AGGIORNAMENTO SUL FARMACO VETERINARIO E FARMACOVIGILANZA IL FARMACO NEGLI ANIMALI DA REDDITO Dott. Andrea Setti Medico veterinario – Correggio (RE) Un particolare ringraziamento alla Dr.ssa Lina Gatti 12/10/2013 1 MEDICINALE VETERINARIO PRINCIPALI NORME DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari (in G.U. n. 121, 26 maggio 2006, Supplemento Ordinario ) e succ. modifiche. DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. 158 - Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. (in G.U. n. 98, 28 aprile 2006, Serie Generale) e succ. modifiche. Reg. CE 470/2009 del 6/5/2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Reg. 37/2010 UE del 22/12/2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. 3 MEDICINALE VETERINARIO PRINCIPALI NORME DECRETO 31 Ottobre 2007 Recepimento della direttiva 2006/130/CE, che attua la direttiva 2001/82/CE, concernente la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare. . DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n.320 Regolamento di polizia veterinaria. CAPO XI Disciplina dei trattamenti immunizzanti, delle inoculazioni diagnostiche e della produzione dei virus. Art. 65 (in G.U. n. 142, 24 giugno 1954). DECRETO 28 luglio 2009 Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario (in G.U. n. 230, 03 ottobre 2009, Serie Generale). DECRETO 17 marzo 1994, n°287 (in G.U. n. 111, 14 maggio 1994, Serie Generale) Regolamento recante norme sulla produzione, l'impiego ed il controllo dei medicinali veterinari immunologici inattivati, aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini. 4 MEDICINALE VETERINARIO PRINCIPALI NORME DECRETO 31 Ottobre 2007 Stabilisce i criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria, cui poi sono seguiti, pubblicati dal ministero, gli elenchi dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP). 5 MEDICINALE VETERINARIO PRINCIPALI NORME DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n.320 Salta agli occhi, anche in questo caso, la vetustà dell’articolato contenuto nel Regolamento di Polizia Veterinaria, che fissa obblighi oramai anacronistici e per lo più disattesi, come l’esecuzione di tutte le vaccinazioni da parte del veterinario, nonché l’invio al servizio veterinario del Modello 12 per tutte le vaccinazioni eseguite. 6 MEDICINALE VETERINARIO PRINCIPALI NORME DECRETO 28 luglio 2009 Contiene l’elenco dei medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario, distinguendoli tra quelli la cui detenzione e somministrazione può essere fatta dal solo veterinario (anestetici ed eutanasici), rispetto a quelli per i quali solo la somministrazione è esclusiva del veterinario (tutti gli altri). 7 MEDICINALE VETERINARIO PRINCIPALI CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI • CIRCOLARE 29 settembre 2000, n. 14 – Linee guida applicative del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.336. • NOTA DGSA Min. Salute n°5727 – P – 29/03/2011 Oggetto: Uso in deroga di medicinali veterinari. • NOTA DGSA Min. Salute n°567 – P – 16/01/2012 Oggetto: “etichettatura di premiscela medicate riportanti la dicitura “non miscelare con altri medicinali veterinari”. Quesito. 8 CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI 9 CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI •Le circolari amministrative vengono emanate dall’Amministrazione pubblica in attuazione delle norme di legge e delle direttive generali definite e impartite dal Ministro competente, avendo cura di tradurre gli indirizzi politici in prassi amministrative concrete. •In ogni caso si tratta di atti interni espressione del potere di auto organizzazione della P.A., nonché del potere di supremazia speciale che le Direzioni generali esercitano nei confronti degli uffici e dei dipendenti collocati in posizione gerarchicamente sottordinata nell’ambito della stessa P.A. •Le interpretazioni esegetiche che derivano dalle circolari amministrative, infatti, hanno una portata giuridica limitata, in quanto e` certo che non possono sostituirsi alle norme giuridiche con efficacia ‘‘erga omnes’’. 10 CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI Non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, neppure come mezzo di interpretazione di norme giuridiche, non costituendo fonte di diritti a favore di terzi, né obblighi a carico dell'amministrazione. 11 CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI •La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia (Cass. Civ., Sez. Tributaria, 15 marzo 2011, n 6056) ha enunciato un principio di diritto assolutamente importante: “Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi”. 12 CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI In sintesi, pertanto, ormai è chiaro il concetto per cui le circolari non possono costituire vincolo alcuno sia per il contribuente - il quale rimane soggetto terzo estraneo al rapporto organico tra soggetto emanante la circolare ed Uffici nei cui confronti tali precetti risultano rivolti – sia per il Giudice Tributario chiamato a juris dicere ma, e questa appunto la più recente novità, non impongono alcun vincolo anche per il funzionario che in sede di esercizio del potere amministrativo a lui delegato, laddove ritenga l’interpretazione normativa diversa rispetto a quanto evidenziato in sede di circolare, ben può disattenderla senza incorrere in illegittimità alcuna. 13 • Il Decreto Legislativo 193/2006 costituisce il principale riferimento normativo per i medicinali veterinari. • La prescrizione, la dispensazione e l’acquisto dei medicinali destinati alla cura degli animali richiedono formalismi diversi in funzione: delle caratteristiche del medicinale della destinazione del medicinale Animali da compagnia Animali i cui prodotti sono destinati alla alimentazione umana per la vendita o l’autoconsumo Rifornimento di scorte per aziende o impianti in cui vengono curati o custoditi animali Rifornimento di scorte per medici veterinari 14 • Ai fini della modalità prescrittiva gli animali sono divisi in: animali i cui prodotti NON sono destinati alla alimentazione umana animali da compagnia o animali da affezione animali allevati o custoditi professionalmente non ai fini di produzione di alimenti per l’uomo ( es. allevamenti animali da pelliccia, animali detenuti in giardini zoologici o circhi ecc) animali i cui prodotti SONO destinati alla