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SENIENA N. _---*-...s
i.
duru2 B 0lff 2010,/
RuoroN.44/aq
REPUBBLICAITALIANA
r,{.=rLli3
0lo0rco
IN NOME DEL' POPOLO ITALIANOcRofi
REPffiT0lìf0l'1.
TRIBUNALE
DI NOVARA
SEZIONE
CIVILE
ll Giudicedott.ssaSimonaGAMBACORTA
in funzionedi ctudiceUnicoha
pronunciatola seguerìte
rappreaentantepro temporc al pagamento della somma di euro 25.J06,21
oltre gli interessimoratoi ex aft.5 D. lgs. lr'. 231/2002su euro 24.7e0,60
dal 12.2.2004 al saldo, nonché al pagamento del/e spese del nonitorio
liquídatein euro 707,85oltre acceísoi di teggee te successiveocg9lEllg9L
in via iconvenzionale: dichiararsi la responsabilità aggravata;
ìersona del legale rappresentante, ai sensi dell'aÍ. 96
comma I c.p.c., quantomeno softo il profrlo della colpa grave e
.
:..î
conseguentemente condannare /a sfessa a/ risarcimento dei danni nella
misura di euro 1O.OO0,0O
o in quell'altra somna, anche eventualmente
secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ed alla
rivalutazionemonetaia dalladomandaal saldo;
pIEyLaoppoflunadeclaratoiadellaprelesacrediloia, condannareallresìIa
in percona del legale rappresentante pro tempore, al
ex art. 5 D. Lgs.N. 231/2002 dalla domanda al saldo;nonché al pagamenta
della somma di euro 812,50 oltre lva (comunque conispondente alla
ritenuta d'acconto
opposta dal geom"
ata) quatemaggioresommafafturataalla convenuta
non ifafturata dal/a sfessa
all'opponenle,maggioratadegli interessimoratoi ex aft. 5 D.Lgs.231/2002
dalladomandaal saldo.
ln ogni casocon ìl fawre delle spesee competenzedi causa.
MOTIVIDELLADECISIONE
notifÌcato
L Con atto di ciiazionetempestivamente
proponevaopposizioneavverso il decretoingiuntivoemesso dall'intestaio
di euro 24.780,60
dell'importo
Tribunale in favore/
qualecorrispettivoper prestazionidi servizie materialipubblicitari.
Sostenevache nulla era dovuto all'oppostain quantoera stato concordato
veóalmente un budget massimo di spesa di euro 50 000,00' già
integralmentesaldato.Contestavainoltrela presain consegnadel materiale
azionate.Chiedevaper quèstimotiviia
indjcatonellefatturemonitoriamente
revocadel decretoingiuntivoopposto.
Si costituivain giudiziola Creativa
lmage s.r.l., Ia quale negava la
pattuizione di accordi economici
ne tutt'n' prospetfatidall'opponente;
sostenevadi aver regolarmenle
gnatoi materialidescrittìnellefatture,
"on"u''
prevraspecificarichiestadell,opponer. rre. ueduceva inottre la cor})lusjelq.
dl_
.
un accordosullefatturazioniper cui, per
volontàdell,opponente.
;
rrowedeva a ri_fatturareanche prestazionj
promozìonal e
pubblicitarieesegujteda terzisoggetti
che avevanoraOoorricopjtrattuali
con
........-la societàopponente,e che prowedevano
a fatturareI
]
pure procedevaalsafdo) in viriù del suddetto
accordo.Chiedevap;anto ta
conferma del decreto ingiuntivoopposto
e, jn via riconvenzionale,la
condannadell'opponente
al pagamento
dieuro266,00ed eurog12,SO
oltre
IVA quali maggiorisommepagatedall,opposta
a terzi in virtij del suddeno
meccanismodi rifatturazione;
chiedevaalfesì la condannadell,opponeDre
per lite temerariaai sensidell,art.96 c.p.c.
La fase istruttoriavedeva I'audizionedi alcuni
testì; i legali della socìetà
opponentedismettevano
ilmandafodifensivo
in corsodicausa.
All'udienza dell'8.6_2010,
sulle conclusioniriportaie;n epjgrafe,Ia causa
venivatrattenutaa sentenza.
2- In primo luogo deve farsi cenno alla guestionerecentemente
suscitataÀ
dalla decisione n. 12246h0 resa dalie Sezioni Unite
della Corte ol
Cassazionepubblicatain data 9.9.2010con cuiè stato
mutatoil precedente
indirizzo gíurisprudenzialein tema di tempestivitàdella
costituzionein
gjudiziodell'oDDonente.
