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730/2015 PRECOMPILATO
I principali aspetti da conoscere
A cura di:
Massimo D’Amico
Sommario
Termini di presentazione ................................................................................................................................... 4
Soggetti interessati ............................................................................................................................................ 4
Soggetti esclusi dalla dichiarazione precompilata............................................................................................. 6
Produttori agricoli.......................................................................................................................................... 6
Contribuenti deceduti ................................................................................................................................... 6
Interdetto o minore ....................................................................................................................................... 6
Dichiarazioni integrative o correttive nei termini ......................................................................................... 6
Dichiarazione “autocompilata” dal contribuente.............................................................................................. 7
Contenuto della dichiarazione precompilata .................................................................................................... 7
Flussi di informazione .................................................................................................................................... 7
Dati disponibili in Anagrafe tributaria ........................................................................................................... 7
Eccedenze Irpef - Quadro F ....................................................................................................................... 7
Crediti d’imposta - Quadro G .................................................................................................................... 8
Spese mediche - Quadro E......................................................................................................................... 8
Spese per il recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico - Quadro E .................................... 8
Maggior credito Irpef - Quadro F............................................................................................................... 8
Terreni e fabbricati - Quadri A e B ............................................................................................................. 8
Dati inviati dai sostituti d’imposta................................................................................................................. 8
Certificazione Unica - Quadro C................................................................................................................. 8
Certificazioni sostituite dal Modello CU .................................................................................................... 9
Certificazioni non sostituite dal Modello CU ............................................................................................ 9
Consegna della Certificazione Unica al contribuente .............................................................................. 10
Sanzioni per omessa, infedele o tardiva consegna ................................................................................. 10
Trasmissione telematica del modello CU ................................................................................................ 10
Dati inviati da “soggetti terzi” ..................................................................................................................... 12
Premi di assicurazione ............................................................................................................................. 12
Previdenza complementare .................................................................................................................... 12
Interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari .................................................................. 12
Dati relativi alle prestazioni sanitarie .............................................................................................................. 12
Ulteriori dati .................................................................................................................................................... 13
Dati utilizzati per la predisposizione del modello 730/2015 ........................................................................... 13
Modalità di presentazione............................................................................................................................... 15
Casi particolari ................................................................................................................................................. 15
2
730 congiunto .............................................................................................................................................. 15
Soggetti privi di sostituto d’imposta............................................................................................................ 15
Modalità accesso alla dichiarazione precompilata.......................................................................................... 16
Accesso diretto alla dichiarazione precompilata......................................................................................... 16
Operazioni eseguibili dal contribuente ....................................................................................................... 17
Accesso da parte del sostituto d’imposta, del Caf e del professionista abilitato........................................ 17
Accesso tramite file ................................................................................................................................. 18
Accesso tramite web ............................................................................................................................... 18
Privacy ..................................................................................................................................................... 19
Delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata ..................................................................................... 19
Modalità di conservazione delle deleghe .................................................................................................... 19
Visto di conformità e controllo formale della dichiarazione ........................................................................... 20
Principi generali ........................................................................................................................................... 20
Presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta .................................................................................. 21
Presentazione della dichiarazione precompilata mediante Caf o professionista ....................................... 22
Esclusione dei controlli preventivi sui rimborsi superiore a euro 4.000 ......................................................... 22
Nuove responsabilità del Caf o del professionista abilitato ............................................................................ 22
Sanzioni........................................................................................................................................................ 22
Responsabilità del Caf o professionista ....................................................................................................... 23
Colpa grave e/o dolo del contribuente ....................................................................................................... 23
Condizioni soggettive .................................................................................................................................. 24
Dichiarazione rettificativa................................................................................................................................ 24
3
Termini di presentazione
Dallo scorso 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la dichiarazione
precompilata nel proprio sito internet. I contribuenti, i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti, seppur
con modalità di diverse hanno avuto accesso, quindi, ai dati delle dichiarazioni precompilate.
L’art. 4, comma 2, lett. a), n. 1) del D.Lgs. n. 175 del 2014 ha, però, previsto che il modello 730 (ordinario o
precompilato) dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio dell’anno successivo al
periodo d’imposta di riferimento. Tale termine costituisce una significativa novità, considerato che i termini
di presentazione dei “vecchi” Modelli 730 erano stabiliti al 30 aprile in caso di presentazione al sostituto
d’imposta, ovvero al 31 maggio nell’ipotesi di presentazione ad un Caf o professionista.
Soggetti interessati
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25995 del 23 febbraio 2015 ha individuato i soggetti che
potranno avvalersi della dichiarazione precompilata. In particolare, i contribuenti interessati da questa
“rivoluzione copernicana” devono risultare in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
• avere percepito per l’anno 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati individuati tra quelli di cui
all’art. 49 e 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g) a eccezione delle indennità percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) 1. Nel caso sopra riportato, è altresì
indispensabile che il datore di lavoro abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro lo scorso 7 marzo
2015 la relativa Certificazione Unica 2015;
Tabella 1 – Contribuenti che potranno utilizzare il modello 730 precompilato
Titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Titolari di redditi di lavoro assimilato a lavoro dipendente di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Lettera a)
i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori
soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e
di prima trasformazione dei prodotti agricoli e
delle cooperative della piccola pesca
Lettera c)
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante
Lettera c-bis)
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
1
Si consulti la Tabella 1 – Contribuenti che potranno utilizzare il modello 730 precompilato
4
Lettera d)
Lettera g)
Lettera i)
Lettera l)
•
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonché quelli percepiti in relazione
ad altri rapporti di collaborazione aventi per
oggetto la prestazione di attività svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,
sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino
nei compiti istituzionali compresi nell'attività di
lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo
49, comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo, esercitate dal contribuente
le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24,
33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonché le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26
luglio 1974, n. 343
le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13
agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del
Parlamento nazionale … e le indennità, comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per
le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816
nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche
elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della
Repubblica
gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente né
capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli
oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 41
i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative
aver presentato per il 2013 il modello 730/2014, ovvero il modello Unico 2014 Persone Fisiche (anche
se avrebbero potuto presentare il modello 730).
Inoltre, la dichiarazione è “precompilata” dall’Amministrazione Finanziaria anche per i contribuenti che
hanno trasmesso il modello Unico per la presentazione dei soli quadri RM, RT e RW.
5
Soggetti esclusi dalla dichiarazione precompilata
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25992 del 2015 stabilisce che la dichiarazione precompilata
non è predisposta per i contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti necessari per la
presentazione del modello 730. Di seguito i principali casi “particolari”.
