Un nuovo approccio culturale e
legislativo
II parte
Reg. (CE) n. 178, del 28 gennaio 2002
(G.U.C.E., serie L, n. 31 del 01.02.2002)
Principi e requisiti generali della
legislazione alimentare
 Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare
 Procedure nel campo della
sicurezza alimentare

Alcune modifiche sono state apportate dal Reg. CE 1642/2003
(G.U. L 245 del 29.09.2003)
Reg. 178/2002 - motivazioni
la libera circolazione di alimenti sicuri e
sani è fondamentale per il mercato
interno
alimenti sicuri e sani contribuiscono alla
salute e al benessere dei cittadini
garanzia di un elevato livello di tutela
della vita e della salute umana
uniformità dei requisiti di sicurezza degli
alimenti nei Paesi della Comunità
Reg. 178/2002 - obiettivi
identificazione di
 Principi comuni
 Competenze
 Procedure ed organizzazione

efficienti
Solidi fondamenti scientifici
a garanzia di
tutela della
salute umana
e degli
interessi dei
consumatori
funzionamento
del mercato
interno
tutela
dell’ambiente
tutela della
salute animale
tutela della
salute
vegetale
Il Regolamento (CE) n. 178/2002
CAPO I
Campo di
applicazione
e definizioni
(artt. 1 - 3)
Articolo 1: Finalità e
Campo di applicazione
del regolamento
Articolo 2 : Definizione
di “Alimento”
CAPO II
Legislazione
alimentare in
generale
(artt. 4 - 21)
Articolo 5:
Obiettivi
Generali
Articolo 6:
Analisi del
Rischio
Articolo 7: Principio di
Precauzione
Articolo 8: Tutela degli interessi
dei consuma-tori
Articoli. 9-10 : Principio di
Trasparenza
Articoli 14 - 15: Requisiti di
sicurezza degli Alimenti e dei
Mangimi
Articolo 18: Rintracciabilità
CAPO III
Autorità europea per
la Sicurezza
Alimentare
(artt. 22 - 49)
CAPO IV
Sistema di Allarme Rapido,
Gestione delle Crisi e
Situazioni di Emergenza
(artt. 53 - 54)
Articoli. 22 - 23: Funzioni e
Compiti
Articoli. 24 - 25 - 26 - 27 - 28:
Organi
Articoli 29 - 30: Pareri
scientifici
Articoli 35: Sistema di
Allarme Europeo
Articoli. 37 - 38 - 39 - 40:
Indipendenza, Trasparenza,
Riservatezza e
Comunicazione
Articoli 53 - 54: Misure
Urgenti
Articolo 55: Gestione delle
crisi
CAPO V
Procedure e
disposizioni
finali
(artt. 58 - 65)
Il Regolamento (CE) n. 178/2002
OBIETTIVI MAGGIORI



fissare i principi comuni alle singole
legislazioni alimentari nazionali per
perseguire un livello elevato di tutela
della salute
assicurare una base normativa
orizzontale ed eliminare impostazioni
divergenti
fissare procedure nel campo della
sicurezza
Il Regolamento (CE) n. 178/2002
OBIETTIVI MAGGIORI


prevedere la costituzione di un sistema
ufficiale di controllo in ogni Stato
provvedere ad istituire un’Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare quale punto di
riferimento scientifico indipendente, posto
al vertice di una serie di organismi similari
Il Regolamento (CE) n. 178/2002
ELEMENTI DELLA RIVOLUZIONE






si considera l’intera catena della produzione
alimentare (filiera)
i mangimi sono parte della filiera alimentare
controllo dei pericoli per il consumatore sulla
base della valutazione del rischio
introduzione di nuovi principi e strumenti
(precauzione, rintracciabilità, trasparenza ed
informazione ai cittadini)
revisione del sistema di allerta rapido che si
estende anche ai mangimi
definizione di responsabilità legali ed obblighi
degli operatori e degli organi di controllo
FILIERA ALIMENTARE
Tutto il percorso di un prodotto alimentare
Processo che vede coinvolti tutti gli attori del
sistema: agricoltori, produttori di mangimi e
sementi, allevatori, industria di trasformazione,
trasportatori e distributori, commercianti
all’ingrosso ed al dettaglio, fino al consumatore
FILIERA ALIMENTARE
Le parti del Regolamento
1. campo di applicazione e definizioni (artt. 1-3)
2. legislazione alimentare generale (artt. 4-21)
3. Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (artt. 22-49)
4. Sistema di Allarme Rapido, gestione delle
crisi e situazioni di emergenza (artt. 50-54)
5. procedure e disposizioni finali
Campo di applicazione

Disciplina tutte le fasi della
produzione, della
trasformazione e della
distribuzione di alimenti e
mangimi