Come è noto, con tale sentenzaè stato affermatodal Supremo
Consesso
che "non solo i termini di costituzione dell'opponente e
dell,ouposto sono
automaticamente rídofti a\a netà in caso di effettiva
assegnazione
all'opposto di un tetmine a compaire inferiore a quello legale,
ma che tale
effettoautomaticoè conseguenzadel sotofatto chet,opposizionè
sia stata
proposta, in quanto I'aft. 645 c.p.c. prevede che jn
ogni casoctiopposizione
i termini dí compaire sianoridotti a metà".
E'alfresìconosciuto
l'orientamento
tradizjonaJe,
rispettoalqualela riportata
affermazionedelle SezioniUnite costituisceun nèlÍo revìreme1t,
seeondo
cui il terminedi costituzionedell'opponente
è automaticamente
ridottodell€
metà solo ove questi si sia awalso della facoltàdi indicareun terminedi
comparizioneinferiorea quelloordinarjo.
Si e posto quindi l'interrogativocirca glj efetti dj tale mutamento
giurisprudenzialesulle cause 'instaurate in precedenza, quando
l'orientamen'to
assolutamenteunanimedella giurisprudenzaera nel senso
sopra riportatoe alla luce di esso era valutatadai Giudicila tempestività
della costituz,onedell'oooonenie.
Occorrequindiprenderespecificaposizionesul problema.
Va innanzituttosottolineatochealcunicommentatori
hannomessoin dubbio
che la Suprema Cone intendesse rcalizzarc un revirement dell'indirizzo
tradizionale,ritenendoche la decisionein parola sia stata oggetto di un
fraintendimentoinlerpretativo.La frase sopra riporlala, generatrice del
travisamentoermeneutico,andrebbe infatti letta nel contesto del pfimo
motivo di ricorsosottopostoall'attenzionedelle SezloniUnite, consistente
nel quesiio se perché possa operare I'abbreviazionedei termini di
comparizione assegnati al creditore opposto sia necessana una
consapevolemanifestazionedi volonlà dell'opponentedÌ awalersi della
facoltà prevista dalla legge, owero la suddettaabbreviazioneconsegua
automaticamenteal fatto obiettivo della concessioneall'opposto di un
termine di comparizioneinfedorea quello legale,anche ove tale fatto sia
conseguenzainvolontariadiun erforedi calcoloLa segnalazionedella suddetlaopinioneela doverosaper ragionidl
completezza;tuttavia,esigenzedi concisioneed essenzialitàdel contenuto
oltresul punto.
di nondilungarsi
dellasenlenzaimpongono
Deve invece qui rimarcarsiche, ad awiso del Tribunale,anche accogliendo
il nuovo indirizzonon
la tesi maggioritariadel mutamentogiurisprudenziale,
potrebbe in ogni caso trovare applicazione nei giudizi instaurat
dellasentenzadelleSezìonÌUnite
anteriormentealia pubblicazione
Sul punto merita dì essere citata l'ordinanzan. 1581112010con cui la
affrontatoil problemadelcd overruling
SupremaCorte ha autorevolmente
(sia pure non in relazione alla questlonedecisa dalle Sezioni Unite),
affermandoche allorchèsiassista ad un mutamentoad operadella Corted
Cassazione di un'intepretazioneconsolidataa proposito delle norme
regolatrici del processo, la parte che si è conformataalla precedente
giurisprudenza
dellastessaCorte,successivamente
travottadall,overruling,
ha tenuto un compoÍamentonon imputabilea sua colpa e perciò è da
escluderela rifevanzapreclusivadell'errorein cuiessa è incorsa.
ll Collegio motiva le sue conclusionirichiamandoil principio del giusto
processofissatodall'art.111 Cost.e dall'art.6dellaC.E.D.U.,giudjcando
contrarioalla garanziadi effettivitàdei mezzidi azionee di dÍfesa e delle
forma di tutela che la posizione della parte resti pregiudicatada un
comportamentoprocessualeconforme alla legge del tempo - nel reale
significatoda questaassuntoper effettodell'atiività"concretizzatrice"
della
giurisprudenzadi legittimità - ma divenuta inidonea per effetto del
mutamentodi indidzzoDreforio.
