DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA
UFFICIO GOVERNO DELL’ACCERTAMENTO E STUDI
DI SETTORE
La pianificazione fiscale concordata
(art. 1, comma 387 e seg., della legge
30/12/2004 n. 311)
Soggetti ammessi
Titolari di reddito d’impresa e di lavoro
autonomo per i quali trovano applicazione,
per il periodo d’imposta in corso al 1/1/2003
gli studi di settore
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Soggetti NON ammessi
Soggetti per i quali trova applicazione una
causa di esclusione o di inapplicabilità degli
studi per il periodo d’imposta in corso al
1/1/2003
Soggetti che non erano in attività in almeno
uno dei periodi d’imposta in corso al
1/1/2002, al 1/1/2003 ovvero al 1/1/2004
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Soggetti NON ammessi (segue)
 Soggetti che hanno omesso di dichiarare il reddito
d’impresa o di lavoro autonomo per almeno uno dei
periodi d’imposta in corso al 1/1/2002 ed al
1/1/2003
 Soggetti che hanno omesso di presentare la
dichiarazione IVA per i periodi 2002 e 2003
 Soggetti che non hanno comunicato i dati rilevanti
per gli studi di settore per il periodo d’imposta in
corso al 1/1/2003
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Soggetti NON ammessi (segue)
Soggetti che svolgono dal 1/1/2004 una
attività diversa da quella esercitata nel
biennio 2002 - 2003
N.B. – Non è considerata attività diversa
quella contraddistinta da un diverso codice
attività ma rientrante nello stesso studio di
settore della precedente
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Aspetti generali
La pianificazione fiscale concordata definisce
la base imponibile caratteristica dell’attività
svolta
Sono esclusi gli eventuali componenti positivi
o negativi di reddito di carattere straordinario
Sulla parte di redditi che eccede quello
pianificato è prevista una riduzione
dell’imposizione fiscale e contributiva
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Aspetti generali
La p.f.c. è relativa ad un triennio
Per una parte dei contribuenti il primo
triennio di applicazione sarà costituito dagli
anni 2005 - 2006 - 2007
Con decreti del Ministro dell’Economia e
delle finanze sono individuati i contribuenti
per i quali la p.f.c. interesserà un diverso
triennio
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Aspetti generali
La proposta individuale di p.f.c. è formulata
sulla base di elaborazioni operate
dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle
risultanze degli studi di settore, dei dati
sull’andamento dell’economia nazionale per
distinti settori economici di attività, della
coerenza dei componenti negativi di reddito e
di ogni altra informazione disponibile riferibile
al contribuente
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Aspetti generali
L’adesione alla p.f.c. si perfeziona con
l’accettazione degli importi proposti
L’accettazione deve avvenire entro 60 giorni
dalla ricevimento della proposta
N. B. - In caso di accettazione è necessario
comunque dichiarare ricavi o compensi
congrui con gli studi di settore
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Aspetti generali
E’ possibile la definizione in contraddittorio con
l’Ufficio qualora il contribuente sia in grado di
documentare l’infondatezza della proposta sulla
base di :
a) significative variazioni degli elementi strutturali
rispetto a quelli presi a base per la proposta
b) dati ed elementi presi a base della proposta
divergenti sensibilmente all’atto dell’adesione
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Aspetti generali
In caso di accettazione della proposta:
a) sul reddito che eccede quello pianificato le
aliquote IRPEF ed IRES sono ridotte di 4 punti
(tranne l’aliquota del 23%)
b) sono inibiti i poteri di accertamento
c) sul reddito che eccede quello pianificato è
possibile non versare i contributi previdenziali
(salvi il minimale ed i contributi dovuti alle Casse
autonome)
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Aspetti generali
Ai fini IVA:
a)
b)
Devono essere adempiuti tutti gli obblighi
previsti dalla normativa IVA
Sui maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle
scritture contabili si applica l’aliquota media
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L’aliquota media IVA
(cfr.
Circ. 13/5/1996 n. 117/E, § 8)
IVA su operazioni imponibili + IVA
regimi speciali – IVA su cessioni di beni
ammortizzabili
_______________________________
VA + operazioni fuori campo IVA +
operazioni non soggette a dichiarazione
+ operazioni relative a regimi speciali
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Limiti all’attività di accertamento
Per le imposte sul reddito sono inibiti i poteri
previsti dall’art. 39 del DPR n. 600/73
Per l’IVA sono inibiti i poteri previsti dall’art.
54, 2° comma, secondo periodo e 55, 2°
comma n. 3) del DPR n. 633/72
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Limiti all’attività di accertamento
Di fatto gli unici limiti posti all’attività di
accertamento sono :
Per le imposte sul reddito i poteri previsti
dall’art. 39, 2° comma lett. d) del DPR n.
600/73
Per l’IVA i poteri previsti dall’art. 55, 2°
comma n. 3) del DPR n. 633/72
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Limiti all’attività di accertamento
I limiti all’attività di accertamento non
operano nei casi in cui a seguito di controlli e
segnalazioni, anche di fonte esterna
all’Amministrazione finanziaria, emergano dati
ed elementi difformi da quelli comunicati dal
contribuente e presi a base per la
formulazione della proposta
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Decadenza
Si decade dalla p.f.c. quando :
a) Il reddito dichiarato è inferiore di quello
effettivo
b) Non sono adempiuti gli obblighi previsti
dalla normativa IVA
c) Sono contestate violazioni penalmente
rilevanti ai sensi degli art. da 2 a 5, 8, 10 e
11 del D. Lgs. 10/3/2000 n. 74
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Decadenza
Di norma la decadenza riguarda il singolo
periodo d’imposta
Nel caso in cui nel corso del triennio vari
l’attività effettivamente esercitata la p.f.c.
cessa di avere effetto dal periodo d’imposta
nel corso del quale si è verificata la
variazione
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Accertamento
 In caso di mancato rispetto della p.f.c l’Ufficio
procede ad accertamento parziale sulla base degli
importi definiti con l’accettazione della proposta
 In caso di documentati accadimenti straordinari ed
imprevedibili trova applicazione il procedimento di
accertamento con adesione
 L’ufficio procede in maniera analoga anche in caso
di mancato adeguamento ai ricavi o compensi
determinati sulla base degli studi di settore
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Aspetti generali
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
sono definite le modalità di invio delle
proposte, anche in via telematica,
direttamente ai contribuenti ovvero tramite
gli intermediari nonché le modalità di
adesione
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