Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE Parte 2 Capitolo 2: Rischio di confusione B. Somiglianza dei prodotti e servizi Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 1 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi SOMARIO CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE.....................................................5 B. SOMIGLIANZA TRA I PRODOTTI E SERVIZI....................................5 I. INTRODUZIONE .................................................................................5 II. LA SPECIFICAZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI ............................6 1. 2. In generale ......................................................................................6 La classificazione di Nizza ..............................................................6 2.1 L’inclusione dei prodotti nella stessa classe non costituisce prova conclusiva della loro somiglianza..................................................6 2.2 La classificazione di Nizza quale strumento per interpretare la specificazione ...............................................................................7 III. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO ..................................................10 IV. SOMIGLIANZA DEI PRODOTTI E SERVIZI: UNA QUESTIONE DI GRADO .............................................................................................12 1. 2. V. Introduzione ..................................................................................12 Valutazione del grado di somiglianza tra i prodotti e servizi..........13 2.1 Necessità di risposte espresse e coerenti..................................13 2.2 Come effettuare la valutazione della somiglianza tra i prodotti e servizi..........................................................................................13 2.1.1. In generale .......................................................................13 2.1.2. Somiglianza tra i segni e carattere distintivo del marchio anteriore: incidenza sul rischio di confusione, ma non sulla somiglianza tra i prodotti e servizi.........................................13 2.1.3. Linea di demarcazione “assoluta” della somiglianza ........14 2.1.4. Casi limite (lontana somiglianza/dissimiglianza)...............15 SOMIGLIANZA TRA I PRODOTTI: FATTORI PRESI IN CONSIDERAZIONE ..........................................................................17 1. 2. Principi generali ............................................................................17 I fattori specifici di somiglianza applicati al raffronto tra i prodotti e servizi............................................................................................19 2.1 Introduzione: la distinzione tra i fattori può presentare difficoltà 19 2.2 Natura ........................................................................................19 2.2.1 Considerazioni generali........................................................19 2.2.2 Le varie caratteristiche dei prodotti che ne definiscono la natura ...................................................................................22 2.2.3 Rapporto con gli altri fattori ..................................................25 Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 2 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 2.3 Destinazione ..............................................................................25 2.3.1 Definizione di destinazione ..................................................25 2.3.2 Determinazione del livello appropriato di astrazione ............25 2.3.3 Esempi di destinazione dei prodotti e servizi identica/simile e differente...............................................................................26 2.3.4 Incidenza della diversità di destinazione sulla constatazione della somiglianza ..................................................................27 2.3.5 Rapporto con gli altri fattori ..................................................28 2.4 Modalità d’uso............................................................................28 2.5 Come distinguere in modo corretto i fattori natura – destinazione – modalità d’uso..........................................................................30 2.6 Prodotti complementari ..............................................................31 2.6.1 Principi .................................................................................31 2.6.2 Esempi generali ...................................................................32 2.6.3 Accessori .............................................................................33 2.6.4 Carattere complementare definito in base alle abitudini dei consumatori ..........................................................................34 2.6.5 Prodotti ausiliari o accessori ................................................34 2.6.6 Merci offerte a scopi promozionali dai fabbricanti di prodotti o prestatori di servizi................................................................35 2.6.7 Rapporto con altri fattori.......................................................36 2.7 Prodotti tra loro in concorrenza ..................................................36 2.8 Canali di distribuzione, in particolare collocazione nei medesimi punti di vendita............................................................................37 2.8.1 Principali categorie di canali di distribuzione........................37 2.8.2 Rilevanza del medesimo canale di distribuzione, in generale .............................................................................................38 2.8.3 Rilevanza del medesimo punto di vendita al dettaglio, in particolare.............................................................................38 2.8.4 Rapporto con altri fattori.......................................................40 2.9 Il pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali ............40 2.9.1 Principi .................................................................................40 2.9.2 Importanza della diversità di pubblico rispetto alla somiglianza...........................................................................40 2.9.3 Rapporto con altri fattori.......................................................42 2.10 Origine abituale.........................................................................42 2.10.1 Origine abituale, ossia le imprese che detengono il controllo .............................................................................................42 2.10.2 Luoghi di produzione e/o metodi di fabbricazione identici o simili .....................................................................................47 2.10.3 Rapporto con altri fattori.....................................................49 3. Somiglianza dei prodotti: materie prime, ingredienti e parti o componenti, accessori ..................................................................49 3.1 Materie prime .............................................................................49 3.2 Ingredienti di cibi preparati.........................................................49 3.3 Parti, componenti e accessori ....................................................51 4. Il raffronto tra i servizi....................................................................52 4.1 Natura ........................................................................................52 4.2 Servizi complementari................................................................52 4.2.1 Carattere complementare riconosciuto (somiglianza) ..........52 Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 3 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 4.2.2 Carattere complementare negato (dissimiglianza) ...............53 4.3 Servizi in concorrenza tra loro....................................................53 4.4 Pubblico di riferimento ...............................................................53 4.5 Origine abituale..........................................................................54 5. Il raffronto tra prodotti e servizi......................................................55 5.1 In generale .................................................................................55 5.2 Servizi normalmente forniti ai clienti senza che sia necessario acquistare i prodotti corrispondenti (o viceversa)........................55 5.3 Servizi ausiliari rispetto ai prodotti, cioè normalmente forniti insieme ai prodotti (o viceversa) .................................................57 5.3.1 Prodotti e servizi dissimili .....................................................57 5.3.2 I prodotti e i servizi possono essere (lontanamente) simili ...58 VI. PRODOTTI E SERVIZI SPECIFICI A CONFRONTO........................62 1. 2. Prodotti e servizi IT/telco...............................................................62 Somiglianza tra servizi di vendita al dettaglio tra loro e tra prodotti e servizi di vendita al dettaglio .........................................................63 3. Calzature, abbigliamento, cappelleria, borsette e accessori .........64 3.1 Calzature e abbigliamento sono simili........................................64 3.2 Cappelli e articoli di abbigliamento sono simili ...........................65 3.3 Borsette e articoli di abbigliamento sono simili ..........................65 3.4 Accessori specifici per articoli di abbigliamento .........................65 4. Prodotti farmaceutici .....................................................................66 4.1 Prodotti farmaceutici contro prodotti farmaceutici ......................66 4.2 Prodotti farmaceutici e cosmetici ...............................................66 VII. INTERRELAZIONE TRA FATTORI...................................................68 1. 2. Fattori dominanti ...........................................................................68 Interdipendenza dei fattori.............................................................69 VIII. CONCLUSIONE................................................................................71 Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 4 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE B. SOMIGLIANZA TRA I PRODOTTI E SERVIZI I. INTRODUZIONE Se manca l’identità tra i prodotti e servizi in conflitto, la loro somiglianza costituisce una conditio sine qua non per la constatazione di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Sulla questione della somiglianza tra i prodotti e servizi a cui si riferiscono i segni in conflitto è intervenuta la giurisprudenza della Corte di giustizia. Nella sentenza Canon, la Corte ha ritenuto la somiglianza tra i prodotti o servizi una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC: “(…) resta necessario, anche nell’ipotesi in cui sussista identità con un marchio il cui carattere distintivo è particolarmente forte, dimostrare che sussiste somiglianza tra i prodotti o servizi contraddistinti. Infatti (…) un rischio di confusione presuppone un’identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati (punto 22)”. Come si è rilevato nella precedente sezione A I 2.1., i prodotti e servizi sono prodotti in senso ampio e il termine “prodotti” va utilizzato anche per far riferimento sia ai prodotti che ai servizi. Ciò è in linea con la consuetudine commerciale secondo cui tale termine non fa riferimento ai soli prodotti intesi come beni materiali, ma anche ai servizi. Un prodotto finanziario, ad esempio, rientra nella categoria dei servizi. In molte decisioni passate della DO il termine “prodotti” è stato invece utilizzato in un senso più ristretto, ossia per i prodotti intesi come beni materiali. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 5 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi II. LA SPECIFICAZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI 1. In generale I precedenti capitoli della sezione relativa all’identità, in cui è illustrato lo schema generale della valutazione dei prodotti e servizi (v. sopra, parte AZ I 2), hanno altresì rilevanza nel contesto della valutazione della somiglianza tra i prodotti e servizi. Per quanto riguarda, in particolare, l’uso di categorie ampie nelle specificazioni, va ricordato che quando una serie di prodotti o servizi specificamente designati dal marchio anteriore viene coperta da un’espressione generica utilizzata nella domanda di MC, la prassi raccomandata è di considerare i rispettivi prodotti identici, in quanto “il prodotto specifico (X) è compreso nella categoria generale (X+). Poiché l’Ufficio non può, di propria iniziativa, scindere la categoria (X+), il richiedente deve limitare la domanda eliminando la categoria specifica dalla specificazione, al fine di evitare una constatazione di identità” (v. sopra, sezione A.I.2.5). Inoltre, ciò si applica anche se vi è somiglianza tra un prodotto o servizio del tutto specifico tutelato dal marchio anteriore ed una categoria generale della domanda di MC. Se il richiedente non procede ad una adeguata limitazione della sua specificazione, la domanda dovrà essere respinta per tale categoria generale. Non vi è alcuna teoria fondamentale in base alla quale entrambe le specificazioni dovrebbero riguardare più o meno la stessa quantità di prodotti o servizi in termini economici. Esempio: I servizi di consulenza connessi all’installazione, manutenzione e riparazione di macchinari sono simili ad una macchina molto specifica, in particolare alla tagliatrice laser [1390/2001 (focus (fig.) / FOCUS (cl. 7, 37) (FR)]. 2. La classificazione di Nizza 2.1 L’inclusione dei prodotti nella stessa costituisce prova conclusiva della loro somiglianza classe non La circostanza che i prodotti di cui trattasi siano elencati nella stessa classe della classificazione di Nizza non è, di per sé, un indice di somiglianza. Ai sensi della regola 2, paragrafo 4, REMC, la classificazione di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi e, in quanto tale, non può essere l’unico elemento in base al quale pervenire alla conclusione che i prodotti e servizi siano simili. Per tale motivo, l’argomento addotto in un procedimento, secondo cui strumenti scientifici sarebbero simili a interruttori, sensori e dispositivi di Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 6 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi controllo, in quanto sono tutti compresi nella classe 9, non è stato considerato fondato. 371/1999 TAMRON (cl. 9) / AMRON (cl. 9) (EN). 2.2 La classificazione interpretare la specificazione di Nizza quale strumento per Nonostante la regola 2, paragrafo 4, REMC, occorre rilevare come la classificazione dei prodotti e servizi ricalchi in certa misura gli stessi principi che presiedono all’analisi della somiglianza tra i prodotti e servizi. In casi del genere, i prodotti o servizi ricompresi nella stessa classe possono di fatto essere simili. La classificazione internazionale consta di 45 classi di prodotti e servizi definiti in base ad indicazioni generali (“titoli delle classi”), integrate da osservazioni generali e note esplicative, così come l’Elenco Alfabetico dei prodotti e servizi conteneva (…) alcune voci con l’indicazione della relativa classe di appartenenza. La classificazione internazionale è vincolante per l’Ufficio (regola 2 REMC). La consultazione delle osservazioni e delle note è spesso di ausilio nella ricerca del risultato corretto.. Così, nei casi in cui la formulazione della specificazione è ampia o non sufficientemente chiara, il riferimento alla classificazione di Nizza può essere utile per chiarire il tipo di prodotti di cui trattasi o per ricavare elementi aggiuntivi che possono risultare pertinenti ai fini del raffronto. Ad esempio, i prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, di cui alla classe 1, possono essere solo prodotti chimici. Gli aperitivi, di cui alla classe 33, saranno necessariamente alcolici e quindi non identici agli aperitivi analcolici. 546/1999 SYS (cl. 1) / SYSTOL (cl. 1) (EN), 1003/1999 MOROS (cl. 7, 12) / MORO (cl. 7, 8, 12, 37) (ES). Le bevande alcoliche ed analcoliche contenenti malto, di cui alla classe 32, includono bibite come le birre nella classe 32, ma non bibite simili al whisky, dato che quest’ultima bevanda rientra nella classe 33. 865/2002 Bit / American Bud (fig.) (DE) I rivestimenti per pavimenti; tappetini e stuoie per veicoli; zerbini rivendicati dal richiedente non sono simili ad automobili e loro parti dell’opponente. Secondo la classificazione di Nizza, l’espressione automobili e loro parti indica le autovetture e le loro parti strutturali ed essenziali. Non è questo il caso dei rivestimenti per pavimenti; tappetini e stuoie per veicoli; zerbini. Si tratta di prodotti che non sono parti essenziali o componenti delle autovetture. R 969/2000-1 S-TYPE / S-CLASS (EN) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 7 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Inoltre, il riferimento al numero della classe può servire per chiarire il tipo di prodotti di cui trattasi. Esempio: Fili, spille, aghi e fissaggi, compresi nella classe 17, sono stati ritenuti dissimili da spille e aghi; cerniere, compresi nella classe 26. “La classe 17 della classificazione di Nizza si riferisce a prodotti utilizzati nel settore della costruzione. La classe 26, a sua volta, si riferisce a piccoli articoli per cucire (merceria). Pertanto i prodotti sono di natura completamente differente e non sono tra loro in rapporto di concorrenzialità né di intercambiabilità”. 764-1999 ALFA / ALPHA (EN) Nel suo saggio “Guide to the Nice Agreement concerning the international classification of goods and services” (edizione 2000, v. pag. 25), Jessie N. Marshall scrive quanto segue: Quanto ai titoli delle classi, la loro struttura non è uniforme. Alcuni titoli possono inglobare altri coprendo tutti i prodotti compresi nella classe. Ad esempio, tutti i prodotti compresi nella classe 5 discendono dalla prima frase “prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici”. Inoltre, la linea divisoria tra alcuni titoli di classi è evanescente. È il caso ad esempio dei prodotti cartacei (carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi) e degli stampati di cui alla classe 16 (v. Marshall, pag. 89). Va altresì rilevato, a questo riguardo, che le classi della classificazione di Nizza sono strutturate in base a criteri che possono di fatto assumere rilevanza ai fini dell’analisi della somiglianza. Nel testo di Marshall è indicato il seguente esempio chiarificatorio: classe 1: funzione [ossia un aspetto di “natura”] … i prodotti sono correttamente classificati nella classe 1 se le loro funzioni si basano sulle loro proprietà chimiche anziché su specifiche applicazioni alle quali i prodotti possono essere assoggettati. (pagg. 1 e seg.) classe 3: destinazione Tutte le voci relative a cosmetici, igiene personale (diversa dall’uso medico) e alla pulizia e lucidatura in generale sono classificati nella classe 3. ... Vi sono molte voci che possono essere classificate nella classe 3 e in un’altra classe, a seconda dell’uso che se ne faccia come cosmetici o articoli da toletta oppure per un altro uso molto specifico (pag. 14). classe 18: natura, destinazione La maggior parte degli articoli in pelle sono classificati nella classe 18, salvo il caso in cui, alla luce della loro destinazione d’uso, non sia più idonea la classificazione in una diversa classe (pag. 101). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 8 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi classi 20 e 21: prodotti vari – nessuna indicazione di somiglianza Tali classe vengono spesso confuse le une con le altre, poiché entrambe fanno riferimento a prodotti vari e comprensivi di vari generi. … ciascuna classe comprende solo prodotti vari aventi una composizione materiale specificata (pag.108). classe 32: prodotti concorrenziali … la classificazione delle birre in questa classe si basa sulla loro caratteristica di bevande leggere alternative (pag. 159). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 9 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi III. IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO Il territorio nel quale il marchio anteriore è stato registrato determina altresì l’estensione geografica del raffronto. Ciò ha rilevanza nella misura in cui le abitudini nazionali dei consumatori o le consuetudini commerciali possano avere un’incidenza sul modo in cui i prodotti sono fabbricati, distribuiti o consumati (modalità d’uso) nel territorio di cui trattasi. R 0208/2000-3 BOWMAN’S / BOWMORE (EN), R 0331/2001-3 (fig.) / (fig.) (EN), R 0536/2001-3 & 674/2001-3 NEGRA MODELO / MODELO (EN). Secondo la prassi della DO, le differenze esistenti tra i mercati nazionali devono essere prese in considerazione in sede di comparazione dei prodotti e servizi. Ciò può condurre a risultati differenti per quanto riguarda la somiglianza di determinati prodotti nei diversi territori. Tale approccio non è contrario alla nozione di consumatore europeo unico. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il consumatore medio si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza Lloyd, punto 26), indipendentemente dalla sua cittadinanza o residenza. Il fatto di tener conto delle abitudini di consumo nazionali, come quelle relative alle bevande (ad esempio, l’abitudine di mescolare vino e acqua in Germania), non contraddice al criterio del consumatore “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”. Se l’Ufficio non tenesse conto delle abitudini di consumo, nel caso in cui il diritto anteriore sia un marchio nazionale, non sarebbe in grado di valutare in modo adeguato il rischio di confusione nello Stato membro considerato. Basando le proprie decisione su un’abitudine di consumo fittizia, l’Ufficio correrebbe il rischio che tali decisioni differiscano da quelle delle autorità degli Stati membri (uffici e/o tribunali dei marchi), le quali tengono conto di tali abitudini nazionali. Una prassi del genere sarebbe in contrasto con l’obiettivo di evitare la mancanza di uniformità delle decisioni concernenti uno stesso territorio, indipendentemente dal fatto che esse siano adottate da autorità nazionali o comunitarie. Le abitudini nazionali possono altresì influire sulla percezione dei prodotti e servizi da parte del consumatore, incidendo sulla sua attenzione, ossia su un aspetto di regola trattato nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione. Esempio: Nel procedimento 1999-2001, Blû (cl. 33) / BLU (cl. 32) (EN), si è accertato che i consumatori mescolano bevande alcoliche ed analcoliche, specie nel mercato tedesco dove le bevande mescolate sono molto popolari. I canali di distribuzione dei due prodotti, bevande alcoliche (eccetto birre) e “acque minerali e gassate ed altre bibite analcoliche; bibite alla frutta e succhi di Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 10 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi frutta” sono stati anch’essi considerati simili in Germania. Entrambe le categorie di prodotti sono reperibili nei supermercati e negli spacci l’una accanto all’altra sugli stessi scaffali. Inoltre, in Germania è probabile che i produttori di bevande alcoliche (eccetto birre) producano parimenti i prodotti coperti dall’altro marchio. Si veda però anche il procedimento R 36/2002-3, Lindenhof/LINDERHOF (fig.) (DE), nel quale la Commissione di ricorso ha ravvisato solo una lontana somiglianza tra il vino frizzante (“Sekt”) e, in particolare, i succhi di frutta e le acque minerali nel territorio tedesco di riferimento. Tale lontana somiglianza è stata ritenuta insufficiente per dimostrare un rischio di confusione, ancorché i marchi fossero molto simili sul piano fonetico. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 11 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi IV. SOMIGLIANZA DEI PRODOTTI E SERVIZI: UNA QUESTIONE DI GRADO 1. Introduzione Richiamando parte del settimo ‘considerando’ RMC, la Corte ha dichiarato: “(…) la valutazione del rischio di confusione ‘dipende da numerosi fattori, e segnatamente (…) dal grado di somiglianza tra il marchio d’impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati” (sentenza Sabèl, punto 22). Da questa affermazione della Corte discende che il grado di somiglianza tra i prodotti e servizi dev’essere valutato in ciascun caso singolo. Insieme al grado di somiglianza tra i segni, al grado di carattere distintivo del marchio anteriore (v. sentenza Sabèl, punto 24), al livello di avvedutezza e di attenzione del consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi (v. sentenza Lloyd, punto 26) e ad ogni altro fattore pertinente nel caso di specie, il grado di somiglianza dei prodotti e servizi costituisce il fondamento per la determinazione della probabilità che si determini una confusione. Il settimo ‘considerando’ RMC precisa inoltre come va interpretata la somiglianza tra i prodotti o servizi: “(…) è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione”. La Corte ha definito il rischio di confusione nei seguenti termini: “Costituisce (...) un rischio di confusione (…) la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (…). (...) l’esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (sentenza Canon, punti 29 e 30)”. L’importanza della comunanza di origine (intesa in senso ampio) sull’ampiezza del rischio di confusione è rivelatrice del tipo di somiglianza necessaria per quanto riguarda i prodotti e servizi posti a confronto. Le connessioni esistenti tra i prodotti/servizi devono essere idonee ad evocare una loro provenienza dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate (v. sentenze del TPG, causa T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery, punto 41, e causa T-110/01 HUBERT (fig.) / SAINT-HUBERT 41, punto 46 (impugnazione pendente dinanzi alla Corte di giustizia). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 12 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 2. Valutazione del grado di somiglianza tra i prodotti e servizi 2.1 Necessità di risposte espresse e coerenti La constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione presuppone che si risponda espressamente nella decisione al problema della somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi. Ciò discende dall’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, RMC. Se i prodotti o servizi sono considerati simili, l’accertamento della somiglianza deve altresì contenere l’indicazione del grado di tale somiglianza. L’accertamento del punto se i prodotti o servizi siano o no simili (e in caso affermativo, in quale grado) è di solito contenuto nella parte “somiglianza dei prodotti/servizi” della decisione. In casi estremi, l’accertamento può non essere compiuto in tale parte, bensì solo nella parte finale “conclusione” (v. oltre, sub 4.2.2.d.). Inoltre, la valutazione in merito alla somiglianza tra i prodotti o servizi deve essere coerente. Ciò implica che non si pervenga a risultati discrepanti in decisioni distinte per quanto attiene agli stessi prodotti e servizi raffrontati. 2.2 Come effettuare la valutazione della somiglianza tra i prodotti e servizi 2.1.1. In generale È necessario che l’accertamento si basi sulla realtà di mercato, cioè tenga conto degli usi consolidati nel pertinente settore industriale o commerciale. Tali usi, in particolare le prassi commerciali, hanno carattere dinamico e sono in costante mutamento. L’esaminatore può conoscere gli usi basandosi sui fatti e sulle prove addotti dalle parti. Vi possono inoltre essere fatti pertinenti considerati “notori” e che non richiedono quindi alcuna prova. Non può tenersi conto di fatti che non siano dimostrati per mezzo di prove né si possano considerare notori (cfr. articolo 74, paragrafo 1, RMC). Sulla distinzione tra questioni di diritto e questioni di fatto, v. sopra (sub A III.5.) e le direttive relative all’ammissibilità e alle questioni procedurali (parte C II). È importante che l’esaminatore si astenga dal compiere qualsiasi supposizione in ordine alle condizioni del mercato, ad esempio riguardo a macchinari o prodotti informatici o servizi commerciali. Frasi del tipo “È ben possibile che alcuni produttori dei prodotti X operino anche nella fabbricazione dei prodotti Y” o parole come “forse” devono essere evitate. 2.1.2. Somiglianza tra i segni e carattere distintivo del marchio anteriore: incidenza sul rischio di confusione, ma non sulla somiglianza tra i prodotti e servizi Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 13 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi La somiglianza tra i prodotti e servizi deve essere valutata indipendentemente dal grado di somiglianza tra i segni in conflitto nel caso concreto o dal carattere distintivo del marchio anteriore. Ciò si evince da quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza Canon: “(…) resta necessario, anche nell’ipotesi in cui sussista identità con un marchio il cui carattere distintivo è particolarmente forte, dimostrare che sussiste somiglianza tra i prodotti o servizi contraddistinti (…) un rischio di confusione presuppone un’identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati” (punto 22). “(…) il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione” (punto 24). Qualsiasi dubbio in merito alla corretta interpretazione di questi due punti della sentenza dovrebbero ormai considerarsi fugati da quanto stabilito dal TPG nella sentenza HUBERT (punto 65), che ha espressamente confermato che la somiglianza dei prodotti non dipende dal carattere distintivo del marchio anteriore: “(…) secondo la giurisprudenza della Corte, un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza tra i segni nonché tra i prodotti o i servizi designati, e la notorietà di un marchio è un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (v., in questo senso, sentenza Canon, citata, punti 22 e 24)”. 2.1.3. Linea di demarcazione “assoluta” della somiglianza Occorre tracciare una linea di demarcazione “assoluta” tra prodotti o servizi simili e dissimili. In altri termini, la stessa coppia di prodotti o servizi devono sempre essere al di qua o al di là di tale linea. Una definizione della linea di demarcazione della somiglianza si rende necessaria per una serie di motivi: - in primo luogo, per un’esigenza di certezza del diritto; - in secondo luogo, se i prodotti sono dissimili, il marchio anteriore può costituire una base per il rigetto della domanda di MC solo alle condizioni enunciate all’articolo 8, paragrafo 5, RMC, che conferiscono una tutela accresciuta ai marchi che godono di notorietà. Spesso non è agevole accertare il ricorrere di tali condizioni, tra cui vi è l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o il pregiudizio arrecato agli stessi; Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 14 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi in terzo luogo, è auspicabile che la valutazione dei prodotti e servizi compiuta dall’Ufficio e quella delle competenti autorità degli Stati membri segua binari paralleli. Per le autorità degli Stati membri, è indispensabile che venga definita una linea di demarcazione “assoluta” nelle seguenti due situazioni, che rendono altresì evidente l’esigenza di compiere tale definizione anche per l’Ufficio: ♦ se uno Stato membro non prevede una tutela accresciuta per i marchi che godono di notorietà, l’articolo 4, paragrafo 4, DMC rimette alla discrezionalità degli Stati membri la possibilità di riconoscerla; ♦ inoltre, uno Stato membro può scegliere di prevedere tale tutela accresciuta solo in caso di violazione di marchio, ma non per i procedimenti di opposizione (è il caso, ad esempio, della Germania). - La definizione della linea di demarcazione tra prodotti (lontanamente) simili e prodotti dissimili deve basarsi sul seguente criterio: i prodotti sono simili se, supponendo che i marchi siano identici, il pubblico possa credere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Questa definizione discende dall’interpretazione, richiamata nella precedente sezione 1, del settimo ‘considerando’ RMC. Un approccio più restrittivo, che supponga che i segni siano meramente simili, creerebbe smagliature nella tutela. Per converso, un approccio più estensivo, che supponga in aggiunta all’identità dei segni un grado massimo di carattere distintivo del marchio anteriore, renderebbe evanescente la linea di demarcazione con l’articolo 8, paragrafo 5, RMC. Se il marchio anteriore gode di notorietà, il pubblico crederà che quasi tutti i prodotti provengano dalla stessa impresa, o quantomeno da imprese economicamente collegate. 2.1.4. Casi limite (lontana somiglianza/dissimiglianza) Nei casi limite, la questione se i prodotti o servizi siano simili, e in quale grado, può essere tralasciata nell’ambito dell’esame della somiglianza ed essere riservata alla parte conclusiva della decisione. In questi casi, i vari fattori pertinenti concernenti la somiglianza tra i prodotti o servizi in conflitto vanno analizzati nella parte della decisione dedicata all’esame della somiglianza. La questione è se, da un punto di vista commerciale, vi sia un legame tra i prodotti o servizi. Nell’esempio abbigliamento (cl. 25) contro profumeria (cl. 3), occorre individuare, ad esempio, se questi prodotti possono essere smerciati congiuntamente ed essere fabbricati sotto la responsabilità di un’unica impresa. Sarà quindi riservata all’esame del rischio di confusione la determinazione del punto se il legame tra questi prodotti sia sufficiente, alla luce della somiglianza tra i segni, del carattere distintivo (intrinseco o acquisito in seguito all’uso) del marchio anteriore e di ogni altro fattore pertinente, per giustificare la constatazione del rischio di confusione. Quale presupposto per una Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 15 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi constatazione del rischio di confusione, in questa fase si deve altresì accertare espressamente che i prodotti e servizi sono stati riconosciuti simili, precisando il grado della loro somiglianza. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 16 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi V. SOMIGLIANZA CONSIDERAZIONE 1. TRA I PRODOTTI: FATTORI PRESI IN Principi generali In ordine all’analisi più dettagliata dei criteri per accertare la somiglianza tra i prodotti o servizi, la Corte ha così statuito nella sentenza Canon: “(...) Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto (…) di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità” (punto 23). Come si è rilevato in precedenza, a proposito del fattore “destinazione” (v. sopra, sub B.I.3.6.1.d), l’espressione “end users” nella versione inglese costituisce una traduzione errata: la traduzione corretta sarebbe stata “purpose of use”. Il termine “in particolare” indica come l’enumerazione di questi fattori da parte della Corte fosse puramente esemplificativa. La somiglianza tra i prodotti o servizi non può dipendere da un numero fisso, limitato e predeterminato di criteri, applicabili uniformemente in tutti i casi concreti. Vi possono essere altri fattori in aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte, che possono risultare pertinenti nel caso specifico. La somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi dev’essere determinata su basi obiettive. “Basi obiettive”, tuttavia, non significa basi intrinseche o astratte. Piuttosto, è la prospettiva commerciale ad avere importanza preminente. Nella sentenza Canon, la Corte ha dichiarato che per valutare la somiglianza tra i prodotti si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che li caratterizzano. Qui di seguito sono richiamati i fattori più importanti, che saranno successivamente trattati nell’ordine in cui sono stati enunciati: [fattori Canon] • natura (composizione, principio di funzionamento, aspetto, valore ecc.); • destinazione (d’uso): uso identico o simile; • modalità d’uso; • prodotti o servizi in rapporto di complementarità; • prodotti o servizi in rapporto di concorrenzialità/intercambiabilità: la domanda che viene soddisfatta è identica o simile; [fattori aggiuntivi:] Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 17 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi • • • canali di distribuzione: identici o simili, in particolare, esposizione dei prodotti negli stessi punti di vendita; pubblico di riferimento; origine abituale dei prodotti o servizi: tipo di impresa che controlla la fabbricazione dei prodotti, in particolare, luogo di produzione e metodo di fabbricazione. In ciascun caso concreto, incombe all’esaminatore il compito di individuare i fattori pertinenti e gli elementi corrispondenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti e servizi a confronto, nonché il peso che occorre attribuire a ciascuno di questi fattori pertinenti. Esempio: I fattori connessi al prodotto “acqua”, in teoria, hanno caratteristiche multiformi. Eppure, solo parte di tali caratteristiche sono pertinenti, a seconda del prodotto con il quale “acqua” è raffrontato: Fattore Caratteristiche natura: trasparente, disponibile in natura (mare, laghi, pioggia, sottosuolo) bevanda dissetante, pulizia, raffreddamento (motori) ecc. deglutire (bere), lavatrice, spugna ecc. destinazione: modalità d’uso: Ad esempio, per quanto riguarda il fattore “destinazione”, le caratteristiche pertinenti sono le seguenti: - se l’acqua è messa a confronto con il vino, la sua destinazione sarà quella di bevanda dissetante; - se l’acqua è messa a confronto con prodotti chimici utilizzati in una lavanderia, la sua destinazione sarà la pulizia. Lo scopo principale del raffronto tra i prodotti o servizi non è di individuare le caratteristiche intrinseche o immanenti dei prodotti o servizi di cui trattasi in maniera astratta. Hanno piuttosto rilevanza le coincidenze dei fattori, come natura, destinazione, modalità d’uso, ecc., che caratterizzano i due prodotti e servizi specifici di cui trattasi. Così, i fattori e le caratteristiche propri di un prodotto o servizio possono essere di un tipo, nell’ambito di un raffronto, e di un altro tipo, nell’ambito di un altro raffronto operato con prodotti e servizi differenti. Va rilevato che in molti casi può verificarsi una coincidenza tra i fattori nel senso che, se uno di essi è soddisfatto, ne viene soddisfatto anche un altro. Tale problema è trattato al termine della trattazione relativa a ciascun fattore e riassunto al termine della parte relativa alla somiglianza tra i prodotti e servizi, sotto il titolo “fattori dominanti”. Per garantire la coerenza e la trasparenza delle decisioni, si raccomanda agli esaminatori di avvalersi della formulazione letterale dei fattori di cui sopra, Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 18 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi ossia natura, destinazione, ecc., e non di sinonimi, a meno che si tratti di formule palesemente equivalenti. Ad esempio, anziché destinazione, si può utilizzare il termine “finalità d’uso” o l’espressione “bisogni soddisfatti dal consumatore”. Tuttavia l’uso di queste espressioni potrebbe indurre a confusione in ordine a ciò che si intende in riferimento a tale fattore. Inoltre, l’uso cumulativo del medesimo concetto potrebbe indurre a pensare che vi sia un grado più elevato di somiglianza in quanto ricorra un numero più ampio di fattori: “la destinazione, la finalità d’uso e i bisogni soddisfatti dal consumatore sono i medesimi”: orbene, questa frase si limita a reiterare il medesimo concetto ed è evidente che tale ripetizione non dovrebbe avere alcuna incidenza sul risultato dell’esame. 2. I fattori specifici di somiglianza applicati al raffronto tra i prodotti e servizi 2.1 Introduzione: la distinzione tra i fattori può presentare difficoltà Nelle sezioni che seguono, si cercherà di pervenire ad una definizione e chiarificazione dei vari fattori che incidono sulla somiglianza tra i prodotti e servizi. È noto, tuttavia, che vi sono casi in cui non è agevole tracciare una distinzione tra i diversi fattori, in particolare per quanto riguarda “natura”, “destinazione” e “modalità d’uso” (v. tabella nella successiva sezione 2.5.). Allorché si imbatte in difficoltà di questo tipo, l’esaminatore dovrebbe evitare di insistere troppo sulla distinzione tra i fattori, ma cercare piuttosto di trattarli congiuntamente. Ad esempio dovrebbe, in una simile situazione, sottolineare che i prodotti a confronto presentano la stessa natura e destinazione, indicando gli elementi specifici sui quali fonda tale constatazione. I rilievi conclusivi in ordine alla loro rilevanza, al termine dell’esame di ciascun fattore, unitamente alle interrelazioni tra i vari fattori trattate nel capitolo 8, dovrebbero costituire un ulteriore ausilio per individuare le connessioni che intercorrono tra tali fattori. La spiegazione dei diversi fattori di somiglianza tra i prodotti e servizi comincia con riferimento ai soli prodotti. La loro applicazione ai servizi sarà presa in esame nella sezione V.4. 