Accatastamento d'ufficio con addebito
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Creato: 10 Agosto 2012
Modificato: 23 Agosto 2012
Testata: Italia Oggi
Di Sergio Trovato
Accatastamento d'ufficio con addebito delle spese e applicazione delle sanzioni amministrative
per coloro che non provvederanno entro il prossimo 30 novembre a dichiarare al catasto edilizio
urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni. Lo ha precisato l'Agenzia del territorio con la
circolare 2/2012.
I fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del dl «salva-Italia» (201/2011),
devono transitare dal catasto terreni a quello edilizio urbano, con esclusione di quelli che non
costituiscono oggetto di inventariazione, su apposita dichiarazione dei titolari degli immobili che
deve essere presentata entro il 30 novembre. Per gli immobili soggetti all'obbligo di
dichiarazione, l'Agenzia ha chiarito che deve essere previamente presentato «l'atto di
aggiornamento del CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 “Enti
urbani e promiscui”. E che nella relazione tecnica allegata all'atto di aggiornamento cartografico
deve essere specificato che viene presentato secondo le regole imposte dall'articolo 13».
Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta
municipale è dovuta a titolo di acconto e salvo conguaglio in base alla rendita delle unità similari
già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta deve essere poi determinato dai comuni in
seguito all'attribuzione della rendita definitiva.
Nella circolare viene posto in rilievo che, «in caso di inottemperanza da parte del soggetto
obbligato» si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 336, della legge
311/2004. Quindi, se i contribuenti non presentano la dichiarazione di aggiornamento gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, con oneri a carico dell'interessato,
all'accatastamento dell'immobile rurale notificando le risultanze del classamento e la relativa
rendita. In questo caso i titolari di diritti reali immobiliari (proprietari, usufruttuari, e via dicendo)
saranno soggetti al pagamento delle spese e delle sanzioni amministrative.
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Nel momento in cui l'Agenzia attribuisce la rendita catastale agli immobili è tenuta a notificare il
provvedimento al soggetto interessato. L'avviso di classificazione di un immobile in una
determinata categoria è comunque soggetto all'obbligo della motivazione. Questo adempimento
deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della
categoria e della classe dell'immobile, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella
condizione di difendersi (Cassazione, sentenza 12068/2004).
L'obbligo di motivazione degli atti di natura tributaria è infatti finalizzato a garantire il diritto di
difesa del contribuente. Il provvedimento attributivo della rendita catastale è impugnabile, per
vizi propri, nel breve termine di decadenza di 60 giorni, innanzi al giudice tributario. Se la
rendita non viene impugnata diventa definitiva e incontestabile. E al contribuente rimane solo la
possibilità di presentare istanza di autotutela all'Agenzia per correggere eventuali vizi o errori
contenuti nel provvedimento. Il riesame d'ufficio o su segnalazione del contribuente, come
indicato nella circolare 11/2005 della stessa Agenzia, consente di eliminare gli errori di
inserimento dati o che derivano da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale.
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