CONTENZIOSO E ARBITRATI Ottobre 2015 LA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA QUALE STRUMENTO DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE NELL’AMBITO DEL D. LGS. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132 COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 162/2014 La recente riforma della giustizia civile attuata con Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (“DL”), convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto la “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”. Le disposizioni in tema di negoziazione assistita sono già applicabili a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 132/2014 (13 settembre 2014) e della successiva legge di conversione (11 novembre 2014). A ciò fanno eccezione le disposizioni di cui all’art. 3, in tema di obbligatorietà dell’esperimento della procedura quale condizione di procedibilità dell’azione, che hanno acquisito efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 132/2014 e dunque a partire dal 9 febbraio 2015. A differenza della mediazione prevista dal d.l. 4 marzo 2010, n. 28, nella negoziazione assistita l’attività finalizzata al raggiungimento di una amichevole composizione della controversia non è affidata a un terzo imparziale, bensì agli stessi difensori delle parti. La negoziazione assistita è un procedimento volto alla risoluzione stragiudiziale della controversia, che si fonda su un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà al fine di risolvere in via amichevole una controversia tra loro pendente con l’assistenza di avvocati iscritti all’albo (anche ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, cioè di coloro che abbiano conseguito il relativo titolo all’estero e che intendano esercitare in maniera permanente la professione in Italia, i c.d. avvocati stabiliti). La negoziazione assistita può essere volontaria (art. 2 legge 162/2014) oppure obbligatoria (art. 3 legge 162/2014). È obbligatoria nel caso di controversie relative (i) al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, indipendentemente dal valore della controversia; (ii) al pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma di denaro non eccedente cinquantamila euro. In questi casi, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Nei casi in cui l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata se l’invito alla negoziazione non sia seguito da adesione, se è seguito da un rifiuto entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione o, da ultimo, quando è decorso il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (così il comma 2 del medesimo art. 3). Il legislatore specifica espressamente alcuni dei casi in cui, viceversa, la negoziazione assistita non rappresenta causa di improcedibilità della domanda giudiziale. Essi riguardano, oltre che le controversie in merito a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (comma 1 art. 3): i procedimenti di ingiunzione, inclusa l’opposizione; i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 – bis c.p.c.; i procedimenti in camera di consiglio; l’azione civile esercitata nel processo penale. Il comma 4 dell’art. 3 prevede poi che l’esperimento dei procedimenti di negoziazione assistita, nei casi in cui la legge la prevede quale condizione di improcedibilità della domanda, non preclude comunque la concessione di provvedimenti cautelari e urgenti. Il procedimento è lo stesso sia per la negoziazione facoltativa, sia per la negoziazione obbligatoria. La convenzione di negoziazione deve precisare a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, termine che, in nessun caso, può essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti e b) l’oggetto della controversia e le richieste dell’istante (e dunque il petitum e la causa petendi della successiva ed eventuale azione) che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro (art. 2, comma 2, legge 162/2014). La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta. Gli avvocati devono certificare, sotto la propria responsabilità professionale, l’autografia delle sottoscrizioni apposte dalle parti in calce alla convenzione (così l’art. 2, comma 6, legge 162/2014) e, da un punto di vista deontologico, CONTENZIOSO E ARBITRATI Ottobre 2015 devono informare il cliente, all’atto dell’assunzione del mandato per lo svolgimento di un’attività difensiva che coinvolga la trattazione di una materia rientrante tra quelle risolvibili in via stragiudiziale, della possibilità di avviare la procedura di negoziazione assistita (così il comma 7 dell’art. 2). Per quanto concerne le conseguenze che la legge ricollega alla mancata accettazione dell’invito a stipulare la convenzione, l’art. 4 legge 162/2014 prevede che l’invito medesimo deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio, nonché ai fini della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria (ai sensi dell’art. 96 c.p.c.), nonché, infine, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (ai sensi dell’art. 642 c.p.c.). Il mancato raggiungimento dell’accordo deve essere certificato dagli avvocati designati. Nell’ipotesi in cui il procedimento di negoziazione si concluda positivamente, l’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono (che devono certificare l’autografia delle firme). L’accordo medesimo, così formalizzato, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita o dalla sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza. Quanto infine agli obblighi dei difensori a tutela della riservatezza, l’art. 9 legge 162/2014 prevede che i difensori non possono essere nominati arbitri, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., nelle controversie aventi il medesimo oggetto o tra loro connesse (comma 1); gli stessi devono altresì osservare, unitamente alle parti, il dovere di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute (comma 2) con l’ulteriore precisazione che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nell’ambito del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. (comma 3). La violazione di tali obblighi costituisce per l’avvocato, ai sensi del comma 4 bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge, illecito disciplinare. Per ulteriori informazioni: Guido Bartalini, [email protected] Gian Carlo Sessa, [email protected]