Progetto Welfare Aziendale
1
Progetto Welfare Aziendale
Normativa e prassi
2
I Fringe benefit
I fringe Benefit in generale e in particolare gli oneri di utilità
sociale in Italia sono molto poco sviluppati rispetto ad altri paesi
industriali paragonabili:
- sia come varietà (tipizzazione)
- sia come possibilità quantitativa di esenzione, in termini assoluti o
relativi
Per non parlare della mancata rivalutazione degli importi
Si tratta al momento di una – deliberata? – lenta rinuncia a un
importante e moderno strumento di politica tributaria, di politica
dei redditi, di politica sociale sussidiaria
3
I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia
classificazione dei FB secondo la natura
quelli legati alla prestazione lavorativa: la
ratio del vantaggio fiscale sta nel fatto che
l’ordinamento riconosce che quella
prestazione è erogata dal datore per
permettere al lavoratore di svolgere la sua
attività e o va a ristorare disagi che sono
provocati dalle modalità di svolgimento di
questa richieste dal datore, es.: auto
promiscua, cell. promiscuo, trasloco,
pasto, ecc.
quelli legati a un valore sociale,
cioè prestazioni che vanno a
ristorare
un
bisogno
del
lavoratore cui l'ordinamento
annette un particolare valore
sociale. Medesimo fondamento
che ha la detrazione per le spese
meritorie ex art.13 per tutti i
soggetti IRPEF
(in molti casi specifici il vantaggio della non concorrenza al reddito di particolari
prestazioni erogate dal datore per dipendenti e assimilati è incrementale o
complementare rispetto al vantaggio generico della detrazione al 19% per la platea
generale dei soggetti Irpef, vedi Le spese mediche)
4
I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia
Esempio di FB che cumula entrambi i caratteri della
connessione alla prestazione e del valore sociale?
La prestazione legata all’esigenza del pasto nella sua
quadruplice declinazione:
1) prestazione di mensa diretta (esente)
2) indennità monetaria (tassata salvo particolari
categorie in aree disagiate)
3) Ticket (esente con franchigia)
4) card - Borsellino elettronico
5
I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia
Classificazione dei FB per trattamento fiscale:
tra le righe dell’art. 51, un sistema tripartito?
ü FB tipizzati che hanno il loro specifico e differenziato trattamento di
vantaggio fiscale (dal trasloco ai prestiti all'assistenza sanitaria, appunto
al ticket, ecc.)
ü FB non tipizzati che possono confluire nella franchigia dei 258 € del
comma 3 (franchigia riempita in realtà già dalla parte non imponibile di
FB tipizzati costituiti da beni promiscui, es. auto aziendale)
ü Oneri di utilità sociale ex lett. F ed F- bis, del 51 comma 2
6
Fringe Benefit
Non costituiscono fringe benefits:
premi di assicurazione corrisposti dal datore di lavoro nel suo
esclusivo interesse ossia che non comportano un arricchimento
patrimoniale del dipendente (es. Assicurazioni di responsabilità
civile per danni causati a terzi da dipendenti nell’esercizio delle loro
funzioni; assicurazione contro gli infortuni professionali e non
extraprofessionali)
in tali casi l’esclusivo interesse del datore si sostanzia nell’obbligo di
risarcire il danno subito dal dipendente a causa di un’attività da cui
trae beneficio il datore.
7
Compensi in natura: compensi non tassati
1.
Beni e servizi di modico valore (art. 51 c 3)
Beni e servizi il cui valore (normale) non superi
complessivamente, nel periodo d’imposta, euro 258,23 (franchigia
esente): se invece beni e servizi ceduti hanno un valore superiore
(es 500), questo concorre interamente alla formazione del reddito
imponibile.
8
Compensi in natura: definizione «valore normale»
“valore normale” - art. 9 TUIR
In particolare si assume il prezzo o il corrispettivo dei beni o
servizi al netto dell’IVA mediamente praticato:
• per i beni e i servizi della stessa specie o simili
•
in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione (produzione, commercio all’ingrosso, al
dettaglio)
• Nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati
o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
9
Compensi in natura: definizione «valore normale»
Come parametri di confronto si assumono:
• Le leggi in vigore, se i beni sono soggetti alla disciplina
legale dei prezzi
• prezzo normalmente praticato dal fornitore (desunto da
listini o tariffe), se i beni sono in libero mercato
• mercuriali, listini delle Camere di commercio, tariffe
professionali, tenendo conto anche di sconti d’uso, in
mancanza di altro
10
Compensi in natura: definizione «valore normale»
Se il datore, in virtù di apposite convenzioni, ha acquistato i beni o i
servizi ad un prezzo ridotto rispetto al valore normale degli stessi,
può assumersi come valore normale imponibile il prezzo scontato
praticato dal fornitore (ris. 26/E del 2010)
Per i beni in natura prodotti (oltre che commercializzati)
dall’azienda e ceduti ai dipendenti il valore tassabile è pari al prezzo
mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista
11
Fringe benefit
2.
