DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 OGGETTO TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA AGGIORNAMENTO PAGINA 27.1.2014 1/10 CLASSIFICAZIONE DT – ACCERTAMENTO II.DD. E IVA RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGAMENTI ARTT. 36 BIS, 36 TER E 43 D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ARTT. 54 BIS E 57 D.P.R. 27.10.1972 N. 633; ART. 10 L. 27.12.2002 N. 289; ART. 2, COMMA 44, L. 24.12.2003 N. 350; art. 37, commi 24 – 26 D.L. 4.7.2006 N. 223 conv. in L. 4.8.2006 N. 248; art. 27, comma 18 DL 29.11.2008 n. 185, convertito in L. 28.1.2009 n. 2; art. 27, comma 18 DL 29.11.2008 n. 185, convertito in L. 28.1.2009 n. 2; art. 1 comma 3 del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito in L. 26.2.2010 n. 25; ARTT. 2946 E 2220 CODICE CIVILE. CIRCOLARE N. 12/10 CIRCOLARE N. 07/11 CIRCOLARE N. 05/12 CIRCOLARE N. 13/13 ALLEGATI REFERENTE STUDIO 1. 2. 3. Riepilogo delle scadenze dei termini per i controlli formali Riepilogo dei termini per le liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni Riepilogo delle scadenze dei termini per i controlli sostanziali La presente per ricordarVi che la procedura impositiva in materia di Imposte Dirette e di IVA è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali. Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora. Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali. L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria. I termini decadenziali, come messo in evidenza, non possono essere interrotti, in virtù dell’art. 2964 comma 1 Codice Civile, secondo cui “quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all’interruzione della prescrizione”. Tuttavia possono essere prorogati per effetto di disposizioni legislative: ad esempio, la constatazione di violazioni penali causa il raddoppio dei termini per gli accertamenti. In tutte le ipotesi in cui si applica un termine decadenziale, è necessario prestare attenzione al momento in cui la notifica si considera perfezionata nei confronti dell’ente impositore, che, secondo un principio consolidato, quale che sia la forma della notifica, si perfeziona: per il notificante/ente impositore, con la consegna dell’atto all’agente notificatore, (nelle notifiche eseguite a mezzo posta nel momento della spedizione); per il notificatario/contribuente, al momento della ricezione. Quindi, se il notificatario/contribuente riceve un atto impositivo successivamente all’1.1.2014, i cui termini scadono il 31.12.2013, il termine di decadenza è rispettato se il provvedimento è stato consegnato all’agente notificatore (messo comunale, ufficiale della riscossione, ufficio postale) entro tale data. Qui di seguito si fornisce una sintesi dei termini di decadenza dei controlli formali relativi alle dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA sia i termini per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO 27.1.2014 PAGINA 2/10 TERMINI DI DECADENZA PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE. Per le imposte sui redditi e per l’IVA, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto, per i controlli sostanziali, cioè per gli accertamenti in rettifica e per quelli d’ufficio, si è prescritto il 31 dicembre 2013 il termine per i controlli sostanziali relativi: alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2008, presentata nel 2009; alla dichiarazione IVA relativa al del periodo di imposta 2008, presentata nel 2009. In caso di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi e per l’IVA, il termine per l’accertamento, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Quindi, entro il 31 dicembre 2013 dovevano essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2007 per il quale non è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso qui di seguito si riportano i termini ordinari di decadenza per il controllo sostanziale: TERMINI DI DECADENZA PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE DICHIARAZIONI IMPOSTE DIRETTE IVA Presentate dal 1° gennaio 31 dicembre del 