Produttori agricoli
In generale, la dichiarazione precompilata non è predisposta per i contribuenti che, nel corso del periodo
d’imposta, risultino titolari di partita IVA anche soltanto per un giorno. Fanno eccezione i produttori
agricoli che si avvalgono del regime di esonero di applicazione del tributo sul valore aggiunto ai sensi
dell’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e cioè degli imprenditori agricoli che, nell’anno
solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno
due terzi dalla cessione di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n.
633 del 1972: si tratta, ad esempio, delle cessioni di animali vivi, da stalla e da cortile, della vendita di latte
e prodotti derivati, della cessione di ortaggi, frutta, verdura, vino, legno grezzo, lana, canapa e altri prodotti
similari.
Contribuenti deceduti
Il modello 730 non è “precompilato” dall’Amministrazione Finanziaria se, al Sistema Informativo
dell’Anagrafe tributaria, risulta il decesso del contribuente alla data di elaborazione della dichiarazione 730
precompilata. È opportuno precisare che l’Amministrazione Finanziaria inibisce comunque l’accesso alla
dichiarazione anche nel caso venga a conoscenza di tale informazione soltanto successivamente alla
predisposizione del modello precompilato.
Interdetto o minore
La dichiarazione precompilata, inoltre, non viene predisposta nei confronti di soggetti che non hanno
raggiunto la maggiore età o che, dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente, risultano
legalmente incapaci 2. Si ricorda che per i casi sopra esposti il modello 730 deve essere presentato da un
altro soggetto (genitore, tutore o rappresentante legale).
Dichiarazioni integrative o correttive nei termini
Contrariamente a quanto previsto per gli altri casi, nella presente fattispecie la dichiarazione precompilata
è predisposta dall’Amministrazione Finanziaria se, nell’anno d’imposta precedente, il contribuente ha
presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali – al momento della elaborazione
della dichiarazione 730 precompilata – è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata, effettuata
ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, al ricorrere di tale
ipotesi, non è, infatti, possibile individuare la dichiarazione dalla quale trarre informazioni da inserire nella
dichiarazione precompilata 3. Tuttavia, anche se la dichiarazione precompilata è comunque predisposta, non
sono riportati nel modello 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati in esito all’attività di
2
3
Si consulti il par. 1.3 della Circolare n. 11/E del 2015.
Si consulti il par. 1.4 della Circolare n. 11/E del 2015.
6
liquidazione automatizzata – come, ad esempio, l’eccedenza a credito – e di tale circostanza viene dato
avviso al contribuente 4.
Dichiarazione “autocompilata” dal contribuente
Non tutti potranno utilizzare la procedura sopra descritta e alcuni contribuenti, purtroppo, non troveranno
nel sito dell’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione “precompilata”. Infatti, i contribuenti che, ad
esempio, non hanno presentato il modello 730/2014 o il modello Unico 2014, non troveranno il modello
730 precompilato dall’Amministrazione Finanziaria e dovranno necessariamente avvalersi di un CAF o di un
professionista abilitato per elaborare le proprie dichiarazioni.
Ne consegue che il contribuente che compilerà autonomamente il proprio modello 730 (come avveniva
negli anni precedenti – vecchio precompilato del contribuente) e che non avrà a disposizione il modello
precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà “costretto” a pagare l’assistenza fiscale effettuata
obbligatoriamente dal CAF o dal professionista.
L’assunto sopra descritto è facilmente desumibile dalle istruzioni per la compilazione del modello
730/2014 che stabilivano che il contribuente poteva “consegnare il modello già debitamente e
correttamente compilato senza pagare alcun compenso al CAF o al professionista”. Considerato che nelle
istruzioni per la compilazione del modello 730/2015, in corrispondenza del paragrafo “Presentazione al CAF
o al professionista abilitato” non è più riportata la frase sopra descritta, si ritiene che il contribuente che
non è in possesso del modello 730/2015 precompilato dall’Agenzia (per i motivi sopra evidenziati) dovrà
rivolgersi a un CAF o professionista abilitato (anche consegnando il modello già debitamente e
correttamente da lui compilato) ma non potrà beneficiare della gratuità prevista fino allo scorso anno. Le
vigenti disposizioni normative, infatti, eliminando la possibilità per il contribuente di beneficiare di questo
vantaggio, “costringono” di fatto i CAF a far pagare sia le dichiarazioni elaborate direttamente dai CAF stessi
sia le dichiarazioni compilate autonomamente dal contribuente (cioè quelle che fino alla scorsa campagna
fiscale potevano essere consegnate dal contribuente senza pagare alcun compenso).
Contenuto della dichiarazione precompilata
Flussi di informazione
Per la predisposizione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà:
• i dati disponibili in Anagrafe tributaria (dati provenienti dai modelli 730/2014, Unico 2014 e Unico Mini
2014 5 e versamenti effettuati);
• le informazioni contenute nelle certificazioni uniche dei sostituti d’imposta;
• le informazioni trasmesse da soggetti terzi (banche, compagnie assicurative e fondi di previdenza
complementare).
Dati disponibili in Anagrafe tributaria
Eccedenze Irpef - Quadro F
Le eccedenze d’imposta.
4
5
Si consulti il par. 1.5 della Circolare n. 11/E del 2015.
Si consulti il par. 2.5 della Circolare n. 11/E del 2015.
7
Crediti d’imposta - Quadro G
I residui dei crediti d’imposta.
Spese mediche - Quadro E
Le rate annuali detraibili relative a oneri sostenuti in anni precedenti. Appartengono a tale categoria, ad
esempio, le spese mediche di ammontare superiore a euro 15.493,71 per le quali è prevista la possibilità di
rateizzare la relativa detrazione.
Spese per il recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico - Quadro E
Le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di risparmio energetico o per
l’arredo degli immobili ristrutturati per le quali è previsto l’obbligo di suddividere la detrazione in più rate
annuali.
Maggior credito Irpef - Quadro F
Qualora, per la dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013, l’attività di liquidazione automatizzata
ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973 abbia evidenziato un maggior credito da confermare
rispetto a quanto dichiarato nel modello 730 o nel modello Unico relativo al periodo precedente, la
dichiarazione precompilata potrebbe contenere tale importo.
In particolare, il contribuente che ha confermato il credito prima dell’elaborazione della dichiarazione
precompilata ritroverà tale importo indicato nella dichiarazione precompilata, nel quadro F della
dichiarazione 6. Al contrario, se il contribuente non ha confermato il maggior credito, lo stesso non viene
inserito nella dichiarazione ma viene riportato nel foglio informativo contenente gli elementi a base della
dichiarazione, con la precisazione che, per confermare tale credito, il contribuente può inserirlo
autonomamente nel quadro F della dichiarazione prima di procedere all’invio, senza la necessità di
rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o a un centro di assistenza multicanale per richiedere la
conferma del maggior credito calcolato.
Si ricorda che la conferma del maggior credito in sede di dichiarazione precompilata costituisce sempre una
modifica della dichiarazione precompilata.