vitto, mense, prestazioni e indennità sostitutive (art. 51 c.2)
-
Somministrazioni di vitto da parte del datore (es. pasti consumati dai
camerieri o dal cuoco di un ristorante; pasti somministrati a personale
dipendente di navi o aerei; cestini preconfezionati ai dipendenti; etc)
Somministrazioni di pasti in mense organizzate dal datore o gestite da
terzi o in ristoranti convenzionati
Prestazioni sostitutive (tickets restaurant, alimenti e bevande
somministrati da pubblici servizi) fino ad un importo complessivo
giornaliero (al netto di contributi previdenziali e assistenziali e di
somme a carico dei lavoratori) di euro 5,29. L’eccedenza è tassata e non
concorre al calcolo della franchigia esente (258,23€) che riguarda
esclusivamente i compensi in natura (ris. 26/2010).
-
12
Fringe Benefit
Ai fini dell’esclusione dal reddito occorre inoltre (cfr. ris. 41/2000) la
contemporaneità delle seguenti condizioni:
un orario di lavoro con prevista pausa per il vitto
Essere assegnati stabilmente a una sede di lavoro ubicata in un luogo che,
in relazione al tempo concesso per la pausa, non consenta di recarsi, senza
mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni
pasto.
NB. La somministrazione di alimenti e bevande tramite card elettroniche (con
verifica in tempo reale dell’utilizzo del servizio conseguente alla
maturazione del diritto) è considerata mensa aziendale diffusa, quindi
esclusa integralmente dalla base imponibile (ris. 63/2005)
13
Compensi in natura
3.
Azioni del gruppo sottoscritte dalla generalità dei dipendenti (art. 51 c.
2 lett. g, c 2 bis)
c.d. piani di azionariato diffuso. Riguardano le azioni offerte alla generalità dei
dipendenti emesse dall’impresa con cui lavora il contribuente oppure da società
(italiane o estere) che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa o ne sono controllate.
Il valore di dette azioni è escluso dal reddito per un importo (al netto del corrisposto
dal dipendente per l’assegnazione) non superiore complessivamente nel periodo
d’imposta a euro 2.065,83 (4 milioni di lire).
Il valore eccedente la franchigia è tassato.
14
Compensi in natura
Il valore da considerare è il Valore normale ex articolo 9 TUIR.
Condizioni:
Le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti a tempo
indeterminato
Le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o
dal datore, o dalla società che controlla l’emittente
Le azioni devono essere mantenute per almeno 3 anni
dall’assegnazione. Nb. Se le azioni sono cedute prima del triennio (o,
in qualunque momento, sono riacquistate dalla società emittente o dal
datore), l’importo che non ha concorso al reddito (franchigia) è
tassato, quale compenso in natura, nel periodo di paga in cui avviene
la cessione.
15
Fringe benefit/Trasporto Collettivo
4.
Servizi e somme di carattere sociale e collettivo (art. 51 c.2 lett.
d, f, f-bis)
Servizi e somme non tassati se erogati alla generalità dei dipendenti o a
intere categorie degli stessi:
Servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei lavoratori dall’abitazione
al lavoro e viceversa (navette) con o senza esborso da parte dei lavoratori
stessi. Il servizio può essere organizzato dal datore o affidato a terzi (compresi
esercenti di pubblici servizi)
NB. Sono tassati:
• Indennità sostitutiva del servizio di trasporto concessa forfettariamente dal datore;
somme corrisposte a titolo di rimborso di biglietti o tessere di abbonamento ai mezzi
pubblici (ris. Min. 54/E del 1999)
• Messa a disposizione dei dipendenti di un ticket trasporto che riduca l’importo pagato
per l’acquisto dell’abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico (ris. 126/E del
2007)
• Rimborsi km anche se, in base al CCNL, costituiscono mera restituzione di somme
anticipate dal lavoratore per conto del datore (ris. Min. 191/E del 2000)
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Fringe benefit/ Oneri di utilità sociale
Esenti le somme -per frequenza asili nido e colonie climatiche e per borse
di studio o simili (premi, assegni, sussidi)– erogate dal datore in favore dei
familiari del dipendente (anche non a carico). (art. 51, c.2, lett. f-bis)
Nb. Incluse somme corrisposte a dipendenti esteri trasferiti in Italia a
titolo rimborso spese per la frequenza da parte dei figli di asili e scuole
(ris. 378/2007)
Esente l’utilizzo di opere e servizi con finalità di istruzione, educazione,
ricreazione, culto, assistenza sociale e sanitaria
(art. 51, c.2, lett. f), art.100 c.1)
Con risoluzione 26/E del 2010 l’Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri
distintivi degli oneri di utilità sociale ex art. 100 c. 1 TUIR rispetto ai
fringe benefits. Ex art. 51 c. 3. (Rinvio)
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Benefici previdenziali e assistenziali
Contributi, premi, spese che spesso i datori di lavoro versano in
base a contratti collettivi, regolamenti o accordi aziendali.
