N. R.G. 5462/2013
Sentenza n. 14075/2014 pubbl. il 27/11/2014
RG n. 5462/2013
Repert. n. 12021/2014 del 27/11/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Tavassi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5462/2013 promossa da:
DI.AL IMPORT SRL IN LIQ. (C.F. 04986480723), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell’avv. ROBERTO CRISTALLINI e dell’avv. MARIA GIORDANO
(GRDMRA71C59Z401M); elettivamente domiciliata in VIA A. LUCARELLI, 62/D - 70124 BARI,
presso il difensore avv. CRISTALLINI ROBERTO, in forza di procura in atti
ATTRICE/OPPONENTE
contro
CARLSBERG HORECA SRL (C.F. 02534610722), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell’avv. ANTONIO FERRAGUTO, elettivamente domiciliata in VIA DE
AMICIS 51 - 20123 MILANO presso il difensore avv. FERRAGUTO ANTONIO, in forza di procura
in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
nell’interesse di DI.AL IMPORT S.R.L. in liquidazione
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SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
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La società opponente nel riportarsi ai propri scritti difensiviRepert.
di cui chiede
l'accoglimento edel
tornando
a
contestare la pretesa creditoria formulata da controparte, chiede che vengano accolte le seguenti
conclusioni:
Accertare e dichiarare la la pregiudizialità del giudizio trattato in sede di arbitrato irrituale rispetto
all'oggetto del contendere del presente giudizio di opposizione e per l'effetto dichiararne la sospensione
ex art. 295 c.p.c.;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la totale o parziale estinzione per compensazione del
concorrenza dello stesso.
Condannare l'opposta al pagamento di spese diritti e onorari con attribuzione al sottoscritto avvocato.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
nell’interesse di CARLSBERG HORECA S.R.L.
Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
giudicare:
in via pregiudiziale
dichiarare inammissibile e, in ogni caso, respingere l’istanza di sospensione del processo ex art.
295 cod. proc. civ. formulata dall’opponente, in quanto del tutto infondata, in fatto e in diritto;
nel merito, in via preliminare
accertata l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 649 cod. proc. civ., dichiarare
inammissibile e, comunque, respingere la domanda di sospensione e/o revoca della provvisoria
esecuzione del decreto opposto proposta da DI.AL. IMPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
nel merito, in via principale
- dichiarare inammissibile e, comunque, respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo n.
39475/2012, emesso dal Tribunale di Milano il 30 ottobre 2012, proposta da DI.AL. IMPORT
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nei confronti di CARLSBERG HORECA S.R.L. e, conseguentemente,
confermare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni opportuna declaratoria;
- dichiarare inammissibile e/o improponibile e, comunque, respingere l’eccezione di
compensazione proposta da DI.AL. IMPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE nella presente causa,
nonché tutte le altre domande e istanze avversarie per le ragioni illustrate in atti;
nel merito, in via subordinata
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credito indicato nel d.i. impugnato con il credito risultante dalla procedura arbitrale fino alla
- condannare, comunque, DI.AL. IMPORT
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S.R.L. IN Repert.
LIQUIDAZIONE
a pagare indel
favore
di
CARLSBERG HORECA S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l’importo di
€ 96.111,14= oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 dal dovuto sino
al saldo o la diversa somma che il Tribunale riterrà dovuta;
in via riconvenzionale:
accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell’attrice opponente ai sensi dell’art. 96
cod. proc. civ. e, per l’effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno in favore della
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, nonché di quelli relativi al procedimento
monitorio, già liquidati, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, secondo le
aliquote vigenti al tempo dell’effettivo pagamento.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. E' necessario chiarire i fatti che hanno portato alla presente controversia.
Con sentenza n. 672/2010, depositata in data 30.12.2010, il Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di
Rho, aveva condannato le convenute T&C Puglia S.r.l. (“T&C”) - ora Carlsberg Horeca S.r.l.
(“Carlsberg”) e DI.AL Import in liquidazione (“DI.AL”) al pagamento in solido della somma di €
43.864,82 oltre ad interessi, in favore della attrice Heineken Italia S.p.A. (Heineken). La stessa
sentenza inoltre aveva imposto a DI.AL Import di tenere T&C Puglia indenne da quanto eventualmente
pagato nei confronti di Heineken.
