DOPO LA DICHIARAZIONE Come rimediare in caso di errori od omissioni Capitolo 14 14.1 COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI OD OMISSIONI 14.1.1 I termini dei versamenti 14.1.2 Sanzioni e ravvedimento per tardivi o omessi versamenti 14.1.3 Sanzioni e ravvedimento per tardiva trasmissione del modello 730 14.1.4 Il modello 730 Rettificativo e la Comunicazione dati rettificati 14.1.5 Le alternative al Modello 730 Rettificativo 14.1.6 Il modello 730 integrativo: Codice “1” - Codice “2” - Codice “3” 14.1.7 Il modello UNICO PF Correttivo nei termini 14.1.8 La dichiarazione integrativa - Modello UNICO PF integrativo 14.1.9 La dichiarazione integrativa - Da rimborso a compensazione 14.1.10 Sanzioni e Ravvedimento per tardiva presentazione del Modello UNICO 14.1.11 Omissione della dichiarazione 14.1.12 Riepilogo delle azioni possibili dopo la presentazione della dichiarazione 1 14.1 COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI OD OMISSIONI La parte che segue non vuole essere una guida al “ravvedimento operoso” che richiederebbe ben più ampie riflessioni, ma si prefigge l’obiettivo di dare indicazione in relazione ai casi più frequenti di errori od omissioni con riguardo in particolare alle novità introdotte: dal D.Lgs. 175/2014 relativamente agli errori commessi nell’apposizione del “visto di conformità” nel modello 730; dall’art. 1 comma 637 della Legge n. 190/2014 “Stabilità 2015” in relazione ad ulteriori riduzioni delle sanzioni e ai termini entro i quali è possibile l’utilizzo dell’istituto del “ravvedimento operoso”. Resta in ogni caso il fatto che, eventuali errori od omissioni vanno comunque valutati da operatori esperti In caso di ritardi od omissioni commessi nell’eseguire i versamenti delle imposte nei termini previsti dalla norma, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso che permette la regolarizzazione della posizione nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria attraverso il versamento oltre che dell’imposta, di sanzioni ridotte e di interessi per tardivo versamento. In caso di errori od omissioni commessi in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello UNICO), è possibile correggere, modificare o integrare la dichiarazione originaria già presentata all’Agenzia delle Entrate attraverso le tipologie di dichiarazione in seguito descritte. Le diverse modalità da adottare per sanare un errore e le relative sanzioni, sono determinate dai seguenti fattori: la diversa tipologia di dichiarazione originaria (Modello 730 o Modello UNICO); la diversa tipologia di errore commesso; il soggetto che ha commesso l’errore (contribuente e/o CAAF). E’ possibile anche per il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAAF) e per l’intermediario incaricato alla trasmissione, sanare errori derivanti da: errata verifica della conformità dei dati esposti in dichiarazione (apposizione visto di conformità); tardiva trasmissione della dichiarazione. 14.1.1 I TERMINI DEI VERSAMENTI Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e della prima rata di acconto (se dovuto), è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa (art. 17, commi 1 e 3, D.P.R. n. 435/2001). I versamenti di saldo e primo acconto possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, quindi entro il entro il 16 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, co. 2, D.P.R. n. 435/2001). Qualora il contribuente non abbia versato alcun importo né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio il giorno cui far riferimento per il calcolo delle somme dovute (sia in sede di ravvedimento, che di eventuale recupero da parte degli uffici) è il 16 giugno, data naturale di scadenza (Circ. 27/E del 2.08.2013). Il versamento della seconda o unica rata di acconto è effettuato nel mese di novembre I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, co. 1, lett. h) D.L. n. 70/2011). I termini fin qui descritti sono quelli stabiliti dalla legge, vanno ogni anno considerate le scadenze che ricorrono di sabato e/o in giorni festivi oltre che eventuali proroghe deliberate. 2 14.1.2 SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER TARDIVI O OMESSI VERSAMENTI Al contribuente che omette oppure effettua un insufficiente o tardivo versamento, verrà applicata da parte dell’Amministrazione Finanziaria una sanzione pari al 30% della somma non versata oltre agli interessi legali. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (art. 23 co. 31 D.L. n. 98/2011). SALDO E 1° ACCONTO - Scadenza 16.06.2015 – 2° O UNICO ACCONTO SCADENZA 30.11.2015 TERMINE Dal 17.06 al 30.06.2015 Saldo e 1° Acconto Dal 1.12 al 14.12.2015 2° o Unico Acconto SANZIONE Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione 1 2% 5 10% 9 18% 13 26% 2 4% 6 12% 10 20% 14 28% 3 6% 7 14% 11 22% 4 8% 8 16% 12 24% Qualora il contribuente intenda sanare la violazione, evitando così l’irrogazione della sanzione intera da parte dell’Amministrazione Finanziaria (30% ovvero riduzione ad 1/15 se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 15 gg.), può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, versando l’imposta o la maggiore imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione la cui riduzione è differenziata a seconda del momento nel quale viene versata l’imposta. Va rilevato che la sanzione del 30% è riferita ad errori od omissioni rilevabili dall’Agenzia delle entrate in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione (36-bis o 36-ter), diversa è la sanzione derivante da infedeltà dichiarativa o da omessa o incompleta presentazione del Quadro RW di UNICO. L’istituto del ravvedimento è regolamentato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 al quale con la Legge n. 190/2014 “Stabilità 2015” (art. 1 comma 637) sono state apportate importanti modifiche con riguardo in particolare ad ulteriori riduzioni della sanzione legate al tempo entro il quale l’errore viene sanato. Nella nuova formulazione dell’art. 13, co. 1 del D.Lgs. 472/1997, rimane invariato quanto già previsto nelle lettere a) e b) e cioè la sanzione è ridotta: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua scadenza; b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. Vengono introdotte, per quanto qui interessa, le nuove lettere a-bis), b-bis) e b-ter) che prevedono la riduzione della sanzione rispettivamente: ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. 