ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURE DI
REGISTRAZIONE DI MARCHI E BREVETTI
(Dr. Gabriele De Cosmo)
Indice degli argomenti
• Principali testi normativi nazionali e internazionali
• Cenni ai concetti di
proprietà intellettuale e proprietà industriale
• Definizioni di marchio e brevetto
• Tipologie di brevetti e requisiti di brevettabilità
• Procedure di registrazione
• La Banca dati dei Brevetti inutilizzati
• Alcuni dati: le invenzioni industriali 2009-2010
Principali testi normativi nazionali e
internazionali
Codice civile: Artt. dal 2584 al 2594: invenzioni e
modelli; Artt. dal 2569 al 2574: marchi d’impresa
Codice penale:
Art.343 c.p. - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi
di opere dell’ingegno o di prodotti industriali.
Art.474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti
con segni falsi;
Art.475 c.p. - Pena accessoria
Art.514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
Art.515 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine;
RD 29 Giugno 1939, n.1127 e ss. mod. in materia di
brevetti per invenzione;
L. 21 Giugno 1942, n. 929 e ss. mod. (cd. Legge Marchi)
D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e ss. mod. (cd. Codice
della proprietà industriale);
Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale (Parigi 20 Marzo 1883)
Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi
(Madrid 14 Aprile 1891)
Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee sul marchio
comunitario (20 Dicembre 1993)
Trattato di cooperazione in materia di brevetti -PCT- (Washington
19 Giugno 1970), reso esecutivo con legge 21 Dicembre
1984, n. 890
Cenni ai concetti di
proprietà intellettuale e proprietà
industriale
La proprietà intellettuale è l’insieme dei diritti della
persona sull’opera dell’ingegno, (diritto d’autore)
La proprietà industriale è, in particolare, l’insieme dei cd.
diritti di esclusività riconosciuti a un dato soggetto
(persona fisica o giuridica) su marchi, invenzioni,
modelli di utilità e disegni industriali.
Il diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2575 c.c., è il
diritto esclusivo di pubblicare e utilizzare
economicamente l’opera nei limiti di legge
(specialmente opera di carattere creativo che
appartiene alle scienza, letteratura, arte etc.)
L’autore di un’opera artistica o letteraria o scientifica
già al momento dell’atto creativo
assume la paternità e il diritto di disporne
economicamente.
L’inventore, invece, pur potendo esserne riconosciuto
autore, può attuare e disporre della propria invenzione
solamente ottenendone il brevetto.
Definizioni di marchio e brevetto
Il marchio è il segno distintivo dei prodotti di
un’impresa che consente di differenziare i prodotti di un
determinato imprenditore da quelli similari esistenti sul
mercato.
Il brevetto è il documento con il quale un’autorità, a
ciò preposta, riconosce all’inventore la facoltà di
sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio
nazionale e per un determinato periodo di tempo,
l’invenzione o il modello da lui realizzati
E’ un titolo che concede all’inventore e ai suoi aventi causa (o
eredi) il diritto esclusivo di realizzare, disporre e fare oggetto
di commercio dell’invenzione o modello.
Che rapporto c’è tra brevetto e marchio?
Un’ inventore può allo stesso tempo depositare un’invenzione
e registrare il marchio del prodotto che impiega quella nuova
tecnologia o ne costituisce il supporto.
Es: se un inventore intende sfruttare il suo brevetto in modo
diretto (cioè senza concederne l’uso a terzi) dovrà anche porsi
probabilmente un problema di brand (cioè di marchio che
identifichi il ritrovato tecnico)
Che rapporto c’è tra diritto d’autore e brevetto?
L’inventore può essere riconosciuto autore, ma non
avere ancora o mai il cd. diritto di brevetto.
Es: se la realizzazione dell’idea è avvenuta nel corso
di un rapporto di lavoro dipendente o come
conseguenza di questo, titolare del diritto di brevetto
è il datore di lavoro, mentre all’inventore del ritrovato
è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore.