DI.AL impugnava la sentenza in appello; costituendosi nel giudizio di secondo grado Carlsberg
proponeva a sua volta appello incidentale, mentre Heineken si costituiva chiedendo la conferma della
pronuncia appellata. Alla prima udienza del 22.05.2012 la Corte d’Appello di Milano respingeva
l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza proposta dall’appellante principale. In seguito
Heineken chiedeva a Carlsberg il pagamento dell’importo dovuto, quantificato in € 96.111,14, di cui €
43.864,82 per capitale, € 38.133,45 per interessi e € 14.112,87 per spese liquidate. Tale somma veniva
pagata da Carlsberg in data 25.05.2012.
Il giorno 8.06.2012, Carlsberg intimava a DI.AL il rimborso della somma pagata, ottenendo dal
Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo 39475/2012 in data 3.10.2012, divenuto esecutivo il
20.11.2012. DI.AL ha quindi proposto opposizione avverso tale decreto in data 15.01.2013, chiedendo
di:
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convenuta opposta, da liquidarsi anche in via equitativa.
-
Sentenza n. 14075/2014 pubbl. il 27/11/2014
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Repert.
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“revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione del
d.i. opposto
in attesa delladel
definizione
della procedura di arbitrato e considerate le valide ragioni di credito dell’opponente…”,
-
in via principale, sospendere il giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per la
pregiudizialità del giudizio in sede di arbitrato irrituale ed
-
in via riconvenzionale, dichiarare la totale o parziale estinzione per compensazione del credito
indicato nel d.i. impugnato con il credito risultante dalla procedura arbitrale fino alla
concorrenza dello stesso.
-
che l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. fosse dichiarata inammissibile e
respinta,
-
di dichiarare inammissibile e respingere l’istanza di sospensione e/o revoca dell’esecuzione
provvisoria del d.i. impugnato ex art. 642 c.p.c.,
-
di dichiarare inammissibile e respingere l’opposizione al d.i., dichiarando inammissibile e/o
improponibile e comunque respingere l’eccezione di compensazione proposta da DI.AL,
-
in subordine, di condannare DI.AL al pagamento dell’importo stabilito dal d.i. oltre interessi ,
-
in via riconvenzionale, di condannare la opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria
ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
La causa veniva dapprima assegnata alla Sezione IV civile e poi in relazione all’oggetto riassegnata
alla Sezione Specializzata in materia di Imprese – A, G.U. Dott.ssa Marina Tavassi. Il giudice, con
ordinanza riservata depositata il 17.10.2013, rigettava le istanze di parte opponente ed assegnava alle
parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.. In seguito, ritenendo la causa matura per la decisione,
rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 17.06.2014. In detta udienza, precisate le
conclusioni, erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica. Assolto dalle parti tale incombente, la causa viene ora in decisione.
2. Parte opponente ha ricostruito gli eventi fattuali riguardanti la cessione del ramo di azienda da lei
posta in essere in favore della odierna Carlsberg Horeca, all’epoca T&C Puglia S.r.l.. DI.AL, riferendo
che la cessione venne perfezionata con atto a rogito del Notaio dott. Michele Augelli datato 27.12.2002
(doc. 3 di parte opponente), la cui clausola 4 disponeva che la società cedente (DI.AL) si impegnava a
rifondere alla società cessionaria qualsiasi onere o sopravvenienza passiva in relazione a cause a lei
imputabili o connesse a fatti antecedenti il trasferimento d’azienda. Il prezzo di cessione veniva
concordato in € 666.000,00, da corrispondere, dopo il pagamento di un acconto, in successive tranches
di € 160.000,00 aventi scadenze determinate dal contratto stesso. La difesa di parte opponente
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Carlsberg si è costituita nel presente procedimento di opposizione il 22.05.2013, chiedendo:
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Repert. n.
