Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 18/02/2015 - 0003164 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO S Consiglio Regionale del Veneto N del 18/02/2015 Prot.: 0003164 Titolano 2.6 CRV CRV spc-UPA Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede oggetto: XilSl .Al'URA Progetto di legge n. 497 Proposta di legge di iniziativa del consigliere Costantino Toniolo relativa a: "ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2003, N. 32, "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETÀ VENETO NANOTECH SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA)" E DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, N. 45, "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE"". Si comunica che con nota datata 12 febbraio 2015, il Consigliere Bottacin ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. PRESIDENTE (Clodòvaldo Ruffato) SERVIZIO RAPPORTI I: nUGENTE rto lONALI ie/[ / IL SEGRETARIO ^ENERALE (dott. RobertManon) GV/sd pdl\pdl 49/" nuova sottoscrizione SERX'IZIO ATTRITA E lL\PPORTI ISTITUZION.\LI Unità atti istituzionali 'an Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tei +39 041 2701271 fax [email protected] www.consiglioveneto.it CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 497 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Toniolo e Bottacin * ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2003, N. 32 "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETÀ VENETO NANOTECH SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA)" E DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, N. 45 "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE" Presentato alla Presidenza del Consiglio I ' l l febbraio 2015. * Con nota del 12 febbraio 2015, prot. 2797 il consigliere Bottacin ha sottoscritto la proposta di legge. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2003, N. 32 "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETÀ VENETO NANOTECH SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA)" E DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, N. 45 "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE" Relazione: Con questo progetto dì legge s'intende riportare all'attenzione la questione delle società partecipate dalla Regione e dì due società, in particolare, in merito alla cui utilità sono sorte sìa in passato sìa dì recente molte perplessità. L'intento è, dunque, quello di spingere la Giunta, rafforzandone gli intendimenti, a semplificare il quadro istituzionale ed a ridurre le spese ad esso connesse, riducendo l'apparato "pararegionale" e valorizzando per quanto possibile il mercato, anche attraverso appositi incentivi, relativamente al sostegno ali 'innovazione. La Regione del Veneto attualmente partecipa alle società Veneto Nanotech scpa in misura del 76,66 per cento e Veneto Innovazione nella misura del 100 per cento. La partecipazione è stata autorizzata rispettivamente con la legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 "Partecipazione della regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (scpa)" e la legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione dì una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell 'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale ". Dall'esame della scritture contabili emerge che Veneto Nanotech scpa matura perdite per circa 100.000 euro al mese (cfr. DGR 1703/2014) assommando più di tre milioni dì euro negli ultimi anni. Alla chiusura del bilancio del 2013 essa registrava debiti per oltre sette milioni dì euro. Essa impiega 71 persone tra dipendenti e collaboratori. Ogni anno la Regione ha erogato alla società contributi straordinari (per 1.150.000 nel 2014, 150.000 nel 2013, 600.000 nel 2012, 450.000 nel 2011, 750.000 nel 2010). Anche Veneto Innovazione spa registra dei risultati di bilancio regolarmente in perdita, e gode di contributi annuali da parte della Regione (ridotti a 200.000 euro negli anni 2014 e 2013). Essa impiega 15 dipendenti, oltre a consulenze e collaborazioni. Con la DGR 138/CR del 14 dicembre 2010 la Giunta regionale si era impegnata a razionalizzare, tra le altre, le società regionali Finest spa; Veneto Innovazione spa; Veneto Nanotech scpa; Veneto Sviluppo spa. Con PDA 22 del 27 luglio 2011 il Consìglio regionale ha approvato la proposta. Da allora, tuttavìa, il proposito è rimasto lettera morta. La successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, aveva previsto che la Giunta regionale, alla luce dei nuovi principi posti dalla legge stessa e dalla legislazione nazionale, presentasse entro novanta giorni dall'entrata in vigore una valutazione di carattere economico relativa alle funzioni amministrative attualmente esercitate dalle società controllate ed entro centottanta giorni una proposta circa il mantenimento o meno in capo alle società delle funzioni conferite. Purtroppo anche tale previsione è rimasta senza seguito. Si ritiene che parte delle funzioni regionali attualmente svolte dalle due società potrebbero essere utilmente svolte direttamente dagli uffici regionali. E cosa nota, del resto, che, alla luce della significativa riduzione delle risorse regionali, alcuni uffici abbiano visto una sensibile riduzione dei carichi di lavoro. La soppressione delle partecipazioni a Veneto Innovazione spa ed a Veneto Nanotech scpa e la riconduzione in capo agli uffici regionali delle attività attualmente svolte dalla Regione per il tramite di dette società secondo stime prudenziali comporterà una minor spesa in capo al bilancio regionale che potrà essere quantificata solo dopo un approfondito esame dei bilanci e della gestione, ma che si presume non irrilevante; non si tratta, infatti, solo dell 'ammontare dei contributi annualmente erogati, ma anche delle spese che, a vario titolo e senza la garanzia dì economicità offerta dal mercato, sono sostenute dalla Regione a favore delle due società (cfr., infatti, i ricavi per le varie attività svolte a favore della Regione). Tali risorse ben potrebbero essere destinate alla ricerca e sviluppo ed in generale all'innovazione del sistema economico, anziché essere assorbite da costì dì transazione ed in generale dal funzionamento dell 'organizzazione regionale allargata. Altre funzioni potrebbero essere assorbite da altre società regionali, in particolare da Veneto Sviluppo. Spetterà alla Giunta, entro breve termine, fare una proposta operativa da vagliare anche in sede dì commissione consiliare competente. L'auspicio è che, nella redazione del piano, la Giunta tenga presentì le indicazioni che il legislatore aveva già fornito con la legge regionale n. 29 del 2013 ("ipotesi di alienazione o valorizzazione del patrimonio gestito dalle società ... misure relative al personale dipendente "; prìncipi quali: "a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari; b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica; c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società dì cui all'articolo 1; d) riconoscimento dì idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società dì cui ali 'artìcolo 1 nei concorsi pubblici per l'assunzione di dipendenti regionali; e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi... "). ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2003, N. 32 "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA SOCIETÀ VENETO NANOTECH SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA)" E DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, N. 45 "COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE" Art. 1 - Abrogazione della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (scpa)" e della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale". 1. La legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 "Partecipazione della regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)" e la legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale" sono abrogate. 2. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un piano per la liquidazione delle quote azionarie detenute ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 e per la disciplina dei rapporti giuridici di competenza regionale da esse derivanti. Art. 2 - Norma fìnanziarìa. 1. Le minori spese derivanti dall'abrogazione delle leggi regionali di cui all'articolo 1, quantificate in euro 350.000,00 per ogni esercizio del triennio 20152017 a valere sulle upb U0227 "Attività a favore delio sviluppo economico e dell'irmovazione" (cap. 100579) e U0064 "Spese per il funzionamento delle società partecipate" (cap. 20504), incrementano di pari importo la dotazione dell'upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo" del bilancio pluriennale 2015-2017. 2. Le ulteriori minori spese, indirettamente derivanti dall'abrogazione delle leggi regionali di cui all'articolo 1, incrementano la dotazione dell'upb U0230 "Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo" del bilancio pluriennale 20152017. INDICE Art. 1 - Abrogazione della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (scpa)" e della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale" 3 Art. 2 - Norma finanziaria 3