Un nuovo approccio culturale e legislativo II parte Reg. (CE) n. 178, del 28 gennaio 2002 (G.U.C.E., serie L, n. 31 del 01.02.2002) Principi e requisiti generali della legislazione alimentare Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare Procedure nel campo della sicurezza alimentare Alcune modifiche sono state apportate dal Reg. CE 1642/2003 (G.U. L 245 del 29.09.2003) Reg. 178/2002 - motivazioni la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è fondamentale per il mercato interno alimenti sicuri e sani contribuiscono alla salute e al benessere dei cittadini garanzia di un elevato livello di tutela della vita e della salute umana uniformità dei requisiti di sicurezza degli alimenti nei Paesi della Comunità Reg. 178/2002 - obiettivi identificazione di Principi comuni Competenze Procedure ed organizzazione efficienti Solidi fondamenti scientifici a garanzia di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori funzionamento del mercato interno tutela dell’ambiente tutela della salute animale tutela della salute vegetale Il Regolamento (CE) n. 178/2002 CAPO I Campo di applicazione e definizioni (artt. 1 - 3) Articolo 1: Finalità e Campo di applicazione del regolamento Articolo 2 : Definizione di “Alimento” CAPO II Legislazione alimentare in generale (artt. 4 - 21) Articolo 5: Obiettivi Generali Articolo 6: Analisi del Rischio Articolo 7: Principio di Precauzione Articolo 8: Tutela degli interessi dei consuma-tori Articoli. 9-10 : Principio di Trasparenza Articoli 14 - 15: Requisiti di sicurezza degli Alimenti e dei Mangimi Articolo 18: Rintracciabilità CAPO III Autorità europea per la Sicurezza Alimentare (artt. 22 - 49) CAPO IV Sistema di Allarme Rapido, Gestione delle Crisi e Situazioni di Emergenza (artt. 53 - 54) Articoli. 22 - 23: Funzioni e Compiti Articoli. 24 - 25 - 26 - 27 - 28: Organi Articoli 29 - 30: Pareri scientifici Articoli 35: Sistema di Allarme Europeo Articoli. 37 - 38 - 39 - 40: Indipendenza, Trasparenza, Riservatezza e Comunicazione Articoli 53 - 54: Misure Urgenti Articolo 55: Gestione delle crisi CAPO V Procedure e disposizioni finali (artt. 58 - 65) Il Regolamento (CE) n. 178/2002 OBIETTIVI MAGGIORI fissare i principi comuni alle singole legislazioni alimentari nazionali per perseguire un livello elevato di tutela della salute assicurare una base normativa orizzontale ed eliminare impostazioni divergenti fissare procedure nel campo della sicurezza Il Regolamento (CE) n. 178/2002 OBIETTIVI MAGGIORI prevedere la costituzione di un sistema ufficiale di controllo in ogni Stato provvedere ad istituire un’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare quale punto di riferimento scientifico indipendente, posto al vertice di una serie di organismi similari Il Regolamento (CE) n. 178/2002 ELEMENTI DELLA RIVOLUZIONE si considera l’intera catena della produzione alimentare (filiera) i mangimi sono parte della filiera alimentare controllo dei pericoli per il consumatore sulla base della valutazione del rischio introduzione di nuovi principi e strumenti (precauzione, rintracciabilità, trasparenza ed informazione ai cittadini) revisione del sistema di allerta rapido che si estende anche ai mangimi definizione di responsabilità legali ed obblighi degli operatori e degli organi di controllo FILIERA ALIMENTARE Tutto il percorso di un prodotto alimentare Processo che vede coinvolti tutti gli attori del sistema: agricoltori, produttori di mangimi e sementi, allevatori, industria di trasformazione, trasportatori e distributori, commercianti all’ingrosso ed al dettaglio, fino al consumatore FILIERA ALIMENTARE Le parti del Regolamento 1. campo di applicazione e definizioni (artt. 1-3) 2. legislazione alimentare generale (artt. 4-21) 3. Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (artt. 22-49) 4. Sistema di Allarme Rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza (artt. 50-54) 5. procedure e disposizioni finali Campo di applicazione Disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi Non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato Definizione di “alimento” Qualsiasi sostanza o prodotto destinato ad essere ingerito o che si prevede che possa essere ingerito da esseri umani Sono compresi: • le bevande • l’acqua • gli animali vivi, se preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano Art. 5 - Obiettivi della legislazione alimentare Tutela di 1. vita e salute umana 2. interessi dei consumatori 3. salute e benessere degli animali 4. salute vegetale e dell'ambiente Libertà di circolazione, all'interno della Comunità, degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato nel rispetto dei principi e dei requisiti generali enunciati nel regolamento Art. 6 - Analisi del rischio La legislazione alimentare e le decisioni prese si basano sull'analisi del rischio La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri dell’EFSA, nonché di altri aspetti, se pertinenti, e del principio di precauzione, allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali in materia di legislazione alimentare Definizioni di RISCHIO (risk) e di PERICOLO (hazard) Pericolo agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, capace di esercitare potenzialmente un effetto nocivo sulla salute Definizioni di RISCHIO (risk) e di PERICOLO (hazard) Rischio Il rischio è una stima della probabilità che si verifichi un evento dannoso Funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo ANALISI DEL RISCHIO (Risk Analysis) Processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione gestione comunicazione del rischio Valutazione del rischio Valutazione scientifica degli effetti avversi per la salute, noti o potenziali, che risultano dall’esposizione umana a pericoli trasmessi dagli alimenti Il processo include le seguenti fasi: Identificazione del pericolo: effetti avversi sulla salute associati ad un particolare agente Caratterizzazione del pericolo: valutazione qualitativa e/o quantitativa della natura degli effetti avversi Valutazione dell’esposizione: valutazione qualitativa e/o quantitativa del grado di assunzione che probabilmente si verifica Caratterizzazione del rischio: integrazione delle fasi precedenti in una stima degli effetti avversi che è probabile si verifichino in una data popolazione, incluse le incertezze pendenti Gestione del rischio (1) Attività preliminari: acquisire informazioni (comprese quelle acquisite attraverso il risk assessment) Valutazione delle opzioni: pesare le opzioni disponibili per la gestione di un problema di sicurezza alimentare alla luce delle informazioni scientifiche sui rischi e su altri fattori e dell’analisi costo-beneficio. Può includere il raggiungimento di una decisione su un appropriato livello di protezione del consumatore Obiettivo importante: ottimizzazione delle misure di controllo in termini di efficacia, efficienza, fattibilità tecnologica e praticità lungo la filiera alimentare Gestione del rischio (2) Messa in atto delle decisioni (norme, HACCP). La flessibilità è un elemento desiderabile. Essenziale la verifica in itinere dell’applicazione delle misure Monitoraggio e revisione: ottenere e analizzare dati in modo da avere una visione integrata della sicurezza degli alimenti e della salute dei consumatori Se c’è evidenza che gli obiettivi di Sanità pubblica non si stanno raggiungendo, sarà necessario un ripensamento delle misure Comunicazione del rischio È un processo interattivo di scambio di opinioni ed informazioni sul rischio tra valutatori, manager del rischio e altre parti interessate (industria e consumatori) (1) Comunicazione del rischio (2) È parte integrante del processo di analisi del rischio e idealmente tutti gli “stakeholders” dovrebbero essere coinvolti fin dall’inizio La strategia di comunicazione del rischio dovrebbe essere discussa e concordata tra valutatori e manager del rischio e comprendere chi deve presentare l’informazione al pubblico e la maniera con cui ciò verrà fatto Art. 7 - Principio di precauzione Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue Art. 7 - Principio di precauzione • Tali misure sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della fattibilità tecnologica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti • Le misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole, a seconda della natura del rischio e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente Art. 8 - Tutela degli interessi dei consumatori PREVENIRE Pratiche fraudolente e ingannevoli Adulterazione degli alimenti Ogni pratica in grado di indurre in errore il consumatore Artt. 9 e 10 - Principi di trasparenza Consultazione dei cittadini Informazione dei cittadini Artt. 9 e 10 - Principio di trasparenza I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare Le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio Art. 14 - Requisiti di sicurezza degli alimenti Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato Gli alimenti sono considerati a rischio a) se sono dannosi per la salute b) se sono inadatti al consumo umano Art. 17 - Obblighi Definizione dei ruoli delle autorità competenti negli Stati membri e di tutte le categorie di operatori nella catena alimentare L’operatore del settore alimentare è giuridicamente il principale responsabile della conformità alla legislazione alimentare ed alla sicurezza degli alimenti Art. 17 – considerando 28… Art. 17 – considerando 29… Art. 17 - Obblighi Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire il soddisfacimento dei requisiti legislativi in tutte le fasi inerenti la loro attività Le Autorità degli Stati membri ne verificano il rispetto Viene, quindi, lasciata ai titolari delle imprese la responsabilità della scelta di tutti gli strumenti necessari, comprese le procedure, nonché la dimostrazione della relativa efficacia, per il raggiungimento degli obiettivi della nuova normativa alimentare Tracciabilità e rintracciabilità Art. 18 - Rintracciabilità E’ disposto in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione l’obbligo della rintracciabilità Rintracciabilità - definizione Possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata alla produzione alimentare o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione Tracciabilità/ Rintracciabilità ratio La tracciabilità non rende più sicuro un alimento, ma è sicuramente uno strumento di gestione e di minimizzazione del rischio La tracciabilità è finalizzata a: assicurare l’effettuazione di richiami dal mercato mirati ed accurati fornire informazioni accurate ai consumatori ed agli operatori del mercato permettere alle autorità di controllo una determinazione del rischio più fondata evitare inutili distruzioni o perdite di merci - Storia della rintracciabilità Nei testi di legge la rintracciabilità comincia a comparire nel 1991 in riferimento ai metodi di produzione biologica Nel Reg. CEE 24.6.1991 n° 2092 all’art. 9 si stabilì che gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento ed eventuali altre operazioni fino alla vendita al consumatore onde garantire, per quanto tecnicamente possibile, la rintracciabilità dei prodotti Le norme sanitarie da applicare nella produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, disposero (Dir. CEE 15.7.1991 n° 492) l’identificazione dei lotti con un documento nel quale deve comparire l’identificazione della zona di stabulazione, la sua durata…. Sempre nel settore della pesca, il Reg. CE 104/2000, modificando l’organizzazione del mercato della pesca, stabilì che possono essere messi in vendita i prodotti che recano un’indicazione che precisi la denominazione commerciale, il metodo di produzione e la zona di cattura. La disponibilità delle stesse informazioni è stata, in seguito, resa obbligatoria in ogni stadio di commercializzazione Continua… La crisi della BSE ha determinato un’accelerazione e una puntualizzazione della disciplina della rintracciabilità Il Reg. CE n°1760/2000 introdusse un sistema di registrazione/identificazione dei bovini che comprende i marchi auricolari con il codice di identificazione dell’animale e dell’azienda ed altre informazioni utili alla rintracciabilità