Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
ANNO 61°
PARTE PRIMA E SECONDA
1
61. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL
BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
DELLA
DER
REGIONE AUTONOMA
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
N./Nr.
25 agosto 2009
SOMMARIO
35
25. August 2009
INHALTSVERZEICHNIS
ANNO 2008
JAHR 2008
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[BO35090155382|S050|]
[AM35090155382|S050|]
CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
9 dicembre 2008, n. 8
SCHULRAT DES SCHULSPRENGELS
vom 9. Dezember 2008, Nr. 8
Intitolazione della nuova scuola elementare in Piazza Hans Multscher 1 . . . . . . . . . . .
pag. 6
Benennung der neuen Grundschule am
Hans-Multscher-Platz 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
ANNO 2009
JAHR 2009
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
LEGGI E DECRETI
GESETZE UND DEKRETE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[BO35090155412|U030|R050|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.
Disposizioni regolamentari in materia di
edilizia sostenibile in attuazione del titolo
IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n.
1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 7
6
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
2
[BO35090155406|R050|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 luglio 2009, n. 14-16/Leg.
Regolamento in materia di armamento del
personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10,
comma 2, lettere b) e c), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.) . . . . . . . . . . . . . . .
pag. 22
[BO35090155407|L010|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
Modificazioni al Decreto del Presidente
della Giunta provinciale 30 settembre
1994, n. 12-10/leg. concernente Regolamento di attuazione della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26 concernente
«Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e successive modificazioni . . .
pag. 28
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[BO35090155405|C090|A070|]
[AM35090155405|C090|A070|]
DECRETO ASSESSORILE
17 giugno 2009, n. 159/35.3
DEKRET DES LANDESRATES
vom 17. Juni 2009, Nr. 159/35.3
Approvazione delle modifiche del disciplinare per il settore “Carne bovina” (Legge
provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo 9) .
pag. 62
Genehmigung der Abänderung des Pflichtenheftes für den Produktbereich „Fleisch
vom Rind“ (Landesgesetz Nr. 12 vom
22.12.2005, Artikel 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO35090155408|R060|]
[AM35090155408|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
10 luglio 2009, n. 462/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 10. Juli 2009, Nr. 462/29.6
Deposito preliminare (D15) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non Lamafer Srl Socio Unico, Bolzano (BZ) . .
pag. 82
Zwischenlagerung (D15) Ansammlung
(R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Lamafer GmbH alleiniger Verwalter, Bozen (BZ) . . . . . . . . . . . Seite
[BO35090155390|R060|]
[AM35090155390|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
29 luglio 2009, n. 515/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 29. Juli 2009, Nr. 515/29.6
Messa in riserva (R13) e trattamento (R3)
di rifiuti organici - impianto di compostaggio di Brunico, Brunico (BZ) . . . . . . . . . . . . .
pag. 85
Ansammlung (R13) und Behandlung (R3)
von organischen Abfällen - Kompostieranlage Bruneck, Bruneck (BZ) . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO35090155391|R060|]
[AM35090155391|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
4 agosto 2009, n. 522/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 4. August 2009, Nr. 522/29.6
Messa in riserva (R13) e trattamento (R3)
di rifiuti organici - impianto di compostaggio di Sciaves - Sciaves (BZ) . . . . . . . . . . . .
pag. 93
Ansammlung (R13) und Behandlung (R3)
von organischen Abfällen - Kompostieranlage Schabs, Schabs (BZ) . . . . . . . . . . . . . . . Seite
[BO35090155410|R060|]
[AM35090155410|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
4 agosto 2009, n. 523/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 4. August 2009, Nr. 523/29.6
Messa in riserva (R13) e trattamento (R3)
di rifiuti organici - impianto di compostaggio “Talair” Silandro (BZ) . . . . . . . . . . . . . . .
pag.101
62
82
85
93
Ansammlung (R13) und Behandlung (R3)
von organischen Abfällen - Kompostieranlage “Talair”, Schlanders (BZ) . . . . . . . . . . . Seite 101
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
[BO35090155400|R060|]
[AM35090155400|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
7 agosto 2009, n. 530/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 7. August 2009, Nr. 530/29.6
Deposito preliminare (D15) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non SEAB S.P.A, Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.108
Zwischenlagerung (D15) Ansammlung
(R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - SEAB A.G., Bozen . Seite 108
[BO35090155409|R060|]
[AM35090155409|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
11 agosto 2009, n. 541/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 11. August 2009, Nr. 541/29.6
Deposito preliminare (D15) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non
SEAB S.P.A, Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.114
Zwischenlagerung (D15) Ansammlung
(R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - SEAB A.G., Bozen . Seite 114
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
[BO35090155403|E020|S050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
12 giugno 2009, n. 1402
Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 4, legge
27 dicembre 2006, n. 296, comma 625 e
D.M. 16 luglio 2007: secondo aggiornamento del piano di programmazione triennale relativo agli anni 2007/2009 e del piano annuale 2007 di attuazione inerente gli
interventi di edilizia scolastica concernenti
la Provincia Autonoma di Trento, approvati
con deliberazione n. 2259 del 19 ottobre
2007, prima modifica del secondo piano
annuale di attuazione, relativo al 2008, e
approvazione del terzo piano annuale di
attuazione, relativo al 2009 . . . . . . . . . . . . . .
pag.120
[BO35090155392|L015|]
AGENZIA DEL LAVORO
16 luglio 2009, n. 73
Obiettivo 6 - Azione 13 - Prestito d’Onore
2009 - attivazione della seconda edizione
pag.167
[BO35090155393|C210|]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
5 agosto 2009, n. 114
Articolo 74, Legge Provinciale 7 agosto
2006, n. 5 e s.m. - Accoglimento della domanda di accreditamento del soggetto
«Mimosa - Società Cooperativa di Riva del
Garda» nell'ambito dell'attività di assistenza diretta a supporto della didattica a favore di studenti con bisogni educativi speciali, e contestuale iscrizione in via ordinaria al registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[BO35090155401|V015|]
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DI AGENZIA
27 luglio 2009, n. 100
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del
d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e
s.m.: Valutazione tecnica preliminare della
significatività dell'impatto ambientale del
progetto «Incremento quantitativi rifiuti da
avviare a recupero» - Comune di Caldo-
pag.173
3
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
nazzo - Screening n. 23/2008S - Non sottoposizione alla procedura di valutazione
dell'impatto ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
pag.176
[BO35090155402|V015|]
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DI AGENZIA
29 luglio 2009, n. 101
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del
d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e
s.m.: Valutazione tecnica preliminare della
significatività dell'impatto ambientale del
progetto «Nuovo complesso commerciale
a Mezzolombardo» - Comune di Mezzolombardo - Screening n. 2/2009S - Non
sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale . . . . . . . . . . . . . .
pag.178
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
[BO35090155398|P025|]
[AM35090155398|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 luglio 2009, n. 1895
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 20. Juli 2009, Nr. 1895
Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione di una modifica al piano urbanistico
pag.180
Gemeinde Karneid: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan . . . . . . . . . . . . Seite 180
[BO35090155399|P025|]
[AM35090155399|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 luglio 2009, n. 1896
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 20. Juli 2009, Nr. 1896
Comune di Egna: Approvazione di una
modifica al piano urbanistico . . . . . . . . . . . .
pag.182
Gemeinde Neumarkt: Genehmigung einer
Abänderung zum Bauleitplan . . . . . . . . . . . . Seite 182
[BO35090155404|C090|A070|]
[AM35090155404|C090|A070|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 luglio 2009, n. 1917
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 20. Juli 2009, Nr. 1917
Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4:
Approvazione di una azione straordinaria
di agevolazione a favore delle imprese di
macelleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.184
Landesgesetz 13. Februar 1997, Nr. 4:
Genhemigung zur Durchführung einer
zeitbegrenzten Sonderförderaktion zugunsten von Metzgereibetrieben . . . . . . . . . Seite 184
[BO35090155365|E050|]
[AM35090155365|E050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
27 luglio 2009, n. 1966
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 27. Juli 2009, Nr. 1966
Integrazione del testo unico dei criteri per
la concessione di contributi per interventi
di risparmio energetico e di utilizzo di fonti
rinnovabili di energia, approvato con deliberazione del 13 ottobre 2008, n. 3721 con
l’allegato E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pag.186
Ergänzung des Einheitstextes der Anwendungsrichtlinien für die Gewährung von
Beiträgen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen, genehmigt mit Beschluss vom 13. Oktober
2008, Nr. 3721 mit der Beilage E) . . . . . . . . Seite 186
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
SUPPLEMENTO N. 1
BEIBLATT NR. 1
ANNO 2009
JAHR 2009
COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO
GEMEINDE KARNEID
[S135090155411|C090|]
[B135090155411|C090|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1 luglio 2009, n. 30
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 1. Juli 2009, Nr. 30
Piano commerciale
Handelsplan
COMUNE DI MERANO
GEMEINDE MERAN
[S135090155396|C090|]
[B135090155396|C090|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
6 agosto 2009, n. 58
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 6. August 2009, Nr. 58
Piano commerciale
Handelsplan
COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO
GEMEINDE PRAD AM STILFSER JOCH
[S135090155397|C090|]
[B135090155397|C090|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
6 agosto 2009, n. 40
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 6. August 2009, Nr. 40
Piano commerciale
Handelsplan
COMUNE DI SAN LORENZO DI SEBATO
GEMEINDE ST. LORENZEN
[S135090155394|C090|]
[B135090155394|C090|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
21 luglio 2009, n. 8
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 21. Juli 2009, Nr. 8
Piano commerciale
Handelsplan
COMUNE DI VALDAORA
GEMEINDE OLANG
[S135090155395|C090|]
[B135090155395|C090|]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
27 luglio 2009, n. 23/R
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 27. Juli 2009, Nr. 23/R
Piano commerciale
Handelsplan
5
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
ANNO 2008
JAHR 2008
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
6
[BO35090155382|S050|]
CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
9 dicembre 2008, n. 8
[AM35090155382|S050|]
SCHULRAT DES SCHULSPRENGELS
vom 9. Dezember 2008, Nr. 8
Intitolazione della nuova scuola elementare in
Piazza Hans Multscher 1
Benennung der neuen Grundschule am HansMultscher-Platz 1
IL CONSIGLIO SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIPITENO I
DER SCHULRAT
DES SCHULSPRENGELS STERZING I
delibera
beschließt
ad unanimità di voti, legalmente espressi,
mit gesetzesmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit,
la seguente denominazione della nuova scuola elementare in Piazza Hans Multscher 1 a Vipiteno/Sud
“Dr. Josef Rampold”.
der neuen Grundschule am Hans-Multscher-Platz 1 in
Sterzing/Süd den Namen „Dr. Josef Rampold“ zu geben.
Questa deliberazione verrà spedita alla Intendenza scolastica competente, che provvederà alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dieser Beschluss wir dem zuständigen Schulamt
zugesandt, welches die Veröffentlichung im Amtsblatt
der Region veranlasst.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO COMPRENSIVO
PAUL GSCHNITZER
DER PRÄSIDENT DES SCHULRATES
PAUL GSCHNITZER
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
ANNO 2009
JAHR 2009
PARTE PRIMA
ERSTER TEIL
LEGGI E DECRETI
GESETZE UND DEKRETE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
7
[BO35090155412|U030|R050|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.
(Registrato alla Corte dei Conti il 11/8/2009 registro 1, foglio 10)
Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge
provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, ai sensi del
quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta
provinciale;
-
visto l’art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la
Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente,
sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
-
visto l’art. 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, concernente: "Disposizioni
regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo
2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).",
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità
1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l’attuazione della disciplina in materia di edilizia
sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo
del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale e di favorire la diffusione degli stessi.
2. Al fine di favorire l’edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l’uso efficiente delle risorse energetiche,
contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell’ottica del rispetto
degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, questo regolamento disciplina in particolare:
a) la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi
installati;
b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;
c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;
d) i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;
e) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono ai processi di
certificazione;
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
f)
g)
8
la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;
le modalità di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati
di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di
prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici.
2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti è quella riportata all’articolo 99 della
legge provinciale n. 1 del 2008.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d’uso indicata nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).
2. Sono escluse dall’applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b)
e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi
in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto
con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a
restauro e risanamento conservativo;
b) i beni ambientali di cui all’articolo 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti
a restauro e risanamento conservativo;
c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze
del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
d) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell’articolo 61 della legge provinciale n. 1 del
2008, nei quali non sia consentito l’utilizzo abitativo a carattere permanente;
f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale o in cui non sia prevista la permanenza di persone per più
di quattro ore o che, per la natura della loro destinazione, non richiedono impianti di riscaldamento o
raffrescamento e non siano comunque già dotati di tali impianti.
Art. 4
Requisiti di prestazione energetica
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 nonché dal comma 2 di questo articolo, i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3 e 4, nonché la relativa metodologia di calcolo, sono previsti nell’allegato A di questo
regolamento.
2. L’allegato A può essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie nonché le disposizioni di coordinamento con la disciplina
complessiva di questo regolamento.
3. L’allegato A si applica nei seguenti casi:
a) edifici di nuova costruzione;
b) sostituzione edilizia;
c) demolizione e ricostruzione;
d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
e) ristrutturazione totale dell’intero edificio.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
9
4. Si applicano nei seguenti casi le prescrizioni più semplificate che saranno individuate con la deliberazione
prevista dal comma 2:
a) ristrutturazione totale di una o più unità immobiliari, ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria,
ampliamenti inferiori al 20 per cento;
b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici e artistici o tipologici.
5. Sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste dalla normativa statale in materia di rendimento
energetico nell’edilizia che soddisfino requisiti di efficienza energetica e non siano in contraddizione con la normativa vigente, purché esse assicurino la verifica del rispetto dei requisiti previsti da questo regolamento. Alle
predette condizioni sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste da sistemi di valutazione e certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici riconosciute nell’ambito delle convenzioni o degli accordi previsti
dall’articolo 7, comma 8.
6. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla denuncia di inizio di attività ovvero all’atto dell’approvazione del
progetto ove sia richiesto l’accertamento di conformità urbanistica. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell’ambito degli elaborati devono essere evidenziati i dati individuati con la deliberazione prevista
dall’articolo 6, comma 1, con le modalità previste dalla medesima deliberazione.
Art. 5
Interventi soggetti a certificazione energetica
a)
b)
c)
d)
e)
1. La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:
edifici di nuova costruzione;
sostituzione edilizia;
demolizione e ricostruzione;
ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
ristrutturazione integrale degli elementi dell’involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500
mq.
2. Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da
chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell’immobile.
Art. 6
Attestato di certificazione energetica
1. L’attestato di certificazione energetica è compilato e asseverato dal soggetto certificatore di cui all’articolo
8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Nell’attestato sono in ogni caso riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e
per la produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario, la stima delle emissioni di CO2 e la classe energetica
di appartenenza.
2. L’attestato è trasmesso in copia al comune - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della
legge provinciale n. 1 del 2008. Copia vidimata dal comune può essere richiesta dal proprietario dell’edificio e
dagli altri soggetti aventi titolo per soddisfare ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti.
3. L’attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio e dell’impianto.
4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa prevista dall’articolo
11, in luogo facilmente visibile al pubblico.
5. Nel caso previsto dall’articolo 4, comma 5, secondo periodo, la certificazione di sostenibilità è valida anche
ai fini dell’attestazione di certificazione energetica.
Art. 7
Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche
1. Il rilascio delle certificazioni energetiche è svolto da soggetti specificamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare l’abilitazione di cui al comma 1 è effettuato dalla
Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il
possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l’imparzialità nell’esercizio della
funzione. Il riconoscimento è subordinato all’impegno da parte dell’organismo di accettare controlli e verifiche da
parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.
3. Al fine di favorire la diffusione del sistema di certificazione energetica, la Provincia, nell’ambito degli
strumenti offerti dalla vigente normativa, può promuovere e partecipare alla costituzione di un organismo di
abilitazione ai sensi del comma 2, anche in forma di consorzio di imprese e con eventuale collegamento con il
Consorzio Distretto Tecnologico Trentino.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell’esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei
requisiti per il riconoscimento.
5. I rapporti tra l’organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità
previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione determina altresì l’entità delle tariffe
per l’accreditamento, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.
6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività:
a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche;
b) controllo sui certificati energetici e sull’operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su
segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
c) gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall’articolo 8;
d) promozione di attività formative per il conseguimento dell’abilitazione, in via complementare con i corsi di
formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;
e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi;
f) l’eventuale utilizzazione del marchio di cui all’articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel
rispetto di quanto previsto da questo regolamento.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento
delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione previsti dalla lettera d) del comma 6,
ivi compresa la eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell’ambito delle commissioni di verifica.
8. La Provincia può promuovere apposite convenzioni o accordi di programma tra gli organismi previsti da
questo articolo e altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l’utilizzo delle certificazioni di sostenibilità ambientale di cui di cui all’articolo 85 della legge provinciale n. 1 del 2008, anche al fine di
favorire l’integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici; tali iniziative possono essere svolte anche nell’ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all’articolo 86, comma 5, della medesima
legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco ai fini del rilascio
delle certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale.
Art. 8
Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica
1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 7 gestisce l’elenco dei soggetti certificatori abilitati,
con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e da questo articolo. L’iscrizione nell’elenco costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica.
2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione al relativo ordine professionale;
3) diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
al relativo collegio professionale;
b)
un’adeguata competenza comprovata, alternativamente, da:
1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o
associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività:
1.1) progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
11
1.3) gestione energetica di edifici ed impianti;
1.4) certificazioni e diagnosi energetiche;
2)
frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi
dell’articolo 7.
3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano;
in tal caso si considera utile ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto dai predetti
enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.
4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:
a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2;
b) i soggetti che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza,
le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana
per l’uso razionale dell’energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili,
opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto
equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, sempre che svolgano
l’attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. Gli organismi di cui all’articolo 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo,
provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell’elenco.
6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.
7. Al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio degli esperti, degli organismi e delle società
di cui al comma 4, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa
attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio
da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento
diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di cui comma 4, il requisito di cui al comma 7 è da
intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di
tali enti ed organismi.
9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai
dati forniti ai sensi dell’articolo 4, comma 6, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso
dell’esecuzione degli interventi.
Art. 9
Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può riconoscere - per i fini di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato
dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo può prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilità
ambientale di cui all’articolo 7, comma 8.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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Art. 10
Vigilanza
1. L’Agenzia provinciale per l’energia svolge attività di vigilanza sull’attività di certificazione energetica, anche avvalendosi del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell’articolo 91 della legge provinciale n. 1
del 2008. L’attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all’articolo 7.
2. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 91 della legge provinciale n. 1 del
2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall’Agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonché all’organismo interessato di cui all’articolo 7 per le eventuali misure
connesse alla gestione dell’elenco dei soggetti abilitati.
Art. 11
Targa energetica
1. Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell’edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un’apposita targa.
2. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.
3. La targa energetica è rilasciata dall’organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite
dall’Agenzia per l’energia.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene
il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell’immobile ed è riferita all’intero edificio. I relativi
oneri sono a carico del richiedente
Art. 12
Marchio
1. Ai sensi dell’articolo 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con
deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di
carattere energetico e di sostenibilità ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio
e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalità di utilizzazione
congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa.
2. Il marchio è riconosciuto dall’Agenzia provinciale per l’energia - direttamente o tramite gli organismi di
cui all’articolo 7 -, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1.
3. L’Agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di controllo trasparenti e imparziali. Il marchio può
essere revocato dall’Agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. I requisiti di prestazione energetica dell’edificio previsti dall’articolo 4, comma 1, trovano applicazione per
le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal 1° novembre 2009.
2. I requisiti di prestazione energetica dell’edificio previsti dall’articolo 4, comma 4, trovano applicazione per
le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dalla medesima disposizione. Se tale termine scade prima
della data prevista dal comma 1, trova applicazione il termine indicato dal comma 1.
3. L’obbligo di certificazione energetica previsto dall’articolo 5 trova applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità
urbanistica presentate a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione. La predetta data deve essere comunque non antecedente al riconoscimento del
primo organismo di abilitazione da parte della Provincia.
4. Ferma restando l’osservanza delle prescrizioni derivanti dai commi 1, 2 e 3, tutti gli edifici pubblici devono
essere dotati dell’attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013. la Provincia promuove, anche
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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mediante accordi di programma, la redazione della certificazione energetica delle tipologie di edificio di interesse
pubblico o ad uso pubblico individuate con deliberazione della Giunta provinciale.
5. L’attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi delle norme nazionali e provinciali vigenti vale anche come attestato di certificazione energetica ai sensi di questo regolamento, purché sia integrato dal certificatore abilitato con l’indicazione della classe di certificazione energetica.
6. Nelle more della stipulazione dell’accordo con la Provincia autonoma di Bolzano previsto dall’articolo 9,
l’allegato B riporta una comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo quanto
previsto da questo regolamento con quella fissata dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto anche
delle prestazioni afferenti il riscaldamento, la produzione di acqua calda e del rendimento dell’impianto. Il medesimo allegato B è considerato dai comuni ai fini della determinazione delle forme di incentivazione e diffusione
delle tecniche di edilizia sostenibile ai sensi dell’articolo 86 delle legge provinciale n. 1 del 2008. L’allegato B può
essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI
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Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
Allegato parte integrante
Allegato A
REQUISITI MINIMI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE, CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E RELATIVA
METODOLOGIA DI CALCOLO IN PROVINCIA DI TRENTO
1.
La situazione normativa e i criteri generali da adottare
Secondo le indicazioni della direttiva 2002/91/CE e dallo stesso art. 17 (clausola di cedevolezza) del d.lgs. 19
agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva, la prestazione energetica degli edifici e la relativa classificazione possono essere differenziate su base regionale. Per rispettare le indicazioni della suddetta direttiva, la metodologia di calcolo adottata deve seguire una impostazione comune, in modo da contribuire alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurre un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare comunitario. Di fatto, quindi, deve essere coerente con la normativa europea applicabile (ovvero, in Italia, le norme UNI-EN e UNI EN ISO), facendo esplicito riferimento alla norma.
Le indicazioni già disponibili consentono di costruire la scala per la classificazione del fabbisogno energetico
(nelle sette classi che vanno da A a G) dati due valori di riferimento, ovvero l’indice RR (Energy Performance Regulation reference), relativo al requisito minimo imposto agli edifici di nuova costruzione (limite tra classi B e C), e
RS (Building Stock reference), relativo al valore medio della prestazione energetica degli edifici esistenti (limite tra
le classi D ed E), secondo lo schema seguente. Noto il valore EP, che corrisponde al valore di prestazione energetica dell’immobile preso in esame, per la determinazione delle classi devono essere noti i due valori indice, RR ed RS,
per poter effettuare la classificazione; la classe di prestazione viene quindi determinata secondo il seguente
schema:
Classe A
EP < 0,5 RR
Classe B
RR 0,5 < EP < RR
Classe C
RR < EP < 0,5 (RR + RS)
Classe D
0,5 (RR + RS) < C < RS
Classe E
RS < EP < 1,25 RS
Classe F
1,25 RS < EP < 1,5 RS
Classe G
1,5 RS < EP
Il valore EP è calcolato con le metodologie indicate nel seguito.
2.
I requisiti minimi relativi al fabbisogno energetico invernale per gli edifici di cui all’articolo 4, comma 3,
del regolamento
A differenza di quanto previsto dal d.lgs. n. 192 del 2005 e successive modifiche, si ritiene opportuna l'introduzione di un valore unico valido del fabbisogno di energia per tutte le tipologie di edifici, ottenendo, un parametro omogeneo che permette l'immediata comparazione tra edifici.
Fino all’emanazione di apposite metodologie di calcolo e di valutazioni circa le prestazioni sui consumi per illuminazione, ventilazione e climatizzazione estiva degli edifici esistenti, il fabbisogno di energia dell’edificio EP è
calcolato come somma del fabbisogno per riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria:
EP = EPr + EPacs
Alla luce dei risultati già ottenuti in termini di effetti sul mercato edilizio, si richiede un fabbisogno massimo
di energia primaria per il solo riscaldamento EPr pari a:
a) di 45 kWh/m2, per le categorie di edifici classificati E 1.1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi
del d.P.R. n. 412 del 1993;
b) di 13 kWh/ m3, per tutte le altre classi di edifici.
Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria, tenuto conto delle migliori tecnologie disponibili,
si richiede un fabbisogno massimo di energia primaria EPacs pari a:
c) di 18 kWh/m2, per le categorie di edifici classificati E 1.1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi
del d.P.R. n. 412 del 1993;
d) di 5 kWh/ m3, per tutte le altre classi di edifici.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
15
Per tenere conto di esigenze di flessibilità tipologiche ed impiantistiche nonché di semplicità comunicativa,
si conviene di stabilire, al posto di valori di consumo separati, un unico valore massimo complessivo EP arrotondato pari a:
60 kWh/m2 - 18 kWh/ m3.
Tali valori vanno calcolati con riferimento ai Gradi Giorno del Comune di Trento; nella relazione di calcolo va
comunque riportata anche l’indicazione sul consumo riferito al comune di effettiva localizzazione.
3.
La certificazione degli edifici
3.1. Classificazione della prestazione energetica per riscaldamento invernale
Per quanto riguarda la determinazione dei consumi specifici relativi agli edifici esistenti nella Provincia autonoma di Trento (Building Stock reference), utile per stabilire la scala di valutazione, è stato stimato un valore
pari a 155 kWh /m2 anno.
Nella tabella seguente viene riportata la classificazione per il fabbisogno di riscaldamento per la Provincia
autonoma di Trento costruita utilizzando come indice di stock, RS, il valore di 155 kWh /m2 anno e, come indice di
riferimento relativo ai requisiti minimi dei nuovi edifici, il valore pari a 45 kWh /m2 anno come fissato in precedenza.
Tabella 1: Classificazione in funzione del fabbisogno di energia primaria EPr (kwh/m2) per il riscaldamento
invernale.
Fabbisogno in kWh/m2 a
Valore min.
Valore max.
CLASSE A
<
22
CLASSE B
22
45
CLASSE C
45
100
CLASSE D
100
155
CLASSE E
155
195
CLASSE F
195
230
CLASSE G
230
<
3.2. Classificazione della prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
Sulla base della popolazione residente in Provincia di Trento, dei consumi pro capite di acqua calda sanitaria
e delle superfici abitate, risulta un fabbisogno energetico per unità di superficie necessario per la produzione di
acqua calda di circa 24 kWh/m2, coerente con i dati nazionali riportati da ENEA nel Rapporto Energia e Ambiente.
Analogamente ai fabbisogni per riscaldamento, occorre fissare a livello provinciale un fabbisogno di acqua
calda convenzionale di progetto, che, come fissato in precedenza, è stabilito pari a 18 kWh/m2; con questi due
valori di riferimento, si ottiene la seguente scala di classificazione:
16
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
Tabella 2: Classificazione in funzione del fabbisogno di energia primaria EPacs (kwh/m2) per la produzione di
acqua calda sanitaria.
Fabbisogno in kWh/m2 a
Valore min.
Valore max.
CLASSE A
<
9
CLASSE B
9
18
CLASSE C
18
21
CLASSE D
21
24
CLASSE E
24
30
CLASSE F
30
36
CLASSE G
36
<
3.3. Classificazione dei fabbisogni complessivi (riscaldamento + acqua calda sanitaria)
Ai fini di favorire ulteriormente il perseguimento di prestazioni più elevate, risulta di spinta per il mercato
edilizio una suddivisione più articolata delle classi al di sopra del minimo richiesto (A, B e C) che consenta una
maggiore differenziazione dell’offerta. Sommando i consumi precedentemente indicati si ottengono, con qualche
arrotondamento, la seguente classificazione finale:
Tabella 3: Classificazione in funzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e acqua calda
sanitaria EP (kWh/m2)
Fabbisogno in kWh/m2 a
Riscaldamento
Acqua calda sanitaria
Totale
CLASSE A+
<22
<9
<30
CLASSE A
<22
<18
<40
CLASSE B+
CLASSE B
<35
<45
<18
<18
<50
<60
CLASSE C+
<60
<21
<80
CLASSE C
<100
<21
<120
CLASSE D
<155
<24
<180
CLASSE E
<195
<30
<225
CLASSE F
<230
<36
<270
CLASSE G
>230
>36
>270
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Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
Tabella 4: Classificazione in funzione del fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e acqua calda
sanitaria EP (kWh/m3)
Fabbisogno in kWh/m2 a
Riscaldamento
Acqua calda sanitaria
Totale
CLASSE A+
<6
<3
<9
CLASSE A
<6
<5
<11
CLASSE B+
CLASSE B
<9
<13
<5
<5
<14
<17
CLASSE C+
<17
<6
<23
CLASSE C
<29
<6
<34
CLASSE D
<44
<7
<51
CLASSE E
<56
<9
<64
CLASSE F
<65
<10
<77
CLASSE G
<65
<10
<77
Ai fini dell’attribuzione della classe energetica, il valore limite da considerare si intende il valore totale.
Il requisito minimo obbligatorio di prestazione energetica per gli edifici di cui al comma 3 dell’articolo 4 del
regolamento, da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi, è stabilito in 60 kWh/m2
anno (17 kWh/m3 anno), corrispondente al limite superiore della classe B.
3.4 Metodologia di calcolo per la prestazione energetica e la classificazione
Il calcolo è eseguito seguendo le UNI/TS 11300 e successive modificazioni.
Allegato parte integrante
Allegato B
COMPARAZIONE OMOGENEA TRA LA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SECONDO IL PRESENTE REGOLAMENTO
E QUELLA PREVISTA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Provincia
tipologia
PREMIALITÀ
CasaClima
kWh/mq
autonoma
edificio
URBANISTICA
di Trento
<30
max
A+
Gold
<40
edifici
med
A
A40
nuovi
<50
min
B+
A50
<60
obbligatorio
B
B60
<80
C+
B80
<120
C
C-D
edifici
event. X
<180
D
E
esistenti
salti di classe
<225
E
F
<270
F
G
>270
G
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
18
NOTE
Avvertenza
Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.
Nota alle premesse
-
L’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale
31 gennaio 2001, n. 2, dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
-
L’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, dispone:
“Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1)
la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2)
la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare
delle province;
3)
l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4)
l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi
pubblici;
5)
la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e
sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti
casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la
nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli
amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui
sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti;
6)
le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7)
l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso
nella sua prima seduta successiva.”
-
L’articolo 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) dispone:
“Art. 89
Regolamento di attuazione
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
a)
b)
1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'agenzia provinciale per l'energia, sono disciplinati:
i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio
delle relative certificazioni;
i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può
prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche
partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate
da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il
rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia;
i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche
avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto dall'articolo 86, comma 5;
la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della certificazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali,
del valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;
la porzione minima di edificio soggetto alla certificazione energetica;
modalità semplificate per la certificazione energetica per gli edifici esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
la validità temporale dei certificati;
eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo
86, comma 3.
2. Per il rilascio della certificazione energetica il regolamento stabilisce inoltre:
i termini dai quali decorrono gli obblighi per la certificazione energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della
certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento agli edifici esistenti;
le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del certificato energetico, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.”
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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Nota all'articolo 1
Il Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 riguarda "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato".
Nota all'articolo 2
L'art. 99 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, recita:
“Art. 99
Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e
l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi
costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione
dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione
d'uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici
richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia,
della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le
condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un
progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della
destinazione d'uso; comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone
l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;
interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell'edificio nel rispetto del sedime e
della volumetria esistenti;
interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o
con volumetria diversi dai precedenti;
interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.”
Note all'articolo 3
-
le lettere b) e c) dell'art. 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardano:
“b)
c)
-
le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro
non comune bellezza;
i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i
nuclei storici;”
l'art. 69 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, dispone:
“Art. 69
Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio, individua i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela
ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o rappresentano singolarità
ecologica o formano punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere d'infrastrutturazione del territorio e manufatti che,
indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, si distinguono, singolarmente o
nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale. Tra questi beni la Giunta provinciale può individuare le aree agricole di pregio, che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico, si configurano
come beni ambientali non suscettibili di riduzione ai sensi dell'articolo 62.
2. Fra i beni di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi
distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura
locale o di attività agricole cadute in oblio.
3. La proposta d'individuazione di beni ai sensi di questo articolo può essere avanzata da chiunque presenti a tal fine un'adeguata documentazione. La Giunta provinciale, se non dichiara manifestamente infondata la proposta, deve provvedere su di essa mediante un'idonea istruttoria tecnica, sentito il comune interessato. Se il parere del comune non perviene entro quaranta giorni dalla richiesta la Giunta
provinciale provvede ugualmente.
4. La deliberazione della Giunta provinciale che individua i beni è notificata al proprietario, al possessore o al detentore ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni. Se la notifica risulta particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione della Giunta provinciale, invece, è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi di questo articolo in proprio o affidando l'intervento a
soggetti privati ovvero alle amministrazioni separate per i beni di uso civico, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente
segnalati; inoltre possono contribuire alla loro manutenzione. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti
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privati coinvolti, su richiesta, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il loro controllo
fitosanitario.
6. Se per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell'elenco ha perduto le caratteristiche ambientali e intrinseche tutelate da
questa legge, il proprietario può chiederne la cancellazione mediante domanda motivata corredata dalla necessaria documentazione. Se la
Giunta provinciale, sentita la CPC competente, constata la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall'elenco, dandone
comunicazione al richiedente. La Giunta provinciale può procedere alla cancellazione anche su richiesta del comune nel cui territorio è
situato il bene o d'ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
7. I beni individuati ai sensi di questo articolo sono inclusi in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e
integrati con le modalità previste dal piano.”
-
l'art. 61 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, recita:
“Art. 61
Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
1. I piani regolatori comunali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche per consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di
valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali.
2. Il piano regolatore generale e il regolamento edilizio, per i fini del comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3,
prevedono:
a)
l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare e delle relative pertinenze che richiedono interventi di
manutenzione ambientale, tenuto conto delle indicazioni in materia di interventi ambientali e paesaggistici contenuti nel piano
territoriale della comunità;
b)
la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne,
delle modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli
interventi;
c)
le specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non
permanente, degli edifici.
3. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal
comma 2 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi,
anche non permanente, degli edifici.
4. Se i piani regolatori comunali o le loro varianti adottati dal comune per i fini del comma 1 soddisfano le esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi di questa legge, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 32.
5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere
d'infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce titolo per chiedere la riduzione del
contributo di concessione ai sensi dell'articolo 104.
6. Nel caso di recupero degli edifici tradizionali a fini abitativi il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia
d'inizio di attività sono subordinati alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti s'impegnano a effettuare,
per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del
comune a spese del richiedente.
7. Agli interventi previsti da questo articolo non si applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
8. Agli interventi edilizi riguardanti immobili individuati dal piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2, con esclusione di quelli soggetti a restauro, si applica, se ne ricorrono i presupposti, il comma 3 dell'articolo 121.”
Note all'articolo 7
-
l'art. 86, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, dispone:
OMISSIS
“5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.”
-
l'art. 85 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, recita:
“Art. 85
Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
1. I proprietari di edifici o di singole unità immobiliari possono chiedere ai soggetti abilitati aventi i requisiti previsti dal regolamento
di attuazione di questo capo il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento. Copia
del certificato è trasmessa al comune.”
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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Nota all'articolo 10
-
l'art. 91 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, recita:
“Art. 91
Vigilanza sull'attività di certificazione
1. L'agenzia provinciale per l'energia vigila sull'attività di certificazione energetica e di sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai
soggetti abilitati, disponendo controlli a campione sulle certificazioni rilasciate ed eventualmente irrogando le sanzioni stabilite dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005 in quanto compatibili con questo capo. La vigilanza è effettuata anche mediante accertamenti e
ispezioni in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'agenzia provinciale per l'energia può avvalersi dei soggetti individuati dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b).”
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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[BO35090155406|R050|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 luglio 2009, n. 14-16/Leg.
(Registrato alla Corte dei Conti il 11/8/2009 registro 1, foglio 11)
Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino Alto Adige”;
Visto l’art. 10, comma 2, lettere b) e c), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg., ad oggetto “Nuovo
regolamento del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7”;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1683 del 10 luglio 2009 recante ad oggetto “Approvazione
del regolamento avente ad oggetto “Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo Forestale
della Provincia autonoma di trento (articolo 10, comma 2, lettere b e c), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27134/Leg.)””;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. In esecuzione dell’articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio
2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo regolamento del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)), di seguito denominato “nuovo Regolamento”, questo regolamento disciplina i criteri e le modalità relativi alla dotazione individuale e di reparto dell’armamento di tipo comune del personale del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (CFT), nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento
di periodici corsi di addestramento all’uso dell’armamento in dotazione secondo le disposizioni statali in materia.
Art. 2
Finalità dell’armamento e tipologia delle armi in dotazione
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del nuovo Regolamento, al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche
forestali, al quale è riconosciuta dal Commissario del Governo la qualifica di agente di pubblica sicurezza in osservanza di quanto disposto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), per l’espletamento dei compiti istituzionali è assegnata in dotazione, ai
fini della difesa personale, un’arma corta di tipo comune secondo quanto stabilito al comma 4.
2. Il personale del CFT inquadrato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del nuovo Regolamento, nelle qualifiche
e nelle figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni per il personale
del CFT di dirigente generale - capo del CFT, dirigente forestale, vice questore forestale aggiunto, commissario
forestale capo e commissario forestale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e al quale
l’Amministrazione non assegna un’arma in dotazione, può portare in servizio un’arma corta del tipo comune di
proprietà, dichiarandone i dati identificativi al capo del CFT e alla Questura.
3. A titolo di dotazione di reparto, intendendosi le strutture centrali e periferiche della struttura organizzativa di primo livello competente in materia di foreste, nonché gli enti presso cui il personale del CFT è comandato o
messo a disposizione, l’Amministrazione può assegnare le armi da caccia previste dall’articolo 13 della Legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché armi con proiettili a narcotico, incaricandone dell’utilizzo il personale del CFT, in possesso della qualifica di
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agente di pubblica sicurezza. Tale utilizzo è esclusivamente correlato alle seguenti attività di istituto da esercitarsi sulla base di specifici ordini di servizio:
a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico;
b) controllo delle patologie del patrimonio forestale;
c) eventuali interventi disposti dall’Autorità competente.
4. La tipologia di armi in dotazione al personale del CFT per il fini di cui ai commi 1 e 3, è stabilita dal Commissario del Governo per la provincia di Trento, d’intesa con la Giunta provinciale. Non possono essere portate in
servizio armi diverse da quelle assegnate dall’Amministrazione o dichiarate alla stessa dal personale indicato dal
comma 2.
Art. 3
Modalità di porto dell’arma
1. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), gli agenti
di pubblica sicurezza individuati dall’articolo 2 del presente regolamento sono abilitati al porto delle armi in dotazione senza licenza nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
2. Tale abilitazione sussiste anche fuori del territorio provinciale, esclusivamente nei seguenti casi:
a) per motivi di servizio, quando è necessario percorrere dei territori limitrofi alla Provincia per raggiungere
delle zone della stessa;
b) in situazioni di necessità dovute alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di servizio;
c) nell’esecuzione di attività o indagini disposte dall’Autorità giudiziaria;
d) nei casi straordinari di rischio imminente per la sicurezza ed incolumità pubblica, compresi gli interventi di
emergenza connessi a progetti di reintroduzione di fauna selvatica;
e) nello svolgimento di servizi di protezione civile e pubblico soccorso, qualora l’intervento con le armi sia richiesto o autorizzato dalla locale Autorità di pubblica sicurezza.
3. Il porto dell’arma in dotazione è consentito in servizio e, per il personale di cui all’articolo 2, comma 1, di
regola indossando l’uniforme. Per servizio si intendono anche i tempi e i luoghi di percorrenza per raggiungere il
luogo di espletamento dei compiti istituzionali.
4. Il capo del CFT disciplina le circostanze concrete in cui il porto dell’arma in dotazione è consentito correlandolo all’utilizzo delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento.
Art. 4
Assegnazione e restituzione dell’arma
1. L’assegnazione dell’arma corta di tipo comune di cui all’articolo 2, comma 1, è effettuata in via continuativa con provvedimento del capo del CFT. L’assegnazione dell’arma è subordinata alla verifica dell’idoneità psicofisica al porto e all’uso delle armi, se non precedentemente accertata. L’idoneità psicofisica è valutata in base al
possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto delle armi per uso
difesa personale e per uso caccia stabiliti con decreto del Ministro della Sanità, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 5. La presente disposizione si applica anche nel caso di porto di arma corta di tipo comune di proprietà del personale del CFT indicato dall’articolo 2, comma 2.
2. L’arma assegnata deve essere versata all’armeria in caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, all’atto della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sia disposto con
provvedimento motivato dell’Amministrazione o dell’Autorità competente.
3. Le armi previste dall’articolo 2, comma 3, sono assegnate di volta in volta secondo le modalità stabilite dal
capo del CFT e comunicate alla Questura.
Art. 5
Persistenza dell’idoneità psico-fisica ai fini del porto e uso delle armi
1. Nei casi in cui ci sia fondato motivo di ritenere che particolari condotte possano incidere sull’idoneità al
porto e all’uso delle armi, il dirigente della struttura inoltra una segnalazione scritta al capo del CFT, riferendo
dettagliatamente i problemi riscontrati e motivando la richiesta di sottoporre il dipendente ad accertamenti sanitari.
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2. Il capo del CFT, ricevuta la segnalazione, la inoltra alla struttura provinciale competente in materia di personale, con la richiesta di sottoporre il dipendente a visita medica presso il Collegio medico individuato
dall’Amministrazione.
3. Anche fuori dai casi indicati dall’articolo 4, comma 2, il capo del CFT può disporre, in via cautelativa, che il
dipendente versi l’arma all’armeria del CFT.
4. Sulla base del giudizio espresso dal Collegio medico, l’Amministrazione attiva i conseguenti provvedimenti. Ai fini della disciplina di cui al presente regolamento, qualora l’accertamento sanitario disponga la non idoneità all’assegnazione, al porto e all’uso delle armi, il capo del CFT dispone la restituzione dell’arma corta in dotazione individuale e pone il divieto di utilizzo delle armi di reparto.
