Riservatezza, proprietà intellettuale,
brevetti - i servizi della Camera di
Commercio di Genova
Paola Carbone, Camera di Commercio di GENOVA
[email protected] www.ge.camcom.it
Definizione di brevetto
E’ un titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto
esclusivo di realizzare e commercializzare la propria
invenzione, in un territorio e per un periodo determinato,
al duplice fine di:
-impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare tale
invenzione senza autorizzazione
-consentirne l’uso libero allo scadere del diritto
Lo Stato e la concessione dei
brevetti
•
La legge garantisce il monopolio della attuazione e
dello sfruttamento del trovato, ma pretende che:
– ci sia una effettiva produzione e
commercializzazione del bene sul territorio entro
tre anni dalla concessione
– si metta a disposizione del pubblico il contenuto
dell’innovazione
– si paghino le tasse governative
Tipologie di brevetto
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Brevetto d’invenzione
Modello di utilità o industriale
Disegno industriale
Marchio
Diritto d’autore
Brevetto di invenzione
• L’invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema
tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.
• Durata: 20 anni (dalla data del deposito)
• Requisiti di brevettabilità: novità assoluta, originalità e industrialità
• Esempi di protezione:
di prodotto (nuovo composto chimico)
di processo (per ottenere un composto già noto)
di uso o applicazione (nuovi impieghi di cose note)
di perfezionamento (miglioramento soluzione già raggiunta)
di combinazione (impiego congiunto di elementi noti)
di traslazione (principi noti in contesti diversi, risolve problemi tecnici
diversi)
Requisiti del brevetto di
invenzione
•
NOVITA’: il trovato non deve essere già compreso nello stato della
tecnica (ciò che è stato reso accessibile al pubblico)
•
INVENTIVITA’/CREATIVITA’: il trovato non deve risultare in
modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del
ramo
•
APPLICAZIONE INDUSTRIALE: il trovato deve poter essere
oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale
•
SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE: il trovato deve essere
descritto con una ricchezza di dettagli sufficiente a consentire a una
persona esperta del ramo di attuarlo
Modello di utilità
• Suscettibili di protezione: perfezionamenti di oggetti,
macchine, loro parti, strumenti o utensili, atti a
conferire particolare efficacia o comodità di
applicazione o di impiego
• Durata: 10 anni (dalla data di deposito)
• Principali requisiti di brevettabilità: come per invenzioni
Design
(disegni e modelli industriali)
• Suscettibile di protezione: la forma estetica di un
prodotto industriale, è un trovato che conferisce ai
prodotti industriali un carattere distintivo grazie ad una
particolare forma o combinazione di linee, colori ed
altri elementi.
• Principali requisiti di brevettabilità: novità della forma
nel settore merceologico di appartenenza e suo
carattere individualizzante possibile predivulgazione di
12 mesi (preuso da parte del titolare)
• Durata: 5 anni prorogabili fino a 25 anni (dalla data di
deposito)
Il marchio di impresa
• Suscettibile di protezione: nuova parola, figura o segno atto a
distinguere prodotti o merci al fine di identificarlo, individuando
l’azienda produttrice
• Principali requisiti di brevettabilità: novità e capacità distintiva nel
settore merceologico di appartenenza, liceità
• Durata: 10 anni rinnovabili
• Esempi:
-Parole (Valentino, Cinzano…)
-Disegni (il coccodrillo della Lacoste)
-Cifre (4711 acqua di Colonia)
-Lettere (le due F contrapposte di Fendi)
-Forma del prodotto o del confezionamento (bottiglia CocaCola)
-Combinazioni o tonalità cromatiche (il “rosso” Valentino)
-I suoni (Intel)
Diritto d’autore
• Sono suscettibili di protezione le opere dell’ingegno di
carattere creativo. La forma che gli autori possono
vantare sulle loro opere d’arte o di letteratura
• Durata: 70 anni dopo la morte del titolare
• Esempi: un romanzo, un brano musicale, una scultura,
un programma per elaboratore elettronico (software), le
presentazioni
• I diritti d’autore non vengono registrati ma nascono
direttamente all’atto della creazione dell’opera ed alla
sua estrinsecazione
• L’originalità non è legata al contenuto dell’opera bensì
alla sua rappresentazione ed alla modalità con cui viene
espresso
Il sistema internazionale della
Proprietà Industriale
• Norme nazionali: possibilità di tutela in base alle
procedure fissate dai singoli paesi ( UIBM, INPI,
UKPO, USPTO…..)