In virtù della natura previdenziale o assistenziale tali versamenti
godono di un trattamento fiscale agevolato (esenzione o tassazione
ridotta).
18
Benefici previdenziali e assistenziali
Contributi per assistenza sanitaria (art. 51 c.2 lett. a)
I contributi versati dal datore o dal lavoratore (anche congiuntamente) ad
enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (es. Fasi
per i dirigenti; Fondo Mario Negri) non concorrono a formare il reddito fino
a 3.615,20 euro complessivi. Nb. Ai fini del computo concorrono i contributi
versati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 10, c.1, lett. e).
Contributi a casse edili (circ. 55/E del 4/3/99)
Decisi da contratti o accordi tra organizzazioni territoriali aderenti. La quota
che alimenta prestazioni assistenziali concorre integralmente alla
formazione del reddito, la quota per prestazioni sanitarie solo per la parte
eccedente € 3.615,20. NB. Non formano reddito i contributi (versati dal
datore alle casse) per fornitura indumenti da lavoro o protezione,
formazione professionale, e gli accantonamenti (presso la cassa) per il
pagamento di ferie e tredicesima.
19
Benefici previdenziali e assistenziali
Spese sanitarie (art. 51 c.2 lett. h)
Le erogazioni del datore (in base a contratti collettivi, accordi o
regolamenti aziendali) per spese mediche di assistenza specifica per
portatori di handicap non costituiscono reddito del dipendente; quelle
per spese sanitarie sostenute dal dipendente (anche per coniuge o
familiari a carico) sono reddito salvo, in sede di conguaglio (o di fine
rapporto), il riconoscimento da parte del datore della detrazione del 19%
sulla parte eccedente €129,11.
Nb.
Non costituiscono reddito i rimborsi al dipendente di spese sanitarie
sostenute per malattia contratta a causa del servizio: trattasi di risarcimento
danni (circ. 101/2000).
20
Benefici previdenziali e assistenziali
Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
Come per i rimborsi delle spese sanitarie detraibili, anche i premi
assicurativi per polizze sulla vita e contro gli infortuni
extraprofessionali (stipulate dal datore a favore dei dipendenti) sono
tassati nel periodo in cui sono corrisposti salvo il riconoscimento (in
sede di conguaglio o di fine rapporto) della detrazione del 19%
calcolata su un importo massimo di € 1.291,14 per anno solare (art.
15 TUIR e art. 23 c.3 DPR 600/73).
NB. La detrazione spetta se:
• le polizze assicurative sono previste da contratti collettivi o da accordi o
regolamenti aziendali
• i premi sono certificati nel cud
• sono rispettate le condizioni di detraibilità, che variano in base alla data di
stipula (es. per le polizze vita stipulate fino al 2000 i contratti devono avere
durata almeno quinquennale)
NB. I premi per polizze contro infortuni e malattie prof. non costituiscono
reddito per i dipendenti (circ. 326/97).
21
Erogazioni liberali e altri oneri
Erogazioni liberali (art. 51 c.2 lett. b, i,)
Le liberalità (in denaro o in natura) che il datore eroga a favore dei
dipendenti concorrono generalmente a formare il reddito.
Altri oneri deducibili e detraibili (art. 51 c.2 lett. h)
Come i contributi previdenziali obbligatori per legge e le spese
sanitarie di assistenza specifica ai portatori di handicap, non
costituiscono reddito le somme trattenute al dipendente per gli
altri oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR (purché siano
rispettate le condizioni previste per la deducibilità di ciascun
onere).
22
Oneri di utilità sociale
Oneri «liberali» ex art. 100, c. 1 TUIR
Le spese sostenute volontariamente dall’imprenditore per opere o
servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione (es. cene
aziendali, viaggi), culto, assistenza sociale e sanitaria e destinati alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti sono
deducibili nella misura massima del 5 per mille del totale delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente dell’esercizio (ossia risultante
dalla dichiarazione dei redditi).
Nb.
Deve trattarsi di spese volontarie: quelle obbligatorie (ossia
previste da contratti collettivi o accordi aziendali), non essendo liberalità,
sono integralmente deducibili.
23
La prassi
Risoluzione 10/03/2004, n. 34/E
L’AdE si sofferma sull'argomento sulla base di un interpello
posto da un contribuente che voleva concedere ai propri
quadri e ai dirigenti la possibilità di effettuare un check-up
medico in strutture convenzionate: l'Agenzia, ribadendo che
la non concorrenza dal reddito di lavoro dipendente è
connessa al verificarsi di una serie di presupposti, accorda lo
specifico beneficio anche al caso di specie.