4° anno successivo 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione (art. 43, a quello di presentazione (art. 57, 1999 comma 1, del D.P.R. n. 600/73) comma 1, del D.P.R. n. 633/72) Omesse o nulle e presentabili 31 dicembre del 5° anno successivo 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione (art. 43, a quello di presentazione (art. 57, dal 1999 comma 2, del D.P.R. n. 600/73) comma 2, del D.P.R. n. 633/72) Per una maggiore comprensibilità di quanto detto, in allegato alla presente si riportano gli schemi con i riepiloghi delle scadenze dei termini con le relative proroghe per i controlli sia formali che sostanziali per i periodi di imposta a partire dal 2000 sino al 2012 compreso. REGIMI PREMIALI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA (DL 201/2011) L’art. 10 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito in L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. “manovra Monti”) ha introdotto due regimi fiscali privilegiati per determinate categorie di contribuenti, i quali, tra l’altro, hanno l’effetto di ridurre di un anno il termine di decadenza dal potere di accertamento. Pertanto, per i soggetti che possono fruire della neointrodotta normativa, l’avviso di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma prevede espressamente che, nell’ipotesi di constatazione di elementi penalmente rilevanti, rimane fermo il termine di decadenza ordinario, in tale fattispecie raddoppiato. In breve, l’art. 10 del DL 201/2011 ha introdotto due regimi fiscali privilegiati: un primo, fruibile dai soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività d’impresa in forma individuale o con le forme associative ex art. 5 del TUIR, che, tra l’altro, presuppone che il contribuente invii telematicamente all’Amministrazione finanziaria i corrispettivi e le fatture emesse/ricevute e istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dedicati all’attività esercitata; un secondo, che concerne i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore, che presuppone, fra l’altro, la dichiarazione di ricavi/compensi almeno pari a quelli derivanti dall’applicazione degli studi stessi e il corretto assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in tema di studi di settore. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO 27.1.2014 PAGINA 3/10 Il DL 201/2011 prevede una diversa decorrenza dei suddetti due regimi privilegiati, e ciò ha riflesso sul periodo d’imposta con riferimento al quale si applica il minor termine di decadenza dal potere di accertamento. Nello specifico: per il regime disciplinato dall’art. 10 co. 1 - 8 del DL 201/2011, la nuova normativa opera a partire dall’1.1.2013, quindi il riflesso sul termine di accertamento si avrà con riferimento ai controlli sui periodi d’imposta 2013 e successivi; per il regime disciplinato dall’art. 10 co. 9 - 13 del DL 201/2011 (concernente i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore), il nuovo regime si applica a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2011, quindi da UNICO 2012; per questo motivo, in costanza dei presupposti di legge, il minor termine opera già a partire dagli accertamenti sul periodo d’imposta 2011. RADDOPPIO DEI TERMINI PER VIOLAZIONI PENALI La c.d. “manovra correttiva del 2006” (art. 37 commi 24 e 25 del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248), introducendo un apposito comma negli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ha stabilito che, in caso di constatazione di violazioni penalmente rilevanti, i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA sono raddoppiati con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione penale. In tale fattispecie, pertanto, l’Amministrazione finanziaria può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre: dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla. È necessario precisare che, in base al dato normativo, la proroga: • è circoscritta al rinvenimento di violazioni penali rientranti nel D. Lgs. 10.3.2000 n. 74, quindi non hanno alcun