PROVINCIA DI ROMA Energie Comuni. GUIDA AI SERVIZI PER L’IMPIEGO nella Provincia di Roma Assessorato alle Politiche del Lavoro e della Qualità della vita NOTA IMPORTANTE Il testo di questa guida sarà reperibile on line sul sito www.informaservizi.it, il portale della Provincia di Roma dedicato al lavoro. Collegandosi periodicamente sarà possibile scaricare tutti gli aggiornamenti, le aggiunte e le modifiche al testo che nel corso del tempo si renderanno necessari. Si ringrazia Enzo Lilli consulente di Capitale Lavoro s.p.a. per la preziosa e puntuale collaborazione. INTRODUZIONE DELL’ ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA QUALITÀ DELLA VITA. La guida che presentiamo vuole essere uno strumento utile ai cittadini e alle cittadine, alle imprese e a chiunque si debba misurare con l’esperienza dell’inserimento lavorativo, per comprendere come muoversi al fine di sfruttare al meglio le opportunità offerte dai Servizi per l’impiego della Provincia di Roma. Ma quali sono le opportunità? Bisogna partire, per comprendere l’importanza di questa scelta, dalla trasformazione che i Centri per l’Impiego hanno subito: non più uffici che preparano pratiche per l’avviamento al lavoro, ma strutture articolate in servizi differenziati, per le esigenze delle persone che si rivolgono a loro. Un esempio? Le offerte lavorative, per soddisfare le necessità, gli interessi e le attitudini di ognuno; gli stage formativi, per continuare l’apprendimento e non restare tagliati fuori dal mercato del lavoro; i tirocini remunerati presso le aziende, per formarsi un’esperienza sul campo; le possibilità riservate a chi è diversamente abile, per incrementare le opportunità di inclusione sociale; i colloqui individuali per orientare disabili, giovani in obbligo formativo, extracomunitari e categorie svantaggiate; informazione, accoglienza, orientamento e accompagnamento ai servizi presenti sul territorio. Servizi ai cittadini, dunque, ma anche alle imprese interessate ad assumere personale o ad incrementare l’organico esistente. In sostanza, si tratta di un percorso nuovo che l’Amministrazione provinciale offre alle persone che vivono e operano sul proprio territorio, con l’intenzione di confermare il proprio spirito di servizio e di affermare, attraverso la qualificazione dell’intervento per sostenere l’occupazione possibile, la capacità del soggetto pubblico di essere adeguato alla situazione e alle difficoltà del momento che vivono persone ed imprese, ma anche gli enti locali, con un’attività del tutto gratuita e trasparente, rispetto alla quale la partecipazione attiva è un requisito indispensabile. Speriamo, con questo lavoro, di aver preso un’iniziativa utile e di presentare un aspetto nuovo della Provincia di Roma, forse ancora sconosciuto ai più. Gloria Malaspina Assessore alle Politiche del Lavoro e della Qualità della Vita 1 I CENTRI PER L’IMPIEGO CHE COSA SONO In un mercato del lavoro in profonda trasformazione, come è quello italiano oggi, si assiste al proliferare di forme di lavoro flessibile e autonomo che sempre più vanno a sostituire quello dipendente, a tempo pieno ed indeterminato ed all’affacciarsi di nuovi e diversificati attori abilitati a svolgere a vario titolo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In questo panorama i Centri per l’Impiego pubblici sono chiamati ad essere il motore della rete dei servizi per l’impiego che ha come obiettivo prioritario la conoscenza approfondita delle singole realtà territoriali al fine di programmare politiche attive del lavoro calzanti sui bisogni delle comunità da governare per garantire a tutti i cittadini pari opportunità nell’accesso al mondo del lavoro offrendo servizi personalizzati e di accompagnamento finalizzati a non disperdere il bagaglio culturale e professionale di cui ognuno è portatore. DOVE RIVOLGERSI Presso tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di Roma. Attualmente sono presenti 23 Centri per l’Impiego all’interno del territorio della Provincia di Roma. 1.1 I CENTRI PER L’IMPIEGO COME ISCRIVERSI ALLA BANCA DATI Compilando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Lo stato di disoccupazione si può autocertificare. LE CATEGORIE • adolescenti da 15 a 18 anni; • giovani da 18 a 25 anni; • disoccupati/inoccupati; • donne in reinserimento lavorativo; • occupati in cerca di altra occupazione. I SERVIZI OFFERTI • prima accoglienza e informazione; • colloqui individuali di orientamento; • apprendistato; • obbligo formativo; • preselezione; • bandi relativi agli avviamenti presso gli enti pubblici; • tirocini formativi/orientativi; • fare impresa; • sportello Eures; 1.2 I CENTRI PER L’IMPIEGO • centro servizi immigrati; • collocamento dello spettacolo; • attività di orientamento per cittadini diversamente abili e per categorie svantaggiate; • rete integrata dei servizi per l’occupazione. CALL CENTER – CONTACT CENTER Per tutti i cittadini e per le aziende è attivo il call center–contact center dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma. Telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 al numero verde lavoro 800.81.82.82 o collegandoti all’indirizzo e-mail: [email protected] sono disponibili i nostri operatori per informazioni su tutte le strutture che si occupano di lavoro sul territorio provinciale e per delucidazioni su tutti i servizi offerti dai Centri per l’Impiego quali, ad esempio, modalità di inserimento in banca dati (disponibilità), in liste di mobilità, tirocini, normativa riguardante i contratti di lavoro e le assunzioni agevolate, avviamenti presso gli enti pubblici e preselezioni per le offerte di lavoro delle aziende private ecc. Il call center-contact center dei Centri per l'Impiego, attraverso un team di consulenti altamente specializzati, risponde, via voce 1.3 I CENTRI PER L’IMPIEGO tramite il numero verde lavoro (800.81.82.82) o via telematica tramite casella di posta elettronica ([email protected]) o via fax (06 97233047), con estrema preparazione, cortesia e disponibilità, consigliando anche le soluzioni migliori ed agevolando il disbrigo delle pratiche burocratiche, facilitando le attività delle aziende e reperendo personale con i requisiti adeguati alle esigenze delle imprese richiedenti. Tutte queste prestazioni sono assolutamente gratuite. Sono a disposizione anche i siti web: www.informaservizi.it e www.provincia.roma.it (alla voce Centri per l’Impiego) e le pagine 620, 621 e 622 del Televideo di Rai 3. CENTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO Nel territorio del Comune di Roma sono presenti 23 Centri di Orientamento al Lavoro. Si tratta di strutture pubbliche in cui l’azione orientativa si sviluppa attraverso un percorso che parte dall’analisi dei bisogni dell’utente per giungere a definire un progetto personale in cui trovino eventualmente posto anche momenti formativi per l’acquisizione delle capacità necessarie per svolgere al meglio la ricerca di lavoro. 1.4 I CENTRI PER L’IMPIEGO I CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI ROMA Centro Impiego ROMA CINECITTA’ Viale Rolando Vignali, 14 – 00173 Roma Tel. 06 729911-67668278 Fax 06 7213302 e-mail: [email protected] sede periferica di PRIMAVALLE Via Decio Azzolino, 7 – 00167 Roma Tel. e Fax 06 6270798 e-mail: [email protected] Centro Impiego ROMA TIBURTINO Via E. D’Onofrio, 60 – 00155 Roma Tel. 06 40801770 Fax 06 4070124 e-mail: [email protected] Centro Impiego ROMA DRAGONCELLO Via Fattiboni, 77 – 00126 Roma Tel. 06 52169707 Fax 06 5216633 e-mail: [email protected] sede periferica di FIUMICINO (in corso di trasferimento) Via del Canale, 16 – 00054 Fiumicino (per info n.verde 800.81.82.82) Centro Impiego ROMA TORRE ANGELA Via Jacopo Torriti, 7 – 00133 Roma Tel. 06 2017542/2014192 Fax 06 20627827 e-mail: [email protected] 1.5 I CENTRI PER L’IMPIEGO Centro Impiego CIVITAVECCHIA bacino di competenza: Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa Via Cesare Battisti, 14 – 00053 Civitavecchia Tel. e Fax 0766 500587 e-mail: [email protected] sede periferica di BRACCIANO bacino di competenza: Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano Via delle Palme, 5/C – 00062 Bracciano Tel. 06 99802952 Fax 06 99804791 e-mail: [email protected] sede periferica di CERVETERI bacino di competenza: Cerveteri, Ladispoli Largo di Villa Olio, 9/10 – 00052 Cerveteri Tel. 06 99552849 Fax 06 9940020 e-mail: [email protected] Centro Impiego TIVOLI bacino di competenza: Casape, Castel Madama, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Licenza, Mandela, Percile, Pisoniano, Roccagiovine, Sambuci, San Gregorio da Sassola, Saracinesco, Tivoli, Vicovaro Via Empolitana, 234/236 - 00019 Tivoli Tel. 0774 334984/334232 Fax 0774 333171 e-mail: [email protected] sede periferica di SUBIACO bacino di competenza: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma, Cineto Romano, Jenne, Marano Equo, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano 1.6 I CENTRI PER L’IMPIEGO Via Cadorna, 8 – 00028 Subiaco Tel. 0774 85586 Fax 0774 825077 e-mail: [email protected] sede periferica di GUIDONIA bacino di competenza: Guidonia Montecelio, Marcellina, San Polo dei Cavalieri Via Roma, 22 - 00012 Guidonia Tel. 0774 340568 Fax 0774 300831 e-mail: [email protected] Centro Impiego di MORLUPO bacino di competenza: Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano, Morlupo, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste Via San Michele, 87/89 – 00060 Morlupo Tel. 06 9072763 Fax 06 90192776 e-mail: [email protected] sede periferica di FIANO ROMANO bacino di competenza: Capena, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Torrita Tiberina Via Aldo Moro, 107 – 00065 Fiano Romano Tel. e Fax 0765 389160 e-mail: [email protected] Centro Impiego FRASCATI bacino di competenza: Colonna, Frascati, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca Priora, San Cesareo Via Sciadonna, 24 – 00044 Frascati Tel 06 94015468 Fax 06 9420032 e-mail: [email protected] 1.7 I CENTRI PER L’IMPIEGO sede periferica di MARINO bacino di competenza: Ciampino, Grottaferrata, Marino, Rocca di Papa Corso V. Colonna, snc – 00047 Marino Tel. 06 93801054 Fax 06 9387194 e-mail: [email protected] Centro Impiego ALBANO LAZIALE bacino di competenza: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Nemi Via S. Francesco, 28 - 00041 Albano Laziale Tel. 06 93262006 Fax 06 9320849 e-mail: [email protected] Centro Impiego VELLETRI bacino di competenza: Lanuvio, Lariano, Velletri Via Filippo Turati, snc – 00049 Velletri Tel. 06 96153078 Fax 06 96142569 e-mail: [email protected] Centro Impiego MONTEROTONDO bacino di competenza: Fonte Nuova, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant’Angelo Romano Via Val di Fassa, 1/C – 00015 Monterotondo Tel. 06 9004918 Fax 06 9060892 e-mail: [email protected] Centro Impiego POMEZIA bacino di competenza: Ardea, Pomezia Via Pontina Vecchia, 13 - 00040 Pomezia 1.8 I CENTRI PER L’IMPIEGO Tel. e Fax 06 91601246 e-mail: [email protected] sede periferica di ANZIO bacino di competenza: Anzio, Nettuno Largo Venezia snc – 00042 Anzio Tel. 06 98673056 Fax 06 9872440 e-mail: [email protected] Centro Impiego COLLEFERRO bacino di competenza: Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone Via Carpinetana sud, 144 – 00034 Colleferro Tel. 06 97236327 Fax 06 97325000 e-mail: [email protected] Centro Impiego PALESTRINA bacino di competenza: Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Olevano Romano, Palestrina, Poli, Rocca di Cave, San Vito Romano, Zagarolo Via degli Arcioni, 15 - 00036 Palestrina Tel. 06 95311091 Fax 06 9538237 e-mail: [email protected] Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30 martedì e giovedì anche ore 14.45 – 16.45 1.9 I CENTRI PER L’IMPIEGO NUMERO VERDE LAVORO 800-818282 Fax 06 97233047 e-mail: [email protected] Coordinamento Centri per l’Impiego della Provincia di Roma Via Rolando Vignali, 14 – 00173 Roma Tel. 06 67668311/8349/8314 Fax 06 67668301 e-mail: [email protected] 1.10 I CENTRI PER L’IMPIEGO NOVITÀ 2005 Centri per l’Impiego di prossima apertura Nel corso del 2005 verranno attivati dei Centri Polifunzionali* nei comuni di Marino, Fiumicino, Guidonia e Fiano Romano. I Centri per l’Impiego di Civitavecchia e Pomezia verranno trasferiti in nuovi locali. Un nuovo Centro per l’Impiego verrà inaugurato nel comune di Subiaco. Il numero verde lavoro 800.81.82.82 fornirà numeri telefonici e nuovi indirizzi. A partire da gennaio 2005 le sedi periferiche erogheranno tutti i servizi offerti dai Centri per l’Impiego, ad eccezione dei bandi per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni, per cui riceveranno soltanto le richieste di autocandidatura che poi trasmetteranno al Centro per l’Impiego da cui dipendono funzionalmente. * Centro Polifunzionale È una struttura in cui operano contemporaneamente enti diversi quali: Centro per l’Impiego, Centro di Orientamento al Lavoro, Centro Servizi Immigrati, Centro di Formazione Professionale, ecc. diversamente strutturati a seconda delle potenzialità e dei bisogni del territorio in cui sono ubicati. 