Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO
4° Trimestre 2015
Geometra
oggi
4° Trimestre 2015
Anno XXI - n° 4
Ottobre/Novembre/Dicembre 2015
Aut. Del Tribunale di Pesaro
n. 389 del 23.09.1994
ROC n. 7638
DIRETTORE RESPONSABILE
Carlo Cecchetelli
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Editoriale:
COMPETENZE: IL PARERE CHIARIFICATORE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Pag. 3
Focus storia e cultura
»
Edilizia, Urbanistica e Territorio:
» 12
LA VALLE DEL METAURO E IL SANTUARIO
DI SANTA MARIA DEL PONTE
APE: ON LINE L’ELENCO DEI TECNICI ABILITATI
5
• REGIONE MARCHE E APE: NUOVE PROCEDURE PER GLI ATTESTATI
• SEMPLIFICARE L’EDILIZIA: ORA C’È LA SUPER DIA
• LIBRETTO DI IMPIANTO: UNICO, MA NON PER TUTTI
Agenzia del Territorio:
» 19
RIFORMA CATASTO: AVANTI SÌ, MA A PICCOLI PASSI
• ADEMPIMENTI CATASTALI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Normative fiscali:
BONUS CASA: COSA SPETTA AGLI EREDI
» 27
• ORDINANTE E BENEFICIARIO, FACCIAMO CHIAREZZA
• RIACQUISTO PRIMA CASA E CREDITO D’IMPOSTA
• BONUS HOTEL AD AMPIO RAGGIO
• STABILI RECUPERATI: PIÙ TEMPO PER LE DETRAZIONI
• AGEVOLAZIONE, QUANDO SPETTA...E IN CHE MISURA
Leggi e Decreti, domanda e risposta:
COSA DICE LA LEGGE IN MATERIA DI...
» 33
• A CHI APPARTIENE IL SOTTOTETTO?
• DA SOLAIO A TERRAZZO: SENZA PARAPETTO, NESSUNA DISTANZA
• “GARANZIA GIOVANI”: PER IL PRATICANTE NON VALE
• RENDITA, LE DIFFERENZE CHE “PESANO”
• LA RURALITÀ DIPENDE DALL’UTILIZZO EFFETTIVO
• PRIMA CASA: IL BENEFICIO C’È, MA NON DUE VOLTE
• LOCALE COMMERCIALE: BONUS DEL 65% PER GLI INFISSI
• “POMPEIANA”: SE È PERTINENZIALE SI DETRAE IL 50%
• PORTICI: ATTENZIONE ALLE DISTANZE
• INEFFICACE LA VARIANTE NON PUBBLICATA EX LEGE
• LA LEGGE SI APPLICA CON IL REGOLAMENTO
Notizie dal Collegio:
» 42
OK ALLA PROGETTAZIONE “ARCHITETTONICA” IN ZONA SISMICA
• TIROCINI LIBERI PER I NEODIPLOMATI
• PROFESSIONI TECNICHE: ALL’ESTERO CONVIENE?
• POLIZZA RC: UNA TUTELA PER LA PROFESSIONALITÀ
Notizie dalla Cassa:
ACCESSO AL CREDITO:
VANTAGGIOSO ACCORDO CONFIDI-CIPAG
» 52
• PROFESSIONISTI: I CONTRIBUTI INTERA- MENTE DEDUCIBILI
• I GEOMETRI ALLA XIX CONFERENZA NAZIONALE ASITA
Istat:
STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE
» 57
• METTIAMO IL TERMOMETRO ALL’INFLAZIONE
• L’ITALIA: COME E QUANDO CRESCERA’?
Allegati:
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4° Trimestre 2015
Editoriale
“Finalmente il progetto è un complesso articolato con singole responsabilità”
COMPETENZE : IL PARERE CHIARIFICATORE DEL CONSIGLIO DI STATO
U
n chiarimento destinato a lasciare il segno e a sgombrare il campo dalle tante,
troppe ipotesi e diatribe che si sono susseguite per decenni, quello reso dal Consiglio
di Stato attraverso il parere n. 2539, espresso – si badi bene – a Sezioni Unite. Un pronunciamento importante che arriva, dunque,
dal massimo organo giurisprudenziale e
che chiarisce, finalmente, la questione delle
competenze delle professionalità tecniche.
Per la prima volta, infatti, il progetto viene
riconosciuto quale frutto di più competenze,
sancendo quella collaborazione tra professionisti, che di fatto c’è sempre stata, ma che
spesso è stata messa in discussione da altri
pronunciamenti.
In questo complesso di competenze – precisa il parere – i tecnici risponderanno ciascuno per le proprie responsabilità nella
progettazione relativa ai rispettivi segmenti.
Uno degli elementi su cui vale la pena porre
maggiore attenzione è proprio l’aspetto assolutamente innovativo del pronunciamento
del Consiglio di Stato che, a differenza di tutta la giurisprudenza del passato, riconosce
al geometra la competenza nella progettazione architettonica e nella direzione lavori,
anche per quanto concerne le costruzioni in
cemento armato in zona sismica.
C’è, poi, un altro elemento di fondamentale
portata : il parere espresso a Sezioni Unite
tiene conto del fatto che lo Stato, nella Conferenza Stato-Regioni, abbia già pubblicato
(in Gazzetta Ufficiale) la modulistica, ovvero i
modelli autorizzativi (permesso di corstruire,
SCIA, etc…).
La nota del Consiglio di Stato rappresenta,
insomma, un grande e chiaro passo in avanti in tema di competenze professionali, nel
segno – è il nostro auspicio – di una più serena e meglio deifinita collaborazione tra le
9 professioni della tecnica. Certo, di passi ne
restano ancora da compiere in questa direzione, ma la sensazione è quella di aver finalmente imboccato la strada giusta.
Sul finire di un altro anno e con l’avvicinarsi
del nuovo, il mio augurio è proprio questo :
che i geometri possano procedere a marcia
ingranata lungo la strada indicata loro da un
organo di massima levatura giurisprudenziale quale è, appunto, il Consiglio di Stato a
Sezioni Unite. Una strada chiara e con un’ottima visuale.
Carlo Cecchetelli
Presidente del Collegio
Geometri e Geometri laureati
della provincia di Pesaro e Urbino
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IL PRESIDENTE E LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AUGURANO BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI GLI ISCRITTI
4
SI COMUNICA CHE, PER DELIBERA
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO,
GLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL
COLLEGIO RESTERANNO CHIUSI
DAL 24 DICEMBRE 2015
AL 6 GENNAIO 2016 COMPRESI
PER NECESSITÀ URGENTI SI
POTRANNO CONTATTARE:
IL PRESIDENTE
GEOM. CARLO CECCHETELLI
(TEL. 0721.827780)
IL SEGRETARIO
GEOM. GIUSEPPE FUMELLI
(TEL. 0721.781203)
4° Trimestre 2015
Focus storia e cultura
LA VALLE DEL METAURO E IL SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL PONTE
I
l Santuario della Madonna del Ponte Metauro (o di S. Maria del Ponte Metauro) è situato sulla sponda sinistra del fiume Metauro
in prossimità della foce, al lato dell’attuale
strada statale Adriatica ed a 3 Km da Fano.
Tale Santuario deve il suo titolo al fatto che in
esso si venera un’antica immagine della Vergine che allatta il Bambino, (Madonna del latte) affrescata in una celletta al margine della
strada, nei pressi appunto del ponte sul fiume
Metauro. Prima di essere denominato Santa Maria del Ponte Metauro, il Santuario era
chiamato solo Santa Maria di Fano e, dopo
la costruzione del ponte sul fiume, è giunto
l’attuale appellativo.
Le origini del Santuario, tra favola e tradizione
Sono numerose e, per lo più, favolistiche le
tradizioni che si sono susseguite nei secoli circa le origini del santuario. Di seguito, quelle
più note e accreditate.
Elia Pulcheria
Alcuni ritengono che l’origine del Santuario è
addirittura legata a Pulcheria, giovane impera-
trice d’Oriente. Infatti negli anni 414-453, Elia
Pulcheria, (poi Santa Pulcheria Vergine), figlia
dell’imperatore Arcadio, nel 414 è elevata alla
dignità di Augusta ed ancora sedicenne diventa “reggente dell’Impero” per conto del
fratello Teodosio II ancora minorenne. Alla
morte di questi, avvenuta nel 450, Pulcheria
dopo che la Corte di Bisanzio le impose di
sposare un vecchio senatore romano, pur restando vergine, diventa Imperatrice in quanto
a quei tempi una donna sola non poteva dirigere l’Impero. Nell’anno 431, Pulcheria indice
il Concilio di Efeso, in cui viene proclamato
il dogma della “Theotokos” (Maria Madre di
Dio).
“La Venerabile Pulcheria Vergine Augusta
che, celebrato il Concilio Efesino, fece dipingere al decreto di quello, più immagini della
Grande Madre di Dio,…nel sec.V, come quella tanto miracolosa del Ponte di Fano al Metauro”. (Negusanti).
L’“Hospitale” e la Cappella edificate da Pulcheria non si trovavano nel luogo dell’attuale chiesa, ma più in alto e precisamente fra il
muro a monte dell’ex Convento e la Scuola
Elementare, dove dal terreno qualche volta
emergono delle murature di fondazione. (Parri)
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4° Trimestre 2015
Focus storia e cultura
San Francesco
6
Secondo la tradizione, nel 1211 San Francesco, partito da Assisi per recarsi in Medio
Oriente a portare la pace, attraversata la
“Porta. Q. Vaitur. In. Mar. Chiam.”, percorsa
la Flaminia approda sulla sponda dell’Adriatico presso Fano e sceglie come punto di
appoggio dove attendere un passaggio in
nave l’”Hospitale” del Metauro; dopo essersi imbarcato probabilmente dal vicino porto
presso la foce del fiume Metauro, è costretto insieme ai marinai, a causa di un fortunale, a trovare riparo in Schiavonia (Dalmazia).
In questo stesso periodo Fano era alleata di
Ragusa, attuale Dubrovnik nell’ex Iugoslavia.
Il luogo, proprio alla foce del Metauro, è legato secondo alcuni alla leggenda dell’uccisione nel 1215 di un gigantesco serpente,
o dragone, che da molto tempo infestava
la selva, da parte di San Francesco (Lapide
nel Convento francescano di Santa Vittoria a
Fratte Rosa).
Altri ritengono che il Santuario sia stato eretto
dallo stesso San Francesco nel 1219, di passaggio in questi luoghi. All’inizio dell’estate
dell’anno 1219, Francesco è, infatti, di nuovo
sul litorale Adriatico per cercare di raggiungere l’Egitto e pare che questa volta vista la negativa esperienza precedente, si imbarcasse
dal porto di Ancona con una nave più grande
e nella tarda estate approdasse a Damietta .
Beato Cecco di Pesaro
Nel 1300, Cecco
Zanferdini, un giovane pesarese di
famiglia agiata e
grande ammiratore
di San Francesco,
decise di venire a
Fano nel Romitorio di Santa Maria
del Metauro dove
a suo tempo aveva
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Focus storia e cultura
già soggiornato San Francesco. Secondo un
manoscritto pesarese, lo Zanferdini, ad imitazione di San Francesco che prima di iniziare la sua opera di apostolato e dopo avere
ascoltato le affermazioni di Cristo “Ripara la
mia Chiesa che va in Rovina”, credendo che si
riferisse agli edifici di culto, riparò tre chiese.
Infatti, dal manoscritto risulta che il Beato
Cecco, dopo la prima chiesa di Fano, “fondò” anche altre due chiesette nel pesarese,
una sul Monte San Bartolo e la terza sul Monte Granaro.
Da dati storici emerge, invece, che le chiese
pesaresi, come quella del Metauro preesistevano all’intervento dello Zanferdini. Pertanto, l’autore del manoscritto come spesso
succedeva, intendendo valorizzare l’operato del Beato, elevò a fondazione ex novo le
tre chiese (Amiani, Pellegrini, Parri). Cecco, a
differenza di quanto recita il manoscritto, “al
metro”, quasi certamente si limitò a restaurare la Chiesa e l’“Hospitale”.
Il Beato, da taluni ritenuto il committente della
venerata immagine, realizzò sul muro esterno
dell’edificio verso la strada pubblica, una celletta utilizzando parte del vano rimasto dopo
il tamponamento di una porta dell’antica
chiesa, dove dipinse sul muro di fondo, – pare
fosse anche pittore – un’immagine della Ver-
gine, realizzando nell’insieme una Maiestate:
un’edicola (figurina). Il Pellegrini sostiene che
in quel periodo “lo spazio fra l’antica chiesa e
la torre era una strada e che l’immagine è realizzata a poca altezza dal pavimento…dunque
è chiaro che non fu fatta per avere innanzi un
altare, giacchè quel che ha avuto sino adesso,
occupa e copre, benché poco alto, parte della pittura”.
Cecco Zanferdini fu nominato Beato il 31 marzo 1859 dal Papa Pio IX e la sua memoria si
celebra il 5 agosto.
L’immagine realizzata dal Beato fu sostituita
nel 1446, da quella venerata oggi come “Madonna del Ponte” (Amiani, Pellegrini, Parri).
La Storia
Accantonata la tradizione, si può ragionevolmente ritenere che nel 1319, con la costruzione del ponte sul fiume Metauro, pochi metri
più a monte dell’attuale, venga edificata anche, sul lato destro della strada che da Fano
va verso Ancona, proprio davanti ad una torre
già esistente sull’altro lato della strada, una
celletta. Si tratta di una di quelle “maestadelle” che il viandante incontrava all’imbocco di
ponti o nel bel mezzo delle loro arcate, nei
crocevia delle strade, sui valichi di montagna,
ecc., e davanti alle quali sostava per una preghiera e un ringraziamento per il buon esito
del viaggio.
Fra la torre e la celletta c’era dunque la strada,
e continuò ad esserci fino a quando non fu decisa, sicuramente a seguito di qualche evento
ritenuto prodigioso, la costruzione della chiesa le cui pareti inglobarono, appoggiandovisi,
la celletta a destra e la torre a sinistra.
A segnare, però, il passaggio fra l’evidenza delle ipotesi e la certezza della storia è il
pellegrinaggio compiuto a questo santuario
dai riminesi nel 1399, guidati da Carlo Malatesta. È questo un sicuro indice della notorietà
raggiunta all’epoca dalla venerata immagine,
che di certo dovette subire nel corso degli
anni rifacimenti e restauri, tali da far dubitare che quella attualmente visibile, pur molto
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4° Trimestre 2015
Focus storia e cultura
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antica, sia l’immagine originaria. Vari gli interventi che si susseguirono nel tempo e grazie
ai quali fu possibile organizzare un “hospitale” per poveri, vecchi, malati e pellegrini.
Si trattò soprattutto di aggiunte di corpi di
fabbrica quali il probabile prolungamento
della chiesa verso la città, la sacrestia vecchia
e nuova, il campanile oggi non più esistente,
l’abitazione dei religiosi, ecc.
Nel 1455, consenziente Sigismondo Pandolfo
Malatesta, signore di Rimini e Fano, il santuario fu concesso ai frati Minori Osservanti, che
lo abbandonarono un ventennio più tardi, nel
1476, per trasferirsi nel nuovo complesso eretto in località S. Lazzaro e denominato S. Maria
Nuova in S. Lazzaro, e di lì ancora, nel 1519,
all’interno delle mura cittadine, in S. Maria
Nuova in S. Salvatore. Ai danni provocati dal
terremoto del 1930 sono dovuti gli interventi
più recenti, che hanno riguardato soprattutto
la torre, diventata alloggio per le campane e
Cappella votiva per accogliere la venerata immagine.
Nel piccolo vano rettangolare al piano terra
infatti, chiusa l’apertura che fungeva da ingresso laterale alla chiesa, ha trovato sistemazione, dopo essere stato staccato dalla
sua sede originaria, e cioè dal sacello ancora
visibile entro il dossale in arenaria della parete opposta, l’antico affresco della Vergine che
allatta il Bambino.
ginariamente in una edicola è il nucleo sul
quale si fonda la devozione di questo luogo
sacro. Come precedentemente detto, il dipinto a fresco si conserva in questa antichissima chiesa e sembra sia stato fatto o commissionato dal Beato Cecco da Montegranaro.
intorno alla metà del secolo XIV. L’immagine,
condotta senza alcun intendimento plastico
nonostante il leggero rilievo delle aureole, ed
esaltata dal retrostante drappo d’onore arabescato presenta ingenuità anatomiche proprie della pittura popolaresca del secolo XIV.
Pesanti le ridipinture, segni quest’ultime, dei
molti interventi subiti nel tempo. Tali ridipinture dovute alla grande devozione popolare
hanno compromesso l’originale freschezza e
rigidità del dipinto trasmettendocene uno fatalmente naïf.
Le opere d’arte
I tanti stemmi fanesi presenti un po’ ovunque, dal portale ai dossali d’altare e databili
dal 1548 in poi, (ad esempio l’acquasantiera
a destra dell’ingresso), dicono che il santuario di S. Maria del Ponte è stato da sempre
proprietà civica e pertanto al decoro del sacro
edificio ha provveduto, pur senza escludere
l’intervento del singolo, la città di Fano.
La Madonna del latte
La miracolosa immagine della Vergine che allatta il Bambino (cappella sinistra), forse ori-
Madonna che allatta il Bambino, (Madonna del latte) sec. XIV
L’azione dell’allattare compiuta dalla Vergine è certamente in linea con la distribuzione
gratuita di cibo che veniva fatta negli ospitali,
ma ben si addice anche all’immagine di una
Chiesa dispensatrice di grazie e di salvezza,
di ristoro e di conforto spirituali.
Già alla fine del ‘300 (1374) il cardinale Guglielmo da Novelletto, legato apostolico, si
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Focus storia e cultura
reca nella Chiesa del ponte Metauro per venerare la miracolosa immagine.
Nel 1399 Carlo Malatesta ed Elisabetta Gonzaga si recano a piedi da Rimini per venerare il dipinto al quale avevano legato un voto.
Questo è il primo momento che legherà la
famiglia malatestiana alla chiesa poiché nel
1455 sarà lo stesso Sigismondo I ad invitare i
frati minori osservanti affinché si occupassero
del convento.
Altre sono state le visite eccellenti in questo
luogo. San Carlo Borromeo, come ritratto dal
Guerrieri, incontra proprio di fronte alla chiesa i nobili Petrucci vestiti da mendichi (1564).
Il 29 maggio 1857 Pio IX, venendo da Senigallia, sosta presso il santuario.
Infine, il 12 agosto 1984, S.S. Giovanni Paolo
II in visita a Fano incorona la sacra immagine
della Beata Vergine del ponte Metauro, proclamandola patrona dei marinai.
peccato, il tradimento, può, come gli altri, fregiarsi dell’aureola della santità.
È una caratteristica dei vicini pittori riminesi
del Trecento porre l’aureola anche sulla testa
di Giuda, un’aureola nera però, per differenziarlo dagli altri e condannarlo già per l’intenzione di tradire.
Altri capolavori: la Lavanda dei piedi e l’Ultima Cena
Interesse e simpatia suscita il lunettone nella parete destra del presbiterio, con le scene
della Lavanda dei piedi e dell’Ultima cena,
per quella curiosa impalcatura lignea che definisce gli spazi destinati alle due scene e per
quella non meno curiosa passerella di travi
perfettamente squadrate su cui stanno le caprette che reggono la tavola imbandita.
Sembra di trovarsi davanti ad un esercizio di
abilità costruttiva alludente alla bravura dei
maestri legnaiuoli e carpentieri che pochi metri più in là avevano realizzato il sicuro ponte
sul fiume Metauro. Nel singolare personaggio
che s’inginocchia davanti al Cristo, al di qua
dei commensali, è forse da riconoscere, come
pensano i più, Carlo Malatesta, colui che nel
1399 guidò qui, da Rimini, il ricordato pellegrinaggio.
Gli apostoli, così aderenti ai testi sacri nella loro gestualità sono tutti aureolati; anche
Giuda, colui che all’estrema destra intinge nel
piatto, per non avere ancora consumato il suo
Ignoto frescante di ambito marchigiano-romagnolo,
Lavanda dei piedi e Ultima cena, secc. XIV-XV
Il Crocifisso ed il Polittico
Nella parete absidale, sopra l’altare, è collocato un grande e bel Crocifisso che dai documenti sappiamo acquistato nel 1554.
L’essendo stata eretta nella chiesa del Ponte
la compagnia del Santissimo Nostro Signore Gesù Cristo, nell’istanza della medesima
il 13 novembre diede facoltà agli Ufficiali del
Ponte (Pontiniere Antonio Costanzi) di comprare a spese dello stesso Ponte (Opera Pia
del…) un Crocifisso da porre in quella Chiesa
e di poterci fare due sepolture”. (Manoscritto
Amiani, Pellegrini).
Di ottima fattura, il Crocifisso si fa soprattutto
ammirare per l’espressione del volto e per il
ricco panneggio del perizoma.
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4° Trimestre 2015
Focus storia e cultura
Ignoto intagliatore del sec. XVI, Crocifisso
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Fin dagli inizi del Quattrocento però l’altare
era dotato di un grande polittico, oggi conservato presso la Pinacoteca civica. E’ fortemente
probabile che la committenza di quest’opera,
come degli affreschi absidali, sia ancora una
volta malatestiana.
Il polittico, a due ordini di figure, presenta in
basso al centro la Vergine in trono col Bambino in piedi sulle ginocchia, a sinistra i santi
Gerolamo, Michele Arcangelo, Giacomo, e a
destra Giovanni Battista, Pietro e Paolo.
Più difficile l’identificazione dei santi dell’ordine superiore fra i quali non poteva però mancare S. Cristoforo, al centro dei tre santi di destra, per il suo stare in rapporto con la presenza di fiumi e torrenti. Intorno alla metà dell’‘800
il polittico risultava smembrato e privo della
cornice originaria. Nel 1929 si è provveduto a
sistemare le molte tavole entro gli scomparti di
una nuova cornice appositamente creata.
Gli studiosi concordano nell’assegnare le figure sottostanti al pittore Michele Giambono
(Venezia-1462) e quelle del registro superiore
al Maestro di Roncaiette (Padova, prima metà
del sec. XV) i quali avrebbero eseguito l’opera
a Venezia o a Padova negli anni venti circa del
‘400.
Michele Giambono e Maestro di Roncaiette, Polittico, prima metà
del sec. XV
La Vergine in trono con il bambino e San
Rocco
Di notevole interesse è l’affresco sulla parete
destra della navata, raffigurante la Vergine in
trono con il Bambino e S. Rocco. Tale affresco
è stato attribuito ad un pittore anonimo il cui
stile è chiaramente influenzato dalle opere
del Perugino. Frammentario, l’affresco vedeva sicuramente alla sinistra della Vergine la figura di S. Sebastiano.
Nel gradino centrale permangono diafane
tracce di un’iscrizione anch’essa irrimediabilmente perduta e di cui pare non resti traccia
in documento alcuno. Si tratta di un’opera
del primo Cinquecento, verosimilmente voluta da qualche privato uscito indenne dai rischi
di una pestilenza – vi è memoria del passaggio della peste nel 1505 e nel 1527 –, il cui
nome, le ragioni della commessa, l’anno di
esecuzione e forse anche il nome del pittore dovevano essere l’oggetto della perduta
iscrizione.
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Focus storia e cultura
Accanto a quest’ultimo
affresco è collocato il
grande dossale in pietra
arenaria fatto erigere,
com’è detto nelle iscrizioni che affiancano in
basso gli stemmi fanesi,
dai custodi del ponte
Giuseppe Tomassini e
Gabriele Gabrielli nel
1597. È il dossale che
ornava la celletta in cui
era dipinta l’immagine miracolosa della Vergine allattante il Bambino. Dai documenti
sappiamo che l’esecutore di questo dossale
è il veneziano Giacomo di Stefano Bambagiani, autore anche del portale esterno in pietra
calcarea. La chiesa conserva inoltre anche
due importanti acquasantiere e precisamente
– secondo il Parri – risale al 1548 l’acquasantiera situata sul lato destro, mentre appartiene ad un periodo successivo (XVII o XVIII sec.)
quella di sinistra.
Acquasantiera, datata 1548
Degno di nota infine è
pure, sulla parete sinistra del presbiterio, lo
stemma cittadino fanese sormontato dalle insegne lateranensi (chiavi
incrociate e ombrellino).
È un ottimo intaglio ligneo seicentesco, raro
nell’abbinamento delle insegne papali con
lo stemma fanese, ma
evidente
testimonianza della sovranità che la
Chiesa, attraverso i suoi
governatori e pur tra alterne vicende, esercitò
su Fano direttamente e
quasi ininterrottamente
dalla cacciata dei Malatesta (1463) all’avvento
dell’Unità d’Italia.
L’edificio attuale
L’impianto della attuale chiesa risale quasi
totalmente all’anno 1732; in questo periodo
furono infatti eseguiti importanti lavori strutturali di sistemazione dell’edificio. Furono
collegati assieme l’antica cappella davanti
alla nicchia con il suo prolungamento fino alla
Cappella della Croce, già avvenuto nel 1470;
fu aggiunto il vano verso Fano fino all’attuale
porta maggiore, costituendo così un ulteriore
allungamento della navata.
L’aspetto odierno risente delle opere di restauri e ristrutturazioni avvenute negli anni
1926, quando la chiesa divenne parrocchiale
e 1930. La chiesa attuale presenta un’originale pianta a T a croce latina, costituita da una
sola navata con volte a crociera alle estremità
e a botte nella parte centrale. L’attuale torre
merlata è frutto della ricostruzione della torre
a campanile, crollata a seguito del terremoto
del 1930. Prima ancora era una torre di avvistamento, costruita nel 1486 per contrastare
le incursioni dei Turchi.
L’affresco della Madonna del Latte è oggi
ospitato nella cappella di sinistra in quello
che era il vano del campanile e i tanti ex voto
testimoniano la grande devozione per l’icona.
“E’ da rilevare che, osservando la serie di miracoli operati dalla Vergine del Ponte, annotati nei vari tempi, sembra che l’opera taumaturgica a Lei attribuita sia indirizzata oltre che
alla salvaguardia della salute dei fedeli a cominciare dalle epidemie, anche al salvamento
dei naviganti e a chi è investito dal crollo di
edifici” (Parri).
Di fronte all’affresco è collocata la fonte battesimale. Il polittico del Quattrocento originariamente posto sull’altare maggiore è stato rimosso ed è ora, come in precedenza già detto, conservato nella Pinacoteca civica di Fano.
Una lapide rievoca la visita alla chiesa di S.S.
Papa Giovanni Paolo II avvenuta nel 1984. La
festa annuale del santuario, ancor oggi manifestazione di richiamo, ha luogo il martedì di
Pasqua nella vicina pineta.
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Edilizia, Urbanistica e Territorio
APE: ON LINE L’ELENCO DEI TECNICI ABILITATI
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L
’attestato di prestazione energetica deve
essere redatto da un certificatore abilitato,
iscritto all’albo apposito della propria regione. In assenza di una specifica direttiva locale,
sono autorizzati a firmare il documento energetico, solo geometri, ingegneri, architetti
regolarmente iscritti al loro ordine o albo professionale.
I cittadini possono ricercare il tecnico in un
elenco telematico consultabile online sul sito
del sistema informativo locale. Prima di incaricare il tecnico è consigliabile informarsi sulla qualità del servizio, sulle tempistiche e sul
trattamento economico, per evitare sorprese
all’ultimo momento.
Il certificatore deve obbligatoriamente effettuare un sopralluogo e richiedere al cliente
tutti i documenti necessari per procedere con
il lavoro. L’Ape deve essere consegnato al richiedente entro i 15 giorni successivi alla tra-
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Edilizia, Urbanistica e Territorio
smissione del certificato alla regione.
Il proprietario di casa deve consentire al certificatore di effettuare un rilievo metrico di tutta
l’unità abitativa, in modo che possa prendere
nota delle dimensioni dei locali che la compongono, delle caratteristiche termo-igrometriche, delle informazioni sui serramenti e sulla stratigrafia di solai e pareti. Deve fornire al
tecnico i dati catastali dell’immobile e mettere a sua disposizione il libretto dell’impianto
di climatizzazione, sia di riscaldamento che di
raffreddamento, compresi eventuali sistemi a
energia rinnovabile.
Non esiste un costo fisso per la redazione di
un Ape. Generalmente il prezzo varia in funzione della metratura dell’unità immobiliare
e, in ogni caso, a discrezione del tecnico incaricato.
Occorre ricordare che l’obiettivo del documento è quello di informare l’utente sul comportamento energetico della sua casa. Un
certificato ben confezionato evidenzia i punti
deboli del sistema edificio impianto e fornisce valide indicazioni su dove e come agire
per migliorarne le prestazioni, suggerendo gli
interventi da effettuare per abbattere i costi e
far salire di classe l’immobile, incrementandone anche il valore commerciale.
Lo Stato prevede sanzioni per chi non rispetta le regole e demanda alle regioni la facoltà
di farle rispettare. Su scala locale sono attive
procedure di controllo e monitoraggio per
verificare che gli Ape siano prodotti nei casi
previsti e secondo le corrette modalità.
Il certificatore colto in errore va incontro a ben
precise responsabilità, di natura amministrativa, civile o addirittura penale. Il tecnico firmatario di un certificato non veritiero, può essere condannato al pagamento di una multa o
essere sospeso dal proprio Ordine o Collegio
professionale.
Sono previste multe salate anche per i cittadini che affittano un appartamento senza far
redigere l’Ape. La stessa sorte spetta a coloro
che, nel proprio annuncio di locazione o vendita, omettano il format commerciale di prestazione energetica.
REGIONE MARCHE E APE:
NUOVE PROCEDURE PER GLI ATTESTATI
Nel precedente numero di questo periodico
(3° trimestre 2015), è stato descritto cos’è l’APE (attestato di prestazione energetica) focalizzando in modo particolare l’attenzione del
lettore sui tre decreti interministeriali del 26
giugno 2015 che definiscono le nuove linee
guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Infatti, il primo ottobre 2015 sono entrati in vigore i tre decreti sopra menzionati in materia
di efficienza energetica negli edifici e le Marche sono state tra le prime Regioni ad attivare,
nei termini stabiliti, il sistema informatico di acquisizione dati. Si tratta di un sistema realizzato
interamente con risorse professionali dell’Ente stesso. I primi quindici giorni sono serviti
per mettere a punto il nuovo sistema con il
contributo dei professionisti utilizzatori.
L’ufficio Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas e Idrocarburi e l’ufficio
Sistemi Informativi e Telematici, competenti,
rispettivamente, sulla gestione degli APE (Attestati di Prestazione Energetica degli edifici)
e sull’infrastruttura tecnologica informatica,
hanno, infatti, sviluppato il nuovo sistema informatico che recepisce le modifiche apportate dalla nuova normativa.
