DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista
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OGGETTO
TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN MATERIA DI
IMPOSTE DIRETTE E DI IVA
AGGIORNAMENTO
PAGINA
27.1.2014
1/10
CLASSIFICAZIONE
DT – ACCERTAMENTO
II.DD. E IVA
RIFERIMENTI NORMATIVI
COLLEGAMENTI
ARTT. 36 BIS, 36 TER E 43 D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ARTT. 54 BIS E 57 D.P.R. 27.10.1972
N. 633; ART. 10 L. 27.12.2002 N. 289; ART. 2, COMMA 44, L. 24.12.2003 N. 350; art. 37,
commi 24 – 26 D.L. 4.7.2006 N. 223 conv. in L. 4.8.2006 N. 248; art. 27, comma 18 DL
29.11.2008 n. 185, convertito in L. 28.1.2009 n. 2; art. 27, comma 18 DL 29.11.2008 n. 185,
convertito in L. 28.1.2009 n. 2; art. 1 comma 3 del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito in L.
26.2.2010 n. 25; ARTT. 2946 E 2220 CODICE CIVILE.
CIRCOLARE N. 12/10
CIRCOLARE N. 07/11
CIRCOLARE N. 05/12
CIRCOLARE N. 13/13
ALLEGATI
REFERENTE STUDIO
1.
2.
3.
Riepilogo delle scadenze dei termini per i controlli formali
Riepilogo dei termini per le liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni
Riepilogo delle scadenze dei termini per i controlli sostanziali
La presente per ricordarVi che la procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA
è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una
sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi,
sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli
accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi
lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la
notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in
mora.
Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi
dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in
corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente
all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la
cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso
soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.
L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità
alcuna di sanatoria.
I termini decadenziali, come messo in evidenza, non possono essere interrotti, in virtù
dell’art. 2964 comma 1 Codice Civile, secondo cui “quando un diritto deve esercitarsi entro
un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione
della prescrizione”. Tuttavia possono essere prorogati per effetto di disposizioni legislative:
ad esempio, la constatazione di violazioni penali causa il raddoppio dei termini per gli
accertamenti.
In tutte le ipotesi in cui si applica un termine decadenziale, è necessario prestare attenzione
al momento in cui la notifica si considera perfezionata nei confronti dell’ente impositore, che,
secondo un principio consolidato, quale che sia la forma della notifica, si perfeziona:
per il notificante/ente impositore, con la consegna dell’atto all’agente notificatore,
(nelle notifiche eseguite a mezzo posta nel momento della spedizione);
per il notificatario/contribuente, al momento della ricezione.
Quindi, se il notificatario/contribuente riceve un atto impositivo successivamente all’1.1.2014,
i cui termini scadono il 31.12.2013, il termine di decadenza è rispettato se il provvedimento è
stato consegnato all’agente notificatore (messo comunale, ufficiale della riscossione, ufficio
postale) entro tale data.
Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle
dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè
per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio.
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TERMINI DI DECADENZA PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE.
Per le imposte sui redditi e per l’IVA, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione.
Pertanto, per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio, si
è prescritto il 31 dicembre 2013 il termine per i controlli sostanziali relativi:
alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2008, presentata nel 2009;
alla dichiarazione IVA relativa al del periodo di imposta 2008, presentata nel 2009.
In caso di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi e per l’IVA, il termine per
l’accertamento, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Quindi, entro il 31 dicembre 2013 dovevano essere notificati, a pena di decadenza, gli
accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2007 per il quale non è stata presentata la
dichiarazione.
In ogni caso qui di seguito si riportano i termini ordinari di decadenza per il controllo
sostanziale:
TERMINI DI DECADENZA PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE
DICHIARAZIONI
IMPOSTE DIRETTE
IVA
Presentate dal 1° gennaio 31 dicembre del 4° anno successivo 31 dicembre del 4° anno successivo
a quello di presentazione (art. 43, a quello di presentazione (art. 57,
1999
comma 1, del D.P.R. n. 600/73)
comma 1, del D.P.R. n. 633/72)
Omesse o nulle e presentabili 31 dicembre del 5° anno successivo 31 dicembre del 5° anno successivo
a quello di presentazione (art. 43, a quello di presentazione (art. 57,
dal 1999
comma 2, del D.P.R. n. 600/73)
comma 2, del D.P.R. n. 633/72)
Per una maggiore comprensibilità di quanto detto, in allegato alla presente si riportano gli
schemi con i riepiloghi delle scadenze dei termini con le relative proroghe per i controlli sia
formali che sostanziali per i periodi di imposta a partire dal 2000 sino al 2012 compreso.