2.2 Natura 2.2.1 Considerazioni generali i) I principali criteri per definire la “natura” Si può fare ricorso a una serie di criteri per determinare la natura dei prodotti e servizi, in particolare: - la composizione, il principio di funzionamento, Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 19 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi - lo stato fisico (ad es. liquido, solido), l’aspetto (design), il valore. Tali criteri sono analizzati oltre, sub b. ii) La natura deve essere definita da un punto di vista commerciale Come per tutti i fattori di somiglianza tra i prodotti e servizi, la natura di una categoria di prodotti e servizi va definita da un punto di vista commerciale, rispetto agli altri prodotti e servizi. Può non essere necessario e nemmeno utile tentare di definire la natura di un prodotto in termini assoluti, obiettivi ed astratti, delimitandone la natura intrinseca, cioè immanente, ed individuandone le caratteristiche tra cui in particolare la composizione. Poiché la natura deve essere accertata rispetto agli specifici prodotti e servizi di cui trattasi nel caso concreto, le caratteristiche dei prodotti e servizi possono avere rilevanza rispetto ad alcuni prodotti e servizi, ma non rispetto ad altri. Esempi: Prodotto della Caratteristiche dei prodotti domanda di MC Ghiaccio commestibile (“ghiaccioli gelati”) Ghiaccio commestibile (“ghiaccioli gelati”) Intrinseche Entrambi: acqua congelata Commerciali gelati: alimenti; ghiaccio per raffreddamento: prodotto accessorio per la conservazione di alimenti Acqua Entrambi i congelata / prodotti sono preparati a dolciumi base di farina ecc. Prodotto marchio anteriore del Ghiaccio per raffreddamento Pasticcini a base di farina, rollini, biscotti Nel primo esempio, ghiaccio commestibile / ghiaccio per raffreddamento, vi è una coincidenza nella composizione dei prodotti, in quanto ambedue consistono (in parte) in acqua congelata. Dal punto di vista commerciale, tuttavia, ciò è ovviamente irrilevante: ciò che ha rilevanza è che in un caso si tratta di alimenti e nell’altro no. Di conseguenza, la loro natura non è simile. Anche nel secondo esempio non ha rilevanza la composizione, bensì il fatto che entrambi siano dolciumi e dolci tipici da tavola, che rende la loro natura simile da un punto di vista commerciale. V. decisione CdR 795/1999-1 (Allegro / ALLEGRO): “I ‘gelati commestibili’ devono essere posti a confronto, in particolare, con ‘pasticceria a base di farinacei’, ‘rollini’ e ‘biscotti’. I gelati (…), Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 20 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi pur essendo prodotti congelati, presentano somiglianze con i prodotti di pasticceria, dolciumi (…)”. [natura] iii) le voci del dizionario possono essere di ausilio, ma non sempre Se la natura non può essere agevolmente desunta dalla specificazione dei prodotti, si possono ottenere ulteriori ragguagli consultando i dizionari. 955/1999 SUPERFLAM (cl. 9) / EUROFLAM (cl. 9, 11) (FR) Tuttavia, poiché non è la natura intrinseca ad essere rilevante, l’esaminatore non deve fare affidamento puramente e semplicemente sui dizionari, come si evince dalla decisione R 152/2000-3 DIPPIN’DOTS / dippin’dots (fig.) (EN), (punto 24). La CdR ha così statuito: “la decisione impugnata è incoerente nel trattare ‘ice’ (ghiaccio) e ‘ices’ nella classe 30 nella domanda. Mentre ritiene che ‘ices’ siano identici a ‘gelato e ghiaccio commestibile’ e simile a ‘yoghurt gelato; coppe gelato fantasia; dessert gelati’, considera ‘ice’ dissimile dai prodotti dell’opponente per via della diversa natura e destinazione (…). La Commissione di ricorso fa riferimento, al riguardo, al The New Shorter Oxford Dictionary, edizione 1993, secondo cui ‘ice’ (gelato) è il singolare di ‘ices’ e significa tra l’altro ‘(An) ice cream’ o ‘Icing for cakes’ (un dessert gelato o un gelato per torta). Si deve pertanto concludere che la parola ‘ice’ nella domanda è identica a ‘ice creams and edible ices’ protetti dai marchi anteriori”. Quanto sopra è esemplificativo delle insidie connesse al mero riferimento a voci di dizionario. Poiché “ices” e “ice” sono menzionate nella specificazione, la DO aveva correttamente ritenuto che “ices” si riferisse al ghiaccio commestibile e “ice” al ghiaccio per raffreddamento (entrambi i tipi di ghiaccio sono ricompresi nella classe 30 della classificazione di Nizza). Talché la DO aveva correttamente concluso che i prodotti erano differenti quanto alla loro natura e destinazione. iv) Il fatto di rientrare nello stesso titolo, avente un’ampia formulazione, non è sufficiente per accertare la natura simile. Il fatto che i prodotti o servizi a confronto rientrino nello stesso titolo di una classe altro non implica se non una lontana somiglianza, se il titolo li comprende entrambi. Un esempio di titolo con un’ampia formulazione è alimenti per il consumo umano. V. 1210/1999 COCOPOPS (cl. 30) / COCO (cl. 31) (EN), in cui la frutta fresca era posta a confronto, tra gli altri, con caffè, farina e pane. La decisione 2339/2001 LA VIE CLAIRE (fig.) / La Vie Claire (fig.) (EN) offre un’altra esemplificazione: Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 21 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Carne, pesce, pollame e selvaggina sono alimenti di origine animale. Arance, mandarini, limoni, uva e tutti i tipi di frutta fresca, cipolle, verdure e ortaggi sono anch’essi alimenti. Questa lieve connessione non esclude che la loro natura sia differente. Soltanto nel caso in cui il titolo comune sia sufficientemente restrittivo, esso può deporre a favore di una natura identica o simile. Esempio: Qualsiasi tipo di distillato alcolico (bevande alcoliche) è simile a qualsiasi altro tipo di distillato. 2.2.2 i) ii) iii) iv) v) Le varie caratteristiche dei prodotti che ne definiscono la natura Composizione (materie prime, ingredienti combinate), principio di funzionamento, stato fisico (ad es. liquido, solido), aspetto (design), Valore (prezzo) del prodotto o servizio. o materie lavorate I criteri pertinenti per determinare la natura dei prodotti sono quelli che, rispetto agli altri prodotti o servizi, attirano l’attenzione del cliente reale o potenziale sul mercato. La loro rilevanza varia in funzione del prodotto considerato. I criteri più rilevanti possono essere, ad esempio: - la composizione: la gradazione alcolica nelle bevande alcoliche (la forma della bottiglia ha spesso scarsa importanza) o al contrario, l’aspetto: giocattoli (la cui composizione è spesso irrilevante). i) Composizione (materie prime, ingredienti) dei prodotti Una composizione identica o simile dei prodotti di cui trattasi non indica, di per se sola, una identica o simile natura. Esempi: Il grasso per cucinare non ha la stessa natura degli oli e grassi lubrificanti, anche se entrambi hanno in comune l’elemento grasso. Il grasso da cucina è impiegato nella preparazione dei cibi per il consumo umano, mentre gli oli e i grassi sono impiegati per le macchine. Analogamente, nonostante la similarità delle loro caratteristiche fisiche, i biscotti per cani e il pane per il consumo umano non hanno la stessa natura, in particolare perché hanno un sapore differente. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 22 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi In linea con quest’ultimo esempio, la DO non condivide la decisione della Quarta Commissione di ricorso in S ORLANDO (fig.) / Orlando, procedimento R0232/2000-4 (EN): “La circostanza che i ‘prodotti derivati dal latte, farine e preparati a base di cereali’ [domanda di MC], da un lato, e gli ‘alimenti per animali’ [registrazione tedesca anteriore], dall’altro, abbiano la stessa natura non può compensare le numerose differenze esistenti tra i prodotti in questione. Decisiva è la circostanza che i prodotti siano destinati al consumo umano o animale”. La DO, pur condividendo quanto è affermato nell’ultima frase (ipotizzando che i latticini ecc. siano per il consumo umano), non concorda con la conclusione secondo cui la natura sarebbe la stessa. Come per il raffronto tra biscotti per cani e pane per il consumo umano, la DO ritiene che gli alimenti per il consumo umano e quelli per animali abbiano natura differente. In linea generale, una composizione identica o simile non costituisce una prova conclusiva di una natura identica o simile, se le materie prime di cui i prodotti sono composti possono essere sostituite. Diverso è il caso, nel senso che può concludersi per una natura identica o simile, allorché la composizione caratterizza il prodotto. Tale ipotesi si verifica spesso quando la materia di cui è composto il prodotto sia preziosa o rara. Ulteriori esempi: - Alimenti La composizione può caratterizzare o no gli alimenti. Nel caso dei gelati e dei pasticcini a base di farina, i prodotti sono stati ritenuti simili, nonostante la differente composizione, in particolare per il fatto che entrambi sono dolci da tavola. Tuttavia, è diverso il caso nell’esempio sotto richiamato [già citato sopra, sub 2.2.1.iv)], in quanto in una serie di prodotti si tratta di cibi principali, nell’altra di dessert o di ingredienti; i primi sono di origine animale, i secondi di origine vegetale: Carne, pesce, pollame e selvaggina sono alimenti di origine animale. Arance, mandarini, limoni, uva e tutti i tipi di frutta fresca, cipolle, verdure e ortaggi sono anch’essi alimenti. Questa lieve connessione non esclude che la loro natura sia differente. 2339/2001 LA VIE CLAIRE (fig.) / La Vie Claire (fig.) (EN). - Legname / pasta per la fabbricazione della carta e a. Legname (cl. 19) ha una natura differente da polpa di carta; polpa di cellulosa per la fabbricazione della carta; fazzoletti di carta, tovaglie e salviette, carta, cartone e prodotti in queste materie (cl. 1, 16) 247-2000 LOYAL / ROYAL (EN) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 23 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi ii) Principio di funzionamento I vari principi di funzionamento includono il funzionamento meccanico, con o senza motore, ottico, elettrico, biologico o chimico. Esempio di natura simile: Supporti magnetici, elettronici o ottici e dispositivi semiconduttori (cl. 9), tutti incorporanti tipi o caratteri di stampa digitali, di cui alla classe 9, sono simili a nastri magnetici (cl. 9). La natura è la stessa, essendo tutti supporti. 1623/2002 PRADO e a. / PRADO (EN), contrapposta a 1298/2001 WAITEC (fig.) / Wytek (fig.) (EN), che non viene seguita. Esempi di natura differente: - Macchine e macchine utensili (cl. 7) – utensili azionati manualmente (cl. 8) 1797-2000 EGA (fig.) / EGA MASTER (fig.) (EN), 572-2001 ROVEMA / RAVEMIA (EN) (ma con conclusioni opposte in ordine alla somiglianza) - Vi sono differenze tecniche tra macchine curvatrici per lastre per la stampa (cl. 7) e macchine per l’assemblaggio di scatole di cartone e simili (cl. 7). R0610/2000-4 PROFORM / PLAFORM (EN) - Lavatrici che impiegano detersivo in polvere (chimici) e nuove lavatrici a onde magnetiche iii) Stato fisico (ad es. liquido o solido) I prodotti a base di cioccolato [barrette] hanno una natura diversa dalle bibite in quanto sono cibi e bevande. 1985/2001 GIOJA / JOIA (EN) iv) Aspetto Vi sono prodotti per i quali assume rilevanza preminente l’aspetto piuttosto che la composizione, il principio di funzionamento o lo stato fisico. Esempio: Per taluni giocattoli, è di secondaria importanza il fatto che siano di peluche, cartone, legno, metallo o altro materiale (salvo quando debbano essere rispettati determinati criteri di sicurezza per i bambini piccoli). Ciò che è importante, per i clienti, è che essi abbiano una forma attraente. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 24 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 2628/2001 JAKO-O (fig.) / JOCKO (DE), annullata dalla CdR in base ad altri motivi v) Valore (prezzo) del prodotto o servizio Gioielli d’oro – bigiotteria. Dal punto di vista commerciale, ad esempio, si considerano differenti gli orecchini di plastica da quelli d’oro, data la diversità del loro valore. La somiglianza può tuttavia essere riscontrata in base ad altri criteri. Pertanto, va usata cautela nel distinguere tra prodotti di lusso e prodotti di tutti i giorni, posto che il fabbricante dei primi può anche offrire sul mercato i secondi. 2.2.3 Rapporto con gli altri fattori La “natura” può sovrapporsi alla “destinazione” ed alle “modalità d’uso”. Queste ultime sono spesso definite direttamente dalla natura e dalla destinazione. 2.3 Destinazione 2.3.1 Definizione di destinazione La destinazione è l’uso al quale i prodotti o i servizi sono destinati e non qualsiasi uso accidentale. Il termine destinazione è equivalente a funzione (economica) del prodotto o servizio. Esso indica il bisogno che viene soddisfatto (dal consumatore) o il problema che viene risolto (dal cliente professionale). In inglese, i termini “purpose” e “destination” sono sinonimi, tuttavia in questo contesto quest’ultimo termine non viene usato (in francese, “destination” comprende sia la finalità d’uso sia i clienti). 2.3.2 Determinazione del livello appropriato di astrazione Talvolta può risultare difficoltoso determinare il livello appropriato di astrazione necessario per risalire alla destinazione, come si evince dall’esempio dentifricio / sapone: La natura di entrambi questi prodotti è definita dal fatto che sono prodotti per l’igiene, ossia dalla destinazione di base, e dalla loro composizione, che caratterizza i prodotti nel loro rapporto: non è possibile usare una pasta dentifricia per lavarsi le mani. Per quanto riguarda la destinazione quale fattore di somiglianza, tale fattore non può essere costituito dal fatto che entrambi sono prodotti per l’igiene, dal momento che tale caratteristica è già riconducibile al fattore natura. La destinazione come fattore separato deve piuttosto essere definita in base ad un livello di astrazione più elevato. Le possibilità sono due: 1) igiene di diverse parti del corpo, oppure Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 25 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 2) igiene dei denti / mani-corpo in generale? Come per tutti i fattori, anche la destinazione va determinata da un punto di vista commerciale. Poiché l’igiene personale normalmente si considera come un’entità unica, la destinazione sarà “igiene di diverse parti del corpo”. La destinazione non deve essere interpretata secondo criteri troppo restrittivi, altrimenti il criterio perde ogni valore. Ciò risulta evidente da due motivazioni divergenti in due diverse decisioni. La DO concorda con la decisione LIFE (fig.) / LIFE. - I dentifrici, compresi nella classe 3, non sono simili a saponi o creme per le mani compresi nella classe 3. I dentifrici sono usati per la cura dei denti e la loro destinazione sono la pulizia e l’igiene. Gli altri prodotti compresi nella classe 3 possono avere come destinazione la pulizia, ma servono per la cura della pelle e non dei denti. 1946/2002 Marco (fig.) / Marca (fig.) (EN) - I dentifrici presentano un basso livello di somiglianza rispetto ai saponi: essi presentano qualche analogia con i saponi in quanto sono utilizzati in connessione con la medesima finalità, ossia la pulizia del corpo umano. 3043/2001 LIFE (fig.) / LIFE (EN) Per una panoramica sul rapporto tra i fattori natura, destinazione e modalità d’uso, v. oltre nella sezione 2.5. 2.3.3 Esempi di destinazione dei prodotti e servizi identica/simile e differente Destinazione identica o simile: I prodotti veterinari e le preparazioni per medicina veterinaria sono simili agli additivi e agli integratori nutrizionali per animali tutelati dalla registrazione anteriore in quanto entrambe le serie di prodotti sono destinate a migliorare o preservare la salute degli animali. 645/2001 EQUIVITE / EQUIVET (EN) Le lamine, lastre e tondi di plastica (classe 17) e le materie plastiche allo stato grezzo di cui alla classe 1 hanno la stessa destinazione. R 0799/1999-1 RODIO / RHODIA (fig.) (EN) Destinazione differente: Il cemento e i rivestimenti bituminosi per pavimenti e soffitti e a. (cl. 19) sono dissimili dai colori, rivestimenti protettivi a essiccatura rapida, lacche e a. (cl. 2). La destinazione dei prodotti compresi nella classe 19 è quella di formare la pavimentazione stessa, quella dei prodotti nella classe 2 di applicare un rivestimento decorativo o protettivo a pavimenti, muri o soffitti. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 26 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 2432-2000 ROWAKRYL / MONACRYL (EN) 2.3.4 Incidenza della diversità di destinazione sulla constatazione della somiglianza Se uno dei due prodotti ha una destinazione molto specifica, può derivarne un forte argomento contrario alla somiglianza, come nel caso del software speciale integrato in un apparecchio per l’emodialisi e del software multimediale 713/1999 ALTRA LINK (cl. 9) / ULTRALINK (cl. 9, 38) (EN) e) Rapporto tra natura e destinazione in particolare Se la natura è differente, ma la destinazione è identica, la somiglianza viene spesso riscontrata, come dimostra il seguente esempio. Esempio 1: Prodotti utilizzati in cucina (cl. 21) / coltelleria (cl. 8) I prodotti compresi nella classe 21, ossia taluni prodotti utilizzati in cucina, sono simili a quelli compresi nella classe 8, in particolare coltelleria, (…) pur avendo natura e forse impiego differenti. Infatti, essi sono tutti utensili impiegati normalmente per svolgere mansioni correlate al governo della casa e, in particolare, alla cucina, oppure impiegati in combinazione con o simultaneamente ad articoli di coltelleria (…). Essi sono fabbricati dalle stesse imprese e venduti attraverso gli stessi canali commerciali rivolgendosi alla stessa clientela”. R 0478/2001-3 CUCINA & Co (fig.) / LA CUCINA (fig.) Esempio 2: Scarpe / articoli di abbigliamento Nonostante la diversa natura, in considerazione in particolare dell’identità della loro destinazione, i prodotti sono simili: Le calzature, le scarpe e gli stivali hanno una identica destinazione, in linea di principio, rispetto agli articoli di abbigliamento elencati: servono per vestire gli esseri umani, sia per proteggerli dagli elementi sia come articoli di moda. R 634/2001-1 “a” (fig.) / “a” (fig.) (causa dinanzi al TPG) Esempio 3: Prodotti farmaceutici / cerotti I prodotti rivendicati nella domanda, prodotti farmaceutici e sanitari; medicinali; pillole, sono farmaci o sostanze impiegate per trattare, prevenire o alleviare i sintomi di malattie o ferite causate da incidenti. I cerotti sono fascette adesive, in genere medicate, applicate a vari tipi di ferite. I materiali per fasciature sono materiali terapeutici o protettivi utilizzati per le ferite o per le fratture di arti. Sebbene tutti questi prodotti abbiano una natura differente Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 27 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi da quella dei prodotti dell’opponente, essi hanno in comune una destinazione analoga, vale a dire la cura di infermità, menomazioni o lesioni. 2940/2000 APEX/APEX (EN) 2.3.5 Rapporto con gli altri fattori In linea generale, la destinazione è il fattore più importante. Dato che esso definisce la finalità d’uso del prodotto o servizio, per il cliente costituisce il modo più semplice di individuare tale prodotto o servizio. In base alla destinazione è inoltre possibile determinare i clienti reali o potenziali, ossia il pubblico di riferimento. Se la destinazione è simile, i prodotti o servizi sono normalmente in concorrenza tra loro e si sovrappongono presso il pubblico di riferimento, cioè i clienti reali o potenziali. Inoltre, la modalità d’uso di solito dipende dalla natura e dalla destinazione dei prodotti. 