Modello Soggetti Privati
Accordo Quadro di Cooperazione
tra
XXXX [Nome Ditta] (di seguito indicata come "[ACRONIMO DITTA]"), con sede legale in Via XXXX nO
XXXX, C.A.P XXXX Città XXXX, Cod. Fisc. XXXXX - P. IVA, Tribunale di Roma n.
1__ Registro
Società, C.C.LA.A. Roma n.
, in persona del suo XXXX [carica del legale rappresentante]
XXXX [nome],
e
l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito indicata come "ASI"), con Sede Legale in Viale Liegi nO 26, 00198
ROMA - Cod. Fisc. XXXXX - P. IVA XXXX, in persona del suo Presidente Ing. Enrico Saggese,
di seguito chiamati anche, singolarmente come "la Parte"
e congiuntamente
come "le Parti"
Premesso che:
1.
2.
3.
4.
5.
[ACRONIMO DITTA] intende (descrivere quali sono le proprie iniziative nel settore di
osservazione della terra);
l'ASI ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi
compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le
strutture universitarie ed il mondo delle imprese; in particolare, ai sensi dell'articolo 4 del
proprio statuto, l'ASI per le predette finalità può stipulare accordi e convenzioni;
l'ASI intende promuovere le proprie attività di sviluppo svolte nell'ambito del Centro di Geodesia
Spaziale di Matera e principalmente,
ma non esclusivamente
legate, al settore della
Osservazione della Terra;
nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire una collaborazione al fine di
addivenire allo sviluppo di singole iniziative owero progetti e programmi congiunti nell'ambito
del sistema di relazione locale, nazionale ed internazionale per la realizzazione di attività di
ricerca, sviluppo e formazione, basate su un'equa compartecipazione;
l'[ACRONIMO DITTA] e l'ASI concordano
sull'utilità
e sull'importanza
di contribuire
reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e della
formazione favorendo concrete ricadute socio-economiche delle medesime,
Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
le Parti convengono quanto segue
Art.!
La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e
programmi (indicare la natura delle attività, ad esempio ricerca e/o, sviluppo e/o formazione ed.),
basate su un'equa compartecipazione.
Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte
le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal
presente Accordo.
La collaborazione si concretizzerà attraverso:
(indicare le modalità operative,ad esempio realizzazioni di progetti, strumenti, accessi a strutture
delle parti, promozione e divulgazione etc.), tramite specifici Accordi Operativi come descritti al
successivo articolo 2.
Modello Soggetti Privati
Art. 2
Il presente Accordo costituisce l'awio di una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutti i campi e
nelle discipline di comune interesse, di cui al successivo articolo 3, e che si attuerà concretamente
tramite specifici Accordi Operativi, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della
cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità, gli eventuali
impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi
Operativi potranno coinvolgere altri Soggetti Terzi quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali,
europee ed internazionali.
Art. 3
AI fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle
singole iniziative, le Parti convengono di designare i seguenti due nominativi quali Referenti responsabili
dell'attuazione del presente Accordo:
per [ACRONIMO ENTE]: XXXX [nominativo];
per l'ASI:
I Referenti suindicati, con cadenza periodica almeno semestrale, valuteranno avanzamenti e risultati
delle attività in cui le Parti sono nel frattempo impegnate, le eventuali nuove opportunità su cui
cooperare e la possibilità di estendere owero ridurre gli ambiti della presente collaborazione e della sua
durata.
In particolare, riconoscendo l'importanza di addivenire ad una prima concreta collaborazione sui
seguenti temi:
Elencare i temi
1) XXXX
2) XXXX
3) XXXX
4) ...
Le Parti stabiliscono di dare incarico ai Referenti già indicati affinché si pervenga entro un anno ad una
proposta di un primo Accordo Operativo che preveda la realizzazione di un Centro Operativo ASI sui
temi di cui ai punti "XXXX" precedenti.
Art. 4
Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente Accordo e dai successivi Accordi Operativi
deve possedere idonea copertura assicurativa a carico della Parte di appartenenza.
Art. 5
I risultati tecnico-scientifici
sviluppati congiuntamente
dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi
Operativi, spettano, salvo diversa intesa opportunamente definita e formalizzata nei medesimi, ad
entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei
singoli Accordi Operativi.
Ciascuna Parte si impegna a manlevare l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione
che possa
derivare dall'attuazione del presente accordo e dei suoi Accordi Operativi ed in particolare da quelle
eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.
Art. 6
Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni dalla data della firma.
Il presente Accordo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti.
Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle
Parti, a pena di nullità.
E' facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di
recesso deve awenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima
dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso portando le
medesime a compimento secondo risultati ed obiettivi previsti.
2
Modello Soggetti Privati
Art. 7
Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di
qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, Iimitandone anche la conoscenza e
diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano
bisogno di venirne a conoscenza nel rispetto delle normative nazionali sulla sicurezza delle informazioni.
Art. 8
Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione,
anche in partecipazione, joint venture, consorzio, né un rapporto di lavoro subordinato od altro.
[ACRONIMO DrnA]
e l'ASI sono Parti indipendenti, e in nessun caso l'una parte può assumere
obbligazioni, ricevere pagamenti, né compiere altre attività per conto dell'altra.
Gli Accordi operativi conseguenti al presente Accordo non dovranno avere lo stesso oggetto di contratti
già stipulati con ASI.
Ove una o più clausole del presente fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che
rimarranno in vigore senza modifiche. Le Parti negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o
nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici.
Ogni awiso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo dovrà essere inviata a
mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax o consegnata a mano alle Parti presso i loro rispettivi indirizzi
e recapiti come già indicati in testa; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.
Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi.
Art. 9
Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 196/03 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno
utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente
Accordo.
Le Parti dichiarano che i dati forniti e qui riportati sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi
reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione owero per
errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, Iiceità e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 10
Le parti concordano
di definire amichevolmente
qualsiasi controversia
che possa nascere
dall'interpretazione
e attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile
raggiungere l'accordo, per la risoluzione della controversia sarà esclusivamente competente il foro di
Roma.
Il presente Accordo consta di dieci articoli e quattro pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato in
due originali di uguale valore.
Firmato a Roma
In data xx
Per L'[ACRONIMO DITTA]
Per l'ASI
Il Legale rappresentante
Il Presidente
NOME
Ing. Enrico Saggese
3
Scarica

Modello di Accordo Quadro per soggetti privati