Terreni e fabbricati - Quadri A e B
Per quanto riguarda i dati dei terreni e fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nella dichiarazione
precompilata i dati presenti nella dichiarazione dell’anno precedente, integrati tenendo conto delle
eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti del registro, intercorse sui diritti reali (ad
esempio, compravendite e successioni) e sull’utilizzo degli immobili (ad esempio, locazione e comodato).
Dati inviati dai sostituti d’imposta
Certificazione Unica - Quadro C
L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014 ha inserito il nuovo comma 6-quinquies dell’art. 4 del D.P.R. n.
322/1998, stabilendo che, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d’imposta
devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo dell’anno successivo a
quello di riferimento, le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti.
Le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono che il modello in esame deve essere
utilizzato da coloro che “nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi
degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e
6
Si consulti il par. 4.4 della Circolare n. 11/E del 2015.
8
assistenziali dovuti all’Inps e all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail”. La
“Certificazione Unica 2015” ha riguardato, pertanto, le seguenti tipologie di redditi corrisposte nel 2014:
• redditi di lavoro dipendente (art. 23, D.P.R. 600/1973);
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24, D.P.R. 600/1973);
• provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento d’affari (art. 25-bis, D.P.R. 600/1973);
• redditi di lavoro autonomo, ivi compresi i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte
dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non
sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, nonché la partecipazione agli utili delle
associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
(art. 25, D.P.R. 600/1973);
• indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi
anche titolo risarcitorio, nonché le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche e delle società di persone (art. 25, D.P.R. 600/1973);
• corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter, D.P.R. 600/1973).
Il modello CU 2015 è stato utilizzato anche per certificare l’erogazione, nel periodo d’imposta 2014, delle
seguenti tipologie di reddito:
• partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata;
• redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L.
23.3.1981, n. 91;
• indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai
collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per
l’Incremento delle Razze Equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo,
comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto
(sono compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
• indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
• indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva.
In altri termini, il nuovo modello CU 2015 ha interessato, quindi, sia i lavoratori dipendenti e i percettori di
redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato, sia i lavoratori autonomi (professionisti, agenti,
rappresentanti, lavoratori occasionali, ecc.).
Certificazioni sostituite dal Modello CU
Il nuovo modello in esame sostituisce il modello CUD che veniva consegnato per certificare i redditi di
lavoro dipendente o assimilati, e il modello redatto in formato libero per certificare i redditi di lavoro
autonomo, le provvigioni, i corrispettivi per contratti di appalto e i redditi di natura diversa.
Certificazioni non sostituite dal Modello CU
La nuova Certificazione Unica non ha interessato:
• i contribuenti che hanno percepito dividendi e proventi equiparati, i quali continueranno ad aver
“certificato” l’ammontare dei proventi e delle ritenute mediante l’apposito modello CUPE, approvato
con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013 n. 1841. Per l’anno 2014, si ricorda
9
•
che tale modello avrebbe dovuto essere rilasciato entro lo scorso 2 marzo 2015, poiché il 28 febbraio
cadeva di sabato. Si segnala infine che, in relazione al modello CUPE, non vi è alcun obbligo di
trasmissione dello stesso all’Agenzia delle Entrate, a dispetto di quanto previsto per il modello di
Certificazione Unica;
i contribuenti ai quali è stata consegnata la certificazione dei capital gain. In tal caso, infatti, è rimasta
vigente la certificazione in forma “libera” recante le generalità e il codice fiscale del contribuente, la
natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione,
nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Consegna della Certificazione Unica al contribuente
Il sostituto d’imposta, secondo quanto prevedono le istruzioni per la compilazione del CU, deve rilasciare
una copia del modello al contribuente, entro il 28 febbraio di ogni anno (quest’anno tale termine è stato il 2
marzo 2015 considerato che il termine originario cadeva di sabato). Si ricorda che la certificazione in esame
avrebbe potuto essere rilasciata in formato cartaceo o in formato elettronico purché il contribuente
disponesse degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
Sanzioni per omessa, infedele o tardiva consegna
Il sostituto d’imposta che non consegna ovvero consegna in ritardo o in modo infedele la certificazione in
esame al contribuente è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ai sensi dell’art.
11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997. Si ricorda, però, che, se la Certificazione viene
comunque rilasciata successivamente al termine stabilito per la consegna, ma tale ritardo non pregiudica gli
obblighi dichiarativi del sostituito, la violazione sarà da considerarsi “meramente formale” e, quindi, non
sanzionabile.
Trasmissione telematica del modello CU
Il modello della Certificazione Unica deve essere presentato entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento. Ne deriva che, per l’anno d’imposta 2014, le Certificazione Uniche avrebbero dovuto essere
inviate all’Amministrazione Finanziaria entro lo scorso 9 marzo 2015 (il termine originario del 7 marzo,
infatti, cadeva di sabato). I datori di lavoro, quindi, avrebbero dovuto trasmettere le Certificazione Uniche
attestanti soltanto redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi. Non si sarebbero dovute inviare all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni
Uniche attestanti:
• esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in
uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte dirette;
• redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a soggetti residenti all’estero, nei casi in cui non
è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, però, con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 n. 23, ha precisato
che:
• si sarebbero potute non inviare le Certificazioni relative al 2014 contenenti esclusivamente redditi
esenti;
• non saranno applicate sanzioni in relazione alle Certificazioni inviate tardivamente rispetto alla
scadenza del 9 marzo 2015, purché contengano esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il
modello 730. Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti i redditi di lavoro autonomo derivanti
da esercizio abituale di arti o professioni, le provvigioni e i corrispettivi erogati dal condominio per
contratti di appalto.
10
Dati inviati da “soggetti terzi”
Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, gli
istituti di credito e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate –
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento – una comunicazione contenente i dati degli
oneri corrisposti nell’anno precedente.
Premi di assicurazione
Sono indicati nel modello 730 precompilato i premi relativi alle assicurazioni sulla vita, quelle stipulate per
causa morte e contro gli infortuni.
Previdenza complementare
In materia di previdenza complementare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato con la Circolare n. 11/E del
2015, par. 2.4 che, in base a quanto previsto al punto 3.2 del Provvedimento Agenzia delle Entrate n.