In tempi diversi (prima e dopo la crisi BSE) anche per altri alimenti è stata specificatamente prevista la tracciabilità: i grassi (Reg. CE 20.7.1998 n° 1638), le uova (Reg. CE 14.8.2001 n° 1651), l’uva e la sua trasformazione in vino (D.M. 29.5.2001), l’olio di oliva (Reg. CE 13.6.2002 n° 1019), i prodotti del tabacco, il latte fresco (D.M. 27.6.2002), gli OGM (organismi geneticamente modificati) E infine è arrivato il reg. 178/2002 TRACCIARE E RINTRACCIARE Tracciabilità Capacità di tener traccia delle informazioni relative al flusso dei materiali (materie prime, additivi, semilavorati, imballaggi) lungo il processo produttivo Significa determinare e documentare identità ed origine di tutti gli ingredienti, i processi produttivi, le operazioni che concorrono alla formazione del prodotto finale Processo informativo che accompagna la formazione del prodotto lungo la filiera produttiva Lasciare le tracce (da quali lotti…?) TRACCIARE E RINTRACCIARE Rintracciare Capacità di ricostruire la storia di un prodotto partendo da un qualsiasi punto della filiera produttiva Significa determinare e documentare quando ed a chi è stato consegnato il prodotto (intermedio o finale) in entrambe le direzioni (produzione e distribuzione). L’informazione deve essere disponibile a tutti i livelli Processo informativo inverso che consente di reperire le informazioni ripartite lungo la filiera produttiva. Cercare le tracce (in quali lotti …?) TRACCIARE E RINTRACCIARE M. Astuti – Regione Lombardia TRACCIARE E RINTRACCIARE M. Astuti – Regione Lombardia TRACCIARE E RINTRACCIARE M. Astuti – Regione Lombardia TRACCIARE E RINTRACCIARE M. Astuti – Regione Lombardia Rintracciabilità interna Rintracciabilità esterna (a valle/a monte) Rintracciabilità di filiera Fornitori Produttori materie prime Distributori prodotti finiti Consumatori Art. 18 – operatori coinvolti L’art.18 si applica a tutti gli operatori commerciali di ogni fase della filiera alimentare, dalla produzione primaria alla trasformazione fino alla distribuzione Sono compresi i trasportatori e chi fa attività di magazzino I produttori di farmaci veterinari e la materie prime destinate all’agricoltura (come le sementi) non sono soggetti agli obblighi previsti dall’art. 18 Rintracciabilità esterna Fornitori Produttor i Distributori • La rintracciabilità esterna (a valle ed a • • monte) consiste, per ogni azienda, nel tenere traccia delle relazioni esistenti tra i prodotti ricevuti e quelli distribuiti (a livello di lotto di produzione) E’ obbligatoria secondo il Regolamento CE 178/2002 Anche il materiale usato per la confezione del prodotto (ad esempio la scatoletta per la carne in scatola) ricade sotto la normativa Rintracciabilità L’attività cui è chiamato l’operatore del settore alimentare viene descritta come la capacità di identificare da chi e a chi è stato fornito un prodotto Gli operatori devono, quindi: disporre di un sistema che consenta loro di identificare i fornitori ed i clienti diretti “consumatori” dei loro prodotti stabilire un collegamento “fornitoreprodotto” (quali prodotti sono forniti da quali fornitori) stabilire un collegamento “prodottoconsumatore” (quali prodotti sono forniti a quali consumatori), ad eccezione del caso in cui i clienti diretti siano i consumatori finali il Reg 178/2002 non prescrive RINTRACCIABILITA’ VERSO IL CONSUMATORE FINALE L’OPERATORE CHE CEDE O SOMMINISTRA L’ALIMENTO AL CONSUMATORE FINALE HA L’OBBLIGO DI MANTENERE SOLO LA RINTRACCIABILITA’ “A MONTE” Art. 18 - Rintracciabilità Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare CHI abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo Art. 18 - Rintracciabilità Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare LE IMPRESE alle quali hanno fornito i propri prodotti Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano Rintracciabilità interna L’attività di rintracciabilità non implica l’obbligo di avere un sistema di “rintracciabilità interna” Non esiste, quindi, una prescrizione per il mantenimento di una documentazione