Giornata di Studio
“Le norme di semplificazione amministrativa
della Lombardia
Leggi Regionali 01-2007 e 08-2007
I Comuni e la semplificazione
Le nuove disposizioni in materia di attività
sanitaria”
Saronno 7 aprile 2008
A.S.L. della Provincia di Varese
Dipartimento Prevenzione Medico
Dipartimento Prevenzione Veterinario
L.R. 8/07
Controlli ufficiali in campo alimentare





Aspetti normativi
DIAP alimentari
Procedure ASL per la registrazione
delle imprese alimentari
Controlli ufficiali (ispezioni e audit)
Aspetti Sanzionatori
A.S.L. della Provincia di Varese
Dipartimento Prevenzione Medico
Dipartimento Prevenzione Veterinario
Riferimenti Normativi




Legge Regionale n. 8 del 22-03-2007
“Disposizioni in materia di attività sanitarie e
socio-sanitarie. Collegato”
Circolare n. 11-SAN-2007 “Prime indicazioni
operative di carattere sanitario per
l’applicazione della L.R. 8-2007”
Deliberazione n. VIII/004502 del 3-04-2007
”Semplificazione delle procedure relative alle
attività imprenditoriali”
D.d.c. n. 4221 del 24-04-2007 “Approvazione
degli schemi di dichiarazione e della
modulistica unificata”
L.R. 8-2007 art. 5
“Abolizione di Autorizzazioni
Sanitarie per le imprese
alimentari”
Sono aboliti:

Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell’articolo 21 del
DPR 290/01 alla vendita e commercio di prodotti
fitosanitari

Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell’articolo 2 L.
283/63 per le imprese alimentari

Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell’articolo 44 del
DPR 327/80 per il trasporto di alimenti

Autorizzazioni Sanitarie ai sensi dell’articolo 29 del
RD 3298/28 per la vendita delle carni

Autorizzazioni del Sindaco ai sensi dell’articolo 17 e
41 del DPR 320/54 per l’esercizio delle stalle di sosta,
dei ricoveri animali e per il pascolo vagante delle
greggi
Normativa Europea
Regolamento CE 852/04 articolo 6 comma 2-3
Ogni Operatore del Settore Alimentare notifica
all’opportuna Autorità Competente, secondo le
modalità prescritte dalla stessa ciascuno
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione di alimenti ai fini della
registrazione del suddetto stabilimento. Gli
operatori del settore alimentare fanno altresì in
modo che l’autorità competente disponga
costantemente di informazioni aggiornate sugli
stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia
cambiamento significativo di attività nonché ogni
chiusura di stabilimenti esistenti.
L’OSA provvede affinché gli stabilimenti siano
riconosciuti dall’A.C. successivamente ad almeno
un’ispezione, se il riconoscimento è prescritto…