REGIMI PREMIALI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA (DL 201/2011)
L’art. 10 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito in L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. “manovra Monti”) ha
introdotto due regimi fiscali privilegiati per determinate categorie di contribuenti, i quali, tra
l’altro, hanno l’effetto di ridurre di un anno il termine di decadenza dal potere di
accertamento.
Pertanto, per i soggetti che possono fruire della neointrodotta normativa, l’avviso di
accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, dovrà essere notificato entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La norma prevede espressamente che, nell’ipotesi di constatazione di elementi penalmente
rilevanti, rimane fermo il termine di decadenza ordinario, in tale fattispecie raddoppiato.
In breve, l’art. 10 del DL 201/2011 ha introdotto due regimi fiscali privilegiati:
un primo, fruibile dai soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività
d’impresa in forma individuale o con le forme associative ex art. 5 del TUIR, che, tra
l’altro, presuppone che il contribuente invii telematicamente all’Amministrazione
finanziaria i corrispettivi e le fatture emesse/ricevute e istituisca un conto corrente
dedicato ai movimenti finanziari dedicati all’attività esercitata;
un secondo, che concerne i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di
settore, che presuppone, fra l’altro, la dichiarazione di ricavi/compensi almeno pari a
quelli derivanti dall’applicazione degli studi stessi e il corretto assolvimento di tutti gli
obblighi previsti dalla normativa in tema di studi di settore.
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Il DL 201/2011 prevede una diversa decorrenza dei suddetti due regimi privilegiati, e ciò ha
riflesso sul periodo d’imposta con riferimento al quale si applica il minor termine di
decadenza dal potere di accertamento.
Nello specifico:
per il regime disciplinato dall’art. 10 co. 1 - 8 del DL 201/2011, la nuova normativa
opera a partire dall’1.1.2013, quindi il riflesso sul termine di accertamento si avrà con
riferimento ai controlli sui periodi d’imposta 2013 e successivi;
per il regime disciplinato dall’art. 10 co. 9 - 13 del DL 201/2011 (concernente i
contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore), il nuovo regime si applica
a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2011, quindi da UNICO 2012; per questo
motivo, in costanza dei presupposti di legge, il minor termine opera già a partire dagli
accertamenti sul periodo d’imposta 2011.
RADDOPPIO DEI TERMINI PER VIOLAZIONI PENALI
La c.d. “manovra correttiva del 2006” (art. 37 commi 24 e 25 del D.L. 4.7.2006 n. 223
convertito nella L. 4.8.2006 n. 248), introducendo un apposito comma negli artt. 43 del DPR
600/73 e 57 del DPR 633/72, ha stabilito che, in caso di constatazione di violazioni
penalmente rilevanti, i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA sono
raddoppiati con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione
penale. In tale fattispecie, pertanto, l’Amministrazione finanziaria può notificare
l’accertamento entro il 31 dicembre:
dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la
dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.
È necessario precisare che, in base al dato normativo, la proroga:
•
è circoscritta al rinvenimento di violazioni penali rientranti nel D. Lgs. 10.3.2000 n. 74,
quindi non hanno alcun rilievo, ad esempio, i reati doganali (contrabbando), valutari e
societari;
•
riguarda solo gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e all’IVA,
con esclusione di ogni altro comparto impositivo, ivi inclusa l’IRAP, siccome tali tributi
non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 74/2000.
•
non dovrebbe concernere gli accertamenti fondati sugli studi di settore, siccome, ai
sensi dell’art. 10 co. 6 della L. 8.5.98 n. 146, l’ufficio non ha alcun obbligo di
denuncia, anche se risultano superate le soglie di punibilità.