1.11 I CENTRI PER L’IMPIEGO I CENTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA I MUNICIPIO COL Cenci Lungotevere de' Cenci, 7 - 00186 Roma Tel. 06 68215179 Fax 06 68809971 e-mail: [email protected] I MUNICIPIO COL Carceri Lungotevere de' Cenci, 7 - 00186 Roma Specializzato in inserimento e reinserimento occupazionale di detenuti ed ex detenuti Tel. 06 67106378 Fax 06 68215179 e-mail: [email protected] (solo il mar dalle 15.00 alle 18.00 è attivo il Tel. 06 58391130) Lo sportello è aperto anche presso il CSSA (Centro Servizi Sociali Adulti) sito in Viale Trastevere, 209 - Roma. I MUNICIPIO COL Simonetta Tosi Via Alessandro Volta, 43 - 00153 Roma Tel. 06 57133889 Tel. e Fax 06 5745486 e-mail: [email protected] III MUNICIPIO COL Marsi Università "La Sapienza" Facoltà di Psicologia Via degli Apuli, 5 - 00185 Roma Tel. 06 44704735 Fax 06 49385092 e-mail: [email protected] 1.12 I CENTRI PER L’IMPIEGO IV MUNICIPIO COL M.te Meta Via M.te Meta, 21/23 - 00139 Roma Tel. 06 87187456 Fax 06 87195421 e-mail: [email protected] V MUNICIPIO COL Tiburtino III Via W. A. Mozart, 77 - 00159 Roma Tel. 06 40814925/26 Fax 06 40801335 e-mail: [email protected] VI MUNICIPIO COL Marranella Piazza della Marranella, 12 Tel. 06 24305148 Fax 06 24305185 e-mail: [email protected] VII MUNICIPIO COL Teresa Gullace Via delle Fragole, 30 - 00172 Roma Tel. 06 2303288 Fax 06 23296427 e-mail: [email protected] VIII MUNICIPIO COL Tor Bella Monaca Via F. Conti s.n.c. piano terra Tel. e Fax 06 20630980 e-mail: [email protected] VIII MUNICIPIO COL Casilina Via Casilina, 1312 - 00169 Roma Tel. 06 20419119 Fax. 06 2023013 e-mail: [email protected] 1.13 I CENTRI PER L’IMPIEGO IX MUNICIPIO COL Baronio Via Cesare Baronio, 20 – 00179 Roma Tel. 06 78358758 Fax 06 78392001 e-mail: [email protected] X MUNICIPIO COL Vignali Viale R. Vignali, 14 - 00173 Roma Tel. 06 72902207 Fax 06 72973505 e-mail: [email protected] X MUNICIPIO COL Della Seta Via A. Della Seta, 20 - 00100 Roma Tel. 06 72672599 Fax 06 72675056 e-mail: [email protected] XI MUNICIPIO COL Lincei Via Dei Lincei, 93 – 00147 Roma Tel. 06 51882476 Fax 06 51604517 e-mail: [email protected] XII MUNICIPIO COL Silone Via I. Silone - 1° ponte - 00143 Roma Tel. 06 50524495 Fax 06 50992694 e-mail: [email protected] XII MUNICIPIO COL Taby Via Ugo Taby, 30 - 00144 Roma Tel./Fax 06 52274827 e-mail: [email protected] 1.14 I CENTRI PER L’IMPIEGO XIII MUNICIPIO COL Capelvenere L.go dei Capelvenere s.n.c. - 00125 Roma Tel. 06 52364114 Fax 06 52369120 e-mail: [email protected] XIII MUNICIPIO COL Pasolini Via Domenico Baffigo, 163 - 00121 Roma Lido Tel. 06 5694237 Fax 06 5694237 e-mail: [email protected] XV MUNICIPIO COL Scarperia Via Scarperia, 49/51 - 00146 Roma Tel. 06 55590072 Fax 06 55287904 e-mail: [email protected] XV MUNICIPIO COL Corviale Via Mazzacurati, 76 - 00148 Roma Tel. 06 65090006 Fax 06 65193505 e-mail: [email protected] XVI MUNICIPIO COL Longhena Via Longhena, 84 - 00163 Roma Tel. 06 66166860 Fax 06 66148693 e-mail: [email protected] XVIII MUNICIPIO COL Azzolino Via D. Azzolino, 7 - 00167 Roma Tel. 06 61662513 Fax 06 61291938 e-mail: [email protected] 1.15 I CENTRI PER L’IMPIEGO XX MUNICIPIO COL Rubra Via Rubra, 49 - 00188 Roma Tel. e Fax 06 33616253 e-mail: [email protected] Giorni e orari di apertura: dal lunedì al mercoledì ore 9.30-13.00 martedì e giovedì anche ore 15.30-17.30 venerdì ore 9.00-12.00 Per informazioni: call center Comune di Roma Tel. 060606 Dal 12 aprile 2005 è aperto lo: SPORTELLO NOMADI X MUNICIPIO Via A. Della Seta, 20 - 00178 Roma Tel. 348 6614207 e-mail: [email protected] Giorni e orari di apertura: lunedì, martedì e venerdì ore 9.00-14.00 mercoledì e giovedì lo sportello è aperto in via di Porta Labicana, 59 con lo stesso orario. 1.16 2 ACCOGLIENZA E PRIMA INFORMAZIONE L’operatore del Centro per l’Impiego aiuta ogni utente, sia esso un cittadino oppure un’azienda, ad individuare il genere di servizio più adatto alle sue esigenze fornendo informazioni non solo su tutti i servizi erogati dal Centro ma anche da tutte le altre strutture presenti sul territorio che a vario titolo si occupano di lavoro. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SERVIZIO Requisito necessario: età minima 15 anni e assolvimento dell’obbligo scolastico. COME CI SI ISCRIVE ALLA BANCA DATI Per essere inseriti nella banca dati provinciale occorre dichiarare la propria disponibilità al lavoro tramite un colloquio con l’operatore, durante il quale sarà redatta la scheda anagrafico – professionale che sarà poi contestualmente sottoscritta e consegnata in copia all’utente. Al momento dell’iscrizione, o reiscrizione, è necessario presentarsi personalmente muniti di un documento di riconoscimento valido. 2.1 ACCOGLIENZA E PRIMA INFORMAZIONE Dal 1 marzo u.s. a tutti gli iscritti nei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma viene rilasciato un tesserino magnetico ed un codice personalizzato che permettono di usufruire di una serie di vantaggi. Utilizzando una delle postazioni di autoconsultazione presenti in tutti i Centri per l’Impiego, oppure tramite il proprio pc è possibile verificare via internet la propria posizione anagrafica, visitare i siti relativi al mondo del lavoro, conoscere in tempo reale tutte le offerte di lavoro. 2.2 3 OBBLIGO FORMATIVO DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE Il sistema dell’obbligo formativo, istituito con la Legge 144/99 (art. 68) intende offrire a tutti i ragazzi che hanno adempiuto l’obbligo scolastico (8 anni di istruzione) e che si trovano nella fascia di età compresa tra 14 e 18 anni, l’opportunità di completare il percorso formativo attraverso il conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale o di un’attestazione dell’esercizio di apprendistato. Nel quadro delle recenti trasformazioni istituzionali costituisce una delle innovazioni più importanti introdotte negli ultimi decenni nel nostro paese. L’obiettivo è quello di ridurre gli abbandoni scolastici ovvero, qualora questo avvenisse, consentire comunque un inserimento professionale o lavorativo. Nell’attuale contesto, i Centri per l’Impiego rappresentano il punto di snodo fra i percorsi dell’istruzione, della formazione professionale e dell’apprendistato, fornendo orientamento e tutoraggio del percorso formativo. 3.1 OBBLIGO FORMATIVO PERCORSI FORMATIVI I giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico fino al quattordicesimo anno di età possono scegliere di intraprendere tre differenti percorsi: ISTRUZIONE SUPERIORE Proseguire regolarmente il percorso di studi fino al conseguimento del diploma di istruzione superiore. CORSI DI FORMAZIONE Frequentare corsi di formazione professionale per il raggiungimento di una qualifica professionale. Gli interventi sono programmati dalla Provincia di Roma che ha la competenza in materia, sulla base delle concrete esigenze del mercato del lavoro ed elaborati secondo standard formativi nazionali. Per il rilascio della qualifica sono necessari corsi di durata triennale. Gli enti di formazione che svolgono corsi di obbligo formativo, destinati alla fascia di età tra 14 e 18 anni, sono: 3.2 OBBLIGO FORMATIVO POLO PUBBLICO DELL’OFFERTA FORMATIVA Cpfp Castelfusano Alberghiero - Via delle Quinqueremi, 112 - 00122 Lido di Ostia Tel. 06 56309567 - Settore: Ristorazione Cpfp Castelfusano Commercio - Via Capo Sperone, 52 - 00122 Lido di Ostia Tel. 06 5684254 - Settore: Commercio Cpfp Adriatico - Via Monti Lessini, 6 - 00141 Roma Tel. 06 87197210 - Settore: Artigianato, Informatica Cpfp Cassia - Via Cassia, 472 - 00189 Roma Tel. 06 3314643 - Settore: Informatica, Turismo Cpfp della Seta - Via A. della Seta, 20 - 00178 Roma Tel. 06 7231345 - Settore: Informatica, Industria Cpfp Marino - Via Ferentum snc incrocio Via dei Laghi - 00047 Marino tel. 06 93660246 - Settore: Ristorazione Cpfp Cave - Contrada Campo, 7B - 00053 Cave Tel. 06 9580096 - Settore: Industria Cpfp Civitavecchia - Via Terme di Traiano snc - 00053 Civitavecchia Tel. 0766 21217 - Settore: Commercio, Industria, Artigianato Cpfp Allumiere - Via degli Orti (Frazione La Bianca) - 00051 Allumiere Settore: Ambiente 3.3 OBBLIGO FORMATIVO Comune di Anzio - Via delle Calcare, 63 - 00042Anzio Tel. 06 9865217 - Settore: Elettricità, Informatica, Grafica, Meccanica, Idraulica Comune di Roma - Via Macedonia, 120 - 00179 Roma Tel. 06 67102715 Comune di Roma - Via M. Mazzacurati, 76 - 00148 Roma Tel. 06 65671845 - Settore: Acconciatura, Estetica, Turismo, Grafica Comune di Roma - Via Decio Azzolino, 15 - 00168 Roma tel. 06 6142045 - Settore: Lavori d’ufficio, Commercio, Tecnico hardware Comune di Roma - Via Rubra, 49 - 00188 Roma tel. 06 33619378 - Settore: Grafica, Elettronica Comune di Roma - Via A. Volta, 43 - 00153 Roma Tel. 06 5782877 - Settore: Lavori d’ufficio Comune di Roma - Via Casilina, 1312 - 00133 Roma Tel. 06 2023326 - Settore: Elettricità, Frigorista, Termoidraulica, Meccanica Comune di Roma - Via Gela, 72 - 00185 Roma Tel. 06 7028370 - Settore: Estetica Comune di Roma - Via U. Taby, 30 - 00144 Roma Tel. 06 52200773 - Settore: Estetica, Acconciatura, Turismo Comune di Roma - Via delle Fragole, 30 - 00172 Roma Tel. 06 23236763 - Settore: Tecnico hardware, Elettricità, Informatica 3.4 OBBLIGO FORMATIVO Comune di Roma - Via Domenico Baffigo, 143 - 00100 Roma - Tel. 06 5614942 Comune di Roma - Via A. della Seta, 20 - 00178 Roma - Tel. 06 72670777 Comune di Tivoli – Rosmini - Via Mannelli, 9 (Nuova sede di sportello Piazza del Governo 1) - 00019 Tivoli - Tel. 0774 311265 Settore: Informatica, Elettricità, Meccanica, Estetica, Ristorazione Comune di Monterotondo - Via Marzabotto, 23 - 00015 Monterotondo Tel. 06 90623901 - Settore: Acconciatura, Informatica, Elettricità Comune di Fiumicino - Via Tre Denari, 6 - 00050 Torrimpietra Fiumicino Tel. 06 61697790 - Settore: Acconciatura, Informatica, Elettricità, Lavori d’ufficio Comune di Fiumicino - Via del Faro, 50 - 00054 Fiumicino Tel. 06 650269225 - Settore: Acconciatura, Informatica, Elettricità, Lavori d’ufficio Comune di Albano Albafor - Via Cardinal Altieri, 14 - 00041 Albano Tel. 06 93261094 - Settore: Informatica, Servizi impresa Comune di Albano Albafor - Via Rossini, 107 - 00041 Albano Tel. 06 9304986 - Settore: Informatica, Servizi impresa Comune di Albano Albafor - Via del Mare, 67/B - 00040 Pomezia Tel. 06 91604007 - Settore: Servizi impresa, Elettricità, Meccanica Comune di Albano Albafor - Via dei Volsci, 55 - 00049 Velletri Tel. 06 9634385 - Settore: Elettricità, Servizi impresa 3.5 OBBLIGO FORMATIVO ENTI ACCREDITATI PER L’OBBLIGO FORMATIVO Ciofs Fp Lazio - Via Ginori, 10 - 00153 Roma Tel.06 5783433 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio Ciofs Fp Lazio - Via Mauro Morronne, 25 - 00100 Roma Tel. 06 87200001 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio Ciofs Fp Lazio - Via Palmiro Togliatti, 167 - 00175 Roma Tel. 06 71543068 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio Ciofs Fp Lazio - Via M.Fasan, 58 - 00122 Lido di Ostia Tel. 06 5673502 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio Ciofs Fp Lazio - Via Trieste, 6 - 00055 Ladispoli Tel. 06 99226280 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio Ciofs Fp Lazio - Via IV Novembre, 4 - 00034 Colleferro Tel. 06 97305395 - Settore: Tecnico hardware, Cad, Lavori d’ufficio Cnos Fap T. Gerini - Via Tiburtina, 994 - 00156 Roma Tel. 06 40500541 - 06 4060079 - Settore: Elettricità, Meccanica, Op. Cad, Fresatore Cnos Fap T. Gerini - Via Prenestina, 468 - 00133 Roma Tel. 06 2153082 - Settore: Elettricità, Meccanica, Op. Cad, Fresatore Cnos Fap T. Gerini - Via Umbertide, 11- 00181 Roma Tel. 06 7842551 - Settore: Elettricità, Meccanica, Op. Cad, Fresatore 3.6 OBBLIGO FORMATIVO Ial - Via Monte Cervialto, 152 - 00139 Roma Tel. 06 87193722 - Settore: Aziendale, Elettricista, Informatico Ial - Via G.B. Soria, 13 - 00100 Roma Tel. 06 6149355 - Settore: Estetica Ial - Via Italia, 1 - 00040 Cecchina - Tel. 06 9340275 Settore: Elettricità, Idraulica, Meccanica, Impiegato amm.vo Ial - Corso F. Turati, 206/A - 00034 Colleferro Tel. 06 97304070 - Settore: Elettricità, Meccanica Ial - Via delle Mura, 5 - 00038 Valmontone Tel. 06 95993205 - Settore: Cad, Turismo Ial - Via G. Garibaldi, 119 - 00047 Marino Tel. 06 9385707 - Settore: Lavori ufficio, Informatica Ial - Via Bardanzellu, 8 - 00155 Roma - Tel. 06 4064261 - Settore: Estetica Ial - Via Licia, 7 - 00183 Roma Tel. 06 70454307 - Settore: Informatica, Acconciatura, Turismo, Lavori ufficio SS. Maria Assunta - Via Casilina, 235 - 00176 Roma Tel. 06 27801150 Settore: Informatica amministrativa Comunità Capodarco - Via Lungro, 3 - 00178 Roma Tel. 06 7184784 - Settore: Commerciale vendite, Elettricista, Agricoltura 3.7 OBBLIGO FORMATIVO Comunità Capodarco - Via P. Renzi, 55 - 00100 Roma Tel. 06 5085864 - Settore: Commerciale vendite, Elettricista, Agricoltura Comunità Capodarco - Via Saponaro, 20 - 00143 Roma Tel. 06 5005284 - Settore: Commerciale vendite, Elettricista, Agricoltura Comunità Capodarco - Via S. Nilo, 12 - 00046 Grottaferrata Tel. 06 9411980 - Settore: Commerciale vendite, Elettricista, Agricoltura Fondazione San Girolamo Emiliani - Via Rufelli, 14 - 00041 Ariccia Tel. 06 9304126 - Settore: Meccanico, Elettrico/elettronico, Disegnatori cad, Antenne satellitari Engim S. Paolo - Via T. C. Onesti, 5 - 00146 Roma Tel. 06 5534031 - Settore: Elettricista, Elettronico, Contabile, Acconciatore, Op. macchine utensili, Tecnico di automazione Anapia Lazio - Via C.E. Gadda, 156/160 - 00143 Roma Tel. 06 5018908 - Settore: Informatica, Turismo, Telematica Associazione Centro Elis - Via S. Sandri, 71 - 00159 Roma Tel. 06 43560425 - Settore: Elettromeccanica, Artigianato artistico (orafi, orologiai) Endofap - Via della Camilluccia, 112/120 - 00135 Roma Tel. 06 35420803 - Settore: Meccanica, Elettricità/elettronica, Grafica, Estetica, Telematica 3.8 OBBLIGO FORMATIVO La programmazione dei corsi per l’anno 2005/2006 sarà visionabile nel mese di giugno all’indirizzo www.provincia.roma.it – canale tematico istruzione e lavoro. Le iscrizioni ai corsi saranno aperte dal 1 al 31 luglio 2005. Per le informazioni sui corsi e per le iscrizioni rivolgersi direttamente ai centri in elenco. L’individuazione dei settori formativi per i comuni e per gli enti accreditati tiene conto della programmazione relativa all’anno formativo 2004/2005. APPRENDISTATO Avviarsi alla formazione in azienda attraverso l’apprendistato che rappresenta una forma di contratto per cui il giovane lavora e, contemporaneamente, partecipa ad attività formative che possono essere svolte dentro e fuori l’azienda. Queste ultime vengono organizzate dai Centri di Formazione Professionale e devono essere della durata di 240 ore. Alla fine del percorso o l’apprendista viene assunto con la qualifica conseguita oppure, nel caso non ci sia prosecuzione del rapporto di lavoro, viene rilasciata l’attestazione dell’esercizio di apprendistato con l’eventuale, avvenuto conseguimento della qualifica. 