Del resto anche la Cortedi Strasburgo(sentenza29.4.1979SundayTimes
c. Regno Unito) e la Corte di Giustizia(sentenza8.2.2007 Danone c.
commjssione) hanno avuto occasionedi affermare,sja pure in ambito
penale, il principio di irretroattivitàdella giurisprudenzacreativa, da
equipararealla legge quale diritto vivente,in ragione della necessitàdl
assicurareIa conoscibilitàdelle regoledi dirittoe la ragionevoleprevedibilità
dellasua applicazione.
ln tale solco si sono allineate le p.ime pronuncedei Giudici di merito
intervenutesul tema, e lo slesso Íntendefare questoTribunale,dovendosi
convenire che il riconoscimentodi un effetto relroattivoal mutamento
giurjsprudenziale
in oggetto,che porterebbea chiuderecon una decisione
di improcedibilitàun elevatissimonumerodi procedimenti,anche in fase
avanzata,si tradurrebbetn un "violentostnppo al tessutoconneftivodegli
aflt. 24 e 111 Cost. con manifesta violazione dei diitti soggettivi coinvoltl
che non troverebberosbocco in una pronuncia di merito per motivi estranei
in nodo assoluto alla condotta, volontà o colpa dei litiganti e dei difensorÌ'
(cfr.Tribunale
Buffone).
diVarese,8.10.2010,
dott.Giuseppe
Ciò premesso,si tratta allora di affrontareil problema del meccanismo
processuale attravèrso cui concretamente "salvare" dalla mannaia
dell'improcedibilitàla parte che si sia costituitain gìudizio osservando
giurisprudenziale
l'orientamento
del passato.
La richiamataordinanzadella SupremaCoúe- che però, è bene rìcordarlo,
non trattava specificamentedella questione qui affrontata - propone
l'utilizzod'istituto
della rimessionein termini,e nello stesso modo si sono
orientati afcuni Tribunali (per esempio, Tribunale di Torino, ordinanza
1 1.10.2010
est.Liberati).
Al contrarioquestoGiudiceritiene.preferibile
aderirealla diversasoluzione,
proposta dal Tribunale di Varese con la sentenza già citata, per c|l,
I'applicazjonedell'istiiuto della rjmessione in iermini "impone un sub
procedimento che si conclude con la facoltà concessaall'istante di ripetere
l'aftività processuale inibita dala decadenza andatasi a fomare. Ma net
caso di specie, essendo I procedimenfí come quello in esame già jn
istruttoria o in fase di trattazione, la rcmissione si risolverebbe in una
lesione del pincipio di ragionevole durata del processo anche con rischÌo di
perdita delle attività processuali sino ad ora svolte ed espletate e, dunque,
comunque con effetto di sfavore per la pafte sostanziale incolpevole in
spregio a quanto poc'anzi affermato. E allora una interpretazione
costituzionalmente odentata, intisa dei principi della giuisprudenza
comunÌtaia e internazionale ichiamata, impone dí itenere che la pafte piuttosto che easere rirressa in termini, con rcgressione del giudízio e
conseguente grave danno alla giuisdizione - deve essere considerata
come aver agito correttamente,su mero acceftamento del giudice di meito
che verifica l'overrulling e I'affidamentoincolpevoledel litigante."
In conclusione,ll díscrimensarà Epp.èsentatodalla data di pubblicazione
della sentenzadelle SezioniUniie (9.9.2010),per cui per tutti i procedimenti
instauratianieriormentea tale data la valutazionedella temDestivitàdella
costituzione della
parte opponenie andfà
effettuata alla
luce
dell'orientamentotradizionale,quale diritto vivente vigente pro tempore,
analogamentea quantoaccadrebbein casodi lus superyen/bns.
Nel caso di specie, I'opponenteha rispettatoil temine di costituzione
previstoprimadellariformaattuatacon la legge28.12.2005
n. 263,sicché
la costituzione in giudizio avvenuta I'ottavo giorno deve considerarsi
tempestiva.
delladomanda
3- Deve preliminarmente
esseredichjarata
I'inammissibiliià
riconvenzionalepropostadalla societàopposta,in adesioneal consolidato
pet cui "Nell'odinarío giudÌziodi cognizione
orientamentogiurisprudenziale
che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo
<:ail;
I'opponente, ín via generale, nella sua posizìone sostanzialedi convenuto,
può propoîe domande riconvenzionali, ma non anche I'opposta che,
rivestendo la posizione sostanzialerli attarc, non può avanzarc domande
diverse da quelle îafte valerc con l'ingiunzione, potendo a tale principio
logícamente derogarsi solo quando, per effetto di una iconvenzíonale
fornulata dall'opponente,la pade opposta sí venga a trovare a sua volta Ìn
una posizione processuale diconvenuto cui non può essere negato íl diritto
di difesa, rispetto alla nuova o più ampia prelesa della contropafte,
medíante la prgposizione (eventuale) di una reconventio reconventíonis
(Cass.Sez.lll n. 21245de|29.9.2006).