In alcuni casi il Codice di proprietà industriale
prevede la possibilità di diventare anche autore:
infatti, con il D.Lgs. 2.2.2001, n. 95, è stata prevista
la possibilità proteggere il disegno o modello anche
con il diritto d’autore (presso la Siae) a condizione
che presenti di per sé carattere creativo e valore
artistico (durata: 70 anni)
Tipologie di brevetti e requisiti di
brevettabilità
I brevetti si distinguono principalmente in:
Invenzioni
Modelli di utilità
Modelli ornamentali
Invenzione:
è la soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico atta
ad avere un’applicazione industriale.
alcuni esempi:
una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo
meccanico, un prodotto, un risultato industriale, l’applicazione
tecnica di un principio scientifico atta a dare immediati risultati
industriali.
Modello di utilità:
è un modello atto a conferire particolare efficacia o comodità
di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili ed
oggetti d’uso in genere.
Es: una particolare impugnatura di un utensile o un nuovo più
comodo dispositivo di accensione di una moto o un sellino
anatomico particolare etc…




Requisiti del modello di utilità:
deve trattarsi di oggetti materiali;
nuovi;
in grado di apportare dei vantaggi rispetto agli oggetti
preesistenti;
vantaggi di natura tecnico-funzionale.
Modello ornamentale /disegno industriale:
riguarda l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte,
quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei
colori, dei contorni, della forma, della struttura superficiale e/o
dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Es: una certa forma o certi colori che servono ad abbellire un
prodotto quale un utensile, una parte di un veicolo etc.
Vi rientrano anche i disegni di uno stilista, o le forme/linee di
oggetti di arredo.
Il modello ornamentale va ben tenuto distinto dal
marchio di forma:
è tale ad es. la forma della bottiglietta della Coca
Cola o del Campari in cui la forma particolarmente
fantasiosa o bizzarra rende quel modello
direttamente tutelabile come marchio figurativo
immediatamente riconoscibile.
Requisiti di brevettabilità (in generale):
Novità: un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello
stato della tecnica e se non è stata ancora divulgata. Lo stato della
tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso pubblico, prima della
data del deposito del brevetto, mediante una descrizione scritta o
orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
Attività inventiva: l’invenzione deve essere originale, deve essere
estrinsecamente nuova ed essere il risultato di uno sforzo inventivo.
Non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per un
esperto del ramo. Per i modelli l’attività inventiva è costituita dalla
particolare efficacia o comodità di applicazione (modelli di utilità), o
dallo speciale ornamento (modelli ornamentali);
Applicazione industriale: l’invenzione deve poter essere oggetto di
fabbricazione ed utilizzo in campo industriale;
Liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al
buon costume.
Non sono considerate invenzioni:
• le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
matematici, i metodi per il trattamento chirurgico,
terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
• i piani, i principi ed i metodi per attività
intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i
programmi per elaboratori;
• la presentazione di informazioni;
•le razze animali ed i procedimenti essenzialmente
biologici per l’ottenimento delle stesse;
Procedure di registrazione
I brevetti si possono registrare presso:
•
la Camera di Commercio, Ufficio Marchi e Brevetti;
• l’UIBM (con sede a Roma, via Molise, 19 00154 ROMA);
• presso l’EPO- European Patent Office (per il brevetto
europeo);
• presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà
Intellettuale) che ha sede a Ginevra (per la domanda
internazionale di brevetto secondo la cd. procedura PCT Trattato di Cooperazione Internazionale)
In particolare:
Il brevetto europeo si può
registrare presso:
• L’EPO (Ufficio Europeo dei
Brevetti), nelle sedi di
Monaco di Baviera, L’Aia e
Berlino;
• Uffici Brevetti Nazionali
degli Stati contraenti.
Il brevetto internazionale
(domanda PCT) si può
depositare presso:
• Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi, Via Molise 19,
00154 ROMA anche tramite
il servizio postale;
• OMPI – Boite PCT - 34,
chemin des Colombettes CH – 1211 Genève 20;
• Ufficio Europeo dei Brevetti
(sia alla sede dell’Aia che a
quella di Monaco di
Baviera).
Presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera
di Commercio è possibile :
• Depositare e rinnovare i brevetti per invenzione
industriale, modelli di utilità industriale;
• Registrare disegni o modelli;
• Registrare e rinnovare i marchi d’impresa;
• Trascrivere gli atti di modifica della titolarità del
marchio;
• Annotare le variazioni anagrafiche dei titolari di
brevetti;
• Presentare istanze di variazione, integrazione,
rettifica relative a marchi e brevetti.
Quali sono gli effetti della domanda?
