Il Regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 18, ha introdotto il principio della rintracciabilità, Definizione di rintracciabilità Possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Reg.to 178/02- Art. 18 • 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. • 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. Reg.to 178/02- Art. 18 • 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. • 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche. Gli operatori europei del settore alimentare (incluso le aziende del settore primario), e dei mangimi dovranno disporre di sistemi e procedure per individuare sia la fonte di approvvigionamento delle materie prime, sia le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo dovranno essere a disposizione delle autorità competenti che le richiedono. Il termine imprese è stato sottolineato per evidenziare che da tale rintracciabilità resta escluso il consumatore finale, nel senso che un operatore che vende direttamente al consumatore finale è esentato dal tenere traccia e storia delle proprie vendite al dettaglio, come indicato espressamente dalle Linee guida del Ministero della Salute (27/09/04). La tracciabilità (freccia di colore rosa) è il processo che segue il prodotto da monte a valle della filiera e fa in modo che, ad ogni stadio attraverso cui passa, vengano lasciate opportune tracce (informazioni). TRACCIABILITÀ Ricevimento materie prime Miscelazione Trasformazione Confezionam.t o Consegna al cliente RINTRACC. ESTERNA RINTRACCIABILITÀ INTERNA La rintracciabilità interna (freccia di colore verde) è il processo inverso, che deve essere in grado di raccogliere le informazioni precedentemente rilasciate. Nel primo caso, il compito principale è quello di stabilire quali elementi e quali informazioni debbano essere tracciate; Nel secondo, si tratta principalmente di evidenziare lo strumento tecnico più idoneo a rintracciare queste “tracce”. La Rintracciabilità è quindi fortemente interconnessa con la Tracciabilità, anzi ne è la diretta conseguenza. Attualmente le aziende di produzione e trasformazione, avendo dovuto adempiere al D.L.vo 155/97, hanno trovato la soluzione più semplice a fronte dell’obbligo di ritirare dal commercio un lotto di prodotto nel quale sia stato individuato un “rischio immediato” per la salute del consumatore: ovvero ritirare tutti i lotti di quel prodotto dal mercato. Ciò comporta un rischio in termini economici molto elevato per l’imprenditore, ma in termini pratici una bassa probabilità di accadimento. Questo spiega perché, fino ad oggi, solo una minoranza di aziende produttrici è in grado di garantire la cosiddetta rintracciabilità esterna (freccia di colore azzurro), TRACCIABILITÀ Ricevimento materie prime Miscelazione Trasformazione Confezionam.t o Consegna al cliente RINTRACC. ESTERNA RINTRACCIABILITÀ INTERNA ovvero la capacità di individuare a quali clienti sia stato consegnato il lotto incriminato. Ciò comporta che tali lotti siano identificati e quindi rintracciabili verso valle. L’elemento della rintracciabilità è costituito, in questo caso, dall’indicazione del lotto nei documenti commerciali. I clienti interessati dal lotto L’Azienda rintraccia a valle E’ evidente che questa definizione riguarda la rintracciabilità esterna della storia del prodotto nella fase di commercializzazione e non riguarda invece la storia che ha preceduto il confezionamento (interna). Il Reg. 178 va ancora oltre e richiede due elementi supplementari, ovvero poter individuare: verso monte: chi ha fornito gli alimenti, un mangime o in generale qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime (fornitori); I fornitori coinvolti nelle forniture rintraccia a monte L’Azienda I clienti interessati dal lotto rintraccia a valle verso valle: chi è stato rifornito dei propri prodotti (clienti). Ma cosa succede ai lotti di materie prime all’interno dei processi produttivi? Sotto questo profilo, non è dunque necessario assicurare la rintracciabilità in tutte le fasi interne al processo produttivo aziendale, ma semplicemente predisporre adeguate procedure per rispondere a quanto richiesto dalla norma. Questa considerazione, tuttavia, non viene presa in considerazione dal Reg. 178/02. La rintracciabilità così intesa è quindi uno strumento che non permette di delineare