Guida ai Sistemi di Contabilizzazione
Per il progettista e l’amministratore di condominio
Answers for infrastructure.
Siemens Building Technologies,
un partner esperto ed affidabile
per il comfort e l’efficienza energetica
I prodotti e i sistemi di Siemens Building Technologies offrono per ogni
applicazione e in ogni tipo di impianto sempre la giusta risposta con soluzioni
facili, performanti e affidabili nel tempo.
2
Il concetto di proprietà comune di beni
immobili ha favorito in passato lo studio
di soluzioni per una ripartizione delle
spese comuni. La più diffusa è quella
a millesimi, secondo cui i costi totali
di riscaldamento sono divisi tra i vari
inquilini in funzione dei millesimi
di proprietà.
Tale metodo è iniquo poiché
penalizza l’utente che paga la quota
di riscaldamento anche quando non è
presente nell’abitazione. A tutto ciò si
aggiunge un consistente spreco di risorse
e il relativo inquinamento atmosferico
che ne consegue.
Tali problematiche erano ovviamente
poco sentite negli anni ’60 quando
i combustibili erano a basso costo
e quando l’inquinamento ambientale
e la reperibilità delle risorse energetiche
non destavano preoccupazione.
Oggi questa situazione non esiste più:
il risparmio economico ed energetico,
la salvaguardia dell’ambiente e la
reperibilità delle risorse energetiche
sono diventati dei problemi concreti
e non più trascurabili.
Contabilizzare... perché?
La maggior parte dell’energia richiesta
da un’abitazione viene impiegata per
riscaldare gli ambienti. Negli edifici con
impianti centralizzati di riscaldamento
e acqua calda sanitaria è stato calcolato
che la gestione indipendente delle
temperature e dei consumi permette
un risparmio energetico che può
raggiungere il 25%.
nel corso degli anni proponendo
l’installazione di caldaie autonome
per ciascun appartamento: una scelta
perdente in termini energetici,
di inquinamento e di sicurezza.
La soluzione corretta è adottare un sistema
in grado di unire i vantaggi dell’impianto
centralizzato – (costi di manutenzione
più bassi e rendimento della caldaia
più elevato) – all’indipendenza
di funzionamento di un sistema a caldaia
autonoma.
La contabilizzazione del calore abbinata
ad elementi di termoregolazione
permette di gestire autonomamente
la temperatura in ogni unità
immobiliare suddividendo le spese
secondo i singoli consumi.
In materia di risparmio energetico,
in Italia la contabilizzazione è un obbligo
di legge: entro il 31 dicembre 2016 è resa
obbligatoria l’installazione di sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione
in tutti i condomini con impianti
centralizzati di riscaldamento, acqua calda
sanitaria e condizionamento.
SIEMENS Building Technologies offre
un’ampia gamma di soluzioni, basate
su decenni d’applicazioni realizzate
in Italia e in paesi del Nord Europa, dove
il riscaldamento e la sua contabilizzazione
sono delle tematiche affrontate già
da anni.
Highlights
n
DLGS 102 del 4 luglio 2014: entro
il 31 dicembre 2016 è resa
obbligatoria l’installazione di sistemi
di termoregolazione
e contabilizzazione in tutti
i condomini con impianti centralizzati
di riscaldamento, raffreddamento
e acqua calda sanitaria.
n
È stato calcolato che la possibilità
di poter controllare autonomamente
le proprie spese di riscaldamento
comporta un risparmio energetico
che va dal 15% a oltre il 25%.
n
La contabilizzazione
del calore unisce i vantaggi
di un impianto centralizzato
all’indipendenza di un sistema
a caldaia autonoma.
Vantaggi di un impianto centralizzato
rispetto a un impianto autonomo
•Rendimento termico nettamente
superiore a quello di una caldaia
individuale.
•Costi di installazione e manutenzione
inferiori ai costi relativi di tanti impianti
monofamiliari.
•Più sicurezza: maggiori controlli
di manutenzione periodici rispetto
alle caldaie individuali.
La suddivisione delle spese di
riscaldamento basata sul vecchio criterio
millesimale non risulta essere equa
ed efficiente perché non considera le
esigenze delle persone in termini di orari
di utilizzo e temperature ambiente.
A questa esigenza in Italia si è risposto
Ripartizione dei costi a consumo
Ripartizione dei costi a millesimi
Consumi
di edificio
Comportamento utente
Impianto
di riscaldamento
senza
contabilizzazione
Comportamento utente
Millesimi
Costo
Impianto
di riscaldamento
con
contabilizzazione
Consumi
di edificio
Millesimi
di riscaldamento
Consumi
individuali
Costo
3
Tecnologia
utilizzata:
• Valvola di zona
• Contatori diretti
1. UH50
2. 2WR6
3. WSM5
4. Adattatore
di impulso
1.
3.
Impianto
centralizzato
distribuzione
orizzontale
(edifici recenti)
Contabilizzazione
diretta
2.
4.
Tipologie di impianto termico centralizzato
È necessario conoscere il proprio impianto
per poter proporre il giusto sistema
di contabilizzazione.
Le tipologie di impianto si dividono
tipicamente in due categorie:
• Impianti a distribuzione verticale
o colonne montanti (tipici delle
vecchie costruzioni fino alla fine degli
anni ‘80). Essi sono costituiti da un
anello, formato da una tubazione di
mandata e una di ritorno, che percorre
la base dell’edificio. Dall’anello si
dipartono le colonne montanti che
alimentano i vari radiatori posti
sulla stessa verticale ai vari piani
dell’edificio.
• Impianti a distribuzione orizzontale
o a zone (tipici degli edifici residenziali
di nuova costruzione successivi agli
anni ’90). Essi sono realizzati in
modo che ad ogni singolo alloggio
sia dedicata una parte della rete di
distribuzione.
Esso prevede un’unica colonna
verticale di distribuzione (mandata
e ritorno) che dalla centrale termica
porta l’acqua a ciascun appartamento e
una distribuzione orizzontale ad anello
che all’interno degli appartamenti
porta l’acqua ai caloriferi.
Impianti a distribuzione Verticale:
contabilizzazione indiretta
Siemens propone diverse soluzioni per
questa tipologia d’impianto selezionabili
in base alle esigenze dell’utente e
4
dell’amministratore, alle dimensioni del
complesso abitativo e alla disponibilità
economica dell’investimento iniziale.
Tutte le soluzioni per impianti a
distribuzione verticale, in cui viene
applicata la contabilizzazione indiretta,
partono da una base comune costituita
dai seguenti strumenti:
• Ripartitore di consumi
• Valvola termostatica
Senza la necessità di interventi strutturali,
basterà sostituire la vecchia valvola del
radiatore con una valvola termostatica,
la quale permette di regolare (grazie ad
un sensore di temperatura incorporato)
la temperatura ambiente desiderata e
impostata dall’utente, e installare su ogni
radiatore un ripartitore di consumi, il cui
compito è contare il calore emesso dal
radiatore in modo da dover pagare solo
l’effettivo consumo.
In questo modo l’utente può regolare la
temperatura ambiente con il vantaggio
che ad un minore consumo corrisponderà
una spesa di riscaldamento più bassa,
proprio come succede per un impianto
di riscaldamento autonomo.
Ecco perché l’uso congiunto di valvola
termostatica e ripartitore di consumi
è di fondamentale importanza.
Lo scopo del ripartitore è infatti quello
di “contare” l’energia termica ceduta
dal radiatore all’ambiente nel locale.
Maggior è questa energia, maggiori
saranno le “unità di calore” conteggiate
dal ripartitore, maggiori saranno i
consumi: un radiatore sempre al massimo
dell’utilizzo è un radiatore che consuma
tanta energia termica. La valvola
termostatica, regolando il flusso di acqua
calda e quindi l’emissione del calore del
radiatore a seconda della temperatura
desiderata nel locale, abbinata ad un
ripartitore di consumi permette un uso
più responsabile del riscaldamento
associato ad un conseguente risparmio
sui consumi.
Impianti a distribuzione Orizzontale:
contabilizzazione diretta
È necessaria l’installazione di un contatore
di calore all’ingresso di derivazione di
ciascuna unità immobiliare. L’energia
termica prelevata dall’appartamento
attraverso gli organi di termoregolazione
(valvola di zona e cronotermostato) viene
contabilizzato in base ai consumi effettivi.