24
La prassi
a. Deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità
o di categorie di dipendenti (menzionato dalla lettera della norma sia
per lettera f che f-bis)
b. Tali opere e servizi devono perseguire le specifiche finalità
richiamate dal testo (si ritiene valga sia per la lettera f che f-bis)
c. La spesa deve essere sostenuta volontariamente, e non in
adempimento di un vincolo contrattuale (si ritiene valga solo per la
lettera f in quanto la f-bis non richiama il 100)
d. Il rapporto contrattuale con il prestatore del servizio in tutte le sue
espressioni deve essere direttamente gestito dal datore di lavoro (si
ritiene valga solo per la lettera f in quanto è menzionato solo dalla
circ 34/04 e la f-bis prevedeva ab origine il passaggio diretto di
somme)
25
La prassi
R.M. n.26/E del 2010, punto 2
con riferimento ai criteri distintivi degli oneri di utilità
sociale sostenuti dai datori di lavoro per l䇻acquisto di opere
e servizi la cui utilizzazione non concorre alla formazione del
reddito secondo l䇻art.51, comma 2, lett. f), Tuir, l䇻Agenzia
delle Entrate ricordando e ribadendo i principi della
precedente R.M. n.34/04, conferma che:
26
La prassi
«anche che se restano escluse dall䇻ambito applicativo
della disposizione di esenzione le ipotesi di erogazione di
somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che
possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese
sostenute dal dipendente - in altri termini, l䇻esenzione è
riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si
estende alle erogazioni sostitutive in denaro - gli oneri di
utilità sociale che non concorrono alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in
denaro, sono espressamente previsti dal successivo
comma 2, lett. F-bis)»
27
La prassi
L’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che l䇻esenzione dalla
tassazione riguarda soltanto le erogazioni in natura che
possono avvenire anche attraverso il ricorso a strutture
esterne all䇻azienda, ma a condizione che, nel caso di
strutture non di proprietà dell’azienda, il dipendente risulti
estraneo al rapporto intercorrente tra la stessa e l䇻effettivo
prestatore del servizio (sola lett. f).
Per la RM del 2004, il requisito della non patrimonialità
della dazione, viene rispettato anche con una previa
convenzione che può dar luogo alla non imponibilità dei
rimborsi dei titoli di spesa inerenti.
28
La prassi
L’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il
legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione «alla
generalità dei dipendenti>> ovvero a <<categorie di
dipendenti>>, non riconosce l’applicazione delle
disposizioni tassativamente elencate nel comma 2, 51, ogni
qual volta le somme e i servizi ivi indicati siano rivolti ad
personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni
e ben individuati lavoratori.
29
La prassi
Circ. 326/97; Circ. 188/98
Inoltre, non costituisce ostacolo all’applicazione dell’art.51, comma 2,
lett. f), la circostanza che i servizi offerti volontariamente
comprendano anche servizi inquadrabili in altre lettere del comma 2
dell’art.51 del TUIR e i lavoratori della categoria non possano utilizzare
contestualmente tutti i servizi offerti dalla società, dal momento che il
budget assegnato a ognuno di essi è inferiore rispetto al valore
complessivo dei servizi offerti.
Ciò in quanto è stato affermato che affinché il regime di favore si
applichi, è sufficiente che il datore di lavoro metta a disposizione i
servizi offerti, a nulla rilevando la circostanza che alcuni lavoratori non
fruiscano di fatto delle opere o servizi messi a disposizione
30
La prassi
Per beneficiare della non concorrenza al reddito di lavoro
dipendente di cui all䇻art.51, comma 2, lett. f-bis) del
TUIR, i benefits relativi agli “assegni o sussidi per la
frequenza di asili nido o di colonie climatiche da parte
dei familiari del dipendente…” devono essere offerti alla
generalità o categorie omogenee di dipendenti,
31
La prassi
Per poter applicare il regime di non imponibilità
inoltre, nel caso in cui il benefit consista
nell’attribuzione di una determinata somma di denaro,
l䇻agevolazione è applicabile soltanto qualora il datore
di lavoro acquisisca e conservi la documentazione
comprovante l䇻utilizzo di tale somma da parte del
dipendente coerentemente con le finalità per le quali
è stata corrisposta.
32
La prassi
Ciò sia nel caso in cui il datore di lavoro eroghi
direttamente le somme ai dipendenti sia nell’ipotesi in
cui rimborsi l䇻onere sostenuto ai propri dipendenti, ad
esempio proprio per le rette mensili relative alla
custodia dei figli in asili nido.