3 Con riferimento ai dubbi interpretativi che sorgevano nell’applicazione della riduzione della sanzione ad un nono in caso di tardività nei 90 giorni ed in particolare relativamente al termine di decorrenza dei 90 giorni, l’Agenzia delle entrate con la circolare 23/E del 9.06.2015, ha precisato che “le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione – quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali – non sono commesse mediante la dichiarazione in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia. Sebbene, infatti, il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione – o determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI – le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per tali violazioni, … il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione.” Va rilevato che l’istituto del ravvedimento non può essere utilizzato se per l’errore commesso, in questo caso un omesso o tardivo versamento, il contribuente ha già ricevuto l’avviso bonario ex art. 36-bis DPR 600/73 Le Tabelle di seguito rappresentate, riepilogano i termini per ravvedere omessi o tardivi versamenti, secondo quanto prevede la nuova formulazione dell’art. 13 co.1 del D.Lgs. 472/1997. RAVVEDIMENTO OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI UNICO/2015 E 730/2015 SENZA SOSTITUTO - ANNO D’IMPOSTA 2014 TABELLA A SALDO E 1° ACCONTO – Scadenza 16.06.2015 TERMINE SANZIONE RIDOTTA Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione Dal 17.06 al 30.06.2015 Saldo e 1° Acconto Dal 01.07 al 16.07.2015 Dal 17.07.2015 al 14.09.2015 Fino al 90° giorno successivo al termine per il versamento (16 giugno + 90 gg.) Dal 15.09.2015 al 30.09.2016 * Dal 91° giorno e fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione Dal 1.10.2016 al 30.09.2017 * Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione Dal 1.10.2017 * Oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1 0,2% 5 1% 9 1,8% 13 2,6% 2 0,4% 6 1,2% 10 2% 14 2,8% 3 0,6% 7 1,4% 11 2,2% 4 0,8% 8 1,6% 12 2,4% 3% (1/10 del 30%) 3,33% (1/9 del 30%) 3,75% (1/8 del 30%) 4,29% (1/7 del 30%) 5% (1/6 del 30%) *Termini teorici in quanto per i versamenti a tali date dovrebbe già essere arrivato il bonario ex art. 36-bis DPR 600/73 4 RAVVEDIMENTO OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI UNICO/2015 E 730/2015 SENZA SOSTITUTO - ANNO D’IMPOSTA 2014 TABELLA B 2° O UNICO ACCONTO - Scadenza 30.11.2015 TERMINE RIDUZIONE SANZIONE Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione Giorno Sanzione Dal 1.12 al 14.12.2015 2° o Unico Acconto Dal 15.12 al 30.12.2015 Dal 31.12.2015 al 28.02.2016 Fino al 90° giorno successivo al termine per il versamento (30 novembre + 90 gg.) Dal 29.02.2016 al 30.09.2016 * Dal 91° giorno e fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione Dal 1.10.2016 al 30.09.2017 * Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione Dal 1.10.2017 * Oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione 1 0,2% 5 1% 9 1,8% 13 2,6% 2 0,4% 6 1,2% 10 2% 14 2,8% 3 0,6% 7 1,4% 11 2,2% 4 0,8% 8 1,6% 12 2,4% 3% (1/10 del 30%) 3,33% (1/9 del 30%) 3,75% (1/8 del 30%) 4,29% (1/7 del 30%) 5% (1/6 del 30%) *Termini teorici in quanto per i versamenti a tali date dovrebbe già essere arrivato il bonario ex art. 36-bis DPR 600/73 Alle sanzioni sopra rappresentate, vanno aggiunti gli interessi legali da calcolare in base ai giorni di ritardo nella misura del: 2.5% annuo fino al 31.12.2013 1% annuo dall’ 1.01.2014 al 31.12.2014 0,5% annuo dall’ 1.01.2015 Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (art. 1284 c.c.) con maturazione giorno per giorno. Il termine "contestualmente" non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'è logico che sia, entro lo stesso "limite temporale" previsto dalla norma (Circolare Ministeriale 180/1998). In tutti i casi in cui si utilizza l’istituto del ravvedimento nei confronti dell’erario, le sanzioni e gli interessi dovuti devono essere indicati nel modello F24 separatamente con appositi codici tributo e con l’indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il tributo oggetto di ravvedimento. Con le modalità precedentemente descritte possono essere sanati tutti gli omessi e/o tardivi versamenti che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi quali ad esempio: saldo Irpef, Addizionale Regionale e Comunale, Cedolare secca, IVIE e IVAFE, imposte sostitutive; acconto Irpef, Addizionale Comunale, Cedolare secca, IVIE e IVAFE Ulteriori dettagli sulle scadenze e sui codici tributo sono presenti nella Guida 3 Manuale tabelle. 5 14.1.3 SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER TARDIVA TRASMISSIONE DEL MODELLO 730 L’art. 7-bis del D.Lgs. 241/1997, prevede in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte di soggetti tenuti a tale adempimento, una sanzione amministrativa che va da € 516,46 a € 5.164,57. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 e quindi tale sanzione può essere ravveduta. Ai fini del ravvedimento, occorre tener presente che la trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle entrate è un adempimento proprio del CAF e non incide sugli obblighi dichiarativi del contribuente per il quale la dichiarazione si considera presentata. “ .. Fermo restando il principio secondo cui il ravvedimento è possibile finché è normativamente consentito provvedere all’adempimento omesso, per la trasmissione telematica dei soli modelli 730, il ravvedimento è consentito fino al 10 novembre di ciascun anno (termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative), ...” (Circolare 11/E del 19.02.2008). Se il ritardo non supera i 90 gg. dal termine entro il quale il contribuente poteva presentare la dichiarazione al CAF, il ravvedimento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 472/1997 con la riduzione ad 1/10 della sanzione minima: 516,46 : 10 = € 51,00 per ogni 730 trasmesso tardivamente Dopo il 23.07.2015 ma entro il 21.10.2015* Se il ritardo supera i 90 gg. dal termine entro il quale contribuente poteva presentare la dichiarazione al CAF ma avviene entro il 10 novembre, il ravvedimento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 472/1997 quindi con la riduzione ad 1/8 della sanzione minima: 516,46 : 8 = € 64,00 Dopo il 21.10.2015* ma entro il 10 novembre 2015 *La data del 21.10.2015 considera quale termine di scadenza il 23.07.2015 al riguardo si attendono chiarimenti dall’Agenzia delle entrate 14.1.4 IL MODELLO “730 RETTIFICATIVO” E LA “COMUNICAZIONE DATI RETTIFICATI” L’art. 6 del D.Lgs. 175/2014, ha modificato quanto già previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 in relazione alle sanzioni per errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730. D.Lgs. 241/1997 – Stralcio Articolo 39 Sanzioni In vigore dal 13 dicembre 2014 “1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13, del D.M. 31.05.1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente… Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione. La sanzione è ridotta nella