Le problematiche internazionali legate allo
scambio di informazioni
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Origine del problema: pressioni G20, OCSE, UE, Italia
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Decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009
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Quali informazioni si scambieranno (diritto internazionale)
 CDI
 Accordi bilaterali o multilaterali
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Come si scambieranno (diritto interno, progetto di ordinanza in consultazione)
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Divisione delle contribuzioni
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CDI – Articolo 26 Modello OCSE
1. Scambio delle informazioni pertinenti per applicare le disposizioni della
convenzione (o le imposte di ogni tipo)
2. Informazioni devono rimanere segrete ed essere utilizzate solo a fini fiscali
3. Rispetto del quadro giuridico interno
4. Obbligo di fornire le informazioni anche applicando mezzi coercitivi
5. Nessuna eccezione per le banche o le strutture holding
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Modalità pratiche d’applicazione
Il protocollo di ogni CDI definisce in dettaglio:
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a partire da quando si scambiano le informazioni
•
quali dettagli devono essere forniti al riguardo dei contribuenti e dei
detentori dell’informazione
•
il diritto di ricorso
•
l’obbligo di esaurire le procedure interne
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Situazione attuale CDI
Iter legislativo:
• parafate (accordo tra i negoziatori)
• firmate e pubblicazione (CF)
• messaggi del Consiglio federale alle Camere federali
• entrata in vigore (Camere federali)
• referendum facoltativo
Firmate:
Danimarca, Spagna, Lussemburgo, Francia, Norvegia,
Austria, Gran Bretagna, Messico, Finlandia, Isole Faer Oer,
Stati Uniti, Qatar
Parafate:
Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Turchia, Kazakistan
In discussione: Italia, Germania
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Particolarità di alcuni accordi
Eccezioni alla regola delle imposte oggetto della convenzione:
Francia, Gran Bretagna, Giappone, Paesi Bassi e Polonia
Eccezioni alla regola del nome esatto del contribuente e del
detentore dell’informazione:
• USA, NL, J: “tipicamente, comunicazione del nome e, se conosciuto,
l’indirizzo del contribuente …”
• Francia: “se conosciuto, il nome del detentore dell’informazione”
Altre particolarità per gli USA:
• non è previsto l’obbligo di esaurire le vie procedurali interne
• lo scambio d’informazioni dovrà essere il più ampio possibile
• entrata in vigore alla firma dell’Accordo (23 settembre 2009)
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Come si scambieranno le informazioni
Ordinanza federale in consultazione da gennaio, entrata in vigore
entro fine 2010:
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chi fa cosa (centralizzazione delle domande presso l’AFC)
•
diritto di ricorso (Tribunale amministrativo federale)
•
misure coercitive
•
eccezione per i dati ottenuti in maniera fraudolenta
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Eccezioni alla regola del nome esatto del contribuente e del