che identifichi il modo in cui i lotti sono suddivisi e combinati all’interno di un’impresa per creare nuovi prodotti o nuovi lotti È tuttavia evidente che, qualora possibile, la rintracciabilità interna costituisce un vantaggio per l’operatore, in quanto consentirebbe ritiri più mirati, precisi e tempestivi Art. 18 - Rintracciabilità L’operatore deve essere, quindi, in grado di: identificare qualsiasi soggetto (anche il singolo) da cui riceve alimenti/materie prime identificare almeno l’azienda/impresa cui ha fornito l’alimento/mangime o la sostanza che può far parte di un alimento/mangime Art. 18 - Rintracciabilità Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’art.18, le informazioni che si devono registrare possono essere classificate in 2 categorie in base al livello di priorità 1 – informazioni da trasmettere alle Autorità competenti in qualunque caso: nome, indirizzo del fornitore e natura dei prodotti forniti nome, indirizzo del cliente e natura dei prodotti forniti data dell’operazione commerciale/consegna 1 – informazioni supplementari che è consigliabile mantenere: volume o quantità eventuale numero del lotto descrizione dettagliata del prodotto (sfuso o preconfezionato, grezzo o trasformato, varietà di ortofrutticoli, etc.) Art. 18 - Rintracciabilità gli operatori devono adottare sistemi e procedure che assicurino la tracciabilità dei loro prodotti sistemi e procedure = meccanismi che consentano di fornire informazioni alle autorità di controllo le informazioni devono essere rapide ed accurate, compatibili cioè con una situazione di allerta le informazioni che rientrano nella prima categoria devono essere fornite il più velocemente possibile Art. 18 - Rintracciabilità viene prescritto il raggiungimento degli obiettivi ma non come devono essere raggiunti il reg.178/02 lascia flessibilità all’industria alimentare richiede un ruolo attivo di quest’ultima e degli organi di controllo Art. 18 – Rintracciabilità tempo di conservazione delle registrazioni Non è indicato un tempo minimo di conservazione delle registrazioni che sembra ragionevole adattare alla tipologia di produzioni Per prodotti per i quali non è necessario indicare una data di conservazione, il criterio dei 5 anni (come per i documenti contabili) è ritenuto sufficiente Per prodotti con termine di conservazione > 5 anni, i documenti vanno conservati fino alla data prevista + 6 mesi Per prodotti deperibili con termine di conservazione <tre mesi, il tempo di conservazione è pari a 6 mesi dalla data di produzione o di consegna Se non esistono norme verticali che dispongono altri tempi Art. 18 – Rintracciabilità ed etichettatura Alimenti e mangimi già immessi o che probabilmente lo saranno sul mercato della Comunità, devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche (comma 4) In pratica, etichette di alimenti e mangimi devono contenere elementi che ne rendano più agevole la rintracciabilità Art. 18 – Rintracciabilità, trasporto e deposito I trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di alimenti e mangimi devono dotarsi di procedure autonome di rintracciabilità, quando operano come soggetti indipendenti Possono evitare di farlo quando operano per conto di aziende che assolvono esse stesse gli obblighi previsti dal reg. 178/2002 e siano in grado di dimostrare che i dati sono gestiti dall’azienda stessa e possono essere tempestivamente reperiti Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme L’operatore alimentare che ha importato, prodotto, trasformato, lavorato, o distribuito un alimento o un mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato ed avvisare l’Autorità competente Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme RITIRO criteri 1. L’operatore considera l’alimento in questione non conforme alle prescrizioni di sicurezza alimentare 2. L’alimento è commercializzato e non è più sotto il controllo diretto dell’impresa alimentare Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme RICHIAMO 1. 2. 