2014 APPUNTI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE PER AMMINISTRATORI L’unica cosa che deve saper e l’amministratore è che deve chiam are un progettis ta : infatti esistono un certo numero di criticità.....stante che in Piemonte la normativa impone questi obb lighi dal 2007, ho potuto approfondir e la questione a 360°, compresi aspetti legislativi, per cui attualmente sono uno dei pochi tecnici a Roma che conosce la questione a menadito. ERRORI COMUNI, DA EVITARE La normativa preved e non solo la diagnosi energe tica (Pf>116 kW) e la relazione ex L. 10/1991 (Pf>3 5kW) in caso di sostituzione di calore (questo più o meno lo sanno tutti), MA ANCHE la progettazione d el sistema di termoregolazione e contabilizzazione (al 95% viene fat to dalle ditte, senza progettazione). Ricordiamoci che, in seguito all’introduzione di valvole termostatiche e contabilizza tori, le vecchie tabelle millesimali per il riscaldamento non verranno più utilizzate! Questo è un punto delicato: s e non si applica la norma UNI 10200:2005 (in arriv o la revisione) qualsiasi decisione dell’assemblea per il riparto quota FISSA e VARIABILE è nulla, perché illegittima, viola l’obbligo di “ riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato ” art. 26 c. 5 L. 10/1991 - quindi si rischia di romper e la pac e sociale del condominio, quals iasi persona ritenga di subire un tor to nella ripartizione si può rivolgere al giudice, che dichiara nullo il cirterio, con conseguente pand emonio condominiale (ed eventuale correità dell’amminis tr atore e dell’eventuale tecnico, se i c ondomini non sono stati informati adeguatamente). Per principio gli Operatori Esperti ANTA forniscono: Ad ogni condominio la lista dei s uoi radiatori (per verif ica); All’amministratore la lista completa – rimane la bas e per le nuove tabelle di ripartizioni per le spese relative al riscaldamento. 1 2014 Esistono ripartitori “chiusi” (Techem, ISTA...), per i quali la programmazione non è nota se non alla dit ta che li c ontabilizza, in gener e impongono contratti di 10 anni per la gestione letture, se la ditta non è più di gradimento è pr obabile che si debbano sostituire tutti i ripartitori............EVITARE RIPARTITOTI C HIUSI – ai singolo condomini dar e distinta d el rilievo, per contr ollo, all’amministrator e la distinta totale e l a tabella di programmazione dei ripartitori, in mod o che si possa tranquillamente ricos truire tutto il sistema e passarne la gestione ad altra ditta. Per quanto ho potuto veder e per lavor i di altri professionisti, non si conoscono bene i rud imenti per dimension e il generatore di calore adeguato (quello di potenza minima che garantis ca comunque comfor t) - ho visto caldaie da 180 kW proposte per c ondomini di 10 appartamenti c on 8 di questi collegati ad impianto centralizzato, in questo caso basta caldaia da 45kW (da dimensionamento gr ossolano, c on dimensionamento f ine probabilmente anche meno), e gli impianti devono essere proget tati per poter funzionare 24 ore su 24 (maggior confort, maggior rendimento caldaie, caldaia più piccola) - va da sè che la parcella del progettista + più che ripagata già solo da questo risparmio iniziale.... La scelta ed il dimensionamento sia di pompe elettriche che di valvol e termostatiche è altrettanto critico per evitare : o Corto circuiti idraulici; o Non condensazione della .... . caldaia a condensazione ( chi non sa dimensionare le pompe le mette troppo potenti, la temperatura di ritorno rimane troppo alta e la caldaia non condensa – si perd e 10 % di rendimento....... e si paga la pompa 3 volte tanto, c onsumand o inoltr e più energia elettrica): l’altezza a cui è posato il ripartitore è critica , stiamo installand o un SISTEMA DI M ISURA; dal punto di vista tecnico la posizione giusta è al 60% dell’altezza del radiatore (misurato d al basso), alcuni installatori non ne 2 2014 sono consapevoli, montano all’altezza sbagliata, il ris ultato f inale è che i numeri let ti non sono poi corretti, ris petto a quanto s i è ver amente consumato. Ma il punto principale per cui si rivolge ad un operatore es perto ANTA è perché questo pr ogettista specializzato garantisce il ris parmio, quantif icandolo chiaramente , al contrario di inter venti svolti in maniera scoordinata, installando caldaie sovr adimensionate, non mettendole in condizione di cond ensa ecc. VARIE 1) Il passaggio a termoregolazione e contabilizzazione è imposto, per Roma e Frosinone entro il 31/12/2015, per il resto del Lazio entr o il 31/12/ 2014; 2) Gli impian ti centralizzati a combustibile non gassoso devon o passare a metano o GPL , art. 5 c. 2b, citata DCR 66/2009, possibile detrazione f iscale del 55% in 10 a nni, per interventi entro il 30 /06/2013. 