rilievo, ad esempio, i reati doganali (contrabbando), valutari e societari; • riguarda solo gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e all’IVA, con esclusione di ogni altro comparto impositivo, ivi inclusa l’IRAP, siccome tali tributi non rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 74/2000. • non dovrebbe concernere gli accertamenti fondati sugli studi di settore, siccome, ai sensi dell’art. 10 co. 6 della L. 8.5.98 n. 146, l’ufficio non ha alcun obbligo di denuncia, anche se risultano superate le soglie di punibilità. Occorre poi rammentare che non ogni fatto con valenza penale ha rilievo sia per le imposte sui redditi che per l’IVA, per cui, nonostante l’accertamento venga emesso per entrambe le imposte, può succedere che il raddoppio si verifichi solo per una di esse. Le novità suddette si applicano a “decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini” per l’accertamento. Quindi, per effetto della suddetta norma di decorrenza, il raddoppio dei termini può essere applicato a partire: dal periodo d’imposta 2001, in caso di dichiarazione presentata (i cui termini, scadendo il 31.12.2006, erano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del DL 223/2006, avvenuta il 4.7.2006); ovvero dal periodo d’imposta 2000, in caso di omessa presentazione della dichiarazione. CUMULO CON ALTRE PROROGHE DI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO Secondo Corte Cost. 25.7.2011 n. 247, il termine “lungo” non può cumularsi con altre cause di proroga previste dalla normativa fiscale, a meno che sia lo stesso legislatore a stabilire il 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO 27.1.2014 PAGINA 4/10 contrario. Di conseguenza, il raddoppio dei termini per la presenza di reati fiscali non si cumula: con la proroga biennale da mancata adesione ai condoni prevista dall’art. 10 della L. 289/2002; con il raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di presunzione di imponibilità dei capitali illecitamente detenuti in “paradisi fiscali”, prevista dall’art. 12 co. 2-bis del DL 78/2009. PROROGA BIENNALE PER MANCATA ADESIONE AI CONDONI L’art. 10 della L. 289/2002 stabilisce che i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito ai condoni di cui alla medesima legge. Ciò non dovrebbe operare per l’IVA, in quanto il condono è ritenuto incompatibile con il diritto comunitario. La L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha contemplato la possibilità, per i contribuenti, di definire determinate annualità d’imposta, istituendo varie forme di condono. Ai sensi dell’art. 10 della suddetta legge, per i contribuenti che non hanno aderito ai condoni, i termini per l’accertamento, con riferimento ai periodi d’imposta non condonati, sono stati prorogati di due anni. L’allungamento del termine concerne la mancata adesione, nello specifico, alle disposizioni di cui agli artt. 7 (concordato per anni pregressi), 8 (integrativa semplice) e 9 (condono tombale) della L. 289/2002. A causa della proroga, quindi, l’anno 2002 (ultimo periodo d’imposta condonabile) deve ritenersi decaduto non al 31.12.2007, ma al 31.12.2009. La proroga dei termini è stata contemplata altresì per le imposte indirette diverse dall’IVA. PROROGA DI UN ANNO DEI TERMINI PENDENTI AL 31.12.2011 IN RELAZIONE ALL’IVA L’art. 2 co. 5-ter del DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha stabilito che, in riferimento all’IVA e per i soggetti che si sono avvalsi delle sanatorie introdotte dalla L. 289/2002, i termini di decadenza dal potere di accertamento pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di un anno. Pertanto, l’annualità 2006 che, ordinariamente, decade il 31.12.2011, per effetto di tale norma decade il 31.12.2012. Occorre rammentare che, in base ad un’ulteriore interpretazione, anche l’annualità 2002 potrebbe essere oggetto di proroga, per le seguenti considerazioni: • ordinariamente, il periodo d’imposta 2002 è decaduto il 31.12.2007; • in presenza di indizi di reato, i termini di decadenza sono raddoppiati, quindi, se