Non si applica alla produzione
primaria per uso domestico
privato o alla preparazione, alla
manipolazione e alla
conservazione domestica di
alimenti destinati al consumo
domestico privato
Definizione di “alimento”
Qualsiasi sostanza o prodotto
destinato ad essere ingerito o che si
prevede che possa essere ingerito
da esseri umani
Sono compresi:
• le bevande
• l’acqua
• gli animali vivi, se preparati
per l’immissione sul
mercato ai fini del
consumo umano
Art. 5 - Obiettivi della legislazione alimentare

Tutela di
1. vita e salute umana
2. interessi dei consumatori
3. salute e benessere degli animali
4. salute vegetale e dell'ambiente

Libertà di circolazione, all'interno della
Comunità, degli alimenti e dei mangimi
prodotti o immessi sul mercato nel
rispetto dei principi e dei requisiti generali
enunciati nel regolamento
Art. 6 - Analisi del rischio

La legislazione alimentare e le decisioni prese si
basano sull'analisi del rischio

La valutazione del rischio si basa sugli elementi
scientifici a disposizione ed è svolta in modo
indipendente, obiettivo e trasparente

La gestione del rischio tiene conto dei risultati
della valutazione del rischio, e in particolare dei
pareri dell’EFSA, nonché di altri aspetti, se
pertinenti, e del principio di precauzione, allo
scopo di raggiungere gli obiettivi generali in
materia di legislazione alimentare
Definizioni di RISCHIO (risk) e di
PERICOLO (hazard)
Pericolo
agente biologico,
chimico o fisico
contenuto in un alimento
o mangime, o condizione
in cui un alimento o un
mangime si trova,
capace di esercitare
potenzialmente un
effetto nocivo sulla
salute
Definizioni di RISCHIO (risk) e di
PERICOLO (hazard)
Rischio
Il rischio è una stima della
probabilità che si verifichi
un evento dannoso
Funzione della probabilità
e della gravità di un effetto
nocivo per la salute,
conseguente alla presenza
di un pericolo
ANALISI DEL RISCHIO
(Risk Analysis)
Processo
costituito da tre
componenti
interconnesse:
 valutazione
 gestione
 comunicazione
del rischio
Valutazione del rischio
Valutazione scientifica degli effetti avversi per la salute, noti
o potenziali, che risultano dall’esposizione umana a pericoli
trasmessi dagli alimenti
Il processo include le seguenti fasi:
Identificazione
del pericolo: effetti avversi sulla salute
associati ad un particolare agente
Caratterizzazione del pericolo: valutazione qualitativa e/o
quantitativa della natura degli effetti avversi
Valutazione dell’esposizione: valutazione qualitativa e/o
quantitativa del grado di assunzione che probabilmente si
verifica
Caratterizzazione del rischio: integrazione delle fasi
precedenti in una stima degli effetti avversi che è probabile
si verifichino in una data popolazione, incluse le incertezze
pendenti
Gestione del rischio (1)
Attività preliminari: acquisire informazioni
(comprese quelle acquisite attraverso il risk
assessment)
 Valutazione delle opzioni: pesare le opzioni
disponibili per la gestione di un problema di
sicurezza alimentare alla luce delle
informazioni scientifiche sui rischi e su altri
fattori e dell’analisi costo-beneficio. Può
includere il raggiungimento di una decisione su
un appropriato livello di protezione del
consumatore
Obiettivo importante: ottimizzazione delle
misure di controllo in termini di efficacia,
efficienza, fattibilità tecnologica e praticità
lungo la filiera alimentare

Gestione del rischio (2)
Messa in atto delle decisioni (norme, HACCP).
La flessibilità è un elemento desiderabile.
Essenziale la verifica in itinere dell’applicazione
delle misure
 Monitoraggio e revisione: ottenere e analizzare
dati in modo da avere una visione integrata
della sicurezza degli alimenti e della salute dei
consumatori

Se c’è evidenza che gli obiettivi di Sanità
pubblica non si stanno raggiungendo, sarà
necessario un ripensamento delle misure
Comunicazione del rischio

È un processo
interattivo di
scambio di
opinioni ed
informazioni
sul rischio tra
valutatori,
manager del
rischio e altre
parti
interessate
(industria e
consumatori)
(1)
Comunicazione del rischio
(2)

È parte integrante del processo di
analisi del rischio e idealmente tutti
gli “stakeholders” dovrebbero essere
coinvolti fin dall’inizio