I contatori di calore si suddividono in due
grandi famiglie:
• Contatori di energia statici ad
ultrasuoni (UH50, 2WR6, WSM5)
• Contatori di calore volumetrici
(Megatron, Contalitri)
Omologazione MID su tutti i modelli.
I contatori sono alimentati a batteria o
a tensione di rete e trasmettono i dati di
consumo via radio o tramite trasmissione
MBus ad una centrale di raccolta dati
(Antenne SIEMECA AMR o concentratore
Mbus di dati).
Impianto
centralizzato
a distribuzione
verticale (edifici
di vecchia
costruzione)
Contabilizzazione
indiretta
1.
Ripartitore2.
di consumi
Tecnologia
utilizzata:
1. Ripartitore
di consumi
2. Valvola
termostatica
Tecnologie per il rilievo dei dati di consumo
in impianti a distribuzione verticale
Siemens declina la soluzione base
“ripartitore consumi + valvola
termostatica” in diverse soluzioni in
base alle modalità di lettura dei dati di
consumo.
Fine ultimo e più importante della
contabilizzazione è il rilievo dei dati da
ogni singolo ripartitore in modo da poter
stabilire la suddivisione dei consumi
all’interno del complesso abitativo
e procedere poi con la fatturazione.
Siemens propone due differenti tipi di
sistemi con diverse modalità di lettura
dei consumi:
• Soluzioni centralizzate radio
“SIEMECA AMR”: la lettura dei
consumi viene centralizzata grazie ad
un sistema di antenne che fungono da
concentratori di dati. Non è necessario
entrare all’interno dell’unità abitativa
per la raccolta dei dati. È possibile
teleleggere le antenne tramite un
sistema GSM/GPRS. Vantaggi: costi
bassissimi di lettura dei dati di
consumo. Sistema consigliabile per
grandi edifici a sviluppo verticale, facile
da installare e da gestire. Consigliato
per letture frequenti.
• Soluzioni “WALK-BY”: la lettura dei
consumi viene fatta localmente ma via
radio tramite un ricevitore portatile.
Non è quindi necessario accedere alle
unità abitative. Vantaggi: nessun costo
di centralizzazione, costi contenuti
per la lettura dei dati. Conveniente
in impianti medio piccoli a sviluppo
verticale in cui sono richieste poche
letture l’anno.
I ripartitori sono certificati secondo
la normativa EN834 che garantisce
le corrette modalità di costruzione
e funzionamento.
Il ripartitore può essere parametrizzato
via software inserendo la potenza
dell’emissione termica e i fattori di
correzione legati alla tipologia del
corpo scaldante. In questo modo il
ripartitore si “adatta” a qualsiasi tipo
di radiatore e i consumi visualizzati sul
display garantiscono all’utente finale la
trasparenza e la possibilità di verifica dei
dati di fatturazione.
Il sistema radio SIEMECA AMR
Panoramica del sistema
Negli impianti già esistenti a
distribuzione verticale, dove
l’installazione di nuove apparecchiature
non deve interferire con le normali
attività degli inquilini, SIEMENS ha
sviluppato una soluzione con tecnologia
radio di ultima generazione, il sistema
SIEMECA AMR.
Tale sistema è stato progettato per
centralizzare via radio i consumi dei
ripartitori tramite delle apposite antenne,
installate generalmente nel vano scale,
che ricevono e memorizzano i dati.
La lettura dei consumi può avvenire
dall’esterno dell’appartamento,
collegandosi direttamente alle
antenne, oppure, grazie a delle
specifiche antenne gateway (GSM/
IP) è addirittura possibile effettuare
una telelettura dei dati, comodamente
dal proprio ufficio o da qualsiasi altra
postazione remota.
Ciò garantisce il massimo rispetto della
privacy del condomino e la possibilità
di effettuare frequenti letture per
monitorare al meglio l’impianto
e i consumi.
ATTENZIONE: la Norma UNI10200:2015
suggerisce l’utilizzo di sistemi
ad antenne per la telelettura dei dati
per migliorare il monitoraggio e la qualità
della misura garantita all’utente
(Cap 12 UNI10200:2015).
5
Potenza in trasmissione
del sistema SIEMECA AMR
confrontato con altri
dispositivi di uso comune
domestico
La trasmissione e la memorizzazione
dei dati nelle antenne permettono un
continuo backup dei dati in modo tale
che anche in caso di guasto del ripartitore
i dati non vengano persi. Tutto ciò
per garantire massima affidabilità,
trasparenza nel conteggio dei
consumi ed escludere ogni possibile
contestazione.
La frequenza radio di trasmissione è
di 868 MHz ossia la nuova frequenza
definita dal piano nazionale per la
trasmissione radio e diventata standard
a livello europeo. La durata e la potenza
del segnale radio sono irrilevanti,
non dannosi per la salute e non sono
assolutamente connesse ai problemi
legati al cosiddetto “elettrosmog”.
Ripartitore SIEMECA AMR
Il ripartitore della famiglia SIEMECA AMR
ha dimensioni ridotte ed è facilmente
installabile su qualsiasi radiatore.
Il ripartitore può essere parametrizzato
via software inserendo la potenza
dell’emissione termica e i fattori di
correzione legati alla tipologia del corpo
scaldante.
In questo modo il ripartitore si “adatta”
a qualsiasi tipo di radiatore e i consumi
visualizzati sul display garantiscono
all’utente finale la trasparenza e
la possibilità di verifica dei dati di
fatturazione. È per questo motivo che è di
fondamentale importanza effettuare una
corretta parametrizzazione.
Il ripartitore tiene in memoria i consumi
totali, quelli dell’anno precedente e
di quello in corso. È impostabile a
piacere una data nell’arco dell’anno in
6
cui i consumi attuali sono storicizzati,
divenendo quelli dell’anno precedente,
e quelli dell’anno in corso sono azzerati
(giorno di riferimento). Tale data viene
normalmente fatta coincidere con il
giorno di accensione del riscaldamento.
Significato del display del ripartitore
SIEMECA AMR
Il display dei ripartitori presenta in
maniera ciclica e chiara una serie di dati:
Consumo attuale
La lettura dei dati di consumo può
avvenire sia direttamente tramite un
display, che mostra i consumi espressi in
unità di calore, sia in modo centralizzato.
I ripartitori inviano infatti ogni 4 ore
(6 volte al giorno) i loro dati di consumo
direttamente ad un’antenna del sistema.
I dispositivi sono dotati di sigilli
d’installazione e di protezione contro
eventuali anomalie o manomissioni.
In caso di manomissione o d’errato
funzionamento, il ripartitore invia alle
antenne un messaggio d’allarme.
Questo allarme può essere azzerato e il
corretto funzionamento del ripartitore può
essere ripristinato solo con l’intervento
di personale tecnico specializzato.
La trasmissione dei telegrammi
di consumo alle antenne è unidirezionale:
i ripartitori comunicano con le antenne
e non viceversa. Ciò permette una
maggiore sicurezza nella trasmissione
dei dati e una garanzia sulla durata
delle batterie del dispositivo (10 anni
con 15 mesi di riserva).
Le batterie non possono essere
sostituite.
I ripartitori SIEMECA AMR sono
conformi alla norma EN834. Essa
stabilisce i requisiti per la costruzione,
il funzionamento, l’installazione e la
metodologia di conteggio dell’unità
di calore.
Test display
Data di azzeramento
consumi
(ogni anno, con la nuova
stagione di riscaldamento,
il conteggio riparte da zero)
Consumi anno precedente
Numero di controllo interno
Fattore di potenza kQ
visibile solo se il ripartitore viene
parametrizzato.
Fattore di accoppiamento
termico kC
visibile solo se il ripartitore viene
parametrizzato.
Display variabile, a seconda
delle impostazioni inserite.
XX
X Z
Componenti del sistema
SIEMECA AMR con antenne
Antenne SIEMECA
Questo dispositivo riceve, elabora e
memorizza i dati di consumo inviati
via radio dai ripartitori installati negli
appartamenti. Ogni antenna del sistema
trasmette alle altre i consumi ricevuti:
ciò permette una ridondanza dei dati e
una maggiore sicurezza in caso di guasti
nell’impianto o manomissioni.