Con il metodo della convenzione e del pagamento via
Welfare Card, molto più evoluto del rimborso
monetario, questa condizione è ancor più
automaticamente rispettata
33
Circ. Agenzia Entrate 238/2000
si esprime per l’interpretazione estensiva – non già
delle finalità generiche indicate nella lett. f) – ma anche
delle prestazioni specifiche indicate nella lett. f-bis.
ha affermato che l’espressione <<…o a borse di studio a
favore dei medesimi familiari» vada interpretata come
comprendente anche i libri di testo e le tasse
scolastiche.
34
La prassi
Risposta a Interpello 954-551/2011
<<non sarebbe incompatibile l’utilizzo di un budget figurativo,
espresso in valori monetari, entro i cui limiti il dipendente può
usufruire dei servizi in questione. La scelta di attribuire un limite
quantificato in un ammontare in denaro nascerebbe solo dalla
volontà di rendere consapevoli i lavoratori del sacrificio
economico che il datore di lavoro è disposto a sostenere…>>
35
La prassi
Risposta a Interpello 954-551/2011
<<Sarebbe irrilevante, ai fini della compatibilità con
l’applicazione dell’art.51, comma 2, lett. f) del TUIR,
anche il ricorso a strutture esterne all’azienda, in
quanto la società intende negoziare preventivamente
con ciascun fornitore le condizioni economiche e le
modalità di prestazione del servizio che quest’ultimo
sarà poi chiamato a rendere nei confronti di qualsiasi
dipendente ne faccia richiesta.>>
36
La prassi: la card elettronica
per FB
Risoluzione 17/5/2005, n.63/E
Per quanto riguarda il vitto nei confronti del dipendente
la carta assume la funzione di rappresentare
esclusivamente la prestazione di cui il soggetto
interessato ha diritto (nei termini concordati tra datore
di lavoro e fornitore del servizio) e non il corrispondente
valore monetario utilizzabile esclusivamente per
l'acquisto di beni collegati al vitto presso gli esercizi
convenzionati
37
La prassi: la card elettronica
per FB
Risposta a Interpello 954-551/2011
<<l’impiego di un budget figurativo, operando su un
circuito elettronico, non rappresenta un titolo di credito,
ma consente di individuare in tempo reale il lavoratore
che attiva un servizio previsto dal Piano e, al contempo, di
scongiurare un eventuale utilizzo improprio e/o
fraudolento dei 38servizi stessi, quale potrebbe essere, ad
esempio, la richiesta di altri servizi oltre quelli offerti dal
datore di lavoro ovvero una loro diversa modalità di
erogazione…>>
38
Progetto welfare aziendale
Attività
39
Progetto Welfare aziendale:
strumenti
Tavolo di Lavoro “fringe benefit oneri di utilità sociale e
welfare aziendale”
composto da funzioni HR, funzioni previdenziali, funzioni
fiscali, funzioni CSR delle imprese
4 focus group:
1)
Focus Group aspetti giuslavoristici e sindacali
2)
Focus Group aspetti fiscali
3)
Focus Group Progetti Pilota e strumenti tecnici
4)
Focus Group aspetti di CSR misurazione economica e
competitività territoriale
40
Progetto Welfare aziendale:
alcune aziende partecipanti
Accenture
AdR
Alitalia
Almaviva
Anas
Autostrade
Baxter
Colgate Palmolive
Convert Italia
Day Ristoservice
Deloitte
Edenred
Ericsson
Enel
Eni
Fastweb
Finmeccanica
H3G
Ised
Larimart
Marsh
Poste Italiane
Sogesid
Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati
Technip
Telespazio
Telecom Italia
Thales Alenia Space
Total Erg
Towers Watson
Trelleborg
Vodafone
Willis
Wind
41
Tabella di diagnosi delle priorità
PRESTAZIONE
Rischio Complessità Valore Precedenza Canale
azione
AdE
F-bis: Esenzione rimborso monetario
titoli di spesa
XX
XX
XXX
no
1
F-bis: utilizzo di WCard aziendale per
servizi da strutture convenzionate
X
XX
XXX
no
1
Eventuale finanziamento da
compensation variabile (sostituibilità
Salary/Flexible Benefits Welfare A.)