Il nuovo sistema, accessibile dalla pagina web
http://ape.regione.marche.it/, dovrà essere
utilizzato per la trasmissione degli APE a partire dal primo ottobre 2015. È stato possibile
l’invio degli APE, redatti entro il 30 settembre,
al sito http://ace.regione.marche.it/ fino al 15
ottobre 2015.
Nello specifico il decreto “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici” che definisce le nuove regole per
la redazione dell’APE e il nuovo modello di
APE prevede la consegna dell’ attestato di
prestazione energetica al richiedente entro i
quindici giorni successivi alla trasmissione del
certificato alla Regione; i dati acquisiti, tramite portale web, saranno, successivamente,
trasmessi a una banca dati nazionale, deno-
13
4° Trimestre 2015
Edilizia, Urbanistica e Territorio
minata SIAPE.
La Regione Marche, nel 2013, aveva sviluppato un applicativo informatico per l’invio telematico degli APE, firmati digitalmente dai
certificatori e per l’inserimento dei dati in essi
contenuti; con DGR n. 382 del 19/03/2013
aveva stabilito, inoltre, che, dal primo aprile
2013, gli Attestati dovevano essere trasmessi
alla Regione esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema web http://ace.regione.marche.it/.
SEMPLIFICARE L’EDILIZIA:
ORA C’È LA SUPER DIA
Nuovo passo in avanti per le semplificazioni
in edilizia: dal 14 ottobre 2015, è pronto il modello unico nazionale per la super Dia, cioè
la Dia alternativa al permesso di costruire,
utilizzata in molte regioni. La super Dia, che
dovrà essere presentata allo sportello unico
per l’edilizia o allo sportello unico per le attività produttive, potrà essere utilizzata in luogo
14
del permesso di costruire per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione
e di ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi.
Le Regioni e i Comuni avevano 90 giorni di
tempo per adeguarsi alla modulistica standardizzata. Il 14 ottobre di quest’anno sono
terminati, infatti, i 90 giorni di cui sopra, decorrenti a partire dall’approvazione, il 16 luglio scorso in Conferenza unificata, del modello unico per la super Dia. L’obbligo di adeguare le normative regionali alla nuova super
Dia vige solamente per le regioni a statuto ordinario. Le Regioni a statuto speciale invece
conserveranno una sorta di potestà legislativa
per quanto concerne le materie legate all’edilizia.
L’approvazione della super Dia si inserisce nel
percorso di semplificazione in materia edilizia.
L’azione di semplificazione prevede la sostituzione degli oltre 8.000 moduli (almeno uno
per comune) utilizzati per la presentazione
delle pratiche edilizie con un unico modulo
(da adeguare, dove necessario, alle specifici-
4° Trimestre 2015
Edilizia, Urbanistica e Territorio
tà regionali), al fine di agevolare l’informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei
confronti di cittadini e imprese.
Pertanto, con il nuovo modulo standard
uguale in tutti gli enti locali, per le imprese e
i professionisti diventa più semplice svolgere
incarichi di progettazione in più comuni senza
dovere utilizzare modulistiche sempre diverse
tra di loro.
Cosa inserire nella modulistica
In merito ai contenuti, nel nuovo modulo nazionale della super Dia dovranno essere inserite le informazioni volte a identificare il tipo
di lavoro nella sua completezza, i dati delle
persone coinvolte (committente, progettisti,
tecnici e imprese), l’area interessata con i relativi dati catastali e i geometrici dell’area inerente il progetto.
Inoltre, andranno allegati al modello super
Dia la relazione tecnica asseverata del progettista (nella quale vanno descritti i dettagli dell’intervento e dei lavori che vengono
effettuati, la conformità edilizia e urbanistica
del progetto, confermata che non siano presenti vincoli paesaggistici, storici o ambientali
ostativi alla realizzazione del progetto stesso,
specificato se verranno effettuati interventi di
abbattimento delle barriere architettoniche e
di ottimizzazione dei consumi energetici), gli
elaborati grafici che consentono di descrivere
il progetto e le ricevute attestanti l’avvenuto
pagamento dei diritti di segreteria e degli
oneri proporzionali in base al tipo di intervento.
Come già precedentemente evidenziato, la
super Dia dal 14 ottobre 2015 potrà essere
utilizzata in luogo del permesso di costruire
in tre diversi tipi di interventi: ristrutturazione
edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione
urbanistica.
Super Dia anche per la ristrutturazione edilizia…
In alternativa al permesso di costruire sarà
possibile utilizzare la super Dia nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un immobile in tutto o in parte diverso
dal precedente (art. 10, comma 1, lett. c) del
Testo unico dell’edilizia). Potrà, inoltre, essere
utilizzata nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento di unità immobiliari, le modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comporti mutamenti della destinazione d’uso.
I documenti da presentare allo sportello unico
per l’edilizia o allo sportello unico per le attività produttive per gli interventi di ristrutturazione edilizia sono: la richiesta di provvedere
all’acquisizione degli atti di assenso necessari
per eseguire intervento edilizio (avanzata prima della presentazione della “segnalazione
certificata di inizio di attività edilizia”), il modulo super Dia, compilato dal proprietario o
avente titolo e dagli eventuali contitolari e asseverata da un tecnico abilitato, gli elaborati
progettuali previsti dal regolamento edilizio
in relazione al tipo di intervento e alla zona
di Prg, a firma di un tecnico abilitato, in triplice copia, le autocertificazioni che attestano la
presenza dei requisiti di legge necessari per
la realizzazione dell’intervento edilizio, i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela
dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (ad esempio: parere della soprintendenza
dei beni culturali), la ricevuta dell’avvenuto
pagamento dei diritti di segreteria di 70 euro
e ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia. Ove ricorra
il caso, a fine lavori, è necessario presentare
certificato di collaudo.
… e quella urbanistica
In questo caso la super Dia può essere impiegata qualora gli interventi siano disciplinati da
piani attuativi, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente or-
15
4° Trimestre 2015
Edilizia, Urbanistica e Territorio
gano comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.
Super Dia per la nuova costruzione
Gli interventi relativi a nuova costruzione, potranno essere realizzati con la super Dia, anziché con il permesso di costruire qualora siano
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.
Il controllo dello Sportello Unico
16
L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Super Dia. L’amministrazione
comunale, tuttavia, nei 30 giorni successivi
alla data della presentazione, può effettuare
le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l’intervento conforme alla
normativa vigente entro un termine prefissato.
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l’interessato non provveda ad adeguare
l’intervento alla normativa, l’amministrazione
può vietare, con motivato provvedimento, la
prosecuzione dell’attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire sempre, in caso di dichiarazioni false
e mendaci e solo in presenza di pericolo di
danno per il patrimonio artistico e culturale,
per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia
possibile regolarizzare l’attività.
In allegato è possibile visualizzare la modulistica della nuova super Dia, alternativa al permesso di costruire
LIBRETTO DI IMPIANTO:
UNICO, MA NON PER TUTTI
Lo Stato ha semplificato ed ha varato un modello unico di libretto di impianto che permette a chi in casa ha più impianti per il riscal-
damento e/o per il raffreddamento, di compilare un solo documento per tutti, completo di
diverse schede.
Si ricorda che il libretto di impianto è “la cartella clinica” dell’impianto (sia esso un sistema per il riscaldamento invernale che per il
raffreddamento estivo). Segue l’impianto
dalla prima accensione fino a fine servizio e
successiva demolizione. Sul libretto vengono registrate tutte le modifiche, sostituzioni
di apparecchi e componenti, gli interventi di
manutenzione e di controllo, i valori di rendimento nel corso della sua vita utile ed i cambi
di proprietà.
Alcune regioni hanno introdotto regole locali: il risultato è stato che a un quasi due anni
dalla norma statale (D.M. 10 febbraio 2014 in
applicazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74),
c’è chi ha una modulistica diversa da quella
nazionale e chi di libretti continua a chiederne
uno per ogni apparato presente nel fabbricato.
Da un lato ci sono 15 tra regioni e province
autonome che hanno deciso di attenersi alla
normativa nazionale sul libretto unico. Dall’altro ci sono le eccezioni che vanno dall’Emilia
Romagna al Piemonte, dal Veneto alla Lombardia, fino all’estremo della provincia di Bolzano che, nei mesi scorsi ha fatto circolare un
documento d’intenti dove viene messa in discussione l’esistenza stessa del libretto, considerato “inutile” perché in Alto Adige esiste una disciplina locale sulla sicurezza degli
impianti(L p 18/1992).
La complessità delle discipline locali ricade
direttamente anche sull’utente finale e non
solo su tecnici e installatori. Infatti, stando al
D.P.R. 74/2013, l’obbligo di predisporre il libretto di impianto, compilandolo secondo i
nuovi modelli, spetta al proprietario di un alloggio o all’inquilino (anche quando ha ereditato la gestione di un impianto esistente) o
all’amministratore per una caldaia centralizzata condominiale.
Tutto si riflette nella pratica; si può fare l’esempio di una casa con un impianto composto da caldaia a gas con produzione di acqua
4° Trimestre 2015
Edilizia, Urbanistica e Territorio
calda sanitaria (sotto i 35kW); sistema di condizionamento domestico (dual) split da 2kW;
caldaia a pellet da 16kW. Secondo la norma
nazionale, il libretto è unico, con una scheda
per ciascuno dei tre sistemi. In questo caso,
mentre in Lombardia dovranno essere predisposti due libretti, perché per i condizionatori
sotto una certa potenza non è richiesto il libretto, in Emilia Romagna e Veneto i libretti
dovranno essere tre.
Nelle Marche c’è la Legge Regionale 20
aprile 2015 n. 19
Per quanto riguarda in particolare le Marche,
il libretto è unico, ma sono previsti modelli regionali per i rapporti di controllo di efficienza
energetica (di fatto identici a quelli nazionali).
Il Catasto impianti non è attivo, ma è previsto.
La Regione Marche ha approvato la Legge 20
aprile 2015 n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termini degli
edifici” pubblicata sul B.U.R. 30 aprile 2015 n.
37.
Tale legge regionale riguarda gli impianti
termici degli edifici, in particolare le attività
di manutenzione, controllo, esercizio e ispezione degli impianti termici, sia per quanto
riguarda il settore pubblico, sia per quanto
concerne quello privato.
Obiettivo ultimo della legge è quello di contenere i consumi energetici e sostenere il
miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici. Questa legge è stata approvata
in osservanza degli adempimenti riguardanti gli impianti di climatizzazione degli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 (in attuazione della direttiva
2002/91/CE riguardante il rendimento energetico nell’edilizia); dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
(che riporta la definizione dei criteri generali
riguardanti esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari); dal
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 (che riporta i modelli
di libretto di impianto per la climatizzazione
e di rapporto di efficienza energetica).
La normativa riordina le attività di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione ed
ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, fissa requisiti minimi di
efficienza energetica rispetto allo standard
17
4° Trimestre 2015
Edilizia, Urbanistica e Territorio
18
iniziale, istituisce un catasto territoriale degli
impianti, accessibile a tutti i soggetti interessati, e promuove campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini e di formazione
ed aggiornamento nei confronti dei soggetti
manutentori, ai quali spetterà anche un ruolo
di servizio e consulenza rispetto all’utenza.
“La scelta fatta con questa legge – ha spiegato il relatore di maggioranza Mirco Ricci – è
stata quella di attenersi agli standard minimi
richiesti dal D.P.R. 74/2013. Per le caldaie domestiche, impianti fino a 100 kW, la cadenza
d’invio del rapporto di efficienza energetica
passa quindi da due a quattro anni”.
L’articolo 2 della legge regionale n. 19 individua come autorità competenti ad effettuare
gli accertamenti e le ispezioni degli impianti
termici (di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013) i
Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio.
Al comma 2° dell’art. 2, la legge specifica
però che due o più di questi enti possono
anche , previo accordo, individuare tra loro
un’unica autorità competente, responsabile del controllo dell’intero territorio degli
enti sottoscrittori. Questo tipo di accordo
che dura otto anni, con possibilità di rinnovo, prima della sua effettiva decorrenza, deve
essere comunicato alla struttura organizzativa regionale competente in materia indicando anche le sue finalità (articolo 13).
Per quanto riguarda invece accertamenti ed ispezioni, l’autorità competente può
effettuarle direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo
esterno avente le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. 74/2013.
Inoltre la legge in esame, all’articolo 4 precisa che, come stabilito dall’articolo 7, comma
4°, del D.P.R. 74/2013: “Gli installatori per i
nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare
esplicitamente al committente o all’utente,
in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi,
le istruzioni relative al controllo periodico
degli impianti, indicando i singoli controlli
da effettuare e la loro frequenza”. Questa dichiarazione deve essere redatta in
modo conforme ai modelli definiti con decreto
del dirigente della struttura organizzativa regionale competente e vale rispettivamente per:
• gli impianti dotati di generatore di calore a
fiamma;
• gli impianti dotati di macchine frigorifere o
pompe di calore;
• gli impianti dotati di scambiatore di calore
della sottostazione di teleriscaldamento o
teleraffrescamento;
• gli impianti costituiti da cogeneratori o trigeneratori.
La dichiarazione deve essere inoltre correlata
in modo permanente, al libretto di impianto e
trasmessa al soggetto esecutore.
Qualora gli installatori o i manutentori, al
momento di presa in carico della manutenzione, non trasmettano tale documento sono
passibili delle sanzioni di cui all’articolo 15,
comma 6, del D.lgs. 192/2005 (richiamato
dall’articolo 11 del D.P.R. 74/2013).
Infine, per il miglioramento dell’efficienza
energetica, le ispezioni sono programmate
in base ai seguenti criteri e priorità:
a) rilievo di criticità emerso nel corso della
fase di accertamento;
b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
c) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno identificativo;
d) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
e) ordine e cadenze previsti nell’allegato 4,
in funzione della potenza e della tipologia
degli impianti.
Consultando il sito internet: www.consiglio.
marche.gov.it è possibile scaricare la legge
regionale 20 aprile 2015 n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termini degli edifici”.
4° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
RIFORMA DEL CATASTO: AVANTI SÌ, MA A PICCOLI PASSI
I
l nuovo Catasto, ovvero uno dei primi temi
affrontati dal Governo nell’attuazione della
Legge 23/2014 (la cosiddetta “legge delega
fiscale”), avanza a piccoli passi, contrariamente a quanto sostenuto nella fase iniziale da
qualche associazione secondo cui la riforma
sarebbe stata rapida o comunque compiuta
in tempi strettissimi rispetto al consueto percorso.
Per modellare i criteri estimativi, dovrebbero
essere presi in considerazione i valori contenuti nei rogiti notarili di compravendita relativi
al triennio 2012/2014. Infatti, secondo quanto
deciso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dall’Agenzia delle Entrate:
• gli anni presi a riferimento ai fini della determinazione di valori e rendite degli oltre
60 milioni di immobili saranno il 2012, il
2013 e il 2014;
• le aste giudiziarie saranno considerate per
la determinazione dei valori degli immobili;
• il calcolo del valore catastale si baserà su
un algoritmo determinato in base alla cate-
goria dell’immobile e alle zone;
• gli immobili urbani verranno divisi in due
gruppi, la categoria ordinaria e la categoria
speciale, mentre per i fabbricati produttivi il
costo di costruzione sarà individuato utilizzando prontuari regionali;
• le caratteristiche degli immobili a destinazione ordinaria saranno determinate, ove
possibile, anche con sopralluoghi “virtuali”
e precisamente utilizzando le ortofoto (immagini aeree come quelle usate per rilevare i fabbricati fantasma) e i servizi Internet
come Street View.
In attesa di capire come verrà attuata la revisione del Catasto dei fabbricati, di cui all’art.
2 della citata legge 23/2014, una cosa sembra
pacifica: il carico tributario, sia erariale che soprattutto comunale, sarà maggiore di quello
attuale per effetto dell’incremento del “valore
fiscale” degli immobili. Naturalmente, di parere diverso è il governo che ha già ribadito
che la pressione fiscale sul “mattone” non
aumenterà, dato che la revisione degli esti-
19
4° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
mi sarà coordinata con la “tassazione locale”
sulla casa, correggendo le storture degli immobili sottovalutati o sopravvalutati sotto il
profilo tributario e tenendo fermo il principio
dell’invarianza di gettito.
Più concreta sembra essere la proposta, avanzata dal presidente di Confedilizia, di garantire l’invarianza di gettito delle sole imposte
comunali (IMU e TASI).
I tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno
espresso parere negativo, sostenendo la tesi
secondo cui l’invarianza di gettito delle imposte dovrà essere necessariamente verificata
su base nazionale, anche perché ogni scelta
diversa non potrebbe “fare giustizia” delle
sperequazioni dei valori immobiliari attualmente esistenti tra una città e l’altra.
Il ruolo dei Comuni
20
Un altro nodo delicato da sciogliere è quello
della collaborazione dei Comuni. Secondo un
documento dell’Agenzia delle Entrate, i comuni avrebbero un ruolo chiave nella riforma
del Catasto, dovendo in particolare rilevare le
caratteristiche degli immobili ordinari (case,
uffici e negozi) e le variabili da inserire nelle
funzioni statistiche, ma al momento non si conosce ancora la posizione ufficiale dei sindaci.
Tuttavia, al lume dell’esperienza del recente
passato in occasione del cosiddetto “federalismo catastale”, che prevedeva il passaggio
delle funzioni catastali dall’allora Agenzia del
Territorio ai comuni (normativa del 2006, la
cui attuazione era stata bloccata da ricorsi al
TAR del Lazio nel 2010), si ritiene che anche
questo aspetto non sarà semplice da gestire,
viste le giuste opposizioni delle associazioni
di categoria.
I Comuni, non sembrano invece coinvolti nelle stime dirette, cioè nelle valutazioni “individuali” con cui saranno ricostruiti sia il valore
patrimoniale, sia la rendita degli immobili a
destinazione speciale (capannoni, centri commerciali, centrali elettriche).
Poiché, come noto, queste ultime valutazioni
richiedono una specifica competenza estima-
tiva, spetterà al solo massimo organo catastale (Agenzia delle Entrate-Territorio) procedere
in tal senso. Lo stesso documento dell’Agenzia delle Entrate, inoltre prevede la possibilità
di coinvolgere nel processo di stima diretta
i tecnici esterni (architetti, ingegneri, geometri e periti edili) che presterebbero la propria
attività professionale a titolo oneroso e sulla
base di apposite convenzioni.
Fabbricati storici o artistici, come valutarli
Fra i temi oggetto di discussione, che incidono direttamente sulla riforma del Catasto
facendone rallentare il lungo percorso, vi
è il trattamento degli immobili di interesse
storico o artistico. Secondo il citato documento dell’Agenzia delle Entrate, i castelli
potrebbero essere valutati con stima diretta,
utilizzando un’apposita perizia redatta da un
esperto o una funzione statistica prevista per
gli altri immobili a vincolo diretto (palazzi e
dimore storiche) in base all’art. 10 del D. Lgs.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del pae-
saggio), con un abbattimento di valore ad hoc
che tenga conto “dei particolari e più gravosi
oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla
destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro” (art. 2, comma 1, lett. m),
della legge delega fiscale).
4° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
Le Commissioni censuarie
Il D. Lgs. 198/2014, pubblicato nella G. U. 9
del 13 gennaio 2015 ed entrato in vigore lo
scorso 28 gennaio, con i suoi 22 articoli ha
disciplinato la composizione, le attribuzioni e
il funzionamento delle Commissioni censuarie, come previsto dalla lett. a) del comma 3
del citato art. 2 della legge delega fiscale. Si
tratta del primo passo per la realizzazione del
nuovo Catasto, essendo stati individuati e definiti gli organismi che hanno un ruolo centrale nel contesto della generale revisione della
disciplina del sistema estimativo del Catasto
dei fabbricati.
È utile osservare che le Commissioni censuarie sono “locali” con sede nelle città individuate nella tabella allegata allo stesso D. Lgs.
198/2014, e “centrale” con sede a Roma (art. 1).
…quelle locali
Le Commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni (art. 2) di cui:
• una componente in materia di Catasto terreni;
• una componente in materia di Catasto urbano;
• una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati.
Il numero delle sezioni di ciascuna Commissione può essere modificato con decreto del
MEF. Il presidente della Commissione censuaria locale è nominato dal presidente del
Tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede
tra i magistrati ordinari o amministrativi, oppure tra i presidenti o i presidenti di sezione
della Commissioni Tributarie provinciali.
Le sezioni delle Commissioni censuarie locali sono composte (art. 3) da sei componenti
effettivi e sei componenti supplenti. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal
presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto
della seguente composizione:
• due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente tra i dipendenti di
ruolo dell’Agenzia stessa;
•uno effettivo e uno supplente, fra quelli
designati dall’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI);
• tre effettivi e tre supplenti, fra quelli desi-
21
4° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
gnati dal prefetto, di cui due effettivi e due
supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali e uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di
categoria operanti nel settore immobiliare,
tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i
periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari
e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di
estimo urbano e in materia di economia ed
estimo rurale e tra gli esperti in materia di
statistica e di econometria.
Le sezioni della Commissione censuaria locale sia di Trento che di Bolzano sono integrate
con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle
rispettive province autonome nell’ambito dei
propri dipendenti di ruolo.
Le funzioni di segreteria della Commissione
censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate, nominato dal direttore regionale
dell’Agenzia stessa (art. 5).
…e quella centrale
22
La Commissione censuaria centrale, composta dal presidente e da 25 componenti effettivi e 21 componenti supplenti, è articolata in
tre sezioni (art. 6), di cui:
• una competente in materia Catasto terreni;
• due competenti in materia di Catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del
sistema estimativo del Catasto dei fabbricati.
Anche il numero delle sezioni della Commissione censuaria centrale può essere modificato con decreto del MEF. La Commissione
è presieduta da un magistrato ordinario o
amministrativo con qualifica non inferiore a
magistrato di Cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del MEF.
Ciascuna sezione della Commissione è composta da 11 componenti effettivi e da 7 componenti supplenti (art. 7). Tali sezioni sono
composte anche da membri di diritto.
Più precisamente fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
a) il direttore dell’Agenzia delle Entrate o,
in caso di sua assenza o impedimento, il
vicedirettore-territorio;
b) il direttore centrale della Direzione centrale Catasto e Cartografia;
c) il direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e
servizi estimativi;
d) il direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.
Fanno parte di ciascuna sezione:
a) un ingegnere con funzioni dirigenziali
appartenente al ruolo dell’Agenzia delle
Entrate e il relativo supplente, da questa
designati;
b) un magistrato ordinario e un magistrato
amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
c) due componenti e i relativi supplenti designati dall’ANCI.
Fanno, inoltre, parte:
a) della sezione competente in materia di
Catasto terreni, un docente universitario
in materia di economia ed estimo rurale,
designato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e un esperto qualificato, designato dal MEF su indicazione delle associazioni di categoria
operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi
professionali o tra gli esperti di economia
e estimo rurale, e i relativi supplenti;
b) della sezione competente in materia di
Catasto urbano, un docente universitario
in materia di economia ed estimo urbano,
designato dal Ministero dell’Istruzione,
4° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
dell’Università e della Ricerca e un esperto qualificato, designato dal MEF su indicazione delle associazioni di categoria
operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi
professionali o tra gli esperti di economia
e estimo urbano, e i relativi supplenti;
c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del Catasto
dei fabbricati, un docente universitario in
materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e un esperto qualificato, designato dal MEF su indicazione
delle associazioni di categoria operanti
nel settore immobiliare tra i professionisti
o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.
Le funzioni di segreteria censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato
dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e da
un ufficio di segreteria tecnica, individuato
nell’ambito degli uffici centrali dell’Agenzia
stessa (art. 9).
a) i membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali
e circoscrizionali e i componenti del governo e delle giunte regionali e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti o movimenti politici;
d) i prefetti;
e) gli appartenenti al corpo della Guardia di
Finanza;
f) gli appartenenti alle Forze Armate e i funzionari civili dei corpi di polizia;
g) coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione
finanziaria o con i comuni nell’ambito di
controversie di natura tributaria o tecnico
estimativa. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre
commissioni censuarie e non possono essere contemporaneamente componenti
della stessa sezione i coniugi, i parenti e
gli affini entro il secondo grado.
Decadenza dall’incarico
23
Requisiti e incompatibilità
I componenti delle Commissioni censuarie
devono possedere i seguenti requisiti (art. 10):
a) essere cittadini italiani;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti
non colposi o per contravvenzioni punite
con pena detentiva o per reati tributari e
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
d) non aver superato al momento della nomina i 70 anni di età;
Non possono essere componenti delle Commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell’esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali (art. 11):
Decadono dall’incarico i componenti delle
Commissioni censuarie che (art. 12):
a) perdono uno dei requisiti di cui al citato
art. 10, lett. a), b) e c);
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dal citato art. 11;
c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l’incarico entro 30 giorni dalla co-
4° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
municazione del decreto di nomina;
d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se
presidenti, omettono ripetutamente di
convocare la Commissione per l’esercizio
delle funzioni di cui ai successivi artt. 14
e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;
e) perdono l’idoneità fisica o psichica dell’incarico.
La decadenza è dichiarata con decreto del
MEF, su proposta del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, per i componenti della Commissione censuaria centrale, e dal presidente
del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, per i componenti delle Commissioni censuarie locali.
Funzioni e durata dell’incarico
24
I presidenti e i componenti delle Commissioni
censuarie, esclusi i membri di diritto, durano
in carica 5 anni a decorrere dalla data del loro
insediamento (art. 13). Il loro incarico non è
rinnovabile. I componenti hanno tutti identica
funzione e la loro attività è indirizzata unicamente all’applicazione della legge ed è svolta
nel rispetto dei principi di terzietà, imparziali-
tà ed equidistanza dagli interessi di parte. Le
Commissioni censuarie locali esercitano, in
materia di Catasto terreni, le seguenti funzioni (art. 14):
a) esaminano e approvano, entro il termine
di 30 giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria
circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e
conservazione del Catasto edilizio urbano,
nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l’esecuzione delle citate operazioni.
La Commissione censuaria centrale esercita,
in materia di Catasto terreni, le seguenti funzioni (art. 15):
a) decide, entro 90 giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell’Agenzia delle Entrate,
dei comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore
immobiliare, individuato con decreto del
MEF, contro le decisioni delle Commissioni censuarie locali in merito ai prospetti
delle qualità e classi dei terreni e ai rispet-
4° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
tivi prospetti delle tariffe d’estimo di singoli comuni;
b) provvede, nel caso di revisione generale
delle tariffe d’estimo, al fine di assicurare
la perequazione degli estimi nell’ambito
dell’intero territorio nazionale, alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro
il termine di 90 giorni dalla ricezione dei
prospetti delle tariffe stesse da parte degli
uffici competenti.
In materia di Catasto edilizio urbano, la Commissione censuaria centrale decide, entro 90
giorni dalla ricezione, sui ricorsi dell’Agenzia
delle Entrate, dei comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con decreto del
MEF, contro le decisioni delle Commissione
censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi
delle unità immobiliari urbane e ai rispettivi
prospetti delle tariffe d’estimo dei singoli comuni.
Ove la Commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche e l’Agenzia
delle Entrate non si sia conformata alle sue
osservazioni, la Commissione censuaria centrale provvede, entro 90 giorni dalla ricezione
dei relativi prospetti, in ordina alla definitiva
validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.
La Commissione censuaria centrale a sezioni
unite provvede in ordine alla validazione dei
saggi di redditività media determinati dall’Agenzia delle Entrate.
La Commissione censuaria centrale provvede
in sostituzione delle Commissioni censuarie
locali che non abbiano adottato, nei termini
previsti dal citato art. 14, le decisioni di loro
competenza. Entro 90 giorni dalla scadenza
dei termini entro i quali le Commissioni censuarie locali devono ottemperare ai sensi del
predetto art. 14, l’Agenzia delle Entrate può
trasmettere al presidente della Commissione
censuaria centrale con richiesta di provvedere
in sostituzione.
La Commissione censuaria centrale provvede
entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta e
la stessa dà parere:
a) su richiesta dell’amministrazione finanziaria, in ordine alle operazioni catastali per
le quali il parere è previsto come obbligatorio;
b) su richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli
elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano
materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del Catasto;
c) su richiesta dell’amministrazione finanziaria, in ordine a ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del Catasto terreni e del Catasto
edilizio urbano e l’utilizzazione dei relativi
dati ai fini tributari.
Poteri e insediamento delle Commissioni
Le Commissioni censuarie, ai fini istruttori,
hanno facoltà di richiedere dati, informazioni
e ogni altro chiarimento ai competenti uffici
dell’Agenzia delle Entrate ai comuni (art. 16).
Le Commissioni censuarie locali e centrale
possono insediarsi, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti,
entro il 28 gennaio 2016 (un anno dall’entrata
in vigore del D. Lgs. 198/2014), con provvedimento del direttore (da pubblicare nella G.
U.) dell’Agenzia delle Entrate (art. 22).
Fino alla data di insediamento, continuano
a operare le Commissioni censuarie di cui al
D.P.R. 650/1972 con i compiti ivi previsti. Inoltre, a decorrere dalla data di insediamento
delle Commissioni censuarie sono abrogate
le disposizioni di cui al titolo III e agli artt. 41 e
42 del citato D.P.R. 650/1972 nonché l’ultimo
periodo dell’art. 2, comma 1-octies, del D. L.
16/1193 (convertito dalla Legge 75/1993).
In allegato è possibile leggere il D. Lgs. n. 198
del 17.12.2014.
25
4° Trimestre 2015
Agenzia del Territorio
ADEMPIMENTI CATASTALI
E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, all’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del
18 dicembre 1997 “Implementazione delle
procedure informatiche e indicazioni operative”
26
L’art. 1, comma 637, lettera b), della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità
2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha
profondamente modificato l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13
D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, introducendo, in particolare, nuovi e più ampi termini a
favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori graduazioni della misura
della sanzione.
Nello specifico, per la materia catastale
(Docfa, Rendita Presunta, Dichiarazione di ruralità, Sisma 2012, Pregeo, Volture), alle due
casistiche di ravvedimento, già previste al
comma 1 del sopra citato articolo13, (cfr. lettere c e b ), ossia:
• un decimo del minimo di quella prevista
per l’omissione della presentazione della
dichiarazione,…( omissis).., se questa viene presentata con ritardo non superiore a
trenta giorni [(lettera c)];
• un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, …. (omissis)
…., avviene, ….(omissis)…, entro un anno
dall’omissione o dall’errore [(lettera b)];
Si aggiungono due nuove casistiche [cfr lettere b-bis) e b-ter)], ossia:
• un settimo del minimo se la regolarizzazione …. (omissis) …. avviene entro due anni
dall’omissione o dall’errore [lettera b-bis)];
• un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni … (omissis)
…. avviene oltre due anni dall’omissione o
dall’errore [lettera b-ter)].
