La nuova Certificazione Unica Modello CU 2015 Paolo Meneguzzo, 17-18-19 febbraio 2015 Norma istitutiva Art.4, DPR n.322/1998 (…) 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. (…) 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Comma 6-quinquies, dell’art.4, DPR n.322/1998, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. PM-2015 Pagina 2 Emissione e Trasmissione Nov ità COMUNICATO STAMPA Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata (…) Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Roma, 12 febbraio 2015 PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 3 Composizione Front espiz io Quadro CT Vedi notizia VI21722 5.2.2015 Quadr o CT il quadro CT del modello di Comunicazione Unica va compilato solo dai sostituti d'imposta che NON hanno mai comunicato in anni precedenti l'utenza telematica su cui ricevere i modelli 730-4 tramite il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 4 Composizione Nov ità Dati anagrafici del Sostituto e del Percettore PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 5 Composizione Nov ità Istruzioni CU pag.12 In caso di contribuenti incapaci (compreso il minore) indicare al punto 30 il codice fiscale del rappresentante. Art.320, comma 1, Cod. civ. - I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore Art.2, comma 1, Cod. civ. - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità di prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 6 Composizione Dati anagrafici del Sostituto e del Percettore PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 7 Emissione e Trasmissione Entro il 28 febbraio (2 marzo 2015) Consegna (o rilascio) al sostituito Entro il 7 marzo (9 marzo 2015) Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio… costituenti ... il “ Flusso telematico ” • Frontespizio • Quadro CT • Certificazione Unica 2015 direttamente; oppure tramite l’intermediario abilitato “completo” (lavoro dipendente, redditi provvigioni); oppure suddiviso tra • lavoro dipendente, redditi assimilati • lavoro autonomo, provvigioni PM-2015 © Confindustria Vicenza assimilati E lavoro autonomo, Pagina 8 Emissione e Trasmissione Consegna al sostituito Provvedimento Direttore Agenzia entrate 15 gennaio 2015 1.4 Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai redditi elencati al precedente punto 1.1 erogati nell’anno 2014 prima dell’approvazione della certificazione di cui al presente provvedimento, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2015 comprensiva dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998. (…) 1.6 Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate; (…) (vedi anche par. 5.9) PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 9 Emissione e Trasmissione Consegna al sostituito - entro il 28 febbraio; ovvero entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione del rapporto; nella forma di - documento cartaceo in duplice copia; - può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica - documento elettronico (facoltà) • trasmesso solo a chi sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare • esclusa verso gli eredi del deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro • accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere per via elettronica; • diversamente: consegna in forma cartacea (Ris.n.145/E/2006). PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 10 Emissione e Trasmissione Consegna al sostituito « ATTENZIONE Nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova certificazione unica dopo il 7 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate,dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto ». (Istruzioni pag.10) Utilità del rilascio tardivo: ipotesi dell’esonero da responsabilità … fiscale; Art.11, co.1, lett.a), Dlgs n.471/1997: sanzione da 258,23 euro a 2.065,83 euro, per mancato rilascio della certificazione; o per certificazione rilasciata con dati incompleti o non veritieri. Non è chiaro se la sanzione è applicabile per la certificazione rilasciata in ritardo, ma in tempo utile per l’adempimento degli (eventuali) obblighi di dichiarazione: l’art.6,co.5-bis, Dlgs n.472/1997 considera non punibili le violazioni meramente formali, vale a dire quelle che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta e sul versamento del tributo. … civilistica verso il sostituito, in caso di dichiarazione dei redditi (precompilata) acquisita sulla base dei dati errati della Certificazione rilasciata PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 11 La Consegna elettronica Ris. Ag. E. n.145/E, 21.12.2006 Consegna al sostituito 1) il Datore di lavoro • trasmette al dipendente una CU.pdf o • mette a disposizione la CU.pdf nel sito Intranet : * avviso via e-mail ai dipendenti; * il lavoratore accede con password al sito; * il lavoratore “scarica” la CU.pdf e la stampa. 