanza, le prescri zioni contenute nel Dm 28.2.2000) solo in man canza di una disciplina collettiva. Il Ministero con sidera invece la disciplina normativa del 2000 sul tutor sostanzialmente abrogata (circ. n. 5/2013) cosa che comporterebbe, seguendo queste indica zioni, l’obbligatorietà della figura del tutor solo se prevista e regolamentata dalla contrattazione col lettiva. Ciò detto gli orientamenti ministeriali si concentrano sull’aspetto sanzionatorio o meglio sulle conseguenze legate alle violazioni in materia di tutor da affiancare all’apprendista. Secondo la circolare ministeriale n. 5/2013 le violazioni della disciplina in materia di «presenza di un tutore o referente aziendale», qualora prevista dal contrat to collettivo, non determinino automaticamente l’applicazione del regime sanzionatorio per man cata formazione dell’apprendista. In tali ipotesi occorre infatti verificare: in primo luogo se la formazione è stata comun que effettuata secondo «quantità», contenuti e modalità previste dal contratto collettivo e in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al tutor dallo stesso contratto collettivo: qualora il tutor svolga un ruolo esclusivamente di «control lo», la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione. In tal caso, pertanto, il per sonale ispettivo dovrà comunque esplicitare e do cumentare le carenze formative derivanti dall’as senza del tutor che si riverberano sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, in questo caso, aggiungiamo, sanzionabili. Ad analoghe conclusioni si può giungere nell’ipotesi in cui il tutor individuato dal datore di lavoro sia privo dei requisiti richiesti dalla contrattazione col lettiva. Eventuali violazioni saranno dunque sanzio nabili esclusivamente con la sanzione amministrati RAPPORTO DI LAVORO Articoli va pecuniaria da 100 a 600 euro diffidabile ai sensi dell’art. 13, Dlgs n. 124/2004 (in caso di recidiva la sanzione varia da 300 a 1.500 euro). Gli ultimi indirizzi interpretativi confermati nella lettera circo lare del 22 aprile 2013 ribadiscono che le violazioni sul tutor debbano essere circoscritte solo a sanzioni di natura amministrativa, senza sfociare in conse guenze più drastiche quali la trasformazione del rap porto. Il Ministero in realtà aggiunge incidentalmen te «non necessariamente» il che significa che la man canza o l’inidoneità del tutor che si rifletta sulla formazione dell’apprendista, potrebbe determinare una violazione di carattere sostanziale con la neces saria trasformazione del rapporto. Va rimarcato però che la norma sanziona implicitamente con la conver sione del rapporto da apprendistato a ordinario con tratto a tempo indeterminato le ipotesi in cui la formazione non sia avvenuta o sia solo fittizia per nascondere un rapporto in realtà ordinario e non speciale. Le violazioni in materia di tutoraggio diffi cilmente da sole potrebbero arrivare a un risultato del genere, ma solo se inserite in un quadro più complessivo di aggiramento delle regole in materia formativa da parte del datore di lavoro. Allo stesso modo la sanzione pecuniaria prevista (art. 7, c. 1 Testo unico) in caso di manata formazione non è applicabile automaticamente per il solo fatto che siano state violate le norme sul tutor. La sanzione pecuniaria (differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadra mento contrattuale superiore che sarebbe stato rag giunto dal lavoratore al termine del periodo di ap prendistato, maggiorata del 100%) è applicabile in nanzitutto solo dopo l’emanazione di un atto disposi tivo dell’ispettore la cui mancata realizzazione fa scattare la sanzione. In secondo luogo l’eventuale ruolo negativo del tutor sul rispetto dell’obbligo for mativo, dovrà essere tale da avere influenzato in modo determinante l’inadempimento formativo, co sa che sarà da verificare caso per caso in funzione soprattutto del ruolo che il Ccnl gli assegna. N. 19 - 3 maggio 2013 19 (P00812) SI, desidero abbonarmi a 50 numeri della rivista: Guida al Lavoro (carta+versione digitale) a soli € 169,00 IVA compresa* anzichè € 339,00 DATI ANAGRAFICI MODALITÀ DI PAGAMENTO PER UNA RAPIDA ATTIVAZIONE DELL’ABBONAMENTO UTILIZZI INTERNET O IL TELEFONO CON LA CARTA DI CREDITO: Cognome nome ragione sociale on line - All’indirizzo http://offerte.ilsole24ore.com/guidalavoro INDIRIZZO VIA TelEFONO - Al numero 02 o 06 30225680 CAP TELEFONO CITTà PROV. 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