25992/2015, tenuto conto del carattere sperimentale del progetto, le forme pensionistiche complementari
non sono tenute a trasmettere la comunicazione prevista dall’art. 3, D.Lgs. 175/2014 in relazione ai
contributi versati nell’anno 2014. Ne deriva che tali informazioni, almeno per il 2014 non sono inserite nel
modello 730 precompilato salvo il caso che il datore di lavoro non le abbia indicate nella Certificazione
Unica che ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
Interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari
Nel modello 730 precompilato, ciascun contribuente, sostituto, Caf o professionista dovrebbe trovare
indicato l’importo degli interessi passivi comunicati dall’istituto di credito. La suddetta comunicazione
riguarda tutti i soggetti del rapporto, anche se diversi dal contribuente che ha effettuato il pagamento, in
quanto – così come riportato nella relazione illustrativa al D.Lgs. 175/2014 – “è, infatti, necessario, ai fini
del riscontro della spettanza delle detrazioni e deduzioni, conoscere i dati di tutti i soggetti che possono
fruirne”.
Dati relativi alle prestazioni sanitarie
Per ciò che riguarda la predisposizione della dichiarazione precompilata, nella dichiarazione che sarà
predisposta nel 2016, l’Agenzia delle Entrate provvederà, inoltre, ad acquisire anche i dati relativi alle
prestazioni sanitarie sostenute da ciascun contribuente. A tale scopo, sarà necessario che
l’Amministrazione Finanziaria recuperi i dati fiscalmente rilevanti relativi alle prestazioni sanitarie da:
• aziende sanitarie locali;
• aziende ospedaliere;
• istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
• policlinici universitari;
• farmacie (pubbliche e private);
• presidi di specialistica ambulatoriale;
• strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
• altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
• iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
I dati di cui sopra saranno acquisiti mediante il Sistema Tessera Sanitaria, le cui specifiche tecniche e
modalità operative di trasmissione telematica saranno rese disponibili sul sito Internet del Sistema Tessera
12
Sanitaria. Un successivo provvedimento dell’Agenzia Entrate individuerà le corrette modalità di utilizzo dei
dati sanitari, previo riscontro dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Si ricorda che il sistema sopra esposto non sarà, tuttavia, utilizzato per l’elaborazione della dichiarazione
precompilata 730/2015. Tale obbligo di trasmissione interesserà, infatti, soltanto le prestazioni erogate nel
2015, al fine di inserire le relative spese sostenute nei Modelli 730/2016.
Ulteriori dati
Il D.Lgs. n. 175 del 2014 stabilisce che, al fine di acquisire ulteriori dati necessari alla completa elaborazione
della dichiarazione, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovranno essere individuati i
termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle altre spese
deducibili o detraibili. È bene osservare, infatti, che tra gli oneri che non sono inclusi nelle comunicazioni
sopra descritte, rientrano, a titolo esemplificativo, le spese per l’attività sportiva dei ragazzi, le spese per
l’istruzione dei figli e per gli asili nido, quelle per addetti all’assistenza personale, i contributi previdenziali
ed assistenziali e quelli per addetti ai servizi domestici e familiari, i canoni di locazione pagati dagli studenti
universitari fuori sede, le erogazioni liberali ad enti e associazioni e per attività culturali e artistiche.
Dati utilizzati per la predisposizione del modello 730/2015
Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Amministrazione Finanziaria si avvarrà delle seguenti
fonti:
• dati contenuti nella Certificazione Unica. Per quanto riguarda la certificazione in esame, l’Agenzia delle
Entrate, con la circolare n. 11/E del 2015, par. 2.3, ha precisato che nella dichiarazione precompilata
vengono riportati, oltre ai dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle relative ritenute
operate dal sostituto d’imposta, anche i dati dei familiari indicati nel prospetto dei familiari a carico
presente nella Certificazione Unica. Inoltre, nel quadro D del modello 730 precompilato saranno
riportati anche i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi indicati nella
Certificazione Unica. Nel quadro E vengono, inoltre, inserite le informazioni relative agli oneri detraibili
riconosciuti dal sostituto d’imposta. Da ultimo, nel quadro F del modello verranno evidenziati i dati
relativi all’assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta con riferimento al modello 730/2014,
quali, ad esempio, le somme trattenute a titolo di acconto per l’anno 2014;
• dati comunicati dai soggetti terzi (dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di
assicurazione e dagli enti previdenziali), e cioè informazioni relative agli interessi passivi sui mutui, ai
premi assicurativi e ai contributi previdenziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate;
• dati riportati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente come le spese sostenute per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili nell’anno
successivo;
• dati presenti nell’Anagrafe tributaria come i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi
versati per lavoratori domestici.
Si evidenziano di seguito le fonti principali da cui vengono acquisiti i dati dall’Amministrazione Finanziaria.
Tabella n. 1 – modello 730/2015: composizione
Frontespizio
Certificazione Unica ed Anagrafe tributaria
Prospetto familiari a carico
Certificazione Unica
13
Quadro A – Redditi dei terreni
Dichiarazione dell’anno precedente e anagrafe tributaria
Quadro B – Redditi dei fabbricati
Dichiarazione dell’anno precedente e anagrafe tributaria
Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Certificazione Unica
Quadro D – Altri redditi
Certificazione Unica
Quadro E – Oneri e spese
Comunicazioni da parte di banche, assicurazioni e enti previdenziali
“
“
Dichiarazione dell’anno precedente ed Anagrafe tributaria
Quadro F – Eccedenze, acconti e altri dati
Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (modelli F24)
Quadro G – Crediti d’imposta
Dichiarazione dell’anno precedente
I contribuenti che intendono utilizzare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate potranno consultare ed
estrarre copia della seguente documentazione:
• la dichiarazione dei redditi precompilata;
• un foglio informativo contenente l’elenco delle notizie attinenti alla dichiarazione precompilata
disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, al momento dell’elaborazione del modello 730 precompilato.
Tali informazioni sono suddivise in base ai diversi quadri e sezioni del modello 730: secondo quanto
precisato dall’Amministrazione Finanziaria, accanto a ogni dato informativo, è indicata la relativa fonte,
ed è specificato se il dato è stato utilizzato, anche parzialmente, per l’elaborazione della dichiarazione
ovvero se non è stato utilizzato e i motivi per cui tali dati non sono stati integralmente inseriti nella
dichiarazione.
Ai fini di cui sopra, l’Amministrazione Finanziaria, ad esempio, non inserisce gli interessi passivi per
mutui ipotecari comunicati dalla banca, se gli stessi sono di ammontare superiore rispetto a quelli
indicati nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, poiché il loro ammontare generalmente
diminuisce nel corso degli anni. In tal caso, l’importo degli interessi passivi viene riportato nel foglio
informativo con l’indicazione della denominazione della banca che ha comunicato il dato. Resta inteso
che il contribuente, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire della detrazione e verificare la
correttezza dell’importo comunicato dalla banca, può modificare la dichiarazione riportando tale onere
nella sezione I del quadro E;
• l’esito della liquidazione della dichiarazione. A tal fine, si ricorda che nel caso in cui la dichiarazione non
possa essere precompilata in tutte le sue parti dall’Amministrazione perché, ad esempio, non si
conosce la destinazione d’uso di uno o più immobili, l’esito della liquidazione sarà reso disponibile al
contribuente soltanto dopo la necessaria integrazione della dichiarazione 7.
Da ultimo, si precisa che, secondo quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25992
del 2015, mediante il quale sono state individuate le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata,
per l’anno 2014, saranno direttamente inseriti all’interno della dichiarazione precompilata 730/2015, oltre
alle informazioni relative agli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, anche i dati relativi
agli oneri pluriennali indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Stante quanto sopra, il contribuente che vorrà presentare la dichiarazione precompilata dovrà indicare
all’Amministrazione Finanziaria tutti quei dati che quest’ultima non è stata in grado di acquisire
preventivamente perché sostenuti nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione quali, ad esempio:
• gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge;
• le spese scolastiche universitarie;
• le spese per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica;
7
Si consulti Circolare n. 11/E del 2015, par. 2.1
14
•
•
•
•
•
•
•
le spese per attività sportive dei ragazzi (5-18 anni);
gli oneri per intermediazione immobiliare;
i canoni di locazione convenzionali o a studenti fuori sede;
gli oneri per servizi funebri;
le donazioni effettuate a favore di Onlus, istituti religiosi e partiti politici;
i costi per la frequenza di asili nido;
le spese veterinarie.
Modalità di presentazione
La dichiarazione precompilata deve essere presentata entro il prossimo 7 luglio all’Agenzia delle Entrate,
secondo una delle seguenti modalità alternative:
• direttamente dal contribuente, in via telematica;
• tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
• mediante un Caf-dipendenti o un professionista, presentando anche la relativa documentazione, ai fini
del rilascio del visto di conformità.
La novità di quest’anno, quindi, è data dal fatto che il contribuente ha la possibilità di presentare il modello
730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate, previa abilitazione ai servizi telematici anche se
tale facoltà appare limitata alla dichiarazione precompilata. Pertanto, se l’Agenzia delle Entrate non ha reso
disponibile la dichiarazione precompilata, il contribuente che intende presentare il modello 730 dovrà
necessariamente rivolgersi ad un intermediario.
Casi particolari
730 congiunto
I coniugi che intendono presentare il modello 730 precompilato in forma congiunta devono
obbligatoriamente rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.
Infatti, non è consentita, per il primo anno di avvio sperimentale, la presentazione della dichiarazione
precompilata in forma congiunta direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. In pratica, in tal
caso, la dichiarazione congiunta non può essere presentata direttamente dal contribuente. In merito,
l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 2015, par. 1.2, ha precisato che se, per il periodo
d’imposta 2013, i coniugi hanno presentato il modello 730/2014 in forma congiunta, sono predisposte due
distinte dichiarazioni precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea
dei destinatari della dichiarazione precompilata.
Soggetti privi di sostituto d’imposta
I soggetti che, avendo percepito nel periodo di imposta precedente redditi appartenenti alle categorie
previste dalla legge per la presentazione del modello 730, al momento della presentazione della
dichiarazione risultino privi di sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio, possono utilizzare il
modello 730 e, quindi, anche la nuova versione “precompilata”.
Se dalla dichiarazione emerge un debito, il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà
essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’Irpef, ovvero entro:
15
•
il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento, in relazione al saldo e all’eventuale
primo acconto;
• il 30 novembre, con riguardo al secondo o unico acconto.
Se, al contrario, la dichiarazione presenta un credito, il contribuente potrà utilizzarlo in compensazione con
altre somme o tributi, ovvero potrà richiederlo a rimborso, che sarà eseguito direttamente
dall’Amministrazione Finanziaria 8.
Tabella n. 2 – Termini per la presentazione
Adempimento
Termine
Il modello 730/2015 precompilato è presentato dal contribuente:
•
•
•
direttamente all’Agenzia delle Entrate, in via telematica;
oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
7 luglio 2015
oppure ad un Caf-dipendenti o un professionista, unitamente alla relativa
documentazione necessaria ai fini del rilascio del visto di conformità.
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, i Caf e i professionisti devono
trasmettere i Modelli 730/2015 in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
7 luglio 2015
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, i Caf e i professionisti devono Prima della trasmissione telematica della
consegnare al contribuente copia del modello 730/2015 elaborato e relativo prospetto
dichiarazione, e comunque entro il 7
di liquidazione.
luglio 2015
Modalità accesso alla dichiarazione precompilata
Entro il 15 aprile di ciascun anno, l’Amministrazione Finanziaria rende disponibile su un’apposita area del
proprio sito internet la dichiarazione precompilata. L’accesso alla dichiarazione, esclusivamente in modalità
telematica, è consentito al contribuente in possesso del codice PIN, rilasciato dall’Amministrazione
Finanziaria, oppure dall’Inps. In alternativa, il contribuente potrà entrare in possesso della propria
dichiarazione dei redditi precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta (che
presta assistenza fiscale), ad un Caf-dipendenti, ovvero ad un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del lavoro, abilitato allo svolgimento dell’assistenza
fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 25992 del 2015, ha fissato le modalità tecniche per
consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata.
Accesso diretto alla dichiarazione precompilata
Le istruzioni per l’elaborazione del modello 730/2015 e il provvedimento n. 25992 del 2015 hanno previsto
che il contribuente possa accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata purché in possesso
delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate:
• direttamente, dal sito dei servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
• per telefono, tramite il servizio automatico che risponde al numero 848.800.444;
• recandosi munito di documento di riconoscimento presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
8
Si consulti Circolare n. 11/E del 2015, par. 5.4
16
Nei primi due casi, il contribuente deve fornire alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi presentata
nell’anno precedente.
L’Amministrazione Finanziaria, per tutti i casi sopra esposti, fornirà comunque le prime 4 cifre del codice
PIN. Entro i successivi 15 giorni il contribuente riceverà, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate,
una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il
primo accesso. Gli utenti in possesso di Smart Card beneficiano di una procedura di registrazione
semplificata e immediata: il sistema, effettuati i necessari controlli sulla Cns inserita nell’apposito lettore,
fornirà al richiedente sia il codice PIN completo che la password per l’accesso a Fisconline.
In alternativa, il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata, previo inserimento,
all’interno dell’area autenticata, delle credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.
I contribuenti, quindi, non riceveranno nessuna dichiarazione cartacea precompilata presso il proprio
domicilio. La dichiarazione, infatti, dovrà essere gestita, attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate.