il reato è stato commesso nel 2002, l’annualità decade il 31.12.2011; • per effetto della proroga di un anno introdotta dal DL 138/2011, l’annualità 2002 decade non il 31.12.2011 ma il 31.12.2012. Tuttavia, osta a questa conclusione la sentenza della Corte Costituzionale 25.7.2011 n. 247, ove i giudici hanno espressamente sancito che la proroga dei termini da reato non si cumula con nessuna altra disposizione, presente o futura, che contempli anch’essa una proroga di termini: per questo motivo, il periodo d’imposta 2002 rimarrebbe decaduto il 31.12.2011. ATTIVITÀ DETENUTE IN “PARADISI FISCALI” L’art. 1 co. 3 del DL 30.12.2009 n. 194, convertito nella L. 26.2.2010 n. 25, inserendo i co. 2bis e 2-ter all’art. 12 del DL 1.7.2009 n. 79 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto il raddoppio dei termini per: 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO 27.1.2014 PAGINA 5/10 l’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 co. 1, 2 e 3 del DL 28.6.90 n. 167 convertito nella L. 4.8.90 n. 227, per le attività detenute nei “paradisi fiscali”; l’applicazione della presunzione di cui all’art. 12 co. 2 del suddetto DL 1.7.2009 n. 79 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102. Per l’operatività della suddetta disposizione non è stata prevista una specifica decorrenza. Essa potrebbe trovare applicazione per tutti i periodi d’imposta per i quali risultano ancora pendenti i termini per gli accertamenti alla data di entrata in vigore del DL 194/2009, ossia al 30.12.2009. TERMINI PER IL RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA INESISTENTI I provvedimenti di recupero dei crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati possono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato. Infatti l’art. 27, comma 16 del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha inasprito le sanzioni per l’utilizzo di crediti inesistenti in compensazione nel modello di pagamento unificato (F24). La compensazione di crediti inesistenti è ora punita con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Se l’ammontare dei crediti indebitamente compensati risulta superiore a 50.000,00 euro per ciascun anno solare, la sanzione è del 200% della misura dei crediti utilizzati. Gli uffici finanziari sono legittimati a notificare l’atto di recupero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo in compensazione del credito inesistente. Il termine di otto anni può essere applicato alle sole ipotesi in cui l’indebita compensazione derivi da crediti inesistenti in senso assoluto, ovvero non indicati in dichiarazione, ma indicati ed utilizzati solo nel modello F24. L’Agenzia delle Entrate, sebbene non in via ufficiale, sembra essersi espressa in senso opposto. Pertanto, il termine di otto anni si applica ai crediti inesistenti utilizzati in compensazione a partire dall’anno 2003. SANZIONI AMMINISTRATIVE L’art. 20 del DLgs. 472/97 stabilisce che, per le sanzioni amministrative, l’atto di contestazione è notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Detta norma ha rilievo autonomo nel caso di sanzioni non collegate in maniera diretta all’evasione, come nell’ipotesi di sanzioni concernenti il quadro RW. Antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 99/2000, le sanzioni potevano essere irrogate anche nel “maggior” termine previsto per l’accertamento dei tributi, e non, come ora, nel “diverso” termine contemplato per questi ultimi. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la modifica normativa è indice della volontà del legislatore di evitare che, in comparti impositivi come l’imposta di registro, vi siano differenti termini di decadenza per l’atto di accertamento e per le sanzioni, sicché, allo stato attuale, ove per il tributo siano contemplati termini di decadenza inferiori al quinquennio, questi dovrebbero valere anche per le sanzioni. TERMINI DI NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO La cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro termini decadenziali, previsti, per le imposte sui redditi e per l’IVA, dall’art. 25 del DPR 602/73. Anche la fase di riscossione è soggetta a termini decadenziali, con specifico riferimento alla cartella di pagamento. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO PAGINA 27.1.2014 6/10 Pertanto, solo dopo la notifica del suddetto provvedimento trovano applicazione i termini di prescrizione, entro i quali, salvo eventi interruttivi, deve essere notificato il pignoramento. AVVISI DI ACCERTAMENTO Ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. La notifica tardiva della cartella di pagamento comporta la nullità di tale atto, ma non travolge le iscrizioni a ruolo eseguite in via provvisoria nei momenti antecedenti. È bene rammentare che, per il caso degli “accertamenti esecutivi”, la riscossione frazionata non avverrà più tramite cartella di pagamento, ma mediante apposito atto di rideterminazione degli importi dovuti, che, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del DL 78/2010, non è soggetto a termini decadenziali. TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO IN CASO DI ACCERTAMENTO - SOGGETTI SOLARI PERIODO D’IMPOSTA TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE A RUOLO ANNO IN CUI L’ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO 2004 Accertamento definitivo 2009 2005 Accertamento definitivo 2010 2006 Accertamento definitivo 2011 2007 Accertamento definitivo 2011 2008 Accertamento definitivo 2012 TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO Prescritto (31.12.2011) Prescritto 31.12.2012 Prescritto 31.12.2013 Prescritto 31.12.2013 31.12.2014 LIQUIDAZIONI AUTOMATICHE E CONTROLLI FORMALI Per effetto dell’art. 25 del DPR 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72; quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73. Entro il 31.12.2013, pertanto, dovevano essere notificate la cartelle di pagamento relative ai periodi d’imposta: 2009, per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica; 2008, per le attività di controllo formale. Invece, per le società che non hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine decorre non dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione, bensì da quello di “scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata”. Qualora, in caso di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione o di somme liquidate a seguito di tassazione separata, il contribuente si avvalga del versamento dilazionato degli importi richiesti con l’avviso bonario, la cartella deve essere notificata entro 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO 27.1.2014 PAGINA 7/10 il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Ciò, pertanto, vale anche nel caso in cui, dopo aver optato per la dilazione, il contribuente non abbia potuto onorare la prima rata. Sebbene non sia previsto espressamente, il termine dovrebbe avere natura decadenziale, in quanto tutta l’attività di riscossione delle imposte è soggetta a termini di decadenza, per cui è da escludere la semplice natura ordinatoria del termine. PRESCRIZIONE DECENNALE PER IMPOSTE A CREDITO Per i contribuenti che hanno evidenziato nelle dichiarazioni un credito d’imposta, si precisa che lo stesso si prescrive con il decorso del termine ordinario di dieci anni, così come previsto dall’art. 2946 del codice civile. Tale prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dei termini per la liquidazione delle imposte previsto dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, e cioè a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Pertanto, al 31 dicembre 2013 si è prescritto l’eventuale credito d’imposta evidenziato nella dichiarazione dei redditi 2000, presentata nel 2001. Pertanto, ove vantiate crediti che stiano per raggiungere il termine prescrizionale dei dieci anni è necessario presentare una istanza all’Amministrazione Finanziaria volta ad interrompere i termini suddetti per non precludersi la possibilità di ottenere il rimborso stesso. PRESCRIZIONE CIVILE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE Le scritture contabili, ai sensi dell’art. 2220 del codice civile, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti. Il decorso del suddetto termine non elimina l’obbligo di conservazione della documentazione contabile in capo al contribuente, se vi sono accertamenti che non siano stati ancora definiti. Pertanto, ove non vi sia un contenzioso in corso è possibile non custodire la documentazione contabile relativa fino all’esercizio 1999 (per le aziende con esercizio sociale coincidente con l’anno solare). TERMINI DI DECADENZA E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Le scritture contabili, ai sensi dell’art. 2220 del codice civile, devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e spediti. Il decorso del suddetto termine non elimina l’obbligo di conservazione della documentazione contabile in capo al contribuente, se vi sono accertamenti che non siano stati ancora definiti. Ai sensi dell’art. 22 co. 2 del DPR 600/73, le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali devono essere conservate fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 c.c.. Come regola generale, le scritture contabili devono perciò essere conservate sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: tuttavia, occorre vagliare il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento in caso di violazioni penali, analizzato in precedenza. Investita della problematica, con la sentenza 25.7.2011 n. 247 la Corte Costituzionale ha stabilito che “se il termine previsto dalla legge, in presenza dell’obbligo di denuncia delle suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti, è quello raddoppiato di cui alla normativa censurata, ne segue che il contribuente ha l’obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi e, quindi, non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato”. 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 AGGIORNAMENTO 27.1.2014 PAGINA 8/10 Pertanto, è possibile affermare che, in ogni caso, a titolo prudenziale, le scritture contabili vanno conservate, ai fini fiscali, sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e non più sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti. dott. Damiano ADRIANI 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO LA R E S T U DI O A D R I A N I n . 0 8/ 1 4 ALLEGATO 1 AGGIORNAMENTO 27.1.2014 PAGINA 9/10 RIEPILOGO DELLE SCADENZE DEI TERMINI PER I CONTROLLI FORMALI ex art. 36 ter del DPR 600/73 Dichiarazioni presentante ai fini delle IMPOSTE DIRETTE Anno PERIODO D’IMPOSTA Anno presentazione dichiarazione TERMINE PER CONTROLLO FORMALE da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 2005 2006 Prescritto (31/12/2008) Prescritto (31/12/2010) 2006 2007 Prescritto (31/12/2009) Prescritto (31/12/2011) 2007 2008 Prescritto (31/12/2010) Prescritto (31/12/2012) 2008 2009 Prescritto (31/12/2011) Prescritto (31/12/2013) 2009 2010 Prescritto (31/12/2012) 31 dicembre 2014 2010 2011 Prescritto (31/12/2013) 31 dicembre 2015 2011 2012 31 dicembre 2014 31 dicembre 2016 2012 2013 31 dicembre 2015 31 dicembre 2017 2013 2014 31 dicembre 2016 31 dicembre 2018 ALLEGATO 2 – RIEPILOGO DEI TERMINI PER LE LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E IVA (ex art. 36 bis del DPR 600/73 e art. 54 bis del DPR 633/72) Anno PERIODO presentazione D’IMPOSTA dichiarazione IMPOSTE DIRETTE IVA RISCOSSIONE TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA da TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE parte della AGENZIA DELLE ENTRATE TERMINE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 2005 2006 Prescritto 1 maggio 2007 Prescritto 1 febbraio 2007 Prescritto (31/12/2009) 2006 2007 Prescritto 1 maggio 2008 Prescritto 1 febbraio 2008 Prescritto (31/12/2010) 2007 2008 Prescritto 1 maggio 2009 Prescritto 1 febbraio 2009 Prescritto (31/12/2011) 2008 2009 Prescritto 1 maggio 2010 Prescritto 1 febbraio 2010 Prescritto (31/12/2012) 2009 2010 Prescritto 1 maggio 2011 Prescritto 1 febbraio 2011 Prescritto (31/12/2013) 2010 2011 Prescritto 1 maggio 2012 Prescritto 1 febbraio 2012 31 dicembre 2014 2011 2012 Prescritto 1 maggio 2013 Prescritto 1 febbraio 2013 31 dicembre 2015 2012 2013 1 maggio 2014 1 febbraio 2014 31 dicembre 2016 2013 2014 1 maggio 2015 1 febbraio 2015 31 dicembre 2017 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720 DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista C I R CO L AR E ST U D IO AD R IA N I n. 0 7/ 1 4 d e l 2 7 . 