Occorre poi rammentare che non ogni fatto con valenza penale ha rilievo sia per le imposte
sui redditi che per l’IVA, per cui, nonostante l’accertamento venga emesso per entrambe le
imposte, può succedere che il raddoppio si verifichi solo per una di esse.
Le novità suddette si applicano a “decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini” per l’accertamento.
Quindi, per effetto della suddetta norma di decorrenza, il raddoppio dei termini può essere
applicato a partire:
dal periodo d’imposta 2001, in caso di dichiarazione presentata (i cui termini,
scadendo il 31.12.2006, erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del DL
223/2006, avvenuta il 4.7.2006);
ovvero dal periodo d’imposta 2000, in caso di omessa presentazione della
dichiarazione.
CUMULO CON ALTRE PROROGHE DI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO
Secondo Corte Cost. 25.7.2011 n. 247, il termine “lungo” non può cumularsi con altre cause
di proroga previste dalla normativa fiscale, a meno che sia lo stesso legislatore a stabilire il
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contrario. Di conseguenza, il raddoppio dei termini per la presenza di reati fiscali non si
cumula:
con la proroga biennale da mancata adesione ai condoni prevista dall’art. 10 della L.
289/2002;
con il raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di presunzione di imponibilità
dei capitali illecitamente detenuti in “paradisi fiscali”, prevista dall’art. 12 co. 2-bis del
DL 78/2009.
PROROGA BIENNALE PER MANCATA ADESIONE AI CONDONI
L’art. 10 della L. 289/2002 stabilisce che i termini per l’accertamento sono prorogati di due
anni nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito ai condoni di cui alla medesima
legge. Ciò non dovrebbe operare per l’IVA, in quanto il condono è ritenuto incompatibile con
il diritto comunitario.
La L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha contemplato la possibilità, per i contribuenti, di
definire determinate annualità d’imposta, istituendo varie forme di condono.
Ai sensi dell’art. 10 della suddetta legge, per i contribuenti che non hanno aderito ai condoni,
i termini per l’accertamento, con riferimento ai periodi d’imposta non condonati, sono stati
prorogati di due anni.
L’allungamento del termine concerne la mancata adesione, nello specifico, alle disposizioni
di cui agli artt. 7 (concordato per anni pregressi), 8 (integrativa semplice) e 9 (condono
tombale) della L. 289/2002.
A causa della proroga, quindi, l’anno 2002 (ultimo periodo d’imposta condonabile) deve
ritenersi decaduto non al 31.12.2007, ma al 31.12.2009.
La proroga dei termini è stata contemplata altresì per le imposte indirette diverse dall’IVA.
PROROGA DI UN ANNO DEI TERMINI PENDENTI AL 31.12.2011 IN RELAZIONE
ALL’IVA
L’art. 2 co. 5-ter del DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha stabilito
che, in riferimento all’IVA e per i soggetti che si sono avvalsi delle sanatorie introdotte dalla
L. 289/2002, i termini di decadenza dal potere di accertamento pendenti al 31.12.2011 sono
prorogati di un anno.
Pertanto, l’annualità 2006 che, ordinariamente, decade il 31.12.2011, per effetto di tale
norma decade il 31.12.2012.
Occorre rammentare che, in base ad un’ulteriore interpretazione, anche l’annualità 2002
potrebbe essere oggetto di proroga, per le seguenti considerazioni:
•
ordinariamente, il periodo d’imposta 2002 è decaduto il 31.12.2007;
•
in presenza di indizi di reato, i termini di decadenza sono raddoppiati, quindi, se il
reato è stato commesso nel 2002, l’annualità decade il 31.12.2011;
•
per effetto della proroga di un anno introdotta dal DL 138/2011, l’annualità 2002
decade non il 31.12.2011 ma il 31.12.2012.
Tuttavia, osta a questa conclusione la sentenza della Corte Costituzionale 25.7.2011 n. 247,
ove i giudici hanno espressamente sancito che la proroga dei termini da reato non si cumula
con nessuna altra disposizione, presente o futura, che contempli anch’essa una proroga di
termini: per questo motivo, il periodo d’imposta 2002 rimarrebbe decaduto il 31.12.2011.
