d.lgs. 23/12/1997 n. 469 • Decentramento dei servizi per l’impiego attuato mediante conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro. • Conservazione allo Stato ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento. • Superamento della concezione del collocamento come funzione pubblica da esercitarsi in regime di monopolio pubblico e conseguente apertura nei confronti dei privati ammessi, a determinate condizioni, a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. d.lgs. 23/12/1997 n. 469 • Con Provvedimento della Conferenza unificata Stato-Regioni 16.12.1999 si è sancito accordo tra Ministero, Regioni e autonomie locali su standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego. Potestà legislativa e… Alle leggi regionali l’art. 4 del d.lgs. 469 del 1997 ha rimesso il compito di disegnare le linee dell’organizzazione amministrativa e delle modalità di esercizio delle funzioni conferite, anche per assicurare l’integrazione tra servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative. Imposizione di alcuni principi e criteri direttivi. …criteri di organizzazione del sistema regionale per l’impiego (1) • In primo luogo, la norma indica le finalità che le leggi regionali di organizzazione devono realizzare: integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative. • In secondo luogo, viene delineato un modello di governo e di struttura organizzativa del mercato del lavoro da realizzare in modo rigido e uniforme attraverso la: …2. • costituzione di una Commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; • costituzione di un organismo istituzionale (un comitato politico regionale formato da rappresentanti delle regioni, delle province, degli enti locali) finalizzato al coordinamento e all'integrazione tra le politiche attive del lavoro, le politiche formative e i servizi per l’impiego; … (3) • costituzione di una struttura regionale dotata di personalità giuridica alla quale affidare funzioni di monitoraggio e assistenza tecnica di tutte le istituzioni coinvolte nei servizi per l’impiego, nonché la gestione del SIL regionale (il cosiddetto ente strumentale o "Agenzia"). …(4) • Tale modello si completa attraverso l'istituzione di strutture territoriali (i centri per l’impiego) gestiti operativamente e necessariamente dalle Province che ne individuano anche l'ubicazione sulla base di bacini di utenza non inferiori a 100.000 abitanti (fatte salve motivate esigenze socio-geografiche). Tali strutture sono destinate a sostituire le vecchie “sezioni circoscrizionali” per l'impiego e il collocamento in agricoltura . Ma la Corte costituzionale… • - - Con sentenza 23.3.2001 n. 74 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, c. 1, lettere b), c) e d) d. lgs. 469, in quanto lesive dell’autonomia organizzativa delle regioni, che prevedeva la costituzione di: apposita Commissione Regionale permanente tripartita (amministrazione regionale, rappresentanti parti sociali e consigliere parità) quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e di politica del lavoro di competenza delle Regioni; Organismo istituzionale (composto da rappresentanti istituzionali di regioni, province e altri enti locali) per rendere effettiva integrazione tra servizi all’impiego politiche attive del lavoro e politiche formative; apposita Struttura regionale, con personalità giuridica, autonomia patrimoniale e contabile, investita di funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio su politica attiva del lavoro, di collaborazione per il raggiungimento dell’integrazione tra servizi per l’impiego, politiche attive del lavoro e politiche formative e del compito di garantire il collegamento con Sil Le leggi regionali di attuazione • Il c. 3, art. 4 d. lgs. 469/1997 prevedeva il completamento dell'organizzazione dei servizi per l’impiego da parte delle Regioni entro il 31.12.1998. L'iter normativo si è concluso all'inizio del 2001 con il varo della l.r. Calabria. • La rigidità dei criteri fissati dal d.lgs. 469/1997 ha fatto sì che le Regioni ordinarie attuassero la legge nazionale in modo uniforme. • Dal punto di vista delle finalità che le leggi regionali sono state chiamate a realizzare, si registra una convergenza verso l'integrazione delle politiche del lavoro, di quelle della formazione professionale e dell'istruzione con i nuovi strumenti di gestione del mercato del lavoro, seguendo una programmazione regionale articolata in piani pluriennali ed annuali. … • Per quanto riguarda, invece, gli organismi previsti dall'a. 4 d.lgs., a parte differenze minime in merito alla loro composizione, direzione e previsione di sottocomitati vari, le scelte sono state omogenee. Qualche regione ha istituzionalizzato la presenza di osservatori del mercato e delle politiche del lavoro (solitamente all'interno degli enti strumentali), qualche altra ha previsto organismi diretti a tutelare fasce deboli dell'offerta (i disabili nel caso della Toscana; i minori nel caso della Calabria). … • Invece, è risultata essere più articolata la definizione dei ruoli delle Province e degli Enti locali ai quali, in alcuni casi, sono stati affidati, oltre al raccordo tra le politiche regionali e la gestione dei Centri per l’impiego, i compiti di istituzione (anche tramite convenzioni) di servizi territoriali complementari e di supporto ai Centri per l’impiego