5. L’accertamento dell’inidoneità psicofisica di cui al comma 4 viene comunicato dal capo del CFT alla
Questura per l’adozione di eventuali provvedimenti connessi al porto o alla detenzione delle armi.
Art. 6
Doveri dell’assegnatario dell’arma
1. All’atto della consegna dell’arma in dotazione, l’assegnatario deve verificare la corrispondenza dei dati identificativi, nonché le condizioni della stessa e delle munizioni.
2. L’assegnatario ha l’obbligo di custodire diligentemente l’arma e di curarne la manutenzione, applicando
sempre e ovunque nel maneggio della stessa tutte le misure di sicurezza necessarie.
3. L’assegnatario ha altresì l’obbligo di mantenere l’addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni
di tiro previste dall’articolo 9.
Art. 7
Armeria del CFT
1. L’armeria del CFT è istituita presso la struttura organizzativa di primo livello competente in materia di foreste ed ha la funzione di custodia delle armi corte e del relativo munizionamento in dotazione, non assegnati al
personale.
2. L’armeria funge altresì da locale di custodia per le armi e relative munizioni di cui all’articolo 2, comma 3,
in dotazione alle sedi centrali delle strutture organizzative previste dall’articolo 3, comma 1, lett. a), del nuovo
Regolamento, nonché per le armi da caccia ed eventuali munizioni sequestrate amministrativamente, a seguito di
infrazioni in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia.
3. Gli adempimenti in materia di controlli e sorveglianza dell’armeria, nonchè i doveri del consegnatario
dell’armeria medesima, sono quelli stabiliti al Capo III del decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145
(Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza). Per quanto compatibili, i riferimenti al predetto decreto valgono altresì per le disposizioni in materia di caratteristiche e funzionamento dell’armeria nonché di distribuzione e di ritiro delle armi in
dotazione.
4. La nomina del consegnatario dell’armeria e del suo sostituto è effettuata dal capo del CFT e è comunicata
alla Questura.
Art. 8
Numero delle armi in dotazione
1. Il numero complessivo delle armi corte di tipo comune in dotazione al personale del CFT, con il relativo
munizionamento, equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza appartenenti alle qualifiche forestali e alla figura professionale di guardia ittico-venatoria.
2. Ai fini di costituire una minima dotazione di riserva e per le necessità di sostituzione o integrazione, tale
numero può essere rideterminato in rapporto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione.
3. Il numero complessivo delle armi di cui all’articolo 2, comma 3, è stabilito dal Commissario del Governo
per la provincia di Trento, d’intesa con la Giunta provinciale.
4. Il capo del CFT comunica alla Questura il numero complessivo, la tipologia, determinata ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, e i dati identificativi delle armi in dotazione.
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Art. 9
Addestramento
1. Il personale cui è consegnata l’arma in dotazione o che utilizza l’arma di reparto presta servizio armato
dopo aver sostenuto il necessario addestramento.
2. Il personale cui è assegnata l’arma corta di tipo comune di cui all’articolo 2 è iscritto ad una sezione di tiro
a segno nazionale e deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso
poligoni abilitati per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo. Tale addestramento può essere ripetuto
nel corso dell’anno per i dipendenti che svolgono servizi particolari.
3. Per le finalità previste dal comma 2, il capo del CFT può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del
tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati e può incaricare
una delle strutture organizzative previste dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del nuovo Regolamento
dell’espletamento degli adempimenti logistici connessi alle esercitazioni di tiro.
Art. 10
Norma finale
1. Fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti la figura professionale ad esaurimento di
guardia ittico-venatoria, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti
deliberazioni:
a) deliberazione della Giunta provinciale n. 1078 di data 17 maggio 2002, ad oggetto “Deliberazione di
attuazione dell’articolo 6 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di armamento da
fornire al personale del Corpo forestale provinciale. Definizione dei criteri e delle modalità relativi alla
dotazione dell’armamento di tipo comune e relativi allo svolgimento di periodici corsi di addestramento
all’uso di tale armamento”;
b) deliberazione della Giunta provinciale n. 2203 di data 27 ottobre 2006, ad oggetto “Integrazioni alla
deliberazione n. 1078 di data 17 maggio 2002 (Deliberazione di attuazione dell’art. 6 del D.P.G.P. 17 aprile
2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di armamento da fornire al personale del Corpo forestale
provinciale. Definizione dei criteri e delle modalità relativi alla dotazione dell’armamento di tipo comune e
relativi allo svolgimento di periodici corsi di addestramento all’uso di tale armamento)”.
2. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di
pubblica sicurezza e di armi.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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NOTE
Avvertenza
Le note di seguito riportate hanno lo scopo di facilitare la lettura del testo e, pertanto, non incidono sul valore e sull’efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.
Nota al titolo
L’articolo 10 del decreto del presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. “Nuovo regolamento del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).” dispone:
“Art. 10
Equipaggiamento e uniformi
1. Al personale del Corpo l’amministrazione provinciale fornisce le uniformi, costituite da un insieme organico di oggetti di vestiario,
di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione, nonché l’equipaggiamento e l’armamento, individuale e di reparto, necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati.
2. Con apposito regolamento, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro, sono definiti:
a)
le caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, di specializzazione, le decorazioni, nonché
i casi, i criteri e le modalità relative alla dotazione e all’uso dei medesimi;
b)
i criteri e le modalità relativi alla dotazione dell’armamento di tipo comune secondo disposizioni di legge;
c)
i criteri e le modalità per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all’uso dell’armamento in dotazione, secondo quanto
stabilito dalle disposizioni statali in materia.
3. Fino all’adozione del regolamento previsto dal comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 aprile 2000 n. 5-23/Leg. (Regolamento concernente le funzioni, la composizione e le modalità di accesso
al Corpo forestale provinciale ai sensi dell’articolo 67 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7).
Note alle premesse
-
L’articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così
modificato dall’articolo 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
-
L’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo regolamento del corpo forestale della
Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)), ha ad oggetto “Equipaggiamento e uniformi”. Il
comma 2, lettere b) e c), dispone:
“2. Con apposito regolamento, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro, sono
definiti:
a)
omissis
b)
i criteri e le modalità relativi alla dotazione dell’armamento di tipo comune secondo disposizioni di legge;
c)
i criteri e le modalità per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all’uso dell’armamento in dotazione, secondo
quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.”
-
L’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, dispone:
“Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1)
la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2)
la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare
delle province;
3)
l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4)
l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi
pubblici;
5)
la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e
sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti
casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la
nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli
amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui
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6)
7)
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sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti;
le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso
nella sua prima seduta successiva.”
Nota all’articolo 1
Per l’articolo 10 del decreto del presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. “Nuovo regolamento del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).” Si veda la nota al titolo
Nota all’articolo 2
-
L’articolo 14 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in
materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), dispone:
“Articolo 14
Agli impiegati della carriera direttiva e di concetto del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali delle province di Trento e di Bolzano può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo competente la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche ai fini dell'esercizio delle funzioni, che venissero loro attribuite dalle
province stesse, inerenti alla polizia delle acque pubbliche e delle opere di bonifica.
L’anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito
dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta provinciale competente.
Il personale dipendente dalla regione Trentino-Alto Adige messo a disposizione delle province, al quale sia stata già riconosciuta la
qualifica di agente di pubblica sicurezza, mantiene la qualifica stessa, anche dopo l'inquadramento nei ruoli provinciali, per l'esercizio delle
funzioni di polizia già ad esso spettanti o attribuite dalle province ai sensi del primo comma del presente articolo.
-
L’articolo 3, comma 3, del nuovo Regolamento del CFT (D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.), dispone:
OMISSIS
“Articolo 3
Composizione del Corpo
3. Ai fini organizzativi e funzionali, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva provinciale nella determinazione
delle qualifiche e figure professionali previste dal comma 1 e delle relative attribuzioni, il personale del Corpo assume le denominazioni di
cui alla tabella allegata al presente regolamento.”
-
L’articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), dispone:
“Articolo 13
Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con
caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento
singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed
una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo
caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi
consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.”
Nota all’articolo 3
-
L’articolo 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), dispone:
“Articolo 73
1. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i
magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della
legge.
2. Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di
cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
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3. Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le
proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
4. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.”
Nota all’articolo 7
Il Capo III del Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia
municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), ha ad oggetto “Tenuta e custodia delle armi”.
[BO35090155407|L010|]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.
(Registrato alla Corte dei Conti il 11/8/2009 registro 1, foglio 9)
Modificazioni al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/leg.
concernente Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti» e successive modificazioni
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”, ai sensi del
quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
Visto l’articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il
quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal
Consiglio provinciale;
Vista la legge provinciale n. 26 del 1993;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 269 di data 13 febbraio 2009, avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento recante: “Modificazioni al Decreto del presidente della Giunta provinciale 30 settembre
1994, n. 12-10/leg. concernente “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e successive modificazioni”;
Visto il proprio decreto n. 4-6/leg. di data 23 febbraio 2009, successivamente ritirato;
Vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 955 di data 24 aprile 2009, avente ad oggetto:
“Riapprovazione con modifiche del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26,
concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” come
modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, recante “Disposizioni modificative della normativa
vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa”;
Visto il proprio decreto n. 7-9/leg. di data 28 aprile 2009;
Vista infine la deliberazione della Giunta provinciale n. 1785 di data 17 luglio 2009, avente ad oggetto: “Riapprovazione del regolamento modificativo del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre
1994, n. 12-10/leg. di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia
di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”, come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante “Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa”,
emana
il seguente regolamento:
“MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 SETTEMBRE 1994, N. 12-10/LEG.
CONCERNENTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26
CONCERNENTE “NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE
E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
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Art. 1
Modificazioni dell’articolo 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
1. All’articolo 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 1 le parole: “così come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, recante:
"Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in
materia di edilizia abitativa"” sono soppresse;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle
attività disciplinate dal presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione dell’articolo 12 bis.”
Art. 2
Modificazioni dell’articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1. All’articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
nel comma 3, lettera b), le parole: “50 milioni di lire” sono sostituite dalle parole “26.000 euro”;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. All'appaltatore sono richiesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza delle cause di
esclusione previsti dalla legge mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
nel comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo
dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo di cui all'articolo 4 deve riportare l'indicazione della
categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni
non appartenenti alla categoria prevalente, anch'esse con il relativo importo.”; nel secondo periodo le parole:
“e dell’articolo 25 del presente regolamento” sono soppresse;
nel comma 8 la parola: “Ecu” è sostituita dalla seguente: “euro”;
nel comma 9 la parola: “Ecu” è sostituita dalla seguente: “euro”;
nel comma 12, lettera b) le parole: “50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “26.000 euro”.
Art. 3
Modificazioni dell’articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
c)
1. All’articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole “la Giunta Provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “l’Amministrazione concedente”;
al comma 4 la parola “volte” è sostituita dalle seguenti: “di amministrazione attiva relative”;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per gli effetti dell’articolo 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., il collaudo è reso nella forma della
perizia asseverata ed integrato con i contenuti della stessa.”.
Art. 4
Sostituzione dell’articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Affidamento di incarichi professionali
1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine
all’appalto di servizi in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia nonché quanto previsto dall’articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di
valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo
le modalità di cui all’articolo 9, sulla base:
a) del curriculum professionale di cui al comma 3;
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b)
c)
d)
a)
b)
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del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali,
completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette
all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;
dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché l'attrezzatura e
gli equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di
affidamento.
2. L’affidamento diretto è ammesso, previa acquisizione del curriculum professionale di cui al comma 3:
nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito
dell’invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano
idonee o ammissibili;
nel caso in cui il corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 4, non ecceda l’importo di cui all’articolo 21,
comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
3. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista secondo le modalità di cui
al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, che contiene i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l’iscrizione agli
albi professionali di appartenenza, l’elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, secondo
modelli predisposti dall’amministrazione, nonché eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e
l’esperienza professionale. Qualora le prestazioni professionali indicate nel curriculum siano state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. È in facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice richiedere nella lettera di
invito, in relazione all’oggetto dell’incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi
di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa.
4. Al fine dell’individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, ai sensi del comma 1,
gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione
adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralità di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente. L’intenzione dell’amministrazione di riservarsi l’eventuale affidamento diretto dell’incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista nell’invito, con
l’indicazione del costo relativo. Analogamente si procede nel caso in cui si intenda affidare direttamente l’incarico
di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto già incaricato del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, qualora ciò sia richiesto per
la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata
nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
6. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da quest'articolo è richiesto il documento unico di regolarità
contributiva.
7. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente
per le attività relative a: caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche; sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.”
Art. 5
Sostituzione dell’articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Disposizioni procedurali relative al confronto concorrenziale
1. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell’articolo 8
mediante confronto concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei soggetti idonei di cui all’articolo 20, comma 3, della legge, in base ad uno dei seguenti criteri di aggiudicazione:
a) quello del prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull’importo posto a base di gara;
b) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi a titolo
esemplificativo: il prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo nonché ogni altro elemento
qualitativo e quantitativo utile alla valutazione.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
31
2. I soggetti da invitare sono individuati dal dirigente del servizio competente secondo criteri predefiniti.
3. Nella lettera d’invito l’amministrazione aggiudicatrice:
definisce la tipologia e la localizzazione dell’opera o dei lavori oggetto della prestazione;
definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l’opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i
requisiti minimi anche mediante l’invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
indica l’importo massimo previsto per la realizzazione dell’opera o dei lavori oggetto di prestazione;
richiede la presentazione del preventivo di parcella;
fissa il termine per l’espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli
di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell’espletamento dell’incarico rispetto ai tempi indicati
dall’amministrazione o proposti dal professionista;
determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 1, individuando gli elementi di valutazione
nel caso si proceda con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
nel caso di cui al comma 1, lettera a), indica il criterio di valutazione delle offerte anomale secondo quanto
stabilito dall’articolo 24.
4. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all’articolo 20, comma 5, della
legge, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo, lo stesso soggetto non può risultare contemporaneamente affidatario, per conto della medesima amministrazione aggiudicatrice, di più incarichi della stessa
natura relativamente a prestazioni di: progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie.
5. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere
affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto, nel rispetto dell’articolo 8, nei casi seguenti:
a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico
originario;
b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;
c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad
opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione;
d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo
professionista aveva espletato l’incarico di progettazione;
e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra
procedura ad evidenza pubblica, purché l’incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di
affidamento diretto ai sensi dell’articolo 8.”
Art. 6
Modificazioni dell’articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
c)
1. All’articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 le parole “liberi professionisti” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più soggetti di cui
all’articolo 20, comma 3, della legge”;
al comma 2 le parole “dei liberi professionisti” sono sostituite dalle seguenti: “di uno o più soggetti di cui
all’articolo 20, comma 3, della legge”; il periodo “Per l’esame comparativo dei curricula si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4.” è soppresso;
al comma 3 le parole “libero professionista” sono sostituite dalle seguenti: “soggetto di cui all’articolo 20,
comma 3, della legge,”; le parole “l’amministrazione committente” sono sostituite dalle seguenti:
“l’amministrazione aggiudicatrice”; le parole “il compenso spettante allo stesso libero professionista” sono
sostituite dalle seguenti: “il compenso spettante allo stesso”.
Art. 7
Sostituzione dell’articolo 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi
1. Il dirigente della struttura competente per lo svolgimento di compiti preparatori strumentali ed esecutivi
di cui all’articolo 20, comma 2, della legge, si avvale prioritariamente, per la loro esecuzione, del personale dipen-
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
32
dente assegnato alle strutture organizzative; detti incarichi possono essere affidati all’esterno, previo confronto
concorrenziale, qualora ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni, debitamente motivate e documentate:
a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non presente o comunque
non disponibile all'interno dell'amministrazione;
b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle
strutture organizzative interne.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenze professionali, il dirigente della struttura
competente, qualora intenda procedere all’affidamento previo confronto concorrenziale tra persone, ditte o professionisti singoli o associati anche temporaneamente, provvede secondo le modalità dell’articolo 9, per quanto
compatibili.”
Art. 8
Modificazione dell’articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. le parole: “20.000 milioni di lire”
sono sostituite dalle seguenti: “20 milioni di euro”.
Art. 9
Introduzione dell’articolo 12 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12/10/Leg.
1. Dopo l’articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:
“Art. 12 bis
Disposizioni organizzative per la realizzazione di lavori pubblici
1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa
dell’opera, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge, la realizzazione di un’opera può essere effettuata tramite
più appalti, nei casi indicati dalla Giunta provinciale. Tutti gli appalti concorrono alla realizzazione di un’opera o
lavoro pubblico utilizzabile solo unitariamente. Questa disposizione non si applica ai lotti funzionali, intendendosi per tali le parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità,
fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la stipulazione di ogni singolo contratto di appalto è subordinata alla verifica
della possibilità di effettiva consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorsi sei mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel
programma generale, l’appaltatore può chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l’applicazione del
coefficiente di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) della legge.
3. Ai fini della individuazione delle disposizioni da applicare per la scelta del contraente è computato il valore
complessivo stimato della totalità degli appalti, fermo restando che la qualificazione dei concorrenti è effettuata
in relazione al singolo appalto.
4. Per la realizzazione di un’opera mediante più appalti ai sensi del comma 1, l’amministrazione aggiudicatrice predispone il programma lavori generale, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire.
5. Per la conduzione degli appalti, nel provvedimento a contrarre è individuato un unico responsabile di progetto che svolge funzioni di impulso e di coordinamento, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva per la realizzazione dell’intera opera.
6. Le funzioni di responsabile di progetto, se non coincidente con il responsabile del procedimento, sono
svolte a supporto del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
7. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia, anche se comprese nel quadro economico di progetto.”
Art. 10
Modificazioni dell’articolo 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
1. All’articolo 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole “dell’ufficiale rogante e” sono soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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“3. Il presidente della gara redige apposito verbale, da lui sottoscritto unitamente ai testimoni, nel quale
vengono descritte tutte le operazioni compiute nelle fasi delle procedure svolte”.
Art. 11
Modificazione dell’articolo 14 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Il comma 2 dell’articolo 14 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.
Art. 12
Sostituzione dell’articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente:
“Art. 15
Modalità procedurali di affidamento dei lavori
mediante il criterio dell'offerta di prezzi unitari o del prezzo più basso
1. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall'articolo 39,
comma 1, lettera a) della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente:
a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nell'invito
alla licitazione, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della
documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ad alta
voce del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del conseguente ribasso percentuale in lettere e
forma la graduatoria delle offerte;
b) esclude le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 24;
c) procede all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere e contrassegna in ciascun foglio e
nelle eventuali correzioni apportate la relativa offerta.
2. L’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi
presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino
errori di calcolo, a correggerli. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base
alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi
unitari contrattuali.
3. All’aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione privata e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3 della legge, il presidente della gara procede secondo quanto previsto dal comma 1.
4. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti,
si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.
5. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale, con individuazione del contraente mediante i criteri previsti dall'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, alla procedura di formulazione
dell’offerta e di aggiudicazione dei lavori, la normativa statale in materia.”
Art. 13
Sostituzione dell’articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 16
Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39,
comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede nel modo seguente:
a) il presidente della gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta
pubblica, verifica, per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;
b) la commissione tecnica, di cui all’articolo 32, comma 3, della legge, in una o più sedute riservate, nella
puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi relativi al
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
c)
d)
e)
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progetto definitivo rilevanti ai fini dell'ammissione alla fase successiva, documentando le operazioni svolte
in apposito verbale;
sulla base delle risultanze del verbale e delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, il dirigente del
servizio competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai concorrenti a presentare il
progetto esecutivo;
la commissione tecnica, con le modalità stabilite alla lettera b), procede alla valutazione degli elementi
relativi al progetto esecutivo;
successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti
le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara,
determina l’offerta economicamente più vantaggiosa e forma la graduatoria dei concorrenti, documentando
le operazioni svolte in apposito verbale.
2. L’aggiudicazione dei lavori è disposta dal Dirigente del servizio competente in conformità delle risultanze
della graduatoria di cui al comma 1, lettera e), con apposita determinazione che approva i verbali della commissione tecnica e del presidente della gara.
3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39
comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano i commi 1 e 2 in quanto compatibili.
4. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo
39, comma 1, lettera b), della legge con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali si renda necessaria apposita valutazione tecnica,
la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina una commissione
tecnica composta da tecnici dotati di specializzazione adeguata in relazione all'oggetto della gara.
5. All'aggiudicazione dei lavori di cui al comma 4 si procede nel modo seguente:
a) il presidente della gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta
pubblica, verifica per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;
b) la commissione tecnica, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando
e dell'invito alla gara, valuta gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, documentando le operazioni
svolte in apposito verbale;
c) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti
le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara,
determina l’offerta economicamente più vantaggiosa, forma la graduatoria dei concorrenti ed aggiudica i
lavori al concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, documentando le
operazioni svolte in apposito verbale.
6. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo
39, comma 1, lettera b), della legge, con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali non si renda necessaria apposita valutazione
tecnica, il presidente della gara procede nel modo seguente:
a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nel bando e
nell'invito alla gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità
della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte ed al conseguente esame
delle stesse;
b) aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale con individuazione del contraente mediante il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, si applicano le disposizioni previste dal
presente articolo in quanto compatibili.”
Art. 14
Modificazione dell’articolo 17 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Nel comma 5 dell’articolo 17 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. le parole “deliberazione della
Giunta Provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “determinazione del dirigente competente per materia”.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
35
Art. 15
Abrogazione dell’articolo 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.
Art. 16
Abrogazione dell’articolo 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.
Art. 17
Sostituzione dell’articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 20
Dichiarazione dei requisiti
1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza
delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, è presentata dal concorrente all'atto della
formulazione della richiesta di invito, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.
2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a
formulare offerta e sono dichiarati dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalità di cui al comma 3.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate dai concorrenti, anche cumulativamente, secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”
Art. 18
Modificazioni dell’articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
c)
1. All’articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad
impegnare l'impresa, attestante che l’impresa non è incorsa, dalla data della dichiarazione resa ai fini della
richiesta di essere invitata alla gara, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della
legge e che permane il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, già
attestati in sede di richiesta di ammissione alla gara;”;
nella lettera d) le parole: “500 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “300.000 euro” e le parole
“comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3,”;
il comma 3) è soppresso.
Art. 19
Sostituzione dell’articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. L’articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 22
Verifica dei requisiti
1. L'amministrazione procede nei confronti dell’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, alla
verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo
35, comma 1, della legge, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.
2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dovrà essere dimostrato dall’impresa aggiudicataria,
mediante la produzione dei seguenti documenti:
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
a)
b)
c)
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attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente
autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di
qualificazione previsto dalle norme statali;
se dichiarato il possesso, certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000,
in corso di validità, ai fini dell’applicazione del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, qualora
non risultante dalla certificazione di cui alla lettera a);
documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 22 bis.
3. Il possesso dei requisiti per la selezione dei concorrenti da invitare dichiarati dall’impresa, dovrà essere
dimostrato dall’impresa aggiudicataria solo qualora essa sia stata invitata a seguito della selezione di cui al comma 8 dell’articolo 23, nella misura necessaria a giustificare la collocazione in graduatoria mediante la seguente
documentazione:
a) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della
cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta dichiarata: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A se
trattasi di impresa individuale, società di persone, consorzio di cooperative; mediante copia dei bilanci, della
nota integrativa e di quella attestante l’avvenuto deposito se trattasi di società di capitali o di altri soggetti
tenuti alla loro pubblicazione;
b) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della
cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta dichiarata dall’impresa: mediante copia delle
dichiarazioni I.V.A. dei consorzi e delle società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente,
oppure mediante bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l’avvenuto deposito nel caso di consorzi
e di società consortili tenuti alla loro pubblicazione, qualora abbiano fatturato direttamente al committente;
c) certificati rilasciati dal committente, attestanti l'esecuzione dei lavori regolarmente e con buon esito; se
l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale deve esserne indicato l’esito a comprova
della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, di lavori nella
categoria prevalente;
d) copia dell’attestazione della denuncia contributiva all’INPS relativa al mese in cui è stata resa la
dichiarazione a comprova della localizzazione operativa, del numero dei dipendenti e della sede I.N.P.S. di
iscrizione.
4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate, con eccezione del caso di raggruppamento di tipo verticale per il
quale la documentazione di cui alla lettera c) del predetto comma 3 deve essere prodotta con riferimento alla sola
impresa mandataria.
5. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica d’ufficio degli altri requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla procedura di gara.
6. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può essere invitato a produrre anche la documentazione acquisibile d’ufficio.
7. I soggetti appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle
dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.
8. In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, qualora lo stato estero in cui ha sede
l’impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non
contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta
dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, a
un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione delle Stato
stesso, che ne attesti l’autenticità.”
Art. 20
Inserimento dell’articolo 22 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Dopo l’articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:
“Art. 22 bis
Documento unico di regolarità contributiva.
a)
b)
1. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto:
per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera i), del d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 35 della legge;
ai fini della stipulazione del contratto;
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
c)
d)
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per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, recante date di riferimento per le posizioni certificate
uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento;
per il pagamento del saldo finale, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori
alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di
collaudo.
2. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto anche relativamente ai subappaltatori, con le modalità di cui al comma 1, per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 resa ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui
all’articolo 118, comma 8, del medesimo decreto nonché per i pagamenti all’appaltatore. Il documento unico di
regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione.”
Art. 21
Modificazioni dell’articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1. All’articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 4 dopo le parole “composta dal dirigente o da suo delegato” sono aggiunte le seguenti: “, scelto tra
i funzionari incaricati della sostituzione del dirigente”;
al comma 7 la parola “Ecu” è sostituita dalla seguente: “euro”;
al comma 8 nella lettera a) dopo le parole: “attribuisce a ciascun concorrente” sono aggiunte le seguenti:
“non sorteggiato ai sensi del comma 2, lettera a)”; la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) individua i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria.”;
al comma 10 le parole “ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3 della legge” sono sostituite dalle seguenti: “in
raggruppamenti di tipo orizzontale”;
al comma 11 le parole “ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della legge” sono sostituite dalle seguenti: “in
raggruppamenti di tipo verticale”;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
“12 bis. Nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, al fine della
determinazione del criterio indicato alla lettera a) del comma 5, si considera la somma delle cifre d’affari in
lavori realizzate da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio, incrementata di una
percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel
secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio, iniziando dall’anno
antecedente cinque anni da quello del bando di gara.
12 ter. Nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, per quanto attiene al
criterio indicato alla lettera b) del comma 5, si considera la somma dei lavori realizzati nella categoria
prevalente da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio; per il criterio di cui alla lettera
c) del comma 5, si considera la situazione del consorzio per quanto riguarda l’ubicazione della sede legale o
della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione di tutte le imprese
consorziate facenti parte del consorzio per quanto riguarda il numero di dipendenti e la relativa sede INPS
provinciale di iscrizione.
12 quater. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti al consorzio di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge, ad eccezione del requisito relativo al numero dei
dipendenti; detto numero è calcolato alla data della presentazione della richiesta di invito, sommando i
dipendenti delle singole imprese consorziate e computandolo in capo al consorzio.”.
Art. 22
Modificazione dell’articolo 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
All’articolo 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, le
amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte
che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.”
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Art. 23
Modificazioni dell’articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
c)
d)
1. All’articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 le parole: “ente appaltante” sono sostituite dalle parole: “amministrazione aggiudicatrice”;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Su richiesta congiunta dell’appaltatore e del subappaltatore, il direttore lavori può accertare i fatti
contestati verificando che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i
patti contrattuali tra amministrazione e appaltatore.”;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. L’Amministrazione procede al pagamento solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del
subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo.”;
dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
“6 ter. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4 ter della legge e per gli effetti dell’articolo 18 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore
devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di
riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci
dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla predetta normativa statale.”
Art. 24
Modificazione dell’articolo 29 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., le parole: “. In
questo caso si applicano le norme degli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, concernente "Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni
del Ministero dei lavori pubblici" ed altre norme vigenti in materia” sono soppresse.
Art. 25
Modificazione dell’articolo 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg dopo le parole “la scelta
del contraente” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il caso in cui si proceda avvalendosi di una apposita struttura a
ciò preposta”.
Art. 26
Modificazione dell’articolo 32 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., le parole “50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”.
Art. 27
Modificazioni dell’articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
a)
b)
1. Nell’articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) del comma 1 le parole “75 e 76 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350” sono sostituite dalle
seguenti: “da 158 a 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554”.
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nei casi di:
a) opere o lavori di importo non superiore a 26.000 euro;
b) forniture di importo non superiore a 50.000 euro;
c) opere o lavori di importo non superiore a 50.000 euro, qualora l’incidenza del costo della manodopera e
del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo di contratto,
d) è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti,
anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.”
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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Art. 28
Modificazione dell’articolo 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Nel comma 2 dell’articolo 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, le parole “lire 50 milioni” sono
sostituite dalle seguenti: “26.000 euro” e le parole “, ai sensi dell’articolo 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n.
350,” sono soppresse.
Art. 29
Introduzione del capo V bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Dopo l’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente capo:
“Capo V bis
Procedure telematiche di scelta del contraente
1. Dopo l’articolo 43, nel capo V bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n.
12-10/Leg., è inserito il seguente:
“Art. 43 bis
Oggetto e ambito di applicazione
1. Questo capo disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 10 quater, della legge, lo svolgimento delle procedure telematiche di scelta del contraente per l’affidamento di lavori in economia mediante cottimi, attraverso
sistemi automatizzati di scelta del contraente.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di utilizzare le procedure telematiche di scelta del contraente esclusivamente quando le specifiche dei lavori da affidare possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione
delle offerte, rispondenti alle specifiche definite nell’invito di gara, sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici dell’articolo 2 della legge non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
4. Le procedure telematiche di scelta del contraente di cui al presente capo assicurano la parità di condizioni
dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure; assicurano altresì il
rispetto delle disposizioni vigenti, anche tecniche, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi, nonché delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa e
di protezione dei dati personali.”
Art. 30
Inserimento dell’articolo 43 ter nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Dopo l’articolo 43 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:
“Art. 43 ter
Gestore del sistema e sistema informatico
1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di affidamento di cottimi, la Provincia si avvale del gestore del sistema di cui al Capo IV del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg come
introdotto dal D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg, il quale provvede in particolare alle attività previste
dall’articolo 24 del medesimo D.P.G.P.. Il medesimo gestore è altresì individuato come responsabile del trattamento dei dati.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici dell’articolo 2 della legge possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del sistema informatico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilità tecnica.”
Art. 31
Inserimento dell’articolo 43 quater nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Dopo l’articolo 43 ter del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:
“Art. 43 quater
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti la procedura.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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2. Verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente sottoscrive, anche in forma elettronica mediante
l’apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, il verbale delle operazioni
prodotto automaticamente dal sistema, convalidando i risultati del procedimento.”
Art. 32
Inserimento dell’articolo 43 quinquies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Dopo l’articolo 43 quater del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:
“Art. 43 quinquies
Gare telematiche
1 Il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l’oggetto
dell’affidamento individua gli operatori economici da consultare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di
qualificazione, sulla base delle loro caratteristiche di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa
desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri di trasparenza e concorrenza e seleziona almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Non possono essere comunque invitati i soggetti che siano esclusi dalla partecipazione alla gare di appalto, ai sensi dell’articolo 41 della legge.
3. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:
a) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara o mediante
il sistema dell’offerta a prezzi unitari;
b) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara ed
utilizzando il sistema delle offerte con rilanci (asta elettronica); in questo caso deve essere sempre applicata
la verifica delle anomalie ai sensi dell’articolo 40 della legge;
c) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in
relazione al tipo di contratto, purché siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o
percentuali. Questo criterio, relativamente ai lavori realizzati in economia, si applica alle sole forniture ad
essi riferibili.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
4. Gli atti di gara o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
l’oggetto dei lavori e il relativo importo, nonché i requisiti di partecipazione;
il criterio di aggiudicazione prescelto;
nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: gli elementi di valutazione con
indicazione dei pesi ad essi assegnati;
le modalità di presentazione dell’offerta;
le modalità di sottoscrizione dell’offerta, indicando che essa deve avvenire mediante l’apposizione da parte
del concorrente della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;
l’eventuale ricorso alla verifica delle anomalie;
le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso della gara telematica con
eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
le informazioni riguardanti lo svolgimento della gara telematica e le informazioni per l’accesso alla
documentazione;
nel caso di ricorso al criterio delle offerte con rilanci: le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare
rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di
collegamento.”
Art. 33
Inserimento dell’articolo 43 sexies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Dopo l’articolo 43 quinquies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente:
“Art. 43 sexies
Svolgimento delle gare telematiche
1. Ai soggetti scelti ai sensi dell’articolo 52 della legge, il dirigente della struttura competente
all’espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, a mezzo posta elettronica certificata,
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l’invito a presentare offerta sottoscritto dal dirigente medesimo mediante l’apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.
2. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi
compromissioni del sistema tali da determinare l’irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà
l’amministrazione aggiudicatrice dà espressamente conto nell’invito a presentare offerta.
3. Nel caso di cui all’articolo 43 quinquies, comma 3, lettera b), i rilanci potranno essere effettuati fino alla
scadenza del termine previsto nell’invito a presentare offerta.
4. Nel corso della gara telematica di cui all’articolo 43 quinquies, comma 3, lettera b), il sistema automatizzato di scelta del contraente rende disponibili in tempo reale a tutti gli offerenti le informazioni che consentano
loro di conoscere in ogni momento della fase di rilancio la rispettiva classificazione, fermo restando che in nessun
caso può essere resa nota l’identità dei concorrenti fino al momento dell’affidamento dei lavori.
5. Al concorrente che ha formulato validamente l’offerta migliore sono affidati i lavori, a seguito di stipulazione del contratto mediante firma autografa o digitale. Il contratto è sottoscritto dal dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori.
6. Ai concorrenti che hanno presentato offerta alla gara, il dirigente della struttura competente
all’espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, mediante posta elettronica certificata,
la comunicazione dell’esito della gara, sottoscritta dal dirigente medesimo mediante l’apposizione della propria
firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.”
Art. 34
Modificazioni degli allegati B, D ed E del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.
1. Negli allegati B, D ed E del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’allegato B, al comma 1, lettera A), punto 7, le parole “ad un miliardo di lire” sono sostituite dalle parole
“a 516.000 euro”;
b) nell’allegato D, nella rubrica, la parola “Ecu” è sostituita dalla parola “euro”;
c) nell’allegato E, nella rubrica, la parola “Ecu” è sostituita dalla parola “euro”.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI
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NOTE ESPLICATIVE
AVVERTENZA
Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull’efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.
Note alle premesse
-
L’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”, come modificato dall’articolo 4 della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.”
-
L’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige”, dispone:
“Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1)
la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2)
la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare
delle province;
3)
l’attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4)
l’amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi
pubblici;
5)
la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e
sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti
casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la
nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli
amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui
sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti;
6)
le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7)
l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva”.
Note all’articolo 1
-
L’articolo 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, per lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente limite per
l'applicazione della normativa comunitaria, le norme di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", di seguito denominata legge.
2. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dal
presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione
dell’articolo 12 bis.
3. Il presente regolamento stabilisce altresì le norme di attuazione della legge per lavori da eseguire dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 3 della medesima legge.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali.
Note all’articolo 5
-
L’articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., così come modificato dall’articolo 1 del D.P.G.P. 27 marzo 1996, n. 6/35/leg.,
ora dispone:
Art. 5
Sistemi di esecuzione e modalità di affidamento dei lavori
1. Il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo procede all'esecuzione dei lavori mediante appalto o in economia ovvero avvalendosi parzialmente dell'uno e dell'altro sistema.
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2 della legge, il committente destinatario della sovvenzione o del contributo procede alla conclusione del contratto per l'affidamento dei lavori da eseguire in appalto mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale con
invito di almeno cinque imprese. I lavori sono affidati con il criterio del prezzo più basso. La selezione del contraente è effettuata secondo
modalità idonee a garantire la parità di condizioni per la presentazione delle offerte, la segretezza delle stesse e la trasparenza delle procedure. Le offerte devono essere inviate al committente a mezzo posta, in plico chiuso e raccomandato e pervenire entro il termine prestabilito dallo stesso committente. All'apertura di tutte le buste, a cui possono assistere le imprese che hanno presentato offerta, si procede
contestualmente, documentando le operazioni svolte ed i risultati del confronto concorrenziale in apposito verbale, letto agli eventuali
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presenti e sottoscritto dai medesimi, in numero massimo di tre e dal committente. La documentazione relativa all'effettuazione del
confronto concorrenziale è trasmessa al collaudatore per gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 4 della legge.
3. È consentita la conclusione del contratto relativo all'affidamento dei lavori da eseguire in appalto senza esperimento di un
confronto concorrenziale:
a)
qualora sussistano le ipotesi di "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara" previste dal diritto comunitario o
dalla relativa normativa statale di adeguamento in materia di appalti di lavori pubblici, in quanto compatibili;
b)
per l'affidamento in appalto di lavori, previsti nel progetto sulla base del quale viene richiesta la sovvenzione o il contributo, di
importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 26.000 euro.
4. All'appaltatore sono richiesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza delle cause di esclusione previsti dalla legge mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo di cui all'articolo 4 deve
riportare l'indicazione della categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente, anch'esse con il relativo importo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori
oggetto di appalto, autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, è ammesso nella misura consentita dall'articolo
42, comma 2 della legge.
6. Il capitolato per i lavori da eseguire in appalto deve prevedere:
a)
l'obbligo per l'appaltatore di applicare e far applicare integralmente agli eventuali subappaltatori nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto e rispettivamente del subappalto, anche se assunti al di fuori della provincia di
Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente
in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori presso la cassa e scuola
edile di Trento;
b)
l'obbligo per l'appaltatore di predisporre o di far predisporre dagli eventuali subappaltatori il piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori;
c)
l'obbligo per l'appaltatore di consegnare o di far consegnare dagli eventuali subappaltatori al committente destinatario della
sovvenzione o del contributo, il piano di cui alla lettera b), prima della consegna dei lavori.
7. L'amministrazione concedente la sovvenzione o il contributo resta comunque estranea a tutti i rapporti del beneficiario con i suoi
eventuali appaltatori, subappaltatori e fornitori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il beneficiario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.
8. Qualora il progetto preveda lavori distinti di importo non superiore a 200.000 euro, il destinatario della sovvenzione o del contributo può procedere direttamente alla realizzazione degli stessi in economia, con propria manodopera e mediante impiego di mezzi e materiali propri o dei quali abbia altrimenti legittimamente acquisito la disponibilità.
9. Il destinatario della sovvenzione o del contributo può altresì realizzare in proprio, con le modalità di cui al comma 8, i lavori di importo superiore a 200.000 euro qualora sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 della legge ed in assenza delle cause
di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge, da comprovarsi ai sensi del comma 4; in tal caso vigono per il destinatario della
sovvenzione o del contributo gli obblighi di cui al comma 6, lettere a) e b).
10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, l'importo dei lavori è determinato, ai fini della concessione della sovvenzione o del contributo,
applicando un ribasso del 25 per cento rispetto ai prezzi di riferimento riportati nell'elenco prezzi di cui all'articolo 13 della legge. A tal fine
il destinatario della sovvenzione o del contributo comunica per iscritto alla struttura competente in ordine all'istruttoria per l'erogazione
della sovvenzione o del contributo, contestualmente alla presentazione del progetto, la determinazione di ricorrere all'esecuzione dei lavori
ai sensi dei commi 8 e 9.
11. Il destinatario della sovvenzione o del contributo procede alla conclusione del contratto per l'affidamento delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori previste nel progetto, mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno
cinque ditte. Con riguardo alle modalità e procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
12. È consentita la conclusione del contratto relativo all'affidamento delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori previste nel
progetto senza esperimento di un confronto concorrenziale:
a)
qualora sussistano le ipotesi di “procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara” previste dal diritto comunitario o
dalla relativa normativa statale di adeguamento in materia di appalti di pubbliche forniture, in quanto compatibili;
b)
per l'affidamento in appalto di forniture, previste nel progetto sulla base del quale viene richiesta la sovvenzione o il contributo, di
importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 26.000 euro.
-
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concerne “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)” (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)
Note all’articolo 6
-
L’articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., così come sostituito dall’articolo 2 del D.P.G.P. 27 marzo 1996, n. 6/35/leg.,
ora dispone:
Art. 6
Collaudo
1. Al collaudo dei lavori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di
quiescenza, laureato in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, secondo le specifiche competenze professionali e con
particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.
2. Qualora i lavori da eseguire presentino particolare complessità tecnica o amministrativa, ovvero particolare rilevanza od interesse
pubblico, l’Amministrazione concedente può prescrivere il collaudo in corso d'opera.
3. Il collaudo determina l'esatto costo dei lavori. A tal fine, qualora il destinatario della sovvenzione o del contributo proceda all'esecuzione dei lavori secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, il medesimo destinatario è tenuto alla contabilizzazione dei lavori a
misura, con riferimento ai prezzi indicati in progetto.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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4. Il collaudatore non può aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nelle attività di amministrazione attiva relative alla realizzazione dei lavori, in quella relativa alla concessione della sovvenzione o del contributo, nonché in quelle di progettazione, di direzione e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
4 bis. Per gli effetti dell’articolo 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., il collaudo è reso nella forma della perizia asseverata ed
integrato con i contenuti della stessa.
