SICUREZZA
NEI
CANTIERI NAVALI
DI
COSTRUZIONE
RIPARAZIONE
E
DEMOLIZIONE
AGGIORNAMENTO
DICEMBRE 1997
INDICE
Premessa ......................................................................pag. 3
D.Lgs n° 626 del 19/09/1994 ....................................... pag. 4
D.Lgs n° 242 del 19/03/1996 ....................................... pag. 5
Figure quadro
Datore di lavoro, dirigente o preposto ........... pag. 6
Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione .................................................. pag. 8
Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza ....................................................... pag. 9
Lavoratore .................................................... pag.11
Medico competente ....................................... pag. 12
Luoghi di lavoro
Altezza .......................................................... pag.13
Vie di circolazione ........................................ pag.13
Porte e portoni .............................................. pag.14
Uscite di sicurezza ........................................ pag.14
Spogliatoi ..................................................... pag.15
Docce e gabinetti .......................................... pag.15
Attrezzature di lavoro ......................................... pag.16
Informazione e Formazione ................................. pag.17
Addestramento .................................................... pag.18
Appalti................................................................... pag.18
Pano di sicurezza................................................... pag.19
D.P.R. n° 459 del 24/07/1996
Macchinari ........................................................... pag.21
D.Lgs n° 493 del 12/08/1996
Segnaletica di sicurezza ....................................... pag.23
D.Lgs n° 10 del 2/01/1997
Dispositivi di protezione individuale .....................
pag.25
D.Lgs n° 758 del 19/12/1994
Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” .....
pag.26
2
Lavorazioni con l’uso di gas ........................................ pag.27
PREMESSA
Il presente opuscolo nasce come aggiornamento del
manuale per la sicurezza nei cantieri navali di costruzione
riparazione e demolizione (Pubblicato su “Fogli di
informazione ISPESL Anno VI 2° supplemento al 1° numero
1993) in conseguenza dell’entrata in vigore di nuove normative
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:
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D.Lgs n° 626 del 19/09/1994
D.Lgs n° 758 del 19/12/1994
D.Lgs n° 242 del 19/03/1996
D.P.R. n° 459 del 24/07/1996
D.Lgs n° 493 del 12/08/1996
D.Lgs n° 10 del 2/01/1997
Delle normative sopra menzionate verranno evidenziate
esclusivamente le parti innovative rispetto alla Legislazione
previgente.
Con l’occasione si provvede all’aggiornamento del
manuale relativamente all’immissione sul mercato di un
componente di sicurezza innovativo per tutte quelle lavorazioni
che prevedono l’uso di gas.
3
DECRETO LEGISLATIVO n° 626 19/09/94
“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro”
• 89/391/CEE, Misure per promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
• 89/654/CEE, Prescrizioni minime di sicurezza ed i salute
per i luoghi di lavoro;
• 89/655/CEE, Requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l’uso di attrezzature di lavoro;
• 89/656/CEE, Prescrizioni minime di sicurezza e di salute
per l’uso di attrezzature di protezione individuale durante il
lavoro;
• 90/269/CEE, Prescrizioni minime di sicurezza ed i salute
per la movimentazione manuale dei carichi;
• 90/270/CEE, Prescrizione minime di sicurezza e di salute
per le attività svolte su attrezzature munite di
videoterminale;
• 90/394/CEE, Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro;
• 90/679/CEE, Protezione dei lavoratori contro i rischi
derivati da un’esposizione ad agenti biologici durante il
lavoro:
Il D.Lgs 626/94 determina conseguenze sull’assetto dei
diritti e dei doveri delle parti nel rapporto di lavoro subordinato
sia per la disciplina del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza sia per la modifica o la istituzione di obblighi in capo
al Datore di lavoro ed ai Lavoratori, nonchè per la previsione di
particolari garanzie in favore dei lavoratori in ordine , tra
l’altro, alla valutazione delle conseguenze disciplinari di
eventuali
negligenze
commesse
dal
lavoratore
e
all’accertamento della sua inidoneità fisica.
Di particolare rilevanza sono, infine, le norme in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti da imprese
coinvolte, sia come committente che come appaltatore,
nell’esecuzione di appalti.