3.9 3.10 4 TIROCINIO FORMATIVO CHE COS’È Per tirocinio formativo si intende il rapporto che si instaura fra un datore di lavoro pubblico o privato ed un soggetto al fine di acquisire un’esperienza professionale pratica utile a scopi formativi o per un reale futuro inserimento lavorativo. I tirocini formativi sono disciplinati dal decreto del Ministero del Lavoro 142/98 (che attua l’art.18 della Legge 196/97) e sono indirizzati a soggetti che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico, anche cittadini di Stati membri europei o cittadini extracomunitari, senza limite di età. Il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato pertanto non è prevista alcuna retribuzione né contribuzione (non è possibile neanche un versamento di contributi volontari); solo a discrezione dell’Azienda vengono riconosciuti eventuali rimborsi spese. È obbligatorio, invece, aprire una posizione INAIL e stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT). Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento e per volontà di ciascuna delle parti. 4.1 TIROCINIO FORMATIVO LA DURATA Può variare in relazione alla condizione sia occupazionale che scolastica del tirocinante: • fino a 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria; • fino a 6 mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati o in mobilità; • fino a 6 mesi per gli allievi di istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative postlaurea o post-diploma, anche nei 18 mesi successivi alla formazione; • fino a 12 mesi per gli studenti universitari, di corsi di diploma universitario, di corsi di perfezionamento anche non universitari e ricercatori, anche nei 18 mesi successivi alla formazione; • fino a 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 (art. 4 co1); • fino a 24 mesi per soggetti portatori di handicap. COSA FANNO I TIROCINANTI Gli aspiranti tirocinanti possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dove compilano una scheda di adesione a cui si allega un curriculum. I candidati vengono poi segnalati all’azienda attraverso il servizio di preselezione. 4.2 TIROCINIO FORMATIVO COSA FANNO LE AZIENDE Le aziende interessate ad essere soggetto ospitante di tirocinanti (possono essere enti pubblici o aziende private), possono rivolgersi direttamente ai Centri per l’Impiego per avere un elenco dei tirocinanti disponibili (non è previsto alcun vincolo nella scelta). Una volta individuato il candidato viene stipulata una convenzione che stabilisce il piano formativo ed i diritti e i doveri di entrambi le parti; si nominano anche due “tutor”, uno dell’azienda e l’altro del Centro per l’Impiego cui il tirocinante può fare sempre riferimento per qualsiasi problema dovesse sorgere durante il periodo del tirocinio. Le aziende e gli enti pubblici ospitanti devono rispettare i limiti massimi per ciò che riguarda il numero di tirocinanti in relazione al numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato: • da 1 a 5 dipendenti = 1 tirocinante; • da 6 a 19 dipendenti = 2 tirocinanti; • da 20 dipendenti = non più del 10% del numero dei dipendenti. 4.3 TIROCINIO FORMATIVO I SOGGETTI PROMOTORI DI TIROCINI FORMATIVI • Centri per l’Impiego o strutture pubbliche con compiti e funzioni analoghe, individuate dalle leggi regionali; • agenzie regionali per l’impiego; • università, istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; • istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e di orientamento, centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente; • comunità terapeutiche, cooperative sociali ed enti ausiliari iscritti agli albi regionali; • servizi di inserimento lavorativo per cittadini diversamente abili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; •istituzioni formative private senza scopo di lucro, dotate di una specifica autorizzazione della Regione. 4.4 TIROCINIO FORMATIVO TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO Che cosa è il tirocinio estivo di orientamento? È un nuovo istituto, che non costituisce rapporto di lavoro, che interviene tra la scuola e il mondo del lavoro attraverso l’integrazione delle esperienze acquisite. Soggetti che possono essere utilizzati Adolescenti e giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitari o istituti scolastici di ogni ordine e grado e che abbiano superato il 15° anno di età. Periodo e durata Nelle vacanze estive e per un periodo non superiore a tre mesi. Enti promotori • Centri per l’Impiego; • enti bilaterali; • università statali e non statali; • direzioni regionali della pubblica istruzione e centri servizi amministrativi; 4.5 TIROCINIO FORMATIVO • istituzioni scolastiche statali e non, che rilasciano titoli di studio con valore legale; • centri di formazione professionale e orientamento o centri operanti in regime di convenzione con la Provincia o con la Regione e comunità terapeutiche o cooperative sociali iscritte all’albo regionale; • servizi di orientamento gestiti da enti pubblici. Garanzie I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile contro terzi. Retribuzione È prevista una borsa lavoro non superiore a 600 euro. Non sono previsti limiti percentuali massimi di contratti di tirocini estivi di orientamento. 4.6 5 PRESELEZIONE UN SERVIZIO UTILE E GRATUITO I Centri per l’Impiego sono oggi il punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro con un servizio gratuito ed altamente specializzato rivolto alle aziende ed a chi è in cerca di occupazione. COME FUNZIONA ACCOGLIENZA E COLLOQUIO Con il titolare o rappresentante legale dell’azienda per definire insieme le caratteristiche del personale richiesto e per trovare la persona giusta per il posto giusto. IL CENTRO PER L’ IMPIEGO PUBBLICIZZA LA RICHIESTA Nel caso in cui le professionalità richieste non siano immediatamente reperibili nella banca dati provinciale, si provvede a pubblicizzare la richiesta dell’azienda in tutti i Centri per l’Impiego del territorio mediante affissione di locandine, a pubblicarla sui siti web www.informaservizi.it e www.provincia.roma.it (alla voce Centri per l’Impiego) e sulle pagine 620, 621 e 622 del Televideo di Rai 3. 5.1 PRESELEZIONE Le preselezioni vengono altresì trasmesse al call center-contact center dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma che risponde al numero verde lavoro 800.81.82.82. SI RACCOLGONO LE ADESIONI DEGLI INTERESSATI Si intervistano i candidati interessati alle offerte di lavoro pubblicizzate per verificare, con un colloquio personalizzato, il possesso dei requisiti professionali richiesti e la disponibilità alle condizioni di lavoro offerte. All’ azienda si fornisce, di solito entro 7 giorni dalla data della richiesta, una rosa dei candidati che corrispondono alle caratteristiche cercate per la convocazione a colloquio e l’eventuale assunzione. Le aziende possono usufruire del servizio di preselezione anche per l’inserimento mirato di lavoratori diversamente abili ai sensi della Legge 68/99 e per reperire giovani disponibli all’inserimento mediante tirocini formativi. 5.2 6 AVVIAMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE COSA È? È la procedura che consente l’avviamento numerico a selezione di lavoratori presso enti pubblici che hanno necessità di assumere personale con qualifiche che prevedono un titolo di studio non superiore alla scuola dell’obbligo. Possono partecipare coloro che hanno reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che presentano la propria candidatura per i posti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e resi pubblici dai Centri per l’Impiego. Le assunzioni con qualifiche superiori avvengono tramite concorso. BANDI I Centri per l’Impiego raccolgono e rendono pubbliche le informazioni relative ai posti disponibili. Provvedono inoltre a rendere note le modalità di partecipazione e alla raccolta delle adesioni. 6.1 AVVIAMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Le informazioni sui bandi sono reperibili: • a pag. 620, 621 e 622 del Televideo di Rai 3; • su internet all'indirizzo www.provincia.roma.it (alla voce Centri per l’Impiego) e www.informaservizi.it; • al numero verde lavoro 800.81.82.82. REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Per partecipare agli avviamenti negli Enti Pubblici è necessario compilare il modulo di autocertificazione disponibile presso i Centri per l’Impiego. I requisiti per partecipare sono specificati nei singoli bandi. I requisiti generali sono: • cittadinanza italiana o comunitaria; • età compresa tra 18 e 65 anni; • titolo di studio della scuola dell'obbligo. Può essere altresì richiesto il possesso di una qualifica particolare. 6.2 AVVIAMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISERVE • 30% dei posti disponibili sono riservati a lavoratori impegnati in lavori socialmente utili; • 25% sono riservati a lavoratori inseriti nella lista regionale di mobilità (solo per avviamenti a tempo determinato) e subordinatamente alla riserva del 30% dei lavoratori socialmente utili; • 30% applicata ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate congedati senza demerito (vedi Legge 165/01). CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA La posizione in graduatoria è determinata: • dall’anzianità di iscrizione ai Centri per l’Impiego riconosciuta all’atto della resa disponibilità; • dalle persone a carico; • dal reddito percepito nell’anno precedente; • a parità di punteggio finale, ha priorità il soggetto più giovane. Le graduatorie restano esposte per tre giorni per i posti a tempo determinato e per dieci giorni per i posti a tempo indeterminato. 6.3 AVVIAMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AVVIAMENTO A SELEZIONE Al termine del periodo di pubblicazione delle graduatorie viene effettuato l’avviamento a selezione degli aventi diritto. Saranno le amministrazioni e gli enti pubblici a convocare direttamente i lavoratori avviati per sottoporli alle prove selettive. Queste ultime consistono nello svolgimento di prove pratico-attitudinali previste per il profilo professionale e le mansioni indicati nella stessa richiesta dalle amministrazioni e dagli enti. PROCEDURE FINALI D'UFFICIO Dopo aver assegnato i posti disponibili il Centro per l’Impiego provvede ad informare tempestivamente gli enti sui lavoratori avviati e accerta la veridicità delle notizie autocertificate presso il comune, l‘ufficio delle imposte dirette, le sedi INPS ed i tribunali. 6.4 7 FARE IMPRESA Per chi vuole avviare un’azienda è attivo il servizio che aiuta a trasformare le idee in progetti reali. La Provincia di Roma ha stipulato un protocollo d’intesa con il B.I.C Lazio (Business Innovation Center) per la creazione presso i Centri per l’Impiego di “FARE IMPRESA” uno sportello di orientamento sulle leggi di finanziamento agevolato in vigore accessibili per chi intende avviare un’attività autonoma e di assistenza alla creazione di impresa e alla stesura del Business Plan per indirizzare, successivamente, l’utente stesso direttamente al BIC o ad altro ente o società che gestisce le leggi di finanziamento agevolato. In particolare “FARE IMPRESA” fornisce informazioni su: • le opportunità per usufruire di finanziamenti agevolati; • la situazione del mercato del lavoro locale; • i servizi presenti sul territorio; • i servizi offerti dal BIC (Business Innovation Center) Lazio che procederà poi alle convocazioni per le realizzazioni dei progetti finanziabili. 7.1 FARE IMPRESA FARE IMPRESA è attivo presso i Centri per l’Impiego di : Roma - Viale R. Vignali, 14 Tel. 06 67668355 - 06 67668332 Frascati - Via Sciadonna, 2 Tel. 06 94015468. Per informazioni: Numero verde lavoro della Provincia di Roma 800.81.82.82 7.2 8 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI LA LEGGE 68/99 - CHE COSA È? La Legge 68/99, in vigore dal 18 gennaio 2000, ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Definizione di collocamento mirato: Per collocamento mirato si intende l’erogazione di una serie di servizi specialistici che, attraverso l’uso di strumenti tecnici e di supporto, permettono di valutare adeguatamente le persone portatrici di disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel luogo di lavoro più adatto. Il principio del collocamento mirato risponde all’esigenza di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro, ovvero le esigenze delle aziende con quelle dei lavoratori, al fine di consentire un ottimale incrocio e realizzare concrete opportunità lavorative. Il collocamento mirato vuole tendere all’arricchimento del sistema aziendale che occupa una persona diversamente abile senza fermarsi al mero assolvimento di un dovere. 