Note all’articolo 8
-
L’articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 8
Affidamento di incarichi professionali
1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all’appalto di servizi
in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in
materia nonché quanto previsto dall’articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli
articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all’articolo 9, sulla base:
a)
del curriculum professionale di cui al comma 3;
b)
del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le
voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a
termini di legge;
c)
dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
d)
della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché l'attrezzatura e gli equipaggiamenti
tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.
a)
b)
2. L’affidamento diretto è ammesso, previa acquisizione del curriculum professionale di cui al comma 3:
nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell’invito
preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;
nel caso in cui il corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 4, non ecceda l’importo di cui all’articolo 21, comma 4, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
3. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista secondo le modalità di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, che contiene i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l’iscrizione agli albi professionali di appartenenza,
l’elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, secondo modelli predisposti dall’amministrazione, nonché
eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e l’esperienza professionale. Qualora le prestazioni professionali indicate nel
curriculum siano state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. E’ in facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice richiedere nella lettera di
invito, in relazione all’oggetto dell’incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi di direzione lavori
o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa.
4. Al fine dell’individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, ai sensi del comma 1, gli incarichi relativi
alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda
affidare allo stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralità di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente. L’intenzione
dell’amministrazione di riservarsi l’eventuale affidamento diretto dell’incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista nell’invito, con l’indicazione del costo relativo. Analogamente si procede nel caso in cui si intenda affidare direttamente
l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto già incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, qualora ciò sia richiesto per la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
6. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da quest'articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva.
7. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative a: caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche; sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
Note all’articolo 9
-
L’articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., così come modificato dall’articolo 1 del D.P.G.P. 4 marzo 1998, n. 5-77/leg.,
ora dispone:
Art. 9
Disposizioni procedurali relative al confronto concorrenziale
1. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell’articolo 8 mediante confronto
concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei soggetti idonei di cui all’articolo 20, comma 3, della legge, in base ad uno dei seguenti criteri di aggiudicazione:
a)
quello del prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull’importo posto a base di gara;
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi a titolo esemplificativo: il
prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo nonché ogni altro elemento qualitativo e quantitativo utile alla
valutazione.
2. I soggetti da invitare sono individuati dal dirigente del servizio competente secondo criteri predefiniti.
3. Nella lettera d’invito l’amministrazione aggiudicatrice:
definisce la tipologia e la localizzazione dell’opera o dei lavori oggetto della prestazione;
definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l’opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi
anche mediante l’invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
indica l’importo massimo previsto per la realizzazione dell’opera o dei lavori oggetto di prestazione;
richiede la presentazione del preventivo di parcella;
fissa il termine per l’espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e
stabilisce le penalità per i ritardi nell’espletamento dell’incarico rispetto ai tempi indicati dall’amministrazione o proposti dal
professionista;
determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 1, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
nel caso di cui al comma 1, lettera a), indica il criterio di valutazione delle offerte anomale secondo quanto stabilito dall’articolo
24.
4. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge, fatto salvo
quanto disposto al comma 5 del presente articolo, lo stesso soggetto non può risultare contemporaneamente affidatario, per conto
della medesima amministrazione aggiudicatrice, di più incarichi della stessa natura relativamente a prestazioni di: progettazione,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie.
5. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto, nel rispetto dell’articolo 8, nei casi seguenti:
a)
qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario;
b)
nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;
c)
qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il
medesimo professionista aveva espletato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
d)
qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva
espletato l’incarico di progettazione;
e)
qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad
evidenza pubblica, purché l’incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 8.
Note all’articolo 10
-
L’articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., così come modificato dall’articolo 3 del D.P.G.P. 27 marzo 1996, n.
6/35/leg., ora dispone:
Art. 10
Gruppi misti di progettazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla costituzione del gruppo misto di progettazione di cui all'articolo 20, comma 4
della legge nominando, quali membri del medesimo, uno o più soggetti di cui all’articolo 20, comma 3, della legge e funzionari tecnici
dipendenti dell'amministrazione stessa.
2. L'individuazione di uno o più soggetti di cui all’articolo 20, comma 3, della legge da nominare quali membri del gruppo misto di
progettazione e effettuata sulla base di documentati requisiti di qualificazione professionale in settori specifici o specialistici particolarmente rilevanti ai fini della progettazione dell'opera o dei lavori da eseguire, mediante l'acquisizione del curriculum professionale di cui
all'articolo 8, comma 2 e sentiti i dipendenti tecnici che l'amministrazione intende nominare quali membri del gruppo medesimo.
3. Con apposita convenzione, vengono definiti i rapporti tra il singolo soggetto di cui all’articolo 20, comma 3, della legge, membro
del gruppo misto di progettazione e l’amministrazione aggiudicatrice, nonché le modalità di svolgimento dell'incarico e viene altresì
determinato il compenso spettante allo stesso, in misura proporzionale all'apporto concreto da rendersi nell'attività di progettazione, il
quale deve risultare dalla convenzione stessa.
Note all’articolo 11
-
L’articolo 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., così come modificato dall’articolo 4 del D.P.G.P. 27 marzo 1996, n.
6/35/leg., ora dispone:
Art. 11
Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi
1. Il dirigente della struttura competente per lo svolgimento di compiti preparatori strumentali ed esecutivi di cui all’articolo 20,
comma 2, della legge, si avvale prioritariamente, per la loro esecuzione, del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; detti incarichi possono essere affidati all’esterno, previo confronto concorrenziale, qualora ricorra una o entrambe delle seguenti
condizioni, debitamente motivate e documentate:
a)
per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non presente o comunque non disponibile
all'interno dell'amministrazione;
b)
quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture
organizzative interne.
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2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenze professionali, il dirigente della struttura competente, qualora
intenda procedere all’affidamento previo confronto concorrenziale tra persone, ditte o professionisti singoli o associati anche temporaneamente, provvede secondo le modalità dell’articolo 9, per quanto compatibili.
Note all’articolo 12
-
L’articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 12
Certificazione di qualità
1. La certificazione di qualità è una specifica verifica tecnica, richiesta motivatamente dal progettista, in relazione ad oggettive esigenze prestazionali o di durabilità dell'opera o dei lavori, per uno o più elementi di un'opera o lavoro di particolare complessità tecnica. La
certificazione di qualità è comunque richiesta per uno o più elementi di un'opera o lavoro di importo a base d'appalto superiore a 20 milioni di euro, fatte salve le ipotesi in cui il progettista ne menzioni motivatamente l'opportunità dell'esclusione.
2. La certificazione di qualità si applica secondo quanto stabilito dalle norme statali in materia di lavori pubblici.
Note all’articolo 12 bis
-
L’articolo 12 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 12 bis
Disposizioni organizzative per la realizzazione di lavori pubblici
1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa dell’opera, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3 della legge, la realizzazione di un’opera può essere effettuata tramite più appalti, nei casi indicati dalla Giunta provinciale. Tutti gli appalti concorrono alla realizzazione di un’opera o lavoro pubblico utilizzabile solo unitariamente. Questa
disposizione non si applica ai lotti funzionali, intendendosi per tali le parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione
sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la stipulazione di ogni singolo contratto di appalto è subordinata alla verifica della possibilità di effettiva consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorsi sei
mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel programma generale, l’appaltatore può chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) della legge.
3. Ai fini della individuazione delle disposizioni da applicare per la scelta del contraente è computato il valore complessivo stimato della totalità degli appalti, fermo restando che la qualificazione dei concorrenti è effettuata in relazione al singolo appalto.
4. Per la realizzazione di un’opera mediante più appalti ai sensi del comma 1, l’amministrazione aggiudicatrice predispone il
programma lavori generale, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire.
5. Per la conduzione degli appalti, nel provvedimento a contrarre è individuato un unico responsabile di progetto che svolge
funzioni di impulso e di coordinamento, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva per la realizzazione dell’intera opera.
6. Le funzioni di responsabile di progetto, se non coincidente con il responsabile del procedimento, sono svolte a supporto del
responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
7. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia, anche se
comprese nel quadro economico di progetto.
-
La legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, concerne “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione
all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”.
Note all’articolo 13
-
L’articolo 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 13
Competenze
1. La presidenza delle gare è attribuita al dirigente generale preposto al dipartimento cui fa capo il servizio proponente l'affidamento
dei lavori.
2. Nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il presidente si avvale di due testimoni scelti dal medesimo; ove lo ritenga necessario, il presidente può altresì avvalersi della collaborazione del progettista o del direttore dei lavori o di esperti appartenenti all'amministrazione, per ogni supporto di ordine tecnico.
3. Il presidente della gara redige apposito verbale, da lui sottoscritto unitamente ai testimoni, nel quale vengono descritte tutte
le operazioni compiute nelle fasi delle procedure svolte.
Note all’articolo 14
-
L’articolo 14 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 14
Modalità di selezione
1. La selezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette è effettuata dal dirigente del servizio competente per l'espletamento
della procedura di gara, con proprio provvedimento motivato. Spetta altresì al medesimo dirigente diramare l'invito a presentare offerta.
2. omissis.
3. La motivazione dell'esclusione dalla procedura è comunicata al concorrente.
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Note all’articolo 15
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L’articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 15
Modalità procedurali di affidamento dei lavori
mediante il criterio dell'offerta di prezzi unitari o del prezzo più basso
1. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera a)
della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente:
a)
nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nell'invito alla licitazione,
provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto da ciascun
concorrente e del conseguente ribasso percentuale in lettere e forma la graduatoria delle offerte;
b)
esclude le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 24;
c)
procede all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere e contrassegna in ciascun foglio e nelle eventuali
correzioni apportate la relativa offerta.
2. L’amministrazione aggiudicatrice, prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggerli. In caso
di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere tutti i
prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti,
costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
3. All’aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione privata e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3
della legge, il presidente della gara procede secondo quanto previsto dal comma 1.
4. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.
5. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale, con individuazione del contraente mediante i criteri previsti
dall'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, alla procedura di formulazione dell’offerta e di aggiudicazione dei lavori, la normativa statale in materia.
Note all’articolo 16
-
L’articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 16
Modalità procedurali di affidamento dei lavori
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera
b) della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede nel modo seguente:
a)
il presidente della gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica,
per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;
b)
la commissione tecnica, di cui all’articolo 32, comma 3, della legge, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle
prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini dell'ammissione
alla fase successiva, documentando le operazioni svolte in apposito verbale;
c)
sulla base delle risultanze del verbale e delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, il dirigente del servizio competente
per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai concorrenti a presentare il progetto esecutivo;
d)
la commissione tecnica, con le modalità stabilite alla lettera b), procede alla valutazione degli elementi relativi al progetto
esecutivo;
e)
successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come
risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di
ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l’offerta economicamente più vantaggiosa e forma la
graduatoria dei concorrenti, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.
2. L’aggiudicazione dei lavori è disposta dal Dirigente del servizio competente in conformità delle risultanze della graduatoria di
cui al comma 1, lettera e), con apposita determinazione che approva i verbali della commissione tecnica e del presidente della gara.
3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'articolo 39 comma 1, lettera b),
della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano i commi 1 e 2 in quanto compatibili.
4. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella
citata lettera b), per i quali si renda necessaria apposita valutazione tecnica, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, nomina una commissione tecnica composta da tecnici dotati di specializzazione adeguata in relazione
all'oggetto della gara.
5. All'aggiudicazione dei lavori di cui al comma 4 si procede nel modo seguente:
a)
il presidente della gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica
per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;
b)
la commissione tecnica, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla
gara, valuta gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, documentando le operazioni svolte in apposito verbale;
c)
successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come
risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l’offerta economicamente più vantaggiosa, forma la
graduatoria dei concorrenti ed aggiudica i lavori al concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
documentando le operazioni svolte in apposito verbale.
6. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge, con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella
citata lettera b), per i quali non si renda necessaria apposita valutazione tecnica, il presidente della gara procede nel modo seguente:
a)
nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nel bando e nell'invito alla
gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata,
alla apertura delle buste contenenti le offerte ed al conseguente esame delle stesse;
b)
aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale con individuazione del contraente mediante il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.
Note all’articolo 17
-
L’articolo 17 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 17
Termini
1. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette di cui agli articoli 31 e 32 della legge nonché alle
procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara di cui agli articoli 33 e 48 della legge, non può essere inferiore a 10 giorni dalla
data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della legge.
2. Il termine di ricezione delle offerte, nel caso di licitazione o di procedura negoziata, non può essere inferiore a 30 giorni dalla data
di spedizione degli inviti.
3. Nel caso di appalto concorso esperito sulla base di un progetto preliminare, il termine per la presentazione del progetto definitivo
non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di spedizione degli inviti.
4. Nel caso di appalto concorso esperito sulla base di un progetto definitivo, ovvero per la fase della procedura inerente la progettazione esecutiva il termine per la presentazione del progetto esecutivo è stabilito a discrezione dell'amministrazione, tenuto conto della difficoltà dell'elaborazione progettuale, in misura comunque non inferiore al termine di cui al comma 3.
5. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere ridotti della metà nel caso di obiettive ragioni di urgenza, motivate con determinazione del dirigente competente per materia.
Note all’articolo 20
-
L’articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., come modificato dall’art. 7 del D.P.G.P. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg. e
sostituito dall’art. 2 del D.P.G.P. 30 dicembre 1998, n. 45/117/Leg., ora dispone:
Art. 20
Dichiarazione dei requisiti
1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, è presentata dal concorrente all'atto della formulazione della richiesta di invito,
secondo le modalità di cui al successivo comma 3.
2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati dal
concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalità di cui al comma 3.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate dai concorrenti, anche cumulativamente, secondo le modalità di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
-
Gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)), recitano:
“46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle
normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a)
data e il luogo di nascita;
b)
residenza;
c)
cittadinanza;
d)
godimento dei diritti civili e politici;
e)
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)
stato di famiglia;
g)
esistenza in vita;
h)
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i)
iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l)
appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n)
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o)
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
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49
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
z)
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari
di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”
Note all’articolo 21
-
L’articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., già modificato dall’art. 8 del D.P.G.P. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg. e
sostituito dall’articolo 2 del D.P.G.P. 30 dicembre 1998, n. 45/117/Leg., ora dispone:
Art. 21
Documenti
1. Nel caso di procedure ristrette, l'invito a presentare offerta prescrive la produzione da parte di ciascun concorrente della seguente
documentazione:
a)
offerta, redatta secondo le modalità previste dall'invito in relazione al criterio utilizzato per l'aggiudicazione dei lavori e sottoscritta
dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa. L'offerente deve espressamente dichiarare di
accettare tutte le clausole di capitolato, di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal capitolato speciale
d'appalto, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei lavori;
b)
dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante che l’impresa non è
incorsa, dalla data della dichiarazione resa ai fini della richiesta di essere invitata alla gara, in una delle cause di esclusione di
cui all'articolo 35, comma 1 della legge e che permane il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dal bando di
gara, già attestati in sede di richiesta di ammissione alla gara;
c)
dichiarazione resa dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante la conoscenza
dei luoghi dove si eseguiranno i lavori e degli elaborati progettuali;
d)
documentazione comprovante, per lavori di importo superiore a 300.000 euro, la costituzione della cauzione provvisoria in uno dei
modi previsti dall'articolo 34, comma 3, della legge.
2. Nel caso di lavori la cui ubicazione comporti la necessità di adottare particolari modalità organizzative, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere l'effettuazione di apposito sopralluogo alla presenza di un tecnico dell'amministrazione, che rilascia apposita attestazione. Tale attestazione sostituisce la sola dichiarazione relativa alla conoscenza dei luoghi dove si eseguiranno i lavori di cui al comma 1, lettera c).
Note all’articolo 22
-
L’articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 22
Verifica dei requisiti
1. L'amministrazione procede nei confronti dell’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, dichiarati
nel corso della procedura di affidamento.
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2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dovrà essere dimostrato dall’impresa aggiudicataria, mediante la produzione dei seguenti documenti:
a)
attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per
categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali;
b)
se dichiarato il possesso, certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, in corso di validità,
ai fini dell’applicazione del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, qualora non risultante dalla certificazione di cui
alla lettera a);
c)
documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 22 bis.
3. Il possesso dei requisiti per la selezione dei concorrenti da invitare dichiarati dall’impresa, dovrà essere dimostrato
dall’impresa aggiudicataria solo qualora essa sia stata invitata a seguito della selezione di cui al comma 8 dell’articolo 23, nella misura
necessaria a giustificare la collocazione in graduatoria mediante la seguente documentazione:
a)
a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in
lavori derivante da attività diretta dichiarata: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A se trattasi di impresa individuale, società
di persone, consorzio di cooperative; mediante copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l’avvenuto deposito
se trattasi di società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
b)
a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in
lavori derivante da attività indiretta dichiarata dall’impresa: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A. dei consorzi e delle società
consortili che abbiano fatturato direttamente al committente, oppure mediante bilanci, della nota integrativa e di quella
attestante l’avvenuto deposito nel caso di consorzi e di società consortili tenuti alla loro pubblicazione, qualora abbiano
fatturato direttamente al committente;
c)
certificati rilasciati dal committente, attestanti l'esecuzione dei lavori regolarmente e con buon esito; se l'esecuzione ha dato
luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale deve esserne indicato l’esito a comprova della realizzazione, nell'ultimo
quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, di lavori nella categoria prevalente;
d)
copia dell’attestazione della denuncia contributiva all’INPS relativa al mese in cui è stata resa la dichiarazione a comprova della
localizzazione operativa, del numero dei dipendenti e della sede I.N.P.S. di iscrizione.
4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata da ciascuna
delle imprese associate, con eccezione del caso di raggruppamento di tipo verticale per il quale la documentazione di cui alla lettera
c) del predetto comma 3 deve essere prodotta con riferimento alla sola impresa mandataria.
5. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica d’ufficio degli altri requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla
procedura di gara.
6. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può essere invitato a produrre anche la documentazione acquisibile d’ufficio.
7. I soggetti appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese
secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.
8. In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, qualora lo stato estero in cui ha sede l’impresa aggiudicataria
non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono
essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti
ad un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base
alla legislazione delle Stato stesso, che ne attesti l’autenticità.
Note all’articolo 22 bis
-
a)
b)
c)
d)
L’articolo 22 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., dispone:
Art. 22 bis
Documento unico di regolarità contributiva.
1. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto:
per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 16
aprile 2006, n. 163 e dell’articolo 35 della legge;
ai fini della stipulazione del contratto;
per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori
alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento;
per il pagamento del saldo finale, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima
effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
2. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto anche relativamente ai subappaltatori, con le modalità di cui al
comma 1, per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del
d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 resa ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del medesimo decreto nonché
per i pagamenti all’appaltatore. Il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione.
-
La lettera i) del comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs 16 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), recita:
“38. Requisiti di ordine generale
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
omissis
i)
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;”
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
-
51
Il comma 8 dell’articolo 118 del d.lgs 16 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), recita:
“118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della metà.”
Note all’articolo 23
-
L’articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 23
Selezione dei concorrenti da invitare, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge
1. In applicazione di quanto prescritto dall'articolo 38, comma 3 della legge, qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiedenti la
partecipazione alle procedure ristrette siano in numero superiore a 30 ed inferiore o uguale a 100 l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce il numero dei concorrenti da invitare in 30 imprese. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiedenti la partecipazione siano in
numero superiore a 100, l'amministrazione aggiudicatrice determina il numero totale dei concorrenti da invitare calcolando il 30 per cento
del numero dei richiedenti ed arrotondando il numero così ottenuto al numero pari che più si avvicina ad esso per eccesso.
2. La scelta dei concorrenti da invitare avviene come segue:
a)
per la metà del numero determinato ai sensi del comma 1 mediante sorteggio con le modalità previste dal comma 4;
b)
per la rimanente metà del numero determinato ai sensi del comma 1 in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale,
tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, così come precisati nei commi 5 e 6.
3. L'amministrazione procede all'individuazione della metà del numero delle imprese da invitare di cui al comma 2, lettera a), mediante sorteggio tra i concorrenti richiedenti l'invito ed in possesso dei requisiti con le modalità precisate al comma 4.
4. Nel giorno, luogo ed ora fissati dall'amministrazione aggiudicatrice si riunisce apposita commissione, composta dal dirigente o da
suo delegato, scelto tra i funzionari incaricati della sostituzione del dirigente e da due funzionari del servizio competente per l'espletamento della procedura, che compie le sottoindicate operazioni, documentate in apposito verbale:
a)
verifica che il nominativo di tutti i concorrenti ammessi al sorteggio sia scritto su un identico biglietto;
b)
chiusura di ciascun biglietto in un'identica busta, priva di qualunque segno distintivo e immissione in un'apposita urna che sarà
opportunamente agitata in modo da assicurare la casualità del sorteggio e comunque dopo ogni estrazione;
c)
estrazione successiva di un numero di buste pari al numero di imprese da invitare mediante sorteggio, loro apertura e lettura del
nominativo del concorrente estratto.
a)
b)
c)
5. I criteri di cui al comma 2 lettera b) sono i seguenti:
idoneità dimensionale, determinata sulla base della cifra d'affari in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta, realizzata nel
quinquennio anteriore all'anno di pubblicazione del bando;
idoneità tipologica, determinata sulla base dell'esecuzione di lavori nella categoria prevalente, nel periodo precisato alla lettera a);
idoneità di localizzazione operativa, determinata sulla base dell'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o
degli stabilimenti, nonché sulla base del numero di dipendenti dell'impresa e della relativa sede INPS provinciale di iscrizione.
6. Ai soli fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando di gara la
presentazione di apposite dichiarazioni, successivamente verificabili ai sensi dell'articolo 22, rese secondo le modalità previste dall'articolo
20, attestanti:
a)
per il criterio di cui al comma 5, lettera a), la cifra d'affari in lavori realizzata;
b)
per il criterio di cui al comma 5, lettera b), i lavori nella categoria prevalente eseguiti;
c)
per il criterio di cui al comma 5, lettera c), l'ubicazione della sede legale dell'impresa nonché della principale sede amministrativa e
degli stabilimenti, il numero di dipendenti dell'impresa all'atto della presentazione della richiesta di invito ed il numero degli stessi
suddivisi in relazione alla loro iscrizione presso le sedi INPS provinciali.
7. L'applicazione dei criteri di cui al comma 5 viene effettuata sulla base delle tabelle D ed E allegate al presente regolamento. La tabella D è relativa a lavori di importo superiore ad 1 milione di euro ed inferiore a 5 milioni di euro; la tabella E è relativa a lavori di importo
non superiore ad 1 milione di euro.
8. Sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi del comma 6, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla selezione
della metà delle imprese da invitare di cui al comma 2, lettera b) come segue:
a)
attribuisce a ciascun concorrente non sorteggiato ai sensi del comma 2, lettera a) un punteggio, risultante dalla somma dei
punteggi assegnati in applicazione delle tabelle di cui al comma 7;
b)
forma la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente di punteggio totale, secondo le risultanze del calcolo precisato alla lettera
a);
c)
individua i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria.
9. In caso di parità di punteggio, l'amministrazione aggiudicatrice colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente
che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio previsto dal comma 5, lettera c); ulteriormente, in caso di parità del punteggio ottenuto sulla base del criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio
relativamente al criterio previsto dal comma 5, lettera b); infine, in caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da ultimo
citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha realizzato l'importo maggiore in assoluto di lavori nella categoria prevalente, ai sensi del comma 5, lettera b).
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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10. Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti di tipo orizzontale, al fine della determinazione dei criteri indicati al comma 5,
lettere a) e b), viene considerata la cifra d'affari in lavori e l'importo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente dal raggruppamento nel
suo insieme: per il criterio di cui al comma 5, lettera c) si considera la situazione della sola impresa capogruppo con riferimento all'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione del raggruppamento nel suo
insieme con riferimento al numero dei dipendenti ed alla relativa sede INPS di iscrizione.
11. Nel caso di imprese riunite in raggruppamenti di tipo verticale, al fine della determinazione del criterio indicato al comma 5, lettera a), si considera la cifra d'affari in lavori realizzata dal raggruppamento nel suo insieme; per quanto attiene al criterio indicato al comma 5, lettera b), si considerano i lavori realizzati nella categoria prevalente dall'impresa capogruppo; per il criterio di cui al comma 5, lettera c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo per quanto riguarda l'ubicazione della sede legale o della principale sede
amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione del raggruppamento nel suo insieme per quanto riguarda il numero di dipendenti ed alla relativa sede INPS provinciale di iscrizione.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 sono applicabili anche ai consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e ss. del codice civile.
12 bis. Nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, al fine della determinazione del criterio
indicato alla lettera a) del comma 5, si considera la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio, incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo
anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio, iniziando dall’anno antecedente cinque anni da quello del bando di gara.
12 ter. Nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, per quanto attiene al criterio indicato alla lettera b) del comma 5, si considera la somma dei lavori realizzati nella categoria prevalente da ciascuna delle imprese consorziate
facenti parte del consorzio; per il criterio di cui alla lettera c) del comma 5, si considera la situazione del consorzio per quanto riguarda l’ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione di tutte le imprese consorziate facenti parte del consorzio per quanto riguarda il numero di dipendenti e la relativa sede INPS provinciale di iscrizione.
12 quater. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti al consorzio di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 36 della legge, ad eccezione del requisito relativo al numero dei dipendenti; detto numero è calcolato alla data
della presentazione della richiesta di invito, sommando i dipendenti delle singole imprese consorziate e computandolo in capo al
consorzio.
Note all’articolo 24
-
L’articolo 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., articolo già modificato dall’articolo 4 del D.P.G.P. 30 dicembre 1998, n.
45/117/Leg., così sostituito dall’articolo 1 del D.P.P. 18 febbraio 2002, n. 4-94/Leg e modificato dall’articolo 1 del D.P.P. 16 luglio 2007,
n. 19-99/Leg, ora dispone:
Art. 24
Offerte anomale
1. omissis
2. Sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 2 non si applica nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In
tale caso è facoltà dell'amministrazione procedere alla valutazione delle offerte ritenute anomale mediante richiesta di giustificazioni
fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l'offerente.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b) delle legge, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Note all’articolo 25
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L’articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., articolo già modificato dall’articolo 9 del D.P.G.P. 27 marzo 1996, n.
6/35/Leg, così sostituito dall’articolo 2 del D.P.G.P. 4 marzo 1998, n. 5-77/Leg. e modificato dall’articolo 5 del D.P.G.P. 30 dicembre
1998, n. 45-117/Leg, ora dispone:
Art. 25
Modalità per il pagamento del subappaltatore
1. Nel bando di gara l'amministrazione o amministrazione aggiudicatrice deve indicare che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari
di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. In mancanza di tali adempimenti, il subappaltatore potrà informare l'amministrazione appaltante depositando copia delle fatture
inevase. Il servizio competente ne darà immediatamente notizia all'appaltatore dando termine 15 giorni per le eventuali controdeduzioni
ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori
successivo.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna osservazione, l'amministrazione provvederà alla sospensione dello o degli stati avanzamento lavori successivo o successivi per l'importo non quietanzato.
4. Su richiesta congiunta dell’appaltatore e del subappaltatore, il direttore lavori può accertare i fatti contestati verificando che
l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali tra amministrazione e appaltatore.
5. L’Amministrazione procede al pagamento solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo.
6. In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione per vizi e difformità che
dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all'accertamento di cui al quarto comma
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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6 bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 42 della legge la quota parte subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria o categorie prevalenti viene stabilita nel 30 per cento.
6 ter. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4 ter della legge e per gli effetti dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la
tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si
applicano le sanzioni previste dalla predetta normativa statale.
-
L’articolo 18 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro), recita:
“Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a)
nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b)
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e il medico competente, ove presente;
e)
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f)
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
g)
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h)
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l)
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articolo 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n)
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
o)
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della
sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di
accedere ai dati di cui alla lettera r);
p)
elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q)
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r)
comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi,
le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s)
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t)
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di
pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u)
nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v)
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z)
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a)
la natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c)
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d)
i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e)
i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo,
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente
o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.”
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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Note all’articolo 29
-
a)
b)
c)
L’articolo 29 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 29
Sistemi di esecuzione
1. Le opere, i lavori o le forniture possono essere eseguiti in economia mediante il sistema:
del cottimo fiduciario, quando si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento ad imprese ritenute idonee;
dell'amministrazione diretta, quando le opere o i lavori pubblici sono eseguiti utilizzando operai dipendenti o assunti secondo la
normativa vigente dall'amministrazione e impiegando materiali e mezzi in proprietà noleggiati, in uso o acquistati dalla medesima;
dell'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 52, comma 3 della legge, rivolgendosi ad imprese industriali o artigianali per la
fornitura della manodopera, unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari e provvedendo al pagamento della relativa spesa su
fattura.
Note all’articolo 30
-
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
L’articolo 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 30
Attribuzioni dei dirigenti
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7 della legge, ai dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali sono demandati:
l'individuazione delle clausole essenziali che disciplinano l'esecuzione dell'opera, lavoro o fornitura, sulla base delle quali vengono
redatti l'eventuale richiesta di offerta e l'atto negoziale, ivi compreso l'ordinativo di cui all'articolo 52, comma 7 della legge;
la scelta del contraente, salvo il caso in cui si proceda avvalendosi di una apposita struttura a ciò preposta;
l'individuazione, mediante apposito atto motivato, della necessità di far ricorso a quanto previsto dagli articoli 31, comma 5 e 32;
la stipulazione e la sottoscrizione degli atti negoziali ivi compresi gli ordinativi di cui all'articolo 52, comma 7 della legge;
la stipulazione e sottoscrizione di atti aggiuntivi ed integrativi dell'atto negoziale originario;
la concessione di proroghe del termine originariamente previsto per l'ultimazione di lavori oggetto di affidamento. mediante
apposito atto motivato;
la compensazione di cui all'articolo 52, comma 6 della legge;
la designazione dei funzionari cui affidare la direzione lavori ai sensi dell'articolo 35, comma 2;
l'approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge.
2. L'atto motivato del dirigente non è necessario nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1 lettera a).
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere tutte o in parte delegate dal dirigente al direttore dei lavori. Limitatamente agli ordinativi di cui all'articolo 52, comma 7 della legge, il dirigente, in relazione a motivate esigenze organizzative ed operative, può altresì delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere a), d), e) e f) agli assistenti del direttore dei lavori.
Note all’articolo 32
-
a)
b)
c)
d)
e)
L’articolo 32 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 32
Deroga alle procedure concorsuali
1. È ammesso l'affidamento diretto, in deroga alle procedure concorsuali previste dall'articolo 31, nei seguenti casi:
per opere, lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 50.000 euro;
nelle ipotesi di somma urgenza di cui all'articolo 53 della legge;
quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
omissis
quando la gara o il sondaggio informale preventivamente esperiti siano andati deserti.
2. È fatto divieto di suddividere artificiosamente l'oggetto del contratto, al fine di sottrarsi all'applicazione delle procedure concorsuali previste dall'articolo 31.
Note all’articolo 36
-
a)
b)
c)
a)
b)
L’articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 36
Contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue:
se a cottimo fiduciario, nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dagli articoli
da 158 a 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
se in diretta amministrazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nelle apposite liste per la manodopera, le forniture, i
materiali, i mezzi e i noli;
se in diretta amministrazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), in apposito documento contabile che riporta le ore di
manodopera e di mezzi d'opera nonché le quantità di materiali impiegati, dei lavori eseguiti a misura ed i lavori eseguiti a corpo,
redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
2. Nei casi di:
opere o lavori di importo non superiore a 26.000 euro;
forniture di importo non superiore a 50.000 euro;
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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c)
opere o lavori di importo non superiore a 50.000 euro, qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell’importo di contratto,
è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla
congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.
-
Gli articoli da 158 a 164 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro
in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), recitano:
“158. Libretti di misura dei lavori e delle provviste
1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a)
il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
b)
la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c)
le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d)
le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di
esecuzione.
2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto,
oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state
calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso
la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio
con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
159. Annotazione dei lavori a corpo.
1. I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.
2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata
eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo
dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
160. Modalità della misurazione dei lavori.
1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta
responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di
grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e
portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
161. Lavori e somministrazioni su fatture.
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche
da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le
fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
162. Note settimanali delle somministrazioni.
1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato
su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
163. Forma del registro di contabilità.
1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine
devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.
2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può
prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun
foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.
3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.
164. Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità.
1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o
nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il
prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
56
le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165, comma 5.”
Note all’articolo 37
-
L’articolo 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Art. 37
Collaudo o regolare esecuzione
1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in economia, sono sottoposti a collaudo ovvero a verifica della regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 25 della legge.
2. Per opere, lavori e forniture di importo non superiore a 26.000 euro, il visto di cui all'articolo 36, comma 2 sostituisce il certificato
di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori. Con tale visto si ritengono altresì approvate e collaudate senza ulteriori formalità le
eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati
secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purché tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili alfine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del
contratto originariamente stipulato.
Capo V bis
Procedure telematiche di scelta del contraente
Art. 43 bis
Oggetto e ambito di applicazione
1. Questo capo disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 10 quater, della legge, lo svolgimento delle procedure telematiche di
scelta del contraente per l’affidamento di lavori in economia mediante cottimi, attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di utilizzare le procedure telematiche di scelta del contraente esclusivamente quando le specifiche dei lavori da affidare possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte, rispondenti
alle specifiche definite nell’invito di gara, sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici dell’articolo 2 della legge non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da
impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
4. Le procedure telematiche di scelta del contraente di cui al presente capo assicurano la parità di condizioni dei partecipanti
nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure; assicurano altresì il rispetto delle disposizioni vigenti,
anche tecniche, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, nonché delle
disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.
Art. 43 ter
Gestore del sistema e sistema informatico
1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di affidamento di cottimi, la Provincia si
avvale del gestore del sistema di cui al Capo IV del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg come introdotto dal D.P.P. 16 febbraio 2006, n.
3-56/Leg, il quale provvede in particolare alle attività previste dall’articolo 24 del medesimo D.P.G.P.. Il medesimo gestore è altresì
individuato come responsabile del trattamento dei dati.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici dell’articolo 2 della legge possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del sistema informatico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilità tecnica.
Art. 43 quater
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti la procedura.
2. Verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure
telematiche di scelta del contraente sottoscrive, anche in forma elettronica mediante l’apposizione della propria firma digitale o di
altro tipo di firma elettronica qualificata, il verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, convalidando i risultati
del procedimento.
Art. 43 quinquies
Gare telematiche
1 Il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l’oggetto dell’affidamento individua gli
operatori economici da consultare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione, sulla base delle loro caratteristiche
di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri di trasparenza e
concorrenza e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Non possono essere comunque invitati i soggetti che siano esclusi dalla partecipazione alla gare di appalto, ai sensi
dell’articolo 41 della legge.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
57
3. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:
prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara o mediante il sistema
dell’offerta a prezzi unitari;
prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull’importo posto a base di gara ed utilizzando il sistema delle
offerte con rilanci (asta elettronica); in questo caso deve essere sempre applicata la verifica delle anomalie ai sensi dell’articolo
40 della legge;
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di
contratto, purché siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Questo criterio, relativamente ai
lavori realizzati in economia, si applica alle sole forniture ad essi riferibili.
4. Gli atti di gara o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
l’oggetto dei lavori e il relativo importo, nonché i requisiti di partecipazione;
il criterio di aggiudicazione prescelto;
nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: gli elementi di valutazione con indicazione dei pesi
ad essi assegnati;
le modalità di presentazione dell’offerta;
le modalità di sottoscrizione dell’offerta, indicando che essa deve avvenire mediante l’apposizione da parte del concorrente
della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;
l’eventuale ricorso alla verifica delle anomalie;
le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso della gara telematica con eventuale indicazione del
momento in cui saranno messe a loro disposizione;
le informazioni riguardanti lo svolgimento della gara telematica e le informazioni per l’accesso alla documentazione;
nel caso di ricorso al criterio delle offerte con rilanci: le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in
particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
Art. 43 sexies
Svolgimento delle gare telematiche
1. Ai soggetti scelti ai sensi dell’articolo 52 della legge, il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure
telematiche di scelta del contraente invia, a mezzo posta elettronica certificata, l’invito a presentare offerta sottoscritto dal dirigente
medesimo mediante l’apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.
2. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di
sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da
determinare l’irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà l’amministrazione aggiudicatrice dà espressamente conto
nell’invito a presentare offerta.
3. Nel caso di cui all’articolo 43 quinquies, comma 3, lettera b), i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine
previsto nell’invito a presentare offerta.
4. Nel corso della gara telematica di cui all’articolo 43 quinquies, comma 3, lettera b), il sistema automatizzato di scelta del
contraente rende disponibili in tempo reale a tutti gli offerenti le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento
della fase di rilancio la rispettiva classificazione, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità dei concorrenti
fino al momento dell’affidamento dei lavori.
5. Al concorrente che ha formulato validamente l’offerta migliore sono affidati i lavori, a seguito di stipulazione del contratto
mediante firma autografa o digitale. Il contratto è sottoscritto dal dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori.
6. Ai concorrenti che hanno presentato offerta alla gara, il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure
telematiche di scelta del contraente invia, mediante posta elettronica certificata, la comunicazione dell’esito della gara, sottoscritta
dal dirigente medesimo mediante l’apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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Note all’Allegato B
-
L’Allegato B del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Allegato B
Elaborati facenti parte integrante del progetto definitivo
Il progetto definitivo, redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, è costituito dai seguenti elaborati
tecnici:
A)
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA divisa nei seguenti capitoli, sviluppati in funzione della consistenza e complessità dell'opera:
1)
Dati di progetto:
motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'opera e/o lavori, con individuazione delle esigenze da soddisfare
e delle prestazioni da ottenere;
2)
Riferimenti normativi:
elencazione della normativa di riferimento e specifica di settore utilizzata per lo sviluppo del progetto;
3)
Riferimenti urbanistici:
riferimenti agli strumenti urbanistici e regolamentari vigenti sull'area interessata ai lavori, conformità dell'opera agli
stessi;
eventuali necessità di deroghe;
4)
Criteri di progettazione:
descrizione completa dell'opera e dei principali materiali impiegati, degli impianti e tecnologie adottati;
individuazione delle infrastrutture di servizio esistenti e soluzioni di compatibilizzazione con le stesse;
5)
Caratteristiche architettoniche ed ambientali:
descrizione delle scelte architettoniche in merito all'opera progettata, con particolare riguardo ai contesti ambientali
circostanti;
6)
Indicazione delle fasi successive:
informazioni sui tempi prevedibili per la redazione del progetto esecutivo e sulla durata dei lavori;
7)
Valutazione dei costi di esercizio:
valutazione delle prestazioni e dei costi d'esercizio, per un arco almeno decennale, intesi come bilancio energetico e
piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle sue parti, anche sulla base di indicazioni statistiche
relative ad opere analoghe già costruite. Tale valutazione è richiesta, di norma, per opere il cui costo sia superiore a
516.000 euro.
B)
ELABORATI GRAFICI distinti con riferimento ad opere a sviluppo puntuale, quali edifici, impianti sportivi, impianti di depurazione,
discariche, cimiteri ed opere a sviluppo lineare, quali strade, fognature, acquedotti, impianti di illuminazione, elettrodotti,
regimazioni idrauliche, canali, in relazione alla loro configurazione sul territorio.
Gli elaborati grafici sono redatti in numero e scala adeguati e sviluppati secondo le necessità di rappresentazione e le caratteristiche
dell'opera da realizzare, al fine di consentire una loro completa ed accurata definizione.
Opere a sviluppo puntuale:
corografia;
estratto strumenti urbanistici;
estratto mappe catastali;
planimetria catastale;
rilievo completo dello stato dei luoghi interessati dall'opera, con evidenziata la presenza di infrastrutture di servizio
significative, con sviluppo dei dettagli necessari;
planimetrie generali, complete di piano quotato con rappresentazione dell'opera da costruire, sviluppate in relazione ai rilievi
eseguiti in loco, in numero idoneo a rappresentare i vari aspetti dell'opera stessa;
piante di ogni livello dell'opera con indicazione della destinazione d'uso di ciascun ambiente e con eventuale evidenziazione del
raffronto tra demolizioni e costruzioni;
sezioni in numero idoneo ad individuare i vari livelli su cui si sviluppa l'opera;
prospetti esterni in numero idoneo a rappresentare compiutamente l'opera, con individuazione delle finiture e dei materiali
utilizzati;
eventuali schemi funzionali d'uso completi di ingombri, attrezzature ed arredi;
simulazioni fotografiche, plastici od altre rappresentazioni in numero adeguato all'importanza dell'opera.
Opere a sviluppo lineare:
corografia;
estratto strumenti urbanistici;
estratto mappe catastali;
planimetria catastale;
rilievo completo dello stato dei luoghi interessati dall'opera, con evidenziata la presenza di infrastrutture di servizio;
planimetria di insieme;
planimetrie generali, complete di piano quotato, con rappresentazione dell'opera da costruire, sviluppate in relazione ai rilievi
eseguiti in loco, in numero idoneo a rappresentare i vari aspetti dell'opera stessa;
profilo longitudinale;
sezioni trasversali e sezioni tipo, atte ad identificare la forma, le dimensioni ed i materiali da utilizzare nella realizzazione
dell'opera, in numero idoneo a definire completamente l'opera stessa;
eventuali schemi funzionali;
simulazioni fotografiche, plastici od altre rappresentazioni in numero adeguato all'importanza dell'opera.
C)
RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA illustra tutti gli elementi utili per la caratterizzazione geologica ed idrogeologica del sito, con il
corredo di carta geologica e sezioni interpretative. Valuta con l'ausilio delle eventuali prove di laboratorio e/o in sito la
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59
caratterizzazione del terreno, in base alla quale sono dimensionate le opere di fondazione, di sostegno e quant'altro referentesi
all'interazione suolo-struttura.
In tutti i casi la relazione deve attenersi a quanto richiesto dal D.M. 11 marzo 1988, n. 47 e, per quanto riguarda le prove di
laboratorio, dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
D)
STIMA ANALITICA DEI COSTI costituita da una valutazione della spesa totale per la realizzazione dell'opera, suddivisa per categorie di
lavori, in cui le strutture sono valutate sulla base di un predimensionamento statico, gli impianti sono stimati parametricamente
sulla base di una scelta preliminare delle principali caratteristiche tecnologiche da adottare ed ogni altro lavoro può essere valutato
anche per voci aggregate. Si valutano a parte gli eventuali oneri di esproprio, spese tecniche, spese per opere d'arte, gli oneri di
allacciamento, gli imprevisti e gli oneri fiscali.
