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D..7 3 0 / 2 0 1 5
Questo manuale ha lo scopo di descrivere l’ITER procedurale del Mod.730 ed informare i
RESPONSABILI dei CRP e i loro operatori sulle responsabilità, sulle funzioni, sulle scadenze, sulle
procedure da applicare per gestire la dichiarazione e per correggere gli errori. In particolare descrive, le
competenze specifiche dei soggetti coinvolti nella dichiarazione, dall’acquisizione dei dati fino all’invio
all’Agenzia Delle Entrate della stessa.
INDICE
1. ITER della Dichiarazione Mod.730 Parte Generale
1.1 Operazioni Generali
1.1.1 Acquisizione Dati - 730 Precompilato
1.1.2 La Consegna del Mod.730 al Contribuente
1.1.3 Consegna Modd.730/4 ai Sostituti d'Imposta
1.1.4 Trasmissione Telematica dei Modd. 730
1.1.5 Le Correzioni al Mod.730
1.2 FASE 1
1.2.1 La Presentazione del Mod.730
1.2.2 Il Controllo Dati presenti nel Mod.730: dichiarazione Integrativa di I° Livello
1.2.3 Frontespizio - controllo dei Codici Fiscali e del Domicilio Fiscale
1.2.4 Frontespizio - controllo dei dati del Sostituto D’imposta
1.2.5 Le Correzioni Possibili al Mod.730 dal 16/04 al 01/07
1.2.6 L’annullamento e la Cancellazione del Mod.730
1.2.7 Conclusioni alla FASE 1
1.3 FASE 2
1.3.1 La Trasmissione Telematica delle Dichiarazioni al CED
1.3.2 La Limitazione del Servizio Telefonico di assistenza fiscale e tecnica fornito dal CED per Elaborazione
1.3.3 Le Funzioni del CED: Controllo Elaborazione Trasmissione Telematica dei Modd.730/4 ai S. I.
1
1.3.4 La Gestione e la Trasmissione delle Dichiarazioni TARDIVE - 730 Rettificativo
1.3.5 Le Correzioni Impossibili al Modello 730
1.3.6 Gli strumenti da NON UTILIZZARE per Correggere errori al Mod.730 dal 08/07 al 25/10
1.3.7 Le Correzioni Possibili: Strumenti da utilizzare dal 08/07 al 25/10 Scadenze e Modalità – 730 Integrativo
di II° Livello
1.3.8 Il Mod.730 Integrativo CODICE 2 – 730 Integrativo Neutro
1.3.9 Il Mod.730 Integrativo CODICE 1 e CODICE 3 - Il Mod. UNICO 2015 P. f. (MAGGIOR CREDITO MINOR DEBITO)
1.3.10 Il Mod. UNICO 2015 P. f. ( MINOR CREDITO - MAGGIOR DEBITO)
1.3.11 Il Pagamento diretto dell’Irpef tramite Modello F24
1.3.12 Conclusioni alla FASE 2
1.4 FASE 3
1.4.1 Le principali funzioni operative del Centro Elaborazioni Dati
1.4.2 Conclusioni alla FASE 3
2. Modalità Operative cui debbono attenersi gli Operatori dei CRP per una corretta assistenza fiscale - LA
DELEGA
2.1 Elenco Sintetico dei Principali Documenti che il contribuente deve Esibire all’operatore del CAF
"Guida al Visto".
2.2 Autocertificazione Modello Ufficiale da Utilizzare e Stampare
2.3 Strumenti e Metodi da utilizzare per l’acquisizione dei dati
2.4 Inserimento e Controllo dei sostituti d’imposta – i sostituti Istituzionali INPS e INPDAP gli indirizzi
2.5 Trasmissione Stampa e Consegna del Mod.730
2.6 Statistiche Controllo e Verifica dello Stato dell’Archivio Locale e del Server
3. Gli strumenti fiscali e i Termini OPERATIVI per effettuare le CORREZIONE – Cosa e Come fare per
correggere un Mod.730
3.1 Le Priorità delle Correzioni – LIVELLI, TIPOLOGIA e GRAVITÀ degli ERRORI
Modello A: Mod.730 RICHIESTA CORREZIONI
3.2 LE SANZIONI
L’Indice del Manuale è strutturato con il principio di “segnalibro”. Questa modalità permette di posizionarsi in
automatico all’inizio del Capitolo corrispondente, o del paragrafo, selezionando con il mouse l'argomento
interessato, e di tornare automaticamente dal capitolo o dal paragrafo selezionato all’Indice per una nuova scelta.
Lo scopo di questo manuale è quello di informare gli operatori del settore su tutto quanto non si trova
normalmente scritto nei consueti manuali in circolazione efferenti tale materia.
2
1. ITER DELLA DICHIARAZIONE MOD.730 PARTE GENERALE
Con le seguenti istruzioni, in riferimento e come previsto dall’art. 1, D.Lgs. n. 175/2014 (c.d.
“Decreto Semplificazioni”), a partire dal prossimo 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate metterà a
disposizione, in via telematica, la dichiarazione 730 precompilata dove si introduce in via
sperimentale il concetto di 730 precompilato, intendiamo informare e formare I RESPONSABILI e
gli OPERATORI DELLE SEDI PERIFERICHE, circa l'iter tecnico/fiscale del Mod.730, ossia con
particolare riguardo alla vita e alle varie fasi che la dichiarazione attraversa lungo il suo
percorso che va dall'acquisizione dei dati (compilazione) presso le sedi dei CRP fino all'invio
della stessa (trasmissione telematica) al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Conoscendo bene i singoli passaggi e gli obblighi di ogni soggetto coinvolto nei vari passaggi, si
possono prevenire molti problemi collegati alla gestione tecnica e fiscale della dichiarazione.
1.1 OPERAZIONI GENERALI
In breve possiamo sintetizzare che tale iter si articola e si esaurisce in 3 FASI o PASSAGGI che
di seguito analizziamo.
1.1.1 ACQUISIZIONE DEI DATI - 730 PRECOMPILATO
Della dichiarazione presso i Centri di Raccolta Periferici (acquisizione e controllo
documenti, - dal 15/04 al 30/06 salvo proroghe; trasmissione telematica dei dati al centro
elaborazione dati nazionale ENTRO NON OLTRE il 01/07, entro LA STESSA DATA, controllo e
VERIFICA degli ESITI relativi ai files trasmessi dal vostro Centro attraverso l’apposita
funzione; si ricorda, che la stampa ufficiale (VALIDA AI FINI FISCALI) della dichiarazione sarà
possibile solo dopo che il CRP avrà inviato al CAF per l’elaborazione il file contenente la
dichiarazione. Inoltre ricordiamo che il principio di gratuità della dichiarazione
PRECOMPILATA VIENE MENO, di conseguenza la dichiarazione NON POTRÀ PIÙ RITENERSI GRATUITA;
Analizziamo di seguito a chi si rivolge la dichiarazione “730 PRECOMPILATO” e chi invece ne viene
“ESCLUSO”:
A chi è Rivolto
Il 730 precompilato è messo a disposizione di lavoratori dipendenti (anche senza sostituto tenuto
a effettuare il conguaglio) e pensionati che:
hanno presentato il modello 730/2014 (ed eventualmente anche i quadri RM, RT e RW) o il
modello Unico PF/Unico mini/2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730
e
hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno ha
sostituito il Cud) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o per i redditi di pensione
percepiti nell'anno 2014, e tale Certificazione Unica è stata trasmessa, nei termini,
all'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che se il datore di lavoro non ha trasmesso la
Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate, il 730 precompilato non è disponibile e la
dichiarazione modello 730 andrà presentata con le modalità consuete.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i produttori agricoli che nel 2013
hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro; in pratica, i titolari di partita Iva
nel 2014 con codice attività "agricoltura, silvicoltura e pesca" (macro-area A Ateco 2007) che, con
riferimento all'anno precedente, hanno presentato il modello 730 (o Unico con caratteristiche da
730) compilando il quadro dei terreni e non hanno presentato la dichiarazione Iva.
Eccezioni
Il 730 precompilato non viene predisposto:
se, con riferimento all'anno d'imposta 2013, il contribuente ha presentato
dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della
elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l'attività di
liquidazione automatizzata;
per i contribuenti che hanno avuto una partita Iva attiva almeno per un giorno nel
corso del 2014 (a eccezione, come chiarito nel paragrafo precedente, dei produttori
agricoli in regime di esonero);
per i contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata;
per i contribuenti minorenni;
per i contribuenti legalmente incapaci.
3
1.1.2 LA CONSEGNA DEL MOD.730 AL CONTRIBUENTE
In applicazione della vigente normativa la consegna del Mod.730 al contribuente da parte
dei CAF, comprensivo di Mod.730/3 deve avvenire anche quest’anno entro il 07 luglio.
1.1.3 CONSEGNA DEI MODD.730/4 AI SOSTITUTI D'IMPOSTA
La liquidazione al sostituto d'imposta (elaborazione dei dati, stampa e la CONSEGNA
attraverso la TRASMISSIONE TELEMATICA del mod. 730/4 ai Sostituti d’Imposta è a ESCLUSIVA
CURA DEL CAF, e deve concludersi entro il 07 luglio per tutte le dichiarazioni ORDINARIE. E,
entro il 10/11 per le dichiarazioni INTEGRATIVE;
1.1.4 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730
All’Agenzia delle Entrate (elaborazione controllo formale e fiscale) della dichiarazione, invio
Telematico all’Anagrafe Tributaria entro il 07 luglio per le dichiarazioni 730 ORDINARIE,
entro 10/11, per le dichiarazioni 730 INTEGRATIVE.
1.1.5 LE CORREZIONI AL MOD.730: 730 INTEGRATIVO DI I° LIVELLO – 730 INTEGRATIVO DI II° LIVELLO –
730 RETTIFICATIVO – UNICO P.F. CORRETTIVO NEI TERMINI O A RAVVEDIMENTO
Causa la modifica legislativa D.L. 175/2014 730 precompilato sperimentale e alle date
fissate per gli adempimenti del CAF nei confronti dei dichiaranti, dei Sostituti d’Imposta e
del Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate), viene in pratica preclusa la possibilità di
utilizzare il modello 730 Rettificativo così come lo si conosceva fino allo scorso anno
utilizzato per correggere alcuni errori riscontrabili sul modello 730 entro la data del 30/06
con la modifica normativa la sua valenza e il suo utilizzo subisce una sostanziale modifica
concettuale rispetto al passato. Di conseguenza, sempre a causa della modifica legislativa
da quest’anno ci troviamo di fronte ad una modifica concettuale sostanziale che interviene
sia sul termine “730 INTEGRATIVO” così come lo si conosceva fino allo scorso anno e che
per non creare confusione con i termini distingueremo in 730 INTEGRATIVO/MODIFICA DI
I° LIVELLO (compilazione del 730) e 730 INTEGRATIVO DI II° LIVELLO (correzioni codice 1,
2, e 3) per i quali di seguito forniremo dettagliatamente tutte le specifiche inerenti. Per il
momento ci limitiamo ad indicare solo le relative date il 730 Integrativo/Modifica di I°
livello a scadenza il 30/06 – 07/07 salvo proroghe, il 730 Integrativo di II° livello ha
scadenza al 25/10, successivamente a tale data sarà possibile correggere la dichiarazione
ricorrendo al 730 Rettificativo d’ufficio, oppure al Mod.UNICO P.F. 2015 INTEGRATIVO O A
RAVVEDIMENTO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CRP. INFATTI L’INTERVENTO NORMATIVO HA PREVISTO E
CONCESSO AL CAF ENTRO IL 10/11 DI POTER PROCEDERE D’UFFICIO ALLA RETTIFICA DEL 730 ANCHE
UNILATERALMENTE. QUINDI AD INSIDACABILE GIUDIZIO DEL RAF (RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA
FISCALE) LO STESSO POTRÀ INTERVENIRE NEL CORREGGERE LE DICHIARAZIONI CHE PRESENTANO ERRORI
FISCALI E FORMALI RISCONTRATI SULLA DICHIARAZIONE IN FASE DI VERIFICA DEI DATI INSERITI QUALORA IL
DATO STESSO NON SIA STATO SUFFICIENTEMENTE DOCUMENTATO (ASSENZA DI PEZZE D’APPOGGIO) O NON
RISPETTI LE REGOLE DELLA VIGENTE NORMATIVA FISCALE IN MATERIA DI DETRAZIONI E/O DEDUZIONI.
OPERAZIONE CHE SARÀ GESTITA UNICAMENTE PRESSO LA SEDE NAZIONALE DEL CAF ATTRAVERSO IL TEAM
AUDIT INTERNO CHE SARÀ APPOSITAMENTE ISTITUITO A TALE SCOPO. Tali strumenti, saranno
utilizzati asseconda della tipologia dell’intervento da effettuare sulla dichiarazione o per
correggere l’errore (formale/fiscale) riscontrato sul modello 730 ORDINARIO dal 08/07 in poi,
o per la compilazione della dichiarazione ENTRO IL 30/06 – 07/07 salvo proroghe. Passiamo
ora ad una dettagliata trattazione di ogni singola FASE dell’iter della dichiarazione.
1.2 FASE 1
É il passaggio più complesso e delicato di tutto l'iter della dichiarazione, perché eventuali errori commessi
durante questa fase se non corretti tempestivamente, si ripercuotono in tutte le fasi successive, fino ad
arrivare alla mancata o ritardata trasmissione delle liquidazioni d'imposta al sostituto (Mod.730/4), o alla
mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze fino ad
arrivare ALL’APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME SANZIONATORIO CHE COME ORMAI TUTTI SAPPIAMO È
ESPLOSIVAMENTE A CARICO DEL CAF E COMPRENDE SANZIONI, INTERESSI E AL RIMBORSO DI UNA SOMMA PARI
ALL’IMPOSTA. Tale fase è però anche la più elastica, infatti eventuali errori riscontrati nella dichiarazione
possono essere corretti tempestivamente in un arco di tempo molto ampio ossia circa 4 mesi, direttamente
dagli operatori del Centro, e non comportano particolari oneri a carico dei vari soggetti interessati. La
prima cosa da fare a cura dei responsabili dei CRP, degli Sportelli e degli operatori PREPOSTI ALLA RACCOLTA
(acquisizione dati), è munirsi di una copia della DELEGA sottoscritta dal contribuente UNITAMENTE AD
UNA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ tale documentazione consentirà al CED del CAF di procedere
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allo SCARICO DEL file dei dati denominato “PRECOMPILATO” attraverso le particolari procedure rese
disponibili dall’Agenzia delle Entrate tale attività è di esclusiva competenza del CED. In attesa della
distribuzione rilascio da parte del CED nazionale del file del PRECOMPILATO gli operatori e i responsabili
delle sedi periferiche, dovranno munirsi di una copia Istruzioni ministeriali del Mod.730, che il CAF
mette a disposizione sul suo sito nell’area riservata, presenti anche all’interno del programma 730,
di una copia delle presenti Istruzioni, e di una copia del manuale Guida al Visto di conformità del
Mod.730 redatto in collaborazione con la Consulta Nazionale dei CAF, fornito sempre dal CAF e
pubblicato in area riservata.
Durante questa fase i responsabili principali della dichiarazione sono i CONTRIBUENTI,
obbligati a fornire tutti i dati che il CAF richiederà, assieme ai responsabili dei CRP, degli Sportelli
e i loro operatori che debbono richiedere TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI per una corretta compilazione della
dichiarazione e verifica della corrispondenza degli stessi ai dati esposti nel precompilato esercitando un compito in
più rispetto al passato ossia confrontando e verificando che i dati forniti con il file PRECOMPILATO dell’’Agenzia,
corrispondano a quelli forniti dal contribuente e/o presenti nell’archivio storico. La prima cosa da sapere per una
corretta gestione di questa FASE sono le date che debbono essere rispettate.
1.2.1 LA PRESENTAZIONE DEL MOD.730
La prima data da ricordare è quella che la legge fissa per i termini ufficiali di PRESENTAZIONE
della DICHIARAZIONE MOD.730 SONO DAL 15/04 AL 07/07. OVVIAMENTE TALI DATE SONO RIFERITE
ALLA PRESENTAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL SINGOLO CITTADINO QUALORA IL CITTADINO SI RIVOLGA AD
UN INTERMEDIARIO ED IN PARTICOLARE AD UN CAF, LE DATE CAMBIANO IN VIRTÙ DEGLI ADEMPIMENTI E DEI
CONTROLLI A CARICO DELL’INTERMEDIARIO NELLA GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE IN APPLICAZIONE DELLA
VIGENTE NORMATIVA, IN VIRTÙ DI CIÒ LE DATE SARANNO LE SEGUENTI DAL 16/04 AL 01/07 resentare al
CAF la dichiarazione a partire dal 16/04 e fino al entro il 01/07; il CRP grazie allo sforzo
tecnico e umano e alle soluzioni tecnologiche adottate dal CAF, avrà tempo fino a tale data
01/07 per trasmettere telematicamente le dichiarazioni al CAF che eserciterà le successive
e consuete operazioni di controllo ed elaborazione delle dichiarazioni trasmesse e
supportate dalla relativa documentazione acquisita e trasmessa al CAF attraverso l’apposita
procedura denominata “Live Scan”.
1.2.2 IL CONTROLLO DATI PRESENTI NEL MOD.730: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI I° LIVELLO
Il concetto di dichiarazione Integrativa di I° LIVELLO, che qui riprendiamo dopo averlo
preannunciato in precedenza, in pratica sta a significare e sostituisce un concetto assai semplice
ossia il concetto che fino allo scorso anno conoscevamo come “COMPILAZIONE” della
dichiarazione. Perché oggi non parliamo più di compilazione della dichiarazione, perché partendo
dall’assunzione del file contenente la dichiarazione “Precompilata” fornito dall’Agenzia gli
interventi su di essa sono o ad INTEGRAZIONE dei dati forniti o a MODIFICA degli stessi ovvero
ENTRAMBI (Integrazione e/o Modifica), e qui introduciamo il secondo nuovo concetto di
MODIFICA che non è altro che il vecchio concetto di correzione dei dati, che noi fino allo scorso
anno gestivamo travasando i dati da un anno all’altro attraverso l’importazione dell’archivio
storico. Fino al 01/07, i responsabili dei CRP, degli Sportelli e gli operatori preposti
all'acquisizione dei dati, debbono usare la massima attenzione nel controllare l'aspetto formale
e fiscale della dichiarazione presentata, attraverso la documentazione obbligatoria che il
contribuente deve fornire in fotocopia (mai in originale) per la compilazione della stessa
documentazione che da quest’anno in applicazione della vigente normativa dovrà essere allegata
alla dichiarazione stessa attraverso il programma “Live Scan” e trasmessa al CAF contestualmente
al file della dichiarazione il programma “Live Scan” è presente all’interno del programma 730. Si
ricorda a tal proposito che, l’OBBLIGO sussiste anche se si tratta di consegna di un MODELLO
AUTOCOMPILATO, O COMPILATO “EX-NOVO” SENZA QUINDI L’UTILIZZAZIONE DEL FILE
PRECOMPILATO DELL’AGENZIA, questo perché le responsabilità in capo al CAF
(DELL’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ) sono LE MEDESIME in TUTTI I CASI INDICATI.
- I dati presenti e le Informazioni fornite nel PRECOMPILATO dall’AdE
Come indicato ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate i dati presenti nel file “PRECOMPILATO”
per l’anno d’imposta 2015 redditi 2014 sono quelli di seguito riportati:
1. i dati contenuti nella Certificazione Unica relativa al 2014, inviata dai sostituti
d’imposta;
2. i dati trasmessi da soggetti terzi (istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, enti
revidenziali) relativi agli oneri deducibili/detraibili sostenuti dal contribuente nel 2014;
5
3. alcuni dati contenuti nella dichiarazione presentata lo scorso anno (Mod. 730/UNICO
PF2014), ad esempio, spese per il recupero del patrimonio edilizio;
4. le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio, versamenti effettuati con
il Mod. F24).
In particolare, le informazioni sopraelencate saranno inserite a cura dell’Agenzia delle Entrate nei
seguenti quadri del Mod. 730 precompilato attraverso il file xml:
1. Dati presenti nel FRONTESPIZIO provenienti dalla Certificazione Unica e
dall’Anagrafe tributaria;
2. Dati presenti nel PROSPETTO FAMILIARI A CARICO provenienti dalla C.U.
(Certificazione Unica);
3. Dati presenti nel Quadro A Redditi dei terreni provenienti dalla dichiarazione dei
redditi dell’anno precedente e Anagrafe tributaria;
4. Dati presenti nel quadro B Redditi dei fabbricati provenienti dalla dichiarazione dei
redditi dell’anno precedente Anagrafe tributaria;
5. Dati presenti nel Quadro C Redditi da Lavoro dipendente e Assimilati provenienti
dalla Certificazione Unica;
6. Dati presenti Quadro D Altri redditi provenienti dalla Certificazione Unica;
7. Dati presenti nel Quadro E presenti solo parzialmente per l’anno 2014 quelli presenti
sono provenienti da comunicazioni Banche, Assicurazioni e Enti Previdenziali e dalla
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente Anagrafe tributaria (per quanto
concerne spese per Ristrutturazione, Risparmio Energetico, Mediche pluriennali);
8. Dati presenti nel Quadro F Eccedenze acconti e altri dati provenienti dalla
Certificazione Unica Anagrafe tributaria;
9. Dati presenti nel Quadro G Crediti d’Imposta provenienti dalla dichiarazione dei
redditi dell’anno precedente;
10. In aggiunta a tali dati l’AdE fornirà ulteriori dati che tuttavia essendo considerate
informazioni INCOMPLETE E/O INCONGRUE saranno riportate in un apposito
prospetto (file formato testo probabilmente .txt), per consentire al contribuente
ovvero all’intermediario CAF di verificarne la correttezza rispetto a quelle in suo
possesso confrontandole con i dati storici 730/2014 e con la relativa
documentazione di supporto.
E’ importante fare notare al responsabile della sede e ai loro operatori che attraverso il
meccanismo di cui al punto 10, l’Agenzia lascia inalterati i poteri di controllo (art. 36-
ter, D.P.R. n. 600/1973) sulla dichiarazione in esame.
1.2.3 FRONTESPIZIO - CONTROLLO DEI CODICI FISCALI E DEL DOMICILIO FISCALE
Alla luce di quanto sopra esposto l’operatore in particolare si deve SEMPRE controllare e
confrontare che:
• siano esatti tutti i CODICI FISCALI esposti nella dichiarazione “precompilato
ministeriale” rispetto ai dati in suo possesso forniti dal dichiarante e/o presenti
nella dichiarazione dell’anno 2014 (archivio storico CAF), dichiarante, familiari e sostituto
d’imposta).
• DOMICILIO FISCALE del dichiarante (vedi per il dettaglio paragrafo 2)
• I dati del sostituto d’imposta (codice fiscale/partita IVA, denominazione sociale e
indirizzo).
1.2.4 FRONTESPIZIO - CONTROLLO DEI DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Pur se questa fase operativa sembrerebbe essere ormai superata con l’introduzione da quest’anno
del Precompilato da un lato e della Trasmissione Telematica dei Modelli 730/4 a tutti i sostituti
6
dall’altro, così non è poiché la fase successiva alla trasmissione telematica dei modelli 730/4
seguirà sempre anche se in via residuale la via cartacea e/o mezzo mail quindi, va posta sempre e
comunque particolare attenzione sul C.A.P. (codice di avviamento postale) dell’indirizzo del
sostituto, (ES.: L’INDICAZIONE DI UN C.A.P. GENERICO SIGNIFICA SEMPRE L’AUTOMATICA IMPOSSIBILITÀ
DI CONSEGNA DEL MOD.730/4 AL SOSTITUTO) e al numero civico, ma la stessa attenzione deve essere
posta sulla Denominazione Sociale, sul codice fiscale dello stesso e sul CODICE SEDE (vedi per il
dettaglio il paragrafo 2), se presente sulla CU nell’apposito campo. Tale dato è da inserire
obbligatoriamente nella dichiarazione per una corretta consegna (TRASMISSIONE TELEMATICA),
del modello 730/4, adempimento che da quest’anno formalmente è stato esteso a TUTTI i
sostituti presenti sull’intero territorio nazionale, con esclusione di INPS, E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (ex Tesoro TUTTE LE SEDI), per i quali resta in essere l’ormai collaudata
modalità di trasmissione degli anni passati. Tali dati non debbono essere mai incompleti,
parziali o non veritieri o forzati, pena la nullità della dichiarazione al momento dell’invio al CAF.
A tale proposito, si consiglia sempre, se presente nella CU, indicare anche il numero di fax del
sostituto, e se presente anche l’indirizzo mail sempre per un corretto recapito dei modelli
730/4. Verificare sempre e attentamente eventuali dati inseriti nella sezione ANNOTAZIONI DELLA
CU parte integrante e ormai fondamentale della CU per una corretta compilazione e del
modello 730.
Il 730 per chi ha perso il sostituto d'imposta
Il “decreto del fare” (Dl 69/2013) ha introdotto la possibilità di utilizzare il 730 anche per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d'imposta
tenuto a effettuare il conguaglio (sono esclusi alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, fra cui le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo). I contribuenti che
non hanno un sostituto d'imposta, ad esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell'anno,
ricevono l'eventuale rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito
all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il
rimborso viene accreditato su quel conto. Se, viceversa, emerge un debito, il contribuente che
invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione
online (la procedura consente, infatti, di indicare l'IBAN del conto corrente su cui effettuare
l'addebito), oppure può stampare il modello F24, che viene proposto già compilato con i dati
necessari, per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.
Invece, il contribuente che si rivolge per l'assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può
trasmettere in via telematica il modello F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso
intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato dall’intermediario. Se
dalla dichiarazione (che va presentata a un Caf o a un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro
oppure in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitati allo svolgimento
dell’attività di assistenza fiscale) emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette
telematicamente la delega di versamento; oppure consegna l’F24 compilato al contribuente, entro
il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento per consentire le corrette
procedure di pagamento senza incorrere in sanzioni e multe. L’eventuale rimborso sarà, invece,
eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Le modalità di rimborso
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente
dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in
compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono
rimborsate dall’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale,
accelerando i tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono
farne richiesta utilizzando il modello, riservato alle persone fisiche, presente in questa scheda
informativa, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al
beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban.
Il modello per comunicare l'Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente:
•
in via telematica, se è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione
7
•
presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le
coordinate del conto corrente del richiedente.
Queste modalità sono le uniche previste per comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate. Se
non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a
seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il
contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il
rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito
con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
ATTENZIONE: si ricorda che in alcuni casi particolari, il sostituto d’imposta potrebbe non essere
quello indicato sulla CU fornito dal contribuente. Chiedete sempre al contribuente per chi
lavora e, se il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio nel mese di luglio (PRINCIPIO DI
COMPETENZA), è lo stesso di quello indicato sulla CU, o se pur restando lo stesso sostituto
siano nel mentre cambiati altri dati quali denominazione sociale partita IVA o Codice
Fiscale rispetto a quelli indicati nella CU presentata.
L’errata o inesatta indicazione di tali dati, è tra le principali cause di errore che si sono riscontrate nelle
dichiarazioni degli anni passati che purtroppo continua a ripetersi. Naturalmente la presenza di tali errori,
non consente la liquidazione della dichiarazione nei tempi dovuti con conseguente lamentela del
contribuente e problemi per il CAF. La verifica dei dati sopra indicati, passa semplicemente attraverso la
richiesta (obbligatoria) dell’operatore e la consegna (obbligatoria) da parte del contribuente, del tesserino
del codice fiscale/tessera sanitaria, assieme a una copia della CU 2015 o del CUD 2014, attestante i
redditi del contribuente e i dati del sostituto d'imposta; detti controlli oltre ad essere richiesti dal CAF, sono
imposti per legge dal Ministero delle Finanze per tutte le dichiarazioni, in conformità dell’applicazione della
normativa vigente in materia di apposizione di Visto di Conformità. Per la correzione di errori riscontrati
su tale dato, vedi punto 1.3.4 e punto 1.3.8
ATTENZIONE!
si ricorda che il codice fiscale del contribuente da inserire nel Mod.730, e quello presente
sulla CU del contribuente stesso, devono essere SEMPRE UGUALI. In particolare, è il Codice Fiscale presente
sulla CU, che deve essere sempre uguale a quello del Tesserino o Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero
delle Finanze e non viceversa. Infatti, se così non fosse, si deve passare a verificare quale dei due sia errato e
quindi uno dei due deve essere obbligatoriamente corretto prima di acquisire e trasmettere la dichiarazione
al CAF. Individuato l’errore, la correzione dovrà essere fatta, asseconda della situazione riscontrata, o presso il
sostituto d’imposta o presso il Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate) al fine di allineare i due dati, quindi
si sottolinea che, il codice fiscale presente sulla CU deve essere sempre uguale a quello rilasciato dal
Ministero (Anagrafe Tributaria) e quindi inserito sul 730 e non viceversa.
1.2.5 LE CORREZIONI POSSIBILI AL MOD.730 DAL 16/04 AL 01/07
Durante questa prima fase, la dichiarazione che è in possesso del CRP, anche se é stata inviata
al CAF, può subire qualsiasi correzione dei dati come in passato, da parte degli operatori
responsabili dei CRP, e degli Sportelli, oppure su espressa richiesta del contribuente. Però,
qualora la dichiarazione sia stata inviata al CAF, se sottoposta a correzione, durante questa prima
fase, deve essere obbligatoriamente ritrasmessa, infatti, il principio fondamentale del sistema
tecnico predisposto dal nostro CAF individua l’ultima versione della dichiarazione trasmessa
quale dichiarazione valida in sostituzione della precedente. Naturalmente, a fronte delle
eventuali correzioni, apportate durante questo periodo, vi ricordiamo di rilasciare sempre al
contribuente, la nuova stampa, ossia quella dell'ultima versione trasmessa al CAF, ritirando la
precedente copia che deve essere annullata e cestinata oppure allegata alla nuova come
prova della correzione effettuata. In questa fase, debbono essere fornite al contribuente tutte le
indicazioni, (o il contribuente deve esprimere la volontà richiedendole) relativamente a tali
possibilità:
• modificare i dati del Sostituto d'Imposta (indirizzo, ragione sociale, codice fiscale, ecc...);
• modificare la composizione del quadro familiari e le loro % di detrazione;
• modificare la dichiarazione da congiunta a disgiunta e viceversa;
• rateizzare il debito Irpef, fino ad un massimo di 5 rate per i dipendenti 3 per i pensionati;
• esprimere la volontà di NON EFFETTUARE il versamento degli acconti Irpef;
• effettuare versamenti degli acconti Irpef in MISURA INFERIORE rispetto al dovuto;
• inserire nuovi dati reddituali;
• inserire nuovi oneri detraibili o deducibili.
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• Modificare e/o integrare i dati presenti nella dichiarazione 730 precompilata fornita
dall’AdE
In questa fase, il contribuente è obbligato a fornire all’operatore Caf le seguenti informazioni che
rilascerà sotto la propria responsabilità, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente,
informazioni che sono fiscalmente e tecnicamente rilevanti al fine di poter decidere se il
contribuente possa oppure non possa presentare il 730:
• rapporto di lavoro: per tutti se è in essere dal mese di GIUGNO fino al mese LUGLIO se a credito Irpef;
• per il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di presentare
validamente il Mod.730 la legge impone che il contratto in essere deve avere durata almeno dal
mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno/luglio dell’anno 2015 e la liquidazione deve
terminare a CREDITO IRPEF senza alcuna compensazione tra crediti ed eventuali debiti.
• oppure fino al mese di DICEMBRE se in debito Irpef affinché il datore di lavoro possa
effettuare le regolari trattenute Irpef (questo per evitare di effettuare il versamento della
seconda rata d'acconto IRPEF personalmente con Mod.F24, o nelle peggiori delle ipotesi di non
effettuarla affatto, incorrendo in sanzioni future emesse dall’Agenzia delle Entrate per
inadempienza). Vedi anche il punto 1.3.5
1.2.6 L’ANNULLAMENTO E LA CANCELLAZIONE DEL MOD.730
Sempre durante questa prima fase, il contribuente in casi eccezionali, ma entro il ENTRO IL 01/07
può esprimere la volontà al CRP di ANNULLARE LA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA, ossia richiederne
la CANCELLAZIONE dagli archivi del CAF, anche se la dichiarazione è già stata trasmessa al CED,
con apposita procedura che sarà fonte di ulteriori istruzioni e che comunque è consultabile
direttamente dal menù “Help” del programma 730. Il responsabile del CRP, o l'operatore, debbono
obbligatoriamente ritirare la copia del Mod.730 in possesso del contribuente e farsi rilasciare
(utilizzando l’apposito modulo), una dichiarazione nella quale lo stesso, deve fare RICHIESTA
ESPRESSA di ANNULLAMENTO/CANCELLAZIONE del Mod.730 dagli archivi GENERALI, sollevando il CAF
da qualsiasi responsabilità futura in merito alla possibile mancata presentazione della
dichiarazione. Richieste di cancellazione/annullamento di dichiarazioni dopo il 01/07 NON
potranno essere né accettate né inoltrate al CAF perché non potranno essere accolte. Quindi,
l’annullamento della dichiarazione presentata al CRP e trasmessa da questi al CAF non può
più essere effettuato dopo il 01 luglio per nessun motivo. (vedi anche il punto 1.3.5).
1.2.7 CONCLUSIONI ALLA FASE 1
In breve, nella FASE 1 fin qui esaminata, i soggetti che hanno le maggiori responsabilità sulla
dichiarazione e risultano coinvolti nella sua gestione sono:
•
il contribuente, (responsabile principale);
•
il centro di raccolta periferico o lo sportello, nella figura del responsabile e dell’operatore (corresponsabili);
•
in parte il CAF, attraverso i suoi consulenti, i suoi tecnici e i suoi collaboratori che forniscono le informazioni
fiscali per la compilazione della dichiarazione, l’assistenza tecnica al programma e le modalità più giuste per correggere
eventuali errori segnalati, e le verifiche interne di conformità dei dati esposti in dichiarazione con la relativa
documentazione funzione di “Audit” .
Gli strumenti messi a disposizione del CRP per comunicare con la sede nazionale durante tutto il
periodo compreso tra il 15 aprile e il 01 luglio, e oltre, sono il consueto contatto telefonico:
065814591 per la consulenza tecnico-fiscale on-line, il fax.: 065816703, l’e-mail:
[email protected] Inoltre il CAF mette a disposizione sul sito internet www.cafconfsal.it nella
vostra area riservata tutte le informazioni e i documenti da consultare e utilizzare in tempo reale
per risolvere molti dei problemi che si incontrano durante la gestione del servizio, nonché un
servizio di FAQ FISCALI E TECNICHE, attivo h24 che permette di formulare domande e ricevere
risposte entro le 24 ore successive alla domanda posta. Ciò consente la correzione degli errori,
anomalie o problemi riscontrati sulle dichiarazioni, in modo tempestivo. Tuttavia per far si che
tutto vada come indicato si debbono rispettare e applicare le “Regole Generali” che il CAF, indica
nelle presenti istruzioni, unitamente alle “Regole” stabilite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze in applicazione alla vigente normativa.
1.3 FASE 2
Durante la FASE 2, ai soggetti responsabili della dichiarazione indicati nella FASE 1, si aggiungono e
interagiscono ulteriori figure esterne che non permettono interventi correttivi in tempi brevi, perché i loro
interventi sono legati al rispetto e all’applicazione ferrea delle regole burocratiche stabilite dalla vigente normativa in
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materia di 730. Di seguito indichiamo quali sono questi soggetti, i tempi, le date e gli strumenti disponibili per
intervenire sulla gestione di una singola dichiarazione, al fine di correggere eventuali errori riscontrati sulla
stessa dopo il 07 luglio.
1.3.1. LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI AL CED
IL 01 LUGLIO, improrogabilmente (salvo proroghe di legge), é la data fissata dal CAF per TUTTI i
responsabili dei CRP degli Sportelli e i loro operatori per trasmettere telematicamente al CED,
TUTTE le dichiarazioni validate e ancora non trasmesse, fino a tale data. Il CAF dal 02 LUGLIO
procederà così, previo controllo dei dati acquisiti, alla verifica dei Codici Fiscali (SIATEL),
all’elaborazione e alla generazione e TRASMISSIONE TELEMATICA di TUTTI i modd.730/4 ai
sostituti d’imposta entro E NON OLTRE il 07/07, nel rispetto della vigente normativa.
1.3.2 LA LIMITAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA DEL CED PER CONSENTIRE
L’ELABORAZIONE DATI
Attenzione! Come tutti gli anni nel periodo che va dal 1° luglio al 07 luglio compreso, il CED del
CAF ridurrà temporaneamente il servizio di assistenza fiscale telefonica ai CRP, al fine di
concludere le avviate operazioni indicate nel precedente punto. I Responsabili dei CRP, degli
sportelli e i loro operatori sono pregati di collaborare riducendo al minimo le richieste telefoniche
utilizzando in alternativa se necessario, durante questo periodo per segnalare eventuali anomalie
sulle dichiarazioni trasmesse al CAF, i seguenti canali: E-MAIL, FAX, E LE FAQ indicati nel
precedente punto 1.2.7.
1.3.3 LE FUNZIONI DEL CED: CONTROLLO ELABORAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA (SPEDIZIONE)
DEI MODD.730/4 AI SOSTITUTI D’IMPOSTA
Premesso che questo è uno dei passaggi più delicati di tutto l’ITER della dichiarazione, e che in
virtù delle modifiche legislative apportate questo adempimento ha subito uno stravolgimento per
ciò che concerne i tempi di elaborazione controllo e consegna dei modelli 730/4 fissati ormai al
07/07, si precisa che durante il periodo indicato al punto 1.3.2, il Centro Elaborazione Dati del
CAF, deve operare tutta una serie di controlli formali fiscali e tecnici, sulle dichiarazioni, al fine di
elaborare e produrre tutti i Modd.730/4, che da quest’anno saranno trasmessi SOLO
TELEMATICAMENTE ai Sostituti d’Imposta entro il 07 LUGLIO, unitamente alle relative dichiarazioni
al Ministero delle Finanze (Agenzia delle Entrate). Durante questo periodo, vi elenchiamo gli strumenti
(modalità e tempi), che devono essere utilizzati per correggere eventuali errori riscontrati sulle dichiarazioni in base alla
vigente normativa entro e dopo il 07 LUGLIO.
1.3.4 LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI TARDIVE - 730 RETTIFICATIVO
Causa le nuove scadenze, e l’abuso che nel passato se ne era fatto, il MEF ha ridotto i termini di
gestione delle dichiarazioni, con conseguente impossibilità, di utilizzare di fatto la dichiarazione
730 Rettificativa che come detto in precedenza pur se presente assumerà un valore
concettualmente diverso rispetto al passato. Ciò significa che, la gestione della dichiarazione dopo
le date fissate per la trasmissione telematiche delle dichiarazioni 730 comprensive del modello
730/4 al MEF 07/07, potrà avvenire o con dichiarazione 730 integrativa se a favore, o con la
presentazione dal modello Unico p.f. correttivo nei termini o integrativo; mentre la dichiarazione
TARDIVA e la dichiarazione di RETTIFICA A SFAVORE del contribuente potrà essere gestita SOLTANTO con
la presentazione del MODELLO UNICO P.F. ovvero attraverso la dichiarazione 730 RETTIFICATIVA ANCHE
D’UFFICIO ENTRO IL 10/11. In particolare sulla dichiarazione 730 Rettificativa c’è da sapere che in
applicazione al nuovo regime sanzionatorio, introdotto dal L’art. 6, comma 2, D.Lgs. 21 novembre
2014, n. 175, sono state apportate importanti modifiche al D.M. 31 maggio 1999, n. 164 in
riferimento a violazioni riscontrate sull’apposizione del visto di conformità, a causa delle quali per
evitare di incorrere in pesanti ed onerose sanzioni pecuniarie future la dove si riscontrino errori
sulle dichiarazioni già presentate il CAF/professionista può intervenire con RETTIFICHE D’UFFICIO,
infatti:
se il CAF/professionista trasmette entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata
commessa:
una dichiarazione rettificativa del contribuente;
ovvero se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati
relativi alla rettifica, lo stesso CAF/professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione,
mentre il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi
interessi.
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In tali casi inoltre, è disposto che la sanzione rimasta in capo al CAF/professionista è ridotta ad 1/8
del minimo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97, se il versamento viene
effettuato entro la stessa data del 10 novembre.
CONSEGUENTEMENTE A CIÒ SI RICHIAMA AD APPORRE LA MASSIMA ATTENZIONE AL RESPONSABILE DEL CRP E AI
LORO OPERATORI, NELLE OPERAZIONI DI VERIFIA PONENDO LA MASSIMA ATTENZIONE SU TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
DI SUPPORTO UTILIZZATA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE EFFERENTE GLI ONERI DETRAIBILI E/O
DEDUCIBILI E I CREDITI D’IMPOSTA PRESENTI NELLA STESSA, E DI AVVISARE CONTEMPORANEAMENTE IL
CONTRIBUENTE DI PRODURRE PREVENTIVAMENTE TUTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CARTACEA UTILE PER
CERTIFICARE INDISCUTIBILMENTE L’ESISTENZA DELL’ONERE O DEL CREDITO D’IMPOSTA INSERITO. Una più
approfondita trattazione sull’argomento sarà esposta nel capitolo 3.2 Le Sanzioni
1.3.5 LE CORREZIONI IMPOSSIBILI AL MODELLO 730
A partire dal, 01/07 al 07/07, la dichiarazione TRASMESSA al CAF dal CRP, non potrà e non
devrà subire, da parte del responsabile del CRP, dello Sportello, dell'operatore o per richiesta del
contribuente alcuna modifica sui propri archivi rispetto a quella trasmessa, mentre il CED del
CAF può, in casi estremi e della massima gravità, intervenire con correzioni d’ufficio al fine di
correggere errori segnalati dall’ultima versione del programma di controllo Sogei. In particolare
dagli operatori dei CRP non possono essere apportate per nessun motivo le correzioni indicate al
punto 1.2.5 del presente documento. Altresì non possono essere fatte richieste di
annullamento delle dichiarazioni come indicato al punto 1.2.6 sempre del presente documento
(salvo eccezioni).
A nulla vale nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 07 luglio, ossia dopo l'invio dei dati AL
SOSTITUTO D’IMPOSTA E AL MINISTERO DELLE FINANZE, fare richieste al CAF o apportare
correzioni relativamente ai punti sopra indicati, perché il sostituto d'imposta non le accetterà
in applicazione della vigente normativa. Ciò significa che le dichiarazioni inviate per quella data
sono da considerarsi DEFINITIVE ED IMMODIFICABILI, ECCEZION FATTA per i dati del sostituto
d'imposta, qualora quelli inviati siano errati (naturalmente deve essere l'eccezione, perché se il
controllo all’origine è operato con diligenza secondo le indicazioni date, l’errore sul sostituto non si
dovrebbe presentare), così come anche la correzione dei Codici Fiscali dei Dichiaranti e/o Coniugi.
ANNULLAMENTO II° ACCONTO IRPEF: il contribuente che NON VUOLE versare la seconda rata
d'acconto Irpef o versarla in misura inferiore, rispetto a quella che scaturisce dal calcolo
d’imposta del mod. 730 (modello 730/3 terza pagina), dopo, il 07 luglio, deve sempre farne
richiesta direttamente al suo sostituto d'imposta e MAI AL CAF CHE NON PUÒ INTERVENIRE NE
TECNICAMENTE NE FISCALMENTE NEL MODIFICARE TALE DATO. La richiesta, deve essere presentata con
apposita istanza, dal contribuente direttamente al sostituto d’imposta entro il 30 settembre. Si
ricorda che il CRP, in merito a tale richiesta, può intervenire solo fornendo al contribuente che ne
fa richiesta, un modello personalizzato con i dati del dichiarante, stampabile attraverso la
funzione di stampa della dichiarazione propria del programma 730 distribuito dal CAF. Tale
modello, quindi, dovrà essere consegnato dal dichiarante direttamente al proprio sostituto
d’imposta. Per tutte le altre correzioni, si dovrà necessariamente attendere il rilascio
dell’aggiornamento del programma 730 che consentirà la gestione dei modelli 730
INTEGRATIVI DI II° LIVELLO.
Sempre in materia di correzioni al modello 730 con specifico riferimento al Modello 730
Precompilato gestito direttamente dal contribuente attraverso il sito dell’AdE, è importante
sapere che in caso di errore riscontrato dal contribuente su di una dichiarazione già
trasmessa all’AdE lo stesso non può intervenire inviando una nuova dichiarazione
correttiva della precedente, essendo preclusa dal sistema la possibilità di presentare più di
una dichiarazione precompilata direttamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio.
Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o
al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo
ovviamente scegliendo il mezzo più idoneo alla correzione dell’errore riscontrato.
L’unico caso ammesso è quello nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate non riesca a
raggiungere il sostituto d'imposta per comunicare il risultato contabile, si può presentare
un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell'area autenticata
nell'applicazione web con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto
d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti previsti per i contribuenti
senza sostituto d'imposta.
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1.3.6 GLI STRUMENTI DA NON UTILIZZARE PER CORREGGERE GLI ERRORI DEL MOD.730 DAL 08/07 AL
25/10
In tutti i casi indicati nei punti 1.2.5 e 1.2.6 per correggere eventuali errori possono essere
utilizzate una serie di procedure che di seguito descriviamo.
E’ importante utilizzare gli strumenti corretti, perchè, qualsiasi correzione effettuata sul Mod.730
presentato non sospende le procedure di liquidazione avviate con il modello ordinario giunto
presso il sostituto d’imposta.
Preliminarmente occorre sottolineare che qualora la correzione degli errori comporti un maggior credito o
un minor debito SI SCONSIGLIA l’utilizzo del modello Unico 2015 P.f. Infatti, per tali tipi correzioni si
deve utilizzare il Mod.730 Integrativo codici 1, 2 e 3 . Ottenendo rimborsi più celeri e con molta più
semplicità.
Se, dalle correzioni da fare risulti, invece, un maggior debito o un minor credito non potrà essere utilizzato il c.d. Mod.730
Integrativo di II° Livello ma deve essere utilizzato il Mod.Unico 2015 p.f. che tratteremo più avanti.
In questo periodo infine non è più possibile annullare la dichiarazione a meno che non si tratti di casi
particolarissimi (soggetto deceduto oppure errore di persona). Il problema è risolvibile solo attraverso il CED
ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Assistenza Fiscale.
1.3.7 LE CORREZIONI POSSIBILI: STRUMENTI DA UTILIZZARE DAL 08/07 AL 25/10 SCADENZE E MODALITA’
- 730 INTEGRATIVO DI II° LIVELLO
Premesso che, entro il 07 luglio, salvo proroghe, si deve consegnare copia del Mod.730 al
contribuente. Il Modello deve essere stampato nella seguente modalità:
una copia completa della dichiarazione al contribuente che deve obbligatoriamente
firmare al momento della consegna, per i seguenti motivi: il primo, per rispettare la
normativa vigente (il modello senza firma autografa del contribuente è da ritenersi
FISCALMENTE NULLO); il secondo, per evitare contestazioni future fatte in ritardo, perché, se il
contribuente riscontra la presenza di errori, si deve intervenire tempestivamente alla loro
correzione applicando gli strumenti più idonei alla risoluzione del caso specifico, affrontiamo
di qui in seguito la trattazione dei modelli 730 Integrativi come indicato in precedenza
abbiamo distinto da quest’anno due tipologie di modelli Integrativi quelli di I livello che si
perfezionano semplicemente con la compilazione della dichiarazione partendo dal modello 730
precompilato reso disponibile dall’AdE, di cui abbiamo parlato nei precedenti paragrafi da
quelli di II° Livello che si perfezionano invece con le consuete operazioni di correzione
della dichiarazione che generano i veri e propri modelli 730 Integrativi di codice 1, 2, e 3:
1) Mod.730 INTEGRATIVO: Errori o dimenticanze commessi dal contribuente e che
comportano un maggior credito o un minor debito che è suddiviso, attraverso
l’introduzione di tre codici (1, 2 e 3) in tre fattispecie distinte asseconda del tipo di
correzione da apportare alla dichiarazione originale, nello specifico i tre codici identificano le
seguenti tipologie di errori da correggere:
CODICE 1, da presentare entro il 25 ottobre – integrazione della dichiarazione
che comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata;
CODICE 2, da presentare entro il 25 ottobre – integrazione della dichiarazione
con riferimento esclusivamente ai dati del SOSTITUTO D’IMPOSTA;
CODICE 3, da presentare entro il 25 ottobre – integrazione della dichiarazione
con riferimento sia ai dati del SOSTITUTO D’IMPOSTA sia ai dati della dichiarazione
da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor importo a debito
oppure un’imposta invariata.
ATTENZIONE!
RICORDIAMO ALL’OPERATORE DEL CRP CHE NON È POSSIBILE GESTIRE E QUINDI TRASMETTERE UN
INTEGRATIVO CODICE 2 E 3 SE IL MODELLO 730 ORIGINARIO È STATO TRASMESSO DA UN ALTRO CAF O
INTERMEDIARIO.
Diversamente, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal
contribuente via web, sarà possibile presentare presso un Caf o un intermediario anche la
dichiarazione integrativa con codice 2 o 3. In questo caso il contribuente deve esibire tutta
la documentazione al soggetto che presta l’assistenza fiscale.
2) Mod. Unico 2015 Persone Fisiche : Errori o dimenticanze commessi dal contribuente e che
comportano un minor credito o un maggior debito;
La seconda copia da stampare e fare firmare del Mod.730 che chiameremo RIDOTTA e che deve essere
trattenuta dal CRP per poi essere spedita al CAF, dovrà comprendere i seguenti modelli:
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Modello 730/2;
Modello 730/1 (destinazione dell’8, del 5 e del 2 x 1000);
Autocertificazione (quella che si stampa in automatico con il programma) con allegata
fotocopia del documento di riconoscimento del contribuente, necessaria affinché
l’Autocertificazione sia considerata valida.
Naturalmente tutti questi modelli necessitano della firma autografa del contribuente, ponendo particolare
attenzione alla scheda relativa alla destinazione dell’8, 5 e del 2 x 1000, che deve avere anch’ essa la firma
autografa del contribuente nel caso in cui questi ha ritenuto di effettuare la relativa destinazione.
1.3.8 IL MOD.730 INTEGRATIVO CODICE 2 - 730 INTEGRATIVO NEUTRO
Il CRP, dal 15 LUGLIO CIRCA al 25 OTTOBRE, dopo aver aggiornato il programma per gestire i 730
INTEGRATIVI, potrà effettuare direttamente le correzioni alle dichiarazioni trasmesse
intervenendo direttamente. Ma, solo per correggere errori che rientrano strettamente in uno dei
tre codici sopra menzionati. La CORREZIONE dei soli errori formali (indirizzi, nomi cognomi
ecc.), deve essere effettuata esclusivamente attraverso l’utilizzo del modello Unico P.f.
2015
730 INTEGRATIVO CODICE 2, ERRATA INDICAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA: è l’errore più diffuso,
l’esempio tipico dell’errore che stiamo analizzando, è quando il sostituto d’imposta che effettua
il conguaglio non è più quello che ha rilasciato la CU perché, ad esempio, il contribuente ha
cambiato datore di lavoro, oppure perché il sostituto d’imposta ha cambiato denominazione
sociale (a seguito di trasformazioni, fusioni, ecc.), oppure ha cambiato codice fiscale o sede
(indirizzo). In tali casi, il contribuente NON RICEVE IL RIMBORSO, oppure, non gli VENGONO
OPERATE LE RITENUTE. Le richieste di correzione DEL SOSTITUTO presentate dal dichiarante, dopo
il l5/06, in linea di massima non debbono essere evase, a meno ché non siano dettagliate e
correlate dei documenti che giustificano inequivocabilmente la richiesta stessa, la
documentazione dovrà essere poi inviata unitamente alla dichiarazione al CAF per
l’archiviazione. La richiesta di correzione del Sostituto d’Imposta, deve essere sempre firmata
dal contribuente. Perché, qualora non rientri nei casi sopra indicati o mancasse di uno degli
elementi o dei requisiti descritti nelle istruzioni fornite dal CAF CONFSAL, il CRP non deve
evaderla, al fine di non arrecare danni al CAF e al contribuente stesso. Qualora, si
contravvenisse a quanto detto il Responsabile del CRP si assumerebbe direttamente l’onere
dell’eventuale errore per l’arbitraria correzione effettuata. ATTENZIONE! Il cambio del sostituto
invece deve essere fatto tempestivamente dall’operatore del centro, quando lo scarto del
modello 730/4 trasmesso dal CAF al sostituto è notificato nell’APPOSITA SEZIONE dell’AREA
RISERVATA al CRP dalla sede Nazionale. L’elenco degli scarti sarà PUBBLICATO in questa
area a partire dai PRIMI GIORNI DI LUGLIO; in alternativa a detta notifica, la correzione
dovrà essere fatta solo se suffragata da qualsiasi altro documento ufficiale che il
sostituto rilasci per certificare lo scarto del modello 730/4 trasmessogli dal CAF.
Statisticamente le correzioni più ricorrenti in dichiarazione, sono quelle relative all’indicazione di
un Sostituto d’Imposta errato o del codice fiscale del contribuente (vedi punto 1.2.4). La
presentazione di un Mod.730 integrativo codice 2, che avviene inevitabilmente dopo la data del 07
o del 31/07 determinano sempre la presentazione di una DICHIARAZIONE TARDIVA (vedi punto
1.3.4) alla cui liquidazione d’imposta, se a debito, il “sostituto” applica ai sensi della vigente
normativa, le sanzioni a carico del contribuente attraverso una maggiorazione dello 0.4%. La
richiesta di correzione di questi tipi di errore, deve essere sempre fatta, solo dopo aver
compilato il modulo specifico di richiesta da allegare alla copia della dichiarazione
sottoscritto dal contribuente. Le modalità di esecuzione e le conseguenze di questo intervento
correttivo alla dichiarazione già presentata, sono state già ampiamente indicate nei punti 1.2.4 e
1.3.4 del presente manuale. Rimanendo in tema, di seguito indichiamo, in merito a errori di
sostituto e di codici fiscali, ulteriori casistiche particolari che comportano diverse modalità di
correzione sulla dichiarazione che presenta tali errori:
IL CONTRIBUENTE NON POSSIEDE AFFATTO UN SOSTITUTO D’IMPOSTA PER L’ANNO 2015 CHE POSSA
LIQUIDARE LA DICHIARAZIONE O NON POSSIEDE UN SOSTITUTO D’IMPOSTA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL
MESE DI LUGLIO E IL MESE DI NOVEMBRE 2015 MA LO SCORSO ANNO ERA LAVORATORE DIPENDENTE.
a.
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I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente
bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito
modello.
Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al
beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban e, per i
versamenti internazionali, il codice Bic o Swift.
La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle
Entrate.
IL CONTRIBUENTE CAMBIA SOSTITUTO D’IMPOSTA IN UN PERIODO COMPRESO TRA IL MESE DI LUGLIO
E QUELLO DI NOVEMBRE.
b.
Questo rappresenta il caso più delicato da gestire, in quanto ci si trova di fronte ad una serie di controlli
accurati da effettuare, prima di poter essere certi di modificare il sostituto d’imposta, sia che la
dichiarazione termini con una liquidazione a CREDITO, sia che termini con una liquidazione a DEBITO.
Nel caso di CREDITO, prima di cambiare il sostituto, deve essere attentamente controllato che
il vecchio sostituto non abbia neppure parzialmente o totalmente rimborsato il credito
d’imposta: se ciò fosse, il cambio di Sostituto non può e non deve essere fatto, e il credito
residuo NON LIQUIDATO, deve essere riportato nella dichiarazione da presentare l’anno successivo
(importo ricavabile dal modello CU). Questo per evitare sanzioni future a carico del contribuente
per aver percepito indebitamente doppia liquidazione d’imposta.
Anche nel caso di DEBITO, prima di cambiare il sostituto, deve essere attentamente controllato che il
vecchio sostituto non abbia parzialmente o totalmente operato le ritenute d’imposta, se ciò fosse il cambio
di Sostituto non può e, non deve essere fatto, e il debito residuo NON TRATTENUTO, deve essere gestito
con i metodi indicati nel precedente punto a. Quanto sopra affermato può e deve essere verificato dal
confronto tra il risultato della liquidazione esposto nel Mod.730/3 seconda pagina e i cedolini paga e/o i
ratei di pensione del contribuente. Si tratta comunque di casi marginali, infatti, quasi sempre il sostituto
provvede in fase di cessazione del rapporto di lavoro ad effettuare i necessari conguagli.
c.
DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL
PRESENTATO DICHIARAZIONE SINGOLA.
07/07
E IL
30/11
CHE HA
Premesso che, il decesso del contribuente assistito nel periodo indicato, fa venir meno l’obbligo
per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal Mod.730, ma che non
sospende l’efficacia e la validità fiscale del Mod.730 presentato va osservato che: se il decesso è
avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto deve
comunicare agli eredi, utilizzando le voci esposte del Mod.730/3, l’ammontare delle somme o delle
rate non ancora trattenute e che devono essere versate dagli eredi direttamente nei termini
previsti dalla vigente normativa con Mod.F24. Si ricorda inoltre che in questo caso gli eredi non
sono tenuti al versamento degli acconti sempre in applicazione della vigente normativa.
Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci
contenute nel prospetto 730/3, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CU). Il
credito potrà essere utilizzato dagli eredi nella successiva dichiarazione che devono o possono
presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi della vigente normativa. In alternativa gli
eredi possono presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate per riscuotere il
credito vantato dal deceduto.
In questi due casi non deve essere mai presentato, in sostituzione del mod. 730, il mod.
Unico persone fisiche, perché il Mod.730 presentato rimane comunque valido. Tuttavia se
gli eredi rilevano delle incongruenze nel Mod.730, possono presentare il Mod. Unico 2014
Persone Fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte.
d.
DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL
PRESENTATO DICHIARAZIONE CONGIUNTA.
07/07
E IL
30/11
CHE HA
Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come
contribuente, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il
sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel 730/3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato con Mod.F24; non sono
applicate le sanzioni per tardivo versamento; il credito può essere fatto valere nella successiva
14
dichiarazione. Anche in questo caso, come nei precedenti, la dichiarazione Mod.730 resta
comunque valida ai fini fiscali.
e.
DECESSO DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL
CHE IL SOSTITUTO INIZI LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO.
07/07
E IL
31/07 COMUNQUE PRIMA
In questo caso la dichiarazione Mod.730 presentata al CAF può essere ritenuta NULLA e deve
essere ELIMINATA dagli archivi. Gli eredi dovranno ai sensi della vigente normativa presentare
entro sei mesi dal decesso in sostituzione del Mod.730 il Mod. Unico Persone Fisiche.
Coloro i quali hanno una liquidazione a debito Irpef e, hanno sbagliato l'indicazione del
sostituto d'imposta e se ne accorgono dopo il 25 ottobre, per risolvere il problema devono
provvedere unicamente al pagamento dell'Irpef a debito direttamente tramite Mod.F24 a
ravvedimento comprensivo quindi di sanzione ed interessi nel rispetto della normativa vigente.
Dal 1° luglio fino al 25 ottobre i CRP potranno TRASMETTERE TELEMATICAMENTE al CED le
dichiarazioni integrative fatte esclusivamente su dichiarazioni GIÀ INVIATE COME ORDINARIE.
La correzione del Sostituto, in ogni caso di quelli sopra indicati, deve essere sempre accompagnata
dalla richiesta firmata dal contribuente attraverso l’apposito modulo messo a disposizione dal
CAF, prima di trasmettere telematicamente la nuova dichiarazione altrimenti non sarà accettata e
dovrà essere effettuata solo dopo che il vecchio sostituto certifica al CAF la mancata
liquidazione del Modello 730/4 già trasmesso.
1.3.9 IL MOD.730 INTEGRATIVO CODICE 1 E CODICE 3 - IL “MOD. UNICO 2015 P.f. - MAGGIOR CREDITO
MINOR DEBITO.
Il Mod. 730 Integrativo Cod. 1 e Cod.3 invece deve essere utilizzato solo per errori o
dimenticanze del contribuente in realtà si utilizza anche per correggere errori fatti dall’operatore
del CRP, però può, essere presentato solo se la correzione comporta un maggior credito o un
minor debito o se siamo in presenza di un’invarianza della liquidazione d’imposta.
Il termine di trasmissione del mod. 730 integrativo codice 1 e 3 come per il precedente cod. 2 è
sempre dal 1° luglio al 25 ottobre. Se il contribuente riscontra invece errori commessi dal
soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale e che non possono essere corretti con il mod.730
integrativo, deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod.
Unico correttivo nei termini per correggere l’errore riscontrato.
Si precisa che il Mod. Unico correttivo nei termini, deve essere elaborato dal CRP. Il Centro
quindi potrà operare attraverso l’utilizzazione del software Unico appositamente distribuito dal
CAF a tutte le sue sedi quale strumento di correzione per detti errori, tale strumento che si
interfaccia automaticamente con il programma 730 permette l’importazione in automatico dei dati
dal programma 730 nel programma Unico, al fine di semplificare e velocizzare tutte le operazioni
fiscali per sanare le anomalie riscontrate.
Se il contribuente si accorge invece di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella
dichiarazione, per sanare l’errore riscontrato può scegliere tra:
• presentare entro il 25 ottobre un Mod.730 Integrativo codici 1, oppure 3, solo quando
l’integrazione comporta un vantaggio al contribuente: cambio del sostituto d’imposta. maggiore
rimborso o un minor debito (ad esempio, per oneri non precedentemente indicati). Il contribuente
che presenta il Mod.730 integrativo deve barrare l’apposita casella “730 integrativo” ed esibire la
documentazione necessaria al CAF per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se
l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione; l’operatore del
CRP deve richiedere al contribuente unitamente ai documenti indicati dalla vigente normativa,
compreso il Mod.730 precedentemente presentato la compilazione obbligatoria del modulo di
richiesta da allegare alla dichiarazione stessa. Inoltre in fase d’acquisizione dati per questa
tipologia, l’operatore del CRP deve sempre prima acquisire la dichiarazione originale (errata),
e poi effettuare la correzione generando il 730 Integrativo.
• presentare un Mod. Unico Persone fisiche (entro il 29 settembre presso il CAF), sempre in caso
di minor debito o maggior credito utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso,
ovvero riportarlo in compensazione per utilizzarlo con la dichiarazione successiva.
1.3.10 IL MOD. UNICO 2015 PERSONE FISICHE ( MINOR CREDITO - MAGGIOR DEBITO)
Con particolare riferimento al Modello 730 già presentato riteniamo di indicare senza alcun
dubbio che il Modello Unico è il solo strumento fiscale da utilizzare per correggere qualsiasi tipo di
errore presente su dichiarazioni già presentate. Infatti, nel periodo compreso tra il 01 LUGLIO e il
15
29 DICEMBRE, nel caso in cui dalla correzione da effettuare si determini UN MAGGIOR DEBITO O UN MINOR
CREDITO, il contribuente è tenuto comunque OBBLIGATORIAMENTE A PRESENTARE per correggere la
dichiarazione Mod.730 presentato, Il Mod. Unico P.f. 2015 CORRETTIVO NEI TERMINI se presentato
entro il 29/09, mentre successivamente a tale data la stessa dichiarazione per correggere
eventuali errori che determinino la situazione sopra indicata assume il nome di Mod. Unico
P.f. 2015 Integrativo o a Ravvedimento Operoso; Quindi il contribuente sanerà la sua
posizione fiscale attraverso la presentazione di detta dichiarazione e il pagamento diretto delle
somme dovute a differenza con la delega di pagamento Mod.F24, (nella quale si dovrà
ricomprendere anche la differenza rispetto all’importo del credito se presente risultante dal
Mod.730 che sarà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta).3
Il Mod. Unico 2015 Persone fisiche, DEVE ESSERE UTILIZZATO obbligatoriamente, per apportare
CORREZIONI ED INTEGRAZIONI al Mod.730 quando LE MODIFICHE VENGONO APPORTATE OLTRE I TERMINI
ORDINARI DI PRESENTAZIONE DEL MOD.730 INTEGRATIVO oppure quando il tipo di correzione non
può essere gestita con il modello 730 Integrativo codici 1, 2 e 3, ossia, in entrambi i casi
dopo il 25 ottobre, o se l’integrazione del Mod.730 è effettuata dopo gli ordinari termini
previsti per la presentazione del Mod. Unico 2015 P. f. esclusivamente in via telematica, è
stata fissata al 29 settembre (grazie al decreto mille proroghe), se presentato tramite CAF,
ed entro il 30 settembre se presentato per conto proprio, ma sempre telematicamente. In
particolare il contribuente, può utilizzare per integrare la dichiarazione già presentata entro i
seguenti periodi:
•
ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO SUCCESSIVO
A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA, (es.: se presentata nel 2013 entro il 2014), per correggere errori od
omissioni che originano maggior debito o un minor credito ai sensi della vigente normativa. In questo
caso il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, del
tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera degli interessi,
sempre che la violazione non sia già stata constatata dall’Amministrazione Finanziaria e, comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei confronti del contribuente.
•
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA
DICHIARAZIONE, per correggere errori od omissioni che originano un maggior debito d’imposta o
minor credito salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
• ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D’IMPOSTA
SUCCESSIVO, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un reddito
superiore a quello realmente conseguito, o un maggior debito d’imposta, o un minor credito.
In questi tre casi il Mod. Unico Persone fisiche si chiama a secondo del periodo in cui viene utilizzato:
• Unico P.f. 2015 “ORDINARIO” SE PRESENTATO IN ALTERNATIVA AL MOD.730 entro il 30 settembre
nel caso che sia presentato in via telematica direttamente dal contribuente, ed ENTRO il 28
settembre se trasmesso attraverso il servizio del nostro CAF.
• Unico P.f. 2015 “CORRETTIVO NEI TERMINI” se presentato entro il mese di settembre dal
contribuente a correzione di una dichiarazione già presentata;
• Unico P.f. 2015 “INTEGRATIVO O RAVVEDIMENTO OPEROSO” di un Mod.730 o di un mod. unico se
presentato dopo la scadenza dei termini di presentazione ma entro il periodo d’imposta successivo
a quello cui si riferisce la dichiarazione che deve essere corretta;
Si ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa modello 730 o modello
Unico P.f., non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod.730 Ordinario e,
quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o
trattenere le somme dovute in base al Mod.730.
1.3.11 IL PAGAMENTO DIRETTO DELL’IRPEF TRAMITE MODELLO F24
TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE CON MOD.
F24
Chi presenta il modello UNICO deve effettuare il versamento delle imposte A DEBITO (SALDO
IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, ADDIZIONALE COMUNALE, ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE, PRIMO
ACCONTO IRPEF, IVA compresa con Mod. F24, entro il 16 GIUGNO, oppure in alternativa, entro il 16
•
16
con maggiorazione obbligatoria dello 0,4% SU OGNI SINGOLA IMPOSTA A DEBITO.
Successivamente a tali date i versamenti sono sempre sottoposti a sanzione e al relativo calcolo
degli interessi perché rientrano nel concetto di ravvedimento. Im conclusione ricordiamo che tutte
le volte in cui si presenta il modello 730 e il sostituto (dandone appropriata comunicazione), non
può operare le ritenute Irpef o le addizionali e tutte le volte in cui dalle correzioni ad una
dichiarazione emerga un minor credito o un maggior debito o il contribuente presenta un Mod.
Unico P.f. 2015 per correggere l’errore, il contribuente è tenuto a provvedere direttamente ai
relativi versamenti e/o integrazioni attraverso il modello F24. L’esatto calcolo delle imposte da
versare tenendo conto della sanzione e degli interessi, potrà essere effettuato mediante l’apposito
programma F24 fornito dal CAF e compreso nel pacchetto software FISCALI CAF.
LUGLIO
1.3.12 CONCLUSIONE DELLA FASE 2
Qualora dalla verifiche fatte presso il CED dal 01 luglio al 07 luglio, si riscontri nelle
dichiarazioni delle inesattezze e/o degli errori, si notificherà tempestivamente al CRP il problema
per approntare la corretta soluzione e se possibile il CED procederà d’ufficio alla loro correzione
(es. correzione dei codici fiscali). Durante la fase dell'elaborazione, che va dal 01/07 al
07/07, i CRP che riscontrano degli errori nelle dichiarazioni trasmesse possono inoltrare al
CED nazionale le notifiche degli errori riscontrati che saranno attentamente verificate
indicando al Centro lo strumento fiscale più idoneo per la correzione dell’errore segnalato.
Appare importante sottolineare, che, le correzioni fatte ad un modello 730 con il Mod.730
Integrativo cod. 1, 2 e 3 devono essere CONSEGNATE al sostituto d'imposta ENTRO E NON OLTRE
IL 10 novembre, per avere i loro effetti sulla dichiarazione Ordinaria e sulla conseguente
nuova liquidazione. Oltre tali date non è più possibile avvalersi della “collaborazione” del
sostituto e non rimarrà che utilizzare il modello Unico per qualsiasi tipologia di correzione,
sempre che ciò sia possibile come precedentemente indicato.
In breve nella Fase 2, i soggetti coinvolti nella gestione della dichiarazione sono:
• il contribuente;
• il centro di raccolta periferico che deve collaborare con gli altri soggetti;
• il centro operativo nazionale CED;
• il soggetto incaricato della consegna del mod. 730/4 al sostituto d'imposta;
• il sostituto d'imposta.
1.4 FASE 3
La FASE 3, ossia la trasmissione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate, é la fase
conclusiva dell’iter della dichiarazione, e dimostra se le precedenti fasi sono state gestite
correttamente nel rispetto delle regole impartite dal CAF e della vigente normativa:
• é sulla scorta di quest’ultima fase che il Ministero dell’Economia e delle Finanze liquiderà al
CAF le spettanze sulle dichiarazioni trasmesse tempestivamente;
• é sulla scorta di quest’ultimo passo che il Ministero in base agli errori individuati sulle
dichiarazioni emetterà le sanzioni nei confronti del CAF (36bis – 36ter) dichiarazioni
Tardive in applicazione alla vigente normativa;
• é sulla scorta di questo risultato, che tutta l’organizzazione del CAF può individuare se il
lavoro di un anno é stato portato avanti in modo corretto o mediocre impostando le strategie per
la campagna dell’anno successivo, apportando eventualmente i correttivi che necessitano al netto
degli errori fisiologici.
1.4.1. LE PRINCIPALI FUNZIONI OPERATIVE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI NAZIONALE
In particolare nella FASE 3, è il CENTRO ELABORAZIONI DATI DEL CAF che a partire dal 01 LUGLIO assolve a
tutta una serie di adempimenti che comunque, si concludono entro il 10 NOVEMBRE, cioè in un periodo di
tempo relativamente limitato rispetto ai molteplici adempimenti ai vincoli posti dalla vigente normativa e alle
operazioni di controllo da gestire nell’arco dello stesso periodo. Di conseguenza si rende necessaria la
collaborazione la disponibilità e la professionalità di tutti i Responsabili e gli operatori dei CRP e degli Sportelli
al fine di ottenere risultati soddisfacenti per tutti i soggetti tenendo sempre al centro del servizio il
contribuente e la sua soddisfazione nel servizio prestato.
1.4.2 CONCLUSIONI ALLA FASE 3
in
•
•
•
breve nella FASE 3, i soggetti coinvolti nella gestione della dichiarazione sono:
il contribuente;
il centro di raccolta periferico;
il centro operativo nazionale C.E.D.;
17
• il soggetto incaricato della consegna del mod.730/4 al sostituto d'imposta (Entratel);
• il sostituto d'imposta;
• Sogei trasmissione telematica Siatel (Anagrafe Tributaria);
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate).
In questa fase data la pluralità dei soggetti coinvolti e i termini ormai ristrettissimi è molto
importante cooperare e collaborare tra CED e CRP. Eventuali richieste di documenti e
informazioni inoltrate dal centro operativo nazionale CED, al CRP, debbono essere sempre evase
in tempi brevissimi rispondendo in modo pertinente e tempestivo a quanto richiesto. Allo stesso
modo il CRP, alla luce di quanto più sopra esposto, si deve astenere dal richiedere interventi volti
alla correzione di anomalie ormai non più sanabili con gli strumenti disponibili.
2. MODALITÀ OPERATIVE CUI DEBBONO ATTENERSI GLI OPERATORI DEI CRP PER UNA CORRETTA
ASSISTENZA FISCALE - LA DELEGA
Di seguito sono descritte dettagliatamente le modalità che deve seguire l’operatore per
gestire una corretta acquisizione dei dati. Ma prima trattiamo l’ennesimo elemento di
novità introdotto dal legislatore per la gestione del modello 730 precompilato ossia LA
DELEGA:
Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione
precompilata ha la possibilità di rivolgersi al Caf. L’operatore del CRP per accedere alla
dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi
a disposizione dall’Agenzia delle entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio
informativo), deve preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un’apposita delega,
unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.
L’accesso alle dichiarazioni precompilate da parte deli Caf, può essere effettuato tramite
l’invio di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le
dichiarazioni precompilate. Il inoltre Caf può anche effettuare l’accesso ad una singola
dichiarazione via web (casi straordinari).
L’accesso è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati
nelle dichiarazioni 730 precompilate per la predisposizione di eventuali dichiarazioni
rettificative o integrative.
Utilizzando obbligatoriamente l’apposito software fornito dal Caf, l’operatore del CRP
gestisce la DELEGA in applicazione della vigente normativa, tale documento contiene
l’indicazione del codice fiscale del contribuente, dell’anno d’imposta cui si riferisce il
modello 730 precompilato, della data di conferimento della stessa e la precisazione che la
stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la
consultazione del foglio informativo. Ulteriori dati necessari per la compilazione della
delega ma che non compaiono nella stessa (per motivi di Privacy) sono il Reddito
Complessivo come da dichiarazione dello scorso anno (rigo 11 modello 730/3 2014 o rigo
RN1 del modello Unico 2014), e il dato del rigo Differenza (rigo 57 modello 730/3 2014 o
rigo RN33 modello Unico 2014).
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità può
essere acquisita sia in formato cartaceo o in formato elettronico e può essere revocata con
le medesime modalità del conferimento.
ATTENZIONE!!!
Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale, NON INTENDA UTILIZZARE la
dichiarazione 730 precompilata resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, il CAF o il
professionista abilitato devono acquisire idonea documentazione da cui si evince la
mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al modello 730 precompilato,
QUINDI CIÒ SIGNIFICA CHE LA DELEGA SI AUTORIZZI OPPURE NO L’ACCESSO A PRELEVARE IL MODELLO
PRECOMPILATO DEVE ESSERE SEMPRE FORNITA DAL CONTRIBUENTE!
GESTIONE DELLA DELEGA
Naturalmente le operazioni da fare sulla delega (in pieno stile burocratico) non si limitano
solo all’acquisizione dei due documenti ma anche e soprattutto nella sua GESTIONE,
18
gestione che sarà fatta a cura del CAF nazionale attraverso l’utilizzo da parte degli
operatori dei CRP dell’apposito software fornito infatti:
CAF annota giornalmente in un apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche in
formato elettronico, le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della
delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di
identità del delegante.
Considerato che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia che disciplina, tra l’altro, la gestione delle deleghe è
stato emanato il 23 febbraio 2015 e tenuto conto dei chiarimenti forniti con la presente circolare, al fine di
semplificare gli adempimenti posti a carico degli intermediari e dei sostituti d’imposta in sede di prima
applicazione, si evidenzia che la data della delega da riportare nella richiesta della dichiarazione precompilata da
trasmettere all’Agenzia delle entrate corrisponde alla data di registrazione della stessa nel registro cronologico.
La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento
indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della
dichiarazione precompilata.
Il Caf individuerà altresì uno o più soggetti responsabili per la gestione delle suddette
deleghe, ai quali si rivolgerà l’Agenzia delle entrate nelle successive attività di controllo.
Si chiarisce che la mera attività di raccolta delle deleghe rientra tra quelle che, ai sensi
dell’articolo 16, comma 4, del decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164,
possono essere svolte dai centri di raccolta dei Caf (ai quali sono affidate le sole attività di
raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di liquidazione).
La corretta acquisizione delle deleghe, l’accesso alla dichiarazione precompilata e al foglio
informativo sono oggetto di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, anche presso le
sedi dei Caf. Inoltre, l’Agenzia delle entrate in applicazioni ai poteri di controllo conferitegli
dalla vigente normativa può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di
identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, documenti
che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore
dalla richiesta.
CONSERVAZIONE DELLA DELEGHE
I Caf SONO OBBLIGATI A CONSERVARE le deleghe ricevute, ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, lettera d-bis, del decreto n. 164 del 1999, fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono. Per quanto
riguarda le modalità di conservazione delle deleghe, si evidenzia che le stesse possono
essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso,
come chiarito dalla risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 relativamente alla
conservazione della documentazione da parte di Caf, le copie delle deleghe sono conservate
in formato PDF o TIFF.
E finire è importante sapere inoltre che:
Il file della richiesta, che si genera contestualmente all’utilizzo del software di gestione
delle deleghe fornito dal CAF, contiene oltre al codice fiscale del contribuente, anche alcuni
dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, per evitare
accessi non autorizzati alle dichiarazioni precompilate, quali il reddito complessivo e
l’ammontare del rigo “differenza”. Inoltre, nella richiesta devono essere riportati il numero
e la data della delega, nonché la tipologia e il numero del documento di identità del
contribuente delegante.