ATTIVITÀ DETENUTE IN “PARADISI FISCALI”
L’art. 1 co. 3 del DL 30.12.2009 n. 194, convertito nella L. 26.2.2010 n. 25, inserendo i co. 2bis e 2-ter all’art. 12 del DL 1.7.2009 n. 79 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto il
raddoppio dei termini per:
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l’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio
fiscale di cui all’art. 4 co. 1, 2 e 3 del DL 28.6.90 n. 167 convertito nella L. 4.8.90
n. 227, per le attività detenute nei “paradisi fiscali”;
l’applicazione della presunzione di cui all’art. 12 co. 2 del suddetto DL 1.7.2009
n. 79 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102.
Per l’operatività della suddetta disposizione non è stata prevista una specifica decorrenza.
Essa potrebbe trovare applicazione per tutti i periodi d’imposta per i quali risultano ancora
pendenti i termini per gli accertamenti alla data di entrata in vigore del DL 194/2009, ossia al
30.12.2009.
TERMINI PER IL RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA INESISTENTI
I provvedimenti di recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati
possono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui il
credito è stato utilizzato. Infatti l’art. 27, comma 16 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella
L. 28.1.2009 n. 2, ha inasprito le sanzioni per l’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione
nel modello di pagamento unificato (F24).
La compensazione di crediti inesistenti è ora punita con la sanzione dal 100% al 200% della
misura dei crediti stessi. Se l’ammontare dei crediti indebitamente compensati risulta
superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare, la sanzione è del 200% della misura dei
crediti utilizzati. Gli uffici finanziari sono legittimati a notificare l’atto di recupero entro il 31
dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo in compensazione del credito
inesistente.
Il termine di otto anni può essere applicato alle sole ipotesi in cui l’indebita compensazione
derivi da crediti inesistenti in senso assoluto, ovvero non indicati in dichiarazione, ma indicati
ed utilizzati solo nel modello F24.
L’Agenzia delle Entrate, sebbene non in via ufficiale, sembra essersi espressa in senso
opposto.
Pertanto, il termine di otto anni si applica ai crediti inesistenti utilizzati in compensazione a
partire dall’anno 2003.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
L’art. 20 del DLgs. 472/97 stabilisce che, per le sanzioni amministrative, l’atto di
contestazione è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per
l’accertamento dei singoli tributi.
Detta norma ha rilievo autonomo nel caso di sanzioni non collegate in maniera diretta
all’evasione, come nell’ipotesi di sanzioni concernenti il quadro RW.
Antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 99/2000, le sanzioni potevano
essere irrogate anche nel “maggior” termine previsto per l’accertamento dei tributi, e non,
come ora, nel “diverso” termine contemplato per questi ultimi.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la modifica normativa è indice della volontà del
legislatore di evitare che, in comparti impositivi come l’imposta di registro, vi siano differenti
termini di decadenza per l’atto di accertamento e per le sanzioni, sicché, allo stato attuale,
ove per il tributo siano contemplati termini di decadenza inferiori al quinquennio, questi
dovrebbero valere anche per le sanzioni.
TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
La cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro
termini decadenziali, previsti, per le imposte sui redditi e per l’IVA, dall’art. 25 del DPR
602/73. Anche la fase di riscossione è soggetta a termini decadenziali, con specifico
riferimento alla cartella di pagamento.
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Pertanto, solo dopo la notifica del suddetto provvedimento trovano applicazione i termini di
prescrizione, entro i quali, salvo eventi interruttivi, deve essere notificato il pignoramento.
AVVISI DI ACCERTAMENTO
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo.
La notifica tardiva della cartella di pagamento comporta la nullità di tale atto, ma non travolge
le iscrizioni a ruolo eseguite in via provvisoria nei momenti antecedenti.
È bene rammentare che, per il caso degli “accertamenti esecutivi”, la riscossione frazionata
non avverrà più tramite cartella di pagamento, ma mediante apposito atto di rideterminazione
degli importi dovuti, che, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del DL 78/2010, non è soggetto a termini
decadenziali.
TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO IN CASO DI
ACCERTAMENTO - SOGGETTI SOLARI
PERIODO
D’IMPOSTA
TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE A
RUOLO
ANNO IN CUI L’ACCERTAMENTO
È DIVENUTO DEFINITIVO
2004
Accertamento definitivo
2009
2005
Accertamento definitivo
2010
2006
Accertamento definitivo
2011
2007
Accertamento definitivo
2011
2008
Accertamento definitivo
2012
TERMINE PER LA
NOTIFICA DELLA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
Prescritto
(31.12.2011)
Prescritto
31.12.2012
Prescritto
31.12.2013
Prescritto
31.12.2013
31.12.2014
LIQUIDAZIONI AUTOMATICHE E CONTROLLI FORMALI
Per effetto dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di
liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis
del DPR 633/72;
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di
controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
Entro il 31.12.2013, pertanto, dovevano essere notificate la cartelle di pagamento relative ai
periodi d’imposta:
2009, per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica;
2008, per le attività di controllo formale.
Invece, per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il
termine decorre non dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31
dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”.
Qualora, in caso di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione o di
somme liquidate a seguito di tassazione separata, il contribuente si avvalga del versamento
dilazionato degli importi richiesti con l’avviso bonario, la cartella deve essere notificata entro
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Dottore Commercialista
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il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o
pagata in ritardo.
Ciò, pertanto, vale anche nel caso in cui, dopo aver optato per la dilazione, il contribuente
non abbia potuto onorare la prima rata.
Sebbene non sia previsto espressamente, il termine dovrebbe avere natura decadenziale, in
quanto tutta l’attività di riscossione delle imposte è soggetta a termini di decadenza, per cui è
da escludere la semplice natura ordinatoria del termine.
PRESCRIZIONE DECENNALE PER IMPOSTE A CREDITO
Per i contribuenti che hanno evidenziato nelle dichiarazioni un credito d’imposta, si precisa
che lo stesso si prescrive con il decorso del termine ordinario di dieci anni, così come
previsto dall’art. 2946 del codice civile.
Tale prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei termini per la liquidazione delle
imposte previsto dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n.
600/73, e cioè a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione stessa. Pertanto, al 31 dicembre 2013 si è prescritto l’eventuale credito
d’imposta evidenziato nella dichiarazione dei redditi 2000, presentata nel 2001.
Pertanto, ove vantiate crediti che stiano per raggiungere il termine prescrizionale dei dieci
anni è necessario presentare una istanza all’Amministrazione Finanziaria volta ad
interrompere i termini suddetti per non precludersi la possibilità di ottenere il rimborso stesso.
PRESCRIZIONE CIVILE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
Le scritture contabili, ai sensi dell’art. 2220 del codice civile, devono essere conservate per
dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le
fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti.
Il decorso del suddetto termine non elimina l’obbligo di conservazione della documentazione
contabile in capo al contribuente, se vi sono accertamenti che non siano stati ancora definiti.
Pertanto, ove non vi sia un contenzioso in corso è possibile non custodire la documentazione
contabile relativa fino all’esercizio 1999 (per le aziende con esercizio sociale coincidente con
l’anno solare).
TERMINI DI DECADENZA E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili, ai sensi dell’art. 2220 del codice civile, devono essere conservate per
dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le
fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti.
Il decorso del suddetto termine non elimina l’obbligo di conservazione della documentazione
contabile in capo al contribuente, se vi sono accertamenti che non siano stati ancora definiti.
Ai sensi dell’art. 22 co. 2 del DPR 600/73, le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali
devono essere conservate fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al
corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220
c.c..
Come regola generale, le scritture contabili devono perciò essere conservate sino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: tuttavia,
occorre vagliare il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento in caso di
violazioni penali, analizzato in precedenza.