misura prevista dall'art. 13, co. 1, lettera b), del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre. … a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13, del D.M. 31.05.1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a); a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi; … A decorrere dall’attività svolta nel 2015 il 730 “Rettificativo” riveste quindi particolare rilevanza rispetto agli anni precedenti in quanto, nel caso in cui il CAF si accorga di aver commesso errori nell’apposizione del visto 6 di conformità, al fine di evitare che gli venga chiesto da parte dell’Amministrazione finanziaria il pagamento di una somma pari all’imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, può trasmettere entro il 10 novembre: una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal modo la somma dovuta da parte del RAF/CAF, è pari all’importo della sola sanzione che, se viene pagata entro la stessa data del 10 novembre, è ridotta ad 1/8 di quanto previsto quindi al 3,75% della maggiore imposta dovuta (1/8 del 30%). PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER RAVVEDIMENTO INFEDELTA’ DEL VISTO Per il versamento della sanzione, il CAF / Professionista deve utilizzare il modello F24 e indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale del coobbligato, erede, …”, indicando il “Codice Identificativo” e il codice tributo in corso di istituzione (Circolare 26/E del 7.07.2015 punto 21). Resta a carico del contribuente il pagamento della maggiore imposta e degli interessi che per il differito pagamento sono quantificati in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Se si tratta di rettificativo di un 730 senza sostituto il pagamento della maggiore imposta e degli interessi deve essere effettuato direttamente dal contribuente con F24 ma gli interessi per tardivo versamento seguono la regola generale: 0,40% della somma da versare se il versamento è effettuato dopo il 16 giugno ma entro il 16 luglio; 0,5% annuo a decorrere dal 16 giugno (se non è stato effettuato alcun versamento entro tale data) se il versamento è effettuato dopo il 16 luglio. ESEMPIO DI SANZIONE PER INFEDELTA’ DEL VISTO - 730 RETTIFICATIVO Dopo l’invio del modello 730 il CAF si accorge di aver commesso un errore nell’apposizione del visto in quanto è stata riconosciuta una spesa sostenuta nell’anno d’imposta 2015. Per effetto di tale errore il contribuente ha un rimborso di € 500. Se il contribuente intente presentare una nuova dichiarazione: Il CAF predispone il 730 rettificativo ed entro il 10 novembre lo invia; entro la stessa data paga la sanzione di € 18,75 (30% ridotto ad 1/8 = 3,75% di € 500) Al contribuente nella busta paga verrà trattenuta la maggiore imposta di € 500 oltre agli interessi dello 0,40%. Non è dovuta alcuna sanzione nel caso in cui la trasmissione del modello 730 rettificativo o della comunicazione in rettifica sia effettuata entro il termine previsto ordinariamente per l’invio del 730. Per il 2015, tenuto conto della proroga prevista dal DPCM 26.06.2015, il termine per la trasmissione delle dichiarazioni in rettifica senza applicazione di sanzioni deve considerarsi il 23 luglio 2015, purché siano rispettate le condizioni previste dallo schema di decreto (Circolare 26/E del 7.07.2015 Risposta n. 20) Il differimento riguarda i CAF e i professionisti abilitati che abbiano già trasmesso alla data del 7 luglio 2015 almeno l’80% delle dichiarazioni (DPCM 26.06.2015 pubblicato in G.U. il 6.07.2015) LA TARDIVITA’ DELLA PRESENTAZIONE Un 730 Rettificativo, è una dichiarazione giuridicamente valida, quindi, se viene trasmesso dopo il termine previsto per l’invio della dichiarazione (23.07.2015) e comunque entro il 10.11.2015, prevede il pagamento della sanzione pari al 3,75% della maggiore imposta o del minor credito da esso risultante (se la rettifica riguarda l’infedeltà del visto), ma resta ferma in ogni caso l’applicazione della sanzione per tardività della presentazione (Circolare 14/E del 9.05.2013 punto 7.3); si veda al riguardo il punto 14.1.3. Si deve quindi aggiungere all’eventuale sanzione per visto infedele, la sanzione per la tardività pari ad € 51 se trasmesso entro 90 gg. e ad € 64 dal 91° giorno fino al 10.11.2015. Al riguardo siamo in attesa di eventuali conferme da parte dell’Agenzia delle entrate. Lo stesso non si può dire per la “Comunicazione dati rettificati” in quanto la stessa non produce effetti dichiarativi giuridicamente validi quindi non presuppone una tardività nella presentazione della dichiarazione. 7 Il 730 rettificativo, che presuppone l’adesione da parte del contribuente alla sua predisposizione e quindi la firma da parte dello stesso sulla dichiarazione rettificata, produce effetti dichiarativi giuridicamente validi per il contribuente. Nel modello 730-3 dovrà essere compilata la casella relativa al “730 rettificativo” e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Il modello dovrà essere inviato all’Agenzia delle entrate entro il 10 novembre e dovrà contenere anche i dati relativi al 730-4 Rettificativo utili al sostituto d’imposta per effettuare il nuovo conguaglio dell’imposta e degli interessi (0,40% mensile) nella prima retribuzione utile. Se il “Rettificativo” è determinato dall’apposizione di un visto infedele, entro la stessa data il CAF dovrà pagare anche la sanzione del 3,75% sulla maggiore imposta dovuta (30% ridotto ad 1/8). 730 RETTIFICATIVO La casella “Rettificativo” può assumere uno dei seguenti tre valori: Codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele; Codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele; Codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele. Se il CAF riscontra un errore nell’apposizione del visto e il contribuente non intende presentare una dichiarazione “Rettificativa”, al fine di evitare il pagamento della maggiore imposta, della sanzione (piena) e degli interessi, può inviare all’Agenzia delle entrate entro il 10 novembre una “Comunicazione” pagando, entro la stessa data la sanzione del 3,75% sulla maggiore imposta (30% ridotto ad 1/8). La “Comunicazione”, che non è firmata dal contribuente, non produce effetti dichiarativi giuridicamente validi per il contribuente e può essere inviata solo per rimuovere errori commessi dal CAF nell’apposizione del “visto di conformità”. LA “COMUNICAZIONE DATI RETTIFICATI” Non può essere utilizzata per rimuovere errori che, seppur commessi dal CAF, riguardano elementi della dichiarazione che non comportano l’apposizione del visto di conformità. X COMUNICAZIONE DATI RETTIFICATI In particolare il CAF o il professionista per la trasmissione della comunicazione dei dati rettificati deve: Barrare la casella presente