Pertanto, si comunica che, sul piano operati-
vo, al fine di garantire una corretta ed adeguata gestione delle richieste di ravvedimento l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad
aggiornare, con decorrenza 1° ottobre 2015,
le procedure informatiche in uso agli Uffici ed
ai professionisti. Ciò consentirà al professionista, che utilizzerà la specifica opzione “Ravvedimento Operoso” di richiedere, in relazione
alla tipologia di dichiarazione inviata telematicamente, il ravvedimento operoso coerente
alla tempistica con cui è avvenuta la regolarizzazione spontanea, e di pagare la relativa
sanzione in misura corrispondente.
In allegato si possono leggere:
•nota Prot. n. 6266 del 01.10.2015 dell’
Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale
di Pesaro e Urbino – Territorio;
•nota Prot. n. 123479 del 29.09.2015 dell’
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Catasto e Cartografia corredata di allegato
tecnico.
I documenti sopra menzionati dovranno consentire il corretto utilizzo delle nuove funzionalità.
4° Trimestre 2015
Normative fiscali
BONUS CASA: COSA SPETTA AGLI EREDI
G
li eredi non possono continuare a percepire le rate residue della detrazione Irpef
del 50% per l’acquisto di mobili, nel caso in
cui il soggetto che le percepiva inizialmente
sia poi deceduto, in quanto non sono applicabili le stesse norme che regolano il bonus
sulle ristrutturazioni edilizie.
Limite dei 96mila euro
Se su un’abitazione – negli anni precedenti
– sono stati effettuati interventi di recupero
edilizio, usufruendo della detrazione del 50%
su spese fino a 96mila euro (36% su massimo
48mila euro fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96mila
euro (48mila euro dal 2016) per un intervento
autonomo rispetto ai precedenti, cioè non di
mera prosecuzione.
Questa autonomia è individuabile in base agli
elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che
all’espletamento degli adempimenti ammini-
strativi relativi all’attività edilizia. Inoltre, non
deve trascorrere un periodo di tempo minimo
tra i diversi interventi per considerarli autonomi e per beneficiare per entrambi di un limite
di 96mila euro ciascuno. Sono questi alcuni
fra i principali chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate, contenuti nella circolare n. 17/E che
raccoglie le risposte a questioni interpretative
prospettate da Caf e altri intermediari.
In altri termini per le spese di ristrutturazione
sostenute dopo il 1° ottobre 2006, l’agevolazione spetta sino al limite di spesa di 48mila
euro (96mila euro per i pagamenti effettuati
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per
ogni unità immobiliare (comprensiva di pertinenze). Questo limite non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi
autonomi effettuati nel medesimo anno deve
essere rispettato il limite annuale di spesa
ammissibile. La norma non richiede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo
tra i diversi interventi per considerarli autonomi e conseguentemente per beneficiare per
entrambi di un limite di 96mila euro ciascuno.
Bonus mobili
In caso di decesso del contribuente che sta
usufruendo della rateizzazione decennale
della detrazione del 50% per l’acquisto, dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2015, di mobili
e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione (pagata dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015),
il bonus non utilizzato in tutto o in parte, non
si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi
di imposta.
Le rate
Per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie,
la circolare ha chiarito che se l’erede, che de-
27
4° Trimestre 2015
Normative fiscali
tiene l’immobile direttamente al momento
del decesso dell’avente diritto, concede poi
in comodato o locazione l’immobile stesso,
non potrà fruire delle rate di detrazione degli
anni in cui l’immobile non è da lui detenuto
direttamente. Se successivamente riotterrà la
detenzione materiale e diretta del bene, potrà beneficiare delle rate residue.
Pertanto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, la condizione della detenzione materiale e diretta del bene da parte dell’erede,
ai fini della trasmissione allo stesso dell’intero
beneficio fiscale residuo, deve sussistere non
solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità,
ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di
detrazione.
Nuovo limite per nuovi lavori
28
Per la fruizione di un ulteriore limite di 48mila
euro (96mila euro per i pagamenti effettuati
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per
i lavori di ristrutturazione edilizia, un intervento è considerato autonomo in base agli
elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che
all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, se richiesti,
come ad esempio, denuncia di inizio attività
e collaudo dell’opera o dichiarazione di fine
lavori.
ORDINANTE E BENEFICIARIO,
FACCIAMO CHIAREZZA
Le spese per le ristrutturazioni edilizie detraibili al 50%, come quelle sul risparmio energetico detraibili al 65%, devono essere “sostenute ed effettivamente rimaste a carico”
del contribuente che le detrae e chi esegue
il bonifico può indicare nella causale anche il
codice fiscale di un soggetto terzo, nominandolo così beneficiario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, se l’ordinante del bonifico è un soggetto diverso da quello il cui codice fiscale è indicato nella causale
quale beneficiario della detrazione, il bonifico
Irpef deve essere fruito solo da quest’ultimo.
La risposta dell’Agenzia non impone che il
conto corrente dell’ordinante sia cointestato
con il beneficiario del bonus, indicato nella
causale; quindi, sembrerebbe possibile che
quest’ultimo rimborsi l’ordinante del bonifico
di quanto pagato in nome e per conto suo.
Ciò nonostante, si ritiene che la risposta può
essere accettata solo per soggetti con conto
cointestato.
RIACQUISTO PRIMA CASA
E CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta spettante per il riacquisto
di una prima casa entro un anno dalla vendita
dell’abitazione, acquistata con i benefici prima casa, può essere utilizzato anche parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per il secondo acquisto e l’importo residuo può essere utilizzato in diminuzione
dell’Irpef o in compensazione di altri debiti tributari o contributivi, attraverso F24.
Non potrà essere usato per ridurre le imposte
di registro, ipotecaria, catastale e l’imposta
sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo l’acquisto del credito.
In allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015.
BONUS HOTEL AD AMPIO RAGGIO Il DM 7 maggio 2015 – Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo - Disposizioni applicative per l’attribuzione del
credito d’imposta alle strutture ricettive
turistico-alberghiere, pubblicato in G.U. n.
138 del 17 giugno 2015, disciplina le agevolazioni per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere previste dal Decreto Cultura e Turismo (D. L. 83/2014 convertito nella Legge 106/2014).
Si tratta del credito di imposta del 30%, fino a un
massimo di 200mila euro, delle spese sostenu-
4° Trimestre 2015
Normative fiscali
te tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016,
ripartito in 3 quote annuali di pari importo (utilizzabile esclusivamente in compensazione) e
non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.
Pertanto il D. M. 7 maggio 2015 definisce le
regole per la fruizione del credito d’imposta
previsto dall’art. 10 del D. L. 83/2014.
L’agevolazione per la ristrutturazione degli alberghi può contare su uno stanziamento di 220 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di
euro per ciascun anno dal 2016 al 2019).
Possono fare richiesta del credito di imposta
le strutture alberghiere, ovvero: alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi e altre strutture individuate
come tali dalle specifiche normative regionali.
Il credito d’imposta è riservato alle strutture turistiche esistenti dalla data del 1° gennaio 2012 e con almeno 7 camere.
Riqualificare l’hotel: ecco le spese ammissibili
Il credito d’imposta potrà essere concesso
per interventi di:
1. ristrutturazione edilizia quali:
• interventi di manutenzione straordinaria
ex art 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 380/01
e successive modificazioni;
• interventi di restauro e di risanamento
conservativo, come interventi di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi
costitutivi degli edifici ex art 3, comma 1,
lettera c), D.P.R. 380/01;
• interventi di ristrutturazione edilizia ex
art 3, comma 1,lettera d), D.P.R. 380/01;
2. eliminazione delle barriere architettoniche;
3. incremento dell’efficienza energetica,
come interventi di riqualificazione energetica, interventi sull’involucro edilizio, interventi di sostituzione, integrale o parziale,
di impianti di climatizzazione;
4. acquisto di mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente alle strutture
alberghiere. La quota destinata ai mobili e
componenti di arredo non potrà superare
il 10% delle risorse annue disponibili.
La guida del Ministero dei Beni Culturali e
del Turismo (Mibact) mette in evidenza alcuni
esempi (non esaustivi) di tipologie di interventi ammissibili:
• costruzione di servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
•demolizione, ricostruzione e ripristino di
edifici o parti di essi (purchè nel rispetto
della volumetria esistente);
• interventi di miglioramento e adeguamento sismico;
• modifica dei prospetti dell’edificio effettuata con l’apertura di nuove porte esterne
o finestre, o sostituzione dei prospetti con
altri aventi caratteristiche diverse per mate-
29
4° Trimestre 2015
Normative fiscali
30
riali, finiture, colori;
• realizzazione di balconi, logge;
• recupero di locali sottotetto, trasformazione di balconi in verande;
•sostituzioni di serramenti esterni (porte, finestre, vetrine anche se non apribili),
comprensive degli infissi, con altri aventi le
stesse caratteristiche;
•installazione di nuova pavimentazione o
sostituzione della preesistente, con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili, provenienti da
fonti rinnovabili, tra i quali il legno;
• rifacimento di scale o ascensori, servoscala,
piattaforme elevatrici;
•realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa rubinetteria) dedicati a persone
portatrici di handicap;
• sostituzione di porte interne, con altre con
caratteristiche migliorative;
•installazione di sistemi domotici volti a
controllare in remoto l’apertura e chiusura
di infissi e schermature solari;
• installazione di schermature solari esterne
mobili, finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo.
Anche per l’acquisto di beni mobili e componenti di arredo la guida del Mibact evidenzia
alcuni esempi (non esaustivi) di spese ammissibili:
• acquisto, rifacimento o sostituzione di cu-
cine e attrezzature professionali per la ristorazione con altre aventi caratteristiche
migliorative rispetto a quelle esistenti in
termini di sicurezza, efficienza energetica,
prestazioni;
• acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non,
altri manufatti imbottiti, mobili contenitori,
letti, materassi, gazebo, pergole, tende da
sole, ombrelloni, zanzariere ecc;
• acquisto di mobili fissi, tra cui arredi fissi
per bagno, pareti e cabine doccia, cucine
componibili, boiserie, pareti interne mobili
e apparecchi di illuminazione;
• pavimentazioni di sicurezza;
• arredi e strumentazioni per convegni ;
• attrezzature per parchi giochi e sportive
pertinenziali;
• arredi per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive.
Le domande
Per accedere all’agevolazione, le strutture alberghiere interessate devono presentare al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, apposita domanda telematica,
secondo modalità definite dallo stesso Ministero. Per le spese sostenute nel 2014, l’istanza deve essere inviata entro 60 giorni dalla
definizione delle suddette modalità telematiche.
Per le spese sostenute nel 2015, l’istanza dovrà
essere trasmessa dal 1° gennaio al 28 febbraio 2016, mentre per quelle sostenute nel 2016,
l’istanza dovrà essere inoltrata dal 1° gennaio
al 28 febbraio 2017. La domanda deve essere corredata dall’attestato di effettività delle
spese sostenute, firmato, alternativamente
da: presidente del collegio sindacale, revisore legale, professionista iscritto nell’albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, responsabile Caf.
Il Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
4° Trimestre 2015
Normative fiscali
turali e del Turismo riconoscerà il credito
d’imposta previa verifica dell’ammissibilità
della domanda in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.
Per chiarire come compilare le domande e
come funziona il Tax Credit, il Ministero dei
Beni Culturali e del Turismo (Mibact) ha pubblicato un Vademecum che sintetizza le modalità per il riconoscimento del credito di
imposta per la riqualificazione delle strutture
alberghiere.
Collegandosi al sito: www.beniculturali.it, è
possibile consultare e scaricare il Vademecum.
STABILI RECUPERATI:
PIÙ TEMPO PER LE DETRAZIONI
Dal 1° gennaio 2015, cioè dagli acquisti effettuati da questa data in poi, è stato prolungato
da 6 a 18 mesi il periodo dopo la fine dei lavori, entro il quale è possibile acquistare un’unità immobiliare di un fabbricato interamente
ristrutturato, per ottenere la detrazione Irpef
del 36-50 per cento.
La tipica agevolazione Irpef del 36-50 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, infatti, spetta
anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti
da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro diciotto mesi dalla data in
cui sono terminati i lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Lo sconto fiscale, però, non spetta all’impresa che ha effettuato i lavori, ma al successivo acquirente o assegnatario delle singole
unità immobiliari ed è pari al 36% (50% per
i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2015) del valore degli interventi
eseguiti, che si assume in misura pari al 25%
del prezzo dell’unità immobiliare risultante
nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo
massimo di 48 mila euro (96mila euro per i
pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2015).
AGEVOLAZIONE, QUANDO SPETTA…
L’agevolazione spetta solo per l’acquisto o
l’assegnazione di unità immobiliari situate in
edifici che siano stati completamente oggetto degli interventi di recupero edilizio agevolati. Si parla, infatti, di lavori su interi fabbricati e non solo su una parte di essi (circolare
Agenzia delle Entrate 24/E/2004)
E’ negata l’agevolazione, anche nel caso in
cui l’intervento, solo su una parte del fabbricato, sia rilevante. Non è necessario portare
la residenza nell’immobile che si acquista.
La Guida sulle ristrutturazioni edilizie dell’A-
31
4° Trimestre 2015
Normative fiscali
genzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari che costituiscono l’intero fabbricato. Quindi, ciascun
acquirente può beneficiare della detrazione
con il proprio acquisto o assegnazione.
Deve ritenersi confermata l’interpretazione delle Entrate contenuta nella circolare
24/E/2004, risposta 1.3 secondo la quale non
è possibile fruire del beneficio in relazione
all’acquisto in via autonoma di unità immobiliari situate in edifici oggetto di ristrutturazione, che abbiano una classificazione catastale
diversa da “casa di abitazione”.
L’unica eccezione (cioè, la detrazione spetta) è
costituita dagli acquisti effettuati contestualmente all’unità abitativa di unità qualificate in
atto quali pertinenze dell’abitazione (circolare
24/E/2004, risposta 1.3).
… E IN CHE MISURA
32
Lo sconto Irpef è pari al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014) del 25% del prezzo di acquisto,
indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti. Il 25% del prezzo di acquisto,
cioè la spesa su cui calcolare la detrazione del
36% o del 50%, non può superare l’importo di
48mila euro (96mila euro dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2015), il quale deve essere riferito congiuntamente all’abitazione e alla pertinenza (circolare 24/E/2004, risposta 1.3).
La detrazione massima ammissibile, quindi,
è pari a 17.280 euro (48mila euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2015) ed è fruibile dal 2012 in 10
rate annuali di pari importo, a decorrere dal
periodo d’imposta di pagamento del prezzo
e a condizione che la compravendita o l’assegnazione siano già stati stipulati. Il prezzo
comprende anche l’eventuale Iva, trattandosi
di un onere addebitato all’acquirente dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile, onere che contribuisce a determinare
la spesa complessiva (circolare delle Entrate
24/E/2004, paragrafo 1.6).
Le istruzioni del modello 730/2015, relativo
al 2014, hanno confermato che la proroga al
2014 e al 2015 del supersconto del 50%, al
posto del 36%, vale anche per le abitazioni
facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati (art 16-bis, comma 3, Tuir).
È stata, quindi, confermata anche per il 2014
e il 2015 l’interpretazione estensiva della circolare delle Entrate 29/E/2013, paragrafo 2.1,
emanata con riferimento al periodo che va dal
26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. L’art 16
comma 1, D. L. 63/2013, che ha prorogato il
maxibonus del 50% al 2014 (ed ora anche al
2015), infatti, continuava a parlare solo di interventi dell’art 16-bis comma 1, Tuir, ferme
restando le ulteriori disposizioni contenute
nell’art 16-bis, Tuir. Con la presa di posizione
delle istruzioni del modello 730/2015, relativo al 2014, quindi, anche per gli anni 2014 e
2015, la detrazione è del 50%.
4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
COSA DICE LA LEGGE IN MATERIA DI…
A CHI APPARTIENE IL SOTTOTETTO?
Corte di Cassazione, sez. II, Sentenza n.
19094 del 10 settembre 2014
Il sottotetto è di proprietà di chi è indicato
nell’atto e lo ha acquistato: pertanto, in tema
di condominio negli edifici, al fine di individuare la natura condominiale o la proprietà
esclusiva del sottotetto è fondamentale esaminare i contenuti degli atti d’acquisto delle
unità immobiliari.
La Corte di Cassazione ha applicato tale principio alla fattispecie riguardante alcuni condomini, che al momento dell’acquisto dell’abitazione dal costruttore avevano rilasciato,
in sede di preliminare, una dichiarazione di rinuncia all’acquisto del sottotetto. Successivamente, preso coscienza che tali vani potevano
essere utilizzati dai condomini come depositi
o stenditoi, ovvero per altro servizio di comune interesse, facevano causa al venditore per
sentirne dichiarare la natura condominiale,
con la condanna all’immediata consegna in
loro favore, oltre al risarcimento del danno
per mancato uso dei predetti locali. La Corte
ha ritenuto che “basandosi sulle caratteristiche
fisiche dei sottotetti (costituenti locali del tutto
autonomi, dotati anche di un portoncino blindato, in tutto e per tutto simile a quelli degli
altri appartamenti), debba escludersi, “da un
lato, che essi costituiscano una pertinenza degli appartamenti dell’ultimo piano immediatamente ad essi sottostante (lo sarebbero stati
se avessero avuto la mera funzione di creare
una camera d’aria a loro beneficio) e, dall’altro,
che essi rappresentino dei veri e propri appartamenti utilizzabili autonomamente e dei quali
egli si sarebbe riservato la proprietà”. Infatti,
le descritte caratteristiche e la loro conseguente idoneità ad essere destinati anche solo potenzialmente a servizio dei condomini (come
deposito, stenditoi di biancheria, luogo di riunioni condominiali o altro) implicano necessariamente che si tratti di locali condominiali
(tertium non datur essendo del tutto sfornita di
fondamento la tesi che vorrebbe attribuire loro
natura privata di bene autonomamente negoziabile, anche per la semplice considerazione
che non si sarebbe trattato di “sottotetti” ma
di appartamenti in tutto e per tutto identici a
quelli dei piani sottostanti)”.
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4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
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Da questa premessa, ha affermato la Suprema
Corte, “appare viziato sotto il profilo logico il
ragionamento della corte territoriale, che in
buona sostanza, in contrasto con le premesse
da cui parte, ha ritenuto condominiali i vani in
questione solo per una loro generica quanto
astratta “idoneità ad essere destinati anche
solo potenzialmente a servizio dei condomini”, trascurando di valutare nel giusto modo
anche gli altri elementi convergenti verso
l’opposta soluzione di vani autonomamente
negoziabili.
In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi,
può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e
funzionali, oggettivamente destinato (anche
solo potenzialmente) all’uso comune all’esercizio di un servizio di interesse comune.
Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano
solo quando assolva alla esclusiva funzione di
isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non
abbia dimensioni e caratteristiche strutturali
tali da consentirne l’utilizzazione come vano
autonomo” (Cass. Ordinanza n. 17249 del
12.08.2011).
Alla luce di tali considerazioni, non appare
conforme a logica e non può condividersi
la valutazione della Corte circa la menzionata “dichiarazione” dei promissari acquirenti,
contenuta nella clausola di alcuni preliminari
(“preso atto dell’impossibilità di avanzare diritti in ordine ai sottotetti”, estraendola arbitrariamente dal restante contesto del periodo, del seguente testuale tenore: “in quanto
di ciò se ne è tenuto conto nella determinazione del prezzo”), che invece è stato totalmente ignorato.
In effetti, letta nel modo corretto (preso atto
dell’impossibilità di avanzare diritti in ordine
ai sottotetti “in quanto di ciò se ne è tenuto conto nella determinazione del prezzo”),
è davvero difficile ritenere, come fa la corte
distrettuale, che si tratti di una “chiara dichiarazione di scienza ricognitiva” (di cui però non
si comprenderebbe la funzione) e non invece
di “una vera e propria pattuizione correlata al
prezzo d’acquisto dell’unità immobiliare, da
cui appare logico dedurre che il preliminare
escludesse i sottotetti nella compravendita.
Sotto tale profilo può apparire certamente significativa anche la circostanza ricordata dagli
stessi intimati, secondo cui prima della stipula del rogito, il venditore aveva comunicato
ad alcuni degli acquirenti che “non sarebbe
stata loro trasferita anche la proprietà dei sottotetti, se non versando l’ulteriore somma di
…”; tutto ciò sembrerebbe sicuro indice della
non condominialità dei vani di cui si discute o
quanto meno dell’intenzione del costruttore
di procedere ad una vendita separata dagli
appartamenti, come peraltro manifestato ad
alcuni degli acquirenti.
In altri termini, il ragionamento della corte per
stabilire la natura dei locali sottotetto potrebbe valere per entrambe le soluzioni in esame
e soprattutto non sembra persuasivo per affermare la prescelta natura condominiale di
tali locali”.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema
Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese di giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello.
4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
DA SOLAIO A TERRAZZO:
SENZA PARAPETTO, NESSUNA DISTANZA
Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n.
26049 del 17 ottobre 2014
Senza parapetto non devono essere rispettati
gli artt. 900 e ss.: è questo il principio di diritto
ricavabile dalla sentenza in esame, con la quale
è stato parzialmente accolto il ricorso dei proprietari di un immobile, parte di un più ampio
complesso edilizio, nella specie, una villetta
dove era stata realizzata l’opera, promosso
contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che dava ragione ai vicini confinanti, ordinando la demolizione di alcuni manufatti e liquidando il risarcimento del danno. I ricorrenti
avevano, infatti, adito il Tribunale per l’accertamento dei loro diritti condominiali su vari spazi
e impianti di un complesso edilizio, lamentando diverse violazioni dei loro diritti individuali e
condominiali; resistevano i vicini proponendo,
oltre al resto, domanda riconvenzionale diretta
ad ottenere la condanna degli attori a demolire un loro fabbricato per violazione delle distanze legali.
Nel decidere definitivamente la questione, gli
Ermellini hanno ricordato che “la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare
che per configurare gli estremi di una veduta ai
sensi dell’art. 900 C. C., come tale soggetta alle
regole di cui agli artt. 905 e 907 C. C., in tema
di distanze, è necessaria non solo l’inspectio,
ma anche la prospectio in alienum, vale a dire
le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte,
obliquamente o lateralmente, grazie alla presenza di un parapetto che consenta l’esercizio
di tali facoltà in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza (v. per tutte e da ultimo Cass.
n. 18910/12).
A parere della Cassazione, dunque, “la Corte
distrettuale non si è attenuta a tale indirizzo,
lì dove ha ritenuto che, la trasformazione in
terrazza di quello che prima era un solaio impraticabile, fosse sufficiente ad integrare una
veduta sulla complanare terrazza di proprietà
(dei vicini), a nulla rilevando, al contrario, data
la morfologia dei luoghi, l’assenza del parapetto sul lato (…) a confine con il fondo (vicino)
e la presenza, sullo stesso lato, dalla parte della terrazza (dei ricorrenti), di una recinzione o
siepe palizzata, che quest’ultimo ha facoltà di
rimuovere o sostituire in qualsiasi momento”.
Tuttavia, precisa il Giudice di legittimità, “la
pronuncia impugnata ha finito per sopprimere proprio il requisito della prospectio, in
assenza del quale non può darsi veduta, ritenendo sufficiente la sola inspectio”. Pertanto,
trasformare il solaio in un terrazzo senza parapetto è legittimo poiché l’opera non costituisce l’apertura di una nuova veduta e pertanto
non comporta alcuna violazione delle distanze legali.
Qualora si decida di modificare il solaio di
copertura del fabbricato di proprietà e farlo
diventare terrazzo, la circostanza per cui non
si proceda all’edificazione altresì del parapetto è elemento di discrimine tra l’applicazione della normativa civilistica sulle distanze o
meno. Su questo assunto la Cassazione ha,
quindi, accolto il ricorso sul punto, cassando
la sentenza con rinvio al fine di dedurre, dalla
liquidazione dei danni operata dal Giudice di
primo grado, l’importo erroneamente calcolato per la violazione dell’art. 905 C. C. dato il
venir meno della lesione.
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4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
DOMANDA E RISPOSTA
“GARANZIA GIOVANI”:
PER IL PRATICANTE NON VALE
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D. Vorrei sapere quali sono i riferimenti di legge per cui un giovane, che effettua il praticantato come geometra presso il mio studio da
architetto, non può avere accesso all’iscrizione al programma “Garanzia Giovani”, istituito
dal Ministero del Lavoro.
Quali sono i vincoli per cui un praticantato non può essere equiparato a un tirocinio,
condizione prevista da “Garanzia Giovani”?
Questo è ciò che dicono presso l’Ufficio del
lavoro dove ho chiesto informazioni.
R. Si ritiene che l’informazione fornita dall’ufficio del lavoro sia corretta. Infatti, sebbene
i termini tirocinio e pratica vengano spesso
utilizzati come sinonimi, essi vanno, nella fattispecie, distinti, in quanto la pratica professionale è regolamentata da discipline specifiche per ogni professione, emanate dai singoli
Ordini o Albi, ed è finalizzata all’abilitazione
per lo svolgimento di una determinata professione regolamentata da normative specifiche,
che nel caso del geometra è in particolare la
Legge n. 75 del 1985.
Invece il tirocinio, cui fa riferimento il programma “Garanzia Giovani” o “Youth Guarantee”
(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione
Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di
una garanzia per i giovani – 2013/C120/01),
programma europeo per favorire l’occupabilità e l’avvicinamento dei giovani al mercato del
lavoro, può essere svolto dai giovani tra 15 e
29 anni non impegnati in un’attività lavorativa
né inseriti in un corso scolastico o formativo,
per offrire loro opportunità di orientamento,
formazione e inserimento al lavoro. Esso permette di fare una vera esperienza in azienda
e ha, generalmente, una durata di 6 mesi (12
mesi nel caso di disabili o svantaggiati ai sensi
della Legge 381/91).
RENDITA, LE DIFFERENZE CHE “PESANO”
D. A un appartamento facente parte di un
condominio costruito nel comparto Peep
(piano di edilizia economia popolare) nel
1992, avente due bagni da progetto, è stata
attribuita la categoria A/2 classe 5, con una
rendita di circa 1.200 euro.
I vicini dello stesso caseggiato, con un solo
bagno e 10 metri quadrati in meno di casa,
hanno una rendita intorno ai 700 euro. Può il
doppio bagno incidere così tanto sulla rendita di una casa Peep? Eventualmente, come si
4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
può sapere e dimostrare la vera rendita dell’abitazione?
R. Dal quesito non emerge con chiarezza se il
censimento catastale in categoria A/2, classe
5, sia attribuito a tutte le unità immobiliari del
fabbricato o solo a quella del richiedente. Si
presume, comunque, che il classamento sia
unico per tutto il fabbricato.
La rendita catastale delle unità immobiliari è
attribuita sostanzialmente sulla base di tre parametri: categoria, classe di redditività, consistenza. La categoria rappresenta la tipologia
edilizia del fabbricato (grande condominio,
piccolo condominio, edificio a torre, rifiniture
signorili, civili, popolari, dotazione di servizi e
impianti comuni, eccetera). La classe di redditività rappresenta un ulteriore indicatore della
qualità dell’edificio e dei caratteri della singola unità immobiliare.
La consistenza, che per le abitazioni è espressa dal numero dei vani, è il termine di misura
dell’estensione dell’unità, abbastanza pro-
porzionale alla superficie. Nel caso specifico,
una differenza di superficie di 10 metri quadrati può già rappresentare un vano in più
(su sei vani, l’incidenza della rendita è di circa
il 20%), il secondo bagno può determinare
l’attribuzione della categoria A/2 (abitazione
civile, di maggior pregio) piuttosto che la categoria A/3 (abitazione popolare) con effetto
sulla rendita del 40-50 per cento, o comunque
di una classe superiore (incidenza del 20 per
cento).
Possono esserci differenze tra le due unità immobiliari per finiture e dotazioni di impianti, e
differenze tra il piano di ubicazione delle due
unità, dotazioni di cantine, soffitte, distribuzione interna dei vani a parità di superficie.
Pertanto, per un quadro attendibile, è necessario far esaminare il caso specifico a un professionista tecnico, per verificare in concreto se l’accertamento, ormai consolidato nel
tempo, sia corretto o affetto da un errore (ad
esempio, nel calcolo della consistenza) tale
che sia possibile intervenire con una istanza in
autotutela a correzione (che va presentata dal
titolare dell’immobile).
LA RURALITÀ DIPENDE
DALL’UTILIZZO EFFETTIVO
D. Un coltivatore diretto è proprietario di un
fabbricato D/10. Dal momento che cessa l’attività agricola, è obbligato a cambiare la categoria catastale in C/2?
R. Diversamente da quanto avviene per le
abitazioni, nell’ambito delle aziende agricole il riconoscimento della ruralità per gli immobili strumentali per l’esercizio dell’attività
agricola non è legato a caratteri soggettivi
dell’utilizzatore (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale). I requisiti per il
riconoscimento sono fissati dall’articolo 9 del
D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
In sostanza, a prescindere dalla figura dell’utilizzatore del fabbricato (proprietario, con-
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4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
duttore o altro) e indipendentemente dalla
qualifica posseduta, la ruralità è riconosciuta
se il fabbricato è, di fatto, ancora utilizzato
per fini strumentali all’attività agricola citati
dalla normativa (anche a servizio di altri fondi) quali ad esempio: protezione delle piante,
conservazione dei prodotti agricoli, custodia
delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, allevamento e ricovero degli animali,
agriturismo.
Nel caso in cui, invece, il fabbricato sia utilizzato dal proprietario, affittuario, comodatario,
per usi diversi, è necessario presentare una
dichiarazione di variazione in Catasto, per
l’attribuzione di un’altra categoria.
PRIMA CASA:
IL BENEFICIO C’È, MA NON DUE VOLTE
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D. Mio figlio è proprietario dei seguenti immobili: un appartamento e un garage (pertinenza) siti nello stesso comune di residenza,
con la quota del 33 per cento, e un garage in
un altro comune, sempre con la quota del 33
per cento. La proprietà di questi immobili gli
è pervenuta a seguito di successione, per la
scomparsa di mia moglie.
Volendo ora acquistare la prima casa nello
stesso comune, dove si trova l’appartamento
di cui sopra, e avendo residenza sempre nello
stesso comune, chiedo se ha diritto ai benefici
fiscali previsti per l’acquisto della prima casa.
R. Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n. 21, tabella A, del D.P.R.
131/1986, cioè iva al 4% e imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200
euro cadauna, oppure, se si tratta di acquisto non da impresa, imposta di registro 2%
e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a
50 euro cadauna) si applicano a condizione
che, nell’atto di compravendita, l’acquirente
dichiari:
a) di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova
l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
b) di non essere titolare, neppure per quote o
in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto,
abitazione o nuda proprietà, su un’altra casa
di abitazione, acquistata, anche dal coniuge,
fruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
In particolare, l’immobile dev’essere ubicato nel comune di residenza dell’acquirente o
nel comune in cui, entro 18 mesi, l’acquirente
stesso stabilirà la propria residenza.