La strategia di comunicazione del
rischio dovrebbe essere discussa e
concordata tra valutatori e manager
del rischio e comprendere chi deve
presentare l’informazione al pubblico
e la maniera con cui ciò verrà fatto
Art. 7 - Principio di precauzione
Qualora, in circostanze specifiche
a seguito di una valutazione delle
informazioni disponibili, venga
individuata la possibilità di effetti
dannosi per la salute, ma
permanga una situazione
d'incertezza sul piano scientifico,
possono essere adottate, in
attesa di ulteriori informazioni
scientifiche per una valutazione
più esauriente del rischio, le
misure provvisorie di gestione del
rischio necessarie per garantire il
livello elevato di tutela della
salute che la Comunità persegue
Art. 7 - Principio di precauzione
• Tali misure sono proporzionate e prevedono le
sole restrizioni al commercio che siano
necessarie per raggiungere il livello elevato di
tutela della salute perseguito nella Comunità,
tenendo conto della fattibilità tecnologica ed
economica e di altri aspetti, se pertinenti
• Le misure sono riesaminate entro un periodo di
tempo ragionevole, a seconda della natura del
rischio e del tipo di informazioni scientifiche
necessarie per risolvere la situazione di
incertezza scientifica e per realizzare una
valutazione del rischio più esauriente
Art. 8 - Tutela degli interessi
dei consumatori
PREVENIRE

Pratiche fraudolente e ingannevoli

Adulterazione degli alimenti

Ogni pratica in grado di indurre in
errore il consumatore
Artt. 9 e 10 - Principi di trasparenza

Consultazione
dei cittadini

Informazione dei
cittadini
Artt. 9 e 10 - Principio di trasparenza

I cittadini sono consultati in maniera aperta e
trasparente, direttamente o attraverso organi
rappresentativi, nel corso dell'elaborazione,
della valutazione e della revisione della
legislazione alimentare

Le autorità pubbliche adottano provvedimenti
opportuni per informare i cittadini della natura
del rischio per la salute, identificando nel modo
più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di
alimento o di mangime, il rischio che può
comportare e le misure adottate o in procinto di
essere adottate per prevenire, contenere o
eliminare tale rischio
Art. 14 - Requisiti di sicurezza degli
alimenti
Gli alimenti a rischio
non possono essere
immessi sul mercato
 Gli alimenti sono
considerati a rischio
a) se sono dannosi
per la salute
b) se sono inadatti al
consumo umano

Art. 17 - Obblighi

Definizione dei ruoli delle autorità
competenti negli Stati membri e di
tutte le categorie di operatori nella
catena alimentare

L’operatore del settore alimentare è
giuridicamente il principale
responsabile della conformità alla
legislazione alimentare ed alla
sicurezza degli alimenti
Art. 17 – considerando 28…
Art. 17 – considerando 29…
Art. 17 - Obblighi
Spetta agli operatori del settore alimentare e
dei mangimi garantire il soddisfacimento dei
requisiti legislativi in tutte le fasi inerenti la loro
attività
 Le Autorità degli Stati membri ne verificano il
rispetto
 Viene, quindi, lasciata ai titolari delle imprese la
responsabilità della scelta di tutti gli strumenti
necessari, comprese le procedure, nonché la
dimostrazione della relativa efficacia, per il
raggiungimento degli obiettivi della nuova
normativa alimentare