8.1 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI? Diversamente abili INVALIDI CIVILI Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con un grado di invalidità superiore al 45%, accertato dalle competenti commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile; INVALIDI DEL LAVORO Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertato dall'INAIL; NON VEDENTI SORDOMUTI INVALIDI DI GUERRA (INVALIDI CIVILI DI GUERRA - INVALIDI PER SERVIZIO) con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978. Ai sensi dell’art. 18, c.2 della Legge 68/99, ed in attesa di una disciplina organica, gli orfani, le vedove ed i soggetti ad essi equiparati, i coniugi ed i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro e i profughi italiani rimpatriati 8.2 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI sono anch’essi considerati beneficiari della medesima norma. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro coniugi hanno precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette anche nell’ipotesi in cui già svolgano un’attività lavorativa. COME CI SI ISCRIVE? Diversamente abili e altre categorie Per iscriversi nell’elenco dei lavoratori diversamente abili è necessario presentarsi presso l’apposito ufficio, presente in ogni Centro per l’Impiego della Provincia di Roma, muniti di documento di riconoscimento e del documento che attesti il diritto all’iscrizione al collocamento dei lavoratori diversamente abili. L’iscrizione può essere eseguita esclusivamente dall’interessato. DOCUMENTI CHE DANNO DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO DEI LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI: Invalidi civili (uno dei seguenti documenti): • verbale di invalidità civile rilasciato dalla ASL (la percentuale 8.3 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI minima prevista è il 46%); • verbale di invalidità civile rilasciato dal Ministero del Tesoro (la percentuale minima prevista è il 46%); • sentenza del tribunale con allegata perizia medico legale a cura del C.T.U. (la percentuale minima prevista è il 46%); • verbale di invalidità civile rilasciato dal medico provinciale (la percentuale minima prevista è il 46%). Invalidi del lavoro • certificato di invalidità rilasciato dall’INAIL (la percentuale minima prevista è il 34%). Invalidi del servizio (uno dei seguenti documenti): • modello 69/TER (Ministero del Tesoro); • dichiarazione dell’Ente presso il quale la persona era impiegata con riportati i dati relativi al decreto e alla registrazione alla Corte dei Conti. Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra • modello 69/TER (Ministero del Tesoro). 8.4 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI Non vedenti (uno dei seguenti documenti): • verbale di invalidità civile, rilasciato dalla ASL o dal Ministero del Tesoro o dal medico provinciale, in cui si è dichiarati ciechi assoluti; • verbale di invalidità civile con indicazione del residuo visivo. Sordomuti • verbale di sordomutismo rilasciato dalla ASL. Nel caso in cui il sordomuto sia anche invalido civile, cioè in possesso di un doppio verbale (sordomutismo ed invalidità civile), si potrà iscrivere ad una sola delle due categorie protette. Orfani e vedove del lavoro •certificato rilasciato dall’INAIL in cui risulta che il genitore o coniuge sia deceduto per cause di lavoro (infortunio o malattia professionale riconosciuta dall’INAIL). Orfani e vedove equiparati del lavoro (figli e coniugi di grandi invalidi): • verbale rilasciato dall’INAIL da cui risulta che il genitore o coniuge è invalido al 100% o dall’80% al 99% con assegno di incollocabilità. 8.5 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI Orfani e vedove del servizio • decreto di concessione di pensione privilegiata per l’avvenuto decesso del genitore o del coniuge per causa di servizio. Orfani e vedove equiparati del servizio (figli e coniugi di grandi invalidi): • decreto di concessione di pensione privilegiata a vita di prima categoria. Orfani e vedove di guerra e equiparati (figli e coniugi di grandi invalidi): • decreto di pensione privilegiata rilasciato dal Ministero del Tesoro. Profughi italiani • verbale rilasciato dalla Prefettura. Il verbale della prefettura deve specificare il nominativo dell’interessato all’iscrizione in quanto il riconoscimento dello status di profugo è personale. 8.6 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI Vittime del dovere e di atti di terrorismo • documento rilasciato dal Ministero dell’Interno relativo alla concessione della speciale elargizione dovuta alle vittime del dovere e attentati terroristici e mafiosi. L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIVERSAMENTE ABILI CONSENTE DI: • partecipare ai concorsi pubblici usufruendo della percentuale di posti riservati (se si è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea); • partecipare agli avviamenti in ordine di graduatoria, presso le società private o gli enti pubblici, effettuati dai Centri per l’Impiego; • usufruire della eventuale richiesta nominativa da parte delle società private; • usufruire del servizio di preselezione; • usufruire del servizio di collocamento mirato. 8.7 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO TUTTI I CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI ROMA È possibile usufruire di un servizio di accoglienza e di informazione orientativa ed utilizzare, se si è in possesso dei requisiti richiesti, le diverse forme di avviamento previste dalla legge. Si può inoltre ottenere: • informazioni sul mercato del lavoro e sulle opportunità di inserimento; • rilascio di certificati di iscrizione alle liste previste dalla Legge 68/99; • servizio di preselezione. PRESSO L’UFFICIO DEI LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI DELLA PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIALE R. VIGNALI 14, È POSSIBILE USUFRUIRE DI ULTERIORI SERVIZI: • avviamento numerico d’ufficio in ordine di graduatoria presso enti pubblici; 8.8 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI • avviamento numerico d’ufficio in ordine di graduatoria presso aziende private; • nulla osta per l’avviamento su richiesta nominativa da parte di aziende private; • servizio di inserimento lavorativo per i soggetti non vedenti; • servizio sociale. Inoltre gli iscritti al collocamento dei lavoratori diversamente abili possono usufruire di tutti i servizi offerti dal Centro per l’Impiego e riservati agli iscritti ordinari sempre che abbiano reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ai sensi del Decr. Lgs. 297/2002: • servizio di preselezione per gli stage; • servizio di preselezione ordinaria; • servizio apprendisti; • avviamenti presso le pubbliche amministrazioni (Legge 56/87 art. 16). 8.9 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI QUALI DATORI DI LAVORO SONO TENUTI AD AVERE ALLE LORO DIPENDENZE LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI E IN CHE MISURA? I datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano: • da 15 a 35 dipendenti devono assumere 1 lavoratore diversamente abile entro 12 mesi dalla prima assunzione o contestualmente alla seconda nuova assunzione; • da 36 a 50 dipendenti devono assumere 2 lavoratori diversamente abili; • oltre 50 dipendenti devono assumere il 7% di lavoratori diversamente abili e l’1% di lavoratori appartenenti alle categorie protette elencati tra i beneficiari. QUALI OBBLIGHI PER LE AZIENDE? Le aziende soggette agli obblighi della Legge 68/99, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono tenute ad inviare un prospetto informativo dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori diversamente abili. I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti ed effettuano una nuova assunzione, devono darne comunicazione 8.10 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI all‘ufficio competente attraverso l'invio del prospetto informativo entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo (cioè dalla data della prima nuova assunzione). Analogamente tutte le aziende che, variando il proprio organico, transitano da una fascia di obbligo ad un’altra (superiore o inferiore) devono darne comunicazione all‘ufficio competente entro 60 giorni; in questo caso non è necessario inviare un nuovo prospetto informativo. I datori di lavoro, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, devono presentare preventivamente apposita autocertificazione in luogo dell’obbligatorietà della certificazione di ottemperanza prevista dalla Legge 3/2003. La certificazione di ottemperanza ha validità sei mesi dalla data di rilascio. I datori di lavoro privati che occupano meno di 15 dipendenti e quelli che occupano da 15 a 35 dipendenti e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, se intendono partecipare a gare d’appalto, non sono tenuti a richiedere la certificazione agli uffici competenti, poiché non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99. I datori di lavoro in questione possono autocertificare, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria. 8.11 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI NORME COMUNI PER I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI I datori di lavoro pubblici o privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo diversamente abile al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. Il dipendente che diventa invalido nel corso del rapporto di lavoro può essere computato nella quota di riserva solamente se ha subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore: • al 60% nel caso di infortunio o malattia; • al 34% nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. LE CONVENZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO Che cosa sono? Le convenzioni sono strumenti tecnico-giuridici finalizzati alla determinazione di un programma di inserimento lavorativo delle persone diversamente abili e delle categorie protette. Le convenzioni sono concordate tra il datore di lavoro e 8.12 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI l’ufficio convenzioni ubicato a Viale R. Vignali, 14. Nella convenzione viene stabilito un programma di assunzioni con i tempi e le modalità che il datore di lavoro si impegna a rispettare. Si possono prevedere lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento, periodi di prova più lunghi rispetto a quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva, contratti a tempo determinato e modalità innovative per favorire l’inserimento mirato dei lavoratori diversamente abili. 8.13 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI LE TRE TIPOLOGIE DI CONVENZIONE FINALITÀ 1. DI INSERIMENTO (art.11, comma 1 e 2) 2. DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (art.11, comma 4 e 7) CONVENZIONI Relative a tutti i lavoratori diversamente abili. Fra le modalità di assunzione, possono essere previste: • scelta nominativa; • tirocini formativi e/o di orientamento finalizzati all’assunzione; • contratti a termine; • periodi di prova più lunghi. Relative ai lavoratori diversamente abili con particolari difficoltà. Oltre alle modalità di assunzione sopra menzionate, possono essere previste: • mansione specifiche; • forme di sostegno attuate dai Servizi Territoriali; • verifiche periodiche del percorso formativo/lavorativo. 8.14 DATORI DI LAVORO Pubblici e Privati Pubblici e Privati L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI 3. DI INSERIMENTO TEMPORANEO (art.12) presso cooperative sociali di tipo b e/o liberi professionisti Relative a tutti i lavoratori diversamente abili. Previa contestuale assunzione a tempo indeterminato da parte del datore di lavoro privato, l’Azienda comanda il lavoratore diversamente abile (al fine di uno sviluppo del suo percorso formativo) presso la cooperativa sociale o presso il libero professionista. Affidando una commessa di lavoro alla cooperativa o al libero professionista, si definiscono: • nominativi dei lavoratori diversamente abili nella misura di 1 se l’organico è < ai 50 dipendenti e per un massimo del 30% della riserva se è > ai 50; • durata massima 12 mesi prorogabili di altri 12 se autorizzati. 8.15 Privati L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI MODALITÀ DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE I datori di lavoro privati assumono mediante convenzioni stipulate con i Centri per l’Impiego o tramite richiesta di avviamento. Le richieste possono essere nominative per i datori che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti, nonché per partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali. Per le aziende che occupano da 35 a 50 dipendenti l’assunzione nominativa avviene per uno dei dipendenti di cui si ha l’obbligo di assunzione. Per le aziende che superano i 50 dipendenti l’assunzione nominativa è prevista fino al 60% delle assunzioni obbligatorie. I restanti lavoratori diversamente abili vengono assunti in base alla graduatoria disponibile presso tutti i Centri per l’Impiego. I datori di lavoro pubblici assumono mediante avviamenti a selezione (Decr.Lgs. 165/2001, art. 35 e 39 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tramite graduatoria consultabile in ogni Centro per l’Impiego e previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere. Mediante concorso pubblico e, in tal caso, i lavoratori diversamente abili hanno diritto alla riserva dei posti disponibili, 8.16 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI nei limiti della quota d’obbligo, fino al 50% dei posti messi a bando. Mediante richiesta nominativa, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze armate, delle forze dell’ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI TRAMITE CONVENZIONE Agevolazioni previste Fiscalizzazione totale dei contributi dovuti al lavoratore diversamente abile per 8 anni se presenta: • una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; • minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra; • handicap psichico o intellettivo. 