2) il Datore trasmette la CU come “documento elettronico” e lo archivia in formato elettronico. ESCLUSIONI Tutti i casi in cui non si è accertato il possesso in capo ai destinatari, degli strumenti atti a ricevere la certificazione elettronica e stamparla. Tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, la consegna elettronica non possa raggiungere il destinatario; es . Eredi del dipendente deceduto; es. Dipendente cessato dal rapporto di lavoro PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 12 La Consegna elettronica Ris. Ag. E. n.145/E, 21.12.2006 Consegna al sostituito Motivazioni secondo Risoluzione n.145/E, 21.12.2006 1. Norma istitutiva della CU (art.4,c.6-ter DPR 322/1998) parla genericamente di “rilascio”; 2. Circolare n.36/E/2006: possono consistere in “documenti elettronici” (non analogici) vari documenti fiscali: - le fatture; - le deleghe di versamento F23, F24 ( F24-On line ); - le dichiarazioni e comunicazioni (solo telematiche); - le Certificazioni delle ritenute; - la richiesta annuale delle detrazioni (Ris. 29/E/2009) 3. la CU non è un modello, ma uno “schema” (cfr Istruzioni CU2015, pag.10). PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 13 Emissione e Trasmissione Trasmissione all’Agenzia delle entrate Provvedimento Direttore Agenzia entrate 15 gennaio 2015 (…) 5.4 Devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del DPR 22 luglio 1998, n. 322, comprese quelle riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del DLgs 21 novembre 2014, n.175. 5.5 Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2013. (…) PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 14 Emissione e Trasmissione Trasmissione all’Agenzia delle entrate Provvedimento Direttore Agenzia entrate 15 gennaio 2015 5.7 Non si deve procedere all’invio all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni attestanti redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate soggetti residenti all’estero, nei casi in cui non è obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica 5.8 Non devono essere altresì inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette. 5.9 Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate (cfr. par. 1.6) PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 15 Emissione e Trasmissione Trasmissione all’Agenzia delle entrate Entro il 7 marzo (9 marzo 2015) Tutte le certificazioni uniche rilasciate devono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate anche per le tipologie reddituali (lavoro autonomo e provvigioni) per le quali non è prevista la dichiarazione dei redditi precompilata • Frontespizio • Quadro CT (eventuale) • Certificazione Unica 2015 - lavoro dipendente e assimilati, - lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi direttamente oppure tramite intermediario del flusso “completo” del flusso suddiviso tra “lavoro dipendente e assimilati” e “lavoro autonomo, provvigioni” PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 16 Emissione e Trasmissione Trasmissione all’Agenzia delle entrate Esito • un messaggio, immediatamente dopo l’invio che conferma solo l’avvenuta presentazione del file (il flusso è presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia): non è la “prova” dell’invio; • una ricevuta (comunicazione) attestante l’esito dell’elaborazione dei dati trasmessi: è la “prova” dell’invio - è trasmessa all’utente; - è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito, http://telematici.agenziaentrate.it; - può essere richiesta senza limiti di tempo. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. CM n. 195/E/1999 e Provvedimento 15.1.2015). A tal fine, il termine ultimo scade il 12 marzo (non il 14 marzo) 2015 (Agenzia delle entrate a Telefisco2015 ). PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 17 Emissione e Trasmissione Trasmissione all’Agenzia delle entrate Sanzione Art.4, DPR n.322/98, Comma 6-quinquies. • 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata • si applica senza “cumulo giuridico” ( di cui all’art. 12 del D.Lgs.472/1997) • la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi Agenzia delle entrate • Forum Lavoro: la sanzione riguarda anche la CU relativa al lavoro autonomo “ancorchè la stessa non rilevi ai fini della dichiarazione precompilata”; • Telefisco 2015: • il ritardo non è ravvedibile per incompatibilità con la tempistica della dichiarazione precompilata; • per il computo dei 5 cinque giorni successivi per la correzione, la scadenza è il 7 marzo (non il 9) quindi la scadenza per la correzione senza sanzioni è il 12 marzo (non il 14). PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 18 Emissione e Trasmissione Trasmissione all’Agenzia delle entrate … per il computo dei 5 cinque giorni successivi per la correzione, la scadenza è il 7 marzo (non il 9) quindi la scadenza per la correzione senza sanzioni è il 12 marzo (non il 14) … (Agenzia delle entrate a Telefisco 2015) Ipotesi previste dal Provvedimento 15 gennaio 2015 1) Errata trasmissione della certificazione No sanzione se entro 5 giorni successivi, avviene la sostituzione o l’annullamento; 2) Scarto dell’intero file contenente le comunicazioni No sanzione se entro i 5 giorni successivi avviene l’invio ordinario; 3) Scarto delle singole certificazioni uniche NO sanzione se avviene un ulteriore invio ordinario contenente le sole certificazioni rettificate entro i 5 giorni successivi. Non devono essere ritrasmesse le certificazioni già accolte. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 19 Emissione e Trasmissione Trasmissione all’Agenzia delle entrate Annullamento Per annullare una certificazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione: compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio. Sostituzione Per sostituire una certificazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione: compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio. … qualora il sostituto debba procedere alla sostituzione e/o all’annullamento di una certificazione validamente accolta, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 20 Emissione e Trasmissione Trasmissione all’Agenzia delle entrate Specifiche tecniche, pag.14 Per la sostituzione o l’annullamento di una certificazione già trasmessa ed accolta, è necessario predisporre di una nuova “Comunicazione” riservata esclusivamente alle sole certificazioni da annullare o sostituire. Se la “Comunicazione” contiene sia CU ordinarie che CU da sostituire o annullare, tale anomalia comporta lo scarto dell’intera comunicazione. Nel Frontespizio del sostituto d’imposta (Record B) devono essere impostate le caselle “Annullamento” e/o “Sostituzione”. E’ possibile che nella fornitura siano presenti sia certificazione da annullare che certificazioni da sostituire, barrando sia la casella “Annullamento” che la casella “Sostituzione”. La nuova CU sostituisce integralmente la precedente; quindi, se nella CU originaria risultava presente sia la certificazione di lavoro dipendente che la certificazione di lavoro autonomo, la nuova CU sostituirà sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo. Ad esempio, se la CU originaria era costituita dai record D, G, e H e motivo dell’aggiornamento è solo il reddito di lavoro dipendente (record G), la nuova C.U. dovrà contenere oltre al record D, sia il record G, oggetto dell’aggiornamento, che il record H. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 21 Dati anagrafici del Sostituto e del Percettore p.8 Categorie particolari Tabella D: Il codice dell’attività prevalente in - L Dip.ti all’estero base al volume d’affari - P Borse di studio Codice sede (001-999): - Z Eredi codice della “gestione” - Z1 Eredi non res.ti di appartenenza del - Z2 Ex coniuge (pignoramento) dipendente per il conguaglio del 730 Per i lavoratori autonomi la sezione del domicilio fiscale si compila solo in caso di causale “N” al p.1 della certificazione dei compensi Per il lavoro autonomo e provvigioni: percipienti non residenti: p.40 codice identificazione estero, fiscale o altro PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 22 Redditi e ritenute applicate Nov ità pp. 1, 2, 3, 4, 5: quattro tipologie di redditi p.1: redditi di lavoro dipendente ed assimilati, con le detrazioni art.13,c.1, TUIR: stipendi, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente … al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e assistenziali p.2: sempre compilato in presenza del p.1. codice 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, codice 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato; ad esempio, erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio Annotazioni: cod.AH, il valore delle eventuali erogazioni liberali in natura, nonché degli eventuali compensi in natura indipendentemente dal loro ammontare; cod.AI, distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa) e relativo importo; PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 23 Redditi e ritenute applicate Nov ità p.2: sempre compilato in presenza del p.1. codice 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, codice 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato; ad esempio, erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio Modalità “multimodulo” per lo stesso sostituito “Per i redditi indicati nel