XXX
XXX
XXX
si
3
Definizione di <<categorie>> di
beneficiari; modulazione risorse scarse
XX
XXX
XXX
si
1/2
Volontarietà /non adempimento vincolo
XXX
XXX
XXX
no
2/3
Definizione «colonia climatica»
XX
X
XXX
si/no
2/3
Definizione «scopi ricreativi»
XX
X
XXX
si/no
2/3
Definizione <<borse di studio>>
XX
X
XXX
si/no
2/3
Prestazioni di mobilità ai dipendenti
XX
XXX
XX
no
3
<<valore normale>> beni e servizi
prodotti dall’azienda
XX
XXX
X
si
42
3
Tabella indicatori
Indicatori
totalità
categorie
DR
Q
I
Altre indicazioni
O/altro
Capienza basket 5/ooo
(sì/no)
Valore assoluto prestazioni
Percentuale
Welfare
Aziendale
“spesatura”
Welfare
Aziendale
/ totale
retribuzione
/ totale FB
Parte
“spesata”
art.100
Parte
“spesata”
art. 51
Utilizzo ‘medio’ franchigia
comma 3
43
Articolo 51 comma 2
Art. 51 comma 2 lettera a) – assistenza
sanitaria:
Percentuale di utilizzo : 100%
Art. 51 comma 2 lettera a) – previdenza integrativa:
Percentuale di utilizzo : 90%
44
Articolo 51 comma 2
Art. 51 comma 2 lettera c) – vitto:
Percentuale di utilizzo : 100%
Servizio diretto mensa - 10%
vitto
Card elettronica – 10%
Buoni pasto –
80%
Sopra soglia imp. – 90%
Sotto soglia imp. – 10%
45
Articolo 51 comma 2
Art. 51 comma 2 lettera d) - trasporti:
Percentuale di utilizzo : 10%
Servizi offerti: servizi di trasporto collettivo, abbonamento trasporto pubblico
Art. 51 comma 2 lettera f):
Percentuale di utilizzo : 60%
Servizi offerti: assistenza fiscale, campagna di vaccinazione antinfluenzale,
biblioteca, prevenzione oncologica
Art. 51 comma 2 lettera f) – bis
Percentuale di utilizzo : 90%
Servizi offerti: asili nido, colonie, borse di studio
46
Articolo 51 comma 2
Art. 51 comma 2 lettera f) – bis
Percentuale di utilizzo : 90%
Servizi offerti: asili nido, colonie, borse di studio
Art. 51 comma 2 lettera g) azioni:
Percentuale di utilizzo : 20%
Art. 51 comma 2 lettera h) spese
sanitarie:
Percentuale di utilizzo : 20%
47
Articolo 51 comma 3
Art. 51 comma 3 :
Percentuale di utilizzo: 90%
Servizi offerti:
cellulari,
assicurazione vita,
assicurazione rischi extraprofessionali,
cral aziendale,
48
Articolo 51 comma 4
Art. 51 comma 4 lettera a) – veicoli :
Percentuale di utilizzo: 90%
Art. 51 comma 4 lettera b) - prestiti:
Percentuale di utilizzo : 20%
Art. 51 comma 4 lettera c) – fabbricati:
Percentuale di utilizzo : 20%
49
Altri…
• iscrizioni annue ad Albi professionali
• agevolazioni per i dipendenti a seguito di offerte promozionali ricevute
da altre aziende per proprie politiche di marketing
es. :
a) People care:
- vetrine esclusive (abbigliamento)
- prezzo felice (viaggi e tempo libero)
- testi scolastici
- acquisto bici e scooter elettrici
b) Care services: baby-sitter e operatori socio –assistenziali
c) Time and money saving: lavaggio Auto / Moto e Officina; servizio
lavanderia e sartoria; manutenzioni domestiche; Colf e Maggiordomo;
spesa a casa
50
Percentuali riassuntive
51
Articolo 100
Capienza basket: 5.000 €
XXX per dipendente
XXX- impiegati
Valori di benchmark
XXX - quadri
XXX - dirigenti
52
Analisi indicatori
Indicatori
totalità
DR
Q
categorie
I
Altre indicazioni
O/altro
Capienza basket 5/ooo (sì/no)
Valore assoluto prestazioni
Percentuale Welfare
Aziendale
“spesatura”Welfare
Aziendale
Su totale
retribuzione
Su
totale FB
Parte
“spesata”
art.100
Parte
“spesata”
art. 51
Utilizzo ‘medio’ franchigia comma 3
53
Progetto Welfare Aziendale
Aspetti giuslavoristici e sindacali
54
Piani Welfare e PdR: obiettivi collettivi e individuali
Si ritiene che
-
i premi di risultato e altri istituti di retribuzione variabile possono derivare dal
raggiungimento di obiettivi sia individuali sia collettivi;
il PWA possa essere collegato normalmente solo a obiettivi aziendali salvo
alcune eccezioni
Obiettivi aziendali
PIANI WELFARE
Obiettivi individuali
RETRIBUZIONE
VARIABILE
55
Piani Welfare e retribuzione integrativa
56
Piani Welfare e retribuzione integrativa
es. Educazione, istruzione,
viaggi, educazione, palestre,
assistenza domiciliare, etc.
PWA
Benefits
integrativi
aziendali
Contrattazione
di II livello
Benefit obbligatori da
CCNL
es. Ticket lunch,
polizze sanitarie
integrative,
polizze vita etc.
es. Polizza
infortuni
professionali,
contributi a fondi
pensione e sanitari
di categoria, etc.