4
DECRETO LEGISLATIVO n° 242 - 19/03/1996
“Modifiche ed integrazioni al D.L.gs 626/94, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro”
Il Decreto ha in pratica avuto la funzione di dilazionare nel
tempo la decorrenza di alcuni obblighi previsti dal Decreto
626/94, come l’obbligo della valutazione dei rischi con tutti gli
obblighi ad essa collegati, la nomina delle nuove figure
(Responsabile del servizio di prevenzione, Rappresentante dei
lavoratori, ecc.), parallelamente ha modificato anche alcuni
aspetti tecnici riguardanti ad esempio servizi igienici, uscite dai
locali di lavoro, già per altro modificati dal D.Lgs 626/94
rispetto alla normativa previgente.
5
Figure quadro previste dalla normativa.D.Lvo 626/94
La normativa definisce o istituisce le figure principali nella
gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro alle quali
prescrive precisi obblighi ed associa sanzioni amministrative e
penali.
Datore di lavoro, dirigente o preposto.
Il datore di lavoro è: “il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore, e comunque il soggetto che, secondo il
tipo e l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità
dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa”.
Nelle aziende medio grandi dove il datore di lavoro non
dirige e sorveglia da solo il lavoro delle maestranze è prevista
la figura del dirigente (figura soggetta solo al potere gerarchico
del datore di lavoro) e del preposto (colui che sovrintende al
lavoro degli altri con funzioni di guida e controllo).
Doveri e responsabilità
Il datore di lavoro, il Dirigente ed il Preposto in relazione
alla natura dell’attività dell’azienda e nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze devono provvedere a:
a) effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di
individuare le misure di prevenzione e protezione da
adottare per migliorare le condizioni di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro. I risultati della valutazione devono
essere trascritti su apposito documento, sono esenti da tale
obbligo le aziende con meno di 10 addetti ma che comunque
devono autocertificarne l’avvenuta effettuazione.
b) eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti privilegiando
gli interventi alla fonte.
c) adottare misure igieniche, di protezione collettiva e
individuale.
d) sottoporre al controllo sanitario tramite un medico
competente i lavoratori in funzione dei rischi specifici.
6
e) predisporre misure di emergenza da adottare in caso di
pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori, designando i lavoratori incaricati dell’attuazione
di quannto sopra.
f) assicurare regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
macchine ed impianti.
g) consultare e rendere partecipi i lavoratori o i loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro.
h) fornire istruzioni ai lavoratori ed idonea informazione e
formazione sui rischi connessi al lavoro, ed eventuale
addestramento dei lavoratori nei casi previsti .
i) esigere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e
l’uso di dispositivi di disposizione collettivi ed individuali
messi a loro disposizione.
j) organizzare il servizio di protezione e prevenzione e
nominarne il relativo responsabile.
7
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione RSPP è persona in possesso di attitudini e capacità
designato dal datore di lavoro a capo dell’organizzazione del
Servizio di Prevenzione e Protezione; a seconda del tipo e
dimensioni dell’Azienda può essere un tecnico interno o un
consulente esterno, oppure nel caso di Aziende artigiane ed
industriali fino a 30 addetti il datore di lavoro stesso.
La designazione di tale figura deve essere comunicata alla
Azienda USL di competenza e nel caso di consulente esterno
anche all’Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Doveri e responsabilità
Il RSPP deve:
a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare
le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro
b) elaborare le misure protettive e preventive per la sicurezza e
la salute dei lavoratori ed i relativi sistemi di controllo
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali
d) informare i lavoratori sui rischi presenti e sulle misure di
prevenzione e protezione e proporre comunque i programmi
di informazione
e) organizzare, se non fatte direttamente dal datore di lavoro, la
riunione periodica annuale (nelle aziende con più di 15
addetti) di prevenzione e protezione dai rischi.
f) dare costante consulenza in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro al datore di lavoro
8
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
è la persona che, dopo idonea elezione da parte dei lavoratori, li
rappresenta per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.
Solitamente si ha un RLS per azienda, nel caso di attività
con un numero inferiore a 15 addetti, lo stesso può essere
individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del
comparto produttivo.