• Trattati regionali: BE, OAPI, ARIPO, EA
• Convenzioni internazionali: gestione trattati plurimi da
parte di WIPO
• Unione Europea- titoli veri e propri, con validità nei
paesi dell’Unione
La procedura italiana
• Rinvio
• www.ge.camcom.it
(home page, temi più ricercati, brevetti e marchi)
http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=267
• Brevetti e
marchi
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Invenzioni
Modelli di utilità
Marchi
Disegni e modelli
Deposito telematico
Adempimenti
successivi al deposito
Cerca un consulente
Modulistica
Orientamento e
informazione
•
Presso l'Ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio di Genova sono a
disposizione tutte le informazioni necessarie in merito ai diritti di proprietà
industriale ed al deposito delle seguenti pratiche:
•
registrazione di marchi nazionali, internazionali e comunitari
•
registrazione di disegni o modelli nazionali
•
deposito di brevetti e modelli d'utilità
•
controllo sulla correttezza formale della documentazione
•
trasferimento dei dati inerenti le domande depositate all'Ufficio italiano brevetti e
marchi
•
rilascio attestati di brevetto e marchi
Le domande per la protezione dei diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e
marchi) possono essere depositate presso l'Ufficio brevetti e marchi della Camera di
Commercio di Genova dalle ore 9 alle ore 12 di ciascun giorno lavorativo, escluso
il sabato. La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio
postale non è ammessa.
•
La competenza per il controllo, l'esame ed il rilascio dei titoli di proprietà
industriale (brevetti, modelli e marchi) spetta al Ministero dello sviluppo
economico - Ufficio italiano brevetti e marchi.
•
Dal 1° giugno 2006 è possibile trasmettere le domande di privativa industriale
(brevetti, modelli e marchi) anche se via telematica
La Convenzione di Parigi
• Stipulata nel 1883, più di 180 Stati aderenti
• Stabilisce i principi generali di protezione della P.I.
• Assicura ai cittadini dei Paesi aderenti parità di
trattamento
• Attribuisce un diritto di priorità, con effetto dal
primo deposito
Il brevetto internazionale:
Patent Cooperation Treaty
• La procedura consente il deposito di un’unica
domanda di brevetto per tutti i paesi designati
• La domanda internazionale ha gli stessi effetti di
una domanda nazionale per gli Stati designati
• Il rilascio del brevetto è di esclusiva competenza
dell’Ufficio nazionale designato
• Più di 144 paesi aderenti
Il disegno internazionale:
l’accordo de l’Aia
• Accordo amministrato dalla WIPO
• 60 paesi aderenti
• Conferisce protezione a livello nazionale attraverso
il deposito di un'unica domanda all'interno della
quale è necessario indicare gli Stati per i quali si
richiede la protezione
• Nell’Unione europea è applicabile per 8
Stati(Germania, Belgio, Spagna, Francia, Grecia,
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi).
Marchio internazionale
• Protocollo e Accordo di Madrid: 84 e 56 Stati
• Possibilità estensione della domanda di
registrazione nazionale nei Paesi designati (unica
richiesta per più Paesi)
• Lingua francese o inglese
• Procedura di concessione presso i singoli Stati
La Convenzione del Brevetto
Europeo
• Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione la
cui validità viene estesa agli Stati contraenti
designati (35)
• Conferisce al titolare, negli stati contraenti o
designati, gli stessi diritti che deriverebbero da un
brevetto nazionale
• I termini, l’ambito di protezione e la disciplina sono
identici in tutti gli Stati contraenti
Il disegno comunitario
• un regime giuridico unificato, protezione in tutto il territorio
dell'Unione europea.
• Formalità semplificate grazie a:
• un'unica domanda;
• un'unica lingua di deposito;
• un unico centro amministrativo;
• un'unica pratica da gestire;
• un unico pagamento.
• C’è la possibilità di presentare domande multiple;
• C’è la possibilità di differire la pubblicazione del disegno o
modello fino a un massimo di 30 mesi per evitare che i
concorrenti ne vengano a conoscenza.
Il Marchio comunitario
• un regime giuridico unificato, protezione in tutto il
territorio dell'Unione europea.
• Formalità semplificate grazie a:
• un'unica domanda;
• un'unica lingua di deposito;
• un unico centro amministrativo;
• un'unica pratica da gestire;
• un unico pagamento.
• Procedura di concessione (e diniego) unitaria
SITI INTERNET
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www.ge.camcom.it
www.uibm.gov.it
www.epo.org
www.wipo.org
www.oami.europa.eu
Grazie e arrivederci
Paola Carbone
Settore Innovazione C.C.I.A.A. Genova
Piazza De Ferrari 30r
Tel. 010 2704389
[email protected]
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proprietà intellettuale (Carbone)