Le antenne oltre a memorizzare i dati di
consumo inviati dai ripartitori, creano
uno storico mensile utile a fini statitici
(a 18 mesi). Permettono inoltre la
registrazione di eventuali anomalie o
errori sull’impianto, dovute ad esempio
a manomissioni, permettendo di poter
risalire alla data in cui questi si sono
verificati.
In piccoli impianti (abitazioni due o tre
piani), una sola antenna può essere
sufficiente a centralizzare i consumi
di tutti i dispositivi. Occorre verificare
sempre la copertura del segnale radio
dipendendo questo dall’attenuazione
dovuta alle strutture murarie dell’edificio.
Il sistema è auto installante, adattativo
e dinamico. Non esiste più il concetto
di antenna di piano, ossia non sarà più
onere dell’installatore associare i ripartitori
all’antenna, ma sarà il sistema che in base
alle potenze di trasmissione e di ricezione
dei misuratori capirà come associare i
ripartitori alle diverse antenne.
Risultato: niente più errori
di installazione ed in caso di modifiche
strutturali dell’edificio non sarà
necessario l’intervento dell’installatore
per la riconfigurazione dell’impianto:
il sistema si adatterà dinamicamente
per garantire una corretta
ridistribuzione delle associazioni
dei misuratori alle antenne. Ciò si
traduce in una riduzione degli oneri
di installazione e manutenzione.
Lettura dei dati di consumo
La lettura dei dati può essere effettuata
secondo due modalità:
• Localmente, collegandosi ad una
qualsiasi delle antenne dell’impianto
con l’ausilio di PC e di un apposito
software.
• A distanza (telelettura), grazie ad
apposite antenne gateway è possibile
collegarsi in remoto al sistema,
ad esempio dal proprio ufficio, ed
effettuare una telelettura dei dati di
consumo dal proprio PC: in questo
modo le letture possono essere
effettuate ogni qualvolta lo si desideri e
a costo zero in quanto non è necessario
recarsi fisicamente sull’impianto.
Highlights
Perché scegliere un sistema
SIEMECA AMR?
n
Prodotti certificati EN834.
n
Nessuna frode: sistema
antimanomissione e invio
segnalazione errore.
n
Facile e veloce installazione:
nessun intervento strutturale.
n
Rispetto della privacy: non
è necessario entrare negli
appartamenti, la lettura
dei dispositivi è centralizzata
via radio.
n
Paghi solo quello che consumi:
massima libertà nella gestione
del riscaldamento.
n
Facilità di istallazione
e manutenzione: assegnazione
automatica misuratore-antenna
n
Sicurezza dei dati: ridondanza
di dati a garanzia dell’utente
e del gestore sulle antenne.
In caso di guasto di una antenna
su un impianto, non viene perso
alcun dato.
n
Possibilità di telelettura dei dati,
costi di lettura pari a zero.
n
Soluzione ottimale per grandi
condomini e/o letture frequenti
di controllo.
n
Ideale per chi gestisce numerosi
impianti.
7
Componenti del sistema
Walk-By
Il sistema SIEMENS WALK-BY
Il sistema WALK-BY si compone di:
• Ripartitori di consumi WALK-BY
• Capsule WALK-BY per contalitri
meccanici
• Ricevitore di dati portatile
• Software di lettura installato
sul PC
Il sistema WALK-BY è un sistema
di ripartizione dei consumi e di
contabilizzazione di acqua calda e fredda
sanitaria, semplice, poco invasivo e facile
da utilizzare: permette in modo rapido e
sicuro di effettuare la lettura locale dei
ripartitori equipaggiandosi semplicemente
di un PC e dell’apposito ricevitore di
dati portatile e posizionandosi nell’area
adiacente allo stabile interessato. Non è
pertanto necessario installare concentratori
di dati (antenne di piano) in aree comuni
condominiali o accedere alle unità
abitative.
La lettura dei consumi viene fatta
localmente ma via radio (868 MHz)
I dati trasmessi dai ripartitori vengono
rilevati tramite il ricevitore di dati portatile
e trasferiti in tempo reale dal ricevitore
portatile al PC tramite un’interfaccia
bluetooth. Questi vengono poi gestiti dal
software dedicato che verifica la ricezione
corretta e completa dei dati e permette
una lettura veloce sicura dei consumi
e il rilevamento di eventuali anomalie
sull’impianto.
8
La trasmissione dei dati di consumo e di
eventuali anomalie rilevati dai ripartitori
avviene periodicamente via radio in
868 MHz secondo le seguenti modalità
impostabili in fase di configurazione:
Trasmissione annuale
Il ripartitore trasmetterà,
al raggiungimento del giorno di
riferimento per 48 giorni consecutivi ed
ogni due minuti, i propri dati di consumo.
Trasmissione mensile
Il ripartitore trasmetterà, all’inizio
del mese per 4 giorni ogni due minuti,
i propri dati di consumo.
Al di fuori di questi intervalli
i ripartitori non trasmetteranno via radio
i propri consumi. Essi continueranno
comunque a conteggiare i consumi
e a visualizzarli sul proprio display.
I ripartitori WALK-BY possono essere
parametrizzati con i fattori di correzione
relativi ai radiatori su cui sono
posizionati: ciò garantisce la correttezza
del calcolo e la trasparenza nella lettura
dei dati e la possibilità di verifica dal
parte del condomino dei dati
di fatturazione.
I ripartitori WALK-BY sono costruiti nel
rispetto della normativa EN834.
Highlights
Perché scegliere un sistema
WALK-BY?
n
Prodotti certificati EN834.
n
Nessuna frode: sistema
antimanomissione e invio
segnalazione errore.
n
Facile e veloce installazione: nessun
intervento strutturale.
n
Tecnologia radio priva di antenne,
nessun costo di centralizzazione,
nessuna necessità di installare
antenne di piano in spazi comuni
condominiali, nessuna necessità
di accedere agli appartamenti.
n
Soluzione ottimale per piccoli
condomini e per letture poco
frequenti (1 o 2 letture l’anno).
n
Ideale per chi gestisce pochi
impianti.
La legislazione dalla parte del risparmio
energetico: quali sono i diritti e i doveri
Ad accrescere l’attenzione nei riguardi
del risparmio energetico sono
i riferimenti normativi che rendono
OBBLIGATORIA la contabilizzazione
negli edifici residenziali:
DIRETTIVA EUROPEA 2012/27/UE
del 25 ottobre 2012
La direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre
2012 sull’efficienza energetica
nell’Unione Europea, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/
UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE , stabilisce un quadro
comune di misure per il conseguimento
dell’obiettivo 20-20-20:
1
Ridurre del 20% le emissioni
di gas serra.
2 Ridurre del 20% il fabbisogno
di energia primaria.
3 Soddisfare il 20% dei consumi
energetici da fonti rinnovabili.
La direttiva fa espressamente riferimento
alla contabilizzazione nell’articolo 9:
Articolo 9
«Nei condomini e negli edifici
polifunzionali riforniti da una fonte di
riscaldamento/raffreddamento centrale
o da una rete di teleriscaldamento
[...], sono inoltre installati entro il 31
dicembre 2016 contatori individuali
per misurare il consumo di calore o
raffreddamento o di acqua calda per
ciascuna unità (contatori diretti),
se tecnicamente possibile ed efficiente
in termini di costi.
Nei casi in cui l’uso di contatori
individuali non sia tecnicamente
possibile o non sia efficiente in termini
di costi, per misurare il riscaldamento,
sono usati contabilizzatori di calore
individuali per misurare il consumo
di calore a ciascun radiatore (ripartitori)
[...].»
Il decreto legislativo n. 102 del 4 luglio
2014 è il recepimento di tale direttiva
europea in Italia, che oltre a ribadirne
l’obbligatorietà entro il 31 dicembre
2016, la regolamenta e prevede delle
sanzioni in caso di inadempimento.