alimentazione umana (bovini, suini, ovini , equini, volatili da cortile, conigli) Ai fini prescrittivi l’animale normalmente destinato all’alimentazione umana va considerato tale anche quando sia gestito come animale da affezione (Es. equino art 10 comma 2 DLgs 193/2006) 15 MODALITÀ DI PRESCRIZIONE • • • I medicinali destinati ad animali di qualsiasi specie possono essere prescritti esclusivamente da un medico veterinario abilitato alla professione ed iscritto all’ordine professionale. La normativa vigente non definisce un quantitativo massimo di medicinali prescrivibile , ma stabilisce che “ i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.” ( art.76 comma 2 DLgs 193/2006) Esistono modalità di ricettazione diverse , a seconda che il medicinale sia utilizzato: 1) per uso proprio 2) uso esclusivo del veterinario: 3) per uso improprio 4) per uso in deroga 16 • E’ utile sottolineare che non tutti i medicinali sono prescrivibili dal medico veterinario e che di quelli prescrivibili non tutti lo sono incondizionatamente. E che per contro esistono anche medicinali per la cui dispensazione non è previsto l’obbligo di prescrizione medico-veterinaria. • Ai fini della prescrivibilità dei medicinali: Medicinali SOP (Senza Obbligo di Prescrizione): (D.M. 31/10/07). Questi medicinali possono essere acquistati ed utilizzati liberamente. Prescrivibilità con detenzione ed uso riservati al medico veterinario: ( DM 28/7/2009). Abortivi, Anestetici locali iniettabili, Anestetici generali iniettabili ed inalatori, Alfa-agonisti; Antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili, Emoderivati, Eutanasici, Beta agonisti. Prescrizione per animali i cui prodotti sono destinati all’alimentazione umana: il medico veterinario per tali animali dovrà sempre, in via prioritaria, prescrivere medicinali per uso proprio, attenendosi alle indicazioni autorizzate al momento dell’immissione in commercio (A.I.C.) e riportate nel foglietto illustrativo. In caso debba far ricorso all’uso in deroga, ricorrendone le condizioni previste (art. 11 D.Lgs. n° 193/2006), dovrà comunque sempre preoccuparsi che la sostanza farmacologicamente attiva del medicinale scelto, sia presente nella tabella 1 “sostanze consentite” del Reg. (UE) n°37/2010. Prescrizione vietata: i medicinali appartenenti a questa categoria non possono essere né detenuti né utilizzati nella pratica veterinaria. Si tratta di antibiotici ad uso umano in confezioni per uso ospedaliero, di medicinali ad uso umano utilizzabili solo dallo specialista, di medicinali ad uso umano non autorizzati in Italia e di medicinali ad uso veterinario non autorizzati in alcun Paese dell’Unione Europea, nonché di medicinali le cui sostanze farmacologicamente attive sono presenti nella tabella 2 “sostanze vietate” del Reg. (UE) n°37/2010 17 Nota Ministero della Salute DGSAF 0014607-P-02/08/2012 •DOMANDA: •I farmaci alfa 2 adrenergici o alfa 2 agonisti, ben conosciuti come sedativi-ipnotici, possono essere considerati anestetici? Come vanno dispensati? •RISPOSTA: •Farmacologicamente questi principi attivi (xilazina, clonidina, romifidina, detomidina, mivazerol, etc..) non sono in grado di indurre uno stato di anestesia (ovvero quello stato in cui il paziente presenta un blocco mentale, sensitivo, motorio e di alcuni riflessi) e gli animali sottoposti a trattamento, benché in stato di profonda ipnosi in presenza di un buon effetto analgesico, con questi farmaci possono rispondere ad alcuni stimoli dolorosi. •Non sono, però, farmaci scevri da pericolosità e presentano indice terapeutico limitato, pertanto risulta necessaria, come chiarito da una recente nota Ministeriale, la detenzione e l’utilizzo esclusivo da parte del veterinario. •In quanto farmaci ad uso e detenzione esclusiva del veterinario, possono esser dispensati solo con ricetta non ripetibile in triplice copia nel rispetto del DECRETO 28 luglio 2009 “Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario.” 18 Prescrizione medicinale • la sostanza farmacologicamente attiva del medicinale scelto, non è presente nella tabella 1 “sostanze consentite” del Reg. (UE) n°37/2010. • la sostanza farmacologicamente attiva del medicinale scelto, è presente nella tabella 2 “sostanze vietate” del Reg. (UE) n°37/2010 19 Conseguenze • • • l’animale trattato dovrà essere definito “non destinato a produrre alimenti”, facendo uscire di fatto e definitivamente dalla catena alimentare tutti i suoi prodotti (latte, carne uova) . Tale somministrazione comporta, quindi, una serie di problematiche conseguenti da gestire con l’animale in vita ed in produzione: prodotti quali latte e uova da considerarsi non più alimenti né per l’uomo, né per altri animali, ma da smaltire come rifiuti speciali Categoria 1 Reg. (CE) n° 1069/2009. L’animale stesso non potrà mai più essere inviato alla macellazione, ma dovrà essere allevato sino a morte naturale. Eventualmente e solo in caso di sofferenza (bisogna però dire che la normativa al riguardo non è chiara), l’animale potrà essere soppresso mediante eutanasia, sotto la responsabilità di un medico veterinario, che dovrà prendersi carico dell’esecuzione dell’intervento eutanasico. Le sue carni, comunque dovranno essere smaltite come rifiuti speciali Categoria 1 Reg. (CE) n° 1069/2009. 20 Conseguenze • Sono, poi, da considerare le conseguenze di carattere amministrativo (sanzioni amministrative) collegate a tale somministrazione, che configura, per il veterinario e l’allevatore, la violazione al D. Lgs. N°193/2006, punito dall’art. 108, comma 9 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,00 a euro 15.493,00). • Da ultimo, ma non meno importanti, sono da prendere in considerazione le implicazioni legate ai possibili danni derivanti, per l’allevatore, da tale somministrazione prescritta dal veterinario, che potrebbero portare l’allevatore stesso a chiedere i danni al veterinario, dando il via a contenziosi di carattere civile. 21 USO IN DEROGA DEFINIZIONI Le difficoltà nell’applicazione della norma iniziano dal significato attribuito alle definizioni dell’uso improprio e dell’uso in deroga. 22 USO IN DEROGA DEFINIZIONI Per l’uso improprio la norma prevede sempre e comunque la farmacovigilanza, mentre, di norma, nell’uso in deroga non è prevista la farmacovigilanza perché non è possibile segnalare nessuna reazione avversa rispetto ad un AIC che contemplava tutt’altro. 