nel modello 730-3 “Comunicazione dati rettificati Caf o professionista” Compilare integralmente il modello 730 con tutti i dati anche quelli non variati ed il prospetto di liquidazione coerente con i dati rettificati Non riportare i dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF Non riportare i dati relativi al sostituto d’imposta Non riportare i dati relativi alla firma del contribuente Non trasmettere i dati relativi al modello 730-4 8 RIEPILOGO SANZIONI CAF IN CASO DI INVIO “730 RETTIFICATIVO” SANZIONE PER VISTO INFEDELE SANZIONE PER TARDIVITA’ Inviato Inviato NO NO Entro il 23.07.2015 Entro il 23.07.2015 Inviato Dopo il 23.07.2015 € 51,00** 3,75%* Inviato Entro il 21.10.2015 Della maggiore Dopo il 23.07.2015 imposta o del minor Inviato Entro il 10.11.2015 credito Dopo il 21.10.2015 € 64,00** Entro il 10.11.2015 * In attesa dell’approvazione del codice identificativo e dell’eventuale codice tributo da indicare nel Modello F24 ** In attesa di chiarimenti/conferma da parte dell’Agenzia delle entrate RIEPILOGO SANZIONI CAF IN CASO DI INVIO “COMUNICAZIONE DATI RETTIFICATI” SANZIONE PER VISTO INFEDELE SANZIONE PER TARDIVITA’ Inviato Inviato NO NO Entro il 23.07.2015 Entro il 23.07.2015 3,75%* Inviato Inviato Della maggiore Dopo il 23.07.2015 Dopo il 23.07.2015 NO imposta o del minor Entro il 10.11.2015 Entro il 10.11.2015 credito * In attesa dell’approvazione del codice identificativo e dell’eventuale codice tributo da indicare nel Modello F24 14.1.5 LE ALTERNATIVE AL MODELLO 730 RETTIFICATIVO IL 730 RETTIFICATIVO PRESUPPONE SEMPRE UN ERRORE DA PARTE DEL CAF indipendentemente dal fatto che lo stesso sia determinato dall’infedele apposizione del visto o da altro errore per il quale non è prevista l’apposizione del visto, è quindi opportuno utilizzare tale strumento solo nel caso in cui l’errore non sia rimediabile attraverso la predisposizione di altra tipologia di dichiarazione come ad esempio Unico Correttivo nei termini o Unico Integrativo. Art. 39 comma 1 lett. a) D.Lgs. 241/1997 Come modificato dall’art. 6 D.Lgs. 175/2018 “… La violazione [del visto di conformità] è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto … La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del DPR 602/1973 …” (iscrizione a ruolo solo se di importo superiore a 30 euro). QUINDI … Se il contribuente si ravvede (e il CAF si fa carico della sola sanzione) viene sterilizzata l’attività 36-bis e 36-ter e conseguentemente l’Agenzia non può contestare l’infedeltà del visto di conformità La tabella che segue mette in evidenza le possibili soluzioni alternative al 730 Rettificativo che, si ricorda, indipendentemente dal fatto che venga predisposto per sanare l’infedeltà del visto, presuppone sempre un errore del CAF e quindi un suo indice di difettosità. Si auspica quindi che il 730 Rettificativo venga utilizzato solo se, a fronte di un effettivo errore del CAF, il contribuente non intenda aderire alle possibili soluzioni alternative e pretenda quindi la dichiarazione rettificativa. 9 COME SANARE IL VISTO INFEDELE SANZIONE NOTE Dopo il IL CAF 23.07.2015 Paga la sanzione (F24 intestato al CAF) 730 Fino al Rettificativo IL CONTRIBUENTE 10.11.2015 Dopo il 23.07.2015 Paga imposta e interessi (somme trattenute dal 3,75% Fino al 10.11.2015 sostituto o, in assenza, pagamento con F24 intestato + al contribuente) € 51 o € 64 ALTERNATIVE POSSIBILI DOPO IL 23.07.2015 FINO AL 10.11.2015 DICHIARAZIONE UNICO Correttivo nei termini Entro il 30.09.2015 UNICO Integrativo Dall’ 1.10.2015 Al 10.11.2015 IL CONTRIBUENTE Paga imposta, sanzioni e interessi (F24 intestato al contribuente) il CAF si accolla la sanzione (rimborso al contribuente) 3,33% Fino al 14.09.2015 3,75% Dal 15.09.2015 Al 30.09.2015 3,75% + € 25 PER IL CAF: Fino al 14.09.2015 è economicamente conveniente (3,33% in luogo del 3,75% + € 51 per tardività) Dal 15.09 al 30.09.2015 è economicamente conveniente (3,75% in luogo del 3,75% + € 51 per tardività) In entrambi i casi non viene evidenziata alcuna difettosità da parte del RAF/CAF IL CONTRIBUENTE Paga imposta, sanzioni e interessi (F24 intestato al contribuente) il CAF si accolla la sanzione (rimborsandola al contribuente) PER IL CAF: E’ economicamente conveniente (3,75% + € 25 in luogo del 3,75% + € 51 o € 64 per tardività) Non viene evidenziata alcuna difettosità da parte del RAF/CAF 14.1.6 IL MODELLO 730 INTEGRATIVO: CODICE “1” - CODICE “2” - CODICE “3” Se il contribuente si accorge di non aver fornito correttamente tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 26 ottobre 2015 un modello 730 integrativo (il 25 è domenica). Il Modello 730 Integrativo può essere presentato esclusivamente ad un CAF o ad un professionista abilitato, anche se il contribuente aveva ricevuto l’assistenza fiscale dal sostituto d’imposta o direttamente dall’Agenzia delle entrate. Il CAF invierà all’Agenzia delle entrate entro il 10.11.2015 la dichiarazione integrativa comprensiva dei dati utili al sostituto d’imposta per effettuare il conguaglio nella retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Il “730 INTEGRATIVO” Non può essere utilizzato per rimuovere errori od omissioni che comportino un minor credito o un maggior debito rispetto alla dichiarazione originaria. In tal caso l’errore o l’omissione può essere sanato solo attraverso la presentazione di un modello UNICO “Correttivo nei termini” entro il 30.09.2015 oppure UNICO “Integrativo” dall’1.10.2015 10 Si distinguono tre possibili situazioni con riferimento alle quali il contribuente può presentare un Modello 730 Integrativo di un modello precedentemente già presentato. 1. Modifica e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario - CODICE “1” 2. Modifica e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del Sostituto d’imposta; in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio - CODICE “2” 3. Modifica e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al Sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario; in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio CODICE “3” LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA non sospende le procedure avviate con la consegna del Modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Con riferimento a ciascuna delle situazioni sopra descritte, nella casella “730 Integrativo” presente nel frontespizio, deve essere riportato il relativo codice 730 Integrativo: indicare alternativamente i codici “1” o “2” o “3” Lo stesso codice indicato nel frontespizio deve essere riportato nella casella “730 Integrativo” presente nel Modello 730-3 “Prospetto di liquidazione” 730 Integrativo: indicare alternativamente i codici “1” o “2” o “3” 11 730 INTEGRATIVO CON CODICE “1” - Il 