Direttiva europea 2012/27/UE
• Entro il 31 dicembre 2016
l’installazione
della termoregolazione
e contabilizzazione
è OBBLIGATORIA in tutti
gli impianti termici a servizio
di più unità immobiliari
• Recepimento della direttiva
europea in Italia nel Dlgs n. 102
del 4 luglio 2014
DECRETO LEGISLATIVO n. 102
del 4 luglio 2014
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE».
Stabilisce un quadro di misure per
la promozione e il miglioramento
dell’efficienza energetica che concorrono
al conseguimento dell’obiettivo
nazionale di risparmio energetico così
come previsto dalla direttiva europea
2012/27/UE del 25 ottobre 2012.
In ambito di contabilizzazione il Dlgs
n. 102 si esprime all’articolo 9, comma 5.
Entro il 31 dicembre 2016 è resa
obbligatoria l’installazione di
sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione in tutti gli edifici
residenziali (esistenti e di nuova
costruzione) con impianti centralizzati
di riscaldamento, raffrescamento
e acqua calda sanitaria.
Art. 9, comma 5, lettera b)
Obbligo d’installazione di contatori
individuali per misurare l’effettivo
consumo di calore o di raffreddamento
o di acqua calda sanitaria per ciascuna
unità immobiliare.
9
«b) nei condomini e negli edifici
polifunzionali riforniti da una fonte
di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di
fornitura centralizzato che alimenta
una pluralità di edifici, è obbligatoria
l’installazione entro il 31 dicembre 2016
da parte delle imprese di fornitura del
servizio di contatori individuali per
misurare l’effettivo consumo di calore o
di raffreddamento o di acqua calda per
ciascuna unità immobiliare, nella misura in
cui sia tecnicamente possibile, efficiente in
termini di costi e proporzionato rispetto ai
risparmi energetici potenziali. L’efficienza
in termini di costi può essere valutata con
riferimento alla metodologia indicata nella
norma UNI EN 15459. Eventuali casi di
impossibilità tecnica alla installazione dei
suddetti sistemi di contabilizzazione devono
essere riportati in apposita relazione tecnica
del progettista o del tecnico abilitato».
DLGS 102, Art. 9, comma 5, lettera b)
• Tipologia di impianto: impianti a
distribuzione orizzontale ad anello
• Contatori: contatori diretti
volumetrici o ultrasonici
• Responsabilità: la dicitura “imprese
di fornitura del servizio” in realtà è da
intendersi come proprietario dell’unità
immobiliare. È in corso una richiesta di
modifica ufficiale della legge
• Scadenza: 31 dicembre 2016
• Sanzioni: da 500 a 2.500 euro
per unità abitativa
Art. 9, comma 5, lettera c)
Obbligo d’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del
10
calore individuali per misurare il consumo
di calore in corrispondenza a ciascun
radiatore posto all’interno di ciascuna unità
immobiliare secondo quanto previsto dalle
norme tecniche vigenti con esclusione di
quelli situati negli spazi comuni degli edifici.
«c) nei casi in cui l’uso di contatori
individuali non sia tecnicamente
possibile o non sia efficiente in termini
di costi, per la misura del riscaldamento
si ricorre all’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del
calore individuali per misurare il consumo di
calore in corrispondenza a ciascun radiatore
posto all’interno delle unità immobiliari
dei condomini o degli edifici polifunzionali,
secondo quanto previsto dalle norme
tecniche vigenti, con esclusione di quelli
situati negli spazi comuni degli edifici,
salvo che l’installazione di tali sistemi
risulti essere non efficiente in termini di
costi con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459. In tali
casi sono presi in considerazione metodi
alternativi efficienti in termini di costi per la
misurazione del consumo di calore. [...]»
DLGS 102, Art. 9, comma 5, lettera c)
• Tipologia di impianto: impianti
a distribuzione verticale o a colonne
montanti
• Contatori: contatori indiretti
(ripartitori di consumi)
• Responsabilità: anche in questo
caso l’obbligo ricade sul proprietario
dell’unità immobiliare. È in corso una
richiesta di modifica ufficiale della
legge. Dall’art. 16 comma 7, relativo
alle Sanzioni, si deduce che è questa
la corretta interpretazione
• Scadenza: 31 dicembre 2016
• Sanzioni: da 500 a 2.500 euro
per unità abitativa
Art. 9, comma 5, lettera d)
Obbligo di suddivisione dei consumi
secondo quanto previsto dalla normativa
tecnica UNI10200 vigente (UNI10200:2015)
«d) quando i condomini sono alimentati dal
teleriscaldamento o teleraffreddamento
o da sistemi comuni di riscaldamento
o raffreddamento, per la corretta
suddivisione delle spese connesse al
consumo di calore per il riscaldamento
degli appartamenti e delle aree comuni,
qualora le scale e i corridoi siano dotati
di radiatori, e all’uso di acqua calda per
il fabbisogno domestico, se prodotta in
modo centralizzato, l’importo complessivo
deve essere suddiviso in relazione agli
effettivi prelievi volontari di energia
termica utile e ai costi generali per la
manutenzione dell’impianto, secondo
quanto previsto dalla norma tecnica UNI
10200 e successivi aggiornamenti. [...]».
La suddivisione dei consumi secondo la
UNI10200:2015 è da applicarsi a tutti i
condomini, anche in quelli in cui è già
presente un sistema di contabilizzazione.
Pertanto gli impianti non a norma e che
utilizzano vecchi principi di suddivisione
dei consumi (ad esempio secondo la
UNI10200:2015) sono sanzionabili
secondo quanto previsto dal comma 8
dell’art. 16 e devono adeguarsi entro le
scadenze fissate dal decreto.
DLGS 102, Art. 9, comma 5, lettera d)
• Obbligo della suddivisione
dei consumi secondo la UNI10200
vigente
• Gli impianti non a norma
e che utilizzano vecchi principi
di suddivisione dei consumi
(ad esempio secondo
la UNI10200:2005) devono adeguarsi
entro le scadenze fissate dal decreto
• Sanzioni: da 500 a 2.500 euro
per unità abitativa
D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999
«Regolamento recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, in materia di progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia».
D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009
«Regolamento di attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia.»
Il D.P.R. n. 59 obbliga:
• L’adozione di contabilizzazione nel caso di
mera sostituzione di generatore
• L’adozione di contabilizzazione in
caso di ristrutturazione o installazione
dell’impianto termico in edifici esistenti
• Il mantenimento di impianto
centralizzato sopra alle 4 unità abitative
La progettazione dell’impianto di
termoregolazione e contabilizzazione del
calore è un obbligo di legge già dal 1991
con l’introduzione della legge n. 10.
L’articolo 5 rende obbligatoria la
termoregolazione e la contabilizzazione del
calore negli edifici di nuova costruzione.
Art. 5
«[...] Ai sensi del comma 3 dell’articolo
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti termici al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono
essere dotati di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del consumo
energetico per ogni unità immobiliare».
11
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Punti chiave
del decreto
legislativo n. 102
del 4 Luglio 2014
SA
Contatori diretti individuali
(impianti a zone)
Non possibile o non efficiente in termini
di costi secondo la UNI EN 15459
NZ
UN
IO
I1
02
00
:2
NI
01
5
Ripartitori di calore (conformi alle normative vigenti)
+ termoregolazione
(impianti a colonne)
NORMA TECNICA UNI10200:2015
«Impianti termici centralizzati di
climatizzazione invernale e produzione
di acqua calda sanitaria – Criteri di
ripartizione delle spese di climatizzazione
invernale ed acqua calda sanitaria».
La norma tecnica UNI10200, elaborata
dal CTI (COMITATO TERMOTECNICO
ITALIANO) stabilisce i principi per una
corretta ed equa ripartizione delle spese
di climatizzazione invernale e acqua calda
sanitaria in edifici di tipo condominiale,
provvisti o meno di dispositivi per la
contabilizzazione dell’energia termica,
distinguendo i consumi volontari di
energia delle singole unità immobiliari
da tutti gli altri consumi.
Fornisce i principi e le indicazioni per la
ripartizione delle spese in proporzione
ai consumi volontari delle singole
unità immobiliari al fine di incentivare
la razionalizzazione dei consumi e la
riduzione degli sprechi. Essa fornisce
una sintesi delle diverse soluzioni
impiantistiche, una linea guida per la
progettazione e conduzione dei sistemi
di contabilizzazione, nonché indicazioni
in merito alla rendicontazione dei costi
di climatizzazione invernale e acqua calda
sanitaria al fine di favorire la trasparenza
nei confronti dell’utilizzatore finale.