2.4 Modalità d’uso La modalità d’uso definisce il modo in cui il prodotto è usato per raggiungere la finalità a cui è destinato. Essa può di solito essere desunta: • dal principio di funzionamento di un prodotto, cioè dalla sua natura, e • dalla funzione che il prodotto o servizio assolve sul mercato (bisogno soddisfatto o problema risolto), cioè dalla sua destinazione. La modalità d’uso, pertanto, discende spesso direttamente dalla natura e dalla destinazione e, da sola ha quindi solo una rilevanza limitata o addirittura nulla ai fini dell’esame della somiglianza. Esempio: Un ferro da stiro è un apparecchio elettrico (natura) per rendere liscia e senza grinze la superficie di camicie, pantaloni, ecc. (destinazione). Dalla sua natura discende che devono essere premuti certi pulsanti per creare al suo interno un flusso di corrente elettrica. Dalla sua destinazione si desume che il ferro da stiro deve essere mosso avanti e indietro al fine di creare la superficie desiderata delle camicie, dei pantaloni, ecc.. Inoltre, così come il fattore natura può essere definito in base alla destinazione di base (v. sopra, sezione 2.3.2.), una modalità d’uso di base può altresì contribuire alla determinazione del fattore natura. Esempio: la natura del cibo è definita, tra l’altro, come sostanza contenente elementi nutritivi (composizione) che possono essere ingeriti da un organismo vivente (modalità d’uso di base). S’intende che questa modalità d’uso di base non può delimitare il fattore metodo d’uso separato, poiché altrimenti tale fattore non avrebbe alcun significato indipendente dal fattore natura. Nel caso Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 28 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi dell’aceto, ad esempio, la modalità d’uso può essere quindi definita dal modo in cui l’aceto è usato negli ortaggi, in particolare muovendo avanti e indietro il cucchiaio (v. oltre, sezione 2.5.). Se la modalità d’uso non è collegata alla natura o alla destinazione di un prodotto o servizio, la mera coincidenza nella modalità d’uso può non avere una grande rilevanza: le carrozzine per bambini e le tagliaerba sono entrambe spinte in avanti manualmente, ciò non toglie che siano palesemente diverse. Tuttavia, la modalità d’uso può assumere rilevanza, indipendentemente dalla natura e dalla destinazione, se essa caratterizza il prodotto: - A favore della somiglianza: “I prodotti farmaceutici per il trattamento di patologie della pelle o dei capelli possono assumere la forma di creme o lozioni. Entrambe hanno la stessa modalità d’uso dei cosmetici, i quali possono anche essere creme o lozioni”. 1981/2002 VITANOV / NOVA VITA (fig.) (EN) Tuttavia, anche se la modalità d’uso caratterizza i prodotti oggetto del raffronto ed è identica per entrambi, tale circostanza non è di per sé sufficiente per constatare la somiglianza. - Contro la somiglianza: Sfregamento – versamento La lucidatura si effettua manualmente sfregando la superficie degli oggetti metallici con pezzetti di cotone o altro materiale impregnato, mentre i preparati per la depurazione sono versati attraverso condutture bloccate o contaminate nell’intento di spurgarle. 456/2002 ALADDIN / ALADIN (EN) Andare su una sedia a rotelle – andare in bicicletta “Una persona che conduce una bicicletta deve mantenersi in equilibrio durante il movimento con la bicicletta, mentre un disabile seduto su una sedia a rotelle ha bisogno di una posizione molto sicura e stabile nel movimento, che include sistemi di blocco intesi ad evitare movimenti pericolosi. Le persone che conducono una bicicletta sono normalmente in grado di salire e scendere dalla bicicletta autonomamente. Al contrario, i disabili che usano una sedia a rotelle hanno bisogno, il più delle volte, di un’altra persona che li aiuti a sedersi ed alzarsi dall’apparecchio”. Si tratta di un esempio in cui la modalità d’uso è condizionata dalla destinazione del prodotto. 1138/2002 PANTHER (fig.) / Panther (EN) Rapporto con altri fattori: Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 29 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi La modalità d’uso spesso è conseguenza diretta della natura e della destinazione e non è quindi un fattore molto importante. 2.5 Come distinguere in modo corretto i fattori natura – destinazione – modalità d’uso Si prenda come esempio la sentenza del TPG nella causa Hubert (causa T110/01). I prodotti sono “grassi alimentari” contro “aceto, salse” Fattore Definizione Applicazione proposta Applicazione da proposta del della definizione del fattore parte del TPG fattore Natura Il tipo di prodotto (comprese la destinazione di base e la modalità d’uso di base) Alimenti Alimenti Definizione di alimenti: Qualsiasi materia, sostanza ecc. che può essere usata come cibo Definizione di cibo: qualsiasi sostanza contenente elementi nutritivi, come carboidrati, proteine e grassi, che può essere ingerita da un organismo vivente (livello base di modalità d’uso) e metabolizzata in energia e tessuti corporei (livello base di destinazione) (traduzione di definizioni tratte dal Collin’s edictionary) Destinaz. La finalità Condimento di ortaggi di d’uso del consumo quotidiano prodotto (destinazione di livello più alto) “Consumo umano”, ossia la destinazione di base e la modalità d’uso di base (parte della “natura”) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 30 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Modalità d’uso Il modo in cui Agitare una bottiglia il prodotto è girare con un cucchiaio utilizzato per conseguire la finalità a cui è destinato 2.6 e Condimento di pietanze di consumo quotidiano, ossia destinazione di livello più alto Prodotti complementari 2.6.1 Principi I prodotti (o i servizi) sono complementari quando tra di essi vi è una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro e non è meramente ausiliario o accessorio. Se ricorrono queste condizioni, esse depongono a favore della somiglianza. I clienti potrebbero supporre che la produzione di entrambi i prodotti sia riconducibile alla stessa entità. Tale impressione è ancora più probabile se i prodotti vengano offerti congiuntamente. Esempio: Articoli per fumatori / sigarette con filtro. Si tratta di prodotti aventi una natura differente. “(…) Vi sono tuttavia varie caratteristiche che i rispettivi prodotti hanno in comune: i prodotti in questione non solo hanno gli stessi utilizzatori finali, i fumatori di sigarette, ma sono, in particolare, complementari gli uni con gli altri, essendo entrambi utilizzati per il consumo di nicotina. Tale carattere complementare è abbastanza forte, dato che il consumo di sigarette con filtro richiede del pari articoli complementari da usare per accendere le sigarette. Per tale motivo, i prodotti in questione sono spesso acquistati dai consumatori contemporaneamente e in connessione reciproca. Inoltre sono venduti dagli stessi dettaglianti ed, entro certi limiti, distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. Al giorno d’oggi alcuni produttori di sigarette con filtro immettono sul mercato accendini e fiammiferi recanti la loro marca di sigarette”. 500/2000 BOSS (fig.) / Baldessarini HUGO BOSS (fig.) (EN). Il fatto che vi siano imprese che smerciano prodotti complementari, come nell’esempio degli articoli per fumatori e delle sigarette con filtro, che recano gli stessi marchi d’impresa, dimostra come sia giustificato desumere dalla natura complementare dei prodotti una comune origine dei medesimi. Ne consegue quindi che il semplice fatto che i prodotti siano complementari può costituire una dimostrazione sufficiente della somiglianza tra i prodotti e persino di un grado di somiglianza elevato. Tale fattore assume rilevanza ogniqualvolta la natura (nell’esempio sopra riportato, accendini – sigarette), la destinazione (accendere – fumare), la modalità d’uso (premere un pulsante – inalare) siano differenti e i prodotti non siano in concorrenza tra loro (non si può fumare un accendino). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 31 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Quando i prodotti sono complementari, i canali di distribuzione commerciale e la clientela sono spesso gli stessi. La prassi della DO riguardo al carattere complementare può essere del pari illustrata dalla decisione 1051/2002 DODIPETTO / dodie (fig.) (EN): Il fatto che l’ampia formulazione dei marchi anteriori includa prodotti per bambini (prodotti generici della classe 3, non limitati ai bambini, così come “biberon, tettarelle per biberon”), e che sia questi ultimi sia gli abiti per bambini possano, almeno in qualche caso, essere rinvenuti nei medesimi negozi non è sufficiente a giustificare la conclusione che essi siano complementari e simili. Questo caso contrasta con una decisione adottata dalla Quarta Commissione di ricorso, alla quale la DO non aderisce. Secondo la CdR, i prodotti vanno considerati complementari allorché hanno una destinazione che può essere associata ad un’altra destinazione (sembra essere questo il significato di un passo della decisione che recita: “un prodotto soddisfa un bisogno che può essere mentalmente associato a qualche altro prodotto”). “Una culla per neonato soddisfa un bisogno (far dormire il neonato) che può essere associato ad un altro bisogno (vestire il neonato per la notte) che viene soddisfatto da un pigiama o body per neonato”. R 0674/2000-4 MAMAS & PAPAS / MAMA’S & PAPA’S (EN) 2.6.2 Esempi generali i) Prodotti complementari Fotocamere e pellicole sono complementari, in quanto devono essere usate congiuntamente. Hardware – software 554/2002 QUANTUM / QUANTUM (EN) Computer / supporti per dati leggibili a macchina 398/2002 COMCONNECT / ComConnect (DE) Borsellini – abbigliamento, calzature: I prodotti borsellini, compresi nella classe 18, sono strettamente collegati ad articoli di abbigliamento, scarpe, di cui alla classe 25, nel senso che i consumatori li considerano presumibilmente come accessori rispetto agli articoli di abbigliamento non intimo e anche rispetto alle calzature (ad esempio, le borsette da donna). Pur non essendo abituale che i produttori del settore dell’abbigliamento Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 32 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi producano e commercializzino direttamente i borsellini, è ragionevole presumere che una parte significativa del pubblico consideri tali prodotti come “accessori complementari”, essendo strettamente coordinati con l’abbigliamento non intimo e con le scarpe e ben potendo essere smerciati dagli stessi fabbricanti o da fabbricanti tra loro collegati. Oltretutto, si tratta di prodotti reperibili negli stessi negozi. 2008/2000 WANNABE (fig.) / WANNAGO (EN). V. anche 1440/2000 GIORGIO (fig.) / GIORGIO (fig.) (EN) Gli asciugamani sono complementari a abbigliamento per il nuoto e per la spiaggia, nel senso che di solito vengono utilizzati per andare al mare o in piscina. 435/2001 LORIS / FLORIS (EN). Cinture (cl. 25) e scarpe (cl. 25): 1481/2002 ROHDE / DANRHO (fig.) (DE) Antiruggine – tinte, vernici, lacche 1496/2002 CASACOLOR / CAPACOLOR (DE) ii) Prodotti non complementari D’altro lato, se il collegamento è blando, è improbabile che il pubblico stabilisca una correlazione tra i prodotti di cui trattasi: si è così esclusa una somiglianza tra cavi elettrici e software basata semplicemente sul fatto che essi concorrono al funzionamento dello stesso tipo di macchina. 922/1999 RADIFLAM (cl. 9) / FLAM (cl. 9, 42) (EN) I batuffoli di stoffa per rimuovere il trucco sono prodotti differenti dai saponi. “Sarebbe assurdo considerare tali prodotti simili semplicemente per il fatto che essi possono essere usati congiuntamente. Essi differiscono per natura, destinazione e modalità d’uso”. 483/2001 MAJA / maxa (fig.) (EN) 2.6.3 Accessori i) Simili I prodotti cosmetici e i portasapone a scatola, bauletti per cosmetici, sono offerti in vendita congiuntamente e sempre usati congiuntamente, talché possono essere supposti avere la medesima origine. 611/1999 VERI (cl. 3, 21) / VERITÉ (cl. 3) (ES) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 33 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Le casse per orologio sono complementari a orologi. 1850/2001 T (fig.) / T (fig.) (EN) Soluzioni per la pulizia delle lenti a contatto, montature e accessori, in particolare custodie e catenelle per lenti e salviettine di stoffa per la pulizia delle lenti confrontate con lenti a contatto. 1475/2002 CONTINUA / CONTINUA (EN) ii) Dissimili Bauletti per manicure (cl. 8) e cosmetici (cl. 3) 1479/2002 BARATTI / Mario Barutti (DE) Contenitori per bevande, in particolare bottiglie per bevande (cl. 21) e talune bevande alcoliche e analcoliche (cl. 32 e 33) (differente origine, differente clientela) 50/2002 la bamba (fig.) / BOMBA (fig.) (DE) 2.6.4 Carattere complementare definito in base alle abitudini dei consumatori Possono altresì assumere rilevanza le abitudini dei consumatori, quali sono spesso definite dalla tradizione e dagli usi locali. Si è così accertato che l’uso locale di bere birra e acquaviti (schnaps) in alcuni Stati membri era indice di somiglianza. 982/1999 GIRAF (cl. 33) / GIRAF GOLD (cl. 32) (EN) 2.6.5 Prodotti ausiliari o accessori Alcuni prodotti o servizi possono considerarsi “ausiliari” o “accessori” rispetto a determinati altri prodotti o servizi. La constatazione della accessorietà, in generale, non è sufficiente a giustificare la somiglianza tra i prodotti o servizi. Tale natura ausiliaria o accessoria può non sussistere rispetto a prodotti o servizi differenti. Esempio: servizi finanziari – stampati; l’ultimo prodotto è ausiliario e non vi è alcuna somiglianza rispetto ai servizi finanziari. Rispetto ai CD ROM, invece, gli stampati non sono il rapporto di ausiliarità, ma di possibile concorrenza. I prodotti e servizi non sono complementari e non sono in genere simili ai prodotti o servizi principali (esempi tratti dalle classi 9, 16 e 38) i) prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, e 38 Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 34 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi I servizi finanziari non sono simili ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 16, in particolare, perché tali prodotti sono solo strumenti ausiliari e, quindi, prodotti accessori dipendenti rispetto alla prestazione di servizi finanziari. La semplice circostanza che i servizi finanziari siano prestati utilizzando software e supporti dati non rende simili tali prodotti e servizi. 188/2002 FOCUS / FOCUS TV (fig.) (DE) Assicurazione e affari finanziari (cl. 35) / prodotti compresi nella classe 9 e servizi compresi nella classe 38, in particolare attrezzature e computer per l’elaborazione dei dati, programmi per computer; servizi di comunicazione e trasmissione di dati via computer; ricerca scientifica e industriale; programmazione per computer: dissimili, i prodotti di cui alle classi 9 e 38 sono solo strumenti di lavoro, la loro natura è differente. R 518/2000-1 EUROPAY 6000 / EUROPAY (EN), 1356/2000 atlas (fig.) / ATLASREISEN (EN), 1357/2000 atlas (fig.) / ATLASREISEN (EN). ii) In particolare, prodotti compresi nella classe 16 Organizzazione e conduzione di mostre / carta, stampati e altri prodotti della classe 16 – dissimili 1444/2001 BLUMENTAL / Blumen Worldwide (fig.) (EN). Trasporto; imballaggio e immagazzinamento di prodotti; organizzazione di viaggi / riviste, pubblicazioni – dissimili (cl. 16) 2515-2000 NATURA (fig.) / Natura Comfort (fig.) (EN). 2.6.6 Merci offerte a scopi promozionali dai fabbricanti di prodotti o prestatori di servizi Le merci offerte per scopi di promozione delle vendite non sono simili ai prodotti o servizi oggetto della promozione, ma vanno piuttosto considerate simili a pubblicità (v. oltre, in tema di raffronto tra i prodotti e servizi, sezione 5.3.1.bb): Organizzazione di viaggi e conduzione di itinerari di viaggio organizzati e prodotti in cuoio, abbigliamento, giochi, articoli sportivi non sono simili. Per poter considerare i prodotti e i servizi simili tra loro, non è sufficiente l’esistenza di una consuetudine secondo la quale gli articoli siano consegnati dai prestatori di servizi ai loro clienti come dono complementare senza alcun prezzo da pagare. 964/1999 THE GREY LINE (cl. 39) / GREYLINE (cl. 18, 25, 28) (EN) (confermata in R 72/2000-1 (EN)) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 35 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Si applicano analoghe considerazioni allorquando un fabbricante di prodotti o un prestatore di servizi offra prodotti, ad esempio T-shirt, CD, portafogli ecc., a scopi di promozione commerciale. 2.6.7 Rapporto con altri fattori Il fattore complementarità svolge un ruolo della massima importanza allorché i prodotti sono diversi per natura e destinazione (e di conseguenza per modalità d’uso) e non sono in concorrenza tra loro. Il fatto stesso che i prodotti siano complementari può essere sufficiente per constatarne la somiglianza. Se si riscontra un rapporto di complementarità, è frequente che i canali di distribuzione dei prodotti siano i medesimi. 2.7 Prodotti tra loro in concorrenza I prodotti a confronto sono tra loro in rapporto di concorrenza reciproca quando sono offerti alla medesima categoria di clienti, i quali possono scegliere di sostituire gli uni con gli altri per la stessa finalità d’uso. In siffatta ipotesi, i prodotti sono altresì definiti come economicamente “intercambiabili”. Il prezzo può costituire un criterio, ma non necessariamente. Ad esempio, i gioielli in oro e la bigiotteria, comparati sopra in riferimento alla loro natura [v. sezione 5.2.1.b.v)], sono tra loro in concorrenza anche se il rispettivo prezzo (e valore) differisce notevolmente. Peraltro, il prezzo dei prodotti tra loro in concorrenza spesso non differisce in modo sostanziale, se correttamente calcolato. Ad esempio, il commercio di autovetture nuove e il leasing sono tra loro in concorrenza, anche se il prezzo di un’autovettura nuova è considerevolmente più alto rispetto al canone mensile del leasing. Tuttavia, nel complesso, il canone del leasing di un’autovettura per il tempo consueto di leasing sarà dello stesso ordine del prezzo di acquisto di un’autovettura nuova. 1386/1999 ROWA (cl. 19, 27) / OWA (cl. 6, 17, 19) (DE) I filtri per caffè di carta sono in concorrenza con i filtri in plastica o metallici, in quanto sono simili per dimensioni, forma e funzione, soddisfano il medesimo bisogno e la differenza di prezzo non è considerevole per il consumatore medio, essendo del resto giustificata dalla maggiore durata dei filtri in plastica o metallici, al punto che, se si tiene conto della differente durata di questi ultimi filtri, essi potrebbero persino risultare più economici nel complesso rispetto alla quantità di filtri di carta che ne costituirebbero il prodotto sostitutivo. 44/1999 TELIA (cl. 21) / Teeli (cl. 21) (EN) I prodotti tra loro in concorrenza hanno gli stessi acquirenti reali e potenziali. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 36 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 45/1999 FLORA (cl. 32) / LORA DI RECOARO (cl. 32, 33) (EN) Una parte significativa del pubblico ha di solito familiarità con entrambi i tipi di prodotti ed è abituata a vedere prodotti equivalenti o intercambiabili provenienti dalla stessa impresa. 167/2000 MIXERY (cl. 32) / MYSTERY (cl. 29, 30, 32) (DE) (sentenza del TPG) Esempi: Carta da parati (cl. 24) e carta da parati fatta in materie tessili (cl. 27) / pitture: sono in rapporto di concorrenza e di complementarità e sono venduti in negozi specializzati; tali prodotti sono pertanto simili. Tuttavia, i teloni decorativi (cl. 24) e le pitture non sono né in concorrenza né complementari e sono venduti in negozi distinti. Pertanto sono dissimili. 1496/2002 CASACOLOR / CAPACOLOR (DE) Rapporto con altri fattori: I prodotti sono di norma in concorrenza quando hanno la medesima destinazione e si collocano in una categoria di prezzo simile. 