anche come loro articolazioni territoriali: centri locali per la formazione professionale gestiti dalle province (Marche); funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro delegate ai comuni (Lazio), previsione da parte delle province, d'intesa con i comuni, di sportelli polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di certificazione (Puglia). Commissione tripartita provinciale per le politiche del lavoro • Il d.lgs. 469/1997 prevede anche che a livello provinciale si costituisca: - Commissione paritetica (con riguardo alle parti sociali, con partecipazione del consigliere di parità) presieduta dal presidente Provincia, quale organo tripartito permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in relazione ai compiti e alle funzioni attribuite alla provincia nonché delle attività e delle funzioni già di competenza di una serie di organi collegiali (che sono soppressi): commissioni provinciale e circoscrizionale per impiego e quelle per la manodopera agricola, commissioni regionale, provinciale e comunale per lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro domestico e quella per il collocamento obbligatorio. Soppressione della commissione regionale per l’impiego • L’art. 5 sopprime la commissione regionale per l’impiego trasferendo tutte le funzioni e le competenze, salvo diversa determinazione regionale alla commissione regionale tripartita (che adesso non è obbligatorio istituire). Funzioni e competenze delle Regioni in materia di politica attiva del lavoro – Programmazione e coordinamento di iniziative per: incrementare l’occupazione e incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; favorire l’occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva ex art. 25 l. 223/91; reimpiegare lavoratori in mobilità e inserire categorie svantaggiate. – Indirizzo, programmazione e verifica di: tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; l.s.u. – Collaborazione ad elaborare progetti relativi per occupazione di tossico-dipendenti ed ex detenuti. – Compilazione e tenuta lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica. Funzioni e compiti conferiti riguardano il collocamento • Collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo sulla base di unica lista nazionale, degli extracomunitari, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori domestici. • Avviamento a selezione negli enti pubblici e nella p.a. ad eccezione di quello relativo ad amministrazioni centrali statali e di uffici centrali degli e. pubblici. • Preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro. • Iniziative volte ad incrementare l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Funzioni e compiti amministrazione centrale • Vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori extracomunitari, procedimenti di autorizzazione per lavoro all’estero. • Conciliazione controversie di lavoro individuali e plurime. • Risoluzione controversie collettive pluriregionali. • Conduzione coordinata e integrata del Sil. • Raccordo con organismi internazionali e coordinamento rapporti con UE. Sistema informativo lavoro L’informatizzazione delle pubbliche amministrazioni IL SIL • Il SIL è una rete informatica pubblica costituita dall’insieme delle strutture organizzative, dell’hardware, software e le risorse di rete che svolge compiti di coordinamento delle informazioni su domanda e offerta di lavoro: aggiornamento in tempo reale dello stato del mercato del lavoro. • La conduzione coordinata ed integrata del Sil è funzione riservata allo Stato. • Il Sil è strumento per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ed è perciò è gestito unitariamente per l’intero territorio nazionale. • Il Ministero del lavoro svolge le funzioni di progettazione, di sviluppo e di gestione della rete. • Le Regioni hanno la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici delle u.o. regionali e locali. • Il Sil assicura il collegamento dei servizi pubblici e permette il coordinamento tra strutture pubbliche e private: ML, Regioni, e. locali e privati hanno obbligo di connettersi con Sil e scambiare dati. • Il Sil anche come supporto per i privati che operano nel mdl, che possono avvalersi di banche dati e servizi offerti da Sil. La mediazione privata • I “privati” nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro: la fine del monopolio pubblico del collocamento (art. 10 d. 469) e deroga al divieto (art. 11 e 27, c. 1, l. 264/49), penalmente ed amministrativa-mente sanzionato, di esercizio della mediazione privata anche gratuita. • Si distingue tra autorizzazione (per attività di mediazione) e accreditamento (per svolgere solo attività di ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione del personale. • Presupposto per autorizzazione: possesso requisiti che garantiscono solidità economico-finanziaria e affidabilità sul piano organizzativo professionale e sociale. Regole per esercizio mediazione privata (art. 10 d. n. 469; d.m. 8.5.98) • Autorizzazione triennale dal Ministero del lavoro rinnovabile per periodi di uguale durata. • I soggetti privati devono essere imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni ovvero enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. (continua) • I soggetti privati devono avere quale oggetto esclusivo l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. • Devono