8.17 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI Fiscalizzazione del 50% dei contributi dovuti al disabile per 5 anni se presenta: • una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%; • minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle suddette. Rimborso parziale degli oneri connessi alla riorganizzazione del posto di lavoro per accogliere i lavoratori diversamente abili, qualora essi abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Questa agevolazione riguarda anche i datori di lavoro non tenuti ad assumere un lavoratore diversamente abile per il quale vogliono ugualmente procedere al suo inserimento. L’ISTITUTO DELL’ESONERO PARZIALE I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l'intera percentuale di lavoratori diversamente abili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo Regionale per l'Occupazione una somma pari a 12,91 euro per ciascun 8.18 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI lavoratore diversamente abile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata. Si precisa che l’istituto dell’esonero è concesso per un periodo determinato ed è di tipo parziale, ovvero non può consentire al datore di lavoro di venire meno agli obblighi di assunzione. Quindi, dall’istituto dell’esonero sono esclusi i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. La misura percentuale massima di esonero è pari al 60% (80% per le aziende operanti nel settore della vigilanza, della sicurezza e del trasporto privato) della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell’autorizzazione all’esonero parziale deve essere verificata la sussistenza di almeno una delle seguenti caratteristiche lavorative: • pericolosità connaturata al tipo di attività, derivante anche da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa; • faticosità della prestazione lavorativa richiesta; • particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. 8.19 L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI La domanda di autorizzazione all’esonero parziale va presentata al Centro per l’Impiego provinciale competente per il territorio dove ha sede legale l’impresa. Per le domande di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha sede legale. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero e le caratteristiche dell’attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento di personale diversamente abile. 8.20 9 COLLOCAMENTO DELLO SPETTACOLO CHI SI PUÒ ISCRIVERE Tutti i cittadini italiani e comunitari che hanno compiuto il 18° anno di età. I cittadini extracomunitari che hanno compiuto il 18° anno di età se in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dello svolgimento di un’attività. Per i minori l’autorizzazione a lavorare deve essere rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro Provinciale del luogo in cui si svolge l’attività. L’iscrizione al collocamento dello spettacolo non costituisce dichiarazione di disoccupazione e non necessita di rinnovo. Dove ci si iscrive • presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (direzione generale per l’impiego - segreteria collocamento dello spettacolo) Via Fornovo, 8 - Roma; • presso il Centro per l’Impiego di residenza (o presso altro Centro per l’Impiego nel caso esista giustificato motivo). 9.1 COLLOCAMENTO DELLO SPETTACOLO In tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di Roma è possibile iscriversi alla lista unica nazionale dello spettacolo che comprende sia personale tecnico che attori, comparse, ecc. Esclusivamente per la città di Roma, i Centri per l’Impiego effettuano le iscrizioni per il personale tecnico mentre occorre presentarsi al Ministero del Lavoro qualora si voglia essere inseriti nella lista per attori, comparse, ecc. DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE Al momento dell’iscrizione occorre essere muniti di un documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, è necessario presentare il permesso di soggiorno. Per ulteriori informazioni: Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà Ufficio collocamento dello spettacolo Viale R. Vignali, 14 – 00173 ROMA Tel. 06 67668322-15 -46 Fax 06 67668375 Oppure numero verde lavoro 800.81.82.82 9.2 10 ADEMPIMENTI AZIENDALI Il datore di lavoro che assume un lavoratore ha l’obbligo di compilare il modello di comunicazione di assunzione (C/ASS) e di trasmetterlo al Centro per l’Impiego di competenza entro 5 giorni dalla data di assunzione. Questo stesso termine vale per comunicare la cessazione di un rapporto di lavoro. Il modello C/ASS, deve contenere: • la data di assunzione; • i dati relativi all’azienda; • i dati relativi al lavoratore; • la tipologia contrattuale; • la qualifica, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed il livello, oppure, nel caso non si applichi alcun contratto collettivo nazionale di lavoro, il trattamento economico convenuto. Il datore di lavoro deve altresì comunicare eventuali trasformazioni e/o proroghe di contratti di lavoro già in essere. DOMINO, ADEMPIMENTI AZIENDALI ON-LINE Con il servizio DOMINO le aziende convenzionate possono comunicare via web con i Centri per l’Impiego della Provincia di Roma per poter adempiere agli obblighi di legge. 10.1 ADEMPIMENTI AZIENDALI DOMINO permette di risparmiare tempo e denaro consentendo ai datori di lavoro di poter inoltrare, comodamente dalla propria sede, via web tutte le comunicazioni obbligatorie relative agli adempimenti aziendali previsti dalla normativa vigente. Per comunicare: ASSUNZIONI, PROROGHE, CESSAZIONI E TRASFORMAZIONI dei rapporti di lavoro. Ma i vantaggi di DOMINO non finiscono qui: • è accessibile 24 ore su 24; • è facilmente utilizzabile (grazie anche ai manuali che è possibile scaricare da internet); • l’informazione arriva tempestivamente; • viene meno il cartaceo che tanto appesantisce gli uffici pubblici; • si riducono i costi e si ottimizzano i tempi di lavoro; • la minore burocrazia si traduce in un aumento dei servizi all’utenza; • i datori di lavoro ottengono un’immediata convalida della comunicazione inviata tramite un’e-mail di conferma. È possibile utilizzare DOMINO anche per inviare il prospetto informativo previsto dalla Legge 68/99 per l’inserimento, nelle aziende che hanno determinati requisiti, dei lavoratori diversamente abili (organico aziendale, posti di lavoro e mansioni disponibili). Ogni azienda convenzionata può 10.2 ADEMPIMENTI AZIENDALI modificare la propria anagrafica e quella relativa alle imprese coinvolte nella comunicazione. DOMINO è un servizio in continua evoluzione per cui, prossimamente, sarà possibile utilizzarlo per inviare anche le comunicazioni relative alle nuove tipologie contrattuali previste dalla “Legge Biagi”. Per utilizzare il servizio occorre rivolgersi ad uno dei Centri per l’Impiego della Provincia di Roma, dove i nostri operatori sono a disposizione per la stipula di una convenzione gratuita ed il rilascio contestuale di una password che consentono l’attivazione immediata di DOMINO. Per saperne di più e/o per conoscere l’elenco dei documenti necessari alla stipula della convenzione ci si può collegare a www.informaservizi.it (cliccando sul link di DOMINO) oppure si possono contattare il numero verde lavoro dei Centri per l’Impiego 800.81.82.82 o i Centri per l’Impiego stessi. AGEVOLAZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE CHE CREANO NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO Gli operatori dei Centri per l’Impiego sono a disposizione delle aziende per consulenze su tutte le agevolazioni di cui è 10.3 ADEMPIMENTI AZIENDALI possibile usufruire inserendo personale in azienda con strumenti come: • l’apprendistato che consente di ottenere ulteriori sgravi contributivi nel caso in cui l'azienda confermi il lavoratore apprendista con contratto a tempo indeterminato come lavoratore qualificato; • i tirocini formativi strumento che permette all’azienda di formare al suo interno specifiche figure professionali senza sostenere alcun onere; • le assunzioni a tempo indeterminato ai sensi della Legge 407/90 per i disoccupati di lunga durata (iscritti da almeno 24 mesi nella banca dati provinciale); • i contratti a termine per sostituzione di lavoratori in astensione per maternità; • i contratti di inserimento o reinserimento lavorativo. Agevolazioni sono previste anche per chi inserisce in azienda personale appartenente ad alcune categorie come: • lavoratori in mobilità; • lavoratori socialmente utili; • lavoratori diversamente abili (tutti gli incentivi economici disponibili per l’inserimento lavorativo, informazioni su convenzioni, esoneri, agevolazioni e assistenza per gli adempimenti del collocamento obbligatorio). 10.4 ADEMPIMENTI AZIENDALI Inoltre assistenza e informazioni su agevolazioni e benefici riservati alle cooperative sociali, agli enti no-profit, alle aziende che incrementano il proprio organico per la ricerca scientifica o che organizzano attività produttive all’interno degli istituti penitenziari. INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO La Legge 407/90 prevede l’incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori presenti da più di 24 mesi nella banca dati provinciale dei Centri per l’Impiego. In base alla normativa vigente i datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per detti lavoratori, nella misura ridotta del 50% per 3 anni, qualora tali assunzioni non avvengano in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi caso licenziati o sospesi. Per artigiani e datori di lavoro operanti nei territori della ex Cassa per il Mezzogiorno è prevista, per lo stesso periodo, l’esenzione totale. La Legge 223/91 , che tratta la materia relativa a cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, 10.5 ADEMPIMENTI AZIENDALI prevede l’incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti alle liste di mobilità. Ai datori di lavoro che assumono questo tipo di lavoratori viene erogato, nella misura del 50% e per un massimo di 18 mesi, il contributo relativo all’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Se l’assunzione è a tempo determinato, gli sgravi contributivi potranno riguardare l’intero periodo della durata del contratto fino ad un massimo di 12 mesi. Nel caso in cui, alla sua naturale scadenza, il datore di lavoro decida trasformare il contratto in un’assunzione a tempo indeterminato, gli sarà concesso il prolungamento dello sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi. Quali aziende Datori di lavoro privati ed enti pubblici economici. Destinatari • lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi; • lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; • lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da almeno 24 mesi; • lavoratori in mobilità. 10.6 ADEMPIMENTI AZIENDALI IL PROGETTO A.L.A. Le indagini conoscitive sul mercato del lavoro evidenziano grandi difficoltà da parte delle aziende nel reperimento di lavoratori in possesso delle competenze e delle conoscenze di cui le aziende necessitano. Tramite il Progetto A.L.A. (Accompagnamento al Lavoro in Azienda) la Provincia di Roma, in accordo con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma intende contribuire in maniera attiva alla riduzione del divario tra i fabbisogni occupazionali e le competenze disponibili sul mercato, tramite la realizzazione di brevi percorsi formativi, su richiesta delle imprese e la promozione dell’inserimento lavorativo delle risorse così formate. Il progetto risponde, tra l’altro, all’esigenza, particolarmente avvertita dalle aziende, di reperire in tempi rapidi personale già formato che possa essere immediatamente inserito. Gli obiettivi del progetto si concretizzano, dunque, nella creazione di un sistema di gestione rapida della formazione a domanda considerata come investimento e nell’attivazione di brevi stage formativi quali strumenti di inserimento stabile nel mondo del lavoro. 10.7 ADEMPIMENTI AZIENDALI Per informazioni e delucidazioni si può contattare l’ufficio coordinamento Centri per l’Impiego e organizzazione delle politiche attive del lavoro della Provincia di Roma ai numeri: 06 67668349-8348 oppure il numero verde lavoro dei Centri per l’Impiego 800.81.82.82. 10.8 11 AMMORTIZZATORI SOCIALI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (trattamento ordinario) Chi la può richiedere Il lavoratore che è in possesso del requisito di almeno 2 anni di contributi e iscrizione all’assicurazione obbligatoria e di almeno 52 settimane di contributi e iscrizione all’assicurazione obbligatoria nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità di disoccupazione non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, fanno eccezione le lavoratrici madri ed i dimissionari per giusta causa. Tempi di erogazione L’indennità di disoccupazione viene corrisposta per 180 giorni. Per un lavoratore che ha superato i 50 anni di età l’indennità può essere corrisposta fino a 9 mesi deve, però, in ogni caso permanere il requisito dello status di disoccupato. Presentazione della domanda I modelli di domanda si ritirano presso le sedi INPS e vanno riconsegnati sempre all’INPS entro 68 giorni dalla data di licenziamento. 