Tracciabilità e
rintracciabilità
Art. 18 - Rintracciabilità
E’ disposto in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e
della distribuzione l’obbligo della
rintracciabilità
Rintracciabilità
- definizione
Possibilità di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento, di un
mangime, di un animale destinato
alla produzione alimentare o di una
sostanza destinata alla produzione
alimentare o atta ad entrare a far
parte di un alimento o di un
mangime attraverso tutte le fasi
della produzione, della
trasformazione e della distribuzione
Tracciabilità/ Rintracciabilità
ratio
La tracciabilità non rende più sicuro un
alimento, ma è sicuramente uno strumento di
gestione e di minimizzazione del rischio
La tracciabilità è finalizzata a:
 assicurare l’effettuazione di richiami dal
mercato mirati ed accurati
 fornire informazioni accurate ai consumatori
ed agli operatori del mercato
 permettere alle autorità di controllo una
determinazione del rischio più fondata
 evitare inutili distruzioni o perdite di merci
-
Storia della rintracciabilità
Nei testi di legge la rintracciabilità comincia a comparire nel 1991 in
riferimento ai metodi di produzione biologica
Nel Reg. CEE 24.6.1991 n° 2092 all’art. 9 si stabilì che gli Stati membri
assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione,
macellazione, sezionamento ed eventuali altre operazioni fino alla
vendita al consumatore onde garantire, per quanto tecnicamente
possibile, la rintracciabilità dei prodotti
Le norme sanitarie da applicare nella produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, disposero (Dir. CEE 15.7.1991 n° 492)
l’identificazione dei lotti con un documento nel quale deve comparire
l’identificazione della zona di stabulazione, la sua durata….
Sempre nel settore della pesca, il Reg. CE 104/2000, modificando
l’organizzazione del mercato della pesca, stabilì che possono essere
messi in vendita i prodotti che recano un’indicazione che precisi la
denominazione commerciale, il metodo di produzione e la zona di
cattura. La disponibilità delle stesse informazioni è stata, in seguito,
resa obbligatoria in ogni stadio di commercializzazione
Continua…
La crisi della BSE ha determinato un’accelerazione e una
puntualizzazione della disciplina della rintracciabilità
Il Reg. CE n°1760/2000 introdusse un sistema di
registrazione/identificazione dei bovini che comprende i
marchi auricolari con il codice di identificazione dell’animale
e dell’azienda ed altre informazioni utili alla rintracciabilità
In tempi diversi (prima e dopo la crisi BSE) anche per altri
alimenti è stata specificatamente prevista la tracciabilità:
i grassi (Reg. CE 20.7.1998 n° 1638), le uova (Reg. CE
14.8.2001 n° 1651), l’uva e la sua trasformazione in vino (D.M.
29.5.2001), l’olio di oliva (Reg. CE 13.6.2002 n° 1019), i
prodotti del tabacco, il latte fresco (D.M. 27.6.2002), gli OGM
(organismi geneticamente modificati)
E infine è arrivato il reg. 178/2002
TRACCIARE E RINTRACCIARE
Tracciabilità
Capacità di tener traccia delle informazioni
relative al flusso dei materiali (materie prime,
additivi, semilavorati, imballaggi) lungo il processo
produttivo
 Significa determinare e documentare identità ed
origine di tutti gli ingredienti, i processi produttivi, le
operazioni che concorrono alla formazione del
prodotto finale
 Processo informativo che accompagna la
formazione del prodotto lungo la filiera produttiva
Lasciare le tracce (da quali lotti…?)

TRACCIARE E RINTRACCIARE
Rintracciare
Capacità di ricostruire la storia di un prodotto
partendo da un qualsiasi punto della filiera
produttiva
 Significa determinare e documentare quando ed a
chi è stato consegnato il prodotto (intermedio o
finale) in entrambe le direzioni (produzione e
distribuzione). L’informazione deve essere
disponibile a tutti i livelli
 Processo informativo inverso che consente di
reperire le informazioni ripartite lungo la filiera
produttiva. Cercare le tracce (in quali lotti …?)

TRACCIARE E RINTRACCIARE
M. Astuti – Regione Lombardia
TRACCIARE E RINTRACCIARE
M. Astuti – Regione Lombardia
TRACCIARE E RINTRACCIARE
M. Astuti – Regione Lombardia
TRACCIARE E RINTRACCIARE
M. Astuti – Regione Lombardia
Rintracciabilità interna
Rintracciabilità esterna (a valle/a monte)
Rintracciabilità di filiera
Fornitori
Produttori
materie
prime
Distributori
prodotti
finiti
Consumatori
Art. 18 – operatori coinvolti
L’art.18 si applica a tutti gli operatori
commerciali di ogni fase della filiera
alimentare, dalla produzione primaria alla
trasformazione fino alla distribuzione
Sono compresi i trasportatori e chi fa
attività di magazzino
I produttori di farmaci veterinari e la
materie prime destinate all’agricoltura
(come le sementi) non sono soggetti agli
obblighi previsti dall’art. 18
Rintracciabilità esterna
Fornitori
Produttor
i
Distributori
• La rintracciabilità esterna (a valle ed a
•
•
monte) consiste, per ogni azienda, nel
tenere traccia delle relazioni esistenti tra i
prodotti ricevuti e quelli distribuiti (a livello
di lotto di produzione)
E’ obbligatoria secondo il Regolamento CE
178/2002
Anche il materiale usato per la confezione
del prodotto (ad esempio la scatoletta per
la carne in scatola) ricade sotto la
normativa
Rintracciabilità


L’attività cui è chiamato l’operatore del
settore alimentare viene descritta come
la capacità di identificare da chi e a chi
è stato fornito un prodotto
Gli operatori devono, quindi:



disporre di un sistema che consenta loro di
identificare i fornitori ed i clienti diretti
“consumatori” dei loro prodotti
stabilire un collegamento “fornitoreprodotto” (quali prodotti sono forniti da quali
fornitori)
stabilire un collegamento “prodottoconsumatore” (quali prodotti sono forniti a
quali consumatori), ad eccezione del caso in
cui i clienti diretti siano i consumatori finali
il Reg 178/2002 non prescrive
RINTRACCIABILITA’ VERSO
IL CONSUMATORE FINALE