1. 2 0 14 ALLEGATO 3 – RIEPILOGO DELLE SCADENZE DEI TERMINI PER I CONTROLLI SOSTANZIALI ANNO IMPOSTE DIRETTE Termine prorogato Termine raddoppiato ANNO di presentazione dichiarazione dichiarazione PRESENTATA (1) (2) (3) 2002 2003 Prescritto (31.12.2007) Prescritto (31.12.2009) Prescritto (31.12.2011) Prescritto (31.12.2008) 2003 2004 Prescritto (31.12.2008) _ Prescritto (31.12.2012) Prescritto (31.12.2009) 2004 2005 Prescritto (31.12.2009) _ Prescritto (31.12.2013) 2005 2006 Prescritto (31.12.2010) _ 2006 2007 Prescritto (31.12.2011) 2007 2008 2008 PERIODO d’imposta dichiarazione OMESSA I.V.A. Termine prorogato (1) Termine raddoppiato (2) (3) dichiarazione PRESENTATA Termine prorogato Termine raddoppiato dichiarazione OMESSA Termine prorogato Termine raddoppiato (1) (2) (3) Prescritto (31.12.2013) Prescritto (31.12.2007) Prescritto (31.12.2009) Prescritto (31.12.2011) Prescritto (31.12.2008) (1) (2) (3) _ 31.12.2014 Prescritto (31.12.2008) _ Prescritto (31.12.2012) Prescritto (31.12.2009) _ 31.12.2014 Prescritto (31.12.2010) _ 31.12.2015 Prescritto (31.12.2009) _ Prescritto (31.12.2013) Prescritto (31.12.2010) _ 31.12.2015 31.12.2014 Prescritto (31.12.2011) _ 31.12.2016 Prescritto (31.12.2010) _ 31.12.2014 Prescritto (31.12.2011) _ 31.12.2016 _ 31.12.2015 Prescritto (31.12.2012) _ 31.12.2017 Prescritto (31.12.2011) _ 31.12.2015 Prescritto (31.12.2012) _ 31.12.2017 Prescritto (31.12.2012) _ 31.12.2016 Prescritto (31.12.2013) _ 31.12.2018 Prescritto (31.12.2012) _ 31.12.2016 Prescritto (31.12.2013) _ 31.12.2018 2009 Prescritto (31.12.2013) _ 31.12.2017 31.12.2014 _ 31.12.2019 Prescritto (31.12.2013) _ 31.12.2017 31.12.2014 _ 31.12.2019 2009 2010 31.12.2014 _ 31.12.2018 31.12.2015 _ 31.12.2020 31.12.2014 _ 31.12.2018 31.12.2015 _ 31.12.2020 2010 2011 31.12.2015 _ 31.12.2019 31.12.2016 _ 31.12.2021 31.12.2015 _ 31.12.2019 31.12.2016 _ 31.12.2021 2011 2012 31.12.2016 _ 31.12.2020 31.12.2017 _ 31.12.2022 31.12.2016 _ 31.12.2020 31.12.2017 _ 31.12.2022 2012 2013 31.12.2017 _ 31.12.2021 31.12.2018 _ 31.12.2023 31.12.2017 _ 31.12.2021 31.12.2018 _ 31.12.2023 2013 2014 31.12.2018 _ 31.12.2022 31.12.2019 _ 31.12.2024 31.12.2018 _ 31.12.2022 31.12.2019 _ 31.12.2024 2014 2015 31.12.2019 _ 31.12.2023 31.12.2020 _ 31.12.2025 31.12.2019 _ 31.12.2023 31.12.2020 _ 31.12.2025 Prescritto (31.12.2013) (1) la proroga dei termini di accertamento di due annualità previste dall’art. 10 L. n. 289/2002 si applica nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 1997 al 2002 non si sono avvalsi del concordato di massa, dell’integrativa semplice o del condono tombale (articoli 7, 8 e 9 L. n. 289/2002). (2) il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA previsto dalla c.d. “manovra correttiva del 2006” (D.L. n. 223/2006) si ha quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia penale (art. 331 C.P.P.) per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000. (3) Il termine raddoppiato è stato calcolato senza considerare le due annualità di proroga previste dall’art. 10 L. n. 289/2002 per i contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 1997 al 2002 non hanno presentato istanze di sanatoria ex articoli 7, 8 e 9 L. n. 289/2002. Secondo Corte Cost. 25.7.2011 n. 247, il termine “lungo” non può cumularsi con altre cause di proroga previste dalla normativa fiscale 70032 BITONTO (BA) – Via della Repubblica Italiana, 110 - TEL +39 0803714575 – FAX +39 0803743746 – SITO WEB: www.studioadriani.it - E-MAIL: [email protected] – PEC: [email protected] ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI BARI Sez. A n. 253 – C.F. DRN DMN 54H01 A893R – P. IVA 01184390720