CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO • • • • • • • • SPORTELLI MARCHI E BREVETTI: Via Emanuele Filiberto, 3 - C.A.P. 12100 – CUNEO Tel. 0171.318 813 Fax 0171.318 833 e- mail [email protected] Piazza Prunotto, 9/a - C.A.P. 12051 - ALBA Tel. 0173.292 550 Fax 0173.292532 e- mail [email protected] Via Quadrone, 1 - C.A.P. 12084 – MONDOVI' Tel. 0174.552 022 Fax 0174.552 861 e- mail [email protected] Via Fiume, 9 - C.A.P. 12037 – SALUZZO Tel. 0175.42 084 Fax 0175.46 806 e- mail [email protected] Sito internet: www.cn.camcom.gov.it BREVETTO per MODELLO di UTILITA’ CHE COS’È UN MODELLO DI UTILITA’ Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione/impiego. In altri termini, consiste in un miglioramento innovativo della conformazione tecnica di un prodotto esistente: un tipico modello di utilità può essere una nuova impugnatura (ad es. ergonomica) per un oggetto già esistente (ad es. un attrezzo agricolo). Il modello di utilità può riguardare esclusivamente prodotti in genere; se l'idea innovativa riguarda invece un procedimento, questo non può essere brevettato come modello di utilità, ma unicamente come brevetto per invenzione industriale. I requisiti per il brevetto per modello di utilità sono i seguenti: • novità: il trovato non deve essere compreso nello stato della tecnica, considerando tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, mediante utilizzazione, esposizione o descrizione scritta o orale o con qualsiasi altro mezzo, prima del deposito della domanda; • particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego; • applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e di utilizzo in un qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola; • liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume. Non possono considerarsi modelli di utilità e sono dunque esclusi dalla brevettabilità: • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratori*; • le presentazioni di informazioni; • i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; • le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale **; • le invenzioni biotecnologiche. * La normativa italiana esclude che il programma per elaboratore (software) in quanto tale possa beneficiare della protezione offerta dalla legge per le invenzioni, essendo tutelato dal diritto d'autore; il divieto di brevettazione non riguarda però il 1 programma che arrechi un contributo tecnico in un settore non escluso dalla brevettazione, contributo che può consistere sia nei mezzi impiegati, che nel carattere tecnico del problema risolto dal programma oppure ancora nell'effetto tecnico prodotto. ** Per il riconoscimento del diritto di privativa sulle nuove varietà vegetali, occorre procedere con il deposito dell’istanza disciplinata dagli artt. 100 e seguenti del Codice di Proprietà Industriale. La durata del brevetto per modello di utilità è di 10 anni, decorrente dalla data di deposito della domanda, a condizione che vengano pagate le tasse di mantenimento in vita; oltre questo termine non può essere rinnovata. Diritti riconosciuti al titolare del brevetto: Il brevetto è un diritto di esclusiva che consente al titolare di proibire ad altri l’utilizzo a scopo commerciale del trovato, per la durata della protezione, nel territorio in cui esso è stato protetto. Il diritto di esclusiva è conferito con la concessione del brevetto ma i relativi effetti decorrono dalla data di pubblicazione o di accessibilità al pubblico, che avviene al 18° mese dalla data di deposito, salvo che il titolare abbia richiesto l’anticipata accessibilità al pubblico del contenuto della stessa. I primi 90 giorni sono comunque inderogabili per legge, essendo riservati al Ministero della Difesa per verificare l’eventuale presenza di un interesse dello Stato sull’oggetto del brevetto. Il brevetto è nullo se: • è privo di uno o più requisiti fondamentali richiesti; • rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità; • la descrizione non è sufficientemente chiara e completa; • l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; • il titolare non aveva diritto di ottenerlo. Il brevetto decade se: • il trovato non viene attuato nei termini e modi previsti dalla normativa o viene attuato in misura insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese (vedere artt. 69 e 70 c.p.i.); • non vengono pagate le tasse di mantenimento in vita Titolarità del brevetto nel caso di rapporto di dipendenza Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione / modello o ai suoi aventi causa. Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente è necessaria la seguente distinzione: • se l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto di lavoro e come tale retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione spettano al datore, mentre l’inventore ha il diritto di esserne riconosciuto autore; • se non è prevista una retribuzione in compenso dell’attività inventiva, i diritti derivanti dall’invenzione spettano al datore, mentre l’inventore, oltre al diritto di esserne riconosciuto autore, ha diritto ad un equo premio; • se non ricorrono le condizioni di cui ai punti precedenti e l’invenzione rientra nel campo di attività dell’azienda cui è addetto l’inventore, il datore ha diritto di prelazione per l’uso esclusivo (o non esclusivo) dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto. RICERCHE DI ANTERIORITA’ E CONSULTAZIONE BANCHE DATI Sebbene l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettui controlli sulla novità in fase di analisi della domanda di brevetto per modello di utilità, è opportuno consultare delle banche dati prima del deposito della domanda, verificando eventuali anteriorità. La ricerca di anteriorità è un'indagine volta a verificare che non esistano domande di brevetto, brevetti già concessi ovvero articoli o documenti tecnici che descrivano prodotti o procedimenti corrispondenti al trovato che si intende brevettare ovvero a verificare lo stato dell'arte in un determinato settore in cui si vuole investire nella ricerca innovativa. È quindi indubbiamente consigliato eseguire una ricerca di anteriorità prima del deposito della domanda di brevetto, onde evitare di violare diritti anteriori di terzi, con tutte le relative 2 conseguenze, anche di carattere legale; un’informazione accurata in materia di brevetti preserva altresì dall’investire risorse (tempo, energia e denaro) nello sviluppo di invenzioni che esistono già. È possibile accedere a numerose banche dati brevettuali gratuite a partire dalla pagina http://www.cn.camcom.gov.it/banchedatimarchiebrevetti: oltre alla banca dati nazionale dell’UIBM, ricordiamo la banca dati esp@cenet – il server brevettuale dell’Ufficio brevetti europeo e DEPATISnet – il server brevettuale dell’Ufficio tedesco brevetti e marchi. Altre importanti fonti liberamente accessibili sono il server dello US Patent Office e quello dell’Ufficio brevetti giapponese. Oltre a queste e altre banche dati gratuite vi sono numerose banche dati commerciali, che richiedono un corrispettivo per la loro consultazione. In seguito ad un accordo con la Camera di Commercio di Torino, gli utenti e le imprese della provincia di Cuneo possono usufruire del servizio “Ricerche di anteriorità del centro PATLIB”: tali ricerche possono essere compiute presso la Camera di commercio di Torino su appuntamento o richieste via e mail a [email protected]; le ricerche sono gratuite, salvo il pagamento delle stampe dei risultati o le tariffe delle visure ufficiali. I particolari del servizio sono alla pagina http://www.to.camcom.it/patlib. La ricerca ha, in ogni caso, un’attendibilità variabile a seconda delle banche dati scelte e delle metodologie adottate e non può comunque mai essere considerata esaustiva; considerando inoltre l’estrema complessità di tali ricerche, si consiglia di effettuarle con l’ausilio di personale qualificato. COME SI DEPOSITA LA DOMANDA DI BREVETTO NAZIONALE PER MODELLO DI UTILITA' In fase di deposito occorre presentare apposita domanda (in forma cartacea su modulo approvato dall’UIBM o in forma telematica), corredata dai prescritti documenti ed effettuare il versamento delle tasse di concessione governativa e dei diritti di segreteria. La domanda in forma cartacea, unitamente agli allegati richiesti, può essere depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, senza vincolo territoriale, manualmente (non è ammesso l’inoltro a mezzo posta) ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise, 19 - 00187 ROMA. Presso la Camera di Commercio di Cuneo, il servizio di deposito delle domande di registrazione di disegni o modelli è disponibile presso tutte le sedi (Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo). NB: La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda per modello di utilità, da far valere se la prima domanda non viene accolta o è accolta solo parzialmente; tuttavia, anche in assenza di specifica richiesta di alternativa, nel caso in cui la domanda di brevetto avesse per oggetto un modello di utilità anziché un'invenzione (o viceversa), l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita il richiedente a modificare la domanda stessa entro un congruo termine, al fine di garantirgli di conseguire la forma di tutela più adatta. DEPOSITO IN FORMA CARTACEA – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: DOMANDA DI CONCESSIONE su MODULO U, in esemplare unico; se gli spazi del MODULO U non risultassero sufficienti si dovranno utilizzare uno o più fogli del modello AGGIUNTA MODULO U. Il modulo U e l’eventuale foglio aggiuntivo devono essere stampati su fogli formato A4 (una sola pagina per foglio, non fronte/retro) e firmati dal richiedente negli appositi spazi, mentre il depositante apporrà la propria firma all’atto della verbalizzazione presso l’ufficio. PROSPETTO U, in esemplare unico: esso deve contenere un breve riassunto a meri fini informativi, volto ad evidenziare il campo di applicazione e le principali caratteristiche tecniche 3 del trovato, ed il disegno principale; deve essere firmato dal richiedente ma non numerato, pur rappresentando la pagina n. 1 della descrizione. DESCRIZIONE (sottoscritta verticalmente nel margine destro e in calce all’ultima pagina dal richiedente) in esemplare unico, dell’oggetto che si vuole brevettare, scritta in modo chiaro e completo. Normalmente essa è articolata nei seguenti punti: un riferimento sommario al settore della tecnica cui si rivolge il trovato; un breve riferimento allo stato della tecnica noto (svantaggi, mancanze, rischi); il problema tecnico che l’inventore intende risolvere; la spiegazione del principio sul quale si basa la soluzione; la spiegazione del vantaggio offerto dal trovato; la spiegazione dettagliata di almeno un esempio di attuazione del trovato; una breve descrizione delle figure o dei disegni (se allegati alla domanda). (su foglio a parte) RIVENDICAZIONI IN ITALIANO delle caratteristiche specifiche del modello di utilità per cui si chiede la protezione, in esemplare unico, contraddistinte con numeri arabi consecutivi: esse hanno la funzionalità giuridica di definire ciò che il titolare è interessato a proteggere; in esse è quindi indicato, specificamente, ciò che s’intende debba essere protetto dal brevetto, indicando le caratteristiche tecniche che distinguono il trovato dall’attuale stato della tecnica. In genere si distingue tra la rivendicazione principale (prima rivendicazione citata detta “rivendicazione indipendente”) e le rivendicazioni secondarie (ulteriori rivendicazioni citate dette “rivendicazioni secondarie”): la prima descrive le caratteristiche essenziali del trovato, mentre le seconde possono descrivere, ciascuna, una particolare forma di realizzazione o un particolare modo di attuazione dello stesso. Descrizione e rivendicazioni devono avere ciascuno la seguente intestazione: TITOLO ................................................................................. (lo stesso titolo riportato nel Modulo U - non deve contenere parole di fantasia) Modello di utilità depositato a nome di ............................................................ [riportare i dati del/dei Richiedente/i (cognome e nome, o denominazione della società, indirizzo completo) inseriti nel Modulo U] Inventore/i designato/i: ...................................................... (riportare i dati del/degli Inventore/i inseriti nel Modulo U) La compilazione della descrizione e delle rivendicazioni deve essere redatta a macchina o computer occupando una sola facciata su fogli formato A4, impegnando 25 righe di scrittura per pagina e lasciando all’incirca gli stessi margini di un foglio uso bollo; tali pagine devono essere numerate progressivamente a partire dalla pagina n.2 (rappresenta la pagina n. 1 il prospetto U), sottoscritte verticalmente nel margine destro ed in calce all’ultima pagina dal richiedente. (eventuali) DISEGNI, ognuno in esemplare unico, firmati dal richiedente nell’ordine di lettura della pagina; si tratta di una rappresentazione grafica, anche schematica, di uno o più esempi di realizzazione o attuazione del trovato. I disegni devono essere realizzati a penna nera su fogli Formato A4 di carta bianca, resistente e non lucida, lasciando un margine di almeno 2 cm. su ciascun lato; ogni tavola contenente il disegno deve essere numerata progressivamente e firmata dal richiedente nell’ordine di lettura della pagina. Tali disegni possono essere anche eseguiti a mano e compresi in una o più tavole e non devo contenere alcuna dicitura ed i numeri o lettere che ne contraddistinguono le varie parti devono essere richiamati in descrizione. DIRITTI DI SEGRETERIA di € 43,00 IN CONTANTI o con BANCOMAT (di cui € 40,00 per la domanda ed € 3,00 per il rilascio della copia conforme del verbale di deposito, se richiesta). ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO delle tasse di concessione governativa di € 120,00 da versarsi sul c/c p. n. 00668004 intestato all’Agenzia Entrate – Centro Operativo di Pescara – Brevetti nazionali, utilizzando un modulo di versamento in bianco a 3 facciate, con 4 attestazione e ricevuta, reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale (si tratta delle tasse relative al 1° quinquennio da pagarsi all’atto del deposito del modello di utilità); N. 1 MARCA DA BOLLO ordinaria (nel caso si richieda il rilascio della copia conforme), non incollata. (eventuali) DELEGA, firmata dal richiedente, e FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DELEGANTE, nel caso in cui il depositante (= firmatario del verbale all’atto del deposito) non corrisponda con il richiedente (= titolare della domanda di brevetto). Il modulo U gli eventuali fogli aggiuntivi e l´eventuale delega devono essere compilati a computer o con macchina da scrivere e quindi NON A MANO. Gli orari per il deposito in forma cartacea presso la Camera di Commercio di Cuneo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12,00 martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30. E´ possibile inviare preventivamente, tramite e-mail oppure fax, copia della modulistica per un controllo di carattere formale sulla compilazione, prima di procedere con il deposito (a tal fine, consultare il frontespizio del presente opuscolo per gli indirizzi e-mail e per i numeri di fax delle varie sedi). Si prega di concordare telefonicamente con anticipo, se possibile, con gli addetti all’ufficio, la data e l’ora in cui effettuare il deposito o, comunque, di presentarsi presso gli uffici almeno mezz’ora prima della fine dell’orario di apertura al pubblico, soprattutto per quando riguarda le fasce mattutine e in particolare il venerdì. Con l'entrata in vigore dell’obbligo, da parte delle Camere di commercio, di trasmettere telematicamente i depositi di marchi, invenzioni e modelli all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, gli addetti all'ufficio devono caricare su sistema informatico le domande di deposito cartacee all'atto della loro presentazione, per poter assegnare il numero e la data del deposito, che andranno riportati sul relativo verbale. Segue il rilascio dell’eventuale copia autentica del verbale di deposito, se richiesta. DEPOSITO TELEMATICO DA PARTE DELL’UTENTE Il 1° giugno 2006 è stato introdotto, per i titoli della proprietà industriale, il cosiddetto “deposito da postazione remota” (decreto ministeriale 10 aprile 2006) che consente l’invio delle domande di deposito di brevetti, per invenzione industriale e modelli di utilità, direttamente dal proprio ufficio o dalla propria abitazione, senza doversi recare personalmente presso il competente ufficio della Camera di commercio. Con la procedura telematica di deposito da parte dell’utente: • è possibile trasmettere le domande anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico dell’ufficio; • le domande vengono protocollate nella stessa giornata della spedizione. Le domande trasmesse dopo le ore 19 dei giorni feriali, il sabato e nei giorni festivi, vengono protocollate il primo giorno utile non festivo; • il verbale di deposito, redatto dall’ufficiale rogante, è immediatamente visualizzato sul computer del richiedente, garantendo così la massima trasparenza delle attività svolte in sede di ricezione ed esame della pratica; • le tasse di concessione governativa per il deposito telematico sono di € 50,00 (da versarsi sul c/c p. n. 00668004 intestato all’Agenzia Entrate – Centro Operativo di Pescara – Brevetti nazionali, utilizzando un modulo di versamento in bianco a 3 facciate, con attestazione e ricevuta, reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale); • i diritti di segreteria sono ridotti a 15 euro rispetto ai 43 euro del deposito cartaceo; 5 è previsto un bollo forfettario di 20 euro, in presenza di lettera di incarico; l’imposta di bollo, quando dovuta, è assolta in modo virtuale secondo le modalità e gli importi indicati al comma 1-quater, art.1, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642. Detti importi, unitamente a quanto dovuto alla CCIAA per diritti di segreteria, sono addebitati all’atto dell’invio della pratica. Per poter inviare telematicamente una domanda di deposito di brevetto occorre: • stipulare un contratto Telemacopay presso la Camera di commercio di competenza specificando nella casella “altro” del contratto: “per brevetti e marchi”, oppure, se si è già in possesso del contratto Telemacopay, chiedere di essere abilitati all’invio delle domande di brevetti e marchi; • essere in possesso di un dispositivo di firma digitale; • registrarsi in rete nell'area web di accesso al sito