CATASTO “Rendita catastale presunta” delle unità immobiliari Il calcolo corretto L’articolo 19 (Aggiornamento del Catasto) della legge n° 122 del 30 luglio 2010 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n° 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), ha differito al 31 dicembre 2010, il termine per gli accatastamenti dei fabbricati cosiddetti “nascosti” al Catasto (quindi mai censiti) e di quelli che pur censiti o censiti parzialmente, sono stati oggetto di interventi edilizi che ne hanno modificato la consistenza e/o la destinazione d’uso. Per altro rimangono operative, le disposizioni previgenti che impongono di accatastare anche i fabbricati ex rurali, per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali; si tratta di accatastare un numero enorme di fabbricati, operazione che, come i geometri facevano notare, non sarebbe stato possibile effettuare correttamente entro i termini prefissati. Questo principalmente a causa delle problematiche criticità che condizionano negativamente tali fabbricati, i loro proprietari ed il lavoro dei tecnici che devono eseguire le operazioni. Si tratta di costruzioni abusive, incomplete, difficilmente sanabili dal punto di vista edilizio urbanistico, di fabbricati vecchi intestati a ditte non corrispondenti, con proprietari sconosciuti od emigrati, oppure con situazioni ed anomalie tali, che i titolari di diritti reali su di loro, non possono o non vogliono intervenire con spese che ritengono superflue. Questi immobili è evidente, evadono così la fiscalità a loro correlata, in quanto manca l’elemento fondamentale di calcolo, che è la rendita catastale. Per questo, il comma 10 dell’articolo 19 della norma in parola, prevede che una volta scaduto il termine del 31 dicembre 2010, all’immobile non accatastato o non accatastato correttamente, 72 possa venire attribuita, ai fini fiscali, una rendita presunta. Questa rendita catastale provvisoria può essere determinata dall’Agenzia del Territorio oppure da tecnici esterni, appositamente incaricati, per cui è indispensabile ricordare quale sia la corretta procedura e gli elementi da conoscere, per determinare la rendita catastale degli immobili. La “rendita catastale presunta” viene calcolata in via provvisoria, per permettere di applicare immediatamente la fiscalità dovuta dall’unità immobiliare non censita o non censita correttamente, in attesa della rendita definitiva che verrà attribuita in seguito alla presentazione dell’accatastamento (redatto con le corrette procedure tecniche previste) della stessa unità immobiliare, al Catasto Urbano. È necessario che venga calcolata all’attualità con molta attenzione e professionalità, sia debitamente sottoscritta dal tecnico redattore e che la procedura adottata ed il risultato ottenuto, vengano archiviati e conservati (anche provvisoriamente) dall’Ufficio e dalla parte interessata, almeno fino al definitivo classamento. È indispensabile che la “rendita presunta” sia determinata nella misura più probabilmente vicina (se non addirittura identica) a quella che sarà la “rendita catastale definitiva”, in modo da evitare che si riscontrino in futuro delle differenze con la “rendita definitiva”, che potrebbero portare a contenziosi di carattere amministrativo e fiscale, in danno dell’intestatario dell’immobile e dell’Amministrazione. A tutela del tecnico redattore e nell’interesse del proprietario dell’immobile, nel rilievo e nel calcolo della consistenza immobiliare e della conseguente “rendita catastale presunta”, è consigliabile l’arrotondamento in eccesso delle cifre decimali risultanti, anche in considerazione della modesta influenza dell’arrotondamento stesso nella fiscalità conseguente. www.shutterstock.com/javarman di Bruno Razza (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) QUALIFICAZIONE, CLASSIFICAZIONE ED UNITÀ TIPO (UNITÀ IMMOBILIARI COMPRESE NEI GRUPPI A, B e C) Qualificazione La qualificazione viene distinta con riferimento alle u.i. esistenti nel Comune Amministrativo e nelle Zone Censuarie. Categorie Di categorie ne esistono tante e sono distinte secondo le differenti caratteristiche intrinseche che determinano le destinazioni d’uso ordinarie e permanenti delle unità immobiliari stesse. Il relativo elenco è pubblico. Classificazione La classificazione è la suddivisione di ogni categoria delle u.i. in tante classi di merito, secondo i gradi di notevole diversità di reddito delle unità, comprese nella stessa categoria. (La classificazione non si esegue per le categorie comprese nei gruppi “D” ed “E”). Il numero delle classi, all’interno di ogni categoria, è determinato tenendo conto dello scarto qualitativo e di reddito esistente tra le varie u.i. Quindi con la classificazione, si va da quelle più produttive a quelle meno produttive, considerando in linea di massima, che tra una classe e quella successiva, debba esserci (in termini di redditività unitaria) una differenza significativa che normalmente, si aggira attorno al 20%. Unità Tipo Le Unità Tipo sono scelte per ogni categoria e classe, in modo da poter disporre di un termine reale di identificazione, di ciò che rappresenta materialmente e fisicamente, una determinata categoria e classe. Tali unità tipo, rappresentano il merito medio delle u.i. comprese in ogni categoria e classe. Le unità tipo sono servite anche come elemento di studio per la determinazione delle tariffe di reddito catastale e servono tuttora, come termine di paragone per