11.1 AMMORTIZZATORI SOCIALI Decorrenza L’indennità decorre: • dall’ottavo giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi sette giorni; • dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. Importo L’importo è corrisposto nella misura del 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (trattamento con requisiti ridotti) Chi la può richiedere Si tratta di un contributo concesso in presenza di requisiti contributivi e assicurativi ridotti rispetto all’indennità di disoccupazione ordinaria. Il periodo temporale di riferimento per individuare le giornate indennizzabili è l’anno solare che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente la data di 11.2 AMMORTIZZATORI SOCIALI presentazione della domanda. Questa prestazione indennizza i periodi di disoccupazione involontaria riscontrabili nell’anno solare di riferimento che corrisponde a quello anteriore all’anno di presentazione della precitata domanda. La finalità è quella di garantire un’indennità a coloro che, per effetto di lavori brevi e frammentari, non raggiungono i requisiti contributivi e assicurativi richiesti per la corresponsione dell’indennità di disoccupazione ordinaria. Per richiederla occorre essere in possesso di un’anzianità contributiva ed assicurativa risalente ad almeno 2 anni e rilevata alla data del 1 gennaio del biennio precedente l’anno solare di riferimento. A tale data deve risultare versato almeno un contributo settimanale di assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre il lavoratore deve avere effettuato nell’anno solare di riferimento almeno 78 giorni di lavoro. Presentazione della domanda La domanda deve essere presentata inderogabilmente all’INPS dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo al periodo temporale di riferimento. 11.3 AMMORTIZZATORI SOCIALI MOBILITÀ Che cosa è L’Istituto della mobilità è uno strumento di gestione degli esuberi di manodopera. Esso presume il recesso del rapporto di lavoro e quindi l’instaurarsi dello stato di disoccupazione del lavoratore. Quali aziende possono attivarla Tutte le aziende sottoposte alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria che sono: • aziende industriali; e, in regime di proroga • aziende commerciali con più di 50 dipendenti; • aziende di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti; • aziende di vigilanza con più di 15 dipendenti. Liste di mobilità Sono speciali liste regionali che contengono i nominativi dei lavoratori licenziati per esubero del personale (riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività o del lavoro). 11.4 AMMORTIZZATORI SOCIALI Beneficiari L’iscrizione nelle liste di mobilità riguarda: • lavoratori licenziati per esubero di personale; • lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione; • lavoratori licenziati da imprese (anche artigiane o cooperative) anche con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Per questo ultimo tipo l’iscrizione alla lista regionale di mobilità non dà diritto all’indennità che deve essere richiesta al competente Centro per l’Impiego entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dell’avvenuta comunicazione. Benefici per i lavoratori Ai lavoratori inseriti in lista regionale di mobilità compete un’indennità la cui durata varia in relazione all’età e alla locazione dell’azienda e corrisponde al 100% dell’indennità della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per i primi 12 mesi e all’80% per i periodi successivi. 11.5 AMMORTIZZATORI SOCIALI Benefici per le aziende Le aziende che assumono lavoratori iscritti nella lista regionale di mobilità con contratto a tempo indeterminato hanno diritto agli sgravi contributivi previsti per gli apprendisti per la durata di 18 mesi. A queste aziende viene inoltre erogato il 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per un periodo massimo di 12 mesi. Le aziende che assumono lavoratori iscritti in lista regionale di mobilità con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi hanno diritto agli sgravi contributivi previsti per gli apprendisti. I lavoratori assunti a tempo determinato hanno l’obbligo di comunicare all’INPS l’inizio e la durata del rapporto di lavoro. 11.6 AMMORTIZZATORI SOCIALI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STAORDINARIA Che cosa è? La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) rientra tra i cosiddetti ammortizzatori sociali ovvero dispositivi finalizzati a sostenere il reddito di coloro che sono privi di un’attività lavorativa o che sono stati interessati da una riduzione dell’orario di lavoro o che sono stati sospesi dall’attività e di mantenere il legame con l’impresa in funzione della ripresa dell’attività lavorativa. Quali sono le imprese beneficiarie? • le aziende industriali; e, in regime di proroga • le aziende commerciali con più di 50 dipendenti; • le aziende di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti; • le aziende di vigilanza con più di 15 dipendenti. Tipologie di intervento L’intervento della C.I.G.S. si differenzia in relazione alle cause (temporanee o strutturali) ed ai fattori (interni ed esterni) che ne possono determinare il ricorso. 11.7 AMMORTIZZATORI SOCIALI Tipo di intervento: • C.I.G. ordinaria (durata 13 settimane); causali temporanee (mancanza di commesse, eventi meteorologici, ecc.) con previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa; • C.I.G. straordinaria (durata 12 mesi più eventuale proroga); causali eventi aziendali strutturali (crisi, ristrutturazione, fallimenti, ecc) con possibile messa in mobilità dei lavoratori coinvolti. 11.8 12 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA LEGGE 30/2003 (LEGGE BIAGI) E D. LGS. 276/03 Entrambe queste disposizioni si collocano nell’ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e sono finalizzati ad aumentare la parità e le pari opportunità tra uomini e donne, i tassi di occupazione ed a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori. Le aree di intervento della nuova disciplina sono due: • la realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficace; • il perseguimento di politiche occupazionali efficienti con l’introduzione di nuove tipologie contrattuali per aumentare la flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro. Le diverse tipologie dei nuovi contratti di lavoro: • contratto di lavoro a tempo indeterminato; • contratto di lavoro a tempo determinato; • contratto di somministrazione di lavoro; • contratto di lavoro intermittente; • contratto di lavoro a prestazioni ripartite; 12.1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA • contratto di lavoro a tempo parziale (part time); • contratto di apprendistato; • contratto di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro); • contratto di lavoro a progetto (ex CO.CO.CO); • prestazioni occasionali di tipo accessorio; • contratto di lavoro a domicilio; • contratto di associazione in partecipazione; • lavoro cooperativo - socio lavoratore; • trasferimento d’azienda; • distacco; • appalto; • prestazioni che non rientrano nella normativa – mercato del lavoro. Contratti praticabili nelle Pubbliche Amministrazioni • contratto di lavoro a tempo indeterminato; • contratto di somministrazione di lavoro (esclusivamente a tempo determinato); • contratto di lavoro a tempo parziale; • contratto di formazione e lavoro (in luogo del contratto di inserimento); • contratto di collaborazione coordinata e continuativa (in luogo del contratto a progetto). 12.2 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Che cosa è? È il contratto base, definito dall'ordinamento italiano tipico. Non prevede un termine di scadenza e tutela il dipendente assicurandogli maggiore stabilità rispetto a qualsiasi altro tipo di contratto. Ciascuno dei contraenti può recedere da questo contratto dando il preavviso nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. Può essere a tempo pieno o parziale e fa riferimento ai contratti collettivi nazionali i quali prevedono lo svolgimento di un’attività lavorativa non superiore a 40 ore settimanali nel settore privato e a 36 nel settore pubblico. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Che cosa è? È un tipo di contratto cui è apposto un termine di scadenza, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con l’emanazione del D. Lgs. 368/01 è stato stabilito che il 12.3 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA contratto di lavoro a tempo determinato è di regola ammesso, salvo i casi in cui è espressamente vietato. Le ragioni che legittimano l’instaurarsi del contratto di lavoro a tempo determinato devono sussistere al momento della stipula del contratto stesso. Trasporto aereo e servizi aeroportuali È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro quando l'assunzione è effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo variabile a seconda del periodo dell'anno. Il contratto a termine può avere anche carattere sostitutivo. In questo caso specifico può non prevedere la durata del rapporto di lavoro in quanto risulta un mero rinvio al futuro rientro del lavoratore da sostituire. Trattamento del lavoratore Al lavoratore a tempo determinato spettano i trattamenti in atto per i lavoratori a tempo indeterminato. 12.4 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Proroga È ammessa, fino ad un massimo di 36 mesi, comprensivi del periodo iniziale e sempre riferito alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e a condizione che sia motivata da ragioni oggettive. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Che cosa è? Il contratto di somministrazione di lavoro, previsto dall’art. 20 e successivi del D. Lgs. 276/03, è un particolare tipo di contratto che permette ad un datore di lavoro denominato “utilizzatore” di assumere lavoratori messi a disposizione da un soggetto denominato “somministratore”, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Le aziende utilizzatrici possono fare ricorso a questo nuovo tipo di contratto, anche a tempo indeterminato, per fronteggiare esigenze fisiologiche della propria attività produttiva destinate a risolversi in un certo periodo di tempo. L’attività di somministrazione può essere esercitata esclusivamente da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 12.5 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Il contratto a tempo determinato è ammesso, a fronte di ragioni tecnico-produttive, organizzative e sostitutive, così come previsto dal D. Lgs. 368/01. Le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere ai contratti di somministrazione di lavoro solo a tempo determinato. Come si attua questo tipo di contratto? Il contratto di somministrazione di lavoro deve necessariamente essere stipulato in forma scritta, pena la sua nullità, e deve contenere i seguenti elementi: • estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; • numero dei lavoratori da somministrare; • indicazione della presenza di eventuali rischi per il lavoratore; • data di inizio e durata prevista dal contratto; • mansioni, luogo e orario; • trattamento economico e normativo della prestazione lavorativa; • assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; • assunzione, da parte dell’utilizzatore, dell’obbligazione in solido con il somministratore relativamente al pagamento del trattamento economico del lavoratore e al versamento dei suoi contributi previdenziali. 12.6 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Il trattamento economico e normativo non può essere inferiore, complessivamente, a quello dei dipendenti della società utilizzatrice, a parità di mansioni svolte. Gli oneri contributivi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, sono a carico della società somministratrice. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai lavoratori somministrati è quello del settore terziario. Quando è ammesso? Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a tempo determinato per servizi di: • consulenza e assistenza nel settore informatico; • pulizia; • custodia e portineria; • spostamenti da e per lo stabilimento di persone e movimentazione di macchinari e merci; • gestione di biblioteche, parchi e musei, archivi, magazzini, economato, consulenze direzionali, gestione; • ricerca e selezione del personale; • assistenza alla certificazione; • marketing; • analisi di mercato; • gestione di call center; • avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree 12.7 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA dell’Obiettivo 1 (vd. regolamento CE 1260/99), per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, che richiedono fasi successive di lavorazioni in cui è necessario l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti sono stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione oppure in cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Indennità e disponibilità Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 marzo 2004, è stata fissata l’indennità mensile di disponibilità nei contratti a tempo indeterminato dei lavoratori assunti dalle società di somministrazione divisibile in quote orarie non inferiore a 350 euro mensili. I lavoratori “somministrati” non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per particolari normative e di istituto. 12.8 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Che cosa è? È un contratto a carattere discontinuo attraverso il quale il lavoratore si impegna a svolgere le proprie prestazioni lavorative “a chiamata” del datore di lavoro. Il contratto, che può essere stipulato anche a tempo determinato, presenta tutte le caratteristiche del lavoro subordinato e, pertanto, vanno effettuate le usuali comunicazioni in materia di collocamento all’inizio del rapporto di lavoro e non ogni volta che il datore di lavoro chiama il lavoratore. L’istituto prevede la possibilità per l’azienda di corrispondere o meno al lavoratore l’indennità di disponibilità. Tale indennità viene corrisposta a seconda della scelta del lavoratore di vincolarsi o meno al datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato, in via provvisoria, con decreto del 23 ottobre 2004, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente, con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 6 dicembre 1923. È vietato il ricorso al lavoro intermittente per gli stessi casi previsti dal contratto di somministrazione di lavoro. È obbligatoria la forma scritta. 