LEGGE 11 GENNAIO 2007, n. 1
Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore
e delega al Governo in materia di raccordo tra le
scuole e le università
La Legge n.1/2007
• Restituisce certezza ad un esame che da sempre
costituisce un elemento qualificante del nostro sistema
formativo;
• è coerente con il principio di apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, concretizzando concreti aiuti ai giovani
attraverso il raccordo tra scuola secondaria, università,
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica:
• lascia intatti gli obiettivi della legge n. 425/1997, ma
cambia radicalmente gli articoli 2, 3, e 4 che riguardano gli
aspetti procedurali, rendendoli più credibile e,
valorizzando gli studenti che più si sono impegnati
Gli alunni dell’ultimo anno delle scuole
secondarie superiori statali e paritarie sono
ammessi all’esame se:
– hanno conseguito una valutazione positiva in sede di scrutinio
finale (la legge 425/1997 prevedeva l’ammissione in ogni
caso);
– per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 non si applica la
disciplina relativa ai debiti;
– a decorrere dall’a.s. 2008/2009 sono ammessi a sostenere
l’esame di Stato gli studenti che hanno saldato i debiti
formativi degli anni scolastici precedenti (la legge 425/1997
non ne faceva cenno e la legislazione generale sui debiti resta
comunque carente), lo stesso dicasi per gli studenti delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute.
In sede di scrutinio finale si procede ad una
valutazione dello studente che tenga conto:
– delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell’ultimo anno del corso di studi;
– delle capacità critiche e espressive;
– degli sforzi compiuti per colmare eventuali
lacune e raggiungere una preparazione tale da
sostenere l’esame di Stato anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.
I CANDIDATI
• Sono ammessi all’esame con abbreviazione di
un anno gli studenti che, senza essere incorsi
in ripetenze, abbiano riportato:
– non meno di 8/10 in ciascuna disciplina nello
scrutinio finale del quarto anno;
– una media non inferiore a 7/10 negli scrutini
finali dei 2 anni precedenti.
I candidati esterni:
– sono tenuti a presentare domanda di ammissione
all’esame, ed eventualmente a quelli preliminari,
solo in istituti statali o paritari del comune di
residenza (se l’indirizzo non è presente nel comune
di residenza i riferimenti successivi sono, nell’ordine,
la provincia o la regione);
– non in possesso di promozione all’ultima classe,
sostengono un esame preliminare davanti al
consiglio di classe dell’istituto in cui sosterranno
l’esame di Stato, al quale sono ammessi solo con un
punteggio minimo di 6/10 in ciascuna delle prove
effettuate. Sono considerati eventuali crediti
formativi.
I candidati non appartenenti a Paesi UE, che non
abbiano frequentato l’ultimo anno di istruzione
secondaria superiore, possono sostenere l’esame
in qualità di candidati esterni.
PROVE E PUNTEGGI
• La finalità dell’esame di Stato è la stessa prevista dall’art. 6 della L.
425/1996: l’esame di Stato è finalizzato all’accertamento delle
conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno di corso
di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di
ciascun indirizzo e delle basi culturali generali di ciascun
candidato, nonché delle capacità critiche del candidato.
• Sono confermati i contenuti delle tre prove scritte alle quali si
aggiunge il colloquio.
• La seconda prova degli istituti tecnici, professionali, d’arte e dei
licei artistici tiene conto della dimensione tecnico-pratica e
laboratoriale delle discipline coinvolte e può essere articolata in
più di una giornata.
Punteggi massimi (per l’a.s. 2007/2008):
– 15 punti per ciascuna delle tre prove scritte;
– 35 punti per il colloquio;
– 20 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3
anni;
– punteggio massimo complessivo: 100 punti;
– nulla cambia per i 5 punti di cui dispone la commissione
entro i 100 punti totali (da attribuire solo se il candidato
ha un credito di almeno 15 punti e un risultato
complessivo delle prove d’esame pari a 70);
– è ammessa l’attribuzione della lode per il candidato che,
senza aver usufruito dei 5 punti, abbia raggiunto 100.
Predisposizione delle prove:
– Non ci sono novità per la predisposizione delle prove: le
prime due spettano al Ministero; la terza alla
commissione; nulla di nuovo per la conduzione del
colloquio;
– abrogato l’art. 1 del d.lgs 286/2004, istitutivo del Servizio
Nazionale di Valutazione, che affidava all’INVALSI il
compito di predisporre le prove – anche per la scuola
secondaria di 1° e 2° grado;
– l’INVALSI predispone i modelli di prova da proporre alle
commissioni per l’elaborazione della terza prova scritta;
– l’INVALSI utilizzerà le prove scritte per valutare i livelli di
apprendimento conseguiti dai candidati, secondo
parametri applicati a livello internazionale per
assicurarne la comparabilità.
LE COMMISSIONI
• La commissione è composta di non più di 6 commissari,
dei quali 50% esterni e 50% interni, più il presidente
esterno.
• La commissione è nominata dal direttore dell’USR; le
nomine sono effettuate, nell’ordine, nell’ambito comunale
o provinciale (in casi eccezionali, ambiti regionali o
interregionali); è tassativamente escluso l’ambito
distrettuale.
• Ogni 2 classi sono nominati un unico presidente e i
commissari esterni.
• Deve essere assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto della prima e della seconda prova scritta.
LE COMMISSIONI
• Ad ogni classe non sono assegnati più di 35 studenti; i
candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti e il loro numero non può superare il 50%.
• Solo in casi eccezionali, e solo presso istituti statali,
possono essere attivate commissioni con un numero
maggiore di candidati esterni, o con soli candidati esterni.
• È facoltà delle commissioni di provvedere alla correzione
delle prove scritte e all’espletamento del colloquio,
operando per aree disciplinari.
• Le decisioni finali sono assunte dalla commissione a
maggioranza assoluta.
• La misura dei compensi dovuti a presidenti e commissari è fissata
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola.
• Presso il MPI è stata costituita una task force di dirigenti tecnici
con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione
circa le novità dell’esame, nonché di provvedere, di concerto con
gli ispettori operanti nelle regioni, all’attuazione di adeguate
forme di assistenza e di intervento.
• Alla funzione ispettiva viene affidato il compito di svolgere sul
territorio di riferimento sistematiche verifiche e monitoraggi sul
regolare funzionamento delle operazioni di esame.
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