attribuire il classamento delle nuove costruzioni. Quindi l’attribuzione ad una unità immobiliare di una categoria piuttosto che un’altra, è fondamentalmente originata dal confronto tra questa e le unità tipo che caratterizzano le diverse categorie e classi del gruppo cui l’unità stessa appartiene. Tariffe di reddito catastale delle u.i. urbane a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) Le Tariffe di reddito catastale sono state determinate (e sono conservate in ogni Ufficio provinciale del Catasto Urbano) per ogni categoria e classe delle u.i. comprese nei gruppi A, B e C e sono riferite al vano utile (per il gruppo A), al metro cubo (per il Gruppo B) ed al metro quadrato (per il gruppo C). Rendita Catastale delle u.i. urbane censibili nei gruppi D ed E Per le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale si calcola a stima diretta, moltiplicando la consistenza per valori di locazione unitari di unità comparabilmente simili. In mancanza di questi elementi, la consistenza immobiliare si moltiplica per i valori di mercato, identificati stimando per comparazione dell’immobile in oggetto con beni di caratteristiche simili di valore noto, applicando poi un saggio di fruttuosità al valore fondiario così determinato. I valori stimati debbono essere riferiti al biennio 1988/89 e devono comprendere l’edificato (secondo la destinazione d’uso), l’area di pertinenza e le impiantistiche fisse. Applicando al valore così ottenuto il saggio del 2%, si ottiene la rendita catastale degli immobili di Categoria “D”. La rendita catastale delle unità immobiliari di Categoria “E”, viene determinata applicando al valore di cui sopra il saggio del 3%. CALCOLO DELLA CONSISTENZA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI A, B e C) Gruppo A: Abitazioni in genere – unità di misura: il vano Vano utile: stanza, cucina, camera da letto, studio e simili. Si tiene conto della categoria in cui è classificata l’unità immobiliare, per Comune Amministrativo: mq. massimi e minimi (ogni Ufficio ha la propria tabella). Quando la superficie di calpestio di una stanza è inferiore alla superficie minima tabellare, si computa per quella, 1/3 di vano utile (accessorio diretto). Se invece la superficie di calpestio di una stanza, è superiore alla superficie massima tabellare, si calcola l’eccedenza rispetto ad 1 vano, applicando la formula (Sr – SM): SM, in cui Sr sta per Superficie rilevata ed SM sta per superficie massima tabellare. La cucina, purché sia funzionale e dotata di tutti gli impianti tipici della sua destinazione d’uso, è sempre considerata come un vano utile. Accessori diretti: (sono pari ad 1/3 di vano) Si tratta di quei locali strettamente necessari alla funzionalità dell’alloggio, quali bagno, dispensa, ingresso, disimpegno, ecc. Accessori complementari: (sono pari ad 1/4 di vano) Si tratta di quei locali, che pur essendo necessari all’utilizzazione dei vani principali, ne completano la funzionalità (cantine, soffitte, stenditoi, legnaie, locali di sgombero, ecc., anche esterni al fabbricato principale). Dipendenze comuni: Sono le aree di pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare (cortili, stenditoi, bucatoi, depositi, salette condominiali, ecc.). In questi casi è consentito aumentare la consistenza dell’unità immobiliare fino ad un massimo del 10% di quella effettiva (fino a quando questi agiamenti non siano significativamente tali da 73 ANNO II | n. 11 | SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 influire in maniera determinante all’innalzamento di una classe). La consistenza delle unità immobiliari comprese nel gruppo A, si arrotonda al 1/2 vano. Gruppo B: abitazioni collettive, uffici pubblici, scuole, musei, ecc. La consistenza delle u.i.u. è data dal volume dell’immobile. Qualora si tratti di fabbricato intero, il volume si calcola vuoto per pieno sopra e sotto il livello del suolo. Qualora si tratti di una parte di fabbricato, il volume si calcola moltiplicando la superficie utile di ciascun vano per l’altezza media dello stesso, da pavimento a soffitto. Per eventuale presenza di agiamenti scoperti o dipendenze comuni, si possono computare, incrementando la consistenza volumetrica, fino ad un massimo del 10%. La rendita catastale delle unità immobiliari urbane (Gruppi A, B e C) si calcola moltiplicando la consistenza calcolata come sopra, per la tariffa d’estimo della categoria e classe che si attribuiscono alla stessa, vigenti nello specifico Comune o Zona Censuaria. www.shutterstock.com/Mares Lucian Gruppo C: locali ad uso commerciale o artigianale, magazzini, stalle, autorimesse, tettoie, ecc. La consistenza delle u.i.u. è data dalla superficie libera utile interna, cioè di quella di calpestio. Per il locale principale od accessorio, si calcola la superficie di calpestio di ciascun locale facente parte dell’unità immobiliare. È possibile un incremento della consistenza per agiamenti fino al massimo del 10%. Per la categoria C/1 (negozi e botteghe) vige un’eccezione alla regola di cui sopra. I locali accessori di queste u.i.u. (retro bottega, depositi, servizi, ecc.) vanno computati con una superficie ragguagliata alla loro minore redditività rispetto al locale principale, con riferimento al rapporto tra la superficie degli accessori e quella del locale principale. Il coefficiente di ragguaglio normalmente applicato è del 50%. Per le C/1 è possibile un incremento della consistenza per agiamenti, fino ad un massimo del 20%. 74