Caso giurisprudenziale
sul marchio 4
Cass., 20 aprile 2004, n. 7488
Parma, 9 ottobre 2008
Causa trib. Milano
(data non nota)
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La Dama s.p.a., esercenti maglificio, conveniva
davanti al Tribunale di Milano, la Benettn gruop s.p.a.
Chiedendo che fosse dichiarata la nullità di cinque
marchi registrati dalla convenuta perché tutti
includenti la parola “colors”, rispetto alla quale essa
attrice rivendicava un diritto esclusivo di marchio
risalente al 1968.
Chiedeva inoltre condanna alla distruzione dei prodotti
ed al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.
Resisteva la convenuta, negando l’interferenza dei
propri segni con quelli della Dama.
Tribunale di Milano
(data non nota)

Il tribunale riteneva la natura del marchio debole
a proposito del segno dell’attrice e dichiarava la
nullità di tre dei marchi della Benetton accusati
di contraffazione. Respingeva la domanda
relativamente agli altri marchi Benetton
ritenendoli sufficientemente differenziati.
Ricorso in appello
 Ricorre
in appello la Benetton.
 Si
costituisce e propone
incidentale la Dama
appello
Sentenza Corte Appello Milano
(data non nota)

La Corte d’Appello riformava la prima sentenza
accogliendo in gran parte l’appello principale. Il secondo
giudice ravvisava nei marchi Dama la natura del c.d.
marchio di insieme, ovvero di segni costituiti ciascuno da
elementi singolarmente dotati di descrittività e genericità,
ma tuttavia suscettibili di determinare effetto distintivo e
dunque di accedere alla tutela in questione in virtù della
combinazione della quale fanno parte, essa dotata di
originalità. Riteneva pertanto che solo la loro integrale
ripetizione (nella specie, non sussistente), non essendo
ravvisabile nella parola “color” la funzione di “cuore del
segno” per assoluta sua genericità, poteva realizzare
l’ipotesi contraffattiva.
Ricorso in cassazione
 La
Dama ricorre per la cassazione della
sentenza della Corte d’Appello.
 Resiste la Bentton con controricorso.
Motivo del ricorso da parte della
Dama s.p.a.
1.
E’ erronea la motivazione della corte milanese
secondo cui la parola “colors” manca di
autonoma tutelabilità per assoluta genericità,
cosicché essa non può fungere nemmeno da
cuore del segno, complesso o articolato che
sia. Si doveva invece riconoscere la natura di
marchio debole di quello della Dama e di cuore
di tale marchio della parola “colors”.
Decisione 12 marzo 2008
1.
Il primo motivo viene respinto perché: la corte di merito
ha ragionato in tema di “marchio di insieme”, figura
giurisprudenziale che a sua volta si distingue dal
“marchio complesso”.
Il marchio complesso è un segno che risulta da una
composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità
caratterizzante, la cui forza distintiva tuttavia è affidata
ad uno di essi costituente il c.d. cuore, assolutamente
protetto per la sua originalità. Nel marchio di insieme
manca invece un elemento caratterizzante, essendo i
vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività.
E’ invece la loro combinazione che può avere un valore
distintivo più o meno accentuato.
Decisione 12 marzo 2008
Ciò posto la corte d’appello è passata all’indagine di fatto
che ad essa competeva. Ed essa ha ritenuto che la
parola “color” inserita nel marchio della Dama sia dotata
di capacità distintiva e quindi non può costituire cuore
del marchio.
La suprema corte non ravvisa perciò nella sentenza
della corte d’appello illogicità, ecc.
Dispositivo
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Rigetta il ricorso,
Condanna la ricorrente al pagamento
della spese del giudizio che liquida in
Euro 100,00 oltre agli onorari che liquida
in Euro 10.000,00, nonché alle spese
generali ed accessori come per legge.
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Esercitazione marchio 4