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eccepisce il mancato versamento della seconda rata da € 160.000,00,
e rammenta
di avere
passato
ottenuto decreto ingiuntivo n. 91/04 per il pagamento di tale rata. L’opponente ammette però che tale
decreto era stato revocato dal Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1607/07, che accogliendo
l’opposizione di Carlsberg, aveva dichiarato improponibile la domanda monitoria poiché il contratto di
cessione di azienda prevedeva la devoluzione di eventuali controversie alla cognizione arbitrale.
A questo proposito, DI.AL informa di aver avviato la procedura per arbitrato irrituale per il
riconoscimento del credito eccepito in compensazione. Sostiene che tra le due vicende esista una
dell’art. 295 c.p.c.. In particolare, la difesa di DI.Al adduce due elementi a sostegno della propria tesi:
in primo luogo sostiene che la Cassazione avrebbe più volte (n. 14670/2003; n. 1813/2005; n.
5388/2005; n. 17212/2011) ribadito che la sospensione del giudizio civile è necessaria quando la previa
definizione di altra controversia pendente costituisca indiscutibile antecedente logico-giuridico dal
quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di
giudicato. In secondo luogo ricorda il principio consolidato secondo cui per avere pregiudizialità fra
cause è necessario che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti e che tra i medesimi vi sia una
relazione di influenza dell’uno rispetto all’altro.
In conclusione, l’opponente chiede la revoca della provvisoria esecuzione del d.i. e la contestuale
sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. All’esito dell’arbitrato, DI.AL chiede che
venga dichiarata la compensazione giudiziale del credito rinveniente dal mancato pagamento della
seconda rata del contratto di cessione di ramo aziendale con quello di cui al d.i..
3. Di contro la difesa di Carlsberg rileva l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del
processo, posto che l’atto introduttivo del procedimento arbitrale irrituale esibito dalla opponente
nell’udienza del 15.10.2013 sarebbe a suo avviso inidoneo a dimostrare la pendenza di un
procedimento arbitrale tra le parti, non essendo stato detto atto, in tale data, nemmeno notificato a
Carlsberg. Aggiunge che, sebbene l’atto sia stato successivamente notificato e ci sia stata la nomina
dell’arbitro da parte di Carlsberg, l’arbitrato non risultava instaurato, non essendo stati ancora nominati
tutti i componenti del collegio arbitrale. Inoltre la difesa dell'opposta si associa al rilievo formulato dal
G.U. nell’ordinanza del 17.10.2013, che rilevava che la natura privata dell’arbitrato escludeva il
pericolo di un contrasto di giudicati ed impediva la possibilità per il giudice di sospendere la causa,
come più volte sostenuto dalla Cassazione (n. 12124/2005, n. 178/2008, nonché la sent. già richiamata
dal G.U. nella sua ordinanza n. 16995/2007).
La difesa Carlsberg inoltre contesta il credito opposto in compensazione dall’opponente, rilevando
come detto credito non risulti accertato giudizialmente, al contrario di quello vantato da Carlsberg e
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pregiudizialità logico-giuridica che integra motivo di sospensione necessaria del processo ai sensi
riconosciuto dall’opponente stessa. Richiama
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RG n. 5462/2013
n. giudicato
12021/2014
del 27/11/2014
la sentenzaRepert.
passata in
n. 1607/2007
del
Tribunale di Foggia, con cui veniva dichiarata la improponibilità della domanda monitoria di DI.AL,
perché la vertenza era devoluta alla cognizione arbitrale in virtù della clausola compromissoria
contenuta nel contratto di cessione di ramo d’azienda. La difesa di parte opposta rileva che il
controcredito fatto valere dall’opponente debba essere ancora oggetto di accertamento nel
procedimento arbitrale e sostiene che l’eccezione di controparte avrebbe dovuto essere presentata nel
giudizio concluso con la citata sentenza n. 672/2010, essendo invece preclusa nel presente giudizio. La
virtù di una serie di inadempimenti imputati alla controparte, soprattutto con riguardo al patto di non
concorrenza contenuto nel contratto.
In via riconvenzionale, l’opposta chiede la condanna dell’opponente per lite temeraria ai sensi dell’art.