3. criteri L’operatore considera l’alimento in questione non conforme alle prescrizioni di sicurezza alimentare L’alimento è commercializzato e non è più sotto il controllo diretto dell’impresa alimentare Il prodotto ha raggiunto il consumatore Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme 1. INFORMARE I CONSUMATORI DEL MOTIVO DEL RITIRO 2. RICHIAMARE I PRODOTTI CHE SONO STATI GIA’ FORNITI AI CONSUMATORI 3. PRENDERE QUALSIASI MISURA MIRANTE ALLA RESTITUZIONE DI UN PRODOTTO A RISCHIO GIA’ FORNITO O MESSO A DISPOSIZIONE DEI CONSUMATORI 4. IL RICHIAMO E’ NECESSARIO SE ALTRE MISURE NON SONO SUFFICIENTI A GARANTIRE UN ELEVATO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme - adempimenti ► ► ► ► ► ► Quando un operatore del settore alimentare ha il fondato sospetto o la certezza che un prodotto alimentare importato, prodotto o commercializzato dalla sua impresa non risponda ai requisiti di sicurezza e che questo non sia più sotto il suo immediato controllo deve: Identificare il prodotto Identificare l’ambito di commercializzazione Provvedere all’immediato ritiro dal mercato Informare l’anello a monte della filiera nel caso si abbia motivo di ritenere che la non conformità scaturisca da un prodotto da lui fornito Attuare ogni misura in grado di tutelare la salute del consumatore Informare il consumatore in modo efficace, accurato e tempestivo dei motivi che hanno reso necessario il ritiro e provvedere al richiamo quando necessario Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme – approccio pratico 1. 2. Due casi: l’alimento non è conforme ai requisiti di sicurezza nazionali o comunitari L’alimento è conforme, ma si ha ragione di considerarlo non sicuro (ad esempio si ha ragione di ritenere che l’alimento possa essere contaminato da agenti non previsti nè regolamentati) In entrambi i casi l’operatore ha l’obbligo di ritiro dal mercato Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme – approccio pratico Quando un operatore attua un ritiro dal mercato ha l’obbligo di informare le autorità competenti che devono verificarne l’adeguatezza Quando l’alimento è ancora sotto il diretto controllo dell’operatore, quest’ultimo deve mettere in atto misure correttive in grado di riportare sotto controllo le non conformità, ma non è tenuto a informare le autorità competenti Le modalità di notifica sono di competenza delle autorità nazionali o regionali Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme – responsabilità dell’applicazione Tutti gli operatori della filiera (chi importa, produce, trasforma o distribuisce) hanno l’obbligo del ritiro dal mercato e/o del richiamo e devono applicarlo nei limiti delle attività sotto il loro controllo e proporzionalmente alle proprie responsabilità Nel caso in cui un produttore si renda conto che un ingrediente non è conforme ai requisiti di sicurezza deve informare il fornitore Il fornitore a seguito dell’informazione deve adottare le misure di rischiamo/ritiro Per raggiungere gli obiettivi dell’art.19 è necessaria la cooperazione di tutti gli operatori della filiera Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme – vendita al dettaglio e distribuzione Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme – vendita al dettaglio e distribuzione Gli operatori della vendita al dettaglio o della distribuzione che non hanno un’influenza diretta sulla sicurezza attraverso la manipolazione (es. sconfezionamento, riconfezionamento, porzionatura, etc.) devono: 1. ritirare dal mercato i prodotti di cui hanno ricevuto informazione di non conformità da parte del fornitore o dell’ASL competente 2. ritirare dal mercato, informando il fornitore, i prodotti che loro stessi o a seguito di segnalazione da parte dei consumatori, hanno fondato motivo di ritenere non sicuri 3. collaborare ai fini della rintracciabilità con l’azienda produttrice, di trasformazione o con il fornitore, nonché con l’ASL competente 4. collaborare alla campagna di informazione e al richiamo dei prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme – comunicazione di rischio prodotto