La «Piramide dei Benefit» (Willis)
57
Piani Welfare e retribuzione integrativa
Obiettivi ‘c’/
Budget 3
Individuale
Benefit 3
Obiettivi ‘b’/
Budget 2
Benefit 2
PdR
Obiettivi ‘a’/
Budget 1
Retribuzione
integrativa
Benefit 1
Piano Welfare
Piano di retribuzione variabile e PWA separati
con obiettivi e prestazioni incrementali
58
Piani Welfare e PdR: alternatività come complementarietà
Benefit Welfare 1
PdR3
Benefit
Welfare 2
PdR 2
Benefit
Welfare
3
Combinazione C
PdR1
Combinazione A
Combinazione B
Combinazione C
FIG.5
Alternatività parziale intesa come complementarietà: la coppia di piani con 3
combinazioni di pari budget per i) livelli di medesimi o corrispondenti obiettivi o
59
per ii) categorie
Rapporto tra Piani Welfare e retribuzione variabile:
i gradi di «rischio fiscale>>
Modalità
1
2
3
4
5
6
7
Autonomia e finanziamento incrementale
Piano Welfare finanziato dal raggiungimento di obiettivi finanziari
(maggiori entrate / minori spese) autonomi rispetto agli obiettivi della
retribuzione variabile
Piano Welfare dipendente dal raggiungimento di obiettivi, finanziari o
meno, collettivi o meno, parzialmente alternativi rispetto a quelli della
retribuzione variabile
Piano Welfare dipendente dal raggiungimento di obiettivi, finanziari o
meno, collettivi o meno, integralmente alternativi rispetto a quelli della
retribuzione variabile
Piano Welfare dipendente dagli stessi obiettivi della retribuzione variabile
ma parzialmente alternativo rispetto a questa a scelta del dipendente
Rischio
nullo
*
*
**
***
Piano Welfare dipendente dagli stessi obiettivi della retribuzione variabile
ma integralmente alternativo rispetto a questa a scelta del dipendente
****
Piano Welfare integralmente sostitutivo della retribuzione variabile
60
Alto
Progetto Welfare Aziendale
Costruzione di un Piano Welfare
61
Obiettivi 1/2
Ø Revisione
delle politiche retributive: arricchimento e
differenziazione dell’offerta retributiva, consentendo alle
persone di iniziare a sperimentare forme di personalizzazione
del proprio pacchetto retributivo
Ø Sostenere il potere d’acquisto delle retribuzioni traendo
vantaggio dalle agevolazioni impositive: massimizzazione delle
opportunità di abbattimento del cuneo fiscale/contributivo
offerte da normativa e prassi vigenti
62
Obiettivi 2/2
Ø Incremento del senso di appartenenza dei dipendenti e
dell’orgoglio di lavorare in…
Ø Miglioramento del clima aziendale, della soddisfazione e
della competitività
Ø Attrazione di talenti e fidelizzazione di risorse strategiche
Ø Contenimento e ottimizzazione dei costi del personale: in
particolare cogliere opportunità di risparmio anche per
l’azienda, in funzione delle eventuali agevolazioni
contributive previste
63
Previsione
Sulla base delle prime stime, l’implementazione delle
indicazioni del piano di attività e di risparmi aziendali per
l’anno… da parte delle categorie… potrebbe consentire di
generare un valore equivalente a… € l’anno
da distribuire alle categorie suddette e alle loro famiglie sotto
diverse forme, quali quelle indicate più sotto
Le Parti concordano di istituire a breve una commissione
paritetica per definire una regolamentazione di tale possibile
sistema incentivante (anche in considerazione dei relativi
oneri, diretti e/o indiretti per l'Azienda), da sottoporre poi
all'Azienda e alle OO.SS. per discussione ed approvazione.
64
Concept
Ø Nuove forme di retribuzione flessibile: Flexible benefits, modello di
total reward e compensation
Ø Assegnazione di un budget a categorie omogenee di dipendenti
Ø Nel budget ciascun dipendente sceglie autonomamente e può variare
di anno in anno la composizione del pacchetto,
Ø CAP: da un minimo di … € fino ad un massimo di 10.000 €
Ø L’eventuale residuo non utilizzato rimarrà accantonato e portato
avanti nel tempo
Ø Si liquida solo in caso di dimissioni o casi eccezionali
Ø L’azienda si impegna a garantire un determinato budget annuo, non
una determinata prestazione, a prescindere dal suo costo
65
Servizi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Previdenza Integrativa
Sanità integrativa
Asili Nido/«Colonie» (f-bis)
Sostegno allo studio (f-bis)
Servizi di educazione e istruzione (f/100)
Servizi di Assistenza sociale e sanitaria (f/100)
Servizi ricreativi (f/100)
Prestazioni di trasporto collettivoabbonamenti a
TPL o TPN
66
Integrazioni
1) Previdenza integrativa:
Ø versamenti una-tantum/aggiuntivi a fondi pensionistici
Ø Estensione della polizza vita
Ø Estensione della polizza infortuni
2) Sanità integrativa :
Ø Contributi straordinari
Ø Polizze sanitarie integrative
67
Minori e istruzione
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Asili nido (servizio/rimborso)
colonie e soggiorni climatici (servizio/rimborso)
Scuole italiane ed estere fino all’Università
Ludoteche e doposcuola
Master italiani ed esteri
Testi scolastici e materiale didattico
Rette per campus estivi
Mensa scolastica
corsi sportivi
corsi di formazione extraprofessionale
Borse di studio per dipendenti e familiari
68
Assistenza
1.