Premesso ciò, occorre verificare se, per l’acquisto in sede di successione dalla madre,
il figlio ha fruito (per la sua quota del 33 per
cento) delle agevolazioni “prima casa” (ipotecarie e catastali in misura fissa invece che
proporzionali). In tal caso si possiede già una
porzione di abitazione in Italia, acquistata con
i benefici “prima casa”. Viceversa, se le agevolazioni in sede di successione non sono state chieste, è possibile fruire in ogni caso dei
benefici fiscali, in quanto nel comune di residenza si possiede solo una quota di abitazione (non intera proprietà) acquistata per successione senza fruire dei benefici prima casa.
4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
attività commerciale, fruiscono della detrazione del 65% ai sensi dell’articolo 1, comma 47 della Legge 190/2014 (si veda guida al
65% su www.agenziaentrate.it).
“POMPEIANA”:
SE È PERTINENZIALE SI DETRAE IL 50%
D. Ho fatto costruire e installare una pompeiana per posto auto. Posso detrarre le
spese, anche se la casa di abitazione non è
stata ristrutturata, ma è di nuova costruzione
(abbiamo innalzato un piano sull’abitazione
dei miei genitori)?
Se la risposta è positiva, posso detrarre anche le spese del cancello per accedere al posto auto? Faccio, comunque, presente che
esiste la sussistenza del vincolo pertinenziale
tra l’abitazione e il box.
LOCALE COMMERCIALE:
BONUS DEL 65% PER GLI INFISSI
D. In qualità di proprietaria (persona fisica)
di un locale commerciale, che concederò in
locazione, dovendo provvedere alla sostituzione degli infissi, potrò fruire della detrazione del 65% ai sensi della legge 296/2006?
R. Per i titolari di reddito di impresa (ditte
individuali, società di persone o di capitali),
la detrazione del 65% spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali (per natura o
destinazione) utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Sono pertanto esclusi gli immobili locati a
terzi (risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008)
e gli altri immobili posseduti dalle imprese o
società. Viceversa, tale limitazione non vale
per le persone fisiche.
Pertanto, le spese per la sostituzione degli
infissi di un locale commerciale (immobile
strumentale) successivamente locato, ma
posseduto da persona fisica non esercente
R. Se, effettivamente, con la pompeiana (una
sorta di tettoia a copertura) si realizza un
posto auto pertinenziale all’abitazione, sia
le spese di realizzazione del posto auto che
quelle per l’installazione del cancello di accesso sono detraibili ai fini del 50 per cento
(articolo 16 bis del Tuir, D. P. R. 917/1986, e
articolo 1, comma 47 della Legge 190/2014,
di stabilità per il 2015; si veda anche la guida
al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it).
Infatti, si può fruire della detrazione Irpef del
50% anche in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali pure se l’immobile è in
corso di costruzione e non di ristrutturazione.
La condizione essenziale per fruire della detrazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo (bene principale) e il posto auto o box, come specificato
dalla circolare 24/E/2004 (nel caso di specie,
risulterà dal provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori). Rimangono fermi gli adempimenti necessari per fruire del beneficio,
quali il pagamento con bonifico bancario o
postale delle fatture relative all’esecuzione
dei lavori.
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4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
PORTICI: ATTENZIONE ALLE DISTANZE
D. Devo fare richiesta, in base al Piano casa
Marche, per l’ampliamento di un fabbricato
residenziale. Il fabbricato attiguo, e costruito in un altro lotto, è attualmente a 12 metri lineari di distanza, nel rispetto del D. M.
1444/1968. Ora verrebbe meno la distanza dei
10 metri lineari tra i due fabbricati esistenti, in
quanto l’ampliamento previsto è di quattro
metri lineari (e ne rimarrebbero soltanto 8).
Visto che l’ampliamento sarà costituito da un
portico aperto e non tamponato, anziché da
una superficie residenziale con pareti finestrata, è possibile procedere all’edificazione
o bisogna rispettare sempre e comunque la
distanza dei 10 metri lineari?
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R. Ai fini del computo delle distanze legali,
hanno rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, aventi i caratteri della solidità e
della stabilità, gli elementi aggettanti nonché
le modifiche della sagoma. Sono da escludere i corpi avanzati che abbiano solo carattere
ornamentale o siano di entità trascurabile. Le
eccezioni a questi principi generali devono
essere valutate con estrema cautela, in considerazione degli interessi primari che intendono tutelare, come dimostrano i ricorrenti
contrasti giurisprudenziali.
Si possono, perciò, fornire solo alcuni possibili criteri interpretativi. Relativamente alle
logge con copertura, e chiuse su tre lati, si
registra una tendenza a considerarle rilevanti ai fini delle distanze in quanto, per la loro
struttura, sono da considerare parte integrante della parete dell’edificio e concorrono alla
determinazione della sua sagoma.
In merito ai portici aperti e non tamponati, a
meno che non si faccia riferimento al criterio
del “vuoto per pieno”, si potrebbe argomentare che sono inidonei a creare le intercapedini vietate sotto il profilo igienico-sanitario (Tar
Lombardia, Brescia, n. 1601/2008).
Come ulteriore supporto interpretativo, si dovrebbe verificare se i portici sono computati
o meno ai fini del calcolo della superficie edificabile in base alla disciplina urbanistica del
Comune.
INEFFICACE LA VARIANTE
NON PUBBLICATA EX LEGE
D. Un Comune ha approvato, il 15 maggio
2013, la variante al Piano Regolatore Generale, inserendo solo il 19 gennaio 2015 alcune
tavole cartografiche. Secondo l’articolo 39 del
D. Lgs. 33/2013, la pubblicità degli atti è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli
atti stessi.
Lo strumento urbanistico citato prevede la realizzazione di una strada, di tipo D, che passerebbe nel giardino di pertinenza del villino di
mia proprietà. Il D.P.R. 327/2001 recita, all’articolo 9, che il bene è sottoposto al vincolo
preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del P.R.G., ovvero
una sua variante.
Posso quindi considerare inefficace la variante
del P.R.G., ragion per cui il mio giardino non
sarebbe sottoposto al vincolo preordinato
all’esproprio?
R. Secondo quanto disposto dall’articolo 39,
comma 3, del D. Lgs. 33/2013, la pubblicità
degli atti approvati di governo del territorio è
condizione per l’acquisizione di efficacia degli
stessi.
Tale principio è poi stato ribadito dalla Civit
(Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle pubbliche amministrazioni) con parere del 17 settembre 2013. Ne
consegue che lo strumento urbanistico non
4° Trimestre 2015
Leggi e Decreti, domanda e risposta
pubblicato nei modi previsti dal citato D. Lgs.
33/2013 non è dotato della necessaria efficacia e quindi non produce i suoi effetti, compresi quelli indicati nel quesito.
LA LEGGE SI APPLICA
CON IL REGOLAMENTO
D. La Legge regionale Marche 22 aprile 2014,
n. 7, prevede l’installazione di linea vita nei
tetti laddove si operi anche con una semplice
manutenzione ordinaria. La stessa, però, prevede anche che la Regione emani un regolamento per l’individuazione delle prescrizioni
da adottare.
Se il regolamento non viene emanato, può
l’ufficio urbanistica del Comune richiedere
comunque l’applicazione della normativa?
A livello nazionale, invece, il D. Lgs. 81/2008
obbliga i proprietari a dotarsi di tali sistemi
permanenti di sicurezza?
R. I regolamenti, fanno parte delle fonti secondarie del diritto e sono parte integrante
delle leggi che li prevedono, svolgendo la
funzione di specificare le prescrizioni attuative in base ai limiti fissati dalla fonte primaria
di riferimento.
L’articolo 7 della legge 7/2014 della Regione
Marche afferma che la nuova normativa si applica agli interventi edilizi i cui lavori non siano
ancora iniziati alla data di entrata in vigore del
regolamento, considerandolo quindi come
condizione di efficacia delle disposizioni legislative.
Riguardo al rapporto con la legislazione statale, l’articolo 4 della Legge regionale specifica
che resta fermo quanto previsto dal D. Lgs.
81/2008, con conseguente operatività delle
norme che vi sono contenute, in quanto le disposizioni regionali sono da ritenere integrative, come affermato dall’articolo 4, comma 2,
relativamente all’elaborato tecnico delle coperture, e la cui efficacia è condizionata dal
successivo regolamento.
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4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
OK ALLA PROGETTAZIONE “ARCHITETTONICA” IN ZONA SISMICA
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“Acclarata la competenza dei geometri
nella progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le costruzioni
in cemento armato in zona sismica”.
Lo ha affermato il Presidente del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati,
Maurizio Savoncelli, in una nota inviata alla
stampa dopo la diretta live con i giornalisti,
convocata per commentare il Parere del
Consiglio di Stato n. 2539 del 4 settembre
2015 che ha riportato in auge la diatriba riguardante le competenze professionali in
ambito strutturale della categoria.
La diretta è servita per avere una risposta
da parte del “numero uno” dei Geometri su alcuni concetti riguardanti il parere del Consiglio di Stato e più in generale
sul futuro della categoria che rappresenta.
Relativamente al dialogo in corso con le altre
professioni tecniche e al rapporto con la Rete
delle Professioni Tecniche, Savoncelli ha spiegato che non è compito di questa risolvere
i problemi relativi alle competenze dei Geometri perché la Rete è “uno straordinario strumento collegiale dove si affrontano le tematiche comuni a tutte le 9 professioni aderenti.
Il tema delle competenze professionali nelle
costruzioni deve essere affrontato e risolto
tra le categorie professionali coinvolte che
rappresentano quasi 500mila professionisti
del settore: ingegneri, architetti e geometri”.
In merito al parere del Consiglio di Stato n.
2539/2015, il Presidente Savoncelli ha fornito
una sua personale e precisa interpretazione,
affermando a proposito di “progettazione
strutturale” che fosse competenza dei geometri anche per quanto concerne le piccole
costruzioni accessorie e “modeste” costruzioni civili in cemento armato nelle zone sismiche 4, 3 e parzialmente nella 2.
4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
Savoncelli, in particolare, eliminando ogni
dubbio sulle zone sismiche 3 e 4, ha rilevato
che l’ampiezza della zona 2 (0,15g < PGA <
0,25g) darebbe la possibilità al geometra di
operare fino ad un coefficiente pari a 0,2g. Il
Presidente del CNGeGL ha parlato di un pronunciamento innovativo che sarà utile a tutte le categorie tecniche indicando un nuovo
percorso e introducendo 3 aspetti fondamentali:
1. l’abrogazione dell’art 1 del Regio Decreto
16 novembre 1939 n. 2229 che elimina riserve in capo ad alcune categorie;
2. la collaborazione fra professionisti, spesso
messa in discussione da altri pronunciamenti, precisando che i tecnici risponderanno ciascuno per le proprie responsabilità nella progettazione relativamente ai
rispettivi segmenti di progetto;
3. la competenza dei geometri nella progettazione architettonica e nella direzione lavori anche per le costruzioni in cemento
armato in zona sismica.
“Questo pronunciamento – spiega il Presidente Maurizio Savoncelli – sancisce la collaborazione fra le categorie tecniche e fa
un’opportuna chiarezza sulla progettazione
architettonica, che può essere svolta da un
geometra, così come la direzione dei lavori
architettonici. La nota del Consiglio di Stato
è molto chiara. Per la prima volta, precisa il
Presidente Savoncelli, il parere fa riferimento
al grado di sismicità.
Un passaggio molto importante, dopo il disastro di San Giuliano in Puglia, quando è stata elaborata la nuova classificazione sismica.
Con l’ordinanza 3274/2003 si è giunti a una
chiara individuazione delle zone sismiche del
territorio italiano (1, 2, 3 e 4) e al relativo adeguamento della strumentazione di pianificazione da parte delle Regioni.
Nell’ultimo capoverso del parere, si fa una disamina completa e chiara. Nelle zone ad alto
rischio sismico, lo strutturista deve intervenire
già dalla fase della progettazione architettonica”.
D’altro canto, il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano,
riferendosi al parere del Consiglio di Stato ha
così commentato: “Resta una riserva a favore
degli ingegneri per quanto riguarda le progettazioni strutturali in zona sismica, mentre
c’è una porta aperta riguardo alla progettazione architettonica dei geometri, ma sempre nei limiti della modesta costruzione”.
Il Consiglio di Stato con il Parere n. 2539
del 4 settembre 2015 è nuovamente tornato sul problema delle competenze professionali dei tecnici geometri, problema rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali
(c.d. genio civile) in ambito strutturale.
Il parere di cui si tratta, nasce da una richiesta
del Presidente della Giunta regionale Toscana
in merito ai limiti delle competenze professionali esercitabili dalla categoria dei geometri,
con particolare riferimento:
• alle funzioni amministrative degli uffici tecnici regionali in materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio
armato o da realizzarsi in zona sismica progettate da geometri;
• ai limiti delle competenze di progettazione
da parte dei geometri in riferimento alle costruzioni da realizzare in zona sismica.
In particolare, la Regione Toscana ha chiesto
se “si possa considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri di modeste
costruzioni civili in zona sismica, valorizzando
la portata del secondo comma dell’art. 93
D.P.R. n. 380 del 2001, che prevede la presentazione della domanda con allegato il progetto debitamente firmato “da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori” e della
già richiamata tariffa nonché considerando
l’avvenuta estensione a tutto il territorio nazionale, con eccezione della sola Sardegna,
della classificazione come zona sismica”.
I giudici del CdS hanno preliminarmente ri-
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4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
levato come con nota del 3 dicembre 2012 il
Ministero della Giustizia:
• faceva presente di non avere competenza
al di fuori della vigilanza su quanto operato
dagli Ordini professionali e di aver accertato che non esiste una regolamentazione
della professione di geometra a livello europeo;
• trasmetteva una nota del Consiglio nazionale dell’Ordine professionale dei geometri che legittimava questi ultimi a progettare
costruzioni civili in cemento armato entro i
limiti di “modeste costruzioni”.
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La nota del Consiglio Nazionale dei Geometri chiariva che esulerebbero dal limite della
modesta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o
da più di 2 piani fuori terra; gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli elementari,
quando comportino volumetrie superiori a
complessivi mc. 2400 o siano costituiti da
oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con
superficie non superiore a 1000 mq.
Con una nota del 17 dicembre 2012, il Consiglio Nazionale dei Geometri confutava
la tesi per la quale la natura sismica della zona, sulla quale è destinata ad insistere l’opera implicante l’uso del conglomerato cementizio, possa escludere la competenza dei geometri alla progettazione.
Nel frattempo, il MIUR, con una missiva del 18
dicembre 2012, affermava che non si sarebbe
potuto derogare all’art. 16 del R.D. 11 febbraio
1929, n. 274, esulando pertanto dalle competenze dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.
Il parere del Consiglio di Stato
Dopo un dettagliato excursus della normativa, il Consiglio di Stato ha ammesso che la
questione risulta essere “altamente controversa e non suscettibile di univoche soluzioni” e si è ulteriormente complicata in seguito
all’abrogazione dell’art. 1 del Regio Decreto
16 novembre 1939, n. 2229, recante norme
per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, ad opera del D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 che
ha consentito che la questione trovasse regolamentazione nell’art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che, dopo aver stabilito il
principio per cui la realizzazione delle opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,
deve avvenire in modo tale da assicurare la
stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, stabilisce anche che il progetto esecutivo delle opere debba essere redatto da un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei
limiti delle proprie competenze stabilite dalle
leggi sugli Ordini e Collegi professionali, prevedendo inoltre che l’esecuzione delle opere debba aver luogo sotto la direzione di un
tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, nei
limiti delle proprie competenze stabilite dalle
4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
leggi sugli ordini e collegi professionali.
ll CdS ha individuato un principio regolatore che deve sovrintendere all’esercizio delle
competenze dei vari ordini professionali e ha
applicato tale principio regolatore nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze
di ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle
di geometri o periti industriali, dall’altro. Tale
principio che è ispirato al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità è espressamente codificato
nell’art. 64, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001
e dello stesso principio l’art. 16, lett. l) del
Regio Decreto n. 274/1929 faceva puntuale
applicazione; anche la Legge 2 marzo 1949,
n. 143 (Testo unico della tariffa degli onorari
per le prestazioni professionali dell’ingegnere
e dell’architetto) muove dal presupposto che
per le costruzioni antisismiche a più di un piano, l’ossatura in cemento armato non possa
essere progettata da geometri.
Pertanto, la lett. l) dell’art. 16 del R.D. n.
274/1929 esprime un limite intrinseco all’attività professionale dei geometri, che non
può esplicarsi per opere che fanno uso di
conglomerato cementizio, se esse siano tali
da “interessare l’incolumità delle persone”.
Dunque, anche per le “modeste” costruzioni
civili il geometra può progettare, con l’uso del
cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni
di calcolo e non implichino per destinazione
pericolo per l’incolumità delle persone.
Ci si può domandare in che cosa consista nel
dettaglio la competenza dei geometri alla
progettazione ed esecuzione di “modeste
costruzioni civili”, vista l’indeterminatezza del
requisito della modestia (come riconosciuto
dallo stesso Consiglio Nazionale dei Geometri nella nota del 25 ottobre 2012). Tale requisito secondo quanto ripetutamente affermato
dalla giurisprudenza, va valutato sia sotto l’aspetto quantitativo sia sotto quello qualitativo
(con riferimento ai problemi tecnici che l’opera solleva). Pertanto, occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dell’art.
16 R.D. n. 274/1929, ed in particolare quella
del pericolo alla pubblica incolumità, che nel
caso delle costruzioni civili implica sia valutata
secondo criteri di particolare rigore.
Concludendo…
I geometri possono, dunque, procedere alla
semplice progettazione architettonica delle
modeste costruzioni civili. Nulla impedisce
che la progettazione e direzione dei lavori
relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli
necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione
e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti
architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra.
Il CdS rileva quanto la costante giurisprudenza abbia affermato l’assoluta inidoneità a giustificare la competenza professionale dei calcoli complessi soprattutto nelle zone sismiche, che esulano dalla specifica preparazione
dei geometri.
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Notizie dal Collegio
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In definitiva, la conclusione finale riportata nel
parere del Consiglio di Stato n. 2539 del 4 settembre 2015 viene così espressa: “pur non
potendosi accettare nella sua assolutezza la
tesi, per la quale nelle zone sismiche l’edificazione con l’uso del cemento armato esclude
di per sé che la costruzione civile possa ritenersi “modesta” (Cons. Stato, 8 giugno 1998,
n. 779), ché, altrimenti, si verrebbe a determinare un’irrazionale eccezione per le costruzioni rurali e per uso di industrie agricole – deve
ritenersi che il grado di pericolo sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può
non trovare considerazione nella valutazione
di un progetto relativo alle piccole costruzioni
accessorie e alle “modeste” costruzioni civili,
nel senso appunto che ben possono le Amministrazioni competenti esigere che la “modestia” di una costruzione, che faccia uso di
cemento armato, sia valutata con particolare
rigore, al fine di considerare con prevalente
attenzione la progettazione, esecuzione e
direzione dei lavori delle opere statiche, che
dovrà essere demandata alla responsabilità di
un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all’effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte,
controspinte e sollecitazioni, cui può essere
sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla progettazione architettonica e, se si
vuole, il professionista capofila non potrà che
essere l’ingegnere o l’architetto”.
In allegato al presente numero si può leggere
il parere del Consiglio di Stato n. 2539 del 4
settembre 2015. Lo stesso è scaricabile collegandosi al sito istituzionale: https://www.
giustizia-amministrativa.it/.
TIROCINI LIBERI PER I NEODIPLOMATI
Sono aperte le porte per le iscrizioni ai tirocini
e ai percorsi di accesso per l’esame di abilitazione per i neodiplomati tecnici Gelmini, tra i
quali oltre a periti ed agrotecnici, sono ricom-
presi anche i geometri. Pertanto, gli studenti
che hanno completato il percorso scolastico
tra giugno e luglio 2015 potranno liberamente ambire all’accesso all’esame di abilitazione
per le rispettive categorie, ovvero geometri,
periti industriali, periti agrari e agrotecnici.
Il loro diploma, post riforma Gelmini è, infatti,
da considerarsi equipollente rispetto a quello
pre-riforma e come tale valido per l’iscrizione
ai rispettivi albi professionali.
A mettere la parola fine, almeno per ora, a una
questione particolarmente delicata per le categorie interessate è intervenuto direttamente l’Ufficio legislativo del Miur che, interpellato sul punto, ha rilasciato un parere all’interno
del quale è stabilito che i diplomi della nuova
istruzione tecnica targata Gelmini sono equipollenti a quelli ottenuti prima dell’entrata
in vigore della riforma andando quindi a garantire la continuità tra il vecchio ed il nuovo
ordinamento. Tale tesi (cosiddetta tesi “B”),
sostenuta fin da subito dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati,
dai periti agrari e dagli agrotecnici, ritenendo
i nuovi diplomi perfettamente equipollenti a
quelli del vecchio ordinamento, ne ammette
la validità per la partecipazione agli esami di
abilitazione.
La tesi sopra menzionata si è contrapposta
ad un’ altra (cosiddetta tesi “A” ) – sostenuta
dai periti industriali - che, per non rischiare
di dover far fare retromarcia in un secondo
momento agli aspiranti periti industriali, avevano momentaneamente dato ordine di non
accogliere le iscrizioni per i tirocini. Ciò sulla
4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
base del fatto che i periti industriali ritenevano i nuovi diplomi non essere equipollenti ai
vecchi e di conseguenza necessaria la laurea
triennale per l’accesso all’albo.
Deve sottolinearsi il fatto che l’ufficio legislativo del Miur, nonostante abbia espresso nel
suo parere il fatto che i nuovi diplomi post riforma Gelmini siano validi per l’iscrizione agli
albi professionali, ritiene esplicitamente che
sia necessario anche l’intervento del ministero della giustizia, in quanto ministero vigilante. In particolare il Miur nel parere sottolinea
come “per venire incontro alle esigenze degli
ordini e dei collegi professionali e per tutelare il valore e la qualità dell’iscrizione ai relativi
albi, si ritiene opportuno chiedere uno specifico parere al ministero della giustizia, quale
organo vigilante sui collegi professionali in
merito all’opportunità di prevedere l’obbligo del titolo di studio della laurea (almeno
triennale) per l’esercizio delle professioni di
geometra, perito industriale, perito agrario e
perito agrotecnico”.
Di seguito la dichiarazione espressa dal
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati (CNGeGL): “È con nostra grande
soddisfazione che rendiamo noto il parere dell’Ufficio Legislativo del MIUR in ordine alla validità/efficacia dei nuovi diplomi,
fra i quali, il titolo di istruzione tecnica CAT,
ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione
all’esercizio delle specifiche professioni”.
Con queste parole, il Presidente del CNGeGL, Maurizio Savoncelli, ha commentato il parere contenuto nel documento rilasciato ufficialmente dal MIUR. Tale parere è stato reso
dall’Ufficio Legislativo, condiviso dall’Ufficio
di Gabinetto del Ministro e reso pubblico nel
corso di un incontro, che si è tenuto presso la
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, Ufficio V, alla presenza dei Presidenti
dei Consigli Nazionali interessati e intervenuti
per l’occasione.
“Si conclude positivamente e in base a quanto da noi sostenuto – ha concluso Savoncelli
– l’equipollenza dei diplomi in esame a quelli
del previgente ordinamento (per i geometri il
diploma rilasciato dall’ITG, ndr).
I diplomati degli Istituti CAT potranno partecipare agli esami di Stato per l’accesso alla professione di geometra secondo le disposizioni
normative attualmente vigenti. Finalmente
ora possiamo preoccuparci solo delle migliaia
di ragazzi che ambiscono a completare il percorso di formazione e all’accesso all’esame di
abilitazione per la professione”.
Per approfondire l’argomento, occorre leggere in allegato la Nota-Circolare del CNGeGL
Prot. 0011484 del 30.09.2015 corredata del
parere reso dal Miur del 16.06.2015 , avente
ad oggetto “Accesso agli esami abilitanti alle
professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico”.
PROFESSIONI TECNICHE:
ALL’ESTERO CONVIENE?
Benché molti non vogliano parlarne e preferiscano la “positività per forza” (spesso sintomo di scarsa conoscenza), quando si parla
di professioni tecniche ed edilizia non si può
fare a meno di rilevare la pesante situazione
che tutti i professionisti stanno vivendo.
Una crisi culturale, d’identità ma soprattutto
(ed è bene non dimenticarlo) una forte crisi
economica che da una parte ha ridotto all’osso il mercato dell’edilizia con riduzioni del
70% e dall’altro ha creato una situazione di
degrado che ha cancellato la parola qualità
dal vocabolario di molti professionisti (non
tutti per fortuna).
Un professionista piuttosto che piangersi addosso o, peggio, far finta di nulla, dovrebbe
conoscere gli aspetti più interessanti (tecnici e
amministrativi in primis) per poter lavorare in
Qatar, Stati Uniti, Russia, Polonia, Inghilterra...
insomma in qualsiasi Paese che non sia l’Italia.
Per le professioni tecniche lavorare in Europa e più in generale oltreoceano, diventerà
più semplice. Non si arriverà, infatti, al mutuo
riconoscimento del titolo di studio e delle
abilitazioni professionali, ma le procedure per
avere l’autorizzazione ad esercitare saranno
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4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
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semplificate e, soprattutto standardizzate.
Questo uno dei punti che l’Europa e gli Stati
Uniti puntano ad inserire all’interno del Ttip,
il negoziato commerciale in corso tra i paesi
europei e gli Usa. Il tavolo di discussione è già
iniziato e nonostante che i nodi da sciogliere non siano pochi, la linea che si fa strada è
quella che prevede che il Ttip mutui dal Ceta
(Comprehensive economic and trade agreement), ovvero dall’equivalente accordo già in
corso con il Canada, i punti cardine per questo specifico settore. Quindi percorsi standard semplificati e più veloci sul fronte delle
professioni tecniche, senza che sia necessario
affrontare altri percorsi di studio o l’acquisizione di ulteriori titoli nel territorio di origine.
L’idea di fondo è quella di creare un comitato
paritetico (presente in entrambi i paesi) che
si occupi della valutazione e del controllo dei
titoli di studio e delle abilitazioni necessarie
allo svolgimento della professione indicata.
Rispettati i requisiti, poi, i candidati all’esercizio della professione oltreoceano dovranno
sottoporsi a un test attitudinale che dimostri
il possesso di determinate conoscenze. A beneficiare di questo percorso saranno appunto
soprattutto le professioni tecniche. L’obiettivo, come già precedentemente evidenziato,
non è tanto quello del mutuo riconoscimento
quanto quello dell’equipollenza delle professioni. Non solo, ma dei potenziali benefici e
degli eventuali vantaggi derivanti dalla circolazione delle professioni, potranno usufruire
ad esempio anche i soggetti americani che
intendano stabilirsi in Italia.
Negli Stati Uniti, infatti, la normativa che regola le singole attività professionali è di competenza nazionale e non federale ma questo
non è certamente di ostacolo per quanto riguarda categorie come geometri, ingegneri
ed architetti.
Allo stato attuale delle cose, si deve partire da
un principio di fondo: negli Stati Uniti, al professionista tecnico deve essere rilasciata una
cosiddetta licenza (che equivale all’abilitazione professionale italiana), dal governo dello
stato che lo autorizza a praticare la professione. Prima però il professionista deve dimostrare di essere in possesso del grado di istruzione minimo richiesto. In genere, comunque,
il Board of licensures, la licenza cioè rilasciata
dal governo dello stato, abilita a praticare la
professione solo in quel determinato stato.
Questo perché come sopra evidenziato, nel
sistema federale degli Stati Uniti, ogni stato
possiede il proprio sistema legislativo.
Le prove di qualificazione, anch’esse affidate
all’ente di accreditamento locale e designato
4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
dalla stato possono essere diverse a seconda
del territorio (la sua sismicità, le condizioni geologiche) e dell’attività da autorizzare.
È bene sottolineare che chiunque volesse cominciare a lavorare all’estero ha davanti a sé
due strade ben definite:
• può partire all’avventura nella speranza di
poter trovare lavoro in uno studio (sono
tanti i professionisti che hanno avuto la
fortuna di riuscirci e tanti anche quelli che
hanno fallito);
• può attivarsi prima di partire con le tante
società di ingegneria ed architettura che
lavorano nel mondo.
In merito a questa seconda strada, in tale
articolo si cercheranno di fornire informazioni utili per chi volesse cercare lavoro in una
società di ingegneria ed architettura. Per
questo motivo, si possono richiedere opportune informazioni all’OICE (Associazione
delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica)
che fornisce un contributo determinante.
Nella competizione globale (come ormai avviene da qualche anno nel mercato interno),
le società di ingegneria e architettura hanno
cominciato a trovare non poche difficoltà a
reggere il confronto con organizzazioni imprenditoriali straniere che rendono gli stessi
servizi ma che hanno dimensioni e livelli di
fatturato ben diversi. Nonostante questo, le
società italiane sono sempre riuscite a distinguersi per la propria eccellenza.
Un lavoro su tutti? L’ampliamento del Canale
di Panama, la cui realizzazione è composta da
più parti, di cui la più rilevante è il Progetto
Terzo Set di Chiuse, affidato a un consorzio
internazionale, il Gruppo Unidos por el Canal
(GUPC), composto da leader delle infrastrutture e dei lavori d’ingegneria: l’italiana Salini
Impregilo, la spagnola Sacyr e la belga Jan
de Nul, insieme alla CUSA di Panama. Un’opera mastodontica, in cui “il genio del made
in Italy” viene fuori in tutto e per tutto. Con
queste parole è stato descritto il progetto, dal
programma Porta a Porta che in un servizio
del 22 giugno 2015 ha parlato di “una delle
opere più importanti mai costruite dall’uomo”
in cui hanno partecipato 100 neo ingegneri
assunti da Salini Impregilo nell’ambito della
campagna “Il Coraggio del Lavoro”.
In conclusione, i geometri all’estero sono essenzialmente contabili della costruzione, dalla gestione dei costi e degli aspetti contrattuali del palazzo, fino ai progetti di ingegneria
civile. I geometri vengono coinvolti fin dall’inizio di un progetto nel preparare preventivi
e piani di costo con l’elenco dei lavori e dei
materiali necessari. Devono quindi utilizzare
queste informazioni per preparare gare d’appalto, accordi contrattuali e la consulenza sulle strategie di approvvigionamento.
Una volta che sono in corso i lavori di costruzione, i geometri mantengono un continuo
monitoraggio dei costi, attirando l’attenzione
su eventuali variazioni. Alcuni geometri hanno anche funzioni di consulenza specialistica
per i clienti una volta che gli edifici sono stati
completati.