L’OPERATORE CHE CEDE O
SOMMINISTRA L’ALIMENTO
AL CONSUMATORE FINALE
HA L’OBBLIGO DI
MANTENERE SOLO LA
RINTRACCIABILITA’
“A MONTE”
Art. 18 - Rintracciabilità
Gli operatori del settore alimentare e dei
mangimi devono essere in grado di individuare
CHI abbia fornito loro un alimento, un
mangime, un animale destinato alla produzione
alimentare o qualsiasi sostanza destinata o
atta a entrare a far parte di un alimento o di un
mangime
A tal fine detti operatori devono disporre di
sistemi e di procedure che consentano di
mettere a disposizione delle autorità
competenti, che le richiedano, le informazioni
al riguardo
Art. 18 - Rintracciabilità
Gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi devono
disporre di sistemi e procedure
per individuare LE IMPRESE alle
quali hanno fornito i propri
prodotti
 Le informazioni al riguardo sono
messe a disposizione delle
autorità competenti che le
richiedano

Rintracciabilità interna



L’attività di rintracciabilità non implica
l’obbligo di avere un sistema di
“rintracciabilità interna”
Non esiste, quindi, una prescrizione per il
mantenimento di una documentazione
che identifichi il modo in cui i lotti sono
suddivisi e combinati all’interno di
un’impresa per creare nuovi prodotti o
nuovi lotti
È tuttavia evidente che, qualora
possibile, la rintracciabilità interna
costituisce un vantaggio per l’operatore,
in quanto consentirebbe ritiri più mirati,
precisi e tempestivi
Art. 18 - Rintracciabilità



L’operatore deve essere, quindi, in
grado di:
identificare qualsiasi soggetto
(anche il singolo) da cui riceve
alimenti/materie prime
identificare almeno l’azienda/impresa
cui ha fornito l’alimento/mangime o
la sostanza che può far parte di un
alimento/mangime
Art. 18 - Rintracciabilità
Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti
dall’art.18, le informazioni che si devono
registrare possono essere classificate in 2
categorie in base al livello di priorità
1 – informazioni da trasmettere
alle Autorità competenti in
qualunque caso:
 nome, indirizzo del fornitore e
natura dei prodotti forniti
 nome, indirizzo del cliente e
natura dei prodotti forniti
 data dell’operazione
commerciale/consegna
1 – informazioni supplementari
che è consigliabile mantenere:
 volume o quantità
 eventuale numero del lotto
 descrizione dettagliata del
prodotto (sfuso o
preconfezionato, grezzo o
trasformato, varietà di
ortofrutticoli, etc.)
Art. 18 - Rintracciabilità
gli operatori devono adottare sistemi
e procedure che assicurino la
tracciabilità dei loro prodotti

sistemi e procedure = meccanismi
che consentano di fornire informazioni
alle autorità di controllo

le informazioni devono essere rapide
ed accurate, compatibili cioè con una
situazione di allerta

le informazioni che rientrano nella
prima categoria devono essere fornite
il più velocemente possibile

Art. 18 - Rintracciabilità
viene prescritto il
raggiungimento degli
obiettivi ma non come
devono essere raggiunti