2.8 Canali di distribuzione, in particolare collocazione nei medesimi punti di vendita 2.8.1 Principali categorie di canali di distribuzione - Vendite dirette: vendite direttamente effettuate all’acquirente del prodotto. Tra l’impresa e il cliente non vi è alcun intermediario. Un esempio di vendita diretta è la fornitura di servizi di pianificazione finanziaria ai privati. Costituiscono altresì esempi di questo metodo di vendita le vendite su catalogo e quelle via Internet. - Vendite indirette – dettaglio: vendite effettuate ai commercianti al minuto (dettaglianti) che rivenderanno a loro volta ai clienti. Esempio di vendita indiretta: vendere erbe cresciute organicamente a una drogheria locale. - Vendite indirette – ingrosso: vendite effettuate a grossisti o intermediari che rivenderanno a loro volta i prodotti a dettaglianti. I grossisti molto spesso rappresentano una pluralità di imprese (per i dettaglianti costituisce una soluzione più efficiente avere un’unica fonte di approvvigionamento per più prodotti che avere a che fare con un numero indefinito di singoli fornitori). Un esempio di vendite a grossisti o intermediari sono le vendite di nuovi articoli per animali a grossisti, che li rivenderanno a una serie di negozi per la cura degli animali, di cliniche per animali e di altri punti di vendita al dettaglio. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 37 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi - Vendite indirette - commercializzazione a più livelli: vendite effettuate sia direttamente ai clienti sia ad altri venditori, conformemente ad accordi di disribuzione dei prodotti. 2.8.2 Rilevanza del medesimo canale di distribuzione, in generale Se i prodotti sono offerti in vendita attraverso gli stessi canali di distribuzione, sarà più probabile che il consumatore ritenga che i prodotti o servizi appartengano allo stesso settore commerciale e che vengano possibilmente fabbricati o forniti dalla stessa entità, e viceversa. 1471/1999 KALZAN (cl. 5) / QANZA (cl. 5) (DE), 1466/1999 FLORIDA SUN (cl. 32) / FLORIDA SUN (cl. 32) (EN). 2.8.3 Rilevanza del medesimo punto di vendita al dettaglio, in particolare La seguente citazione, tratta (e tradotta) da un documento dell’OMPI, sintetizza la giusta rilevanza che occorre attribuire al fatto che l’esercizio commerciale di vendita sia identico o simile. Non va attribuita un’importanza eccessiva a questo criterio, dal momento che tutti i moderni supermercati, spacci e grandi magazzini vendono beni di ogni tipo. Pertanto, il punto di vendita è un fattore meno decisivo allorché si tratta di stabilire se i consumatori riterrebbero i prodotti provenienti da una comune origine, solo perché venduti nello stesso esercizio commerciale. Tale criterio può nondimeno avere una validità nel caso in cui i prodotti vengano smerciati, in modo esclusivo o abituale, in negozi specializzati. In questo caso, i consumatori potrebbero tendere a ritenere che l’origine dei prodotti sia la medesima, se questi sono venduti nel medesimo negozio specializzato, mentre potrebbero tendere ad escludere tale comune origine se non vengono abitualmente venduti negli stessi negozi. (WIPO Introduction to Trademark Law and Practice, The Basic Concepts, A WIPO Training Manual, Ginevra 1993 (2º edizione), ristampa1998, punto 6.2.1.) La coincidenza di punti di vendita e canali di distribuzione può avere rilevanza in quanto sia atta a dimostrare una prossimità fisica dei prodotti e dei marchi sul mercato. Se i prodotti sono offerti congiuntamente nello stesso tipo di negozio, vi sarà una maggiore probabilità che il consumatore li trovi nello stesso negozio, spesso contemporaneamente. 1339/1999 LINOLA (cl. 3) / LIOLA (cl. 3) (EN) Inoltre, il tipo di esercizio commerciale considerato può anche essere rivelatore delle consuetudini commerciali e delle tecniche commerciali utilizzate nella promozione e nella vendita di un determinato tipo di prodotti. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 38 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Tali circostanze possono indicare, ad esempio, se il consumatore ha l’opportunità di esaminare un prodotto prima di comprarlo, se è venduto al banco o per via elettronica, se viene provato prima della vendita e così via. Tali considerazioni sono peraltro rilevanti solo nell’ambito della valutazione finale del rischio di confusione, non nell’ambito dell’esame della somiglianza tra i prodotti (v., ad esempio, parte B IV 4). 394/1999 L (cl. 25) / L (cl. 25) (EN) Accade di frequente che un determinato prodotto sia offerto in vendita in più modi, come nel caso delle scarpe, che possono essere reperite sia in negozi di calzature tradizionali sia in negozi di stilisti o “monomarca”, in cui sono offerti in vendita insieme ad articoli di abbigliamento e accessori. Un modo alternativo di commercializzazione va preso in considerazione purché costituisca una prassi consolidata nel territorio di riferimento. Una questione analoga sorge allorché un ampio numero di prodotti collegati in modo casuale o chiaramente differenti sia venduto negli stessi esercizi commerciali, ad esempio in supermercati, grandi magazzini, botteghe situate nelle zone pedonali dei centri urbani o nei centri commerciali. La diversità dei prodotti venduti e dei servizi prestati in questo modo, da un lato, e le dimensioni di tali locali commerciali, dall’altro, rendono meno probabile che il consumatore stabilisca un collegamento tra i prodotti e attribuisca loro una stessa origine, in quanto sarà consapevole del fatto che i prodotti venduti in un supermercato provengono da un gran numero di imprese indipendenti. Pertanto, la mera circostanza che taluni prodotti o servizi possano essere rinvenuti in questo tipo di negozi costituisce, tutt’al più, una debole indicazione per quanto riguarda la somiglianza. Un ulteriore requisito dovrà in questi casi essere soddisfatto per rendere più plausibile la somiglianza tra i prodotti, in particolare che i prodotti di cui trattasi siano offerti nello stesso reparto di tali negozi o supermercati, nei quali di solito si trovano insieme prodotti omogenei. 76/1998 NEGRITELLE (cl. 30) / LOS NEGRITOS (cl. 5, 29, 30) (EN), 1117/1999 CHATELDON (cl. 32) / CHATELDON (cl. 33) (EN). Esempio di punti di vendita al dettaglio differenti: Sedie a rotelle – biciclette, 1138/2002 PANTHER (fig.) / Panther (EN): Per quanto riguarda i canali di distribuzione dei prodotti in conflitto, va rilevato come i prodotti tutelati dal marchio anteriore vengano presumibilmente venduti presso negozi specializzati in biciclette o in negozi di vendita al dettaglio di attrezzature per lo sport. Per contro, i canali di distribuzione dei prodotti rivendicati nella domanda impugnata sono distributori specializzati in attrezzature e congegni ad Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 39 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi uso medico, che riforniscono ospedali, e negozi specializzati nella vendita di dispositivi per disabili e minorati fisici. 2.8.4 Rapporto con altri fattori Quando i canali di distribuzione sono differenti, spesso è differente anche il pubblico di riferimento. 2.9 Il pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali 2.9.1 Principi La determinazione del pubblico di riferimento serve non solo ad accertare le caratteristiche del cliente di un determinato prodotto, e quindi il relativo grado di avvedutezza e di attenzione, ma anche a mettere in evidenza entro quali limiti gli acquirenti dei prodotti e servizi siano i medesimi. I clienti costituiscono quindi un ulteriore fattore da prendere in considerazione nell’esame della somiglianza tra i prodotti o servizi, anche se la Corte non lo ha menzionato espressamente come criterio in quanto tale (come pure non ha menzionato, del resto, gli “end users”; questa è, come si è sottolineato, una non corretta traduzione inglese per “destinazione”). 28/1999 CHEF (cl. 21) / CHEF (cl. 21) (EN) Tuttavia, il semplice fatto che i clienti potenziali possano coincidere non costituisce una indicazione per quanto riguarda la somiglianza. La stessa categoria di consumatori può aver bisogno di prodotti o servizi aventi la natura e l’origine più disparate. Ad esempio, il fatto che televisori, automobili e libri siano acquistati dagli stessi clienti, cioè dal grande pubblico, non ha alcuna incidenza sull’esame della somiglianza. In molti casi, una serie o entrambe le serie di prodotti sono destinate al grande pubblico, tuttavia la destinazione (nel senso di bisogno del consumatore che viene soddisfatto) è in ciascun caso differente. Tali circostanze depongono contro la somiglianza. Ad esempio, borse da viaggio e custodie per strumenti non sono state ritenute simili in quanto, anche se hanno lo stesso pubblico, la loro destinazione è diversa (soddisfano bisogni del consumatore differenti) e sono utilizzate in circostanze differenti. 1031/1999 STARTER (cl. 16) / STARTER (cl. 18) (EN) 2.9.2 Importanza della diversità di pubblico rispetto alla somiglianza Se si potesse escludere che le due categorie di acquirenti si trovino mai di fronte ad entrambi i marchi in conflitto, essi non potrebbero venire confusi. Tuttavia, nella pratica, difficilmente sarà possibile un accertamento come questo. Se è altamente improbabile che i due prodotti (o servizi) vengano posti di fronte ai loro potenziali acquirenti nel corso normale degli eventi, l’acquirente dell’altro prodotto, in particolare un cliente professionale, può sempre avere una certa conoscenza del mercato in questione. Nondimeno, Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 40 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi una situazione di questo tipo costituisce un forte indizio di dissimilarità dei prodotti o servizi. 713/1999 ALTRA LINK (cl. 9) / ULTRALINK (cl. 9, 38) (EN) Le divergenze per quanto riguarda il pubblico di riferimento sono possibili allorché i prodotti di entrambe le specificazioni si rivolgono solo a consumatori o solo a clienti professionali. Le divergenze possono altresì sussistere allorquando un pubblico di riferimento è composto da consumatori e l’altro da clienti professionali. Va tenuto presente, tuttavia, che anche quando i prodotti si rivolgono solo a clienti professionali, anche questo tipo di pubblico si comporta come i consumatori finali. Pertanto, la distinzione tra consumatori finali e clienti professionali non è assoluta, ma dà adito a sovrapposizioni (per una definizione delle nozioni di consumatore e cliente professionale, v. sopra sub B I 3.6.1.c.). Le seguenti coppie di prodotti costituiscono esempi di pubblici molto diversi. - Consumatori Diverse applicazioni di prodotti farmaceutici: contraccettivi femminili e farmaci per la prostata. Sedie a rotelle e biciclette 1138/2002 (EN) PANTHER (fig.) / Panther - Clienti professionali I prodotti comprati solo da imprese o venduti solo all’ingrosso, come nel caso delle materie prime o delle merci vendute in grandi quantitativi. I fabbricanti o i commercianti sono operatori del mercato e, come tali, dispongono di una maggiore esperienza di quest’ultimo e una maggiore conoscenza delle pratiche commerciali, che nel loro caso riducono il rischio di confusione. Così, si è ritenuto che gli insetticidi non fossero simili a solventi per l’industria delle lacche, in quanto i rispettivi consumatori operano a livelli differenti del mercato. 877/1999 SOLVENON (cl. 1) / SOLVENAL (cl. 5) (EN), - Consumatori – clienti professionali Lucidi per uso domestico, da un lato, prodotti per la pulizia destinati all’industria metallurgica, dall’altro. 456/2002 ALADDIN / ALADIN (EN) I contenitori per lenti a contatto sono piccoli oggetti utilizzati per custodire e proteggere le lenti a contatto. I consumatori finali di questi prodotti sono i consumatori medi, mentre i prodotti dell’opponente [apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 41 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi occhi e denti artificiali; articoli ortopedici, materiale di sutura, compresi nella classe 10] si rivolgono a medici, chirurghi, dentisti o veterinari. I prodotti della richiedente vengono di solito venduti nei negozi di ottica e non sono simili ad alcuno dei prodotti dell’opponente. 2940/2000 APEX / APEX (EN) Le differenti categorie di prezzo sono un fattore importante se da esse si desume che i prodotti o servizi sono scelti da clientele completamente diverse. In tal caso, i prodotti verrebbero commercializzati attraverso canali di distribuzione distinti. Tuttavia, gli acquirenti di prodotti o servizi a basso prezzo possono avere avuto conoscenza dei prodotti costosi e ritenere che il fabbricante o fornitore abbia ampliato la propria linea di prodotti. Del pari, gli acquirenti di prodotti costosi possono altresì acquistare prodotti a basso costo. A seconda dei casi, quindi, le differenti categorie di prezzo possono o no deporre contro la somiglianza [v. anche sopra, sub 5.2.2.b.v)]. Ancorché le persone o gli esseri viventi che consumano un prodotto possano essere differenti, i clienti possono essere sempre gli stessi: I rispettivi prodotti (‘latticini – farinacei e preparati a base di cereali’, da un lato, e 'alimenti per animali- inclusi additivi non medicati e integratori nutrizionali per animali', dall’altro) non sono diretti a utilizzatori finali diversi. Essi sono destinati all’alimentazione di consumatori differenti, ossia le persone e gli animali rispettivamente. Tuttavia, l’utilizzatore finale degli alimenti per animali non è l’animale da nutrire, bensì la persona che li acquista prendendoli dallo scaffale. R232/2000-4 S ORLANDO (fig.) / Orlando (EN) 2.9.3 Rapporto con altri fattori Canali di distribuzione: quando i canali di distribuzione sono distinti, come nel caso di differenti livelli di mercato (ad esempio, materie prime – prodotti finiti), la sovrapposizione tra le rispettive clientele è ridotta. 2.10 Origine abituale 2.10.1 Origine abituale, ossia le imprese che detengono il controllo 2.10.1.1. L’origine abituale è la medesima: i prodotti o servizi possono essere simili 2.10.1.1.1. Principio L’OMPI ha suggerito il seguente criterio di somiglianza dei prodotti e servizi: Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 42 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Come regola generale, i prodotti si considerano simili se, offerti in vendita con un marchio identico, il pubblico dei consumatori sia indotto a ritenere che essi abbiano la stessa origine. Si deve tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresi la natura dei prodotti, la loro destinazione e i canali di distribuzione attraverso i quali sono smerciati, ma in particolare l’origine abituale dei prodotti e il punto di vendita abituale dei medesimi. (OMPI, Introduction to Trademark Law & Practice, punto 6.2.1.) È bensì vero che la Corte di giustizia non ha menzionato l’origine abituale dei prodotti (o servizi) in conflitto tra i fattori pertinenti ai fini della constatazione della somiglianza, tuttavia dal settimo 'considerando’ RMC e dalla definizione di rischio di confusione delineata dalla Corte dovrebbe discendere che l’origine abituale dei prodotti o servizi riveste una particolare importanza ai fini dell’esame della somiglianza. Come si è rilevato sopra (sub B II 4.1.), ai sensi del settimo ‘considerando’ RMC, “è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione”. La Corte ha definito il rischio di confusione come “la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro” (sentenza Canon, punto 29). Ne consegue che le correlazioni esistenti tra i prodotti e servizi devono essere idonee ad evocare l’idea che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. L’approccio della divisione Opposizione sulla questione dell’identità di origine dei prodotti e servizi è che tale questione viene valutata, su basi obiettive, nel contesto della somiglianza. La questione se il pubblico di riferimento sia consapevole di tale origine va risolta in sede di valutazione globale finale, nell’ambito dell’analisi del livello di avvedutezza posseduto dai clienti (B.IV.5.2.). Dalla definizione del rischio di confusione tracciata dalla Corte di giustizia discende che, se i prodotti e servizi posti a confronto hanno abitualmente la stessa origine, cioè provengono dallo stesso tipo di impresa o da imprese tra loro economicamente collegate, ciò equivale ad un forte indizio di somiglianza. 1195/1999 DELI / DELI CHEF (EN) Tuttavia, vi sono due condizioni per questa conclusione: - Non è sufficiente, ai fini del criterio “origine abituale”, che i prodotti o servizi di cui trattasi siano fabbricati o messi in commercio da un numero limitato di imprese, come ad esempio grossi gruppi operanti in un’ampia gamma di prodotti o servizi in settori commerciali differenti. Ciò che rileva è piuttosto l’offerta abituale dei prodotti e servizi nel settore commerciale di riferimento, poiché solo questa offerta abituale può influire sulla Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 43 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi percezione da parte del pubblico. Come si è già rilevato, la percezione da parte del pubblico va analizzata nell’ambito della valutazione globale finale. - Il criterio dell’“origine abituale” non è inoltre pertinente per i marchi di commercio. Questo tipo di marchi sono frequentemente impiegati per etichettare prodotti che non sono simili tra loro né sono fabbricati da una stessa impresa o da imprese collegate. Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto che il fattore dell’origine abituale può assumere rilevanza per la somiglianza tra i prodotti. Nella sentenza ELS/ILS (causa T-388/00) il TPG ha così statuito: “Si deve constatare che, per assicurare i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza», è utile e usuale impiegare «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua». Le imprese che offrono corsi di ogni genere danno infatti spesso agli studenti, come materiale pedagogico sussidiario, i citati prodotti” (punto 55). Analogamente, nella sentenza MYSTERY/Mixery (causa T-99/01), il TPG ha dichiarato: “La commissione di ricorso ha (…) constatato che le birre e le altre bevande possono provenire, in particolare nelle fasi di imbottigliamento e di commercializzazione, dalle stesse imprese, possono essere vendute affiancate e hanno la stessa destinazione. (…) Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che i prodotti considerati, che rientrano nella classe 32, sono simili” (punto 40). (corsivi aggiunti) Considerare l’identità dell’origine abituale alla stregua di un fattore rilevante ai fini dell’esame della somiglianza non deve essere frainteso in modo da rovesciare l’esame del rischio di confusione e della somiglianza: anticipando il risultato di un esame che si presume basato su una serie di fattori (natura, destinazione, ecc.) e che è inteso a determinare la percezione dell’origine abituale da parte del pubblico di riferimento. Piuttosto, il fattore “origine abituale” assume rilievo principalmente quando può essere stabilito inconfutabilmente che l’origine abituale dei prodotti o servizi è la medesima o è distinta. Esempio 1: Abbigliamento e calzature Molti fabbricanti e stilisti disegnano e producono entrambi. Ciò è particolarmente vero nelle catene di punti di vendita al dettaglio o di Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 44 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi negozi, che spesso offrono in vendita calzature e articoli di abbigliamento recanti lo stesso marchio. R 634/2001-1 “a” (fig.) / ”a” (fig.) (EN) (ricorso dinanzi al TPG), 2001/2002 PANAMA JOE'S GRILL-CANTINA-BAR / PANAMA JACK (EN). Esempio 2: IT, telco e video Un primo esempio delle stesse imprese che detengono il controllo di prodotti e servizi sono le imprese operanti nella tecnologia informatica (IT), nelle telecomunicazioni (telco) e nei video, che dalla metà degli anni ’90 sono andate integrandosi. Lo stesso dicasi per i settori IT e dell’ingegneria elettronica in generale, soprattutto nel settore dell’elettronica di consumo. Tali prodotti e servizi sono pertanto simili. 507/2002 T Flexitel / FLEXITEL (DE) (IT - telco), 192-2002 Delta Access (fig.) / DELTA (DE) (elettronica di consumo), 398/2002C ComConnect/comconnect (DE) (ingegneria elettronica). Esempio 3: Industria dell’intrattenimento Nell’industria dell’intrattenimento le interrelazioni sono molteplici. Esse autorizzano a ritenere che i fabbricanti di videocassette registrate siano collegati economicamente con le imprese che noleggiano tali cassette. 1355-2001 Prinz Dracula / Dracula (DE) 2.10.1.1.2. Usi commerciali consolidati richiesti Il requisito dell’esistenza di usi commerciali consolidati, come rilevato nella precedente sezione, assume particolare rilevanza allorquando i produttori espandano le loro attività su mercati contigui, ad esempio dall’abbigliamento ai cosmetici. In tal caso, occorre accertare se siffatta espansione sia consueta nell'industria o se, al contrario, si verifichi solo in casi eccezionali. Esempio di espansione divenuta consueta: - La tendenza nell’industria birraria è di espandersi nel settore delle birre analcoliche. 