Investita della problematica, con la sentenza 25.7.2011 n. 247 la Corte Costituzionale ha
stabilito che “se il termine previsto dalla legge, in presenza dell’obbligo di denuncia delle
suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti, è quello raddoppiato di cui alla normativa
censurata, ne segue che il contribuente ha l’obbligo di conservare le scritture ed i documenti
fino alla definizione degli accertamenti relativi e, quindi, non può ritenersi esonerato da tale
obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato”.
70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 –
SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected]
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Pertanto, è possibile affermare che, in ogni caso, a titolo prudenziale, le scritture contabili
vanno conservate, ai fini fiscali, sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione, e non più sino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.
dott. Damiano ADRIANI
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ALLEGATO 1
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RIEPILOGO DELLE SCADENZE DEI TERMINI PER I CONTROLLI FORMALI ex
art. 36 ter del DPR 600/73
Dichiarazioni presentante ai fini delle
IMPOSTE DIRETTE
Anno
PERIODO D’IMPOSTA
Anno presentazione
dichiarazione
TERMINE PER
CONTROLLO
FORMALE da parte
della AGENZIA DELLE
ENTRATE
TERMINE PER LA
NOTIFICA DELLA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
2005
2006
Prescritto (31/12/2008)
Prescritto (31/12/2010)
2006
2007
Prescritto (31/12/2009)
Prescritto (31/12/2011)
2007
2008
Prescritto (31/12/2010)
Prescritto (31/12/2012)
2008
2009
Prescritto (31/12/2011)
Prescritto (31/12/2013)
2009
2010
Prescritto (31/12/2012)
31 dicembre 2014
2010
2011
Prescritto (31/12/2013)
31 dicembre 2015
2011
2012
31 dicembre 2014
31 dicembre 2016
2012
2013
31 dicembre 2015
31 dicembre 2017
2013
2014
31 dicembre 2016
31 dicembre 2018
ALLEGATO 2 – RIEPILOGO DEI TERMINI PER LE LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE
DOVUTE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E IVA
(ex art. 36 bis del DPR 600/73 e art. 54 bis del DPR 633/72)
Anno
PERIODO
presentazione
D’IMPOSTA
dichiarazione
IMPOSTE DIRETTE
IVA
RISCOSSIONE
TERMINE PER LA
LIQUIDAZIONE
AUTOMATICA da
TERMINE PER LA
LIQUIDAZIONE
AUTOMATICA da
parte della AGENZIA
DELLE ENTRATE
parte della AGENZIA
DELLE ENTRATE
TERMINE PER LA
NOTIFICA DELLA
CARTELLA DI
PAGAMENTO
2005
2006
Prescritto 1 maggio 2007
Prescritto 1 febbraio 2007
Prescritto (31/12/2009)
2006
2007
Prescritto 1 maggio 2008
Prescritto 1 febbraio 2008
Prescritto (31/12/2010)
2007
2008
Prescritto 1 maggio 2009
Prescritto 1 febbraio 2009
Prescritto (31/12/2011)
2008
2009
Prescritto 1 maggio 2010
Prescritto 1 febbraio 2010
Prescritto (31/12/2012)
2009
2010
Prescritto 1 maggio 2011
Prescritto 1 febbraio 2011
Prescritto (31/12/2013)
2010
2011
Prescritto 1 maggio 2012
Prescritto 1 febbraio 2012
31 dicembre 2014
2011
2012
Prescritto 1 maggio 2013
Prescritto 1 febbraio 2013
31 dicembre 2015
2012
2013
1 maggio 2014
1 febbraio 2014
31 dicembre 2016
2013
2014
1 maggio 2015
1 febbraio 2015
31 dicembre 2017
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ALLEGATO 3 – RIEPILOGO DELLE SCADENZE DEI TERMINI PER I CONTROLLI SOSTANZIALI
ANNO
IMPOSTE DIRETTE
Termine
prorogato
Termine
raddoppiato
ANNO di
presentazione
dichiarazione
dichiarazione
PRESENTATA
(1)
(2) (3)
2002
2003
Prescritto
(31.12.2007)
Prescritto
(31.12.2009)
Prescritto
(31.12.2011)
Prescritto
(31.12.2008)
2003
2004
Prescritto
(31.12.2008)
_
Prescritto
(31.12.2012)
Prescritto
(31.12.2009)
2004
2005
Prescritto
(31.12.2009)
_
Prescritto
(31.12.2013)
2005
2006
Prescritto
(31.12.2010)
_
2006
2007
Prescritto
(31.12.2011)
2007
2008
2008
PERIODO
d’imposta
dichiarazione
OMESSA
I.V.A.