Doveri e responsabilità
Il RLS ha molti diritti ma è anche il soggetto di alcuni
importanti doveri a carico dei datori di lavoro; in particolare:
a) può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni
b) deve essere consultato preventivamente in relazione alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda, alla
designazione (ed alla organizzazione della loro formazione)
degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione,
all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso alla
evacuazione dei lavoratori.
c) deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la Valutazione dei rischi, le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, gli ambienti di lavoro,
gli infortuni, le malattie professionali e quanto proveniente
dai servizi di vigilanza.
d) deve ricevere una formazione adeguata (corso di 32 ore su
argomenti specifici previsti dalla normativa) in orario di
lavoro
e) può promuovere l’elaborazione, l’individuazione e
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelate la
salute e la sicurezza dei lavoratori
f) può formulare osservazioni e proposte in merito all’attività
di prevenzione, avvertire il responsabile aziendale dei rischi
individuati nel corso della sua attività
9
g) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro
h) deve partecipare alla riunione periodica di prevenzione che
deve essere organizzata obbligatoriamente almeno una volta
l’anno.(in aziende con meno di 15 addetti questa può essere
effettuata su richiesta del RLS)
Il R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché
dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
10
Lavoratore
Il lavoratore è qualsiasi persona che presta il proprio
lavoro con rapporto subordinato alle dipendenze di un datore di
lavoro.
Sono equiparati anche i soci lavoratori di cooperative o di
società ed i collaboratoti familiari che esplicano la loro attività
in maniera retribuita, continuativa e sotto la direzione di fatto
del titolare .
Doveri
I lavoratori “devono prendersi cura della propria sicurezza
e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro” e pertanto devono:
a) osservare le disposizioni normative e quelle impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti al fine della
sicurezza e salute,
b) usare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili e quant’altro necessario per l’espletamento del
proprio lavoro,
c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di sicurezza ed i
dispositivi di protezione individuale,
d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
ai preposti la deficienze dei dispostivi e dei mezzi di
sicurezza e protezione ,
e) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di
sicurezza e di protezione senza averne ottenuta specifica
autorizzazione,
f) sottoporsi ai controlli sanitari,
g) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, ai
preposti all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per
la tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori
11
Medico competente
Il Medico competente è il medico nominato dal datore di
lavoro, in possesso di titoli, specializzazioni ed esperienze
adeguate, quale responsabile della sorveglianza sanitaria dei
lavoratori.
Il medico competente deve :
a) effettuare accertamenti preventivi sui lavoratori, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica a cui
sono addetti
b) effettuare accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica
c) istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria
d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari e, a richiesta dell’interessato, gli
rilascia copia della documentazione sanitaria
f) partecipare alla riunione periodica di prevenzione e
protezione e comunicare in quell’occasione risultati anonimi
e collettivi degli accertamenti eseguiti
g) collaborare con il datore di lavoro ed il servizio di
prevenzione e protezione per la predisposizione delle misure
di sicurezza e salute dei lavoratori, alla organizzazione del
servizio di pronto soccorso ed alla attività di informazione e
formazione dei lavoratori.
h) visitare almeno due volte l’anno gli ambienti di lavoro.
12
Luoghi di lavoro (escluso quelli a bordo delle imbarcazioni)
Con il D.Lgs 626/94 e il D.Lgs 242/96 sono state apportate
modifiche alle previgenti norme DPR547/55 e DPR 303/56,
approfondendo i requisiti e le caratteristiche che devono
possedere i luoghi di lavoro.
Con la consapevolezza che i protocolli originali
prendono in esame soltanto i luoghi di lavoro e le lavorazioni
effettuate a bordo delle imbarcazioni e considerando che i
cantieri navali in cui tali lavorazioni vengono effettuate sono
dotati di strutture fisse con servizi vari, vengono prese in esame
le principali innovazioni apportate .
Consapevoli quindi della estensione dei protocolli originali
senza avere il carattere di completezza e con la ulteriore
precisazione che quanto segue non è applicabile alle
lavorazioni effettuate a bordo delle imbarcazioni, vengono
esaminati:
Altezza
Per i locali destinati ad uso ufficio i limiti di altezza sono
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
Vie di circolazione
Le vie di circolazione devono essere ubicate e calcolate in
modo che i pedoni possano utilizzarle facilmente, in piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione, le dimensioni
devono essere basate sul calcolo della circolazione del numero
potenziale degli utenti o delle merci e sul tipo di impresa.
