Igiene e Sicurezza
dei Luoghi di Lavoro
Rachele Rinaldi
Campo applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
-tutti i settori di attività dove sono presenti lavoratori
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società
e degli enti stessi.
Permessi e autorizzazioni allo svolgimento dell’attività
-Comunicazione industria insalubre. Da effettuare quando l’attività rientra
nell’elenco di cui al Decreto Ministeriale 05/09/1994 “Elenco delle
industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”
-Denuncia inizio attività. Notifica ex art.48 D.P.R. 303/56*. Chi
intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per
adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere
addetti più di 3 operai"
-La notifica ex art. 48 va effettuata da parte delle imprese
industriali ed artigianali con più di tre addetti (negli addetti vanno
considerati anche i soci, i dipendenti, le collaborazioni coordinate e
continuative e le altre forme di lavoratori presenti in azienda).
-Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Qualora siano presenti
nelle lavorazioni emissioni inquinanti che devono essere convogliate in
atmosfera. DPR 203/88
-Autorizzazione agli scarichi idrici. Qualora siano presenti
lavorazioni che generano scarichi idrici contenenti sostanze
inquinanti e convogliate presso fognatura o scarichi in acque
superficiali. D.Lgs 152/99
-Autorizzazione igienico-sanitaria. In caso di attività soggette a
tale adempimento: attività di estetica o parrucchiera. Attività di
produzione e somministrazione di alimenti.
Requisiti degli ambienti di lavoro
Tutti gli ambienti di lavoro devono rispettare i requisiti di igiene previsti dal D.P.R.
303/56. Di seguito si riportano alcuni dei requisiti previsti dalle linee guida della
Regione Toscana relative ai requisiti degli ambienti di lavoro
Aerazione

1/8 della superficie utile del locale per locali < 100 m2

1/16 della superficie utile del locale per locali > 100 m2 e < 1.000 m2
(minimo 12,5 m2)

1/24 della superficie utile del locale per locali > 1.000 m2 (minimo 62,5 m2)
Illuminazione

1/8 della superficie utile del locale per locali < 100 m2

1/10 della superficie utile del locale per locali > 100 m2 e < 1.000 m2
(minimo 12,5 m2)

1/12 della superficie utile del locale per locali > 1.000 m2 (minimo 62,5 m2)
Altezza

Non inferiore a 3 m
Servizi igienici

1 servizio igienico in ambienti di lavoro che occupano meno di 10 addetti
DECRETO LEGISLATIVO 626/94
Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di
lavoro;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in relazione alla
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva,
natura
dell'attivita'
- valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ed elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno o esterno all'azienda o ne assume direttamente i compiti
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda
c) nomina, nei casi previsti, il medico competente.
d) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, e di pronto soccorso, devono essere
adeguatamente formati, come previsto dalla normativa.
Anche il datore di lavoro che assume il ruolo di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione deve seguire apposito corso
di formazione
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igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro