Periodico informativo n. 143/2015
Mod.730: dichiarazione integrativa a favore
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a
conoscenza che, entro il 25 ottobre 2015 (termine che slitta al 26 essendo il 25
domenica), i contribuenti che si accorgono di aver presentato un mod. 730
precompilato dal quale risulti un maggior credito o minor debito d’imposta,
possono ancora correggere il dichiarativo utilizzando il “modello 730 integrativo”,
anche se l’originario modello è stato presentato direttamente o tramite il sostituto
d’imposta.
Tale data, in particolare, vale esclusivamente per i mod. 730 dai quali si accerti
un maggior credito o minor debito d’imposta; in tali caso, infatti, si parla di
dichiarazione “a favore”.
Premessa
Dal 30 giugno 2015, le modalità e tempistiche per correggere eventuali errori nel
mod. 730 precompilato si differenziano in base allo scopo della correzione stessa, ossia
se la dichiarazione è “a sfavore” oppure “a favore”.
Un tipico errore nel quale il contribuente avrebbe potuto incorrere in questo periodo
riguarda l’omessa dichiarazione di un elemento reddituale (per es. derivante da una
collaborazione
occasionale)
oppure
la
mancata
indicazione
di
detraibile/deducibile.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
un
onere
In tali casi, quali sono dunque le possibili soluzioni offerte dal Fisco? Come correre
ai ripari?
La soluzione si chiama: “Dichiarazione integrativa”. Infatti, anche per il nuovo
mod.
730
precompilato
è
possibile
avvalersi
della
suddetta
dichiarazione,
successivamente alla sua trasmissione.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
In caso di minor credito o maggior
debito
In caso di maggior credito o minor
debito
A sfavore
A favore
Dichiarazione “a favore”
È nostra cura metterLa al corrente che qualora dovesse presentare una
dichiarazione integrativa “a favore”, ossia nel caso in cui la correzione comporta un
maggior rimborso o un minor debito d’imposta, può presentare un “modello 730
integrativo” esclusivamente a un CAF o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre
2015 (termineche slitta al 26 essendo il 25 domenica), anche se l’originario modello è
stato presentato direttamente o tramite il sostituto;
OSSERVA – In alternativa può presentare il modello Unico PF 2016 entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ossia il 30
settembre 2016 (c.d. “dichiarazione integrativa a favore”).
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: I TERMINI D’INVIO
entro il 30 settembre 2015 (c.d. “correttiva nei termini”);
Dichiarazione a
favore
entro il 25 ottobre 2015 (“modello 730 integrativo”);
entro il 30 settembre 2016 (c.d. “dichiarazione integrativa
a favore”).
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Le ricordiamo, inoltre, che il mod. 730 integrativo può essere presentato solo da un
Caf o da un professionista abilitato, anche se precedentemente il contribuente era
stato assistito dal sostituto, in tal caso, il nuovo dichiarativo va compilato un tutte le sue
parti, indicando il codice “1” sul frontespizio in corrispondenza della casella “730
integrativo”.
A tal proposito, appare opportuno ricordarLe che se il contribuente presenta una
dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione
effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della
conformità.
Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata
la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa
all’integrazione. Se invece il mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto
d'imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al
CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di
conformità.
Ai fini operativi, si evidenzia che:
• va indicato il codice “2”, nel caso in cui l’integrazione della dichiarazione dovesse
avvenire solo per fornire dati, o correggere quelli già indicati, necessari per
identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• il codice “3”, nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito
non solo tutti i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio ma anche altri elementi
da indicare in dichiarazione.
Flavia Valmorra - Roberto Garavini
Ravenna 21 ottobre 2015
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Scarica

INFO 143/2015 - SE.T.AM. Contabilità Ravenna