DIAP Alimentari



Ai sensi del D.d.c. n. 4221-07 le istanze per la
registrazione e per l’aggiornamento (societario,
strutturale, produttivo) delle Imprese Alimentari
devono essere redatte su opportuna modulistica
E’ previsto, in base al “Tariffario delle prestazioni e
degli interventi erogati dal Dipartimento di
Prevenzione Medico delle ASL – DGR VII-161712004”, che l’OSA provveda al pagamento della
registrazione effettuata presso l’ASL di competenza
Tale tariffa dovrà essere applicata anche per le
prestazioni erogate dal Dipartimento di Prevenzione
Veterinario delle ASL
Procedure ASL
per la registrazione delle
imprese alimentari
Il seguente diagramma rappresenta la procedura relativa alla
registrazione delle Imprese Alimentari come previsto dal
Regolamento CE 852-04
Ricevimento da parte degli Uffici/Distretti/Servizi della ASL della documentazione relativa alla DIAP
↓
Apposizione del protocollo aziendale che diventa il numero e data di registrazione ai sensi del Reg. CE 852-04
↓
Il Responsabile della struttura ricevente effettua l’assegnazione della pratica al Responsabile dell’Istruttoria
↓
Il Responsabile dell’Istruttoria verifica la pratica e se l’attività risulta di competenza del proprio Servizio o se deve
essere trasmessa all’altra Area (IAN/Veterinaria)
↓
Il R.I. verifica la completezza della pratica
↓
Se completa
Se incompleta, ovvero mancante degli allegati
previsti dal D.d.c. 24 aprile 2007 n. 4221
↓
Effettua un controllo ufficiale di norma entro 45 gg
dalla data del protocollo aziendale
↓
↓
Durante l’ispezione, oltre alle verifiche previste,
richiede copia della documentazione mancante con
menzione sul verbale di sopralluogo
↓
Acquisisce la documentazione mancante
↓
Il R.I. redige il Modello di registrazione (allegato 1) indirizzato al titolare ed al Comune per conoscenza
↓
Il R.I. provvede direttamente o tramite il personale amministrativo alla consegna in ufficio del Modello di registrazione al
titolare o suo delegato, previa verifica del pagamento previsto da effettuarsi presso gli Uffici ASL
↓
Il R.I. invia copia della Documentazione Inizio Attività al Distretto/Servizio dell’altra Area (IAN/Veterinaria) per
conoscenza se del caso per il successivo inserimento nell’anagrafe informatizzata (SIAIA/VETINWEB)
↓
Il R.I. registra l’attività sulla propria anagrafe informatizzata (SIAIA/VETINWEB)
↓
IL R.I. archivia la pratica nel fascicolo ove verranno successivamente archiviate copia dei verbali dei controlli ufficiali
Procedure ASL
per la registrazione delle
imprese alimentari
Criteri per il controllo ufficiale nelle attività registrate e quindi
con documentazione completa
1 NUOVE ATTIVITA’
→
effettuare un controllo ufficiale di norma entro 60 giorni dalla data del
protocollo aziendale
2 CAMBIO RAGIONE SOCIALE
→
effettuare una ispezione con le modalità stabilite dalla Sezione
“Controllo Ufficiale”del Piano Alimenti secondo la valutazione del
rischio
3 SUBENTRO NUOVA SOCIETA’
→
effettuare una ispezione con le modalità stabilite dalla Sezione
“Controllo Ufficiale” del Piano Alimenti secondo la valutazione del
rischio
4 MODIFICA STRUTTURA
→
effettuare un controllo ufficiale di norma entro 60 giorni dalla data del
protocollo aziendale
5 MODIFICA PROCESSI PRODUTTIVI
→
effettuare un controllo ufficiale di norma entro 60 giorni dalla data del
protocollo aziendale
In merito all’erogazione di pareri preventivi, si continuerà
modalità attualmente in uso.
con le
Procedure ASL
per la registrazione delle
imprese alimentari
MODELLO DI REGISTRAZIONE (allegato 1)
Spett.le
e, p.c.
Ditta
Via
Comune di
Spett.le Comune di
Oggetto: registrazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 852/2004.
Con la presente si comunica che la Ditta …………………………………………………….
con sede in …………… Via………………...è stata registrata in data ……….
prot. n. …………. come previsto dal Regolamento (CE) N. 852/2004.
Si ricorda che l’attività può essere avviata solo in presenza del
rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni.
Distinti saluti.
Il Responsabile del …………
Controlli ufficiali
(ispezioni e audit)
Reg. CE 178/02 Articolo 17 – Obblighi
Gli stati membri applicano la legislazione alimentare e
controllano e verificano il rispetto delle pertinenti
disposizioni della medesima da parte degli operatori del
settore alimentare e dei mangimi in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione. A
tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo
ed altre attività adatte alle circostanze...
Reg. CE 882/04 Articolo 2 – Definizioni
“Controllo ufficiale” qualsiasi forma di controllo eseguita
dall’autorità competente per la verifica della conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
“Ispezione” l’esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi,
agli alimenti per verificare che tali aspetti siano conformi
alle prescrizioni di legge relative agli alimenti
“Audit” un esame sistematico e indipendente per accertare se
determinate attività e i risultati correlati siano conformi
alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate
in modo efficace e siano adeguate per raggiungere
determinati obiettivi
Controlli ufficiali
(ispezioni e audit)
D.D.G.S. n. 10981 del 05/10/06 “Approvazione delle
procedure per l’esecuzione dei controlli ufficiali
mediante audit in applicazione del Reg. (CE) n.
854/04 e del Reg. (CE) n. 882/04”
Procedure per la gestione dell’audit
D.D.G.S. n. 719 del 01/02/07 “Approvazione delle
procedure per l’esecuzione dei controlli ufficiali
mediante ispezione in applicazione del Reg.(CE) n.
882/04
Procedure per la gestione dell’ispezione
Controlli ufficiali
(ispezioni e audit)
Piano integrato
delle attività di prevenzione e
dei controlli dell’ASL della Provincia di Varese
Attività istituzionali:
- La registrazione di nuove Imprese Alimentari o
l’aggiornamento delle stesse (DIAP) con
conseguente attività d’ispezione secondo modi e
tempi predefiniti
Attività programmabili:
- L’attività di controllo ufficiale (ispezione, audit) presso
gli impianti riconosciuti e registrati; tale attività
comprende il campionamento degli alimenti (Piano
Alimenti Aziendale 2008)
Attività non programmabili:
- Emergenze
- Tossinfezioni
- Sistemi d’allerta
Aspetti Sanzionatori
DECRETO LEGISLATIVO
6 Novembre 2007, n. 193
Attuazione della direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore.
Articolo 3 - Abrogazioni
Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
D.L.vo 26 maggio 1997, n. 155;

