Accatastamento d'ufficio con addebito /* */ /* */ /* */ Creato: 10 Agosto 2012 Modificato: 23 Agosto 2012 Testata: Italia Oggi Di Sergio Trovato Accatastamento d'ufficio con addebito delle spese e applicazione delle sanzioni amministrative per coloro che non provvederanno entro il prossimo 30 novembre a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni. Lo ha precisato l'Agenzia del territorio con la circolare 2/2012. I fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del dl «salva-Italia» (201/2011), devono transitare dal catasto terreni a quello edilizio urbano, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, su apposita dichiarazione dei titolari degli immobili che deve essere presentata entro il 30 novembre. Per gli immobili soggetti all'obbligo di dichiarazione, l'Agenzia ha chiarito che deve essere previamente presentato «l'atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 “Enti urbani e promiscui”. E che nella relazione tecnica allegata all'atto di aggiornamento cartografico deve essere specificato che viene presentato secondo le regole imposte dall'articolo 13». Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale è dovuta a titolo di acconto e salvo conguaglio in base alla rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta deve essere poi determinato dai comuni in seguito all'attribuzione della rendita definitiva. Nella circolare viene posto in rilievo che, «in caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato» si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 336, della legge 311/2004. Quindi, se i contribuenti non presentano la dichiarazione di aggiornamento gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, con oneri a carico dell'interessato, all'accatastamento dell'immobile rurale notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. In questo caso i titolari di diritti reali immobiliari (proprietari, usufruttuari, e via dicendo) saranno soggetti al pagamento delle spese e delle sanzioni amministrative. 1/2 Accatastamento d'ufficio con addebito Nel momento in cui l'Agenzia attribuisce la rendita catastale agli immobili è tenuta a notificare il provvedimento al soggetto interessato. L'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è comunque soggetto all'obbligo della motivazione. Questo adempimento deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe dell'immobile, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi (Cassazione, sentenza 12068/2004). L'obbligo di motivazione degli atti di natura tributaria è infatti finalizzato a garantire il diritto di difesa del contribuente. Il provvedimento attributivo della rendita catastale è impugnabile, per vizi propri, nel breve termine di decadenza di 60 giorni, innanzi al giudice tributario. Se la rendita non viene impugnata diventa definitiva e incontestabile. E al contribuente rimane solo la possibilità di presentare istanza di autotutela all'Agenzia per correggere eventuali vizi o errori contenuti nel provvedimento. Il riesame d'ufficio o su segnalazione del contribuente, come indicato nella circolare 11/2005 della stessa Agenzia, consente di eliminare gli errori di inserimento dati o che derivano da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale. 2/2