45/1999 FLORA (cl. 32) / LORA DI RECOARO (cl. 32, 33) (EN), 167/2000 MIXERY (cl. 32) / MYSTERY (cl. 29, 30, 32) (DE) - scarpe – borsellini 2008/2000 (EN) TJ’s (shoes) / TJ Collection (borsette), 1440/2000 (EN) Giorgio (shoes) / Giorgio (borsette). Esempio di espansione non (ancora) consueta: Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 45 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi - Servizi Internet – contenuti in rete L’esistenza di legami tra fornitori di servizi Internet e fornitori di contenuti in rete (integrazione verticale, ad esempio AOL Time Warner o Vivendi Universal) renderebbe possibile considerare i contenuti in rete, ad esempio una produzione cinematografica, simili ai servizi di telecomunicazioni, se si trattasse di una consuetudine commerciale consolidata. Tuttavia, non è chiaro se questa tendenza si stabilizzerà o no. È un esempio di consuetudini commerciali in mutamento. Pertanto, la DO ritiene, allo stato, che i servizi di telecomunicazioni e i contenuti forniti attraverso la rete di telecomunicazioni siano dissimili. Ciò è messo in luce dal caso seguente: Produzione di opere audiovisive per la televisione, il cinema e la radio (cl. 41) / telecomunicazioni (cl. 38). I fornitori di servizi di telecomunicazioni diffonderanno tali opere, tuttavia ciò non rende i servizi simili. La loro differente natura e destinazione (comunicare, da un lato, informare ed intrattenere, dall’altro) rende questi servizi dissimili. 1305-2001 TELENOR CTMA / TNE TELENORDEST (EN) - Gioielleria – servizi alberghieri (esempio di Bulgari in Italia ritenuto insufficiente) Infine, è sufficiente che una parte sostanziale dei prodotti o servizi sia fabbricata o fornita dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Tale può essere il caso, ad esempio, se l’origine abituale dei prodotti di cui trattasi è identica solo nel segmento superiore di mercato, come nell’abbigliamento e nei cosmetici. In questi casi, tuttavia, la somiglianza tra i prodotti o servizi può essere solo molto lontana, se molti altri fattori di somiglianza sono divergenti, come è il caso dell’esempio dell’abbigliamento e dei cosmetici. 1642/2002 EVOLUTION (fig.) / Evolution the World of Sacred Device (EN) 2.10.1.1.3. Realtà di mercato come fattore determinante Le coincidenze concernenti l’origine vanno sempre accertate in modo inequivocabile alla luce della realtà di mercato e non possono essere presunte in linea teorica. Ad esempio, i servizi finanziari non sono simili ai distributori automatici. Gli istituti finanziari o le imprese economicamente collegate ad essi, di solito, non producono distributori automatici. La decisione nel procedimento R 518/2000-1 EUROPA 6000 / EUROPAY non può quindi essere condivisa sotto tale aspetto. La prassi della DO è illustrata nel procedimento 507/2002 T Flexitel / FLEXITEL (DE). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 46 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Né è possibile prendere a fondamento teorie desunte da ricerche di mercato per giungere alla conclusione che i prodotti e servizi in questione sono abitualmente offerti sul mercato dalla stessa impresa. La ricerca ha individuato i due seguenti fattori come indicativi di un’espansione delle attività commerciali del titolare di un marchio a settori diversi: - la forza del marchio; il “livello di astrazione” della posizione del marchio. Esempio: Si sostiene che il marchio “Virgin” nel Regno Unito sia collegato al concetto di “ribellione contro la classe dirigente”. Il marchio può quindi essere utilizzato per vari prodotti e servizi differenti. In origine era usato per le vendite per corrispondenza di dischi, oggi serve, tra l’altro, per una compagnia aerea e per una società di servizi finanziari. Poiché non si è instaurato alcun uso concreto nel senso che i servizi di vendita di dischi per corrispondenza, trasporto aereo e finanziari vengano abitualmente prestati dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, tali prodotti e servizi non sono simili. Anche se un uso commerciale siffatto fosse dimostrato, esso non renderebbe da solo i prodotti e servizi simili, data la loro divergenza per quanto riguarda altri criteri di somiglianza quali la natura, la destinazione, ecc.. 2.10.1.2. L’origine abituale è differente: i prodotti o servizi possono essere dissimili Per converso, se i prodotti di cui trattasi sono fabbricati da tipi diversi di imprese, tale circostanza depone fortemente contro la somiglianza. 304/1999 DELI-BIMBO (cl. 30) / DELI CHEF (cl. 30, 42) (ES) Ad esempio, le automobili e le biciclette sono di solito fabbricate da imprese differenti. La circostanza che qualche impresa, ad esempio Peugeot, fabbrichi entrambi non è determinante perché non si tratta di un uso commerciale consolidato. Analogamente, vino e caffè sono stati ritenuti dissimili in quanto tali prodotti provengono da fabbricanti differenti. 3041/2001 CANALETTO (fig.) / CANALETTO (EN) 2.10.2 Luoghi di produzione e/o metodi di fabbricazione identici o simili Se non è possibile stabilire in modo inequivocabile se i prodotti in questione sono fabbricati dallo stesso tipo di impresa, può essere possibile desumere Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 47 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi tale origine comune se il luogo o la zona geografica di fabbricazione dei prodotti o il tempo o il metodo di fabbricazione sono gli stessi. Va rilevato che la Corte di giustizia, nella sentenza Canon, ha specificamente richiamato il luogo di produzione statuendo che, per escludere l’esistenza di un rischio di confusione, non è sufficiente dimostrare semplicemente l’insussistenza del rischio di confusione nella mente del pubblico quanto al luogo di produzione dei prodotti (punto 29). Tale affermazione, tuttavia, non va interpretata in un senso contrario, cioè nel senso che il fatto che il luogo di produzione non possa considerarsi un indicatore forte dell’origine comune dei prodotti e servizi di cui trattasi. È possibile che, nonostante la diversità dei luoghi di produzione, i prodotti siano lo stesso simili. Ad esempio, libri e media elettronici (prodotti in concorrenza, dato che i media elettronici sono sostitutivi dei libri) sono entrambi prodotti da una casa editrice, trattandosi di un contenuto equivalente offerto elettronicamente. Esempi riguardanti i siti di produzione: - Stessi siti Tutti i tipi di prodotti chimici: vernici, lacche, coloranti e mordenti sono normalmente prodotti dalle stesse imprese, di norma imprese chimiche specializzate, Rentolin / RENOLIN, R 0837/2001-3 (EN) - Siti differenti Film su videocassetta, organizzazione della produzione di film per cinema e televisione e a. / camere cinematografiche, apparecchi per filmati e registrazioni televisivi (Canon) Va ribadito che, mentre il fatto che i siti di produzione siano identici può essere indicatore di un’identità di origine abituale, la diversità dei siti di produzione non esclude che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. Esempi riguardanti il metodo di fabbricazione: - Stesso metodo Cinture (cl. 25) e scarpe (cl. 25): 1481/2002 ROHDE / DANHO (fig.) (DE) - Metodo differente Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 48 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi I prodotti farmaceutici differiscono dai pannolini e pannoloni per incontinenza per quanto attiene al loro metodo di produzione. R 0807/2000-3 DEMARA / DEMAR ANTIBIOTICOS, S.A. (EN) 2.10.3 Rapporto con altri fattori Il fattore ha rilevanza principalmente quando l’origine abituale può essere inequivocabilmente stabilita indipendentemente da un’analisi dettagliata degli altri fattori e quando è evidente che il pubblico è consapevole di ciò. 3. Somiglianza dei prodotti: materie prime, ingredienti e parti o componenti, accessori 3.1 Materie prime Nella maggior parte dei casi, la mera circostanza che un prodotto venga impiegato nella fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente a dimostrare la somiglianza tra i prodotti, dato che la loro natura, destinazione e clientela possono essere del tutto distinte. Le materie prime servono per l’uso industriale più che per la vendita diretta al consumatore finale. Ciò è stato stabilito in procedimenti che riguardavano pelli di animali e abbigliamento, nonché metalli preziosi e gioielleria. 46/1999 OXYDO (cl. 25) / OXYDO LAMBFURS (cl. 18) (EN), 452/1999 ECO-PEL (cl. 25) / ECOPEL (cl. 18) (DE), 149/2001 Arcadia (fig.) (cl. 14) / Arcadia (cl.14), 1190/1999 FOUR SEASONS (cl. 25) / 12 SEASONS (cl. 24, 25) (EN). La conclusione finale, tuttavia, può dipendere dalle circostanze del caso concreto, quali ad esempio il grado di lavorazione della materia prima, se si tratta del componente di base del prodotto finale, la sua incidenza sul prezzo complessivo di quest’ultimo, la questione se il marchio del prodotto intermedio “sopravviva” nel prodotto finale e così via. Più grande è l’incidenza della materia prima sul prodotto finale, più sarà probabile che tra i prodotti esista una somiglianza. 3.2 Ingredienti di cibi preparati Un esempio specifico in questo contesto è costituito dagli ingredienti di base dei cibi preparati. Per quanto riguarda la somiglianza tra gli ingredienti dei cibi preparati e gli stessi cibi preparati, è prassi della DO di non spingersi fino alle conclusioni a cui sono pervenute le Commissioni di ricorso, secondo cui quasi tutti gli alimenti hanno almeno un certo grado di somiglianza [v. sopra, sub 5.2.2.b. i)]. L’attuale prassi della DO è di accertare se l’ingrediente possa essere considerato un componente di base del prodotto finale. Inoltre, la conclusione finale può dipendere da altri fattori, ad esempio il grado di lavorazione, Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 49 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi l’aspettativa del pubblico circa la possibilità che l’ingrediente sia prodotto dagli stessi fabbricanti o il modo in cui i due prodotti sono smerciati sul mercato. - prassi della DO Nella maggior parte dei casi, la semplice circostanza che un ingrediente di base sia impiegato per la fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente per dimostrare che i prodotti siano simili, dato che la loro natura, destinazione e clientela possono generalmente essere del tutto distinti. 1955/2001 HAPPY / HAPI (EN) (uova / gelati; caffè, cacao, zucchero, miele / gelati), 1926/2001 EARTHGRAINS (fig.) / EURO GRAIN (EN) (pane / farina), 241/2001 CANDY CASTLE (fig.) / CANDY CARL (EN) (zucchero, miele melassa / dolciumi). Può tuttavia sussistere quantomeno un grado più basso di somiglianza ogniqualvolta l’ingrediente di base possa essere considerato un ingrediente principale del piatto preparato. 1955/2001 HAPPY / HAPI (EN) (latte, latticini / gelati). La DO non ritiene di doversi spingere fino alla conclusione a cui sono pervenute le Commissioni di ricorso nelle loro decisioni, secondo cui quasi tutti gli alimenti hanno almeno un certo grado di somiglianza [v. sopra sub 5.2.2.b. i)]. - prassi delle CdR La Terza Commissione di ricorso sembra muovere da una prospettiva molto più liberale per quanto attiene agli alimenti. L’approccio della DO è che può esservi un certo grado di somiglianza tra un ingrediente e un alimento preparato derivante dal fatto che tale ingrediente costituisca uno dei principali componenti o che il consumatore possa ragionevolmente attendersi di trovare tale ingrediente nell’alimento preparato. Per contro, la CdR sembra ritenere che per il semplice fatto che vi è una possibilità che un ingrediente possa entrare a far parte della preparazione sussista un grado di somiglianza tra i prodotti. Secondo questa logica, ad esempio, la Terza Commissione di ricorso considera caffè, tè, cacao e zucchero simili a gelati e dolciumi. R 152/2000-3 DIPPIN’S DOTS / DIPPIN’DOTS (fig.) (EN), R 253/2000-3 SELZ SODA (fig.) / SELZ (EN). La stessa CdR ha spesso basato il proprio ragionamento anche su un altro criterio, più ampio, secondo il quale gli alimenti sono spesso combinati. Pur trattandosi di prodotti indipendenti, essi sono offerti congiuntamente nei ristoranti o nei supermercati (aceto e zucchero). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 50 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Stando alla posizione della Terza Commissione di ricorso, quasi tutti gli alimenti presentano almeno un livello minimo di somiglianza con gli altri alimenti. Anche la Prima Commissione di ricorso sembra muovere da un approccio analogo: nella decisione R 160/2002-1, O SOLE MIO! / Sole Mio (fig.), ha ritenuto farine e preparazioni a base di cereali, pane, pasticceria, sale, oli e grassi commestibili simili a pizze. I prodotti sono simili non solo perché sono alimenti di base, ma anche perché sono ingredienti di base delle pizze. L’approccio adottato in queste decisioni potrebbe indurre a far ritenere che almeno qualche somiglianza esista tra tutti gli alimenti. Questa conclusione tuttavia, a giudizio della DO, non è conforme con i principi generali enunciati dalla Corte di giustizia. La DO continuerà pertanto a basare le proprie decisioni sull’approccio che si è descritto sopra. 3.3 Parti, componenti e accessori Un altro caso comune è quello delle parti, accessori e componenti integrati in prodotti industriali complessi come le macchine, gli impianti e simili. I rilievi svolti in ordine alle materie prime sono, entro certi limiti, validi anche per parti e componenti. Il semplice fatto che un determinato prodotto sia un componente di un prodotto complesso non è necessariamente un argomento definitivo a favore della somiglianza, come ritenuto, ad esempio, nel caso degli azionatori per valvole e degli strumenti per macchine idrauliche. La somiglianza manca, in particolare, se i componenti sono acquistati in base alle loro specifiche tecniche. 693/1999 MAS (cl. 6, 7, 8, 9) / aMAX (cl. 7, 9) (EN), 865-2001 i-scan / High-Scan (DE). Nondimeno, le parti e gli accessori vengono spesso prodotti e/o venduti dalla stessa impresa che produce il prodotto finale e destinati allo stesso pubblico di acquirenti, come nel caso delle parti di scorta o dei ricambi. A seconda dei prodotti considerati, il pubblico può altresì attendersi che il componente venga prodotto dal fabbricante “originale”, o sotto il controllo di quest’ultimo, fattore questo che induce a ritenere che i prodotti siano simili. In generale, una serie di fattori diversi può assumere rilevanza per ciascun caso concreto. Ad esempio, se il componente viene utilizzato o venduto anche in modo autonomo, o se esso è particolarmente importante per il funzionamento della macchina, tale circostanza depone a favore della somiglianza. Nella decisione n. 665/2000, Eureco (cl. 12 – veicoli terrestri) / Eureco (cl. 12 pneumatici), si è ritenuto che, nonostante le differenze tra i prodotti, la loro stretta connessione e natura complementare implicasse un grado tenue di somiglianza. D’altro lato, nella decisione n. 199/1999, CUPPER (cl. 12) / COOPER (cl. 12) (EN), la DO ha concluso che i prodotti veicoli e pneumatici Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 51 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi erano complementari, ma che gli utenti finali avrebbero individuato la loro origine distinta e che essi venivano commercializzati su mercati separati. Il grado di somiglianza tra veicoli e pneumatici è molto basso. Perché vi sia un rischio di confusione, di conseguenza, i segni devono essere identici o perlomeno molto simili. 4. Il raffronto tra i servizi In linea di principio, gli stessi fattori che si applicano per il raffronto tra i prodotti rilevano per il raffronto tra i servizi. Tuttavia, nell’applicare tali fattori, si deve tener conto delle fondamentali differenze tra i prodotti e i servizi, in particolare la mancanza di corporeità materiale dei servizi. Sono riportati di seguito esempi di applicazione dei vari fattori di somiglianza nella prassi decisionale della DO. 4.1 Natura La natura può definirsi, in particolare, come il modo in cui il servizio è prestato. Negli esempi seguenti è tracciata una serie di criteri specifici per applicare il fattore natura ai servizi. - Servizi rientranti nella stessa ampia categoria Gestione finanziaria ha la stessa natura di gestione di affari, in quanto entrambi sono servizi di gestione. Per altro verso, la loro destinazione è distinta, la prima essendo di carattere finanziario e la seconda incentrata sugli affari. 1621/2002 EUROHYPO / EUROHYPO (EN) - Natura definita in base alla “composizione” di un servizio Il servizio produzione di programmi televisivi è simile a divertimenti in quanto questi ultimi servizi includono i divertimenti televisivi, che sono il risultato di una serie di attività distinte, ma complementari, prestate in generale da sceneggiatori, attori, tecnici delle riprese, tecnici dell’illuminazione, registi, truccatori, e così via. L’espressione produzione di divertimenti abbraccia tutti questi servizi. R 1226/2000-1 GEO TV / GEO (fig.) (EN) 4.2 Servizi complementari 4.2.1 Carattere complementare riconosciuto (somiglianza) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 52 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Assicurazioni è un servizio complementare rispetto a servizi bancari che possono essere offerti dalle banche stesse o da altri istituti finanziari. Inoltre, non è inconsueto che le compagnie assicurative svolgano del pari attività bancarie; il mercato finanziario dei tempi attuali sta assistendo ad una integrazione tra banche ed imprese assicurative, ad esempio, in seguito a fusioni ed acquisizioni. Il pubblico in senso ampio che si avvale normalmente dei servizi per vari scopi potrebbe associare le attività di ciascuna in quanto potrebbero essere offerte dalla stessa impresa, persino negli stessi locali. R 38/2000-1 ADVANTA (fig.) / ADVANTAGE (fig.) (EN), 2507/2001 BAMB (fig.) / BAM (EN). Organizzazione di viaggi (cl. 39) è complementare rispetto a fornitura di vitto e alloggio temporaneo in alberghi e ristoranti (cl. 42). Viaggiare comprende necessariamente il vitto e l’alloggio. Inoltre, si tratta di servizi abitualmente offerti congiuntamente dalle agenzie di viaggi in forma di pacchetti di vacanze. 1356-2000 atlas (fig.) / ATLASREISEN, ATLASREISEN (fig.) (entrambi EN) 1357-2000 atlas (fig.) / Servizi di costruzione (cl. 37) e progettazione di alberghi (e/o attività) per offrire divertimenti e svaghi alla clientela (cl. 42) sono complementari. 1469-1999 INTER HOTEL (fig.) / DEUTSCHE INTERHOTEL (EN) 4.2.2 Carattere complementare negato (dissimiglianza) Servizi di istruzione e divertimento e servizi editoriali non sono complementari poiché il nesso esistente tra loro non è abbastanza stretto: i servizi di istruzione e divertimento possono includere la pubblicazione di materiali didattici e di divertimento quale parte dei servizi principali. Ciò non è tuttavia sufficiente a rendere questi servizi simili. I materiali sono molto spesso pubblicati come supporto per molte attività. V. tuttavia oltre, nella sezione 6.3.2.b. 712/2001 GRUPO TELECOM (fig.) / TELEKOM (fig.) (EN) 4.3 Servizi in concorrenza tra loro Edizione di supporti di registrazione digitali e analogici contenenti determinate informazioni / pubblicazione ed edizione di libri, quotidiani e riviste (servizi entrambi compresi nella classe 41). Si tratta di servizi simili in quanto le case editoriali offrono i loro testi non solo in formato stampa, ma anche in formato digitale o analogico. 1198/2002 MicroFocus (fig.) / FOCUS (DE) 4.4 Pubblico di riferimento Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 53 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi A causa della scarsa coincidenza dei rispettivi pubblici di riferimento, assicurazioni ed affari finanziari sono stati ritenuti solo lontanamente simili a edizione di sistemi multimediali di chip card (cl. 36, domanda di MC) o a chip card, carte magnetiche, supporti con codici a barre, carte con codici a barre (cl. 9). L’edizione di chip card si rivolge a clienti professionali e non a consumatori finali, a cui sono principalmente destinati i servizi di assicurazioni ed affari finanziari. I clienti professionali, d’altro canto, sono più attenti e riconoscono che le imprese assicurative e finanziarie normalmente non offrono servizi di carte magnetiche né fabbricano tali carte. Nondimeno, una piccola sovrapposizione tra i pubblici di riferimento esiste, dato che i clienti professionali operano altresì in veste di individui privati e, quindi, di consumatori finali. 