Termine
prorogato
(1)
Termine
raddoppiato
(2) (3)
dichiarazione
PRESENTATA
Termine
prorogato
Termine
raddoppiato
dichiarazione
OMESSA
Termine
prorogato
Termine
raddoppiato
(1)
(2) (3)
Prescritto
(31.12.2013)
Prescritto
(31.12.2007)
Prescritto
(31.12.2009)
Prescritto
(31.12.2011)
Prescritto
(31.12.2008)
(1)
(2) (3)
_
31.12.2014
Prescritto
(31.12.2008)
_
Prescritto
(31.12.2012)
Prescritto
(31.12.2009)
_
31.12.2014
Prescritto
(31.12.2010)
_
31.12.2015
Prescritto
(31.12.2009)
_
Prescritto
(31.12.2013)
Prescritto
(31.12.2010)
_
31.12.2015
31.12.2014
Prescritto
(31.12.2011)
_
31.12.2016
Prescritto
(31.12.2010)
_
31.12.2014
Prescritto
(31.12.2011)
_
31.12.2016
_
31.12.2015
Prescritto
(31.12.2012)
_
31.12.2017
Prescritto
(31.12.2011)
_
31.12.2015
Prescritto
(31.12.2012)
_
31.12.2017
Prescritto
(31.12.2012)
_
31.12.2016
Prescritto
(31.12.2013)
_
31.12.2018
Prescritto
(31.12.2012)
_
31.12.2016
Prescritto
(31.12.2013)
_
31.12.2018
2009
Prescritto
(31.12.2013)
_
31.12.2017
31.12.2014
_
31.12.2019
Prescritto
(31.12.2013)
_
31.12.2017
31.12.2014
_
31.12.2019
2009
2010
31.12.2014
_
31.12.2018
31.12.2015
_
31.12.2020
31.12.2014
_
31.12.2018
31.12.2015
_
31.12.2020
2010
2011
31.12.2015
_
31.12.2019
31.12.2016
_
31.12.2021
31.12.2015
_
31.12.2019
31.12.2016
_
31.12.2021
2011
2012
31.12.2016
_
31.12.2020
31.12.2017
_
31.12.2022
31.12.2016
_
31.12.2020
31.12.2017
_
31.12.2022
2012
2013
31.12.2017
_
31.12.2021
31.12.2018
_
31.12.2023
31.12.2017
_
31.12.2021
31.12.2018
_
31.12.2023
2013
2014
31.12.2018
_
31.12.2022
31.12.2019
_
31.12.2024
31.12.2018
_
31.12.2022
31.12.2019
_
31.12.2024
2014
2015
31.12.2019
_
31.12.2023
31.12.2020
_
31.12.2025
31.12.2019
_
31.12.2023
31.12.2020
_
31.12.2025
Prescritto
(31.12.2013)
(1)
la proroga dei termini di accertamento di due annualità previste dall’art. 10 L. n. 289/2002 si applica nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 1997 al 2002 non si sono avvalsi
del concordato di massa, dell’integrativa semplice o del condono tombale (articoli 7, 8 e 9 L. n. 289/2002).
(2)
il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA previsto dalla c.d. “manovra correttiva del 2006” (D.L. n. 223/2006) si ha quando il contribuente
abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia penale (art. 331 C.P.P.) per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000.
(3)
Il termine raddoppiato è stato calcolato senza considerare le due annualità di proroga previste dall’art. 10 L. n. 289/2002 per i contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 1997 al 2002 non hanno
presentato istanze di sanatoria ex articoli 7, 8 e 9 L. n. 289/2002. Secondo Corte Cost. 25.7.2011 n. 247, il termine “lungo” non può cumularsi con altre cause di proroga previste dalla normativa
fiscale
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Ci 082014 - termini decadenza atti impositivi