inoltre disporre di uffici idonei, di personale qualificato, di soggetti investiti delle cariche sociali con esperienze e titoli di studio adeguati e non colpiti da condanne penali. (Continua) • I soggetti privati hanno l’obbligo di fornire al servizio pubblico, con collegamento in rete, i dati sulle domande ed offerte di lavoro a disposizione. • Devono comunicare gli spostamenti di sede, l’apertura di filiali o succursali, la cessazione di attività e le variazioni dell’assetto proprietario. (continua) • Devono rispettare il divieto di pratiche discriminatorie. • Devono applicare le disposizioni a tutela privacy nella raccolta, memorizzazione e diffusione informazioni. • Devono esercitare la mediazione a titolo gratuito nei confronti dei prestatori di lavoro. (continua) • Per violazione obblighi o irregolare svolgimento attività varie sanzioni: da diffida da parte egli ispettori fino a revoca autorizzazione, anche su richiesta delle Regioni. • Sistemi di vigilanza e controllo (artt. 2 e 3 d.m. 8.5.98). Dopo il d.lgs. 469/1997 • La filosofia del d.lgs. 469/1997 è confermata dal nuovo art. 117 Cost. (l. cost. n. 3/2001), che attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, là dove nell’originario testo costituzionale l’unica concessione alle Regioni in materia di lavoro riguardava la formazione professionale, attribuita alla potestà legislativa concorrente dei legislatori regionali. • La dottrina concorda nell’interpretare l’espressione costituzionale come riferita alla parte amministrativa del diritto del lavoro, già quasi totalmente decentrata alle Regioni. Dopo il d.lgs. 469/1997… • A fronte della possibile frammentazione la garanzia di uniformità delle prestazioni a livello nazionale è comunque assicurata dalla disposizione che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente alle Regioni (art. 117, c. 3); dalla norma che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, c. 2, lett. m); dal potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni e degli enti locali esercitabile nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (art. 120, ult. co.). Le innovazioni del d.lgs. n. 276/2003: a) Borsa continua nazionale del lavoro • Borsa continua nazionale di lavoro al posto del Sil (art. 15): sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro, basato su una rete di nodi regionali, alimentato da informazioni liberamente immesse da operatori pubblici e privati autorizzati, dai lavoratori e dalle imprese. La Borsa è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da qualunque punto della rete. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della Borsa: - livello nazionale finalizzato innanzitutto alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; - livello regionale che realizza l’integrazione dei sistemi pubblici e privati sul territorio e definisce e realizza il modello di servizi al lavoro. Le innovazioni del d.lgs. n. 276/2003: b) La forte spinta all’ingresso dei privati nella mediazione • Il d.lgs. 276 sancisce la piena liberalizzazione con l’ingresso dei privati nella gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la totale assenza di oneri in capo ai lavoratori (salvo che Ccnl o territoriali consentano con riferimento a specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzate o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati) (artt. 4-11). • Le attività possono essere svolte da Agenzie per il lavoro che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, sulla base dell’accertamento di determinati requisiti giuridici e finanziari. 5 tipi di Agenzie: - Somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività di somministrazione previste dall’art. 20; - Somministrazione a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività previste dall’art. 20, c. 3, lett a-h; - Intemediazione - Ricerca e selezione del personale - Supporto alla ricollocazione del personale. Le innovazioni del d.lgs. n. 276/2003: b) La forte spinta all’ingresso dei privati nella mediazione • Sulla base del possesso di specifici requisiti giuridici e finanziari (differenziati per tipo) tali agenzie sono autorizzate a svolgere attività e iscritte in apposito albo, articolato in 5 sezioni. Le agenzie di intermediazione possono svolgere ricerca e selezione del personale e ricollocazione del personale: cade dunque l’esclusività dell’oggetto sociale. • A queste agenzie si affiancano altri soggetti pubblici e privati ritenuti dal legislatore idonei allo svolgimento di questo tipo di attività (es. università, enti bilaterali, associazioni sindacali): art. 6. • Le Regioni possono accreditare con specifico riferimento al territorio regionale altri operatori pubblici e privati, sulla base di indirizzi definiti dalle Regioni e nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi (art. 7 d.lgs. 276). • Il regime sanzionatorio prevede norme penali e amministrative (artt. 18 e 19). • Regime transitorio attuale in attesa del completamento della disciplina con decreti ministeriali attuativi (il primo: d.m. 23.12.2003): v. art. 86. … • Devono applicarsi le disposizioni a tutela privacy nella raccolta, memorizzazione e diffusione informazioni (art. 10). • E’ ribadito il divieto di trattamenti discriminatori (art. 10). Bibliografia di riferimento • V. la bibliografia del capitolo sul collocamento ordinario.