Entro cinque giorni dall’invio della richiesta il sistema telematico fornisce una ricevuta di
accoglimento. Se viene riscontrato un errore è necessario inviare un nuovo file contenente
i dati corretti. È previsto, invece, lo scarto dell’intera fornitura nei casi di particolare
incongruenza dei dati.
19
In via del tutto residuale, per gestire eventuali richieste di assistenza non programmate, i
Caf e i professionisti abilitati, sempre previa acquisizione della delega del contribuente,
possono accedere ad una singola dichiarazione precompilata via web, mediante la
compilazione di un apposito modulo, disponibile all’interno dell’area autenticata dei servizi
telematici e previo inserimento delle proprie credenziali Entratel. L’accesso via web
prevede, inoltre, la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri
del servizio. Anche in questo caso è necessario indicare nella richiesta il codice fiscale del
contribuente, i dati relativi alla dichiarazione dell’anno precedente sopra citati e gli
elementi identificativi della delega.
La dichiarazione precompilata, richiesta via web, viene resa disponibile in tempo reale
Quindi l'operatore del Centro di Raccolta Periferico o dello sportello, dovrà attenersi
scrupolosamente alle procedure che di seguito si descrivono per gestire una corretta acquisizione
dei dati e limitare gli errori e le correzioni. Il CAF mette a disposizione i seguenti strumenti:
A)
La corretta gestione della DELEGA, fase di acquisizione documentale, inserimento nel
programma data entry, nonché conseguente trasmissione upload del documento firmato dal
contribuente e del documento d’identità attraverso l’apposita procedura software.
B)
Il software informatico che riproduce il modello 730 con modalità di inserimento dei dati facilitata
dall’aiuto contestuale e con l’importazione dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso il file del 730
Precompilato;
C)
La compilazione guidata del quadro C se necessaria attraverso la funzione “Compila CU”
ovvero attraverso l’importazione automatica dei dati CU “Importa CU” ovvero la dove sono
disponibili, attraverso la funzione “CU Telematici”. Per INPS, sempre che lo scorso anno abbiamo
fatto la dichiarazione presso il nostro CAF, sarà presente solo per consultare e stampare il pdf di
detto documento e non per l’importazione dei dati che invece saranno importati attraverso
l’acquisizione del file telematico “730 PRECOMPILATO” scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate
che sarà reso disponibile al CRP dal CAF Nazionale, quale unico soggetto autorizzato a tale
operazione previa presentazione della DELEGA.
D)
Le istruzioni ministeriali all’interno del programma, richiamabili in qualunque momento tramite il
tasto F1;
E)
Le specifiche fiscali contenute all’interno del predetto programma, richiamabili in qualunque
momento tramite il tasto F2 premuto sulla riga di dettaglio;
F)
La consultazione delle specifiche fiscali contenute nella “Guida al Visto di Conformità”;
G)
Il sito internet del CAF; accedendo in – AREA RISERVATA – dove sono presenti sezioni e
documenti dedicati a vari argomenti e problemi qui troverete circolari e risposte (FAQ) a domande
fiscali e tecniche ricorrenti, nonché, istruzioni dettagliate per il corretto utilizzo del software
distribuito, che risultano essere di estrema utilità e di facile consultazione;
H)
Il corso di formazione per operatori disponibile on-line;
I)
Le presenti istruzioni per avere un quadro organico del servizio.
Il contribuente premi, e QUINDI L’OPERATORE DEL CRP in sua vece, deve controllare se il
contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se ne è esonerato. Il
contribuente esonerato o non obbligato, tuttavia può avere interesse ha presentare la
dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure di
chiedere il rimborso di eccedenze di imposta che risultano da dichiarazioni presentate negli anni
precedenti o derivanti da acconti versati per il 2015 presenti oppure no nel 730 precompilato.
Inoltre in considerazione dell’acquisizione dei dati della CU attraverso la funzione “CU Telematici”
si potrà fornire una copia cartacea (Duplicato) della CU ma solo per gli amministrati INPS, per
verificarne la correttezza e la corrispondenza dei dati con particolare riferimento alle specifiche
indicazioni presenti nella sezione “Annotazioni” della CU.
Il contribuente che ha l’obbligo (oppure l’interesse) di presentare la dichiarazione, deve
controllare se può utilizzare il modello 730 o se non avendone i requisiti (es.: mancanza del
sostituto d’imposta) invece deve presentare il modello Unico P.f. o MINI Unico.
Quindi, in riferimento al contribuente che si presenta presso il CRP preliminarmente occorrerà
acquisire e gestire correttamente la DELEGA, verificare consultando le Istruzioni
Ministeriali al 730/2015 CHI PUÒ UTILIZZARE il Mod.730, oppure verificare chi invece DEVE
PRESENTARE IL MOD.UNICO PERSONE FISICHE e infine CHI È ESONERATO A PRESENTARE LA
20
DICHIARAZIONE.
Si dovrà poi verificare la possibilità di presentare la dichiarazione in forma
congiunta qualora ciò sia richiesto dal contribuente e dal coniuge. Si consiglia comunque (in
virtù dei tagli fatti dalle manovre economiche) di presentare sempre, in tutti i casi che lo
consentano, la dichiarazione in forma singola (disgiunta) per una efficienza nella sua
gestione fiscale e formale.
Si ricorda inoltre di verificare attentamente la posizione del PERSONALE DELLA SCUOLA con
contratto di lavoro a tempo determinato, perché tali soggetti hanno una particolare
gestione in deroga alle vigenti normative, infatti se fossero normali dipendenti del settore
pubblico o privato NON AVREBBERO I REQUISITI RICHIESTI PER PRESENTARE IL MOD.730. Tuttavia,
proprio IN DEROGA ALLA VIGENTE NORMATIVA VIENE FATTA UNA ECCEZIONE CHE PERMETTE LORO DI
PRESENTARE IL MODELLO 730 MA VENGONO POSTE DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI LIMITATIVE:
- il contratto deve durare almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di
giugno dell’anno 2015 (30/06 compreso);
- il risultato del 730 (730/3 PAGINA 2), generi un CREDITO IRPEF senza alcuna imposta a
debito compensata con l’eventuale credito (es.: Addizionali a debito).
QUALORA, VENGA MENO UNA DELLE CONDIZIONI SOPRA INDICATE, IL SOSTITUTO D’IMPOSTA MINISTERO DEL
TESORO NON PROCEDERÀ ALLA LIQUIDAZIONE DEL MODELLO 730 TRASMESSO DAL CAF GENERANDO DA
PARTE DELLO STESSO UNA SEGNALAZIONE DI SCARTO DEL MOD.730/4 INVIATO TELEMATICAMENTE DAL
CAF.
Inoltre ricordiamo che i contribuenti in possesso di alcuni tipi di redditi che utilizzano il Mod. 730
devono altresì presentare:
•
Il quadro RM, del Mod. Unico 2015 p.f.;
•
Il quadro RT, del Mod. Unico 2015 p.f.;
•
Il quadro RW, del Mod. Unico 2015 p.f.
Tali modelli aggiuntivi devono essere presentati nei modi e nei termini previsti per la
presentazione del Modello Unico 2015 P. f.
MODELLO 730 CONGIUNTO
Altra verifica da fare attentamente è il sussistere delle regole e delle modalità per la
presentazione del Mod.730 CONGIUNTO anch’esse desumibili dalle Istruzioni Ministeriali al
730/2014 che di seguito riassumiamo:
1. I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in
forma congiunta utilizzando il Mod.730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono
di utilizzare tale modello, come indicato nei precedenti punti.
2. La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2014, di
redditi che non possono essere dichiarati con il Mod.730 (redditi d’impresa anche in forma di
partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non
compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello Unico 2015 P. f.
3. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti
presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.
4. Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come “contribuente” il coniuge che ha come sostituto
d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le
operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata al CAF.
5. Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto prima della
presentazione e per persone incapaci compresi i minori.
Ciò posto, vediamo la procedura che l’operatore deve eseguire per acquisire correttamente i dati
premettendo che non vi è alcuna distinzione sui controlli e modalità di gestione tra le
dichiarazioni PRECOMPILATE DA quelle per le quali il contribuente richiede l’ASSISTENZA FISCALE:
I°. PRESENTAZIONE DEL MOD.730: L’operatore gestisce la DELEGA come sopra indicato che
consentirà entro il termine di circa 5 giorni di ricevere il file contenente il Mod.730 precompilato,
contestualmente il contribuente fornirà la busta contenente il mod.730/1 relativo alla
destinazione dell'8, del 5 e del 2 x 1000 dell'Irpef (sempre obbligatorio anche se non
compilato). In merito si sottolinea che la scheda va consegnata anche se non è espressa
alcuna scelta avendo cura di indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici. In caso di
dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’8, del 5 e del
2 per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i
21
dati del dichiarante. L’operatore deve, aprire la busta contenente il Mod.730/1, (qualora il
contribuente la consegni chiusa), leggerne il contenuto e riportare l'espressione della volontà del
contribuente sulla dichiarazione che si sta compilando allegando il documento alla copia della
dichiarazione che resta in possesso del CAF. La dichiarazione consegnata autocompilata dal
contribuente, ma priva di busta contenente il mod.730/1, (8, 5 e 2 x 1000), può essere rifiutata
dall’operatore, ai sensi della legge 30 dicembre 1991 n.413 e successive modifiche e integrazioni.
perché l'assenza della busta pur se priva di modello, rende nulla la validità di tutta la
dichiarazione (controllo formale). Tuttavia qualora il contribuente non abbia il Mod.730/1
ricordiamo che il programma fornito dal Caf permette la sua stampa. In alternativa, il
contribuente può richiedere l’assistenza fiscale all’operatore del CRP per la compilazione della
dichiarazione, anche in questo caso gli adempimenti che regolano il rapporto tra contribuente e
CAF sono i medesimi.
II°. I CODICI FISCALI: il contribuente é obbligato ad esibire tutti i tesserini dei codici fiscali in
ORIGINALE (o LE FOTOCOPIE degli stessi), presenti in dichiarazione in particolare quelli inerenti
ai familiari presenti sulla stessa (contribuente, coniuge, familiari a carico ecc.)
III°. I MODELLI CU: il contribuente é obbligato ad esibire tutti i modelli CU 2015 e CUD 2014
(eccezion fatta per quelli INPS efferenti l’archivio storico) completi, rilasciati dai datori di lavoro,
per la certificazione dei redditi percepiti durante il corso dell’anno 2014. L’operatore dovrà
individuare il codice fiscale del sostituto, l’esatto indirizzo, la denominazione sociale, il CODICE
SEDE e il numero di fax e l’e-mail. (il numero di fax del sostituto d’imposta, è necessario in
caso di problemi di consegna del Mod.730/4 cartaceo).
ATTENZIONE! ai fini di una corretta trasmissione telematica del mod.730/4 al sostituto è
obbligatorio compilare anche la casella “CODICE SEDE” nel caso in cui nella CU 2015 o nel
CUD 2014 risulti compilata tale casella presente nella sezione relativa ai dati relativi datore
di lavoro. Si ricorda che nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che, per proprie
esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per
ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto
è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999. Il
predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, costituisce elemento
identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle
operazioni di conguaglio.
IV°. DOMICILIO FISCALE AI FINI DELL’ADDIZIONALE REGIONALE E DELL’ADDIZIONALE COMUNALE:
Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari
l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata
istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di
residenza. Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è
dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.
Se, invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato
anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015.
1. RESIDENZA NON VARIATA
Se la residenza non è stata variata, oppure la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso
Comune, va compilato solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2014”.
2. RESIDENZA VARIATA
Se invece, la residenza è stata variata trasferendola in un Comune diverso va compilato
anche il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2015. Si ricorda inoltre che, gli
effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si
è verificata, e pertanto il contribuente che ha variato la propria residenza dovrà attenersi
alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale.
•
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014: se la variazione è avvenuta a partire dal 3
novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta
entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono
trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2014 devono indicare il domicilio fiscale nel
quale hanno trasferito la residenza.
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Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 e/o nel 2015
non sono residenti in Italia nello specifico le “Condizioni per essere considerati residenti”
sono: Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti
in Italia ai fini tributari:
1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo
d’imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del
periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale
dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del
periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).
Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183
giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il
decesso o la nascita e la fine dell’anno.
La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al
domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un
legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto
in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova
contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto
emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.
•
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2015: se la variazione è avvenuta a partire dal 3
novembre 2014 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta
entro il 2 novembre 2014 indicare il nuovo domicilio.
L’errata o parziale indicazione dei dati sopra indicati, è grave perché comporta un errato
calcolo delle addizionali e di conseguenza sottoposta a sanzione amministrativa.
V°. I DOCUMENTI DA ESIBIRE – RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ: il contribuente é obbligato ad
esibire e fornire in FOTOCOPIA, e l’operatore del CRP è obbligato a controllare richiedere ed allegare
alla dichiarazione, tutti i documenti, comprovanti i dati da riportare sulla dichiarazione, per
adempiere alla, richiesta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di verificare la
conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione alla relativa documentazione e alla
legittimità degli oneri deducibili e di quelli per i quali è riconosciuta una detrazione, in particolare:
Il contribuente deve sempre esibire al Caf, anche in caso di consegna di dichiarazione
PRECOMPILATA E O AUTOCOMPILATA, la documentazione necessaria per permettere la verifica
della conformità dei dati esposti nella dichiarazione (apposizione del Visto di Conformità).
La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:
• dalle certificazioni (quali il CU 2015 o il CUD 2014) attestanti i redditi e le ritenute;
• da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la
documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di
determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato
diritto ad una detrazione d’imposta, già attribuita dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione
delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in
possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
• per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o
postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento
delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza
rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e,
inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di
Servizio delle imposte dirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della
data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere
sostituita anche da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver
adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41, 36, 50, e del 55% la somma di
cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
• dagli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
23
• dalle dichiarazioni Mod. Unico degli anni precedenti correlati ricevuta ministeriale, in caso di
eccedenze d’imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
In conclusione per quanto riguarda tutti gli oneri, deve essere sempre esibita tutta la
documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi
alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
VI°. L’INSERIMENTO DEI DATI: tramite il programma fornito dal CAF, l’operatore dovrà inserire i dati
reddituali e quelli attestanti oneri, detrazioni ecc. ecc. I dati così acquisiti, ad eccezione di quelli
relativi a terreni e fabbricati, devono essere indicati (trascritti) dall'operatore nel Mod.730/2, (il
programma fornito dal Caf lo fa in automatico) individuando per ognuno di loro la tipologia e
l'importo solamente quando il programma in automatico non prevede già la tipologia
richiesta (tipologia particolare). Si richiede altresì all'operatore, di produrre fotocopia dei
documenti da cui si è ricavato il dato, per allegarla alla copia della dichiarazione che sarà spedita
successivamente al CAF per essere archiviata nel rispetto della vigente normativa. L'operatore
inoltre deve inserire sempre i dati relativi all'indirizzo e al numero di telefono del
contribuente, anche in caso di dichiarazione fornita PRECOMPILATA, nonché, quelli del sostituto
d’imposta, al fine di permettere (qualora si presenti necessità), alla sede operativa nazionale, di
contattare direttamente il contribuente o il sostituto, in relazione a problemi che non permettono
la liquidazione della dichiarazione (scarto 730/4). Inoltre, si ricorda a tale proposito che, la
documentazione originale deve essere conservata sempre e solo dal contribuente per il
periodo entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, fino al 31 dicembre 2019.
VII°. VISTO DI CONFORMITÀ GESTIONE DEI DOCUMENTI: relativamente alla struttura organizzativa
del Caf Confsal, in ottemperanza alla vigente normativa, che regola gli adempimenti e le
responsabilità del CAF ed in particolare ai fini di una corretta apposizione del VISTO DI
CONFORMITÀ l’operatore del centro dovrà acquisire fotocopia di tutta la documentazione
visionata ed utilizzata per la compilazione della dichiarazione. A tale proposito, i
responsabili dei CRP CHE NON HANNO OPTATO PER LA FIGURA DEL CO.CO.PRO. (CAF), all’interno
della propria sede, verificheranno che i loro operatori provvedano obbligatoriamente
all’acquisizione con lo scanner, tramite la funzione “LIVESCAN”, di tutti i documenti che
dovranno essere trasmessi telematicamente come la dichiarazione (si precisa che la
trasmissione dei documenti non è contestuale all’invio del file della dichiarazione me è
separata quindi verificare che l’operazione sia eseguita) al CAF. Contrariamente allo scorso
anno dovranno sottostare alla stessa regola anche i Responsabili dei CRP, CHE AVRANNO
OPTATO PER IL CO.CO.PRO. (CAF).
VIII°. LE DICHIARAZIONI DA NON ACCETTARE: sia nel caso di dichiarazione precompilata, autocompilata
o da compilare, qualora il contribuente su espressa richiesta dell’operatore non esibisca e/o
esibisca solo parzialmente, oppure esibisca documenti non legittimi o non conformi ai dati esposti
o da esporre, o si rifiuti di esibire e/o fornire su espressa richiesta copia di detta documentazione
oppure in caso di dichiarazione precompilata non consegni la busta contenente il Mod.730/1
(destinazione dell’8, 5 e del 2 x 1000), debitamente firmata sui lembi, è tenuto a rifiutare di
prestare l'assistenza fiscale. Quanto qui indicato è estremamente importante e deve essere esposto
presso la sede del CRP come informativa per il contribuente. La dichiarazione deve essere presentata e
firmata in originale solo ed esclusivamente dal contribuente o, in caso di incapacità o interdizione, da
una figura giuridica legalmente riconosciuta, quale quella del curatore legale o dell'avente causa, o da altri
soggetti legalmente riconosciuti. in assenza di tali figure giuridiche, la dichiarazione non può essere
presentata al CAF e non deve essere accettata dall'operatore del CRP. A tale proposito si ricorda
che in virtù del secondo anno di collaborazione che TELETHON (C.F. 04879781005), ha stretto
con il CAF Confsal srl, di invitare voi tutti a consigliare ai contribuenti di destinare ove fosse
possibile il 5x1000 a tale associazione.
2.1 ELENCO SINTETICO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE ESIBIRE
ALL’OPERATORE DEL CAF - "GUIDA AL VISTO"
Il contribuente che si rivolge al CAF DEVE ESIBIRE e fornire in FOTOCOPIA in ogni caso, TUTTA la
documentazione da allegare alla dichiarazione, necessaria per la verifica della conformità dei dati esposti
o da esporre nella dichiarazione alla relativa documentazione e della legittimità degli oneri deducibili dal
reddito complessivo, e di quelli per i quali é riconosciuta una detrazione d'imposta del 19%. A titolo
d'esempio, di seguito è fornito un elenco della documentazione che deve essere sempre esibita in
originale dal contribuente e che l'operatore deve registrare nel Mod.730/2 (che viene compilato in
automatico dal programma quando si inseriscono i dati salvo particolari documenti che si vogliono
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inserire manualmente) e firmare. Quando, si allega documentazione alla dichiarazione, essa deve essere
solo in fotocopia. INOLTRE IL CONTRIBUENTE DEVE SEMPRE APPORRE LA PROPRIA FIRMA AUTOGRAFA SUL MOD.730/2.
IN OGNI CASO L’INSERIMENTO DEI DATI deve essere conseguente alla VERIFICA:
- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle
relative certificazioni esibite;
- dell’ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41, 36, e/o 50 del 55% e del
65%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e del risparmio
energetico, risultante dalla documentazione esibita, e del rispetto dei limiti stabiliti dalla
normativa vigente anche in merito alla prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti;
- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle
risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa,
ai familiari a carico e relativa all’anno 2013;
- delle detrazioni d’imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati
risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;
- dei crediti d’imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le
misure previste dalla legge.
TUTTE LE VOLTE IN CUI NON É AMMESSA L’AUTOCERTIFICAZIONE, IL CONTRIBUENTE É OBBLIGATO AD ESIBIRE IN
ORIGINALE I DOCUMENTI.
Poiché L’ELENCO COMPLETO DEI DOCUMENTI DA ESIBIRE A CURA DEL CONTRIBUENTE E DA VERIFICARE A CURA
DELL’OPERATORE DEL CAF, di anno in anno è in aumento e, riportarli nel presente documento sarebbe
solo ridondante, ricordiamo che l’ELENCO COMPLETO E DETTAGLIATO È CONTENUTO NEL DOCUMENTO “GUIDA
AL VISTO DI CONFORMITÀ 2014”, in formato PDF, pubblicato dal CAF nell’area riservata, ovvero
“L’ELENCO ANALITICO” dei documenti da verificare e acquisire tramite scanner. si raccomanda
quindi a tutti i responsabili e operatori dei Centri di prenderne visione, scaricandone una copia
sulle proprie postazioni di lavoro e consultarlo per ogni eventuale dubbio efferente la compilazione
delle dichiarazioni stesse.
In relazione alla compilazione del più generico quadro denominato “FRONTESPIZIO” resta valido
ricordare che tra i principali documenti da verificare si annoverano sempre i seguenti:
Quadro “CONTRIBUENTE” Dati anagrafici del contribuente:
• codice fiscale del contribuente (obbligatorio);
• certificato di residenza;
• stato di famiglia;
Quadro “CONIUGE E FAMILIARI A CARICO”:
• codice fiscale del coniuge da inserire anche se non fiscalmente a carico (obbligatorio);
• codici fiscali dei familiari a carico (obbligatorio) anche per i figli residenti all’estero;
Quadro “DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUA IL CONGUAGLIO”:
• dati del sostituto d’imposta (Modello CU 2015 o il modello CUD 2014).
N.B. I codici Fiscali dei Familiari debbono essere sempre e comunque presi dai tesserini
rilasciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) o dalla Tessera
Sanitaria. Il contribuente é obbligato ad esibire in originale questi documenti. L’operatore che
crea il codice fiscale del contribuente o dei familiari con programmi generatori di codici fiscali,
risponderà di persona agli organi competenti dell’illecito commesso. A tale proposito si ricorda
che il familiare fiscalmente a carico è considerato esclusivamente colui il quale è indicato
nell’art. n. 433 del Codice Civile, richiamato dall’art.12 del TUIR 917/86, il cui reddito al
lordo degli oneri deducibili non supera nel corso dell’anno euro 2.840,51.
Quadro " A " – REDDITI DEI TERRENI
• rendite catastali domenicali/agrarie (le rendite dovranno essere desunte dalla certificazione estratto catastale - rilasciata dal catasto agrario dove è ubicato il terreno), meglio se VISURA CATASTALE).
• eventuali dichiarazioni ici attestanti variazioni subite dal terreno dichiarato o da dichiarare;
• dichiarazione 730/2014;
• dichiarazione Unico 2014 P.f. + ricevuta telematica di presentazione;
• autocertificazione + fotocopia del documento di identità.
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Quadro " B " – REDDITI DEI FABBRICATI
• rendite catastali degli immobili (le rendite dovranno essere desunte dalla certificazione - estratto
catastale - rilasciata dal catasto edilizio urbano dove è ubicato l'immobile), meglio se VISURA CATASTALE.
• eventuali dichiarazioni ici attestanti variazioni subite dall'immobile dichiarato o da dichiarare;
• dichiarazione 730/2014;
• dichiarazione Unico 2014 P.f. + ricevuta telematica di presentazione;
• autocertificazione + fotocopia del documento di identità.
N.B. Ai fini della sola detrazione del 30% per immobili locati ai sensi della legge 431 del 1998, il
contribuente proprietario dell'immobile, deve esibire obbligatoriamente copia del contratto di locazione,
stipulato o rinnovato entro il 31 dicembre 1999 conforme a quanto disposto dalla legge n.431 del
1998 relativa ai c.d. “Contratti convenzionali”. Lo stesso contratto deve essere presentato dal
contribuente che, in qualità, di conduttore, intende fruire delle detrazioni quadro “E”.
N.B. Per i quadri A e B il contribuente non é obbligato ad esibire documenti che comunque possono essere di
estrema utilità. Si ricorda che tranne casi eccezionali non esistono rendite al di sotto di euro 0,50 circa.
2.2 AUTOCERTIFICAZIONE IL MODELLO UFFICIALE DA UTILIZZARE E STAMPARE
Il programma software fornito dal CAF consente di compilare e stampare il solo Modello che il CAF
considera valido per l’AUTOCERTIFICAZIONE relativo alle sole tipologie di oneri per le quali e valido detto
documento. La funzione è automatica all’interno del programma 730 è relazionata alla compilazione
dei singoli quadri della dichiarazione, ed è presente nel menù di stampa della dichiarazione stessa
(fig.1). Si ricorda che è sempre obbligatorio ai fini della validità dell’autocertificazione, allegare
la fotocopia del documento di riconoscimento del contribuente.
(fig.1) Stampa del modello ufficiale di Autocertificazione
(fig.2)
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2.3 STRUMENTI E METODI DA UTILIZZARE PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI
In fase d'acquisizione dei dati esposti sulla dichiarazione, o sui documenti presentati dal contribuente,
l’operatore del CRP non deve mai effettuare forzature, per l’inserimento di un dato errato, se ciò fosse
fatto, (la procedura distribuita registra questa forzatura), il CAF ne verrà a conoscenza attribuendo l’errore
direttamente all’operatore che lo ha commesso. L'operatore NON POTRÀ MAI trasmettere quindi, la
dichiarazione errata NE TANTO MENO PRIVA DEI DOCUMENTI IN ALLEGATO ACQUISITI CON LO SCANNER AL CAF.
Ogni intervento di tale tipo che arrecherà danno al contribuente o al CAF, sarà direttamente addebitato al
responsabile del CRP. L’eventuale richiamo da parte del programma della presenza di un errore deve
essere utilizzato per evitare gli errori, correggerli e non per produrli; pertanto, se sono presenti tali richiami
e l’operatore non riesce a risolverli, deve urgentemente contattare il CAF per la soluzione del problema.
2.4 INSERIMENTO E CONTROLLO DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA – I SOSTITUTI ISTITUZIONALI INPS E
INPDAP – LORO INDIRIZZI
L'operatore del centro di raccolta, deve prestare particolare attenzione all'indirizzo e alla denominazione
sociale del sostituto d'imposta riportato in calce alla CU 2015 e al “CODICE SEDE” posto nell’apposito campo.
Nel caso in cui l'indirizzo del sostituto sia già proposto dalla procedura in automatico, (relativamente ai
dati storici), é doveroso controllare la corrispondenza, con quella della CU 2015 o del CUD 2014
consegnato dal contribuente. In caso di totale o parziale discordanza, deve essere corretto. In presenza
di più indirizzi o più denominazioni, facenti capo ad uno stesso codice fiscale del sostituto,
l'operatore deve indicare all’atto dell’acquisizione dei dati UN SUBCODICE diverso per ogni indirizzo
o denominazione sociale, del sostituto d'imposta diversi.
Si ricorda all'operatore comunque, di prestare particolare attenzione alla certificazione attestante i
redditi 2014 o rilasciata agli insegnanti temporanei, e a coloro che hanno avuto un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, per l'esatta individuazione del sostituto d'imposta a cui
inviare il modello 730/4. Il sostituto da indicare è sempre quello con il quale il contribuente
intratterrà un rapporto di lavoro fino alla data del 31 luglio! Se dopo tale data e fino alla fine di
novembre non sarà più intrattenuto un rapporto di lavoro, il contribuente dovrà provvedere
autonomamente al versamento del secondo acconto Irpef (se dovuto) mediante Mod.F24 (cod.
tributo 4034). I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, che nel corso dell’anno hanno
intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei
redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da
quest’ultimo. ATTENZIONE! TUTTI coloro che hanno un contratto a tempo determinato (con scadenza
al 30 giugno 2015), ovvero NON HANNO un sostituto d'imposta alla data del 30 luglio 2015 possono
presentare il modello 73 in modo congiunto, solo nel caso in cui abbiano il coniuge che risulti
titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o pensione ovvero possono presentare il
modello 730 senza sostituto. In tale eventualità nel primo caso sarà il datore di lavoro o l'ente
pensionistico del coniuge ad operare la liquidazione d'imposta per entrambi i dichiaranti. Nel
secondo caso sarà direttamente l’Agenzia a effettuare la liquidazione oppure il contribuente
dovrà provvedere al pagamento diretto delle imposte attraverso il modello F24.
SOSTITUTI D’IMPOSTA ISTITUZIONALI INDIRIZZI DA INSERIRE IN DICHIARAZIONE:
si ricorda all'operatore che l’indirizzo e il codice fiscale da utilizzare per i seguenti sostituti
d’imposta INPS, EX-INPDAP, e EX-ENPALS nonchè EX-TESORO sarà SEMPRE il seguente
qualunque sia la sede territoriale amministrativa di appartenenza a meno che non sia indicato
diversamente sul modello Cartaceo della CU:
Denominazione:
Codice fiscale:
Indirizzo:
INPS
80078750587
Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma
Invece per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sarà
Denominazione:
Codice fiscale:
Indirizzo:
DCSII CED LATINA
91009730598
Via Pier Luigi Nervi, 270 – 04100 Latina
Gli indirizzi da indicare sul Mod.730, salvo eccezioni, devono essere sempre questi, perché la
trasmissione del Mod.730/4 (liquidazione d’imposta), avviene telematicamente per convenzione al
centro di calcolo nazionale dei due Enti citati, e pertanto non deve essere fatta nessuna
distinzione relativamente alle sedi locali.
Il programma fornito, dopo l’acquisizione dell’archivio storico delle dichiarazioni da voi raccolte lo scorso
anno, vi permette di verificare il sostituto d’imposta semplicemente cliccando con il tasto sinistro del
mouse, sulla terza casella del rigo “Sostituto…” presente nel riquadro dati anagrafici. Vi sarà proposto il
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Sostituto dello scorso anno, che dopo opportuna e attenta verifica (se coincidente con i dati indicati nella
CU 2015 o nel CUD 2014 deve rimanere tale almeno fino a luglio), potrà essere confermato ed associato
automaticamente alla dichiarazione che state compilando.
2.5 TRASMISSIONE STAMPA E CONSEGNA DEL MOD.730
Nel ricordare che entro il 07 luglio 2015
RESTA OBBLIGATORIO STAMPARE, CONSEGNARE E FARE FIRMARE UNA COPIA
COMPLETA DELLA DICHIARAZIONE AL DICHIARANTE, è obbligatorio, quindi, da parte responsabile del CRP e
dell'operatore, un controllo accurato dei dati inseriti tramite il programma NONCHÈ L’ACQUISIZIONE CON LO SCANNER
DEI DOCUMENTI VISIONATI E UTILIZZATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE funzione propria del programma,
prima di procedere alla trasmissione e alla stampa del Mod.730 base completo di tutti i suoi allegati Mod.730/3,
Mod.730/2 e Mod.730/1 destinazione dell’8, 5 e del 2 x 1000 da consegnare al contribuente, INFATTI IL FILE
CONTENENTE LA DICHIARAZIONE NON SARÀ TRASMISSIBILE AL CAF NE STAMPABILE PER TUTTI I CENTRI, SE NON SARANNO
PRESENTI E TRASMESI I CITATI DOCUMENTI IN ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE ACQUISITI CON LO SCANNER UTILIZZANDO
L’APPOSITA FUNZIONE PROPRIA DEL PROGRAMMA. Inoltre mentre l’acquisizione dei documenti attraverso lo scanner
deve essere fatta contestualmente alla compilazione della dichiarazione affinché possa essere trasmessa al
CAF, la trasmissione dei documenti acquisiti può essere fatta anche in un secondo momento senza alcuna
eccezione ma deve essere sempre e comunque fatta entro il 07/07. Per quanto riguarda la copia del Mod.730
consegnato AUTOCOMPILATO dal dichiarante, anche se firmata dallo stesso, vi ricordiamo che riveste l’unico valore di
controllo dei dati rispetto a quanto riportato sulla dichiarazione in formato elettronico, infatti L'OPERATORE DEL CRP
DEVE ESERCITARE GLI STESSI CONTROLLI ED ESPERIRE GLI STESSI ADEMPIMENTI CHE SI EFFETTUANO SULLE DICHIARAZIONI
REDATTE DIRETTAMENTE, quindi, deve sempre prima di inviare la dichiarazione al CAF acquisire e allegare alla
dichiarazione o con lo scanner o con le fotocopie i documenti di ogni singola dichiarazione regolarmente
trasmessa al CAF la copia della dichiarazione cartacea firmata dal contribuente, da spedire al CAF, sarà per questi
soggetti così composta: Modello 730/2 firmato dal contribuente; Modello 730/1 Destinazione dell’8 del 5 e del
2 x 1000 oppure la busta; Autocertificazione + fotocopia del documento d’identità. Tuttavia, qualora si
volesse per comodità stampare in duplice copia la dichiarazione completa questo potrà essere fatto
ugualmente.
Il Mod.730/BASE è molto importante, perché SOSTITUISCE COMPLETAMENTE l’eventuale modello (precompilato,
che occorre conservare e allegare alla copia stampata dal CRP), eventualmente consegnato dal contribuente.
Acquisire i dati dal precompilato è sicuramente conveniente ma l’operatore deve porre la massima attenzione
ai dati esposti al fine di evitare errori o inesattezze esposte dal contribuente sulla “brutta copia precompilato”; errori, che se presenti, devono essere prontamente corretti durante la fase di acquisizione dei
dati e dei documenti; Del Mod.730 fanno parte anche il Mod.730/1 (destinazione dell’otto del cinque e
del due per mille) anch’esso firmato dal contribuente nei casi previsti; in generale l’operatore deve sempre
verificare il 730/1 (destinazione dell’8 del 5 e del 2 x 1000), registrando il dato nelle apposite caselle del
programma. Se, il contribuente consegna la busta chiusa contenente le scelte, l’operatore del CRP deve aprire
la busta, registrare la volontà del contribuente e ALLEGARE LA STESSA ALLA DICHIARAZIONE. Si ricorda che la
busta firmata sui lembi, dal contribuente, deve essere sempre allegata ad ogni dichiarazione PENA LA NULLITÀ
DI TUTTA LA DICHIARAZIONE PRESENTATA.
Dopo la trasmissione telematica al CAF, per l’elaborazione del Mod.730/3 e il conseguente “rilascio
dell’autorizzazione” alla stampa UFFICIALE del Mod.730 da parte del CAF al CRP, l'operatore effettuerà la
stampa della dichiarazione.
Dopo aver effettuato la stampa del Mod.730 composto da tutti i moduli indicati, l'operatore farà apporre le
firme necessarie sui documenti e dovrà CONSEGNARE ENTRO IL 07 LUGLIO, una copia completa della
dichiarazione al contribuente. La seconda copia dovrà essere inviata, allegando eventualmente le fotocopie
dei documenti non allegati alla stessa tramite l’acquisizione con lo scanner, ENTRO LA DATA FISSATA DA
APPOSITA COMUNICAZIONE DAL CAF per la consueta operazione di archiviazione.
Si ricorda che il contribuente ha l'obbligo di controllare la copia della dichiarazione consegnatagli entro il 07
luglio. Perché qualora riscontri delle inesattezze relative ad errori di compilazione e/o di calcolo contenuti nel
documento, può esercitare la facoltà di apportare CORREZIONI UTILIZZANDO GLI STRUMENTI INDICATI NEI
PRECEDENTI PARAGRAFI 1.2.5, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9 e 1.3.10.
2..6 STATISTICHE CONTROLLO E VERIFICA DELLO STATO DELL’ARCHIVIO LOCALE E DEL SERVER
Le operazioni di seguito descritte sono parte integrante del PROGRAMMA 730 FORNITO DAL CAF e rivestono
carattere di fondamentale importanza quale parte essenziale del servizio stesso al fine del buon esito di
tutte le operazioni. Quindi, debbono essere attentamente seguite da tutti i soggetti coinvolti presso le sedi
periferiche nella gestione del servizio che abbiano una qualunque responsabilità presso la sede. Altra cosa da
sapere è che le funzioni di seguito descritte sono presenti in tutti i software distribuiti dal CAF e devono
essere per tale motivo, regolarmente utilizzate allo stesso modo e per le medesime ragioni: MONITORARE
COSTANTEMENTE IL LAVORO SVOLTO IN RELAZIONE AL PROPRIO OPERATO E A QUELLO DEL CAF.
Il responsabile del CRP o l’operatore che si occuperà della trasmissione telematica dei dati dall’archivio presente
28
sul proprio personal computer, deve effettuare periodicamente le seguenti statistiche prima e dopo la
trasmissione delle dichiarazioni: nel programma dovrà essere selezionata la funzione “Stampe”, poi dovrà
essere scelta la funzione “Stampe di utilità” e quindi la funzione “Statistiche generali” oppure “Stato delle
dichiarazioni”. Nel menu che si presenta il programma propone tutta una serie di filtri da utilizzare per
verificare determinati gruppi di dichiarazioni, per semplificare, e visualizzare il dato che a voi e a noi
interessa, bisogna invece più semplicemente premere sul pulsante “Avanti”, poi ancora “Avanti”, quindi sul
pulsante “Elabora” e infine sul pulsante “Statistiche” per ottenere il seguente prospetto di (fig.A) che
potete regolarmente stampare:
(fig. A)
oppure potrete ottenere il prospetto “Stato dichiarazioni” sempre dal menu “Stampe di utilità” selezionare
però la funzione “Stato dichiarazioni” otterrete cosi il seguente prospetto (fig. B) che potete stampare:
(fig. B)
La cosa più importante da fare è immediatamente verificare quante dichiarazioni presenti in archivio non risultino
validate e perché. Occorrerà pertanto individuare tali dichiarazioni, tramite la seguente procedura: scegliere la funzione
“Stampe”, poi “Stampe di utilità”, di seguito “Liste” selezionare il “Filtro” tra quelli proposti che più interessa, quindi,
cliccando su “Aggiungi Filtro”, premere infine il pulsante “Visualizza” e il programma vi fornirà un elenco stampabile
contenente lo stato dell’archivio per ogni singola dichiarazione; quindi stampato questo documento, apportare le opportune
correzioni, salvare e validare le dichiarazioni da trasmettere, procedere quindi come descritto nelle successivi (fig.C), (fig.D) e
(fig.E).
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(fig. C) Accesso alle Liste dei Filtri controllo Archivio 730
(fig. D) Selezione e Gestione tipo Filtro “Lista dichiarazioni Trasmesse e non Stampate”
(fig. E) Elenco Filtro “Lista Dichiarazioni Trasmesse e Stampate”
Tutte le dichiarazioni VALIDATE devono essere trasmesse al CAF stampate e consegnate al
contribuente. La trasmissione può esser fatta singolarmente, per blocchi o dell’intero archivio.