12.9 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Quando è ammesso? In via sperimentale, in attesa di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per svolgere prestazioni di carattere discontinuo anche per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni in stato di disoccupazione e da lavoratori con più di 45 anni iscritti in lista regionale di mobilità e disoccupati. Per soggetti con meno di 25 anni in stato di disoccupazione si intendono coloro i quali, ai sensi del D. Lgs. 181/2000, così come modificato dal D. Lgs. 297/2002, sono nella condizione di essere “soggetti privi di lavoro” e immediatamente disponibili, che abbiano meno di 25 anni e siano alla ricerca di un’occupazione da almeno sei mesi. Lavoratori con più di 45 anni iscritti nella lista regionale di mobilità e disoccupati sono coloro i quali sono stati espulsi dal mercato del lavoro oppure hanno risolto il proprio rapporto di lavoro usufruendo di incentivi all’esodo. Questo tipo di contratto si può utilizzare in relazione a specifici periodi nell’arco della settimana, mese o dell’anno, così individuati: • week end – periodo che va dal venerdì pomeriggio, dalle ore 13.01 fino alle ore 06.00 del lunedì; • vacanze natalizie – dal 1 dicembre al 10 gennaio; 12.10 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA • vacanze pasquali – dalla domenica delle palme al martedì successivo al lunedì dell’angelo; • ferie estive – dal 1 giugno al 30 settembre. Ulteriori periodi potranno essere individuati dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro. Indennità di disponibilità Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 10 marzo 2004, ha fissato l’indennità mensile da corrispondere, per i periodi nei quali il lavoratore garantisce contrattualmente la disponibilità al datore di lavoro, in attesa dell’utilizzazione, nella misura del 20% della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’azienda ai fini dell’applicazione di norme di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun trimestre. Come si attua questo tipo di contratto? Il contratto va stipulato in forma scritta e deve contenere elementi essenziali riferibili alla durata, al luogo di lavoro, alle modalità della disponibilità, al preavviso di chiamata, al trattamento economico e normativo, alle forme e modalità della 12.11 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA prestazione, ai tempi del pagamento dell‘indennità di disponibilità e alle misure sulla sicurezza e la salute del lavoratore. CONTRATTO DI LAVORO A PRESTAZIONI RIPARTITE Che cosa è? È un contratto di lavoro subordinato caratterizzato dalla ripartizione, tra due lavoratori, in regime di solidarietà, dell’obbligazione lavorativa assunta nei confronti di un unico datore di lavoro. Modalità I lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente, la sostituzione tra di loro ed una diversa distribuzione dell’orario di lavoro. Eventuali sostituzioni da parte di terzi possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei due coobbligati comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale tranne che, su esplicita richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa integralmente o parzialmente nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro a tempo 12.12 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA determinato o indeterminato. Il trattamento economico di questo tipo di lavoratore, a parità di mansioni svolte, non può essere meno favorevole rispetto a quello di un lavoratore stabile di pari livello. Questa forma contrattuale può essere stipulata anche a tempo determinato. Come si attua questo tipo di contratto? Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: la misura percentuale e la collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; il luogo di lavoro e il trattamento economico di ciascun lavoratore; le eventuali misure di sicurezza. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME) Che cosa è? È un contratto individuale che permette maggiore flessibilità in relazione alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. È stipulato in forma scritta e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. 12.13 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Quante e quali sono le tipologie del contratto part-time? Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) può essere di tre tipologie: • orizzontale: se la riduzione di orario viene effettuata all'interno dell'orario giornaliero (per es. 4 ore anziché 8, tutti i giorni); • verticale: se la riduzione di orario viene effettuata nell'ambito di periodi concordati settimana, mese, anno. (per es. si concordano 3 giorni pieni a settimana); • misto: è una combinazione delle due tipologie sopra descritte (per es. in alcuni periodi dell'anno si può concordare una riduzione dell'orario di lavoro del 50%, in altri del 20%). Come si attua questo tipo di contratto? La forma scritta è obbligatoria e il datore che non ottempera a questa norma è passibile, su richiesta del lavoratore, di dover dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno. L'assunzione a part-time può avvenire sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 12.14 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA È possibile modificare l’orario di lavoro? L’art. 46 del D. Lgs. 276/2003, ha introdotto, limitatamente al part time verticale e misto, la facoltà per le parti del contratto di lavoro, di stipulare una clausola elastica relativa alla variazione in aumento della prestazione lavorativa anche successivamente all’inizio del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di contratto con orario ridotto di tipo orizzontale è ammesso il ricorso al lavoro supplementare e la regolamentazione e l’eventuale maggiorazione retributiva è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle ipotesi di contratto di lavoro a tempo parziale verticale e misto è ammesso il ricorso al lavoro straordinario anche nelle ipotesi di contratto a termine. Il recesso deve essere effettuato in forma scritta. Il periodo entro il quale il lavoratore può recedere dal patto di clausola elastica viene fissato dal contratto. 12.15 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Come vengono inquadrati i lavoratori part time? Il trattamento del lavoratore part time non deve essere meno favorevole rispetto a quello ricevuto da un lavoratore a tempo pieno, inquadrato nello stesso livello contrattuale. Ciò risulta valido, quindi, per i benefici ottenibili in tema di retribuzione oraria, periodo di prova, ferie, tutela della salute e sicurezza. I lavoratori a tempo parziale devono essere messi in condizione di avere il medesimo accesso ai circuiti di formazione professionale e ai servizi sociali offerti dall'azienda. Pari trattamento è previsto anche nei diritti sindacali. Maternità Le lavoratrici part time hanno il medesimo trattamento delle loro colleghe a tempo pieno per quanto riguarda l'astensione obbligatoria e facoltativa. Il trattamento economico, invece è proporzionato all'entità della prestazione. Malattia, infortunio e malattia professionale Il trattamento economico è proporzionato alla prestazione, mentre rimane invariato il diritto alla conservazione, in questi frangenti, del proprio posto di lavoro. 12.16 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Trattamento previdenziale È il medesimo del lavoratore a tempo pieno fatta salva, ovviamente, la maturazione proporzionalmente ridotta della rendita previdenziale. Computo dei lavoratori part time I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale devono essere computati nell’organico aziendale in proporzione al tempo effettivo di lavoro, considerando l’eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di clausole elastiche. CONTRATTO DI APPRENDISTATO Che cosa è? L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista, ovvero prevede che, in aggiunta al rapporto di lavoro vero e proprio, l’azienda si impegni a fornire al giovane apprendista la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore l’apprendista deve frequentare corsi di formazione esterni all’azienda. 12.17 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Qualora queste figure manchino, o siano inferiori a 3, non si possono assumere più di 3 apprendisti (da questa norma esulano le imprese artigiane). I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Beneficiari Giovani tra i 15 e i 24 anni che abbiano assolto l'obbligo scolastico, anche con qualifica o diploma post-obbligo idonei rispetto all’attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree dell’ Obiettivo 1 e dell’Obiettivo 2 e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore di alto contenuto professionale. Questi limiti di età sono innalzabili di due anni per i portatori di handicap su tutto il territorio nazionale. 12.18 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Durata La durata minima è di 18 mesi, quella massima è di 4 anni, 5 anni nel settore artigiano. Aziende abilitate Aziende di tutti i settori, compresa l’agricoltura. L'art.16 della L.196/97 stabilisce a favore delle aziende il riconoscimento delle agevolazioni contributive che coprono quasi il 100% degli oneri assicurativi e previdenziali a carico del datore di lavoro. Tali agevolazioni sono tuttavia subordinate all'effettiva partecipazione dell'apprendista ai corsi di formazione esterna (120 ore). Diritti e Doveri Salari e contributi Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di uguale livello. Formazione sul lavoro È affidata all'imprenditore nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese industriali o ad un tutor designato dall'imprenditore. 12.19 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Formazione esterna Non può essere inferiore a 120 ore medie annue. Deve essere svolta durante l’orario di lavoro in strutture esterne all’azienda individuate dalle Regioni/Province competenti e deve essere certificata. L'azienda ha l'obbligo di nominare un tutor che coordini la formazione esterna e interna all'azienda. I minorenni, per adempiere all’obbligo formativo innalzato fino ai diciotto anni, possono scegliere l’esercizio dell’apprendistato. In questo caso la formazione esterna è di 240 ore e al giovane lavoratore viene assegnato un credito formativo qualora intenda continuare l’iter scolastico. Nelle 120 ore aggiuntive, almeno 8 ore devono essere dedicate all’orientamento professionale ed alla conoscenza dei diritti di cittadinanza (D.M. 120/2001 – Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all’art. 5 del D.P.R. 257/2000). Oltre che per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il contratto di apprendistato può essere professionalizzante per il conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale oppure può servire ad acquisire un diploma, o titoli di studio universitari, o un percorso di alta formazione nonché per la specializzazione tecnica superiore. 12.20 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA CONTRATTO DI INSERIMENTO Che cosa è ? È una nuova tipologia contrattuale, che sostituisce i contratti di formazione lavoro, diretta a realizzare, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati. Campo di applicazione Possono stipulare contratti di inserimento tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione degli studi professionali e del settore domestico, purché abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Soggetti che possono essere assunti: • .soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni; • disoccupati di lunga durata con età compresa tra i 29 e i 32 anni e che siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi; 12.21 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA • lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; • lavoratori che desiderano riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato da almeno 2 anni; • donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il cui tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; • persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Incentivi economici e normativi Durante il rapporto di inserimento la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di due livelli alla categoria spettante. Fatte salve specifiche previsioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Spetta ai contratti collettivi nazionali di lavoro stabilire le percentuali massime dei lavoratori assumibili con contratto di inserimento. In attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione per tutti gli 12.22 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA eventuali beneficiari di questo tipo di contratto tranne che per la categoria compresa in età 18-29 anni. Durata Il periodo del contratto di inserimento è compreso tra 9 e 18 mesi, e, per i portatori di handicap fisico, mentale o psichico, fino a 36 mesi. La forma del contratto Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il giovane si intende assunto con normale contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo tipo di contratto non è rinnovabile tra le stesse parti ma sono ammesse eventuali proroghe. Al fine di rafforzare la tutela del lavoratore si richiede inoltre al datore di lavoro di consegnare al giovane, all'atto dell’ assunzione, copia del contratto di inserimento. Sospensione del rapporto di lavoro In caso di sospensione del rapporto di lavoro in inserimento per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, è possibile prorogare i termini di scadenza del progetto al fine di consentire il completamento della formazione. 