E)
PRINCIPALI CLAUSOLE DA INSERIRE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, quali le categorie di lavori, le principali prescrizioni
tecniche, i tempi di esecuzione, le penali per i ritardi, l'importo delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori, il
termine per l'effettuazione delle operazioni di collaudo; tali indicazioni sono richieste ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge,
solo nel caso in cui il progetto debba essere sottoposto a parere tecnico amministrativo.
F)
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE qualora le caratteristiche dell'opera rientrino nelle soglie di cui alla normativa vigente.
G)
TIPO DI FRAZIONAMENTO qualora necessiti l'attivazione delle procedure di esproprio. Il tipo di frazionamento va vistato solo nel
momento in cui viene attivata la procedura di esproprio.
L'eventuale ed eccezionale assenza nel progetto definitivo di uno o più degli elaborati sopra descritti deve essere motivata dal
progettista nella relazione tecnico-illustrativa in connessione esclusivamente con la natura dell'opera o dei lavori da progettare.
60
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
Note all’Allegato D
-
L’Allegato D del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Allegato D
Tabella applicativa dell'art. 23
(relativa ad appalti di importo superiore ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro)
A) Idoneità dimensionale
B) Idoneità tipologica
C) Idoneità di localizzazione (*3)
importo medio annuo relativo alla
cifra d'affari in lavori realizzata nel
quinquennio anteriore alla data di
pubblicazione del bando
ammontare dei lavori eseguiti nella
categoria prevalente nel quinquennio
anteriore alla data di pubblicazione del
bando
numero dei dipendenti dell'im-presa o del
raggruppamento di imprese iscritti presso
la sede INPS della provincia di Trento all'atto della presentazione della richiesta di
invito
Fasce
(*1)
II
da 0,5 volte a 1 volta
l'importo a base
d'asta (*2)
da 1 volta a 2 volte
l'importo a base
d'asta (*2)
da 2 volte a 4 volte
l'importo a base
d'asta (*2)
oltre 4 volte l'importo a base d'asta (*2)
III
IV
V
(*1)
(*2)
(*3)
Punteggio
I
10
Punteggio
da 0 volte a 0,3 volte
l'importo a base d'asta
da 0,3 volte a 0,6 volte
l'importo a base d'asta
0
10
Punteggio
dallo 0 al 20% dei
dipendenti
dal 21% al 50% dei
dipendenti
0
10
15
da 0,6 volte a 1,2 volte
l'importo a base d'asta
15
dal 51% al 70% dei
dipendenti
15
17,5
da 1,2 volte a 2,4 volte
l'importo a base d'asta
17,5
dal 71% al 90% dei
dipendenti
17,5
20
oltre 2,4 volte l'importo a base d'asta
20
dal 91% al 100%
dei dipendenti
20
gli importi in percentuale inferiore a 0,5 volte l'importo a base d'asta non sono contemplati nella presente tabella, in quanto
costituisce requisito di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. b), la realizzazione nell'ultimo quinquennio di una cifra
d'affari di importo medio annuo almeno pari a 0,50 volte l'importo a base d'asta.
l'importo a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni.
i punteggi riportati nella colonna C) sono attribuiti esclusivamente in presenza in capo all'impresa partecipante singolarmente o in
qualità di capogruppo, di almeno uno dei seguenti requisiti di localizzazione costituiti da: ubicazione in provincia di Trento della sede
legale, della principale sede amministrativa, e di almeno uno stabilimento.
61
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
Note all’Allegato E
-
L’Allegato E del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., ora dispone:
Allegato E
Tabella applicativa dell'art. 23 (relativa ad appalti di importo non superiore ad un milione di euro)
A) Idoneità dimensionale
B) Idoneità tipologica
C) Idoneità di localizzazione (*2)
importo medio annuo relativo alla
cifra d'affari in lavori realizzata nel
quinquennio anteriore alla data di
pubblicazione del bando
ammontare dei lavori eseguiti nella
categoria prevalente nel quinquennio
anteriore alla data di pubblicazione
del bando
numero dei dipendenti dell'impresa o del
raggruppamento di imprese iscritti presso la sede
INPS della Provincia di Trento all'atto della
presentazione della richiesta di invito
Punteggio
Punteggio
Fasce
I
II
III
IV
V
(*1)
(*2)
da 0 volte a 0,5 volte
l'importo a base d'asta (*1)
da 0,5 volte a 1 volta
l'importo a base d'asta (*1)
da 1 volta a 2 volte
l'importo a base d'asta (*1)
da 2 volte a 4 volte
l'importo a base d'asta (*1)
oltre 4 volte l'importo a
base d'asta (*1)
0
10
15
17,5
20
da 0 volte a 0,3 volte
l'importo a base d'asta
da 0,3 volte a 0,6 volte
l'importo a base d'asta
da 0,6 volte a 1,2 volte
l'importo a base d'asta
da 1,2 volte a 2,4 volte
l'importo a base d'asta
oltre 2,4 volte l'importo a
base d'asta
Punteggio
0
dallo 0 al 20% dei dipendenti
0
10
dal 21 al 50% dei dipendenti
10
15
dal 51% al 70% dei dipendenti
15
17,5
dal 71% all'90% dei dipendenti
17,5
20
dal 91% al 100% dei dipendenti
20
l'importo a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni.
i punteggi riportati nella colonna C) sono attribuiti esclusivamente in presenza in capo all'impresa partecipante singolarmente o in
qualità di capogruppo, di almeno uno dei seguenti requisiti di localizzazione costituiti da: ubicazione in provincia di Trento della sede
legale, della principale sede amministrativa, e di almeno uno stabilimento.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
62
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
[BO35090155405|C090|A070|]
DECRETO ASSESSORILE
17 giugno 2009, n. 159/35.3
[AM35090155405|C090|A070|]
DEKRET DES LANDESRATES
vom 17. Juni 2009, Nr. 159/35.3
Approvazione delle modifiche del disciplinare
per il settore “Carne bovina” (Legge provinciale 22.12.2005, n. 12; articolo 9)
Genehmigung der Abänderung des Pflichtenheftes für den Produktbereich „Fleisch vom
Rind“ (Landesgesetz Nr. 12 vom 22.12.2005,
Artikel 9)
L’Assessore all’Artigianato, Industria e Commercio ha preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi, documenti e fatti:
Der Landesrat für Handwerk, Industrie und Handel hat folgende Rechtsvorschriften, Unterlagen und
Tatsachen zur Kenntnis genommen:
La delibera dell’8.06.2009, n. 1492, con la quale la
Giunta provinciale ha delegato all’assessore competente per materia l’assunzione dei provvedimenti per
l’attuazione delle previsioni di cui alla legge provinciale del 22 dicembre 2005 n. 12“ Misure per garantire
la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”;
Den Beschluss vom 08.06.2009, Nr. 1492, mit
welchem die Landesregierung die Ergreifung von
Maßnahmen laut Landesgesetz vom 22. Dezember
2005, Nr. 12 „Maßnahmen zur Qualitätssicherung im
Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe“ dem zuständigen Landesrat übertragen hat;
La Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12
“Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità
con indicazione di origine”;
Das Landesgesetzes Nr. 12 vom 22. Dezember
2005 „Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe“
L’articolo 9 della suddetta legge, il quale prevede
che la Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato per la qualità, approva i disciplinari elaborati dalla
commissione tecnica per ciascun prodotto o ciascuna
categoria di prodotti autorizzata a utilizzare il "Marchio di qualità con indicazione d'origine";
Den Artikel 9 des oben genannten Gesetzes, gemäß welchem die Landesregierung die Pflichtenhefte
für jedes Erzeugnis oder jede Erzeugniskategorie, für
das beziehungsweise die das Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ genutzt werden darf - nach
Einholen des Gutachtens des Qualitätskomitees - genehmigt;
L’Assessore constata quanto segue:
Der Landesrat stellt Folgendes fest:
La Commissione tecnica per il settore „carne fresca“ ha approvato la modifica del disciplinare, nella
seduta del 29.04.2009;
Il Comitato per la qualità, di cui all’art. 9 comma
1 della legge provinciale 12/2005, ha espresso parere
positivo sul disciplinare succitato nella seduta del
04.06.09;
Die Fachkommission für „Frischfleisch“ hat in ihrer Sitzung vom 29.04.2009 eine Abänderung des
Pflichtenheftes beschlossen;
Das Qualitätskomitee gemäß Art. 9 Abs. 1 des
Landesgesetzes 12/2005 hat in ihrer Sitzung vom
04.06.09 o. g. Pflichtenheft positiv begutachtet;
Ciò premesso
Dies vorausgeschickt,
L’ASSESSORE
verfügt
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
63
decreta
DER LANDESRAT
di approvare le modifiche del disciplinare per il settore “carne bovina“, di cui all’ allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto;
die Genehmigung der Abänderung des Pflichtenheftes
für den Sektor „Fleisch vom Rind“, gemäß Anlage A),
die integrierenden Bestandteil des gegenständlichen
Dekretes bildet;
di pubblicare il presente decreto e relativo allegato A)
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
die Veröffentlichung dieses Dekretes und die dazugehörige Anlagen A) im Amtsblatt der Region TrentinoSüdtirol.
L’ASSESSORE ALL’ARTIGIANATO,
INDUSTRIA E COMMERCIO
DOTT. THOMAS WIDMANN
DER LANDESRAT FÜR HANDWERK,
INDUSTRIE UND HANDEL
DR. THOMAS WIDMANN
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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Allegato A)
Marchio di qualità con indicazione di origine
“Marchio di qualità Südtirol/Alto Adige”
Regolamento
per il settore
Carne bovina
Versione: 04.06.2009
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
I.
65
PREAMBOLO
Il marchio di qualità “Südtirol” o “Alto Adige” si prefigge l’introduzione di misure di assicurazione della qualità nel settore alimentare allo scopo di:
a) raggiungere e garantire un elevato livello di qualità per i prodotti agricoli e alimentari;
b) far conoscere al consumatore l’elevato livello di qualità e i criteri e servizi di qualità ad esso associati
attraverso campagne di informazione e promozione;
c) sostenere e promuovere il marketing commerciale e lo smercio di questi prodotti.
Il marchio di qualità viene concesso ai prodotti che rispondono a determinati criteri di qualità in termini di
produzione, caratteristiche del prodotto e precise norme sull’origine.
II.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ E ALL’ORIGINE
1.
Campi di applicazione
Questa istruzione si applica a tutti i campi interessati dalla valutazione della qualità per il “marchio di qualità con indicazione di origine”.
Le denominazioni geografiche contenute nel preambolo non devono essere tradotte.
Il marchio di qualità con indicazione di origine può essere richiesto per i seguenti tipi di carne bovina: vitello, vitellone, manzo, vitella e toro.
2.
Utilizzatori autorizzati del marchio
2.1 Produttori
2.1.1 Allevamento
L’allevamento deve soddisfare le disposizioni vigenti dell’Unione europea, nazionali e della provincia specificata
nel “marchio di qualità con indicazione di origine”. Animali appartenenti alle categorie manzi, vitelle e vitelloni
devono potersi muovere liberamente per 60 giorni l’anno (alpeggio o altra possibilita di movimento presso l'azienda). Non è più ammesso il pascolo durante la fase finale dell'ingrassasmento.
2.1.2 Alimentazione
È vietata l’alimentazione a base di erba insilata 60 giorni prima della macellazione. I vitelli destinati alla produzione di carne bianca non potranno essere nutriti con mangimi d’allattamento. I vitelli destinati all’ulteriore ingrasso possono essere nutriti con latte a base di alimenti per l’allattamento. Tutti
gli acquisti di mangime devono essere documentati. Sono ammessi soltanto mangimi non geneticamente modificati.
2.1.3 Salute
I provvedimenti per il mantenimento della salute degli animali devono soddisfare le vigenti disposizioni
dell’Unione europea, nazionali e provinciali.
Il periodo di trasporto dei bovini da macello, calcolato dalla fine del carico al luogo di destinazione (mattatoio),
dura al massimo quattro ore.
2.1.4 Origine
Sono ammesse tutte le razze di animali e tutti gli incroci.
Tutti gli animali commercializzati devono essere nati, ingrassati e macellati nella provincia o nella regione specificata nel “marchio di qualità con indicazione di origine”. Oltre a ciò si disciplina anche il
tempo minimo di permanenza nell’azienda per tutte le categorie:
Vitelli da latte
60 giorni
Tori, vitelle e manzi
180 giorni
Vitelloni (da 8 a 12 mesi)
60 giorni
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
66
Il passaporto dell’animale, correttamente compilato, lo accompagna fino alla macellazione.
I titolari delle aziende o gli allevatori accettano che l’ente di certificazione, per fini di controllo, sia autorizzato a ottenere dalla banca dati zootecnica il nome e l’indirizzo del produttore sulla scorta del
numero del marchio auricolare.
2.2 Macello e macellai che macellano personalmente
2.2.1
Qualità
o Le disposizioni della legislazione dell’Unione europea valgono per l’intera durata del trasporto,
compresi i tempi di carico e scarico. Il periodo di trasporto dei bovini da macello, calcolato dalla
fine del carico al luogo di destinazione (mattatoio), dura al massimo quattro ore.
o Pulizia del bestiame da macello quale misura igienica preventiva.
2.2.2
Origine
I macelli che intendono macellare nel quadro del programma “marchio di qualità con indicazione di
origine” devono essere autorizzati dal licenziante e avere un contratto valido con il licenziatario.
Il licenziatario o la persona da questi incaricata marchia e documenta nel macello le carcasse con il
“marchio di qualità con indicazione di origine”. In tal modo si garantisce che la carne contrassegnata
dal “marchio di qualità con indicazione di origine” soddisfi queste disposizioni. Il macello separa in
maniera ricostruibile la carne contrassegnata con il “marchio di qualità con indicazione di origine”
dalla carne di altra provenienza.
Il macello è tenuto a:
o ottenere la dichiarazione della fase preliminare e inoltrarla al licenziatario, il quale la conserva
per almeno due anni. Il licenziatario conserva la dichiarazione per almeno due anni;
o tenere un rapporto sulla macellazione con assegnazione del numero di macellazione al numero
del marchio auricolare dell’animale macellato e indicare il peso della carcassa. Il macello conserva il rapporto sulla macellazione per almeno due anni;
o indicare sul documento di trasporto che le carcasse sono carne con il “marchio di qualità con indicazione di origine”;
o conservare il documento di trasporto per un periodo di due anni;
o indicare sul documento di trasporto per l’acquirente successivo che la carne è contrassegnata
con il “marchio di qualità con indicazione di origine”.
2.2.3
Macellazione
Gli animali commercializzati con il “marchio di qualità con indicazione di origine” devono essere macellati in un macello conforme alle vigenti disposizioni di legge. Al fine di non compromettere
l’elevata qualità della carne, il carico, il trasporto e la macellazione devono avvenire in condizioni non
stressanti.
Classi di età
Vitelli
Vitelloni
Tori
Vitelle
Manzi
< 8 mesi
8-12 mesi
< 24 mesi
< 36 mesi
< 36 mesi
Qualità delle carcasse - classificazione
La qualità delle carcasse viene stabilita dopo la macellazione da uno specialista incaricato, che giudica
caratteristiche quali la “carnosità” e il “tessuto adiposo” Perché la carne possa essere commercializzata con il marchio di qualità, occorre raggiungere i seguenti standard minimi.
Carnosità
La carnosità viene stabilita secondo il regolamento n. 1208/81 dell’Unione europea nella versione vigente n. 1183/2006 e giudicata in base al sistema (S)EUROP (E = eccellente, …, P = scarsa). Bisogna
ottenere almeno la classificazione “R”.
Tessuto adiposo
La classe di tessuto adiposo descrive lo spessore del rivestimento adiposo esterno e dei depositi di
grasso nella cavità toracica con i punti da 1 a 5 (1 = molto basso, …, 5 = molto alto). Il rivestimento
adiposo non deve essere né troppo basso e né troppo alto e deve collocarsi nella classe 2-4.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
67
pH
Dopo 24 ore il pH della carne deve essere sceso ad almeno 5,8 (m. longissimus dorsi).
La carne non deve presentare proprietà DFD.
Ogni utilizzatore deve rispettare un periodo di frollatura adeguato, fissato dagli specialisti.
Gli utilizzatori del marchio sono tenuti a verificare con cura le dichiarazioni rilasciate per il bestiame
da essi acquistato e venduto.
Essi garantiscono che
o i dati riportati nelle dichiarazioni coincidano con le caratteristiche richieste dell’animale;
o l’identità degli animali sia assicurata durante il periodo di custodia degli animali presso di essi.
I documenti per i controlli previsti nell’ambito del programma di controllo per il “marchio di qualità
con indicazione di origine” devono essere conservati per un periodo di due anni.
2.3 Laboratorio di sezionamento
2.3.1
Origine
Il laboratorio di sezionamento garantisce che la carne da esso venduta e consegnata sia contrassegnata dal “marchio di qualità con indicazione di origine”.
Il laboratorio di sezionamento separa il sezionamento della carne con il “marchio di qualità con indicazione di origine” dall’altra carne e conserva separatamente il primo tipo di carne. Esso garantisce
la separazione della carne con il “marchio di qualità con indicazione di origine” in partite chiuse oppure attraverso una marchiatura univoca.
Il laboratorio di sezionamento è tenuto a:
o ottenere i documenti di macellazione e inoltrare i dati necessari al successivo acquirente;
o registrare il peso complessivo della carne in entrata e in uscita con numero di lotto, distinguendo tra la carne con il “marchio di qualità con indicazione di origine” e l’altra carne;
o il laboratorio di sezionamento garantisce che la carne da esso venduta e consegnata sia contrassegnata dal “marchio di qualità con indicazione di origine”.
2.4 Venditori finali
3.
2.4.1
Qualità
Il venditore finale deve garantire la continuità della catena del freddo.
La merce fresca, confezionata sottovuoto, può essere conservata fino a un massimo di 6 settimane
(compresa la stagionatura).
2.4.2
Origine
I venditori finali sono tenuti a:
o ottenere dalla fase preliminare il documento di trasporto con l’indicazione che si tratta di carne
con il “marchio di qualità con indicazione di origine” e conservarlo assieme ai giustificativi
d’acquisto per almeno due anni ai fini del controllo della carne con il “marchio di qualità con indicazione di origine”;
o esporre separatamente nel bancone la carne con il “marchio di qualità con indicazione di
origine” e la carne senza marchio di qualità e di origine diversa;
o Il confezionamento sottovuoto è consentito sia nell'azienda che seziona la carne sia nell'azienda
che commercializza il prodotto. Prodotti confezionati sottovuoto devono riportare l'etichetta
prevista dalla legge e il marchio di qualità "Qualità con indicazione di origine".
Etichettatura e tracciabilità
In aggiunta alle disposizioni di legge in materia di tracciabilità ed etichettatura della carne bovina, un sistema volontario di etichettatura consente di inserire dati relativi all’origine, alla razza e alla macellazione degli
animali. Tali informazioni permettono al cliente di controllare attivamente i dati inseriti.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
4.
68
Ulteriori disposizioni relative alla qualità per la carne bovina proveniente da agricoltura biologica
4.1. Campi di applicazione
Questa istruzione si applica a tutti i campi interessati dalla valutazione della qualità per il “marchio di qualità con indicazione di origine”.
Le denominazioni geografiche contenute nel paragrafo 1.1. non devono essere tradotte.
Il marchio di qualità con indicazione di origine può essere richiesto per i seguenti tipi di carne bovina: vitello, vitellone, manzo, vitella, toro, giovenca fino a 36 mesi.
4.2. Utilizzatori autorizzati del marchio
4.2.1
Produttori
4.2.1.1 Qualità
In aggiunta ai regolamenti validi nella provincia specificata nel “marchio di qualità con indicazione di
origine”, occorre rispettare i seguenti criteri:
allevamento, alimentazione, salute degli animali, fasi di lavorazione e commercializzazione devono
soddisfare le disposizioni del regolamento bio dell’UE, relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli (regolamento (CE) n. 834/2007 e suoi regolamenti successivi). Si applica altresì la
legge provinciale n. 3/2001 e successive modifiche e intragrazioni sulle norme per l’agricoltura biologica. Tutta l’azienda deve essere coltivata in maniera biologica. L’azienda deve avere un aspetto curato.
4.2.1.2 Origine
Sono ammesse tutte le razze di animali e tutti gli incroci.
Tutti i bovini di aziende biologiche commercializzati con il marchio di qualità devono provenire dalla
provincia o dalla regione specificata nel “marchio di qualità con indicazione di origine” ed essere nati
e cresciuti in un’azienda biologica.
4.2.1.3 Macellazione
I macelli e i macellai che macellano personalmente presso cui si macellano bovini provenienti da aziende biologiche devono inoltre sottoporsi ai controlli previsti dal regolamento bio dell’UE.
(possibilità di elaborazione buste paga nota n. 91868 22.11.2005 Ministero dell’agricoltura)
5.
Disposizioni relative all’origine
Il “marchio di qualità con indicazione di origine” per la carne bovina può essere utilizzato soltanto dai produttori il cui prodotto soddisfa il presente regolamento e nasce, viene allevato, macellato, sezionato, lavorato e
confezionato nella provincia o regione specificata nel “marchio di qualità con indicazione di origine”. Le aziende
corrispondenti devono aver superato i primi controlli ed essere state valutate positivamente dalla Commissione
tecnica.
6.
Utilizzo del marchio di qualità
L’utilizzo del marchio di qualità è aperto ai prodotti provenienti da altri Stati membri della Comunità in conformità delle disposizioni delle vigenti norme nazionali. Il testo del marchio di qualità dev’essere adattato di conseguenza.
III. MODALITÀ DI IMPIEGO
1.
L’utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun
altro marchio di origine o di qualità, a eccezione delle parole “Bio“ e “Gallo Rosso“, che devono essere
autorizzate dalla Commissione tecnica.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
2.
3.
69
Il marchio di qualità può essere apposto sugli imballaggi, sulla carta intestata e su materiale pubblicitario di
qualsiasi genere. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il
marchio di qualità. Ogni utilizzo del marchio di qualità dev’essere autorizzato dalla Ripartizione provinciale
competente.
Il “marchio di qualità con indicazione di origine” deve avere dimensioni pari almeno all’80% della superficie
del logo aziendale e/o deve essere apposto nel campo visivo del logo aziendale e può essere utilizzato
soltanto nel colore prescritto. La larghezza minima del marchio di qualità che deve essere mantenuta è di 16
mm. Le eccezioni devono essere valutate caso per caso. Le linee guida per il corretto utilizzo del marchio di
qualità sono consultabili sul portale del marchio di qualità accessibile dalle pagine web della Provincia di
Bolzano (www.provinz.bz.it/qualitaetszeichen).
IV. CONTROLLI
Il programma di controllo viene realizzato per ciascuna categoria di prodotti da un organo di controllo indipendente e accreditato, incaricato dalla Commissione tecnica di comune accordo con l’organizzazione o il consorzio di produttori delle rispettive categorie e in possesso delle competenze necessarie per eseguire i controlli ai
sensi delle norme comunitarie vigenti. Il programma di controllo viene attuato nel rispetto del regolamento redatto per le diverse categorie di prodotti.
Per il controllo sul rispetto delle disposizioni relative alla qualità e all’origine per le aziende biologiche sono
ammessi gli organi di controllo bio della provincia specificata nel “marchio di qualità con indicazione di origine”
conformemente alla legge provinciale sulle norme per l’agricoltura biologica.
1.
Controllo in azienda
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’uso del “marchio di qualità con indicazione di origine” si effettuano
controlli per accertare se l’azienda disponga di locali sufficientemente spaziosi nonché dei necessari requisiti e
delle attrezzature tecniche e igieniche indispensabili per la produzione, il confezionamento e la commercializzazione della carne bovina fresca della qualità richiesta.
La richiesta di autorizzazione all’uso del marchio di qualità (allegato A) deve essere inoltrata alla Ripartizione
provinciale competente.
L’esame per il rilascio dell’autorizzazione può essere ripetuto più volte.
2.
Controllo sull’origine e la qualità
Occorre rispettare le disposizioni di legge sulla tracciabilità ed etichettatura della carne bovina. Il controllo
della qualità e dell’origine viene effettuato a campione nell’azienda stessa o sul mercato. L’utilizzatore del marchio è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento, su semplice richiesta dell’organo di controllo, la provenienza
dei prodotti contrassegnati dal “marchio di qualità con indicazione di origine”.
3.
Disposizioni generali
Le decisioni adottate dagli organi di controllo in osservanza del presente regolamento sono definitive e vincolanti per tutte le parti interessate. È possibile presentare ricorso presso il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale competente.
Il servizio di controllo non è tenuto a dare un preavviso per i controlli nelle aziende degli utilizzatori del
marchio. Il responsabile dell’azienda o una persona da questi incaricata sono obbligati a presenziare al controllo. I
controllori hanno accesso a tutte le parti dell’azienda e possono visionare tutti i dati e documenti. Le persone
incaricate del controllo sono tenute al segreto professionale nei confronti di terzi non autorizzati. Il servizio di
controllo stende un rapporto su ogni controllo effettuato.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
4.
70
Riconoscimento dei controlli
Viene fatto salvo il riconoscimento di accertamenti analoghi negli Stati membri.
V.
SANZIONI
1.
In caso di utilizzo improprio o indebito del “marchio di qualità con indicazione di origine” ovvero di
inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o del contratto sull’utilizzazione del marchio si
applica l’articolo 13 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12.
Gli impedimenti del servizio di controllo nell’esecuzione delle proprie funzioni e le offese alle persone e/o
alle cose del controllore comportano la sospensione temporanea o la revoca definitiva del diritto di utilizzo.
Un ritardo nel pagamento del contributo per la pubblicità dovuto annualmente da ciascun utilizzatore del
“marchio di qualità con indicazione di origine” per la promozione dei prodotti dei relativi settori in
conformità alla decisione della Commissione tecnica competente autorizza alla revoca del diritto di utilizzo.
L’utilizzatore del “marchio di qualità con indicazione di origine” che durante una fase della campagna di
vendita non sia autorizzato all’uso del marchio è comunque tenuto a corrispondere l’intero importo per la
pubblicità riferito a quell’anno.
Con la sospensione temporanea o con la revoca definitiva del diritto di utilizzo cessa l’eventuale
appartenenza dell’utilizzatore del marchio alla Commissione tecnica in qualità di membro.
2.
3.
4.
VI. DISPOSIZIONI GENERALI
Commissione tecnica
In merito alla composizione, alle funzioni e ai compiti della Commissione tecnica si applicano le disposizioni
della legge provinciale con successive modifiche e integrazioni.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
71
VII. PANORAMICA DELLE DISPOSIZIONI
Attuale standard di legge
Azienda e marchiatura
dei bovini
Allevamento:
Legge provinciale n. 9
del 15.05.2000 (protezione degli animali)
91/629/CEE e decreto
legge 92/ 533
Alimentazione:
Mangimi + assenza di ingredienti geneticamente
modificati
Legge provinciale n. 1/2001
nella versione vigente
sull’assenza di ingredienti
geneticamente modificati
nei mangimi
Scelta della razza:
Nessuna
Standard minimo di qualità
con indicazione di origine
“convenzionale”
Azienda appartenente a
un’unione allevatori. Tutti
gli animali devono essere
marchiati.
Tutti gli animali commercializzati devono essere nati, ingrassati e
macellati nella provincia
o nella regione specificata nel marchio di qualità
per l’origine.
Tempo minimo di permanenza nell’azienda:
vitelli da latte 60 giorni;
tori, vitelle e manzi 180
giorni
Libertà di movimento
(alpeggio, possibilità di
movimento in fattoria)
obbligatoria per 60
giorni l’anno
Si utilizzano soltanto mangimi certificati senza OMG.
Si applica inoltre quanto
segue:
niente erba insilata 60
giorni prima della macellazione;
soltanto latte intero per
i vitelli destinati alla
produzione di carne
bianca.
Nessuna
Classi di età degli animali: Tori < 24 mesi
Vitelle < 36 mesi
Vitelli < 8 mesi
Nessuna
Vitelloni 8-12 mesi - <200kg
Manzi < 36 mesi
Standard minimo di qualità
con indicazione di origine Controlli
“BIO”
Iscrizione nell’elenco provinciale delle aziende bio- Organi di controllo biologico e
logiche. Tutti gli animali dell’allevamento
devono essere marchiati.
Tutti gli animali commercializzati devono essere nati, ingrassati e
macellati nella provincia
o nella regione specificata nel marchio di qualità per l’origine.
Die EG-VO 834-2007 in
geltender Fassung
Tenuta in stalla libera
obbligatoria per le aziende che allevano
vacche nutrici
Mangimi + assenza di ingredienti
geneticamente
modificati
Regolamento (CEE) n. 2092/
91 e regolamento (CE) n.
1804/99 nella versione vigente.
Si rispetta la legge provinciale n. 1/2001 nella versione
vigente sull’assenza di ingredienti geneticamente modificati, il che significa che si
usano solo mangimi certificati privi di OMG.
Si applica inoltre quanto
segue:
acquisto di mangime di
base solo in casi eccezionali;
divieto di farine di estrazione;
soltanto latte intero per
i vitelli.
Nessuna
Tori < 24 mesi
Vitelle < 36 mesi
Vitelli < 8 mesi
Vitelloni 8-12 mesi - <200kg
Manzi < 36 mesi
Giovenche < 36 mesi
I criteri aggiuntivi vengono
controllati
a
campione
dall’utilizzatore del marchio.
Mangimi + assenza di ingredienti geneticamente modicicati
Il rispetto della legge provinciale n. 1/2001 nella versione vigente sull’assenza di ingredienti geneticamente modificati
viene verificato regolarmente
dall’unità sanitaria e dal servizio veterinario provinciale.
Il controllo del controllo viene
svolto da un’autorità di controllo esterna.
Controllo da parte del KOVIEH
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
Trasporto
8 ore
72
Il periodo di trasporto dei
bovini da macello, calcolato
dalla fine del carico al luogo
di destinazione (mattatoio),
dura al massimo quattro ore
Classe di carnosità: E-R
Il periodo di trasporto dei
bovini da macello, calcolato
dalla fine del carico al luogo
di destinazione (mattatoio),
dura al massimo quattro ore
Classe di carnosità: E-R
Ogni animale macellato viene
Carnosità delle carcasse
classificato da una persona
Nessuna
qualificata indipendente
Classe
di
tessuto
adiposo:
2Classe
di
tessuto
adiposo:
2Tessuto adiposo delle
4
4
carcasse
pH m. longissimus dorsi: < pH m. longissimus dorsi: <
5,8 dopo 24 ore
5,8 dopo 24 ore
Nessun segno di DFD
Nessun segno di DFD
Colore della carne
Nessuno
Max. 6 settimane
Durata di conservazione Max. 6 settimane
della merce confezionata
sottovuoto
Nessuno
Si rispettano i regolaSi rispettano i regola- Controllo da parte dell’organo di
Etichettatura della carne
menti (CE) n. e 1825/
menti
(CE)
n.
e controllo incaricato AQA - San
bovina:
2000 nella versione vi1825/2000 nella versio- Michele
Regolamenti (CE) n. e
gente sulla marchiatura
ne vigente sulla mar1825/2000 nella versione
e registrazione dei bochiatura e registrazione
vigente sulla marchiatura
vini e sull’etichettatura
dei
bovini
e
e registrazione dei bovini e
della carne bovina
sull’etichettatura della
sull’etichettatura
della
carne bovina
Etichettatura volontaria
carne bovina
con dati sull’origine e la
macellazione degli animali.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
73
Anlage A)
Qualität mit Herkunftsangabe
„Qualitätszeichen Südtirol“
Pflichtenheft
für den Produktbereich
Fleisch vom Rind
Stand: 04.06.2009
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
I.
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PRÄAMBEL
Das Qualitätszeichen „Südtirol“ bzw. „Alto Adige“ sieht Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich vor:
a) für land- und ernährungswirtschaftliche Erzeugnisse ein hohes Qualitätsniveau zu erreichen und zu sichern,
b) das hohe Qualitätsniveau und die damit zusammenhängenden Kriterien und Qualitätsleistungen dem
Verbraucher durch Information und Werbemaßnahmen näher zu bringen,
c) das Handelsmarketing und den Absatz dieser Erzeugnisse zu unterstützen und zu fördern.
Das Qualitätszeichen wird für Erzeugnisse verliehen, die bestimmte Qualitätskriterien hinsichtlich der Erzeugung, der Produktmerkmale und bestimmter Herkunftsbestimmungen erfüllen.
II.
QUALITÄTS- UND HERKUNFTSBESTIMMUNGEN
1.
Anwendungsbereiche
Diese Arbeitsanweisung gilt für alle Bereiche, welche in die Gütebewertung für das Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ involviert sind.
Die geographischen Bezeichnungen laut Präambel dürfen nicht übersetzt werden.
Für folgende Rindfleischarten kann das Qualitätszeichen mit Herkunftsangabe beantragt werden: Kalb, Jungrind, Ochse, Kalbin und Stier.
2.
Berechtigte Markennutzer
2.1 Erzeuger
2.1.1
Haltung
Die Haltung muss den geltenden EU-, nationalen und den Bestimmungen des Landes, das auf dem
Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ steht, entsprechen. Für die Kategorien Ochsen, Kalbinnen und Jungrinder ist eine freie Bewegung von 60 Tagen im Jahr verpflichtend. Diese kann durch
Alpung oder entsprechende Freilaufmöglichkeiten am Hof erfolgen. In der Phase der Endmast werden
die Tiere nicht mehr geweidet.
2.1.2 Fütterung
In den letzten 60 Tagen vor der Schlachtung ist die Silagefütterung verboten. Jene Kälber, die zur
Weißfleischproduktion bestimmt sind, dürfen nicht Milch aus Milchaustauscher erhalten. Kälber, die
zur Weitermast bestimmt sind, dürfen mit Milch aus Milchaustauscher gefüttert werden. Sämtlicher
Futterzukauf muss dokumentiert werden. Es sind nur gentechnisch nicht veränderte Futtermittel erlaubt.
2.1.3
Gesundheit
Die Maßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit müssen den geltenden EU-, nationalen und Landesbestimmungen entsprechen.
Die reine Fahrtzeit bei Schlachtrindertransporten nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchstens vier Stunden.
2.1.4
Herkunft
Alle Tierrassen und Kreuzungen sind zugelassen.
Alle vermarkteten Tiere müssen in dem Land oder der Region, die auf dem Qualitätszeichen „Qualität
mit Herkunftsangabe“ steht, geboren, gemästet und geschlachtet werden. Überdies ist für alle Kategorien die Mindestverweildauer im Betrieb geregelt:
Milchkälber
60 Tage
Stiere, Kalbinnen und Ochsen
180 Tage
Jungrinder (8 bis 12 Monate)
60 Tage
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Der korrekt ausgefüllte Tierpass begleitet das Tier bis zur Schlachtung.
Die Betriebsinhaber bzw. Tierhalter erklären ihr Einverständnis, dass die Zertifizierungsstelle zu Kontrollzwecken befugt ist, anhand der Ohrmarkennummer über die Tierdatenbanken Namen und Anschrift des Erzeugers einzuholen.
2.2 Schlachtbetrieb und selbst schlachtende Metzger
2.2.1
Qualität
o Für die Gesamtdauer des Transportes, einschließlich der Zeiten für die Be- und Entladung, gelten die Vorgaben des EU-Rechts. Die reine Fahrtzeit bei Schlachtrindertransporten nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt höchstens vier Stunden.
o Sauberkeit des Schlachtviehs als vorbeugende Hygienemaßnahme.
2.2.2
Herkunft
Schlachtbetriebe, die im Rahmen des Qualitätszeichenprogramms „Qualität mit Herkunftsangabe“
schlachten wollen, müssen durch den Lizenzgeber zugelassen werden und einen gültigen Vertrag
mit dem Lizenznehmer besitzen.
Der Lizenznehmer oder der von ihm Beauftragte kennzeichnet und dokumentiert im Schlachtbetrieb
die Schlachtkörper mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“. Damit wird sichergestellt, dass das mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ gekennzeichnete Fleisch
diesen Bestimmungen entspricht. Der Schlachtbetrieb führt eine nachvollziehbare Trennung des mit
dem Qualitätzeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ gekennzeichneten Fleisches vom Fleisch anderer Herkunft durch.
Der Schlachtbetrieb ist verpflichtet zur:
o Einholung der Erklärung von der Vorstufe und zur Weitergabe an den Lizenznehmer. Der Lizenznehmer bewahrt die Erklärung mindestens zwei Jahre auf;
o Führung eines Schlachtprotokolls mit Zuordnung der Schlachtnummer zur Ohrmarkennummer
des geschlachteten Tieres sowie zur Angabe des Schlachtgewichtes. Der Schlachtbetrieb bewahrt das Schlachtprotokoll mindestens zwei Jahre auf;
o Angabe auf dem Transportdokument, dass die Schlachtkörper Fleisch mit dem Qualitätszeichen
„Qualität mit Herkunftsangabe“ sind;
o Aufbewahrung des Transportdokuments über einen Zeitraum von zwei Jahren;
o Angabe auf dem Transportdokument an den nächsten Abnehmer, dass das Fleisch mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ ist.
2.2.3
Schlachtung
Tiere, die unter dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ vermarktet werden, müssen in
einem nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen genormten Schlachthof geschlachtet werden.
Um die hohe Fleischqualität nicht zu beinträchtigen, müssen das Verladen, der Transport und die
Schlachtung stressarm erfolgen.
Altersklassen
Kalb
Jungrind
Stiere
Kalbinnen
Ochsen
< 8 Monate
8-12 Monate
< 24 Monate
< 36 Monate
< 36 Monate
Schlachtkörperqualität - Klassifizierung
Die Schlachtkörperqualität wird nach der Schlachtung durch einen beauftragten Fachmann festgestellt. Die Bereiche „Fleischigkeit“, „Fettgewebe“ werden beurteilt. Folgende Mindeststandards müssen erreicht werden, damit das Fleisch unter dem Qualitätszeichen vermarktet werden kann.
Fleischigkeit
Die Fleischigkeit wird laut EUV 1208/81 - geltende Fassung Nr. 1183/2006 - festgestellt und nach dem
(S)EUROP-System (E = vorzüglich,..., P = gering) beurteilt. Die Klassifizierung „R“ muss mindestens
erreicht werden.
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Fettgewebe
Die Fettgewebeklasse beschreibt die Stärke der äußeren Fettabdeckung sowie der Fetteinlagerungen
in der Brusthöhle mit den Punkten von 1 - 5 (1 = sehr gering,..., 5 = sehr stark). Die Fettabdeckung
darf nicht zu gering und auch nicht zu stark sein. Sie muss mit der Klasse 2 - 4 beurteilt werden.
pH-Wert
Der pH- Wert des Fleisches muss nach 24 h auf mindestens 5,8 (m. longissimus dorsi) gesunken sein.
Das Fleisch darf keine DFD-Eigenschaften aufweisen.
Eine fachmännisch angemessene Abhängezeit muss von jedem Anwender berücksichtigt werden.
Die Markennutzer sind verpflichtet, die Erklärungen, welche für die von ihnen gekauften und verkauften Tiere ausgestellt wurden, sorgfältig zu überprüfen.
Sie garantieren, dass:
o die Angaben auf den Erklärungen mit den geforderten Merkmalen des Tieres übereinstimmen;
o während der Zeit des Gewahrsams der Tiere bei den Markennutzern deren Identität gewahrt
bleibt.
Die Unterlagen für die im Rahmen des Kontrollprogramms für das Qualitätszeichen „Qualität mit
Herkunftsangabe“ vorgesehenen Kontrollen sind über einen Zeitraum von zwei Jahren aufzubewahren.
2.3 Zerlegebetrieb
2.3.1
Herkunft
Der Zerlegebetrieb garantiert, dass das von ihm verkaufte und abgegebene Fleisch mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ ist.
Der Zerlegebetrieb trennt die Zerlegung von Fleisch mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ von anderem Fleisch und bewahrt erst genanntes Fleisch separat auf. Er stellt die
Trennung von Fleisch mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ in geschlossenen
Partien oder durch eindeutige Kennzeichnung sicher.
Der Zerlegebetrieb ist verpflichtet zur
o Einholung der Schlachtdokumente und Weitergabe der erforderlichen Angaben an den nächsten
Abnehmer.
o Protokollierung des gesamten Fleischeingangsgewichts und -ausgangsgewichts mit ChargeNummer, getrennt nach Fleisch mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ und
anderem Fleisch.
o Der Zerlegebetrieb garantiert, dass das von ihm verkaufte und abgegebene Fleisch mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ ist.
2.4 Endverkaufsbetriebe
2.4.1
Qualität
Der Endverkaufsbetrieb hat die Kontinuität der Kühlkette zu gewährleisten.
Vakuumverpackte, frische Ware darf bis maximal 6 Wochen (einschließlich Reifung) gelagert werden.
2.4.2
Herkunft
Die Endverkaufsbetriebe sind verpflichtet:
o das Transportdokument mit der Angabe, dass es sich um Fleisch mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ handelt, von der Vorstufe einzuholen und zusammen mit den Kaufbelegen mindestens zwei Jahre für die Kontrolle des Fleisches mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ aufzubewahren;
o in der Theke das Fleisch mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ gesondert
vom Fleisch ohne Qualitätszeichen und fremder Herkunft zu platzieren.
o Vakuumverpackung ist sowohl im Zerlegbetrieb als auch im Endverkaufsbetrieb zugelassen. Vakuumverpackte Ware muss mit der vom Gesetz vorgesehenen Etikettierung versehen sein sowie
mit dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ gekennzeichnet sein.
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3.
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Etikettierung und Rückverfolgbarkeit
Zusätzlich zu den gesetzlich vorgegebenen Bestimmungen zur Rückverfolgbarkeit und Etikettierung von
Rindfleisch können über ein freiwilliges Etikettierungssystem Angaben zur Herkunft, zur Rasse und zur Schlachtung der Tiere getätigt werden. Diese Informationen ermöglichen dem Kunden die aktive Kontrolle der getätigten
Angaben.