È una norma tecnica indirizzata ai
progettisti, ai gestori del servizio
di contabilizzazione, ai manutentori
e utilizzatori degli impianti
di climatizzazione nonché agli
amministratori condominiali quali soggetti
preposti alla ripartizione delle spese.
La versione attualmente in vigore è la
UNI10200:2015.
12
Rispetto alle versioni precedenti (2005
e 2013):
•è stata rivista la metodologia di calcolo
ai fini della ripartizione della spesa
totale di climatizzazione invernale
e acqua calda sanitaria, mantenendo
i principi secondo cui la spesa totale
si suddivide in una componente fissa
e una variabile.
•Sono stati inseriti obblighi
di trasparenza nei confronti
dell’utilizzatore finale per quanto
riguarda la conduzione e la
manutenzione dell’impianto termico
e quindi dell’impianto
di contabilizzazione del calore.
•È stata rivista l’appendice normativa
in merito al calcolo della potenza
termica installata della singola unità
immobiliare, con l’aggiunta del metodo
di calcolo basato sulla UNI EN 442-2.
•È stata aggiunta una nuova appendice
normativa relativamente al calcolo delle
prestazioni energetiche dell’edificio, in
conformità alle norme UNI/TS 11300.
•Viene annullata l’obbligatorietà
della programmazione dei ripartitori
in funzione delle caratteristiche
fisiche e della potenza termica dei
corpi scaldanti, e viene ripristinata
quindi la possibilità di scelta tra
parametrizzazione in chiaro o
direttamente in bolletta.
Agevolazioni fiscali per ristrutturazione
edilizia e riqualificazione energetica
degli edifci
Detrazione fiscale: Legge di Stabilità
2015
Vengono confermate e prorogate fino
al 31 dicembre 2015:
• l’aliquota al 65% per la detrazione Irpef
per le riqualificazioni energetiche
degli edifici;
• l’aliquota potenziata al 50% per il bonus
Irpef relativo al recupero del patrimonio
edilizio (ristrutturazioni edilizie).
Per maggiori informazioni consultare il sito
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
Highlights
n
Il decreto legislativo n. 102
del 4 luglio 2014:
• rende obbligatoria l’installazione
di sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore entro
il 31 dicembre 2016
• indica la tecnologia da utilizzare
in base alle tipologie di impianti:
- Impianti a zone 
contabilizzazione diretta (contatori
di energia termica)
- Impianti a colonne 
contabilizzazione indiretta
(ripartitori).
La scelta della tecnologia da utilizzare
deve essere giustificata da relazione
tecnica (riferimento alla UNI EN
15459) e inserita nel progetto.
La progettazione dell’impianto è obbligatoria secondo la legge 10/91.
• obbliga una suddivisione dei
consumi secondo la norma tecnica
UNI10200 vigente
• prevede delle sanzioni da 500
a 2.500 euro per unità abitativa
(art. 16, comma 14) per chi non
adempie agli obblighi di legge
secondo le modalità previste.
È possibile distaccarsi dall’impianto
termico centralizzato?
Dismissione dell’impianto termico
centralizzato
“Non è più possibile la trasformazione degli
impianti centralizzati in unifamiliari a gas
senza il consenso unanime proprio come era
richiesto prima dell’entrata in vigore della
legge 10/91 (Tribunale di Roma, sentenza
19966/2010). E in effetti, l’articolo 26,
comma 2, della legge 10/1991 disponeva
che «per gli interventi in parti comuni di
edifici volti al contenimento del consumo
energetico, compresi quelli di cui all’articolo
8» (trasformazione di impianti centralizzati
di riscaldamento in unifamiliari a gas),
sono valide le relative decisioni «prese a
maggioranza delle quote millesimali». Solo
successivamente, a seguito di numerose
modifiche subite dall’articolo 26 scomparve,
con il Dlgs 311/2006, il richiamo all’articolo
8, per cui l’intervento finalizzato alla
trasformazione degli impianti centralizzati
di riscaldamento in unifamiliari a gas
necessitava del consenso unanime dei
partecipanti al condominio.
Tuttavia le possibilità di eseguire oggi tale
trasformazione sono molto scarse perché
il Dpr 59/2009 ha disposto che in tutti
gli edifici già esistenti con un numero di
unità abitative superiore a 4 (o con una
particolare potenza nominale del generatore
di calore) è preferibile il mantenimento
di impianti termici centralizzati laddove
esistenti e, in caso di ristrutturazione o
di installazione dell’impianto termico, è
obbligatorio, ove tecnicamente possibile,
l’adozione dei sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore (salvo
impedimenti tecnici da evidenziarsi nella
relazione tecnica) da deliberarsi in base
all’articolo 1120, comma 2, del Codice civile.
L’adozione di tali sistemi è divenuta
obbligatoria, poi, negli edifici di nuova
costruzione la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata dopo il 2006 (Dlgs
311/2006) e lo sarà per tutti gli edifici con
riscaldamento centralizzato entro il 31
dicembre 2016 (Dlgs n. 102/2014).”
dall’impianto centralizzato. La Regione
Piemonte, ad esempio, vieta il distacco
da un impianto centralizzato (D.G.R. 4
agosto 2009 n. 46-11968) e impone una
sanzione amministrativa da 5000 € a 15.000
€ irrogabile finché permane l’impianto
individuale (art. 20, comma 14 delle legge
regionale 13/2007).
Da Il Sole 24 Ore
Distacco del singolo condomino
dall’impianto termico centralizzato
Con la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012
(“Modifiche alla disciplina del condominio”)
viene modificato l’articolo 1118 del Codice
Civile:
«Il condomino può rinunciare all’utilizzo
dell’impianto centralizzato di riscaldamento
o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevoli squilibri di
funzionamento o aggravi di spesa per gli
altri condomini. In tal caso il rinunziante
resta tenuto a concorrere al pagamento
delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua
conservazione e messa a norma».
Tuttavia le Regioni possono emanare decreti
che prevedo l’impossibilità di distacco
13
Il progetto dell’impianto di termoregolazione
e contabilizzazione del calore: un obbligo
di legge e una garanzia per tutti
LEGGE n. 10 del 9 gennaio 1991
«Norme per l’attuazione del piano
energetico in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
La legge n. 10/91 interviene non solo
nella definizione delle maggioranze
in assemblea condominiale per le
delibere relative all’adozione di sistemi
di regolazione e contabilizzazione, ma
anche nel definire l’obbligatorietà
di progetto.
Obbligatorietà del progetto:
Art. 26, comma 3 - Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici
e di impianti
«Gli edifici pubblici e privati, qualunque
ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti
non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo
tale da contenere al massimo, in relazione
al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.»
Art. 28 comma 1 - Relazione tecnica
sul rispetto delle prescrizioni
«Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare in comune, in
doppia copia, insieme alla denuncia
14
dell’inizio dei lavori relativi alle opere di
cui agli articoli 25 e 26,
il progetto delle opere stesse corredate
da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti
la rispondenza alle prescrizioni della
presente legge.»
Ne consegue quindi che la progettazione
dell’intervento in oggetto è obbligatoria
per legge e, laddove non sia eseguita,
sanzionata (secondo la legge n. 10/91).
Non sono da considerarsi a norma
di legge, e quindi sanzionabili, tutti
gli impianti di termoregolazione e
progettazione esistenti non corredati
da progetto.
Chi deve redigere il progetto?
La legge n. 10/91 dispone che qualsiasi
intervento sugli impianti di riscaldamento
debba essere progettato a firma
di tecnico abilitato iscritto ad Albo
Professionale e che di tale progetto
debba esserne depositata copia presso
il Comune competente.
Come deve essere redatto il progetto?