punto 1, modalità finalizzata a gestire l’indicazione puntuale delle somme corrisposte, in presenza di più rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato certificate nella CU”. (istruzioni pag.14) Si utilizza, se nel 2014, sono esistiti sia un rapporto a tempo determinato (codice 2) sia un rapporto a tempo indeterminato (codice 1) PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 24 Redditi e ritenute applicate p.6: numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR; - se il dipendente richiede la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d’imposta deve comunque indicare il dato; - non deve eccedere giorni 365; - annotazioni: cod. AI, indicazione del periodo di lavoro qualora sia di durata inferiore all’anno, (data inizio e data fine). In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’informazione deve essere fornita per ogni rapporto, indicando altresì il relativo importo. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 25 Redditi e ritenute applicate p.8: data di inizio del rapporto di lavoro (dato obbligatorio in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato con diritto alla detrazioni); nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, è la data di inizio del rapporto con il primo sostituto. Nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d’imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell’anno, deve essere barrato il punto 10. In tal caso, nel punto 8, deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato. p.9: data di cessazione del rapporto di lavoro. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 26 Redditi e ritenute applicate Il DLgs n.175/2014 (art.8): l’addizionale regionale si versa alla Regione di domicilio fiscale al 1°gennaio, e non più al 31 dicembre, dell’anno cui l’addizionale stessa si riferisce. Per il periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale si determina in riferimento al domicilio fiscale al 1.1.2014. Inoltre, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non è più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014. Se in caso di cessazione durante l’anno, il conguaglio è stato operato in riferimento a un domicilio fiscale diverso da quello previsto dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio della CU, si deve informare il sostituito nelle annotazioni (cod. GH) della necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per la corretta liquidazione delle imposte dovute PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 27 Redditi e ritenute applicate p.11: totale delle ritenute d’acconto da esporre nella dichiarazione dei redditi al netto delle detrazioni e del credito d’imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, dei successivi pp. 102, 103, 107, 108, 109 e 114. p.12: addizionale regionale all’IRPEF dovuta sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 28 Redditi e ritenute applicate p.16: addizionale comunale effettivamente trattenuta a titolo d’acconto per il 2014. p.17: addizionale comunale dovuta a saldo per il 2014 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 24. p.19: addizionale comunale dovuta a titolo d’acconto per il 2015 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati. Gli importi dei pp. 12, 17 e 19 sono determinati sui redditi indicati ai pp. 1, 3, 4 e 5 e comportano il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod.AL) devono contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 12, 16 e 17 sono stati interamente trattenuti. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 29 Redditi e ritenute applicate Gli importi dei pp. 12, 17 e 19 sono determinati sui redditi indicati ai pp. 1, 3, 4 e 5 e comportano il prelievo in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni (cod.AL) devono contenere l’informazione che gli importi indicati nei punti 12, 16 e 17 sono stati interamente trattenuti. In caso di cessazione di rapporto di lavoro: * calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno: - p.16: addizionale comunale effettivamente trattenuta a titolo d’acconto, - p.17: addizionale comunale effettivamente trattenuta a titolo di saldo. Qualora l’ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sia inferiore all’acconto certificato nel CUD2015 rilasciato per il 2014, il p.16 indicherà tale minore importo di addizionale comunale effettivamente trattenuto, al netto, quindi, di quanto eventualmente restituito. - p.19: in caso di cessazione del rapporto il p.19 non dovrà essere compilato PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 30 Redditi e ritenute applicate Nov ità La sezione dedicata ai dati dell’assistenza fiscale oggi espone i dati in modo distinto tra dichiarante e coniuge, con riferimento - agli acconti - ai crediti non rimborsati I crediti rimborsati da assistenza fiscale (di IRPEF, di addizionale regionale, di addizionale comunale e di cedolare secca) sono evidenziati nelle annotazioni (cod. AM): vi sono esposti gli importi rimborsati al sostituito e al coniuge PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 31 Redditi e ritenute applicate La Sezione Oneri detraibili espone analiticamente i singoli oneri detraibili per: - tipologia di codice •della Tabella A-19% (art.15 TUIR) e Nov ità •della Tabella B-26% (art.16 TUIR) dell’Appendice con il relativo - importo. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 32 Detrazioni Nov ità Annotazioni cod.AC: in caso di rapporto inferiore all’anno, indicare che le detrazioni sono state determinate in relazione al periodo di lavoro. La Sezione ricalca lo schema del Mod.770/S: va compilata solo per i percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento ai (soli) familiari a carico nel 2014: ciò esclude implicitamente l’obbligo di indicare il codice fiscale del coniuge non a carico (a differenza di quanto richiesto nella dichiarazione dei redditi). Se i righi non sono sufficienti per indicare tutti i familiari, si utilizza un “modulo” aggiuntivo. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 33 Detrazioni pp.103-106: detrazione art.12, c.1-bis TUIR (Bonus 1200 € per famiglie numerose) p.105: credito non riconosciuto; annotazioni cod. BH: qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto pp.109-112: detrazione art.16, cc.01-1-ter art.16, TUIR (Bonus canoni locazione) p.111: credito non riconosciuto; annotazioni cod. BI: qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non fruita PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 34 Detrazioni p.107: detrazione per lavoro dipendente ex art.13 TUIR Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno), limitatamente ai redditi di cui al punto 1, il sostituto deve ragguagliare anche la detrazione minima al periodo di lavoro. In tal caso, nelle annotazioni (cod. AN) dare conto al percipiente che potrà fruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 35 Detrazioni p.101 > p.113 p.101 – p.113 – p.114 = p.11 (Ritenute IRPEF) p.101 = p.113 p.11 = 0 p.101 < p.113 p.11 = 0 Nel caso in cui per incapienza dell’imposta lorda, le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l’importo teoricamente spettante nei punti 102, 107 e 108, nel p.113 andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 36 Credito per imposte estere definitive Nov p.114: credito d’imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ex art.165 TUIR ità Con riferimento al credito del p.114, i pp. 115, 116, 117 e 118 sono compilati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto. L’annotazione cod.AQ, indica il reddito complessivo tassato in Italia, l’imposta lorda italiana nonché l’imposta netta italiana. Ex art.165, c.10, TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (es. reddito determinato a norma del comma 8-bis dell’art.51,TUIR) anche l’imposta pagata all’estero, da riportare nelle annotazioni (… refuso) (cod. AQ), è quella ridotta in misura corrispondente. In tal caso, nelle annotazioni, informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Ris.48/E/ 2013). PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 37 Bonus IRPEF - art.1, DL n.66/2014; - Circolari Agenzia entrate n.8/2014; n.9/E/2014; n.22/E/2014 Nov ità p.119: utilizzare uno dei seguenti codici: * 1. il sostituto d’imposta ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte; * 2. il sostituto d’imposta non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. p.120: l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha erogato; p.121: l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha riconosciuto, ma non ha erogato al dipendente. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la CU deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 38 Bonus IRPEF - art.1, DL n.66/2014; - Circolari Agenzia entrate n.8/2014; n.9/E/2014; n.22/E/2014 Nov ità Considerazioni Procedura confermata dall’Agenzia delle Entrate nel “Forum Lavoro” p.119, obbligatorio per tutti i dipendenti, in presenza del p.1: • Lavoratori non aventi diritto p.119: cod.2 (soltanto p.119; non anche p.121); • Lavoratori aventi diritto: compilazione completa; …. (vedi) …. p.121, bonus riconosciuto, ma non erogato: Ipotesi: dipendenti che hanno espressamente richiesto al sostituto la non erogazione, in quanto consapevoli che il proprio reddito complessivo avrebbe superato i limiti di spettanza: p.119: cod.2 p.121: importo del bonus (teorico) non erogato (su richiesta del lavoratore) PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 39 Previdenza complementare Nov ità p.141 indicare: 1 - soggetti con deducibilità dei contributi versati non superiore a euro 5.164,57; 2 - soggetti iscritti a forme pensionistiche in accertato squilibrio finanziario e con piano di riequilibrio approvato da parte del Ministero del Lavoro; 3 - lavoratori di 1.a occupazione successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005. 