il reg.178/02 lascia
flessibilità all’industria
alimentare

richiede un ruolo attivo di
quest’ultima e degli organi
di controllo

Art. 18 – Rintracciabilità
tempo di conservazione delle registrazioni
Non è indicato un tempo minimo di conservazione
delle registrazioni che sembra ragionevole adattare
alla tipologia di produzioni
Per prodotti per i
quali non è
necessario indicare
una data di
conservazione, il
criterio dei 5 anni
(come per i
documenti
contabili) è ritenuto
sufficiente
Per prodotti con
termine di
conservazione > 5
anni, i documenti
vanno conservati
fino alla data
prevista + 6 mesi
Per prodotti
deperibili con
termine di
conservazione
<tre mesi, il
tempo di
conservazione è
pari a 6 mesi dalla
data di
produzione o di
consegna
Se non esistono norme verticali che dispongono altri
tempi
Art. 18 – Rintracciabilità ed etichettatura
Alimenti e mangimi già
immessi o che
probabilmente lo saranno
sul mercato della
Comunità, devono essere
adeguatamente
etichettati o identificati
per agevolarne la
rintracciabilità mediante
documentazione o
informazioni pertinenti
secondo i requisiti
previsti in materia da
disposizioni più
specifiche (comma 4)
In pratica, etichette di
alimenti e mangimi devono
contenere elementi che ne
rendano più agevole la
rintracciabilità
Art. 18 – Rintracciabilità, trasporto e deposito
I trasportatori e coloro che
effettuano lo stoccaggio di
alimenti e mangimi devono
dotarsi di procedure
autonome di rintracciabilità,
quando operano come
soggetti indipendenti
Possono evitare di farlo
quando operano per conto
di aziende che assolvono
esse stesse gli obblighi
previsti dal reg. 178/2002 e
siano in grado di dimostrare
che i dati sono gestiti
dall’azienda stessa e
possono essere
tempestivamente reperiti
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme
L’operatore alimentare che ha
importato, prodotto, trasformato,
lavorato, o distribuito un alimento o
un mangime non conforme ai
requisiti di sicurezza, deve avviare
immediatamente procedure per
ritirarlo dal mercato ed avvisare
l’Autorità competente
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme
RITIRO
criteri
1.
L’operatore considera l’alimento in
questione non conforme alle
prescrizioni di sicurezza alimentare
2.
L’alimento è commercializzato e non è
più sotto il controllo diretto
dell’impresa alimentare
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme
RICHIAMO
1.
2.
3.
criteri
L’operatore considera l’alimento in
questione non conforme alle prescrizioni
di sicurezza alimentare
L’alimento è commercializzato e non è
più sotto il controllo diretto dell’impresa
alimentare
Il prodotto ha raggiunto il consumatore
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme
1.
INFORMARE I CONSUMATORI DEL MOTIVO DEL
RITIRO
2.
RICHIAMARE I PRODOTTI CHE SONO STATI GIA’
FORNITI AI CONSUMATORI
3.
PRENDERE QUALSIASI MISURA MIRANTE ALLA
RESTITUZIONE DI UN PRODOTTO A RISCHIO GIA’
FORNITO O MESSO A DISPOSIZIONE DEI
CONSUMATORI
4.
IL RICHIAMO E’ NECESSARIO SE ALTRE MISURE NON
SONO SUFFICIENTI A GARANTIRE UN ELEVATO
LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme - adempimenti
►
►
►
►
►
►
Quando un operatore del settore alimentare ha il
fondato sospetto o la certezza che un prodotto
alimentare importato, prodotto o
commercializzato dalla sua impresa non risponda
ai requisiti di sicurezza e che questo non sia più
sotto il suo immediato controllo deve:
Identificare il prodotto
Identificare l’ambito di commercializzazione
Provvedere all’immediato ritiro dal mercato
Informare l’anello a monte della filiera nel caso si
abbia motivo di ritenere che la non conformità
scaturisca da un prodotto da lui fornito
Attuare ogni misura in grado di tutelare la salute
del consumatore
Informare il consumatore in modo efficace,
accurato e tempestivo dei motivi che hanno reso
necessario il ritiro e provvedere al richiamo
quando necessario
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme – approccio pratico
1.
2.
Due casi:
l’alimento non è conforme ai
requisiti di sicurezza nazionali o
comunitari
L’alimento è conforme, ma si ha
ragione di considerarlo non
sicuro (ad esempio si ha ragione
di ritenere che l’alimento possa
essere contaminato da agenti
non previsti nè regolamentati)
In entrambi i casi l’operatore ha
l’obbligo di ritiro dal mercato
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme – approccio pratico
Quando un operatore attua un ritiro dal mercato
ha l’obbligo di informare le autorità competenti
che devono verificarne l’adeguatezza
Quando l’alimento è ancora sotto il diretto
controllo dell’operatore, quest’ultimo deve
mettere in atto misure correttive in grado di
riportare sotto controllo le non conformità, ma
non è tenuto a informare le autorità competenti
Le modalità di notifica sono di competenza
delle autorità nazionali o regionali
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme –
responsabilità dell’applicazione
Tutti gli operatori della filiera (chi importa,