Il progetto si suddivide in due MACRO
AREE dovrebbe contenere almeno:
Parte idraulica
• Dimensionamento delle pompe
• Lavaggio dell’impianto
• Filtrazione e trattamento acqua
• Bilanciamento e regolazione circuiti
idraulici dell’impianto
• Tipologia valvole
• Contatori in centrale termica
Parte amministrativa
• Individuazione dei criteri di riparto
delle spese dei servizi erogati per
la determinazione delle quote dei
consumi involontari da addebitarsi
ad ogni singola unità immobiliare
• Il rilievo dei corpi scaldanti installati
e la determinazione della potenza
termica installata nelle diverse utenze
La norma tecnica UNI10200 diventa
parte fondamentale del progetto e,
a differenza del passato i criteri di
suddivisione dei consumi non devono
più essere individuati dall’amministratore
o dall’installatore, ma definiti dal
progettista seguendo un’accurata
metodologia descritta all’interno
della norma.
SANZIONI
Non sono da considerarsi a norma
di legge e quindi sanzionabili, tutti
gli impianti di termoregolazione e
contabilizzazione nuovi ed esistenti
non corredati da progetto e non conformi
alla UNI10200 vigente (UNI10200:2015).
A che cosa serve il progetto?
Il progetto tutela tutti gli attori coinvolti
in un impianto di contabilizzazione e
termoregolazione. Il progetto infatti
garantisce al condominio l’efficacia
dell’intervento e individua le diverse
responsabilità.
Se il progetto non è eseguito
correttamente, il condominio può
rivalersi sul progettista.
Se il committente non ha eseguito
l’installazione correttamente, il
condominio e il progettista possono
rivalersi sull’installatore.
Il progetto deve essere richiesto
dall’amministratore di condominio.
La ditta installatrice dovrà infatti
procedere alla messa in opera e al
collaudo dell’impianto seguendo il
progetto fornito dal progettista, a cui
seguirà un certificato di conformità
dell’impianto che deve necessariamente
contenere il progetto, pena la non
conformità dell’installazione e quindi
la sanzionabilità del condominio.
Una progettazione preventiva inoltre
costituisce l’unico supporto valido per
la richiesta di offerte omogenee alle
imprese installatrici che, conoscendo
il progetto, potranno redarre offerte
tra loro comparabili.
Highlights
n
La progettazione dell’impianto di
contabilizzazione e termoregolazione
è obbligatoria secondo la legge
n. 10 del gennaio 1991.
n
Il progetto deve essere redatto da un
progettista abilitato iscritto all’Albo
Professionale.
Il progetto si deve suddividere in
n
una parte idraulica e una parte
amministrativa (individuazione
dei criteri di riparto delle spese,
determinazione delle potenze dei
singoli corpi scaldanti).
n
Il progetto deve riferirsi alla norma
UNI10200 vigente.
n
Non sono da considerarsi a norma
di legge e quindi sanzionabili, tutti
gli impianti di termoregolazione e
contabilizzazione nuovi ed esistenti
non corredati da progetto e non
conformi alla UNI10200 vigente
(UNI10200:2015).
15
Schema di suddivisione
dei costi di riscaldamento
e di acqua calda sanitaria
in un impianto dotato di
termoregolazione
Acquisto combustibile
Energia elettrica
Rendimento generatore
ENERGIA UTILE
Costo Kw
MANUTENZIONE
E GESTIONE
COSTO ENERGIA UTILE
Consumo
volontario
Consumo
involontario
Contatori
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
Consumo
parti comuni
Millesimi di riscaldamento
Millesimi di acqua calda sanitaria
Millesimi
di proprietà
Principio generale di ripartizione descritto
dalla UNI10200:2015
La ripartizione della spesa totale di
riscaldamento e acqua calda sanitaria
secondo la UNI 10200 prevede i seguenti
punti:
1) Determinare la spesa totale (ossia
costo dell’energia elettrica per
alimentare il generatore più costo
del combustibile).
2) Determinare l’energia utile prodotta
dal generatore (è consigliabile
installare un contatore di energia
termica in uscita dal generatore).
3) Calcolare il costo totale dell’energia
termica utile, ovvero il costo dell’energia
all’uscita dal generatore. Nel caso
il generatore sia anche adibito alla
produzione di acqua calda sanitaria,
per quantificare quanta energia è stata
prodotta dal generatore per tale scopo,
è strettamente consigliato installare due
contatori di calore: un contatore per i
consumi di energia per riscaldamento
e un contatore per i consumi di acqua
calda sanitaria.
4) Ripartire il costo totale dell’energia
termica utile fra consumi volontari
e involontari:
consumi volontari: quota
riconducibile ai consumi propri di
ciascun condomino da suddividere in
16
base alle letture dei ripartitori
o contatori;
Consumi involontari: quota
riconducibile alle dispersioni
dell’impianto e alle spese di gestione
o manutenzione, che non dipendono
dal singolo condomino. Da suddividere
in base ai millesimi di riscaldamento e
acqua calda sanitaria. Esistono diversi
approcci per il calcolo dei consumi
involontari a seconda della tipologia di
impianto:
•Impianti a distribuzione orizzontale
o ad anello:
In questa tipologia d’impianto
i dispositivi utilizzati per la
contabilizzazione sono solitamente
i contatori diretti (volumetrici o
ultrasonici), installati a monte
di ogni singolo appartamento. I
consumi involontari sono pertanto
facilmente deducibili, ovvero le
dispersioni della rete di distribuzione
sono date per differenza, sottraendo
al consumo totale (energia totale
erogata dal generatore) quello delle
unità immobiliari, visualizzato sui
contatori diretti, e dei locali a uso
collettivo (se presenti).
•Impianti a distribuzione verticale
o a colonne: in questa tipologia
d’impianto i dispositivi utilizzati
per la contabilizzazione sono
solitamente i contatori indiretti
(ripartitori), installati su ogni
radiatore. Dal momento che non è
possibile misurare quanta energia
viene richiesta da ciascuna unità
immobiliare poiché i dispositivi non
forniscono una misura espressa in
kWh ma in unità adimensionali,
le dispersioni non potranno
essere calcolate per differenza ma
mediante la norma tecnica UNI/TS
11300-2.
Sottraendo al consumo totale le
dispersioni calcolate secondo le
condizioni di progetto, è possibile
determinare i consumi volontari di
tutte le unità immobiliari e ripartirli
per le unità di consumo rilevate dai
ripartitori.
In alternativa alla UNITS11300-2,
la UNI10200 prevede l’utilizzo di
una procedura semplificata che, a
seconda della tipologia di edificio,
utilizza particolari coefficienti che
attribuiscono valori prestabiliti al
consumo involontario.
ATTENZIONE: suddividere le spese
secondo la UNI10200 vigente è
obbligatorio secondo il Dlgs n. 102.
Schema di
suddivisione
dei consumi in
un impianto a
distribuzione
orizzontale
Che cosa sono i millesimi
di riscaldamento?
Il prelievo di calore è effettuato
in proporzione al fabbisogno di
energia termica utile e pertanto i
consumi involontari sono ripartiti in
base ai millesimi di fabbisogno che
sono calcolati secondo le specifiche
tecniche UNI/TS 11300 (parte 1 e parte
2). Esperti in materia suggeriscono
il calcolo del fabbisogno in funzione
dell’edificio come realizzato in origine.
Ciò significa che il calcolo dei millesimi
non è richiesto ogni qualvolta siano
fatti interventi all’interno di una singola
unità immobiliare, come per esempio la
sostituzione degli infissi. Di fatto solo se
la rete di distribuzione subisce modifiche
o se viene dimostrato che il calcolo
precedente è sbagliato, i millesimi
andrebbero aggiornati in conformità alla
UNI 10200:2015.
procedura per calcolare le quantità in
gioco tramite una valutazione energetica
dell’edificio. È comprensibile pertanto
che questo compito, data la complessità
delle valutazioni, debba essere
necessariamente e obbligatoriamente
(secondo Dlgs 10/91) eseguito dal
progettista.
La vecchia suddivisione in percentuali
fisse (il tipico 30% e 70%) viene pertanto
definitivamente superato. La UNI
10200 non prevede la determinazione
a priori delle due quote, ma fornisce la
• Inoltre la delibera dell’assemblea di
condominio che adotta i coefficienti
correttivi può essere annullata perché
non conforme alle normative vigenti.
La UNI10200:2015 non prevede
l’applicazione di COEFFICIENTI
CORRETTIVI per “agevolare” unità
immobiliari più sfavorite
• Le disposizioni regionali non possono
in nessun modo prevalere su un
decreto legislativo.