Se vengono utilizzate anche da mezzi di trasporto deve
essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza
sufficiente, tale distanza deve essere mantenuta anche da porte,
portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
Se richiesto per la protezione dei lavoratori dall’uso dalle
attrezzature dei locali di lavoro le vie di circolazione devono
essere evidenziate (colorazioni, guide, ecc.), inoltre se per
13
ragioni tecniche non è possibili eliminare dalle zone di transito
ostacoli fissi o mobili che possono costituire un pericolo per i
lavoratori o i veicoli tali ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.
Porte e portoni
I locali devono essere provvisti di porte di uscita che, per
numero ed ubicazione, consentano la rapida uscita delle
persone, agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
A seconda del numero dei lavoratori sono previsti i
seguenti obblighi:
a) una porta di larghezza di 0,80m fino a 25 dipendenti
b) una porta di 1,20m che si apra nel senso dell’esodo tra 26 e
50 dipendenti,
c) due porte rispettivamente di 0,80m e 1,20m che si aprano
nel senso dell’esodo tra 51 e 100 dipendenti,
d) una porta aggiuntiva di 1,20m per ogni 50 dipendenti oltre i
100.
Le porte di tipo scorrevoli e saracinesche a rullo non sono
ammesse nei locali di lavoro e magazzini quando non esistono
nello stesso ambiente altre porte ad anta apribili verso l’esterno
dei locali; quando ammesse esse devono disporre di un sistema
di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di
cadere.
I portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei
veicoli sono ammessi solo nel caso in cui la circolazione dei
pedoni sia da ritenere sicura, altrimenti devono esistere,
immediatamente accanto, una porta riservata alla circolazione
dei pedoni segnalata in modo visibile e tenuta sgombra in
permanenza.
Uscite di sicurezza
I locali dove si svolgono lavorazioni che non comportano
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio, non
14
soggette al Certificato di Prevenzione Incendi CPI e occupanti
fino a 25 addetti, devono presentare almeno una uscita di
sicurezza con altezza di 2 m e larghezza di 0,80 m, il senso di
apertura non deve essere necessariamente verso l’esodo; nel
caso invece l’attività sia soggetta al C.P.I. i locali devono
presentare almeno una porta con larghezza di 1,20 m e senso di
apertura verso l’esodo.
Le uscite di sicurezza devono essere evidenziate con
segnaletica apposita e dotate di illuminazione di emergenza.
Spogliatoi
Nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti lo
spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi e da utilizzare
nell’ambito dell’orario di lavoro secondo turni prestabiliti e
concordati.
Nel caso non sussista la necessità di spogliatoio, ciascun
lavoratore deve poter disporre delle attrezzature chiudibili a
chiave per riporre i propri indumenti od effetti personali.
Docce gabinetti
Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in
numero non superiore a 10 quando, a causa di vincoli
urbanistici o architettonici, non è possibile prevedere gabinetti
separati è ammessa una utilizzazione separata degli stessi.
15
Attrezzature di lavoro
La normativa oltre a definire il concetto di attrezzatura di
lavoro (macchine, utensili ed impianti), e di zona pericolosa
(area nella quale vi può essere un rischio per l’operatore
connesso alla presenza dell’attrezzatura di lavoro) definisce in
modo inequivocabile cosa deve intendersi per “uso di
un’attrezzatura.
In particolare, contrariamente a quanto fino ad ora inteso,
fa rientrare nell’uso di un’attrezzatura tutte quelle attività
attinenti al trasporto, alla messa in servizio o fuori servizio,
all’impiego, alla pulizia, alla manutenzione/riparazione, allo
smontaggio nonchè alla trasformazione.
Relativamente alla loro utilizzazione obbliga i datori di
lavoro a prendere le misure necessarie affinchè esse siano
installate secondo le istruzioni del fabbricante ed utilizzate
correttamente prevedendo parallelamente degli obblighi
specifici anche per gli installatori. Per quest’ultimi prescrive di
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Relativamente
alle
operazioni
di
riparazione,
trasformazione e riparazione, il datore di lavoro deve
assicurarsi che il lavoratore incaricato sia qualificato in maniera
specifica per svolgere tali compiti.