4.
Zusätzliche Qualitätsbestimmungen für Rindfleisch aus biologischer Landwirtschaft
4.1. Anwendungsbereiche
Diese Arbeitsanweisung gilt für alle Bereiche, welche in die Gütebewertung für das Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ involviert sind.
Die geographischen Bezeichnungen laut Absatz 1.1. dürfen nicht übersetzt werden.
Für folgende Rindfleischarten kann das Qualitätszeichen mit Herkunftsangabe beantragt werden: Kalb, Jungrind, Ochse, Kalbin, Stier, Jungkuh bis zu 36 Monate.
4.2. Berechtigte Markenbenutzer
4.2.1
Erzeuger
4.2.1.1 Qualität
Zusätzlich zu den im Land, das auf dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ steht, geltenden Regelungen sind folgende Kriterien einzuhalten:
Haltung, Fütterung, Tiergesundheit, Verarbeitungs- und Vermarktungsschritte müssen den Vorgaben
der EG-Öko-Verordnung für die Biologische Landwirtschaft (EG-VO 834-2007 und ihre Folgeverordnungen) entsprechen. Darüber hinaus ist das Landesgesetz Nr. 3/2001 in geltender Fassung zur Regelung des Ökologischen Landbaus einzuhalten. Der gesamte Betrieb muss biologisch bewirtschaftet
werden. Der Hof muss ein gepflegtes Erscheinungsbild haben.
4.2.1.2 Herkunft
Alle Tierrassen und Kreuzungen sind zugelassen.
Alle mit dem Qualitätszeichen vermarkteten Rinder von Biobetrieben müssen aus dem Land oder der
Region stammen, die auf dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ steht, auf einem Biobetrieb geboren und aufgewachsen sein.
4.2.1.3 Schlachtung
Schlachthöfe und selbstschlachtende Metzger, bei denen Rinder von Biobetrieben geschlachtet werden, müssen sich zusätzlich dem Kontrollverfahren der EG-Öko-Verordnung unterziehen.
(Möglichkeit der Lohnverarbeitung Vermerk Nr. 91868 22.11.2005 Landwirtschaftsministerium)
5.
Herkunftsbestimmungen
Das Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ für das Fleisch von Tieren der Rindergattung darf nur
von Produzenten verwendet werden, deren Produkt dem vorliegenden Pflichtenheft entspricht und das im Land
oder der Region, die auf dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ steht, geboren, gehalten, geschlachtet, zerlegt, verarbeitet und verpackt wird. Die entsprechenden Betriebe müssen die Eingangskontrolle
bestanden haben und von der Fachkommission positiv bewertet worden sein.
6.
Verwendung des Qualitätszeichens
Die Verwendung des Qualitätszeichens steht Erzeugnissen aus den anderen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft nach den Bestimmungen des geltenden Landesgesetzes offen. Der Text des Qualitätszeichens ist dementsprechend anzupassen.
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III. ANWENDUNGSMODALITÄTEN
1.
2.
3.
Der Nutzer des Qualitätszeichens darf neben dem Qualitätszeichen mit Herkunftsangabe keine anderen Ursprungs- oder Gütesiegel verwenden. Ausnahmen wie „Bio“ oder „Roter Hahn“müssen vom Qualitätskomitee
genehmigt werden.
Das Qualitätszeichen darf auf Verpackungen, Briefbögen und Werbeträgern aller Art benutzt werden. Diese
müssen in direktem Zusammenhang mit dem Produkt stehen, welches mit dem Qualitätszeichen gekennzeichnet wird. Alle Anwendungen des Qualitätszeichens müssen von der zuständigen Landesabteilung genehmigt werden.
Das Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ ist in der Größe von mindestens 80% der Fläche des
Firmenlogos, bzw. des Markenzeichens im Sichtfeld des Firmenlogos in den vorgeschriebenen Farben anzubringen. Die nicht zu unterschreitende Mindestbreite des Qualitätszeichens beträgt 16 mm. Ausnahmefälle
müssen individuell abgestimmt werden. Richtlinien zur korrekten Anwendung des Qualitätszeichens sind
auf dem Qualitätszeichenportal auf den Internetseiten der Landesverwaltung (www.provinz.bz.it/qualitaetszeichen) abrufbar.
IV. KONTROLLBESTIMMUNGEN
Das Kontrollprogramm wird von einer unabhängigen und akkreditierten Kontrollstelle durchgeführt, die von
der Fachkommission in Absprache mit der Organisation oder dem Konsortium der Erzeuger der jeweiligen Kategorie beauftragt wird und die Kompetenz zur Durchführung der Kontrollen nach den gültigen europäischen
Normen nachweisen kann. Das Kontrollprogramm wird unter Beachtung des Pflichtenheftes durchgeführt, das
für die verschiedenen Erzeugniskategorien vorgesehen ist.
Für die Kontrolle über die Einhaltung der Qualitäts- und Herkunftsbestimmungen für biologisch wirtschaftende Betriebe sind die gemäß Landesgesetz zur Regelung des Ökologischen Landbaus anerkannten ÖkoKontrollstellen des Landes, das auf dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ steht, zugelassen.
1.
Betriebskontrolle
Es wird vor Übertragung der Rechte zur Nutzung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe“
überprüft, ob der Betrieb über ausreichende räumliche, technische und hygienische Voraussetzungen und
Einrichtungen verfügt, um das laut diesem Pflichtenheft erlaubte Frischfleisch der Rindergattung der geforderten
Qualität erzeugen, abpacken und vermarkten zu können.
Der Antrag zur Nutzung des Qualitätszeichens (Anlage A) ist an die zuständige Landesabteilung zu richten.
Die Zulassungsprüfung kann wiederholt werden.
2.
Qualitäts- und Herkunftskontrolle
Die gesetzlichen Bestimmungen zur Rückverfolgbarkeit und Etikettierung von Rindfleisch sind einzuhalten.
Die Überprüfung der Qualität und der Herkunft erfolgt stichprobenweise im Betrieb selbst oder am Markt. Der
Zeichennutzer hat auf Anforderung des Kontrollorgans jederzeit genauen Nachweis über die Herkunft des mit
dem Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ gekennzeichneten Produkts zu erbringen.
3.
Allgemeines
Die Entscheidungen, welche die Kontrollorgane in Anwendung dieses Pflichtenheftes treffen, sind endgültig
und für alle Beteiligten verbindlich. Berufung kann beim Direktor/der Direktorin der zuständigen Landesabteilung
eingereicht werden.
Der Kontrolldienst ist bei Kontrollen in den Betrieben der Markenbenutzer an keine Voranmeldung gebunden. Der Leiter des Betriebes oder eine von ihm beauftragte Person sind verpflichtet, bei der Kontrolle zugegen zu
sein. Die Kontrolleure haben Zutritt zu allen Teilen des Betriebes und dürfen in alle Unterlagen und Aufzeichnun-
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gen Einsicht nehmen. Die mit der Kontrolle beauftragten Personen sind gegenüber unbefugten Dritten an die
Schweigepflicht gebunden. Der Kontrolldienst führt Protokoll über jede durchgeführte Kontrolle.
4.
Anerkennung Kontrollen
Davon unberührt bleibt die Anerkennung vergleichbarer Kontrollen in den Mitgliedsstaaten.
V.
SANKTIONEN
1.
Betreffend die missbräuchliche oder unrechtmäßige Nutzung des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe” oder den Verstoß gegen die Bestimmungen des Pflichtenheftes oder des Zeichennutzungsvertrages
wird Art. 13 des Landesgesetzes Nr. 12 vom 22. Dezember 2005 in Anwendung gebracht.
Behinderung der mit der Kontrolle beauftragten Personen in der Ausübung ihres Amtes sowie Verstöße gegen die Person oder die Sachen der Kontrolleure werden mit zeitweiligem oder endgültigem Widerruf der
Benutzungsberechtigung bestraft.
Die nicht termingerechte Bezahlung des Werbebeitrages, den der einzelne Nutzer des Qualitätszeichens
„Qualität mit Herkunftsangabe“ alljährlich für die Werbung des jeweiligen Sektors aufgrund eines Beschlusses der zuständigen Fachkommission bezahlen muss, rechtfertigt den Entzug der Benutzungsberechtigung.
Der Nutzer des Qualitätszeichens „Qualität mit Herkunftsangabe“, der während eines Teils der Absatzkampagne nicht zur Zeichennutzung zugelassen ist, ist trotzdem verpflichtet, den vollen Werbebeitrag für das
betreffende Jahr zu leisten.
Der zeitweilige oder ständige Entzug der Benutzungsberechtigung führt, falls der Nutzer des Qualitätszeichens Mitglied der Fachkommission ist, zum sofortigen Ausschluss aus dieser.
2.
3.
4.
VI. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Fachkommission
Für Zusammensetzung, Funktion und Aufgaben der Fachkommission werden die Bestimmungen des Landesgesetzes in der jeweils geltenden Fassung angewandt.
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VII. VORGABEN-ÜBERSICHT
Mindeststandard für Qualität mit Herkunftsangabe
„Konventionell“
Einem Zuchtverband angeBetrieb und Rinderkennhöriger Betrieb. Alle Tiere
zeichnung
müssen
gekennzeichnet
sein
Alle vermarkteten Tiere
müssen in dem Land oder der Region, die auf
dem Qualitätszeichen für
die Herkunft steht, geboren, gemästet und geschlachtet werden.
Mindestverweildauer im
Betrieb: Milchkälber 60
Tage; Stiere, Kalbinnen
und Ochsen 180 Tage
Aktueller
Standard
gesetzlicher
Haltung:
Landesgesetz Nr. 9
vom 15.05.2000 (Tierschutz)
91/629/CEE und das
Gesetzesdekrets 92/533
Fütterung:
Futtermittel + Gentechnikfreiheit
L.G. 1/2001 in geltender
Fassung zur Gentechnikfreiheit der Futtermittel
freie Bewegung (Alpung,
Freilaufmöglichkeit am
Hof) von 60 Tagen im
Jahr verpflichtend
Nur zertifiziert gentechnikfreie Futtermittel werden
eingesetzt.
Darüber hinaus gilt Folgendes:
Keine Grassilage 60 Tage
vor der Schlachtung
Ausschließlich Vollmilch
für Weißfleischkälber
Mindeststandard für Qualität mit Herkunftsangabe Kontrollbestimmungen
„BIO“
Im Landesverzeichnis der
Biobetriebe
eingetragen
Zucht - bzw. Biokontrollstellen
sein. Alle Tiere müssen gekennzeichnet sein.
Alle vermarkteten Tiere
müssen in dem Land oder der Region, die auf
dem Qualitätszeichen für
die Herkunft steht, geboren, gemästet und geschlachtet werden.
Die EG-VO 834-2007 in
geltender Fassung
Die zusätzlichen Kriterien werVerpflichtende Laufstall- den vom Zeichennutzer stichhaltung für Mutterkuh- probenartig durchgeführt.
haltungsbetriebe.
Futtermittel + Gentechnikfreiheit
Die Eu-Vo. 2092/91 und
1804/99 in geltender Fassung.
Das L.G. 1/2001 in geltender
Fassung zur Gentechnikfreiheit wird eingehalten, d.h.
nur zertifiziert gentechnikfreie Futtermittel werden
eingesetzt.
Darüber hinaus gilt Folgendes:
Grundfutterzukauf nur in
Ausnahmefällen
Verbot von Extraktionsschroten
Ausschließlich Vollmilch
für Kälber
Keine
Futtermittel + Gentechnikfreiheit
Die Einhaltung des L.G. 1/2001
in geltender Fassung zur Gentechnikfreiheit wird von der
Sanitätseinheit und dem landestierärztlichen Dienst regelmäßig überprüft.
Die Kontrolle der Kontrolle wird
von einer externen Kontrollbehörde durchgeführt.
Rassenwahl: Keine
Keine
Altersklassen der Tiere:
Stiere < 24 Monate
Stiere < 24 Monate
Kontrolle durch das KOVIEH
Kalbinnen < 36 Monate
Kalbinnen < 36 Monate
Kalb < 8 Monate
Kalb < 8 Monate
Jungrind 8 -12 Monate - Jungrind 8 -12 Monate <200kg
<200kg
Ochsen < 36Monate
Ochsen < 36Monate
Jungkuh < 36 Monate
Die reine Fahrtzeit bei Die reine Fahrtzeit bei
Schlachtrindertransporten
Schlachtrindertransporten
nach Abschluss der Bela- nach Abschluss der Beladung bis zum Bestimmungs- dung bis zum Bestimmungsort (Schlachtstätte) beträgt ort (Schlachtstätte) beträgt
höchstens vier Stunden
höchstens vier Stunden
Keine
Transport
8h
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Schlachtkörper - Flei- Fleischklasse: E-R
schigkeit
Keine
Schlachtkörper - Fettge- Fettklasse: 2-4
webe
Fleischklasse: E-R
81
Jedes geschlachtete Tier wird
von einer unabhängigen qualifizierten Person klassifiziert
Fettklasse: 2-4
pH-Wert m. longissimus pH-Wert m. longissimus
dorsi: < 5,8 nach 24h
dorsi: < 5,8 nach 24h
Keine Anzeichen von DFD
Keine Anzeichen von DFD
Fleischfarbe
Keine
Maximal 6 Wochen
Lagerdauer bei vakuum- Maximal 6 Wochen
verpackter Ware
Keine
EU-Vo. 1760/2000 und
EU-Vo. 1760/2000 und Überprüfung durch die beaufRindfleischetikettierung:
1825/2000 in geltender
1825/2000 in geltender tragte Kontrollstelle AQA - San
EU-Vo. 1760/2000 und
Fassung zur KennzeichFassung zur Kennzeich- Michele
1825/2000 in geltender
nung und Registrierung
nung und Registrierung
Fassung zur Kennzeichnug
von Rindern und Etiketvon Rindern und Etiketund Registrierung von
tierung von Rindfleisch
tierung von Rindfleisch
Rindern und Etikettierung
wird eingehalten
wird eingehalten
von Rindfleisch
Freiwillige Etikettierung
mit Angaben zu Herkunft, und Schlachtung
der Tiere.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
82
[BO35090155408|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
10 luglio 2009, n. 462/29.6
[AM35090155408|R060|]
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 10. Juli 2009, Nr. 462/29.6
Deposito preliminare (D15) messa in riserva
(R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Lamafer Srl Socio Unico, Bolzano (BZ)
Zwischenlagerung (D15) Ansammlung (R13)
von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Lamafer GmbH alleiniger Verwalter, Bozen (BZ)
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
omissis
….
autorizza
ermächtigt
la Ditta Lamafer SRL Socio Unico con sede legale in
Bolzano (BZ), Via Keplero 3 fino al 31/12/2010, con
numero d'autorizzazione 3091, ad effettuare il deposito preliminare (D15) messa in riserva (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
die Firma Lamafer GMBH Alleiniger Verwalter mit
rechtlichem Sitz in Bozen (BZ), Kepler-Str. 3, bis
31/12/2010, mit Ermächtigungsnummer 3091, zur
Zwischenlagerung (D15) Ansammlung (R13) der unten
angeführten Abfallarten und Mengen:
Codice di rifiuto: 080111 * (D15)
Tipologia di rifiuto: pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
Quantità: 50 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.15
Abfallkodex: 080111 * (D15)
Abfallart: Farb - und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 50 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.15
Codice di rifiuto: 080112 (D15)
Tipologia di rifiuto: pitture di scarto e vernici diverse
da quelle di cui alla voce 08 01 11
Quantità: 6 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.3
Abfallkodex: 080112 (D15)
Abfallart: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
Menge: 6 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.3
Codice di rifiuto: 080318 (D15)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03 17
Quantità: 4 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.2
Abfallkodex: 080318 (D15)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die
unter 08 03 17 fallen
Menge: 4 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.2
Codice di rifiuto: 101003 (D15)
Tipologia di rifiuto: scorie di fusione
Quantità: 30 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.15
Abfallkodex: 101003 (D15)
Abfallart: Ofenschlacke
Menge: 30 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.15
Codice di rifiuto: 150110 * (D15)
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Abfallkodex: 150110 * (D15)
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher
Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 50 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.15
Quantità: 50 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.15
Codice di rifiuto: 150202 * (D15)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’ olio non specificati altrimenti), stracci
e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Quantità: 8 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.4
Abfallkodex: 150202 * (D15)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung,
die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 8 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.4
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83
Codice di rifiuto: 150203 (D15)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti,
stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02
Quantità: 4 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.2
Abfallkodex: 150203 (D15)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher
und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die
unter 15 02 02 fallen
Menge: 4 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.2
Codice di rifiuto: 160107 * (D15)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 8 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.4
Abfallkodex: 160107 * (D15)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 8 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.4
Codice di rifiuto: 160213 * (D15)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui
alle voci 16 02 09 e 16 02 12
Quantità: 35 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.10
Abfallkodex: 160213 * (D15)
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
16 02 09 bis 16 02 12 fallen
Menge: 35 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.10
Codice di rifiuto: 160601 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 30 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.10
Abfallkodex: 160601 * (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 30 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.10
Codice di rifiuto: 200121 * (D15)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Quantità: 5 t/anno
Quantitativo massimo stoccabile tonn.3
Abfallkodex: 200121 * (D15)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 5 t/Jahr
Maximale lagerbare Menge Tonn.3
Sede di stoccaggio:
BOLZANO - Via Righi 8 (capannone)
Ort der Zwischenlagerung:
BOZEN - Righistr. 8 (Lagerhalle)
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati
come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 23/04/2009.
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen
Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen
zum Ansuchen vom 23/04/2009 aufgestellt werden.
2.
La planimetria allegata alla domanda dd.
23/04/2009 è parte integrante del presente decreto.
2.
Der im Ansuchen vom 23/04/2009 beigelegte Lageplan, bildet integreirenden Bestandteil des vorliegenden Dekretes.
2.bis. I diagrammi di flusso relativi all’art. 24 della L.P.n.
04/2006, sono riportati nelle domanda e fanno
parte integrante della presente autorizzazione.
22.bis. Die Flussdiagramme gemäß Artr. 24 des L.G. Nr.
04/2006, welche im Ansuchen enthaltend sind, sind
wesentliche Bestandteils dieser Ermachtigung.
3.
Gli impianti installati dovranno rispettare i valori
limiti di legge previsti, di cui all’art. 6 del D.P.G.P.
06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l’inquinamento acustico esterno.
3.
Die gemäß Art. 6 des D.LH. 06.03.1989, Nr. 4
geltenden Grenzwerte für externe Kärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden Fall
eingehalten werden.
4.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio
di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da
evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità
degli addetti e della popolazione nonché per
l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il
punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del
Comitato Interministeriale.
4.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt
gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt
entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli
1984 eingehalten werden.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
84
5.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio
provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti
devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei
contrassegni ben visibili.
5.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und
Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
6.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati.
Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per
lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che
i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
6.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten
Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen.
Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen
laut geltender Bestimmungen besitzen.
7.
Presso la sede del richiedente deve essere tenuto
un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26
maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
7.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel
17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4,
ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer
von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
8.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di
aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6
della legge n. 70 del 25/01/1994.
8.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen
Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
9.
Si fa osservare che con Delibera della Giunta
provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio
di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di
importazione tutti i rifiuti che vengono avviati
alle attività di recupero di cui all’Allegato C della
legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti
dell”Elenco verde” di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
9.
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss
der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung,
die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden,
die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß
Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfalliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2006.
10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di
dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata
violazione di legge o delle normative tecniche.
Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il
provvedimento stesso viene revocato.
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten
aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird
oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist
die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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[BO35090155390|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
29 luglio 2009, n. 515/29.6
[AM35090155390|R060|]
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 29. Juli 2009, Nr. 515/29.6
Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di
rifiuti organici - impianto di compostaggio di
Brunico, Brunico (BZ)
Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von
organischen Abfällen - Kompostieranlage
Bruneck, Bruneck (BZ)
IL DIRETTORE
D'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
omissis
……..
autorizza
ermächtigt
la Comunità Comprensoriale Val Pusteria con sede
legale in Brunico (BZ), Via Dante 2, fino al 31/01/2012,
con numero d'autorizzazione 3098, ad effettuare la
messa in riserva (R13) e il trattamento (R3) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
die Bezirksgemeinschaft Pustertal mit rechtlichem
Sitz in Bruneck (BZ), Dantestr. 2, bis 31/01/2012, mit
Ermächtigungsnummer 3098 Zur Ansammlung (R13)
UND Behandlung (R3) der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
a)
a)
RIFIUTI ORGANICI SPECIALI
BIOLOGISCH ABBAUBARE SONDERABFÄLLE
Quantità complessiva di rifiuti organici speciali
da che può essere accettata all’impianto di compostaggio: 1.000 t/anno
Gesamtmenge der am Kompostwerk annehmbarer biologisch abbaubarer Sonderabfälle: 1.000
t/Jahr
Codice di rifiuto: 020103
Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali
Abfallkodex: 020103
Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
Codice di rifiuto: 020201
Tipologia di rifiuto: fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
Abfallkodex: 020201
Abfallart: Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen
Codice di rifiuto: 020301
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da operazioni
di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione
e separazione di componenti
Abfallkodex: 020301
Abfallart: Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-,
Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen
Codice di rifiuto: 020304
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Abfallkodex: 020304
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Codice di rifiuto: 020305
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
Abfallkodex: 020305
Abfallart: Schlämme aus der betriebseigenen
Abwasserbehandlung
Codice di rifiuto: 020501
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Abfallkodex: 020501
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Codice di rifiuto: 020701
Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
Abfallkodex: 020701
Abfallart: Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und
mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials
Codice di rifiuto: 020702
Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
Abfallkodex: 020702
Abfallart: Abfälle aus der Alkoholdestillation
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
b)
86
Codice di rifiuto: 020704
Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Abfallkodex: 020704
Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
Codice di rifiuto: 030101
Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero
Abfallkodex: 030101
Abfallart: Rinden und Korkabfälle
Codice di rifiuto: 030105
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
Abfallkodex: 030105
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz,
Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
Codice di rifiuto: 030301
Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e legno
Abfallkodex: 030301
Abfallart: Rinden- und Holzabfälle
Codice di rifiuto: 150103
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Abfallkodex: 150103
Abfallart: Verpackungen aus Holz
RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTE PUBBLICHE
b)
BIOLOGISCH ABBAUBARE ABFÄLLE AUS ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN
Quantità complessiva di rifiuti organici da raccolte differenziate che può essere accettata
all’impianto di compostaggio: 6.000 t/anno
Gesamtmenge der am Kompostwerk annehmbarer biologisch abbaubarer Abfälle aus öffentlichen Sammlungen: 6.000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200108
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Abfallkodex: 200108
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und
Kantinenabfälle
Codice di rifiuto: 200138
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di
cui alla voce 20 01 37
Abfallkodex: 200138
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 20 01 37 fällt
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Codice di rifiuto: 200302
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati
Abfallkodex: 200302
Abfallart: Marktabfälle
Quantità complessiva di rifiuti da trattare all’impianto
di compostaggio: 7.000 t/anno
Gesamtmenge verarbeitbarer Abfälle am Kompostwerk: 7.000 t/Jahr
Sede di lavorazione e stoccaggio:
Impianto di compostaggio Brunico
Ort der Verarbeitung und Zwischenlagerung:
Kompostieranlage Bruneck
a)
a)
Dati generali sull’impianto di compostaggio:
Allgemeine Daten zur Kompostieranlage:
1.
L’impianto di compostaggio di Brunico nel
Comune di Brunico è gestito dalla Comunità
Comprensoriale Pusteria.
1. Das Kompostwerk Bruneck in der Gemeinde
Bruneck wird über die Bezirksgemeinschaft
Pustertal betrieben.
2.
La quantità massima di rifiuti organici (CER
200108) che può essere trattata all’impianto
è di 4.000t/a.
2.
Die maximale Menge an Bioabfällen (EAK
200108) die an der Anlage verarbeitbar ist,
beträgt 4.000t/a.
3.
Sistema di compostaggio: sistema chiuso
con box areati e successivo compostaggio su
cumuli ad areazione forzata.
3.
Kompostierverfahren: Geschlossenes System
mit belüfteten Rotteboxen und nachfolgender, offener Mietenkompostierung mit
Zwangsbelüftung.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
b)
87
4.
All’impianto devono essere trattati prioritariamente rifiuti biodegradabili (CER 200108)
da cucine e mense provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti.
4.
An der Anlage müssen primär biologisch
abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
(EAK 200108) aus der getrennten Sammlung
der Abfälle behandelt werden.
5.
L’accettazione all’impianto di rifiuti organici
speciali è limitata dalle dimensioni e dalla
capacità dell’impianto stesso di trattare i rifiuti.
5.
Die Annahme zur Behandlung von organischen Sonderabfällen für die Erzeugung von
Kompost aus Biomüll ist nur in solchen
Mengen erlaubt, wie es die Kapazität der
Anlage ermöglicht.
6.
Possono essere conferiti all’impianto rifiuti
organici provenienti dal bacino d’utenza fissato dal vigente piano gestione rifiuti. Per
l’eventuale accettazione di rifiuti provenienti da fuori del bacino d’utenza deve essere
richiesto apposito parere all’Ufficio gestione
rifiuti.
6.
Es dürfen getrennt gesammelte Bioabfälle aus
laut Abfallkonzept in geltender Fassung festgelegtem Einzugsgebiet angenommen werden.
Für die eventuelle Annahme von Bioabfällen
außerhalb des Einzugsgebietes muss das entsprechende Gutachten seitens des Amtes für
Abfallwirtschaft eingeholt werden.
Modalità di gestione:
b)
Betriebsmodalitäten:
7.
Tutti i rifiuti biodegradabili conferiti all’impianto di compostaggio devono essere
scaricati e stoccati nell’apposita area di
stoccaggio. Tali rifiuti biodegradabili devono
essere tempestivamente mescolati ed avviati
al compostaggio.
7.
Sämtliche am Kompostwerk angelieferten
Bioabfälle müssen in den zugewiesenen Lagerbereich abgeladen und gelagert werden.
Genannte Bioabfälle sind sobald als möglich
zu Kompostgemisch zu verarbeiten und der
Kompostierung zuzuführen.
8.
Possono essere accettati solo rifiuti organici
privi di sostanze pericolose e con un contenuto massimo di elementi estranei (plastica,
vetro, metalli…) del 5% in peso.
8.
Es dürfen nur Bioabfälle angenommen werden, welche frei von Schadstoffen sind und
maximal 5Gew-% an Störstoffen (Kunststoffe, Glas, Metalle…) enthalten.
9.
Il contenuto di rifiuti biodegradabili nella
miscela di compost non deve superare il
40% in peso. In casi eccezionali motivati ed
in accordo con l’Ufficio Gestione Rifiuti tale
percentuale può essere modificata dal gestore dell’impianto. Questo puó essere effettuato solamente allo scopo dell’ottimizzazione
del sistema di compostaggio.
9.
Der Anteil an Bioabfällen im Kompostgemisch darf 40Gew-% nicht überschreiten. In
begründeten Ausnahmefällen kann im Einverständnis mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft der Prozentanteil vom Anlagenbetreiber geändert werden. Dies darf nur
zum Zwecke der Optimierung des Kompostverfahrens vorgenommen werden.
10. La fase di bio-ossidazione negli appositi box
(IRE) deve durare, tenendo conto dell’andamento della temperatura, almeno 2 settimane consecutive. A compimento della fase di bio-ossidazione, la miscela di compost
viene avviata alla maturazione principale. In
caso di comprovata mancanza di spazio nei
box (3 x 90m³) la miscela di compost può essere avviata al compostaggio direttamente
sui cumuli.
10. Das fertige Kompostgemisch ist unmittelbar
der Intensivrottephase zuzuführen, wobei
diese ganzjährig in den eigenen Boxen (IRE),
unter Berücksichtigung des Temperaturverlaufs, mindestens 2 aufeinander folgende
Wochen dauern muss. Nach Ablauf der Intensivrottephase kommt das Kompostgemisch auf die Hauptrotte. Bei nachgewiesenem Platzmangel in den Intensivrotteeinheiten (3 x 90m³) kann das Kompostgemisch
ohne Intensivrottephase direkt auf die
Hauptrotte aufgesetzt werden.
11. Al fine di favorire il riscaldamento del compost è utile provvedere nei mesi invernali
(da dicembre fino a marzo) ad una prematurazione su cumulo con insufflazione forzata
di aria per la durata di max. 5 - 6 giorni.
11. In den Wintermonaten (von Dezember bis
März) ist zwecks Erwärmung des Kompostgemisches die Aufbringung einer Vorrotte
auf Miete mit Zwangsbelüftung für die Dauer von max. 5 - 6 Tagen sinnvoll. Unmittel-
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
88
Immediatamente dopo la miscela di compost deve essere avviata alla fase di maturazione intensiva.
bar darauf gelangt das Kompostgemisch zur
Intensivrottephase.
12. Per ottenere l’igenizzazione della miscela di
compost nella fase di maturazione intensiva
(>55°C) la temperatura nel cumulo di compost deve essere mantenuta per almeno 5
giorni consecutivi oltre i 55°C. Bisogna porre
attenzione che la temperatura non superi
continuativamente i 70°C (“surriscaldamento”).
12. Zwecks Hygienisierung des Kompostgemisches
(Rottegut) in der Heißrottephase (>55°C) muss
die Temperatur im aufgesetzten Kompostgemisch mindestens 5 aufeinander folgende Tage
lang über 55°C gehalten werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur im
Rottegut nicht dauerhaft die 70°C überschreitet
(„Überhitzung“).
13. La gestione della miscela di compost deve
avvenire in base allo stato della tecnica ed in
ottemperanza alle vigenti prescrizioni in
materia.
13. Es muss die dem Stand der Technik entsprechende Rotteführung des Kompostgemisches unter Einhaltung der geltenden Vorschriften in diesem Bereich gewährleistet
werden.
14. Il procedimento di rivoltamento del compost
nella fase di maturazione principale può avvenire nelle prime due settimane ogni 3-4
giorni, a partire dalla 3. settimana non piú
di 1 volta a settimana. Ogni variazione a
questa prescrizione deve essere comunicata
entro 48h all’ufficio gestione rifiuti.
14. Der Wendevorgang des Kompostgemisches in
der Hauptrottephase sollte in den ersten beiden Wochen alle 3 bis 4 Tage, ab der 3. Woche
nicht mehr als 1-mal wöchentlich vorgenommen werden. Jegliche Abweichung dieser Vorgabe ist innerhalb von 48h dem Landesamt für
Abfallwirtschaft mitzuteilen.
15. Per ogni miscela di compost posta su cumulo devono essere annotate continuativamente nel protocollo di carico dell’impianto di
compostaggio (Formulario all’allegato 2) le
temperature misurate. Il protocollo di carico, le cui pagine devono essere numerate
progressivamente, deve essere tenuto presso la sede dell’impianto. Il protocollo di carico deve essere compilato in tutte le sue parti. Scopo del protocollo di carico è garantire
la tracciabilità di ogni singolo cumulo.
15. Für jede aufgesetzte Kompostmiete sind
sämtliche vorgegebene Temperaturangaben
im Chargenprotokoll des Kompostwerkes
(Formblatt im Anhang 2) laufend einzutragen. Dieses Chargenprotokoll, deren Seiten
fortlaufend nummeriert sein müssen, muss
am Sitz des Kompostwerkes aufliegen. Im
Chargenprotokoll sind sämtliche geforderte
Werte einzutragen. Dieses Chargenprotokoll
dient der Rückverfolgbarkeit und der Prozessdokumentation jeder einzelnen Miete.
16. Ogni cumulo di compost deve esser munito
di apposita tavoletta identificativa all’atto
della messa su cumulo (indicazione del numero di cumulo, data) onde potere garantire
la tracciabilità di ogni cumulo.
16. Jede einzelne Kompostmiete muss ab Aufsetzen mit einer geeigneten Kenntafel gekennzeichnet werden (Angabe der Mietennummer, Datum) um die Rückverfolgbarkeit
jeder einzelnen Miete gewährleisten zu
können.
17. A conclusione della fase di maturazione principale l’area del rispettivo cumulo deve essere
liberata tempestivamente ed il compost stoccato per la fase di maturazione finale. Successivamente il compost é da setacciare.
17. Nach Ablauf der Hauptrottephase muss der
entsprechende Mietenplatz sofort frei gemacht und der Kompost auf die Nachrottefläche gelagert werden. Nachträglich ist der
Kompost zu sieben.
18. Per i controlli di qualità del compost devono
essere eseguite almeno due analisi del compost finito all’anno in periodi differenti in
base ai parametri di cui all’allegato 1 ed inviate all’Ufficio Gestione Rifiuti entro il 31
dicembre dello stesso anno.
18. Für die Qualitätskontrolle des Kompostes
müssen jedes Jahr mindestens zwei Analysen des Fertigkompostes gemäß der im Anhang 1 festgelegten Parameter zu verschiedenen Zeiten durchgeführt und deren Ergebnisse dem Amt für Abfallwirtschaft innerhalb 31. Dezember desselben Jahres übermittelt werden.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
c)
89
19. Il compost finito può essere distribuito solamente nel caso in cui tutti i parametri di
cui all’allegato 1 siano stati analizzati ed i
rispettivi valori limite rispettati.
19. Der Fertigkompost kann nur dann als Kompost ausgegeben werden, wenn die im Anhang 1 vorgegebenen Parameter untersucht
und deren Grenzwerte eingehalten worden
sind.
20. Il lavaggio di macchine e automezzi sull´areale può essere effettuato solamente nel
rispetto delle direttive in ambito di tutela
delle acque. Per tutti i mezzi meccanici e
macchinari in uso all’impianto (rivoltatrice,
vaglio…) deve essere garantito un idoneo
posto coperto.
20. Es dürfen am Areal nur dann Maschinen und
Fahrzeuge gewaschen werden, wenn die Bestimmungen im Bereich Gewässerschutz
eingehalten werden. Für sämtliche am
Kompostwerk verwendete Maschinen und
Geräte (Wendegerät, Sieb…) muss ein geeigneter, überdachter Stellplatz gewährleistet sein.
Prescrizioni generali:
c)
Allgemeine Vorschriften:
21. Presso l’impianto del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e
scarico in conformità all'articolo 17 della
Legge Provinciale del 26 maggio 2006, n.04;
tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
21. An der Anlage muss gemäß Artikel 17 des
Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 ein
eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die
Dauer von mindestens fünf Jahren ab der
letzten Eintragung aufzubewahren.
22. Il gestore dell’impianto ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il
M.U.D. ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04.
22. Der Betreiber der Anlage hat die Pflicht, der
zuständigen Handelskammer innerhalb 30.
April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 18 des Landesgesetzes
vom 26. Mai 2006, Nr.04 einzureichen.
23. Si fa osservare che con Delibera della Giunta
provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato
vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi
genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia
di Bolzano.
23. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91
vom 18.03.1991 beschlossen wurde, ohne
besondere Ermächtigung, die aufgrund von
formalen Abkommen mit anderen Regionen
oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes
kommen, auf dem Gebiet der Autonomen
Provinz Bozen zu verbieten.
24. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o
dannosità dell'attività esercitata o nei casi di
accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore
norma regolamentare (anche provinciale),
che dovesse intervenire nella materia.
24. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als
gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder
gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die
auf diesem Gebiet erlassen wird.
Il presente decreto sostituisce il decreto n.
307/29.6 del 20/05/2009.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
307/29.6 vom 20/05/2009.
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
90
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
91
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
92
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
93
[BO35090155391|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
4 agosto 2009, n. 522/29.6
[AM35090155391|R060|]
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 4. August 2009, Nr. 522/29.6
Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di
rifiuti organici - impianto di compostaggio di
Sciaves - Sciaves (BZ)
Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von
organischen Abfällen - Kompostieranlage
Schabs, Schabs (BZ)
IL DIRETTORE D'UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
omissis
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLIWIRTSCHAFT
……..
e
autorizza
ermächtigt
la Comunità Comprensoriale Val Isarco con sede legale in Brunico (BZ)m, Via Porta Sabiona 3, fino al
28/02/2014, con numero d'autorizzazione 3099, ad
effettuare la messa in riserva (R13) e il trattamento
(R3) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
die Bezirksgemeinschaft Eisacktal mit rechtlichem Sitz
in Brixen (BZ), Säbenertorstr. 3, bis 28/02/2014, mit
Ermächtigungsnummer 3099, Zur Ansammlung (R13)
und Behandlung (R3) der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
a)
a)
RIFIUTI ORGANICI SPECIALI
BIOLOGISCH ABBAUBARE SONDERABFÄLLE
Quantità complessiva di rifiuti organici speciali
da che può essere accettata all’impianto di compostaggio: 1.000 t/anno
Gesamtmenge der am Kompostwerk annehmbarer biologisch abbaubarer Sonderabfälle: 1.000
t/Jahr
Codice di rifiuto: 030101
Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero
Abfallkodex: 030101
Abfallart: Rinden und Korkabfälle
Codice di rifiuto: 030102
Tipologia di rifiuto: Segatura
Abfallkodex: 030102
Abfallart: Sägemehl
Codice di rifiuto: 030103
Tipologia di rifiuto: Scarti di rasatura, taglio,
impiallacciatura, legno deteriorato
Abfallkodex: 030103
Abfallart: Späne, Abschnitte, Verschnitt von
Holz, Spanplatten und Furnieren
Codice di rifiuto: 030105
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
Abfallkodex: 030105
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz,
Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
Codice di rifiuto: 030301
Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e legno
Abfallkodex: 030301
Abfallart: Rinden- und Holzabfälle
Codice di rifiuto: 100101
Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di
cui alla voce 10 01 04)
Abfallkodex: 100101
Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und
Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub,
der unter 10 01 04 fällt
Codice di rifiuto: 190805
Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Abfallkodex: 190805
Abfallart: Schlämme aus der Behandlung von
kommunalem Abwasser
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
b)
RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTE PUBBLICHE
b)
94
BIOLOGISCH ABBAUBARE ABFÄLLE AUS ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN
Quantità complessiva di rifiuti organici da raccolte differenziate che può essere accettata
all’impianto di compostaggio: 6.000 t/anno
Gesamtmenge der am Kompostwerk annehmbarer biologisch abbaubarer Abfälle aus öffentlichen Sammlungen: 6.000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200108
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Abfallkodex: 200108
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Codice di rifiuto: 200302
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati
Abfallkodex: 200302
Abfallart: Marktabfälle
Quantità complessiva di rifiuti da trattare all’impianto
di compostaggio: 7.000 t/anno
Gesamtmenge verarbeitbarer Abfälle am Kompostwerk: 7.000 t/Jahr
Sede di lavorazione e stoccaggio:
Impianto di compostaggio Sciaves presso il centro
gestione rifiuti di Sciaves
Ort der Verarbeitung und Zwischenlagerung:
Kompostieranlage Schabs am Abfallwirtschaftszentrum in Schabs
a)
a)
Dati generali sull’impianto di compostaggio:
Allgemeine Daten zur Kompostieranlage:
1.
L’impianto di compostaggio di Sciaves nel
Comune di Sciaves è gestito dalla Comunità
Comprensoriale Valle Isarco.
1.
Das Kompostwerk Schabs in der Gemeinde
Natz/Schabs wird über die Bezirksgemeinschaft Eisacktal betrieben.
2.
La quantità massima di rifiuti organici (CER
200108) che può essere trattata all’impianto
è di 3.000t/a.
2.
Die maximale Menge an Bioabfällen (EAK
200108) die an der Anlage verarbeitbar ist,
beträgt 3.000t/a.
3.
Sistema di compostaggio: Compostaggio su
cumuli senza aerazione forzata.
3.
Kompostierverfahren: Offene Mietenkompostierung ohne Zwangsbelüftung.
4.
All’impianto devono essere trattati prioritariamente rifiuti biodegradabili (CER 200108)
da cucine e mense provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti.
4.
An der Anlage müssen primär biologisch
abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
(EAK 200108) aus der getrennten Sammlung
der Abfälle behandelt werden.
5.
L’accettazione all’impianto di rifiuti organici
speciali è limitata dalle dimensioni e dalla
capacità dell’impianto stesso di trattare i rifiuti.
5.
Die Annahme zur Behandlung von organischen Sonderabfällen für die Erzeugung von
Kompost aus Biomüll ist nur in solchen
Mengen erlaubt, wie es die Kapazität der
Anlage ermöglicht.
6.
Possono essere conferiti all’impianto rifiuti
organici provenienti dal bacino d’utenza fissato dal vigente piano gestione rifiuti. Per
l’eventuale accettazione di rifiuti provenienti da fuori del bacino d’utenza deve essere
richiesto apposito parere all’Ufficio gestione
rifiuti.
6.
Es dürfen getrennt gesammelte Bioabfälle
aus laut Abfallkonzept in geltender Fassung
festgelegtem Einzugsgebiet angenommen
werden. Für die eventuelle Annahme von
Bioabfällen außerhalb des Einzugsgebietes
muss das entsprechende Gutachten seitens
des Amtes für Abfallwirtschaft eingeholt
werden.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
b)
Modalità di gestione:
b)
95
Betriebsmodalitäten:
7.
Tutti i rifiuti biodegradabili conferiti all’impianto di compostaggio devono essere scaricati e stoccati nell’apposita area di stoccaggio. Tali rifiuti biodegradabili devono essere
tempestivamente mescolati ed avviati al
compostaggio.
7.
Sämtliche am Kompostwerk angelieferte
Bioabfälle müssen in den zugewiesenen Lagerbereich abgeladen und gelagert werden.
Genannte Bioabfälle sind sobald als möglich
zu Kompostgemisch zu verarbeiten und der
Kompostierung zuzuführen.
8.
Possono essere accettati solo rifiuti organici
privi di sostanze pericolose e con un contenuto massimo di elementi estranei (plastica,
vetro, metalli…) del 5% in peso.
8.
Es dürfen nur Bioabfälle angenommen werden, welche frei von Schadstoffen sind und
maximal 5Gew-% an Störstoffen (Kunststoffe, Glas, Metalle…) enthalten.
9.
Il contenuto di rifiuti biodegradabili nella
miscela di compost non deve superare il
40% in peso. In casi eccezionali motivati ed
in accordo con l’Ufficio Gestione Rifiuti tale
percentuale può essere modificata dal gestore dell’impianto. Questo può essere effettuato solamente allo scopo dell’ottimizzazione
del sistema di compostaggio.