all’ASL Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di prodotto non conforme – comunicazione di rischio prodotto all’ASL In particolare, gli operatori del settore alimentare devono: 1. informare immediatamente l’ASL competente dei motivi del ritiro 2. mettere a disposizione dell’ASL competente tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della adeguatezza delle misure adottate 3. collaborare con l’ASL competente riguardo ai provvedimenti volti a ridurre o eliminare i rischi per i consumatori Food & feed Art. 19 e 20 – obblighi degli O.S.A. Operatore Tutti Evento Obbligo Sospetto di alimento non conforme ai requisiti di sicurezza che non si trovi più sotto il controllo immediato dell’operatore 1. Operatori responsabili della vendita al dettaglio o distribuzione (senza confezionamento o etichettatura) Acquisizione di notizia di alimenti non conformi 1. Tutti Sospetto di immissione sul mercato di alimenti dannosi per la salute umana 2. 3. 4. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. avviare le procedure per il ritiro dell’alimento informare le autorità competenti informare i consumatori richiamare i prodotti già forniti ai consumatori se necessario avviare le procedure per il ritiro dell’alimento trasmettere le informazioni ai fini della rintracciabilità collaborare agli interventi intrapresi dai responsabili della produzione collaborare agli interventi intrapresi dalle autorità competenti informare immediatamente del fatto le autorità competenti informare le autorità competenti delle misure adottate a protezione del consumatore non impedire o scoraggiare la cooperazione di altri soggetti con le autorità competenti collaborare con le autorità competenti Art. 20 - Obbligo di ritiro/richiamo di mangimi Art. 20 - Obbligo di ritiro/richiamo di mangimi - implicazioni Le implicazioni sono del tutto simili a quelle previste dall’art.19 L’art. 20, tuttavia, prevede la distruzione dell’alimento zootecnico o del lotto di alimento considerato non conforme, a meno che le richieste delle Autorità competenti non vengano soddisfatte diversamente Nell’ambito degli alimenti zootecnici le informazioni sul ritiro saranno rivolte agli allevatori e non ai consumatori Art. 20 - Obbligo di ritiro/richiamo di mangimi - implicazioni Il ritiro avviene quando il prodotto è stato immesso sul mercato Nell’art. 20, tuttavia, non è riportata la seconda condizione relativa ad un prodotto non sicuro che non è sotto il diretto controllo del produttore Ciò significa che in questo caso l’azione di ritiro può rivolgersi anche ai prodotti a magazzino destinati alla vendita Art. 20 - Obbligo di ritiro/richiamo di mangimi - distruzione Il secondo comma dell’art.20 è specifico per il settore alimentare animale Dispone che, oltre al ritiro dal mercato ed all’informazione alle Autorità competenti, l’alimento considerato non conforme ed ogni altro lotto correlato debbano essere distrutti, a meno che le Autorità competenti siano soddisfatte diversamente È il caso nel quale possono essere applicate altre misure, specificate dalla normativa cogente Quindi, quando si informano le Autorità competenti, del ritiro di un alimento non sicuro, l’operatore deve specificare se ha pianificato la distruzione oppure misure alternative che garantiscono che l’alimento in oggetto non sia immesso sul mercato o fornito agli animali In merito alle misure alternative proposte, l’adozione è subordinata all’accordo con le Autorità competenti Art. 20 – Obblighi relativi al settore mangimistico Nel caso in cui un mangime non sia sicuro per l’animale cui sarà somministrato, l’operatore deve: 1. provvedere al ritiro immediato dal mercato da lui rifornito 2. informare immediatamente l’ASL delle procedure di ritiro/richiamo e delle motivazioni 3. informare l’anello a monte della filiera se si ha motivo di ritenere che la non conformità dipenda da quest’ultimo 4. attuare ogni procedura finalizzata ad ottenere un livello elevato di tutela della salute 5. informare allevatori e detentori degli animali cui il mangime può essere