16
Informazione e formazione
Ogni lavoratore deve essere informato adeguatamente a
cura del datore di lavoro su:
a) “rischi connessi all’attività dell’impresa in generale”
b) rischi specifici della propria lavorazione
c) le procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
d) i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del medico competente, degli addetti al pronto
soccorso, degli addetti al servizio antincendio e di
evacuazione
Ogni lavoratore deve ricevere adeguata formazione a cura
del datore di lavoro relativa alla salute e sicurezza, con
particolare riguardo al proprio posto di lavoro.
La formazione deve essere effettuata:
a) al momento dell’assunzione del lavoratore, del suo
trasferimento o cambiamento di mansione
b) al momento dell’adozione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie o sostanze e preparati pericolosi,
c) periodicamente in relazione all’evolversi o all’insorgenza
dei rischi.
Specifica formazione deve essere impartita ai lavoratori
affidati a particolari incarichi:
a) prevenzione incendi
b) pronto soccorso
Una particolare formazione spetta al R.L.S. su nozioni
sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi
specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale
formazione deve essere della durata minima di 32 ore.
I lavoratori incaricati di usare attrezzature di lavoro,
devono ricevere, a cura del datore di lavoro, una formazione
adeguata sull’uso delle stesse
17
Addestramento
I lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che
richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione
ai rischi specifici, devono ricevere un addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di usare le attrezzature in modo
idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre
persone ( movimentazione carichi con l’uso mezzi di
sollevamento, macchine complesse, ecc. )
Lavorazioni in appalto
Il datore di lavoro, nell’affidare lavorazioni in appalto, deve
vrificare anche attraverso l’iscrizione alla Camera di
Commercio l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
appaltare. Deve inoltre fornire agli stessi dettagliate
informazioni circa i rischi esistenti nell’ambiente in cui
dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate all’interno del cantiere.
I datori di lavoro (appaltatori e appaltanti ) devono
cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dei rischi connessi all’attività lavorativa oggetto
dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e
prevenzione dei rischi informandosi reciprocamente al fine di
eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nelle lavorazioni oggetto dell’appalto
18
Piano di Sicurezza
Nelle lavorazioni relative alla cantieristica navale, vista la
complessità e la concomitanza delle lavorazioni nonché di vari
rischi (infortunistici e di igiene del lavoro )e la compresenza di
diverse ditte che svolgono lavorazioni diverse e spesso
incompatibili tra loro, si rende estremamente necessaria la
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso
che integra in modo coerente nella prevenzione, le condizioni
tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché i
fattori di rischio dell’ambiente di lavoro.
Quanto sopra deve essere attuato nel rispetto dei principi
ergonomici della concezione dei posti di lavoro, della
definizione dei metodi di lavoro e della produzione,
organizzando anche misure di emergenza da attuare in caso di
pronto soccorso di lotta antincendio e di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
Per attuare quanto sopra la nuova legislazione oltre ad
indicare le misure generali di tutela identifica le nuove figure
che collaborando con il datore di lavoro contribuiscono alla
realizzazione ed alla gestione di quanto sopra .
Il datore di lavoro, in particolare, per le lavorazioni a
bordo dovrà predisporre un piano di sicurezza i cui
fondamentali contenuti erano già indicati anche nell’originario
documento.
Pe la sua stesura si avvarrà delle figure introdotte dalla
nuova normativa quali : il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, del responsabile del Lavoratori per la
Sicurezza, del Medico Competente, nonché dei responsabili
della squadra di pronto soccorso, lotta antincendio ed
evacuazione coordinati dal RSPP . Per particolari
problematiche si potrà avvalere inoltre di figure professionali
specifiche siano esse interne od esterne all’azienda.
Nell’ambito del coordinamento degli interventi di
prevenzione e protezione con le ditte che vi lavorano in appalto,
19
il piano generale di sicurezza dovrà prendere in esame in modo
particolareggiato le specifiche lavorazioni per eliminare i rischi
dovuti alle interferenze trà i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Tale piano
dovrà essere messo a conoscenza e concordato con i
rappresentanti delle aziende appaltatrici e dei rappresntanti dei
lavoratori di tali ditte.
20
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
n° 459 del 24/07/1996
“Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/689/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative alle macchine”
Il Decreto 459/96 “Direttiva Macchine” si applica alle
macchine (comprese quelle tenute e/o condotte a mano), ad
insieme di macchine destinate ad un utilizzo solidale, ad una
attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una
macchina (nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di
ricambio o un utensile) nonché ai componenti di sicurezza.