contenente lo Sportello Telematico (https://webtelemaco.infocamere.it), richiedendo l'abilitazione ad uno degli “sportelli” attivi (tra i quali vi è la CCIAA di Cuneo); • scaricare il software Simba offline, che gli utenti Telemaco possono ottenere gratuitamente collegandosi al sito https://webtelemaco.infocamere.it (percorso: Servizi e-gov ► Sportello brevetti e marchi), per la redazione dell’istanza in formato elettronico. • • Possono firmare digitalmente le pratiche di deposito di brevetti per invenzioni industriali solo i richiedenti (titolari del brevetto) o i mandatari muniti di lettera d’incarico per conto dei loro clienti (consulenti in proprietà industriale, avvocati). Il manuale per la compilazione delle pratiche telematiche relative a marchi e brevetti è disponibile all'indirizzo http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1796 ESAME DELLE DOMANDE Le domande sono sottoposte dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ad un esame amministrativo e tecnico (ma non di novità), al quale può seguire il rilascio del brevetto o una richiesta interlocutoria, cui l'interessato deve rispondere entro 60 giorni, prorogabili fino a sei mesi. Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto. In caso di rifiuto è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, secondo la procedura prevista dagli artt. 135 e seguenti del c.p.i.; contro le sentenze della Commissione è possibile proporre appello alla Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità. ATTESTATI DI REGISTRAZIONE: L’UIBM trasmette l’attestato di registrazione del brevetto per modello di utilità alla CCIAA presso la quale è avvenuto il deposito; la CCIAA provvede a darne comunicazione al richiedente per il ritiro (soggetto ad imposta ordinaria di bollo). Il tempo di attesa è, ad oggi, di alcuni anni. TASSE DI MANTENIMENTO IN VITA DEL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA' La tassa versata al momento della presentazione della domanda di deposito del modello di utilità copre i primi cinque anni; per il quinquennio successivo occorre pagare le tasse di mantenimento in vita. Il pagamento delle tasse per il mantenimento in vita del brevetto oltre il quinto anno deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora. Il pagamento è altresì ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento. Tasse per il 2° quinquennio: € 500,00 6 Soprattassa per il ritardo nel pagamento del 2° quinquennio (entro il semestre successivo alla data di scadenza) € 100,00 Le tasse di concessione governativa devono essere versate sul c/c p. n. 00668004 intestato all’Agenzia Entrate – Centro Operativo di Pescara – Brevetti nazionali, utilizzando un modulo di versamento in bianco a 3 facciate, con attestazione e ricevuta, reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale. TRASCRIZIONI DI CAMBI DI TITOLARITA’ L’istanza di trascrizione deve essere presentata per tutti gli atti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali sui brevetti, quali: • cessione totale o parziale del modello di utilità, • cessione d’azienda/ramo d’azienda o fusione tra aziende, • licenza d’uso del modello di utilità, • costituzione di pegno, • successione. La trascrizione è indispensabile per rendere opponibile a terzi il cambio di titolarità del modello di utilità; l’istanza può essere presentata indistintamente dal cedente o dal cessionario, allegando i seguenti documenti (nel caso di deposito cartaceo): - Domanda di trascrizione, in unico esemplare; - Atto che si intende trascrivere (atto pubblico o scrittura privata autenticata) in originale o in copia autentica; nel caso di cessione di uno o più modelli di utilità, originale o copia autentica della dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione, firmata dal cedente e dal cessionario, in bollo e registrata all'Agenzia delle Entrate. Analogamente, in caso di licenza d’uso del brevetto, occorre allegare atto costitutivo della licenza (atto pubblico o scrittura privata autenticata), in originale o in copia autentica, oppure una dichiarazione di concessione di licenza, firmata dal concedente e dal concessionario, in bollo e registrata all'Agenzia delle Entrate. All’interno degli atti o delle dichiarazioni suddette ogni modello di utilità deve essere esattamente identificato con numero e data di deposito (se il brevetto non è ancora stato concesso) oppure con numero e data di concessione (se il brevetto è già stato concesso). In caso di fusione, è possibile allegare copia semplice dell’atto di fusione o visura camerale. - Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 50,00 per ciascun modello di utilità sul c/c p. n. 