9.
Der Anteil an Bioabfällen im Kompostgemisch darf 40Gew-% nicht überschreiten. In
begründeten Ausnahmefällen kann im Einverständnis mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft der Prozentanteil vom Anlagenbetreiber geändert werden. Dies darf nur
zum Zwecke der Optimierung des Kompostverfahrens vorgenommen werden.
10. Per ottenere l’igenizzazione della miscela di
compost nella fase di maturazione intensiva
(>55°C) la temperatura nel cumulo di compost nella fase di maturazione principale
deve essere mantenuta per almeno 5 giorni
consecutivi oltre i 55°C. Bisogna porre attenzione che la temperatura non superi continuativamente i 70°C (“surriscaldamento”).
10. Zwecks Hygienisierung des Kompostgemisches (Rottegut) in der Heißrottephase
(>55°C) muss die Temperatur im aufgesetzten Kompostgemisch in der Hauptrottephase mindestens 5 aufeinander folgende Tage
lang über 55°C gehalten werden. Es muss
darauf geachtet werden, dass die Temperatur im Rottegut nicht dauerhaft die 70°C überschreitet („Überhitzung“).
11. La gestione della miscela di compost deve
avvenire in base allo stato della tecnica ed in
ottemperanza alle vigenti prescrizioni in
materia.
11. Es muss die dem Stand der Technik entsprechende Rotteführung des Kompostgemisches unter Einhaltung der geltenden Vorschriften in diesem Bereich gewährleistet
werden.
12. Il procedimento di rivoltamento del compost
nella fase di maturazione principale può avvenire nelle prime due settimane ogni 3-4
giorni, a partire dalla 3. settimana non più
di 1 volta a settimana. Ogni variazione a
questa prescrizione deve essere comunicata
entro 48h all’ufficio gestione rifiuti.
12. Der Wendevorgang des Kompostgemisches
in der Hauptrottephase sollte in den ersten
beiden Wochen alle 3 bis 4 Tage, ab der 3.
Woche nicht mehr als 1-mal wöchentlich
vorgenommen werden. Jegliche Abweichung
dieser Vorgabe ist innerhalb von 48h dem
Landesamt für Abfallwirtschaft mitzuteilen.
13. Per ogni miscela di compost posta su cumulo devono essere annotate continuativamente nel protocollo di carico dell’impianto di
compostaggio (Formulario all’allegato 2) le
temperature misurate. Il protocollo di carico, le cui pagine devono essere numerate
progressivamente, deve essere tenuto presso la sede dell’impianto. Il protocollo di carico deve essere compilato in tutte le sue parti. Scopo del protocollo di carico è garantire
la tracciabilitá di ogni singolo cumulo.
13. Für jede aufgesetzte Kompostmiete sind
sämtliche vorgegebene Temperaturangaben
im Chargenprotokoll des Kompostwerkes
(Formblatt im Anhang 2) laufend einzutragen. Dieses Chargenprotokoll, deren Seiten
fortlaufend nummeriert sein müssen, muss
am Sitz des Kompostwerkes aufliegen. Im
Chargenprotokoll sind sämtliche geforderte
Werte einzutragen. Dieses Chargenprotokoll
dient der Rückverfolgbarkeit und der Prozessdokumentation jeder einzelnen Miete.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
c)
96
14. Ogni cumulo di compost deve esser munito
di apposita tavoletta identificativa all’atto
della messa su cumulo (indicazione del numero di cumulo, data) onde potere garantire
la tracciabilità di ogni cumulo.
14. Jede einzelne Kompostmiete muss ab Aufsetzen mit einer geeigneten Kenntafel gekennzeichnet werden (Angabe der Mietennummer, Datum) um die Rückverfolgbarkeit
jeder einzelnen Miete gewährleisten zu
können.
15. A conclusione della fase di maturazione
principale l’area del rispettivo cumulo deve
essere liberata tempestivamente ed il compost stoccato per la fase di maturazione finale. Successivamente il compost è da setacciare.
15. Nach Ablauf der Hauptrottephase muss der
entsprechende Mietenplatz sofort frei gemacht und der Kompost auf die Nachrottefläche gelagert werden. Nachträglich ist der
Kompost zu sieben.
16. Per i controlli di qualità del compost devono
essere eseguite almeno due analisi del compost finito all’anno in periodi differenti in
base ai parametri di cui all’allegato 1 ed inviate all’Ufficio Gestione Rifiuti entro il 31
dicembre dello stesso anno.
16. Für die Qualitätskontrolle des Kompostes
müssen jedes Jahr mindestens zwei Analysen des Fertigkompostes gemäß der im Anhang 1 festgelegten Parameter zu verschiedenen Zeiten durchgeführt und deren Ergebnisse dem Amt für Abfallwirtschaft innerhalb 31. Dezember desselben Jahres übermittelt werden.
17. Il compost finito può essere distribuito solamente nel caso in cui tutti i parametri di
cui all’allegato 1 siano stati analizzati ed i
rispettivi valori limite rispettati.
17. Der Fertigkompost kann nur dann als Kompost ausgegeben werden, wenn die im Anhang 1 vorgegebenen Parameter untersucht
und deren Grenzwerte eingehalten worden
sind.
18. Il lavaggio di macchine e automezzi sull´areale può essere effettuato solamente nel
rispetto delle direttive in ambito di tutela
delle acque. Per tutti i mezzi meccanici e
macchinari in uso all’impianto (rivoltatrice,
vaglio…) deve essere garantito un idoneo
posto coperto.
18. Es dürfen am Areal nur dann Maschinen und
Fahrzeuge gewaschen werden, wenn die Bestimmungen im Bereich Gewässerschutz
eingehalten werden. Für sämtliche am
Kompostwerk verwendete Maschinen und
Geräte (Wendegerät, Sieb…) muss ein geeigneter, überdachter Stellplatz gewährleistet sein.
Prescrizioni generali:
c)
Allgemeine Vorschriften:
19. Presso l’impianto del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e
scarico in conformità all'articolo 17 della
Legge Provinciale del 26 maggio 2006, n. 04;
tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
19. An der Anlage muss gemäß Artikel 17 des
Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 ein
eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die
Dauer von mindestens fünf Jahren ab der
letzten Eintragung aufzubewahren.
20. Il gestore dell’impianto ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il
M.U.D. ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, n. 04.
20. Der Betreiber der Anlage hat die Pflicht, der
zuständigen Handelskammer innerhalb 30.
April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 18 des Landesgesetzes
vom 26. Mai 2006, Nr. 04 einzureichen.
21. Si fa osservare che con Delibera della Giunta
provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato
vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il confe-
21. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91
vom 18.03.1991 beschlossen wurde, ohne
besondere Ermächtigung, die aufgrund von
formalen Abkommen mit anderen Regionen
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
97
rimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi
genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia
di Bolzano.
oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes
kommen, auf dem Gebiet der Autonomen
Provinz Bozen zu verbieten.
22. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o
dannosità dell'attività esercitata o nei casi di
accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che
dovesse intervenire nella materia.
22. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als
gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder
gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die
auf diesem Gebiet erlassen wird.
Il presente decreto sostituisce il decreto n.
170/29.6 del 24/03/2009.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
170/29.6 vom 24/03/2009.
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
98
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
99
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
100
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
101
[BO35090155410|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
4 agosto 2009, n. 523/29.6
[AM35090155410|R060|]
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 4. August 2009, Nr. 523/29.6
Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di
rifiuti organici - impianto di compostaggio
“Talair” Silandro (BZ)
Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von
organischen Abfällen - Kompostieranlage
“Talair”, Schlanders (BZ)
IL DIRETTORE D'UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
omissis
........
autorizza
ermächtigt
il Comune di Silandro con sede legale in Silandro (BZ),
Via Principale 120, fino al 31/10/2011, con numero
d'autorizzazione 3103, ad effettuare la messa in riserva (R13) e il trattamento (R3) dei sottoelencati tipi di
rifiuti e quantità:
die Gemeinde Schlanders mit rechtlichem Sitz in
Schlanders (BZ), Hauptstraße 120, bis 31/10/2011, mit
Ermächtigungsnummer 3103, zur Ansammlung (R13)
und Behandlung (R3) der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
a)
a)
b)
RIFIUTI ORGANICI SPECIALI
BIOLOGISCH ABBAUBARE SONDERABFÄLLE
Quantità complessiva di rifiuti organici speciali
da che può essere accettata all’impianto di compostaggio: 500 t/anno
Gesamtmenge der am Kompostwerk annehmbarer biologisch abbaubarer Sonderabfälle: 500
t/Jahr
Codice di rifiuto: 020103
Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali
Abfallkodex: 020103
Abfallart: Abfälle aus pflanzliche Gewebe
Codice di rifiuto: 030105
Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di
taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
Abfallkodex: 030105
Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz,
Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
Codice di rifiuto: 030301
Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e legno
Abfallkodex: 030301
Abfallart: Rinden- und Holzabfälle
Codice di rifiuto: 100101
Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di
cui alla voce 10 01 04)
Abfallkodex: 100101
Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und
Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub,
der unter 10 01 04 fällt
RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTE PUBBLICHE
b)
BIOLOGISCH ABBAUBARE ABFÄLLE AUS ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN
Quantità complessiva di rifiuti organici da raccolte differenziate che può essere accettata
all’impianto di compostaggio: 3.000 t/anno
Gesamtmenge der am Kompostwerk annehmbarer biologisch abbaubarer Abfälle aus öffentlichen Sammlungen: 3.000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200108
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Abfallkodex: 200108
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
Codice di rifiuto: 200201
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Abfallkodex: 200201
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
Codice di rifiuto: 200302
Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati
102
Abfallkodex: 200302
Abfallart: Marktabfälle
Quantità complessiva di rifiuti da trattare all’impianto
di compostaggio: 3.500 t/anno
Gesamtmenge verarbeitbarer Abfälle am Kompostwerk: 3.500 t/Jahr
Sede di lavorazione e stoccaggio:
Impianto di compostaggio “Talair” nel Comune di Silandro
Ort der Verarbeitung und Zwischenlagerung:
Kompostieranlage “Talair” in der Gemeinde Schlanders
a)
a)
b)
Dati generali sull’impianto di compostaggio:
1. L’impianto di compostaggio “Talari” nel comune di Silandro è gestito dal Comune di Silandro.
Allgemeine Daten zur Kompostieranlage:
1. Das Kompostwerk „Talair“ in der Gemeinde
Schlanders wird von der Gemeinde Schlanders betrieben.
2.
La quantità massima di rifiuti organici (CER
200108) che può essere trattata all’impianto
è di 1.000t/a.
2.
Die maximale Menge an Bioabfällen (EAK
200108) die an der Anlage verarbeitbar ist,
beträgt 1.000t/J.
3.
Sistema di compostaggio: Compostaggio su
cumuli senza aerazione forzata.
3.
Kompostierverfahren: Offene Mietenkompostierung ohne Zwangsbelüftung.
4.
All’impianto devono essere trattati prioritariamente rifiuti biodegradabili (CER 200108)
da cucine e mense provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti.
4.
An der Anlage müssen primär biologisch
abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
(EAK 200108) aus der getrennten Sammlung
der Abfälle behandelt werden.
5.
L’accettazione all’impianto di rifiuti organici
speciali è limitata dalle dimensioni e dalla
capacità dell’impianto stesso di trattare i rifiuti.
5.
Die Annahme zur Behandlung von organischen Sonderabfällen für die Erzeugung von
Kompost aus Biomüll ist nur in solchen
Mengen erlaubt, wie es die Kapazität der
Anlage ermöglicht.
6.
Possono essere conferiti all’impianto rifiuti
organici provenienti dal bacino d’utenza fissato dal vigente piano gestione rifiuti. Per
l’eventuale accettazione di rifiuti provenienti da fuori del bacino d’utenza deve essere
richiesto apposito parere all’Ufficio gestione
rifiuti.
6.
Es dürfen getrennt gesammelte Bioabfälle aus
laut Abfallkonzept in geltender Fassung festgelegtem Einzugsgebiet angenommen werden.
Für die eventuelle Annahme von Bioabfällen
außerhalb des Einzugsgebietes muss das entsprechende Gutachten seitens des Amtes für
Abfallwirtschaft eingeholt werden.
Modalità di gestione:
b)
Betriebsmodalitäten:
7.
Tutti i rifiuti biodegradabili conferiti all’impianto di compostaggio devono essere scaricati e stoccati nell’apposita area di stoccaggio. Tali rifiuti biodegradabili devono essere tempestivamente mescolati ed avviati
al compostaggio.
7.
Sämtliche am Kompostwerk angelieferte
Bioabfälle müssen in den zugewiesenen Lagerbereich abgeladen und gelagert werden.
Genannte Bioabfälle sind sobald als möglich
zu Kompostgemisch zu verarbeiten und der
Kompostierung zuzuführen.
8.
Possono essere accettati solo rifiuti organici
privi di sostanze pericolose e con un contenuto massimo di elementi estranei (plastica,
vetro, metalli…) del 5% in peso.
8.
Es dürfen nur Bioabfälle angenommen werden, welche frei von Schadstoffen sind und
maximal 5Gew-% an Störstoffen (Kunststoffe, Glas, Metalle…) enthalten.
9.
Il contenuto di rifiuti biodegradabili nella
miscela di compost non deve superare il
40% in peso. In casi eccezionali motivati ed
9.
Der Anteil an Bioabfällen im Kompostgemisch darf 40Gew-% nicht überschreiten. In
begründeten Ausnahmefällen kann im Ein-
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
103
in accordo con l’Ufficio Gestione Rifiuti tale
percentuale può essere modificata dal gestore dell’impianto. Questo può essere effettuato solamente allo scopo dell’ottimizzazione del sistema di compostaggio.
verständnis mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft der Prozentanteil vom Anlagenbetreiber geändert werden. Dies darf nur
zum Zwecke der Optimierung des Kompostverfahrens vorgenommen werden.
10. Per ottenere l’igenizzazione della miscela di
compost nella fase di maturazione intensiva
(>55°C) la temperatura nel cumulo di compost nella fase di maturazione principale
deve essere mantenuta per almeno 5 giorni
consecutivi oltre i 55°C. Bisogna porre attenzione che la temperatura non superi continuativamente i 70°C (“surriscaldamento”).
10. Zwecks Hygienisierung des Kompostgemisches (Rottegut) in der Heißrottephase
(>55°C) muss die Temperatur im aufgesetzten Kompostgemisch in der Hauptrottephase mindestens 5 aufeinander folgende Tage
lang über 55°C gehalten werden. Es muss
darauf geachtet werden, dass die Temperatur im Rottegut nicht dauerhaft die 70°C überschreitet („Überhitzung“).
11. La gestione della miscela di compost deve
avvenire in base allo stato della tecnica ed
in ottemperanza alle vigenti prescrizioni in
materia.
11. Es muss die dem Stand der Technik entsprechende Rotteführung des Kompostgemisches
unter Einhaltung der geltenden Vorschriften
in diesem Bereich gewährleistet werden.
12. Il procedimento di rivoltamento del compost
nella fase di maturazione principale può avvenire nelle prime due settimane ogni 3-4
giorni, a partire dalla 3. settimana non piú
di 1 volta a settimana. Ogni variazione a
questa prescrizione deve essere comunicata
entro 48h all’ufficio gestione rifiuti.
12. Der Wendevorgang des Kompostgemisches in
der Hauptrottephase sollte in den ersten beiden
Wochen alle 3 bis 4 Tage, ab der 3. Woche nicht
mehr als 1-mal wöchentlich vorgenommen
werden. Jegliche Abweichung dieser Vorgabe
ist innerhalb von 48h dem Landesamt für Abfallwirtschaft mitzuteilen.
13. Per ogni miscela di compost posta su cumulo devono essere annotate continuativamente nel protocollo di carico dell’impianto di
compostaggio (Formulario all’allegato 2) le
temperature misurate. Il protocollo di carico, le cui pagine devono essere numerate
progressivamente, deve essere tenuto presso la sede dell’impianto. Il protocollo di carico deve essere compilato in tutte le sue parti. Scopo del protocollo di carico è garantire
la tracciabilitá di ogni singolo cumulo.
13. Für jede aufgesetzte Kompostmiete sind
sämtliche vorgegebene Temperaturangaben
im Chargenprotokoll des Kompostwerkes
(Formblatt im Anhang 2) laufend einzutragen. Dieses Chargenprotokoll, deren Seiten
fortlaufend nummeriert sein müssen, muss
am Sitz des Kompostwerkes aufliegen. Im
Chargenprotokoll sind sämtliche geforderte
Werte einzutragen. Dieses Chargenprotokoll
dient der Rückverfolgbarkeit und der Prozessdokumentation jeder einzelnen Miete.
14. Ogni cumulo di compost deve esser munito
di apposita tavoletta identificativa all’atto
della messa su cumulo (indicazione del numero di cumulo, data) onde potere garantire
la tracciabilità di ogni cumulo.
14. Jede einzelne Kompostmiete muss ab Aufsetzen
mit einer geeigneten Kenntafel gekennzeichnet
werden (Angabe der Mietennummer, Datum)
um die Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Miete gewährleisten zu können.
15. A conclusione della fase di maturazione principale l’area del rispettivo cumulo deve essere
liberata tempestivamente ed il compost stoccato per la fase di maturazione finale. Successivamente il compost è da setacciare.
16. Per i controlli di qualità del compost devono
essere eseguite almeno due analisi del compost finito all’anno in periodi differenti in
base ai parametri di cui all’allegato 1 ed inviate all’Ufficio Gestione Rifiuti entro il 31
dicembre dello stesso anno.
15. Nach Ablauf der Hauptrottephase muss der
entsprechende Mietenplatz sofort frei gemacht und der Kompost auf die Nachrottefläche gelagert werden. Nachträglich ist der
Kompost zu sieben.
16. Für die Qualitätskontrolle des Kompostes
müssen jedes Jahr mindestens zwei Analysen des Fertigkompostes gemäß der im Anhang 1 festgelegten Parameter zu verschiedenen Zeiten durchgeführt und deren Ergebnisse dem Amt für Abfallwirtschaft innerhalb 31. Dezember desselben Jahres übermittelt werden.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
c)
104
17. Il compost finito può essere distribuito solamente nel caso in cui tutti i parametri di
cui all’allegato 1 siano stati analizzati ed i
rispettivi valori limite rispettati.
17. Der Fertigkompost kann nur dann als Kompost
ausgegeben werden, wenn die im Anhang 1
vorgegebenen Parameter untersucht und deren
Grenzwerte eingehalten worden sind.
18. Il lavaggio di macchine e automezzi sull´areale puó essere effettuato solamente nel
rispetto delle direttive in ambito di tutela
delle acque. Per tutti i mezzi meccanici e
macchinari in uso all’impianto (rivoltatrice,
vaglio…) deve essere garantito un idoneo
posto coperto.
18. Es dürfen am Areal nur dann Maschinen und
Fahrzeuge gewaschen werden, wenn die Bestimmungen im Bereich Gewässerschutz
eingehalten werden. Für sämtliche am
Kompostwerk verwendete Maschinen und
Geräte (Wendegerät, Sieb…) muss ein geeigneter, überdachter Stellplatz gewährleistet sein.
Prescrizioni generali:
c)
Allgemeine Vorschriften:
19. Presso l’impianto del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della Legge
Provinciale del 26 maggio 2006, nr. 04; tale
registro deve essere conservato per almeno
cinque anni dall'ultima registrazione.
19. An der Anlage muss gemäß Artikel 17 des
Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 04 ein
eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die
Dauer von mindestens fünf Jahren ab der
letzten Eintragung aufzubewahren.
20. Il gestore dell’impianto ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il
M.U.D. ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr. 04.
20. Der Betreiber der Anlage hat die Pflicht, der
zuständigen Handelskammer innerhalb 30.
April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 18 des Landesgesetzes
vom 26. Mai 2006, Nr. 04 einzureichen.
21. Si fa osservare che con Delibera della Giunta
provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi
genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia
di Bolzano.
21. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91
vom 18.03.1991 beschlossen wurde, ohne
besondere Ermächtigung, die aufgrund von
formalen Abkommen mit anderen Regionen
oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes
kommen, auf dem Gebiet der Autonomen
Provinz Bozen zu verbieten.
22. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o
dannosità dell'attività esercitata o nei casi di
accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che
dovesse intervenire nella materia.
22. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als
gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder
gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die
auf diesem Gebiet erlassen wird.
Il presente decreto sostituisce il decreto n.
768/29.6 del 24/10/2006.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
768/29.6 vom 24/10/2006.
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
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106
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107
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108
[BO35090155400|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
7 agosto 2009, n. 530/29.6
[AM35090155400|R060|]
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 7. August 2009, Nr. 530/29.6
Deposito preliminare (D15) messa in riserva
(R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - SEAB S.P.A, Bolzano
Zwischenlagerung (D15) Ansammlung (R13)
von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - SEAB A.G., Bozen
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
omissis
……..
autorizza
ermächtigt
la Ditta SEAB S.P.A con sede legale in Bolzano Via
Lancia fino al 30/06/2014, con numero d'autorizzazione 3101, ad effettuare il deposito preliminare (D15)
messa in riserva (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e
quantità:
die Firma SEAB A.G. mit rechtlichem Sitz in Bozen
Lanciastr. bis 30/06/2014, mit Ermächtigungsnummer
3101, zur Zwischenlagerung (D15) Ansammlung (R13)
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
Codice di rifiuto: 080317 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 2,5 t/anno
Abfallkodex: 080317 * (D15-R13)
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 2,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080318 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03 17
Quantità: 2,5 t/anno
Abfallkodex: 080318 (D15-R13)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die
unter 08 03 17 fallen
Menge: 2,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130205 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 130205 * (D15-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130206 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 130206 * (D15-R13)
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130207 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 130207 * (D15-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-,
Getriebe- und Schmieröle
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130208 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Abfallkodex: 130208 * (D15-R13)
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Codice di rifiuto: 130703 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele)
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 130703 * (D15-R13)
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150101 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantità: 500 t/anno
Abfallkodex: 150101 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 500 t/Jahr
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
109
Codice di rifiuto: 150102 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantità: 200 t/anno
Abfallkodex: 150102 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150103 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantità: 200 t/anno
Abfallkodex: 150103 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150104 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 150104 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150105 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 150105 (R13)
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150106 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 150106 (R13)
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150107 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantità: 500 t/anno
Abfallkodex: 150107 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150110 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 150110 * (D15-R13)
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher
Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160103 (R13)
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 100 t/anno
Abfallkodex: 160103 (R13)
Abfallart: Altreifen
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160107 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160107 * (D15-R13)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160114 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160114 * (D15-R13)
Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160115 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di
cui alla voce 16 01 14
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160115 (D15-R13)
Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160303 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160303 * (D15-R13)
Abfallart: anorganische Abfälle die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160504 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160504 * (D15-R13)
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160505 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione,
diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160505 (D15-R13
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
Menge: 1 t/Jahr
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110
Codice di rifiuto: 160601 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 70 t/anno
Abfallkodex: 160601 * (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 70 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160602 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 160602 * (D15-R13)
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170107 (R13)
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui
alla voce 17 0106
Quantità: 700 t/anno
Abfallkodex: 170107 (R13)
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06
fallen
Menge: 700 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170402 (R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 170402 (R13)
Abfallart: Aluminium
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170601 * (D15)
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti contenenti amianto
Quantità: 7,5 t/anno
Abfallkodex: 170601 * (D15)
Abfallart: Dämmmaterial, das Asbest enthält
Codice di rifiuto: 170605 * (D15)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto
Quantità: 7,5 t/anno
Abfallkodex: 170605 * (D15)
Abfallart: asbesthaltige Baustoffe
Codice di rifiuto: 180103 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 180103 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200101 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 500 t/anno
Abfallkodex: 200101 (R13)
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200102 (R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 100 t/anno
Abfallkodex: 200102 (R13)
Abfallart: Glas
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200108 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e
mense
Quantità: 8000 t/anno
Abfallkodex: 200108 (R13)
Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
Menge: 8000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200110 (R13
Tipologia di rifiuto: abbigliamento
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 200110 (R13)
Abfallart: Bekleidung
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200113 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: solventi
Quantità: 0,3 t/anno
Abfallkodex: 200113 * (D15-R13)
Abfallart: Lösemittel
Menge: 0,3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200114 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acidi
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200114 * (D15-R13)
Abfallart: Säuren
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200115 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200115 * (D15-R13)
Abfallart: Laugen
Menge: 1 t/Jahr
Menge: 7,5 t/Jahr
Menge: 7,5 t/Jahr
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111
Codice di rifiuto: 200117 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200117 * (D15-R13)
Abfallart: Fotochemikalien
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200119 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200119 * (D15-R13)
Abfallart: Pestizide
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200121 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 200121 * (D15-R13)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Quantità: 250 t/anno
Abfallkodex: 200123 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 250 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200125 (R13)
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Quantità: 25 t/anno
Abfallkodex: 200125 (R13)
Abfallart: Speiseöle und -fette
Menge: 25 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose
Quantità: 50 t/anno
Abfallkodex: 200127 * (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200128 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine
diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
Quantità: 15 t/anno
Abfallkodex: 200128 (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27
fallen
Menge: 15 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200129 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
pericolose
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 200129 * (D15-R13)
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200130 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 29
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 200130 (D15-R13)
Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen,
die unter 20 01 29 fallen
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200131 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici
Quantità: 15 t/anno
Abfallkodex: 200131 * (D15-R13)
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
Menge: 15 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200132 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 31
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 200132 (D15-R13)
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 20 01 31 fallen
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200133 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle
voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
Quantità: 25 t/anno
Abfallkodex: 200133 * (D15-R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16
06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte
Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien
enthalten
Menge: 25 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200134 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da
quelli di cui alla voce 20 01 33
Quantità: 25 t/anno
Abfallkodex: 200134 (D15-R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
Menge: 25 t/Jahr
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
112
Codice di rifiuto: 200135 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose
Quantità: 250 t/anno
Abfallkodex: 200135 * (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische
Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23
fallen
Menge: 250 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200136 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti
20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 300 t/anno
Abfallkodex: 200136 (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische
Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21,
20 01 23 und 20 01 35
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200138 (R13)
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla
voce 20 01 37
Quantità: 2000 t/anno
Abfallkodex: 200138 (R13)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter
20 01 37 fällt
Menge: 2000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200139 (R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 200139 (R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200140 (R13)
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantità: 1000 t/anno
Abfallkodex: 200140 (R13)
Abfallart: Metalle
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200201 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantità: 100 t/anno
Abfallkodex: 200201 (R13)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200301 (D15)
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Quantità: 400 t/anno
Abfallkodex: 200301 (D15)
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Menge: 400 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200303 (D15)
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Quantità: 1000 t/anno
Abfallkodex: 200303 (D15)
Abfallart: Straßenkehricht
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200307 (D15)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 1000 t/anno
Abfallkodex: 200307 (D15)
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200399 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non specificati altrimenti
Quantità: 1000 t/anno
Abfallkodex: 200399 (D15-R13)
Abfallart: Siedlungsabfälle a.n.g.
Menge: 1000 t/Jahr
Sede di stoccaggio:
V.P.Mitterhofer-Bolzano
Ort der Zwischenlagerung:
P.Mitterhoferstraße-Bozen
1.
1.
2.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati
come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 15/06/2009.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio
di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da
evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità
degli addetti e della popolazione nonché per
l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il
punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del
Comitato Interministeriale.
2.
Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen
zum Ansuchen vom 15/06/2009 aufgestellt werden.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt
gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt
entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli
1984 eingehalten werden.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
113
3.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio
provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti
devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei
contrassegni ben visibili.
3.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und
Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
4.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati.
Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per
lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che
i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
4.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten
Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen.
Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen
laut geltender Bestimmungen besitzen.
5.
Presso la sede del richiedente deve essere tenuto
un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26
maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
5.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel
17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4,
ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer
von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
6.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di
aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6
della legge n. 70 del 25/01/1994.
6.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen
Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
7.
Si fa osservare che con Delibera della Giunta
provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio
di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di
importazione tutti i rifiuti che vengono avviati
alle attività di recupero di cui all’Allegato C della
legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti
dell”Elenco verde” di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
7.
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss
der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung,
die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden,
die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß
Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfalliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2006.
8.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di
dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata
violazione di legge o delle normative tecniche.
Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il
provvedimento stesso viene revocato.
8.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten
aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird
oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist
die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 299
del 18/05/2009 e il nr. iscrizione 129a di cui all’art. 26
della L.P. n. 04/2006.
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
299 vom 18/05/2009 und die Einschreibung Nr.129a
gemäß Art. 26 des L.G. Nr. 04/2006.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
114
[BO35090155409|R060|]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
11 agosto 2009, n. 541/29.6
[AM35090155409|R060|]
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 11. August 2009, Nr. 541/29.6
Deposito preliminare (D15) messa in riserva
(R13) di rifiuti speciali pericolosi e non SEAB
S.P.A, Bolzano
Zwischenlagerung (D15) Ansammlung (R13)
von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - SEAB A.G., Bozen
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
omissis
……..
autorizza
ermächtigt
la Ditta SEAB S.P.A con sede legale in Bolzano, Via
Lancia fino al 30/06/2014, con numero d'autorizzazione 3102, ad effettuare il deposito preliminare (D15)
messa in riserva (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e
quantità:
die Firma SEAB A.G. mit rechtlichem Sitz in Bozen
Lanciastr. bis 30/06/2014, mit Ermächtigungsnummer
3102, zur Zwischenlagerung (D15) Ansammlung (R13)
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
Codice di rifiuto: 080317 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 080317 * (D15-R13)
Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080318 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi
da quelli di cui alla voce 08 03 17
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 080318 (D15-R13)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die
unter 08 03 17 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130205 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 130205 * (D15-R13)
Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle auf Mineralölbasis
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130206 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 130206 * (D15-R13)
Abfallart: synthetische Maschinen-, Getriebe- und
Schmieröle
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130207 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 130207 * (D15-R13)
Abfallart: biologisch leicht abbaubare Maschinen-,
Getriebe- und Schmieröle
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130208 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 130208 * (D15-R13)
Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 130703 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele)
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 130703 * (D15-R13)
Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische)
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150101 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantità: 200 t/anno
Abfallkodex: 150101 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 200 t/Jahr
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Codice di rifiuto: 150102 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantità: 50 t/anno
Abfallkodex: 150102 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150103 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantità: 50 t/anno
Abfallkodex: 150103 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150104 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 150104 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150105 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 150105 (R13)
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150106 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 150106 (R13)
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150107 (R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantità: 100 t/anno
Abfallkodex: 150107 (R13)
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150110 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 150110 * (D15-R13)
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher
Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160103 (R13)
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 160103 (R13)
Abfallart: Altreifen
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160107 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160107 * (D15-R13)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160114 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160114 * (D15-R13)
Abfallart: Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160115 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di
cui alla voce 16 01 14
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160115 (D15-R13)
Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160303 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160303 * (D15-R13)
Abfallart: anorganische Abfälle die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 0,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160504 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione
(compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160504 * (D15-R13)
Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehältern (einschließlich Halonen)
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160505 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione,
diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160505 (D15-R13)
Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen
Menge: 1 t/Jahr
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Codice di rifiuto: 160601 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantità: 15 t/anno
Abfallkodex: 160601 * (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 15 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160602 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al nichel-cadmio
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 160602 * (D15-R13)
Abfallart: Ni-Cd-Batterien
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170101 (R13)
Tipologia di rifiuto: cemento
Quantità: 250 t/anno
Abfallkodex: 170101 (R13)
Abfallart: Beton
Menge: 250 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170402 (R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 170402 (R13)
Abfallart: Aluminium
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170601 * (D15)
Tipologia di rifiuto: materiali isolanti contenenti amianto
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 170601 * (D15)
Abfallart: Dämmmaterial, das Asbest enthält
Codice di rifiuto: 170605 * (D15)
Tipologia di rifiuto: materiali da costruzione contenenti amianto
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 170605 * (D15)
Abfallart: asbesthaltige Baustoffe
Codice di rifiuto: 180103 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti che devono essere raccolti e
smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
Quantità: 0,2 t/anno
Abfallkodex: 180103 * (D15-R13)
Abfallart: Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden
Menge: 0,2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200101 (R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantità: 200 t/anno
Abfallkodex: 200101 (R13)
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200102 (R13)
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantità: 50 t/anno
Abfallkodex: 200102 (R13)
Abfallart: Glas
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200110 (R13)
Tipologia di rifiuto: abbigliamento
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 200110 (R13)
Abfallart: Bekleidung
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200113 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: solventi
Quantità: 0,3 t/anno
Abfallkodex: 200113 * (D15-R13)
Abfallart: Lösemittel
Menge: 0,3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200114 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: acidi
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200114 * (D15-R13)
Abfallart: Säuren
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200115 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200115 * (D15-R13)
Abfallart: Laugen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200117 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200117 * (D15-R13)
Abfallart: Fotochemikalien
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200119 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200119 * (D15-R13)
Abfallart: Pestizide
Menge: 1 t/Jahr
Menge: 5 t/Jahr
Menge: 5 t/Jahr
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Codice di rifiuto: 200121 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Quantità: 2 t/anno
Abfallkodex: 200121 * (D15-R13)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Quantità: 40 t/anno
Abfallkodex: 200123 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 40 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200125 (R13)
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 200125 (R13)
Abfallart: Speiseöle und -fette
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200127 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 200127 * (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200128 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine
diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 200128 (D15-R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27
fallen
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200129 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
pericolose
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200129 * (D15-R13)
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200130 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 29
Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 200130 (D15-R13)
Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen,
die unter 20 01 29 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200131 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 200131 * (D15-R13)
Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200132 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui
alla voce 20 01 31
Quantità: 3 t/anno
Abfallkodex: 200132 (D15-R13)
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 20 01 31 fallen
Menge: 3 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200133 * (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle
voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 200133 * (D15-R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16
06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte
Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien
enthalten
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200134 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da
quelli di cui alla voce 20 01 33
Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 200134 (D15-R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200135 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose
Quantità: 70 t/anno
Abfallkodex: 200135 * (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische
Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23
fallen
Menge: 70 t/Jahr
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118
Codice di rifiuto: 200136 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti
20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantità: 100 t/anno
Abfallkodex: 200136 (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische
Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21,
20 01 23 und 20 01 35
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200138 (R13)
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla
voce 20 01 37
Quantità: 400 t/anno
Abfallkodex: 200138 (R13)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter
20 01 37 fällt
Menge: 400 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200139 (R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantità: 10 t/anno
Abfallkodex: 200139 (R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200140 (R13)
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantità: 200 t/anno
Abfallkodex: 200140 (R13)
Abfallart: Metalle
Menge: 200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200201 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantità: 2000 t/anno
Abfallkodex: 200201 (R13)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 2000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200301 (D15)
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non differenziati
Quantità: 1000 t/anno
Abfallkodex: 200301 (D15)
Abfallart: gemischte Siedlungsabfälle
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200303 (D15)
Tipologia di rifiuto: residui della pulizia stradale
Quantità: 400 t/anno
Abfallkodex: 200303 (D15)
Abfallart: Straßenkehricht
Menge: 400 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200307 (D15)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantità: 400 t/anno
Abfallkodex: 200307 (D15)
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 400 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200399 (D15-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti urbani non specificati altrimenti
Quantità: 300 t/anno
Abfallkodex: 200399 (D15-R13)
Abfallart: Siedlungsabfälle a.n.g.
Menge: 300 t/Jahr
Sede di stoccaggio:
Centro di riciclaggio "GALIZIA - Comune Laives"
Ort der Zwischenlagerung:
Recyclinghof "GALIZIA - Gemeinde Leifers"
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati
come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 15/06/2009.
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen
Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 15/06/2009 aufgestellt
werden.
2.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio
di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da
evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità
degli addetti e della popolazione nonché per
l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il
punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del
Comitato Interministeriale.
2.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt
gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt
entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli
1984 eingehalten werden.
3.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio
provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti
devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei
contrassegni ben visibili.
3.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und
Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
119
4.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati.
Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per
lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che
i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
4.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten
Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen.
Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen
laut geltender Bestimmungen besitzen.
5.
Presso la sede del richiedente deve essere tenuto
un apposito registro di carico e scaricò in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26
maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
5.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel
17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4,
ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer
von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
6.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di
aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6
della legge n. 70 del 25/01/1994.
6.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen
Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.
7.
Si fa osservare che con Delibera della Giunta
provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio
di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di
importazione tutti i rifiuti che vengono avviati
alle attività di recupero di cui all’Allegato C della
legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti
dell”Elenco verde” di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
7.
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss
der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung,
die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden,
die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß
Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfalliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr.
1013/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2006.
8.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di
dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata
violazione di legge o delle normative tecniche.
Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il
provvedimento stesso viene revocato.
8.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten
aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird
oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt.
Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist
die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 302
del 18/05/2009 e il n. iscrizione 129b di cui all’art. 26
della L.P. n. 04/2006.
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr.
302 vom 18/05/2009 und die Einschreibung Nr.129b
gemäß Art. 26 des L.G. Nr. 04/2006.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI
BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT
120
[BO35090155403|E020|S050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
12 giugno 2009, n. 1402
Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 4, legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 625 e D.M. 16 luglio 2007: secondo aggiornamento del piano di programmazione triennale relativo agli anni
2007/2009 e del piano annuale 2007 di attuazione inerente gli interventi di edilizia scolastica
concernenti la Provincia Autonoma di Trento, approvati con deliberazione n. 2259 del 19 ottobre
2007, prima modifica del secondo piano annuale di attuazione, relativo al 2008, e approvazione
del terzo piano annuale di attuazione, relativo al 2009
LA GIUNTA PROVINCIALE
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Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica", che ha come obiettivo quello
di assicurare alle strutture edilizie, che costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema
scolastico, uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle
dinamiche formative, culturali, economiche e sociali;
visto in particolare l'articolo 4 di detta legge il quale disciplina la programmazione, le procedure di
attuazione e il finanziamento degli interventi previsti dalla legge, ovvero, la costruzione e il completamento
di edifici scolastici, l'acquisto e l'eventuale riadattamento degli immobili adibiti o da adibire a scuola, le
ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie, la riconversione di edifici e la realizzazione di impianti
sportivi o polivalenti;
dato atto che la programmazione si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione
predisposti e approvati dalle Regioni e Province Autonome;
posto che l’articolo 4 è stato in parte impugnato dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione 9
febbraio 1996, n. 1258, per violazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dell’articolo 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386 e dell'articolo 4 del D. Leg. 16 marzo 1992, n. 266, ovvero per violazione delle
attribuzioni provinciali esclusive in materia di edilizia scolastica e di lavori pubblici di interesse provinciale
in relazione alle quali la Provincia è dotata di autonomia programmatoria e anche finanziaria poiché anche i
finanziamenti recati da leggi statali, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono
assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo
normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore,
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 5 novembre 1996, n. 381 la quale ha accolto le censure
prospettate con il ricorso e conseguentemente annullato i commi 1, 5 e 6 dell'articolo 4 della legge 23/96
nella parte in cui si prevede che i finanziamenti ivi contemplati siano concessi direttamente ai Comuni,
nonché i commi 4 e 9 del medesimo articolo, sempre nella parte in cui si applicano alla Provincia;
posto che con la legge finanziaria 2007, Legge statale 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 625 è stata
autorizzata la spesa sugli anni dal 2007 al 2009 per il completamento delle attività di messa in sicurezza e
adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali, precisando la concorrenza in
parti uguali per il finanziamento dei singoli interventi dello Stato, della Regione e dell’ente locale interessato,
nell’ambito dei piani di cui all’articolo 4 della citata legge 11 gennaio 1996, n. 23;
dato atto che ai sensi del medesimo comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito della
sottoscrizione, in data 20 dicembre 2007, dell’accordo denominato “patto per la sicurezza”, tra il Ministero
della Pubblica Istruzione e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, è stato fissato al 31 dicembre
2009 il termine per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma e che
successivamente detto termine è stato recepito dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 242 di data 8
febbraio 2008;
visto il D.M. 16 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 172 di data 26 luglio 2007, con il quale il Ministero della
Pubblica Istruzione ha disposto, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, la ripartizione tra
le Regioni e le Province Autonome dei finanziamenti per ciascuna annualità relativa al triennio di program-
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121
mazione 2007/2009 e dei fondi concretamente disponibili per l’attivazione del primo piano annuale 2007
prevedendo l’assegnazione alla Provincia Autonoma di Trento delle quote di Euro 418.951,00 per
l’attivazione delle opere relative alla prima annualità ovvero al 2007, di Euro 867.391,00 per l’attivazione delle opere relative alla seconda annualità ovvero al 2008 e di Euro 867.391,00 per l’attivazione delle opere relative alla terza annualità ovvero al 2009;
vista la deliberazione n. 2259 del 19 ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 29
gennaio 2008, con la quale la Giunta provinciale ha quindi approvato il piano di programmazione triennale,
secondo le disposizioni dettate dall’articolo 4 della legge 23 del 1996, nonché dal comma 625 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 16 luglio 2007, relativo agli anni 2007/2009 inerente gli interventi di edilizia
scolastica e formativa che riguardano la Provincia Autonoma di Trento e il primo piano annuale di attuazione
relativo al 2007;
vista la deliberazione n. 1044 del 24 aprile 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 19
agosto 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il primo aggiornamento dei citati piani di programmazione triennale relativo agli anni 2007/2009 e annuale 2007 e contemporaneamente ha approvato
anche il secondo piano annuale di attuazione relativo al 2008 sulla base delle somme effettivamente impegnate a favore della Provincia Autonoma di Trento con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 luglio 2008;
ritenuto ora opportuno procedere ad un secondo aggiornamento del piano di programmazione triennale e
conseguentemente anche dei piani annuali di attuazione relativi agli anni 2007 e 2008, nonché all’approvazione del terzo ed ultimo piano annuale di attuazione, relativo all’anno 2009, come rappresentato negli
allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale, in considerazione delle mutate esigenze programmatiche, dell’effettiva cantierabilità e dei tempi di realizzazione degli interventi nonchè dell’aggiornamento della valutazione economica degli stessi e dell’effettivo impegno delle somme disposte a carico del bilancio provinciale per la copertura totale dei singoli costi;
considerato che, per detti motivi ed anche in relazione alla decurtazione dei fondi da euro 867.391,00 a euro
670.042,00 disposta con riferimento all’annualità relativa al 2009 con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca del 5 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
63 del 17 marzo 2009, alcuni degli interventi sono stati stralciati dal piano e saranno programmati e finanziati direttamente dalla Provincia, compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, mentre in relazione ai tempi di impegno della spesa e di realizzazione delle opere sono stati inclusi nel piano alcuni nuovi
interventi di adeguamento strutturale e normativo;
dato atto che la scelta delle opere indicate nel piano triennale risponde agli indirizzi generali formulati dal
Ministero con il sopraccitato decreto di riparto dei fondi, in particolare agli articoli 2 e 3, in quanto l’utilizzo
delle risorse è interamente destinato alla messa in sicurezza e all’adeguamento a norma degli edifici scolastici con la compartecipazione della Provincia in modo che i fondi di cui al decreto ministeriale rappresentino
solo un terzo del costo del singolo intervento;
considerato che secondo quanto disposto dall’articolo 8 del decreto la scelta degli interventi da realizzare è
stata effettuata, nel procedimento programmatorio, tenendo conto della celerità d’esecuzione degli stessi,
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive e disponibilità delle aree nonché
dell’assenza di vincoli di carattere normativo;
visto il parere favorevole espresso dal Consiglio del sistema educativo provinciale ai sensi del comma 2
dell’articolo 4 della Legge n. 23/96 sui piani oggetto del presente provvedimento nella seduta del 21 maggio
2009;
considerato che ai fini dell'impegno della spesa derivante dagli interventi inseriti nei piani contemplati dalla
legge 23/96 ai capitoli delle uscite del bilancio provinciale, nonché della copertura della differenza tra il costo
degli interventi stessi e i relativi finanziamenti statali, sarà realizzato il necessario coordinamento tra i piani
approvati con il presente provvedimento e gli strumenti di programmazione pluriennale propri della Provincia;
dato atto che la presente deliberazione è adottata secondo la legislazione statale e quindi non è soggetta alla
disciplina di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/leg, modificato
con Decreto del Presidente della Provincia 6 agosto 2002, n. 18-108/Leg., recante "Regolamento concernente
l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione
dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4";
considerato che come previsto dall’articolo 9 del Decreto Ministeriale del 16 luglio 2007 i piani predisposti da
questa Provincia nei termini e con le modalità contemplate dall’articolo 4 della Legge n. 23/96 devono essere
approvati e inoltrati al Ministero attestando formalmente la congruità della spesa e l’esistenza di ogni
condizione e presupposto normativo per l’assegnazione del finanziamento statale, con particolare riguardo
all’espressa indicazione delle rispettive compartecipazioni economiche secondo quanto sopra rappresentato;
considerato infine che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame preventivo di cui alla
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1112 dd. 24 maggio 2002, modificata con provvedimento n. 366 dd.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
122
20 febbraio 2004, concernente “determinazione di criteri e modalità per l'esame preventivo di piani
pluriennali di settore, progetti, programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico, deliberazioni
concernenti criteri generali aventi un impatto organizzativo e procedurale, nonché di atti riguardanti
l'adozione di criteri generali di finanziamento”;
delibera
1)
2)
3)
4)
5)
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il secondo aggiornamento del piano di programmazione triennale approvato con deliberazione n. 2259 del 19 ottobre 2007 e modificato con deliberazione n.