• L’applicazione di coefficienti correttivi
mette a rischio il condominio in quanto
soggetto a sanzioni perché l’impianto
non è a norma di legge.
Millesimi di riscaldamento
Schema di
suddivisione
dei consumi in
un impianto a
distribuzione
verticale
Highlights
Perché il progetto è importante?
• È un obbligo di legge (Dlgs 10/91).
•Garantisce al condominio l’efficacia
e l’efficienza dell’intervento.
•Identifica i ruoli e le mansioni: se il
progetto dovesse essere sbagliato,
l’installatore può rivalersi sul
progettista. Se l’installatore non
rispetta le indicazioni del progetto
sarà lui il responsabile
dei malfunzionamenti.
• È una tutela per tutti: condomino,
amministratore, progettista,
installatore.
Che ruolo ha il progettista?
Deve fornire il progetto dell’impianto
con la descrizione della parte idraulica
e della parte tecnico/amministrativa
(individuazione dei criteri di riparto
delle spese, determinazione della
potenza dei singoli corpi scaldanti)
e depositarlo nel Comune di
appartenenza.
Che ruolo ha l’installatore?
Deve seguire il progetto fornito dal
progettista e procedere alla messa in
opera e il collaudo del sistema. Deve
fornire il certificato di conformità
dell’impianto che deve necessariamente
contenere il progetto.
Dipendono dalle condizioni
originali dell’edificio
Rimangono sempre fissi*
Sono dati dal fabbisogno di energia
termica utile dell’unità immobiliare
FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA UTILE PER UNITÀ IMMOBILIARE
= MILLESIMI DI RISCALDAMENTO
FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA UTILE PER EDIFICIO
* La tabella millesimale, dichiarata in fase progettuale, rimane fissa a meno
di una variazione del 20% (1/5) delle condizioni iniziali dell’edificio
17
Progettista
Devono necessariamente
deliberare l’installazione delle
opere in assemblea
Fornisce
il progetto
Amministratore
Il ruolo dell’amministratore
di condominio è sicuramente
centrale all’interno di uno
scenario così articolato,
in quanto si fa carico di
coordinare i vari ruoli
coinvolti (progettista,
installatore e condomini).
Condomini
Committente
(ditta installatrice e servizio
lettura)
Messa in opera dell’impianto.
Fornisce certificato di conformità al progetto.
Che ruolo hanno l’assemblea
di condominio
e l’amministratore?
In primo luogo in assemblea di condominio,
l’amministratore deve informare i propri
condomini sugli obblighi previsti dalla
legge in materia di termoregolazione
e contabilizzazione dei consumi.
Preso atto degli interventi da effettuare,
deve far redigere il progetto da un
progettista iscritto all’Albo professionale,
nel rispetto della UNI10200 vigente.
Al fine di poter comparare
adeguatamente le offerte, è bene che
l’amministratore richieda al progettista
la stesura di un capitolato che includa
anche la tipologia di servizio di
ripartizione richiesto, oltre al progetto
tecnico vero e proprio.
In base alle specifiche del progetto,
propone diverse aziende committenti
installatrici e fornisce diversi preventivi.
In questa fase è importante che
l’amministratore verifichi assolutamente
le proposte tecniche e commerciali,
valutando anche la qualità del servizio
offerto (frequenza di letture di controllo,
manutenzione, servizio post vendita).
L’assemblea di condominio, in base ai
preventivi e soluzioni proposte, deve
scegliere una tecnologia dedicata e
selezionare un’azienda specializzata
per l’installazione, la manutenzione
18
dell’impianto di termoregolazione e
contabilizzazione del calore e la lettura
dei dati di consumo, assicurandosi che
venga offerto un servizio post vendita
dedicato, professionale con costi certi
e predefiniti in fase di contratto.
Si ricorda che l’assemblea di
condominio deve obbligatoriamente
deliberare l’installazione del sistema di
contabilizzazione e termoregolazione, in
quanto previsto dall’art. 16 del Dlgs 102,
pena l’applicazione delle sanzioni previste
(da 500 a 2.500 € per unità abitativa).
Una volta deliberata l’installazione
delle opere, nessun condomino (fatta
eccezione per coloro che si sono
distaccati dall’impianto centralizzato, ove
possibile) potrà rifiutarsi di procedere
all’installazione della contabilizzazione.
Nel caso in cui l’assemblea dei condomini
decidesse di non deliberare oppure
non riuscisse a raggiungere il quorum
necessario per validare la delibera,
ciascun partecipante può ricorrere
all’autorità giudiziaria. Il condomino
favorevole all’intervento ma costretto
a subire la volontà dell’assemblea non
potrà essere esentato dal pagamento
della sanzione amministrativa per il
semplice fatto di essersi dichiarato
favorevole all’opera.
Considerazioni per la scelta di un
impianto di contabilizzazione:
• Affidabilità del dispositivo di misura
(certificazione MID, UNI EN 834 ecc.,
durata della batteria, sicurezza nella
trasmissione dei dati e tecnologia
antimanomissione).
• Affidabilità e solidità dell’azienda che
produce il dispositivo di misura. Il
ripartitore ha infatti una vita media di
10 anni. È bene affidarsi a una azienda
che potrà fornire supporto per tutta
la durata di vita del prodotto.
• Qualità e costo del servizio: il
ripartitore e i contacalorie sono
dei dispositivi che presuppongono
un servizio di lettura del dato e di
eventuale manutenzione. È bene
accertarsi in fase di preventivo sulla
qualità e il costo complessivo del
servizio per tutta la durata di vita
del dispositivo (e non solo del costo
iniziale di installazione!).
• È bene valutare la tipologia del servizio
richiesto e la tecnologia proposta:
a.per letture di controllo frequenti e/o
condomini di grandi dimensioni è
preferibile utilizzare un sistema di
antenne con possibilità di lettura
dei dati da remoto (maggiore
investimento iniziale/minore costo
di lettura);
b.letture di controllo 1 o 2 volte l’anno
e/o condomini di piccole dimensioni:
può essere adeguata la scelta di
un sistema walk-by con palmare
(minore investimento iniziale/costo
lettura dei dati più onerosa).
• Affidarsi sempre a ditte specializzate di
installazione, manutenzione e lettura
del dato di consumo. Siemens si avvale
di partner CSC (Centri Specializzati
Contabilizzazione) e di installatori
formati direttamente da Siemens e con
esperienza pluriennale nel campo
della contabilizzazione.
Impianti termici
centralizzati dotati
di termoregolazione
Impianti
a distribuzione
orizzontale
CONTABILIZZAZIONE
DIRETTA
Impianti
a distribuzione
verticale
CONTABILIZZAZIONE
INDIRETTA
Contatori Diretti
Conformi alle EN1434
o EN1454
Omologazione MID
Contatori Indiretti
Ripartitori conformi
alle normative vigenti
(EN834)
Schema di
suddivisione
delle differenti
tipologie di i
contabilizzazione
utilizzate
Marchiatura
Marchiatura MID
M.I.D.
Dopo la direttiva MID
Norme tecniche di prodotto e obblighi
di revisione periodica
Contabilizzazione diretta: certificazione MID
Tipica degli impianti a distribuzione
orizzontale. Comprende tutti i contatori
diretti volumetrici o ultrasonici.
• La normativa tecnica di riferimento
per i contacalorie è la EN1434
• La normativa tecnica di riferimento
per i contalitri è la EN14154
Tali norme europee descrivono
l’installazione, la messa in servizio, il
controllo e la manutenzione dei contatori
di energia termica (riscaldamento e
raffrescamento) e di acqua sanitaria.
La Direttiva MID definisce i requisiti cui
debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi
suddetti ai fini della loro commercializzazione
e messa in servizio per le funzioni di misura e
lealtà delle transazioni commerciali.
Le misure di capacità conformi alla MID
recano una relativa marcatura di conformità,
contenente la marcatura CE, marcatura
metrologica supplementare (M), cifre dell’anno
di verifica e numero dell’Organismo notificato.
Tutti i contatori di calore e contalitri SIEMENS
possiedono la certificazione MID.
