Modello Soggetti Privati Accordo Quadro di Cooperazione tra XXXX [Nome Ditta] (di seguito indicata come "[ACRONIMO DITTA]"), con sede legale in Via XXXX nO XXXX, C.A.P XXXX Città XXXX, Cod. Fisc. XXXXX - P. IVA, Tribunale di Roma n. 1__ Registro Società, C.C.LA.A. Roma n. , in persona del suo XXXX [carica del legale rappresentante] XXXX [nome], e l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito indicata come "ASI"), con Sede Legale in Viale Liegi nO 26, 00198 ROMA - Cod. Fisc. XXXXX - P. IVA XXXX, in persona del suo Presidente Ing. Enrico Saggese, di seguito chiamati anche, singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti" Premesso che: 1. 2. 3. 4. 5. [ACRONIMO DITTA] intende (descrivere quali sono le proprie iniziative nel settore di osservazione della terra); l'ASI ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese; in particolare, ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, l'ASI per le predette finalità può stipulare accordi e convenzioni; l'ASI intende promuovere le proprie attività di sviluppo svolte nell'ambito del Centro di Geodesia Spaziale di Matera e principalmente, ma non esclusivamente legate, al settore della Osservazione della Terra; nel rispetto delle rispettive finalità, le Parti intendono stabilire una collaborazione al fine di addivenire allo sviluppo di singole iniziative owero progetti e programmi congiunti nell'ambito del sistema di relazione locale, nazionale ed internazionale per la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e formazione, basate su un'equa compartecipazione; l'[ACRONIMO DITTA] e l'ASI concordano sull'utilità e sull'importanza di contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica e della formazione favorendo concrete ricadute socio-economiche delle medesime, Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue Art.! La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi (indicare la natura delle attività, ad esempio ricerca e/o, sviluppo e/o formazione ed.), basate su un'equa compartecipazione. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo. La collaborazione si concretizzerà attraverso: (indicare le modalità operative,ad esempio realizzazioni di progetti, strumenti, accessi a strutture delle parti, promozione e divulgazione etc.), tramite specifici Accordi Operativi come descritti al successivo articolo 2. Modello Soggetti Privati Art. 2 Il presente Accordo costituisce l'awio di una collaborazione che potrà concretizzarsi in tutti i campi e nelle discipline di comune interesse, di cui al successivo articolo 3, e che si attuerà concretamente tramite specifici Accordi Operativi, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi Operativi potranno coinvolgere altri Soggetti Terzi quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee ed internazionali. Art. 3 AI fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti convengono di designare i seguenti due nominativi quali Referenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo: per [ACRONIMO ENTE]: XXXX [nominativo]; per l'ASI: I Referenti suindicati, con cadenza periodica almeno semestrale, valuteranno avanzamenti e risultati delle attività in cui le Parti sono nel frattempo impegnate, le eventuali nuove opportunità su cui cooperare e la possibilità di estendere owero ridurre gli ambiti della presente collaborazione e della sua durata. In particolare, riconoscendo l'importanza di addivenire ad una prima concreta collaborazione sui seguenti temi: Elencare i temi 1) XXXX 2) XXXX 3) XXXX 4) ... Le Parti stabiliscono di dare incarico ai Referenti già indicati affinché si pervenga entro un anno ad una proposta di un primo Accordo Operativo che preveda la realizzazione di un Centro Operativo ASI sui temi di cui ai punti "XXXX" precedenti. Art. 4 Ogni soggetto coinvolto nelle attività previste dal presente Accordo e dai successivi Accordi Operativi deve possedere idonea copertura assicurativa a carico della Parte di appartenenza. Art. 5 I risultati tecnico-scientifici sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi Operativi, spettano, salvo diversa intesa opportunamente definita e formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi Operativi. Ciascuna Parte si impegna a manlevare l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione del presente accordo e dei suoi Accordi Operativi ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso. Art. 6 Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni dalla data della firma. Il presente Accordo potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità. E' facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve awenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso portando le medesime a compimento secondo risultati ed obiettivi previsti. 2 Modello Soggetti Privati Art. 7 Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, Iimitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza nel rispetto delle normative nazionali sulla sicurezza delle informazioni. Art. 8 Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, né un rapporto di lavoro subordinato od altro. [ACRONIMO DrnA] e l'ASI sono Parti indipendenti, e in nessun caso l'una parte può assumere obbligazioni, ricevere pagamenti, né compiere altre attività per conto dell'altra. Gli Accordi operativi conseguenti al presente Accordo non dovranno avere lo stesso oggetto di contratti già stipulati con ASI. Ove una o più clausole del presente fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Le Parti negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici. Ogni awiso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dal presente Accordo dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax o consegnata a mano alle Parti presso i loro rispettivi indirizzi e recapiti come già indicati in testa; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi. Art. 9 Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 196/03 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano che i dati forniti e qui riportati sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione owero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, Iiceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Art. 10 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per la risoluzione della controversia sarà esclusivamente competente il foro di Roma. Il presente Accordo consta di dieci articoli e quattro pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato in due originali di uguale valore. Firmato a Roma In data xx Per L'[ACRONIMO DITTA] Per l'ASI Il Legale rappresentante Il Presidente NOME Ing. Enrico Saggese 3