RAPPORTO DI LAVORO
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Guida al Lavoro
IL SOLE 24 ORE
Apprendistato: chiarimenti
su obbligo formativo e tutor
Pietro Gremigni Consulente aziendale
Il Ministero del lavoro chiarisce alcuni
aspetti dell’istituto dell’apprendistato relati­
vi all’aspetto formativo
Ministero del lavoro
Lettera circolare 22.4.2013, n. 7258
Gli orientamenti interpretativi ministeriali in ma­
teria di apprendistato contenuti nella circolare del
22.4.2013 affrontano due problematiche legate al
solo aspetto formativo, ossia il libretto formativo e
il tutor, questioni tra l’altro date normalmente per
scontate non solo tra i commentatori ma anche
nella prassi amministrativa.
Obbligo formativo
In materia di formazione dell’apprendista il datore di
lavoro deve impartire, o far impartire, all’apprendista
l’insegnamento necessario perché possa conseguire
le conoscenze tecniche per diventare lavoratore qua­
lificato, secondo la tipologia contrattuale di apprendi­
stato applicata in concreto. Il datore di lavoro deve
pertanto attuare tutti gli obblighi in materia formativa
previsti dalla legge o dal contratto collettivo:
1) redigere in forma scritta il piano formativo
individuale (art. 2, c. 1, lett. a, Dlgs n. 167/2011);
2) nominare un tutoraziendale (lett. d);
3) registrare la formazione effettuata sul Libretto
formativo del cittadino (lett. g);
4) adempiere il percorso formativo previsto dal
piano formativo individuale e coerente con la ti­
pologia di apprendistato prescelta;
5) vigilare sull’effettiva frequenza ai corsi (art. 7,
comma 1, Testo unico).
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Libretto formativo
L’art. 2, al comma 1, del Tu, rimanda alla contratta­
zione collettiva la disciplina della registrazione della
formazione effettuata e della qualifica professiona­
le a fini contrattuali eventualmente acquisita nel li­
bretto formativo del cittadino. Il datore di lavoro
deve registrare la formazione effettuata e la qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente ac­
quisita, nonché l’indicazione delle competenze ac­
quisite dall’apprendista, certificate secondo le moda­
lità definite dalle Regioni e Provincie autonome di
Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle pro­
fessioni. Nell’attesa della definizione del reperto­
rio delle professioni, si deve fare riferimento ai siste­
mi di standard regionali esistenti. Il Di del
10.10.2005 ha definito un modello unico di Libret­
to formativo, che dovrà essere rilasciato dalle Regio­
ni. Il modello è stato definito da un gruppo di lavoro
promosso dal Ministero del lavoro e composto dai
Ministeri competenti (Ministero del lavoro e Ministe­
ro dell’istruzione), dalle Regioni e Province autono­
me e dalle parti sociali. Di fatto il libretto formativo,
in attesa delle delibere regionali che lo realizzino
concretamente, non è ancora operativo e da qui
nasce la prima precisazione da parte della lettera
circolare del Ministero del lavoro. Il datore di lavoro
dovrà redigere su un apposito registro istituito infor­
malmente ad hoc, le attività espletate dall’apprendi­
sta comprese quelle formative, allo scopo di accer­
tarne la coincidenza con quelle previste preliminar­
mente dal piano formativo. Perché i dati registrati
non si limitino a ripetere i contenuti del piano forma­
tivo solo per un rispetto formale dell’adempimento,
gli ispettori dovranno fare i riscontri con quanto
effettivamente realizzato, attraverso la verifica di al­
tra documentazione o mediante dichiarazioni rila­
sciate dai lavoratori. Aggiungiamo solo che occorre
anche rispettare quanto eventualmente previsto dal
contratto collettivo circa soprattutto il rispetto degli
aspetti formali di compilazione. In generale i Ccnl
prevedono degli attestati formativi con l’indicazione
del numero di ore di formazione e le relative modali­
tà (affiancamento, durante l’attività lavorativa, altro),
nonché la doppia firma dell’apprendista e del tutor.
Tutor
Il Testo unico sull’apprendistato si differenzia dal­
la disciplina previgente, in quanto assegna alla
contrattazione collettiva o agli accordi interconfe­
derali il compito di regolamentare la figura del
tutor. Infatti la disciplina collettiva deve prevedere
la «presenza di un tutore o referente aziendale»
(art. 2, c. 1, lett. d). La contrattazione collettiva ha
il compito di definire l’intera disciplina del rappor­
to, con il solo vincolo del rispetto dei principi e
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criteri direttivi posti dall’art. 2 del Testo unico.
