FONTI DEL DIRITTO
CLASSE 3^GE
Le fonti del diritto
Sono il complesso degli atti
o dei fatti
abilitati dall’ordinamento
giuridico a produrre
norme giuridiche
TIPI

Le fonti di
produzione:
producono il diritto
oggettivo, positivo,
ossia fanno nascere
nuove norme
giuridiche

Le fonti di cognizione:
sono documenti o fatti
attraverso i quali è
data notizia delle fonti
di produzione del
diritto (G.U., G.U.U.E.,
BurL, riviste di
settore,…)
Fonti di produzione - si
distinguono in:
Fonti-atto:
Documenti scritti

Fonti-fatto:
Fatti, comportamenti
(es. consuetudine)

Fonti di produzione: si distinguono
in:
FONTI INTERNE
Emanate dagli organi
dello Stato Italiano

FONTI ESTERNE
Emanate da organi esterni
allo Stato, dall’Unione
Europea

CARATTERISTICA
FONDAMENTALE
DEGLI ORDINAMENTI
GIURIDICI MODERNI:
LA PLURALITÁ
DELLE FONTI
Per orientarsi esiste un
PRINCIPIO GERARCHICO



Le fonti di grado superiore non possono
essere modificate da quelle di grado
inferiore
Le fonti di grado inferiore devono
rispettare quanto stabilito dalle fonti di
grado superiore
Tra le fonti di pari grado, paritetiche,
prevale la fonte più recente nel tempo
LA SCALA GERARCHICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Costituzione,
leggi costituzionali
Regolamenti dell’Unione Europea
Leggi ordinarie,
decreti legge, decreti legislativi
leggi regionali,
Regolamenti del Governo, locali
Consuetudini/Usi normativi
LE SINGOLE
FONTI DI PRODUZIONE
LA COSTITUZIONE ITALIANA
E’ la legge fondamentale dello
Stato
 Approvata il 22/12/1047 Entrata in vigore il 1 gennaio
1948
 Emanata dall’Assemblea
Costituente
 Può essere cambiata solo con le
leggi costituzionali

Struttura della Costituzione

E’ composta da 139 articoli
Divisa in tre parti:
 Artt.1-12 Principi fondamentali
 Artt. 12-54 parte prima: diritti e doveri
dei cittadini
 Artt. 55-139 parte seconda: ordinamento
della Repubblica
LE LEGGI COSTITUZIONALI
Emanate dal Parlamento
 Possono modificare o integrare
il testo della Costituzione
 Richiedono un iter aggravato,
ossia un procedimento lungo e
complesso (art.138 cost.)

REGOLAMENTI COMUNITARI



Emanati dal Consiglio dei ministri
dell’Unione Europea
Sono obbligatori in tutti gli Stati
dell’Unione Europea
Se si verifica un contrasto tra con una
fonte interna di grado inferiore il giudice
deve applicare il regolamento dell’U.E.
LEGGI ORDINARIE o formali
Emanate dal Parlamento
 Possono riguardare solo le materie
indicate nella Costituzione
 Procedimento per l’approvazione:
“iter legis” – navette
 Artt. 70-75 C.

Iter di formazione della legge ordinaria





L' approvazione di una legge si articola in quattro fasi :
iniziativa legislativa
esame e approvazione
promulgazione
pubblicazione
Iniziativa legislativa
Essa si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere una
proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli.
Tale proposta può essere presentata dal Governo, da singoli parlamentari,
dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, da cinquantamila
elettori, dalle Regioni e dai Comuni (in ordine al mutamento delle
circoscrizioni provinciali esistenti ovvero alla istituzione di una nuova
provincia nell'ambito di una Regione).
PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE DELLA LEGGE
1.
2.
3.
4.
5.
Fase
 Iniziativa
Fase
 Discussione e Approvazione
Fase
 Promulgazione
Fase
 Pubblicazione
Fase
 Entrata in vigore
1. FASE DELL’INIZIATIVA
Il progetto di legge viene presentato
ad una delle due Camere del
Parlamento
Hanno iniziativa legislativa:
 Il Governo
 Ogni singolo parlamentare
 Popolo (raccogliendo 50.000 firme)
 Consigli Regionali
 C.N.E.L.
2. Fase della DISCUSSIONE E
APPROVAZIONE
Analisi preventiva delle Commissioni parlamentari riunite in sede:
- Referente: lavori preparatori; segue la discussione in Assemblea
- Deliberante/legislativa: procedimento di tipo decentrato, la Comm.
competente delibera e il testo della legge non passa all’Assemblea
(solo in Spagna esiste tale sistema); vi si ricorre raramente perché
restringe la partecipazione della maggior parte dei componenti
dell’Assemblea; inoltre l’opposizione vi si oppone.
- Redigente: (procedimento ibrido) la commissione competente delibera
sul testo articolo per articolo mentre il plenum dell’Assemblea delibera
sul testo integrale.
- Consultiva: pareri obbligatori, facoltativi, vincolanti . Quando una
Commissione esprime un parere su una questione di competenza di
un’altra Commissione.
Il progetto viene discusso e approvato identico in ciascuna Camera del
Parlamento, separatamente
Approvazione
Camera dei Deputati
Senato della Repubblica
Passaggio da una Camera all’altra fino
all’approvazione dello stesso testo da parte
di entrambe le Camere (bicameralismo
perfetto)
3. PROMULGAZIONE