arrivato in modo efficace, accurato e tempestivo L’informazione all’utilizzatore dei mangimi deve essere adottata dal titolare degli elementi identificativi del prodotto (ad esempio titolare del marchio) Art. 20 – Obblighi relativi al settore mangimistico – vendita dei mangimi Art. 20 – Obblighi relativi al settore mangimistico - vendita Gli operatori del settore dei mangimi della vendita al dettaglio o della distribuzione che non hanno un’influenza diretta sulla sicurezza attraverso la manipolazione (es. sconfezionamento, riconfezionamento, porzionatura, etc.) devono: 1. ritirare dal mercato i mangimi di cui hanno ricevuto informazione di non conformità da parte del fornitore o dell’ASL competente 2. procedere al ritiro cautelativo dal mercato, informando il fornitore, dei mangimi che loro stessi o a seguito di segnalazione da parte di allevatori o detentori di animali, hanno fondato motivo di ritenere non sicuri in attesa di indicazioni definitive da parte del fornitore 3. collaborare ai fini della rintracciabilità con l’azienda produttrice, di trasformazione o con il fornitore, nonché con l’ASL competente 4. collaborare alla campagna di informazione e al richiamo dei prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza Art. 20 – Comunicazione di rischio alle Autorità competenti - mangimi Art. 20 – Comunicazione di rischio alle Autorità competenti - mangimi In particolare, gli operatori del settore alimentare devono: 1. informare immediatamente l’ASL competente dei motivi del ritiro degli interventi messi in atto 2. mettere a disposizione dell’ASL competente tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della adeguatezza delle misure adottate 3. collaborare con l’ASL competente riguardo ai provvedimenti volti a ridurre o eliminare i rischi provocati da un mangime che hanno fornito Rintracciabilità a monte – identificazione dei fornitori Gli operatori devono fornire le seguenti informazioni per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o un mangime: 1. nominativo del fornitore 2. natura della merce ricevuta 3. indicazioni relative all’etichettatura o altri sistemi di identificazione utili ai fini dell’identificazione del prodotto (es. numero di lotto) 4. altre informazioni eventualmente previste da norme specifiche Gli operatori devono mettere a disposizione del personale dell’ASL tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono Rintracciabilità a valle – identificazione dei clienti Ogni operatore deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese cui fornisce i propri prodotti, cioè sistemi idonei all’individuazione di: 1. tutti i clienti (ragione sociale, indirizzo, telefono/fax, email, etc.) 2. tutte le forniture per cliente 3. modalità/mezzo di distribuzione È opportuno, inoltre, che gli operatori dispongano di un archivio con le informazioni inerenti le ditte che svolgono attività di trasporto Valutazione dei requisiti per la rintracciabilità GLI ORGANI DI CONTROLLO DEVONO VERIFICARE CHE SIANO SODDISFATTE LE ESIGENZE DEL REGOLAMENTO RISPETTO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO NON ENTRARE NEL MERITO DELLE SCELTE AZIENDALI OPERATE, IN QUANTO LA RESPONSABILITA’ PRIMARIA SPETTA ALL’OPERATORE CHE ADOTTERA’ LE MODALITA’ PIU’ EFFICACI ED EFFICIENTI SECONDO LE PROPRIE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE Valutazione dei requisiti per la rintracciabilità NON E’ NECESSARIO COSTRUIRE SISTEMI COMPLESSI E/O COSTOSI IN BASE A LOGICHE DI ADEMPIMENTO FORMALE, MA CONSIDERARE L’OBIETTIVO DELLA NORMA VALUTANDO IL SISTEMA AZIENDALE ANCHE CON TEST PREVENTIVI E SIMULAZIONI Valutazione dei requisiti per la rintracciabilità - IN SEDE DI ISPEZIONE/VERIFICA/AUDIT - IN SEDE DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO ALIMENTI E MANGIMI (RASSF) (modello Allegato II, Accordo Stato Regioni del 28.07.2005) Art. 50 - Sistema di allarme rapido E’ istituito sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi Ad esso partecipano: STATI MEMBRI, COMMISSIONE, E.F.S.A. Designano ciascuno un PUNTO DI CONTATTO