ATTENZIONE: i contatori di energia termica
fredda, possono essere conformi alla EN1434,
ma non è prevista una marchiatura MID.
Revisione periodica della certificazione MID
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2014,
Decreto 30 ottobre 2013, n. 155 (entrata in
vigore del DDL il 23 gennaio 2014)
Regolamento recante criteri per l’esecuzione
dei controlli metrologici successivi sui
contatori dell’acqua e sui contatori di calore,
dopo la loro messa in servizio, secondo la
periodicità definita o a seguito di riparazione
per motivo qualsiasi comportante la
rimozione di etichette o di ogni altro sigillo
anche di tipo elettronico.
Periodicità della revisione
Le seguenti periodicità decorrono dalla
data della messa in servizio se avvenuta
entro 2 anni dall’anno della marcatura CE
(DIRETTIVA 12 maggio 2014):
Contalitri:
a) Contalitri meccanici: entro 10 anni;
b) Contalitri statici e venturimetrici: entro
13 anni.
Contatori di calore:
Contatori di calore con portata Qp fino
a 3 m³/h:
a) con sensore di flusso meccanico: entro
6 anni;
b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni.
Contatori di calore con portata Qp superiore
a 3m³/h:
a) con sensore di flusso meccanico: entro
5 anni;
b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni.
Successivamente, la verificazione è
effettuata secondo la periodicità fissata dai
citati decreti ministeriali e decorre dalla data
dell’ultima verificazione.
Obblighi del titolare del contatore
dell’acqua e del contatore di calore
• Richiede la verificazione periodica entro
la scadenza della precedente o entro
10 giorni dall’avvenuta riparazione dei
propri strumenti* se tale riparazione ha
comportato la rimozione di etichette o di
ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
• Comunica entro 30 giorni** alla
Camera di commercio competente ed
all’Unioncamere la data di inizio e di fine
dell’utilizzo e gli altri elementi previsti
dall’art. 13, comma 2, del contatore
dell’acqua e del contatore di calore,
indicandone l’eventuale uso temporaneo.
• Garantisce il corretto funzionamento
dei loro contatori dell’acqua e
contatori di calore, conservano inoltre
la documentazione a corredo dello
strumento e il libretto metrologico
La revisione periodica è effettuata da laboratori
accreditati e riconosciuti dalla camera di
commercio (ad oggi non ancora disponibili).
Aggiornamenti sul sito: http://www.
metrologialegale.unioncamere.it/
content.php?p=10.4
Contabilizzazione indiretta:
certificazione UNI EN 834
Questa norma europea riguarda la
definizione dei ripartitori dei costi di
riscaldamento atti a misurare il calore
emesso dai radiatori all’interno delle
singole unità abitative. La norma stabilisce
anche i requisiti minimi per la costruzione,
il funzionamento, l’installazione e la
valutazione delle letture di tali dispositivi.
Non è prevista una revisione periodica di tali
dispositivi.
*Obbligo prorogato a 18 mesi dalla data di entrata in
vigore del DDL (quindi al 23 luglio 2015).
**Obbligo prorogato a 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del DDL (quindi al 23 luglio 2014).
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Quali sono i vantaggi
per il condomino?
Uno studio promosso dall’ENEA ha
evidenziato che l’utilizzo di un sistema di
contabilizzazione consente di risparmiare
in media il 20-25% del combustibile, con
benefici economici per l’utente finale e un
grosso vantaggio per l’ambiente.
Rendere le abitazioni efficienti a livello
energetico e consumare meno energia
a parità di comfort si traduce in un
risparmio notevole di denaro e di risorse
a beneficio sia del singolo condomino che
dell’intera comunità.
Chi abita all’ultimo piano pagherà di
meno rispetto al passato sfruttando
il miglioramento della distribuzione
dell’impianto. Chi passa in casa tutta
la giornata pagherà comunque di meno
sfruttando il minor consumo a livello
di tutto il condominio (la bolletta
generale del combustibile sarà infatti
più bassa). Tutti trarranno vantaggi
da un sistema riequilibrato sia in termini
di comfort sia in termini di risparmio
energetico ed economico.
Riequilibratura del sistema
Con i vecchi sistemi di riscaldamento
centralizzati senza contabilizzazione i
condomini dei piani bassi e in generale
degli appartamenti vicini alla caldaia,
non potendo regolare la temperatura
ambiente desiderata, devono sottostare
al caldo eccessivo e solitamente anziché
chiudere le valvole manuali dei radiatori
sono portati ad aprire le finestre. Ciò
impedisce una corretta distribuzione
del calore all’interno del condominio,
soprattutto verso i piani alti, provocando
un consumo inutile di energia. Con la
contabilizzazione del calore invece,
i condomini sono incentivati a regolare
la temperatura della propria abitazione
intervenendo sulle valvole termostatiche.
Sarà il condomino stesso che favorirà
inconsapevolmente l’afflusso di calore
a quegli appartamenti che ne hanno
maggiore necessità. Si viene così ad
ottimizzare la distribuzione del calore
nell’edificio.
Possibilità di tenere acceso
il riscaldamento tutto il giorno
Qualora in ogni singola unità immobiliare
sia installato e funzionante un sistema
di termoregolazione con la quale
impostare i periodi di comfort ed
economia è possibile estendere la durata
di attivazione dell’impianto centralizzato
alle 24 ore (legge 10/91 e DPR 412
del 26 agosto 1993), andando a facilitare
chi occupa l’appartamento negli orari
diurni, generalmente di sospensione
del riscaldamento.
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Guida utente
È disponibile su richiesta una guida
dedicata al condomino che spiega
in pochi semplici passi i principi
di un sistema di contabilizzazione
e termoregolazione e i benefici che ne
derivano da una corretta installazione.
Fatturazione e gestione dei servizi
Da chi viene gestita la lettura
e la fatturazione dei consumi?
Alla contabilizzazione del calore è
associata l’esigenza di un servizio di post
vendita che consiste nella:
• gestione e manutenzione del sistema
• lettura dei consumi
• ripartizione delle spese di riscaldamento
Dato il contenuto tecnologico dei
dispositivi, la manutenzione e la lettura
dei singoli contabilizzatori, e la ripartizione
delle spese di riscaldamento secondo
UNI10200, Siemens è in grado di
consigliare dei partner di servizio affidabili
e in grado di supportare l’amministratore e
il progettista.
SIEMENS è una società di prodotto
che si avvale di partner di servizio.
I Centri Specializzati Contabilizzazione
(CSC) sono partner Siemens di servizio.
Ogni anno ai partner vengono fatti dei corsi
tecnici affinché possano offrire al cliente
finale competenza e affidabilità per una
corretta gestione dei servizi.
Le Aziende partner Siemens nascono
dall’esigenza di colmare il divario che viene
a crearsi tra l’installazione di una tecnologia
avanzata e un suo utilizzo consapevole che
permetta una completa percezione dei
vantaggi da parte di chi l’utilizza.
Siemens tuttavia, essendo una
Società di prodotto e non di servizi,
propone la vendita diretta anche a grossisti
ed installatori, lasciando libero arbitrio
nella decisione di come gestire il servizio
di post vendita (manutenzione e lettura
dei consumi) che non devono essere
necessariamente seguite da un nostro
partner CSC.
Per questo, attraverso la propria
organizzazione, la Siemens Building
Technologies rende disponibile, insieme
alle soluzioni proposte, il supporto
necessario grazie a i seguenti strumenti:
• documentazione
• corsi periodici di formazione
e aggiornamento
• supporto tecnico
• software per la lettura dei consumi
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Organizzazione di vendita
n20128 Milano
Via Vipiteno, 4
Tel. 02 243.1
e-mail: [email protected]
n10135 Torino
Strada del Drosso, 49
Tel. 011 9029811
Fax 011 9035708
n50018 Firenze - Scandicci
(Loc. Casellina)
Via Don Lorenzo Perosi, 4/A
Tel. 055 7595.61
Fax 055 7595.630
n00142 Roma
Via Laurentina, 455
Tel. 06 5969.21
Fax 06 5969.2590
Via Enrico Melen, 83
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Fax 010 3434.691
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Edizione agosto 2015
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o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso
applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare
impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del
contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche.
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Guida ai Sistemi di Contabilizzazione