Lavorare come geometra all’estero occupa
circa 39 ore a settimana. Le mansioni si svolgono sia in ufficio sia visitando i cantieri regolarmente e quando si è sul posto, viene richiesto di indossare dispositivi di sicurezza.
Un geometra per ottenere offerte di lavoro
all’estero dovrebbe avere i seguenti requisiti:
• buona conoscenza della lingua parlata nel
paese in cui si intende lavorare;
• buone competenze matematiche e di budgeting;
• attenzione per i dettagli;
• conoscenza delle pratiche di costruzione e
di rilevamento;
• buone capacità di comunicazione;
• un interesse per il mondo degli affari e della finanza.
Per fare un esempio ci sono circa 40.000 geometri che lavorano nel Regno Unito. I datori
di lavoro comprendono enti locali e amministrazioni pubbliche, studi privati, imprese edili, società immobiliari e società di ingegneria
civile.
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4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
I geometri possono diventare project manager, consulenti di costruzione o specializzarsi
in determinate aree come i servizi legali, la
gestione del rischio o gestione degli impianti
e altri settori di indagine. Il lavoro autonomo
è abbastanza comune e ci sono buone opportunità di carriera.
POLIZZA RC:
UNA TUTELA PER LA PROFESSIONALITÀ
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Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile del professionista. Tale obbligo
è stato visto come una grande novità, ma è
anche vero che dal punto di vista civilistico, la
responsabilità civile del professionista in caso
di colpa professionale esiste da sempre: l’obbligo assicurativo da un lato aiuta a proteggere il patrimonio dell’assicurato e dall’altro
introduce uno strumento di maggiore tutela
per il danneggiato dandogli certezza del risarcimento. La tutela dai rischi derivanti dalla propria responsabilità professionale non
deve essere percepita come un obbligo, ma
come un’esigenza intrinseca alla propria professione.
Questo è sempre più vero, dato che negli ultimi anni si sta registrando una crescita della
litigiosità tra professionisti e clienti: talvolta
il cliente è portato a confondere il diritto a
“un buon servizio” con il risultato del servizio,
che, anche per ragioni indipendenti dal professionista, non sempre può coincidere con i
desideri del cliente.
Se a questo si aggiunge la consapevolezza da
parte del cliente della copertura assicurativa
del professionista, ne consegue una riduzione del blocco psicologico nel denunciare un
sinistro o un danno. Questo aspetto è particolarmente rilevante per i geometri che possono
assumere ruoli diversi, anche molto distanti
tra loro, operando in fase di progettazione o
in fase di esecuzione con compiti di direzione,
o addirittura ricoprendo il ruolo di coordinatori della sicurezza. Si tratta di una molteplicità di mansioni e responsabilità che rendono
necessaria una copertura assicurativa quanto
più confacente alle situazioni che possono
mutare a seconda del singolo caso. In alcune
situazioni, potrebbe essere utile includere una
“clausola di salvaguardia” per danni cagionati a terzi nei casi in cui si sia operato oltre le
competenze. Se manca la percezione del rischio, la variabile presa in considerazione è il
prezzo, a scapito di tutta una serie di fattori
che invece dovrebbero essere valutati nella scelta della copertura assicurativa quali le
franchigie, l’interruzione di copertura (in caso
esistesse una polizza precedente) l’ampiezza
della copertura e i massimali.
È quindi necessario controllare con attenzione
quali siano i rischi concretamente coperti dal
contratto assicurativo, che possono variare a
seconda delle compagnie assicurative, e quelli invece non coperti, per i quali sarà necessaria un’integrazione delle condizioni di polizza
(condizioni aggiuntive o particolari). Non sono
poi da sottovalutare le spese legali necessarie
per la nomina di un legale di propria fiducia
che, se non incluse nella polizza, possono vanificare il risparmio ottenuto sul premio.
L’attuale mercato assicurativo presenta prin-
4° Trimestre 2015
Notizie dal Collegio
cipalmente due tipologie di coperture assicurative che si distinguono tra le polizze offerte dalle compagnie nazionali e quelle di
“matrice” anglosassone. Le polizze prestate
da compagnie “italiane” generalmente sono
molto analitiche, il massimale è sempre affiancato da limiti specifici e i “danni alle opere”
sono limitati ai soli danni derivanti da crollo,
rovina totale o parziale e gravi difetti. Sono
quindi esclusi i danni minori, con un pericoloso “vuoto di copertura” per gli assicurati. Le
polizze di matrice anglosassone invece sono
“all risks”, ovvero “tutti i rischi”, una forma
assicurativa basata sul principio che nella polizza è “compreso tutto tranne quello che non
è esplicitamente escluso”, a massimale unico
per qualunque tipologia di danno e normalmente non prevedono limitazioni per i danni
alle opere.
Inoltre, l’evoluzione commerciale di questi
ultimi anni ha visto il passaggio delle polizze
per la responsabilità civile dei professionisti
dal sistema “Loss Occurance” – che garantiva la copertura del rischio in relazione ai fatti
e ai comportamenti dell’assicurato verificatisi
durante l’efficacia del contratto, a prescindere dal momento in cui il danneggiato avanzasse richiesta risarcitoria – a quello “Claims
Made”, modificando di conseguenza il periodo di efficacia assicurativa.
Le polizze in regime di “Claims made” delimitano l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti
dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore per la prima volta entro il periodo di
efficacia della polizza e non più, dunque, col
comportamento del danneggiante-assicurato
generativo della responsabilità.
Il professionista rischia dunque di vedersi recapitare la richiesta di risarcimento danni in
un’epoca in cui non gode più della copertura
assicurativa, e per tutelarsi, deve garantirne la
continuità attraverso regolari rinnovi annuali.
In risposta a questa criticità, è molto diffusa
la possibilità di includere nell’assicurazione le
condotte lesive verificatesi anteriormente all’inizio della copertura, attraverso la cosiddetta
clausola di “garanzia pregressa” o “retroattività”. Questa clausola permette ai professionisti di includere nella copertura un periodo
di tempo determinato – a volte anche illimitato – anteriore alla decorrenza della polizza:
si tratta di una soluzione particolarmente utile
per un professionista in attività da molti anni
che decide di cambiare compagnia di assicurazione (o magari disdettato dalla stessa).
Ancora qualche raccomandazione per completare il quadro: è molto frequente essere
coinvolti in richieste di risarcimento “in solido”
con altri soggetti indipendentemente dal tipo
di prestazione effettuata. In questi casi, alcuni
assicuratori prevedono una clausola specifica tenendo indenne il proprio assicurato per
l’importo totale del “solido” per poi rivalersi
nei confronti degli altri soggetti coinvolti. Occorre poi prestare attenzione alle franchigie e
allo scoperto: se lo scoperto è formulato in
percentuale ed è quantificato nel 10%, a fronte di un danno addebitabile alla compagnia
per 1.000.000 di euro, ben 100.000 euro rimarrebbero in capo all’assicurato.
È dunque sempre consigliabile una copertura
assicurativa che non preveda scoperto in percentuale ma una franchigia fissa. Le proposte
del mercato assicurativo sono molto varie, è
quindi importante affidarsi a chi ha già fatto
un lavoro di analisi e scrematura. In questo, il
Consiglio Nazionale della categoria dei geometri ha agito in maniera lungimirante, individuando una convenzione dotata delle caratteristiche tecniche più adeguate alla professione. Informative e tariffe a partire da € 199
sul sito del CNG.
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4° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
ACCESSO AL CREDITO: VANTAGGIOSO ACCORDO CONFIDI-CIPAG
C
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onfidi Professionisti – società cooperativa
a mutualità prevalente, senza fine di lucro,
con ambito di operatività nazionale, iscritta nell’Elenco Generale degli Intermediari
Finanziari della Banca d’Italia al n°42015 – e
la CIPAG, hanno sottoscritto un accordo per
offrire agli iscritti l’opportunità di concludere una vasta gamma di operazioni bancarie a
condizioni vantaggiose. La CIPAG ha colto per
prima l’interessante opportunità offerta dalla
legge 27/2012 che consente anche alle Casse
di previdenza di far parte del patrimonio dei
Consorzi di Garanzia Fidi e di accedere così a
uno strumento sino ad ora a beneficio di altre
categorie.
I finanziamenti possono essere concessi mediante le seguenti forme tecniche: aperture di
credito; anticipazioni in C/C; prestiti chirografari/fiduciari; leasing (automobilistico, nautico, strumentale, fotovoltaico, immobiliare);
mutui ipotecari, sovvenzioni, finanziamenti
con rimborso contro la cessione del quinto
della pensione, etc.
Le operazioni sopra menzionate sono attualmente a condizioni ancora più vantaggiose
grazie al fatto che il Confidi Professionisti e
BNL Gruppo BNP Paribas hanno siglato un
accordo, a valenza nazionale per facilitare
l’accesso al credito ai soci del Confidi.
L’accordo è stato reso possibile anche grazie
all’importante plafond destinato dalla Cassa
di Previdenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) a garanzia delle operazioni effettuate dagli iscritti all’Ente, soci del Confidi
Professionisti.
Le nuove condizioni, riviste sensibilmente al
ribasso, sono arricchite da ulteriori facilitazioni
creditizie: finanziamento a breve termine con
piano di ammortamento e covenant commerciali contrattualizzati, finanziamento a breve
termine per l’anticipo di fatture e lo smobilizzo del portafoglio, finanziamento ipotecario
o chirografario a medio/lungo termine con
piano di ammortamento per la realizzazione
di programmi di investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali (investimenti
produttivi e/o aumento della capacità produttiva acquisto/costruzione/ristrutturazione
immobili a destinazione produttiva, innovazione tecnologica, acquisto marchi e brevetti,
ricerca, sviluppo ecc), finanziamento a breve
termine finalizzato alla fornitura di beni e/o
servizi da vendere all’estero, oppure al reintegro dei mezzi già impiegati dall’azienda a
fronte di beni e servizi già prodotti o venduti all’estero in attesa che scadano i termini di
4° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
garanzia.
CIPAG, insieme a Confidi Professionisti, garantisce l’intera gamma delle operazioni finanziarie utili ai geometri nello svolgimento
della propria attività professionale. Confidi
Professionisti rilascia esclusivamente garanzie
collettive dei fidi e dei servizi connessi o strumentali a favore dei soci: professionisti, studi
associati e società tra professionisti e consente ai medesimi di accedere al credito a condizioni favorevoli.
“E’ grande la soddisfazione” – ha dichiarato
Sandra Salemme, Presidente Confidi Professionisti – per un intesa che consente al Consorzio di operare fattivamente sull’intero territorio nazionale”.
“L’accordo potrà semplificare l’istruttoria bancaria delle pratiche”, ha commentato Francesco Di Leo, membro del CdA della CIPAG,
aggiungendo: “Siamo convinti che, grazie
alla capillare diffusione nazionale della BNL
Gruppo BNP Paribas, potrà essere favorito un
numero elevato di operazioni a beneficio degli iscritti su tutto il territorio italiano”.
Anche BNL Gruppo BNP Paribas ha espresso
il suo impegno verso i consorzi di garanzia fidi
attraverso le parole di Stefano Stefanoni, responsabile Rete Imprese Sud per BNL. La convenzione è già operativa e sul sito www.
confidiprofessionisti.it sono indicate le moda-
lità di adesione e le condizioni riservate.
È da notare che la garanzia del Consorzio può
essere estesa, su istanza dei pensionati o pensionandi attivi con debiti contributivi, anche
alle operazioni di finanziamento con rimborso
contro la cessione del quinto della pensione
erogata da CIPAG.
In allegato si possono leggere le nuove condizioni offerte da BNL Paribas. Per scaricare
il vademecum sull’argomento occorre collegarsi al sito della Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri: http://www.cipag.it/.
PROFESSIONISTI:
I CONTRIBUTI INTERAMENTE DEDUCIBILI
I lavoratori autonomi che esercitano professioni regolamentate da Albi e versano i contributi previdenziali e assistenziali alle proprie
Casse di previdenza, possono dedurre, senza
alcun limite di spesa, gli importi versati nel
periodo d’imposta a titolo di contributi obbligatori.
A prevederlo è l’art. 10 TUIR laddove stabilisce (comma 1, lettera e) che sono deducibili
dal reddito complessivo ai fini IRPEF, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonché
quelli versati facoltativamente alla gestione
53
4° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Per questi contribuenti, però, occorre fare attenzione alla tipologia di contributo versato.
Infatti, la deducibilità non trova applicazione
per il contributo “integrativo” addebitato in
fattura, in quanto si tratta di onere a carico
del cliente, ancorché versato dal professionista.
Sul punto, però, ci sono alcune eccezioni: in
particolare, come chiarito dall’Agenzia delle
Entrate (a tale proposito occorre leggere le
54
risoluzioni 18 maggio 2006, n. 69/E e 3 marzo
2011, n. 25/E) sono deducibili i contributi integrativi minimi, mentre nessuna deducibilità
è ammessa se il professionista non esercita la
rivalsa sul cliente, ancorché il contributo integrativo rimanga (in tutto o in parte) a proprio
carico.
Per quanto riguarda in particolare i geometri
iscritti alla CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza
e Assistenza Geometri), dal 1° gennaio 2015 è
scattato l’aumento dal 4 al 5% del contributo integrativo. Pertanto, i geometri iscritti alla
CIPAG, dovranno indicare la nuova misura del
contributo nelle fatture emesse a partire dal
1° gennaio di quest’anno.
È rimasta invece fissa al 4% la misura del
contributo per le prestazioni effettuate nei
confronti delle amministrazioni pubbliche indicate nell’elenco predisposto dall’ISTAT e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del
10.09.2014 .
Non è possibile dedurre i contributi integrativi che vengono addebitati in fattura dal professionista. Si tratta di una aliquota che, come
sopra evidenziato, per i geometri è pari al 5%
nei rapporti con la committenza privata e, secondo quanto stabilito dalla legge e dagli ordinamenti delle singole Casse previdenziali,
tutti gli iscritti al relativo albo devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume
di affari ai fini dell’IVA.
Tale importo va poi versato alla Cassa, indipendentemente dall’effettivo pagamento che
ne abbia eseguito il debitore, nei cui confronti tale maggiorazione risulta ripetibile.
Normalmente è previsto che la stessa maggiorazione non concorre a formare il reddito
professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell’IRPEF e dell’IVA.
Sulla deducibilità o meno di tali contributi si
sono pronunciate più volte la Cassazione e
l’Agenzia delle Entrate. Secondo la tesi predominante della Suprema Corte (occorre vedere fra tutte la sentenza 31 marzo 2008, n.
8258 che si occupa, nello specifico, dell’Inarcassa degli ingegneri e architetti), tali professionisti non possono dedurre dal loro reddito
i contributi integrativi versati in base alla legge (art. 10, comma 1, legge n. 6/1981), che,
analogamente a quanto previsto per altre categorie professionali, stabilisce l’obbligo per
tutti gli iscritti all’albo di applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi
rientranti nel volume annuale d’affari ai fini
dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare,
indipendentemente dall’effettivo pagamento
che ne abbia eseguito il debitore, nei cui confronti è ripetibile la maggiorazione.
Secondo la Cassazione l’onere contributivo in
oggetto rimane a carico dei clienti e, quindi,
non può rappresentare un costo deducibile
per architetti ed ingegneri.
Dello stesso avviso è anche l’Agenzia del-
4° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
le Entrate che, con la risoluzione 18 maggio
2006, n. 69/E, ha stabilito che il contributo
integrativo, assistito dal meccanismo della
rivalsa, non concorrendo alla formazione del
reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, è indeducibile dal reddito dei
contribuenti; tale indeducibilità ricorre anche
nell’ipotesi in cui l’iscritto, pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo,
non lo esercita.
Successivamente, però, con la risoluzione 3
marzo 2011, n. 25/E (in questo caso ci si occupa della Cassa biologi – ENPAB), pur richiamando la posizione espressa nel documento
del 2006, l’Agenzia ha affermato, in relazione al contributo integrativo minimo, dovuto
nell’ipotesi in cui il contribuente abbia realizzato un limitato volume d’affari, o addirittura
un volume d’affari pari a zero, che, considerata
la natura previdenziale del contributo integrativo minimo ed attesa la sua obbligatorietà,
in questo caso esso può essere dedotto dal
reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e), TUIR, sempreché sia rimasto
effettivamente a carico del professionista.
Si tratta, quindi, di una interpretazione più
favorevole al contribuente, anche se rimane
confermata l’indeducibilità in tutti gli altri casi.
Ricapitolando tutto e concludendo, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo
IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali
versati obbligatoriamente a Casse professionali, da parte dei professionisti iscritti alle
stesse (ad esempio dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, notai, ingegneri, architetti,
consulenti del lavoro, geometri, medici, farmacisti, veterinari, ecc.).
La deducibilità:
• riguarda il contributo soggettivo e il contributo integrativo “minimo”;
• non riguarda, di regola, il contributo integrativo addebitato in fattura al cliente (si
tratta, infatti, di un onere che rimane a carico di quest’ultimo anche se poi viene materialmente versato dal professionista).
55
www.geomax-positioning.it
4° Trimestre 2015
Notizie dalla Cassa
56
I GEOMETRI ALLA XIX CONFERENZA
NAZIONALE ASITA
La Conferenza Nazionale ASITA, giunta
quest’anno alla 19ma edizione, ha l’obiettivo
di svolgere un ruolo di connessione tra mondo scientifico, istituzioni, prassi e pratiche
territoriali.
La Conferenza ASITA è un momento di incontro tra ricercatori, operatori, docenti,
professionisti, utilizzatori pubblici e privati,
enti e imprese operanti nei diversi settori del
rilevamento, gestione e rappresentazione
dei dati territoriali e ambientali.
L’obiettivo scientifico è di favorire il confronto e l’approfondimento su temi specifici promuovendo una visione multidisciplinare e integrata del settore della Geomatica.
Dalla prima edizione, con crescente successo, la manifestazione è divenuta il più importante evento tecnico-scientifico del settore
e attrae costantemente un ampio pubblico
di cultori e di specialisti. L’edizione 2015 si è
tenuta presso il Polo di Lecco del Politecnico di Milano, dal 29 settembre all’1 ottobre,
congiuntamente all’esposizione tecnologica
geo-expo.
Il CNGeGL, la CIPAG e la Fondazione Geometri Italiani sono stati presenti alla manifestazione con uno stand. La CIPAG, inoltre, ha
avuto una postazione multimediale dedicata
alle informazioni previdenziali degli iscritti
alla Cassa.
Il Politecnico di Milano, ente ospitante la manifestazione, è stato coinvolto direttamente
nell’organizzazione della Conferenza e, attraverso il suo prezioso supporto all’interno
del Comitato Organizzatore, ha contribuito
al successo di una manifestazione che ogni
anno vede la presenza di oltre 600 convegnisti e 40 espositori pubblici e privati.
4° Trimestre 2015
Istat
STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE
Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone)
Variazioni annuali
100%
75%
Luglio 2015/2014 (G.U. n. 201/2015)
- 0,100
- 0,0075
Agosto 2015/2014 (G.U. n. 225/2015)
- 0,100
- 0,075
Settembre 2015/2014 (G.U. n. 252/2015)
- 0,100
- 0,0075
Variazioni biennali
100%
75%
Luglio 2015/2013 (G.U. n. 201/2015)
0,000
0,000
Agosto 2015/2013 (G.U. n. 225/2015)
0,200
0,150
Settembre 2015/2013 (G.U. n. 252/2015)
0,200
0,150
METTIAMO IL TERMOMETRO
ALL’INFLAZIONE
L’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha evidenziato che in Italia l’inflazione ha raggiunto
il livello minimo agli inizi di quest’anno, per
poi aumentare di nuovo negli ultimi mesi del
2015. L’Istat, a luglio 2015, ha rilevato che l’inflazione è stabile rispetto allo stesso mese del
2014. Sempre secondo l’Istat, negli anni 2016
e 2017 l’inflazione dovrebbe aumentare.
L’Istat ad agosto 2015 ha indicato che l’inflazione è stabile rispetto allo stesso mese del
2014. L’indice nazionale dei prezzi al consumo di agosto 2015 è aumentato dello 0,2%
su base sia mensile sia annuale, facendo registrare lo stesso tasso tendenziale di luglio.
L’inflazione di fondo, al netto degli alimentari
non lavorati e dell’energia, è scesa ad agosto
2015 allo 0,7%, dallo 0,8% di luglio. Il tasso
d’inflazione annuale dell’Eurozona registrato
in agosto di quest’anno – secondo la stima
di Eurostat (Ufficio Statistico dell’Unione Europea) – è stato pari allo 0,2% ed è risultato
invariato rispetto al luglio scorso. L’inflazione in Italia sempre nel mese di agosto 2015 è rimasta stabile per la maggior parte
delle tipologie di prodotto. Fanno eccezione
i beni energetici non regolamentati (come i
carburanti per gli autoveicoli) che hanno visto
un’ulteriore caduta dei prezzi (-10,4% ad agosto 2015, da -8,7% di luglio), i servizi relativi ai
trasporti, che hanno avuto tariffe in calo dello -0,1% (da 0,7% del mese precedente), ed i
servizi relativi alle comunicazioni, con i prezzi
in risalita del 1,4% (dal -0,3% di luglio). L’incremento dei prezzi di agosto su base mensile,
è stato causato principalmente dall’aumento
dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (2,9%)
– su cui incidono fattori di natura stagionale –
e dei servizi relativi alle comunicazioni (1,8%);
a contenere l’aumento è stato il ribasso dei
prezzi dei beni energetici non regolamentati
(-2,5%).
L’Istat ha verificato che i prezzi del cosiddetto
carrello della spesa dei beni alimentari, per
la cura della casa e della persona ad agosto
2015 sono cresciuti dello 0,1% su base mensile e sono rimasti stabili a 0,7% su base annua.
In particolare i prezzi dei beni alimentari sono
aumentati dello 0,1% su base mensile e hanno fatto registrare una crescita su base annua
dello 0,9% (in lieve accelerazione dallo 0,8%
di luglio).
L’Eurostat ha stimato che il tasso d’inflazione dell’Eurozona è diminuito dello -0,1% a
57
4° Trimestre 2015
Istat
58
settembre di quest’anno, rispetto al mese di
agosto quando era allo 0,1%.
A settembre 2015, lo staff della Bce (Banca
Centrale Europea) ha, inoltre, rivisto al ribasso la stima dell’inflazione nell’Eurozona. Per
quest’anno l’inflazione passerà allo 0,1% dallo
0,3% inizialmente stimato; per il 2016 passerà
all’1,1% dall’1,5%; l’inflazione per il 2017, passerà all’1,7% dall’1,8%.
Il 23 settembre 2015, il Presidente della Bce,
Mario Draghi, in una audizione alla Commissione economica e monetaria del Parlamento
Europeo, ha evidenziato che, anche l’inflazione nell’Eurozona, resterà vicino allo zero nel
breve termine, prima di aumentare verso la
fine del 2015. Il Presidente ha spiegato che il
piano di acquisti di titoli pubblici degli Stati
UE (Qe) da parte della Bce è uno strumento
abbastanza flessibile e sarà prorogato se sarà
necessario per sostenere le economie dei vari
Paesi.
Il programma di acquisto titoli (la Bce compra titoli di Stato “sul mercato secondario” in
base ai suoi programmi, tenendo in considerazione la “credibilità economica” dei Paesi)
si sta rivelando efficace e la “dinamica” del
credito nell’Eurozona sta migliorando, infatti,
i tassi di interesse sono scesi, anche nei Paesi
con economie più deboli.
L’ITALIA: COME E QUANDO CRESCERÀ?
Uno sguardo al Pil (Prodotto Interno Lordo)
La Bce, a fine luglio 2015, nel proprio bollettino economico, ha considerato “deludenti” le
azioni poste in essere durante lo stesso anno
dai Paesi dell’area euro, tra cui l’Italia, per far
aumentare il PIL. L’Italia, in particolare, ha mostrato una crescita del PIL inferiore alla media
europea.
La Bce ha immaginato una crescita moderata
nel secondo trimestre del 2015 e, in prospettiva, un ulteriore ampliamento della ripresa
economica nei mesi successivi.
Secondo la Bce, il PIL italiano aumenterebbe soprattutto per: le misure attuate dalla stessa Bce
(acquisto dei titoli pubblici di alcuni Stati Europei), i progressi sulle riforme strutturali, il risanamento dei conti pubblici, il basso prezzo del
petrolio e l’aumento delle esportazioni.
Il 14 agosto 2015, è stata pubblicata la seconda analisi annuale dell’Eurostat, che ha rivisto
4° Trimestre 2015
Istat
al rialzo il dato sul Pil del secondo trimestre
2015: quello della zona euro è salito da 0,3% a
0,4%, quello dell’Italia è salito da 0,2% a 0,3%.
A settembre 2015, anche il Centro studi di
Confindustria ha considerato in aumento le
stime del Pil per il 2015 e per il prossimo anno,
indicando rispettivamente un 1% ed un 1,5%.
Gli esperti del Centro hanno sostenuto che il PIL aumenterà sia nel 2016 sia nel
2017 in presenza di una situazione economica nazionale ed internazionale che
nel complesso risulterà più favorevole.
A settembre 2015, la Bce, nel bollettino economico, ha ritoccato verso il basso le previsioni del Pil dell’Eurozona; nel 2015 sarebbe pari all’1,4% rispetto ad una precedente
previsione dell’1,5%, nel 2016 sarebbe pari
all’1,7% rispetto ad una precedente previsione dell’1,9%.
Pertanto, secondo la Bce, la ripresa dell’economia nell’Eurozona dovrebbe continuare
nei prossimi mesi ed anni anche se a un ritmo
debole, così come nei Paesi emergenti che
avranno uno sviluppo economico più contenuto che inciderà negativamente sull’export
dei Paesi europei.
La politica monetaria attuata dalla Bce
nell’Eurozona favorisce la crescita della domanda interna, così come evidenziato anche
nel bollettino di luglio. Altra analisi economica autorevole è stata quella di Moody’s (società privata con sede a New York che esegue
ricerche finanziarie e analisi sulle attività di imprese commerciali e statali) che nel suo rapporto “global macro outlook” ha scritto che
durante il 2016 la crescita economica dell’Italia si attesterà appena sopra o intorno all’1%.
L’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico con sede a Parigi),
a metà settembre di quest’anno, nel suo “Interim Assessment”, ha stimato al rialzo la crescita del PIL italiano nel 2015, passando allo
0,7% (0,1 punti in più rispetto alle previsioni
di maggio), ma ha ritoccato al ribasso quella per il 2016, passando all’1,3% (0,2 punti in
meno rispetto alle previsioni di maggio). L’Organizzazione ha indicato che le prospettive di
crescita globale del PIL si sono leggermente
indebolite negli ultimi mesi del 2015, mentre
è atteso un rafforzamento della crescita nel
2016. Per il 2015, l’Organizzazione ha previsto
una crescita globale al 3% (0,1% in meno rispetto alle stime di maggio), e per il 2016 al
3,6% (-0,2 %).
Per i Paesi dell’unione monetaria, l’Organizzazione parigina ha stimato una crescita all’1,6%
nel 2015 (0,1% in più rispetto alle previsioni di
maggio) e all’1,9% nel 2016 (-0,2 %).
S&P (Standard and Poors, società privata con
sede principale negli Stati Uniti che realizza
ricerche finanziarie e analisi su titoli azionari e obbligazioni), il 23 settembre 2015, in un
report intitolato “Ripresa superficiale dell’Italia”, ha fatto notare che l’economia italiana sta
finalmente uscendo dalla recessione dopo 3
anni e mezzo; tuttavia, è probabile che la ripresa sia tiepida a causa della bassa crescita
dei salari e dell’alto tasso di disoccupazione
che frenano la domanda di beni e servizi da
parte dei consumatori più che in altri Paesi
della zona euro.
Dalla fine del 2014 si sono potuti percepire
segnali di un’economia che sta “rinascendo”,
ma occorrerà ancora molto tempo affinchè la
crescita del PIL italiano torni a livelli superiori
all’1,5%.
Lo stesso 23 settembre, anche il Presidente
della Bce, Mario Draghi, in una audizione alla
Commissione economica e monetaria del Parlamento Europeo, ha evidenziato che la ripresa nell’Eurozona procede in modo graduale e
moderato ed è guidata dalla domanda di beni
e servizi interna all’Europa.
Il 5 novembre di quest’anno, sia la Commissione Europea sia l’Istat hanno espresso un
giudizio positivo sulla ripresa economica italiana e hanno rivisto al rialzo le stime del PIL.
Secondo la Commissione, il Pil nel 2015 raggiungerà uno 0,9% e nel 2016 un 1,5%. Anche
le previsioni dell’Istat sull’Italia indicano che la
ripresa già avviata nel 2015, si rafforzerà nel
2016, soprattutto a causa del basso prezzo del
petrolio e di una domanda interna più alta.
Il Ministero dell’Economia afferma che la
59
4° Trimestre 2015
Istat
Commissione Europea prevede per l’Italia
due anni di crescita riconoscendo che nel Paese i conti pubblici sono “sotto controllo”.
La produzione industriale
L’Istat a luglio 2015, ha registrato un aumento
della produzione industriale dell’1,1% rispetto al mese precedente ed un aumento della
stessa produzione del 2,7% rispetto a luglio
del 2014. Tutti i principali settori di produzione sono migliorati. Nella media dei primi 7
mesi dell’anno 2015 la produzione è cresciuta
dello 0,7%.
Il Mercato del lavoro
sto 2015 è salito al 56,5%.
A settembre 2015 anche il Centro studi di
Confindustria ha indicato che la disoccupazione è risultata in diminuzione: nel 2015 sarà
in media del 12,2% e scenderà all’11,8% nel
2016.
Il Centro ha previsto che nel biennio 20152016 vi sarà la creazione di 494 mila posti di
lavoro (278 mila occupati in meno rispetto alla
fine del 2007 ma con 494 mila occupati in più
rispetto al 2014). I posti di lavoro potrebbero
derivare dalle nuove misure del Governo quali gli sgravi contributivi ed il Jobs act.
A settembre 2015, la nota esplicativa del
Def (Documento di Economia e Finanza) ha indicato che il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere quest’anno al
12,2% rispetto al 12,7% del 2014, per ridursi all’11,9% nel 2016, all’11,3% nel 2017,
al 10,7% nel 2018 ed al 10,2% nel 2019.
La pressione fiscale e i conti pubblici
60
L’Istat, ad agosto 2015, ha rilevato che il tasso di disoccupazione è stato pari all’11,9%; si
tratta del risultato più basso da febbraio 2013.
La flessione ad agosto è stata dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,7% rispetto ad agosto 2014. Da agosto 2014 la disoccupazione è diminuita, si tratta di 162 mila
persone in meno che cercano lavoro. Erano
due anni e mezzo che il tasso di disoccupazione rilevato dall’Istat non scendeva sotto la
soglia del 12%.