23 FARMACOVIGILANZA SI USO IMPROPRIO L’ uso improprio riguarda • Posologia • via di somministrazione ? • non specie di destinazione e patologia. NO USO DEROGA L’uso in deroga riguarda • Specie • patologia C’è però un’eccezione 24 USO IN DEROGA DEFINIZIONI L’unico caso in cui, per poter accedere all’uso in deroga, è richiesta la farmacovigilanza è quello che riguarda la presenza di una reazione avversa nell’utilizzo del medicinale previsto per quella specie e per quella patologia. A fronte di tale rilievo, il veterinario, fatta la segnalazione di farmacovigilanza, accede ad altro medicinale registrato per altra specie o per altra patologia. L’uso improprio inteso quale uso non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto non può, quindi, mai riguardare una specie o una patologia diversa da quella dell’AIC al fine di non rientrare nella fattispecie dell’uso in deroga. 25 USO IN DEROGA DEFINIZIONI Quindi il legislatore ha individuato tre fattispecie dell’uso improprio: L’uso improprio consentito, preceduto dalla segnalazione di farmacovigilanza sull’inefficacia, che consiste nella dispensazione, ed eventualmente nell’impiego, di un farmaco senza rispettare strettamente le condizioni (posologia, tempo di somministrazione, via di somministrazione) che ne avevano consentito la AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio del farmaco) L’uso improprio non consentito, che consiste nell’abuso grave o nell'uso scorretto di un medicinale veterinario. Sull'uso scorretto va precisato che molti lo fanno coincidere col "trattamento illecito" definito nell'art. 1, comma 3 lettera g), del D. Lgs. 158/2006, confondendo ulteriormente la questione. L’uso in deroga consiste nella dispensazione, ed eventualmente nell’impiego, di un farmaco senza rispettare strettamente le condizioni (specie di destinazione e patologia) che ne avevano consentito la AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio del farmaco). 26 USO IN DEROGA CASCATA • • • • • • • » Decreto legislativo 06/04/2006 n. 193 11. Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti.1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento: a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a): 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano; 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione; c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria. 27 USO IN DEROGA CASCATA • • • • • • • • Direttiva 2001/82/CE Articolo 10 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora non esistano medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro per curare una determinata affezione di specie non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile possa, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed in particolare al fine di evitare all'animale sofferenze inaccettabili, trattare l'animale interessato: a) con un medicinale veterinario autorizzato nello Stato membro interessato a norma della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 726/2004 per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie; oppure b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a): i) con un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure ii) con un medicinale veterinario, conformemente a misure nazionali specifiche, autorizzato in un altro Stato membro a norma della presente direttiva per l'uso sulla stessa specie, o su altre specie per l'affezione in questione, o per un'altra affezione, oppure c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), ed entro i limiti imposti dalla normativa dello Stato membro interessato, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da una persona autorizzata a tal fine ai sensi della legislazione nazionale, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria. 28 USO IN DEROGA CASCATA • Resta il fatto che noi ci troviamo ad applicare il D.Lgs. 193/2006 ed il passaggio dalla direttiva al decreto, ha dato il via alle due interpretazioni. 29 USO IN DEROGA DEFINIZIONI Risulta difficile capire perché il legislatore non abbia consentito al veterinario, in assenza di farmaco di elezione, di scegliere indifferentemente una delle alternative presenti sul mercato sia essa veterinaria, umana, nazionale od europea a pari livello in merito alla sua valutazione professionale. Obiettivi della Dir. 28/04: “pur essendo lo scopo della normativa quello di tutelare salute pubblica e salute e benessere degli animali, tuttavia questa tutela deve essere raggiunta avvalendosi di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria farmaceutica o il commercio dei medicinali veterinari nella Comunità” (diventato considerata (2) della Dir. 82/01 aggiornata) 30 USO IMPROPRIO la casistica seguente non si riferisce all’abuso grave o all’uso scorretto di un medicinale veterinario Casistica dosaggi: Esistono farmaci, quali ad esempio le premiscele medicate, registrati con dosaggi che si possono rivelare insufficienti a seconda della quantità di cibo somministrato, dallo stato sanitario della partita di animali e in funzione del peso rapidamente crescente dei soggetti. • esempio pratico: in animali affetti da patologie intestinali che presentano astenia, ipertermia, depressione del sensorio e disidratazione, l’assunzione del mangime medicato subisce un notevole calo cosa che influenza negativamente l’assunzione del farmaco (fino del 50%) • Percorso prescrittivo: il veterinario prescrive il farmaco attenendosi scrupolosamente all’AIC (dosaggi e tempi di somministrazione); non ottiene il risultato atteso (risoluzione della patologia) decide di usare il farmaco a dosaggi diversi rispetto all’AIC (uso improprio) documenta la mancata risoluzione della patologia con esami di laboratorio/referti autoptici segnalazione di farmacovigilanza 31 USO IN DEROGA ( DLgs 193/2006 art. n. 11) Casistica anestesia nel suino: L’unico anestetico che risulta essere registrato sul suino è il Pentothal sodium, il cui principio attivo è il Tiopentale sodico. Svantaggi - somministrabile solo per via endovenosa (necrosi) SI per scrofe, verri e grassi, NO per suinetti in sala parto, svezzati o magroni - depressione respiratoria • esempio pratico: La castrazione o il mozzamento della coda qualora siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. (Decreto Legislativo 07 luglio 2011, n. 122: "Attuazione della direttiva n. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini“) dato per scontato che tutti gli interventi chirurgici sono equiparabili alla castrazione (ernie addominali, ernie scrotali, criptorchidismo, ermafroditismo, rimozione di ascessi etc….), sorge una problematica legata all’anestesia, o meglio all’anestetico da impiegare 32 • Percorso prescrittivo: il veterinario prescrive il farmaco autorizzato (tiopentale sodico) verifica e documenta le problematiche connesse all’uso del farmaco ( via endovenosa, depressione respiratoria) segnalazione di farmacovigilanza decide di usare il farmaco in deroga: Ketamina perché è presente nell’elenco delle sostanze farmacologicamente attive nella tabella 1- sostanze consentite del reg. 37/2010. Prescrive un appropriato tempo d’attesa per garantire che gli alimenti derivanti non contengano residui nocivi per il consumatore quindi i tempi di attesa minimi ( se non indicati) sono: • 7 gg per uova e latte • 28 gg per carne • 500 gradi/ giorno per i pesci • Zero gg per i medicinali omeopatici veterinari compresi nell’all.II Regolamento CE n.470/2010 33 Tipo di ricetta Riferimento normativo validità Conser vazione Ricetta veterinaria Ripetibile in copia semplice (RR) RD 27/7/34 n. 1265 art. 167 DL.vo 193/06 art. 76 3 MESI 5 ANNI Ricetta veterinaria Non Ripetibile in copia semplic e (RNR) RD 27/7/34 n. 1265 art. 167 DL.vo 193/06 art. 76 30 GIORNI 5 ANNI Ricetta veterinaria Non Ripetibile in Triplice copia (RNRT) DL.vo 193/06 art. 76 10 GIORNI 5 ANNI Richiesta in triplice copia approvvigionamento stupefacenti (RTC) (L 685/75) DPR 309/90 modif. dalla L 12/01 artt.14, 43 e 45, L. 49/2006 e D.M. 10.03.2006. 30 GIORNI 5 ANNI Prescrizione Mangime Medicato in Triplice copia DL.vo 90/93 art. 8 DM 16.11.93 art. 15 e succ. mod. 60 GIORNI 5 ANNI Senza obbligo di ricetta Decreto 31/10/2007 Recepimento della direttiva 2006/130 / / 34 Tipo di ricetta nel suino UTILIZZO RR Diuren RNR Prostaglandine, GNRH, gonadotropine, omeopatici e il ferro RNRT (4 copie) medicinali veterinari per la terapia o la scorta: ad azione immunologica premiscele medicate contenenti:chemioterapici,antibiotici,antiparassitari,corticost eroidi,ormoni,antiinfiammatori, sostanze psicotrope,neurotrope,tranquillanti e beta agonisti. medicinali nell’Uso in deroga RMS (3 copie) KETAMINA Prescrizione Mangime Medicato (4copie) Mangime Medicato, Mangime Complementare Medicato, Prodotto Intermedio Senza obbligo di ricetta gabbrovital, dodicile, fatroximin 35 La ricetta • Da quanto sopra esposto, risulta chiaro come la prescrizione medico veterinaria (ricetta) per i medicinali veterinari ed i mangimi medicati, presenti un’assurda complessità, che prevede al momento, ben cinque tipi di prescrizione medico veterinaria, caso unico al mondo. • Questa ipertrofia burocratica non trova alcuna giustificazione e lo stesso ministero della salute se n’è accorto, predisponendo, nel 2010, una bozza di decreto che introdurrà la cosiddetta “ricetta informatica”. • Pertanto, in un futuro, che si prevede più prossimo per gli animali produttori di alimenti per l’uomo e più remoto per gli animali d’affezione, i modelli di ricetta di cui ai primi tre punti del soprastante elenco saranno sostituiti dalla “ricetta informatica” (perse le tracce). 36 RNRT: DATI OBBLIGATORI PER IL VETRINARIO (secondo il modello previsto nell’allegato III D.lgs 193/2006) proprietario dell'animale (nome e cognome); Indirizzo dell’allevamento degli animali nome e cognome del medico; indirizzo del medico; ASL di residenza del medico; n. di iscrizione all'albo codice di allevamento ove previsto indicare, barrando le caselle se il farmaco o i farmaci sono per scorta di impianto o per scorta propria nome del farmaco; posologia e durata del trattamento; tempo di sospensione ove previsto; timbro; data di redazione; firma del medico prescrittore. Estremi autorizzazione ASL per scorta Copia è destinata asl Identificare gli animali ai quali è destinato 37 FACSIMILE DI RICHIESTA IN TRIPLICE COPIA (Art. 42 del DPR 309/1990) (INTESTAZIONE) Richiesta n°…. del ... (data)… Io sottoscritto Dr. …………………, veterinario libero esercente residente in (oppure) direttore sanitario della struttura veterinaria sita in (oppure) responsabile dei medicinali stupefacenti della struttura veterinaria sita in ………………………….…, via …………………………… n. ……, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, comma 1 del D.P.R. 309/90, richiedo a .(denominazione della farmacia, del grossista o della casa farmaceutica*)....... sita in …………….…………., via ……………………………………….. n. ……. le seguenti preparazioni incluse nella Tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’art. 14 del citato DPR. 309/1990: _____________________________________________________(medicinali richiesti)** (luogo e data) (Timbro e firma) * L’approvvigionamento presso le case farmaceutiche è consentito solo nel caso di medicinali ad uso umano. ** In un’unica richiesta possono essere inseriti un numero di medicinali e di preparazioni illimitati; per ognuno di essi possono essere richiesti i quantitativi necessari senza limitazioni nel numero delle confezioni. Non è necessario inserire i quantitativi in lettere. 38 1. MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA n° ricetta A) PARTE DA COMPILARSI A CU RA DEL MEDICO VETERINARIO Dati del veterinario: (cognome, nome, indirizzo) (dat i del medico vet erinario inseruiti nel codice a barre, n° iscrizione all’oridine preceduto dalla sigla della provincia) Destinatario della fornitura: (cognome e nome del proprietario/detentore degli animali, codice aziendale / codice fiscale, indirizzo, Asl) Prescrizione: (nome del medicinale prescritto, tipo e n. di confezioni, posologia e durata del trattamento, tempo di attesa, diagnosi nel caso di uso in deroga) RICETTA Identificaz ione degli animali trattati: (specie, razza, sesso, n. identificazione o box) ELETTRONICA Animale destinato al consumo umano Animale non d estinato al consumo umano Ricetta ripetibile Ricetta non ripetibile Scorta Luogo Data Firma del veterinario B ) PARTE DA COMPILARS I A CURA DELL’ALLEVATORE Data inizio trattamento (Dat i del destinat ario della f ornit ura inseriti nel codice a barre Codic e aziendale Data fine trattamento note c) PATRE DA COMPILARSI A CURA DELLA STRUTTURA EROGANTE DATI DELLA STRUTTURA DELLA STRUTTURA