3) Per termoregolazione e contabilizzazione serve progetto di tecnico abilitato, trat tasi d i INNOVAZIONE, sec ondo c odice civile, soggetta a progettazione; 4) Prevista la sola “ maggioranza degli intervenuti all’assemblea ” (teste, non millesimi), in der oga a 1120 e 1136 c odice civile; 5) Statisticamente risparmi tra il 25% ed il 38%, quindi, visto che vige obblig o, tanto vale attuarlo il prima possibile: si può usufruir e del 50%; 6) Per contabilizzare bis ogna seguir e la nor ma UNI 10200 rif. 3 In base a ciò, si deve applicare art. 26 c. 5 L. 10/1991, cioè”...riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamen te regis trato ...”; Questa è una legge, quindi INDEROGABILE, non si può decider e in assemblea, neanche all’una nimità, di praticare criter i diversi da quelli che portano a risultati basati s u un consumo ef fettivo; Per es. è at to nullo il decidere di applicare un 30% a millesimi e restante 70% dei costi in base ai numeri dei ripartitori, bisogna applicare nor ma UNI1 0200, QUINDI: diagnosi energetica, ecc. 3 2014 NOTE: rif. 1) “In conclusione, g li interventi sugli edif ici e sugli impianti volti al contenimento dei c onsumi energetici e le opere necessarie per l’adozione dei sistemi di term oregolazione e contabilizzazione progettate ai sensi delle Legge del calore, devono essere 10/1991, art. 26 comma 3 , in materia di contenimento dei consumi energetic i. Il progetto non deve necessariamente esistere al momento della delibera assembleare, ma deve essere redatto obbligatoriamente pr ima dell’inizio delle oper e e, previo deposito in C omune, essere consegnato al direttore lavori (ove previsto) o all’impres a esecutr ice”. Rif.2) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE Lazio 10 dicembre 2009, n. 66, “Approvazione del Piano per il Risaname nto della Qualità dell’Aria, in at tuazione del D.L. n. 35 1/99, art.8, Misure da applicare nelle zone in cui i livelli deg li inquinanti s ono più alti dei valori limite e art. 9, Requisiti applicabili alle zone c on livelli infer iori ai valori limite” ART. 5 COMMA 2 D) gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati second o le tecnologie della termoregolazione della temperatur a degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato. ART. 5 COMMA 5 L’adeguamento degli impiant i menzionati al comma2 , lettere a), b), d ), g) del pr esente articolo deve avvenire entro il 31 dicembre 2015 (mod if ica art. 2 c. 41 L.R. 9 Lazio 24/121/2010, disposizione collegate alla legge f inanziar ia regionale per l’esercizio f inanziario 2011) per i comuni di R oma e Frosinone, entro il 31 dicembre 2014 per il restante territorio r egionale e le nor me previste alle lettere c), e), ed f) avranno eff ic acia dalla data di entrata in vigore d el presente piano. Rif. 3) “la let tura dei regolamenti attuativi non fa altro che confermar e la tesi secondo la quale con il termine “contabilizzatore” si debbano intend ere i “ripartitor i o i misuratori: il Decreto del P.R. n. 59/2009 infatti prevede che per le modalità di contabilizzazione si fa rif erimento alle vigenti n orme e linee guida UNI”, le quali trat tano dei mis uratori e dei ripartitori (cfr la norma UNI CTI 10200)”. 4 2014 Muoiono le vecchie tabelle millesimali del riscaldamento – AMEN IL NUOVO CRITERIO, adottato dal monto termotecnico, PER PAGARE IN BASE AI CONSUMI EFFETTIVI (art. 26 c. 5 L. 10/1991) è la contabilizzazione secondo la normativa UNI 10200:2005 Ci sono due componenti distinte: 1. Si paga a millesimi DI POTENZA INSTALLATA (potenza totale dei radiatori di ogni appartamento): A. Spese per conduzione e manutenzione, per gestione del servizio e di ammortamento B. Spesa per ENERGIA ELETTRICA e per CONBUSTIBILE in proporzione a: Le PERDITE DI DISTRIBUZIONE recuperate e non recuperate (il condomino non può decidere se prelevare o meno il calore, gli entra in appartamento, se confina con i montanti dei radiatori) – TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO, ROSSE, DISPERDENTI Le PERDITE DELLA CALDAIA al camino ed al mantello – CALDAIA DISPERDENTE, ROSSA 2. Si paga secondo i NUMERI DEI RIPARTITORI – L’ENERGIA CHE IL CONDOMINO DECIDE DI PRELEVARE: Spesa per energia elettrica e per combustibile – per la parte restante, quella su cui può agire direttamente il condomino, aprendo o chiudendo la valvola termostatica, o regolandola in posizione che gli permette il benessere. Statisticamente si risparmia (sostituendo anche generatore esistente con una caldaia a metano a condensazione); si può usufruire del 55%: Da gasolio/nafta a metano con condensazione, VT e contabilizzazione= 60%-70% Da metano tradizionale = 40% - 50% circa Quindi è vero che è un OBBLIGO, MA la gente dovrebbe coglierlo come OPPORTUNITA’ DI RISPARMIO! 5