Il testo viene firmato dal Presidente della
Repubblica

Firma del Guardasigilli (Ministro della
giustizia, istituito nel 1861 da Cavour))
La firma attesta che la procedura
legislativa si è compiuta in modo corretto,
ossia è costituzionale
 Eventuale opposizione del veto sospensivo

4. PUBBLICAZIONE

La legge viene pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
5. ENTRATA IN VIGORE

La legge entra in vigore,
diventa obbligatoria per tutti,
in genere decorsi 15 giorni
dalla pubblicazione
(vacatio legis)
GLI ATTI AVENTI FORZA DI
LEGGE
Atti aventi forza di legge
Con questa espressione si suole indicare i decreti legge, i
decreti legislativi e le leggi delle Regioni ordinarie
caratterizzati dal fatto che, pur avendo valore e forza di
legge, subiscono particolari limitazioni.
Pur essendo dunque, contenuti in un involucro diverso
dalla legge del Parlamento, hanno tuttavia lo stesso
valore.
Questi atti sono:
i decreti legge
i decreti legislativi, detti anche decreti delegati
le legge delle Regioni ordinarie
DECRETO LEGGE art. 77 C.
evengono indicati in modo abbreviato con la sigla D.L.,
Emanato dal Governo solo nei «casi straordinari di
necessità e di urgenza».
Il decreto legge a differenza del decreto legislativo, è un atto
che il Governo delibera direttamente sotto la sua
responsabilità senza aver ottenuto una delega dal
Parlamento, depositario della funzione legislativa. Il potere di
emanare un decreto legge spetta al Consiglio dei Ministri e
non anche ai singoli Ministri.
 Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale
 Entra in vigore immediatamente, ossia il giorno successivo alla
pubblicazione
 Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge
ordinaria dal Parlamento (con o senza modifiche)
 Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio (ex
tunc) ed è come se non fosse mai esistito
DECRETO LEGISLATIVO art. 76 C.
I decreti legislativi vengono indicati in modo
abbreviato con la sigla d.Lgs o DLG, sono atti
emanati dal Governo su espressa legge di
delegazione o di delega del Parlamento che lo
autorizza a svolgere la funzione legislativa nelle
materie indicate ed entro i limiti determinati.
Il procedimento si articola in due fasi
nettamente distinte:
a) emanazione di una legge-delega da parte delle due
Camere del Parlamento
b) emanazione del decreto legislativo da parte del
Governo
a) Legge- delega



Con la legge di delegazione o legge delega, il Parlamento
indica al Governo:
la materia oggetto della delega sulla quale il Governo potrà
eccezionalmente legiferare;
il termine entro il quale il Governo deve fare uso di questa
potestà legislativa;
i principî normativi e i criteri direttivi che il Governo dovrà
seguire nell’emanare il decreto legislativo.
b)Decreto legislativo del Governo
•Il Governo, in osservanza al contenuto della legge
di delegazione, delibera il testo normativo
•Il decreto viene emanato con Decreto del
Presidente della Repubblica, pubblicato, come le
leggi, sulla Gazzetta Ufficiale
•entrata in vigore trascorso il periodo di vacatio
legis (talvolta molto lunga in quanto il decreto può
introdurre un radicale cambiamento nel settore
normato
LEGGI REGIONALI

Nel nostro ordinamento le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano [sono titolari di potestà normativa che consente loro di emanare
leggi nelle materie ed entro i limiti previsti dalla Costituzione.
Le leggi regionali sono leggi che hanno un’efficacia limitata al territorio della
Regione che le emana, sono deliberate dal Consiglio regionale, promulgate dal
Presidente della Regione e pubblicate sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione
(BUR).


La Regione è autorizzata ad esercitare la potestà legislativa proprio dalla
Costituzione , che le conferisce competenze legislative di due tipi:
concorrente, quando ad esercitarla sono congiuntamente lo Stato e la Regione,
anche se in momenti diversi. Lo Stato prevede con una legge cornice i principî
fondamentali per l’emanazione delle leggi regionali in una determinata materia; la
Regione, a sua volta, in osservanza della legge cornice e dei principî in essa
contenuti, approva ed emana le leggi regionali;
Esclusiva (cfr art. 117 C.)
REGOLAMENTI del Governo
Regolamenti di
esecuzione
 Norme che
assicurano
l’operatività,
l’applicabilità
della legge (es.
casco)
Regolamenti
indipendenti
 Sono adottati
nelle materie
ancora non
disciplinate da
leggi
Regolamenti locali

Regolamenti degli enti locali
Con questa espressione si indicano le fonti secondarie o regolamentari
emanate dagli Enti locali, ovvero dalle Regioni, dai Comuni e dalle
Province e Città metropolitane nel rispetto delle leggi statali e
costituzionali.
Essi sono espressione dell’autonomia riconosciuta a questi Enti e servono a
completare le leggi statali e regionali nelle materie di competenza locale.
La Costituzione prevede una competenza esclusiva regolamentare degli
Enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite (art. 118).
Alle Regioni inoltre è riconosciuta la titolarità di potestà regolamentare
nelle materie di competenza legislativa concorrente, in quelle di
competenza legislativa esclusiva e in quelle di competenza esclusiva
legislativa dello Stato se ad esse espressamente da questo delegate (art.
117 ).
LEGGI REGIONALI
Fonte non scritta
Perché nasca una norma giuridica da una
consuetudine occorre:
 Un comportamento generale e costante dei cittadini
()
 E il convincimento che si tratti di un comportamento
obbligatorio (elemento psicologico)

CONSUETUDINE, uso normativo
La consuetudine , a differenza delle precedenti fonti, che sono tutte scritte, è una
fonte del diritto non scritta basata sulla tradizione.







Perché si possa parlare di consuetudine occorrono due condizioni:
l’abitudine a seguire un certo comportamento per un determinato periodo di tempo
(diuturnitas); elemento materiale
la convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio (opinio iuris
ac necessitatis). elemento materiale
Tradizionalmente viene distinta in:
consuetudine secundum legem, quando è richiamata dalle leggi scritte;
consuetudine praeter legem, quando regola materie non disciplinate da fonti scritte;
consuetudine contra legem, quando è contraria a norme di legge e si pone in
posizione abrogativa rispetto a norme di legge. Non è ammissibile nel nostro
ordinamento.
Nel nostro ordinamento giuridico la consuetudine generalmente ha efficacia solo se
espressamente richiamata dalle leggi, dai regolamenti o dagli usi.
Esistono tuttavia delle norme che non sono scritte in alcun documento né tanto meno
richiamate, che sono però seguite in modo costante.
Un esempio è rappresentato dalla procedura di consultazione per la formazione
del Governo, secondo la quale il Presidente della Repubblica riceve e consulta i
segretari dei partiti politici, i Presidenti di Camera e Senato, i Presidenti dei gruppi
parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica prima di scegliere la persona a
cui conferirà l’incarico di formare un nuovo Governo.
COME SI INDIVIDUANO LE FONTI
Le fonti vengono abbreviate con delle sigle:
 Cost.= Costituzione
 L.cost = legge costituzionale
 Reg. com.= regolamento comunitario
 L.= legge ordinaria
 L.reg.= legge regionale
 D.l.= decreto legge
 D.lgs.= decreto legislativo
 D.p.r.= regolamento
Struttura di una fonte

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Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI.
Ogni Articolo è composto da COMMI che
corrispondono ai capoversi di cui è composto un
articolo.
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