EROGANTE (timbro,cognome, nome e indirizzo e firma) 39 La ricetta può essere destinata 1) Per scorta dell’impianto 2) Per trattamento di animali specificatamente individuati (esempio nei suini: box, reparto e capannone) per una terapia di: profilassi metafilassi 3) trattamenti programmati (RNRT/prescrizione mangime medicato) 4) Per approvvigionamento scorta propria zooiatrica da parte del veterinario di medicinali veterinari ( RNRT/ RTC – richiesta in triplice copia) 40 LA SOMMINISTRAZIONE DEI MEDICINALI VETERINARI E MANGIME MEDICATO DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE: REGISTRO DEI TRATTAMENTI (D.lgs. 193/06 e 158/06) REGISTRO DEI TRATTAMENTI E REGISTRO DELLE SCORTE REGISTRO UNIFICATO (solo per scorte) REGISTRO SCORTE ZOOIATRICHE REGISTRO USO IN DEROGA DEVONO I registri devono essere a pagine pre-numerate e vidimate dalla asl competente (tranne quello per l’uso in deroga) Devono essere conservati per 5 anni assieme alle copie delle prescrizioni medico veterinaria e alla documentazione di acquisto 41 FACSIMILI REGISTRI 42 REGISTRO DEI TRATTAMENTI (D.lgs. 193/06 e 158/06) COMPILAZIONE A CARICO DEL VETERINARIO CURANTE Data prescrizi one FARMACO nome Identificazione animali trattati - Quantità Contrassegno individuale n° box/partita animali N° animali tempo di sospen sione gg. COMPILAZIONE A CARICO DELL’ALLEVATORE firma del Veterinario Fornitore data inizio trattam. data fine trattam. quantit à residua 43 REGISTRO DEI TRATTAMENTI E REGISTRO DELLE SCORTE (D.lgs. 193/06 e 158/06) REGISTRO UNIFICATO (solo per scorte) Annotazioni a carico del veterinario CARICO N° ricetta N° confezioni Data carico Firma SCARICO Motivo del trattamento N° confezioni residue Data scarico Firma Annotazioni a carico dell’allevatore TRATTAMENTO TRATTAMENTO N° animali Identificazione animali Nome medicinale Tempo di sospensione Firma Data inizio trattamento Fornitore medicinale Data fine trattamento N° confezioni residue 44 REGISTRO SCORTE ZOOIATRICHE (D.lgs. 193/06) SCARICO TRATTAMENTO Proprietario degli animali trattati Data Azienda / Allevamento (Cod. Az. ed Indirizzo) Identificazione degli animali da trattare Speci e Trattamento Nome farmaco Dosag gio N° Capi Tempo di sospensi one (gg.) Data inizio Durata (gg.) 45 REGISTRO USO IN DEROGA (D.lgs. 193/06) DIAGNOSI Proprietario degli animali trattati Data diagnosi Azienda / Allevamento (Cod. Az. ed Indirizzo) TRATTAMENTO Identificazione degli animali da trattare Speci e N° capi trat tati Marche auric. o, in caso di trattamenti collettivi, cert. san. (n° e data), box, reparto, unità prod. Trattament o Affezione diagnosticata Nome farma co Fornitore del farmaco Dosa ggio Tempo di sospensi one (gg.) Dat a inizi o Dura ta (gg.) TRATTAMENTI IN DEROGA: il veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota: Data del trattamento diagnosi Identificazione del proprietario e degli animali Medicinali prescritti Dosi somministrate Durata del trattamento Tempi di attesa raccomandati 46 FACSIMILE REGISTRO STUPEFACENTI: 47 FARMACOSORVEGLIANZA E DIFFICOLTA’ APPLICATIVE NEL SETTORE BOVINO E SUINO 48 La farmacosorveglianza, ovvero l’attività di controllo e repressione delle violazioni sulla normativa sul farmaco, sono competenza a seconda delle fattispecie, del Servizio veterinario dell’Asl, del servizio farmaceutico dell’Asl, del Nucleo Antisofisticazione del Corpo dei Carabinieri (NAS), della Guardia di Finanza. 49 UN PO’ DI NUMERI ED ESEMPI PRATICI 50 AUSL PAPALLA • • • • • • • • • • • • • • • Distretto Carmencita Anno 2010 Veterinari in servizio n° 8 (4 area B, 3 area A ed 1 area C) Officina farmaceutica: 1 struttura; Vendita diretta: 11 farmacie; Ingrosso e vendita diretta: 1 struttura; Strutture veterinarie: 12 Ambulatori; Allevamenti bovini: 117 (11509 capi); Allevamenti suini: 52 (58100 capi); Allevamenti equini: 98 (282 capi); Allevamenti ovicaprini: 7 (40 capi); Allevamenti ittici: 1 (3500 capi); Allevamenti avicoli: 5 (39250 capi); Allevamenti cunicoli: 1 (20750 capi); Stalla di sosta equini/bovini: 1 (144 capi); Totale ispezioni da fare: 286 (fatte 236); Provvedimenti: 1 sanzione amm.va (5 tra 20062010). 51 CONTROLLO sulla PRESCRIZIONE di MEDICINALI VETERINARI e MANGIMI MEDICATI AUSL PAPALLA DISTRETTO CARMENCITA MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI N° ricette MEDICINALI per SCORTA N° ricette MEDICINALI N° ricette Anno N° Ricette N° Ricette in deroga N° Ricette allevamen ti N° Ricette impianti di cura N° Ricette N° Ricette in deroga 2010 756 482 698 186 571 27 2012 436 147 659 241 421 0 64% -> 34% 52 Controllo sulla utilizzazione del farmaco Allevamento suinicolo ciclo chiuso scorta 2010 • verifica, formale e cartacea, con checklist: - delle ricette (trattasi di all’incirca 800); - delle annotazioni sui registri; - incrociando il tutto con la presenza in scorta per DUE FARMACI VETERINARI; - per un periodo di 12 mesi; controllo inattuabile 53 Controllo sulla utilizzazione del farmaco Allevamento bovino scorta 2010 • verifica, formale e cartacea, con checklist: - delle ricette (trattasi di all’incirca 450); - delle annotazioni sui registri; - incrociando il tutto con la presenza in scorta per DUE FARMACI VETERINARI; - per un periodo di 12 mesi; controllo inattuabile 54 Controllo sulla utilizzazione del farmaco criticità 1 • • • 800 o 450 prescrizioni (5 anni); solo le RNRT e quelle dei mangimi medicati, per tutte le altre ?????? controllo trattamenti animali inviati al macello con mod. 4 a cui si allega la dichiarazione dei trattamenti nei 90 giorni precedenti l’invio al macello, il veterinario ufficiale deve: - Controllare il registro dei trattamenti con medicinali veterinari; - BDN: verificare le movimentazioni in uscita del gruppo estrema difficoltà nell’allevamento bovino, ovi-caprino ed equino (al momento no, ma un domani sì) assolutamente non praticabile, oltre che inutile, in quello suinicolo, avicolo, cunicolo, ossia ovunque non ci sia la BDN individuale; 55 Controllo sulla utilizzazione del farmaco criticità 2 • trattamenti ad animali ammalati che potrebbero essere inviati al macello, se la cura non ha effetto, fanno si che formalmente i trattamenti sono registrati su altri animali al fine di poter inviare al macello l’animale trattato senza dichiarazione di trattamento nei 90 gg. precedenti; cosa possiamo fare ? NIENTE 56 Controllo sulla utilizzazione del farmaco