Operazioni eseguibili dal contribuente
Il contribuente che si è autenticato all’area riservata alla propria dichiarazione precompilata potrà:
• visualizzare e stampare la dichiarazione;
• accettare o modificare, anche con integrazione, i dati contenuti nella dichiarazione, e inviarla
all’Agenzia delle Entrate;
• versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al
pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
• indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale
rimborso;
Nota bene: è importante che il contribuente indichi in un’apposita sezione dell’area dedicata alla
dichiarazione precompilata un indirizzo di posta elettronica valido, affinché possa ricevere
dall’Amministrazione Finanziaria eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730
precompilata.
Accesso da parte del sostituto d’imposta, del Caf e del professionista abilitato
Il contribuente che non intende avvalersi direttamente della dichiarazione precompilata potrà entrare in
possesso del proprio modello 730 precompilato conferendo apposita delega:
• al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. A tal fine, è necessario che, ai sensi dell’art.
17, D.M. 164 del 1999, quest’ultimo abbia comunicato la propria la volontà di prestare assistenza
fiscale entro il 15 gennaio dell’anno in cui deve essere svolta tale assistenza;
• ad un Caf-dipendenti;
• ad un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei
Consulenti del lavoro, abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
I soggetti sopra descritti, per accedere ai documenti riguardanti la dichiarazione precompilata del
contribuente, devono acquisire preventivamente dal contribuente apposita delega, unitamente alla copia di
un documento di identità di quest’ultimo.
Con particolare riferimento ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, il Provvedimento Agenzia
Entrate n. 25992 del 2015 ha precisato che, affinché il sostituto d’imposta possa accedere ai documenti
inerenti alla dichiarazione precompilata dei propri sostituiti, oltre ad essere in possesso della delega e di un
17
valido documento d’identità di ciascun sostituito, è necessario che dal modello 770 Semplificato, relativo
all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulti che il
sostituto d’imposta abbia prestato l’assistenza fiscale, e ciò con esclusivo riferimento ai contribuenti per i
quali ha trasmesso nei termini, all’Agenzia delle Entrate, la Certificazione Unica relativa al periodo
d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
Il Provvedimento Agenzia Entrate n. 25992 del 2015 ha precisato che l’accesso ai documenti relativi alla
dichiarazione compilata è consentito fino al 10 novembre, effettuando una specifica richiesta tramite file
ovvero via web.
Accesso tramite file
I Caf, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono prelevare i dati
di una o più dichiarazioni 730 precompilate inviando all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco
dei contribuenti per i quali è stata acquisita la delega utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate, ovvero il servizio telematico Entratel o Fisconline per i sostituti di imposta con un numero
massimo di 20 percipienti.
Il file da inviare all’Agenzia delle Entrate dovrà contenere i seguenti dati:
• codice fiscale del soggetto richiedente (Caf, professionista abilitato o sostituto d’imposta);
• codice fiscale del soggetto incaricato al trattamento dei dati personali;
• codice fiscale del contribuente;
• reddito complessivo indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal
prospetto di liquidazione del modello 730 o dal Quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
• importo indicato al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente,
risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal Quadro RN del modello
Unico Persone fisiche;
• numero e data della delega;
• tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.
I dati relativi alle dichiarazioni precompilate richiesti all’Amministrazione Finanziaria entro il 14 aprile 2015
sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile 2015. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate
metterà a disposizione del richiedente l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la
dichiarazione 730 precompilata, e quello dei contribuenti per i quali è stata richiesta e consegnata la
dichiarazione 730 precompilata.
I dati relativi alle richieste pervenute all’Amministrazione Finanziaria a partire dal 15 aprile 2015 sono resi
disponibili, nell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla
data della richiesta.
Accesso tramite web
I Caf e i professionisti abilitati hanno la possibilità di effettuare richieste di prelievo dei dati relativi alla
dichiarazione precompilata dei singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno
dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle
credenziali Entratel rilasciate dall’Amministrazione Finanziaria e del:
• codice fiscale del contribuente;
• reddito complessivo esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal
prospetto di liquidazione del modello 730 o dal Quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
• importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente,
risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal Quadro RN del modello
Unico Persone fisiche;
18
• numero e data della delega;
• tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.
I documenti relativi alla dichiarazione precompilata che verranno richiesti tramite web saranno resi
disponibili al Caf e all’intermediario richiedente in tempo reale e non, come previsto per la richiesta a
mezzo file, nei 5 giorni successivi alla richiesta.
Privacy
Ai fine di tutelare i dati dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che procederà al tracciamento
degli accessi all’Anagrafe tributaria da parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta. Inoltre,
predisporrà appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi
telematici, attivando specifici alert che individuino comportamenti anomali o a rischio.
L’Amministrazione Finanziaria effettuerà, inoltre, verifiche periodiche, anche con controlli a campione,
sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d’imposta, dal Caf e dal professionista abilitato,
anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. 175/2014, ovvero della relazione tecnica
annuale.
Delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata
I contribuenti che intendono autorizzare i sostituti d’imposta, i Caf o i professionisti al prelievo della
dichiarazione precompilata devono fornire una delega per l’accesso alla suddetta dichiarazione
precompilata. La delega può essere acquisita sia in formato cartaceo che elettronico allegando un
documento di identità. Allo stesso modo, ciascun contribuente potrà disporre la revoca di una delega in
precedenza rilasciata, utilizzando le medesime modalità previste per il conferimento della delega stessa.
Secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la delega per
l’accesso ai documenti relativi alla dichiarazione precompilata deve contenere obbligatoriamente:
• il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente;
• l’anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
• la data di conferimento della delega;
• l’indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche alla
consultazione dell’elenco delle informazioni presenti nella sezione dedicata alla dichiarazione
precompilata (ovvero all’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata
disponibili presso l’Agenzia delle Entrate).
Si precisa che, in merito alla delega, è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 11/E del
2015, con cui ha precisato che la delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola
annualità.
Modalità di conservazione delle deleghe
I Caf e i professionisti devono conservare le deleghe acquisite dai contribuenti tenendo conto del disposto
dell’art. 16, comma 1, lett. d-bis), del D.M. n. 164/1999, secondo cui i documenti devono essere conservati
fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si
riferiscono, in formato cartaceo o elettronico. Nel caso di conservazione elettronica, le copie delle deleghe
sono conservate in formato PDF o TIFF 9.
9
Si consulti la Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014
19
Al contrario, i sostituti d’imposta devono conservare le deleghe acquisite nei termini previsti dall’art. 17,
comma 1, lett. d), del predetto Decreto, e cioè fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione cui si riferiscono 10.
Si ricorda che il Provvedimento Agenzia Entrate n. 25992 del 2015 prevede che le deleghe acquisite in
formato elettronico devono essere conservate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71, D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, ovvero tramite l’adozione di regole, procedure e tecnologie, che garantiscono le
caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità delle deleghe conservate.
