FONTI DEL DIRITTO
Quali sono le origini del diritto?
Le fonti di produzione
del diritto
• Sono il complesso degli atti o dei fatti
idonei a produrre, modificare o
abrogare (fonti di produzione) o a far
conoscere (fonti di cognizione) le
norme giuridiche.
Fonti di produzione si
distinguono in:
• Fonti-ATTO:
Documenti scritti
• Fonti -FATTO:
Fatti, comportamenti
(es. consuetudine)
Fonti di produzione si
distinguono in:
• FONTI INTERNE
Emanate dagli organi
dello Stato Italiano
• FONTI ESTERNE
Emanate da organi
esterni allo Stato,
dall’Unione
Europea
Caratteristica fondamentale
degli ordinamenti giuridici
moderni è la
PLURALITÁ DELLE
FONTI
Per orientarsi esiste un
PRINCIPIO GERARCHICO
• Le fonti di grado superiore non
possono essere modificate da quelle
di grado inferiore.
• Le fonti di grado inferiore devono
rispettare quanto stabilito dalle fonti
di grado superiore
• Tra le fonti di pari grado prevale la
fonte più recente nel tempo.
Per orientarsi esiste un
PRINCIPIO DI COMPETENZA
• Tra le fonti di pari grado alcune hanno
competenza generale, cioè possono
disciplinare qualunque materia.
• Altre hanno competenza speciale, cioè
possono disciplinare solo determinate
materie.
• Le fonti che hanno competenza
generale non possono riguardare le
materie riservate alle fonti di
competenza speciale.
LA SCALA GERARCHICA
1. Costituzione, leggi costituzionali
2. Regolamenti dell’Unione Europea
3. Fonti primarie: Leggi ordinarie,
leggi regionali, decreti legge,
decreti legislativi
4. Fonti secondarie: Regolamenti
del Governo
5. Consuetudini/Usi
In base al principio gerarchico
• Se una legge ordinaria o un decreto sono in
contrasto con la Costituzione vengono annullati
dalla Corte Costituzionale che li dichiara
incostituzionali.
• Se una legge ordinaria è in contrasto con un
regolamento dell’U.E. il giudice deve applicare il
regolamento e disapplicare la legge
• Se un regolamento governativo è in contrasto con
una legge ordinaria o un decreto è annullato dal
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
LE SINGOLE
FONTI DI PRODUZIONE
LA COSTITUZIONE ITALIANA
• E’ la legge fondamentale dello
Stato.
• Entrata in vigore il 1 gennaio
1948.
• Emanata dall’Assemblea
Costituente.
• Può essere cambiata solo con le
leggi costituzionali.
Struttura della Costituzione
• E’ composta da 139 articoli
Divisa in tre parti:
• Artt.1-12 Principi fondamentali
• Artt. 12-54 parte I: diritti e doveri
dei cittadini
• Artt. 55-139 parte II: ordinamento
della Repubblica
Caratteristiche
• Scritta perchè contenuta in un documento
discusso e votato.
• Votata perchè fu scritta e votata dall’Assemblea
Costituente, che era stata votata dal popolo il 2
giugno 1946.
• Lunga perchè disciplina l’organizzazione dello
Stato, i diritti di libertà, i diritti etico-sociali e
quelli economici.
• Rigida perché per modificarla sono necessarie
leggi costituzionali. Le leggi in contrasto con la
Costituzione vengono annullate dalla Corte
Costituzionale.
13
13
Costituzione
Cost. formale
• Indica il testo
completo della
Costituzione.
• La Costituzione
formale prevale
sempre, senza
eccezione alcuna sulla
Costituzione materiale
Costituzione
materiale
• Indica i
comportamenti e le
interpretazioni che
non violano la
Costituzione formale
vigente, ma che si
sono affermati per
integrarla e adattarla
ai vari problemi
politici.
LE LEGGI COSTITUZIONALI
• Emanate dal Parlamento
• Possono modificare o integrare
il testo della Costituzione
• Richiedono un procedimento
aggravato (vedi art.138 cost)
procedimento
• Doppia approvazione da parte di
ciascuna camera ad intervallo di almeno 3
mesi.
• Nella seconda approvazione se si
ottiene la maggioranza qualificata la
legge è approvata.
• Se si raggiunge la maggioranza
assoluta si può chiedere un referendum
confermativo.
• In questo caso, se vincono i SI al
referendum la legge cost. è approvata.
13/21
Limiti alla revisione cost
• Art. 139 la forma repubblicana
• Art. 1-12 principi fondamentali
LEGGI ORDINARIE
• Emanate dal Parlamento
• Procedura: iter legis
1.
2.
3.
4.
5.
Iniziativa legislativa
Discussione e approvazione
Promulgazione del P.d.R.
Pubblicazione sulla G.U.
Entrata in vigore
1. Iniziativa legislativa
(Cost. art.71)
• Governo: Disegno di legge
approvato dal consiglio dei ministri
• Ciascun parlamentare
• Iniziativa legislativa Popolare:
50.000 elettori
• Consigli Regionali
• CNEL
4/21
2. Discussione e
approvazione (Cost.art.72)
Procedimento
ordinario
Procedimento
abbreviato
Commissione
in sede referente
Commissione
in sede deliberante
5/21
Proc. ordinario
- Comm. referente
In ciascuna camera il testo:
• viene esaminato nella commissione
competente per materia.
• La commissione opera in sede
referente nel senso che fa una
relazione all’Aula (relazione della
maggioranza e relazione della
minoranza) sul testo della legge.
6/21
• In aula il progetto di legge poi viene
discusso e votato:
– prima ogni singolo articolo ed gli
emendamenti.
– poi una votazione finale dell’intero testo
a maggioranza semplice.
7/21
• Il testo deve essere approvato
identico da parte di entrambe le
Camere.
• Se la nuova Camera approva degli
emendamenti al testo approvato
dall’altra, la legge torna indietro per
una nuova approvazione (“navetta”).
8/21
Proc. abbreviato
- Comm. deliberante
• Il procedimento si svolge solo nella
commissione competente, che
procede direttamente
all’approvazione del progetto di
legge (commissione in sede
deliberante).
9/21
4. Pubblicazione (Cost. art.73 3°co)
• Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
5. Entrata in vigore (Cost. art.73 3°co)
• La legge entra in vigore in genere
dopo 15 giorni dalla pubblicazione
(vacatio legis)
11/21
GLI ATTI AVENTI FORZA
DI LEGGE
• DECRETI
LEGGE
• DECRETI
LEGISLATIVI
DECRETO LEGGE
• Emanato dal Governo
• Può essere emanato solo nei «casi
straordinari di necessità e di
urgenza».
• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale
ed entra in vigore immediatamente.
• Entro 60 giorni deve essere convertito
in legge ordinaria dal Parlamento.
• Se non viene convertito perde efficacia
fin dall’inizio.
DECRETO LEGISLATIVO
• Emanato dal Governo sulla base di
una legge-delega da parte del
Parlamento che stabilisce i principi
fondamentali, i criteri e i tempi per
l’emanazione del successivo decreto
dal parte del Governo.
• Si utilizza sesso il decreto legislativo
quando si deve riordinare un settore
complesso in un unico testo.
I CODICI
• Sono raccolte di norme che disciplinano in
modo organico una determinata materia.
• Sono emanati dal Governo con un decreto
legislativo.
• Hanno forza di legge.
• Codice civile/penale/di procedura civile/di
procedura penale/ della strada/ del turismo
LEGGI REGIONALI
• Emanate dal Consiglio Regionale.
• Valgono solo sul territorio della Regione.
• Eccezionalmente esistono le leggi provinciali
emanate dalle provincie di Trento e Bolzano
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE
TRA STATO E REGIONE (Art. 117 cost.)
L’art. 117 cost.
•elenca le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa
esclusiva;
•elenca le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa
concorrente con le Regioni: in questi casi allo Stato
compete la determinazione dei principi
fondamentali della materia, mentre la disciplina di
dettaglio spetta alle leggi regionali;
•Infine conclude specificando che le Regioni hanno
potestà legislativa esclusiva in tutte le altre materie.
REGOLAMENTI del Governo
• Emanati da: Consiglio dei ministri, singoli
ministri, enti territoriali (Regioni, Province,
Comuni)
• Se sono in contrasto con le fonti di grado
superiore vengono annullati dal giudice
amministrativo
REGOLAMENTI del Governo
Regolamenti
esecutivi
• Norme che servono
per l’applicazione
di una legge
Regolamenti
indipendenti
• Sono adottati nelle
materie ancora
non disciplinate da
leggi
La riserva di legge
• Vi sono materie che i regolamenti non
possono trattare perchè la Costituzione ha
riservato la competenza esclusivamente al
Parlamento attraverso le leggi.
• Si parla in questi casi di materie coperte
da riserva di legge.
• Es. Art.13 co2; art.41 co3
CONSUETUDINI/ USI
• Fonte non scritta (fonte fatto).
Perché nasca una norma giuridica da una
consuetudine occorre:
• Un comportamento generale e costante
dei cittadini (elemento materiale)
• e il convincimento che si tratti di un
comportamento obbligatorio (elemento
psicologico).
CONSUETUDINI/ USI
• Non possono esistere consuetudini
contrarie alle fonti scritte.
• Nelle materie regole da fonti scritte le
consuetudini valgono solo se richiamate.
• Le consuetudini sono pienamente efficaci
nelle materie non regolate da fonti scritte.
Come conoscere le
consuetudini?
• Esistono presso le Camere di Commercio
dei capoluoghi di provincia delle raccolte
ufficiali che permettono ai cittadini di
venirne a conoscenza.
• Si tratta di norme che comunque nascono
dalle consuetudini e non da fonti scritte.
REGOLAMENTI
COMUNITARI
• Emanati dal Consiglio dell’Unione Europea
(in collaborazione con il Parlamento
europeo).
• Sono obbligatori in tutti gli Stati
dell’Unione Europea (27 Stati)
• Se c’è contrasto tra con una fonte interna
di grado inferiore il giudice deve applicare
il regolamento dell’U.E. e disapplicare la
fonte interna.
Le DIRETTIVE COMUNITARIE
• Le direttive emanate dall’U.E. non sono
direttamente fonti del diritto italiano perché non
sono immediatamente obbligatorie negli Stati
membri.
• Le direttive indicano gli obiettivi da conseguire,
ma lasciano agli Stati la scelta delle misure da
adottare per raggiungere tali obiettivi entro una
determinata scadenza.
• Per la loro efficacia gli Stati membri dell’U.E
sono quindi obbligati ad emanare leggi ordinarie
di attuazione delle direttive stesse.
COME SI INDIVIDUANO LE FONTI
Le fonti vengono abbreviate con delle sigle:
• Cost.= Costituzione
• L.cost. = legge costituzionale
• Reg. com.= regolamento comunitario
• L.= legge ordinaria
• L.reg.= legge regionale
• D.l.= decreto legge
• D.lgs.= decreto legislativo
• D.p.r.= regolamento governativo
Struttura di una fonte
• Il testo di una fonte è diviso in ARTICOLI.
• Ogni Articolo è composto da COMMI che
corrispondono ai capoversi di cui è
composto un articolo.
FONTI DI COGNIZIONE
Sono i mezzi che permettono di venire a
conoscenza delle nuove fonti di produzione:
•La GAZZETTA UFFICIALE su cui vengono
pubblicate leggi ordinarie, decreti, regolamenti
governativi
•La GAZZETTA DELL’U.E. su cui vengono
pubblicati i regolamenti comunitari
•BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE per
la pubblicazione delle leggi regionali.
INTERPRETAZIONE
DEL DIRITTO
Interpretazione giudiziale
• Interpretazione fatta dal giudice nel corso
del procedimento;
• Vincola solo le parti in causa
interpretazione dottrinale
• Interpretazione contenuta negli scritti degli
studiosi del diritto, che non viene elaborata
per scopi pratici ma per chiarire in astratto
il significato delle norme;
• Non vincola nessuno, ma se gli studiosi
sono concordi nell’attribuire un certo
significato alla norma influenza
notevolmente i giudici;
interpretazione autentica
• Interpretazione fatta dal legislatore con
una nuova norma, al fine di togliere ogni
dubbio sui diversi possibili significati di una
legge;
• Vincola tutti.
EFFICACIA DELLE NORME
GIURIDICHE NEL TEMPO
Efficacia delle norme giuridiche
• L’efficacia della norma giuridica consiste nella
sua capacità di produrre effetti.
• Ogni norma giuridica ha un’efficacia limitata
nel tempo, perché dopo un certo periodo di
tempo può essere modificata, sostituita o
eliminata da altre norme.
• L’efficacia quindi va dal momento
dell’entrata in vigore fino a quello della
perdita dell’efficacia.
Entrata in vigore
• La legge di regola entra in vigore 15 giorni
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
• La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene
portata ufficialmente a conoscenza dei
destinatari.
• La vacatio legis è il periodo di tempo tra la
pubblicazione e l'entrata in vigore della legge.
• Una volta entrata in vigore, l’ignoranza della
legge non scusa.
Perdita dell’efficacia
L’eliminazione o la cancellazione di una norma
giuridica può avvenire mediante:
• Abrogazione
• Annullamento
Abrogazione
• L‘Abrogazione è la cessazione dell'efficacia di
una norma per effetto di una fonte successiva
di pari grado o più elevato.
L'abrogazione può essere:
• ESPRESSA quando viene indicato
esplicitamente quali fonti sono abrogate
• TACITA quando la nuova fonte contiene
disposizioni incompatibili le precedente.
Referendum abrogativo
• Si parla di referendum abrogativo quando si
domanda agli elettori se vogliono abrogare una o
più norme giuridiche di una legge o di un atto
avente forza di legge.
Il Referendum abrogativo
Non è ammesso
Per le leggi:
- tributarie e di bilancio
- di amnistia e di indulto
- di autorizzazione alla ratifica dei Trattati
internazionali
Fase dell’iniziativa
Il referendum viene richiesto da:
– 500.000 elettori (raccolta di firme)
– 5 Consigli regionali
Fase di controllo
a) controllo di legittimità del quesito
referendario →
È effettuato dalla Corte di Cassazione che verifica la
regolarità delle firme e la correttezza delle fasi del
procedimento
b) controllo di ammissibilità →
È effettuato dalla Corte costituzionale che verifica
l’ammissibilità del quesito.
Fase della votazione
La legge è abrogata se si realizzano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
- che partecipi al voto la maggioranza degli
aventi diritto al voto (quorum)
- che i SI ottengano la maggioranza dei voti
validamente espressi
Annullamento
• Consiste nella dichiarazione da parte di Tribunale
della invalidità di una norma giuridica che
contrasti con una fonte di grado superiore.
• La Corte Costituzionale dichiara incostituzionali
le leggi ordinarie o i decreti in contrasto con la
Costituzione e li annulla.
• Il giudice amministrativo può annullare i
regolamenti illegittimi che contrastino con le
leggi ordinarie.
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