4, Nel merito,deve osservarsiche parteopponente,che non ha contestato
Ia sussistenzadel rapportocontrattualeintercorsocon la controparte,norr
ha dato prova dell'asserjtapattulzionesul budgef massimodi corrispettivo
pari ad euro 50.000,00.Si richiamanoper relaflbnemle ossewazionisvolte
dal precedenteGiudicelsiruttorenell'ordinanza
25.1.2006a propositodelle
istanzeistruttoriearticolatedall'opponente,
osservazioniche questoGiudice
condividee fa proprie.Si deve inolfe sottolineareche dall'interrogatorio
formale cui si è sottopostoil legale rappresentanledella società opposta
sullacircosfanzain parolanon è derivataafcunaconfessione.
Parte opposta ha invece assolto all'onere probatorio sulla stessa
incombentecirca I'effettivaconsegnadel materialepuhb[qitaj].gdcsellu
nelle fatturelogtritoriamente
azìonate.Infatti,i tes-l
no confermatosenza riserve i capi 16 e 1 7 d e l l a
memoriaistruttoriadi parteopposta.
Per questi motiviil decretoingiuntivodeve essereconfermato.
5. Quanto alla domandadi responsabilità
aggravatapropostadalla società
opposta, è noto che l'accoglimentodella stessa è subordinata alla
contemporaDeasussistenzadi tre prèsupposti:un esito processualedi
soccombenza totale (cfr. ex D?u/flsCass. n. 21590 del '12.10.2009);
I'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave; I'elemento
oggettivodel dannosubitodalla contropartèche sia conseguenzadirettaed
ìmmediatadel comportamento
dolosoo colposo(cfr. Cass. Sez. I n. 3026
del '14.11.1973).
/'-n
Pafte opponente cita un orientamento estensivo di parte della
giurísprudeDzadi merito secondo cuj ìl danno da lite temeraria non
abbisognerebbe
di specificadimostrazione,
in quanfoandrebbeconsiderato
ln re,,;?sajn tutti queídisagí,morali.ematerjali,normalmenteconseguentiaf
fatto di intraprendereuna lite giudizjaria;il quantumdovrebbe poi essere
jn tema di
determinatosecondoiprincipi elaboratidalla giurisprudenza
rjsarcimentoper l'irragionevoleduratadel processo,in virtùrdei quali vjene
riconosciutoa titolo di risarcimentoun imooftoda miile a duemilaeuro oer
ogniannodi ingiustificata
duratadelprocesso.
Tuitavia, questo Giudice ritiene preferibileaderire all'orientamentopiir
restrittivodellagiurisprudenza
di legittimità,secondocui "d oneredellapade
che richiede il risarcimento dedurre e dinostrarc la concreta ed effettiva
esistenza dí un danno che sia canaeguenza del conpotiamento
processuale della contrcpafte, sicche il giudice non può liquidare il danna.
neppure equifativamente, se daglì atti non risultino elementi afti ad
identificame cancretamente l'esi6tenza, desumibili anche da nozioni di
comune esperienza e dal pregiudizio che la pafte resistente abbia subita
pel essere slafa costrefta a contrastare una inizialiva del tutto ingiusÍificata
dell'awersario": ed ancora "la liquidazione del danno da responsabilità
aggravata postula che la pafte istante abbia quanto meno assolto l'onere di
allegare gli elementi di fatto necessarí ad identificame concretamente
I'esÌstenzaed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche
se equitativa"(cfr. tra altreCass.Sez. L. n.24645 del27.11.2007).
Nel caso di specie,il predettooneredi allegazionenon può ritenersiassolto
da parle opposta:infatti,Ia richiesladi risarcimentoex aÍ- 96 c.p.c. è stata
formulata senza essere supportata da allegazioni,neanche in termini
presuntivi,
dei pregiudiziche il ,sarcimentoandrebbea ristorare,nonché
dei criteri utilizzatlper giungerealla quantificazione
di euro 10.000,00
domandatia tafetitolo.
Perquestimotivi,la domandain esamenonpuòtrovareaccoglimento.
6. Le spese seguonola soccombenza
e vengonoliquidatein dispositivo
avuto riguardoal valore della causa,I'attivitàsvolta,il grado d; complessità
dellamateriaed iltenoredelledifese.
P"Q.M.
/'-,2:2
t)
li Tribunale
di Novarain composizione
monocratjca,
defnitivamente
pronunciando,
ognidiversaistanza,eccezione
e deouztone
disattesa,
dichiara inammissibitola domanda
flconvenzionale
propostada parte
opposta;
confèrmail decretoingiuntivo
opposto;
rigetta la
qi responsabitità
aggravata;
ne delle spesedi lite in favore
di
ìpesechesi liquidano
in euro9,902,00perdidtti,euro
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su diritti e onorari,IVAe CpA come
per legge.
Cosìdeciso in Novan, il 27 ottobre
2O1o.
ll ciudice Unico
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