Articolo 2 della Legge 30 aprile 1962,
n. 283.
(Si rileva comunque che in Lombardia
l’Autorizzazione Sanitaria è stata
abrogata dalla Legge Regionale 2
aprile 2007 n. 8)

Articolo 6 comma 1
1. Chiunque, nei limiti di applicabilità del
regolamento CE n. 853/2004, effettua
attività di macellazione di animali, di
produzione e preparazione di carni in
luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali
a tale fine riconosciuti ai sensi del citato
regolamento ovvero la effettua quando il
riconoscimento e‘ sospeso o revocato
e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno
o con l'ammenda fino a euro 150.000, in
relazione alla gravità dell'attività posta in
essere.
Applicazione comma 1
Stabilimenti:
 Macellazione animali
 Sezionamento carni fresche
 Preparazione carni fresche (ex bollo P)
 Deposito frigorifero (ex bollo F)
Provvedimenti:
Sospensione attività
Comunicazione Autorità Giudiziaria
Sequestro carni, ritiro, distruzione
Articolo 6 comma 2
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,
nei limiti di applicabilità del regolamento CE
n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti
diversi da quelli di cui al comma 1, non
riconosciuti ai sensi di tale regolamento
ovvero le effettua quando il riconoscimento
e' sospeso o revocato, o che, pur essendo
condotte presso un impianto riconosciuto,
non siano state comunicate all'Autorità
competente per l'aggiornamento del
riconoscimento,
e‘ punito, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Applicazione comma 2
Stabilimenti:
 prodotti a base di carne
 prodotti a base di latte
 prodotti ittici
 ovoprodotti e centri imballaggi uova
Provvedimenti:
 Sospensione attività
 Attivazione sistema d’allerta per
alimenti prodotti in stabilimenti privi
di riconoscimento, sospeso, revocato
Articolo 6 comma 3
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,
nei limiti di applicabilità del regolamento CE
n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non
effettua la notifica all'Autorità competente di
ogni stabilimento posto sotto il suo controllo
che esegua una qualsiasi delle fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione
di alimenti ovvero le effettua quando la
registrazione e' sospesa o revocata, e‘
punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000
o con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur
essendo condotte presso uno stabilimento
già registrato, non siano state comunicate
all'Autorità competente per l'aggiornamento
della registrazione.
Applicazione comma 3
Imprese alimentari registrate
Provvedimenti:
 In caso di mancanza di notifica l’attività dovrà
essere sospesa fino a presentazione DIAP.
Sospensione attività ai sensi dell’art. 54 comma e
del Reg. CE 882/04.
 In caso di mancato aggiornamento si dovrà
effettuare segnalazione al Comune.
In caso di attività sospese-revocate:
 Comunicazione all’A.G. ed al Comune per violazione
art. 650 C.P. Si ricorda che per attività sospesa o
revocata, si intende attività sospesa tramite
ordinanza ai sensi dell’art. 54 comma e del Reg. CE
882/04 o dell’art. 8 D.L.vo 507/99.
Aspetti sanzionatori

Sanzioni per dichiarazioni mendaci
La L.R. 01/07 all’articolo 5 comma 2 stabilisce che “in
caso di dichiarazione mendaci, di formazione o
utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione
difforme da quanto dichiarato, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR
445/00, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni
sostitutive vengono meno ed alle attività si applicano
le disposizioni previste dalle norme di riferimento in
caso di assenza di autorizzazione
Articolo 483 C.P: “Falsità ideologica commessa da
provato in atto pubblico”. La L. 241/90 dispone
l’applicazione di questo articolo al dichiarante che
volendo ottenere un’autorizzazione, vizi la domanda
con false attestazioni o dichiarazioni mendaci
pena: arresto fino a 2 anni.
Articolo 6 comma 16
16. Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, per "operatore del settore
alimentare" si intende la persona fisica o
giuridica responsabile del rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare
nell'impresa alimentare posta sotto il suo
controllo.
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