Oltre all’obbligo di conservazione delle deleghe, i soggetti sopra descritti dovranno nominare uno o più
responsabili per la gestione delle stesse, che si occuperanno di numerare e annotare le deleghe acquisite,
con frequenza giornaliera, in un apposito registro cronologico che dovrà contenere:
• numero progressivo e data della delega;
• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
• estremi del documento di identità del delegante.
Secondo il testo del suddetto Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, l’Agenzia delle Entrate la
facoltà di:
• effettuare controlli sulle deleghe acquisite e sulle modalità di accesso ai documenti relativi alla
dichiarazione precompilata di ciascun contribuente delegante, anche presso le sedi dei sostituti
d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati;
• richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di
accesso alle dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti
abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla
richiesta.
L’irregolarità nella gestione delle deleghe potrà comportare la revoca dell’abilitazione per violazione degli
obblighi di riservatezza e sicurezza 11, ferma restandola la responsabilità civile e l’applicazione delle
eventuali sanzioni penali.
Visto di conformità e controllo formale della dichiarazione
Principi generali
L’art. 4, comma. 1, D.Lgs. n. 175 del 2014 prevede che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, il
contribuente potrà:
• accettare la dichiarazione precompilata così come predisposta dall’Agenzia delle Entrate;
• modificare la dichiarazione precompilata;
• rifiutare la precompilata e presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (cioè
autonomamente compilata).
A seconda del comportamento adottato dal contribuente, il legislatore ha previsto differenti livelli di
controllo e di responsabilità in ragione delle eventuali modifiche e del soggetto che trasmette la
dichiarazione precompilata.
La dichiarazione precompilata, presentata direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto
d’imposta, sarà soggetta agli ordinari controlli se verranno apportate modifiche che incidono sulla
determinazione del reddito o dell’imposta.
10
11
Si consulti la Circolare n. 11/E del 2015, par. 3.5
Si consulti l’art. 8, comma 1, lett. h) del D.M. del 31 luglio 1998
20
Qualora la stessa dichiarazione venga presenta direttamente dal contribuente senza apportare alcuna
modifica, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, non verranno effettuati:
• i controlli formali sui dati forniti dai soggetti terzi. Resta oggetto di controllo, invece, la sussistenza delle
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
• i controlli di cui all’art. 1, comma 586, L. 147/2013 e cioè i controlli preventivi sulla spettanza delle
detrazioni per carichi di famiglia o determinati da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti
dichiarazioni nel caso in cui l’importo oggetto di rimborso sia complessivamente superiore a euro
4.000.
È bene osservare che la dichiarazione precompilata si considera ugualmente accettata “senza modifiche”
se le eventuali modifiche apportate non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 2015, par. 4.2, ha precisato che si ritengono
tali le seguenti operazioni:
• indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
• compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale
credito che risulta dal modello 730;
• indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del Comune del domicilio
fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
• indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
• richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi
consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
• scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale
gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
Nelle ipotesi sopra descritte, si ricorda che nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere
barrata la casella “Dichiarazione Precompilata - Accettata”.
Se la presentazione viene effettuata da un Caf o da un professionista abilitato, la dichiarazione è in ogni
caso sottoposta a controllo formale anche con riguardo ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi
(enti previdenziali, istituti di credito, compagnie assicurative) indicati nella dichiarazione precompilata.
Resta inteso che, anche nella fattispecie in esame, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente
della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari
a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non
hanno effettuato le relative trattenute.
Presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta
Il modello 730 precompilato presentato senza effettuare modifiche direttamente dal contribuente (tramite
il sito Internet dell’Agenzia) ovvero mediante il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, non sarà
sottoposto a:
• controllo formale di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600 del 1973 sugli oneri detraibili e deducibili che, per il
periodo d’imposta 2014, sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle
imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali, entro il termine del 2 marzo 2015. In altri termini,
l’Amministrazione Finanziaria non effettuerà il controllo soltanto su interessi passivi, premi assicurativi
e contributi previdenziali;
• controllo preventivo di cui all’art. 1, comma 586 della legge n. 147 del 2013, previsto per i casi di
rimborso superiore a euro 4.000, in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze
relative alla precedente dichiarazione.
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Contrariamente a quanto sopra previsto, la dichiarazione precompilata presentata, direttamente ovvero
tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale con modifiche che incidono sulla
determinazione del reddito o dell’imposta, potrebbe essere assoggettata a controllo; infatti, per tale
fattispecie, non operano le esclusioni dal controllo documentale sugli oneri detraibili e deducibili (art. 5,
comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 2014).
Presentazione della dichiarazione precompilata mediante Caf o professionista
La dichiarazione precompilata presentata attraverso un Caf o un professionista può essere sottoposta al
controllo formale dei dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione
precompilata.
Al ricorrere di tali ipotesi, il Legislatore ha ritenuto di attribuire a questi ultimi la responsabilità del controllo
formale cui è destinato l’istituto del visto cd. leggero di cui all’art. 35, comma 1 e 2, lett. a) del , D.Lgs. n.
241 del1997.
In merito, va ricordato che la responsabilità del controllo formale è attribuita ai professionisti e ai Caf, sia
qualora la dichiarazione precompilata sia modificata dal contribuente, sia nel caso in cui detta dichiarazione
sia semplicemente accettata dal contribuente.
Pertanto, la responsabilità sopra descritta impone ai professionisti e ai responsabili dei Caf di effettuare i
dovuti controlli anche qualora ci si limiti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione così come
messa a disposizione del contribuente da parte della stessa Amministrazione Finanziaria.
Esclusione dei controlli preventivi sui rimborsi superiore a euro 4.000
L’Agenzia delle Entrate 12 ha stabilito che il controllo preventivo di cui all’art. 1, comma 586 della legge n.
147 del 2013, previsto per i casi di rimborso superiori a euro 4.000 in presenza di detrazioni per carichi di
famiglia e/o di eccedenze relative alla precedente dichiarazione, non opera nel caso di assistenza fiscale
prestata da Caf o professionista abilitato.
Ne consegue che, quando il modello 730 viene presentato tramite un Caf o un professionista che appone il
visto di conformità, il controllo preventivo sui rimborsi di cui sopra non troverà mai applicazione, a
prescindere dal tipo di dichiarazione presentata (precompilata accettata o modificata o dichiarazione non
precompilata).
La ratio di tale disposizione trova giustificazione nella responsabilità attribuibile a questi soggetti, ai sensi
dell’art. 6, D.Lgs. 175/2014, che, in caso di apposizione di visto infedele, rispondono direttamente per le
imposte, le sanzioni e gli interessi che sarebbero ordinariamente a carico del contribuente (a condizione
che l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente stesso).