L’accordo collettivo potrà cioè disciplinare in ma­
niera libera e integrale i requisiti del tutor, cosa
che comporta la vigenza delle normative preesi­
stenti (quelle regionali e, in mancanza, le prescri­
zioni contenute nel Dm 28.2.2000) solo in man­
canza di una disciplina collettiva. Il Ministero con­
sidera invece la disciplina normativa del 2000 sul
tutor sostanzialmente abrogata (circ. n. 5/2013)
cosa che comporterebbe, seguendo queste indica­
zioni, l’obbligatorietà della figura del tutor solo se
prevista e regolamentata dalla contrattazione col­
lettiva. Ciò detto gli orientamenti ministeriali si
concentrano sull’aspetto sanzionatorio o meglio
sulle conseguenze legate alle violazioni in materia
di tutor da affiancare all’apprendista. Secondo la
circolare ministeriale n. 5/2013 le violazioni della
disciplina in materia di «presenza di un tutore o
referente aziendale», qualora prevista dal contrat­
to collettivo, non determinino automaticamente
l’applicazione del regime sanzionatorio per man­
cata formazione dell’apprendista. In tali ipotesi
occorre infatti verificare:
­ in primo luogo se la formazione è stata comun­
que effettuata secondo «quantità», contenuti e
modalità previste dal contratto collettivo e
­ in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al
tutor dallo stesso contratto collettivo: qualora il
tutor svolga un ruolo esclusivamente di «control­
lo», la sua assenza non potrà mai comportare una
mancata formazione. In tal caso, pertanto, il per­
sonale ispettivo dovrà comunque esplicitare e do­
cumentare le carenze formative derivanti dall’as­
senza del tutor che si riverberano sul mancato
raggiungimento degli obiettivi formativi, in questo
caso, aggiungiamo, sanzionabili.
Ad analoghe conclusioni si può giungere nell’ipotesi
in cui il tutor individuato dal datore di lavoro sia
privo dei requisiti richiesti dalla contrattazione col­
lettiva. Eventuali violazioni saranno dunque sanzio­
nabili esclusivamente con la sanzione amministrati­
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va pecuniaria da 100 a 600 euro diffidabile ai sensi
dell’art. 13, Dlgs n. 124/2004 (in caso di recidiva la
sanzione varia da 300 a 1.500 euro). Gli ultimi
indirizzi interpretativi confermati nella lettera circo­
lare del 22 aprile 2013 ribadiscono che le violazioni
sul tutor debbano essere circoscritte solo a sanzioni
di natura amministrativa, senza sfociare in conse­
guenze più drastiche quali la trasformazione del rap­
porto. Il Ministero in realtà aggiunge incidentalmen­
te «non necessariamente» il che significa che la man­
canza o l’inidoneità del tutor che si rifletta sulla
formazione dell’apprendista, potrebbe determinare
una violazione di carattere sostanziale con la neces­
saria trasformazione del rapporto. Va rimarcato però
che la norma sanziona implicitamente con la conver­
sione del rapporto da apprendistato a ordinario con­
tratto a tempo indeterminato le ipotesi in cui la
formazione non sia avvenuta o sia solo fittizia per
nascondere un rapporto in realtà ordinario e non
speciale. Le violazioni in materia di tutoraggio diffi­
cilmente da sole potrebbero arrivare a un risultato
del genere, ma solo se inserite in un quadro più
complessivo di aggiramento delle regole in materia
formativa da parte del datore di lavoro. Allo stesso
modo la sanzione pecuniaria prevista (art. 7, c. 1
Testo unico) in caso di manata formazione non è
applicabile automaticamente per il solo fatto che
siano state violate le norme sul tutor. La sanzione
pecuniaria (differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento al livello di inquadra­
mento contrattuale superiore che sarebbe stato rag­
giunto dal lavoratore al termine del periodo di ap­
prendistato, maggiorata del 100%) è applicabile in­
nanzitutto solo dopo l’emanazione di un atto disposi­
tivo dell’ispettore la cui mancata realizzazione fa
scattare la sanzione. In secondo luogo l’eventuale
ruolo negativo del tutor sul rispetto dell’obbligo for­
mativo, dovrà essere tale da avere influenzato in
modo determinante l’inadempimento formativo, co­
sa che sarà da verificare caso per caso in funzione
soprattutto del ruolo che il Ccnl gli assegna.
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