730 originario è stato conguagliato E’ ammesso se dalla liquidazione delle singole imposte scaturisce un maggior importo a credito o un minor debito ovvero scaturisce un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario. Il CAF deve predisporre il modello 730 integrativo secondo le modalità di seguito riportate. Deve essere indicato il codice “1” nella casella “integrativo” del frontespizio del 730 e nel 730-3 Deve essere compilata la sezione VII del quadro F Deve essere ricalcolato e compilato interamente il Modello 730-3 con la sola eccezione: della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF per il 2015 (nei righi 94 e 95 per il dichiarante e nei righi 114 e 115 per il coniuge, devono essere riportati i dati del Modello 730-3 originale); dell’acconto addizionale comunale per il 2015 (nel rigo 97 per il dichiarante e nel rigo 117 per il coniuge, devono essere riportati i dati del Modello 730-3 originale); della prima e della seconda o unica rata di acconto cedolare secca per il 2015 (nei righi 100 e 101 per il dichiarante e nei righi 120 e 121 per il coniuge, devono essere riportati i dati del Modello 730-3 originale) Il contribuente ha comunque la facoltà di comunicare al Sostituto, entro il 30 settembre, la riduzione o l’annullamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o di Cedolare Secca. Non devono essere compilati i righi da 161 a 164 del 730-3 Devono essere compilati i righi da 171 a 179 del 730-3 Deve essere data comunicazione al contribuente dell’importo di cui otterrà il rimborso indicandolo nella parte riserva ai messaggi del 730-3 Il Modello 730-4 da utilizzare è quello denominato “MOD. 730-4 INTEGRATIVO REDDITI 2014” nel quale i valori delle singole imposte da rimborsare vengono esposti per differenza tra quanto risultava dal 730 originario e quanto risulta dal 730 Integrativo. QUADRO F - SEZIONE VII - Questa sezione va compilata solo dai contribuenti che presentano il Modello 730/2015 Integrativo codice “1”. I dati per compilare il rigo F9 devono essere rilevati dal prospetto di liquidazione 730-3 del modello 730/2015 originario: rigo F9 - colonna 1: riportare l’importo del credito IRPEF indicato al rigo 91, col. 5 dichiarante e/o al rigo 111, col. 5 del coniuge dichiarante rigo F9 - colonna 2: riportare l’importo del credito addizionale regionale indicato al rigo 92, col. 5 del dichiarante e/o al rigo 112, col. 5 del coniuge dichiarante rigo F9 – colonna 3: riportare l’importo del credito addizionale comunale indicato al rigo 93, col.5 del dichiarante e/o al rigo 113, col. 5 del coniuge dichiarante rigo F9 – colonna 4: riportare l’importo del credito cedolare secca sulle locazioni indicato al rigo 99, col. 5 del dichiarante e/o al rigo 119, col. 5 del coniuge dichiarante Nel rigo F10 devono essere indicati i crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte, rilevabili dal prospetto di liquidazione 730-3 del modello 730/2015 originario: rigo F10 - colonna 1: riportare l’importo del credito IRPEF indicato al rigo 91, col. 4 dichiarante e/o al rigo 111, col. 4 del coniuge dichiarante rigo F10 - colonna 2: riportare l’importo del credito addizionale regionale indicato al rigo 92, col. 4 del dichiarante e/o al rigo 112, col. 4 del coniuge dichiarante rigo F10 – colonna 3: riportare l’importo del credito addizionale comunale indicato al rigo 93, col. 4 del dichiarante e/o al rigo 113, col. 4 del coniuge dichiarante rigo F10 – colonna 4: riportare l’importo del credito cedolare secca sulle locazioni indicato al rigo 99, col. 4 del dichiarante e/o al rigo 119, col. 4 del coniuge dichiarante 12 CASI PARTICOLARI DI 730 INTEGRATIVO CON CODICE “1” 730 Originario con Sostituto e Cessazione del rapporto di lavoro Se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 26 ottobre 2015 il contribuente, ricorrendone le condizioni, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice “1” se ha un sostituto d’imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre 2015 (Circ. 14/E del 9.05.2013 punto 5.2.1). Se invece il contribuente non ha un nuovo sostituto, può essere presentato il 730 Integrativo codice “1” come “MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO”, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate (Risoluzione 57/E del 30.05.2014 punto 1). 730 Originario senza sostituto Se è stato presentato un 730 originario in assenza di sostituto (viene conguagliato dall’Agenzia delle entrate) ed entro il 26 ottobre il contribuente ha un nuovo sostituto, può essere presentato il 730 Integrativo codice “1”, in tal caso il rimborso sarà effettuato dal nuovo sostituto (Ris. 57/E del 30.05.2014 punto 1). 730 INTEGRATIVO CON CODICE “2” - Il 730 originario non è stato conguagliato E’ ammesso per correggere esclusivamente errori relativi ai dati necessari per individuare il sostituto d’imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio. In tal caso, non essendosi conclusa con la dichiarazione originaria l’assistenza fiscale (impossibilità di effettuare le operazioni di conguaglio per la mancata individuazione del sostituto) la dichiarazione integrativa deve essere liquidata con i criteri della dichiarazione ordinaria. Il CAAF deve predisporre il modello 730 integrativo secondo le modalità di seguito riportate. Deve essere indicato il codice “2” nella casella “integrativo” del frontespizio del 730 e nel 730-3 Può contenere solo modifiche nel quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” Non deve essere compilata la sezione VII del quadro F Devono essere compilati i righi da 161 a 164 del 730-3 Il Modello 730-4 da utilizzare è quello denominato “MOD. 730-4 REDDITI 2014” provvedendo a compilare la casella “Integrativo dati sostituto errati” con il codice “2”. 2 CASI PARTICOLARI DI 730 INTEGRATIVO CON CODICE “2” 730 Originario con Sostituto Se il 730 originario è stato inviato ad un sostituto d’imposta non tenuto all’effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d’imposta, può essere presentato il 730 Integrativo codice “2” come “MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO”, il conguaglio sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate (Ris. 57/E del 30.05.2014 punto 1). 