produce, trasforma o distribuisce) hanno
l’obbligo del ritiro dal mercato e/o del
richiamo e devono applicarlo nei limiti
delle attività sotto il loro controllo e
proporzionalmente alle proprie
responsabilità
Nel caso in cui un produttore si renda
conto che un ingrediente non è conforme
ai requisiti di sicurezza deve informare il
fornitore
Il fornitore a seguito dell’informazione
deve adottare le misure di rischiamo/ritiro
Per raggiungere gli obiettivi dell’art.19 è
necessaria la cooperazione di tutti gli
operatori della filiera
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme –
vendita al dettaglio e distribuzione
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme –
vendita al dettaglio e distribuzione
Gli operatori della vendita al dettaglio o della distribuzione che non
hanno un’influenza diretta sulla sicurezza attraverso la
manipolazione (es. sconfezionamento, riconfezionamento,
porzionatura, etc.) devono:
1. ritirare dal mercato i prodotti di cui hanno ricevuto informazione
di non conformità da parte del fornitore o dell’ASL competente
2. ritirare dal mercato, informando il fornitore, i prodotti che loro
stessi o a seguito di segnalazione da parte dei consumatori,
hanno fondato motivo di ritenere non sicuri
3. collaborare ai fini della rintracciabilità con l’azienda
produttrice, di trasformazione o con il fornitore, nonché con
l’ASL competente
4. collaborare alla campagna di informazione e al richiamo dei
prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme –
comunicazione di rischio prodotto all’ASL
Art. 19 - Obbligo di ritiro/richiamo di
prodotto non conforme –
comunicazione di rischio prodotto all’ASL
In particolare, gli operatori del
settore alimentare devono:
1. informare immediatamente l’ASL
competente dei motivi del ritiro
2. mettere a disposizione dell’ASL
competente tutte le informazioni
utili ai fini della valutazione della
adeguatezza delle misure adottate
3. collaborare con l’ASL competente
riguardo ai provvedimenti volti a
ridurre o eliminare i rischi per i
consumatori
Food &
feed
Art. 19 e 20 – obblighi degli O.S.A.
Operatore
Tutti
Evento
Obbligo
Sospetto di alimento non
conforme ai requisiti di
sicurezza che non si trovi più
sotto il controllo immediato
dell’operatore
1.
Operatori
responsabili della
vendita al dettaglio o
distribuzione (senza
confezionamento o
etichettatura)
Acquisizione di notizia di
alimenti non conformi
1.
Tutti
Sospetto di immissione sul
mercato di alimenti dannosi
per la salute umana
2.
3.
4.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
avviare le procedure per il ritiro dell’alimento
informare le autorità competenti
informare i consumatori
richiamare i prodotti già forniti ai
consumatori se necessario
avviare le procedure per il ritiro dell’alimento
trasmettere le informazioni ai fini della
rintracciabilità
collaborare agli interventi intrapresi dai
responsabili della produzione
collaborare agli interventi intrapresi dalle
autorità competenti
informare immediatamente del fatto le
autorità competenti
informare le autorità competenti delle misure
adottate a protezione del consumatore
non impedire o scoraggiare la cooperazione
di altri soggetti con le autorità competenti
collaborare con le autorità competenti
Art. 20 - Obbligo di ritiro/richiamo di
mangimi
Art. 20 - Obbligo di ritiro/richiamo di
mangimi - implicazioni
Le implicazioni sono del tutto simili
a quelle previste dall’art.19
L’art. 20, tuttavia, prevede la
distruzione dell’alimento
zootecnico o del lotto di alimento
considerato non conforme, a meno
che le richieste delle Autorità
competenti non vengano
soddisfatte diversamente
Nell’ambito degli alimenti
zootecnici le informazioni sul ritiro
saranno rivolte agli allevatori e non
ai consumatori
Art. 20 - Obbligo di ritiro/richiamo di
mangimi - implicazioni
Il ritiro avviene quando il prodotto è stato
immesso sul mercato
Nell’art. 20, tuttavia, non è riportata la seconda
condizione relativa ad un prodotto non sicuro
che non è sotto il diretto controllo del
produttore
Ciò significa che in questo caso l’azione di
ritiro può rivolgersi anche ai prodotti a
magazzino destinati alla vendita
Art. 20 - Obbligo di ritiro/richiamo di
mangimi - distruzione
Il secondo comma dell’art.20 è specifico per il settore
alimentare animale
Dispone che, oltre al ritiro dal mercato ed all’informazione
alle Autorità competenti, l’alimento considerato non
conforme ed ogni altro lotto correlato debbano essere
distrutti, a meno che le Autorità competenti siano
soddisfatte diversamente
È il caso nel quale possono essere applicate altre misure,
specificate dalla normativa cogente
Quindi, quando si informano le Autorità competenti, del ritiro
di un alimento non sicuro, l’operatore deve specificare se ha
pianificato la distruzione oppure misure alternative che
garantiscono che l’alimento in oggetto non sia immesso sul
mercato o fornito agli animali