Si ricorda che la dichiarazione può essere stampata solo dopo la trasmissione telematica al
CAF, sempre che dal controllo fato (sezione ESITI), non siano presenti errori di natura
formale o fiscale che generano lo scarto del file trasmesso impedendone l’elaborazione e la
conseguente stampa.
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Dopo la trasmissione dei dati dal VOSTRO computer, E IL CONSEGUENTE RILASCIO DA PARTE DEL
CAF DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA 730/3 DEFINITIVO, le dichiarazioni passeranno
dall’archivio “Generale” a quello delle “TRASMESSE”. Tutte le funzioni INPUT RELATIVE ALLE
DICHIARAZIONI TRASMESSE (inserimento, modifica e cancellazione dei dati esposti), restano
disponibili PER EVENTUALI FUTURE CORREZIONI alla dichiarazione fino alla data del 15/06
compresa la cancellazione.
ATTENZIONE!:
Se si riapre una dichiarazione già VALIDATA, TRASMESSA e STAMPATA apparirà la domanda:
“Aprire la dichiarazione in visualizzazione?” Se si risponde “Si”, si potrà solo vedere la dichiarazione ma
ogni modifica sarà inibita. Se si risponde “No”, la dichiarazione verrà sbloccata per eventuali correzioni.
Occorrerà quindi, salvarla di nuovo e ritrasmetterla. Pertanto prestare molta attenzione a tale operazione
nel momento in cui la effettuate al fine di evitare dichiarazioni sospese per le quali non si riesce più ad
individuare se debbano essere oppure no ritrasmesse al CAF.
ATTENZIONE!: DOPO LA CHIUSURA DEL SERVER PER L’INVIO DELLE DICHIARAZIONI ORDINARIE AL CAF LE DICHIARAZIONE
TRASMESSE POSSONO ESSERE RIAPERTE PER LE RELATIVE CORREZIONI SOLO E SOLTANTO DOPO IL RILASCIO DELL’APPOSITO
AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA 730 CHE CONSENTE DI GESTIRE LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE. Se incautamente
venisse aperta una dichiarazione prima del rilascio di detto aggiornamento NON sarebbe successivamente
più possibile gestire il modello integrativo su detta dichiarazione, quindi in questi casi se ciò succedesse,
prima di procedere alla correzione contattare urgentemente il CAF per risolvere il problema.
Dopo aver esaminato con le funzioni sopra descritte l’archivio delle dichiarazioni presenti nel vostro P.C., passiamo
alla fase successiva che descrive le operazioni che il Responsabile del CRP e i suoi operatori devono esercitare
periodicamente per il controllo dei dati trasmessi al CAF affinché i dati in archivio in possesso del CAF, risultino
uguali ai dati del vostro archivio locale.
Per esercitare tale funzione di controllo basterà periodicamente effettuare queste semplici operazioni per
confrontare i dati presenti nei due archivi:
1. VERIFICA VISUALIZZA ESITI: direttamente da programma se anticipatamente avete attivato un collegamento ad
internet o se avete una ADSL, basterà cliccare sul menu “Servizi”, selezionare la funzione “Servizi on-line” (fig.1)
per consultare la sezione “ESITI” presente nella vostra Area Riservata.
(fig.1) “Accesso” on-line alla Gestione Archivi Modello 730
per accedere direttamente alla vostra “Area Riservata” direttamente (fig.2),
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(fig.2) Gestione Archivi Modello 730 “Accedi”
di seguito cliccando su “Accedi” entrate nella gestione del Modello 730 (fig.3)
(fig.3) Gestione Modello 730 “ Ricerca Esiti”
da questa finestra selezionate l’opzione “Ricerca Esiti” e cliccate sul pulsante “Prosegui” affinché vi venga
mostrato lo stato dei file inviati (fig.4),
(fig.4) visualizza “Esiti”
ora cliccate sul pulsante “Esito” premesso che, qualora ci sia un errore nel file o in una dichiarazione
all’interno del file trasmesso affianco troverete il BOLLINO ROSSO CON CROCE BIANCA, anziché il BOLLINO VERDE
CON VISTO BIANCO potrete vedere nel dettaglio il contenuto del file trasmesso (fig.5)
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(fig.5) CONTROLLO E STAMPA DEL SINGOLO “Esito”
2. VERIFICA VISUALIZZA Mod.730/3: dal menu principale, scegliendo l’opzione 730/3, potete controllare
consultare a video oppure stampare i Mod.730/3 di ogni singola dichiarazione, (fig.6) e (fig.7);
(fig.6) seleziona opzione “730/3”
(fig.7) visualizzazione e stampa del Mod.730/3
3. VERIFICA VISUALIZZA Mod.730/4: oppure visualizzare e stampare il Mod.730/4 da utilizzare per l’eventuale consegna ai
sostituti che lamentano la mancata ricezione del documento nonostante la spedizione fatta dal CAF, (fig.8), (fig.9), (fig.10) e
(fig.11). Si raccomanda di stampare il documento solo dopo un’attenta verifica dei dati presenti e della
motivazione della mancata ricezione da parte del sostituto d’imposta del documento in questione. Perché, se la
mancata ricezione del documento è dovuta ad eventuali errori presenti in uno qualsiasi dei dati esposti il
documento non può essere stampato e/o consegnato senza aver prima apportato, con gli strumenti opportuni, le
correzioni “OBBLIGATORIE” al documento stesso. Si ricorda inoltre che sono disponibili e stampabili solo i 730/4
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dei sostituti d’Imposta c.d. “PRIVATI” ossia SOLO quelli per i quali il 730/4 può essere inviato tramite il servizio
postale.
(fig.8) seleziona opzione “730/4”
(fig.9) verifica 730/4
(fig.10) seleziona opzione visualizza “730/4"
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(fig.11) visualizzazione e stampa Mod.730/4
4. VERIFICA VISUALIZZA STATISTICHE - STATISTICHE DI BASE – STATISTICHE AVANZATE: infine, sempre dal menù
principale con la stessa tecnica utilizzata per le altre consultazioni, potete e dovete consultare e verificare
periodicamente le “STATISTICHE” relative a ciò che da voi è stato trasmesso al CAF (fig.12), (fig.13), (fig.14), (fig.15),
(fig.16) e (fig.17), al fine di confrontare tale dato con quello del vostro archivio residente sul PC, come indicato in
precedenza nel presente paragrafo (fig. A), (fig. B) (fig. C), (fig. D) e (fig. E).
(fig.12) seleziona Statistiche
(fig.13) visualizzazione Statistiche di base
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(fig.14) STATISTICHE DI BASE indica il TOTALE delle dichiarazioni inviate ad una certa data CAF.
(fig.15) visualizza STATISTICHE AVANZATE presenta un elenco dettagliato delle dichiarazioni trasmesse al CAF e presenti nel Server
per le elaborazioni.
(fig.16) la presenza del puntino di fianco al Cod. Fis. del dichiarante indica che la dichiarazione è congiunta.
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(fig.17) Statistiche avanzate indica il “Dettaglio della dichiarazione” di ogni singolo dichiarante.
3. GLI STRUMENTI FISCALI E TERMINI OPERATIVI PER EFFETTUARE LE CORREZIONE - COSA E COME
FARE PER CORREGGERE UN MOD.730
Dopo aver attentamente analizzato nei punti precedenti gli strumenti da utilizzare in funzione dei termini da rispettare per le
correzioni alle dichiarazioni, ci si rende conto del fatto che le richieste di correzione/annullamento delle dichiarazioni
trasmesse sono estremamente LIMITATE e riguardano solo CASI ECCEZIONALI visto l’obbligo di intervento diretto del CRP per
correggere gli errori riscontrati nelle dichiarazioni TRASMESSE AL CAF. Di seguito riportiamo le specifiche tecniche relative agli
“STRUMENTI” da utilizzare, in funzione dei “TERMINI” che i CRP devono e rispettare per gestire le richieste di correzione
formale e fiscale alle dichiarazioni già presentate: “Mod.730 TARDIVO”, “Mod.730 INTEGRATIVO”, “Mod. Unico 2015 P.f.
Integrativo e/o a Ravvedimento” secondo le due modalità sotto indicate.
STRUMENTI FISCALI DA UTILIZZARE PER CORREGGERE GLI ERRORI:
1. Solo per le dichiarazioni acquisite dal CRP e inviate al CAF.
• Mod. 730 Integrativo neutro cod.2 correzione solo sostituto d’imposta, correzione formale Mod.730 Tardivo
“dichiarazione tardiva”;
• Mod.730 Integrativo codici 1, e 3 (obbligatorio solo se accompagnato da documentazione) per errori commessi
dall’operatore;
• Unico 2015 P.f. ordinario o correttivo nei termini (facoltativo per errori commessi dal contribuente e/o
dall’operatore del CRP).
2. Se il contribuente, ha invece presentato la prima dichiarazione Mod.730 ad altro CAF o al Sostituto d’imposta o se ha
presentato il Mod. Unico 2014 P. f. direttamente.
• Mod.730 Integrativo (facoltativo, per errori commessi dal Contribuente o da altro intermediario, quando il
contribuente ha presentato la dichiarazione ad altro CAF o al Sostituto); In questo caso l’operatore del CRP deve prima di
effettuare la correzione acquisire la dichiarazione originale con l’errore e solo dopo effettuare la correzione, che deve essere
giustificata da documentazione pertinente, inoltre, il contribuente deve esibire all’operatore del CRP, tutta la documentazione
che riguarda i dati esposti nella vecchia dichiarazione ORDINARIA per L’OBBLIGATORIO controllo formale.
• Mod. Unico 2015 P.f. (nelle varie tipologie e scadenze), (facoltativo, per correggere tutti gli errori; può essere
utilizzato sempre in alternativa al Mod.730; oppure deve essere utilizzato obbligatoriamente, se l’errore è stato
commesso dal contribuente, o qualora siano scaduti i termini ordinari per utilizzare gli altri strumenti concessi con
il 730 Integrativo codici 1, 2 e 3).
TERMINI DA RISPETTARE PER PRESENTARE LE DICHIARAZIONI CORRETTIVE:
In relazione alla vigente normativa i termini improrogabili fissati da questo CAF per utilizzare gli strumenti sopra indicati
per effettuare le correzioni sono i seguenti:
• Mod.730 ORDINARIO “DICHIARAZIONE TARDIVA”, ossia presentato dopo il 01/07, può essere accettata dal 01/07 e fino al
07/07 per permettere al contribuente di presentare la dichiarazione tramite modello 730 usufruendo di detta opportunità pur
se i termini ordinari di presentazione sono scaduti. Per tali dichiarazioni RICORDIAMO FIN D’ORA CHE NON SI ASSICURA CHE LA
LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA AVVENGA NEI TEMPI PREVISTI PER LE DICHIARAZIONI ORDINARIE E CHE, COMUNQUE, PER
LE LIQUIDAZIONI CHE TERMINANO IN DEBITO IRPEF IL SOSTITUTO POTRÀ APPLICARE UNA SANZIONE AL CONTRIBUENTE IN APPLICAZIONE DELLA
VIGENTE NORMATIVA;
• Mod.730 INTEGRATIVO CODICI 1, 2 e 3 può essere accettato DAL 30 LUGLIO AL 25 OTTOBRE (salvo eccezioni) a tale
proposito è utile ripetere che si distinguono tre possibili situazioni con riferimento alle quali il contribuente può
presentare un modello 730 integrativo di un modello 730 ordinario precedentemente già presentato presso il nostro
CAF, presso altro CAF o presso il sostituto d’imposta:
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Codice 1. modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 ordinario che non riguardano i dati del
sostituto d’imposta, da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta pari a quella
determinata con il mod. 730 ordinario (codice 1 casella “730 integrativo”);
Codice 2. modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 ordinario che riguardano esclusivamente i
dati del sostituto d’imposta (codice 2 casella “730 integrativo”) tale correzione può essere fatta solo presso il CAF
dove si è presentato il modello ORDINARIO;
Codice 3. modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 ordinario relativi sia al sostituto
d’imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero
un’ imposta pari a quella determinata con il mod. 730 ordinario (codice 3 casella “730 integrativo”), anche in questo
caso non si devono gestire correzioni di modelli 730 ordinarii presentati ad altro CAF o al sostituto perché tale
correzione deve essere gestita direttamente da questi. Tuttavia se si rende necessario, intervenire è necessario usare il
modello Unico.
• Mod. Unico 2015 P.f., tale dichiarazione può essere utilizzata IN QUALSIASI CASO, PER CORREGGERE QUALSIASI TIPO DI
ERRORE PRESENTE NELLA DICHIARAZIONE ORIGINALE PRESENTATA (Mod.730) fatta eccezione del sostituto d’imposta (elemento
non presente nel modello Unico). Se tale dichiarazione è presentata solo telematicamente salvo eccezioni entro il 28
SETTEMBRE si considera CORRETTIVA NEI TERMINI. Se utilizzata dopo il 30 SETTEMBRE ma entro il 30 SETTEMBRE 2015 per
correggere qualsiasi errore, situazioni di DEBITO o di maggior credito (UNICO INTEGRATIVO O A RAVVEDIMENTO OPEROSO). IL
CONTRIBUENTE HA INOLTRE ALTRI 90 GIORNI DI TEMPO A SUA DISPOSIZIONE A PARTIRE DAL 30/09/2015 PER PRESENTARE UNA
DICHIARAZIONE EX-NOVO (Mod. Unico 2014 P.f. ordinario TARDIVO versando una piccola sanzione), qualora non abbia
presentato dichiarazione dei redditi entro i termini ordinari. Tale opportunità tuttavia sarà fruibile solo previo
pagamento di una sanzione fissa da pagare con modello F24 di euro 26,00 codice 8911. Altra opportunità concessa
al contribuente per correggere qualsiasi errore presente nella dichiarazione ordinaria presentata è quella del
(RAVVEDIMENTO LUNGO) CHE COMPORTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE integrativa entro il 29/12 del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ordinaria, salva l’applicazione delle sanzioni da
parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Qualsiasi correzione al Mod.730 deve essere SEMPRE richiesta dal CONTRIBUENTE, che deve compilare
l’apposito modello di seguito allegato. Tale modello debitamente compilato dovrà essere aggiunto alla copia delle
dichiarazioni errata e a quella corretta; entrambe le copie devono avere in calce la firma autografa del contribuente e,
del responsabile del CRP (730/2), che né fa richiesta. Deve essere inoltre fotocopiato e allegato il documento che
dimostra la correzione unitamente al documento d’identità del contribuente. La correzione del Mod.730, non
dovrà essere evasa, se priva di uno dei documenti citati.
3.1 LE PRIORITA’ DELLE CORREZIONI - LIVELLI, TIPOLOGIA, E GRAVITÀ DEGLI ERRORI
Si ricorda che le correzioni per la loro gravità e complessità sono suddivise da questo CAF, in tre livelli di priorità,
che indicano la gravità, la complessità e la tipologia dell'errore e i tempi d’intervento. Di seguito riportiamo
dettagliatamente i tre livelli:
a) I° LIVELLO: Codice fiscale del dichiarante e/o del Coniuge inesistente o non registrato presso l’Anagrafe
Tributaria; questo è un errore GRAVISSIMO la cui correzione ha priorità assoluta su tutti gli altri errori e deve
essere risolta TEMPESTIVAMENTE entro il 30/06. Presentazione di una dichiarazione sostitutiva, che andrà a
correggere l’errore che non consente l’invio corretto del modello 730/4 (liquidazione) al sostituto d’imposta entro la data
del 25 giugno, ma soprattutto la trasmissione telematica della dichiarazione al Ministero delle Finanze (Agenzia
delle Entrate) entro il 30 giugno. Quindi, fino a questa data si richiede l’assoluta disponibilità dell’operatore
responsabile del Centro affinché eventuali segnalazioni e richieste di dati inoltrate dal CED siano fornite
tempestivamente. Se entro la data fissata non si sarà potuto correggere l’errore notificato dal CED il CRP per
correggere l’errore, dovrà presentare OBBLIGATORIAMENTE in sostituzione del modello 730 il modello Unico o Mini
Unico 2014, di conseguenza il modello 730 trasmesso sarà cancellato dall’archivio generale del CAF.
b) II° LIVELLO errori di natura formale nei termini (sostituto d’imposta errato, codice fiscale del dichiarante
errato – solo sostituto - mancata liquidazione d’imposta ma regolare presentazione al Ministero delle Finanze
Mod.730 Integrativo neutro codice 2 cambio sostituto), Dal 1° luglio al verificarsi di questo errore nella
dichiarazione, se l’errore è riscontrato dal CED del CAF, si avrà cura di segnalarlo tempestivamente al CRP di
provenienza per segnalare di intervenire alla correzione. Il CRP potrà intervenire anche direttamente, qualora
riscontrasse lo stesso errore su segnalazione del contribuente MA SEMPRE DOCUMENTATA. Tale correzione che genera
SEMPRE una DICHIARAZIONE TARDIVA, può essere effettuata solo a partire dal 07 luglio al 25 ottobre e dovrà essere gestita
dal CRP in collaborazione con il CED. Il CRP dovrà rendersi disponibile affinché possa fornire il supporto necessario al
CED per recuperare e fornire i dati corretti, ed in alcuni casi se richiesto dal CED ritrasmettendo la dichiarazione corretta,
tramite apposita procedura. Questi errori, hanno priorità su tutti gli altri e statisticamente sono i più frequenti
fiscalmente ed economicamente assumono per il CAF e per il contribuente maggiore rilevanza. .
c) III° LIVELLO: errori di liquidazione nei termini (Mod.730 integrativo 30 LUGLIO al 25 OTTOBRE, Mod.730
integrativo o SOLO MAGGIOR CREDITO E/O MINOR DEBITO codice 1, oppure, PER LA PRESENZA DI ERRORI FORMALI E FISCALI
codice 3. Questi sono gli errori che fiscalmente ed economicamente assumono per il CAF e per il contribuente
maggiore rilevanza. Le dichiarazioni con questi errori una volta effettuata la correzione presso la sede del CRP
(Mod.730 Integrativo), devono essere trasmesse telematicamente al CED del CAF per l’elaborazione e l’autorizzazione
alla stampa. Il CED provvederà alla conseguente stampa e spedizione del nuovo modello 730/4 integrativo al sostituto
d’imposta, nel più breve tempo possibile comunque entro e non oltre il 10 novembre.
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d) IV° LIVELLO: errori di natura liquidatoria e formale oltre i termini (Mod.Unico 2015 P. f. maggior debito minor
credito per errori commessi dal contribuente) in sostituzione del modello 730 Rettificativo d’ufficio per la
correzione di questi errori deve essere utilizzato obbligatoriamente ed esclusivamente il modello Unico 2015 P. f., o il Mini
Unico prescindendo dal soggetto che ha commesso l’errore. Deve essere inoltre obbligatoriamente utilizzato il modello
Unico 2014 P. f. qualora, la correzione apportata alla dichiarazione già presentata, comporti UN MAGGIOR DEBITO O UN MINOR
CREDITO dovuto ad errori e dimenticanze del contribuente anche se lo stesso si accorge di detti errori NEI TERMINI.
Tale suddivisione rappresenta il livello di gravità e la priorità con cui devono essere evase e gestite le richieste di
correzione. Dopo il 25 ottobre, deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente usato per qualsiasi correzione da
apportare al Mod.730 Ordinario o Integrativo, già presentato il modello Unico 2015 P. f. A “Ravvedimento operoso”
ai sensi della legge 30 dicembre 1991 n.413 e successive modifiche e integrazioni fatta eccezione per il
730rettificativo d’ufficio che potrà essere fatto entro il 10/11 per evitare al CAF pesanti sanzioni, sì ricorda inoltre
che qualsiasi correzione apportata al Mod.730 o attraverso un altro Mod.730 (730 Integrativo codici 1, 2 e 3) o
attraverso il modello Unico 2015 P. f. NON SOSPENDE O ELIMINA GLI EFFETTI DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE, ma interviene
solo correggendone alcuni aspetti, quindi non viene meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare rimborsi o
trattenute relativamente al Mod.730/4 già consegnato.