1044 del 24 aprile 2008, secondo le disposizioni dettate dall’articolo 4 della legge 23 del 1996 nonché dal
comma 625 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal D.M. 16 luglio 2007, relativo agli anni 2007/2009, così
come rappresentato nell’allegato n. 1 al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e
sostanziale, inerente gli interventi di edilizia scolastica e formativa che riguardano la Provincia Autonoma di
Trento;
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il secondo aggiornamento del piano annuale 2007 di
attuazione del piano di programmazione triennale di cui al punto 1), approvato con deliberazione n. 2259 del
19 ottobre 2007 e modificato con deliberazione n. 1044 del 24 aprile 2008, secondo le disposizioni dettate
dall’articolo 4 della legge 23 del 1996 nonché dal comma 625 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dal D.M.
16 luglio 2007, così come rappresentato nell’allegato n. 2 al presente provvedimento, del quale forma parte
integrante e sostanziale;
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il primo aggiornamento del piano annuale 2008 di
attuazione del piano di programmazione triennale di cui al punto 1), approvato con deliberazione n. 1044 del
24 aprile 2008, secondo le disposizioni dettate dall’articolo 4 della legge 23 del 1996, nonché dal comma 625
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 16 luglio 2007, così come indicato nell’allegato n. 3 al
presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il terzo piano annuale relativo al 2009 di attuazione
del piano di programmazione triennale di cui al punto 1) secondo le disposizioni dettate dall’articolo 4 della
legge 23 del 1996, nonché dal comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal D.M. 16 luglio 2007, così
come indicato nell’allegato n. 4 al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
di trasmettere i piani al Ministero della Pubblica Istruzione e di provvedere alla pubblicazione dei medesimi
sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 4 della Legge
11.1.1996, n. 23.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
123
Allegato 1
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SECONDO AGGIORNAMENTO
PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2007/2009
FORMULATO SECONDO LA NORMATIVA STATALE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E FORMATIVA
CHE RIGUARDANO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LEGGE 11.1.1996, N. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
2007/2009
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
124
Scheda n. 1
SCHEDA N. 1
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
ROVERETO
SCUOLA:
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “F. e G. FONTANA”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 210.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede l’adeguamento normativo dell’impiantistica elettrica (L. 46/90) ed il completo rifacimento dei servizi igienici per l’adeguamento alle vigenti norme di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
125
Scheda N. 2
SCHEDA N. 2
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
PREDAZZO
SCUOLA:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LA ROSA BIANCA-WEISSE ROSE” DI CAVALESE - SUCCURSALE
DI PREDAZZO
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 770.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti esterni, per adeguarli al Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rifacimento parziale del manto di
copertura con posa di nuova coibentazione per il contenimento dei consumi energetici.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
126
Scheda n. 3
SCHEDA N. 3
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TIONE
SCUOLA:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LORENZO GUETTI”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 100.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede l’adeguamento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutte le superfici vetrate mediante la messa in opera di idonee pellicole
di sicurezza.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
127
Scheda n. 4
SCHEDA N. 4
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
CLES
SCUOLA:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BERTRAND RUSSEL”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 180.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio dell’intero complesso
scolastico e l’adeguamento alla vigente normativa della cabina elettrica di trasformazione MT/BT.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
128
Scheda n. 5
SCHEDA N. 5
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TIONE
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - U.P.T.
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 690.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la sostituzione completa dei serramenti esterni, obsoleti e pericolosi, con nuovi serramenti conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza. Contestualmente all’adeguamento normativo in
materia di sicurezza, con i nuovi serramenti si migliorerà sostanzialmente l’efficienza energetica del fabbricato
con notevoli risparmi di gestione. L’intervento prevede anche l’adeguamento alla normativa antincendio dei depositi interrati.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
129
Scheda n. 6
SCHEDA N. 6
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
CLES
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.N.A.I.P.
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 460.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento è finalizzato al completamento dell’adeguamento dell’intero complesso scolastico alle normative in materia di sicurezza. In particolare, è prevista la sostituzione completa dei serramenti esterni del corpo aule,
obsoleti e pericolosi, con nuovi serramenti conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza. Nel capannone officina si procederà al rifacimento dell’intera pavimentazione in modo da garantire adeguate condizioni igieniche. Inoltre verranno messi in sicurezza anche i percorsi esterni. Considerato che gli interventi previsti sono
localizzati su due distinti corpi di fabbrica costituenti il complesso scolastico e che le opere da realizzare in ciascuna delle due zone sono tra loro del tutto indipendenti, per ridurre le interferenze con la normale attività scolastica saranno realizzati due interventi separati, il primo sul 2008 di 360.000,00 euro e l’altro sul 2009 di
100.000,00 euro.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
130
Scheda n. 7
SCHEDA N. 7
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
RIVA DEL GARDA
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.N.A.I.P. VARONE
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 103.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede il rifacimento dei servizi igienici a servizio della cucina per adeguarli alla specifica normativa igienico sanitaria.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
131
Scheda n. 8
SCHEDA N. 8
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
RIVA DEL GARDA
SCUOLA:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FLORIANI”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 710.000,00
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento l’urgente rifacimento del solaio sottotetto e la sistemazione della copertura in quanto l’attuale
situazione non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza strutturale.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
132
Scheda n. 9
SCHEDA N. 9
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
ROVERETO
SCUOLA:
LICEO CLASSICO "ANTONIO ROSMINI"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 320.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto con la
sostituzione delle pavimentazioni interne e l’adeguamento dell’impiantistica elettrica.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
133
Scheda n. 10
SCHEDA N. 10
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "POZZO"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 340.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti esterni per adeguarli alla vigente normativa in materia
sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) e per il contestuale miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
134
Scheda n. 11
SCHEDA N. 11
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
U.P.T. e I.F.P. per i servizi alla persona e del legno
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 983.500
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la ristrutturazione per la riorganizzazione del compendio scolastico di Via Chini a Trento per la nuova sede dell’U.P.T. che affiancherà nell’ambito dello stesso complesso edificiale la sede già esistente
dell’Istituto di Formazione Professionale Servizi alla persona e del legno.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
135
Scheda n. 12
SCHEDA N. 12
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
U.P.T. e I.F.P. per i servizi alla persona e del legno
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 170.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede l’adeguamento degli spazi al piano terra alla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), di impiantistica elettrica (L. 46/90) termoidraulica e di antincendio.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
136
Scheda n. 13
SCHEDA N. 13
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
OSSANA
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.N.A.I.P.
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 120.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede l’adeguamento della centrale termica dell’istituto alla vigente normativa in materia di
sicurezza antincendio ed impianti elettrici, con contestuale sostituzione degli obsoleti generatori di calore. In tal
modo sarà possibile conseguire un sostanziale miglioramento dell’efficienza energetica con notevoli risparmi di
gestione.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
137
Scheda n. 14
SCHEDA N. 14
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
ROVERETO
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “G. VERONESI”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 50.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di aspirazione polveri nel laboratorio edile per ottemperare alla vigente normativa sui luoghi di lavoro (DPR 547/56).
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
138
Scheda n. 15
SCHEDA N. 15
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
LICEO CLASSICO "GIOVANNI PRATI"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 200.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento risponde all’esigenza di adeguamento dei bagni alla normativa sulle condizioni di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
139
Scheda n. 16
SCHEDA N. 16
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
ISTITUTO PROFESSIONALE COMMERCIO E TURISMO "LIVIA BATTISTI"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 905.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
Per quanto concerne l’Istituto “Battisti” di Trento si prevede la sostituzione di parte dei serramenti esterni
della sede scolastica al fine di adeguare gli stessi al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per un importo di Euro 585.000,00.
Relativamente alla succursale di Via Veneto è prevista la sistemazione complessiva dell’edificio anche con
particolare riferimento all’adeguamento alla normativa in materia di antincendio.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
140
Scheda n. 17
SCHEDA N. 17
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
RIVA DEL GARDA
SCUOLA:
LICEO CLASSICO “ANDREA MAFFEI"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 150.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti esterni dell’edificio palestra, per adeguarli alle vigenti
norme in materia di sicurezza Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed il rifacimento della pavimentazione dei corridoi zona palestra per adeguarli alla
normativa antincendio.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
141
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
142
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
143
Allegato 2
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SECONDO AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE RELATIVO AL 2007
DI ATTUAZIONE DEL
PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2007/2009
FORMULATO SECONDO LA NORMATIVA STATALE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E FORMATIVA
CHE RIGUARDANO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LEGGE 11.1.1996, N. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
SECONDO AGGIORNAMENTO
I° PIANO ANNUALE
2007
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
144
Scheda n. 1
SCHEDA N. 1
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
ROVERETO
SCUOLA:
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “F. e G. FONTANA”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 210.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede l’adeguamento normativo dell’impiantistica elettrica (L. 46/90) ed il completo rifacimento dei servizi igienici per l’adeguamento alle vigenti norme di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
145
Scheda n. 2
SCHEDA N. 2
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
PREDAZZO
SCUOLA:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LA ROSA BIANCA-WEISSE ROSE” DI CAVALESE - SUCCURSALE
DI PREDAZZO
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 770.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti esterni, per adeguarli al Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rifacimento parziale del manto di
copertura con posa di nuova coibentazione per il contenimento dei consumi energetici.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
146
Scheda n. 3
SCHEDA N. 3
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TIONE
SCUOLA:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LORENZO GUETTI”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 100.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede l’adeguamento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutte le superfici vetrate mediante la messa in opera di idonee pellicole
di sicurezza.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
147
Scheda n. 4
SCHEDA N. 4
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
CLES
SCUOLA:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BERTRAND RUSSEL”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 180.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio dell’intero complesso
scolastico e l’adeguamento alla vigente normativa della cabina elettrica di trasformazione MT/BT.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
148
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
149
Allegato 3
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PRIMO AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE RELATIVO AL 2008
DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2007/2009
FORMULATO SECONDO LA NORMATIVA STATALE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E FORMATIVA
CHE RIGUARDANO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LEGGE 11.1.1996, N. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
PRIMO AGGIORNAMENTO
II° PIANO ANNUALE
2008
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
150
Scheda n. 1
SCHEDA N. 1
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TIONE
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - U.P.T.
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 690.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la sostituzione completa dei serramenti esterni, obsoleti e pericolosi, con nuovi serramenti conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza. Contestualmente all’adeguamento normativo in
materia di sicurezza, con i nuovi serramenti si migliorerà sostanzialmente l’efficienza energetica del fabbricato
con notevoli risparmi di gestione. L’intervento prevede anche l’adeguamento alla normativa antincendio dei depositi interrati.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
151
Scheda n. 2
SCHEDA N. 2
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
CLES
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.N.A.I.P.
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 360.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento previsto riguarda la sostituzione completa dei serramenti esterni del corpo aule, obsoleti e pericolosi, con nuovi serramenti conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
152
Scheda n. 3
SCHEDA N. 3
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
RIVA DEL GARDA
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.N.A.I.P. VARONE
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 103.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede il rifacimento dei servizi igienici a servizio della cucina per adeguarli alla specifica normativa igienico sanitaria.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
153
Scheda n. 4
SCHEDA N. 4
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
RIVA DEL GARDA
SCUOLA:
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FLORIANI”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 710.000,00
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento l’urgente rifacimento del solaio sottotetto e la sistemazione della copertura in quanto l’attuale
situazione non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza strutturale.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
154
Scheda n. 5
SCHEDA N. 5
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "POZZO"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 340.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti esterni per adeguarli alla vigente normativa in materia
sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) e per il contestuale miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
155
Scheda n. 6
SCHEDA N. 6
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
U.P.T. e I.F.P. per i servizi alla persona e del legno
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 983.500
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la ristrutturazione per la riorganizzazione del compendio scolastico di Viale Verona a
Trento per la nuova sede dell’U.P.T. che affiancherà nell’ambito dello stesso complesso edificiale la sede già esistente dell’Istituto di Formazione Professionale Servizi alla persona e del legno.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
156
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
157
Allegato 4
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PIANO ANNUALE RELATIVO AL 2009
DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2007/2009
FORMULATO SECONDO LA NORMATIVA STATALE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E FORMATIVA
CHE RIGUARDANO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LEGGE 11.1.1996, N. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
III° PIANO ANNUALE
2009
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
158
Scheda n. 1
SCHEDA N. 1
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
CLES
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.N.A.I.P.
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 100.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento è finalizzato al rifacimento dell’intera pavimentazione nel capannone officina in modo da garantire adeguate condizioni igieniche e alla messa in sicurezza dei percorsi esterni.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
159
Scheda n. 2
SCHEDA N. 2
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
ROVERETO
SCUOLA:
LICEO CLASSICO "ANTONIO ROSMINI"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 320.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede il completamento dell’adeguamento alla normativa antincendio dell’istituto con la
sostituzione delle pavimentazioni interne e l’adeguamento dell’impiantistica elettrica.
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160
Scheda n. 3
SCHEDA N. 3
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
U.P.T. e I.F.P. per i servizi alla persona e del legno
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 170.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede l’adeguamento degli spazi al piano terra alla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), di impiantistica elettrica (L. 46/90) termoidraulica e di antincendio.
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161
Scheda n. 4
SCHEDA N. 4
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
OSSANA
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.N.A.I.P.
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 120.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede l’adeguamento della centrale termica dell’istituto alla vigente normativa in materia di
sicurezza antincendio ed impianti elettrici, con contestuale sostituzione degli obsoleti generatori di calore. In tal
modo sarà possibile conseguire un sostanziale miglioramento dell’efficienza energetica con notevoli risparmi di
gestione.
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162
Scheda n. 5
SCHEDA N. 5
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
ROVERETO
SCUOLA:
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “G. VERONESI”
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 50.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di aspirazione polveri nel laboratorio edile per ottemperare alla vigente normativa sui luoghi di lavoro (DPR 547/56).
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Scheda n. 6
SCHEDA N. 6
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
LICEO CLASSICO "GIOVANNI PRATI"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 200.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento risponde all’esigenza di adeguamento dei bagni alla normativa sulle condizioni di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
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Scheda n. 7
SCHEDA N. 7
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
TRENTO
SCUOLA:
ISTITUTO PROFESSIONALE COMMERCIO E TURISMO "LIVIA BATTISTI"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 905.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
Per quanto concerne l’Istituto “Battisti” di Trento si prevede la sostituzione di parte dei serramenti esterni
della sede scolastica al fine di adeguare gli stessi al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per un importo di Euro 585.000,00.
Relativamente alla succursale di Via Veneto è prevista la sistemazione complessiva dell’edificio anche con
particolare riferimento all’adeguamento alla normativa in materia di antincendio.
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Scheda n. 8
SCHEDA N. 8
Legge 11.1.1996, n. 23
LEGGE 27.12.2006, N. 296, comma 625
D.M. 16.07.2007
COMUNE:
RIVA DEL GARDA
SCUOLA:
LICEO CLASSICO “ANDREA MAFFEI"
ENTE PROPRIETARIO: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FABBISOGNO FINANZIARIO PRESUNTO: Euro 150.000
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’intervento prevede la sostituzione dei serramenti esterni dell’edificio palestra, per adeguarli alle vigenti
norme in materia di sicurezza Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed il rifacimento della pavimentazione dei corridoi zona palestra per adeguarli alla
normativa antincendio.
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167
[BO35090155392|L015|]
AGENZIA DEL LAVORO
16 luglio 2009, n. 73
Obiettivo 6 - Azione 13 - Prestito d’Onore 2009 - attivazione della seconda edizione
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PRESTITO D’ONORE 2009
1
FINALITÀ
L’iniziativa mira alla promozione della piccola impresa, con l'obiettivo immediato di favorire l’avvio di imprese promosse da soggetti inoccupati o disoccupati e quello più mediato di sensibilizzare il tessuto produttivo ai
valori dell'imprenditorialità, e tutto ciò attraverso un’attività formativa ed interventi finanziari.
La responsabilità dell’applicazione del processo di finanziamento di seguito illustrato è dell’Agenzia del Lavoro di Trento, sia per quanto attiene alle fasi realizzate direttamente, sia per quelle che saranno delegate ad Enti
terzi.
Non è prevista la possibilità di cumulare la presente iniziativa con altri interventi di sostegno all’attività autonoma promossi dall’Agenzia del Lavoro o con analoghe iniziative rivolte agli stessi beni d’investimento.
2
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ GENERALI DI ACCESSO
-
L'accesso alle agevolazioni prevede le modalità più dettagliatamente descritte in seguito:
presentazione di una istanza da parte di chi intende beneficiare delle agevolazioni previste per l’avviamento
di un’attività di lavoro autonomo in forma imprenditoriale, la quale dovrà esplicitare l’idea d’impresa;
verifica di accoglibilità sui requisiti formali;
valutazione di ammissibilità al percorso di orientamento e formazione;
modulo di orientamento e selezione;
frequenza di un corso di formazione alla gestione di attività di lavoro autonomo;
valutazione del progetto per l’ammissione alle agevolazioni;
se positive tutte le valutazioni, autorizzazione alla concessione del finanziamento e del servizio di
tutoraggio;
assegnazione delle agevolazioni finanziarie e del servizio di tutoraggio;
tutoraggio nella fase di start-up dell’iniziativa;
monitoraggio preventivo ed erogazione dei finanziamenti;
monitoraggio successivo e controllo di gestione.
3
SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LA DOMANDA
-
La domanda di accesso alle agevolazioni può essere presentata da persone che intendano costituire una nuova attività autonoma in forma imprenditoriale sotto forma di ditta individuale, società di persone o piccola cooperativa.
Possono inoltrare domanda per ottenere le agevolazioni i soggetti che alla data della presentazione della stessa:
a) siano residenti e domiciliati nella Provincia Autonoma di Trento;
b) abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età;
c) non risultino ricoprire la posizione prevalente di studente (es. iscritti ordinari a facoltà di laurea, a scuole
medie di secondo grado, ecc.)
d) presentino uno stato di disoccupazione o inoccupazione alla data di presentazione della domanda. Lo stato di
disoccupazione o inoccupazione deve essere riscontrabile attraverso l’iscrizione all’elenco anagrafico dei
lavoratori presso il Centro per l’Impiego di competenza territoriale. Non possono comunque presentare
domanda coloro che, pur risultando nello stato di cui sopra (disoccupati o inoccupati), sono titolari di
rapporti di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, anche a tempo parziale o in cassa
integrazione, i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito; i soggetti che risultano
iscritti ad albi o ordini professionali, i titolari di partita IVA negli ultimi tre anni, anche se non movimentata,
gli imprenditori, famigliari (nel caso di impresa famigliare) e coadiutori di imprenditori;
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168
e)
f)
g)
non abbiano avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni;
non siano coinvolti in procedure concorsuali in corso in qualità di soci, garanti, fideiussori, ecc.;
non abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi, sempreché non
sia intervenuta la riabilitazione;
h) non siano sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
i) non siano interdetti o inabilitati;
l) non abbiano già ottenuto finanziamenti pubblici o con garanzia pubblica per la medesima iniziativa;
m) abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea;
n) non siano stati, negli ultimi tre anni, titolari di un’attività di lavoro autonomo o siano soci di società a
qualsiasi titolo, ad eccezione del possesso di azioni di società quotate in borsa.
Nel caso di società o di piccola cooperativa tutti i soci devono essere in possesso dei requisiti su indicati. Viene fatta eccezione per le società e le cooperative che siano formate esclusivamente da donne, nel cui caso è sufficiente che la maggioranza di esse possegga i requisiti soggettivi richiesti.
4
CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al prestito dovrà essere formulata su un modello appositamente predisposto e spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano presso la sede dell’Agenzia del Lavoro - Via R. Guardini, 75 - 38100
Trento.
5
LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE
Ciascuna persona non potrà presentare più di una domanda.
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. Il termine finale di presentazione delle domande è fissato allo scadere del 30° giorno successivo al termine iniziale.
Per le domande inviate a mezzo posta, con raccomandata, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
6
REQUISITI PROFESSIONALI DEI SOGGETTI
I richiedenti devono dimostrare di avere le attitudini e capacità idonee per l'attività da svolgere. A tale riguardo saranno valutate professionalità specifiche acquisite attraverso periodi di apprendistato, contratti di formazione lavoro, titoli di studio aventi efficacia legale, frequenza positiva di corsi di formazione, esperienze di lavoro
o quant’altro attinente.
7
REQUISITI OGGETTIVI DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa presentata dovrà tassativamente rispettare i seguenti requisiti:
1. forma giuridico-organizzativa: ditta individuale, società di persone o piccola cooperativa;
2. sede dell’attività nell’ambito del territorio della Provincia di Trento;
3. occupazione principale e prevalente per il soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 3.
8
BENEFICIARI EFFETTIVI DEL PRESTITO
Nel caso in cui la domanda presentata sia stata accettata ed il progetto d’impresa, predisposto durante il
percorso formativo, venga valutato positivamente, sarà concesso il finanziamento direttamente alla neo costituita
impresa.
Il proponente, durante il periodo intercorrente tra la data della domanda e l’avvio definitivo dell’attività,
dovrà necessariamente mantenere lo stato di disoccupazione e inoccupazione.
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169
9
TERMINI PER L’APERTURA DELLA P.IVA E L’AVVIO ATTIVITÀ
-
la posizione Iva, relativa all’attività da intraprendere, potrà essere aperta esclusivamente ad avvenuta
conclusione del percorso di orientamento e formazione;
l’avvio dell’attività, riscontrabile formalmente dalla visura ordinaria della CCIAA di Trento, potrà avvenire
successivamente alla data di approvazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni da parte
dell’Agenzia del Lavoro.
-
10 SETTORI ECONOMICI E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ AMMESSI
-
Tutti i settori economici, ad esclusione delle tipologie di attività avviate mediante:
contratti di affiliazione, come per es. il franchising;
subentro d’azienda;
procacciatori d’affari;
agenti di commercio.
11 CONDIZIONI E LIMITI DEL FINANZIAMENTO
Sono ammessi i progetti che prevedano immobilizzazioni iniziali, per macchinari ed attrezzature, non superiori a 200.000,00 Euro.
La composizione dell’agevolazione finanziaria prevista per la realizzazione dell’investimento è così strutturata: finanziamento pubblico agevolato fino a 32.500,00 Euro; di cui massimo 20.000,00 Euro a fondo perduto e
massimo 12.500,00 Euro come prestito agevolato.
È, inoltre, prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto a rimborso delle spese di gestione in conto
esercizio affrontate nel corso del primo anno di attività, fino ad un massimo di 5.500,00 Euro.
La quota di prestito agevolato sarà restituita al tasso fisso effettivo annuo pari al 65% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore ai 18 mesi calcolato a far data
dall’adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. La restituzione avverrà a rate costanti semestrali in cinque anni, con un periodo iniziale di preammortamento, per tale periodo è previsto il pagamento
della sola quota di interessi maturati in base al mutuo erogato.
12 SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative all’acquisto di macchinari e attrezzature ed altri beni
materiali ed immateriali ad utilità pluriennale.
I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a
condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
Non sono ammissibili le seguenti spese per:
acquisto di automezzi a qualsiasi titolo;
acquisto di terreni;
la costruzione, la ristrutturazione o l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di
immobili;
opere murarie, ad eccezione di quelle strettamente correlate alla realizzazione di impianti (es. impianto
elettrico, impianto idraulico, ecc.);
prestazione di servizi e per stipendi e salari;
costituzione dell’impresa, come spese notarile ed oneri di iscrizioni, ecc.;
la realizzazione di siti internet ad eccezione dei siti che abbiano delle funzionalità
e.commerce o che presentino delle caratteristiche strutturali di interattività e funzionalità per l’esercizio
dell’attività di impresa (es. prenotazione a corsi, emissioni di ordini, ecc.).
Inoltre, non sono soggette a finanziamento le attrezzature acquistate da persone con le quali ogni beneficiario abbia rapporto di coniugio, e/o convivenza, e/o parentela o affinità entro il 3° grado.
Le agevolazioni finanziarie si estendono anche alle spese di gestione sostenute nel primo anno di vita
dell’attività, al fine di sostenere l’impresa beneficiaria nella fase di avvio dell’iniziativa; le fatture devono essere
relative ad un periodo ricompreso entro diciotto mesi dall’ammissione ai finanziamenti.
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170
Le spese di gestione ammissibili sono quelle che siano state effettivamente sostenute e documentate e rientranti
nelle seguenti categorie:
a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato;
d) costi sostenuti per prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
e) costo del premio assicurativo sui beni finanziati (di cui al successivo punto 14).
Non sono ammissibili al finanziamento le spese per gli investimenti e le spese di gestione del primo anno
d’esercizio delle attività sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni.
13 SEDE DELLE NUOVE IMPRESE
La sede operativa dell'impresa beneficiaria deve essere localizzata nella Provincia Autonoma di Trento e non
potrà essere trasferita al di fuori di tale territorio per un periodo di cinque anni dalla data di avvio dell’attività.
14 OBBLIGHI CONTRATTUALI
Nel caso di ammissione alle agevolazioni, le stesse saranno erogate sulla scorta di un contratto tra il/i beneficiario/beneficiari e l’Agenzia del Lavoro di Trento. Lo stesso verrà stipulato nella forma della scrittura privata; tale
contratto ha validità tra le parti contraenti per almeno cinque anni dalla data di stipula dello stesso e comunque
fino all’integrale rimborso del prestito agevolato.
In particolare, gli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria sono:
la destinazione delle somme erogate: esse devono essere utilizzate esclusivamente per la completa
realizzazione del programma degli investimenti approvato;
la stipulazione di assicurazione/fideiussione come specificato nel contratto;
il permanere dell'attività così come definita nel progetto per almeno 5 anni: la tipologia d’attività finanziata
non potrà mutare per tale periodo a far data dall’inizio dell’attività. Ciò implica sia l'obbligo del
mantenimento della localizzazione dell'iniziativa presentata, che l’impossibilità di distogliere i beni
finanziati dall'uso previsto;
la permanenza della forma giuridico-organizzativa scelta e indicata nel piano d’impresa, per almeno due
anni dalla data di avvio attività;
la restituzione della quota di finanziamento a mutuo agevolato nelle modalità previste;
la comunicazione all’Agenzia del Lavoro dell’eventuale richiesta di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o di istanze di fallimento, nonché di controversie giudiziarie in cui risulti parte in
causa.
Da parte sua l’Agenzia del Lavoro si impegna ad erogare all’impresa beneficiaria le agevolazioni finanziarie in conto investimento ed in conto gestione - ed il servizio di tutoraggio come specificati nel provvedimento di
ammissione.
15 ORDINE DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE ED ALLE AGEVOLAZIONI
L'esame delle domande di accesso alle agevolazioni seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle stesse presso
la sede centrale, via R. Guardini, 75 (farà fede la data e ora di protocollo dell’Area Incentivi all’occupazione e Lavori socialmente utili). Ai fine dell’ammissione al corso di orientamento e formazione sarà predisposta una graduatoria da parte dell’Ente valutatore, in relazione alla fattibilità dell’iniziativa e della coerenza tra esperienze di
studio e professionali e l’idea imprenditoriale.
16 PRESELEZIONE DELLE DOMANDE
Alle domande pervenute viene assegnato un numero di protocollo progressivo che le identifica durante tutto
il processo e verrà avviato l’iter di prima valutazione.
Tale iter prevede la verifica di accoglibilità, basata sulla verifica della presenza dei requisiti formali stabiliti
dal presente Regolamento, e la valutazione di ammissibilità ai corsi, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
171
Ai corsi potranno essere ammessi i soggetti per un massimo di 15 iniziative imprenditoriali, che verranno selezionati in base alla valutazione delle istanze e, in caso di parità di punteggio, all’ordine progressivo di protocollo.
L’Agenzia del Lavoro, sulla base del numero di domande presentate, può disporre la riapertura dei termini
per la presentazione delle stesse, con il conseguente posticipo della data di inizio del percorso formativo; oppure,
nel caso in cui non si raggiungesse un numero sufficiente di iscritti per formare un gruppo classe, potrebbe
disporre di rinviare o non dare attuazione all’iniziativa.
17 PROCESSO FORMATIVO ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO
L'attività formativa sarà realizzata, anche in forma stanziale, presso sedi individuate e rese disponibili
dall’Agenzia del Lavoro o dall’Ente formatore all’interno del territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Il corso di orientamento - formazione si articola nell’arco di un periodo massimo di quattro settimane e per
un massimo di 8 ore giornaliere.
Il corso è gratuito, è prevista l’assicurazione INAIL ed un buono pasto per la pausa pranzo, la frequenza è
obbligatoria.
a)
Orientamento/selezione
I proponenti che avranno superato le fasi di verifica di accoglibilità e ammissibilità saranno avviati, secondo
l’ordine progressivo della graduatoria, ad una prima fase di orientamento e selezione.
Il modulo di orientamento, da svolgersi per una durata massima di una settimana è finalizzato a dare ai soggetti consapevolezza delle problematiche e vincoli che potrebbero ostacolare il positivo iter di finanziamento, nonché ad effettuare una selezione sulla base della cantierabilità dell’iniziativa e della coerenza idea/percorso professionale del proponente.
Qualora le assenze superino il 20% dell'intero monte ore previsto, ne discenderà l'automatica esclusione dal
percorso formativo e conseguentemente da tutti i benefici previsti.
b)
Corso di formazione/selezione
Coloro che avranno superato la fase di orientamento / selezione saranno ammessi alla fase di formazione.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di trasferire ai potenziali imprenditori le necessarie competenze di base
(gestionali, amministrative, organizzative e fiscali) funzionali alla gestione di un lavoro in proprio, nonché di
assistere i partecipanti nella redazione del progetto d’impresa, che poi rappresenterà l’elemento principale
per la decisione definitiva di ammissione alle agevolazioni.
Non rientra negli obiettivi del percorso didattico l’insegnamento specifico delle diverse attività proposte, che
già devono far parte del patrimonio di conoscenze dei partecipanti.
Qualora le assenze superino il 20% dell'intero monte orario previsto, ne discenderà l'automatica esclusione
dal percorso formativo e conseguentemente da tutti i benefici previsti.
18 ANALISI DEI PROGETTI ED AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
Il progetto finale, elaborato al termine del corso formativo di cui al precedente punto 17, verrà esaminato
dall’Ente Valutatore.
I risultati dell’iter valutativo verranno presentati all’Agenzia del Lavoro di Trento per l’adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
Successivamente verrà comunicato all’interessato l'esito della valutazione.
Dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni (adottato dall’Ufficio competente dell’Agenzia
del Lavoro) i beneficiari hanno a disposizione sei mesi entro i quali stipulare il contratto ed avviare l’attività. Le
spese per l’acquisto dei beni di investimento e di gestione saranno riconosciute solo se effettuate a partire dalla
data della suddetta delibera.
I beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al punto 14. Resta intesa la facoltà dell’Agenzia del
Lavoro di procedere alla revoca del provvedimento in tutti i casi in cui si manifestino violazioni e/o inadempimenti agli obblighi contrattuali.
19 TUTORAGGIO
All’impresa beneficiaria sarà fornito un servizio di supporto e di assistenza nel corso della delicata fase di avvio dell’iniziativa. Il tutoraggio ha durata di dodici mesi a partire dalla firma del contratto di finanziamento.
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172
20 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Una volta firmato il contratto di finanziamento i beneficiari potranno richiedere l’erogazione di un anticipo
pari al 30% delle agevolazioni concesse in conto investimento; la richiesta di erogazione dell’anticipo potrà essere
inoltrata a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto.
Qualora venga richiesto l’anticipo del finanziamento, la domanda di erogazione del saldo delle agevolazioni
dovrà essere presentata, ad avvenuta realizzazione degli investimenti, entro 90 giorni dall’erogazione
dell’anticipo.
L'erogazione dell’anticipo e del saldo avverrà mediante versamento sul c/c bancario intestato all'impresa beneficiaria, nel rispetto delle modalità disciplinate dal contratto stipulato tra le parti.
La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto per un ammontare massimo di 5.500,00 Euro, per
la copertura di spese di gestione, dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di inizio dell’attività e verrà
erogata in una unica soluzione.
Ogni singola erogazione (per l'investimento e per la gestione) sarà oggetto di apposita verifica.
L’Agenzia del Lavoro potrà effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che
hanno determinato la concessione delle agevolazioni; nel caso in cui non risultino rispettati gli obblighi contrattuali, l’Agenzia del Lavoro potrà deliberare l’immediata revoca delle agevolazioni concesse e disporre il recupero
dei beni finanziati o l’immediata restituzione delle somme erogate, oltre al pagamento degli interessi convenzionali ed al rimborso delle eventuali spese sostenute.
Informazioni sull’avviso
Il presente avviso con la relativa modulistica è reperibile sul sito dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (www.agenzialavoro.tn.it); informazioni possono inoltre essere richieste all’Area Incentivi
all’occupazione e Lavori Socialmente Utili, rivolgendosi al numero telefonico 0461-496012.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
173
[BO35090155393|C210|]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
5 agosto 2009, n. 114
Articolo 74, Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. - Accoglimento della domanda di accreditamento del soggetto «Mimosa - Società Cooperativa di Riva del Garda» nell'ambito dell'attività di assistenza diretta a supporto della didattica a favore di studenti con bisogni educativi
speciali, e contestuale iscrizione in via ordinaria al registro
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
omissis
determina
1.
di accogliere ai sensi dell’art. 13 comma 3) del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg la domande di accreditamento, presentata dal soggetto “MIMOSA Società Cooperativa”, come di seguito riportato, entro i termini e secondo le modalità previste dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009, e per le quali il Gruppo di lavoro per la
valutazione delle domande di accreditamento si è espresso favorevolmente:
SOGGETTO RICHIEDENTE
ACCREDITAMENTO
TIPOLOGIA ACCREDITAMENTO ACCOLTO
MIMOSA - Società Cooperativa
Via San Nazzaro, 47
RIVA DEL GARDA
-
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica art. 74
com. 2 lett. a) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5
2.
di iscrivere il soggetto di cui al punto 1) alla sezione A) del registro dei soggetti che erogano servizi a favore
degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), istituito con propria Determinazione n. 48 di data 10
aprile 2009;
3.
di dare atto che l’elenco dei soggetti accreditati, come aggiornato secondo quanto ai punti precedenti, risulta
attualmente così costituito:
NUMERO DI
ISCRIZIONE AL
REGISTRO BES
1
SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO BES
A.N.F.F.A.S. Trentino ONLUS
SEZIONE DI ISCRIZIONE
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale
2
Arcobaleno
Società cooperativa sociale
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
3
Arianna
Cooperativa di solidarietà sociale
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
4
SEZIONE B)
Associazione AbC ONLUS
interventi a favore di studenti con minorazioni
Abbattimento Barriere della Comunicazione
sensoriali dell’udito
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
5
6
Associazione
Ubalda Bettini Girella
ONLUS
C.S.4
Società cooperativa sociale ONLUS
174
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale 2006 n. 5)
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale
7
8
Casa Generalizia della Pia Società Torinese SEZIONE A)
di San Giuseppe
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
Comunità Murialdo
Comunità Handicap ONLUS
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale
9
Cooperativa A.L.P.I.
Avviamento
al Lavoro su Progetti Individualizzati
Società Cooperativa sociale
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale
10
Ephedra
Società cooperativa sociale ONLUS
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
11
Grazie alla vita
Società cooperativa sociale ONLUS
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
12
13
14
15
Gruppo Sensibilizzazione Handicap,
in sigla GSH
Società cooperativa sociale ONLUS
I.RI.FO.R. del Trentino Onlus
Istituto per la Ricerca, la Formazione
e la Riabilitazione del Trentino
Il Ponte
Società cooperativa sociale
ONLUS
Insieme con gioia
Associazione di volontariato
e solidarietà sociale - ONLUS
SEZIONE B)
interventi a favore di studenti con minorazioni
sensoriali della vista
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
16
Kaleidoscopio
Società cooperativa sociale
175
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale
17
18
L’Ancora
Cooperativa di solidarietà sociale ONLUS
Progetto 92
Società cooperativa sociale
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
SEZIONE C)
programmi specifici di formazione professionale
19
Strada Facendo
Associazione di promozione sociale
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
20
MIMOSA - Società Cooperativa
SEZIONE A)
attività di assistenza diretta e di supporto della didattica
4.
di disporre l’inoltro alle strutture preposte del presente provvedimento per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
5.
di disporre altresì l’inoltro del presente provvedimento ai fini della pubblicazione, anche in estratto, dello
stesso sulla rivista “Didascalie- Rivista della scuola trentina”, e su “VivoScuola - Il portale della scuola in
Trentino”.