730 ORIGINARIO SENZA SOSTITUTO Se il 730 originario era senza sostituto e dopo l’invio il contribuente ha un Sostituto, non può essere presentato un 730 Integrativo Codice “2” in quanto le operazioni di conguaglio vengono effettuate dall’Agenzia delle entrate 13 730 Originario presentato direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23.02.2015 al punto 6 “Presentazione diretta della dichiarazione” prevede che: qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica … qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità precedenti. Il contribuente può, alternativamente: presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto (in questo ultimo caso il conguaglio viene effettuato dall’Agenzia); rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato. 730 INTEGRATIVO CON CODICE “3” - Il 730 originario non è stato conguagliato E’ ammesso per esporre modifica e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al Sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario. In tal caso non essendosi conclusa con la dichiarazione originaria l’assistenza fiscale (impossibilità di effettuare le operazioni di conguaglio per la mancata individuazione del sostituto), la dichiarazione integrativa deve essere liquidata con i criteri della dichiarazione ordinaria. Si tratta quindi della situazione già descritta con il codice 2, che contiene anche le modifiche da apportare al 730 già descritte in corrispondenza del codice 1. Il CAAF deve predisporre il modello 730 integrativo secondo le modalità descritte con il codice “1” con le differenze di seguito riportate. Deve essere indicato il codice “3” nella casella “integrativo” del frontespizio del 730 e nel 730-3 Non deve essere compilata la sezione VII del quadro F Deve essere ricalcolato e compilato interamente il Modello 730-3 anche con riferimento agli acconti IRPEF, Cedolare secca e Addizionale comunale Devono essere compilati i righi da 161 a 164 del 730-3 Il Modello 730-4 da utilizzare è quello denominato “MOD. 730-4 REDDITI 2014” provvedendo a compilare la casella “Integrativo dati sostituto errati” con il codice “3”. 3 CASI PARTICOLARI DI 730 INTEGRATIVO CON CODICE “3” 730 Originario con Sostituto Se il 730 originario è stato inviato ad un sostituto d’imposta non tenuto all’effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d’imposta, può essere presentato il 730 Integrativo codice “3” come “MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO”, il conguaglio sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate (Risoluzione 57/E del 30.05.2014 punto 1). 14 14.1.7 IL MODELLO UNICO PF CORRETTIVO NEI TERMINI Se il contribuente si accorge di non avere fornito tutti gli elementi da indicare nel modello 730/2015 (già trasmesso all’Amministrazione Finanziaria) o nel modello UNICO PF 2015 (già consegnato all’Ufficio postale o trasmesso all’Amministrazione Finanziaria), può presentare un modello UNICO persone fisiche correttivo nei termini, entro: 30 giugno 2015 se la presentazione avviene per consegna cartacea alla posta. È prevista la possibilità di presentazione cartacea della dichiarazione correttiva solo per coloro che sono privi di sostituto d’imposta e per i contribuenti deceduti; in tutti gli altri casi la correttiva deve essere presentata esclusivamente per via telematica. 30 settembre 2015 se la consegna avviene tramite un soggetto abilitato alla trasmissione telematica, o se il contribuente provvede in proprio alla trasmissione via internet. Se da Unico correttivo emerge un minor credito deve essere versata con modello F24 la differenza tra l’importo: del credito risultante dal modello 730 originario (rimborsato dal Sostituto o dall’Agenzia) e il credito risultante da UNICO Correttivo; del credito risultante dal modello UNICO originario qualora già utilizzato in compensazione e il credito risultante da UNICO Correttivo. Se da Unico correttivo emerge un maggior debito deve essere versata con modello F24 la differenza tra l’importo: del debito risultante dal modello 730 originario (trattenuto dal Sostituto o pagato direttamente) e il debito risultante da UNICO Correttivo; del debito risultante dal modello UNICO originario già versato con un precedente modello F24 e il debito risultante da UNICO Correttivo; Se da Unico correttivo risulta un maggior credito o un minor debito rispetto alla prima dichiarazione: la differenza può essere chiesta a rimborso o utilizzata come eccedenza per l’anno successivo, ovvero utilizzata in compensazione; se la prima dichiarazione presentata è un modello 730, in luogo del modello Unico correttivo nei termini è conveniente presentare il 730 Integrativo (al CAF entro il 26 ottobre) che permette di recuperare il maggior credito con la retribuzione erogata nel mese di dicembre. Le imposte dovute, in relazione a quanto sopra rappresentato, vanno versate avvalendosi dell’istituto del ravvedimento per omessi o tardivi versamenti come rappresentato nelle tabelle al punto 14.1.2. NEL MODELLO UNICO: X Barrare la casella per indicare che trattasi di Unico Correttivo nei termini 15 14.1.8 LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - MODELLO UNICO PF INTEGRATIVO Scaduti i termini di presentazione dell’UNICO Correttivo nei termini o del 730 Integrativo, il contribuente che ha validamente presentato una dichiarazione (originaria) ma è incorso in errori od omissioni, può correggerla presentando una dichiarazione integrativa con il Modello UNICO PF. Deve essere utilizzato il modello UNICO PF predisposto dall’Agenzia delle entrate per il periodo d’imposta da rettificare barrando la casella “Dichiarazione integrativa a favore” o “Dichiarazione integrativa” a seconda della situazione che il contribuente deve sanare. NEL MODELLO UNICO: Barrare la casella per indicare che trattasi di “Dichiarazione Integrativa a favore” X X Barrare la casella per indicare che trattasi di “Dichiarazione Integrativa” DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE Può essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria se trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo se la dichiarazione originaria è stata consegnata ad un ufficio postale. La presentazione della dichiarazione integrativa a favore non determina alcuna sanzione in capo al contribuente. ISTANZA DI RIMBORSO La possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente è prevista dal 2002 ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, DPR 322/1998 come modificato dall’art. 2 DPR 435/2001, la norma citata non ha annullato la possibilità di avvalersi dell’istanza ai sensi dell’articolo 38 del DPR 602/73. Con la risoluzione n. 459/E del 2.12.2008, l’Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito che le due modalità di correzione a favore del contribuente non sono alternative ma coesistono. Decorsi quindi i termini per presentare la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, resta sempre aperta la facoltà, ai sensi dell’art. 38 DPR 602/73, di percorrere la via amministrativa dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, che deve essere prodotta (pena la decadenza) entro 48 mesi dall’errato versamento diretto. La facoltà di presentare istanza ai sensi dell’art. 38 DPR 602/73 potrebbe essere esercitata anche nei termini di presentazione della dichiarazione integrativa, sarebbe però svantaggiosa per il contribuente che dovrebbe attendere il rimborso da parte degli uffici finanziari, mentre con la dichiarazione integrativa il credito può essere immediatamente utilizzato. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA UNICO PF INTEGRATIVO La dichiarazione integrativa può essere presentata fintanto che l’Agenzia delle entrate può esercitare l’azione di controllo, salvo che, nel frattempo, non abbia notificato un atto accertativo (avvisi bonari art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73 e avvisi di accertamento). 16 La dichiarazione integrativa costituisce un ravvedimento operoso che si perfeziona non solo con la presentazione della dichiarazione bensì con il contestuale versamento delle imposte dovute maggiorate delle sanzioni ridotte e degli interessi legali. UNICO INTEGRATIVO PRESENTATO ENTRO 90 GG. DALLA SCADENZA ORDINARIA Qualora il modello Unico integrativo venga presentato entro 90 gg. dalla scadenza ordinaria (30 settembre + 90 gg. quindi entro il 29 dicembre) è possibile per il contribuente trattare l’integrativo non come ravvedimento operoso, ma rimetterlo nei termini pagando la sanzione ridotta per tardività di € 25 (1/10 della sanzione minima di € 258). Quindi se il contribuente ha presentato la prima dichiarazione nei termini (23.07.2015 se 730/2015 ovvero 30.09.2015 se UNICO/2015) e si accorge di non aver, ad esempio, indicato un reddito, dall’1.10.2015 fino al 29.12.2015 può sanare la violazione presentando un UNICO Integrativo “tardivo” e versando entro tale data: € 25 per tardiva presentazione (in tal modo la dichiarazione è riportata nei termini); la maggiore imposta dovuta; la sanzione per tardivo versamento pari al 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30% vedi TABELLE A e B rappresentate al punto 14.1.2); gli interessi legali dello 0,5% su base annua rapportati ai gg. di ritardo del versamento. Se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre il 29.12.2015, la stessa è considerata a tutti gli effetti un ravvedimento operoso e la misura delle sanzioni ridotte varia in funzione del tipo di violazione e del momento in cui interviene il ravvedimento. Le violazioni più comuni sono rappresentate da: errori od omissioni rilevabili dall’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 (ad esempio, oneri detratti/dedotti oltre il limite ovvero, in caso di richiesta di documenti, l’inserimento di spese mediche non detraibili), per i quali è prevista la sanzione del 30% sulla maggiore imposta o sul minor credito; infedele dichiarazione (ad esempio, l’omessa indicazione di un reddito) per la quale è prevista la sanzione che va dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito. La sanzione per infedele dichiarazione è elevata: − dal 133% al 266% della maggiore imposta o del minor credito, se l’omissione dichiarativa è relativa a redditi prodotti all’estero (art. 1 co. 3 D.Lgs. 471/1997); − dal 200% al 400% della maggiore imposta o del minor credito, se l’omissione dichiarativa è relativa a redditi prodotti in paesi esteri rientranti nell’elenco c.d. “black list” (art. 3 co. 2 D.L. 78/2009); − dal 200% al 400%, se l’omissione è relativa ai canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo (art. 3 co. 5 D.Lgs. 23/2011). MONITORAGGIO FISCALE L’articolo 9 della L. n. 97/2013 (vedi in merito anche la Circolare n. 38/E del 23.12.2013) ha apportato rilevanti modifiche al regime sanzionatorio del monitoraggio fiscale, di seguito riportate sinteticamente. La sanzione prevista per omessa dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero (Quadro RW relativamente al “monitoraggio”) va dal 3% al 15% (era dal 10% al 50%) del valore non dichiarato; la sanzione è raddoppiata per beni detenuti nei paesi “black list” e va quindi dal 6% al 30% del valore non dichiarato. La sanzione per tardiva presentazione di dichiarazione degli investimenti e delle attività finanziarie estere (Quadro RW relativamente al “monitoraggio”), ovvero entro 90 giorni dalla scadenza, è di € 258. Per il principio del favor rei non possono essere irrogate sanzioni per violazioni commesse in passato relative alla compilazione delle sezioni I e III del quadro RW, mentre per la sezione II si applicano le nuove sanzioni anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova norma. 17 Di seguito si riepilogano le sanzioni per ravvedimento effettuato entro il 30.09.2016 in relazione ad errori commessi nella dichiarazione presentata nel 2015 relativa ai redditi 2014 (730/2015 o UNICO/2015); fermo restando che gli errori possono comunque essere rimossi, sempre e comunque attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa (UNICO/2015 Integrativo), fino al 31.12.2019 riducendo le sanzioni previste per la tipologia di violazione commessa di 1/7 o di 1/6. RAVVEDIMENTO 730/UNICO/2015 EFFETTUATO ENTRO IL 30.09.2016 VIOLAZIONE Errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale della dichiarazione SANZIONE ORDINARIA SANZIONE RIDOTTA 30% 1/8 Della maggiore imposta dovuta Pari al 3,75% 1/8 del minimo pari a: Dal 100% al 200% 12,50% (100/8) nella generalità dei casi Dichiarazione Infedele Omessa o incompleta presentazione del Quadro RW relativamente al monitoraggio della maggiore imposta dovuta. Con le maggiorazioni previste Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati 16,67% (133,33/8) per omessa dichiarazione di redditi esteri 25% (200/8) per omessa dichiarazione di redditi esteri prodotti in Paesi “black list” 25% (200/8) per omessa dichiarazione di canoni di locazione di abitazioni 1/8 del minimo pari a: 0,375% (3/8) 0,75% (6/8) Paesi “black list” 14.1.9 LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - DA RIMBORSO A COMPENSAZIONE Il contribuente che ha presentato il modello UNICO dal quale scaturisce un credito chiesto a rimborso, può modificare tale scelta chiedendo il credito in compensazione. Al contrario non può essere modificata la scelta nel caso in cui nella dichiarazione originaria il credito fosse stato chiesto in compensazione. NEL MODELLO UNICO: Barrare la casella per indicare che trattasi di “Dichiarazione Integrativa” per modificare il RIMBORSO IN COMPENSAZIONE X Questa tipologia di Dichiarazione Integrativa deve essere presentata entro 120 gg. dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (30 settembre + 120 gg.) e quindi entro il 28 gennaio dell’anno successivo (art. 7 co. 1 lett. g) D.L. n. 70/2011). 