il profilo qualitativo né di identificare i prodotti alimentari. Essa è finalizzata a consentire agli operatori ed alle autorità di controllo, di attivare e gestire i sistemi d’allarme qualora sorgano eventuali problemi di sicurezza alimentare. Il sistema di rintracciabilità è stato, infatti, concepito come uno strumento utile, se non indispensabile, per gestire il sistema di allarme rapido ed efficace, nel caso in cui si riscontrino pericoli per la salute pubblica. Le Nuove Opportunità Oggi all’impresa agroalimentare sono offerti sul mercato nuovi strumenti finalizzati a riqualificare i propri prodotti nel tentativo di cercare una diversificazione commerciale che possa portare vantaggio competitivo. In sostanza è possibile sviluppare dei sistemi gestionali che possono portare a una certificazione di prodotto secondo le norme: UNI 11020:2002 ovvero “Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari” – principi e requisiti per l’attuazione UNI 10939:2001 ovvero “Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” – principi generali per la progettazione e l’attuazione La rintracciabilità interna (UNI 11020): E’ la possibilità di rintracciare lungo tutto il processo produttivo interno all’azienda, tutte le componenti che hanno influito sul prodotto. Essa ha luogo indipendentemente dai partner commerciali e si concretizza in una serie di procedure interne, specifiche di ciascuna azienda, che consentono di risalire alla provenienza dei materiali, al loro utilizzo ed alla destinazione dei prodotti. La rintracciabilità di filiera (UNI 10939): Si tratta di un processo inter-aziendale, che risulta dalla combinazione dei processi di rintracciabilità interna a ciascun operatore della filiera, uniti da efficienti flussi di comunicazione. La rintracciabilità di filiera è un processo non governabile da un singolo soggetto, ma basato sulle relazioni tra gli operatori; per questo motivo necessita del coinvolgimento di ogni soggetto che ha contribuito alla formazione del prodotto ed è più complessa e di difficile realizzazione. produttore trasformatore deposito trasportatore distributore consumatore La Norma UNI 11020 fondamentalmente permette di rendere trasparente e certificabile il meccanismo di collegamento tra materie prime impiegate e prodotti finiti. Si chiarisce dunque il punto essenziale che non basta documentare gli scambi con i fornitori e con i clienti, ma è necessario anche garantire la rintracciabilità interna all’azienda. Sotto questo punto di vista va oltre quanto prescritto dal Reg. 178. ENTRO IL 1° GENNAIO 2005, IL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’ DOVRA’ ESSERE ATTUATO IN TUTTI I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA, INCLUSO L’ITALIA Questo nuovo obbligo pone a tutti gli operatori nuovi obblighi e responsabilità. Come affrontarli? E’ necessario predisporre nuova burocrazia con fogli, schede e registrazioni da gestire, oppure si può affrontare l’obbligo serenamente, senza snaturare l’attività delle nostre aziende? Noi crediamo che questo sia possibile, tenendo conto del principio che la normativa in oggetto fissa gli obiettivi, lasciando alle aziende la possibilità di realizzarli nel rispetto delle proprie specificità. Ai fini più immediati, stante l’assenza al momento, di provvedimenti di proroga, l’urgenza è costituita dalla necessità di predisporre quanto necessario per attuare il principio posto dall’art. 18 del Reg.to CE178/02. A tal fine la soluzione più semplice è rappresentata da un’integrazione del Manuale di Autocontrollo, inserendo un capitolo dedicato alla Rintracciabilità. In esso dovranno essere specificate le procedure richieste dal regolamento in oggetto. Va comunque ricordato che il sistema di rintracciabilità non può prescindere dalle specificità che caratterizzano l’attività, le dimensioni e l’organizzazione delle aziende coinvolte. REINTEGRA srl, ha già elaborato le specifiche di base necessarie per l’adeguamento a questi nuovi obblighi che, lo ricordiamo, riguardano tutte le imprese del settore alimentare. Invitiamo pertanto tutte le aziende a prendere contatto con gli uffici dell’Associazione, oppure direttamente con REINTEGRA srl Tel. 0543,782957, per ricevere le informazioni necessarie al fine di adempiere all’obbligo nel modo più semplice, efficace e meno oneroso possibile.