Gli occupati ad agosto 2015 sono stati 69 mila
in più rispetto a luglio e 325 mila in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Dopo la crescita di giugno e di luglio 2015, la
stima degli occupati cresce ancora dello 0,3%
sul mese precedente e dell’1,5% sull’anno
precedente. Il tasso di occupazione ad ago-
A settembre 2015, la nota esplicativa del
Def, ha anticipato che la pressione fiscale tornerà a scendere dopo molti anni, passando dal valore del 43,1% sul reddito del
2014 e del 2015 al valore del 42,6% sul reddito del 2016. Il calo proseguirà nel 2017
(42,3%), nel 2018 (42,2%) e nel 2019 (41,9%).
Il Governo conta di incassare quest’anno quasi 12 miliardi di euro derivanti dalla lotta all’evasione che corrispondono ad un aumento di
150 milioni di euro rispetto agli 11,717 miliardi
di euro del 2014.
A metà settembre 2015, l’Istat ha rilevato che,
nel secondo trimestre 2015, la pressione fiscale si è attestata al 43,2%, in diminuzione dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente; nei primi sei mesi del 2015 si è ve-
4° Trimestre 2015
Istat
rificato un valore pari al 41,1%, lo stesso registrato anche per la prima parte del 2014.
L’Istat, nello stesso periodo, ha evidenziato
che il rapporto tra il deficit dello Stato e il Pil,
relativo al secondo trimestre 2015, è risultato
pari allo 0,9%, inferiore dello 0,2% rispetto allo
stesso periodo del 2014. La spesa per interessi
passivi sul debito pubblico è scesa del 3,5% su
base annua, cioè di 746 milioni di euro.
La nota esplicativa del Def di settembre 2015
che contiene le politiche di intervento del Governo nell’economia per il 2016 ha previsto, tra
l’altro, l’eliminazione dell’imposizione fiscale
sulla prima casa, sui terreni agricoli e sui macchinari “imbullonati” oltre ad alcune misure
per combattere la povertà, stimolare l’occupazione, gli investimenti privati, l’innovazione,
l’efficienza energetica e rilanciare il Sud dell’Italia. Il pareggio del bilancio pubblico, con misure strutturali, verrebbe pienamente raggiunto nel 2018 e conservato nel 2019.
La Legge di stabilità 2016
Il premier Matteo Renzi, il 15 settembre 2015,
ha espresso alcune anticipazioni sulla legge
di stabilità del 2016. Innanzitutto, la “manovra” finanziaria sarà di circa 27 miliardi di euro
consistenti in minori tasse e tagli alla spesa
pubblica. Inoltre, dal prossimo anno scenderà
il debito pubblico.
In tema di Sanità, se non si potranno aumentare le risorse, la spesa sarà mantenuta allo
stesso livello del 2015. Verranno abolite le tasse sulla prima casa. Per il Sud dell’Italia verranno previste specifiche misure economiche.
Palazzo Chigi ha pubblicato il 4 novembre di
quest’anno le linee guida (Masterplan per il
Sud) che contengono analisi, riflessioni e proposte e prevedono risorse pari a 95 miliardi di
euro fino al 2023 da assegnare al Mezzogiorno d’Italia.
Il Masterplan si presenta come un insieme di
61
4° Trimestre 2015
Istat
62
investimenti “obbligatori” da realizzare in un
solo anno (2016) e mai realizzati in passato.
Esso mira a sbloccare anche per gli anni successivi gli investimenti nel Mezzogiorno grazie anche alle risorse dell’Unione Europea.
I tecnici del Senato, dove la legge era in discussione il 3 novembre, hanno lanciato un’allerta su alcune misure fondamentali della manovra finanziaria come, ad esempio, l’eliminazione della Tasi che rischia di creare problemi
ai bilanci dei Comuni.
Anche la Cgil, sentita in audizione in commissione Bilancio, ha espresso delle perplessità.
Innanzitutto, secondo il segretario generale
della Cgil, Susanna Camusso, la legge di stabilità favorirebbe chi ha maggiori ricchezze e
creerebbe difficoltà alle persone in stato di
necessità poiché ad esempio effettuerebbe
un “ennesimo taglio” ai patronati ed ai Caf e
permetterebbe di pagare gli affitti “in nero”.
Anche secondo il Presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi, sentito dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, la legge
di stabilità apparirebbe positiva negli “impieghi”, ossia nel come verrebbero utilizzati i
soldi pubblici, ma presenterebbe alcune “criticità” nel reperimento delle risorse. Lo stesso
Squinzi, ritiene una priorità l’adozione di una
vera “spending review” in grado non solo di
ridurre la spesa pubblica ma, soprattutto, di
favorire una maggiore qualità ed efficienza
della stessa.
Le entrate – secondo Squinzi – sarebbero trovate nei “soliti” capitoli di spesa come quello riguardante i giochi d’azzardo, che invece
necessiterebbero di una riforma organica, e
nei capitoli degli enti locali, che tra il 2009 e
il 2015 hanno subito circa 34 miliardi di euro
di tagli. Circa 3,6 miliardi di euro, deriverebbero da risparmi sulla Sanità e sulle Regioni,
rischiando così un significativo depotenziamento dell’assistenza a imprese e cittadini e
penalizzando soprattutto i servizi e le imprese
della filiera della salute.
Secondo Squinzi è positivo il potenziamento del sistema centralizzato di acquisti (quali
quelli già esistenti di Consip e Mepa), seb-
bene debba essere monitorato con attenzione l’impatto in termini di costi sostenuti per
implementarlo; è indispensabile proseguire
nell’applicazione di fabbisogni e costi “standard” nella Sanità, per garantire trasparenza e
responsabilità nell’impiego delle risorse pubbliche. Squinzi ritiene che vadano radicalmente ripensati, invece, i tagli agli acquisti di beni
e servizi informatici da parte della PA., perché
si dimezzerebbe una spesa per innovazione
che è già la più bassa tra i Paesi europei.
Si rischierebbe di bloccare gli investimenti
innovativi nel momento in cui il Governo sta
dispiegando le strategie sulla banda ultralarga e sulla crescita digitale, senza le quali sarà
impossibile raggiungere gli obiettivi richiesti
dall’Agenda digitale europea nel 2020 e sostenere la competitività del Paese.
I tecnici di Camera e Senato, nel dossier sulla
legge di Stabilità, hanno ritenuto che l’eliminazione di Tasi e di Imu agricola compensate
dall’aumento del “fondo di solidarietà comunale” potrebbe determinare un irrigidimento
dei bilanci comunali in quanto si limiterebbe la possibilità di manovra dei Comuni sulle proprie entrate a scapito della voce maggiormente rigida e fissa dello stesso fondo.
L’ulteriore diminuzione dei fondi per la sanità, già ridotti quest’anno rispetto a quanto
previsto in origine, potrebbe mettere in crisi
i bilanci della sanità stessa, mentre la “centralizzazione degli acquisti” dovrebbe facilitare il conseguimento di risparmi per lo Stato.
I tecnici giudicano eccessivi i “tagli” alle Regioni cui vengono chiesti nel triennio 2017-2019
nuovi risparmi per oltre 17 miliardi di euro. I
tecnici del Senato hanno espresso dubbi sul
gettito atteso dal pagamento del canone Rai
in bolletta. Occorrerebbero dati “aggiornati”
in tema di evasione/inadempimento e morosità sia sul canone che sulla bolletta elettrica,
per escludere eventuali ricadute sul gettito.
Il 5 novembre dopo l’incontro tra il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e le Regioni
è risultato che, per il 2016, le Regioni non
avranno ulteriori risorse da parte dello Stato
rispetto a quelle indicate nella legge di Sta-
4° Trimestre 2015
Istat
bilità; tuttavia, vi è stata intesa sul metodo da
seguire per trovare le risorse per gli anni successivi e identificare i risparmi. Viene concesso un miliardo in più per il Fondo sanitario,
che ammonterebbe, quindi, per il 2016 a 111
miliardi di euro.
Il mercato delle case
Ad agosto 2015, la Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) di Mestre ha reso noto il
fatto che diminuiscono i mutui sulle abitazioni
ma i tassi di interesse medi praticati dalle banche in Italia alle nuove operazioni di acquisto
di abitazioni sono più alti del 9% circa rispetto
alla media dei Paesi dell’Ue. Solo i Paesi Bassi
registrano un tasso medio superiore al nostro.
A giugno di quest’anno il tasso medio riferito
alle nuove operazioni di acquisto di abitazioni
mediante la sottoscrizione di un mutuo da parte delle famiglie si è attestato in Italia al 2,20%
rispetto a una media degli altri Paesi UE del
2,02 %. La Cgia analizzando invece l’andamento delle consistenze erogate dagli istituti di
credito attraverso i mutui alle famiglie dell’area euro, dal 2011 al 2015, ha verificato che l’incremento è stato del 2,6 %, mentre in Italia il
dato è rimasto pressoché stazionario: -0,7%. In
termini assoluti, lo stock che le banche italiane
hanno erogato al 30 giugno di quest’anno è
pari a 359 miliardi di euro.
A settembre 2015, l’Istat ha indicato che a luglio, l’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale è aumentato dello 0,8% ri-
spetto al mese di giugno e dello 0,7% rispetto
a luglio 2014. L’indice del costo di costruzione
di un tronco stradale con tratto in galleria è aumentato a luglio dello 0,2% rispetto al mese di
giugno ed è calato dello 0,7% rispetto a luglio
del 2014, mentre l’indice del costo di costruzione di un tronco stradale senza tratto in galleria è aumentato dello 0,1% rispetto al mese
di giugno ed è calato dello 0,6% rispetto a luglio del 2014.
Nel secondo trimestre 2015, sulla base delle
stime preliminari, l’Istat ha rivelato che l’indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate
dalle famiglie sia per fini abitativi che per investimento è diminuito dello 0,1% rispetto al
trimestre precedente e del 3,0% nei confronti
dello stesso periodo del 2014. Le flessioni sono
dovute alle diminuzioni dei prezzi sia delle abitazioni nuove (-0,3% rispetto al primo trimestre
2015, -2,0% rispetto allo stesso trimestre 2014)
che di quelle esistenti (-0,1% congiunturale,
-3,5% su base annua).
La persistenza delle riduzioni di prezzo si manifesta, comunque, in un quadro di significativa
ripresa del mercato immobiliare residenziale in
termini di numero di compravendite (+8,2% su
base annua nel secondo trimestre 2015 – dati
diffusi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate). La diminuzione dei prezzi delle abitazioni rispetto al 2010
raggiunge il -14,0%. Alla riduzione concorrono sia le abitazioni esistenti sia le nuove, i cui
prezzi sono scesi rispettivamente del 19,0% e
dell’1,9%.
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DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198
Composizione, attribuzioni
e
funzionamento
delle
commissioni
censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge
11 marzo 2014, n. 23. (15G00006)
Vigente al: 12-10-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un
sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita, ed
in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), che, nel contesto
di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del
catast o dei fabbricati, ha dettato i criteri e i principi per
88
ridefinire le competenze, inclusa la validazione delle funzioni
statistiche, la composizione ed il funzionamento delle commissioni
censuarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, in materia di perfezionamento e revisione del sistema
catastale, che al Titolo III prevede e discipli na le commissioni
censuarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri della VI
Commission e Finanze della Camera dei deputati del 6 agosto 2014 e
della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del
1° agosto 2014;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,
secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mi nistri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014;
Acquisiti i pareri definitivi
delle
competenti
Commissioni
parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'eco nomia e delle finanze;
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Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Commissioni censuarie locali
e commissione censuaria centrale
1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni
censuarie
locali, aventi sede nelle citta' individuate nell'allegata tabella, e
in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.
Art. 2
Commissioni censuarie locali
1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di
cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in
materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione,
specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 m arzo
2014, n. 23.
2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere
modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle
risorse finanziarie disponibili.
3. Il presidente della commissione censuaria locale e' nominato dal
presi dente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i
magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i
presidenti di sezione delle Commissioni tributarie
provinciali
diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima
commissione censuaria.
4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di
impedimento, e' sostituito nella funz ione dal presidente di sezione
con maggiore anzianita' nell'incarico o, in subordine, d'eta'.
Art. 3
Composizione delle sezioni
delle commissioni censuarie locali
1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da
sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto
previsto dal comma 4.
2. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente scelto tra i suoi
componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria
locale.
3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del
tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel
rispetto della seguente composizione:
a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente
tra
i
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dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;
b)
uno
effettivo
ed
uno
supplente,
fra
quelli
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel
designati
rispetto
dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia
autonoma di Bolzano;
c)
tre
effettivi
e
tre
supp lenti,
fra
quelli
Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su
designati
indicazione
dal
degli
Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su
indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore
immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti
edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti
nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di
estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli
esperti in materia di statistica e di econometria.
4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di
quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un
componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive
Province autonome nell'a mbito dei propri dipendenti di ruolo.
Art. 4
Modalita' di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni delle commissioni censuarie locali
90
1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore
regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3
dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presi dente
del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di
composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi
e
supplenti della commissione censuaria locale. In caso
incompleta designazione, la scelta e' operata, di
di
mancata
o
norma, tra i
soggetti iscritti all'albo
dei
consulenti
tecnici,
previsto
dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile.
3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina
dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli
interessati.
Art. 5
Funzioni di segreteria della commissione
censuaria locale
1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale
sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia
delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.
Art. 6
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Commissione censuaria centrale
1. La commissione censuaria centrale e' composta dal presidente e
da venticinque componenti effettivi e ventuno supplenti.
2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in
materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto
urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata
in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei
fabbricati.
3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale
puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma
del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.
4. La commissione censuaria centrale e' presieduta da un magistrato
ordinari o o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato
di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di
impedimento, e' sostituito nella funzione dal presidente di sezione
con maggio re anzianita' nell'incarico e, in subordine, di eta'.
Art. 7
Composizione delle sezioni della commissione
censuaria centrale
1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale
e'
composta da undici componenti effettivi e da sette supplenti.
2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente
effe ttivo le funzioni di presidente di sezione.
91
3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:
a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua
assenza o impedimento, il Vicedirettore-Territorio;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale Catasto e
cartografia;
c) il Direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del
mercato immobiliare e servizi estimativi;
d) il Direttore centrale della Direzione centrale pubblicita'
immobiliare e affari legali.
4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per
la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto
possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate
con
funzioni dirigenziali.
5. Fanno parte di ciascuna sezione:
a) un ingegn ere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo
dall'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa
designati;
b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i
relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;
c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel
rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'ar ticolo 3,
comma 3, lettera b).
6. Fanno parte inoltre:
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a) della sezione competente
docente universitario
in
in
materia
materia
di
di
economia
catasto
ed
terreni,
estimo
un
rurale,
designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ed un esperto
qualificato,
designato
dal
Ministero
dell'economia e delle finanze su indicazione
categoria operanti nel settore immobiliare
delle
tra
i
associazioni
pro fessionisti
di
o
tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di
economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;
b) della sezione competente in materia di catasto
urbano,
un
docente universitario in materia di economia ed estimo urbano,
designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ed un esperto
qualificato,
designato
dal
Ministero
dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di
categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o
tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di
economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;
c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in
materia di statistica e di econometria designato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed un esperto
qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su
indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore
immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi
professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i
relativi supplenti.
92
Art. 8
Modalita' di designazione e nomina dei componenti
delle sezioni della commissione censuaria centrale
1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore
delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b)
dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni
dell'Agenzia
e c), e 6
al
Min istero
dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
2. Sulla base
delle
designazioni
pervenute,
il
Ministro
dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti
effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso
di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque
alla nomina dei componenti nel risp etto dei criteri
di
cui
all'articolo 7.
3. Della nomina e' data comunicazione ai componenti
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Art. 9
da
parte
del
Funzioni di segreteria e di supporto tecnico
della commissione censuaria centrale
1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione
censuaria centrale sono as sicurate dal segretario, nominato dal
Direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria
tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa
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Agenzia.
Art. 10
Requisiti per la nomina a componente
delle commissioni censuarie
1. I componenti delle
seguenti requisiti:
commissioni
censuarie
devono
possedere
i
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per
con travvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di eta'.
Art. 11
Incompatibilita'
1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie,
finche' permangono in attivita' di servizio o nell 'esercizio delle
rispettive funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b)
i
consiglieri
regionali,
provinciali,
comunali
e
circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali
e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
o movimenti politici;
d) i prefetti;
e) gli appa rtenenti al Corpo della Guardia di finanza;
93
f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei
Corpi di polizia;
g) coloro che esercitano abitualmente
l'assistenza
o
la
rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione
finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura
tributaria o tecnico estimativa.
2. Il componente di una com missione censuaria non puo' far parte di
altre commissioni censuarie.
3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa
sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Art. 12
Decadenza dall'incarico
1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie
i quali:
a) perdono uno dei requisit i di cui all'articolo 10, lettere a), b)
e c);
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti
dall'articolo 11;
c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico
entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
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d)
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non
partecipano,
consecutive,
ovvero,
se
senza
giustificato
presidenti,
motivo,
omettono
a
tre
convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di
articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;
e) perdono l'idoneita' fisica o psichica all'incarico.
2.
La
decadenza
e'
dichiarata
con
sedute
ripetutamente
decreto
del
cui
di
agli
Ministro
dell'eco nomia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale,
e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni
censuarie locali.
Art. 13
Funzioni e durata dell'incarico
1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi
i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla
data del loro insediamento. Il loro incarico non e' rinnovabile.
2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attivita' e'
indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed e' svolta nel
rispetto dei principi di terzieta', imparzialita' ed equidistanza
dagli inter essi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli
94
elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi
territoriali, di categoria o di parte.
3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi
motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti
con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.
Art. 14
Attribuzioni delle commissioni censuarie locali
1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di
catasto terreni, le seguenti funzioni:
a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione, i quadri delle qualita' e classi dei terreni e i
prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni d i revisione e di conservazione del
catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di
legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni.
Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione
resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte
della Commissione censuaria centrale.
2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in
materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:
a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per
le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;
b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del
catasto edilizio urbano, nei limiti e
m odi
stabiliti
dalle
disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle
anzidette operazioni.
3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del
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allegati: Agenzia del Territorio
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sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono,
entro
validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo
2,
termine di sessanta giorni dalla data di ricezione,
in
ordine
il
alla
comma
1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n. 1), della legge 11 marzo
2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi
ambiti di applicazione.
Art. 15
Attribuzioni della commissione censuaria centrale
1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale
esercita le seguenti funzioni:
a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi
dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti
nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto
del
Ministero dell'economi a e delle finanze, contro le decisioni delle
commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita' e
classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo
di singoli comuni;
b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine
di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero
territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni
delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni, entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe
stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto
dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni
provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in
sostituzione.
2. In materia di catasto edi lizio urbano, la commissione censuaria
95
centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui
ricorsi dell'Agenzia delle
entrate,
dei
Comuni
direttamente
interessati e
delle
associazioni
di
categoria
maggiormente
rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro
le decisioni del le commissioni censuarie provinciali o di quelle
locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle
unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe
d'estimo di singoli comuni.
3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le
funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia
delle entrate non si sia conformata al le sue osservazioni, la
commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla
ricezione dei relativi prospetti, in
ordine
alla
definitiva
validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di
applicazione.
4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in
ordine alla validazione dei saggi di redditivita' media determinati
dall'Agenzia de lle entrate.
5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle
commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti
dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta
giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni
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censuarie
locali
devono
provvedere
ai
sensi
dell'articolo
14,
l'Agenzia delle entrate puo' trasmettere gli atti al presidente della
commissione
censuaria
centrale
sostituzione. La commissione
successivi novanta giorni.
6.
Entro
novanta
giorni
con
censuaria
dalla
richiesta
centrale
ricezione
di
provvedere
provvede
della
commissione censuaria centrale da' parere:
richiesta,
a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria i n
operazioni
catastali
per
le
quali
il
parere
entro
e'
ordine
previsto
in
i
la
alle
come
obbligatorio;
b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito
alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da
norme
legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse
dalle funzioni istituzionali del catasto;
c) a richiesta dell'amministrazione
finanziari a
sopra
ogni
questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione
del catasto dei terreni e
del
catasto
edilizio
urbano
e
l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.
Art. 16
Poteri delle commissioni censuarie
1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facolta' di
richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti
uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.
Art. 17
96
Sedute delle commissioni censuarie
1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione
semplice o a sezioni unite.
2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente
a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti
dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga
opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessita'
di adottare uniformi criteri di massima.
3. Le sezioni unite sono presiedute
dal
presidente
della
commissione. In caso di assenza del presidente assume le relative
funzioni il presidente di sezione piu' anziano nella carica e, i n
subordine, d'eta'.
4. Le sedute sono fissate dal presidente
provvede alle assegnazioni degli affari.
Art. 18
della
commissione
che
Validita' delle deliberazioni
1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza
della maggioranza dei componenti.
2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la
validi ta' delle deliberazioni, il presidente della commissione puo'
designare i componenti di altre sezioni.
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3. Le decisioni sono assunte a
prevale il voto del
proprio voto.
presidente,
maggioranza;
il
quale
in
caso
esprime
per
di
parita'
ultimo
il
Art. 19
Scioglimento delle commissioni censuarie locali
1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non
deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri
decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il
president e del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate, puo' disporne
rinnovo per la totalita' dei membri.
Art. 20
lo
scioglimento
e
il
Spese di funzionamento
1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso,
gettone, emolumento o indennita' comunque definiti, fatti salvi
eventual i rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.
2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai
componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione
censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al
funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle
risorse iscritte in bilancio per fare fronte agli oneri di gestione
dell 'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse
previste dall'autorizzazione di spesa di cui
286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 21
all'articolo
1,
comma
97
Insediamento delle commissioni
censuarie locali e centrale
1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono
insediate, an che in assenza di designazione di uno o piu' componenti
supplenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello
stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
individua una data unica di insediamento a livello nazionale.
2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo,
contin uano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
ivi previsti.
Art. 22
con
i
compiti
Disposizioni finali e abrogazione
1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni
censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate
dal Titolo III e gli a rticoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del
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Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonche' l'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge
24
marzo
1993, n. 75.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 dicem bre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del
ministri
Padoan, Ministro
delle finanze
Consiglio
dei
dell'economia
e
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato al decreto legislativo in materia di Commissioni Censuarie
SEDI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE LOCALI
(previsto dall'art. 1, comma 1)
98
===================================================
|AMBITO REGIONALE
|SEDI - AMBITO PROVINCIALE |
|=====================+===========================|
|VALLE D'AOSTA
|AOSTA
|
|---------------------+---------------------------|
|PIEMONTE
|
|
|
|
|
|
|ALESSANDRIA
|
|---------------------------|
|ASTI
|
|---------------------------|
|BIELLA
|
|---------------------------|
|CUNEO
|
|
|
|
|
|
|---------------------------|
|TORINO
|
|---------------------------|
|VERBANIA
|
|
|
|
|LA SPEZIA
|
|---------------------------|
|SAVONA
|
|
|
|---------------------------|
|NOVARA
|
|---------------------------|
|
|VERCELLI
|
|---------------------+---------------------------|
|LIGURIA
|GENOVA
|
|
|---------------------------|
|
|IMPERIA
|
|
|---------------------------|
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|---------------------+---------------------------|
|LOMBARDIA
|
|
|
|
|BERGAMO
|
|---------------------------|
|BRESCIA
|
|---------------------------|
|COMO
|
|CREMONA
|
|
|-------- -------------------|
|
|
|
|
|
|
|---------------------------|
|LECCO
|
|---------------------------|
|LODI
|
|---------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|MANTOVA
|
|---------------------------|
|MILANO
|
|---------------------------|
|MONZA
|
|---------------------------|
|PAVIA
|
|
|
|
|
|PADOVA
|
|---------------------------|
|ROVIGO
|
|---------------------------|
|
|---------------------------|
|
|SONDRIO
|
|
|---------------------------|
|
|VARESE
|
|---------------------+---------------------------|
|VENETO
|BELLUNO
|
|
|-------- -------------------|
|
|
|
|TREVISO
|
|---------------------------|
|VENEZIA
|
|
|---------------------------|
|
|VERONA
|
|
|---------------------------|
|
|VICENZA
|
|---------------------+---------------------------|
|TRENTINO ALTO ADIGE |BOLZANO
|
|
|---------------------------|
|
|TRENTO
|
|---------------------+---------------------------|
|FRIULI VENEZIA GIULIA|GORIZIA
|
|
|---------------------------|
|
|PORDENONE
|
|
|-------- -------------------|
|
|TRIESTE
|
|
|---------------------------|
|
|UDINE
|
|---------------------+---------------------------|
|EMILIA ROMAGNA
|BOLOGNA
|
|
|---------------------------|
|
|FERRARA
|
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|
|
|
|---------------------------|
|FORLI'
|
|---------------------------|
|MODENA
|
|---------------------------|
|PARMA
|
|PIACENZA
|
|
|-------- -------------------|
|
|
|---------------------------|
|RAVENNA
|
|
|
|---------------------------|
|
|
|
|REGGIO EMILIA
|
|---------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|---------------------------|
|LIVORNO
|
|---------------------------|
|LUCCA
|
|---------------------------|
|MASSA
|
|-------- -------------------|
|RIMINI
|
|---------------------+---------------------------|
|TOSCANA
|AREZZO
|
|
|---------------------------|
|
|FIRENZE
|
|
|---------------------------|
|
|GROSSETO
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|PISA
|
|---------------------------|
|PISTOIA
|
|---------------------------|
|PRATO
|
|---------------------------|
|SIENA
|
|---------------------+---------------------------|
|UMBRIA
|PERUGIA
|
|
|---------------------------|
|
|TERNI
|
|---------------------+---------------------------|
|MARCHE
|ANCONA
|
|
|
|
|
|
|
|
|---------------------------|
|ASCOLI PICENO
|
|---------------------------|
|FERMO
|
|---------------------------|
|MACERATA
|
|-------- -------------------|
|
|PESARO
|
|---------------------+---------------------------|
|LAZIO
|FROSINONE
|
|
|---------------------------|
|
|LATINA
|
|
|---------------------------|
|
|RIETI
|
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|---------------------------|
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|---------------------------|
|
|ROMA
|
|
|VITERBO
|
|---------------------+---------------------------|
|ABRUZZO
|
|
|
|CHIETI
|
|L'AQUILA
|
|---------------------------|
|---------------------------|
|
|PESCARA
|
|
|---------------------------|
|
|TERAMO
|
|---------------------+---------------------------|
|MOLISE
|CAMPOBASSO
|
|
|---------------------------|
|
|ISERNIA
|
|---------------------+---------------------------|
|CAMPANIA
|AVELLINO
|
|
|---------------------------|
|
|BENEVENTO
|
|
|---------------------------|
|
|CASERTA
|
|
|---------------------------|
|
|NAPOLI
|
|
|---------------------------|
|
|SALERNO
|
|---------------------+---------------------------|
|PUGLIA
|ANDRIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|---------------------------|
|BARI
|
|---------------------------|
|BRINDISI
|
|---------------------------|
|FOGGIA
|
101
|---------------------------|
|
|LECCE
|
|
|---------------------------|
|
|TARANTO
|
|---------------------+---------------------------|
|BASILICATA
|POTENZA
|
|
|---------------------------|
|
|MATERA
|
|---------------------+---------------------------|
|CALABRIA
|CATANZARO
|
|
|---------------------------|
|
|COSENZA
|
|
|---------------------------|
|
|CROTONE
|
|
|---------------------------|
|
|REGGIO CALABRIA
|
|
|---------------------------|
|
|VIBO VALENTIA
|
|---------------------+---------------------------|
|SICILIA
|AGRIGENTO
|
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4° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
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|
|
|
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|---------------------------|
|CALTANISSETTA
|
|---------------------------|
|CATANIA
|
|---------------------------|
|ENNA
|
|MESSINA
|
|
|-------- -------------------|
|
|
|
|
|
|
|---------------------------|
|PALERMO
|
|---------------------------|
|RAGUSA
|
|---------------------------|
|
|SIRACUSA
|
|
|---------------------------|
|
|TRAPANI
|
|---------------------+---------------------------|
|SARDEGNA
|CAGLIARI
|
|
|---------------------------|
|
|NUORO
|
|
|---------------------------|
|
|ORISTANO
|
|
|---------------------------|
|
|SASSARI
|
+---------------------+---------------------------+
102
4° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
103
AGE.AGEUPTPS.REGISTRO UFFICIALE.0006266.01-10-2015-U
4° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
AGE.AGEUPTPS.REGISTRO UFFICIALE.0006224.30-09-2015-I
104
4° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
105
4° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
106
4° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
107
4° Trimestre 2015
allegati: Agenzia del Territorio
108
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
CIRCOLARE N. 17/E
Direzione Centrale Normativa
______________________________________________________________________
Roma, 24 aprile 2015
OGGETTO:
Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal
Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da
altri soggetti
109
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
2
INDICE
110
1. SPESE SANITARIE
3
1.1 Detraibilità spese massofisioterapista ...................................................... 3
1.2 Detraibilità spese per odontoiatra ............................................................ 4
1.3 Detraibilità spese per crioconservazione.................................................. 5
1.4 Detraibilità spese per trasporto di disabili .............................................. 7
2. SPESE DI ISTRUZIONE
8
2.1 Istituti tecnici superiori – Spese di istruzione .......................................... 8
2.2 Istituti tecnici superiori – Canoni di locazione ...................................... 10
3. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
11
3.1 Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario .................................... 11
3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi .............................. 12
3.3 Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione................. 13
4. ALTRE QUESTIONI
14
4.1 Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio .......... 15
4.2 Spese per adozione internazionale .......................................................... 17
4.3 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS ............................................. 19
4.4 Detrazioni per altri familiari a carico .................................................... 21
4.5 Detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero .................... 23
4.6 Detrazione per l’acquisto di mobili e successione ................................. 25
4.7 Reddito di lavoro dipendente svolto all’estero ...................................... 26
4.8 Spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili . 27
4.9 Credito d’imposta riacquisto prima casa............................................... 28
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
3
PREMESSA
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni
interpretative riguardanti gli oneri detraibili (in particolare per spese sanitarie,
spese per interventi di recupero del patrimonio abitativo, spese di istruzione), gli
oneri deducibili, i redditi di lavoro dipendente e le imposte indirette. Nel seguito
per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le circolari e
le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate citate in questo documento sono
consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito
www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.