18 14.1.10 SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO In caso di omessa presentazione nei termini della dichiarazione dei redditi il contribuente ha 90 gg. di tempo per presentarla fruendo di una sanzione ridotta. I 90 gg. si calcolano (da calendario) a partire da termini diversi a seconda della modalità di presentazione che si intende utilizzare: dall’1 luglio 2015 - quindi la dichiarazione deve essere presentata entro il 28 settembre 2015 se si intende presentarla ad un ufficio postale; dall’1 ottobre 2015 - quindi la dichiarazione deve essere presentata entro il 29 dicembre 2015 se si intende presentarla in via telematica. Per regolarizzare la tardiva presentazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, il contribuente entro i termini sopra descritti deve provvedere: alla trasmissione della dichiarazione; al versamento di una sanzione ridotta pari ad € 25 (importo arrotondato per troncamento) che corrisponde ad 1/10 di € 258. La sanzione è dovuta anche se dalla dichiarazione emergono solo crediti. Oltre alla sanzione di € 25 per tardiva presentazione, se dalla dichiarazione emergono imposte a debito, sugli importi da versare è necessario applicare la sanzione ridotta del 3,75% oltre agli interessi dello 0,5% annuo rapportati ai giorni di ritardo (era il 2,5% fino al 31.12.2013 e l’1% dall’1.01.2014 al 31.12.2014), cioè utilizzare il ravvedimento per omessi versamenti provvedendo al versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Se la presentazione avviene entro 90 gg. senza provvedere al versamento della sanzione di € 25, la dichiarazione viene considerata validamente presentata ma verrà irrogata da parte dell’Amministrazione Finanziaria una sanzione da € 258 a € 1.032 che viene ridotta ad € 86,00 (1/3 del minimo) se il contribuente provvede al pagamento della medesima entro 60 gg. dalla notifica della richiesta di pagamento ricevuta dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione presentata tardivamente (entro i 90 gg.) è valida a tutti gli effetti e può essere oggetto di successiva integrazione (dichiarazione integrativa a favore, ovvero ravvedimento operoso). 14.1.11 OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE Oltre i 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione anche se presentata è comunque ritenuta omessa e per la stessa non è ammesso il ravvedimento. La sanzione, che in tal caso verrà notificata dall’Agenzia delle Entrate, va dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 258. Se non sono dovute imposte la sanzione va da € 258 a € 1.032 e viene ridotta a € 86 (1/3 del minimo) se il contribuente provvede al pagamento della medesima entro 60 gg. dalla notifica della richiesta di pagamento ricevuta dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione presentata oltre i termini dei 90 gg., fermo restando le sanzioni irrogabili: produce titolo per la riscossione da parte dell’Amministrazione Finanziaria delle imposte in essa dovute; non può essere oggetto di integrazione; non è motivo di rimborso se dalla stessa fossero risultate imposte a credito. Se dalla dichiarazione non presentata (omessa) fosse emerso un credito che il contribuente ha portato in diminuzione delle imposte dovute nella successiva dichiarazione, l’Agenzia delle entrate con la circolare 21/E del 25.06.2013, ha ammesso la possibilità per il contribuente di compensare il credito nella fase della liquidazione automatica della dichiarazione relativa all’annualità successiva in cui il credito era stato 19 (illegittimamente) riportato. In tal caso invece di richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso (Circ. 34/E del 6.08.2012) il contribuente che attesta l’esistenza contabile del credito mediante la produzione di apposita documentazione all’ufficio competente potrà scomputare direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme dovute dall’originaria comunicazione di irregolarità. L’ufficio dovrà emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare fermo restando il pagamento di sanzioni ed interessi sulla parte di credito effettivamente utilizzata. 14.1.12 RIEPILOGO DELLE AZIONI POSSIBILI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RIEPILOGO DELLE AZIONI POSSIBILI PER SANARE ERRORI COMMESSI MODELLO DA PRESENTARE Comunicazione dati rettificati 730/2015 Rettificativo TERMINE Per il CAF 10.11.2015 Per il CAF 10.11.2015 730/2015 Integrativo misto “Codice 3” UNICO Integrativo “Tardivo” UNICO Integrativo a favore UNICO Integrativo Ravvedimento Da utilizzare quando il contribuente non aderisce alla predisposizione di un 730 Rettificativo o ad altre soluzioni possibili di seguito rappresentate Errore commesso dal CAF nell’apposizione del visto di conformità o per altro motivo Se il contribuente non lo pretende è opportuno utilizzare una delle soluzioni possibili di seguito rappresentate Errori od omissioni la cui correzione porta ad un maggior credito o a un minor debito ovvero non influisce sulla determinazione delle imposte scaturite dal 730 originario Per il contribuente 26.10.2015 Per il CAF Errore commesso dal Contribuente o dal CAF Errore nella compilazione dei dati del Sostituto d’imposta che in conseguenza di ciò non ha effettuato il conguaglio del 730 originario 10.11.2015 Errore commesso dal Contribuente o dal CAF Per il contribuente e per il CAF Errore commesso dal Contribuente o dal CAF (1 + 2) UNICO Correttivo nei termini Errore commesso dal CAF nell’apposizione del visto di conformità Errore commesso dal Contribuente o dal CAF 730/2015 Integrativo a favore “Codice 1” 730/2015 Integrativo neutro “Codice 2” TIPOLOGIA DI ERRORE COMMESSO 30.09.2015 Per il contribuente e per il CAF 29.12.2015 Per il contribuente e per il CAF 30.09.2016 Per il contribuente e per il CAF fino al 31.12.2019 Errori od omissioni la cui correzione porta ad un maggior credito o a un minor debito ovvero non influisce sulla determinazione delle imposte scaturite dal 730 originario sommati all’errore nella compilazione dei dati del Sostituto d’imposta che di conseguenza non ha effettuato il conguaglio del 730 originario Errori od omissioni nella compilazione della dichiarazione originaria (730 o UNICO), la cui correzione modifica il risultato della dichiarazione originaria Errore commesso dal Contribuente o dal CAF Errori od omissioni nella compilazione della dichiarazione originaria (730 o UNICO), la cui correzione modifica il risultato della dichiarazione originaria Errore commesso dal Contribuente o dal CAF Errori od omissioni nella compilazione della dichiarazione originaria (730 o UNICO), la cui correzione porta ad un maggior credito o a un minor debito Errore commesso dal Contribuente o dal CAF Errori od omissioni nella compilazione della dichiarazione originaria (730 o UNICO), la cui correzione porta ad un maggior debito o ad un minor credito rispetto alla dichiarazione originaria 20