P. IL DIRIGENTE
EMANUELA MAINO
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
176
[BO35090155401|V015|]
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DI AGENZIA
27 luglio 2009, n. 100
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Incremento
quantitativi rifiuti da avviare a recupero» - Comune di Caldonazzo - Screening n. 23/2008S - Non
sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale
omissis
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE
omissis
dispone
1)
che il progetto “Incremento quantitativi di rifiuti da avviare a recupero” localizzato nel Comune di
Caldonazzo, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione
dell’impatto ambientale;
2)
al fine di mitigare l’impatto dell’opera andranno rispettate le seguenti prescrizioni:
1. Il progetto esecutivo da autorizzare da parte del Settore Tecnico dell’APPA, dovrà essere precisata l’area
di deposito delle varie tipologie di rifiuto specificandone le modalità in container oppure su aree
pavimentate in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Allegato 5 al d.m. 5 febbraio 1998, così
come modificato dal d.m. 5 aprile 2006, n. 186. (APPA - Settore Tecnico)
2. Al fine di poter esercitare eventuali attività di selezione e cernita dei rifiuti misti non inerti, il Consorzio
dovrà acquisire l’autorizzazione in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(APPA - Settore Tecnico)
3. La gestione delle acque produttive dovrà essere specificata in sede di autorizzazione per la modifica
della gestione dei rifiuti e dovrà essere richiesta l’autorizzazione allo scarico al Settore Tecnico dell’APPA
ai sensi dell’art. 23 del TULP. (APPA - Settore Tecnico)
4. In sede di richiesta di nuova autorizzazione per gli eventuali successivi ampliamenti delle aree
dell’impianto atto alla gestione dei rifiuti dovranno essere valutate alternative per quanto riguarda la
disposizione dei cumuli di rifiuto e dei container al fine di tutelare il sistema idrico presente. Nello
specifico i cumuli andranno strutturati anche al fine di poter allontanare il più possibile i rifiuti dal
corso d’acqua onde ottenere il massimo della tutela del corpo idrico. (APPA - UO VIA)
5. Al fine di assicurare una funzione di filtro nella zona immediatamente adiacente al corso d’acqua nella
fascia estesa 10 metri dal confine demaniale potranno essere previsti solo interventi di cespugliamento
e consolidamento di un tomo arginale in parte gia esistente. (Servizio Bacini montani)
6. Tutti questi interventi in fascia di rispetto, compreso lo scarico in alveo delle acque di raccolta dei
piazzali, dovranno essere preventivamente autorizzati e/o concessi previa specifica istanza da
presentare al Servizio Bacini montani, corredata degli elaborati grafici di dettaglio in triplice copia, ai
sensi della l.p. 18/76. (Servizio Bacini montani)
7. L’ampliamento dell’impianto esistente potrà essere compatibile con l’area di pericolosità, a seguito
dell’innalzamento del tomo arginale a protezione dell’area da eventuali fenomeni di alluvionamento
possibili per innalzamento del fondo del torrente Centa il quale è caratterizzato da una rilevante
produzione di sedimento. Tali interventi andranno concordati con il Servizio Bacini; per gli interventi
situati in fascia di rispetto idraulico è necessaria l’autorizzazione ai sensi della l.p. 18/76: in sede di
rilascio di tale autorizzazione potranno essere concordati nel dettaglio i parametri dimensionali del
tomo. (Servizio Bacini montani)
8. Gli interventi di schermatura visuale consistente e di carattere vegetale verso il letto del corso d’acqua
andranno concordati con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e non dovranno essere in
disaccordo con quanto indicato dalla precedente prescrizione n. 5. (APPA - UO VIA/Servizio Urbanistica e
tutela del paesaggio)
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
177
3)
che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al Consorzio Centro Riciclaggio
Valsugana quale proponente dell’intervento, nonché in copia a: Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio,
Servizio Geologico, Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, Servizio Bacini montani, Servizio per le
Politiche di gestione dei rifiuti, al Dipartimento Protezione civile e infrastrutture, al Settore Tecnico
dell’APPA, alla Soprintendenza per i beni architettonici, alla Soprintendenza per i Beni librari, archivistici e
archeologici, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Dipartimento Urbanistica e ambiente, alla SNAM
Rete Gas, al Comune di Caldonazzo e al Comprensorio Alta Valsugana;
4)
che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DOTT. ING. FABIO BERLANDA
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
178
[BO35090155402|V015|]
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DI AGENZIA
29 luglio 2009, n. 101
Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.P.G.p. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto «Nuovo complesso commerciale a Mezzolombardo» - Comune di Mezzolombardo - Screening n. 2/2009S Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale
omissis
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE
omissis
dispone
1)
che il progetto “Nuovo complesso commerciale a Mezzolombardo”, localizzato nel territorio del Comune di
Mezzolombardo, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione
dell’impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ed inoltre suggerendo le
seguenti raccomandazioni ed indicazioni progettuali.
PRESCRIZIONI
1. [Servizio utilizzazione delle acque pubbliche] - durante la progettazione esecutiva, prima del rilascio
abilitativo edilizio, dovrà essere predisposta, concordandola con il Servizio utilizzazione delle acque
pubbliche, un’idonea campagna di monitoraggi della falda acquifera.
2. [Soprintendenza per i beni librari e archeologici - sett. Beni archeologici] - durante la fase di cantiere ed
in particolare in occasione dei lavori di movimento della terra dovrà essere prevista la presenza di
operatori archeologici specializzati per permettere l’opportuno monitoraggio. Per questa ragione i lavori
sono da concordare con congruo anticipo rispetto al loro inizio con la Soprintendenza per i beni librari e
archeologici in modo da permettere l’organizzazione dei tempi e delle modalità di intervento. Al fine di
garantire l’intervento di un cantiere di sorveglianza/ricerca archeologica è necessario che lo stesso sia
già predisposto nell’elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento dal d.lgs. 81/2008. La direzione
scientifica di competenza della Soprintendenza può decidere di procedere con indagini più estese ed
articolate laddove se ne intraveda la necessità. Tutti i materiali e le strutture d’interesse archeologico
riportati in luce sono di proprietà della Provincia autonoma di Trento per effetto del combinato disposto
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 art. 91 e d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 artt. 1 e 3.
3. [Settore Tecnico dell’APPA] - per non aggravare ulteriormente la rumorosità presente in nell’area
prossima agli edifici, dovrà essere valutata una idonea disposizione dell’area di carico e scarico delle
merci, che eviti la zona posta ad ovest e privilegi quelle poste a sud e ad est del nuovo fabbricato.
Analogamente, per quanto riguarda i percorsi utilizzati dai mezzi che effettuano carico e scarico delle
merci, dovranno essere privilegiati, anche utilizzando un apposito “regolamento del centro” proposto
dal proponente, i percorsi con ingresso ed uscita dalla rotatoria della strada provinciale. Particolare
attenzione dovrà essere poi dedicata nelle fasi successive di progettazione alla verifica della rumorosità
prodotta dagli impianti tecnologici, specie nei confronti dei recettori maggiormente esposti.
4. [Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie - Servizio gestione strade] - deve essere garantito il
mantenimento della fascia di rispetto nella misura minima di 9 metri, nel tratto a confine con la S.P. 90,
misurata a partire dal bordo esterno della piattaforma stradale. Prima del rilascio della concessione
edilizia deve essere presentata ai competenti Servizi provinciali la progettazione di dettaglio contenente
la documentazione tecnica che illustri e dimensioni le opere provvisionali di sostegno del rilevato
stradale nelle varie fasi esecutive dell’opera.
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI
1. [Settore Tecnico - APPA] - in fase di approvazione definitiva del progetto si dovranno precisare gli aspetti
riguardanti l’approvvigionamento idrico per l’impianto di raffrescamento e le modalità di smaltimento
delle acque di condensa nonché quelle di pulizia dei garage interrati. Per quanto riguarda la gestione
delle terre e rocce da scavo si rimanda alla fase di realizzazione per l’espletamento delle procedure
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
2.
179
previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale 22 maggio 2009, n. 1227 in applicazione dell’art.
186 del d.lgs. 152/2006 e s.m..
[Servizio Antincendi e Protezione Civile Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco - uff. Prevenzione Incendi]
-il progetto dovrà ottenere il parere di conformità dell’attività proposta alla normativa antincendi ai
sensi del d.P.R. 12.01.1998 n. 37, del d.m. 04.05.1998 e del d.lgs 8 marzo 2006, n. 139.
2)
di dare atto che l’istruttoria si è conclusa in ritardo rispetto ai termini previsti dal regolamento della l.p.
28/88 a causa della necessità di ottenere delle integrazioni alla relazione di verifica e di attendere ed
analizzare alcuni pareri tecnici ritenuti fondamentali per la definizione dell’istruttoria stessa;
3)
che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell’intervento, sig.
Alfredo Boz, legale rappresentante della società Info - Casa Immobiliare s.r.l., nonché in copia a: Settore
Tecnico dell’APPA, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, Soprintendenza per i beni architettonici,
soprintendenza per i beni archeologici, Servizio opere stradali, Servizio gestione strade, Servizio antincendi e
protezione civile, Servizio geologico, Servizio utilizzazione delle acque pubbliche, Servizio conservazione
della natura e valorizzazione ambientale, Servizio commercio, U.O. igiene pubblica e prevenzione ambientale
dell’APSS e Comune di Mezzolombardo;
4)
che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DOTT. ING. FABIO BERLANDA
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE
180
AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL
[BO35090155398|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 luglio 2009, n. 1895
[AM35090155398|P025|]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 20. Juli 2009, Nr. 1895
Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione
di una modifica al piano urbanistico
Gemeinde Karneid: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan
Delibera consiliare n. 14 del 18/03/2009
Ratsbeschluss Nr. 14 vom 18.03.2009
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
CORNEDO ALL’ISARCO;
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde KARNEID;
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 14 del 18/03/2009
Integrazione dell’articolo 9 - zona residenziale A centro storico, delle norme di attuazione al piano
urbanistico con la seguente aggiunta:
Ratsbeschluss Nr. 14 vom 18.03.2009
Ergänzung des Artikel 9 - Wohnbauzone A - historischer Ortskern, der Durchführungsbestimmungen
zum Bauleitplan durch den nachstehend angeführten
Zusatz:
„Für öffentliche Bauten und Einrichtungen kann bei
nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit in Abweichung von den Vorschriften des Wiedergewinnungsplanes die Baukonzession im Sinne des Artikels
71 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13,
erteilt werden.“
“Può essere rilasciata concessione edilizia, ai sensi
dell’articolo 71 della Legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, per impianti e attrezzature collettive in
caso di comprovata necessità funzionale, in deroga
alle norme del piano di recupero.”
Costatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 25/06/2009,
facendo presente, che la sotto riportata decisione
della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13;
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht
worden sind;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 25.06.2009
erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
Di approvare l’integrazione dell’articolo 9 - zona
residenziale A - centro storico, delle norme
d’attuazione al piano urbanistico, proposta dal
Comune di CORNEDO ALL’ISARCO con delibera
consiliare n. 14 del 18/03/2009. Il testo da
aggiungere è il seguente:
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:
1.
die von der Gemeinde KARNEID mit Ratsbeschluss Nr. 14 vom 18.03.2009 beantragte Ergänzung des Artikel 9 - Wohnbauzone A - historischer Ortskern, der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, zu genehmigen. Der anzufügende Text lautet wie folgt:
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
“Può essere rilasciata concessione edilizia, ai
sensi dell’articolo 71 della Legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, per impianti ed attrezzature
collettive in caso di comprovata necessità
funzionale, in deroga alle norme del piano di
recupero.”
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
181
„Für öffentliche Bauten und Einrichtungen kann
bei nachgewiesener betrieblicher Notwendigkeit
in Abweichung von den Vorschriften des Wiedergewinnungsplanes die Baukonzession im Sinne des Artikels 71 des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13, erteilt werden.“
2.
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LUIS DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
LUIS DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
HERMANN BERGER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
182
[BO35090155399|P025|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 luglio 2009, n. 1896
[AM35090155399|P025|]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 20. Juli 2009, Nr. 1896
Comune di Egna: Approvazione di una modifica al piano urbanistico
Gemeinde Neumarkt: Genehmigung
Abänderung zum Bauleitplan
Delibera consiliare n. 09 del 25/02/2009
Ratsbeschluss Nr. 09 vom 25.02.2009
Visto il piano urbanistico comunale vigente di
EGNA;
Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Marktgemeinde NEUMARKT;
Premesso, che il Comune propone la seguente
modifica al piano urbanistico:
Vorausgeschickt, dass die Gemeinde folgende
Abänderung zum Bauleitplan beantragt:
Delibera consiliare n. 9 del 25/02/2009
Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un’area di 1.624 m² ca., situata sulle pp.ff. 365/1
e 366 C.C. Egna, secondo l’allegato grafico, per rendere possibile la lavorazione razionale del vigneto. In
parte si tratta di una rettifica (1.049 m²). L’effettivo
cambio di coltura (575 m²) è stato autorizzato
dall’Ispettorato forestale Bolzano I con decreto n. 10
del 4/06/2008.
Ratsbeschluss Nr. 09 vom 25.02.2009
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet
einer Fläche von rund 1.624 m² auf G.P. 365/1 und 366
K.G. Neumarkt, gemäß graphischer Unterlage, um
eine rationelle Bearbeitung des Weingutes zu ermöglichen. Es handelt sich dabei teils um eine Richtigstellung (1.049 m²). Die effektive Kulturänderung (575 m²)
hat das Forstinspektorat Bozen I mit Dekret Nr. 10
vom 04.06.2008 ermächtigt.
Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;
Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht
worden sind;
Sentito il parere della Commissione urbanistica
provinciale, espresso nella seduta del 25/06/2009,
facendo presente, che la sotto riportata decisione
della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;
Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 25.06.2009
erteilt wurde und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;
Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica
provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13;
Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13;
Ciò premesso,
Dies vorausgeschickt,
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
ad unanimità di voti legalmente espressi
delibera
1.
einer
di approvare la trasformazione da bosco in zona
di verde agricolo di un’area di 1.624 m² ca.,
situata sulle pp.ff. 365/1 e 366 C.C. Egna, come
proposta dal Comune di EGNA con delibera
consiliare n. 09 del 25/02/2009. Detto per rendere
possibile la lavorazione razionale del vigneto. Si
tratta in parte di una rettifica (1.049 m²).
L’effettivo cambio di coltura (575 m²) è stato
autorizzato dall’Ispettorato forestale Bolzano I
con decreto n. 10 del 04.06.2008;
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:
1.
die von der Gemeinde NEUMARKT mit Ratsbeschluss Nr. 09 vom 25.02.2009 beantragte
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet
einer Fläche von rund 1.624 m² auf G.P. 365/1
und 366 K.G. Neumarkt, zu genehmigen. Damit
wird eine rationelle Bearbeitung des Weingutes
ermöglicht. Es handelt sich teilweise um eine
Richtigstellung (1.049 m²). Die effektive
Kulturänderung (575 m²) hat das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 10 vom 04.06.2008
ermächtigt;
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
2.
di pubblicare la presente delibera nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2.
183
diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LUIS DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
LUIS DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
HERMANN BERGER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
184
[BO35090155404|C090|A070|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 luglio 2009, n. 1917
[AM35090155404|C090|A070|]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 20. Juli 2009, Nr. 1917
Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: Approvazione di una azione straordinaria di agevolazione a favore delle imprese di macelleria
Landesgesetz 13. Februar 1997, Nr. 4: Genhemigung zur Durchführung einer zeitbegrenzten Sonderförderaktion zugunsten von
Metzgereibetrieben
La legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 regola
gli interventi della Provincia di Bolzano-Alto Adige per
iI sostegno dell'economia e, in particolare, al Capo II
prevede la concessione di contributi in conto capitale
ad imprese artigiane, industriali e di commercia per
investimenti aziendali;
Das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4,
regelt die Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft und sieht im Einzelnen im II. Abschnitt die Gewährung von
Kapitalbeiträgen für betriebliche Investitionen an
Unternehmen der Sektoren Handwerk, Industrie und
Handel vor;
der Beschluss der Landesregierung Nr. 3250 vom
1. Oktober 2007 enthält die Anwendungsrichtlinien
zum Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4;
Artikel 9 der genannten Anwendungsrichtlinien
sieht eine höhere Förderung für zeitlich begrenzte
und besonders wichtige Projekte vor;
die EU-Verordnungen Nr. 852/2004 und Nr.
853/2004 sehen Anpassungen und Ergänzungen der
bestehenden Hygienebestimmungen (HACCP) für Unternehmen im Lebensmittelsektor vor;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 3250
del 1 ottobre 2007 prevede criteri per I'applicazione
della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;
l'articolo 9 dei citati criteri applicativi prevede
un'agevolazione maggiore per i progetti limitati nel
tempo e di particolare importanza;
il regolamento europeo n. 852/204 e n. 853/2004
prevede particolari adempimenti e adeguamenti alle
norme igieniche (HACCP) per le imprese del settore
alimentare;
considerato che tale normativa prevede per lo
più diverse prescrizioni per le macellerie che dovranno adattarsi entro iI 31.12.2009 con interventi strutturali e acquisendo nuovi standard HACCP, altrimenti
non potranno più esercitare la loro attività;
vista la legge e le deliberazioni menzionate, la
Giunta provinciale, a voti unanimi espressi nei modi
di legge
festgestellt, dass die genannten neuen Bestimmungen verschiedene Auflagen vor allem für die
Metzgereibetriebe beinhalten, aufgrund welcher innerhalb 31.12.2009 eine Reihe von betrieblichen Investitionen im Hygienebereich durchzuführen sind,
widrigenfalls die Betriebe ihre Tätigkeit nicht mehr
fortführen können;
gestützt auf das genannte Landesgesetz und die
angeführten Beschlüsse fasst die Landesregierung mit
Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlich vorgeschriebener Form folgenden
delibera
Beschluss:
di approvare una azione straordinaria a favore delle
macellerie registrate presso iI registro imprese della
Camera di Commercio di Bolzano che si adeguano alle
direttive EU di cui in premessa entro iI 31.12.2009;
I'iniziativa è caratterizzata come segue:
zugunsten der im Handelsregister der Handelskammer Bozen eingetragenen Metzgereibetriebe, die sich
innerhalb 31.12.2009 an die Bestimmungen der in den
Prämissen genannten EU-Verordnungen anpassen, ist
eine Sonderförderaktion mit folgendem Inhalt genehmigt:
1.
1.
quanto segue:
2.
per gli investimenti da effettuarsi potrà essere
concesso un contributo a fondo perduto del 30%
ai sensi della regola deminimis. I limiti minimi
d'investimento previsti non dovranno essere
raggiunti;
la domanda di contributo può essere presentata
in aggiunta a quella eventualmente già presentata o da presentare per I'anno in corso;
2.
für die durchzuführenden Investitionen wird ein
Beitrag von 30% als "de minimis-Beihilfe" gewährt, wobei die geltenden, üblichen Mindestinvestitionsgrenzen unterschritten werden können;
der Beitragsantrag kann zusätzlich zu einem
eventuell heuer schon eingereichten oder noch
einzureichenden Antrag gestellt werden;
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
3.
le domande vengono trattate con priorità;
3.
4.
L'azione inizia dal giorno dell'approvazione della
presente deliberazione e termina il 31 dicembre
2009. Le domande di contributo presentate dopo
tale data non potranno essere più ammesse all'azione straordinaria; eventuali domande di
contributo per investimenti specifici, presentate
già prima della data della presente delibera, possono essere ammesse ugualmente all’azione
straordinaria.
4.
185
die Behandlung der Beitragsanträge wird zeitlich
vorgezogen;
die Sonderförderaktion startet am Tag dieser
Beschlussfassung und endet mit 31.12.2009; Beitragsantrage, die nach diesem Datum eingereicht
werden, können nicht mehr zur Sonderforderaktion zugelassen werden; eventuelle Beitragsanträge zu spezifischen Investitionen, die bereits
vor Datum dieses Beschlusses eingereicht worden sind, können ebenfalls zur Sonderförderaktion zugelassen werden.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LUIS DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
LUIS DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
HERMANN BERGER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
HERMANN BERGER
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
186
[BO35090155365|E050|]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
27 luglio 2009, n. 1966
[AM35090155365|E050|]
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 27. Juli 2009, Nr. 1966
Integrazione del testo unico dei criteri per la
concessione di contributi per interventi di
risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia, approvato con deliberazione del 13 ottobre 2008, n. 3721 con
l’allegato E)
Ergänzung des Einheitstextes der Anwendungsrichtlinien für die Gewährung von Beiträgen zur Energieeinsparung und Nutzung
erneuerbarer Energiequellen, genehmigt mit
Beschluss vom 13. Oktober 2008, Nr. 3721
mit der Beilage E)
La Giunta Provinciale
Die Landesregierung hat Einsicht genommen
visto l’articolo 4 e articolo 7 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e successive modifiche;
visto l’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 6,
comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n.
4 e successive modifiche;
vista la deliberazione del 13 ottobre 2008, n.
3721, con la quale è stato approvato il testo unico dei
criteri per la concessione dei contributi ai sensi degli
articoli 4 e 7 della legge provinciale 19 febbraio 1993,
n. 4 e successive modifiche e ai sensi degli articoli 5,
comma 1, lettera b) e 6, comma 4, della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche;
in den Artikel 4 und Artikel 7 des Landesgesetzes
vom 19. Februar 1993, Nr. 4 in geltender Fassung;
in den Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe b) und Artikel 6, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 13 Februar
1997, Nr. 4 in geltender Fassung;
in den Beschluss vom 13. Oktober 2008, Nr. 3721,
mit welchem der Einheitstext der Anwendungsrichtlinien für die Gewährung von Beiträgen und Maßnahmen gemäß Artikel 4 und 7 des Landesgesetzes
vom 19. Februar 1993, Nr. 4 in geltender Fassung und
gemäß Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe b) und Artikel 6,
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997,
Nr. 4 in geltender Fassung genehmigt wurde;
in den Beschluss vom 25. Mai 2009, Nr. 1351 mit
welchem die vollständige Durchführung der Fördermaßnahmen den Mitgliedern der Landesregierung
übertragen wurde.
vista la deliberazione del 25 maggio 2009 n. 1351
che delega l'assunzione dei provvedimenti per la integrale attuazione delle previsioni normative in materia
di agevolazioni economiche ai componenti della Giunta provinciale.
Premette quanto segue:
Sie schickt folgendes voraus:
si è reso necessario di integrare il testo unico dei
criteri per la concessione di contributi per interventi
di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia con l'allegato E) che fa parte integrante
della presente deliberazione e di semplificare il metodo di calcolo di contributo di alcuni interventi.
es hat sich als notwendig erwiesen, den Einheitstext der Anwendungsrichtlinien für Beiträge zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien mit der Beilage E), die wesentlicher Bestandteil
dieses Beschlusses ist, zu ergänzen und den Bearbeitungsmodus zur Berechnung des Beitrages für einige
Maßnahmen zu vereinfachen.
In situazioni di acuta difficoltà economica, causate da eventi non prevedibili, su richiesta motivata e
con documentazione giustificativa allegata da parte
del beneficiario, l’Assessore all’urbanistica, ambiente
e energia può decidere con parere scritto di prescindere dall’applicazione della lettera c) “l’approvazione
delle domande si svolge in ordine cronologico diviso per
tipo di intervento” del comma IV, punto 1 degli allegati
A) B) e C) dei criteri per la concessione di contributi
per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di
fonti rinnovabili e di approvare e liquidare questi
contributi in via prioritaria.
In akuten, finanziellen Härtefällen, die aufgrund
von unvorhersehbaren Ereignissen eintreten, kann
der Landesrat für Raumordnung, Umwelt und Energie
aufgrund eines begründeten und dokumentierten
Antrages des Beitragsempfängers mit schriftlichem
Gutachten entscheiden, für die Gewährung der Beiträge für Maßnahmen zur Energieeinsparung und
Nutzung erneuerbarer Energien von der Einhaltung
der Kriterien der Beilagen A), B) und C), Abschnitt IV,
Punkt 1, Buchstabe c), „die Ansuchen in chronologischer
Reihenfolge für jede Art der Maßnahme zu genehmigen“,
abzusehen und diese Beiträge vorrangig zu genehmigen und auszuzahlen.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
beschließt
187
a voti unanimi espressi nei modi di legge
mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Weise zum Ausdruck gebracht wird
-
di integrare i criteri per la concessione di contributi ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e successive modifiche e ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera
b) e 6, comma 4, della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 e successive modifiche, approvate con deliberazione del 13 ottobre 2008, n. 3721
con l’allegato E) che è parte integrante della presente deliberazione;
-
den Einheitstext der Anwendungsrichtlinien für
die Gewährung von Beiträgen gemäß Artikel 4
und 7 des Landesgesetzes vom 19. Februar 1993,
Nr. 4 in geltender Fassung und gemäß Artikel 5,
Absatz 1, Buchstabe b) und Artikel 6, Absatz 4
des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, genehmigt mit Beschluss vom 13. Oktober 2008, Nr.
3721, mit der Beilage E), die wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu ergänzen;
-
di autorizzare l’Assessore all’urbanistica, ambiente ed energia in situazioni di acuta difficoltà
economica, causati da eventi non prevedibili, su
richiesta motivata e con documentazione giustificativa allegata da parte del beneficiario, a decidere con parere scritto di prescindere dall’applicazione della lettera c) “l’approvazione delle
domande si svolge in ordine cronologico diviso per
tipo di intervento” del comma IV, punto 1 degli allegati A) B) e C) dei criteri per la concessione di
contributi per interventi di risparmio energetico
e di utilizzo di fonti rinnovabili e di approvare e
liquidare questi contributi in via prioritaria;
-
den Landesrat für Raumordnung, Umwelt und
Energie zu ermächtigen, in akuten finanziellen
Härtefällen, die durch unvorhersehbare Ereignisse eintreten, aufgrund eines begründeten und
dokumentierten Antrages des Beitragsempfängers, mit schriftlichem Gutachten zu entscheiden, für die Gewährung der Beiträge für Maßnahmen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien von der Einhaltung der Kriterien der Beilagen A), B) und C), Abschnitt IV,
Punkt 1, Buchstabe c), „„die Ansuchen in chronologischer Reihenfolge für jede Art der Maßnahme zu
genehmigen“, abzusehen und diese vorrangig zu
genehmigen und auszuzahlen.
-
di pubblicare la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 2 della Legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
-
diesen Beschluss im Sinne des Artikels 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 im
Amtsblatt der Autonomen Region TrentinoSüdtirol zu veröffentlichen;
-
la presente deliberazione entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
-
dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER
DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER
188
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
Allegato E)
Beilage E)
DIPARTIMENTO ALL’URBANISTICA,
AMBIENTE ED ENERGIA
RESSORT FÜR RAUMORDNUNG,
Criteri per la determinazione dei costi ammissibili per la concessione dei contributi di cui agli art. 4 e 7
della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 4 e di cui
all’art. 5, comma 1, lettera b) e all’art. 6, comma 4
della Legge Provinciale 13 febbraio 1997 n. 4 e relative
modifiche e integrazioni
Kriterien für die Festsetzung der anerkennbaren
Kosten für die Gewährung der Zuschüsse gemäß Art.
4 und 7 des Landesgesetzes vom 19. Februar 1993, Nr.
4 und gemäß Art. 5, Absatz 1, Buchstabe b) sowie Art.
6, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997,
Nr. 4 in geltender Fassung
I.
I.
Costi ammissibili per i diversi interventi incentivati:
a) coibentazione di tetti, solai sottotetti, tetti
piani e terrazze non praticabili:
-
23,26 € · ΔR (aumento della resistenza
termica addizionale in m²K/W) per m²
di superficie coibentata.
UMWELT UND ENERGIE
Anerkennbare Kosten für die verschiedenen geförderten Maßnahmen:
a) Wärmedämmung Dächer, oberste Geschossdecken, Flachdächer, nicht begehbare
Terrassen:
23,26 € ΔR (Erhöhung des Wärmedurchlasswiderstands in m²K/W) pro
m² gedämmter Fläche.
b)
coibentazione di pareti d’ambito, terrazze
praticabili e porticati:
con polistirolo fino a 6 cm di spessore
coibente 60,00 € al m² di superficie coibentata + 2,00 € al m² per ogni cm di
spessore aggiuntivo
con altri materiali coibenti fino a 6 cm
di spessore coibente 73,00 € al m² di
superficie coibentata + 2,00 € al m² per
ogni cm di spessore aggiuntivo.
b)
Wärmedämmung Außenmauern, begehbare
Terrassen, Lauben:
mit Polystyrol bis 6 cm Dämmstärke
60,00 € pro m² gedämmter Fläche +
2,00 € pro cm und m² für höhere
Dämmstärken
mit anderen Dämmstoffen bis 6 cm
Dämmstärke 73,00 € pro m² gedämmter Fläche + 2,00 € pro cm und m² für
höhere Dämmstärken.
c)
installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda o per il riscaldamento
d’ambienti:
con collettori piani: 2.300,00 € per impianto + 640,00 € per m² di superficie
assorbente + 3,80 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore
con collettori sottovuoto: 2.300,00 € per
impianto + 800,00 € per m² di superficie
d’apertura + 3,80 € per litro di accumulo
+ ulteriori scambiatori di calore.
c)
Einbau von thermischen Solaranlagen für
die Warmwasserbereitung oder Raumheizung:
mit Flachkollektoren: 2.300,00 € pro
Anlage + 640,00 € pro m² Absorberfläche + 3,80 € pro Liter Speichervolumen
+ zusätzliche Wärmetauscher
mit Vakuumkollektoren: 2.300,00 € pro
Anlage + 800,00 € pro m² Aperturfläche + 3,80 € pro Liter Speichervolumen
+ zusätzliche Wärmetauscher.
d)
installazione di impianti solari per il riscaldamento di acqua di piscina:
impianto tecnico senza opere edili +
manodopera, allacciamento e messa in
funzione.
d)
Einbau von thermischen Solaranlagen für
die Schwimmbadwassererwärmung:
technische Anlage ohne Bauarbeiten +
Montage, Anschluss und Inbetriebnahme.
e)
installazione di impianti di riscaldamento a
minuzzoli:
con potenza utile nominale sotto i 40
kW:
22.000,00 € per impianto + 1,60 € per
litro di accumulo tampone
con potenza utile nominale a partire da
40 kW:
e)
Einbau von Hackschnitzelheizanlagen:
-
mit Nennheizleistung unter 40 kW:
-
22.000,00 € pro Anlage + 1,60 € pro Liter Pufferspeichervolumen
mit Nennheizleistung ab 40 kW:
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
-
-
f)
g)
h)
caldaia con estrazione e con regolazione della combustione e dell’impianto +
1,60 € per litro di accumulo tampone +
manodopera, allacciamento e messa in
funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali
nel caso di allacciamento di altri edifici:
posa delle tubazione di teleriscaldamento con lavori di scavo + installazione delle sottostazioni.
-
-
installazione di impianti di riscaldamento a
pellet:
con potenza utile nominale sotto i 40
kW:
12.000,00 € per impianto + 75,00 € per
kW di potenza utile nominale + 1,60 €
per litro di accumulo tampone
con potenza utile nominale a partire da
40 kW:
caldaia con estrazione e con regolazione della combustione e dell’impianto +
1,60 € per litro di accumulo tampone +
manodopera, allacciamento e messa in
funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali
nel caso di allacciamento di altri edifici:
posa delle tubazione di teleriscaldamento con lavori di scavo + installazione delle sottostazioni.
f)
installazione di caldaie a gassificazione di
legname spezzato:
7.500,00 € per impianto + 75,00 € per
kW di potenza utile nominale + 1,60 €
per litro di accumulo tampone
nel caso di allacciamento di altri edifici:
posa delle tubazione di teleriscaldamento con lavori di scavo + installazione delle sottostazioni.
g)
installazione di pompe di calore geotermiche:
pompa di calore con accessori per il riscaldamento + 1,60 € per litro di accumulo tampone + manodopera, allacciamento e messa in funzione fino al
20% della spesa ammessa per i materiali + impianto prelievo calore (nel caso
di perforazione del suolo con sonda
50,00 € per metro lineare di perforazione)
nel caso di allacciamento di altri edifici:
posa delle tubazione di teleriscaldamento con lavori di scavo + installazione delle sottostazioni.
h)
189
Heizkessel mit Austragung, Verbrennungs- und Anlagenregelung + 1,60 €
pro Liter Pufferspeichervolumen +
Montage, Anschluss und Inbetriebnahme im Ausmaß von bis zu 20% der
anerkennbaren Materialkosten
bei Anschluss weiterer Gebäude: Verlegung der Fernheizleitungen mit Grabungsarbeiten + Einbau der Übergabestationen.
Einbau von Pelletsheizanlagen:
-
mit Nennheizleistung unter 40 kW:
-
12.000,00 € pro Anlage + 75,00 € pro
kW Nennheizleistung + 1,60 € pro Liter Pufferspeichervolumen
mit Nennheizleistung ab 40 kW:
-
-
Heizkessel mit Austragung, Verbrennungs- und Anlagenregelung + 1,60 €
pro Liter Pufferspeichervolumen +
Montage, Anschluss und Inbetriebnahme im Ausmaß von bis zu 20% der
anerkennbaren Materialkosten
bei Anschluss weiterer Gebäude: Verlegung der Fernheizleitungen mit Grabungsarbeiten + Einbau der Übergabestationen.
Einbau von Stückholzvergaserheizkesseln:
-
7.500,00 € pro Anlage + 75,00 € pro
kW Nennheizleistung + 1,60 € pro Liter Pufferspeichervolumen
bei Anschluss weiterer Gebäude: Verlegung der Fernheizleitungen mit Grabungsarbeiten + Einbau der Übergabestationen.
Einbau von geothermischen Wärmepumpen:
-
-
Wärmepumpe mit Zubehör für den
Heizungsbetrieb + 1,60 € pro Liter Pufferspeichervolumen + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme im Ausmaß von bis zu 20% der anerkennbaren Materialkosten + Wärmeentzugsanlage (bei Tiefenbohrung mit Sonde
50,00 € pro Laufmeter Sondenbohrung)
bei Anschluss weiterer Gebäude: Verlegung der Fernheizleitungen mit Grabungsarbeiten + Einbau der Übergabestationen.
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
190
i)
recupero di calore da impianti di ventilazione di ambienti:
preriscaldamento dell’aria esterna con
scambiatore geotermico + gruppo di
ventilazione centralizzato o decentralizzato con recupero di calore o gruppo
di ventilazione aggregato con pompa di
calore e accumulo + ulteriori accessori
forfetariamente 25,00 € per m² di superficie netta di piano + manodopera,
allacciamento e messa in funzione fino
al 20% della spesa ammessa per i materiali.
i)
Wärmerückgewinnung aus raumlufttechnischen Anlagen:
Außenluftvorwärmung durch Erdwärmetauscher + zentrales oder dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung oder Lüftungskompaktgerät
mit Wärmepumpe und Speicher + weiteres Zubehör pauschal im Ausmaß von
25,00 € pro m² Nettogeschossfläche +
Montage, Anschluss und Inbetriebnahme im Ausmaß von bis zu 20% der
anerkennbaren Materialkosten.
j)
recupero di calore da processi di produzione
e/o refrigerazione di prodotti:
impianto tecnico senza opere edili +
1,60 € per litro di accumulo tampone
ovvero 2,50 € per litro di accumulo sanitario + manodopera, allacciamento e
messa in funzione.
j)
Wärmerückgewinnung
aus
Fertigungs
und/oder Kühlanlagen:
technische Anlage ohne Bauarbeiten +
1,60 € pro Liter Pufferspeichervolumen
oder 2,50 € pro Liter Sanitärspeichervolumen + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme.
k)
installazione di impianti per la produzione
combinata di energia elettrica e calore:
impianto tecnico senza opere edili e
senza serbatoi per i carburanti + 1,60 €
per litro di accumulo tampone + manodopera, allacciamento e messa in
funzione
nel caso di allacciamento di altri edifici:
posa delle tubazione di teleriscaldamento con lavori di scavo + installazione delle sottostazioni.
k)
Einbau von Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von Elektroenergie und Wärme:
technische Anlage ohne Bauarbeiten
und ohne Treibstofftanks + 1,60 € pro
Liter Pufferspeichervolumen + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme
realizzazione di centrali eoliche per la produzione di energia elettrica, solo nel caso in
cui per l’impianto da servire non sussista la
possibilità economicamente e tecnicamente
sostenibile di allacciamento alla rete elettrica:
impianto tecnico + strutture di supporto + manodopera, allacciamento e
messa in funzione.
l)
l)
-
bei Anschluss weiterer Gebäude: Verlegung der Fernheizleitungen mit Grabungsarbeiten + Einbau der Übergabestationen.
Realisierung von Windkraftwerken zur Erzeugung von Elektroenergie, nur wenn für
die zu versorgende Anlage keine wirtschaftlich und technisch vertretbare Anschlussmöglichkeit am Stromnetz besteht:
-
technische Anlage + Befestigungsstrukturen + Montage, Anschluss und
Inbetriebnahme.
m) realizzazione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica, solo nel caso
in cui per l’impianto da servire non sussista
la possibilità economicamente e tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete
elettrica:
10.000,00 € per kWp di potenza nominale dell’impianto + 1.000,00 € per kW
di potenza nominale dell’inverter.
m) Realisierung von photovoltaischen Anlagen
zur Erzeugung von Elektroenergie, nur
wenn für die zu versorgende Anlage keine
wirtschaftlich und technisch vertretbare Anschlussmöglichkeit am Stromnetz besteht:
n)
n)
realizzazione di impianti fotovoltaici che si
riferiscono a progetti dell’Unione Europea:
impianto tecnico con strutture di supporto + cabina contatori + manodope-
-
10.000,00 € pro kWp Anlagen - Nennleistung + 1.000,00 € pro kW Nennleistung des Wechselrichters.
Realisierung von photovoltaischen Anlagen
die Gegenstand von EU-Projekten sind:
technische Anlage mit Befestigungsstrukturen + Zählerkabine + Montage,
Bollettino Ufficiale n. 35/I-II del 25.8.2009 - Amtsblatt Nr. 35/I-II vom 25.8.2009
ra, allacciamento, messa in funzione e
collaudo tecnico.
191
Anschluss, Inbetriebnahme und technische Abnahme.
o)
installazione di apparecchiature per la contabilizzazione differenziata dei consumi di
calore relativi a ciascun utente:
sistema di raccolta dati fisso con relativa regolazione e accessori + manodopera, allacciamento e messa in funzione.
o)
Einbau von Vorrichtungen zur differenzierten Messung des Wärmeverbrauches für jeden einzelnen Verbraucher:
fest montiertes Datenerfassungssystem
mit dazugehöriger Regelung und Zubehör + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme.
p)
realizzazione di impianti a biogas:
impianto tecnico senza opere edili +
acquisto dei mezzi di trasporto + manodopera, allacciamento e messa in
funzione.
p)
Bau von Biogasanlagen:
technische Anlage ohne Bauarbeiten +
Ankauf Transportfahrzeuge + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme.
q)
realizzazione di impianti di teleriscaldamento:
acquisto del terreno edificabile + costruzione della centrale di teleriscaldamento compresi i fabbricati appartenenti con sistemazione esterna, opere
di rifinitura, impianti tecnici e allestimenti necessari + installazione di generatori di calore o di impianti per la
produzione combinata di energia elettrica e calore con impiantistica + acquisto dei macchinari per la preparazione del combustibile e dei mezzi di
trasporto per l’alimentazione + posa
della rete di teleriscaldamento con rete
telematica comprese le opere di scavo e
ripristino + installazione delle sottostazioni con allacciamento primario.
q)
Bau von Fernheizanlagen:
studi di fattibilità o ricerche specifiche finalizzati al risparmio energetico:
r)
Machbarkeitsstudien oder technische Untersuchungen zum Zweck der Energieeinsparung:
Ausgaben für die von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten
Techniker erbrachten Leistungen.
s)
weitere förderbare Maßnahmen, die nicht
gesondert erwähnt sind:
siehe Beilage A und B, Abschnitt IV, Absatz 1, Buchstabe f.
r)
-
s)
-
spese riguardanti le prestazioni fornite
da un tecnico autorizzato iscritto
all’albo professionale.
ulteriori interventi incentivabili non citati
separatamente:
vedi allegato A e B, sezione IV, comma
1, lettera f.
Ankauf des Baugrundstücks + Errichtung des Fernheizwerks samt dazugehöriger Bauten mit Außengestaltung,
Ausbauarbeiten, technischer Anlagen
und notwendiger Einrichtung + Einbau von Wärmeerzeugungsanlagen oder von Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von Elektroenergie und Wärme mit Anlagentechnik + Ankauf der
Maschinen für die Brennstoffaufbereitung und der Transportmittel für die
Brennstoffbeschickung + Verlegung
des Fernwärmenetzes mit Datennetz
samt Grabungs- und Wiederherstellungsarbeiten + Einbau der Fernwärmeübergabestationen mit Primäranschluss.
PROPRIETARIO/EDITORE
BESITZER/VERLEGER
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004
Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
Direttore responsabile: Hedwig Kapeller
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
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Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004
Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2
Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller
COMPOSIZIONE E STAMPA
SATZ UND DRUCK
Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol
PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE
VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES
DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
(L.R. 19.6.2009, n. 2)
(RG vom 19.6.2009, Nr. 2)
PARTE I
atti regionali, provinciali e comunali;
PARTE II:
atti statali e comunitari;
(si pubblica il martedì)
I. Teil
Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil
Akte des Staates und der Europäischen Union
(erscheint am Dienstag)
PARTE III: annunzi legali;
(si pubblica il venerdì)
III. Teil:
Amtsanzeigen
(erscheint am Freitag)
PARTE IV: concorsi ed esami;
(si pubblica il lunedì)
IV. Teil:
Wettbewerbe und Prüfungen
(erscheint am Montag)
I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O
A MEZZO E_MAIL:
[email protected]
DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG
MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:
[email protected]
EINTREFFEN.
PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA
CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI
GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.
DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN
(Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN
INBEGRIFFEN SIND.
MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO
MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN
*
I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
*
Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit
Stempelmarken versehen sein.
*
Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale prestampato munito di tutti gli estremi di versamento sul conto corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento.
Per il pagamento si raccomanda l’utilizzo di tale bollettino prestampato.
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Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das
Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient vorsieht.
Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck.
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Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la
qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
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Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die
klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansuchers
aufweisen.
*
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso
indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del
soggetto al quale deve essere inviata l’eventuale corrispondenza ed
emessa la fattura.
*
Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der
Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an
welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung
auszustellen ist, versehen sein.
TARIFFE PER LE INSERZIONI
TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN
(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)
(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)
Testata
Diritto fisso per il massimo di tre righe
a disposizione dell’inserzionista (ragione
sociale, indirizzo, ecc.)
Euro 27,80
+ IVA
Titel
Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur
die Hauptangaben des Atragstellers:
Firmenname, Anschrift Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer, usw.).
Euro 27,80
+ MwSt.
Testo
Per ogni riga o frazione di riga
Euro 6,70
+ IVA
Text
Für jede ganze oder unvollständige
Zeile
Euro 6,70
+ MwSt.
Fax: 0461 - 201389
Hedwig Kapeller
Informazioni - Informationen
E_Mail Internet: [email protected]
Direttore Uff. Bollettino
Direktor Amt für das Amtsblatt ........................
Tel. 0461 - 201257
E_mail: [email protected]
Sostituta del Direttore
Stellvertreterin des Amtsdirektors ....................
Tel. 0461 - 201489
E_mail: [email protected]
Egon Dipoli
Redaz. Parte I-II/Redaktion I-II. Teil ...................
Tel. 0461 - 201403
E_mail: [email protected]
Tiziana Braga
Redaz. Parte I-II/Redaktion I-II. Teil ...................
Tel. 0461 - 201404
E_mail: [email protected]
Carmela Di Blasi
Redaz. Parte III/Redaktion III. Teil .....................
Tel. 0461 - 201402
E_mail: [email protected]
Helmuth Schwarz
Redaz. Parte IV/Redaktion IV. Teil
Spedizioni/Versand der Amtsblätter .................
Tel. 0461 - 201400
E_mail: [email protected]
Redaz. Parte IV/Redaktion IV. Teil .....................
Tel. 0461 - 201450
E_mail: [email protected]
Livia Rossi
Corrado Belfanti
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