Regolamenta la libera circolazione nel mercato europeo
prescrivendo che, qualunque ne sia la provenienza, devono
soddisfare i requisiti minimi di sicurezza in essa previsti.
La normativa è entrata in vigore il 21/09/1996 e, da quella
data, solo le macchine “marcate CE” possono essere immesse
sul mercato e/o messe in servizio siano esse nuove, di
qualunque provenienza, o anche usate se importate per la prima
volta da paesi non aderenti all’Unione Europea.
Le macchine e i componenti di sicurezza, a seguito
dell’entrata in vigore del DPR 459/96 devono:
a) essere progettate e costruite in conformità ai “requisiti
essenziali di sicurezza” elencati in allegati alla direttiva
b) essere accompagnate da dichiarazione di conformità
attestata dal fabbricante stesso (autocertificazione) o da
Organismi autorizzati e notificati (Elencate nell’allegato IV)
c) essere marcate CE in modo visibile e leggibile per tutto il
prevedibile periodo di durata
d) essere corredate del manuale delle istruzioni contenente
indicazioni relative al trasporto, l’installazione il
montaggio/smontaggio, la messa in funzione, l’utilizzazione
e la regolazione, la manutenzione, le caratteristiche degli
21
utensili, le istruzioni per l’addestramento del personale
nonché l’eventuale obbligo di utilizzo di dispositivi di
protezione individuali da parte degli addetti.
Il manuale deve essere redatto in una delle lingue
comunitarie e tradotto nella lingua del paese di
utilizzazione.
Le macchine e i componenti di sicurezza già immessi sul
mercato e/o messi in srvizio alla data dell’entrata in vigore del
DPR 459/96 possono essere commercializzate e concesse in uso
purchè il venditore/noleggiatore attesti sotto la propria
responsabilità che esse sono conformi alla legislazione
previgente
22
DECRETO LEGISLATIVO n° 493 del 12/08/1996
“Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro
Il decreto recepisce la nona specificazione particolare della
direttiva 89/391/CEE; con l’art. 7 il decreto abroga il D.P.R.
524/82 “Attuazione delle direttive 77/576/CEE e 79/640/CEE
sulla segnaletica sul posto di lavoro” e la tabella “A” del D.P.R.
547/55 contenente i contrassegni tipici avvisanti pericolo
adottati dall’ufficio internazionale del lavoro, parimenti con
l’art. 6 viene abrogato l’art. 355 del D.P.R. 547%77 che faceva
riferimento alla tabella “A”.
Il decreto all’art. 2 precisa che il datore di lavoro fa ricorso
alla segnaletica di sicurezza secondo le prescrizioni degli
allegati al decreto legislativo allo scopo di:
a) avvertire di un pericolo le persone esposte
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della
sicurezza
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi
di soccorso o di salvataggio
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza.
Tipologia dei cartelli
Cartello di
Forma
Pittogramma
Fondo
Bordo
Banda
Divieto
rotonda
nero
bianco
rosso1
rosso1
Avvertimento
triangolare
nero
giallo
nero
Prescrizione
rotonda
bianco
azzurro2
bianco
verde2
bianco
rosso2
Salvataggio
Attrezzature
antincendio
quadrato o
rettangolare
quadrato o
rettangolare
1 almeno il 35% della superficie del cartello
2 almeno il 45% della superficie del cartello
E degna di particolare menzione la “Segnaletica Gestuale”
definita nell’allegato IX che trova specico campo di
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applicazione nella movimentazione dei carichi con l’uso dei
mezzi di sollevamento.
Il testo del decreto oltre a definire dettagliatamente i gesti
relativi alle specifiche manovre, introduce all’interno delle
manovre stesse una nuova figura “Il Segnalatore” per il quale
definisce precisi requisiti di identificazione visiva e indicazioni
comportamentali specifiche durante le manovre.
Obblighi specifici per il datore di lavoro sono quello di
aggiornare la segnaletica esistente ai requisiti previsti dalla
nuova normativa entro sei mesi dall’entrata in vigore della
stessa.
Prescrive inoltre allo stesso di provvedere affinchè i
lavoratori, e i rappresentanti per la sicurezza (RLS) ricevano
informazione e formazione adeguata con una particolare
attenzione a ciò nei casi in cui è previsto l’utilizzo della
segnaletica gestuale.