1. SPESE SANITARIE
1.1 Detraibilità spese massofisioterapista
D. Si chiede se le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un
massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17
marzo 1999) siano detraibili anche in assenza di prescrizione medica.
R. L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il
Ministero della salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con
formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo
universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai
fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i
possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate
nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione
IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002.
Riguardo alla detrazione ai fini dell’IRPEF, la scrivente, sempre tenendo conto di
precisazioni fornite dal Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n.
19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista,
al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001,
111
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
4
sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera
c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica.
In base ai chiarimenti sopra forniti, considerata l’equipollenza del diploma di
massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999,
al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di
fisioterapista, la scrivente ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in
possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF
ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica
prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il
massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista
con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la
prestazione resa.
1.2 Detraibilità spese per odontoiatra
112
D. Vista la Risoluzione ministeriale n. 111/E del 1995, in cui si precisa che
l’indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con la dizione "ciclo di
cure medico odontoiatriche specialistiche" non soddisfa quanto richiede l'articolo
21 del DPR 633/72 in tema di descrizione dell'operazione realizzata, si domanda
se quanto sopra comporti conseguenze anche in merito alla detraibilità IRPEF di
dette spese da parte del contribuente. Nel caso, si chiede quali siano gli strumenti
a disposizione del contribuente che consentano di far modificare un documento
emesso da un terzo (odontoiatra).
R. L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che dall'imposta lorda è
possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la
parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di
assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera
b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere.
Per beneficiare della detrazione occorre essere in possesso della documentazione
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
5
che qualifichi la spesa sostenuta, in modo che possa essere ricondotta a quelle
previste dalla disposizione richiamata. In particolare, fermo restando il rispetto
degli obblighi stabiliti dall’art 21 del DPR n. 633 del 1972 a fini IVA in ordine al
contenuto della fattura, si ritiene che, per non penalizzare il contribuente in
buona fede, sia sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione in esame
che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo
univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle
meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Nel caso prospettato
si ritiene che l’indicazione riportata nella fattura di “ciclo di cure mediche
odontoiatriche specialistiche” consenta, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire
della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR. Qualora la
descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà
necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo
l’integrazione della stessa.
1.3 Detraibilità spese per crioconservazione
D. Le spese relative alla crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di
un percorso di procreazione medicalmente assistita possono rientrare tra le spese
sanitarie detraibili?
R. L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR elenca le spese sanitarie per le quali
spetta una detrazione dall’IRPEF. In particolare, la norma stabilisce che
dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese
sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo
10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e
per protesi dentarie e sanitarie in genere.
In merito all’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare
riferimento, come più volte ribadito, ai provvedimenti del Ministero della Salute
che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle
prestazioni specialistiche (si veda, in tal senso, la circolare 6 febbraio1997, n.
113
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
6
25).
Per quanto riguarda la crioconservazione degli ovociti, la disciplina di
riferimento è recata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, istituita al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana.
In merito alla possibilità di ricondurre nell’ambito dell’art. 15, comma 1, lett. c),
del TUIR le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti, il Ministero
della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che la prestazione di
crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di
procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per
la tutela della salute della donna.
Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione
permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti
quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla: patologie tumorali,
chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche.
114
Nello specifico, la crioconservazione degli ovociti può essere effettuata anche al
di fuori della procreazione medicalmente assistita per altri scopi, quali, ad
esempio, quelli strettamente conservativi, diretti a garantire la disponibilità di
ovociti per una futura gravidanza. Il trattamento di crioconservazione degli
ovociti deve essere effettuato solo nelle strutture autorizzate per la procreazione
medicalmente assistita, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito presso
l’Istituto superiore di sanità.
Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese per
prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrino tra le spese sanitarie
detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso
cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la
procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione
stessa.
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
7
1.4 Detraibilità spese per trasporto di disabili
D. Si chiede se i contributi che vengono volontariamente erogati a ONLUS per il
trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche siano detraibili
ai sensi dell’art. 15 del TUIR (rigo E3 del 730 o P3 di Unico).
R. La risposta al quesito non può prescindere dall’esame caso per caso della
documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò
in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali
alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un
corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto.
Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella
previsione di cui all’art. 15, comma 1.1., del TUIR, che prevede una detrazione
dall’imposta lorda pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2014 per le
erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui
(elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015), a favore delle ONLUS aventi i
requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997.
Le erogazioni liberali potrebbero, altresì, essere ricomprese tra gli oneri
deducibili per effetto dell’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, entro il limite del 10 per
cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di
70.000 euro annui. In tal caso, per espressa previsione del comma 6 del citato art.
14, non è cumulabile la deduzione in esame con “ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione e di detrazione di imposta da altre disposizioni di
legge” (cfr. circ. n. 39/E del 2005).
Si ricorda che la detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione
mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall’attestazione
rilasciata dalla ONLUS (cfr. da ultimo circ. n. 11/2014).
Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un
servizio di trasporto di disabili, riconducibile all’art. 15, comma, 1 lett. c), del
TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per
115
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
8
l’intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve
rilasciare regolare fattura.
2. SPESE DI ISTRUZIONE
2.1 Istituti tecnici superiori – Spese di istruzione
D. Si chiede se sia possibile detrarre e in che misura le tasse pagate da un
contribuente per l'iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori istituiti sulla base del
decreto che determina la riorganizzazione del Sistema di istruzione (D.P.C.M.
del 25/01/2008). Il decreto specifica che gli ITS non rappresentano né il 6/7 anno
della scuola secondaria superiore, né un ulteriore corso universitario, ma si
collocano all'interno di un nuovo settore, non esistente in Italia quale quello del
sistema "terziario post-secondario". Le competenze acquisite sono riferibili al
livello 5 del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
116
(EQF).
R. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha
precisato che i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano
nel segmento dell’istruzione superiore non universitaria. Gli I.T.S., secondo le
disposizioni del DI 7 febbraio 2013, allegato A, punto 4, lettera a), sono “istituti
di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in
percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria
non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate
competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.
Accedono ai percorsi, previa selezione, i giovani in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore (DPCM 25 gennaio 2008, art. 7, comma 3).
Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di Tecnico
Superiore con l’indicazione dell’Area tecnologica e della figura nazionale di
riferimento, unitamente alla certificazione delle competenze (DI 7 settembre
2011, art. 5) corrispondenti al V° livello del Quadro Europeo delle qualifiche –
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
9
EQF (DI 7 febbraio 2013, all. A punto 4, lett. A).
Per quanto precisato, il MIUR fa presente che i percorsi formativi realizzati dagli
ITS presentano, ad oggi, una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di
istruzione secondaria e universitaria.
Ciò premesso, l’art. 15 del TUIR prevede al comma 1, lett. e), la detrazione
dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle “spese per frequenza
di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella
stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.”. Ai sensi del comma 2
del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto
nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia autonoma e distinta rispetto ai
corsi di istruzione secondaria e universitaria, gli stessi si collocano – per le
caratteristiche evidenziate dal MIUR – nell’ambito del segmento di istruzione
superiore del sistema italiano di istruzione e formazione.
Considerato che la lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR agevola le spese
per frequenza di corsi che coprono il percorso formativo dello studente nella fase
dell’“istruzione
secondaria”
(IV
livello
formativo)
e
in
quella
“universitaria”(dal VI all’VIII livello), si ritiene che le spese sostenute per la
frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (V livello formativo), così come definiti
dal MIUR, che si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e
universitaria, possano essere anch’esse ricondotte nell’ambito delle spese di
istruzione previste dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR, beneficiando
della relativa detrazione.
Per la determinazione dell’importo ammissibile alla detrazione, si richiama
quanto previsto nell’allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio
2013, in cui è previsto che “Le Regioni stabiliscono i criteri per la
determinazione dell’importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte
delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il
diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti
universitari ed accedono ai medesimi benefici.”.
117
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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2.2 Istituti tecnici superiori – Canoni di locazione
D. Si chiede se sia possibile fruire della detrazione prevista per i contratti di
locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università,
anche per gli studenti iscritti a corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori.
R. La lett. i-sexies) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR, introdotta dal comma 319
dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, consente la detrazione per “i canoni di
locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
L. 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai
contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione,
stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari
legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti
iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e
comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso
118
comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2633 euro.”.
Diversamente dalla detrazione prevista dalla lett. e), la detrazione connessa al
pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i –sexies), comma 1,
dell’art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti “iscritti ad un corso
di laurea presso una università ubicata in un comune diverso” da quello di
residenza.
Stante il tenore letterale della disposizione in esame, non essendo possibile
equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari per quanto
evidenziato nel parere del MIUR richiamato nel precedente par. 2.3, si ritiene che
la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione per canoni di
locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.
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allegati: Normative Fiscali
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3. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
3.1 Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
D. Per fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra
l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico bancario o postale
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della
detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a
favore del quale il bonifico è stato effettuato. Si chiede di conoscere se, in
presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, sia possibile fruire
dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso
dal beneficiario della detrazione qualora il codice fiscale di quest’ultimo risulti
correttamente indicato nella disposizione di pagamento.
R. L’art. 16-bis, comma 1, del TUIR consente la detrazione delle spese
documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono
effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il successivo comma
9 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n.
41 del 1998, con cui è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e
procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
L’art. 1, comma 3, del citato regolamento prevede che “Il pagamento delle spese
detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di
partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.”.
Ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso
dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la
detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti
previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il
requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.
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4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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3.2 Limite di spesa e autonomia degli interventi edilizi
D. un contribuente ha iniziato nel 2008 un intervento di recupero del patrimonio
edilizio, sulla base di un apposito provvedimento autorizzativo. L’intervento è
proseguito nel corso degli anni ed è stato terminato nel 2013. Per questo
intervento il contribuente ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute
nel limite complessivo di 96.000 euro. Il medesimo contribuente nel 2014, sulla
base di un altro titolo autorizzativo, distinto e autonomo dal primo, ha iniziato
altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, diversi da quelli previsti nel
primo provvedimento autorizzativo, che termineranno nel 2015. Si chiede di
conoscere se per questi lavori spetti la detrazione sulla base di un ulteriore
plafond di euro 96.000, distinto da quello precedentemente utilizzato per i lavori
dal 2008 al 2013.
R. Le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’art. 16-bis del TUIR fruiscono di una detrazione di imposta ai fini IRPEF,
120
attualmente prevista nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino a un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per ciascuna
unità immobiliare. Tali maggiori limiti si applicano, in base al comma 47 dell’art.
1 della legge n. 190 del 2014, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
In base al comma 1 dell’art. 16-bis, il limite di spesa ammissibile previsto per i
suddetti interventi è annuale e riguarda il singolo immobile interessato dagli
interventi medesimi (cfr. circ. n. 9/E del 2002, punti 7.3 e 7.4, circ. n. 15/E del
2003, par. 2).
In caso di interventi che consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che “ai fini del
computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si
tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni”. Questo ulteriore
vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione,
fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve
essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
13
L’autonoma
configurabilità
dell’intervento
è
subordinata
ad
elementi
riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli
adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di
inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli
eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche
autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa
vigente.
Ciò premesso, si rileva che l’art. 16-bis del TUIR non prevede che debba
trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del
patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel
rispetto dei limiti in precedenza indicati.
Quindi, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni
precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera
prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della
detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.
Quindi, nella fattispecie in esame, nel presupposto che l’intervento iniziato nel
2014 sia autonomo da quello riguardante i lavori effettuati dal 2008 al 2013, il
contribuente potrà fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa di 96.000 euro,
distinto da quello previsto per gli interventi effettuati negli anni 2008-2013. Nel
2015, naturalmente, il limite di spesa dovrà tenere conto, trattandosi di
prosecuzione di interventi iniziati nell’anno precedente, delle spese sostenute
nell’anno 2014.
3.3 Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
D. L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento mortis causa della
titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero
edilizio negli anni precedenti, la detrazione non fruita in tutto in parte è trasferita,
per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che
conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui, dopo
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4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
14
alcuni anni dal trasferimento mortis causa, l’erede che aveva la detenzione
materiale e diretta dell’immobile conceda in locazione o in comodato l’immobile,
perde la detrazione delle restanti quote? In altri termini, è sufficiente che la
detenzione materiale e diretta si sia verificata all’atto dell’accettazione
dell’eredità oppure la condizione deve essere sussistere in ciascun anno per il
quale si vuole fruire della detrazione pro-quota?
R. Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e
diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire
della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la
immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a
proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia
adibito l'immobile ad abitazione principale. Con circolare 20/E del 2011, al par.
2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato
l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non
potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione
122
sostenute dal de cuius.
Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta
del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione
dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire
delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente
l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione
l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli
anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare
delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del
contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e
diretta del bene.
4. ALTRE QUESTIONI
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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4.1 Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio
D. Si chiede di chiarire se l’eventuale contributo per le spese di alloggio erogato
dall’ex coniuge a seguito di sentenza di separazione possa essere dedotto dal
reddito complessivo dell’erogante, anche se pagato in sostituzione dell’assegno
di mantenimento. Se nell’atto di separazione o divorzio non viene quantificato
tale “contributo-casa”, si chiede quale deve essere la documentazione attestante il
“valore” dell’alloggio.
R. L’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR considera deducibili dal reddito
complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi
effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;”. Detti assegni costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), del
TUIR e si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle
scadenze risultanti dai relativi titoli, secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma
1, lett. c), del TUIR.
In merito alle somme che sono disposte dal giudice a favore del coniuge separato
o divorziato, l’Agenzia ha più volte chiarito che la deducibilità prevista dal citato
art. 10 del TUIR è limitata a quelle espressamente previste a titolo di assegno
periodico di mantenimento del coniuge, con esclusione delle altre somme
corrisposte una tantum o in luogo di detto assegno.
Con la recente sentenza n. 13029 del 2013, la Cassazione civile ha ammesso la
deducibilità delle “spese afferenti all’immobile di abitazione della moglie e del
figlio” che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento
dell’autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale. In tale sentenza è
stabilito che “le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio
costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell’art. 156 c.c..
In quanto la disponibilità di un’abitazione costituisce elemento essenziale per la
vita di un soggetto.”.
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4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
16
La Cassazione, nel ritenere sussistenti i presupposti per la deducibilità dal reddito
complessivo delle spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio a
titolo di assegno di mantenimento, in base all’art. 10, comma 1, lett. c), del
TUIR, ha altresì evidenziato che nel caso esaminato tale contributo per la casa è
“periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia
pur ‘per relationem’ a quanto risulta da elementi certi e conoscibili.”.
Ciò premesso, si ritiene che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di
locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili
e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, abbiano i requisiti previsti dalla
citata sentenza della Cassazione n. 13029 del 2013 per essere considerati alla
stregua dell’assegno di mantenimento e, quindi, siano deducibili dal reddito
complessivo del coniuge erogante ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del
TUIR. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della
moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (cfr.
art. 3 del DPR n. 42 del 1988).
124
Per quel che attiene la quantificazione del “contributo casa”, si ritiene che
l’importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento
dell’autorità giudiziaria, possa essere determinato ‘per relationem’, qualora il
provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo
relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative
all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. In tal caso, la documentazione
attestante il sostenimento dell’onere potrà essere costituita, oltre che dal
provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dal contratto d’affitto o dalla
documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla
documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
Si evidenzia, inoltre, che la deduzione di tali somme ai sensi dell’art. 10, comma
1, lett. c), del TUIR da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la
tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge separato, ai sensi
del citato art. 50, comma 1, lett. i), del TUIR.
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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Infine, considerato che nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi
(modelli 730/2015 e UNICO PF/2015) non sono date specifiche indicazioni in
merito, si fa presente che per l’anno d’imposta 2014:
-
l’ex coniuge che corrisponde il “contributo casa dovrà indicare tale onere
deducibile nel rigo E22 del modello 730/2015 o nel rigo RP22 del
modello UNICO PF/2015, unitamente agli assegni periodici corrisposti
all’ex coniuge;
-
l’ex coniuge che percepisce il “contributo casa” dovrà indicare tale reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente nella colonna 2 dei righi C6, C7,
e C8 del modello 730/2015 o nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 del
modello UNICO PF/2015, barrando in entrambi i modelli la casella di
colonna 1, unitamente agli assegni periodici percepiti all’ex coniuge.
4.2 Spese per adozione internazionale
D. La lettera l-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR stabilisce la
deducibilità del "cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Alla luce di quanto sopra si chiede:
1. se la deduzione del 50% della spesa spetti ad uno dei due genitori o
necessariamente debba essere divisa al 25% per ognuno;
2. in caso di coniuge a carico, se mediante annotazione sul documento che
certifica le spese possano essere variate le percentuali di spettanza in base
all'effettivo sostenimento.
R. L’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR prevede la deducibilità dal
reddito complessivo del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l’espletamento della procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. la circolare n. 55 del 2001, paragrafi 1.6.1
e 1.6.2, e risoluzioni n. 55 del 2000 e n. 77 del 2004, cui si rinvia per gli
approfondimenti). La deduzione è prevista per agevolare coloro che decidono di
125
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
18
adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti
all'osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di cui al Capo I del Titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184 impone.
Ciò premesso, si ritiene che il legislatore non abbia inteso ripartire la deduzione
per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25 per
cento per ogni coniuge, ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal
reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50 per cento delle
spese sostenute.
Pertanto, poiché è principio generale che gli oneri individuati dall'art. 10 del
TUIR sono deducibili dal reddito imputabile al contribuente che ha sostenuto le
spese, si ritiene che la deduzione del 50 per cento, di cui all'art. 10, comma 1,
lett. l-bis) del TUIR, debba essere proporzionalmente suddivisa tra i due genitori,
in relazione alle spese sostenute, se la spesa è stata sostenuta da entrambi.
Nel caso in cui, invece, la spesa sia stata sostenuta da un solo genitore, in quanto
l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che
126
ha sopportato la spesa, nella misura del 50 per cento.
Si ricorda, tuttavia, che, come già chiarito con la citata risoluzione n. 77 del
2004, per fruire della deduzione in argomento, è necessario che le spese
sostenute siano certificate dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato
per l'espletamento della procedura. Per motivi di semplificazione legati alle
obiettive difficoltà di individuare il coniuge che ha concretamente sostenuto,
anche all’estero, le spese nelle procedure in esame, i coniugi potranno specificare
all’ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla risoluzione n. 77
del 2004, anche quale sia l’importo delle spese sostenute da ciascuno di essi. Si
ritiene in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in
esame circa la titolarità del sostenimento della spesa.
Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha certificato sulla
base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione sono state
sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25 per cento
delle spese sostenute.
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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Diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai
coniugi, ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura
differenziata dai due coniugi, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata
certificata.
Per le spese sostenute nell’anno 2014, i coniugi potranno rendere tale
dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei
redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente, a
condizione che la stessa non contraddica dichiarazioni sostitutive di atto notorio
già rese all’ente.
4.3 Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
D Si chiede conferma del fatto che la scelta operata dal contribuente in merito
alla detrazione o alla deduzione (ove consentito) delle erogazioni liberali sia
univoca e debba riguardare tutte le donazioni effettuate nell'anno d'imposta,
anche in relazione a beneficiari diversi, oppure possa essere modulata a
discrezione del contribuente (es. Onlus Alfa detraggo, Onlus Beta deduco).
R. Le agevolazioni fiscali riconosciute al soggetto persona fisica per erogazioni
liberali effettuate in favore di ONLUS sono attualmente previste da tre norme:
1) l’art. 10 del TUIR, il quale prevede alla lett. g) del comma 1) una
deduzione - non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato - dei “contributi … donazioni e … oblazioni” erogati in favore
delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della l.
n. 49 del 1987 (ONG). Si evidenzia che - per effetto della nuova disciplina
recata dalla legge n. 125 del 2014 (Norme generali sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo) - le ONG “idonee” alla data del 29 agosto
2014 (data di entrata in vigore della legge citata), mantengono la qualifica
di ONLUS se abbiano presentato richiesta di iscrizione all’Anagrafe unica
delle
ONLUS.
Tali
organizzazioni
costituiscono,
nell’ambito
dell’Anagrafe unica delle ONLUS, una particolare categoria ad
esaurimento e conservano le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS
127
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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(cfr. risoluzione n. 22/E del 2015);
2) l’art. 15, comma 1.1, del TUIR, che nella formulazione applicabile al 2014
prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 26 per cento per le
erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 2.065
annui (l’importo è elevato a euro 30.000 anni dal 2015, a seguito della
modifica operata dall’art. 1, comma 137, della legge n. 190 del 2014).
3) l’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005, che prevede una deduzione delle
erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate, tra gli altri, in favore
delle ONLUS, entro il limite del 10 per cento del reddito complessivo
dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.
Per espressa previsione dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 460 del 1997, “la
deducibilità dal reddito imponibile…prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. g)
del TUIR è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta” di cui (attualmente)
all’articolo 15, comma 1.1., del TUIR.
128
L’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 prevede a sua volta al comma 6 il divieto di
cumulo della deduzione contemplata dalla norma con “ogni altra agevolazione
fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge”.
Con circolare n. 39/E del 2005, emanata a seguito dell’entrata in vigore di tale
ultima misura agevolativa, l’Agenzia ha precisato che “la non cumulabilità
prescinde dall’importo delle liberalità erogate. Ove, ad esempio, il contribuente
eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite
massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte
eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi
di altre disposizioni di legge”.
Al riguardo si ritiene che, qualora il contribuente intenda avvalersi – nel rispetto
delle condizioni di legge previste – della deduzione di cui all’art. 14 del d.l. n. 35
del 2005, il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime
erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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della deduzione di cui all’articolo 10, comma 1, lett. g), del TUIR, né della
detrazione di cui all’articolo 15, comma 1.1., del medesimo testo unico.
Diversamente, il contribuente che non intenda avvalersi della deduzione prevista
dall’art. 14 del d.l. n. 35 del 2005 e che abbia effettuato distinte erogazioni
liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà scegliere di fruire della
deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR o della detrazione
prevista dall’art. 15, comma 1.1., del TUIR, essendo precluso il ricorso ad
entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.
4.4 Detrazioni per altri familiari a carico
D. Si rappresenta il caso di un soggetto che fa parte di un nucleo familiare
composto da padre, madre e due figli, dove il padre e uno dei figli sono
disoccupati e la madre, lavorando solo nel periodo estivo, ha un reddito annuo di
circa 3.500 euro lordi. Si chiede di sapere se l’unico figlio che lavora stabilmente
e che può provvedere al mantenimento della famiglia, possa avvalersi delle
detrazioni IRPEF per altri familiari a carico per il fratello e il padre.
R. L'articolo 12 del TUIR, disciplinante le detrazioni d'imposta spettanti per
carichi di famiglia, ha una struttura che stabilisce l’ordine da seguire per la
fruizione della detrazione per familiari a carico. In altri termini, in presenza di un
familiare di cui all’art. 433 del c.c., da considerare “a carico” in quanto
possessore di un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, la
detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare “a carico” sia,
nell’ordine, coniuge (lett. a, b), figlio (lett. c), altro familiare convivente o per il
quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria (lett. d).
Quindi, nel caso prospettato in cui nel nucleo familiare (composto da due genitori
e due figli) solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro
2.840,51, mentre il padre e l’altro figlio sono “a carico”, secondo la struttura
dell’art. 12 del TUIR, questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a) e b)
(coniuge) e c) (figli), mentre per il figlio nella lettera d) (altri familiari).
129
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e
per i figli, con precedenza rispetto al figlio, per il quale gli stessi rientrano tra gli
altri familiari. Le detrazioni spetterebbero al figlio nell’ipotesi in cui la madre
avesse un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, e quindi fosse
anch’essa da considerare altro familiare a carico del figlio (cfr. risoluzione n.
461/E del 2008).
L’ordine delineato nell’art. 12, tuttavia, potrebbe non rappresentare la reale
contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo
nell’ipotesi in cui i soggetti che precedono siano “a carico”, ma anche nel caso in
cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi
tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari.
Con la finalità di non voler sfavorire detti nuclei familiari, anch’essi fondati sui
medesimi vincoli di solidarietà familiare, si ritiene che le detrazioni in esame
possano essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari “a carico” rientrino
fra gli “altri familiari” (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni
130
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria) di cui alla
lett. d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR, a condizione che detti contribuenti
posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti
per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c), e che detti
contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.
Rimane fermo che le detrazioni devono essere fruite nel rispetto dei presupposti
previsti dalla lett d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR.
Al riguardo si ricorda che la citata lett. d) prevede la possibilità di detrarre
dall’imposta lorda “750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto
alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo e 80.000 euro.”.
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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4.5 Detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero
D. È stato rappresentato il caso di un contribuente che ha acquistato un immobile
da destinare a propria abitazione, ha contratto un mutuo per l’acquisto
dell’abitazione stessa e ha trasferito nei termini previsti dalla legge la propria
residenza in tale immobile. Successivamente, il contribuente si è trasferito
all’estero per motivi di lavoro, ha trasferito la propria residenza in tale stato
estero e si è iscritto all’A.I.R.E. Il predetto immobile, non potendo più essere
utilizzato come abitazione principale, è stato concesso in locazione a terzi.
Si chiede di sapere se il contribuente, residente all’estero per motivi di lavoro,
possa detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo.
R. Per i soggetti che, in base all’art. 2 del TUIR, risultano fiscalmente non
residenti nel territorio dello Stato, l’imposta è determinata e applicata secondo le
disposizioni degli artt. 23 e 24 del medesimo TUIR.
L’art. 24 del TUIR, in particolare, prevede al comma 3, tra gli oneri che possono
essere portati in detrazione da detti soggetti non residenti, anche quelli previsti
dall’art. 15, comma 1, lett. b), del predetto TUIR, concernente la detrazione per
interessi passivi relativi al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione
principale.
Al fine della fruizione di tale detrazione occorre, preliminarmente, verificare se
ricorrano le condizioni previste dal richiamato art. 15, comma 1, lett. b), del
TUIR. La disposizione in esame consente di detrarre dall’imposta lorda un
importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati
in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. Per “abitazione
principale”, ai sensi della medesima lett. b), si intende “quella nella quale il
contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Per l’individuazione dei
familiari richiamati dalla disposizione in questione occorre far riferimento al
comma 5 dell’art. 5 del TUIR, secondo cui, ai fini IRPEF, sono considerati
131
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado.
Inoltre, la citata lett. b) prevede che “La detrazione spetta, non oltre il periodo di
imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.”.
In base all’art. 15 del TUIR in commento, quindi, costituisce presupposto per la
spettanza della detrazione che l’unità immobiliare sia effettivamente adibita ad
abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Tale detrazione spetta anche
oltre il periodo d’imposta in cui sia variata la dimora abituale, a condizione che
detta variazione dipenda da motivi di lavoro.
Al riguardo, con Circolare n. 15/E del 2005, al punto 4.5, l’Amministrazione
Finanziaria ha precisato che “In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la
detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta
anche se l'immobile viene concesso in locazione”.
Successivamente, con Circolare n. 21/E del 2010, al punto 4.5 è stato specificato,
132
tra l’altro, che “Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi
permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in
un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. La generica
formulazione adottata dalla norma “trasferimenti per motivi di lavoro”
consente, infatti, di continuare a fruire della detrazione nei casi in cui la
variazione
dell’abitazione
principale
risulti
oggettivamente
attribuibile
all’attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l’ulteriore
condizione che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune
in cui si trova la sede di lavoro. Il principio che consente la detrazione degli
interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale
può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi
della deroga, vale a dire finché permangono i motivi di lavoro che hanno
determinato la variazione della dimora abituale. Se, pertanto, vengono meno le
esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale
non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette
esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli
interessi.”.
Si ritiene che la circostanza che il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno
stato estero consenta di applicare la deroga richiamata e, quindi, che lo stesso
abbia diritto a detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per l’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche se la suddetta
abitazione risulti locata.
Tutto ciò nel presupposto che:
 siano state rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett.
b), del TUIR ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi
di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora
abituale in tale immobile entro un anno dall’acquisto;
 che a tutt’oggi permangano le esigenze lavorative che hanno determinato
lo spostamento della dimora abituale;
 che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad
abitazione principale nello Stato estero di residenza.
Si fa presente, per completezza, che le circostanze evidenziate non consentono al
contribuente di poter fruire della deduzione per l’abitazione principale, in quanto
nell’art. 10, comma 3-bis, del TUIR non è prevista una deroga analoga a quella di
cui all’art. 15, comma 1, lett. b) in esame.
4.6 Detrazione per l’acquisto di mobili e successione
D. L’art. 16-bis del TUIR dispone che in caso di trasferimento per causa morte
della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero
edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per i
rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che
conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. La stessa regola si
applica anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici?
133
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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R. L'art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 prevede che ai contribuenti che
fruiscono della detrazione per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio
di cui all’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta una detrazione nella misura del 50
per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, fino a un ammontare
complessivo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è
ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le
spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque
una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla
ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il
trasferimento della detrazione.
Si ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi
la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in
esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i
134
rimanenti periodi di imposta.
4.7 Reddito di lavoro dipendente svolto all’estero
D. Si chiede se il reddito di lavoro dipendente, risultante dalla certificazione
rilasciata dal datore di lavoro estero, da indicare nel quadro C debba essere al
lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello stato estero.
R. Con circolare n. 9/E del 2015 è stato precisato che “…il reddito estero deve
essere assunto nell’ammontare determinato secondo le regole interne relative
alle varie categorie, con l’unica eccezione dei redditi dei terreni e dei fabbricati
situati al di fuori del territorio italiano che, invece, rilevano - ai sensi
dell’articolo 70, comma 2, del TUIR - secondo la valutazione effettuata nello
Stato estero.”. Pertanto, considerato che l’articolo 51, comma 2, lett. a), del
TUIR, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, stabilisce, tra
l’altro, che “Non concorrono a formare il reddito: … i contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
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allegati: Normative Fiscali
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disposizioni di legge…”.…”, si è dell’avviso che il reddito estero debba essere
dichiarato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato
estero.
Al riguardo, si evidenzia che il Ministero delle finanze con circolare n. 326 del
1997 ha precisato che “tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei
contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a
una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che
[ai fini della loro deducibilità] sia irrilevante la circostanza che detti contributi,
obbligatori o “facoltativi”, siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori
cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia”.
4.8 Spese di riparazione degli adattamenti delle autovetture dei disabili
D. Si chiede di sapere quale sia l’aliquota IVA applicabile alle riparazioni degli
adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di
ricambio necessari per dette riparazioni. Inoltre, si chiede di sapere se per le
predette spese di riparazione sia possibile fruire della detrazione IRPEF di cui
all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
R. I numeri 31) e 33) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972,
prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle “… prestazioni rese
dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i
relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei
confronti dei soggetti ….” con ridotte o impedite capacità motorie permanenti,
nonché per “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni
indicati ai precedenti nn. 30), 31) e 32).”.