4 - per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Qualora nel corso dell’anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 40 Previdenza complementare p.142 contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro dedotto dai punti 1, 3, 4 e 5. In caso di lavoratori di prima occupazione l’ammontare di contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro p.143 contributi non dedotti dai citati punti 1, 3, 4 e 5, ad esempio perché eccedenti il limite. In caso di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi. p.144 importo di TFR destinato al fondo p.145 data iscrizione al fondo del lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 41 Previdenza complementare Il Limite di deducibilità maggiorato per i neo-occupati dopo il 1°.1.2007 (art.8, c.6, D.Lgs. n.252/2005). “ Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al 5.o anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui ”. (… il massimo deducibile annuale è 7.746,86 €) … Per “lavoratori di prima occupazione” si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria … (Circ. n.70/E/2007) PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 42 Previdenza complementare Lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007 Compilazione nei primi 5 anni di partecipazione al fondo p.146 contributi versati dal lavoratore di 1.a occupazione e dal datore di lavoro. p.148 contributi dedotti nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione, a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di 1.a occupazione e dal datore. Tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 43 Previdenza complementare Lavoratori di prima occupazione dal 1°gennaio 2007 Compilazione dal 6.o anno in poi di partecipazione al fondo p.146 contributi versati dal lavoratore di 1.a occupazione e dal datore di lavoro. p.147 contributi dedotti nell’anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1, 3, 4 e 5, che i lavoratori di 1.a occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Tale importo è già ricompreso nel punto 146. p.149 Per i lavoratori di 1.a occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione, pari alla differenza tra 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione, indicare nel punto 149 l’ammontare di tali contributi, al netto dell’importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno. p.150 anni residui in cui si gode della maggiorazione © Confindustria Vicenza Pagina 44 42 PM-2015 Previdenza complementare La deducibilità maggiorata per i neo-occupati dopo il 1°.1. 2007: la Risoluzione n.131/E del 27.12.2011 Costruzione Plafond 2007 2008 2009 2010 2011 Contributi versati 1.500 2.500 3.000 3.658,28 5.164,57 Diff.za risp. 5.164.57 3.664,57 2.664,57 2.164,57 1.506,29 0 Plafond accumulato 3.664,57 6.329,14 8.493,71 10.000 10.000 Utilizzo Plafond 2012 2013 2014 2015 2016 Contributi versati 6.000 5.000 7.746,86 7.746,86 5.000 Uso oltre 5.164.57 835,43 0 2.582,29 2.582,29 0 Plafond residuo 9.164,57 9.164,57 6.582,28 3.999,99 3.999,99 Il Plafond accumulato è impiegabile, fino ad esaurimento, dal 6° anno, nel limite massimo di euro 7.746,86, quando siano versati contributi eccedenti € 5.164,50. Non esiste alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del monte non dedotto, né conseguenze in caso di mancato utilizzo di detto monte in un dato anno. PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 45 Previdenza complementare La deducibilità maggiorata per i neo-occupati dopo il 1°.1. 2007 I campi dedicati nella CU 2015: un esempio ispirato alla Risoluzione Ag.E. n.131-E-2011 7.746,86 2.582,29 6.582,28 17 p. 146 : 7.746,86 contributi versati nell’anno p. 147 : 2.582,29 dedotti nell’anno oltre il limite di 5.164,57, esclusi dal p.1 p. 149 : 6.582,28 (10.000 -835,43 -0 -2.582,29) “differenziale” dal 6° anno = = (25.822,85 -15.822,85 dedotti nei primi 5 anni) –835,43 versati nel 2012 –0 versati nel 2013 2.582,29 versati nel 2014 p. 150 : 17 anni residui in cui si gode della maggiorazione PM-2015 © Confindustria Vicenza Pagina 46 Previdenza complementare Contributi versati per i familiari a carico p.151: totale p.152: dedotti p.153: non dedotti TFR trasferito ai fondi pensione I pp. da 409 a 413 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 401. 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