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ERRORI: i livelli di priorità delle correzioni sopra indicati si classificano a loro volta nelle
seguenti categorie: “ERRORI FORMALI”, “ERRORI FISCALI”, “ERRORI FORMALI E FISCALI COMPOSTI” e “ERRORI FORMALI E FISCALI
SEMPLICI” asseconda della tipologia di errori:
ERRORI FORMALI
Rientrano in questa categoria, gli errori che non comportano una ristampa del Mod.730/4 perché la loro correzione
non modifica la liquidazione d’imposta, ma sono necessari per inviare i dati corretti al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Agenzia delle Entrate. Generalmente tali errori comportano solo una ristampa del Mod.730 BASE e
possono essere corretti fino alla scadenza dei termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni 25 giugno circa.
ERRORI FISCALI
Questo tipo di errori, obbligano la ristampa e del Mod.730 base e del Mod.730/4. Il Mod.730 base deve essere
riconsegnato al contribuente a sostituzione o a integrazione (Mod.730 integrativo codici 1, 2 e 3) del
precedente modello presentato. Per quanto riguarda il Mod.730 sostitutivo il vecchio modello in possesso del
contribuente deve essere ritirato annullato e stracciato perché, quello nuovo sostituisce in tutto il vecchio. Per
quanto riguarda il Mod.730 Integrativo codici 1, 2 o 3, il nuovo modello deve essere consegnato al contribuente
in aggiunta a quello già in suo possesso. Analogamente per il Mod.730/4 sarà il sostituto a fare la stessa
operazione.
ERRORI FORMALI E FISCALI SEMPLICI:
Sono errori, che non comportano generalmente la stampa e l'invio al sostituto d'imposta di un nuovo modello
730/4 o del Mod.730/4 integrativo, si possono considerare di natura formale e riguardano gli errori di scrittura
digitazione/battitura dei nomi, degli indirizzi, dei numeri civici ecc. A fronte di tali errori si provvederà
generalmente ad effettuare solamente una nuova stampa del Mod.730 Base. Questi errori possono essere
corretti fino alla scadenza del termine di trasmissione delle dichiarazioni al CED direttamente dal CRP entro il
giugno successivamente a tale data dal CED ma non oltre il 01 luglio. Successivamente a tale data si dovrà
ricorrere all’utilizzo del modello Unico P.f. 2015.
ERRORI FORMALI E FISCALI COMPLESSI:
Questi sono gli errori più gravi che possono essere presenti su una dichiarazione; poiché, la correzione dell’errore
comporta non solo una modifica di un dato anagrafico o fiscale, ma anche la liquidazione Irpef della dichiarazione
Mod.730/4. La situazione é ancora più grave quando l’intervento a correzione sulla dichiarazione deve essere
fatto dopo aver inviato il modello 730/4 al sostituto d’imposta, che ha già provveduto in tutto o in parte alla
liquidazione della stessa. Le dichiarazioni che presentano tali errori e le richieste di correzioni relative a questi
errori prima di essere evase, debbono essere attentamente valutate, al fine di non danneggiare ulteriormente con
l’intervento correttivo, il contribuente, il sostituto, o il CAF CONFSAL. In ogni caso, lo strumento più sicuro da
utilizzare per correggere tali errori é sempre la presentazione del Modello Unico 2015 P. f. Correttivo nei termini
oppure Integrativo e il modello 730 RETTIFICATVO d’Ufficio. Tali errori, se corretti con il Modello 730 Integrativo
codici 1, 2 o 3 e/o con il Modello 730 Rettificativo d’Ufficio, comportano sempre una nuova stampa del Modello
730 Base, 730/3, 730/2 e del modello 730/4 che deve essere spedito nuovamente al sostituto per la liquidazione
d’imposta.
Qualsiasi richiesta di correzione, non conforme a queste istruzioni, operata arbitrariamente dai responsabili o dagli
operatori dei CRP o da qualsiasi altro soggetto non autorizzato o non riconosciuto o riconoscibile dal CAF
CONFSAL S.r.l., non sarà ritenuta valida, dal Responsabile dell’Assistenza Fiscale del CAF, pertanto qualsiasi
futura contestazione relativa al buon fine della correzione sarà a carico o del contribuente, o del Responsabile del CRP O
DEI SUOI OPERATORI, che ne risponderanno direttamente in sede di contenzioso, dinanzi alla commissione tributaria
locale o dinanzi alle autorità competenti.
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LA CONSEGNA DEL MODELLO 730/4 PRIMA E DOPO LE CORREZIONI
Il CED, potrà sollecitare l'intervento diretto del responsabile del CRP nella consegna del Mod.730/4 e/o del Mod.730/4 integrativo
al sostituto d'imposta nel più breve tempo possibile assicurando il buon esito dell'operazione. A tale proposito SARANNO RESI
DISPONIBILI, come di consueto, LE COPIE CONFORMI DEI MODD.730/4 RELATIVE SOLTANTO AI SOSTITUTI PRIVATI, OSSIA I SOSTITUTI CHE
RICHIEDERANNO DOPO LA TRASMISSIONE TELEMATICA LA SPEDIZIONE DELLA COPIA CARTACEA DEI MODELLI 730/4 TALI DOCUMENTI potranno
essere stampati e consegnati dall’operatore del CRP ai sostituti che lamentano la mancata consegna del documento, per la
procedura da adottare per la stampa del documento in esame vedere paragrafo 2.6 fig.8, fig.9, fig.10 e 11 delle presenti
istruzioni.
La richiesta di CORREZIONE deve essere sempre composta dai seguenti documenti:
A) modulo di richiesta COMPILATO DAL CONTRIBUENTE, che deve avere firma autografa, (utilizzare Modello allegato, riportato nel
presente documento).
In caso di dichiarazione congiunta deve essere compilato un modulo aggiuntivo anche dal CONIUGE del
Dichiarante che deve firmare
B) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO che attesta la correzione alla dichiarazione già presentata. l'assenza di tale documento (anche
se sono presenti tutti gli altri stampati richiesti), non permette l'evasione della stessa.
C) fotocopia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUENTE che fa richiesta di correzione.
COME SI COMPILA IL MODELLO DI RICHIESTA DI CORREZIONE/ANNULLAMENTO
Il modello di seguito riportato in formato editabile e stampabile, deve avere allegata sempre la copia del quadro della
dichiarazione con la correzione da apportare deve essere sempre compilato nel seguente modo:
•
Innanzi tutto deve essere individuata la tipologia di richiesta di correzione che il contribuente deve effettuare.
•
il contribuente deve rigorosamente scrivere in stampatello utilizzando penna blu o nera il proprio cognome,
nome, codice fiscale, data di nascita, località di nascita, provincia, residenza, telefono.
•
il contribuente deve indicare il quadro, la sezione e il rigo della dichiarazione che deve essere corretto. Se
trattasi di dichiarazione congiunta stessa cosa deve essere fatta per il coniuge.
•
Il contribuente deve allegare SEMPRE, in fotocopia, il documento che attesta LA CORREZIONE E COPIA DEL MOD.730
ERRATO evidenziando l’errore da correggere.
•
Il contribuente deve indicare inoltre, una volta individuato il quadro relativo e la correzione da effettuare, la
sezione e il rigo, se è già presente un dato nel punto da correggere, deve indicare se quello nuovo deve essere in
sostituzione o in aggiunta a quello già presente.
•
In fine il contribuente deve indicando la località e la data APPORRE SEMPRE LA PROPRIA FIRMA (AUTOGRAFA) al
documento così compilato.
•
Il contribuente deve allegare FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ.
•
L'operatore del CRP deve a questo punto indicare chiaramente il suo nominativo ed il codice del CRP ed
eventualmente dello sportello.
40
MOD. “A” 730 RICHIESTA CORREZIONI
Al CAF Confsal S.r.l.
C.R.P. N° ____________/ Sportello ________________
RICHIESTA DI CORREZIONE ANNULLAMENTO/CANCELLAZIONE Mod.730
730 Int. Cod. 1
730 Int. Cod. 2
730 Int. Cod. 3
730 Annullamento
Visto l'errore riscontrato sulla dichiarazione già presentata al CAF CONFSAL S.r.l. o ad altro CAF già inoltrata al
SOSTITUTO D'IMPOSTA, e o trasmessa al Ministero delle Finanze.
Il/La sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Comune di nascita
Prov.
Data di nascita
/
/
Codice fiscale
Indirizzo
Comune
Telefono
Prov.
Fax
CAP
E-mail
Documento
N°
Rilasciato da
Scadenza
/
/
In qualità di Dichiarante / Coniuge _________________________________ richiede: l’Integrazione (730
Integrativo) codice 1, 2 o 3 / Annullamento-Cancellazione, del Modello 730 presentato in data ___________
presso il C.R.P. N°______/ Sportello________ o altro CAF__________________, per il quale si allega n° ______
documenti in fotocopia di supporto.
Essendo cosciente che tale richiesta potrebbe, comportare eventuali al/alla sottoscritto/a CONTESTAZIONI E SANZIONI da parte
dell’Agenzia delle Entrate dal punto di vista fiscale, si solleva fin d’ora l'Operatore del CRP, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale e gli
Operatori della Centro Operativo Nazionale di Roma, da qualsiasi assunzione di responsabilità diretta e indiretta che potrà sorgere in
futuro a causa della seguente richiesta.
Inoltre, qualora per motivi di natura fiscale, su insindacabile comunicazione del Caf, non sia possibile procedere alla correzione
richiesta mediante il Modello 730, il/la sottoscritto/a, si impegna fin d’ora, ad utilizzare in alternativa il Modello UNICO correttivo nei
termini, a ravvedimento operoso, ovvero integrativo, per provvedere a sanare l’errore riscontrato sul modello 730 di cui all’oggetto.
___________________, lì _____/_____/________
Il Responsabile C.R.P.
Il Dichiarante/Coniuge
___________________________________
_________________________________
Secondo la legge n. 675 del 1996, tutti i dati dichiarati e destinati al Caf Confsal S.r.l. sono di natura privata. Il Caf Confsal S.r.l. si impegna a trattarli nel
pienorispettodelle norme.
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Elenco degli errori di cui si richiede la correzione D.=dichiarante/C.=coniuge:
D/C
Quadro
Rigo
Dato errato da sostituire/eliminare
Dato nuovo da inserire
Data Richiesta
___________________, lì _____/_____/________
_____________________________
Il Richiedente
42
3.2 LE SANZIONI - IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
Contrariamente al passato dove la legge stabiliva che, le sanzioni pecuniarie erogate
dall’Amministrazione finanziaria sono sempre emesse a carico dei contribuenti, qualora non applichi “LA
DILIGENZA MEDIA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA”, nel controllare e assolvere i propri doveri, tramite l’esercizio
dei propri diritti in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In base a quanto disposto dall’articolo 6 del decreto semplificazioni, il principio sopra
esposto viene completamente sovvertito, infatti, se dalle verifiche emerge l’apposizione di
un visto di conformità infedele, ad esempio in caso di non corretto riscontro della
documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si
rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente
tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi
e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene
salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori
specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco. La responsabilità degli
intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una
condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi
abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione
d’imposta.
Il Caf e il professionista che dopo l’invio della dichiarazione riscontrano errori che hanno
comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, devono avvisare il
contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate
della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata
l’assistenza. e il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il
professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle entrate i dati
rettificati.
In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento
dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente,
sanzione che può essere ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la
medesima data del 10 novembre.
CONTROLLI DOCUMENTALI
IN
APPLICAZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA E AL NUOVO REGIME SANZIONATORIO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE SI HA UN DIVERSO ATTEGGIAMENTO E UNA DIVERSA APPLICAZIONE DEI CONTROLLI DOCUMENTALI ESERCITATI
SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLO 730 DI SEGUITO VI FORNIAMO LE SPECIFICHE APPLICAZIONI IN MATERIA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE PRESENTATA ATTRAVERSO GLI INTERMEDIARI
CONTROLLI DOCUMENTALI PRESSO GLI INTERMEDIARI
INDUBBIAMENTE IL CONTRIBUENTE CHE SI RIVOLGE AD UN CAF O INTERMEDIARIO ABILITATO PER PRESENTARE LA
PROPRIA DICHIARAZIONE HA DEI VANTAGGI INFATTI:
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con o senza modifiche, tramite
un intermediario:
il controllo documentale si effettua nei confronti del Caf o del professionista che ha
apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche ai dati relativi agli
oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di
famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze
d’imposta.
CONTROLLI NEL CASO DI DICHIARAZIONE NON PRECOMPILATA
In caso di presentazione del modello 730 con le modalità ordinarie ad un Caf o a un
professionista si applicano, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto semplificazioni, si
hanno gli stessi vantaggi della presentazione della dichiarazione precompilata, infatti si
applicano le stesse disposizioni previste nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata tramite un intermediario.
43
QUANTO
SOPRA INDICATO SONO QUINDI DA CONSIDERARSI ENORMI VANTAGGI PER IL CONTRIBUENTE, CHE LO
PORTERANNO IN LINEA DI PRINCIPO A RIVOLGERSI ANCOR DI PIU’ AD UN CAF PER PRESENTARE LA SUA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI MODELLO 730 PRECOMPILATO O NO, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE ALTERNATIVE DEL REGIME
DI CONTROLLI DOCUMENTALI CHE INVECE SI APPLICANO NEL CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
DIRETTAMENTE O TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE INFATTI:
nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto
d’imposta che presta assistenza fiscale, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono
sulla determinazione del reddito o dell’imposta i controlli restano pressoché invariati:
non si effettua il controllo documentale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973
sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
(interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in
caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta.
MA
È IMPORTANTE FARE NOTARE CHE IL CONTRIBUENTE DEVE ACCETTARE E CONFERMARE I DATI FORNITI
DALL’AGENZIA SENZA ALCUN INTERVENTO INTEGRATIVO O DI MODIFICA E QUESTO PORTEREBBE NEL
MIGLIORE DEI CASI A NON FARSI RICONOSCERE EVENTUALI ONERI DETRAIBILI E/O DEDUCIBILI INERENTI A
SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL 2014 (ES.: SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE).
Invece, nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia o al
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche e o integrazioni che incidono sulla
determinazione del reddito o dell’imposta:
si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione
precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi
previdenziali);
si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso
di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.
MA VEDIAMO DI SEGUITO NELLO SPECIFICO L’ENTITA’ DELLE SANZIONI:
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella
dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per
l’individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati
rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa
ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471).
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque,
un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni
d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di
ritenute alla fonte (art. 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Se le violazioni previste dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 471 del 1997 riguardano redditi
prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle maggiori imposte
relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi dell’articolo 12 del
decreto legge n. 78 del 2009, qualora l’omissione riguardi investimenti ed attività di natura
finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio
1999 e D.M. 21 novembre 2001.
Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte
risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni
importo non versato o versato in ritardo. In quest’ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con
un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto
dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è
ridotta allo 0,2 per cento per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche
in sede di contestazione da parte dell’ufficio.
44
La sanzione del 30 per cento è ridotta:
• al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi
dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
• al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal
ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi
dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo
di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione
del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa
da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24
aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono
previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di
dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che
non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
E
SE A LE SANZIONI SOPRA INDICATE AGGIUNGIAMO ANCHE IL RIMBORSO DI UN IMPORTO PARI
ALL’IMPOSTA A CONFERMA, DI QUANTO SOPRA INDICATO, GIUNGIAMO ALLA CONCLUSIONE CHE IL
CONTRIBUENTE SCEGLIERÀ DI RIVOLGERSI AD UN CAF CON CONSEGUENTE AUMENTO DELL’AFFLUSSO DEGLI
UTENTI. PERÒ DI CONSEGUENZA IL CAF PER NON INCORRERE NEL NUOVO REGIME SANZIONATORIO DOVRÀ
OBBLIGATORIAMENTE ESERCITARE UN CONTROLLO DOCUMENTALE ANCORA PIÙ STRINGENTE PARTENDO
SEMPRE DALLA BASE DEI DATI FORNITA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ATTRAVERSO IL FILE DEL MODELLO
730 PRECOMPILATO AL FINE DI GESTIRE LA DICHIARAZIONE, IN CASO CONTRARIO L’ASSUNZIONE DEL
RISCIO SAREBBE TROPPO ELEVATA RISPETTO AL RIMBORSO PREVISTO DALLO STATO PER LA FORNITURA DI
TALE SERVIZIO.
L’ASSICURAZIONE DEL CAF - COPERTURA ASSICURATIVA
Ricordiamo che, l’assicurazione obbligatoria del CAF, ai sensi della vigente normativa, interviene nel coprire
principalmente quattro tipologie di errori FORMALI/FISCALI, questi sono:
•
errori fiscali e formali (liquidazione d’imposta Mod.730/3) dovuti a errori del programma utilizzato;
•
mancato invio del modello 730/4 al sostituto d’imposta;
•
mancata trasmissione telematica della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate;
•
errata trascrizione degli importi inseriti rispetto ai documenti esibiti.
ERRORI FISCALI CONTROLLO E CORREZIONE – STRUMENTI DA UTILIZZARE
Per quanto riguarda gli errori di natura fiscale il CAF CONFSAL, mette a disposizione dei Responsabili dei CRP, degli
operatori e dei CONTRIBUENTI che si rivolgono per l’assistenza fiscale a queste sedi, una serie di strumenti tecnici e fiscali da
utilizzare al fine di evitare o correggere gli errori presenti in dichiarazione essi sono:
•
le istruzioni del CAF;
•
una dettagliata e ampia documentazione fiscale e tecnica disponibile sul sito del CAF CONFSAL e consultabile 24 ore su 24;
•
consulenti fiscali e legali sempre presenti presso il centro operativo nazionale;
•
consulenti tecnico-informatici sempre presenti presso il centro operativo nazionale;
•
il programma Unico P. f., da utilizzare come strumento tecnico/fiscale nel caso in cui bisogna correggere
errori fiscali e/o formali presenti nella dichiarazione già presentata, quando non è più possibile utilizzare il
Modello 730 nelle sue varie forme per scadenza dei termini.
IN
CONCLUSIONE, OLTRE AGLI STRUMENTI CONVENZIONALI SOPRA MENZIONATI, IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI
STRUMENTI AGGIUNTIVI, DURANTE LE CAMPAGNE FISCALI, ELIMINA QUALSIASI TIPO DI ERRORE FORMALE E FISCALE,
CHE PUÒ PRESENTARSI NELLE DICHIARAZIONI LIMITANDO NEL CONTEMPO ANCHE LA PRESENZA DEGLI ERRORI FISCALI.
INOLTRE L’APPLICAZIONE DI DETTI STRUMENTI È UN ULTERIORE GARANZIA PER IL CONTRIBUENTE, PER IL
RESPONSABILE DEL CRP, PER GLI OPERATORI E PER CAF NELLA SEMPRE PIÙ COMPLESSA GESTIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI ATTRAVERSO IL MODELLO 730.
Il Responsabile dell’Assistenza Fiscale
Dott. Carmine IPPOLITI
Il Responsabile del CED
Marco MAGRINO
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S - CAF Confsal