Nuove responsabilità del Caf o del professionista abilitato
Sanzioni
Il testo del decreto semplificazioni ha stabilito che per il visto di conformità infedele rilasciato sui Modelli
730, i Caf e i professionisti abilitati non sono più soggetti alla sanzione amministrativa da euro 258 a euro
12
Si consulti il provvedimento del 15 gennaio 2015, così come modificate dal successivo provvedimento del 20 marzo
2015, nonché i chiarimenti della C.M. n. 7/E del 2015
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2.582 ma sono tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma
pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai
sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o
gravemente colposa del contribuente.
Il Caf o il professionista potrà, comunque, evitare la responsabilità relativa all’imposta (e agli interessi) solo
se, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, trasmette una dichiarazione
rettificativa del contribuente, ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica se manca il consenso
del contribuente, il cui contenuto è stato definito dal Provvedimento 17 febbraio 2015, recante le
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei Modelli 730/2015.
In tali casi, la somma dovuta dal Caf o dal professionista sarà pari all’importo della sola sanzione, mentre il
versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi spetterà al contribuente. L’importo della
sanzione, peraltro, potrà essere ridotto a un ottavo (secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 472 del 1997) se il versamento verrà effettuato entro la data del 10 novembre.
Resta intesto che le disposizioni sopra esposte riguardanti la responsabilità di Caf e professionisti si
applicano dal 2015, e, pertanto, a partire dai Modelli 730/2015, relativi al periodo d’imposta 2014.
Pertanto, per l’attività di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014 (Modelli 730/2014 relativi al
periodo d’imposta 2013), continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni che prevedono la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.582.
Responsabilità del Caf o professionista
La verifica della conformità effettuata sui dati della dichiarazione, compresi quelli già indicati nel modello
precompilato, determina in capo al Caf e al professionista abilitato l’assunzione delle previste
responsabilità, disciplinate dall’art. 39, D.Lgs. n. 241/1997, così come modificate dall’art. 6, comma 1, D.Lgs.
175/2014. Ne consegue che, in relazione ai Modelli 730, i Caf e i professionisti che rilasciano il visto di
conformità infedele non sono più soggetti alla sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 ma
saranno tenuti al pagamento, a favore dello Stato o del diverso ente impositore di una somma pari
all’importo dell’imposta, della sanzione del 30% e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
contribuente, ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni).
Nel contesto della relazione illustrativa al D.Lgs. n. 175/2014, è stato altresì chiarito che:
• l’obbligazione prevista dalla disposizione in capo al Caf o al professionista non ha natura tributaria, ma
civilistica;
• le comunicazioni con le quali è richiesto al Caf o al professionista l’importo delle sanzioni previste in
caso di rilascio di visto di conformità infedele rappresentano titolo idoneo per la riscossione mediante
ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973;
• le eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Colpa grave e/o dolo del contribuente
Il novellato testo dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che la suddetta responsabilità del Caf o del
professionista non si applica qualora il visto infedele sia stato “indotto dalla condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente”.
Questo comporta che, salvo il caso di una condotta dolosa del contribuente, il Caf o il professionista
abilitato non possa rivalersi nei confronti dei contribuenti per i casi di sanzione per infedele apposizione del
visto di conformità, in virtù del principio di definitività del rapporto tributario relativo alla medesima
dichiarazione.
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È opportuno puntualizzare che il nuovo “sistema di responsabilità” non interessa solo il caso della
dichiarazione precompilata, ma coinvolge anche l’ipotesi in cui il contribuente presenti la dichiarazione
secondo le modalità ordinarie.
Infatti, la responsabilità in esame è legata al visto di conformità che deve essere apposto in ogni caso, sia
che si tratti di dichiarazione precompilata sia di dichiarazione ordinaria.
Condizioni soggettive
Un ulteriore aspetto che manleva i Caf e i professionisti delle gravose responsabilità è desumibile dall’art. 5,
comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 175/2014, il quale stabilisce che resta fermo il controllo nei confronti del
contribuente circa la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni
e alle agevolazioni.
In merito, la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato, con la Circolare n. 6/E del 2015, l’esonero della
responsabilità per i Caf/professionisti per i casi di “sussistenza delle condizioni soggettive” che danno diritto
a detrazioni e deduzioni, come per il controllo sull’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione
principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per
l’acquisto dell’abitazione principale.
Per i casi sopra evidenziati, è stato chiarito che, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione per
assenza dei requisiti soggettivi, l’imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al
contribuente, anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista.
Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e deduzioni è,
pertanto, sempre effettuato nei confronti dei contribuenti.
Dichiarazione rettificativa
Come sopra anticipato, esclusi i casi di dolo o colpa grave del contribuente, l’art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs.
175 del 2014 stabilisce che il Caf o il professionista potrà evitare la responsabilità relativa all’imposta e agli
interessi se, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, trasmette una
dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova
dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.
In tali casi, il Caf e il professionista, dopo aver riscontrato errori che hanno comportato l’apposizione di un
visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il contribuente 13.
La responsabilità per il Caf o il professionista, sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa
del contribuente sia nel caso della comunicazione dei dati rettificati, rimarrà “limitata” al pagamento
dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art.
36-ter del D.P.R n.600 del 1973.
La Circolare n. 7/E del 2015 ha inoltre precisato che, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato
l’apposizione di un visto infedele sia altre tipologie di errore, la responsabilità del Caf o del professionista
sarà circoscritta al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione come sopra individuata.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2015 ha stabilito le modalità
operative da rispettare affinché il Caf o il professionista, entro il 10 novembre, trasmetta all’Agenzia delle
Entrate un nuovo modello 730 corretto, con l’indicazione dei dati variati.
A tal fine, il professionista o il Caf deve:
13
Si consulti la circolare n.7/E del 2015
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barrare la casella “Comunicazione dati rettificati Caf o professionista”, che è stata inserita nel modello
730-3 (prospetto di liquidazione del modello 730);
• compilare integralmente il modello 730 con tutti i dati, anche quelli non variati, e il prospetto di
liquidazione (modello 730-3) in modo coerente con i dati rettificati. Non è tenuto a riportare i dati
relativi alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef e i dati relativi al
sostituto d’imposta;
• redigere la sezione relativa ai dati variati, in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche xml del
modello 730/2015.
Da ultimo, è bene osservare che, per ciascun dato rettificato, nella sezione relativa ai dati variati deve
essere indicato obbligatoriamente il modulo oggetto di rettifica, il quadro e il rigo interessati, mentre è
facoltativa l’indicazione della colonna interessata. Nel caso in cui l’importo della detrazione sia stato
totalmente rimosso perché non spettante, occorrerà barrare l’apposita casella.
Si ricorda che il provvedimento precisa che il rispetto delle indicazioni sopra evidenziate è inderogabile e,
pertanto, eventuali errori bloccanti non potranno essere oggetto di conferma.
•
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