Il monopolio (diritto di attuazione e sfruttamento) decorre
dalla data di presentazione della domanda ed ha la
seguente durata:
• per le invenzioni: 20 anni;
• per i disegni o modelli: 5 anni (prorogabile fino a 25
anni);
• per i modelli di utilità: 10 anni.
Come si deposita un’invenzione?
Il brevetto è non solo il documento, ma anche il provvedimento
(informatizzato) in cui culmina il procedimento amministrativo
(ora anche telematico) di deposito e registrazione dell’invenzione
o delle altre idee brevettabili.
L’atto di inizio del procedimento è una domanda che deve essere
depositata presso l’Ufficio Marchi e Brevetti e redatta su apposito
modulo (reperibile presso l’ufficio stesso o scaricabile dal sito
www.pg.camcom.gov.it / la tutela e la trasparenza del mercato)
La domanda deve essere compilata a macchina o con il computer,
firmata in originale e completa degli allegati.
Pagati i diritti di segreteria viene rilasciato un verbale di deposito.
Il periodo di segretezza dell’invenzione depositata
• Dalla data di deposito decorre un periodo di 3 mesi in cui da
parte di terzi non è visibile né la domanda né il fascicolo
custodito presso l’UIBM.
• Dopo la scadenza dei 3 mesi il titolare (depositante) ha facoltà
di prorogare tale periodo di segretezza per ulteriori 9 mesi
oppure può rendere libero l’accesso agli atti.
• La visibilità della domanda implica solo la conoscenza degli
atti (ad es. le rivendicazioni, i disegni etc.) da parte dei terzi
interessati (ad es. aziende che volessero avere la licenza),
fermo restando il diritto di esclusività spettante al titolare.
La domanda deve contenere (a pena di inammissibilità) i
seguenti elementi e allegati:
• n. 1 marca da bollo da € 14,62 (per la copia conforme
all’originale);
• la descrizione sommaria dell'essenza del trovato, ampliando
quanto risulta dal titolo della stessa invenzione (esporre
brevemente lo stato della tecnica nel momento in cui la
descrizione viene compilata);
• un riassunto (breve descrizione);
• le rivendicazioni indicate con numeri arabi consecutivi (cioè
indicare brevemente, ma con chiarezza, le parti essenziali e
nuove del trovato; ogni rivendicazione deve riferirsi ad una
sola delle parti che si intende rivendicare).
• traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni, allegata come
documento a parte (in mancanza, corresponsione del "diritto
per la ricerca" di € 200,00 richiesto dal Ministero);
• designazione dell’inventore in bollo (marca € 14,62),
obbligatoria solo nel caso di deposito di società;
• tavole dei disegni.
Quali sono i costi per registrare un brevetto?
Vanno versati:
- diritti di segreteria (pagabili sul ccp della CCIAA) ammontano a euro
45,00 di cui € 40,00 per diritti di segreteria ed € 5,00 per spese
postali (per il rilascio di copia autentica del verbale di deposito).
- diritti di deposito; sono stati reintrodotti col Decreto interministeriale
del 2 Aprile 2007 e ammontano a :
•
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•
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•
Euro 120,00 (se descrizione, riassunto e tavole di disegno non
superano le 10 pagine)
Euro 160,00 (tra le 11 e le 20 pagine)
Euro 400,00 (tra le 21 e le 50 pagine)
Euro 600,00 (se superano le 50 pagine)
Euro 45,00 per ogni rivendicazione oltre la decima
Euro 200,00 per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua
inglese delle rivendicazioni)
Euro 50,00 (se descrizione, riassunto e tavole di disegno sono in
formato elettronico - modalità di invio telematico - )
Le domande per modello di utilità e modello ornamentale
Deposito modello di utilità:
La domanda deve essere
depositata presso l’Ufficio
Marchi e Brevetti e redatta su
apposito modulo (reperibile
presso l’ufficio stesso o
scaricabile dal sito web della
CCIAA).
La domanda deve essere compilata
a macchina o con il computer,
firmata in originale e completa
degli allegati:
• descrizione del modello;
• la riproduzione grafica del
modello;
• le rivendicazioni (facoltative nel
caso di disegni o modelli).
Deposito modello ornamentale:
La domanda deve essere
depositata presso l’Ufficio
Marchi e Brevetti e redatta su
apposito modulo (reperibile
presso l’ufficio stesso o
scaricabile dal sito web della
CCIAA).