2066/2001 DENCARE / DentCard (fig.) (DE) 4.5 Origine abituale Servizi di manutenzione delle automobili immagazzinamento di prodotti: dissimili. / confezionamento ed Il consumatore medio è consapevole del fatto che i settori industriali di cui trattasi sono nettamente distinti e non rischia quindi di attribuire ad essi una medesima origine. 757-2000, SMART / SMARTRAIL (EN) Produzione di materiali audiovisivi per la televisione, il cinema e la radio e pubblicità: dissimili. Nel campo della pubblicità è molto frequente che siano prodotti spot televisivi (ossia pièce pubblicitarie destinate alla radio o alla televisione). Entro tali limiti, potrebbe sussistere un collegamento tra i servizi in questione. Tuttavia, l’impresa che produce servizi pubblicitari destinati alla promozione di prodotti e servizi offerti sul mercato abitualmente non produce tali spot autonomamente, ma subappalta tale servizio a un’impresa specializzata in tale produzione (ossia nell’organizzazione, direzione, supervisione e presentazione). Ne consegue che la natura dei servizi è differente, come lo sono anche i rispettivi utenti. Non è usuale che un’impresa che intende promuovere un prodotto o un servizio si rivolga ad un produttore televisivo anziché a un pubblicitario. Pertanto, nonostante i punti di contatto tra questi servizi, essi vanno considerati differenti. 1305-2001 TELENOR, TELENOR TELENORDEST (fig.) (EN) MEDIA España S.A. / TNE V. anche 477-2001 THE BOX (fig.) (cl. 9) / BOXNEWS (cl. 35) (EN), 2272/2001 PICCOLINO e a. (cl. 25) / PIKOLINOS (fig.) (cl. 35) (EN). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 54 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 5. Il raffronto tra prodotti e servizi 5.1 In generale Nel caso in cui il raffronto sia effettuato tra prodotti e servizi, valgono gli stessi principi che si applicano al raffronto tra prodotti e prodotti e a quello tra servizi e servizi. Occorre premettere che le differenze tra i prodotti e i servizi sono numerose. Con riguardo alla loro natura, i prodotti si differenziano in linea genere dai servizi in quanto consistono in articoli commerciali, merci, beni mobili o immobili. La loro vendita comporta normalmente il trasferimento della titolarità in senso fisico, come nel caso dei beni mobili o immobili. I servizi, invece, consistono nella prestazione di attività immateriali. Ciè non toglie peraltro che una serie di servizi offerti via Internet corrispondano a prodotti, quali ad esempio musica, video, software e pubblicazioni regolari. 2607/2000 ENVIROMET, ECOMET / EnviroMed (EN) I prodotti e i servizi possono tuttavia essere complementari (ad esempio, la manutenzione può essere un servizio complementare rispetto al prodotto di cui trattasi). I servizi possono inoltre avere la stessa destinazione, cioè la stessa finalità d’uso, e quindi essere in concorrenza con i prodotti. Ad esempio, il leasing di automobili, che è un servizio finanziario, può considerarsi in rapporto di concorrenza rispetto alla vendita di automobili. Ne consegue che, in determinate circostanze, è possibile riscontrare una somiglianza tra prodotti e servizi. Si possono distinguere due categorie particolari: i servizi normalmente forniti in modo autonomo dai prodotti corrispondenti, o viceversa, e i servizi di altri tipo. 5.2 Servizi normalmente forniti ai clienti senza che sia necessario acquistare i prodotti corrispondenti (o viceversa) È possibile che si consolidi un uso commerciale secondo cui le stesse imprese prestano abitualmente servizi ai clienti indipendentemente dal fatto che questi abbiano o no acquistato i prodotti corrispondenti (o viceversa). Ciò significa che i servizi non sono meramente ausiliari rispetto ai prodotti, come nel caso della riparazione o manutenzione di una macchina da parte del fabbricante di tale macchina. L’esistenza di siffatto uso commerciale costituisce un forte argomento a favore della somiglianza. Esempi: - Servizi di igiene e di bellezza / cosmetici Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 55 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 1546-2001 Megadent / MENTADENT (DE) - Noleggio di film / pellicole cinematografiche; servizi di ottico / occhiali; distributori automatici / noleggio di tali macchine 1355-2001 Prinz Dracula (fig.) / Dracula (DE) - Prodotti e servizi che le imprese forniscono indipendentemente gli uni dagli altri: tecnologie informatiche (IT) e servizi di telecomunicazione (telco) Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono, delle immagini o dei dati (cl. 9) sono simili a telecomunicazioni (cl. 38) 507/2002 FLEXITEL / T --- Flexitel (fig.) (DE); contrarie 1936/2002 WELCOME / WELCOME Real Time (EN) e 1642/2002 evolution (fig.) / EVOLUTION The World of Sacred Device (EN), decisioni che non vengono seguite; v. tuttavia la sezione 8.4., dove si precisa che i prodotti e servizi IT/telco non sono simili ad altri prodotti e servizi (non IT/telco) solo perché usati congiuntamente. - Taluni servizi aventi ad oggetto la produzione di un bene; ad esempio, stampati / editoria: Servizi di editoria / libri: i servizi di editoria costituiscono parte integrante naturale dei prodotti. Il libro non potrebbe comparire sul mercato senza la sua pubblicazione. L’attività principale non è la pubblicazione dei libri ed è in realtà più per motivi di classificazione amministrativa che vi è una differenza tra prodotti e servizi. Sul mercato, essi sono chiaramente simili. 1252/2001 NOVIA / NOVIA (fig.) (EN) V. anche 507/2002 FLEXITEL / T --- Flexitel (fig.) (DE): stampati (cl. 16) / pubblicazione ed edizione di determinati manuali e opuscoli didattici (cl. 41), e 1837-2001 LE MERIDIEN (fig.) (cl. 16) / MERIDIANI (cl. 41) (EN) e 12522001 NOVA (cl. 16) / NOVA (fig.) (cl. 41) (EN), riguardo alla somiglianza tra stampati e pubblicazione di stampati riconducibile all’attività principale di imprese editoriali. - Ulteriori esempi: • Materiali da costruzione e servizi prestati al cliente in riferimento alla vendita di edifici e materiali da costruzione: simili 9/2001 JAM (cl. 19)(fig.) / JM (fig.) (cl. 35)(EN) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 56 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi • Servizi di design e di informazioni riguardanti la moda e articoli di abbigliamento: simili 1522/1999 LILLYWHITES (fig.) cl. 25 / LILLY (cl. 42) (EN) V. anche 2374/2001 CITY DESK (cl. 42) / citi (fig.) (cl. 9) (EN), 1865/2001 VORTEC (fig.) (cl. 9) / VARTEC (cl. 38) (EN).) 5.3 Servizi ausiliari rispetto ai prodotti, cioè normalmente forniti insieme ai prodotti (o viceversa) Nel caso in cui i servizi siano ausiliari rispetto ai prodotti – o nel caso in cui i prodotti siano ausiliari rispetto ai servizi – la somiglianza è più difficile da accertare, in quanto il pubblico potrebbe supporre che il fabbricante dei prodotti non sia un’impresa di servizi autentica o viceversa. Per accertare un rischio di confusione, è richiesto un grado più elevato di somiglianza tra i segni e/o un grado accentuato di carattere distintivo del marchio anteriore. 5.3.1 Prodotti e servizi dissimili 5.3.1.1. L’origine abituale dei prodotti e dei servizi non è la medesima 5.3.1.1.1. Principio Se l’origine abituale dei prodotti e dei servizi non è la medesima, né si tratta di imprese economicamente collegate tra loro, i prodotti e i servizi sono dissimili. 82/2002 EN 224/2002 EN 831-2002 EN CUBIX (cl. 16 carte da UBIX (cl. 41 gioco) divertimento) PIA (cl. 9 elaboratori PIAS (cl. 35 servizi elettronici) bancari di contabilità e buste paga) SEAT (cl. 12 automobili) SKY-SEAT (cl. 41 divertimento, attività sportive e culturali) 5.3.1.1.2. Servizi di trasporto, confezionamento e immagazzinamento di prodotti I servizi di trasporto, confezionamento e immagazzinamento di prodotti sono stati considerati dissimili da prodotti rientranti nelle classi 9 e 25 nonché 29 e 32. Tali servizi sono prestati da imprese di trasporto specializzate, la cui attività non consiste nella fabbricazione e nello smercio di prodotti. 297-2000 EN 743-2000 780-2000 1075-2000 EN EN EN FRUTTAVIVA e a. (cl. FRUTA VIVA JUVER 29,32) (cl. 39) CHIP SET (cl. 39) CHIP (fig.) (cl. 9) EAR (fig.) (cl. 9) EAR (fig.) (cl. 37) RAINHA e a. (fig.) (cl. REINA DECO (fig.) (cl. 25) 39) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 57 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 2850-2000 EN 2019-2001 EN 2061-2001 EN SPORT AUTHORITY (cl. 39) IKKS COMPANY e a. (cl. 25) IDE (fig.) (cl. 39) THE SPORTS AUTHORITY (cl. 25) KKS (fig.) (cl. 39) / IDEM (cl. 9) Tuttavia, una somiglianza deve presumersi tra servizi di trasporto, confezionamento e immagazzinamento di prodotti e, ad esempio, mobili. È consueto che un negozio di mobili si assuma il compito di provvedere alla spedizione della merce servendosi di un parco autocarri gestito in proprio o di un’impresa di trasporti associata. 5.3.1.1.3. Altri casi Se i prodotti e i servizi sono offerti congiuntamente in modo puramente casuale, come in caso di materiale promozionale o di doni, la connessione non è abbastanza forte. Così, le borse da viaggio sono state ritenute dissimili dai servizi di agenzia di viaggi. R 72/2000-1 (EN) che ha confermato la decisione n. 964/1999 THE GREY LINE (cl. 39) / GREYLINE (cl.18, 25, 28) (EN) (confermata) 5.3.1.2. Stessa origine abituale, ma il prodotto o il servizio non fa parte dell’attività principale Nel prendere in esame la somiglianza tra i prodotti o servizi è importante tener conto della attività principale svolta dalle imprese che forniscono rispettivamente i prodotti e i servizi. Ad esempio, l’attività principale delle agenzie pubblicitarie è la prestazione di servizi pubblicitari per altre attività. Anche se i prodotti di cui trattasi possono comparire nelle pubblicità, ciò è insufficiente per ravvisare una somiglianza in quanto la natura dei servizi pubblicitari è fondamentalmente differente dalla fabbricazione dei prodotti. Lo stesso ragionamento si applica nel caso in cui i servizi pubblicitari siano comparati con prodotti di cui alla classe 9, che possono essere utilizzati come strumenti per la diffusione della pubblicità. 1621/2002 EUROHYPO / EUROPHYPO (EN) Inoltre, il fatto che la maggior parte delle imprese si affidi alla pubblicità o ad altri strumenti promozionali per propagandare i loro affari non rende tali strumenti simili ai prodotti pubblicizzati. Il motivo è che le imprese impegnate nella promozione dei loro prodotti non offrono in genere servizi promozionali a terzi. 5.3.2 I prodotti e i servizi possono essere (lontanamente) simili 5.3.2.1. Servizi prestati in connessione con prodotti 5.3.2.1.1. Servizi di installazione, manutenzione e riparazione Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 58 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Nel rapporto tra i prodotti e la loro installazione, manutenzione e riparazione, la somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere argomentata qualora nel settore di mercato di riferimento risulti essere consueto che il fabbricante dei prodotti offra del pari i suddetti servizi. In tal caso, la constatazione di somiglianza può essere giustificata, soprattutto se i segni siano identici o molto simili e/o il marchio anteriore goda di notorietà. - prodotti compresi nella classe 9 Impianti ed elaboratori elettronici per il trattamento dei dati e loro componenti sono stati ritenuti simili a installazione e riparazione di apparecchi elettronici. 1629-2001 EXPRESSO (cl. 37) / XPRESSO (fig.) (cl. 9) Sul rapporto tra servizi di installazione e prodotti compresi nella classe 9, v. anche: 461-1999 LIS (cl. 9) / LIS (cl. 37) (EN), 780-2000 EAR (fig.) (cl. 9) / EAR (fig.) (cl. 37) (EN), 1095-2001 ADCO (cl. 9) / ADCON (cl. 37) (EN) ), 1775-2001 NOHMI (cl. 9) / NOMI (fig.) (cl. 37) (EN), 352/2002 CALIFORNIA (cl. 12) / CALIFORNIA EXCLUSIVE (cl. 37) (EN). 1671/2002 ACOME (fig.) / ocom (EN), servizi di riparazione e corredo per il trattamento dell’informazione ed elaboratori elettronici: connessione riscontrata. - Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi ed impianti per la depurazione dell’acqua / apparecchi ed impianti per il trattamento dell’acqua: simili 1800/2002 CRISTAL / CLASSIC CRYSTAL (fig.) (EN); un altro esempio relativo alla manutenzione in: 40/2002 CALL ONE / ALL ONE (EN). - Per il rapporto tra automobili e loro parti e servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore, v. S-CLASS (cl. 12) / S TYPE (cl. 37) R 969/2000-1 (EN): simili. Mobili e installazione di mobili: simili, 873/2002 space / space 2 (fig.) (DE) - Apparecchi per la pesatura, in particolare terminali industriali per il rilevamento del peso per bilance (cl. 9): È usuale nel campo delle apparecchiature industriali che sia il fabbricante o un’impresa collegata a fornire servizi di manutenzione. I servizi di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettronici sono normalmente forniti dallo stesso fabbricante di tali apparecchi estremamente specifici e delicati o da imprese specializzate che possono fare riferimento al marchio del produttore, se ciò sia necessario per indicare la destinazione di un servizio. Pertanto, i prodotti e i servizi sono simili. V. R 344/2001-3 LYNX / LYNX (fig.) (EN). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 59 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi 5.3.2.1.2. Servizi di consulenza I servizi di consulenza, le perizie e simili costituiscono un ulteriore esempio di possibilità di riscontrare una somiglianza tra prodotti e servizi, secondo condizioni simili a quelle concernenti la manutenzione, installazione e riparazione. 1800/2002 (EN): servizi di consulenza, perizia ed informazione relativi all’installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi ed impianti per la depurazione dell’acqua / apparecchi ed impianti per il trattamento dell’acqua. 1390/2001 (focus (fig.) / FOCUS) (cl. 7, 37) (FR) servizi di consulenza relativi all’installazione, manutenzione e riparazione di macchine / macchine per il taglio laser. 5.3.2.2. Prodotti forniti in connessione con servizi In alcuni casi, può ravvisarsi una somiglianza tra prodotti e servizi quando i prodotti siano essenziali ai fini della prestazione del servizio. In siffatti casi, esiste un rapporto di complementarità tra i prodotti e i servizi. Ad esempio, il materiale didattico (prodotti) ha un’importanza fondamentale per i servizi didattici e il loro stretto collegamento è stato ritenuto indice di somiglianza. V. tuttavia sopra, sub 5.4.2.b. 1207/1999 ILS (cl. 9, 16, 41) / ELS INTERNATIONAL (cl. 35, 41) (EN), confermata in R 75/2000-3 (EN) e, in ordine alla somiglianza tra prodotti e servizi, confermata anche dal TPG. V. sopra 2.10.1.1.1. Ulteriore esempio: Fornitura di informazioni sui viaggi / cassette audio e video, CD, dischi laser, film e pellicole cinematografiche, software per computer e CD-ROM; riviste, libri, giornali, bollettini d’informazione e altre pubblicazioni a mezzo stampa: “Un certo grado di somiglianza” tra questi servizi specifici e prodotti che comprendono anche prodotti specifici connessi alle informazioni relative ai viaggi, in quanto possono considerarsi specificamente realizzati per fornire tali informazioni. 880/2001 TIME / TIM (fig.) (EN) 5.3.2.3. Servizi di ristorazione – prodotti alimentari Sussiste un grado medio di somiglianza allorché i prodotti alimentari sono offerti indipendentemente dai servizi di ristorazione e non sono meramente ausiliari rispetto a questi ultimi. I prodotti alimentari offerti in modo indipendente includono i pasti preparati da consumare fuori (“da portar via”), nonché alcuni tipi di cibi, lavorati e non, come la confetteria, i gelati (lavorati) o la carne (non lavorata), in quanto la confetteria o pasticceria, i chioschi di gelati e le macellerie possono anche offrire prodotti per il consumo dei loro prodotti in un ristorante fast-food o in un caffè adiacente. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 60 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi D’altro canto, i prodotti meramente ausiliari sono solo lontanamente simili. Rientrano in tali prodotti ausiliari i cibi semilavorati come le gelatine e le confetture, i frutti e le verdure conservati e cotti, come pure alcune bevande come il caffè. La questione se possa riscontrarsi un rischio di confusione dipenderà dagli altri fattori, in particolare dal grado di somiglianza tra i segni e dal grado di carattere distintivo del marchio anteriore. Infine, vi è una categoria di prodotti alimentari che non sono in assoluto simili ai servizi di ristorazione. Rientrano in questa categoria taluni tipi di cibi di base e non lavorati, come le uova, la farina, il sale, nonché talune bevande, come le bevande analcoliche. Si tratta di prodotti dissimili dai servizi di ristorazione in quanto, anche se sono etichettati con marchi identici, i consumatori riterranno escluso che le loro imprese di produzione controllino anche ristoranti. La Terza Commissione di ricorso ha accertato nette differenze tra servizi connessi a bar, ristoranti e locali notturni rispetto a succhi, birre, soda e bevande analcoliche: I servizi sono connessi alla fornitura di pasti e bevande pronti per essere consumati e consistono nella preparazione, nella cottura e nel servizio al tavolo dei pasti. Essi non hanno nulla in comune con la produzione e lo smercio dei cibi e delle bevande in quanto tali. I bar, i ristoranti e i locali notturni offrono tutti i tipi di bevande, che recano i loro rispettivi contrassegni, tuttavia in questi luoghi il cliente non va per acquistare la bottiglia contenente la bevanda, bensì il servizio consistente nel ricevere la bevanda preparata e servita, pronta per essere consumata in un particolare ambiente che egli considera confortevole ed attraente. R 536/2001-3 & R 674/2001-3 NEGRA MODELO /MODELO (EN), causa pendente dinanzi al TPG 5.3.2.4. Attività sportive e abbigliamento, scarpe e articoli sportivi Le attività sportive (cl. 41) e l’abbigliamento, le scarpe e gli articoli sportivi (cl. 25), nonché gli articoli per la ginnastica e lo sport (cl. 28) sono stati ritenuti simili in considerazione delle attività di sponsoring incentrate su tali prodotti e svolte dai fabbricanti dei prodotti medesimi. Va tuttavia rilevato come le attività di sponsoring siano solo un criterio, ma non quello determinante. Indipendentemente da ciò, tali attività vanno tenute distinte dal merchandising. 638/2002 CARRERA / CARRERA (fig.) (DE). Non va seguita: OD 2880-2000 MERLIN / LEROY MERLIN (fig.) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 61 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi VI. PRODOTTI E SERVIZI SPECIFICI A CONFRONTO 1. Prodotti e servizi IT/telco I prodotti e servizi IT (tecnologie informatiche) e telco (telecomunicazioni), ossia prodotti e servizi tipicamente compresi nella classe 9 o 38 come gli elaboratori elettronici (cl. 9) o i servizi di telecomunicazione, sono simili tra loro. Accade di frequente che gli opponenti basino le proprie opposizioni su prodotti e servizi di questo tipo, argomentando che essi formano parte integrante dei prodotti contestati oppure che i servizi contestati sono prestati utilizzando tali prodotti o servizi. Allorché prodotti o servizi IT/telco sono comparati con altri servizi, non è circostanza determinante il fatto che tali altri servizi siano prestati utilizzando tecnologie informatiche o di telecomunicazione. Ad esempio, i servizi di ricerca nel campo della proprietà intellettuale non sono simili ai servizi IT/telco solo perché possono essere utilizzate banche dati informatiche per eseguire tali ricerche. La natura dei servizi e la loro destinazione (cioè il bisogno del consumatore che viene soddisfatto) sono manifestamente dissimili. Pertanto, i consumatori non si attenderanno che i servizi in questione abbiano la stessa origine dei servizi IT/telco che possono essere utilizzati in questo contesto. Essi sono pertanto dissimili. Il semplice fatto che i prodotti o servizi IT/telco siano in qualche modo collegati ad altri prodotti o alla prestazione di altri servizi non è sufficiente a consentire una constatazione di somiglianza. 