LE NOVITA’ LEGISLATIVE
Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la
semplificazione, la
competitività, la
stabilizzazione della
finanza pubblica e la
perequazione tributaria"
Legge 30 ottobre 2008, n.
169
"Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 1º
settembre 2008, n. 137,
recante disposizioni
urgenti in materia di
istruzione e università"
I PRINCIPALI CONTENUTI
DELLA LEGGE 169/2008
Art. 1 - A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre
ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di
formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e
nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle
competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito
delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore
complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono
avviate nella scuola dell'infanzia.
Art.1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo
istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi'
attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni
ad autonomia ordinaria e speciale.
VORREI UNA LEGGE CHE…
Dipartimento per l'Istruzione
Nota 8 agosto 2008
Prot.AOODPIT/Segr.CD/815
Oggetto: “Vorrei una legge che…”- A.S. 2008/2009
Il Senato della Repubblica, nel quadro delle iniziative rivolte al mondo
della scuola e in collaborazione con questo Ministero, promuove per
l’anno scolastico 2008-2009 un nuovo progetto didattico-educativo che
coinvolge l'ultima classe delle scuole primarie con l’intento di avvicinare
anche i più piccoli alle Istituzioni.
L'iniziativa "Vorrei una legge che…" si propone di far riflettere i bambini su
temi a loro vicini e di far cogliere l'importanza delle leggi sulla
regolamentazione della vita di tutti i giorni incentivando il senso civico e di
partecipazione democratica
.
DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE
AULE DI SCUOLA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Roma, 8 agosto 2008
Oggetto: Progetto “Dalle aule Parlamentari alle aule di Scuola. Lezioni di Costituzione”.
La collaborazione pluriennale fra questo Ministero, Camera dei deputati e Senato della
Repubblica avviata per avvicinare i giovani ai valori ed ai principi della nostra Carta
costituzionale ha trovato lo scorso anno scolastico, in occasione del 60° anniversario della
Costituzione repubblicana, un nuovo comune impegno.
Grazie anche alla esperienza maturata, l’iniziativa - rivolta agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado - per l’anno scolastico 2008/09 si articolerà a livello nazionale
e regionale, come precisato nell’allegato progetto.
UNA INIZIATIVA FORMATIVA
I PRINCIPALI CONTENUTI
DELLA LEGGE 169/2008
Art. 2. - Valutazione del comportamento degli studenti
1.
2.
3.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti,
doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento
di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in
relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e'
effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a
sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di
cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del
comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonche' eventuali modalita' applicative
del presente articolo.
I PRINCIPALI CONTENUTI
DELLA LEGGE 169/2008
Art. 3. - Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti
1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti
espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul
livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
I PRINCIPALI CONTENUTI
DELLA LEGGE 169/2008
Art. 3. - Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonchè la valutazione dell'esame
finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in
decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva,
ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto,
con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore
a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono
il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».
I PRINCIPALI CONTENUTI
DELLA LEGGE 169/2008
Art. 3. - Valutazione sul rendimento scolastico degli
studenti
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, si provvede al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli studenti,
tenendo conto anche dei disturbi specifici di
apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono
stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del
presente articolo.
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI VIENE PREDISPOSTA
DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME (C.M. 85/04)
LA VALUTAZIONE E’ UN PROCESSO CHE DEVE ESSERE
CARATTERIZZATO DALLA COERENZA LOGICA DELLE FASI E DELLE
AZIONI:
• definizione degli obiettivi di apprendimento
• definizione dei criteri di valutazione
• individuazione delle modalità di verifica
• raccolta dei dati e delle informazioni relative agli apprendimenti
• documentazione degli esiti delle osservazioni e delle verifiche
• sintesi valutativa che si esprime nel voto
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della
documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel
quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio
critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo
Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione - 2007
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
LA VALUTAZIONE E’ UN PROCESSO TRASPARENTE
Contratto formativo
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola.
Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero Consiglio di
interclasse o di classe e la classe, gli Organi dell’istituto, i genitori, gli Enti esterni preposti
od interessati al servizio scolastico. Sulla base del contratto formativo, elaborato
nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali:
l’allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
- il percorso per raggiungerli
- le fasi del suo curricolo
il docente deve:
- esprimere la propria offerta formativa
- motivare il proprio intervento didattico
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione
il genitore deve:
- conoscere l’offerta formativa
- esprimere pareri e proposte
- collaborare nelle attività.
Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995
Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici"
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
LA VALUTAZIONE E’ UN PROCESSO TRASPARENTE
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità
previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA
SECONDARIA (D.P.R. 249/98)
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
LA VALUTAZIONE E’ UN PROCESSO TRASPARENTE
Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90
Art.39
Accesso ai documenti scolastici
2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici,
anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi
gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto
del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa
di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi. .
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
COME SI RILEVANO IN ITINERE GLI APPRENDIMENTI
osservazioni occasionali
osservazioni sistematiche
conversazioni
interrogazioni
prove scritte di vario tipo
prove oggettive
test standardizzati
…
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune
discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi
di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e
idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove
scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro
necessari
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente Ufficio IV
Nota 5 ottobre 2004
Prot. n 4099/A/4
Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia
Prevede strumenti compensativi e dispensativi
IN ATTESA DEL REGOLAMENTO E’
BENE RICORDARE CHE…
Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica
4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e
di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla
famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella
scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
I PRINCIPALI CONTENUTI
DELLA LEGGE 169/2008
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo
articolo 64 e' ulteriormente previsto che le istituzioni
scolastiche della scuola primaria costituiscono classi
affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene
comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda
delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del temposcuola.
L’ATTUAZIONE DELLA L.133/2008
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
… Si provvede ad una revisione dell’attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico…
IL PIANO PROGRAMMATICO
I REGOLAMENTI
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in attesa del regolamento e` bene ricordare che…