Da un punto di vista letterale, il n. 31) fa riferimento esclusivamente alle
prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, compresi i relativi accessori e
strumenti necessari per l’adattamento e il n. 33) fa riferimento alle parti, ai pezzi
staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati, tra l'altro, al n. 31).
Come già in parte chiarito con circolare n. 46/E dell’11 maggio 2001, è possibile
rinvenire alla base della normativa l’intenzione del legislatore di riservare un
135
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
28
trattamento agevolato ai pezzi, ai ricambi, agli accessori propri delle particolari
apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. In ragione di tale
“ratio”, si ritiene che anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle
autovetture delle persone disabili e alle cessioni dei ricambi relativi agli
adattamenti possa essere applicata l’aliquota agevolata del 4 per cento.
Per quanto concerne la detrazione ai fini IRPEF, l’Agenzia ha avuto modo di
chiarire più volte che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono
comprese, oltre alle spese di acquisto dell’autovettura, anche le spese per le
riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono esclusi, quindi,
dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici,
ecc…), purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo stesso.
Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al
raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non
possono essere rateizzate (cfr. risoluzione n. 306/E del 2002 e circolare n. 15/E
del 2005, par. 6.1).
136
4.9 Credito d’imposta riacquisto prima casa
D. Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 2013, è stato precisato
che il credito di imposta spettante per il riacquisto della ‘prima casa’ può essere
utilizzato alternativamente:
- a) in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo
acquisto;
- b) per l’intero importo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- c) in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione
successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in
cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- d) in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24.
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allegati: Normative Fiscali
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Nel caso in cui il credito di imposta venga utilizzato solo parzialmente in
diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto di acquisto che
lo determina, si chiede di conoscere se possa essere utilizzata anche la parte
residua del credito e secondo quali modalità.
R. L’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce
l’attribuzione di un credito d’imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno
dalla vendita dell’immobile, acquistato con i benefici ‘prima casa’ provvedano
ad acquisire un’altra casa di abitazione, per la quale ricorrono le condizioni di cui
alla nota II bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico
dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Si rammenta che l’importo del credito d'imposta spettante è commisurato
all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al
primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di
registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
Il credito di imposta spettante può essere utilizzato in diminuzione dall’imposta
di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, ovvero, può essere
utilizzato nei seguenti modi:
a) per l'intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati
dopo la data di acquisizione del credito;
b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base
alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del
credito di imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.
Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nel caso in cui il credito di
imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di
registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo
potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi
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4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lettere b e c).
Detto importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e
donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del
credito. La previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, che in relazione
alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per
l’intero importo (lettera a).
Tale interpretazione appare coerente con i chiarimenti già resi da questa Agenzia
con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001. In tale sede, è stato, infatti chiarito,
con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a), che il legislatore con la dizione
"intero importo" ha voluto escludere la possibilità di utilizzare il credito
parzialmente e, quindi, portarlo in detrazione dalle imposte dovute su più atti o
denunce di successione, presentati all'ufficio competente per la registrazione
dopo la data di acquisizione del credito.
138
Esempio
Immobile acquistato il 30 dicembre 2012 di valore pari ad euro 150.000 e
rivenduto in data 10 gennaio 2015
Imposta di registro corrisposta in sede di acquisto pari ad euro 4.500 (150.000 *
3% - aliquota ‘prima casa’ vigente fino al 31 dicembre 2013 )
Altro immobile acquistato il 31 marzo 2015 di valore pari ad euro 160.000
Imposta di registro dovuta pari ad euro 3.200 (160.000*2% - aliquota ‘prima
casa’ vigente dal 1° gennaio 2014).
Da tale importo deve essere scomputato, ai sensi della nota all’articolo 10, della
Tariffa, Parte I, allegata al TUR, l’imposta di registro, pari ad euro 1.800,
versata in sede di registrazione del contratto preliminare in relazione agli acconti
prezzo (acconti pari ad euro 60.000 * 3% - Nota all’articolo 10 della Tariffa parte
prima allegata al TUR = 1.800).
Imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto definitivo pari ad
euro 1.400
4° Trimestre 2015
allegati: Normative Fiscali
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Credito d’imposta spettante (minore importo tra euro 4.500 ed euro 3.200) euro
3.200
Credito di imposta utilizzato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta
sull’atto di acquisto agevolato che lo determina euro 1.400
La parte residua del credito, pari ad euro 1.800 può essere utilizzata in
diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo
immobile ovvero in compensazione delle somme dovute, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale importo non può, invece, essere utilizzato
in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione
del credito.
In ogni caso, il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa
disposizione normativa.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
139
4° Trimestre 2015
allegati: Notizie dal Collegio
Numero 02539/2015 e data 04/09/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 24 giugno 2015
NUMERO AFFARE 07477/2012
OGGETTO:
Regione Toscana .
Limiti delle competenze professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli
uffici tecnici regionali (c.d. genio civile) in ambito strutturale.
LA SEZIONE
140
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 222412 in data 7 agosto 2012 con la quale la Regione Toscana, in
persona del Presidente ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullʼaffare consultivo in oggetto;
Visto i propri pareri interlocutori n. 7477/2012 del 17 ottobre 2012, del 23 ottobre 2013 e del 19 marzo 2014;
Viste le note pervenute in adempimento del predetto parere;
Vista la propria pronuncia del 23 gennaio 2013;
Vista la nota della Regione Toscana del 15 maggio 2013 n. AOO-GRT/128839/A.130;
Visti i pareri interlocutori resi dalla Sezione nelle adunanze del 23 ottobre 2013, 19 marzo e 27 agosto 2014;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, presidente Santoro;
PREMESSO
Il Presidente della Giunta regionale Toscana chiede un parere sui limiti delle competenze”. professionali esercitabili da
questa categoria, in riferimento alla normativa di settore, ed in particolare allʼart. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274,
recante “Regolamento per la professione di geometra”, e ciò allo scopo di garantire il corretto esercizio delle funzioni
amministrative degli uffici tecnici regionali in materia di denunce dei lavori di opere in conglomerato cementizio armato o
da realizzarsi in zona sismica progettate da geometri.
Come già premesso nel parere interlocutorio del 17 ottobre 2012, va ricordato che la Regione ha sottoposto una prima
questione relativa alla competenza nella progettazione di civili costruzioni, che comportino la realizzazione di strutture in
4° Trimestre 2015
allegati: Notizie dal Collegio
cemento armato, chiedendo se per tale tipo di costruzioni sia sempre da escludersi la competenza dei geometri per la
progettazione di opere in cemento armato ovvero se sia ammissibile tale tecnica costruttiva con il limite della “modestia”
dellʼopera. Ritiene, al riguardo, la Regione che la questione potrebbe essere rivalutata alla luce dellʼabrogazione, per
effetto dellʼemanazione del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, che riserva
allʼingegnere ovvero allʼarchitetto iscritto allʼalbo la firma del progetto esecutivo di ogni opera di conglomerato cementizio
semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare lʼincolumità delle persone. Potrebbe, inoltre, costituire –
secondo la Regione Toscana – indizio di un'estensione delle competenze professionali dei geometri la circostanza che
sovente le prove dʼesame somministrate in occasione degli esami di Stato per lʼabilitazione allʼesercizio della libera
professione di geometra (che, secondo il D.M. 15 marzo 1986 pubblicato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2006, devono
attenere alle competenze professionali dei geometri) menzionino lʼuso del cemento armato e che nella descrizione della
tariffa professionale (art. 57 l. n. 144 del 1949) lʼossatura di cemento armato compaia esclusa solo per le costruzioni
antisismiche a due piani.
La seconda questione sottoposta riguarda i limiti delle competenze di progettazione da parte dei geometri in riferimento
alle costruzioni da realizzare in zona sismica (in cui ricade interamente la Regione Toscana).
In particolare, la Regione chiede se si possa considerare ammissibile la progettazione da parte di geometri di modeste
costruzioni civili in zona sismica, valorizzando la portata del secondo comma dellʼart. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, che
prevede la presentazione della domanda con allegato il progetto debitamente firmato “da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nellʼalbo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori” e della già
richiamata tariffa nonché considerando lʼavvenuta estensione a tutto il territorio nazionale, con eccezione della sola
Sardegna, della classificazione come zona sismica.
In conclusione, chiede se i tecnici geometri siano abilitati a svolgere la progettazione e la direzione di lavori per la
realizzazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato nei limiti della modestia della costruzione e se sia
preclusa qualsiasi attività di progettazione e direzione di lavori di strutture civili in zona sismica.
Con nota del 3 dicembre 2012 il Ministero della Giustizia faceva presente di non avere competenza al di fuori della
vigilanza su quanto operato dagli Ordini professionali e di aver accertato che non esiste una regolamentazione della
professione di geometra a livello europeo; trasmetteva inoltre una nota del Consiglio nazionale dellʼOrdine professionale
dei geometri, nel senso della legittimazione dei geometri a progettare costruzioni civili in cemento armato entro i limiti di
“modeste costruzioni”. Nellʼappunto esplicativo trasmesso dal Consiglio nazionale dellʼOrdine dei geometri si chiarisce
che esulerebbero dal limite della modesta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200 mc., gli edifici
singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra; gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli
elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari,
dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non
superiore a 1000 mq.
In data 17 dicembre 2012 il Consiglio nazionale geometri faceva pervenire alla Sezione una memoria, corredata da vari
riferimenti giurisprudenziali, secondo cui, mentre la letta l) dellʼart. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, contemplando la
progettazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, comprende “piccole costruzioni accessorie in
cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possano comunque
implicare pericolo per lʼincolumità delle persone”, la successiva lettera m) consente (così come la lett. b del medesimo
art. 16) la progettazione di modeste costruzioni civili senza porre limitazioni allʼuso del cemento armato. Tali limitazioni
potrebbero derivare esclusivamente dallʼart. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229. Ma, essendo stato questʼultimo atto
normativo espressamente abrogato dallʼart. 1, co. 1, e dallʼallegato del d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ne
conseguirebbe l'abrogazione della riserva in favore di ingegneri ed architetti per la progettazione di opere di
conglomerato cementizio semplice o armato e, quindi, resterebbe una generalizzata competenza dei geometri alla
progettazione di “modeste costruzioni civili”, anche ove esse implichino lʼuso di cemento armato. Quanto, poi,
allʼidentificazione delle “modeste costruzioni civili”, lʼappunto cita vari casi giurisprudenziali nei quali il giudice ha ritenuto
di rinvenire il requisito della “modestia” in singole costruzioni civili. La memoria fa notare inoltre che lʼabilitazione
allʼesercizio della professione di geometra si consegue a seguito del superamento dellʼesame di maturità tecnica, seguito
da due anni di pratica professionale e da un nuovo esame di Stato, che deve essere superato. Questʼultimo esame
prevede una prova scritto-grafica consistente nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze
professionali del geometra, dovendo il candidato fissare liberamente i dati ed operare le scelte ritenute utili e necessarie
per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili
dei materiali e la natura del terreno di fondazione.
Viene poi confutata la tesi per la quale la natura sismica della zona, sulla quale è destinata ad insistere lʼopera implicante
lʼuso del conglomerato cementizio, possa escludere la competenza dei geometri alla progettazione.
Con nota del 18 dicembre 212 il Ministero dellʼIstruzione, dellʼUniversità e della Ricerca faceva pervenire il proprio avviso
per il quale non si sarebbe potuto derogare allʼart. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, esulando pertanto dalle
competenze dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato.
La Sezione esaminava ancora una volta il quesito nellʼadunanza del 23 gennaio 2013 e, constatato come la Regione
141
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allegati: Notizie dal Collegio
Toscana, con nota n. 340612/A del 18 dicembre 2012 avesse comunicato di non aver ricevuto nessuno dei suddetti
pareri a suo tempo richiesti alle diverse Amministrazioni, trasmetteva alla Regione tutti i suddetti avvisi direttamente
pervenuti e invitava la Regione stessa a formulare le proprie conclusive osservazioni.
Con nota n. AOO-GRT/128839/A.130 citata in epigrafe, la Regione faceva pervenire le richieste osservazioni conclusive,
nelle quali condivideva la tesi che fosse venuta meno la disposizione che avrebbe comportato lʼesclusione della
competenza dei geometri alla progettazione di opere in cemento armato, mentre più perplessa appare la posizione per
ciò che riguarda le opere collocate in zone sismiche, per le quali si fa riferimento anche al D.M. 14 gennaio 2008, recante
approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
Con la ulteriore pronuncia interlocutoria assunta nelle adunanze19 marzo e 27 agosto 2014 questa Sezione, rilevata
lʼesistenza di un contenzioso in materia dinanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sospendeva lʼespressione del
parere, in attesa della pubblicazione della decisone.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato pubblicava quindi in data 23/02/2015 con n.883/2015, una decisione sul ricorso
dellʼOrdine degli Ingegneri di Verona, di annullamento della delibera Comune di Torri del Benaco n.96/2012, che aveva
dettato linee guida in materia di ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e geometri.
Con riferimento alla rilevanza di tale precedente, va precisato che la Quinta Sezione, con la decisione n.883/2015, aveva
annullato la delibera comunale soltanto per la fondatezza del “dedotto vizio di incompetenza da cui è affetta la delibera
impugnata, giacché, come rilevato nel paragrafo 5.1., gli enti locali non hanno alcun potere normativo, neppure a livello
regolamentare, nella materia disciplinare”, precisando in particolare che “diversamente da quanto ritenuto dai primi
giudici ed è stato sostenuto dalle difese del Comune di Torri del Benaco e del Collegio dei geometri e dei geometri
laureati della provincia di Verone, oltre che dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, la delibera
impugnata non impartisce affatto ai competenti uffici comunali alcune ʻmere direttive interne di natura organizzativaʼ,
volte ad agevolare e semplificare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di rango legislativo, lʼistruttoria delle
richieste di titoli edilizi ed il loro sollecito rilascio, incidendo invece, limitatamente al campo dellʼattività edilizia, proprio
sulla disciplina delle professioni di geometra ed ingegnere”.
Sul punto della rilevanza di questa decisione del Consiglio di Stato sulla questione in esame, i due ordini professionali
rispettivamente degli Ingegneri e dei Geometri hanno emanato due circolari esplicative, la Circolare del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri CNI n. 526 del 24 aprile 2015 e la Circolare 07/05/2015 n. 5126 del Consiglio nazionale dei
geometri, pervenendo ovviamente a conclusioni opposte.
142
Ora, va rilevato che il contenuto di tale pronuncia, fondata essenzialmente sulla questione pregiudiziale della
incompetenza del Comune di Torri del Benaco a trattare la materia in questione, non consente di ritenerla un precedente
idoneo a regolare esaustivamente la materia oggetto del quesito in esame.
Infatti, nonostante il codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) non abbia riprodotto la disposizione
contenuta nella L. 6 dicembre 1971, n. 1034 secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso per motivi di incompetenza,
il giudice “annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente” (art. 26, comma 2), tuttavia il principio della preclusione
dellʼesame di ogni motivo di ricorso afferente al merito della causa in presenza di un vizio-motivo di incompetenza, ha
comunque trovato espresso riconoscimento nellʼart. 34, comma 2°, primo periodo, del codice, secondo cu i “In nessun
caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (cfr. in tal senso Consiglio di
Stato Sez. IV 22 febbraio 2013 n.1110; T.A.R. Lazio, Sez. II, 7 gennaio 2014 n. 2631; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII,
26 marzo 2014, n. 1781; T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 45; TAR Lazio Latina Sez. I, 14 giugno
2013 n.549).
CONSIDERATO
È opportuno preliminarmente richiamare le disposizioni che riguardano la materia oggetto della richiesta di parere,
distinguendo tra: a) quelle disposizioni che, regolando in generale lʼesercizio della professione di geometra, ne
disciplinano le competenze; b) quelle riguardanti le costruzioni che utilizzano il conglomerato cementizio; c) quelle che
disciplinano specificamente le opere da realizzare nelle zone sismiche.
Quanto alla prima categoria, viene innanzitutto in rilievo lʼart. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, recante il regolamento
per la professione di geometra, che recita: “Lʼoggetto ed i limiti dellʼesercizio professionale di geometra sono regolati
come segue: …..
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso dʼindustrie agricole, di limitata
importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono
particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità
delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere dʼarte,
lavori dʼirrigazione e di bonifica, provvista dʼacqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali
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allegati: Notizie dal Collegio
relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili...”.
A tale disposizione si aggiunge lʼart. 57 della legge 2 marzo 1949, n. 11, relativa alla tariffa degli onorari per le
prestazioni professionali dei geometri, che nella categoria “Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici
per comuni fino a 10.000 abitanti, cui si applicano le tabelle H ed I, prevede le costruzioni per aziende rurali con annessi
edifici per la conservazione dei prodotti o per industria agraria, le case di abitazione popolari nei centri urbani, gli edifici
pubblici, magazzini, capannoni, rimesse in più locali ad uso di ricovero e di industrie, case di abitazione comuni ed
economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici etc.
Quanto poi alle norme riguardanti le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, occorre far riferimento, sia
pure da un punto di vista storico, allʼart. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, che recita:
“Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare lʼincolumità
delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto
iscritto nellʼalbo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537, sullʼesercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni”.
Tale disposizione risulta oggi abrogata dal D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Queste disposizioni erano completate dagli artt. 1 e 2 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, oggi trasfusi allʼinterno del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico dellʼedilizia, che reca lʼart. 53, che prevede:
“1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato
cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed
armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente lʼeffetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o
in altri metalli”.
Il successivo art. 64 disciplina la progettazione, esecuzione, direzione relative alle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso, stabilendo:
“1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,
deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per
la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui allʼart. 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3. Lʼesecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dellʼopera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della
rispondenza dellʼopera al progetto, dellʼosservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei
materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera”.
Infine, per quanto riguarda le zone sismiche, lʼart. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 cit. dispone, riprendendo gli artt. 17, 18 e
19 L. 2 febbraio 1974, n. 64:
“1. Nelle zone sismiche di cui allʼart. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto
a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della
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allegati: Notizie dal Collegio
regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dellʼappaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nellʼalbo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle
strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri
seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie di lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nellʼarticolo 103”.
Lʼart. 94 seguente prevede inoltre che:
“1. Fermo restando lʼobbligo del titolo abilitativo allʼintervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a
bassa sismicità allʼuopo indicate nei decreti di cui allʼarticolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. Lʼautorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio,
per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine
di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
144
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nellʼalbo, nei limiti delle
rispettive competenze.
La questione allʼattenzione della Sezione, già in passato ritenuta altamente controversa e non suscettibile di univoche
soluzioni, si è ulteriormente complicata in seguito allʼabrogazione dellʼart. 1 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 cit., recante
norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato. Tale abrogazione, verificatasi in
seguito al processo del c.d. taglialeggi (D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212), ha consentito che la questione, oggetto del
quesito principale, trovasse il principio di regolamentazione nellʼ art. 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cit., che, dopo aver
stabilito il principio per cui la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità, stabilisce che il progetto esecutivo delle opere debba essere redatto da un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali,
prevedendo che lʼesecuzione delle opere debba aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo
albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionale.
Sembra pertanto che, per quanto riguarda le opere in cemento armato normale o precompresso e di quelle a struttura
metallica, ci si debba riferire alla normativa riguardante gli ordini professionali: id est, nel caso in esame, alla specifica
normativa contenuta nellʼart. 16 R.D. n. 274 del 1929, cui la giurisprudenza civile ed amministrativa avevano fatto
costante ed indiscusso riferimento (exempli gratia Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 686; Cass. civ., Sez. II, 2
settembre 2011, n. 18038; Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1457;
Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6036; TAR Lombardia (Brescia), Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361).
Salvo che questa disposizione – così come formulata – si giustificava in presenza della regola generale, oggi abrogata,
dellʼart. 1 R.D. n. 2229 del 1939. Infatti, questʼultima regola generale, mentre era idonea a porre un limite a quanto
disposto della lett. m) dellʼart. 16 R.D. n. 274 del 1929, per la quale oggetto e limiti dellʼesercizio professionale del
geometra sono costituiti da “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, poteva tollerare unʼeccezione
solo per quanto stabilito dalla lett. l) del medesimo articolo, che contempla “progetto, direzione, sorveglianza e
liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industria agricola, di limitata importanza, di struttura ordinaria,
comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la
loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone…” (Cons. Stato, Sez. IV, 28
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novembre 2012, n. 6036).
Ma, una volta abrogata la regola generale, la normativa introdotta dallʼart. 16 appare squilibrata, nel senso che le
modeste costruzioni civili potrebbero essere, in ipotesi tutta da dimostrare, progettate dai geometri, anche se implicanti
strutture in cemento armato normale o precompresso, mentre per le costruzioni rurali e per gli edifici di uso industriale
agricolo - certamente implicanti una ridotta frequentazione da parte di persone - i geometri potrebbero progettare solo
“piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro
destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”. Ciò che era unʼeccezione nel
senso dellʼampliamento delle funzioni dei geometri, diverrebbe, oggi, unʼeccezione in senso riduttivo delle funzioni
stesse, al di fuori di ogni ragionevolezza in relazione alla tutela della pubblica incolumità.
In tale situazione lʼinterpretazione delle norme ha visto schierarsi la giurisprudenza su due lati opposti. Da un lato, vi è
chi ritiene che ormai non sussistano più limiti alla possibilità che i geometri siano responsabili dei progetti, purché si tratti
di modeste costruzioni civili, e che lʼunico limite rinvenibile sia quello derivante dalla identificazione della c.d. “modestia”
della costruzione (cfr. exempli gratia, Cons. Stato, Sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 15 maggio
2013, n. 1108). Dallʼaltro, vi sono, però, pronunce che, anche dopo lʼentrata in vigore del D.lgs. n. 212 del 2010 – oltre a
non dare a questʼultima abrogazione efficacia retroattiva neppure sul piano interpretativo della normativa precedente
(Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2013, n. 19989) - continuano ad applicare alla professione di geometra il divieto assoluto di
progettazione, allorché si tratti di costruzioni civili aventi strutture in cemento armato (cfr. exempli gratia, Cass. civ., Sez.
II, 2 settembre 2011, n. 18038; 14 febbraio 2012, n. 2153).
La prima soluzione data al problema non regge, perché trascura quanto disposto dalla lett. l) dellʼart. 16 R.D. n. 274 del
1929 (Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2011, n. 2537) e perché non considera che quanto disposto dagli artt. 1 e 2 L. 5
novembre 1971, n. 1086, e 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64 faceva riferimento ad un consolidato sistema di competenze, che
escludeva i geometri dalla progettazione di opere in cemento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; 7
settembre 2009, n. 19292). Essa, inoltre, rinvia ad un limite alquanto indeterminato, essendo stati finora del tutto diversi
ed evanescenti i criteri secondo i quali la giurisprudenza stabilisce quando una costruzione civile possa dirsi “modesta”
(cfr. in vario senso, le fattispecie concrete ricordate nella memoria del Consiglio nazionale dei geometri del 13 dicembre
2012).
Lʼaltra impostazione data al problema sembra trascurare il dato inoppugnabile nascente dallʼordinamento positivo, che
ha abrogato la riserva in favore degli architetti ed ingegneri della progettazione ed esecuzione di “ogni opera di
conglomerato cementizio, semplice o armato, la cui stabilità possa comunque interessare lʼincolumità delle persone”.
Ad avviso della Sezione la strada da percorrere è diversa da quelle sopra accennate.
Si tratta di individuare innanzi tutto un principio regolatore, che deve sovrintendere allʼesercizio delle competenze dei vari
ordini professionali, e di applicare tale principio regolatore nel delineare la linea di demarcazione tra le competenze di
ingegneri ed architetti, da un lato, e quelle di geometri o periti industriali, dallʼaltro. Tale principio è senza dubbio ispirato
al pubblico e preminente interesse rivolto alla tutela della pubblica incolumità (Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2009, n.
19292; Cass. civ., Sez. II, 13 gennaio 1984, n. 286; Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1997, n. 248; Sez. IV, 14 marzo 2013,
n. 1526). Si tratta di un principio espressamente codificato nellʼart. 64, co. 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (e già prima nellʼart.
1, co. 4, l. n. 1086 del 1971) e del quale lʼart. 16, lett. l), R.D. n. 274 del 1929 faceva puntuale applicazione.
Del resto la stessa L. 2 marzo 1949, n. 143 (Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali
dell'ingegnere e dell'architetto), muove dal presupposto che per le costruzioni antisismiche a più di un piano lʼossatura in
cemento armato non possa essere progettata da geometri. Pertanto la lett. l) dellʼart. 16 R.D. n. 274 del 1929 esprime un
limite intrinseco allʼattività professionale dei geometri, che non può esplicarsi per opere che fanno uso di conglomerato
cementizio, se esse siano tali da “interessare lʼincolumità delle persone”.
Ne deriva che sarebbe illogico non applicare per analogia, anche con riferimento alle costruzioni civili, la facoltà di
progettazione, che lʼart. 16, lett. l) attribuisce ai geometri, per quanto riguarda lʼuso del cemento armato in piccole
costruzioni accessorie a quelle rurali ed agli edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni
di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per lʼincolumità delle persone; il che può esprimersi dicendo che le
modeste costruzioni civili non debbono comportare lʼimpiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture
statiche e portanti astrattamente suscettibili di arrecare pericolo allʼincolumità delle persone (Cass. civ., Sez. II, 13
gennaio 1984, n. 286; Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, n. 779). In altri termini, anche per le “modeste” costruzioni
civili il geometra può progettare, con lʼuso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano
particolari operazioni di calcolo e non implichino per destinazione pericolo per lʼincolumità delle persone.
Se ci si domanda, poi, in cosa consista in dettaglio la competenza di geometri alla progettazione ed esecuzione di
“modeste costruzioni civili”, vista lʼindeterminatezza del requisito della modestia (come riconosciuto dallo stesso
Consiglio nazionale dei geometri nella nota del 25 ottobre 2012), modestia che, secondo quanto ripetutamente affermato
dalla giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390; Sez. II, 12 maggio 1993, n. 202), va
valutata sia sotto lʼaspetto quantitativo che sotto quello qualitativo (con riferimento ai problemi tecnici che lʼopera
145
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allegati: Notizie dal Collegio
solleva), occorre mantenere ferme le limitazioni scaturenti dalla lett. l) dellʼart. 16 R.D. n. 274 del 1929, ed in particolare
quella del pericolo alla pubblica incolumità, che nel caso delle costruzioni civili implica sia valutata secondo criteri di
particolare rigore.
Pertanto, se non si può rinunciare alla competenza tecnica in ordine allʼeffettuazione dei calcoli ed alla direzione dei
conseguenti lavori per i conglomerati cementizi, specificamente connessa alla funzionalità statica delle opere in cemento
armato, non può, tuttavia, non essere mantenuta in capo al geometra la possibilità di procedere alla semplice
progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili, evitando nel contempo, però, comportamenti elusivi del
combinato disposto delle lett. l) ed m) dellʼart. 16 R.D. n. 274 del 1929. In tale prospettiva, che si basa anche sul principio
generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e
direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di
valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che lʼattività di progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti
architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra. Non si tratta, quindi, di assicurare la
mera presenza di un ingegnere progettista delle opere in cemento armato, che controfirmi o si limiti ad eseguire i calcoli
(Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038). Il professionista, che svolge la progettazione con lʼuso del cemento
armato, deve pertanto essere competente a progettare e ad assumersi la responsabilità del segmento del progetto
complessivo riferito alle opere in cemento armato (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 18 aprile 2013, n. 361, ed
implicitamente TAR Marche, Ancona, 11 luglio 2013, n. 559), nel senso appunto che lʼincarico non può essere affidato al
geometra, che si avvarrà della collaborazione dellʼingegnere, ma deve essere sin dallʼinizio affidato anche a questʼultimo
per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità (Cass. Civ. Sez. II, 30 agosto 2013, n. 19989).
Irrilevanti sembrano alla Sezione le ulteriori considerazioni riportate nella memoria inviata dal Consiglio Nazionale dei
Geometri e dei Geometri laureati. Quanto ai decreti ministeriali relativi alle opere da eseguire in zone sismiche, essi si
limitano a ripetere la formula dellʼart. 64 d.P.R. n. 380 del 2001. Tale formula rinvia, come si è visto, alle discipline
relative alle singole professioni e pertanto non vuole implicare unʼattribuzione di competenza alla professione dei
geometri.
Quanto, invece, alle fonti normative riguardanti la formazione del geometra, va rilevato come la costante giurisprudenza
ne abbia affermato lʼassoluta inidoneità a giustificare una competenza professionale, che attiene a calcoli complessi, i
quali, specie nelle zone sismiche, attengono ad un gioco di spinte e controspinte ed allʼipotizzazione di sollecitazioni, che
esulano dalla specifica preparazione dei geometri. Del resto, la prova scritto-grafica per il superamento dellʼesame per
lʼabilitazione alla professione di geometra demanda al candidato di fissare liberamente le scelte ritenute utili e necessarie
per la redazione del progetto, fra le quali anche la struttura in cemento armato, il calcolo delle sollecitazioni ammissibili
dei materiali e la natura del terreno di fondazione, sicché lʼesame stesso non esige necessariamente (e quindi non
garantisce) che il futuro geometra sia in grado di affrontare le difficoltà derivanti alle suddette variabili.
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In ordine al secondo quesito formulato dalla Regione Toscana – pur non potendosi accettare nella sua assolutezza la
tesi, per la quale nelle zone sismiche lʼedificazione con lʼuso del cemento armato esclude di per sé che la costruzione
civile possa ritenersi “modesta” (Cons. Stato, 8 giugno 1998, n. 779), ché, altrimenti, si verrebbe a determinare
unʼirrazionale eccezione per le costruzioni rurali e per uso di industrie agricole – deve ritenersi che il grado di pericolo
sismico della zona, in cui insiste la costruzione, non può non trovare considerazione nella valutazione di un progetto
relativo alle piccole costruzioni accessorie e alle “modeste” costruzioni civili, nel senso appunto che ben possono le
Amministrazioni competenti esigere che la “modestia” di una costruzione, che faccia uso di cemento armato, sia valutata
con particolare rigore, al fine di considerare con prevalente attenzione la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori
delle opere statiche, che dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche
competenze tecniche allʼeffettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni,
cui può essere sottoposta la costruzione. Sicché la progettazione statica, in questi casi, avrà prevalenza sulla
progettazione architettonica e, se si vuole, il professionista capofila non potrà che essere lʼingegnere o lʼarchitetto.
P.Q.M.
Nei sensi di cui in motivazione è il parere del Consiglio di Stato.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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