12.23 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Sanzioni Le inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, da parte del datore di lavoro, sono punite con il versamento della differenza tra la contribuzione dovuta e quella versata maggiorata del 100%. CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Che cosa è? Il contratto di lavoro a progetto è il contratto riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestititi autonomamente, in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Sono escluse da questo campo di applicazione le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa resi a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sono altresì esclusi i componenti degli organi di amministrazione e 12.24 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Elementi essenziali • la collaborazione; • il coordinamento con il committente; • la continuità; • la natura prevalentemente personale della prestazione. Forma Il contratto a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve prevedere: • la durata determinata o determinabile della prestazione lavorativa; • l’indicazione del progetto o programma di lavoro o fase di esso individuato nel suo contenuto caratterizzante, dedotto in contratto; 12.25 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA • il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spesa; • le forme di coordinamento con il committente; • le eventuali misure di sicurezza e di tutela del lavoratore. Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Trattamento del lavoratore Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve avere, quale parametro di riferimento, i compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo e non subordinato nel luogo ove il contratto a progetto è svolto. Il lavoratore ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata tenuta dall’INPS. La copertura previdenziale prevista per l’anno 2005 è pari al 17% del 94% del compenso totale della retribuzione pattuita, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro ed 1/3 a carico del lavoratore. Il collaboratore è assistito da tutela infortunistica da parte dell’INAIL. È prevista una ritenuta a titolo di acconto IRPEF. La gravidanza, la malattia e l’infortunio del lavoratore a progetto 12.26 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA non comporta l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia o infortunio la sospensione non comporta una proroga della durata. Il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita, quando questa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni nel caso non lo sia. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni. Il contratto può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti, salvo accordi in merito finalizzati a fissare per iscritto un preavviso da rispettare da entrambe le parti. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti purché non compia atti di pregiudizio dell’attività dei committenti medesimi. Prestazioni occasionali Sono quelle prestazioni di natura autonoma rese in favore di un committente per un massimo di 30 giorni nell’anno solare e con un reddito massimo di 5.000 euro, per le quali non è obbligatorio redigere un progetto. Nel caso in cui si supera, anche uno solo dei due limiti, è invece obbligatorio redigere un progetto specifico, trasformando così la prestazione occasionale in contratto a progetto. 12.27 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO Che cosa sono? Si tratta di attività lavorative occasionali svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro ovvero in procinto di uscirne. Campo di applicazione Le prestazioni occasionali di tipo accessorio riguardano: • piccoli lavori domestici; • insegnamento privato complementare; • piccoli lavori di giardinaggio, pulizia di edifici e di monumenti; • realizzazioni di manifestazioni sportive di tipo sociali, culturali o caritatevoli; • collaborazioni con enti di volontariato. Durata e importo La durata non può superare i 30 giorni nell’anno solare, anche se riferiti a più beneficiari e non deve dare, complessivamente, luogo a compensi superiori a 5.000 euro sempre nel corso di un anno solare. 12.28 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Soggetti che possono svolgere le prestazioni • disoccupati e inoccupati da oltre un anno; • casalinghe, studenti e pensionati; • disabili e soggetti in comunità di recupero; • lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Costoro devono comunicare la loro disponibilità ai Centri per l’Impiego nell’ambito territoriale di riferimento o ai soggetti all’uopo accreditati. Compensi Le prestazioni vengono retribuite con buoni del valore nominale di 7,50 euro che il beneficiario può acquistare presso le rivendite autorizzate. Il lavoratore li deve cambiare presso uno dei concessionari, ricevendo per ognuno di essi 5,80 euro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Rivendite e concessionari sono individuati con apposito decreto del Ministero del Lavoro. 12.29 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA CONTRATTO DI LAVORO A DOMICILIO Che cosa è? È un contratto in cui, chi lavora a domicilio, esercita la sua attività per conto di uno o più imprenditori, in locali propri ma utilizzando attrezzature fornite dal datore di lavoro. Modalità di attuazione Questo particolare rapporto di lavoro si basa su un libretto di controllo che deve essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, sia nel momento della consegna del lavoro da parte dell’imprenditore, sia nel momento della riconsegna del lavoro svolto. I datori di lavoro che assumono lavoratori a domicilio devono iscriversi ad un apposito registro dei committenti, tenuto dal Servizio I° - Dipartimento XI della Provincia di Roma (Ufficio coordinamento Centri per l’Impiego). Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavori per conto proprio o per conto terzi in concorrenza con il datore di lavoro purché quest’ultimo gli assicuri una quantità di lavoro sufficiente a procurargli un’occupazione continuativa esercitata all’interno di un orario a tempo pieno. 12.30 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Retribuzione La retribuzione del lavoratore a domicilio è stabilita in base a tariffe di cottimo riportate nei contratti collettivi, o in mancanza di questi ultimi, stabilita da una commissione regionale composta da rappresentanti dei lavoratori e da rappresentanti degli imprenditori. A questi lavoratori spetta anche il rimborso di tutte le spese sostenute comprese quelle per l’uso dei macchinari, dei locali, dell’energia. CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Che cosa è? È il contratto in virtù del quale l’associato partecipa agli utili dell’impresa in forma di lavoro autonomo, di capitale o misto. Modalità L’associante è retribuito attraverso una partecipazione agli utili ed i compensi percepiti nell’ambito dell’associazione in partecipazione sono qualificati come reddito da lavoro autonomo e pertanto i lavoratori sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS. 12.31 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA In caso di rapporti di associazione senza un’effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni, i lavoratori hanno diritto ai trattamenti economici normativi e contributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle leggi per i lavoratori subordinati. Differenza con il contratto a progetto Questo tipo di contratto si distingue dal contratto a progetto in quanto il reddito percepito dall’associato in partecipazione è costituito da una quota degli utili, se prodotti, mentre nel contratto a progetto il compenso è fissato all’inizio del contratto stesso ed il lavoratore non ha alcun diritto al controllo della situazione dell’impresa . LAVORO COOPERATIVO – SOCIO LAVORATORE Che cosa è? È un rapporto mutualistico che ha per oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, sulla base di un regolamento che definisce l’organizzazione del lavoro dei soci. 12.32 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Instaurazione di un rapporto di lavoro Il lavoratore socio può instaurare un rapporto di lavoro con la cooperativa “ulteriore”, che è strumentale al vincolo associativo e, pertanto, inscindibile, risultando così uno specifico nesso funzionale tra i due rapporti. Diritti individuali e collettivi Per i soci lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, si applicano i diritti sindacali previsti dal titolo terzo dalla Legge 300/70 “Statuto dei Lavoratori” (titolo terzo). Trattamento economico Complessivamente proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le cooperative della piccola pesca possono corrispondere ai soci lavoratori un compenso proporzionato al pescato. 12.33 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Disposizioni in materia previdenziale I trattamenti economici dei soci lavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro subordinato sono considerati redditi da lavoro dipendente e, ai fini della contribuzione, si fa riferimento alle normative vigenti per le diverse tipologie dei rapporti. TRASFERIMENTO D’AZIENDA Che cosa è? È qualsiasi operazione che, in seguito a cessazione contrattuale o fusione, comporti mutamento nella titolarità dell’attività economico-organizzativa, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva, nel trasferimento stesso, la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale, ivi compreso l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Tale procedura è prevista dalla Legge 428/90 (art. 47) così come modificata dal D. Lgs. 18/2001. Caratteristiche Il trasferimento d’azienda non costituisce motivo di licenziamento, il rapporto di lavoro infatti non si estingue ma continua con il 12.34 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA nuovo titolare dell’azienda ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112 c.c.). Il nuovo datore di lavoro è obbligato in solido al pagamento dei crediti maturati al momento del trasferimento dal vecchio titolare. DISTACCO Che cosa è? È un istituto attraverso il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il datore di lavoro distaccante è responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato. Requisiti Temporaneità del distacco che deve persistere per tutta la durata dell’interesse del datore di lavoro e dell’interesse del distaccante. 12.35 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA Differenza con la somministrazione di lavoro La società di somministrazione di lavoro realizza il solo interesse produttivo della somministrazione ai fini di lucro mentre nel distacco esiste solo l’interesse del datore di lavoro distaccante. Altra forma di distacco È l’istituto previsto dalla Legge 236/93 (art. 8 c. 3) che consente, attraverso accordi sindacali in sede di procedura collettiva di riduzione di personale, di distaccare temporaneamente uno o più lavoratori presso altre imprese per una durata temporanea ed al fine di evitare i licenziamenti. APPALTO Che cosa è? È il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo. Le nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 276/03 (art. 29) confermano la parità di trattamento tra dipendenti dell’impresa appaltante e dipendenti dell’appaltatore e la solidarietà nella 12.36 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali entro il limite di un anno dalla data di cessazione dell’appalto. Differenze dalla somministrazione di lavoro Nel contratto di appalto l’appaltatore organizza i mezzi di produzione, ha un potere organizzativo nei confronti del personale utilizzato nell’appalto ed assume il rischio di’impresa. Nella somministrazione la società di lavoro autorizzata mette a disposizione dell’utilizzatore il personale nei confronti del quale quest’ultimo esercita un potere direttivo ed organizzativo. PRESTAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA NORMATIVA DEL MERCATO DEL LAVORO Attività agricole Secondo quanto definito dal D. Lgs. 276/03 (art. 74) non sono classificabili come rapporti di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini fino al terzo grado in modo occasionale o ricorrente a titolo di aiuto e senza corresponsione dei compensi. Non vi sono, pertanto, in questi casi incombenze di natura 12.37 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA amministrativa, quali comunicazioni al Centro per l’Impiego dell’avvenuta assunzione, né comunicazione di licenziamento. Imprenditori artigiani La Legge 326/03 (art. 21 c. 6) dispone che, in deroga alla normativa vigente di natura previdenziale, gli artigiani iscritti negli albi provinciali, possano avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, esclusi gli affini, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni, anche se studenti, che abbiano computo l’età minima per l’accesso al lavoro. Proprio come per le attività agricole non vi sono neanche in questo caso incombenze di natura amministrativa. 12.38 INDICE INTRODUZIONE ASSESSORE 1. I CENTRI PER L’IMPIEGO 2. ACCOGLIENZA E PRIMA INFORMAZIONE 3. OBBLIGO FORMATIVO 4. TIROCINIO FORMATIVO 5. PRESELEZIONE 6. AVVIAMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7. FARE IMPRESA 8. L’ INSERIMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI 9. COLLOCAMENTO DELLO SPETTACOLO 10. ADEMPIMENTI AZIENDALI 11. AMMORTIZZATORI SOCIALI 12. LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA