LICEO CLASSICO “G.D. ROMAGNOSI” dal 1860-61 Il passato del futuro Viale Maria Luigia, 1 - 43125 Parma - Tel. 0521.282115 - Fax. 0521.385159 www.liceoromagnosi.org - [email protected] - codice MIUR PRPC010001 MEDAGLIA D’ORO DEL COMUNE DI PARMA – PREMIO S. ILARIO 2011 AI DOCENTI Comunicazione n. 381 del 1° giugno 2015 Oggetto: ESAMI DI STATO / segnalazione di alcune novità contenute nell’OM 11/2015 Da un prima lettura della recente Ordinanza Ministeriale sugli esami di stato, emergono alcune novità rispetto agli anni precedenti, o comunque alcuni passaggi che val la pena sottolineare. Art 11 comma 4 DOCENTI NON NOMINATI – PRESENZA IN SERVIZIO Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2015, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. Pertanto, stando alla lettera della norma, nei giorni 17,18 e 22 giugno i docenti non impegnati negli esami di stato devono essere presenti a scuola. Sul punto, anche al fine di evitare di creare disturbo al lavoro delle commissioni, si chiederà all’autorità competente se sia sufficiente assicurare che tutti i docenti siano immediatamente reperibili in caso di necessità (sia per sorveglianza a scuola, sia per essere chiamati in altre commissioni). In ogni caso, sino al 30 giugno tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, tranne quelli di religione cattolica, sono da ritenersi in servizio, e dunque devono essere facilmente reperibili. Art 4, comma 18.1 ESAME IN OSPEDALE O AL PROPRIO DOMICILIO I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame, fuori dalla sede scolastica, di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Ci potrebbe forse essere, in qualche classe, un candidato/a che per ragione di salute (che ovviamente devono essere adeguatamente certificate) non possa venire a scuola a svolgere gli esami (scritti o orale, o entrambi). Si suggerisce, qualora proprio risulti indispensabile tale possibilità, di far chiedere al candidato per iscritto (con lettera indirizzata al presidente della Commissione e al Dirigente scolastico, da recapitare entro il 15 giugno, salvo emergenze posteriori) di poter svolgere al proprio domicilio una o più prove al proprio domicilio, specificando le ragioni ed allegando la documentazione necessaria. La richiesta va poi “girata” dalla Commissione all’Ufficio scolastico di Parma (dott. Desco, dott.sa Careddu, dirigente tecnico Davoli), magari dopo colloquio telefonico. Ovviamente tale procedura deve essere usata solo davvero in casi di effettiva impossibilità, e prevede che le prove scritte si svolgano esclusivamente nei giorni delle prove suppletive. Art 20 comma 1 CORREZIONE DEGLI SCRITTI SOLO DOPO LA TERZA PROVA La Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della terza prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare Il Dirigente scolastico (prof. Guido Campanini) – [email protected] In pratica non è più possibile cominciare la correzione delle prove scritte sin dalla loro conclusione; occorre aspettare comunque lunedì 22, dopo la fine della terza prova. Art 19, commi 4 e 5 - Art 21 comma 3 III PROVA, COLLOQUIO E METODOLOGIA CLIL La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe. Nell’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera tramite la metodologia CLIL, la Commissione terrà conto della modalità con cui tale insegnamento è stato attivato, secondo le risultanze del documento del consiglio di classe. Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno. Per la terza prova si suggerisce di far notare come in nessuna simulazione di terza prova sono stati posti quesiti o argomenti in lingua straniera nelle discipline coinvolte (e solo parzialmente) nella metodologia CLIL Per il colloquio, in pratica solo il commissario interno può verificare le competenze disciplinari acquisite mediante la metodologia CLIL; inoltre, l’uso della congiunzione “anche” fa presumere che non si tratti di obbligo da parte della commissione e dei commissari. Si suggerisce ai commissari interni interessati un uso discrezionalmente intelligente di tale possibilità. Art 19 c. 3 e Art 21 c, 4 MATERIE OGGETTO DI TERZA PROVA E DI COLLOQUIO Nella terza prova devono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n.429, tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa La commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio. Si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente. Tutte le discipline devono essere oggetto di colloquio e possono essere oggetto di terza prova (salvo quelle per le quali non c’è alcun commissario competente). In altre parole: il docente di matematica può/deve verificare anche fisica, quello di filosofia anche storia, quello di latino anche greco. Ovviamente una disciplina può essere oggetto di colloquio sia nella prima fase (argomento o ricerca proposto del candidato), sia nella seconda parte (argomenti proposti dai commissari), sia nella terza parte (discussione delle tre prove scritte); quindi – ad esempio – la discussione della prova di latino sarebbe in teoria già sufficiente per affermare che latino è stato oggetto del colloquio. Art. 20 comma 5 PUBBLICAZIONE ESITO DELLE PROVE SCRITTE Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per Il Dirigente scolastico (prof. Guido Campanini) – [email protected] l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. I risultati di tutte e tre le signole prove scritte vanno pubblicati, per l’intera classe (e per una classe alla volta), il giorno precedente la data fissata per l’inizio dei colloqui di quella classe. Si ricorda che la correzione delle prove scritte (che deve cominciare dopo la conclusione della terza prova) può avvenire anche per aree disciplinari, secondo il recentissimo DM 319 del 29/5, che si trova sul sito del MIUR. CANDIDATI CERTIFICATI DSA e con BES (art. 23 e altri) Si leggano con attenzione i diversi articoli (o parte di articoli) della OM dedicati all’argomento, ed in particolare (ma non solo) all’art. 23; si faccia attenzione al fatto che i nostri candidati hanno un Piano Didattico Personalizzato (PDP), e dunque non seguono un percorso “differenziato” (che porterebbe al rilascio di una semplice certificazione, e non del diploma, e che permetterebbe anche di non verificare talune discipline). Devono svolgere gli esami nel rispetto della normativa circa gli strumenti compensativi e facilitatori (computer, dizionario digitale, mappe concettuali – secondo quanto previsto dal PDP) e circa i tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio, e talvolta anche di modalità particolari per lo svolgimento di talune prove scritte (“orale per lo scritto”), sempre come indicato nel PDP. In particolare, sull’accertamento della lingua straniera nel corso della terza prova, al comma 3 si legge quanto segue: Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. Ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES) è dedicato il comma 4 dell’art. 23 Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per ’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. Buona lettura integrale dell’Ordinanza e buoni esami. Il Dirigente scolastico (prof. Guido Campanini) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 Il Dirigente scolastico (prof. Guido Campanini) – [email protected]