criticità 2 Quando il fornitore del farmaco è il veterinario libero professionista bisogna incrociare i registri in allevamento e quello del veterinario? • NON è possibile se il veterinario LP appartiene ad un’altra ASL • gli animali sotto trattamento al momento dell’ispezione, avevano necessità di cura? veterinario di medicina pubblica non può essere al tempo stesso: un buiatra, un suiatra,un ippiatra ecc ecc. 57 Controllo sulla utilizzazione del farmaco considerazioni 1 • La gestione del farmaco in allevamento rappresenta il nodo focale • Il veterinario libero professionista deve mantenere le carte (prescrizioni registri vari), in regola; più che preoccuparsi dello stato sanitario degli animali; • Chi trova in allevamento il veterinario di medicina pubblica quando esegue il controllo ? Un interlocutore attento a tali problematiche ? No perché l’allevatore declina la responsabilità al veterinario, che spesso è più di uno; quindi manca una figura univoca: VETERINARIO AZIENDALE 58 Veterinario aziendale Figura che dovrebbe mettere a punto i seguenti strumenti: • Piano di autocontrollo aziendale; • piani di profilassi diretta ed indiretta; • piani terapeutici; • scheda clinica individuale, ove possibile, o di gruppo; • inserimento dei trattamenti eseguiti; • inserimento delle segnalazioni di reazioni avverse (farmacovigilanza); • nelle Banche dati nazionali disponibili (bovina suina ed equina). 59 Controllo sulla utilizzazione del farmaco considerazioni 2 • il controllo del farmaco rappresenta sicuramente un cardine insostituibile per garantire sia la Sicurezza Alimentare, sia la corretta Commercializzazione del farmaco, sia possibili insorgenze di Antibiotico resistenza, sia la Sanità animale, sia il Benessere animale; • il controllo sul farmaco sin qui eseguito negli anni ci ha portato ai valori attuali del piano nazionale residui, che dimostrano una significativa diminuzione delle positività di residui, quindi non è da buttare, ma semplicemente da rifondare; • il controllo sul farmaco deve essere slegato dalla logica aberrante della verifica annuale di tutto e di tutti, troppo dispersiva, inefficace, ma soprattutto incapace di cogliere le vere situazioni di illegalità; 60 Controllo sulla utilizzazione del farmaco considerazioni 3 • si rende necessario concentrare le forze su quegli aspetti che ci consentano di avvicinarci il più possibile al raggiungimento degli obiettivi della norma, la cui individuazione richiede uno studio attento, basato su di una valutazione dei fattori di rischio ispirata a criteri di misurabilità; • non dimentichiamoci che il controllo del farmaco è solo uno strumento che, oltre ad avere una chiara finalità repressiva, dovrebbe consentire di capire se il settore si muove nel rispetto del dettato normativo, ma allo stato attuale, per quanto sopra riportato, non è in grado di darci risposte soddisfacenti. 61 Nuova circolare 14/2000 62 LINEA GUIDA APPLICATIVA del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158 per l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche BOZZA Definizioni: • «trattamento illecito», l'utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle vigenti disposizioni. Si intendono per condizioni diverse tutte quelle adottate in difformità alla normativa vigente quali, ad esempio, l’assenza di prescrizione, l’assenza di registrazione del trattamento, la mancanza dell’annotazione del Veterinario responsabile sul registro di scorta dei medicinali veterinari in caso di trattamento, le modalità di somministrazione diverse rispetto a quanto previsto dall’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio)[2]; • NOTA Definizioni: e. «trattamento illecito», l'utilizzo di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati a fini o a condizioni diverse da quelli previsti dalle vigenti disposizioni [D.Lgs. 158/06 art. 1, lettera g)]. Si intendono per condizioni diverse tutte quelle adottate in difformità alla normativa vigente quali, ad esempio, l’uso improprio, l’assenza di prescrizione, l’assenza di registrazione del trattamento, la mancanza della registrazione da parte del Veterinario responsabile sul registro di scorta dei medicinali veterinari ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 193/2006, le modalità di somministrazione diverse rispetto a quanto previsto dall’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio); • [2] tale definizione non corrispondendo a quella del DLgs 193 deve essere esplicitata quale riferita solo ed esclusivamente alle sostanze di cui al DLgs 158 al fine di non ingenerare possibili interpretazioni sia nei controllori che nei controllati, portando alcuni a vederla in un modo fortemente restrittivo (fuori AIC = trattamento illecito), mentre altri neppure si porranno il problema. • 63 LINEA GUIDA APPLICATIVA del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158 per l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche • • • • • • • • • • • • Nella Direttiva 96/23/CE: Articolo 4 1. Gli Stati membri affidano ad un servizio o organismo pubblico centrale il coordinamento dell'esecuzione delle ricerche previste dal presente capo eseguite sul loro territorio nazionale. 2. II servizio o organismo di cui al paragrafo 1 ha i seguenti compiti: a) elaborare il piano previsto all'articolo 5, in modo che i servizi competenti possano eseguire le ricerche previste; b) coordinare le attività dei servizi centrali e regionali incaricati della sorveglianza sui vari residui; tale coordinamento riguarda tutti i servizi che contribuiscono alla lotta contro l'uso fraudolento di sostanze o prodotti negli allevamenti; 64 LINEA GUIDA APPLICATIVA del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158 per l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche • • • • Nella Direttiva 96/23/CE: Articolo 11 2. I controlli di cui al paragrafo 1 mirano segnatamente a rivelare il possesso o la presenza di sostanze o prodotti vietati che potrebbero essere somministrati ad animali per fini di ingrasso ovvero il trattamento illecito. 65 LINEA GUIDA APPLICATIVA del Decreto Legislativo del 16 marzo 2006, n. 158 per l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose durante il processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158 e successive modifiche • • • Uso auxinico (mascherato) di antibatterici Esempio: Ossido di Zinco per 2 mesi in svezzamenti di suini (sito 2), per controllare problemi enterici legati alla digeribilità delle proteine della soia; Il trattamento medicato non può “tamponare” un problema nutrizionale da cui deriva una patologia enterica. 66 E GLI ALTRI ? DISTRIBUZIONE QUESITO SPAGNA UK FRANCIA Il veterinario è autorizzato a vendere i farmaci direttamente all’allevatore? Solo in casi di emergenza, normalmente no Si SI Se si il ricavo derivante da questa attività è più grande di quello puramente professionale? Questo è il caso del passato che perdura ancora in alcune “practices”.Negli ultimi 5 anni la pressione del mercato ha ridotto questo margine. Alcuni giovani veterinari stanno scegliendo di non vendere farmaci NO D SI SI Fonte “Mino” Tolasi 67 Considerazioni • Ad un primo esame nella distribuzione del farmaco la situazione più vicino alla nostra è quella spagnola dove al veterinario non è concesso vendere il farmaco, cosa consentita negli altri tre paesi. Non sembra che, a parte la Germania, il reddito derivante da questo diritto sia più di quello proveniente dal puro esercizio professionale. 68 E GLI ALTRI ? PRESCRIZIONE QUESITO SPAGNA UK C’è solo un modello di ricetta o ve ne sono diversi tipi a seconda del tipo di farmaco che si ricetta (specialità,ormoni ecc.)? Ce ne sono diverse Nessuna prescrizione è necessaria se è il veterinario di cui l’allevamento è cliente a fornire il farmaco, se l’allevatore compera il farmaco da qualcun altro, c’è l’obbligo di una “linea guida” La ricetta deve essere in qualche modo registrata? Se si dove, deve esserne mandata una copia all’autorità (ASL) e da parte di chi? no Il veterinario deve registrare nella sua farmacia a chi ha venduto il farmaco e non deve comunicare nient’altro Sulla ricetta devono essere identificati tutti gli animali ed i tempi di sospensione? Se si da parte di chi? Si con le marche ufficiali,ma sono tollerate anche le identificazioni aziendali in questo sistema non c’è alcun obbligo di identificazione dell’animale da parte del veterinario Ci sono farmaci “liberi”(senza ricetta)? Pochi (vitamine ecc.) I farmaci “liberi” devono essere ricettati, ma non obbligatoriamente da veterinari. Ci sono gli Suitably Qualified Person (SQP) C’è un tempo di validità della ricetta? 30 gg Per i farmaci di uso routinario il veterinario per ogni allevamento deve produrre l’annual health plan FRANCIA D Modello unico in duplice copia UNICO MODELLO no SI E CONSERVATA PER 10 ANNI. PER I MANG.MEDICATI MANDATA COPIA ALL’AUTORITA’ Si da parte del veterinario Si da parte del veterinario no SI,MA COMUNQUE REGOLAMENTATI no NO Fonte “Mino” Tolasi 69 Considerazioni • Anche per le prescrizioni il paese a noi più vicino appare essere la Spagna. Solo in Spagna vi sono più tipi di ricette, negli altri sono in unico modello (FR e D) o addirittura non sono previste (UK). Sulle registrazioni ed invio ricette non c’è nessun obbligo, tranne in Germania solo per le prescrizioni di mangimi medicati. Sull’identificazione degli animali, solo nel Regno Unito non vige alcun obbligo. Sui farmaci SOP (senza Obbligo di Prescrizione), la situazione appare molto variegata. 70 E GLI ALTRI ? CONSERVAZIONE QUESITO SPAGNA UK Nel caso di mancato uso di un farmaco, animale morto o terapia effettuata a metà, come viene conservato ed eventualmente riutilizzato il farmaco residuo? Nessun problema di ulteriore prescrizione Nessun problema di documentazione aggiuntiva Nei grandi allevamenti c’è la possibilità di avere una scorta di farmaci? Se si come funziona e di chi è la responsabilità dell’uso (che responsabilità ha il veterinario)? Sì e l’allevatore è responsabile dell’uso e dell’eventuale abuso del farmaco, il veterinario dà solo delle raccomandazioni e linee guida Sì, senza di fatto stretti controlli FRANCIA Carnet di stalla No, solo residui dei flaconi usati D DEVE ESSERE AVVERTITO IL VETERINARIO CHE REGISTRA IL MANCATO USO SI MA PER UNA SETTIMANA SOLAMENTE,TRANNE CASI PARTICOLARI (ASCIUTTA) Fonte “Mino” Tolasi 71 Considerazioni • Sulle scorte in allevamento la situazione appare più variegata, con notevoli differenze, andando dalla Spagna in cui è responsabile solo l’allevatore, passando per il Regno Unito senza di fatto controlli, per arrivare alla Germania in cui è fissato il limite di una settimana ed alla Francia in cui sono ammessi solo residui di farmaci usati. 72 E GLI ALTRI ? REGISTRAZIONE DELL’USO DEL FARMACO A LIVELLO DELL’ALLEVAMENTO QUESITO SPAGNA UK FRANCIA D Che tipo di registrazione c’è in allevamento? Il registro dei trattamenti Registro dei trattamenti (keeper’s records) CARNET SANITAIRE Registro dei trattamenti Una copia ce l’ha il vet Chi è il responsabile di questa registrazione? L’allevatore L’allevatore Il somministratore,veterinar io o allevatore secondo il caso Veterinario e allevatore Tutti i farmaci devono essere registrati? Quelli con ricetta (quasi tutti) Nel caso di una identificazione aziendale (n.aziendale della vacca) può essere usata questa nell’identificazione del trattamento o è obbligatorio riportare sul registro la marca ufficiale? Nel caso di gestione computerizzata della mandria, è valida questa o c’è l’obbligo di stampa di un registro ufficiale cartaceo? si Tutti (anche gli omeopatici) Obbligo la M.A.,gli altri numeri sono complementari M.Ufficiale Marca ufficiale Num.complemetari se la corrispondenza alla M.Uff. è documentata Viene ritenuta valida la registrazione computerizzata La gestione computerizzata è accettata Viene ritenuta valida la registrazione computerizzata La gestione computerizzata è accettata in qualche caso Fonte “Mino” Tolasi 73 Congresso Internazionale SIVAR, Cremona 6 Maggio 2011 Considerazioni • Sulle registrazioni in allevamento la situazione appare più uniforme, tranne che per la gestione computerizzata della mandria, che, a differenza di quanto accade in Italia, viene ritenuta valida senza obbligo di stampa. 74 E GLI ALTRI ? Mangimi Medicati QUESITO SPAGNA UK FRANCIA D L’uso dei mangimi medicati ha una legislazione dedicata o sono considerati farmaci equivalenti alle specialità? Ha una legislazione dedicata Ha una legislazione dedicata COME I MEDICINALI NORMALI Ha una legislazione dedicata Come funzionano ricettazione, distribuzione, registrazione e controllo sul loro uso? Ricettazione con modello dedicato, registrazione su un registro dei trattamenti apposito Ricettazione con modello dedicato COME I MEDICINALI NORMALI Ricettazione con modello dedicato Fonte “Mino” Tolasi 75 Considerazioni • Per i mangimi medicati, l’unica che si distingue appare la Francia, dove sono considerati come i medicinali. 