96 c.p.c., sostenendo che l’opposizione, manifestamente infondata, arrecherebbe un ingiusto
pregiudizio alle sue ragioni di credito. Richiama la giurisprudenza in materia (Trib. Mantova
04.10.2011 e Cass n. 20995/2011) ed aggiunge, a riprova, che l’opponente non ha neanche depositato
le memorie autorizzate dopo aver richiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.. In
sede di memoria di replica la difesa dell’opposta rileva come l’opponente non abbia mai contestato le
sue argomentazioni, concludendo che queste debbano dunque ritenersi pacificamente ammesse ai sensi
dell’art. 115 c.p.c..
4. Giova premettere che il giudizio arbitrale si ritiene pendente nel momento in cui si realizza la
notifica da parte dell'attore di un atto che enunci l'intenzione di adire gli arbitri, la proposizione della
domanda e l'indicazione dell'arbitro di sua nomina (Cass. n. 15445 del 14.9.12; n. 13516 del 21.7.2004;
n. 5457 dell'8.4.2003). Sembra che tali eventi si siano verificati nel caso di specie, risultando la
proposizione dell'atto introduttivo del procedimento per arbitrato irrituale e la nomina dell'arbitro per
DI.AL, ancorché risulti la data apposta in calce a tale atto (9.10.13) ma non la data della notifica a
Carlsberg (vedi atto depositato da parte opponente all'udienza del 15.10.2013).
Carlsberg, pur non negando di aver ricevuto la notifica, rileva che la stessa sarebbe intervenuta dopo
l'udienza del 15.10.13.
Ritiene tuttavia questo giudice che le riferite circostanze non siano risolutive nella specie dal momento
che questo giudice non ritiene di dover provvedere alla sospensione del giudizio e neppure alla
sospensione (previa eventuale separazione) della parte del processo riguardante la decisione sulla
domanda di compensazione opposta da DI.AL nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Ed
invero, tale compensazione di per sé non appare ammissibile, considerato che per disposizione letterale
dell'art. 1243 c.c. la compensazione (legale o giudiziale) può verificarsi solo fra due debiti, i quali, oltre
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difesa di Carlsberg, in ogni caso, contesta la sussistenza del controcredito opposto in compensazione in
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ad avere come oggetto una somma di danaro o una quantità Repert.
di cose fungibili
dello stesso genere,
siano
anche "ugualmente liquidi ed esigibili". Certamente non può dirsi tale il credito vantato da DI.AL , ove
si consideri che lo stesso (secondo quanto peraltro già deciso dal Tribunale di Foggia) deve comunque
costituire oggetto di accertamento in fase arbitrale e che la sua esistenza ed il suo ammontare sono
oggetto di specifiche ed articolate contestazioni da parte della difesa di Carlsberg.
Né d'altra parte la pendenza del procedimento arbitrale può valere a bloccare l'immediatezza della
procedura monitoria e del giudizio di opposizione davanti a questo giudice, che rimane competente a
compensazione con altro suo credito, non liquido, non esigibile, ma al contrario ancora da determinare
e incontestabilmente soggetto al giudizio arbitrale.
Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che l'opposizione non meriti accoglimento e che si debba
concludere per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La successione degli eventi e la valutazione delle reciproche posizioni delle parti non consente certo di
ritenere sussistente la mala fede o colpa grave di parte opponente in relazione all'opposizione proposta.
L'esito della controversia determina invece che l'opponente debba essere condannata alla rifusione delle
spese processuali della presente causa in favore della Carlsberg Horeca S.r.l.. Tali spese sono liquidate
in base alle tariffe di cui al DM n. 55/14, in relazione al valore della causa ed alla natura delle questioni
trattate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 39475/2012 (RG 61460/2012) e conferma il decreto
stesso;
rigetta le altre domande proposte da DI.AL Import S.r.l. e condanna la medesima parte a rimborsare
alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 10.000 per compensi, oltre rimborso per spese
generali ed accessori nella misura di legge;
rigetta la domanda per lite temeraria proposta da Carlsberg Horeca s.r.l..
Milano, 26 novembre 2014
Il Giudice
dott. Marina Tavassi
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decidere sul credito fatto valere da Carlsberg. Rispetto a detta credito l'opponente fa valere la
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