Caso giurisprudenziale
sull’azienda 4
Cass., 16 aprile 2008, n. 10062
Parma 2 ottobre 2008
Ricorso Pret. Pesaro

Con contratto del 25 marzo 1988 P.L. cedeva alla
Bazar snc di P. e M. la propria azienda
commerciale (drogheria). Il 1 aprile 1988 la P.
concedeva in locazione per sei anni i locali in cui
aveva esercitato l’azienda commerciale.
 Il contratto di locazione si interruppe il 18 settembre
1992, in seguito a provvedimento di rilascio
ottenuto da P. L. nei confronti di Bazar snc.
 Con ricorso del 24 ottobre 1992 la società Bazar
sosteneva che P.L. aveva violato l’art. 2257 c.c.
Ricorso Pret. Pesaro

Bazar snc sosteneva che sei mesi dopo la
cessione dell’azienda P. L. aveva richiesto al
comune di Fano la licenza per le voci “profumeria
e giocattoli” e dopo circa un anno pure per “generi
di drogheria e combustibili” relative ad altro
esercizio commerciale che gestiva in locali quasi
confinanti con quelli locati a Bazar snc.
 Chiedeva al Pretore di Pesaro sequestro
conservativo sui beni immobili fino alla
concorrenza di L. 40.000.000, sul presupposto che
P.L. versava in cattive condizioni economiche.
 Il pretore concedeva il sequestro.
Processo Trib. Pesaro

Bazar conveniva quindi avanti al Tribunale di Pesaro
la P. L., chiedendo la convalida della misura
cautelare e condanna al risarcimento del danno.
 Si costituiva la convenuta la quale sosteneva che la
società era perfettamente a conoscenza che, ancor
prima della cessione, era stato richiesto il rilascio
delle autorizzazioni indicate, senza che nulla avesse
contestato. Inoltre non era credibile che la Bazar non
si fosse accorta della concorrenza illecita fino al
procedimento di fine locazione.
 P.L.
proponeva domanda riconvenzionale di
risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima
misura cautelare.
Sentenza Trib. Pesaro

Trib. Pesaro (sentenza n. 36 del 1999)
convalidò il sequestro e condannò P. L. al
pagamento in favore della società Bazar della
somma di L. 23.585.000 oltre alla svalutazione
monetaria ed agli interessi legali.
Appello Ancona

La P. impugnò la sentenza innanzi alla corte
d’appello di Ancona.
 La Bazar si costitutiva chiedendo il rigetto
dell’appello di P. L. e proponendo appello
incidentale
 La corte d’appello di Ancona (2-25 ottobre 2003)
accoglieva il gravame, respingeva la domanda
proposta dalla società Bazar, ordinava la
cancellazione della trascrizione del sequestro e
rigettava la domanda riconvenzionale.
Appello Ancona

La corte d’appello sosteneva che: essendo gli esercizi
ubicati a distanza di pochi metri ed essendo emerso da
prove testimoniali che tra le parti avveniva scambi di
merci, non era credibile la circostanza dedotta dalla
società Bazar di essere venuta a conoscenza solo dopo
svariati anni che la P. L. avesse venduto determinati
articoli e che l’acquirente non avesse conosciuto in
anticipo tali intenzioni, dovendosi ritenere invece che la
società avesse avuto piena consapevolezza circa
l’attività svolta dalla P. L. e che quindi poteva ritenersi
dimostrato un accordo fra le parti sulla inapplicabilità del
divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c.
Ricorso in cassazione
 Bazar
s.n.c ricorre per la cassazione della
sentenza della corte di Ancona.
 Resiste con controricorso P. L..
 Successivamente
propone ricorso per
cassazione Bazar s.a.s. dando atto della
trasformazione della precedente s.n.c.
 Resiste anche a tale ricorso la P. L.
proponendo controricorso.
 La corte riunisce tutti i ricorso e controricorsi
Motivi del ricorso principale
1.
2.
La corte d’appello ha ritenuto dimostrato per pacta
concludentia l’esistenza di un accordo in deroga
all’art. 2557 c.c., ma il divieto di concorrenza
costituisce un effetto naturale del contratto di
cessione d’azienda e di conseguenza cogente fra
le parti se non sia stato espressamente pattuito il
contrario attraverso uno specifico accordo del
quale nel caso in esame nemmeno P. L. aveva
sostenuto l’esistenza.
Essendo il presunto accordo derogatorio anteriore
o al limite, coevo al contratto di cessione
d’azienda, trova applicazione l’art. 2772 c.c., il
quale esclude la possibilità di fornire prova
testimoniale contraria alle risultanze documentali.
Motivi del ricorso incidentale
1.
2.
3.
P.L. rilevò l’improcedibilità del primo ricorso
perché la società Bazar si era trasformata
prima di proporre ricorso.
Sostenne poi l’improcedibilità del secondo
ricorso per ragioni formali.
La corte d’appello aveva respinto la richiesta di
risarcimento danni rilevando che P. L. non
aveva provato l’esistenza del danno, ma il
danno era in re ipsa (pregiudizio all’immagine
commerciale derivante dalla trascrizione del
sequestro) e liquidabile d’ufficio dal giudice in
via equitativa.
Decisione
1.
2.
Il primo motivo pregiudiziale proposto da P. L.
viene respinto perché la trasformazione non è
casa interruttiva dei rapporti processuali.
Essendo stato respinto il primo motivo
preliminare non c’è neppure bisogno di
affrontare il secondo (relativo al secondo
ricorso principale) poiché la causa è
correttamente proposta con il primo ricorso
principale.
Decisione
3.
Il primo motivo del ricorso principale è ritenuto
infondato perché il patto che deroga al divieto di
concorrenza ex art. 2557 può essere tacito. Il
patto tacito è da ravvisare allorché risulti,
attraverso una rigorosa valutazione del giudice di
merito immune da vizi logici, non mera tolleranza
del cessionario ma l’effettiva volontà delle parti di
consentire al cedente lo svolgimento della stessa
attività commerciale nonostante la sua ubicazione
si ponga inevitabilmente in concorrenza con quella
del cessionario.
Decisione
4.
5.
Anche il secondo motivo del ricorso principale
viene considerato infondato perché la limitazione
prevista dall’art. 2722 c.c. doveva essere dedotta
dalla parte in sede di merito all’atto
dell’ammissione delle prove o nella prima istanza
o difesa successiva ovvero, quanto meno, in sede
di espletamento della stessa.
Il motivo di diritto del ricorso incidentale è reputato
anch’esso infondato perché anche se il danno può
essere liquidato d’ufficio, non si prescindere dalla
prova in ordine all’esistenza di esso che della sua
entità, o almeno dalla desumibilità di tali elementi
dagli atti di causa.
Dispositivo

1.
2.
3.
4.
La corte:
Riunisce i diversi procedimenti.
Rigetta il primo ricorso principale ed il primo
ricorso incidentale.
Dichiara inammissibili il secondo ricorso
principale ed il secondo ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
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Esercitazione azienda 4 - Dipartimento di Economia