Assistenza sociale (f)/100)
Ø Assistenza domiciliare
Ø Case di riposo
2. Assistenza sanitaria (f)/100)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
esami di laboratorio
visite specialistiche e dentistiche
check up e prevenzione,
rimborso delle franchigie e scoperti del fondo attuale
medicina sportiva
Rimborso massimale
69
Fini ricreativi
Ø Iscrizione a circoli/palestre/piscine/sport
Ø Abbonamenti cinema/teatro/riviste/pay tv/ skypass/
Ø Week-end, viaggi
Ø Corsi personali non professionali
Ø Attività di solidarietà e utilità sociale
(f)/100)
70
Prestazioni di trasporto
Ø Prestazioni di trasporto collettivo
Ø Abbonamento a TPL
Ø Abbonamento a mezzi di trasporto ferroviario
Ø Servizi di trasporto ferroviario (f/100)
Ø Abbonamento autostradale
Ø Utilizzo di mezzi del datore senza prenotazione
Ø Auto aziendale
71
Popolazione target
ØPrevisione delle categorie:
• totalità/aventi diritto
• specifiche mansioni
• categorie contrattuali
ØIndividuazione (risorse scarse):
•
•
•
•
aventi diritto
precedenza richiesta
concorso a premi
Partecipazione attività aziendali (questionari)
72
Finanziamento
‘Alimentazione’ del piano flexible benefit/welfare:
1)
2)
3)
4)
5)
riallocazione di budget (cost neutral)
aumento del costo globale (almeno per una categoria)
conversione a monte dei premi, dei bonus o della salary
increase
mix di tutte e 3 le modalità
Finanziamenti pubblici a welfare e flessibilità
73
Voucher e Buoni 1/1
Le Parti concordano che, a far data dal …, il Personale delle categorie…. al
completamento del piano aziendale / al raggiungimento degli obiettivi intermedi
avrà diritto a:
Ø un buono….del valore nominale di …. € per ogni…
Ø un buono….del valore nominale di ….€ dal settimo al dodicesimo per ciascun
trimestre. esta, quindi, inteso che, alla scadenza di ogni trimestre (e, quindi, al
31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), il numeratore dei cambi
Turno verrà azzerato ai fini del riconoscimento del buono benzina per il
trimestre successivo
74
Voucher e Buoni 2/2
A tutto il personale verrà riconosciuto in ogni caso un Voucher Dipendenti Azienda…
Natale che dà diritto a una serie di beni e servizi negli esercizi convenzionati del
circuito Dipendenti Azienda… scontati rispetto al valore facciale del Voucher (max 258
€)
Le Parti si danno atto che il riconoscimento dei buoni di cui al paragrafo precedente
avverrà sino al valore massimo annuo di € 258 annui per dipendente.
Una volta raggiunto tale valore massimo, le prestazioni del personale considerate nel
presente articolo saranno compensati con una indennità lorda (di …o…€, in base a
quanto sopra stabilito) che sarà da intendersi onnicomprensiva di tutti i riflessi sugli
elementi retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il TFR, e perciò non entrerà
nelle loro basi di calcolo. Tale cifra, inoltre, annulla e sostituisce qualsiasi altra cifra
riconosciuta a pari titolo dalla contrattazione nazionale ed aziendale ed è da
intendersi utile ai fini degli sgravi contributivi e fiscali previsti dalla normativa in
materia di decontribuzione ed incremento di produttività. Le Parti si danno, altresì,
atto che i benefici economici previsti dal presente articolo costituiscono trattamento
di miglior favore per il Personale di Manutenzione con qualifica
75
Prestazioni tramite buoni o welfare card
76
Emendamento Della Vedova
6.264
DELLA VEDOVA
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi:
24-bis. Le disposizioni di cui alle lettere f) e f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le
somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di
legittimazione; anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile.
24-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante
approvazione del testo Unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d): le prestazioni
di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a
terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con ferme di abbonamento annuale al
servizio dì 'trasporto pubblico locale»; b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola
:«volontariamente»,'
Conseguentemente
all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80,4»;
all'articolò 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2019» con le seguenti: «22 milioni di euro per il 2015, 16, milioni per il 2016, 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019»
77
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Progetto Welfare di Distretto