Le problematiche internazionali legate allo scambio di informazioni • Origine del problema: pressioni G20, OCSE, UE, Italia • Decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 • Quali informazioni si scambieranno (diritto internazionale) CDI Accordi bilaterali o multilaterali • Come si scambieranno (diritto interno, progetto di ordinanza in consultazione) Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell’economia Divisione delle contribuzioni 05/02/2010 © DDC – Divisione delle contribuzioni CDI – Articolo 26 Modello OCSE 1. Scambio delle informazioni pertinenti per applicare le disposizioni della convenzione (o le imposte di ogni tipo) 2. Informazioni devono rimanere segrete ed essere utilizzate solo a fini fiscali 3. Rispetto del quadro giuridico interno 4. Obbligo di fornire le informazioni anche applicando mezzi coercitivi 5. Nessuna eccezione per le banche o le strutture holding 05/02/2010 © DDC – Divisione delle contribuzioni 2 Modalità pratiche d’applicazione Il protocollo di ogni CDI definisce in dettaglio: • a partire da quando si scambiano le informazioni • quali dettagli devono essere forniti al riguardo dei contribuenti e dei detentori dell’informazione • il diritto di ricorso • l’obbligo di esaurire le procedure interne 05/02/2010 © DDC – Divisione delle contribuzioni 3 Situazione attuale CDI Iter legislativo: • parafate (accordo tra i negoziatori) • firmate e pubblicazione (CF) • messaggi del Consiglio federale alle Camere federali • entrata in vigore (Camere federali) • referendum facoltativo Firmate: Danimarca, Spagna, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Messico, Finlandia, Isole Faer Oer, Stati Uniti, Qatar Parafate: Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Turchia, Kazakistan In discussione: Italia, Germania 05/02/2010 © DDC – Divisione delle contribuzioni 4 Particolarità di alcuni accordi Eccezioni alla regola delle imposte oggetto della convenzione: Francia, Gran Bretagna, Giappone, Paesi Bassi e Polonia Eccezioni alla regola del nome esatto del contribuente e del detentore dell’informazione: • USA, NL, J: “tipicamente, comunicazione del nome e, se conosciuto, l’indirizzo del contribuente …” • Francia: “se conosciuto, il nome del detentore dell’informazione” Altre particolarità per gli USA: • non è previsto l’obbligo di esaurire le vie procedurali interne • lo scambio d’informazioni dovrà essere il più ampio possibile • entrata in vigore alla firma dell’Accordo (23 settembre 2009) 05/02/2010 © DDC – Divisione delle contribuzioni 5 Come si scambieranno le informazioni Ordinanza federale in consultazione da gennaio, entrata in vigore entro fine 2010: • chi fa cosa (centralizzazione delle domande presso l’AFC) • diritto di ricorso (Tribunale amministrativo federale) • misure coercitive • eccezione per i dati ottenuti in maniera fraudolenta 05/02/2010 © DDC – Divisione delle contribuzioni 6