76 E GLI ALTRI ? Documentazione generale QUESITO SPAGNA UK FRANCIA D Nel caso di invio al macello di animali trattati in un recente periodo (entro 90 gg prima della macellazione) con tempi di sospensione trascorsi, c’è obbligo di compilazione da parte del veterinario di un certificato aggiuntivo? NO NO NO Si,da due anni per i suini ed ora anche per i bovini Cosa fate per le FCI (ICA Informazioni sulla catena alimentare) c’è un sistema di scambio di informazioni ? se si come funziona e che cosa fa il veterinario? C’è sulla carta ma non funziona NO NO NO Fonte “Mino” Tolasi 77 Considerazioni • Documenti accompagnatori degli animali inviati al macello certificanti trattamenti pregressi sono obbligatori solo in Germania e per quanto riguarda le ICA,FCI è l’acronimo inglese, siamo ancora agli albori. 78 E GLI ALTRI ? Vaccinazioni QUESITO SPAGNA UK FRANCIA D Chi fa le vaccinazioni? Il veterinario solo le ufficiali (BT) L’allevatore Il veterinario solo le ufficiali (BT) Il veterinario solo quelle controllate dallo stato (anche IBR e BVD) I vaccini sono tutti uguali, dal punto di vista legislativo, o c’è differenza tra le vaccinazioni obbligatorie e quelle libere? Sono tutti uguali Tutti uguali Tutti uguali Tutti uguali Deve essere comunicato all’autorità competente l’avvenuta vaccinazione? Da chi? Solo le ufficiali,da parte del veterinario Talvolta in caso di vaccinazioni ufficiali il veterinario certifica dell’avvenuta consegna del vaccino all’allevatore Solo le ufficiali,da parte del veterinario Solo le ufficiali,da parte del veterinario Fonte “Mino” Tolasi 79 Considerazioni • Sulle vaccinazioni la situazione appare molto diversa da quella italiana, a cominciare dal fatto che, tranne quelle ufficiali, soggette cioè a piani controllati dallo stato (E, FR e D), sono praticate dall’allevatore e la comunicazione all’autorità competente riguarda solo quelle ufficiali. 80 Considerazioni finali • Dalla disamina della situazione generale appare evidente che il Regno Unito è senza dubbio la nazione meno burocratizzata, mentre l’Italia si pone tra gli stati con più regole e dove il veterinario è chiamato ad una maggiore corresponsabilità con l’allevatore. 81 Conclusioni 82 La legge italiana sul farmaco Rappresentazione artistica di Shub-Niggurath, insieme alla sua prole. (Miti di Cthulhu, Howard Phillips Lovecraft) 83 Conclusioni • • • • I farmaci per le medicazioni in acqua possono essere tenuti in scorta o si possono usare solo come trattamento? Decreto legislativo 06/04/2006 n. 193 81. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti 2. Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrarsi attraverso gli alimenti liquidi o solidi, fatta salva la detenzione di quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico. 84 Conclusioni • • • Quindi, ne deriva che non esiste nessun divieto di detenere medicinali veterinari da somministrarsi in acqua d'abbeverata, al pari di qualsiasi altro medicinale, nella scorta in allevamento. alcuni servizi veterinari "impongono impropriamente un divieto assoluto “ per la detenzione in scorta di tali medicinali, dicendo che è possibile prescrivere per il solo trattamento singolo. Infatti la norma concede una "deroga", in quanto se sono rispettate le condizioni ivi riportate (quantitativi ridotti di tali medicinali, commisurati alle necessità dell'allevamento, sufficiente per un periodo non superiore a sette giorni, da utilizzare in situazioni che richiedano un pronto intervento terapeutico), è possibile, per il veterinario responsabile della scorta, prescrivere, per l'acquisto e la detenzione in scorta, tali medicinali, cioè senza specificare gli animali da trattare, ma solo per mettere in scorta, per un eventuale trattamento d'urgenza, medicinali contenenti antibatterici e chemioterapici per curare gli animali presenti per sette giorni. 85 Conclusioni • • • Definizione di norma giuridica La norma giuridica è una regola che disciplina la vita all'interno di una società. L'insieme delle norme giuridiche di una società è detto ordinamento giuridico. La norma giuridica si distingue da altre tipologie di regole (es. regole religiose, di condotta morale o sociale ecc) per la presenza delle seguenti caratteristiche peculiari: Generalità; Astrattezza e Imperatività. Perché questo determinato tipo di organizzazione (ordinamento giuridico) conquisti la fiducia del cittadino venendo così accettata spontaneamente, se non proprio volentieri, occorre che si basi su norme che presentino le seguenti caratteristiche: 1) Semplicità e chiarezza; 2) Precetto facilmente eseguibile; 3) Equa; 4) Sanzione appropriata ,proporzionale e giusta; 5) Ampia divulgazione; 6) Giusta applicazione. 86 Conclusioni • • Rispetto alle sei caratteristiche sopra enunciate, leggendo le normative settoriali sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati, risulta difficile, se non impossibile trovarvi almeno le prime quatto voci. Infatti, si potrebbe dire che per tali normative, le caratteristiche percepite sono: 1) Complessità e mancanza di chiarezza; 2) Precetto difficilmente eseguibile; 3) Iniqua; 4) Sanzione inappropriata, sproporzionata ed ingiusta. 87 Conclusioni • • • • • MEDICO: Ricetta Medica non ripetibile (RNR). Il medico che prescrive un medicinale soggetto a RNR senza attenersi alle modalità di compilazione è soggetto alla sanzione amministrativa da € 300 a € 1.800 (art. 148, D.Lvo 219/06) (600 €). MEDICO VETERINARIO: Ricetta Non Ripetibile Triplice Copia (RNRTC). Il veterinario che compila in maniera incompleta una NRTC non è soggetto a sanzione, a meno che non ometta gli obblighi successivi di registrazione sul registro trattamenti di cui art.15 D.lgs 158/06 e art 79 del Dlgs 193/06 la cui sanzione è prevista nel D.lgs 158/06 art 32 c.4 . Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 2, 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro (4074 €). In caso di scorta, sanzione prevista nel Dlgs 193/06 dall’Art. 108 comma 17, che rimanda al c.16: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.065 euro a 12.394 euro (4130 €). 88 Farmacologicamente vostro. 89