DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE La pianificazione fiscale concordata (art. 1, comma 387 e seg., della legge 30/12/2004 n. 311) Soggetti ammessi Titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo per i quali trovano applicazione, per il periodo d’imposta in corso al 1/1/2003 gli studi di settore 2 Soggetti NON ammessi Soggetti per i quali trova applicazione una causa di esclusione o di inapplicabilità degli studi per il periodo d’imposta in corso al 1/1/2003 Soggetti che non erano in attività in almeno uno dei periodi d’imposta in corso al 1/1/2002, al 1/1/2003 ovvero al 1/1/2004 3 Soggetti NON ammessi (segue) Soggetti che hanno omesso di dichiarare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per almeno uno dei periodi d’imposta in corso al 1/1/2002 ed al 1/1/2003 Soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA per i periodi 2002 e 2003 Soggetti che non hanno comunicato i dati rilevanti per gli studi di settore per il periodo d’imposta in corso al 1/1/2003 4 Soggetti NON ammessi (segue) Soggetti che svolgono dal 1/1/2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 - 2003 N.B. – Non è considerata attività diversa quella contraddistinta da un diverso codice attività ma rientrante nello stesso studio di settore della precedente 5 Aspetti generali La pianificazione fiscale concordata definisce la base imponibile caratteristica dell’attività svolta Sono esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario Sulla parte di redditi che eccede quello pianificato è prevista una riduzione dell’imposizione fiscale e contributiva 6 Aspetti generali La p.f.c. è relativa ad un triennio Per una parte dei contribuenti il primo triennio di applicazione sarà costituito dagli anni 2005 - 2006 - 2007 Con decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze sono individuati i contribuenti per i quali la p.f.c. interesserà un diverso triennio 7 Aspetti generali La proposta individuale di p.f.c. è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente 8 Aspetti generali L’adesione alla p.f.c. si perfeziona con l’accettazione degli importi proposti L’accettazione deve avvenire entro 60 giorni dalla ricevimento della proposta N. B. - In caso di accettazione è necessario comunque dichiarare ricavi o compensi congrui con gli studi di settore 9 Aspetti generali E’ possibile la definizione in contraddittorio con l’Ufficio qualora il contribuente sia in grado di documentare l’infondatezza della proposta sulla base di : a) significative variazioni degli elementi strutturali rispetto a quelli presi a base per la proposta b) dati ed elementi presi a base della proposta divergenti sensibilmente all’atto dell’adesione 10 Aspetti generali In caso di accettazione della proposta: a) sul reddito che eccede quello pianificato le aliquote IRPEF ed IRES sono ridotte di 4 punti (tranne l’aliquota del 23%) b) sono inibiti i poteri di accertamento c) sul reddito che eccede quello pianificato è possibile non versare i contributi previdenziali (salvi il minimale ed i contributi dovuti alle Casse autonome) 11 Aspetti generali Ai fini IVA: a) b) Devono essere adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA Sui maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica l’aliquota media 12 L’aliquota media IVA (cfr. Circ. 13/5/1996 n. 117/E, § 8) IVA su operazioni imponibili + IVA regimi speciali – IVA su cessioni di beni ammortizzabili _______________________________ VA + operazioni fuori campo IVA + operazioni non soggette a dichiarazione + operazioni relative a regimi speciali 13 Limiti all’attività di accertamento Per le imposte sul reddito sono inibiti i poteri previsti dall’art. 39 del DPR n. 600/73 Per l’IVA sono inibiti i poteri previsti dall’art. 54, 2° comma, secondo periodo e 55, 2° comma n. 3) del DPR n. 633/72 14 Limiti all’attività di accertamento Di fatto gli unici limiti posti all’attività di accertamento sono : Per le imposte sul reddito i poteri previsti dall’art. 39, 2° comma lett. d) del DPR n. 600/73 Per l’IVA i poteri previsti dall’art. 55, 2° comma n. 3) del DPR n. 633/72 15 Limiti all’attività di accertamento I limiti all’attività di accertamento non operano nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’Amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente e presi a base per la formulazione della proposta 16 Decadenza Si decade dalla p.f.c. quando : a) Il reddito dichiarato è inferiore di quello effettivo b) Non sono adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa IVA c) Sono contestate violazioni penalmente rilevanti ai sensi degli art. da 2 a 5, 8, 10 e 11 del D. Lgs. 10/3/2000 n. 74 17 Decadenza Di norma la decadenza riguarda il singolo periodo d’imposta Nel caso in cui nel corso del triennio vari l’attività effettivamente esercitata la p.f.c. cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione 18 Accertamento In caso di mancato rispetto della p.f.c l’Ufficio procede ad accertamento parziale sulla base degli importi definiti con l’accettazione della proposta In caso di documentati accadimenti straordinari ed imprevedibili trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione L’ufficio procede in maniera analoga anche in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore 19 Aspetti generali Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente ai contribuenti ovvero tramite gli intermediari nonché le modalità di adesione 20