00668004 intestato all’Agenzia Entrate – Centro Operativo di Pescara – Brevetti Nazionali, utilizzando un modulo di versamento in bianco su 3 facciate, con attestazione e ricevuta, reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale; - Versamento diritti di segreteria di € 13,00 in contanti o con bancomat (di cui € 10,00 per la domanda e € 3,00 per il rilascio della copia conforme del verbale di deposito, se richiesta). - n. 1 marca da bollo ordinaria ogni quattro pagine, non incollata, per la domanda di trascrizione. - (eventuale ulteriore) n. 1 marca da bollo ordinaria, non incollata, per il rilascio della copia conforme del verbale di deposito, se richiesta; - (eventuali) Delega, firmata dal richiedente, e fotocopia del documento d'identità del delegante, nel caso in cui il depositante (= firmatario del verbale all’atto del deposito) non corrisponda con il richiedente (= titolare del marchio). ALTRE MODIFICHE Nel caso in cui intervengano delle modifiche che non costituiscono né trasferiscono diritti reali (quali ad esempio cambio di denominazione o ragione sociale, cambio di sede/residenza o domicilio elettivo, rinuncia alla domanda o al brevetto) devono essere presentati i seguenti documenti (nel caso di deposito cartaceo): - Domanda di annotazione in unico esemplare; 7 - - Versamento diritti di segreteria di € 13,00 in contanti o con bancomat (di cui € 10,00 per la domanda ed € 3,00 per il rilascio della copia conforme, se richiesta). n. 1 marca da bollo ordinaria ogni quattro pagine, non incollata, per la domanda di annotazione. (eventuale ulteriore) n. 1 marca da bollo ordinaria, non incollata, per il rilascio della copia conforme del verbale di deposito, se richiesta; (eventuali) Delega, firmata dal richiedente, e fotocopia del documento d'identità del delegante, nel caso in cui il depositante (= firmatario del verbale all’atto del deposito) non corrisponda con il richiedente (= titolare della domanda di brevetto). Inoltre, in caso di rinuncia ad un brevetto per modello di utilità concesso: dichiarazione in bollo avente natura di scrittura privata non autenticata, registrata presso l’Agenzia delle Entrate. RISPOSTE A RILIEVI MINISTERIALI Nel caso in cui, in seguito a comunicazione ricevuta dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, sia necessario rispondere ad un rilievo ministeriale in merito ad un’istanza depositata per un brevetto per modello di utilità, devono essere presentati i seguenti documenti (nel caso di deposito cartaceo): - Istanza di risposta a rilievi ministeriali, in unico esemplare; - Versamento diritti di segreteria di € 13,00 in contanti o con bancomat (di cui € 10,00 per la domanda ed € 3,00 per il rilascio della copia conforme del verbale, se richiesta); - (eventuale) N. 1 marca da bollo ordinaria (nel caso di richiesta di rilascio della copia conforme del verbale); - (eventuale) documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - (eventuali) Delega, firmata dal richiedente, e fotocopia del documento d'identità del delegante, nel caso in cui il depositante (= firmatario del verbale all’atto del deposito) non corrisponda con il richiedente (= titolare del marchio); - copia della lettera trasmessa dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. DEPOSITO TELEMATICO ISTANZE DI TRASCRIZIONE, ANNOTAZIONE, RISPOSTE A RILIEVI MINISTERIALI: È possibile depositare telematicamente anche le suddette tipologie di istanze (consultare, per la procedura e per i costi di deposito, le istruzioni sul deposito telematico delle istanze disponibili alla pagina web http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=1796) PRIORITA' In seguito a regolare deposito di brevetto in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi, è possibile presentare domanda presso un altro Stato membro, conservando l’anzianità della data di primo deposito. La rivendicazione della priorità va effettuata entro e non oltre i 12 mesi dalla data del primo deposito. ALTRE TARIFFE: Visura banca dati SIMBA (banca dati nazionale dell’UIBM): € 4,00 Visura cumulativa banca dati SIMBA (contenente l’elenco e le informazioni essenziali dei brevetti che fanno capo ad uno stesso titolare) € 2,00 Copia fascicolo con documentazione allegata al brevetto per invenzione o modello di utilità o alla registrazione per disegno o modello (disegni, descrizione, rivendicazioni), per i depositi effettuati dopo il giugno 2006 una volta trascorso il periodo di segretezza (18 mesi) € 6,00 Le istruzioni, la modulistica ed i fac-simili di questo opuscolo sono scaricabili all’indirizzo internet http://www.cn.camcom.gov.it/moduliutilita Aggiornato novembre 2014 8