1668/2000 T (emblema) (DE) (cl. 9, 16, 36, 38, 41, 42, ecc.) / iti (emblema) (cl. 42), 2095/2001 pia (emblemi) (DE) (cl. 35, 41 e 42) / PIA (cl. 9, 35, 42). Allorché i servizi di telecomunicazione sono posti a confronto con prodotti pubblicizzati mediante l’uso di questi servizi, occorre fare una distinzione tra i mezzi di telecomunicazione e i contenuti che vengono diffusi mediante l’uso di tali mezzi. L’attività di un operatore di telecomunicazioni consiste nel trasmettere i contenuti, ma non nel fabbricare e vendere i prodotti la cui pubblicizzazione costituisce l’oggetto di tali contenuti (ad esempio i prodotti di cui alla classe 3, come i profumi, in caso di servizio di posta elettronica). Di conseguenza, non vi è alcuna somiglianza tra questi servizi e prodotti. 1073-2001 SECRET PLEASURES (cl. 3) / PRIVATEPLEASURES.COM (cl. 38) (EN) Gli apparecchi per la trasmissione o riproduzione del suono o delle immagini (cl. 9) non sono simili ai servizi di educazione e formazione. 996/2001 TELIA / TELENIA (EN) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 62 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi La seguente analisi particolareggiata, concernente il raffronto tra riparazione, mantenimento e a. di autoveicoli terrestri (cl. 37) e banche dati elettroniche (cl. 9) e a. è in linea con i principi sopra illustrati. Le banche dati elettroniche e la documentazione tecnica non presentano maggiore correlazione con l’industria dei veicoli rispetto ad ogni altro prodotto o servizio. Il mero fatto che la vendita, l’affitto o la revisione degli autoveicoli possa includere l’uso di banche dati o la pubblicazione di cataloghi o manuali non potrebbe indurre il pubblico a supporre che tali prodotti e servizi abbiano la stessa origine. La loro natura è chiaramente distinta e anche se i prodotti e servizi sono utilizzati nella vendita, nella revisione e nell’affitto di autoveicoli, essi rimangono meramente ausiliari rispetto all’attività commerciale principale. Oltretutto, gli operatori dell’industria dei veicoli normalmente appaltano lo sviluppo di strumenti elettronici e la pubblicazione di opuscoli tecnici e promozionali a imprese specializzate nel campo della creazione. Ne consegue che i prodotti e servizi si rivolgono all’industria stessa, piuttosto che all’acquirente del prodotto finale. Pertanto, non solo i rispettivi utilizzatori finali sono differenti, ma operano anche in fasi distinte del mercato. È evidente, per giunta, che le tecnologie informatiche e le applicazioni editoriali non sono in concorrenza con la vendita, la revisione tecnica e l’affitto di autovetture e non vengono offerte attraverso gli stessi canali commerciali. Anche quando l’acquirente di autovetture ottenga materiale tecnico o promozionale quale complemento del prodotto principale, non sarà interessato all’entità che provvede alla realizzazione del lavoro di creazione e probabilmente non lo confonderà con il fabbricante del veicolo, allo stesso modo in cui non confonderà, ad esempio, l’editore di una rivista specializzata in automobili con il produttore di automobili al quale tale pubblicazione fa riferimento. 469-2001 LEX e a. / LEX-COM (EN) 2. Somiglianza tra servizi di vendita al dettaglio tra loro e tra prodotti e servizi di vendita al dettaglio Nella comunicazione n. 03/01 del presidente dell’Ufficio, del 12 marzo 2001, vi è un’espressa indicazione in ordine al conflitto che può sorgere tra servizi di vendita al dettaglio e i prodotti venduti in tali esercizi commerciali. “Per quanto riguarda i conflitti tra beni e servizi, l’Ufficio ritiene che, sebbene non si possa negare, da un punto di vista astratto, la «somiglianza» tra prodotti venduti al dettaglio e servizi di vendita al dettaglio, il rischio di confusione tra servizi di vendita al dettaglio da una parte e prodotti specifici dall’altra è improbabile, tranne in circostanze molto particolari, come quando, ad esempio, i rispettivi Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 63 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi marchi sono uguali o simili e sono ben affermati sul mercato. Ogni caso specifico verrà naturalmente analizzato nel merito”. Riguardo alla somiglianza tra i prodotti o servizi, si applicano i seguenti principi. In primo luogo, i servizi di vendita al dettaglio non limitati nella specificazione alla vendita di prodotti specifici non sono simili a tutti i prodotti atti ad essere venduti al dettaglio. In secondo luogo, i servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici sono simili a tali beni specifici. In terzo luogo, i servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici e di altri prodotti sono dissimili. In quarto luogo, i servizi di vendita al dettaglio non limitati nella specificazione alla vendita di prodotti specifici o simili ai servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti specifici. In quinto luogo, la questione se i servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti specifici siano simili a servizi di vendita al dettaglio relativi ad altri prodotti specifici dipende dal grado di somiglianza tra questi prodotti. Va sottolineato che una constatazione di somiglianza di servizi rispetto a prodotti non implica la conclusione che esista un rischio di confusione. Ciò dipenderà dagli altri fattori. 3. Calzature, abbigliamento, cappelleria, borsette e accessori 3.1 Calzature e abbigliamento sono simili Le calzature, le scarpe e gli stivali hanno un’identica destinazione, in linea di principio, rispetto agli articoli di abbigliamento elencati: servono per vestire gli esseri umani, sia per proteggerli dagli elementi sia come articoli di moda e sono, in quanto tali, spesso reperiti negli stessi esercizi commerciali o grandi magazzini e negli stessi punti di vendita al dettaglio. I consumatori, quando si recano ad acquistare abiti, si aspettano di trovare nello stesso magazzino o negozio anche le calzature o viceversa. Inoltre, molti fabbricanti e disegnatori producono o disegnano entrambi. Ciò è particolarmente vero per le catene di negozi e di punti di vendita al dettaglio, in cui sono spesso smerciati abiti e calzature che recano lo stesso marchio. V. R 634/2001-1 “a” (fig.) / “a” (fig.) (EN). Questa decisione conferma la prassi decisionale della DO (ad esempio, 1866/2002 KE ELECTRONICS (fig.) / KE (fig.) (EN) per articoli di abbigliamento – scarpe – cappelli). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 64 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi Anche la Terza Commissione di ricorso attualmente condivide in linea di principio questo punto di vista. V. R0590/2000-3 B BOOMERANG / BOOMERANG (fig.) (EN) e, successivamente, R0494/1999-3 JELLO SCHUHPARK / Schuhpark (causa dinanzi al TPG), in contrapposizione con la sua decisione anteriore, più restrittiva, in R 562/2000-3, WORKERS FOR FREEDOM / WORKER'S (EN). 3.2 Cappelli e articoli di abbigliamento sono simili I prodotti designati come “cappelli” nella domanda di MC hanno natura identica o molto simile ai prodotti designati come “articoli di abbigliamento” nel marchio anteriore, in particolare per quanto riguarda i tipi di articoli di abbigliamento che si presumono destinati a proteggere dal vento e dalla pioggia. Inoltre, i cappelli non sono considerati soltanto oggetti per proteggere la testa dalle intemperie, ma anche articoli di moda che si presumono accordarsi a un completo e, per tale motivo, sono talvolta scelti quale articolo complementare agli abiti. Pertanto, non solo gli utenti finali, ma anche la destinazione dei rispettivi prodotti è identica sotto tale aspetto. Oltretutto, i canali distributivi dei prodotti sono talvolta identici e i rispettivi negozi e punti di vendita sono spesso gli stessi o quantomeno strettamente collegati. Tenuto conto di tutti questi fattori, i “cappelli” e gli “articoli di abbigliamento” devono essere considerati simili tra loro. 845/2000 M. Lorenzo (fig.) / (fig.) (EN) La parola abbigliamento abbraccia un’ampia gamma di prodotti. (…) Un pezzo di stoffa usato attorno al corpo come un vestito è una forma di abbigliamento Questo stesso articolo può anche essere utilizzato come scialle per coprirsi la testa o essere trasformato in turbante, rendendolo quindi un “cappello”. R 165/1998-2 ENIGMA ITALY / ENIGMA (fig.) (FR) 3.3 Borsette e articoli di abbigliamento sono simili Le borsette si possono considerare accessori rispetto agli articoli di abbigliamento. V. sopra, sub 5.2.5.b. 3.4 Accessori specifici per articoli di abbigliamento In caso di assoluta identità tra i segni, prodotti compresi nella classe 26 come bottoni, bottoni a pressione, fibbie, occhielli, placche o rivetti possono dar luogo a un rischio di confusione se il marchio anteriore si riferisce ad articoli di abbigliamento e scarpe di cui alla classe 26, in quanto tali prodotti della classe 26 sono accessori rispetto a quelli tutelati dal marchio anteriore e il marchio della richiedente può rimanere visibile sugli indumenti o scarpe. Anche se il prodotto finale reca anche un altro marchio, non vi è alcun modo per evitare che i consumatori che vedono il prodotto finale in un negozio attribuiscano all’opponente la responsabilità per l’intero prodotto. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 65 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi R 267/1999-1 ZANELLA / ZANELLA (IT) 4. Prodotti farmaceutici 4.1 Prodotti farmaceutici contro prodotti farmaceutici I prodotti farmaceutici si considerano in genere altamente simili ad altri prodotti farmaceutici, pur se il grado di somiglianza può essere meno elevato soprattutto in funzione della chiara diversità nelle indicazioni farmacologiche. In genere, sono soddisfatti vari criteri di somiglianza: Natura: prodotti chimici specifici. Destinazione: cura/guarigione in senso ampio. Canali distributivi: in particolare, farmacie. Origine abituale: industria farmaceutica, che produce una gran varietà di preparazioni con indicazioni terapeutiche; i consumatori ne sono consapevoli. 4.2 Prodotti farmaceutici e cosmetici A giudizio della DO, può esservi somiglianza allorquando si comparano le categorie generali, ma tale somiglianza può essere tenue. La Terza Commissione di ricorso ha, anch’essa, ritenuto simili prodotti farmaceutici e taluni prodotti per la cura del corpo. V. decisione in R 433/2002-3 TEI-FU / TAI-FUN. “I ‘prodotti per la cura del corpo’ rivendicati nella domanda, in particolare profumi, colonie, cosmetici e deodoranti, possono essere fabbricati dalla stessa impresa o da un’impresa simile che produce medicinali o prodotti farmaceutici. Sebbene i medicamenti siano normalmente fabbricati da imprese farmaceutiche, è un dato di fatto che, attualmente, imprese la cui attività principale rientra nel settore dei prodotti per la protezione e la cura del corpo producano sia medicinali sia prodotti non medicinali. Oltre a ciò, i negozi e i canali distributivi dei prodotti in questione sono talvolta i medesimi (ad esempio, farmacie in cui sono venduti anche prodotti non medicinali e profumerie in cui sono venduti anche prodotti medicinali). Per contro, la Prima Commissione di ricorso ha considerato i prodotti sanitari e i cosmetici dissimili dai prodotti farmaceutici: “I prodotti sanitari, i cosmetici e i profumi sono dissimili in quanto sia la modalità d’uso sia i consumatori di riferimento a cui si rivolgono sono differenti. Per giunta, essi sono per lo più smerciati in punti di vendita distinti. I prodotti sanitari, i cosmetici e i profumi sono posti in vendita in drogherie, supermercati o profumerie, mentre i prodotti farmaceutici si trovano solo nelle farmacie. Nel caso in cui fossero venduti negli stessi punti di vendita, verrebbero esposti su scaffali separati”. Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 66 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi R 0984/2001-1 Gry / GRY (EN) Nel comparare prodotti farmaceutici specifici, questi possono risultare completamente dissimili dai cosmetici in generale o da cosmetici specifici. In alcuni casi, prodotti farmaceutici specifici e cosmetici specifici sono stati considerati simili: I prodotti farmaceutici per il trattamento di patologie della pelle o dei capelli possono assumere la forma di creme o lozioni. Entrambe hanno la stessa modalità d’uso dei cosmetici, i quali possono anche essere creme o lozioni. 1981/2002 VITANOV / Nova Vita (fig.) (EN) Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 67 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi VII. INTERRELAZIONE TRA FATTORI 1. Fattori dominanti Le particolarità di ciascun caso concreto possono altresì indurre a ritenere che un determinato fattore sia preponderante. Come si è sopra rilevato, vi sono fattori che possono essere più o meno importanti in funzione delle circostanze di fatto del singolo caso di specie. Ne consegue che la valutazione dei vari fattori nell’ambito del raffronto tra i prodotti deve tener conto della rilevanza rispettiva di questi fattori per il caso concreto. In altri termini, i vari fattori non possiedono un valore standard per tutti i casi, la loro rilevanza specifica andrà piuttosto determinata nel contesto di ciascun caso singolo. In linea generale, il peso di ciascun fattore dipende dall’impatto che esso ha sull’origine dei prodotti di cui trattasi. I fattori che con ogni evidenza sembrano indicare che i prodotti o servizi (prodotti) provengono o non provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate dovrebbero avere priorità su altri fattori che presentano solo una relazione secondaria. R 433/2000-1 Arthur (fig.) / Arthur (fig.) (EN), R 0232/2000-4 S ORLANDO (cl. 29, 30) / Orlando (cl. 31)(EN), 199/2000 Three Stars / Three Stars (EN). Nel valutare la somiglianza dei prodotti, occorre prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti e i servizi. Sono in generale fattori forti: - la destinazione – è il fattore più forte; - la natura, intesa da un punto di vista commerciale. Per contro, sono fattori generalmente meno importanti, perché spesso non caratterizzanti tale rapporto: - - - la modalità d’uso: molti prodotti differenti possono essere utilizzati con la stessa modalità: ad esempio, i prodotti farmaceutici e i cibi e le bevande sono consumati per via orale, ma non sono simili. Le carrozzine per bambini e i carrelli per la spesa sono spostati nello stesso modo, ma non sono prodotti simili. i canali distributivi: i punti di vendita costituiscono un fattore debole, in linea generale, salvo il caso in cui si tratti di negozi specializzati o degli stessi reparti di supermercati. il pubblico di riferimento: la semplice circostanza che i clienti di riferimento possano coincidere non è indice di somiglianza. Gli stessi clienti possono Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 68 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi avere necessità di prodotti e servizi aventi natura ed origine del tutto differenti. Tuttavia, la diversità di canali distributivi e/o una sovrapposizione minima del pubblico di riferimento costituiscono forti argomenti contro la somiglianza. 2. Interdipendenza dei fattori Può accadere che un fattore sia utile non soltanto per l’impatto diretto che può avere sulla somiglianza dei prodotti e servizi, ma anche perché può servire da indicazione del fatto che un altro fattore è importante o pertinente in misura superiore o inferiore. Ciò si verifica, soprattutto, per tutte quelle circostanze ed indicazioni secondarie analizzate in precedenza, nel presentare i singoli fattori specifici. Tali indicazioni, da sole o combinate tra loro, possono servire a mostrare se ed entro quali limiti un determinato fattore sia applicabile in ciascun caso concreto, o per delimitare la loro portata. Ad esempio, la destinazione (finalità d’uso) dei prodotti è rivelatrice dei loro acquirenti; la destinazione dei prodotti, in combinato con il prezzo dei medesimi, può determinare se tali prodotti siano in concorrenza tra loro; il luogo di produzione e il metodo di fabbricazione può indicare l’origine dalla stessa impresa ovvero da imprese economicamente collegate, e così via. R 0818/2000-1 Grand Trianon / Trianon (FR) Non vi sono, tuttavia, regole rigide. Come rilevato sopra, se la destinazione dei prodotti è la medesima e il loro prezzo (correttamente calcolato) è analogo, essi saranno spesso in concorrenza, come ad esempio filtri di carta per caffè e filtri di metallo per caffè. Ciò, peraltro, non è inevitabile, come dimostra l’esempio cinema e servizi di bowling. Per tale motivo, i fattori di somiglianza di cui sopra sono stati esaminati separatamente. L’esaminatore deve valutarli nella loro globalità, a conclusione della sua analisi della somiglianza dei prodotti e servizi, al fine di determinare il grado complessivo di somiglianza. Inoltre, il valore dei vari fattori può differire ampiamente a seconda dei casi: - in un caso, la natura può essere simile, ma la distribuzione può essere assai diversa. Anche se le stesse caratteristiche o caratteristiche molto simili dei prodotti (ad esempio, la natura) rendano agevole per un’impresa produrre altri prodotti, essa potrebbe scegliere di astenersi dal farlo qualora le fosse molto difficile trovare una clientela. Esempio: vetro per finestre – vetro per occhiali. - Per contro, la natura, ossia le caratteristiche del prodotto, possono essere totalmente differenti, ad esempio plastica – legno – vetro, e richiedere Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 69 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi attrezzature di produzioni differenti (o legami economici con altre imprese), ma se il disegno del prodotto e la sua finalità d’uso sono gli stessi, come pure la sua distribuzione, entrambi i tipi di prodotti possono pur sempre essere fabbricati sotto il controllo della stessa impresa. Esempio: per taluni giocattoli, è di secondaria importanza se siano di peluche, cartone, legno, metallo o altro materiale (salvo quando debbano essere rispettati determinati criteri di sicurezza per i bambini piccoli). Ciò che è importante, per i clienti, è che i giocattoli abbiano una forma attraente. JAKO-O (fig.) / JOCKO 2628/2001 (DE) (annullata in base ad altri motivi). V. sopra, sub 2.2.2.iv). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 70 Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi VIII. CONCLUSIONE Nella sentenza Canon, la Corte ha sottolineato che, se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, un rischio di confusione va escluso. Pertanto, se in esito ad una ponderazione dei vari fattori non risulta probabile che il pubblico attribuirà la stessa origine ai prodotti e servizi comparati, tali prodotti e servizi vanno considerati dissimili. Tuttavia, prima di poter concludere in questo modo, si deve tener conto del principio secondo cui nella valutazione del rischio di confusione, tutti i fattori sono pertinenti ed interdipendenti. Conseguentemente, l’esame deve concludersi a favore della dissimiglianza dei prodotti a confronto solo se la stessa conclusione sarebbe stata raggiunta anche in caso di identità dei segni e di elevato carattere distintivo del marchio anteriore. Di ciò deve esservi espressa menzione nella decisione. Ad esempio, la birra è stata ritenuta abbastanza dissimile da elettronica da potersi concludere l’esame senza procedere al raffronto tra i segni; lo stesso per esposizioni d’arte e articoli di abbigliamento. 353/1999 POLAR (cl. 32) / POLAR (cl. 9) (EN), 904/1999 BOULEVARD (cl. 25) / Bvd. PEDRALBES (cl. 41) (EN), 2618/2001 Diane (cl. 5) / Diana (cl. 3, 5) (EN), 1531/2001 Lloyd’s (cl. 18, 25) / Euro Lloyds (cl. 36) (ES). Al contrario, se le coincidenze accertate indicano che il pubblico potrebbe essere indotto a supporre che i prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro, può essere raggiunta una conclusione riguardo al grado di somiglianza tra i prodotti e servizi, tuttavia l’esame prosegue. Come rilevato sopra (sub IV.2.2.4.), tale conclusione deve essere raggiunta in ogni caso, non importa se al termine dell’analisi della somiglianza tra i prodotti o nell’analisi finale del rischio di confusione. 1999-2001 Blû (cl. 33) / BLU (cl. 32) (EN). Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004 71