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DECRETRO LEGISLATIVO n° 10 del 2/01/1997
“Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e
96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale”
Il decreto oltre a recepire le direttive prevede anche
modifiche al D.Lgs 475/92 “Attuazione della direttiva
89/686/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale”.
Il decreto oltre a prevedere integrazioni e modifiche ai vari
articoli del D.Lgs 475/92 stabilisce che i DPI di seconda o terza
categoria, cioè quelli che hanno la funzione di salvaguardare
l’utilizzatore da morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente, devono riportare la marcatura “CE” in posizione
verticale con dimensioni non inferiori ai 5mm, salvo particolari
DPI di piccole dimensioni.
Tali DPI devono inoltre essere corredati, oltre che da una
documentazione tecnica del modello, anche da un attestato di
certificazione “CE” al fine di poter essere considerati conformi
ai requisiti essenziali previsti nell’articolato del decreto.
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DECRETO LEGISLATIVO n° 758 del 19/12/1994
“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro”
Le violazioni degli obblighi dettati dalla normativa di
Igiene e Sicurezza nel lavoro già in vigore commesse dal 26
Aprile 1995 in poi, sono puniti con sanzioni che lo stesso
Decreto ha, in buona sostanza e salvo casi particolari, inasprito
.Esso infatti nel modificare gli importi delle sanzioni ha
previsto oltre all’ammenda anche la pena alternativa
dell’arresto.
Il Legislatore ha, così, superato l’incongruità di punire con
sanzioni di natura e gravità anche notevolmente diverse
violazioni della medesima natura.
L’organo di vigilanza, in presenza di violazioni alle norme
vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, può
impartire prescrizioni contenenti specifiche misure (tecniche,
organizzative e procedurali) atte a far cessare il pericolo, da
attuare, entro un termine fissato, in relazione al tempo
tecnicamente necessario per provvedere e che non potrà, di
regola, essere superiore ai 6 mesi.
La prescrizione sostituisce completamente l’istituto della
diffida e della disposizione, che non sono più applicabili in
questa materia.
Il decreto introduce la possibilità di estinzione del
reato
a condizione che contravventore adempia
puntualmente alle prescrizioni impartitegli dagli organi di
vigilanza al fine di eliminare le infrazioni accertate; in tal
caso il contravventore viene ammesso al pagamento in
sede amministrativa, entro trenta giorni, di una somma pari
al quarto del massimo delle delle ammende stabilite per le
contravvenzioni commesse.
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Lavorazioni con l’uso di gas Combustibile
/Comburente Ossitaglio, Saldatura ecc.
Relativamente alle lavorazioni che prevedono
l’utilizzo di gas sia esso combustibile che comburente, è
stata introdotta in commercio una valvola di sicurezza che,
unitamente a quelle già previste nel manuale originario,
contribuisce ad aumentare il livello si sicurezza delle
lavorazioni.
In particolare si tratta di una valvola ad eccesso di
flusso con riarmo manuale che porta benefici evidenti ai
fini della sicurezza se installata su condutture di gas
combustibile, e meno evidenti ma estremamente utili se si
installata su gas nocivi per la salute.
La valvola ad eccesso di flusso deve essere
installata a monte della conduttura per l’adduzione del gas
e, se prevista subito dopo la valvola contro il ritorno di
fiamma. E’ un dispositivo di sicurezza che arresta il flusso
del gas a cui è asservita quando si verifica un aumento di
portata rispetto a quella per la quale la valvola è stata
tarata.
Più precisamente essa interrompe il flusso del gas
in tutti quei casi, per esempio, in cui si verificasse la
rottura di una conduttura o il funzionamento anomalo
dell’utenza che la stessa alimenta e che comporta un
maggior consumo di gas da parte della stessa..
La valvola è dotata di un pulsante di riarmo che, al
momento del caricamento della conduttura deve essere
tenuto premuto da parte dell’addetto in quanto tale
manovra è percepita come aumento di flusso e pertanto
andrebbe in blocco
In relazione al suo funzionamento risulta evidente
la sicurezza che questa offre relativamente alle
problematiche di incendio e scoppio quando installata su
condutture di gas combustibile come pure appaiono
evidenti i benefici che essa offre se installata su condutture
di gas tossici/nocivi.
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