Per quanto riguarda i disegni o
modelli si fa presente che con
una stessa domanda può
essere richiesta la registrazione
da 2 a 100 modelli o disegni,
purché destinati ad essere
incorporati in oggetti inseriti
nella medesima classe della
classifica internazionale.
Cenni alla registrazione del marchio
•
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•
•
La domanda di registrazione del marchio deve essere depositata presso
l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio e redatta su
apposito modulo
La domanda deve essera compilata a macchina o con il computer e
firmata in originale.
Alla domanda vanno allegati:
l’attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa su
c/c postale n. 82618000 pari a €101,00 per la prima classe (per ogni
classe aggiunta: €34,00) intestato a Ufficio delle Entrate - Centro
operativo di Pescara;
l’attestazione del pagamento di una somma pari a €45,00 da versare
direttamente alla cassa dell’Ente di cui €40,00 per diritti di segreteria e
€5,00 per spese postali;
delega su carta semplice, solo se chi deposita è persona diversa dal
dichiarante o dal legale rappresentante;
n. 2 marche da bollo.
Diritti nascenti dal marchio
•
Titolare del marchio è colui che ne chiede la registrazione per l’utilizzo
nella fabbricazione e commercializzazione di prodotti o nella
prestazione di servizi.
•
Il titolare di un marchio registrato ha diritto di farne uso per
contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da
parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. Nel caso di marchi
rinomati il divieto si estende anche a quelli non affini.
•
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla
data di presentazione della domanda ad uno degli uffici Marchi e
Brevetti.
La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali: a tale
scopo è necessario presentare apposita domanda o nei 12 mesi
antecedenti la scadenza del decennio, o nei 6 mesi successivi con
l’applicazione di una sopratassa.
•
La pratica telematica
Presso la Camera di Commercio è attivo lo “Sportello Telematico”
dell’Ufficio Marchi e Brevetti, un nuovo servizio che permette agli
utenti di trasmettere in formato elettronico le pratiche relative alle
domande di marchi d’impresa nazionali, di brevetto per invenzioni
industriali e modelli di utilità, oltre a quelle di registrazione di disegni,
modelli ornamentali.
•
•
•
•
Il deposito telematico ha gli stessi effetti del deposito in formato
cartaceo e comporta per l’utente vantaggi quali:
la possibilità di inviare le domande di deposito e le istanze successive
direttamente dal proprio pc;
la possibilità di svolgere l’adempimento anche al di fuori dell’orario di
apertura dell’ufficio;
diritti ridotti per il deposito delle domande di brevetto per invenzione
industriale e per modelli di utilità e di registrazione di disegni e
modelli;
diritti di segreteria ridotti per il deposito delle domande di brevetto e
di registrazione e di istanze di trascrizione e di altri seguiti, relative a
tutte le tipologie di titoli di proprietà industriale.
La Banca Dati
dei Brevetti Inutilizzati
•
Nel 2009 a seguito di un bando la Camera di Commercio di Perugia,
in collaborazione con l’Unione nazionale delle Camere di Commercio e
con Dintec, ha creato una banca dati nella quale sono raccolti tutti
quei brevetti inutilizzati, cioè presentati da inventori o società con
sede nella provincia (o che abbiano fatto domanda presso l’ufficio
Brevetti della CCIAA di Perugia) che non hanno potuto ancora godere
(per svariati motivi) di una applicazione industriale e del relativo
sfruttamento economico.
•
I soggetti interessati alla consultazione possono richiedere alla
Camera di Commercio l’accesso alle informazioni contenute
attraverso la compilazione di un form. La Camera registra la richiesta
digitalmente.
•
Le informazioni rilasciate dall’ufficio vanno dalla anagrafica del
brevetto, al contenuto del brevetto alle informazioni fornite dai
titolari che fino ad oggi hanno richiesto di essere inseriti in questo
DataBase. L’ufficio camerale mette anche in contatto con il titolare
del brevetto per eventuali incontri esplorativi.
Alcuni dati:
le invenzioni industriali 2009-2010
•
Dati tratti dalla ricerca svolta dalla CCIAA di Perugia
“L’andamento nazionale, quantitativo e qualitativo, della
brevettazione nella Provincia di Perugia nel periodo
2009-2010”
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Aspetti normativi e procedure di registrazione di