In merito alle misure alternative proposte, l’adozione è
subordinata all’accordo con le Autorità competenti
Art. 20 – Obblighi relativi al settore
mangimistico
Nel caso in cui un mangime non sia sicuro per l’animale cui
sarà somministrato, l’operatore deve:
1.
provvedere al ritiro immediato dal mercato da lui
rifornito
2.
informare immediatamente l’ASL delle procedure di
ritiro/richiamo e delle motivazioni
3.
informare l’anello a monte della filiera se si ha motivo di
ritenere che la non conformità dipenda da quest’ultimo
4.
attuare ogni procedura finalizzata ad ottenere un livello
elevato di tutela della salute
5.
informare allevatori e detentori degli animali cui il
mangime può essere arrivato in modo efficace, accurato
e tempestivo
L’informazione all’utilizzatore dei mangimi deve essere
adottata dal titolare degli elementi identificativi del
prodotto (ad esempio titolare del marchio)
Art. 20 – Obblighi relativi al settore
mangimistico – vendita dei mangimi
Art. 20 – Obblighi relativi al settore
mangimistico - vendita
Gli operatori del settore dei mangimi della vendita al dettaglio o
della distribuzione che non hanno un’influenza diretta sulla
sicurezza attraverso la manipolazione (es. sconfezionamento,
riconfezionamento, porzionatura, etc.) devono:
1. ritirare dal mercato i mangimi di cui hanno ricevuto
informazione di non conformità da parte del fornitore o dell’ASL
competente
2. procedere al ritiro cautelativo dal mercato, informando il
fornitore, dei mangimi che loro stessi o a seguito di
segnalazione da parte di allevatori o detentori di animali, hanno
fondato motivo di ritenere non sicuri in attesa di indicazioni
definitive da parte del fornitore
3. collaborare ai fini della rintracciabilità con l’azienda
produttrice, di trasformazione o con il fornitore, nonché con
l’ASL competente
4. collaborare alla campagna di informazione e al richiamo dei
prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza
Art. 20 – Comunicazione di rischio alle
Autorità competenti - mangimi
Art. 20 – Comunicazione di rischio alle
Autorità competenti - mangimi
In particolare, gli operatori del
settore alimentare devono:
1. informare immediatamente l’ASL
competente dei motivi del ritiro
degli interventi messi in atto
2. mettere a disposizione dell’ASL
competente tutte le informazioni
utili ai fini della valutazione della
adeguatezza delle misure adottate
3. collaborare con l’ASL competente
riguardo ai provvedimenti volti a
ridurre o eliminare i rischi
provocati da un mangime che
hanno fornito
Rintracciabilità a monte –
identificazione dei fornitori
Gli operatori devono fornire le seguenti informazioni
per dimostrare da chi hanno ricevuto un alimento o
un mangime:
1. nominativo del fornitore
2. natura della merce ricevuta
3. indicazioni relative all’etichettatura o altri sistemi
di identificazione utili ai fini dell’identificazione del
prodotto (es. numero di lotto)
4. altre informazioni eventualmente previste da
norme specifiche
Gli operatori devono mettere a disposizione del
personale dell’ASL tutte le informazioni e la
documentazione di cui dispongono
Rintracciabilità a valle –
identificazione dei clienti
Ogni operatore deve disporre di sistemi e
procedure per individuare le imprese cui
fornisce i propri prodotti, cioè sistemi idonei
all’individuazione di:
1. tutti i clienti (ragione sociale, indirizzo,
telefono/fax, email, etc.)
2. tutte le forniture per cliente
3. modalità/mezzo di distribuzione
È opportuno, inoltre, che gli operatori dispongano
di un archivio con le informazioni inerenti le
ditte che svolgono attività di trasporto
Valutazione dei requisiti per la
rintracciabilità
GLI ORGANI DI CONTROLLO DEVONO
VERIFICARE CHE SIANO SODDISFATTE LE
ESIGENZE DEL REGOLAMENTO RISPETTO AL
RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
NON ENTRARE NEL MERITO DELLE SCELTE
AZIENDALI OPERATE, IN QUANTO LA
RESPONSABILITA’ PRIMARIA SPETTA
ALL’OPERATORE CHE ADOTTERA’ LE
MODALITA’ PIU’ EFFICACI ED EFFICIENTI
SECONDO LE PROPRIE CAPACITA’
ORGANIZZATIVE
Valutazione dei requisiti per la
rintracciabilità
NON E’ NECESSARIO
COSTRUIRE SISTEMI
COMPLESSI E/O COSTOSI
IN BASE A LOGICHE DI
ADEMPIMENTO FORMALE,
MA CONSIDERARE
L’OBIETTIVO DELLA
NORMA VALUTANDO IL
SISTEMA AZIENDALE
ANCHE CON TEST
PREVENTIVI E
SIMULAZIONI
Valutazione dei requisiti per la
rintracciabilità
-
IN SEDE DI ISPEZIONE/VERIFICA/AUDIT
-
IN SEDE DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA
DI ALLERTA RAPIDO ALIMENTI E
MANGIMI (RASSF)
(modello Allegato II, Accordo Stato Regioni del 28.07.2005)
Art. 50 - Sistema di allarme rapido
E’ istituito sotto forma di rete, un sistema di
allarme rapido per la notificazione di un
rischio diretto o indiretto per la salute umana
dovuto ad alimenti o mangimi
Ad esso partecipano:
STATI MEMBRI, COMMISSIONE, E.F.S.A.
Designano ciascuno un PUNTO DI CONTATTO
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nuova disciplina sicurezza alimentare parte II